38.2022.43
A ragione SdL ha negato ILR ad associazione sportiva (periodo 02-04/2021). I dip. annunciati non hanno corso rischio perdita lavoro a breve termine (poss. limitate di licenziamento a breve termine e mansioni svolte ritenute essenziali per l'ass.)
3 aprile 2023Italiano83 min
Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione mantenendo
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.43
mm
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. In data 20 gennaio 2021, RI 1 (in
seguito: RI 1), associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC, ha presentato
alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante 50
dipendenti, tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata,
per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021. Alla base della richiesta vi erano
le “disposizioni autorità federali e cantonali in merito a emergenza sanitaria
che non permettono competizioni sportive.” (doc. 25).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. __________), la Sezione del
lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per
lavoro ridotto è stato negato.
In particolare, il provvedimento
è così stato argomentato:
" (…) Dai
dati forniti (vedi conto economico 2019/2020) si evince che la società in
oggetto è finanziata in maggior misura (70%) tramite attività non economica;
nello specifico per il 24% incassa ricavi da sponsor, per l’8% da donazioni,
per l’11% da contributi G__________S e altre sovvenzioni, per il 17% da tessere
e tasse sociali e per il 10% da __________.
L’attività economica, rappresentata da entrate, tessere e
abbonamenti (10% e da altra attività operativa (11%) costituisce quindi
unicamente il 30% delle entrate totali.
Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità
per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto,
RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che
opera sul mercato la maggior fonte di ricavi dovrebbe essere costituita dalla
vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico.
Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere considerata alla
stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e
Fatti
i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.
Inoltre, dai dati forniti emerge come l’Associazione risulti
finanziata sufficientemente attraverso vari contributi pubblici e privati, tali
da coprire interamente la massa salariale annuale (CHF 438'158 contro CHF
378'087, per una copertura del 116%). Alla luce di ciò è da ritenere che i
dipendenti non sono esposti nell’immediato ad un rischio di licenziamento.
Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione mantenendo
i posti di lavoro e non apportare un sostegno puramente finanziario alle
imprese. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere concessa.” (doc.
8.3)
1.3. L’8 febbraio 2021, l’RI 1,
patrocinata dall’avv. __________, ha interposto opposizione contro la decisione
del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 26).
1.4. Con decisione su opposizione del 22
marzo 2022, la Sezione del lavoro ha in sostanza confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 27).
1.5. Con tempestivo ricorso del 27 aprile
2022 l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento impugnato e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto
per il periodo in discussione.
A sostegno della propria pretesa,
il patrocinatore contesta innanzitutto che l’RI 1 possa essere assimilata a una
“azienda di diritto pubblico”. A suo avviso, si tratterebbe piuttosto di una
“azienda nel vero senso del termine”, ragione per la quale “i presupposti
“supplementari” (quali il rischio per la stessa esistenza dell’associazione e
il concreto rischio di licenziamento a breve termine per i lavoratori
coinvolti) non possono entrare in linea di considerazione, (…). … le sole
condizioni a cui deve adempiere la ricorrente sono quelle sancite dall’art. 31
cpv. 1 LADI, le quali risultano pacificatamente adempiute nella fattispecie.
Infatti, l’RI 1 ha avuto una perdita di lavoro computabile; i rapporti di
lavoro per cui le indennità sono state richieste non erano stati disdetti; la
perdita di lavoro era temporanea e la diminuzione di lavoro ha permesso di
salvaguardare i posti di lavoro. Tali presupposti sono esaustivi e di
conseguenza non ve ne sono altri oltre a quelli previsti dalla legge” (doc. I,
p. 6 – 9).
D’altro canto, sempre secondo
l’avv. RA 1, la decisione impugnata non potrebbe venir confermata nemmeno
qualora si volessero considerare le condizioni “supplementari” analizzate
dall’amministrazione, posto che “… anche i contratti di durata determinata
(come nel nostro caso, fino alla fine della stagione sportiva, che si chiude
ogni anno al 30 giugno e che sono da rinnovare annualmente), rientrano nella
logica del lavoro ridotto. Infatti, come esposto al punto n. 13.4., secondo la
giurisprudenza, “decisivo, secondo lo scopo del sistema delle prestazioni, è se
un licenziamento – o il rifiuto di rinnovare un incarico – può essere evitato
concedendo un’indennità per le ore di lavoro ridotte” (…). Di conseguenza,
anche il mancato rinnovo di un incarico è di conseguenza contemplato dal
Tribunale federale nelle possibilità per poter beneficiare del lavoro ridotto.
Ciò significa che anche i dipendenti con contratto determinato della ricorrente
che prestano servizio a titolo accessorio hanno diritto a beneficiare delle
indennità. Tutti i dipendenti della ricorrente hanno rischiato il
licenziamento, in ragione del fatto che l’esistenza stessa della ricorrente è
stata minacciata pesantemente sia dalla prima che dalla seconda ondata
pandemica. Il fatto di aver potuto usufruire delle indennità per il lavoro
ridotto ha permesso di evitare che tutti i dipendenti si rivolgessero
all’assicurazione contro la disoccupazione.” (doc. I, p. 9 s.).
Inoltre, il rappresentante fa
valere che la decisione presa dall’amministrazione violerebbe il principio
della legalità in combinazione con quello dell’uguaglianza di trattamento,
ritenuto che “… associazioni, che addirittura non gestiscono in proprio
attività con allenatori e giocatori e vivono di ricavi da sponsor privati ma
sono attiva limitatamente nella gestione amministrativa di campionati e
progetti di formazione dei giovani, hanno ottenuto le indennità per il lavoro
ridotto. Le indennità sono state concesse senza decisioni di riconsiderazione e
senza che le associazioni siano state equiparate a dei datori di lavoro di
diritto pubblico. (…). In virtù di quanto precede vi è una forte disparità di
trattamento a livello nazionale. La prassi sviluppata dalle varie autorità
cantonali è stata infatti quella di riconoscere il diritto alle indennità alle
associazioni analoghe alla ricorrente. Tale diritto è stato riconosciuto anche
per il periodo 2021. L’UG giustifica tale disparità di trattamento paragonando
l’RI 1 a un’azienda di diritto pubblico. Tuttavia, tale assimilazione non trova
fondamento in alcuna base legale. Non vi è alcuna disposizione normativa che
giustifichi un paragone di tale portata. Il paragone dell’UG risulta in
definitiva lesiva del principio di legalità. La conseguenza della violazione
del principio di legalità è un’inaccettabile disparità di trattamento, per
rapporto alla prassi sviluppata negli altri cantoni, fondata su un assunto che
non poggia su alcuna base legale.” (doc. I, p. 10-12).
Infine, l’avv. RA 1 qualifica
d’arbitraria la decisione su opposizione impugnata, e ciò in quanto “… urta in
maniera insostenibile il senso della giustizia e di equità, non solo nella
motivazione, ma anche nel risultato, poiché è totalmente ingiustificato come il
Canton Ticino abbia sviluppato una prassi totalmente opposta agli altri
Cantoni, senza peraltro appoggiarsi su alcun fondamento giuridico.” (doc. I, p.
12-13).
1.6. La Sezione del lavoro, in risposta,
ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. III).
In particolare, in merito alla
tematica principale, l’amministrazione osserva che “(…), nel caso in esame
risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che la ricorrente –
costituita nella forma giuridica di un’associazione di diritto privato attiva
dal __________ (doc. 4.1, art. 1 Statuto dell’Associazione) – consegue lo scopo
della “promozione e la pratica dell’attività __________ e a tal fine può:
svolgere attività didattica per l’avvio della pratica del __________; istituire
corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della __________;
indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in
generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile
per il perseguimento dello scopo sociale”, inoltre “L’associazione non ha fini
di lucro” (doc. 4.1, art. 3 Statuto dell’Associazione). Nel caso in esame, non
si è pertanto confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del
termine e l’UG ha rettamente esaminato se – cumulativamente – l’RI 1 fosse
esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza e se vi fosse un
rischio concreto ed imminente di licenziamento dei dipendenti della stessa.”.
1.7. In data 31 maggio 2022, il
rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da produrre (doc. V).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata a negare il
diritto alle indennità per lavoro ridotto ai collaboratori dell’RI 1, oppure
no.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno
essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La perdita
di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI
non è esaustivo
(cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…).
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…).
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento
dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente
effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a
lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per
quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e
nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"
(…).
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti dell’indennità per
lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.
Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però
escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro
ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio
aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente
dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei
periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le
loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La
condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta
a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre
alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a
evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del
lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono
adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel
modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
2.4
Nella
“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"
(…).
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare
l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito
delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque
l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di
lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,
perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente
dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le
maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono
coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi
casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità
organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,
garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze
economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,
riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la
convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante
sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio
neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come
le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da
un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).
L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il
rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le
associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono
aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono
a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti.
In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR.
(…)”
Nella
“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati
introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente
mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27
agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In
quest’ultima la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
2.6
Preannunci dei fornitori di prestazioni
pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica
ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di
lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti
immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della
conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale
rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente
soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente
con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche
non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i
compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.
Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite
connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come
sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è
nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni
pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di
prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei
fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori
interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.
Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad
esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui
collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman
turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione
sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti
di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano
completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata
dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la
possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i
costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un
rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di
lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi
responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service
Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,
contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di
sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste
un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.
Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va
respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in
grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto
all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in
misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna
differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il
diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,
non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure
eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio
federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti
non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né
rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di
entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti
di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere
chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai
documenti di riferimento.”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo
al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"
In generale, i singoli e quindi le
organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono
impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro
ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una
cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata
dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di
lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il
lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure
ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si
finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,
biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali
e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto
all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza
dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente
sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto
di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei
dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una
ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che
si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste
principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita
di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro
di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In
questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata
anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di
altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore
lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e
i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve
essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte. (…)”
Nella
“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30
ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così
modificato il punto 2.6 a:
"
2.6
a Preannuncio di
organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto
alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del
settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non
abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di
lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è
irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status
contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se
sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo
31.
LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il
posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire
lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle
difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate
sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non
esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta
dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I
p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva
2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella
Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021
e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021.
Nella
Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30
giugno 2021 (cfr.
al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"
Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo
punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a
appena riprodotto.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre
2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.
Al riguardo cfr. pure la
Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021.
Con la Direttiva 2022/05:
“Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022
è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31
gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che
continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella
Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30.
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18
febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF
140.
V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
133.
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag.
127.
e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.;
Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in:
RDS 1992 II p. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, p. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di
riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa
dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche
tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art.
53.
cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal
Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un
provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento
formazione, cultura e sport.
L’Alta Corte ha comunque rinviato
gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un
errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se
le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro
che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa
il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio
di licenziamento.
In una
sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22
p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di
diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in
età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette
versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid.
4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai
contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in
contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno
conseguito grazie alle raccolte fondi.
La nostra Massima Istanza ha
innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie
della DTF 121 V 362, rilevando:
" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été
développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les
conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune
condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités
privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés
ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont
détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de
droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé,
requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi
fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”
L’Alta Corte ha poi esaminato la prima
condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del
personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e
per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo
di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che
prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che
quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un
preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di
disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale
federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come
avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto
privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria
metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in
francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che
limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore
economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr.
consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et
obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de
licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo
al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto
che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei
funzionari pubblici.
L’Alta Corte, nel caso concreto, come
il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione
(cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione
cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per
la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le
montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2),
cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita
(cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).
In un’altra sentenza 8C_559/2021
del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto
da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo
l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia,
comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione
delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da fondi
ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate dalla
medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.: “à
hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di
esercizio.
A proposito dello statuto dei
dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato
– laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto
avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di
lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente
e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta
di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere
se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto
corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr.
consid. 8.1.2.).
L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito
che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato giustamente
rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione cumulativa, siccome l’insorgente
non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di
chiusura a seguito della perdita di lavoro subita. Il TF ha precisato che non
era arbitrario considerare, come ha fatto il Tribunale cantonale, che i Comuni,
in virtù della “loi sur l’accueil préscolaire” del 12 settembre 2019
(LAPr), hanno l’obbligo di finanziare l’esercizio delle strutture di
accoglienza prescolare nella misura in cui le spese non sono coperte dalle
altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).
Con la pronunzia 8C_769/2021 del
3.
maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una
società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva
chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione
degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la
sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la
quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto
principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran
parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime
cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante
sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di
lavoro (in questo senso, si veda pure la STF 8C_157/2022 dell’8 settembre 2022
consid. 3.4.3, pubblicata in SVR 12/2022 ALV n. 35 p. 122 ss.).
Con giudizio 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 7.2, riguardante una società anonima di diritto privato
attiva essenzialmente nel campo del trasporto pubblico di persone, alla quale
l’autorità cantonale preposta aveva negato il diritto alle indennità per lavoro
ridotto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso della società e
rinviato gli atti al tribunale di prima istanza affinché chiarisse l’entità
della copertura dei costi di gestione mediante sovvenzioni pubbliche e le
possibilità concrete di licenziamento in base alla regolamentazione applicabile
al personale.
Questo
Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021,
cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto
pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro
ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di
licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti
fissati nella legge.
È
invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità
doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero
stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19:
les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in:
Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).
La
medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31
e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto
pubblico.
Il
TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18
maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una
società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per
l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve
termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio
aziendale.
Con sentenza 38.2021.35 del 4
ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro
non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per
lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In
effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono
mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per
i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.
Questa Corte, con sentenze
38.2021.38
e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto
all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire
un percorso formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione.
Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in
questione non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del
termine, il TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un
rischio immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento,
essa era tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e,
d’altra parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero
impedito un’interruzione a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine,
il TCA ha rilevato che nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del
resto stata minacciata, tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era garantito
principalmente da introiti esterni.
Con pronunzia 8C_16/2022 del 10
novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
dall’associazione contro la sentenza 38.2021.38, per i motivi che verranno
meglio esposti in seguito.
Il TCA, in un’altra sentenza
38.2021.75
del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha
confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il
diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della
prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata
commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della
ricorrente - che beneficiava, a
prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di
tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato
di licenziamento.
Con sentenza 38.2021.58 del 13
dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di
una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del
Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta,
per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa
non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine.
Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto
collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era
minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati
dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura
delle perdite.
Al riguardo cfr. anche la STCA
38.2021.90
del 21 febbraio 2022.
Con la pronunzia 38.2021.91 del
30.
maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato
il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di
lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa
esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la
prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce
delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che,
anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto
economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo
1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a
svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è
risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura
del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private,
grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e
privati.
Con giudizio 38.2022.21 del 13
giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la
decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un
precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a un’associazione
di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In quella fattispecie,
il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa dell’associazione,
rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse minacciata, e ciò in
considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di cui godeva e della
constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia gli esercizi
contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più importanti di
quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente le sue
singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere le
loro attività.
Con sentenze 38.2022.24 e
38.2022.25
del 19 dicembre 2022 - la prima delle due oggetto di un ricorso
ancora pendente dinanzi al TF -, questa Corte ha stabilito che la Sezione del
lavoro aveva correttamente riconsiderato la decisione con la quale
un’associazione mantello attiva in ambito sportivo era stata posta al beneficio
delle indennità per lavoro ridotto per il periodo marzo-agosto 2020, rispettivamente
negatole l'assegnazione per un periodo successivo (settembre-dicembre 2020).
Alla base di quelle pronunzie vi era la constatazione che, dati finanziari alla
mano, l’esistenza stessa dell’associazione non era mai stata minacciata e, del
resto, che nemmeno i dipendenti annunciati erano stati esposti a un rischio
imminente di licenziamento, tenuto conto delle contenute dimensioni di un
organico chiamato a gestire un movimento di vaste proporzioni e del fatto che
le mansioni da loro svolte erano da considerare essenziali per il
funzionamento, l’attività e lo scopo dell’associazione interessata.
Il Tribunale delle assicurazioni
del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020,
applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise
de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio
concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione
relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt
Scheidegger e Christian Dandres, L’indemnité pour réduction de l’horaire de
travail à l’épreuve du COVID-19, in: Assurances sociales et pandémie de
Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).
La Corte delle assicurazioni
sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021,
pubblicato in RVJ/ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR
dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si
occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un
lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un
accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di
lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR.
Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione
legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e
delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.
2.7
Nella concreta evenienza, dallo
Statuto dell’RI 1 si apprende che essa è un’associazione ai sensi del codice
civile svizzero (art. 60 e seg.), avente sede a __________.
Il suo scopo consiste nella “…
promozione e la pratica dell’__________ e a tal fine può: svolgere attività
didattica per l’avviso della pratica del __________; istituire corsi di
formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della __________;
indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in
generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile
per il perseguimento dello scopo sociale.”.
Lo Statuto prevede inoltre che
l’associazione non ha fini di lucro e che gli eventuali proventi dell’attività
vengono reinvestiti esclusivamente in attività sportive. Durante la vita
dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto,
fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi previsti dalla legge o da
regolamenti.
Secondo l’art. 7 dello Statuto,
l’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono
garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati, per le quali potranno
essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborso e/o
indennità commisurati all’entità e alla complessità dell’impegno richiesto.
Sono associati i soci, i soci
finanziatori e i soci onorari. Sono soci coloro che, senza essere vincolati da
un contratto di finanziamento, versano la quota associativa fissata annualmente
dal comitato, dopo l’ultima assemblea ed entro 9 mesi dall’inizio della
stagione per cui si versa la quota. I soci finanziatori sono quelli che, sulla
scorta di un contratto di finanziamento sottoscritto con l’associazione per il
tramite del Comitato direttivo, e di un piano di finanziamento a medio/lungo
termine, sostengono finanziariamente l’associazione. Contemporaneamente non
possono essere in vigore più contratti di finanziamento. Sono infine soci
onorari i benemeriti dell’associazione che, per segnalate prestazioni, sono
meritevoli di tale distinzione.
Dall’organigramma che figura agli
atti si evince che l’RI 1 è diretta da un Comitato di tre membri, a cui
sottostanno la Prima squadra, composta da staff tecnico, giocatori e
segretariato, e il Settore giovanile, il quale a sua volta si compone di staff
tecnico e segretariato (cfr. allegato al doc. 1 – inc. 38.2022.41).
All’epoca la Prima squadra dell’RI
1.
militava nel campionato di Prima Lega Promotion.
Nel mese di gennaio 2021, l’RI 1
ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il
periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021 e per l’intera azienda, specificando che i
dipendenti colpiti dal lavoro ridotto erano 50, tutti al beneficio di contratti
a tempo determinato. La richiesta è stata motivata con la decisione delle
autorità di vietare lo svolgimento di competizioni sportive (cfr. doc. 25).
Da notare che nel corso dei mesi
di marzo e novembre 2020, la ricorrente ha inoltrato ulteriori preannunci di
lavoro ridotto per il periodo 23 marzo – 30 giugno 2020, rispettivamente 2
novembre – 31 dicembre 2020 (periodi che sono oggetto di separate procedure
giudiziarie; cfr. inc. 38.2022.41 e 38.2022.42).
Con riferimento al preannuncio di
lavoro ridotto del 2 novembre 2020, il 13 novembre 2020, la Sezione del lavoro
ha rivolto all’RI 1 alcune domande volte a completare le informazioni in suo
possesso:
" (…) Per
procedere all’esame della vostra domanda è necessario completare le
informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di fornirci
informazioni dettagliate riguardanti:
1.
Statuto della vostra associazione
2.
Descrizione dettagliata delle attività svolte dalla vostra associazione,
con la messa in evidenza delle attività economiche
3.
Conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto
di revisione)
4.
Budget 2020
5.
Massa salariale 2019 e 2020
6.
Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019
7.
Effettivo del personale in attività ad oggi (nominativi,
mansioni, percentuale
di lavoro, copia del/dei contratto/i di lavoro)
8.
Vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni
sociali? Precisare e documentare.
9.
Attività effettivamente svolta durante la pandemia e in
questi ultimi
mesi.
10.
Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità
per lavoro ridotto non vi fossero concesse
11.
Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di
entrate)
12.
Eventuali sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni)
e/o para-pubblico?
a. quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi
annuali (in CHF e
in percentuale)?
b. quanto rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa salariale
annuale (in CHF e in percentuale)?
13.
Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore
pubblico
14.
Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici
15.
Chi risponde per/copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono
garanzie
di copertura dei deficit d’esercizio?
16.
Indicazione di testi legislativi che disciplinano i
finanziamenti alla vostra
associazione
Vi chiediamo inoltre di compilare le apposite tabelle
raggiungibili dal collegamento internet del prossimo paragrafo, specificando la
cifra d’affari (effettiva e prevista) di ogni mese.” (doc. 3 - inc. 38.2022.41)
Qui di seguito le informazioni
che sono state fornite dall’associazione insorgente nel dicembre 2020.
Dal conto economico 2018/’19
(cfr. doc. 4.2 – inc. 38.2022.41) si evince che l’RI 1 ha realizzato ricavi per
un totale di CHF 826'391.78.
Fra le principali voci d’entrata
vi sono le sponsorizzazioni (CHF 171’159.07, importo corrispondente al 20.7% di
tutti i ricavi), le entrate tessere e abbonamenti (CHF 153'262.77, 18.5%), le
tasse sociali allievi (CHF 114'005, 13.8%), l’__________ (CHF 75'000, 9.1%), il
contributo __________ (CHF 67'825, 8.2%) e le altre sovvenzioni (CHF 72'320,
8.8%).
L’esercizio contabile 2018/’19 si
è chiuso con una perdita di CHF 101'389.17 (quello precedente, 2017/’18,
si era invece chiuso con un utile di CHF 120.23).
L’insorgente ha inoltre
illustrato i dati di preventivo 2020/’21, relativi alla prima squadra e al
settore giovanile (cfr. doc. 4.3 e 4.4 - inc. 38.2022.41).
Rispondendo a una richiesta di
precisazioni da parte dell’amministrazione (doc. 5 - inc. 38.2022.41), l’RI 1
ha dichiarato quanto segue:
" (…).
4.
Indicare se vi sono lavoratori a beneficio di altre
prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare e documentare.
Abbiamo 4 dipendenti iscritti alla disoccupazione e che lavorano
parzialmente presso la nostra associazione (circa 40%-50%). Ogni fine mese
inviamo foglio giallo con prestazioni che vengono scalate. Si tratta di __________
e __________ (1700.- mensili da parte nostra), __________ (1400 mensili da
parte nostra) e __________ (1800.- da parte nostra).
5.Indicare le conseguenze immediate per il personale dipendente
nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse.
Trattandosi prevalentemente di dipendenti con contratto a termine
a giugno 2021 ci vedremmo costretti a non rinnovare nessuno di loro lasciandoli
a casa. Per contratti indeterminati rischio di discetta lavorativa.
6.
Indicare le fonti di finanziamento delle vostre attività
(tipologia di entrate).
Principalmente tasse sociali e contributi gioventù e sport x
settore giovanile e abbonamenti più biglietteria per prima squadra. Per
entrambi poi abbiamo degli eventi annuali (__________, __________, ecc. ecc.
che sono però ora inesistenti). Sempre per entrambi abbiamo gli sponsor che
stanno però attraversando un momento difficile e alcuni di loro difficilmente
riusciranno a saldare quanto concordato e/o rinnovare il sostegno futuro.
7.
Indicare la presenza di eventuali sussidi dal settore
pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico? Non abbiamo al
momento previsti sussidi dal settore pubblico, il settore giovanile riceve i
contributi __________ come spiegato al punto 6 in base al numero e ai diplomi
degli allenatori che coprono circa il 30-40% del budget del settore allievi.
8.
e 9. Non esiste nessun contratto in vigore con settore pubblico
e para-pubblico.
10.
Indicare chi risponde per / copre eventuali perdite di
esercizio. Ci sono garanzie di copertura del deficit d’esercizio? Attualmente
e negli ultimi anni i membri del Comitato dell’Associazione con prestiti e
contributi a fondo perso ma evidentemente questo era legato a piccole perdite
d’esercizio e quindi non potrà più protrarsi nel tempo in quanto la crisi ha
colpito tutti e le perdite stanno diventando troppo onerose. È superfluo
specificare che difficilmente un club come il nostro nell’attuale realtà possa
fare utili.
11.
Indicazione di testi legislativi che disciplinano i
finanziamenti alla vostra associazione
All’interno dello statuto societario già inviatovi lo scorso mese
potete trovare lo scopo sociale del club con le diverse informazioni e la
specifica che non si tratta di un’associazione a scopo di lucro. Non esistono
pertanto dei testi legislativi al riguardo. Purtroppo il nostro club non è
ancora parificato al __________ (siamo la prima categoria sotto) pur avendo una
struttura molto onerosa (richiesta dell’__________ anche per avere il __________
con __________). Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club
della Svizzera per ricevere questa parificazione e poter accedere a dei
finanziamenti. Sembrerebbe che ci sia disponibilità da parte degli enti
preposti e siamo quindi in attesa.” (doc. 6.5 - inc. 38.2022.41; il corsivo è
del redattore)
In quell’occasione, sono pure
stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra l’RI 1 e i suoi dipendenti,
la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019, la massa
salariale 2019-’20 e 2020-’21 della prima squadra e di quella del settore giovanile,
come pure la contabilità relativa al periodo 2019-’20 (cfr. allegati ai doc. 6
e 7 - inc. 38.2022.41).
Dal conto economico risulta che
l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un disavanzo di CHF
179'958.23 (i ricavi sono stati di CHF 626'020.57 a fronte di costi pari a
CHF 805'978.80).
Facendo capo alle risultanze
degli accertamenti compiuti, con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. 340991951),
la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle
indennità per lavoro ridotto è stato negato per il periodo 1° febbraio - 30 aprile
2021.
(doc. 8.3 – inc. 38.2022.41).
Nel quadro della procedura di
opposizione, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’associazione ricorrente uno
scritto del seguente tenore:
" (…) Per
procedere all’evasione delle vostre opposizioni è necessario completare le
informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:
1.
Illustrare la situazione aggiornata dei conti relativi alla
stagione 01.07.2020/30.06.2021 (conto economico,
bilancio e, se esiste, rapporto di revisione).
Produrre anche eventuali conti economici intermedi, se esistenti.
2.
Specificare se avete inoltrato richiesta/e per l’ottenimento
dei contributi speciali federali/cantonali
legati alla pandemia COVID- 19 (v. ad es.
contributi federali a fondo perso per lo sport di squadra).
Nell’affermativa, precisare quanto segue (allegare la relativa
documentazione a comprova):
- siete in attesa di una risposta alla vostra richiesta o
avete già ricevuto
esito positivo?
- a quanto ammonta l’importo del contributo?
- si tratta di un sussidio vincolato, quindi utilizzabile solo
per determinati
scopi? Se sì, quali?
- il contributo verrà utilizzato per far fronte ad una
determinata stagione?
Quale?
- vi sono eventuali condizioni di rimborso del contributo?
3.
Precisare se
attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una
squadra professionale (allegare la
relativa documentazione a comprova)?
4.
Indicare i nominativi dei:
- 60 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto
del 23.03.20;
- 60 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto
del 02.11.20;
- 50 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto
del 20.01.21.
5.
Produrre tutti i contratti di lavoro firmati dai dipendenti di
cui al pt.4.
A tal proposito
si precisa che con il vostro scritto del 04.01.2021 avete prodotto solo 44
contratti di lavoro. Qualora i contratti mancanti siano stati conclusi oralmente,
vogliate specificarlo, indicando anche la funzione del dipendente, la durata
del contratto di lavoro (determinata, indeterminata), il salario e
i termini di disdetta pattuiti.
6.
Specificare quali dei dipendenti di cui al pt. 4 lavorano per
un altro datore di lavoro nella misura del 100%, oltre
all’attività svolta presso la vostra
Associazione.
7.
Produrre la dichiarazione salari AVS 2020 e specificare la
massa salariale dei dipendenti di cui al pt. 4 per la
stagione 01.07.2019/30.06.2020 e 01.07.2020/30.06.2021.
8.
Indicare le ragioni per le quali i dipendenti per cui è chiesta
l’indennità di lavoro ridotto sono passati da 60 (v.
preannuncio del 23.03.20 e del 02.11.20) a 50 (v.
preannuncio del 20.01.21).
In particolare, specificare se si tratta del mancato rinnovo
di contratti a tempo determinato o d’intervenute disdette di contratti a tempo
indeterminato.
9.
Indicare a da marzo 2020 ad oggi sono intervenute disdette dei contratti
di lavoro (allegare la relativa documentazione a comprova).
10.
Specificare in
che misura e da quanto tempo hanno ripreso gli allenamenti
e le partite della prima squadra di __________ e del settore giovanile.
11.
Trasmettere una
vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva dal
2016.
a giugno 2021, specificandola per ogni mese e precisando
il metodo di calcolo utilizzato per determinare la cifra d’affari mensile.” (doc.
13.
– inc. 38.2022.41)
L’RI 1 non ha dato seguito alla
richiesta d’informazioni dell’amministrazione.
Con decisione su opposizione del
22.
marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del
29.
gennaio 2021.
L’amministrazione ha segnatamente
negato che i dipendenti dell’associazione siano stati esposti a un rischio
imminente ed effettivo di licenziamento, ritenuto da un lato che essi erano vincolati
da contratti di lavoro di durata determinata senza clausola di disdetta
anticipata e dall’altro che svolgevano “… delle funzioni essenziali e
necessarie per il funzionamento, l’attività e lo scopo dell’Associazione,
consistente segnatamente – lo si ribadisce – nella “promozione e la pratica
dell’attività __________ (cfr. art. 3 Statuto dell’Associazione). Inoltre,
trattasi di personale specializzato nell’attività sportiva e __________, che
difficilmente l’opponente avrebbe potuto rimpiazzare rapidamente, visto il
periodo d’incertezza e l’arrivo della bella stagione da lì a poco.”. La Sezione
del lavoro ha poi rilevato che occorrerebbe pure considerare che “… dalla
documentazione agli atti emerge che la massa salariale della stagione 2019/2020
a carico dell’opponente ammonta a totali CHF 378'087.- (cfr. conto economico
stagione 2019/2020). Inoltre dagli atti risulta che nella stagione 2019/2020 i
ricavi provenienti dalle sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni, quote e
contributi sociali ammontano a totali CHF 438'158.- (cfr. conto economico
stagione 2019/2020). A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale
dell’opponente risulta pertanto ampiamente garantita.” (cfr. doc. 23).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il
Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I
provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)
e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne il settore
dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del
19.
giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con
oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al
cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e civili.
Il 2 settembre 2020, con effetto
dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1
enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000
visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di
un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo
alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe
professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una
lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre
prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).
L’art. 6 cpv. 1 è stato
modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È
vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo
vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della
loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.
Inoltre è stato inserito l’art.
6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce (cfr.
RU 2020 4503):
" 1
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli
allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e
all’aperto:
a. le
attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad
eccezione delle competizioni;
b. le
attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino
a 15 persone a partire dai 16 anni:
1.
in
locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è
mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso
della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul
distanziamento e limitazioni della capienza,
2.
all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è
mantenuta la distanza obbligatoria;
c. gli
allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di
una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15
persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega prevalentemente professionistica.
2.
Per le attività sportive in gruppi fino a cinque
persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un
piano di protezione secondo l’articolo 4.”
Al riguardo cfr. pure la
Risoluzione 5696 emanata dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020.
L’11 dicembre 2020 è stato
vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.
art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).
Il nuovo tenore dell’art. 6e cpv.
1.
è invece il seguente:
"
1.
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,
segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili
al pubblico e all’aperto:
b. le
attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino
a 5 persone a partire dai 16 anni”
L’art. 6e cpv. 1 dell’Ordinanza è
stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22 dicembre 2020 (cfr. RU
2020.
5813):
" Nel
settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le
attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le
competizioni sono vietate;
b. le
attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto
individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è
indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le
competizioni sono vietate;”
Dal 1° marzo 2021 l’art. 6e
prevede quanto segue:
" 1
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le
attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le
competizioni senza pubblico;
b. le
attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto
individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è
indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le
competizioni sono vietate;
c. gli
allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di
sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o
membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti
individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a
composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;
se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico
soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni
possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2.
Per le attività sportive in gruppi fino a cinque
persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un
piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24
febbraio 2021)
Il 14 aprile 2021 sono stati
modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021
l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di
manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel
settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f
capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di
pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50
persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al
massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021
213).
Secondo l’art. 6e in vigore dal
19.
aprile 2021:
" 1
Sono ammesse le seguenti attività sportive:
a. le
attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le
competizioni senza pubblico;
b. le attività
sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte
individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:
1.
all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza
obbligatoria,
2.
in
luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1
numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta
la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale
se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti
più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di
contatto secondo l’articolo 5;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:
1.
che
sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di
Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una
federazione sportiva nazionale, e
2.
che
si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di
competizione a composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;
se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto
nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono
avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2.
Per le attività sportive in gruppi fino a cinque
persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un
piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)
Con effetto dal 31 maggio 2021
per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori
consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.
La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo
(cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).
Inoltre
l’art. 6e è stato così modificato:
" 1
Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività
sportive, incluse le competizioni:
a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
b. gli
atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o
regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali
di una federazione sportiva nazionale;
c. i membri
delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o
semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello
professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due
sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega
dellʼaltro sesso.
2.
Allo svolgimento di attività sportive da parte di
persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:
a. le
attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
b. allʼaperto
deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza
obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al
rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di
contatto;
c. in
luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui
allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una
mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono
ammesse le deroghe seguenti:
1.
si
può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
– è
necessario per lʼesercizio dellʼattività, e
– gli
spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero
3.1quater lettere a e b,
2.
si
può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della
distanza obbligatoria se:
– lo
sport praticato presuppone il contatto fisico
– è
svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e
– gli
spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero
3.1quater lettera c,
3.
devono essere registrati i dati di contatto.
3.
Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2,
per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano
di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio
2021)
L’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto
dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; RU 2021 379).
2.9
L’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI
prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. supra,
consid. 2.2.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p.
345).
Le direttive della SECO (cfr. supra,
consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente che “sia la pandemia
stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate
temporanee”.
2.10
Con la propria impugnativa, l’avv. RA
1.
censura innanzitutto il fatto che l’amministrazione abbia applicato all’RI 1
la giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa
sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine (cfr. doc. I).
A questo proposito, il TCA rileva
che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra,
consid. 2.6.), riguardante un’associazione avente lo scopo di raggruppare in
un’unica struttura i migliori talenti __________ della regione di competenza
della __________ per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili,
il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3
“… non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico
rispetto all’ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a
breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale
assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121
V 362 in relazione ai servizi pubblici – devono essere soddisfatti da ogni
datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro
ridotto. La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata
giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022
ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere
della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla
direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01
del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate
dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate
aperte.” (il corsivo è del redattore).
Secondo la giurisprudenza
federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto
sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale
rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura
preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per
quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa
esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro
(in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici
e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
Va, altresì, ricordato che nel
Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19)
del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:
"
In quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).
Tale principio è stato ribadito
dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022.
2.11
Alla luce di quanto esposto al
precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione
agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto faccia difetto almeno
uno dei requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità
per lavoro ridotto - quello dell’effettivo e immediato rischio di
licenziamento
dei dipendenti -, e ciò per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre considerare
che, in base alle informazioni fornite nel quadro della procedura
amministrativa, in particolare in base a quelle che si evincono dai contratti
di lavoro prodotti (doc. 6.3 – inc. 38.2022.41) e dalle distinte salariali (“Massa
salariale”) 2019-’20 e 2020-’21 (doc. 6.1 – inc. 38.2022.41), dipendenti
dell’associazione ricorrente erano in sostanza i giocatori della prima squadra,
gli staff tecnici della prima squadra e del settore giovanile, composti da
allenatori, assistenti allenatori, preparatori atletici, psicologo dello sport,
ecc., una segretaria amministrativa e una responsabile del lavaggio delle
maglie del settore giovanile. A parte forse quest’ultima, si tratta dunque di
figure professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e
lo scopo dell’RI 1, per cui, già per questa sola ragione, è poco plausibile che
i dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il
loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente osservato anche dalla Sezione del lavoro nella decisione
impugnata.
In
questo contesto, deve pure essere evidenziato che ricostituire, dopo essere
stata smantellata, un’organizzazione tanto complessa – l’RI 1 gestisce infatti,
oltre alla prima squadra, ben tredici squadre giovanili (si tratta degli __________)
e una __________, ognuna dotata di un proprio tecnico - non sarebbe stato
possibile farlo nel breve-medio periodo, ciò che appare incompatibile con il
fatto che, dopo la sospensione dei campionati alla fine di ottobre 2020, nel
dicembre 2020 era stata ipotizzata da parte degli organi preposti una ripresa,
nel migliore dei casi, già a contare dal mese di febbraio 2021 (cfr. comunicato
RI 1 del 17 dicembre 2020, pubblicato nel suo sito web [“Archivio
news”]). A partire dal 15 gennaio 2021, sono stati
autorizzati gli allenamenti per bambini e adolescenti fino al 16. compleanno,
sia all’interno che all’esterno. A partire dal 16. compleanno potevano venir
svolti soltanto allenamenti all’aperto, senza contatto fisico e in gruppi di
massimo 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 18 gennaio 2021). Dal 1° marzo 2021
è decaduto il divieto di praticare attività con contatto fisico e pure il
vincolo delle 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 28 febbraio 2021). La prima
squadra dell’RI 1 ha quindi ricominciato ad allenarsi dalla prima settimana di
marzo 2021 (comunicati RI 1 dell’11 marzo 2021). Il 5 aprile 2021 ha avuto
luogo la ripresa, a porte chiuse, del
campionato di __________, preceduta da alcune partite amichevoli (comunicati
RI 1 del 22 marzo e 2 aprile 2021; per le categorie __________ i rispettivi
campionati hanno invece preso avvio già dal 27 marzo 2021 [cfr.
comunicato 26 febbraio 2021 della __________]). Dal 19 aprile 2021 è stata di
nuovo consentita la presenza del pubblico alle partite (max. 100 persone –
comunicato RI 1 del 19 aprile 2021).
In secondo luogo, in base alla
documentazione che è stata prodotta dalla ricorrente durante la procedura
amministrativa, va osservato che quelli sottoscritti dai dipendenti dell’RI 1
erano tutti contratti di lavoro di durata determinata senza alcuna possibilità
di disdetta anticipata. Al riguardo, è utile segnalare che, dal 17 marzo al 31
agosto 2020 e dal 21 gennaio al 30 giugno 2021, derogando alla norma di cui all’art.
33.
cpv. 1 lett. e LADI, il Consiglio federale ha riconosciuto il diritto alle
indennità per lavoro ridotto anche alle persone con un rapporto di lavoro di durata
determinata (cfr., in questo senso, l’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e la STCA 38.2021.38 succitata
consid. 2.10.).
Per quanto concerne il settore
giovanile, i contratti di tutti i collaboratori avevano la durata di un anno,
concretamente sino al 30 giugno 2020, rispettivamente al 30 giugno
2021.
(dalle distinte dei salari agli atti [“Massa salariale” – doc.
6.1, inc. 38.2022.41] emerge che i contratti in vigore nella stagione 2019/’20
erano stati praticamente tutti rinnovati nella stagione successiva). Trattandosi
della prima squadra, staff tecnico e giocatori erano contrattualmente vincolati
all’associazione sino alla fine del mese di giugno 2021 (fatta eccezione
per i contratti di __________, __________ e __________ che scadevano a fine
maggio 2021 e per quello del giocatore __________, la cui scadenza era fissata addirittura
al 30 giugno 2022).
Anche le possibilità limitate di
licenziamento a corto termine rappresentavano quindi un ostacolo alla
soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362 consid. 3b e la STCA 38.2021.38
del 22 novembre 2021 consid. 2.10, confermata dal TF con la già citata sentenza
8C_16/2022).
Alla luce di tutto quanto
precede, occorre concludere che nel periodo considerato (1° febbraio - 30
aprile 2021) i dipendenti dell’RI 1 non hanno in realtà mai corso il rischio
effettivo e imminente di perdere il loro posto di lavoro.
Trattandosi di condizioni che
devono essere adempiute cumulativamente (cfr. supra, consid.
2.10.) può rimanere aperta la questione di sapere se l’esistenza
stessa dell’associazione è stata a rischio a seguito della
perdita di lavoro, oppure no.
2.12
A proposito degli sportivi
professionisti, il TCA segnala che la SECO nella Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 22 luglio 2020
al p.to 2.11 relativo alle ILR per atleti professionisti la cui perdita di
lavoro non può essere determinata con precisione ha indicato:
" Il diritto
all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso
per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una
perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in
assenza di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa
determinabile dal momento in cui possono essere svolte attività preparatorie,
come ad esempio gli allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di
ripresa delle partite, indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano
ammessi o meno. In questi casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte
del SC e la CD può respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di
una perdita lavorativa non determinabile.
Qualora sia consentita una parziale ripresa
delle attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma
non si possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività
saranno effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il
diritto all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa
determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se
la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non
possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa
sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e
quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”
Il p.to 2.11 è rimasto invariato
nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
seguenti, in particolare del 27 agosto 2020, del 30 ottobre 2020, del 20
gennaio 2021, del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 30 giugno 2021.
Il p.to 2.11 è stato abolito
nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Nel caso di specie, il p.to 2.11
della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
non è applicabile, posto che all’epoca, quale partecipante al campionato di __________,
l’RI 1 era considerato un club dilettantistico (e quindi non
professionistico) (cfr., in questo senso, l’intervista rilasciata dal
Presidente dell’__________ al quotidiano «Le Temps» nell’__________ 2020 - __________
e la risposta fornita dall’associazione nel dicembre 2020 – doc. 6.5 – inc.
38.2022.41: “Purtroppo il nostro club non è ancora parificato al __________
(siamo la prima categoria sotto) pur avendo una struttura molto onerosa
(richiesta dell’__________ anche per avere il __________ con __________).
Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club della Svizzera per
ricevere questa parificazione e poter accedere a dei finanziamenti.”).
Del resto, interpellata in
proposito dall’amministrazione (cfr. doc. 13 - inc. 38.2022.41: “Precisare
se attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una
squadra professionale (allegare la relativa documentazione a comprova)?”, la ricorrente è rimasta silente.
Il tema in
questione non è stato peraltro affrontato con il ricorso (cfr. doc. I).
2.13
Neppure l’invocazione del principio
della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in
modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni
diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 –
6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146
consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l’avv. RA 1 fa in sostanza valere
che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio, quelle
dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna e, in parte, anche Vaud) e diversamente
dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, “le associazioni (associazioni
che, a differenza della ricorrente, addirittura non gestiscono in proprio
attività con allenatori e giocatori e vivono di ricavi da sponsor privati,
ecc., ma sono attive limitatamente nella gestione amministrativa di campionati
e progetti di formazioni dei giovani) non sono mai state equiparate a dei
soggetti di diritto pubblico. Anche nel caso dell’associazione vodese, la quale
percepiva anche dei contributi pubblici, è stato riconosciuto un diritto di
indennità parziale” -, è atta a giustificare una diversa soluzione.
Preliminarmente, deve essere
ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione,
assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è
irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra,
consid. 2.10.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del
personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto
dall’impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da
ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro
ridotto.
Stante ciò, alla Sezione del
lavoro non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o
il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione
dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso,
si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che
l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza
del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi
violazione del principio di legalità o del diritto federale.” – il corsivo
è del redattore).
Per quanto concerne l’invocata
disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una
delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in
discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima
collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit
administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata).
Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c,
riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo
cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al
Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli
avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di
altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale
principio ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il
principio della legalità ha comunque sempre la preminenza.
In concreto, sulla scorta di
quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla
medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo
motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del
lavoro il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure
la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra,
consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro
ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto
che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost.
implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare
in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che dovrebbe
adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su determinate
questioni).
Del resto, pronunciandosi in
merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel
giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra, consid. 2.6.), con
riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4
agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo
Tribunale si era espresso nei seguenti termini:
" Nella
presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia
effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il
medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo
prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza
limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi
generalizzata contraria alla legge.
La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa
(cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare
opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente
(associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché
contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)”
Con la pronunzia 8C_16/2022
consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha
tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue:
" (…) Nella
presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente,
se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre
associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella
sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata
introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.”
La soluzione non può essere
diversa nella concreta evenienza. Il patrocinatore della ricorrente non ha
infatti dimostrato che la situazione delle entità oggetto delle decisioni
cantonali favorevoli da lui citate (il rappresentante non ha peraltro nemmeno prodotto
copia di quei provvedimenti) sarebbe effettivamente paragonabile a quella della
ricorrente. Ad ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo
prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza
limitata sul piano intercantonale, sia stata introdotta una prassi
generalizzata contraria alla legge.
2.14
In
considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la
Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1
per il periodo 1° febbraio - 30 aprile 2021.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 deve essere
confermata.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre
2021.
consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.9
del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti