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Decisione

38.2022.43

A ragione SdL ha negato ILR ad associazione sportiva (periodo 02-04/2021). I dip. annunciati non hanno corso rischio perdita lavoro a breve termine (poss. limitate di licenziamento a breve termine e mansioni svolte ritenute essenziali per l'ass.)

3 aprile 2023Italiano83 min

Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione mantenendo

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.43

mm

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. In data 20 gennaio 2021, RI 1 (in

seguito: RI 1), associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC, ha presentato

alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante 50

dipendenti, tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata,

per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021. Alla base della richiesta vi erano

le “disposizioni autorità federali e cantonali in merito a emergenza sanitaria

che non permettono competizioni sportive.” (doc. 25).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. __________), la Sezione del

lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per

lavoro ridotto è stato negato.

In particolare, il provvedimento

è così stato argomentato:

" (…) Dai

dati forniti (vedi conto economico 2019/2020) si evince che la società in

oggetto è finanziata in maggior misura (70%) tramite attività non economica;

nello specifico per il 24% incassa ricavi da sponsor, per l’8% da donazioni,

per l’11% da contributi G__________S e altre sovvenzioni, per il 17% da tessere

e tasse sociali e per il 10% da __________.

L’attività economica, rappresentata da entrate, tessere e

abbonamenti (10% e da altra attività operativa (11%) costituisce quindi

unicamente il 30% delle entrate totali.

Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità

per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto,

RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che

opera sul mercato la maggior fonte di ricavi dovrebbe essere costituita dalla

vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico.

Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere considerata alla

stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e

Fatti

i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.

Inoltre, dai dati forniti emerge come l’Associazione risulti

finanziata sufficientemente attraverso vari contributi pubblici e privati, tali

da coprire interamente la massa salariale annuale (CHF 438'158 contro CHF

378'087, per una copertura del 116%). Alla luce di ciò è da ritenere che i

dipendenti non sono esposti nell’immediato ad un rischio di licenziamento.

Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione mantenendo

i posti di lavoro e non apportare un sostegno puramente finanziario alle

imprese. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere concessa.” (doc.

8.3)

1.3. L’8 febbraio 2021, l’RI 1,

patrocinata dall’avv. __________, ha interposto opposizione contro la decisione

del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 26).

1.4. Con decisione su opposizione del 22

marzo 2022, la Sezione del lavoro ha in sostanza confermato il contenuto della

sua prima decisione (cfr. doc. 27).

1.5. Con tempestivo ricorso del 27 aprile

2022 l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento del

provvedimento impugnato e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto

per il periodo in discussione.

A sostegno della propria pretesa,

il patrocinatore contesta innanzitutto che l’RI 1 possa essere assimilata a una

“azienda di diritto pubblico”. A suo avviso, si tratterebbe piuttosto di una

“azienda nel vero senso del termine”, ragione per la quale “i presupposti

“supplementari” (quali il rischio per la stessa esistenza dell’associazione e

il concreto rischio di licenziamento a breve termine per i lavoratori

coinvolti) non possono entrare in linea di considerazione, (…). … le sole

condizioni a cui deve adempiere la ricorrente sono quelle sancite dall’art. 31

cpv. 1 LADI, le quali risultano pacificatamente adempiute nella fattispecie.

Infatti, l’RI 1 ha avuto una perdita di lavoro computabile; i rapporti di

lavoro per cui le indennità sono state richieste non erano stati disdetti; la

perdita di lavoro era temporanea e la diminuzione di lavoro ha permesso di

salvaguardare i posti di lavoro. Tali presupposti sono esaustivi e di

conseguenza non ve ne sono altri oltre a quelli previsti dalla legge” (doc. I,

p. 6 – 9).

D’altro canto, sempre secondo

l’avv. RA 1, la decisione impugnata non potrebbe venir confermata nemmeno

qualora si volessero considerare le condizioni “supplementari” analizzate

dall’amministrazione, posto che “… anche i contratti di durata determinata

(come nel nostro caso, fino alla fine della stagione sportiva, che si chiude

ogni anno al 30 giugno e che sono da rinnovare annualmente), rientrano nella

logica del lavoro ridotto. Infatti, come esposto al punto n. 13.4., secondo la

giurisprudenza, “decisivo, secondo lo scopo del sistema delle prestazioni, è se

un licenziamento – o il rifiuto di rinnovare un incarico – può essere evitato

concedendo un’indennità per le ore di lavoro ridotte” (…). Di conseguenza,

anche il mancato rinnovo di un incarico è di conseguenza contemplato dal

Tribunale federale nelle possibilità per poter beneficiare del lavoro ridotto.

Ciò significa che anche i dipendenti con contratto determinato della ricorrente

che prestano servizio a titolo accessorio hanno diritto a beneficiare delle

indennità. Tutti i dipendenti della ricorrente hanno rischiato il

licenziamento, in ragione del fatto che l’esistenza stessa della ricorrente è

stata minacciata pesantemente sia dalla prima che dalla seconda ondata

pandemica. Il fatto di aver potuto usufruire delle indennità per il lavoro

ridotto ha permesso di evitare che tutti i dipendenti si rivolgessero

all’assicurazione contro la disoccupazione.” (doc. I, p. 9 s.).

Inoltre, il rappresentante fa

valere che la decisione presa dall’amministrazione violerebbe il principio

della legalità in combinazione con quello dell’uguaglianza di trattamento,

ritenuto che “… associazioni, che addirittura non gestiscono in proprio

attività con allenatori e giocatori e vivono di ricavi da sponsor privati ma

sono attiva limitatamente nella gestione amministrativa di campionati e

progetti di formazione dei giovani, hanno ottenuto le indennità per il lavoro

ridotto. Le indennità sono state concesse senza decisioni di riconsiderazione e

senza che le associazioni siano state equiparate a dei datori di lavoro di

diritto pubblico. (…). In virtù di quanto precede vi è una forte disparità di

trattamento a livello nazionale. La prassi sviluppata dalle varie autorità

cantonali è stata infatti quella di riconoscere il diritto alle indennità alle

associazioni analoghe alla ricorrente. Tale diritto è stato riconosciuto anche

per il periodo 2021. L’UG giustifica tale disparità di trattamento paragonando

l’RI 1 a un’azienda di diritto pubblico. Tuttavia, tale assimilazione non trova

fondamento in alcuna base legale. Non vi è alcuna disposizione normativa che

giustifichi un paragone di tale portata. Il paragone dell’UG risulta in

definitiva lesiva del principio di legalità. La conseguenza della violazione

del principio di legalità è un’inaccettabile disparità di trattamento, per

rapporto alla prassi sviluppata negli altri cantoni, fondata su un assunto che

non poggia su alcuna base legale.” (doc. I, p. 10-12).

Infine, l’avv. RA 1 qualifica

d’arbitraria la decisione su opposizione impugnata, e ciò in quanto “… urta in

maniera insostenibile il senso della giustizia e di equità, non solo nella

motivazione, ma anche nel risultato, poiché è totalmente ingiustificato come il

Canton Ticino abbia sviluppato una prassi totalmente opposta agli altri

Cantoni, senza peraltro appoggiarsi su alcun fondamento giuridico.” (doc. I, p.

12-13).

1.6. La Sezione del lavoro, in risposta,

ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. III).

In particolare, in merito alla

tematica principale, l’amministrazione osserva che “(…), nel caso in esame

risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che la ricorrente –

costituita nella forma giuridica di un’associazione di diritto privato attiva

dal __________ (doc. 4.1, art. 1 Statuto dell’Associazione) – consegue lo scopo

della “promozione e la pratica dell’attività __________ e a tal fine può:

svolgere attività didattica per l’avvio della pratica del __________; istituire

corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della __________;

indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in

generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile

per il perseguimento dello scopo sociale”, inoltre “L’associazione non ha fini

di lucro” (doc. 4.1, art. 3 Statuto dell’Associazione). Nel caso in esame, non

si è pertanto confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del

termine e l’UG ha rettamente esaminato se – cumulativamente – l’RI 1 fosse

esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza e se vi fosse un

rischio concreto ed imminente di licenziamento dei dipendenti della stessa.”.

1.7. In data 31 maggio 2022, il

rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di

prova da produrre (doc. V).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata a negare il

diritto alle indennità per lavoro ridotto ai collaboratori dell’RI 1, oppure

no.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno

essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La perdita

di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La perdita

di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a

circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI

non è esaustivo

(cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…).

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…).

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento

dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente

effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a

lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

"

(…).

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per

lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.

Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però

escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro

ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio

aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente

dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei

periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le

loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

2.4

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…).

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le

maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono

coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi

casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità

organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,

garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze

economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,

riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il

rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono

a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti.

In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR.

(…)”

Nella

“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati

introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente

mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27

agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In

quest’ultima la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti

immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente

con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni

pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti

di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di

lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi

responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service

Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,

contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di

sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste

un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.

Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va

respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in

grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,

non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo

al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

"

In generale, i singoli e quindi le

organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono

impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro

ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una

cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata

dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di

lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il

lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure

ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si

finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,

biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali

e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto

all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza

dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente

sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto

di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei

dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una

ponderazione degli interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che

si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste

principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita

di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro

di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In

questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata

anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di

altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore

lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e

i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve

essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte. (…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella

Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021

e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021.

Nella

Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 (cfr.

al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

"

Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

Quest’ultimo

punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a

appena riprodotto.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre

2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.

Al riguardo cfr. pure la

Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021.

Con la Direttiva 2022/05:

“Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022

è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31

gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che

continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella

Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30.

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF

140.

V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133.

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag.

127.

e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.;

Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in:

RDS 1992 II p. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, p. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di

riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa

dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche

tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art.

53.

cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal

Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un

provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento

formazione, cultura e sport.

L’Alta Corte ha comunque rinviato

gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un

errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se

le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro

che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa

il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio

di licenziamento.

In una

sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22

p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di

diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in

età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette

versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid.

4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai

contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in

contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno

conseguito grazie alle raccolte fondi.

La nostra Massima Istanza ha

innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie

della DTF 121 V 362, rilevando:

" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été

développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les

conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune

condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités

privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés

ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont

détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de

droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé,

requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi

fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”

L’Alta Corte ha poi esaminato la prima

condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del

personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e

per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo

di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che

prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che

quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un

preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di

disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale

federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come

avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto

privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria

metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in

francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines,

des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che

limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore

economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr.

consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et

obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de

licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo

al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto

che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei

funzionari pubblici.

L’Alta Corte, nel caso concreto, come

il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione

(cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione

cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per

la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le

montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2),

cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita

(cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).

In un’altra sentenza 8C_559/2021

del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto

da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo

l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia,

comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione

delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da fondi

ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate dalla

medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.: “à

hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di

esercizio.

A proposito dello statuto dei

dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato

– laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto

avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di

lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente

e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta

di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere

se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto

corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr.

consid. 8.1.2.).

L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito

che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato giustamente

rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione cumulativa, siccome l’insorgente

non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di

chiusura a seguito della perdita di lavoro subita. Il TF ha precisato che non

era arbitrario considerare, come ha fatto il Tribunale cantonale, che i Comuni,

in virtù della “loi sur l’accueil préscolaire” del 12 settembre 2019

(LAPr), hanno l’obbligo di finanziare l’esercizio delle strutture di

accoglienza prescolare nella misura in cui le spese non sono coperte dalle

altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).

Con la pronunzia 8C_769/2021 del

3.

maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una

società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva

chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione

degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la

sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la

quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto

principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran

parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime

cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante

sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di

lavoro (in questo senso, si veda pure la STF 8C_157/2022 dell’8 settembre 2022

consid. 3.4.3, pubblicata in SVR 12/2022 ALV n. 35 p. 122 ss.).

Con giudizio 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 7.2, riguardante una società anonima di diritto privato

attiva essenzialmente nel campo del trasporto pubblico di persone, alla quale

l’autorità cantonale preposta aveva negato il diritto alle indennità per lavoro

ridotto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso della società e

rinviato gli atti al tribunale di prima istanza affinché chiarisse l’entità

della copertura dei costi di gestione mediante sovvenzioni pubbliche e le

possibilità concrete di licenziamento in base alla regolamentazione applicabile

al personale.

Questo

Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021,

cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto

pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro

ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di

licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti

fissati nella legge.

È

invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità

doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero

stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19:

les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in:

Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).

La

medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31

e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto

pubblico.

Il

TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18

maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una

società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per

l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve

termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio

aziendale.

Con sentenza 38.2021.35 del 4

ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro

non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per

lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In

effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono

mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per

i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.

Questa Corte, con sentenze

38.2021.38

e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto

all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire

un percorso formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione.

Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in

questione non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del

termine, il TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un

rischio immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento,

essa era tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e,

d’altra parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero

impedito un’interruzione a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine,

il TCA ha rilevato che nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del

resto stata minacciata, tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era garantito

principalmente da introiti esterni.

Con pronunzia 8C_16/2022 del 10

novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto nel frattempo

dall’associazione contro la sentenza 38.2021.38, per i motivi che verranno

meglio esposti in seguito.

Il TCA, in un’altra sentenza

38.2021.75

del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha

confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il

diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della

prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata

commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della

ricorrente - che beneficiava, a

prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di

tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato

di licenziamento.

Con sentenza 38.2021.58 del 13

dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di

una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del

Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle

comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta,

per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa

non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine.

Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto

collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era

minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati

dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura

delle perdite.

Al riguardo cfr. anche la STCA

38.2021.90

del 21 febbraio 2022.

Con la pronunzia 38.2021.91 del

30.

maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato

il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di

lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa

esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la

prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce

delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che,

anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto

economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo

1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a

svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è

risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura

del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private,

grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e

privati.

Con giudizio 38.2022.21 del 13

giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la

decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un

precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a un’associazione

di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In quella fattispecie,

il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa dell’associazione,

rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse minacciata, e ciò in

considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di cui godeva e della

constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia gli esercizi

contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più importanti di

quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente le sue

singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere le

loro attività.

Con sentenze 38.2022.24 e

38.2022.25

del 19 dicembre 2022 - la prima delle due oggetto di un ricorso

ancora pendente dinanzi al TF -, questa Corte ha stabilito che la Sezione del

lavoro aveva correttamente riconsiderato la decisione con la quale

un’associazione mantello attiva in ambito sportivo era stata posta al beneficio

delle indennità per lavoro ridotto per il periodo marzo-agosto 2020, rispettivamente

negatole l'assegnazione per un periodo successivo (settembre-dicembre 2020).

Alla base di quelle pronunzie vi era la constatazione che, dati finanziari alla

mano, l’esistenza stessa dell’associazione non era mai stata minacciata e, del

resto, che nemmeno i dipendenti annunciati erano stati esposti a un rischio

imminente di licenziamento, tenuto conto delle contenute dimensioni di un

organico chiamato a gestire un movimento di vaste proporzioni e del fatto che

le mansioni da loro svolte erano da considerare essenziali per il

funzionamento, l’attività e lo scopo dell’associazione interessata.

Il Tribunale delle assicurazioni

del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020,

applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise

de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio

concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione

relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt

Scheidegger e Christian Dandres, L’indemnité pour réduction de l’horaire de

travail à l’épreuve du COVID-19, in: Assurances sociales et pandémie de

Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).

La Corte delle assicurazioni

sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021,

pubblicato in RVJ/ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR

dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si

occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un

lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un

accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di

lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR.

Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione

legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e

delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.

2.7

Nella concreta evenienza, dallo

Statuto dell’RI 1 si apprende che essa è un’associazione ai sensi del codice

civile svizzero (art. 60 e seg.), avente sede a __________.

Il suo scopo consiste nella “…

promozione e la pratica dell’__________ e a tal fine può: svolgere attività

didattica per l’avviso della pratica del __________; istituire corsi di

formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della __________;

indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in

generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile

per il perseguimento dello scopo sociale.”.

Lo Statuto prevede inoltre che

l’associazione non ha fini di lucro e che gli eventuali proventi dell’attività

vengono reinvestiti esclusivamente in attività sportive. Durante la vita

dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto,

fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi previsti dalla legge o da

regolamenti.

Secondo l’art. 7 dello Statuto,

l’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono

garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati, per le quali potranno

essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborso e/o

indennità commisurati all’entità e alla complessità dell’impegno richiesto.

Sono associati i soci, i soci

finanziatori e i soci onorari. Sono soci coloro che, senza essere vincolati da

un contratto di finanziamento, versano la quota associativa fissata annualmente

dal comitato, dopo l’ultima assemblea ed entro 9 mesi dall’inizio della

stagione per cui si versa la quota. I soci finanziatori sono quelli che, sulla

scorta di un contratto di finanziamento sottoscritto con l’associazione per il

tramite del Comitato direttivo, e di un piano di finanziamento a medio/lungo

termine, sostengono finanziariamente l’associazione. Contemporaneamente non

possono essere in vigore più contratti di finanziamento. Sono infine soci

onorari i benemeriti dell’associazione che, per segnalate prestazioni, sono

meritevoli di tale distinzione.

Dall’organigramma che figura agli

atti si evince che l’RI 1 è diretta da un Comitato di tre membri, a cui

sottostanno la Prima squadra, composta da staff tecnico, giocatori e

segretariato, e il Settore giovanile, il quale a sua volta si compone di staff

tecnico e segretariato (cfr. allegato al doc. 1 – inc. 38.2022.41).

All’epoca la Prima squadra dell’RI

1.

militava nel campionato di Prima Lega Promotion.

Nel mese di gennaio 2021, l’RI 1

ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il

periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021 e per l’intera azienda, specificando che i

dipendenti colpiti dal lavoro ridotto erano 50, tutti al beneficio di contratti

a tempo determinato. La richiesta è stata motivata con la decisione delle

autorità di vietare lo svolgimento di competizioni sportive (cfr. doc. 25).

Da notare che nel corso dei mesi

di marzo e novembre 2020, la ricorrente ha inoltrato ulteriori preannunci di

lavoro ridotto per il periodo 23 marzo – 30 giugno 2020, rispettivamente 2

novembre – 31 dicembre 2020 (periodi che sono oggetto di separate procedure

giudiziarie; cfr. inc. 38.2022.41 e 38.2022.42).

Con riferimento al preannuncio di

lavoro ridotto del 2 novembre 2020, il 13 novembre 2020, la Sezione del lavoro

ha rivolto all’RI 1 alcune domande volte a completare le informazioni in suo

possesso:

" (…) Per

procedere all’esame della vostra domanda è necessario completare le

informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di fornirci

informazioni dettagliate riguardanti:

1.

Statuto della vostra associazione

2.

Descrizione dettagliata delle attività svolte dalla vostra associazione,

con la messa in evidenza delle attività economiche

3.

Conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto

di revisione)

4.

Budget 2020

5.

Massa salariale 2019 e 2020

6.

Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019

7.

Effettivo del personale in attività ad oggi (nominativi,

mansioni, percentuale

di lavoro, copia del/dei contratto/i di lavoro)

8.

Vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni

sociali? Precisare e documentare.

9.

Attività effettivamente svolta durante la pandemia e in

questi ultimi

mesi.

10.

Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità

per lavoro ridotto non vi fossero concesse

11.

Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di

entrate)

12.

Eventuali sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni)

e/o para-pubblico?

a. quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi

annuali (in CHF e

in percentuale)?

b. quanto rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa salariale

annuale (in CHF e in percentuale)?

13.

Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore

pubblico

14.

Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici

15.

Chi risponde per/copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono

garanzie

di copertura dei deficit d’esercizio?

16.

Indicazione di testi legislativi che disciplinano i

finanziamenti alla vostra

associazione

Vi chiediamo inoltre di compilare le apposite tabelle

raggiungibili dal collegamento internet del prossimo paragrafo, specificando la

cifra d’affari (effettiva e prevista) di ogni mese.” (doc. 3 - inc. 38.2022.41)

Qui di seguito le informazioni

che sono state fornite dall’associazione insorgente nel dicembre 2020.

Dal conto economico 2018/’19

(cfr. doc. 4.2 – inc. 38.2022.41) si evince che l’RI 1 ha realizzato ricavi per

un totale di CHF 826'391.78.

Fra le principali voci d’entrata

vi sono le sponsorizzazioni (CHF 171’159.07, importo corrispondente al 20.7% di

tutti i ricavi), le entrate tessere e abbonamenti (CHF 153'262.77, 18.5%), le

tasse sociali allievi (CHF 114'005, 13.8%), l’__________ (CHF 75'000, 9.1%), il

contributo __________ (CHF 67'825, 8.2%) e le altre sovvenzioni (CHF 72'320,

8.8%).

L’esercizio contabile 2018/’19 si

è chiuso con una perdita di CHF 101'389.17 (quello precedente, 2017/’18,

si era invece chiuso con un utile di CHF 120.23).

L’insorgente ha inoltre

illustrato i dati di preventivo 2020/’21, relativi alla prima squadra e al

settore giovanile (cfr. doc. 4.3 e 4.4 - inc. 38.2022.41).

Rispondendo a una richiesta di

precisazioni da parte dell’amministrazione (doc. 5 - inc. 38.2022.41), l’RI 1

ha dichiarato quanto segue:

" (…).

4.

Indicare se vi sono lavoratori a beneficio di altre

prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare e documentare.

Abbiamo 4 dipendenti iscritti alla disoccupazione e che lavorano

parzialmente presso la nostra associazione (circa 40%-50%). Ogni fine mese

inviamo foglio giallo con prestazioni che vengono scalate. Si tratta di __________

e __________ (1700.- mensili da parte nostra), __________ (1400 mensili da

parte nostra) e __________ (1800.- da parte nostra).

5.Indicare le conseguenze immediate per il personale dipendente

nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse.

Trattandosi prevalentemente di dipendenti con contratto a termine

a giugno 2021 ci vedremmo costretti a non rinnovare nessuno di loro lasciandoli

a casa. Per contratti indeterminati rischio di discetta lavorativa.

6.

Indicare le fonti di finanziamento delle vostre attività

(tipologia di entrate).

Principalmente tasse sociali e contributi gioventù e sport x

settore giovanile e abbonamenti più biglietteria per prima squadra. Per

entrambi poi abbiamo degli eventi annuali (__________, __________, ecc. ecc.

che sono però ora inesistenti). Sempre per entrambi abbiamo gli sponsor che

stanno però attraversando un momento difficile e alcuni di loro difficilmente

riusciranno a saldare quanto concordato e/o rinnovare il sostegno futuro.

7.

Indicare la presenza di eventuali sussidi dal settore

pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico? Non abbiamo al

momento previsti sussidi dal settore pubblico, il settore giovanile riceve i

contributi __________ come spiegato al punto 6 in base al numero e ai diplomi

degli allenatori che coprono circa il 30-40% del budget del settore allievi.

8.

e 9. Non esiste nessun contratto in vigore con settore pubblico

e para-pubblico.

10.

Indicare chi risponde per / copre eventuali perdite di

esercizio. Ci sono garanzie di copertura del deficit d’esercizio? Attualmente

e negli ultimi anni i membri del Comitato dell’Associazione con prestiti e

contributi a fondo perso ma evidentemente questo era legato a piccole perdite

d’esercizio e quindi non potrà più protrarsi nel tempo in quanto la crisi ha

colpito tutti e le perdite stanno diventando troppo onerose. È superfluo

specificare che difficilmente un club come il nostro nell’attuale realtà possa

fare utili.

11.

Indicazione di testi legislativi che disciplinano i

finanziamenti alla vostra associazione

All’interno dello statuto societario già inviatovi lo scorso mese

potete trovare lo scopo sociale del club con le diverse informazioni e la

specifica che non si tratta di un’associazione a scopo di lucro. Non esistono

pertanto dei testi legislativi al riguardo. Purtroppo il nostro club non è

ancora parificato al __________ (siamo la prima categoria sotto) pur avendo una

struttura molto onerosa (richiesta dell’__________ anche per avere il __________

con __________). Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club

della Svizzera per ricevere questa parificazione e poter accedere a dei

finanziamenti. Sembrerebbe che ci sia disponibilità da parte degli enti

preposti e siamo quindi in attesa.” (doc. 6.5 - inc. 38.2022.41; il corsivo è

del redattore)

In quell’occasione, sono pure

stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra l’RI 1 e i suoi dipendenti,

la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019, la massa

salariale 2019-’20 e 2020-’21 della prima squadra e di quella del settore giovanile,

come pure la contabilità relativa al periodo 2019-’20 (cfr. allegati ai doc. 6

e 7 - inc. 38.2022.41).

Dal conto economico risulta che

l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un disavanzo di CHF

179'958.23 (i ricavi sono stati di CHF 626'020.57 a fronte di costi pari a

CHF 805'978.80).

Facendo capo alle risultanze

degli accertamenti compiuti, con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. 340991951),

la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle

indennità per lavoro ridotto è stato negato per il periodo 1° febbraio - 30 aprile

2021.

(doc. 8.3 – inc. 38.2022.41).

Nel quadro della procedura di

opposizione, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’associazione ricorrente uno

scritto del seguente tenore:

" (…) Per

procedere all’evasione delle vostre opposizioni è necessario completare le

informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:

1.

Illustrare la situazione aggiornata dei conti relativi alla

stagione 01.07.2020/30.06.2021 (conto economico,

bilancio e, se esiste, rapporto di revisione).

Produrre anche eventuali conti economici intermedi, se esistenti.

2.

Specificare se avete inoltrato richiesta/e per l’ottenimento

dei contributi speciali federali/cantonali

legati alla pandemia COVID- 19 (v. ad es.

contributi federali a fondo perso per lo sport di squadra).

Nell’affermativa, precisare quanto segue (allegare la relativa

documentazione a comprova):

- siete in attesa di una risposta alla vostra richiesta o

avete già ricevuto

esito positivo?

- a quanto ammonta l’importo del contributo?

- si tratta di un sussidio vincolato, quindi utilizzabile solo

per determinati

scopi? Se sì, quali?

- il contributo verrà utilizzato per far fronte ad una

determinata stagione?

Quale?

- vi sono eventuali condizioni di rimborso del contributo?

3.

Precisare se

attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una

squadra professionale (allegare la

relativa documentazione a comprova)?

4.

Indicare i nominativi dei:

- 60 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto

del 23.03.20;

- 60 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto

del 02.11.20;

- 50 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto

del 20.01.21.

5.

Produrre tutti i contratti di lavoro firmati dai dipendenti di

cui al pt.4.

A tal proposito

si precisa che con il vostro scritto del 04.01.2021 avete prodotto solo 44

contratti di lavoro. Qualora i contratti mancanti siano stati conclusi oralmente,

vogliate specificarlo, indicando anche la funzione del dipendente, la durata

del contratto di lavoro (determinata, indeterminata), il salario e

i termini di disdetta pattuiti.

6.

Specificare quali dei dipendenti di cui al pt. 4 lavorano per

un altro datore di lavoro nella misura del 100%, oltre

all’attività svolta presso la vostra

Associazione.

7.

Produrre la dichiarazione salari AVS 2020 e specificare la

massa salariale dei dipendenti di cui al pt. 4 per la

stagione 01.07.2019/30.06.2020 e 01.07.2020/30.06.2021.

8.

Indicare le ragioni per le quali i dipendenti per cui è chiesta

l’indennità di lavoro ridotto sono passati da 60 (v.

preannuncio del 23.03.20 e del 02.11.20) a 50 (v.

preannuncio del 20.01.21).

In particolare, specificare se si tratta del mancato rinnovo

di contratti a tempo determinato o d’intervenute disdette di contratti a tempo

indeterminato.

9.

Indicare a da marzo 2020 ad oggi sono intervenute disdette dei contratti

di lavoro (allegare la relativa documentazione a comprova).

10.

Specificare in

che misura e da quanto tempo hanno ripreso gli allenamenti

e le partite della prima squadra di __________ e del settore giovanile.

11.

Trasmettere una

vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva dal

2016.

a giugno 2021, specificandola per ogni mese e precisando

il metodo di calcolo utilizzato per determinare la cifra d’affari mensile.” (doc.

13.

– inc. 38.2022.41)

L’RI 1 non ha dato seguito alla

richiesta d’informazioni dell’amministrazione.

Con decisione su opposizione del

22.

marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del

29.

gennaio 2021.

L’amministrazione ha segnatamente

negato che i dipendenti dell’associazione siano stati esposti a un rischio

imminente ed effettivo di licenziamento, ritenuto da un lato che essi erano vincolati

da contratti di lavoro di durata determinata senza clausola di disdetta

anticipata e dall’altro che svolgevano “… delle funzioni essenziali e

necessarie per il funzionamento, l’attività e lo scopo dell’Associazione,

consistente segnatamente – lo si ribadisce – nella “promozione e la pratica

dell’attività __________ (cfr. art. 3 Statuto dell’Associazione). Inoltre,

trattasi di personale specializzato nell’attività sportiva e __________, che

difficilmente l’opponente avrebbe potuto rimpiazzare rapidamente, visto il

periodo d’incertezza e l’arrivo della bella stagione da lì a poco.”. La Sezione

del lavoro ha poi rilevato che occorrerebbe pure considerare che “… dalla

documentazione agli atti emerge che la massa salariale della stagione 2019/2020

a carico dell’opponente ammonta a totali CHF 378'087.- (cfr. conto economico

stagione 2019/2020). Inoltre dagli atti risulta che nella stagione 2019/2020 i

ricavi provenienti dalle sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni, quote e

contributi sociali ammontano a totali CHF 438'158.- (cfr. conto economico

stagione 2019/2020). A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale

dell’opponente risulta pertanto ampiamente garantita.” (cfr. doc. 23).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il

Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne il settore

dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del

19.

giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con

oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al

cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e civili.

Il 2 settembre 2020, con effetto

dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1

enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000

visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di

un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo

alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe

professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una

lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre

prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).

L’art. 6 cpv. 1 è stato

modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È

vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo

vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della

loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

Inoltre è stato inserito l’art.

6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce (cfr.

RU 2020 4503):

" 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli

allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e

all’aperto:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad

eccezione delle competizioni;

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 15 persone a partire dai 16 anni:

1.

in

locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è

mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso

della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul

distanziamento e limitazioni della capienza,

2.

all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è

mantenuta la distanza obbligatoria;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di

una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15

persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega prevalentemente professionistica.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.”

Al riguardo cfr. pure la

Risoluzione 5696 emanata dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020.

L’11 dicembre 2020 è stato

vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.

art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

Il nuovo tenore dell’art. 6e cpv.

1.

è invece il seguente:

"

1.

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,

segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili

al pubblico e all’aperto:

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 5 persone a partire dai 16 anni”

L’art. 6e cpv. 1 dell’Ordinanza è

stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22 dicembre 2020 (cfr. RU

2020.

5813):

" Nel

settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le

competizioni sono vietate;

b. le

attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;”

Dal 1° marzo 2021 l’art. 6e

prevede quanto segue:

" 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di

sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o

membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti

individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a

composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24

febbraio 2021)

Il 14 aprile 2021 sono stati

modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021

l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di

manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel

settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f

capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di

pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50

persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al

massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021

213).

Secondo l’art. 6e in vigore dal

19.

aprile 2021:

" 1

Sono ammesse le seguenti attività sportive:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le attività

sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:

1.

all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza

obbligatoria,

2.

in

luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1

numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta

la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale

se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti

più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di

contatto secondo l’articolo 5;

c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:

1.

che

sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di

Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una

federazione sportiva nazionale, e

2.

che

si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di

competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto

nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono

avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)

Con effetto dal 31 maggio 2021

per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori

consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.

La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo

(cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

Inoltre

l’art. 6e è stato così modificato:

" 1

Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività

sportive, incluse le competizioni:

a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;

b. gli

atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o

regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali

di una federazione sportiva nazionale;

c. i membri

delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o

semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello

professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due

sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega

dellʼaltro sesso.

2.

Allo svolgimento di attività sportive da parte di

persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

a. le

attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;

b. allʼaperto

deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza

obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al

rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di

contatto;

c. in

luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui

allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una

mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono

ammesse le deroghe seguenti:

1.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:

– è

necessario per lʼesercizio dellʼattività, e

– gli

spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero

3.1quater lettere a e b,

2.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della

distanza obbligatoria se:

– lo

sport praticato presuppone il contatto fisico

– è

svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e

– gli

spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero

3.1quater lettera c,

3.

devono essere registrati i dati di contatto.

3.

Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2,

per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano

di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio

2021)

L’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto

dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione

particolare; RU 2021 379).

2.9

L’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI

prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la

perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. supra,

consid. 2.2.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin,

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p.

345).

Le direttive della SECO (cfr. supra,

consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente che “sia la pandemia

stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate

temporanee”.

2.10

Con la propria impugnativa, l’avv. RA

1.

censura innanzitutto il fatto che l’amministrazione abbia applicato all’RI 1

la giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa

sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine (cfr. doc. I).

A questo proposito, il TCA rileva

che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra,

consid. 2.6.), riguardante un’associazione avente lo scopo di raggruppare in

un’unica struttura i migliori talenti __________ della regione di competenza

della __________ per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili,

il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3

“… non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico

rispetto all’ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a

breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale

assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121

V 362 in relazione ai servizi pubblici – devono essere soddisfatti da ogni

datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro

ridotto. La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata

giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022

ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere

della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla

direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01

del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate

dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate

aperte.” (il corsivo è del redattore).

Secondo la giurisprudenza

federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto

sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale

rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura

preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per

quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa

esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro

(in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici

e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

Va, altresì, ricordato che nel

Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19)

del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:

"

In quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

Tale principio è stato ribadito

dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022.

2.11

Alla luce di quanto esposto al

precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione

agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto faccia difetto almeno

uno dei requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità

per lavoro ridotto - quello dell’effettivo e immediato rischio di

licenziamento

dei dipendenti -, e ciò per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, occorre considerare

che, in base alle informazioni fornite nel quadro della procedura

amministrativa, in particolare in base a quelle che si evincono dai contratti

di lavoro prodotti (doc. 6.3 – inc. 38.2022.41) e dalle distinte salariali (“Massa

salariale”) 2019-’20 e 2020-’21 (doc. 6.1 – inc. 38.2022.41), dipendenti

dell’associazione ricorrente erano in sostanza i giocatori della prima squadra,

gli staff tecnici della prima squadra e del settore giovanile, composti da

allenatori, assistenti allenatori, preparatori atletici, psicologo dello sport,

ecc., una segretaria amministrativa e una responsabile del lavaggio delle

maglie del settore giovanile. A parte forse quest’ultima, si tratta dunque di

figure professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e

lo scopo dell’RI 1, per cui, già per questa sola ragione, è poco plausibile che

i dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il

loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente osservato anche dalla Sezione del lavoro nella decisione

impugnata.

In

questo contesto, deve pure essere evidenziato che ricostituire, dopo essere

stata smantellata, un’organizzazione tanto complessa – l’RI 1 gestisce infatti,

oltre alla prima squadra, ben tredici squadre giovanili (si tratta degli __________)

e una __________, ognuna dotata di un proprio tecnico - non sarebbe stato

possibile farlo nel breve-medio periodo, ciò che appare incompatibile con il

fatto che, dopo la sospensione dei campionati alla fine di ottobre 2020, nel

dicembre 2020 era stata ipotizzata da parte degli organi preposti una ripresa,

nel migliore dei casi, già a contare dal mese di febbraio 2021 (cfr. comunicato

RI 1 del 17 dicembre 2020, pubblicato nel suo sito web [“Archivio

news”]). A partire dal 15 gennaio 2021, sono stati

autorizzati gli allenamenti per bambini e adolescenti fino al 16. compleanno,

sia all’interno che all’esterno. A partire dal 16. compleanno potevano venir

svolti soltanto allenamenti all’aperto, senza contatto fisico e in gruppi di

massimo 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 18 gennaio 2021). Dal 1° marzo 2021

è decaduto il divieto di praticare attività con contatto fisico e pure il

vincolo delle 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 28 febbraio 2021). La prima

squadra dell’RI 1 ha quindi ricominciato ad allenarsi dalla prima settimana di

marzo 2021 (comunicati RI 1 dell’11 marzo 2021). Il 5 aprile 2021 ha avuto

luogo la ripresa, a porte chiuse, del

campionato di __________, preceduta da alcune partite amichevoli (comunicati

RI 1 del 22 marzo e 2 aprile 2021; per le categorie __________ i rispettivi

campionati hanno invece preso avvio già dal 27 marzo 2021 [cfr.

comunicato 26 febbraio 2021 della __________]). Dal 19 aprile 2021 è stata di

nuovo consentita la presenza del pubblico alle partite (max. 100 persone –

comunicato RI 1 del 19 aprile 2021).

In secondo luogo, in base alla

documentazione che è stata prodotta dalla ricorrente durante la procedura

amministrativa, va osservato che quelli sottoscritti dai dipendenti dell’RI 1

erano tutti contratti di lavoro di durata determinata senza alcuna possibilità

di disdetta anticipata. Al riguardo, è utile segnalare che, dal 17 marzo al 31

agosto 2020 e dal 21 gennaio al 30 giugno 2021, derogando alla norma di cui all’art.

33.

cpv. 1 lett. e LADI, il Consiglio federale ha riconosciuto il diritto alle

indennità per lavoro ridotto anche alle persone con un rapporto di lavoro di durata

determinata (cfr., in questo senso, l’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e la STCA 38.2021.38 succitata

consid. 2.10.).

Per quanto concerne il settore

giovanile, i contratti di tutti i collaboratori avevano la durata di un anno,

concretamente sino al 30 giugno 2020, rispettivamente al 30 giugno

2021.

(dalle distinte dei salari agli atti [“Massa salariale” – doc.

6.1, inc. 38.2022.41] emerge che i contratti in vigore nella stagione 2019/’20

erano stati praticamente tutti rinnovati nella stagione successiva). Trattandosi

della prima squadra, staff tecnico e giocatori erano contrattualmente vincolati

all’associazione sino alla fine del mese di giugno 2021 (fatta eccezione

per i contratti di __________, __________ e __________ che scadevano a fine

maggio 2021 e per quello del giocatore __________, la cui scadenza era fissata addirittura

al 30 giugno 2022).

Anche le possibilità limitate di

licenziamento a corto termine rappresentavano quindi un ostacolo alla

soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362 consid. 3b e la STCA 38.2021.38

del 22 novembre 2021 consid. 2.10, confermata dal TF con la già citata sentenza

8C_16/2022).

Alla luce di tutto quanto

precede, occorre concludere che nel periodo considerato (1° febbraio - 30

aprile 2021) i dipendenti dell’RI 1 non hanno in realtà mai corso il rischio

effettivo e imminente di perdere il loro posto di lavoro.

Trattandosi di condizioni che

devono essere adempiute cumulativamente (cfr. supra, consid.

2.10.) può rimanere aperta la questione di sapere se l’esistenza

stessa dell’associazione è stata a rischio a seguito della

perdita di lavoro, oppure no.

2.12

A proposito degli sportivi

professionisti, il TCA segnala che la SECO nella Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 22 luglio 2020

al p.to 2.11 relativo alle ILR per atleti professionisti la cui perdita di

lavoro non può essere determinata con precisione ha indicato:

" Il diritto

all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso

per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una

perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in

assenza di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa

determinabile dal momento in cui possono essere svolte attività preparatorie,

come ad esempio gli allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di

ripresa delle partite, indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano

ammessi o meno. In questi casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte

del SC e la CD può respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di

una perdita lavorativa non determinabile.

Qualora sia consentita una parziale ripresa

delle attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma

non si possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività

saranno effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il

diritto all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa

determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se

la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non

possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa

sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e

quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”

Il p.to 2.11 è rimasto invariato

nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

seguenti, in particolare del 27 agosto 2020, del 30 ottobre 2020, del 20

gennaio 2021, del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 30 giugno 2021.

Il p.to 2.11 è stato abolito

nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Nel caso di specie, il p.to 2.11

della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

non è applicabile, posto che all’epoca, quale partecipante al campionato di __________,

l’RI 1 era considerato un club dilettantistico (e quindi non

professionistico) (cfr., in questo senso, l’intervista rilasciata dal

Presidente dell’__________ al quotidiano «Le Temps» nell’__________ 2020 - __________

e la risposta fornita dall’associazione nel dicembre 2020 – doc. 6.5 – inc.

38.2022.41: “Purtroppo il nostro club non è ancora parificato al __________

(siamo la prima categoria sotto) pur avendo una struttura molto onerosa

(richiesta dell’__________ anche per avere il __________ con __________).

Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club della Svizzera per

ricevere questa parificazione e poter accedere a dei finanziamenti.”).

Del resto, interpellata in

proposito dall’amministrazione (cfr. doc. 13 - inc. 38.2022.41: “Precisare

se attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una

squadra professionale (allegare la relativa documentazione a comprova)?”, la ricorrente è rimasta silente.

Il tema in

questione non è stato peraltro affrontato con il ricorso (cfr. doc. I).

2.13

Neppure l’invocazione del principio

della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in

modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni

diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 –

6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146

consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l’avv. RA 1 fa in sostanza valere

che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio, quelle

dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna e, in parte, anche Vaud) e diversamente

dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, “le associazioni (associazioni

che, a differenza della ricorrente, addirittura non gestiscono in proprio

attività con allenatori e giocatori e vivono di ricavi da sponsor privati,

ecc., ma sono attive limitatamente nella gestione amministrativa di campionati

e progetti di formazioni dei giovani) non sono mai state equiparate a dei

soggetti di diritto pubblico. Anche nel caso dell’associazione vodese, la quale

percepiva anche dei contributi pubblici, è stato riconosciuto un diritto di

indennità parziale” -, è atta a giustificare una diversa soluzione.

Preliminarmente, deve essere

ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione,

assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è

irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra,

consid. 2.10.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del

personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto

dall’impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da

ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro

ridotto.

Stante ciò, alla Sezione del

lavoro non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o

il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione

dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso,

si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che

l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza

del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi

violazione del principio di legalità o del diritto federale.” – il corsivo

è del redattore).

Per quanto concerne l’invocata

disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una

delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in

discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima

collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit

administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata).

Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c,

riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo

cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al

Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli

avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di

altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale

principio ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il

principio della legalità ha comunque sempre la preminenza.

In concreto, sulla scorta di

quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla

medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo

motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del

lavoro il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure

la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni

del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra,

consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro

ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto

che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost.

implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare

in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che dovrebbe

adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su determinate

questioni).

Del resto, pronunciandosi in

merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel

giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra, consid. 2.6.), con

riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4

agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo

Tribunale si era espresso nei seguenti termini:

" Nella

presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia

effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il

medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo

prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza

limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi

generalizzata contraria alla legge.

La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa

(cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare

opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente

(associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché

contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)”

Con la pronunzia 8C_16/2022

consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha

tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue:

" (…) Nella

presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente,

se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre

associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella

sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata

introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.”

La soluzione non può essere

diversa nella concreta evenienza. Il patrocinatore della ricorrente non ha

infatti dimostrato che la situazione delle entità oggetto delle decisioni

cantonali favorevoli da lui citate (il rappresentante non ha peraltro nemmeno prodotto

copia di quei provvedimenti) sarebbe effettivamente paragonabile a quella della

ricorrente. Ad ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo

prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza

limitata sul piano intercantonale, sia stata introdotta una prassi

generalizzata contraria alla legge.

2.14

In

considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la

Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1

per il periodo 1° febbraio - 30 aprile 2021.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 deve essere

confermata.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre

2021.

consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.9

del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021

consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti