38.2022.42
A ragione SdL ha negato ILR ad associazione sportiva (periodo 11/2020-01/2021). I dip. annunciati non hanno corso rischio perdita lavoro a breve termine (poss. limitate di licenziamento a breve termine e mansioni svolte ritenute essenziali per l'ass.)
3 aprile 2023Italiano83 min
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.42
mm
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27
aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
22 marzo 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. In data
2 novembre 2020, RI 1 (in seguito: RI 1), associazione ai sensi degli artt. 60
e segg. CC, ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro
ridotto riguardante tutta l’azienda, composta da 60 dipendenti, tutti al
beneficio di contratti di lavoro di durata determinata, per il periodo 2
novembre – 31 dicembre 2020. Alla base della richiesta vi era la decisione
federale di “blocco del campionato Svizzero di __________ causa pandemia in
crescita.” (doc. 20).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. __________),
la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle
indennità per lavoro ridotto è stato negato.
In
particolare, il provvedimento è così stato argomentato:
"
(…) Dai dati forniti (vedi conto economico 2019/2020) si evince che la
società in oggetto è finanziata in maggior misura (70%) tramite attività non
economica; nello specifico per il 24% incassa ricavi da sponsor, per l’8% da
donazioni, per l’11% da contributi __________ e altre sovvenzioni, per il 17%
da tessere e tasse sociali e per il 10% da __________.
L’attività economica, rappresentata da
entrate, tessere e abbonamenti (10% e da altra attività operativa (11%)
costituisce quindi unicamente il 30% delle entrate totali.
Come sopra indicato, tra i presupposti
per ammettere l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda
e, da quanto sovraesposto, RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in
un’azienda commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavi
dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un
rapporto sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non
può essere considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue
alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di
produrre un guadagno.
Inoltre, dai dati forniti emerge come
l’Associazione risulti finanziata sufficientemente attraverso vari contributi
pubblici e privati, tali da coprire interamente la massa salariale annuale (CHF
438'158 contro CHF 378'087, per una copertura del 116%). Alla luce di ciò è da
ritenere che i dipendenti non sono esposti nell’immediato ad un rischio di
licenziamento. Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la
disoccupazione mantenendo i posti di lavoro e non apportare un sostegno
puramente finanziario alle imprese. L’indennità per perdita di lavoro non può
pertanto essere concessa.” (doc. 8.2)
1.3. L’8
febbraio 2021, l’RI 1, patrocinata dall’avv. __________, ha interposto
opposizione contro la decisione del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 22).
1.4. Con
decisione su opposizione del 22 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha in
sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 23).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 27 aprile 2022 l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento delle
indennità per lavoro ridotto per il periodo in discussione.
A
sostegno della propria pretesa, il patrocinatore contesta innanzitutto che l’RI
1 possa essere assimilata a una “azienda di diritto pubblico”. A suo avviso, si
tratterebbe piuttosto di una “azienda nel vero senso del termine”, ragione per
la quale “i presupposti “supplementari” (quali il rischio per la stessa
esistenza dell’associazione e il concreto rischio di licenziamento a breve
termine per i lavoratori coinvolti) non possono entrare in linea di
considerazione, (…). … le sole condizioni a cui deve adempiere la ricorrente
sono quelle sancite dall’art. 31 cpv. 1 LADI, le quali risultano
pacificatamente adempiute nella fattispecie. Infatti, l’RI 1 ha avuto una
perdita di lavoro computabile; i rapporti di lavoro per cui le indennità sono
state richieste non erano stati disdetti; la perdita di lavoro era temporanea e
la diminuzione di lavoro ha permesso di salvaguardare i posti di lavoro. Tali
presupposti sono esaustivi e di conseguenza non ve ne sono altri oltre a quelli
previsti dalla legge” (doc. I, p. 6 - 9).
D’altro
canto, sempre secondo l’avv. RA 1, la decisione impugnata non potrebbe venir
confermata nemmeno qualora si volessero considerare le condizioni
“supplementari” analizzate dall’amministrazione, posto che “… anche i contratti
di durata determinata (come nel nostro caso, fino alla fine della stagione
sportiva, che si chiude ogni anno al 30 giugno e che sono da rinnovare annualmente),
rientrano nella logica del lavoro ridotto. Infatti, come esposto al punto n.
13.4., secondo la giurisprudenza, “decisivo, secondo lo scopo del sistema delle
prestazioni, è se un licenziamento – o il rifiuto di rinnovare un incarico –
può essere evitato concedendo un’indennità per le ore di lavoro ridotte” (…).
Di conseguenza, anche il mancato rinnovo di un incarico è di conseguenza
contemplato dal Tribunale federale nelle possibilità per poter beneficiare del
lavoro ridotto. Ciò significa che anche i dipendenti con contratto determinato
della ricorrente che prestano servizio a titolo accessorio hanno diritto a
beneficiare delle indennità. Tutti i dipendenti della ricorrente hanno rischiato
il licenziamento, in ragione del fatto che l’esistenza stessa della ricorrente
è stata minacciata pesantemente sia dalla prima che dalla seconda ondata
pandemica. Il fatto di aver potuto usufruire delle indennità per il lavoro
ridotto ha permesso di evitare che tutti i dipendenti si rivolgessero
all’assicurazione contro la disoccupazione.” (doc. I, p. 9 s.).
Inoltre,
il rappresentante fa valere che la decisione presa dall’amministrazione
violerebbe il principio della legalità in combinazione con quello
dell’uguaglianza di trattamento, ritenuto che “… associazioni, che addirittura
non gestiscono in proprio attività con allenatori e giocatori e vivono di
ricavi da sponsor privati ma sono attive limitatamente nella gestione
amministrativa di campionati e progetti di formazione dei giovani, hanno
ottenuto le indennità per il lavoro ridotto. Le indennità sono state concesse
senza decisioni di riconsiderazione e senza che le associazioni siano state
equiparate a dei datori di lavoro di diritto pubblico. (…). In virtù di quanto
precede vi è una forte disparità di trattamento a livello nazionale. La prassi
sviluppata dalle varie autorità cantonali è stata infatti quella di riconoscere
il diritto alle indennità alle associazioni analoghe alla ricorrente. Tale diritto
è stato riconosciuto anche per il periodo 2021. L’UG giustifica tale disparità
di trattamento paragonando l’RI 1 a un’azienda di diritto pubblico. Tuttavia,
tale assimilazione non trova fondamento in alcuna base legale. Non vi è alcuna
disposizione normativa che giustifichi un paragone di tale portata. Il paragone
dell’UG risulta in definitiva lesiva del principio di legalità. La conseguenza
della violazione del principio di legalità è un’inaccettabile disparità di
trattamento, per rapporto alla prassi sviluppata negli altri cantoni, fondata
su un assunto che non poggia su alcuna base legale.” (doc. I, p. 10-12).
Infine,
l’avv. RA 1 qualifica d’arbitraria la decisione su opposizione impugnata, e ciò
in quanto “… urta in maniera insostenibile il senso della giustizia e di
equità, non solo nella motivazione, ma anche nel risultato, poiché è totalmente
ingiustificato come il Canton Ticino abbia sviluppato una prassi totalmente
opposta agli altri Cantoni, senza peraltro appoggiarsi su alcun fondamento giuridico.”
(doc. I, p. 12-13).
1.6. La
Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta
(cfr. doc. III).
In
particolare, in merito alla tematica principale, l’amministrazione osserva che
“(…), nel caso in esame risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che
la ricorrente – costituita nella forma giuridica di un’associazione di diritto
privato attiva dal 1904 (doc. 4.1, art. 1 Statuto dell’Associazione) – consegue
lo scopo della “promozione e la pratica dell’attività __________ e a tal fine
può: svolgere attività didattica per l’avvio della pratica del __________;
istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della
__________; indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei,
campionati e, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o
indirettamente utile per il perseguimento dello scopo sociale”, inoltre
“L’associazione non ha fini di lucro” (doc. 4.1, art. 3 Statuto
dell’Associazione). Nel caso in esame, non si è pertanto confrontati con
un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine e l’UG ha rettamente
esaminato se – cumulativamente – l’RI 1 fosse esposta ad un rischio proprio per
la sua stessa esistenza e se vi fosse un rischio concreto ed imminente di
licenziamento dei dipendenti della stessa.”.
1.7. In data
31 maggio 2022, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere
ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. V).
considerato in
diritto
2.1. In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se la Sezione del lavoro era
legittimata a negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai
collaboratori dell’RI 1, oppure no.
2.2. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare
dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione
del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore
la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle
autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e
stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa
cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di
esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie
prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura
delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o
restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La
clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si
riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi
economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si
tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI
non
è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI
enuncia:
"
(…).
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada
in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda."
2.3
Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria
di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…).
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici
deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di
diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se
può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro
avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha
omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a
priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto
evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto
trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo
che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che
quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento
della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle
autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile
del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in
cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile
in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che
si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i
ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una
decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la
soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi
compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di
questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro
dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio
aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con
molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,
non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa
specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua
ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non
rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è
dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le
perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono
prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo
la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte
le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda
sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su
un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo
sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle
ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio
cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in
modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che
le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi
sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le
perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni
del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di
lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per
insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una
procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia,
infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per quanto concerne il lavoro
ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR
prevede:
" (…).
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti
dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi
aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può
però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto
all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro
ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio
aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente
dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei
periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le
loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è
Giurisprudenza
DLA 1995
pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile
soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se
l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere
chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio
la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto
all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le
domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/06:
aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile
2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
" (…).
Richieste dei datori di lavoro di
diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è
preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio
a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è
dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti
datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di
fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge
indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es.
di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività
aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori
monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le
peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle
sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali
conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di
lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della
stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i
datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che
erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui
l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i
posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi.
Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di
un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di
disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito
della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti
di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e
le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico,
gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti
di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti
pubblici mandanti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste
alcun diritto all’ILR. (…)”
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
“Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
" (…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si
verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita
di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi
economici
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore
di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni
e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32
capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in
modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua
impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo
alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle
autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze
eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti
rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3
LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro
non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i
lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le
perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro
(art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”
2.6
Preannunci dei fornitori di
prestazioni pubbliche (datore di
lavoro pubblico,
amministrazione pubblica ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è
preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino
licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e
servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid.
3.
a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste
fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di
servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di
prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché
devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla
situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o
addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi
pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi
casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di
prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i
fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i
datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che
erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i
collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i
collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di
licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di
prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto
i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es.
pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto
(gestione sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di
perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi
operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di
riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende
interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al
fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere
soddisfatte contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se
esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il
datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi
responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service
Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,
contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di
sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste
un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.
Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va
respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in
grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni
per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto
all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile
senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni
per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo
dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale.
Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal
Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi
pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR
né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la
presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di
perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve
emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi
rimandi ai documenti di riferimento.”
Nella “Direttiva 2020/15:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre
2020.
è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio
di organizzazioni non commerciali:
" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente
dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se
non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i
posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione
o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è
finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i
posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR,
anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa
di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce
servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle
vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure
ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il
diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte
(assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente
sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che
rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano
il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre
procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione
musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il
cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non
subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival
comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola
scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere
respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale,
organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti
impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la
perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del
divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il
diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte. (…)”
Nella “Direttiva 2021/01:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio
2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha
mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6
a:
" 2.6 a Preannuncio di organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni
per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i
lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni
private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status
del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione
ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante
lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario
verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste
dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato
possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è
tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione
economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le
perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori
interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi
la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a
sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva
2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha
sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno
2021.
che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021.
Nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che
sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr.
al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
" Þ Vedi
Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo punto della Prassi
LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.
La
Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16
del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più
validi dal 31 dicembre 2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi
prassi LADI ILR D36ff.”.
Al
riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la
Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021.
Con la
Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la
Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125
V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.
262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.
3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.
4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC
1992.
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284
consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, p. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha
stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione di
diritto svizzero che si occupa dell’integrazione sociale e lavorativa di
persone con disturbi psichici, anche tramite laboratori protetti, non era
manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di
lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del
Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a
disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport.
L’Alta
Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la
sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, più
precisamente per esaminare se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero
dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione
veniva finanziata per circa il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un
immediato e concreto rischio di licenziamento.
In
una sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n.
22.
p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di
diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in
età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette
versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid.
4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai
contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in
contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno
conseguito grazie alle raccolte fondi.
La
nostra Massima Istanza ha innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità
a quel caso di specie della DTF 121 V 362, rilevando:
"
5.2
(…) Si la jurisprudence en question a
bien été développée pour déterminer si le personnel des services publics
remplissait les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a
introduit aucune condition supplémentaire pour les entités publiques par
rapport aux entités privées. Les conditions du risque de licenciement à brève
échéance des employés ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par
l'entreprise - qui sont détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de
droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé,
requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi
fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”
L’Alta
Corte ha poi esaminato la prima condizione cumulativa relativa al rischio di
licenziamento a breve termine del personale, assunto sulla base di un contratto
di lavoro di diritto privato e per il quale, in caso di soppressione della
posizione, il contratto collettivo di lavoro prevede, similmente a quanto
avviene per i dipendenti pubblici, che prima del licenziamento venga favorito
il ricollocamento del dipendente e che quando questo non sia possibile venga applicato
- dopo l’emanazione di un preavviso da parte del “Service de la petite
enfance” - un termine di disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2.,
3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale federale si è in particolare posto la questione di
sapere, ritenuto che, come avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti
di lavoro di diritto privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di
lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al
30.
giugno 2023, in francese la Convention collective de travail de
l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux)
prevedono delle misure che limitano le possibilità di licenziamento e che per
esempio questo settore economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per
lavoro ridotto (cfr. consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait
largement sollicité et obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à
établir un risque de licenciement à court terme”), se ciò costituisca
effettivamente un ostacolo al versamento di tali prestazioni per i dipendenti
che, a norma del contratto che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto
analogo a quello dei funzionari pubblici.
L’Alta
Corte, nel caso concreto, come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha
lasciato aperta tale questione (cfr. consid. 8.2), considerando che comunque
non fosse realizzata la seconda condizione cumulativa, visto che la ricorrente
non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza (“la Ville
s’engage à verser à la recourante le montant de l’éventuelle perte annuelle
comptabilisée”; cfr. consid. 9.2), cioè al rischio di dover chiudere a
seguito della perdita di lavoro subita (cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).
In un’altra
sentenza 8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul
ricorso interposto da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale -
avente quale scopo l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per
l’infanzia, comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata
l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie
provengono da fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle
sovvenzioni versate dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra
(cfr. consid. A.b.: “à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e
dal risultato di esercizio.
A
proposito dello statuto dei dipendenti della fondazione, assunti in base ad un
contratto di diritto privato – laddove il contratto collettivo di lavoro
prevede, in modo simile a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che in caso
di soppressione del posto di lavoro prima del licenziamento venga favorito il
ricollocamento del dipendente e che, quando questo non sia possibile, venga applicato
un termine di disdetta di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il
Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta
la questione di sapere se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti
pubblici e se in concreto corressero, oppure no, il rischio di essere
licenziati a breve termine (cfr. consid. 8.1.2.).
L’Alta
Corte ha ad ogni modo stabilito che il diritto alle indennità per lavoro
ridotto era stato giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda
condizione cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio
proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita
di lavoro subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come
ha fatto il Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur
l’accueil préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di
finanziare l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura
in cui le spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori,
Cantone e altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).
Con la
pronunzia 8C_769/2021 del 3 maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p.
102.
ss., concernente una società attiva nel trasporto di persone, in
particolare di scolari, che aveva chiesto il lavoro ridotto per 227
collaboratori in ragione di una riduzione degli orari ordinata a causa della
pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la sentenza cantonale (che aveva
confermato la decisione amministrativa con la quale era stato negato il diritto
all’indennità per lavoro ridotto principalmente per il motivo che la società in
questione era finanziata in gran parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato
la causa al tribunale di prime cure affinché chiarisse l’entità della copertura
dei costi d’esercizio mediante sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità
di disdetta dei contratti di lavoro (in questo senso, si veda pure la STF 8C_157/2022
dell’8 settembre 2022 consid. 3.4.3, pubblicata in SVR 12/2022 ALV n. 35 p. 122
ss.).
Con
giudizio 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 7.2, riguardante una società
anonima di diritto privato attiva essenzialmente nel campo del trasporto pubblico
di persone, alla quale l’autorità cantonale preposta aveva negato il diritto
alle indennità per lavoro ridotto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il
ricorso della società e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza
affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi di gestione mediante
sovvenzioni pubbliche e le possibilità concrete di licenziamento in base alla
regolamentazione applicabile al personale.
Questo Tribunale, in due sentenze
38.2020.69
e 38.2020.70 del 12 aprile 2021, cresciute incontestate in
giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che
non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli
lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era
tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta la
questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche
perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti
attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du
Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et
pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 181 -
209.
(193)).
La medesima soluzione è stata adottata
da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021
relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.
Il TCA è arrivato alla medesima
conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta
incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda
privata nel vero senso del termine.
Per l’unico dipendente non esisteva
un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro
faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
Con
sentenza 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a
ragione la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva
il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto
- dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno
di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22
dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve
termine.
Questa
Corte, con sentenze 38.2021.38 e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti
negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di
un’associazione volta a offrire un percorso formativo professionale a giovani
talenti sportivi della regione. Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo
statutario, l’associazione in questione non costituiva un’azienda privata
commerciale nel vero senso del termine, il TCA ha accertato che i suoi
dipendenti non erano esposti ad un rischio immediato ed effettivo di essere
licenziati visto che, per regolamento, essa era tenuta a disporre di
determinati profili con specifiche competenze e, d’altra parte, che i termini
di disdetta previsti dai contratti avrebbero impedito un’interruzione a corto
termine dei rapporti di lavoro. In subordine, il TCA ha rilevato che nemmeno
l’esistenza stessa dell’associazione era del resto stata minacciata, tenuto
conto soprattutto che il suo finanziamento era garantito principalmente da
introiti esterni.
Con
pronunzia 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso
interposto dall’associazione contro la sentenza 38.2021.38, per i motivi che
verranno meglio esposti in seguito.
Il
TCA, in un’altra sentenza 38.2021.75 del 29 novembre 2021, cresciuta
incontestata in giudicato, ha confermato il modo di procedere
dell’amministrazione che aveva negato il diritto a ILR ad un’associazione ex
art. 60 CC attiva nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione e non
considerata un’azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Per
l'unico dipendente al 50% della ricorrente - che beneficiava, a prescindere dai finanziamenti mirati al
sostegno di specifici progetti, di tasse sociali e contributi, non vi
era un rischio effettivo e immediato di licenziamento.
Con
sentenza 38.2021.58 del 13 dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte, nel caso di una società attiva nel trasporto di viaggiatori in
base ad una concessione del Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti
dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e
che era detenuta, per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i
dipendenti della stessa non correvano un rischio concreto di perdere il loro
impiego a breve termine. Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta
fissati nel Contratto collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che
l’azienda non era minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi
pubblici (erogati dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui
beneficiava a copertura delle perdite.
Al
riguardo cfr. anche la STCA 38.2021.90 del 21 febbraio 2022.
Con la
pronunzia 38.2021.91 del 30 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una
fondazione senza scopo di lucro attiva nel campo della protezione dei minori,
posto che la sua stessa esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è
stata chiesta la prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la
ricorrente fornisce delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in
particolare accertato che, anche negli anni precedenti la pandemia, aveva
registrato delle perdite a conto economico, anche di un’entità maggiore
rispetto a quella registrata nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e
nonostante ciò ha sempre continuato a svolgere le proprie attività. Inoltre,
dalla documentazione a disposizione è risultato che la fondazione si finanziava,
oltre che parzialmente (nella misura del 30%) con i ricavi ottenuti dalle
attività nelle scuole pubbliche e private, grazie ai contributi del Cantone, di
altre istituzioni, fondazioni, aziende e privati.
Con
giudizio 38.2022.21 del 13 giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il
TCA ha confermato la decisione amministrativa mediante la quale era stato
riconsiderato un precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per
lavoro ridotto a un’associazione di pubblica utilità operante nel campo delle
disabilità. In quella fattispecie, il Tribunale ha negato che l’esistenza
stessa dell’associazione, rispettivamente di sue singole unità d’esercizio,
fosse minacciata, e ciò in considerazione dell’entità delle sovvenzioni
pubbliche di cui godeva e della constatazione che, sebbene negli anni
precedenti la pandemia gli esercizi contabili si erano sempre chiusi con dei
deficit, anche più importanti di quello fatto registrare nel 2020,
l’associazione, rispettivamente le sue singole unità d’esercizio, avevano
comunque potuto continuare a svolgere le loro attività.
Con
sentenze 38.2022.24 e 38.2022.25 del 19 dicembre 2022 - la prima delle due
oggetto di un ricorso ancora pendente dinanzi al TF -, questa Corte ha
stabilito che la Sezione del lavoro aveva correttamente riconsiderato la
decisione con la quale un’associazione mantello attiva in ambito sportivo era
stata posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto per il periodo
marzo-agosto 2020, rispettivamente negatole l'assegnazione per un periodo
successivo (settembre-dicembre 2020). Alla base di quelle pronunzie vi era la
constatazione che, dati finanziari alla mano, l’esistenza stessa
dell’associazione non era mai stata minacciata e, del resto, che nemmeno i
dipendenti annunciati erano stati esposti a un rischio imminente di
licenziamento, tenuto conto delle contenute dimensioni di un organico chiamato
a gestire un movimento di vaste proporzioni e del fatto che le mansioni da loro
svolte erano da considerare essenziali per il funzionamento, l’attività e lo
scopo dell’associazione interessata.
Il
Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS
1121/2020 del 19 novembre 2020, applicando la DTF 121 V 362 al caso della
Fondation des Parkings de Genève (“entreprise de droit public”), ha
concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio concreto di licenziamento
a breve termine e ha lasciato aperta la questione relativa al rischio di
chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt Scheidegger e Christian Dandres,
L’indemnité pour réduction de l’horaire de travail à l’épreuve du COVID-19, in:
Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).
La
Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208
del 9 marzo 2021, pubblicato in RVJ/ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego
del diritto a ILR dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto
privato che si occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare,
evidenziando, da un lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni
sulla base di un accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata
a un datore di lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi
LADI ILR. Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una
sovvenzione legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi
salariali e delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.
2.7
Nella
concreta evenienza, dallo Statuto dell’RI 1 si evince che essa è
un’associazione ai sensi del codice civile svizzero (art. 60 e seg.), avente
sede a __________.
Il suo
scopo consiste nella “… promozione e la pratica dell’attività __________ e a
tal fine può: svolgere attività didattica per l’avviso della pratica del __________;
istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento
della __________; indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei,
campionati e, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o
indirettamente utile per il perseguimento dello scopo sociale.”.
Lo
Statuto prevede inoltre che l’associazione non ha fini di lucro e che gli
eventuali proventi dell’attività vengono reinvestiti esclusivamente in attività
sportive. Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti,
anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi previsti
dalla legge o da regolamenti.
Secondo
l’art. 7 dello Statuto, l’attività istituzionale ed il regolare funzionamento
delle strutture sono garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati,
per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, rimborso e/o indennità commisurati all’entità e alla complessità
dell’impegno richiesto.
Sono
associati i soci, i soci finanziatori e i soci onorari. Sono soci coloro che,
senza essere vincolati da un contratto di finanziamento, versano la quota
associativa fissata annualmente dal comitato, dopo l’ultima assemblea ed entro
9.
mesi dall’inizio della stagione per cui si versa la quota. I soci
finanziatori sono quelli che, sulla scorta di un contratto di finanziamento
sottoscritto con l’associazione per il tramite del Comitato direttivo, e di un
piano di finanziamento a medio/lungo termine, sostengono finanziariamente
l’associazione. Contemporaneamente non possono essere in vigore più contratti
di finanziamento. Sono infine soci onorari i benemeriti dell’associazione che,
per segnalate prestazioni, sono meritevoli di tale distinzione.
Dall’organigramma
che figura agli atti risulta che l’RI 1 è diretta da un Comitato di tre membri,
a cui sottostanno la Prima squadra, composta da staff tecnico, giocatori e
segretariato, e il Settore giovanile, il quale a sua volta si compone di staff
tecnico e segretariato (cfr. allegato al doc. 1 – inc. 38.2022.41).
All’epoca
la Prima squadra dell’RI 1 militava nel campionato di __________.
Nel
mese di novembre 2020, l’RI 1 ha presentato alla Sezione del lavoro un
preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre – 31 dicembre 2020 e
per l’intera azienda, il cui effettivo era composto da 60 collaboratori, tutti
al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata. La richiesta è stata
motivata con la decisione delle autorità d’interrompere il campionato di Promotion
League a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 (cfr. doc. 20).
Da
notare che nel corso dei mesi di marzo 2020 e di gennaio 2021, la ricorrente ha
inoltrato ulteriori preannunci di lavoro ridotto per il periodo 23 marzo – 30
giugno 2020, rispettivamente 1° febbraio – 30 aprile 2021 (periodi che sono
oggetto di separate procedure giudiziarie; cfr. inc. 38.2022.41 e 38.2022.43).
Con
riferimento al preannuncio di lavoro ridotto del 2 novembre 2020, il 13
novembre 2020, la Sezione del lavoro ha rivolto all’RI 1 alcune domande volte a
completare le informazioni in suo possesso:
"
(…) Per procedere all’esame della vostra domanda è necessario completare
le informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di fornirci
informazioni dettagliate riguardanti:
1.
Statuto della vostra associazione
2.
Descrizione dettagliata delle
attività svolte dalla vostra associazione,
con la messa in evidenza delle attività economiche
3.
Conti annuali 2019 (conto
economico, bilancio e, se esiste, rapporto
di revisione)
4.
Budget 2020
5.
Massa salariale 2019 e 2020
6.
Copia della dichiarazione dei
salari AVS per il 2019
7.
Effettivo del personale in
attività ad oggi (nominativi, mansioni, percentuale
di lavoro, copia del/dei contratto/i di lavoro)
8.
Vi sono lavoratori a beneficio di
altre prestazioni da assicurazioni
sociali? Precisare e documentare.
9.
Attività effettivamente svolta
durante la pandemia e in questi ultimi
mesi.
10.
Conseguenze immediate per il
personale dipendente nel caso le indennità
per lavoro ridotto non vi fossero concesse
11.
Fonti di finanziamento delle vostre
attività (tipologia di entrate)
12.
Eventuali sussidi dal settore
pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni)
e/o para-pubblico?
a. quanto rappresentano i sussidi
rispetto ai vostri ricavi annuali (in CHF
e in percentuale)?
b. quanto rappresentano i sussidi
rispetto alla vostra massa salariale
annuale (in CHF e in percentuale)?
13.
Copia dei contratti di prestazioni
in vigore con il settore pubblico
14.
Copia dei contratti di prestazioni
in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici
15.
Chi risponde per/copre eventuali
perdite di esercizio. Ci sono garanzie
di copertura dei deficit d’esercizio?
16.
Indicazione di testi legislativi
che disciplinano i finanziamenti alla vostra
associazione
Vi chiediamo inoltre di compilare le
apposite tabelle raggiungibili dal collegamento internet del prossimo
paragrafo, specificando la cifra d’affari (effettiva e prevista) di ogni mese.”
(doc. 3 - inc. 38.2022.41)
Qui di
seguito le informazioni che sono state fornite dall’associazione insorgente nel
dicembre 2020.
Dal
conto economico 2018/’19 (cfr. doc. 4.2 - inc. 38.2022.41) si evince che l’RI 1
ha realizzato ricavi per un totale di CHF 826'391.78.
Fra le
principali voci d’entrata vi sono le sponsorizzazioni (CHF 171’159.07, importo
corrispondente al 20.7%di tutti i ricavi), le entrate tessere e abbonamenti
(CHF 153'262.77, 18.5%), le tasse sociali allievi (CHF 114'005, 13.8%), __________
(CHF 75'000, 9.1%), il contributo __________ (CHF 67'825, 8.2%) e le altre
sovvenzioni (CHF 72'320, 8.8%).
L’esercizio
contabile 2018/’19 si è chiuso con una perdita di CHF 101'389.17 (quello
precedente, 2017/’18, si era invece chiuso con un utile di CHF 120.23).
L’insorgente
ha inoltre illustrato i dati di preventivo 2020/’21, relativi alla prima
squadra e al settore giovanile (cfr. doc. 4.3 e 4.4 - inc. 38.2022.41).
Rispondendo
a una richiesta di precisazioni da parte dell’amministrazione (doc. 5 - inc.
38.2022.41), l’RI 1 ha dichiarato quanto segue:
"
(…).
4.
Indicare se vi sono lavoratori a
beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare e
documentare.
Abbiamo 4 dipendenti iscritti alla
disoccupazione e che lavorano parzialmente presso la nostra associazione (circa
40%-50%). Ogni fine mese inviamo foglio giallo con prestazioni che vengono
scalate. Si tratta di __________ e __________ (1700.- mensili da parte nostra),
__________ (1400 mensili da parte nostra) e __________ (1800.- da parte
nostra).
5.Indicare le conseguenze immediate
per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi
fossero concesse.
Trattandosi prevalentemente di
dipendenti con contratto a termine a giugno 2021 ci vedremmo costretti a non
rinnovare nessuno di loro lasciandoli a casa. Per contratti indeterminati
rischio di discetta lavorativa.
6.
Indicare le fonti di
finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate).
Principalmente tasse sociali e
contributi gioventù e sport x settore giovanile e abbonamenti più biglietteria
per prima squadra. Per entrambi poi abbiamo degli eventi annuali (__________, __________,
ecc. ecc. che sono però ora inesistenti). Sempre per entrambi abbiamo gli
sponsor che stanno però attraversando un momento difficile e alcuni di loro
difficilmente riusciranno a saldare quanto concordato e/o rinnovare il sostegno
futuro.
7.
Indicare la presenza di eventuali
sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico?
Non abbiamo al momento previsti sussidi dal settore pubblico, il settore
giovanile riceve i contributi __________ come spiegato al punto 6 in base al
numero e ai diplomi degli allenatori che coprono circa il 30-40% del budget del
settore allievi.
8.
e 9. Non esiste nessun contratto in
vigore con settore pubblico e para-pubblico.
10.
Indicare chi risponde per /
copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono garanzie di copertura del deficit
d’esercizio? Attualmente e negli ultimi anni i membri del Comitato
dell’Associazione con prestiti e contributi a fondo perso ma evidentemente
questo era legato a piccole perdite d’esercizio e quindi non potrà più
protrarsi nel tempo in quanto la crisi ha colpito tutti e le perdite stanno
diventando troppo onerose. È superfluo specificare che difficilmente un club
come il nostro nell’attuale realtà possa fare utili.
11.
Indicazione di testi legislativi
che disciplinano i finanziamenti alla vostra associazione
All’interno dello statuto societario
già inviatovi lo scorso mese potete trovare lo scopo sociale del club con le
diverse informazioni e la specifica che non si tratta di un’associazione a
scopo di lucro. Non esistono pertanto dei testi legislativi al riguardo.
Purtroppo il nostro club non è ancora parificato al __________ (siamo la prima
categoria sotto) pur avendo una struttura molto onerosa (richiesta dell’__________
anche per avere il __________ con __________). Stiamo lavorando con la nostra
Federazione e gli altri club della Svizzera per ricevere questa parificazione e
poter accedere a dei finanziamenti. Sembrerebbe che ci sia disponibilità da
parte degli enti preposti e siamo quindi in attesa.” (doc. 6.5 - inc.
38.2022.41; il corsivo è del redattore)
In quell’occasione,
sono pure stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra l’RI 1 e i suoi
dipendenti, la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno
2019, la massa salariale 2019-’20 e 2020-’21 della prima squadra e di quella
del settore giovanile, come pure la contabilità relativa al periodo 2019-’20
(cfr. allegati ai doc. 6 e 7 - inc. 38.2022.41).
Dal
conto economico risulta che l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un
disavanzo di CHF 179'958.23 (i ricavi sono stati di CHF 626'020.57 a
fronte di costi pari a CHF 805'978.80).
Facendo
capo alle risultanze degli accertamenti compiuti, con decisione del 29 gennaio
2021.
(decisione n. 340534251), la Sezione del lavoro ha sollevato
opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato
negato per il periodo 2 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 (doc. 8.2 – inc.
38.2022.41).
Nel
quadro della procedura di opposizione, la Sezione del lavoro ha trasmesso
all’associazione ricorrente uno scritto del seguente tenore:
"
(…) Per procedere all’evasione delle vostre opposizioni è necessario
completare le informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:
1.
Illustrare la situazione aggiornata
dei conti relativi alla stagione 01.07.2020/30.06.2021
(conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di
revisione). Produrre anche eventuali conti economici intermedi, se
esistenti.
2.
Specificare se avete inoltrato
richiesta/e per l’ottenimento dei contributi
speciali federali/cantonali legati alla pandemia COVID- 19
(v. ad es. contributi federali a fondo perso per lo sport di squadra).
Nell’affermativa, precisare quanto segue (allegare la relativa
documentazione a comprova):
- siete in attesa di una risposta
alla vostra richiesta o avete già ricevuto
esito positivo?
- a quanto ammonta l’importo del
contributo?
- si tratta di un sussidio
vincolato, quindi utilizzabile solo per determinati
scopi? Se sì, quali?
- il contributo verrà utilizzato
per far fronte ad una determinata stagione?
Quale?
- vi sono eventuali condizioni di
rimborso del contributo?
3.
Precisare
se attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una
squadra professionale (allegare la
relativa documentazione a comprova)?
4.
Indicare i nominativi dei:
- 60 lavoratori annunciati nel
preannuncio di lavoro ridotto del 23.03.20;
- 60 lavoratori annunciati nel
preannuncio di lavoro ridotto del 02.11.20;
- 50 lavoratori annunciati nel
preannuncio di lavoro ridotto del 20.01.21.
5.
Produrre tutti i contratti di lavoro
firmati dai dipendenti di cui al pt.4.
A tal proposito si
precisa che con il vostro scritto del 04.01.2021 avete prodotto solo 44
contratti di lavoro. Qualora i contratti mancanti siano stati conclusi oralmente,
vogliate specificarlo, indicando anche la funzione del dipendente, la durata
del contratto di lavoro (determinata, indeterminata), il salario e i termini di
disdetta pattuiti.
6.
Specificare quali dei dipendenti di
cui al pt. 4 lavorano per un altro datore di lavoro
nella misura del 100%, oltre all’attività svolta presso
la vostra Associazione.
7.
Produrre la dichiarazione salari AVS
2020.
e specificare la massa salariale dei dipendenti
di cui al pt. 4 per la stagione 01.07.2019/30.06.2020 e 01.07.2020/30.06.2021.
8.
Indicare le ragioni per le quali i
dipendenti per cui è chiesta l’indennità di lavoro ridotto sono passati da
60.
(v. preannuncio del 23.03.20 e del 02.11.20) a 50 (v. preannuncio
del 20.01.21).
In particolare, specificare se si
tratta del mancato rinnovo di contratti a tempo determinato o d’intervenute
disdette di contratti a tempo indeterminato.
9.
Indicare a da marzo 2020 ad oggi
sono intervenute disdette dei contratti di lavoro (allegare la relativa
documentazione a comprova).
10.
Specificare
in che misura e da quanto tempo hanno ripreso gli allenamenti
e le partite della prima squadra di Promotion League e del settore giovanile.
11.
Trasmettere
una vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva dal
2016.
a giugno 2021, specificandola per ogni mese e precisando
il metodo di calcolo utilizzato per determinare la cifra d’affari
mensile.” (doc. 13 – inc. 38.2022.41)
L’RI 1
non ha dato seguito alla richiesta d’informazioni dell’amministrazione.
Con
decisione su opposizione del 22 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato
il proprio provvedimento del 29 gennaio 2021.
L’amministrazione
ha segnatamente negato che i dipendenti dell’associazione siano stati esposti a
un rischio imminente ed effettivo di licenziamento, ritenuto da un lato che
essi erano vincolati da contratti di lavoro di durata determinata senza
clausola di disdetta anticipata e dall’altro che svolgevano “… delle funzioni
essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e lo scopo dell’Associazione,
consistente segnatamente – lo si ribadisce – nella “promozione e la pratica
dell’__________ (cfr. art. 3 Statuto dell’Associazione). Inoltre, trattasi di
personale specializzato nell’attività sportiva e __________, che difficilmente
l’opponente avrebbe potuto rimpiazzare rapidamente, visto il periodo
d’incertezza e l’arrivo della bella stagione da lì a poco.”. La Sezione del
lavoro ha poi rilevato che occorrerebbe pure considerare che “… dalla
documentazione agli atti emerge che la massa salariale della stagione 2019/2020
a carico dell’opponente ammonta a totali CHF 378'087.- (cfr. conto economico
stagione 2019/2020). Inoltre dagli atti risulta che nella stagione 2019/2020 i
ricavi provenienti dalle sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni, quote e
contributi sociali ammontano a totali CHF 438'158.- (cfr. conto economico
stagione 2019/2020). A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale
dell’opponente risulta pertanto ampiamente garantita.” (cfr. doc. 23).
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6
cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie
trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla
situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente
22.
giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art.
1.
della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la
medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle
organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di
COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione
del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr.
Per
quanto concerne il settore dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha
vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000
partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni
politiche e civili.
Il 2
settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato
introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una
manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande
manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale
competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per le
competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le
competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica
con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione
(cfr. RU 2020 3679).
L’art.
6.
cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020)
nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50
persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla
manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che
collaborano al suo svolgimento”.
Inoltre
è stato inserito l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello
sport” che sancisce (cfr. RU 2020 4503):
"
1.
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,
segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili
al pubblico e all’aperto:
a. le
attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad
eccezione delle competizioni;
b. le
attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino
a 15 persone a partire dai 16 anni:
1.
in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e
se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare
all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul
distanziamento e limitazioni della capienza,
2.
all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è
mantenuta la distanza obbligatoria;
c. gli
allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di
una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15
persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega prevalentemente professionistica.
2.
Per le attività sportive
in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige
l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.”
Al
riguardo cfr. pure la Risoluzione 5696 emanata dal Consiglio di Stato il 10
novembre 2020.
L’11
dicembre 2020 è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve
alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare;
RU 2020 5377).
Il
nuovo tenore dell’art. 6e cpv. 1 è invece il seguente:
" 1 Nel settore dello
sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le
competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:
b. le
attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino
a 5 persone a partire dai 16 anni:
L’art.
6e cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal
22.
dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):
"
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le
attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le
competizioni sono vietate;
b. le
attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto
individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è
indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le
competizioni sono vietate;”
Dal 1°
marzo 2021 l’art. 6e prevede quanto segue:
"
1.
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le
attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le
competizioni senza pubblico;
b. le
attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto
individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è
indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le
competizioni sono vietate;
c. gli
allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di
sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o
membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti
individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a
composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;
se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico
soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni
possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2.
Per le attività sportive
in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige
l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU
2021.
110: modifica del 24 febbraio 2021)
Il 14
aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In
particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto
dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le
manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e
capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni
in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico
(visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100.
Può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i
visitatori (cfr. RU 2021 213).
Secondo
l’art. 6e in vigore dal 19 aprile 2021:
"
1Sono ammesse le seguenti attività sportive:
a. le
attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le
competizioni senza pubblico;
b. le
attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte
individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:
1.
all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza
obbligatoria,
2.
in luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato
1.
numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è
mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina
facciale se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i
requisiti più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i
dati di contatto secondo l’articolo 5;
c. gli allenamenti e le
competizioni di atleti di punta:
1.
che sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di
Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una
federazione sportiva nazionale, e
2.
che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di
competizione a composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;
se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico
soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni
possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2Per le attività sportive in
gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige
l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021
213)
Con
effetto dal 31 maggio 2021 per le manifestazioni in presenza di pubblico, il
numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da
100.
a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla
metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6;
Inoltre
l’art. 6e è stato così modificato:
"
1Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello
svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:
a. i bambini e i giovani nati nel
2001.
o dopo;
b. gli
atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o
regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali
di una federazione sportiva nazionale;
c. i
membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o
semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello
professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due
sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega
dellʼaltro sesso.
2Allo svolgimento di
attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1
si applica quanto segue:
a. le
attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
b. allʼaperto
deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza
obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al
rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di
contatto;
c. in
luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui
allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una
mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono
ammesse le deroghe seguenti:
1.
si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
–
è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e
–
gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero
3.1quater lettere a e b,
2.
si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della
distanza obbligatoria se:
–
lo sport praticato presuppone il contatto fisico
–
è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone,
e
–
gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero
3.1quater lettera c,
3.
devono essere registrati i
dati di contatto.
3Per le attività di cui ai capoversi
1.
lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di
elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300:
modifica del 26 maggio 2021)
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26 giugno 2021
(cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).
2.9
L’art.
31.
cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per
lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è
presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i
posti di lavoro” (cfr. supra, consid. 2.2.).
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b p. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. supra, consid. 2.4.) stabiliscono del resto
chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee”.
2.10
Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 censura innanzitutto il fatto che
l’amministrazione abbia applicato all’RI 1 la giurisprudenza relativa ai datori
di lavoro di diritto pubblico, quando essa sarebbe invece una azienda nel vero
senso del termine (cfr. doc. I).
A
questo proposito, il TCA rileva che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022
consid. 6.1.2 (cfr. supra, consid. 2.6.), riguardante un’associazione
avente lo scopo di raggruppare in un’unica struttura i migliori talenti ___________
della regione di competenza della ___________ per partecipare alle varie
competizioni nazionali giovanili, il TF ha sottolineato che la giurisprudenza
di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3 “… non ha introdotto una condizione
supplementare per il servizio pubblico rispetto all’ente privato. I
presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito
da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall’impresa interessata
(fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi
pubblici – devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o
privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto. La decisione del
Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza
per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5).
Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del
Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre
2020.
(punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al
punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a
queste direttive possono essere lasciate aperte.” (il corsivo è del redattore).
Secondo
la giurisprudenza federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per
lavoro ridotto sono da una parte, per quel che riguarda i
lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si
tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
e d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio
proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito
della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe
dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
Va, altresì, ricordato
che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha
sottolineato che:
" In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo
scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di
coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di
salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo
calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di
lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797
(5818)).
Tale
principio è stato ribadito dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già
citata sentenza 8C_16/2022.
2.11
Alla luce
di quanto esposto al precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme
della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto
faccia difetto almeno uno dei requisiti (cumulativi) necessari per fondare il
diritto all’indennità per lavoro ridotto - quello dell’effettivo e immediato
rischio di licenziamento
dei dipendenti -, e ciò per le ragioni che
seguono.
Innanzitutto,
occorre considerare che, in base alle informazioni fornite nel quadro della
procedura amministrativa, in particolare in base a quelle che si evincono dai
contratti di lavoro prodotti (doc. 6.3 – inc. 38.2022.41) e dalle distinte
salariali (“Massa salariale”) 2019-’20 e 2020-’21 (doc. 6.1 – inc.
38.2022.41), dipendenti dell’associazione ricorrente erano in sostanza i
giocatori della prima squadra, gli staff tecnici della prima squadra e del
settore giovanile, composti da allenatori, assistenti allenatori, preparatori
atletici, psicologo dello sport, ecc., una segretaria amministrativa e una responsabile
del lavaggio delle maglie del settore giovanile. Si tratta dunque di figure
professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e lo
scopo dell’RI 1, per cui, già per questa sola ragione, è poco plausibile che i
dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il
loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente osservato anche dalla Sezione del lavoro nella decisione
impugnata.
In
questo contesto, deve pure essere evidenziato che ricostituire, dopo essere
stata smantellata, un’organizzazione tanto complessa – l’RI 1 gestisce infatti,
oltre alla prima squadra, ben tredici squadre giovanili (si tratta degli __________)
e una ___________, ognuna dotata di un proprio tecnico - non sarebbe stato
possibile farlo nel breve-medio periodo, ciò che appare incompatibile con il
fatto che, dopo la sospensione dei campionati per la fine di ottobre 2020, nel
dicembre 2020 era stata ipotizzata da parte degli organi preposti una ripresa,
nel migliore dei casi, già a contare dal mese di febbraio 2021 (cfr. comunicato
RI 1 del 17 dicembre 2020, pubblicato sul suo sito web [“Archivio
news”]). A partire dal 15 gennaio 2021, sono
stati autorizzati gli allenamenti per bambini e adolescenti fino al 16.
compleanno, sia all’interno che all’esterno. A partire dal 16. compleanno potevano
venir svolti allenamenti all’aperto, senza contatto fisico e in gruppi di
massimo 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 18 gennaio 2021). Dal 1° marzo 2021
è decaduto il divieto di praticare attività con contatto fisico e pure il
vincolo delle 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 28 febbraio 2021). La prima
squadra dell’RI 1 ha quindi ricominciato gli allenamenti dalla prima settimana di
marzo 2021 (comunicato RI 1 dell’11 marzo 2021). Il 5 aprile 2021 ha avuto
luogo la ripresa, a porte chiuse, del
campionato di __________, preceduta da alcune partite amichevoli (comunicati
RI 1 del 22 marzo e 2 aprile 2021; per le categorie __________ i rispettivi
campionati hanno invece preso avvio già dal 27 marzo 2021 [cfr.
comunicato 26 febbraio 2021 della __________]). Dal 19 aprile 2021 è stata
consentita di nuovo la presenza del pubblico alle partite (max. 100 persone –
comunicato RI 1 del 19 aprile 2021).
In
secondo luogo, in base alla documentazione che è stata prodotta dalla
ricorrente durante la procedura amministrativa, va osservato che quelli sottoscritti
dai dipendenti dell’RI 1 erano tutti contratti di lavoro di durata determinata
senza alcuna possibilità di disdetta anticipata. Al riguardo, è utile segnalare
che, dal 17 marzo al 31 agosto 2020 e dal 21 gennaio al 30 giugno 2021,
derogando alla norma di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI, il Consiglio
federale ha riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto anche alle persone con un
rapporto di lavoro di durata determinata (cfr., in questo senso, l’art.
4.
cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e la
STCA 38.2021.38 succitata consid. 2.10.).
Per
quanto concerne il settore giovanile, i contratti di tutti i collaboratori
avevano la durata di un anno, concretamente sino al 30 giugno 2020,
rispettivamente al 30 giugno 2021 (dalle distinte dei salari agli atti [“Massa
salariale” – doc. 6.1, inc. 38.2022.41] emerge che i contratti in vigore
nella stagione 2019/’20 erano stati praticamente tutti rinnovati nella stagione
successiva).
Trattandosi
della prima squadra, staff tecnico e giocatori erano contrattualmente vincolati
all’associazione sino alla fine del mese di giugno 2021 (fatta eccezione
per i contratti di __________, __________ e __________ che scadevano a fine
maggio 2021 e per quello del giocatore __________, la cui scadenza era fissata addirittura
al 30 giugno 2022).
Anche
le possibilità limitate di licenziamento a corto termine rappresentavano quindi
un ostacolo alla soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362 consid. 3b e
la STCA 38.2021.38 del 22 novembre 2021 consid. 2.10, confermata dal TF con la
già citata sentenza 8C_16/2022).
Alla
luce di tutto quanto precede, occorre concludere che nel periodo considerato (2
novembre 2020 – 31 gennaio 2021) i dipendenti dell’RI 1 non hanno in realtà mai
corso il rischio effettivo e imminente di perdere il loro posto di lavoro.
Trattandosi
di condizioni che devono essere adempiute cumulativamente (cfr. supra,
consid. 2.10.) può rimanere aperta la questione di sapere se l’esistenza
stessa dell’associazione è stata a rischio a seguito della
perdita di lavoro, oppure no.
2.12
A
proposito degli sportivi professionisti, il TCA segnala che la SECO nella
Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»
del 22 luglio 2020 al p.to 2.11 relativo alle ILR per atleti professionisti la
cui perdita di lavoro non può essere determinata con precisione ha indicato:
"
Il diritto all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può
essere concesso per il periodo durante il quale non si possono giocare partite
a causa di una perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da
negare in assenza di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa
determinabile dal momento in cui possono essere svolte attività preparatorie,
come ad esempio gli allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di
ripresa delle partite, indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano
ammessi o meno. In questi casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte
del SC e la CD può respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di
una perdita lavorativa non determinabile.
Qualora sia consentita
una parziale ripresa delle attività, cioè non appena sono consentiti gli
allenamenti di squadra ma non si possono ancora giocare partite, occorre
distinguere se le attività saranno effettivamente riprese parzialmente oppure
no. Nel primo caso, il diritto all’ILR deve essere negato per la mancanza di
una perdita lavorativa determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto
può essere rivendicato se la società sportiva può dimostrare in modo plausibile
che le misure imposte non possono essere attuate in modo ragionevole o che le
perdite in caso di ripresa sarebbero superiori a quelle riportate durante la
sospensione temporanea e quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di
posti di lavoro.”
Il
p.to 2.11 è rimasto invariato nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” seguenti, in particolare del 27 agosto 2020,
del 30 ottobre 2020, del 20 gennaio 2021, del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021
e del 30 giugno 2021.
Il
p.to 2.11 è stato abolito nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Nel
caso di specie, il p.to 2.11 della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” non è applicabile, posto che all’epoca, quale
partecipante al campionato di __________, l’RI 1 era considerato un club dilettantistico
(e quindi non professionistico) (cfr., in questo senso, l’intervista rilasciata
dal Presidente dell’__________ al quotidiano «Le Temps» nell’__________ 2020 - __________
e la risposta fornita dall’associazione nel dicembre 2020 – doc. 6.5 – inc.
38.2022.41: “Purtroppo il nostro club non è ancora parificato al __________
(siamo la prima categoria sotto) pur avendo una struttura molto onerosa
(richiesta dell’__________ anche per avere il __________ con __________).
Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club della Svizzera per
ricevere questa parificazione e poter accedere a dei finanziamenti.”).
Del
resto, interpellata in proposito dall’amministrazione (cfr. doc. 13 - inc.
38.2022.41: “Precisare se attualmente la vostra prima squadra di __________
è stata parificata ad una squadra professionale (allegare la relativa
documentazione a comprova)?”, la ricorrente è rimasta
silente.
Il
tema in questione non è stato peraltro affrontato con il ricorso (cfr. doc. I).
2.13
Neppure
l’invocazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.
fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo
differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021
consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133
consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) –
l’avv. RA 1 fa in sostanza valere che, da parte delle competenti autorità di
altri Cantoni (ad esempio, quelle dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna e, in
parte, anche Vaud) e diversamente dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino,
“le associazioni (associazioni che, a differenza della ricorrente, addirittura
non gestiscono in proprio attività con allenatori e giocatori e vivono di
ricavi da sponsor privati, ecc., ma sono attive limitatamente nella gestione
amministrativa di campionati e progetti di formazioni dei giovani) non sono mai
state equiparate a dei soggetti di diritto pubblico. Anche nel caso
dell’associazione vodese, la quale percepiva anche dei contributi pubblici, è stato
riconosciuto un diritto di indennità parziale” -, è atta a giustificare una
diversa soluzione.
Preliminarmente,
deve essere ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto
o a ragione, assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico
è irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra,
consid. 2.10.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del
personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto
dall’impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da
ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro
ridotto.
Stante
ciò, alla Sezione del lavoro non può essere rimproverato di aver violato il
principio di legalità o il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto
alla prestazione dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati
(in questo senso, si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato
che l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella
sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una
qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale.” –
il corsivo è del redattore).
Per
quanto concerne l’invocata disparità di trattamento, secondo una costante
giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie ad ammetterne
l’esistenza, è che l’atto in discussione e quello che serve da riferimento,
emanino dalla medesima collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger,
V. Martenet, Droit administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la
giurisprudenza ivi menzionata).
Nella DTF
124.
IV 44 consid. 2c, riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle
autorità giudiziarie del suo cantone di domicilio in applicazione del diritto
federale che, dinanzi al Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che
la pena inflittagli avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché
contraria alla prassi di altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza,
ha precisato che tale principio ha un’importanza limitata sul piano
intercantonale e che il principio della legalità ha comunque sempre la
preminenza.
In
concreto, sulla scorta di quanto precede, le decisioni in discussione non sono
state rilasciate dalla medesima autorità amministrativa, ragione per la quale,
già per questo solo motivo, si può escludere che sia stato violato da parte
della Sezione del lavoro il principio della parità di trattamento (in questo
senso, si veda pure la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021
[cfr. supra, consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle
indennità per lavoro ridotto potesse essere fondato sul principio della parità
di trattamento, posto che, in considerazione del sistema federalistico della
Svizzera, l’art. 8 Cost. implica semplicemente che l’autorità cantonale
interessata è tenuta a trattare in maniera uguale i soggetti giuridici che le
sono assoggettati ma non che dovrebbe adottare l’interpretazione giuridica data
da altri Cantoni su determinate questioni).
Del
resto, pronunciandosi in merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha
sollevato in questa sede, nel giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra,
consid. 2.6.), con riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza
8C_338/2007 del 4 agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza
nell’illegalità, questo Tribunale si era espresso nei seguenti termini:
"
Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della
ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni
attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche
volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha
un’importanza limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una
prassi generalizzata contraria alla legge.
La Sezione del lavoro, dal canto suo,
nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi
consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni
descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i
contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio
aziendale proprio)”
Con la
pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la
Corte federale ha tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto,
rilevando quanto segue:
"
(…) Nella presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato
dalla ricorrente, se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella
di altre associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto
nella sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata
introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.”
La
soluzione non può essere diversa nella concreta evenienza. Il patrocinatore
della ricorrente non ha infatti dimostrato che la situazione delle entità
oggetto delle decisioni cantonali favorevoli da lui citate (il rappresentante
non ha peraltro nemmeno prodotto copia di quei provvedimenti) sarebbe
effettivamente paragonabile a quella della ricorrente. Ad ogni modo, non
risulta che in Svizzera, anche volendo prescindere dal principio secondo cui la
parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale, sia
stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.
2.14
In considerazione di tutto quanto
esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato il
diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1 per il periodo 1° febbraio - 30
aprile 2021.
Di conseguenza la decisione su
opposizione del 22 marzo 2022 deve essere confermata.
2.15
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il
legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del
13.
settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.;
STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo
2021.
consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti