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Decisione

38.2022.45

Coniugi autorizzati a viver separati: posizione analoga a quella di un datore di lavoro per marito socio e gerente Sagl ex datrice di lavoro della moglie che domanda prestazioni LADI. Il diritto alle indennità di disoccupazione va negato anche alla coniuge fino alla sentenza di divorzio

29 agosto 2022Italiano53 min

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.45

CL/DC/gm

Lugano

29 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 5

aprile 2022, la CO 1 (in seguito: Cassa) - dopo aver svolto gli accertamenti

per i quali meglio si dirà al consid. 2.5. - ha confermato la precedente

decisione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 143) e negato a RI 1 il diritto alle

indennità di disoccupazione postulate dal 1° settembre 2021, argomentando come

segue:

" (…) Nel

caso in esame (…) conformemente alla spiegazione della SECO del 7 febbraio

2022, si conclude che la sig.ra RI 1 prima di iscriversi in disoccupazione ha

svolto la sua attività lavorativa presso la ditta individuale di suo marito,

pertanto il diritto non può essere stabilito, visto ciò che prevede l’art. 31

cpv. 3 lett. b) LADI e la marginale B22 della (…) Prassi.

Il fatto che l’assicurata viva separata dal

marito non permette di soddisfare neppure la marginale B23. La stessa prevede,

infatti, che per potere beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione, una persona che lavorava precedentemente nella ditta del

coniuge, necessita una sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale di

un’unione domestica registrata.

A titolo abbondanziale rileviamo che, la

marginale B14 della (…) Prassi, indicata dall’Avvocato, si riferisce alle

persone che durante il termine quadro assumono una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro, ai quali non può essere negato il diritto alle

indennità di disoccupazione.

Nel caso della signora RI 1, si trattava di

stabilire un nuovo termine quadro con eventuale diritto a partire dal 1°

settembre 2021 in quanto il precedente, aperto il 5 novembre 2018, si era

concluso il 4 agosto 2021.” (cfr. doc. 168).

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso

al TCA.

A sostegno delle pretese della

propria assistita e chiedendo che alla medesima venga riconosciuto il diritto a

percepire le indennità di disoccupazione da settembre 2021, la legale - oltre a

protestare spese, tasse e congrue ripetibili - ha addotto quanto di seguito:

"

(…)

2.

La signora RI 1, svolgendo la propria attività presso il

ristorante __________ di __________, è stata dipendente di __________ per

diversi anni. Fino al 17 ottobre 2018, l’amministratore unico e azionista della

società è stato il di lei marito, signor __________, il quale, successivamente

ha ceduto le proprie azioni. I nuovi proprietari hanno così licenziato la

signora RI 1 con effetto dal 31 ottobre 2018.

Dopo il licenziamento, in data 5 novembre 2018, la ricorrente si

è dunque iscritta alla disoccupazione presso l’Ufficio Regionale di

collocamento di __________, effettuando, da allora, delle ricerche di lavoro

per un impiego a tempo pieno in qualità di cameriera (senza AFC), così come

ogni altra occupazione adeguata. Malgrado le numerose candidature inviate e il

suo spirito di iniziativa, non è stato possibile sottoscrivere alcun nuovo contratto

di lavoro.

3.

Nel corso del mese di agosto 2019, il marito ha deciso di avviare

una nuova attività, costituendo una nuova società (__________), sempre

nell’ambito della ristorazione, con l’intento di offrire un’occupazione

lavorativa anche alla moglie che ha poi assunto, dal 1° settembre 2019 quale

barista con un grado di occupazione del 60% (una percentuale a tempo pieno non

poteva essere offerta).

A seguito di tale assunzione, la Cassa CO 1 di __________ ha

completamente interrotto il versamento delle indennità di disoccupazione a lei

precedentemente erogate anche in presenza di un’occupazione a tempo parziale,

motivo per il quale l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con decisione

di data 8 novembre 2019, ha stabilito che alla signora RI 1 non potesse essere

negato il diritto alle indennità in applicazione della Prassi LADI B14 cpv. 3 e

ha ritenuto la stessa idonea al collocamento siccome normalmente disponibile al

mercato del lavoro al 100%.

La signora RI 1 ha pertanto ricominciato a percepire indennità

giornaliere di disoccupazione.

(…).

4.

Prassi LADI B14 cpv. 3 secondo cui a un assicurato che assume un

impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

durante il termine quadro per la riscossione della prestazione così come

all’apertura di un nuovo termine quadro successivo (sentenza TF 8C_635/2009 del

1.12.2009), non può essere negato il diritto alle indennità in applicazione per

analogia dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Si tratta di una prassi che [ndr: è] applicabile per ogni persona

che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione oppure

all’apertura di un nuovo termine quadro successivo, assume tale posizione. La

stessa prevede esplicitamente l’impossibilità di negare il diritto alle

indennità per applicazione per analogia dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Questo significa che, qualora un assicurato (…) intraprenda una simile

posizione durante il termine quadro per la riscossione (non prima, ma durante)

e anche all’apertura di un nuovo termine quadro successivo, il diritto alle

indennità non può essergli negato e la sua idoneità al collocamento deve

essere, di conseguenza, esaminata.

A mente della reclamante [recte: ricorrente] trattasi di una

prassi da considerare “speciale” rispetto a quanto indicato dalla Prassi

LADI B21, B22, B23 e B24, in quanto relativa ai soli casi in cui la persona (o

il suo coniuge) assuma una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

esclusivamente durante il termine quadro per la riscossione (ad eccezione dei

casi in cui tale posizione fosse preesistente all’inizio del primo

termine quadro per la riscossione della prestazione).” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 20 maggio

2022, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, con riferimento alla

giurisprudenza citata dalla legale della ricorrente, ha osservato che:

" (…) Questa

è un’interpretazione non precisa della sentenza da parte dell’Avvocato RA 1, in

quanto è in netta contrapposizione con la legge e la Prassi LADI emanata dalla

SECO. Infatti, la marginale B14, al terzo capoverso, prevede che un assicurato,

qualora durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assuma

un impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,

il suo diritto non può essere negato in applicazione all’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI. La sua idoneità al collocamento deve per contro essere esaminata. Lo

stesso vale in occasione dell’apertura di un termine quadro successivo (DTF

8C_635/2009 dell’1.1. [recte: 12].2009). Proprio quest’ultima frase fa

riferimento alla verifica dell’idoneità al collocamento di un assicurato

durante la riapertura di un nuovo termine quadro e non al fatto che non possa

essere negato il diritto.

(…).

La (…) marginale B22 è molto esplicita e chiara,

un successivo termine quadro può essere stabilito, unicamente, se la persona

assicurata ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi

dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo di

contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del coniuge.

La sig.ra RI 1 è stata contrattualmente

legata all’azienda di suo marito fino al 1° settembre 2021 e lo stesso giorno

si è registrata presso l’Ufficio regionale URC di __________ (cfr. doc. –

Conferma di registrazione nel sistema COLSTA (Nuovo TQ dal 1.9.2021).

Il fatto che l’Assicurata viva separata dal

marito non permette inoltre di soddisfare la marginale B23 della Prassi in

quanto si prevede che, per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione di una persona che lavorava precedentemente nella ditta del

coniuge, occorre una sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale di una

unione domestica registrata.

La nostra Amministrazione ha sottoposto il

caso alla SECO, comprendendo la difficile situazione in cui trovava (trova)

l’Assicurata al fine di verificare se la stessa potesse avere diritto,

considerato il fatto di aver comunicato di non aver mai esercitato alcun potere

decisionale presso la società del marito e di essere separata di fatto dal mese

di agosto 2020, applicando eventualmente e per analogia la marginale B195 della

sopra citata Prassi. La SECO ha risposto negativamente a questa nostra

richiesta (cfr. scritti – ns. 6 dicembre 2021 – risposta SECO 7 febbraio 2022).

A titolo abbondanziale rileviamo inoltre

che, la sentenza del TF, citata dall’Avvocato, è vero che è stata accolta,

tuttavia viene rinviato il dossier alla Cassa per ulteriori accertamenti e per

verificare un eventuale diritto alle indennità da parte del ricorrente al fine

di emettere una nuova decisione di restituzione.” (cfr. doc. III).

1.4. Con replica dell’8 giugno 2022,

l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA “la presa di posizione personalmente

allestita dalla signora RI 1”, oltre a due certificati medici ed alla

conferma di registrazione nel sistema COLSTA “da cui emerge chiaramente il

fatto che l’assicurata sia sempre rimasta iscritta all’URC dal 5 novembre 2018

in poi”.

Dalla replica della ricorrente

emerge, in particolare, quanto segue:

" (…) Riguardo

la decisione del 4 agosto 2021 da parte della Cassa non ho presentato alcuna

opposizione perché il primo termine quadro era finito ed io ero in malattia.

Non mi sono mai data una disdetta, infatti finita la malattia, avrei voluto

riprendere il mio posto di lavoro ma questo è stato impossibile perché le

circostanze (stato di salute) non me lo permettevano, essendo consigliato di

non riprendere il mio posto di lavoro dell’epoca, per tutelare la mia salute,

come risulta dai certificati medici (in allegato) (…).

Il primo termine quadro è finito a luglio,

e nel mese di agosto i miei medici curanti mi hanno stimolata ad uscire dalla

malattia e diminuire i medicinali.

Alla mia opposizione del 4 ottobre 2021 la

cassa di disoccupazione CO 1 di __________ ha chiesto alla SECO: “La persona

assicurata (che aveva lavorato nell’azienda del marito ha diritto all’ALE,

anche se non c’è una sentenza di divorzio?” Secondo me hanno tralasciato la

decisione dell’8 novembre 2019 della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico

6501 Bellinzona: se durante il termine quadro per la riscossione della

prestazione un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro, il suo diritto all’indennità non può essere

negato in applicazione per analogia dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua

idoneità al collocamento deve per contro essere esaminata. Lo stesso vale in

occasione dell’apertura di un termine quadro successivo (DTF 8C_635/2009

dell’1.12.2009).

Il 7 febbraio la SECO ha risposto al signor

Camponovo: ci riferimento alla vostra lettera del 6 dicembre 2021 relativa

al caso di cui sopra. Lei chiede se la persona assicurata (che aveva lavorato

nell’azienda del marito) ha diritto all’ALE, anche se non c’è una sentenza di

divorzio.

La SECO ha citato alla fine l’esempio della

sentenza 4.9.18 8C_574/2017, questo caso non ha niente a che fare con il mio

vissuto durante il primo e il termine quadro successivo (invece quello citato

nella decisione della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico Bellinzona è

appropriato alla mia situazione, DTF 8C_635/2009 dell’1.12.2009).

Nella sentenza 4.9.18 8C_574/2017 si parla

di una famiglia (marito e moglie) che insieme, ha fondato una società nella

quale la moglie ha lavorato per diversi anni. Dopo di che ci sono state delle

problematiche familiari che li hanno portati a separarsi e la moglie non ha

potuto percepire la disoccupazione.

La mia costellazione dei fatti è diversa da

quella del caso citato sopra:

·

A settembre 2018 mio marito ha venduto la società __________ in

cui ho lavorato per diversi anni;

·

Il 05.11.2018 mi sono iscritta in disoccupazione alla ricerca di

un impiego al 100%;

·

Dal 1° settembre 2019 assunta con guadagno intermedio 60% presso __________

(decisione della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico mi hanno permesso sia

di lavorare al 60% sia di percepire la disoccupazione 40%)

·

La società __________ è stata creata da mio marito nel mese di

agosto 2019 (durante il mio primo termine quadro)

·

Quando è stata creata la società __________ io percepivo la

disoccupazione

·

Non sono mai stata licenziata da mio marito

·

Non mi sono licenziata

·

La decisione è stata presa dai medici curanti (…)” (cfr. all. A a

doc. VII).

1.5. Con duplica del 20 giugno 2022 - trasmessa,

per conoscenza, all’insorgente il 22 giugno successivo (cfr. doc. X) -, la

Cassa ha osservato che la ricorrente ha “interrotto il rapporto di lavoro

con la ditta __________” “tramite certificato medico del 1° settembre

2021” e che “prima di chiedere l’apertura di un nuovo termine quadro, ha

svolto la sua attività lavorativa presso la Società di suo marito, pertanto il

diritto non può essere stabilito, visto ciò che prevede l’art. 31 cpv. 3 lett.

b) LADI e la marginale B22 della Prassi LASI emanata dalla SECO.”.

L’amministrazione si è, poi, riconfermata in quanto già indicato sia nella

decisione su opposizione, sia nella propria risposta di causa (cfr. supra

consid. 1.1., 1.3., doc. 168 e III; doc. IX).

in diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto a percepire

le indennità di disoccupazione a far tempo da settembre 2021, oppure no.

Fondamentale presupposto per il

riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che

l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che

non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge

del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell’azienda.

Fatti

I disposti relativi all’indennità

di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in

caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative

indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF

123 V 234 il Tribunale federale ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31

cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF

C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate in SVR

1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997

ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio

di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice

delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31

cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di

amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario

determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno

della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23

gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno

2005).

In una sentenza 8C_279/2010 del 8

giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti

considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Il TCA sottolinea

che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente

quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire

il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi

(cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16

febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è

stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale

il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans plusieurs

arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le

Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette

jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut

du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les

Considerandi

personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur

permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF

123.

V 234, le Tribunal fédéral a identifié un

risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte

économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement

et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec

l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible

pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en

reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut

pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à

un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des

liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant

d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si

elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait

- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut

toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les

liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de

celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du

conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que

celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un

employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a

lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à

indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non esiste

dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame

con la ditta.

In

una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, il Tribunale federale ha affrontato

la questione del rischio di abuso ed in particolare dell’interruzione dei

legami con la precedente società, nonché dell’eventuale attività lucrativa

esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale

l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione al gerente di una società, licenziato per il 31 maggio 2021 ma

rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli

rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.

Quell’assicurato

era già presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio

in una Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro

dell’assicurato. In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si

era confrontati ad un rischio di abuso, e meglio come segue:

" (…)

5.3

Hieraus erhellt, dass der Beschwerdegegner, bedingt durch die

Auslandsabwesenheit von D.________, seine Funktion als Geschäftsführer mit

Einzelunterschrift in den Monaten Juni und Juli 2021 beibehielt, um wichtige

Vertragsgeschäfte überhaupt abschliessen zu können und nicht bloss um wichtige

Geschäfte mitzuunterzeichnen, wie die Vorinstanz insoweit offensichtlich

unrichtig feststellte. Niemand anderes hatte die Zeichnungsbefugnis vor Ort

während der Monate Juni und Juli 2021 inne, wie dem Schreiben der Treuhänderin

der B.________ AG vom 13. September 2021und den Darlegungen der B.________ AG

in ihrem Schreiben gleichen Datums zu entnehmen ist.

5.4

Nicht gefolgt werden kann überdies der Auffassung der

Vorinstanz, es liege ein vergleichbarer Sachverhalt vor wie in SVR 2004 AlV Nr.

15.

S. 46, C 171/03. Gemäss diesem Urteil kann eine arbeitgeberähnliche Person,

die in einem Drittbetrieb während wenigstens sechs Monaten gearbeitet hat und

dort arbeitslos wird, ungeachtet der weiterhin andauernden arbeitgeberähnlichen

Stellung in der ersten Unternehmung Arbeitslosenentschädigung beanspruchen,

sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Rechtsprechung geht von

der Konstellation aus, dass eine versicherte Person in einer ersten

Unternehmung entlassen wird, wo sie gleichzeitig eine arbeitgeberähnliche

Stellung innehatte und diese beibehält, danach in einem Drittbetrieb mindestens

sechs Monate lang arbeitet und durch den Verlust dieser zweiten Stelle

arbeitslos wird. In diesem Fall kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

entstehen, auch wenn die arbeitgeberähnliche Stellung im ersten Unternehmen weiterhin

fortgeführt wird. In diesem Urteil erwog das Eidgenössische

Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht), es liege so ein angemessener

Ausgleich zwischen dem wegen Missbrauchsgefahr statuierten Ausschluss

arbeitgeberähnlicher Personen vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

einerseits und dem Anspruch solcher Personen mit gleichzeitiger

Arbeitnehmertätigkeit in Drittbetrieben auf die genannte Leistung anderseits

vor; der Bezug von Arbeitslosenentschädigung auf Grund der Entlassung im

Drittbetrieb trotz beibehaltener arbeitgeberähnlicher Stellung im Erstbetrieb

erscheine bei dieser Konstellation nicht mehr als rechtsmissbräuchlich.

Hier war der Beschwerdegegner im interessierenden Zeitraum nach

seiner Arbeitslosigkeit weiterhin bei der F.________ AG als Präsident des

Verwaltungsrates im Handelsregister eingetragen, die unbestrittenermassen im

vollständigen Eigentum der E.________ GmbH stand und als deren Geschäftsführer

und Gesellschafter der Beschwerdegegner amtete (Handelsregistereintrag vom 9. Februar 2022). Beide Unternehmen sind an der Adresse der B.________

AG domiziliert. Um allenfalls einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu

haben, müsste der Beschwerdegegner neben diesen Tätigkeiten mit

arbeitgeberähnlicher Stellung während mindestens sechs Monaten in einen

Drittbetrieb angestellt gewesen sein und gestützt auf diesen Stellenverlust

Arbeitslosentaggelder beantragen. Die B.________ AG kann jedoch nicht als

unabhängiger Drittbetrieb angesehen werden, bei dem der Beschwerdegegner

lediglich als unselbstständiger Arbeitnehmer tätig war, ist doch gerade seine

weiterhin bestehende arbeitgeberähnliche Stellung bei der B.________ AG

streitig. Dies stellt mit Blick auf die Missbrauchsgefahr einen

entscheidwesentlichen Unterschied dar. Die soeben zitierte bundesgerichtliche

Dispositivo

Rechtsprechung kann demnach nicht zur Begründung eines Anspruchs auf

Arbeitslosenentschädigung herangezogen werden.

5.5. Wie die Beschwerdeführerin weiter zutreffend

darlegt, sind dieselben Personen bei allen drei Unternehmungen mit identischem

Sitz im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen, wobei die Zwecke der

F.________ AG und der B.________ AG übereinstimmen. Aufgrund dieser personellen

Verflechtungen und der gleichen oder ähnlichen Firmenzwecke besteht durch die

enge Verbundenheit der drei Betriebe durchaus die Möglichkeit, dass der

Beschwerdegegner weiterhin massgebenden, faktischen Einfluss auf die

Entscheidungen aller drei Gesellschaften nehmen konnte. Gerade die Tatsache,

dass er nach dem 31. Mai 2021 für die Monate Juni und Juli 2021 weiterhin bei

der B.________ AG Geschäftsführer mit Einzelunterschrift blieb, belegt, dass er

keineswegs definitiv aus dieser ausgeschieden war bzw. seine

arbeitgeberähnliche Stellung zumindest noch während der Abwesenheit von

D.________ beibehielt, um die Handlungsfähigkeit der B.________ AG zu

gewährleisten und wichtige Verträge abzuschliessen. Bei diesen Gegebenheiten

liegt sehr wohl ein Missbrauchsrisiko vor. Rechtsprechungsgemäss genügt dies,

um den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen

auszuschliessen (vgl. ARV 2003 S. 240 E. 4, C 92/02; Urteile C 376/99 vom 14.

März 2001, auszugsweise veröffentlicht in: BJM 2003 S. 131 und 8C_143/2012 vom

19. September 2012 E. 4.3). Denn anders als der Beschwerdegegner anzunehmen

scheint, wird ein konkretes missbräuchliches Verhalten nicht vorausgesetzt,

sondern es ist einzig massgebend, ob eine Missbrauchsgefahr praktisch

ausgeschlossen werden kann (ARV 2013 S. 343, 8C_925/2012 E. 5.4; BGE 123 V 234). Dies ist, wie soeben dargelegt, zu verneinen. Der gegenteilige Schluss im

angefochtenen Urteil ist daher bundesrechtswidrig. (…)”

Sempre secondo la giurisprudenza

federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza 8C_230/2016 del

25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa

Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a

un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote

e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla

costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo

dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 N. 5 pag. 132.

In una sentenza 38.2016.65 del 6

marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso

di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl,

costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il

ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche STCA

38.2018.52 del 5 novembre 2018).

A proposito della partecipazione

finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi

pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre

2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.

Nella STF 8C_621/2018 del 20

marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N. 5 pag. 177 e in SVR

2019 ALV N. 5 pag. 17, è stata confermata la giurisprudenza,

secondo cui l'influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto

svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di

socio in quanto tale.

In quel caso

di specie il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato a un socio

(partecipazione del 12%) di una società a garanzia limitata secondo il

diritto tedesco.

La giurisprudenza di cui sopra

relativa alla posizione analoga a un datore di lavoro dei soci di una Sagl

secondo il CO svizzero vale infatti anche per i soci di una Sagl secondo la

GmbHG tedesca.

Nella STF 8C_811/2019 del 12

novembre 2020, l’Alta Corte ha stabilito che il resistente, anche dopo essere

stato licenziato dalla Sagl di cui, però, permaneva socio - possedendo l’80%

delle quote - e gerente (così come lo era la di lui coniuge, proprietaria, da

parte sua, del restante 20% delle quote), continuava ad occupare una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro e non aveva, pertanto, diritto alle indennità

di disoccupazione.

Nella fattispecie, dopo il

licenziamento del ricorrente, la Sagl era entrata in liquidazione (procedura a

seguito della quale entrambi i coniugi erano stati radiati dal Registro di

commercio in quanto gerenti, rimanendone, comunque, soci senza diritto di

firma). Successivamente, il fallimento della società era stato revocato e

l’assicurato ne era divenuto socio con diritto di firma nonché presidente della

gerenza, mentre la moglie vi ricopriva il ruolo di socia e gerente senza diritto

di firma. La Sagl aveva, poi, cambiato ragione sociale, di modo i due erano

stati radiati dal Registro di commercio e che le quote che detenevano erano

integralmente state acquisite dalla nuova società. In concreto, il Tribunale

federale aveva stabilito che, essendo l’assicurato rimasto socio dell’ex

datrice di lavoro anche dopo il fallimento della medesima, per poi tornare,

dopo la revoca del fallimento, ad esserne gerente, egli ha conservato, sino

alla radiazione definitiva dal Registro di Commercio, ex lege un potere

determinante in seno alla società ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e

non poteva, pertanto, essergli riconosciuto il diritto a percepire indennità di

disoccupazione.

2.2. Come visto al considerando

precedente, l’Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo della

giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona

menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M.,

confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre

2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr.

inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

In una

sentenza 8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65,

il Tribunale federale ha precisato che il coniuge del datore di lavoro non ha

diritto all’indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una

posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in

regime di separazione dei beni.

Inoltre con giudizio 8C_102/2018

del 21 marzo 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 5 pag. 171 la nostra Massima

Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una

persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che

lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità di

disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società

di capitali, bensì anche alle associazioni.

Nella sentenza 8C_74/2011 del 3

giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il Tribunale federale ha

stabilito che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano

nell’azienda del coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro

da cui vivono separate e che chiedono le indennità d’insolvenza, ossia

che per motivi attinenti alla sicurezza del diritto non sia indicato

riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per le indennità di

disoccupazione.

Siccome non accade di rado che

separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano

ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale,

non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di

separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata

inferiore ai due anni.

L’Alta Corte ha precisato la

propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in

DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute

indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel

momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di

sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia

stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.

Il diritto a indennità di

disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in

quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo

tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano

separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).

Analogamente si è pronunciato il

Tribunale federale con sentenza STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020.

2.3. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi

LADI ID, ai punti B14, B21-B24, ha

stabilito quanto segue:

"

B14 Secondo la giurisprudenza, in applicazione per analogia

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che si ritrovano totalmente o parzialmente

disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un’azienda in cui mantengono

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all’ID

in quanto continuano a determinare o a influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro.

Fintantoché tali

persone non avranno definitivamente lasciato l’azienda e non avranno cessato di

occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non

avranno diritto all’ID.

Se durante il termine

quadro per la riscossione della prestazione un assicurato assume un impiego in

cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il suo

diritto all’indennità non può essere negato in applicazione per analogia

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua idoneità al collocamento deve per

contro essere esaminata. Lo stesso vale in occasione dell’apertura di un

termine quadro successivo (DTF 8C_635/2009 dell’1.12.2009).

Non rientrano

nell’ambito dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che chiedono l’ID in

seguito alla perdita di un impiego in cui non occupavano una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro ma che occupano una simile posizione in

un'altra azienda. In tal caso, la cassa deve esaminare se l'attività in

quest’altra azienda modifica la loro idoneità al collocamento.

ð Giurisprudenza

DTF 123 V 234 (Decisione di principio: la

giurisprudenza relativa alle persone che occupano una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro non intende solamente limitare gli abusi

comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento di ID a tali

persone. Un lavoratore membro del consiglio di amministrazione ha, in virtù

della legge, un potere decisionale significativo)

DTFA C 180/04 del 22.3.2005 (Un dirigente di una Sagl

dimesso da tale funzione che perde il suo diritto di firma individuale ma che

rimane socio in quanto possiede una quota sociale di CHF 12 000 mantiene una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli può continuare a

influenzare in modo significativo l’andamento dell’azienda)

DTFA C 32/04 del 23.5.2005 (Non vi è alcuna base

legale per escludere globalmente dal diritto all’ID un assicurato unicamente

per il fatto che lo stesso assicurato o sua moglie esercitino ancora una

(qualsiasi) funzione nel consiglio di amministrazione)

DTFA C 102/04 del 15.6.2005 (Il diritto all’ID di un

assicurato che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non

può essere negato in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI se al

momento della fondazione della società percepiva già ID e il suo rapporto di

lavoro non è stato disdetto. Occorre invece esaminare la sua idoneità al

collocamento)

Coniugi e persone

che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda

B21 Oltre alle

persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,

sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella

stessa azienda.

B22 Una persona

che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un

impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine

quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro

successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività

lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo

coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in

un’azienda che non sia quella del coniuge.

B23 Il diritto

all’ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di

scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.

ð Giurisprudenza

DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di

divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal

punto di vista finanziario)

B24 Questo

motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono

in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della

famiglia.”.

2.4. Le direttive

amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO

- non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid.

3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF

130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF

130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid.

4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,

consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120

V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284

consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La

portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nella presente evenienza, dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata (cittadina rumena a beneficio

del permesso C, nata il 31 gennaio 1976; cfr. doc. 4), a decorrere dal 1°

gennaio 2016, ha cominciato a lavorare per la __________, presso il ristorante __________

di __________, in qualità dapprima, meglio dal 1° marzo 2015, di “aiuto

barista” e, successivamente, vale a dire dal 1° marzo 2017, di “responsabile”

(con uno stipendio lordo pari a fr. 6'447.15 mensili).

Amministratore unico della __________,

dal marzo 2007 e sino all’ottobre 2018, era __________, con il quale la

ricorrente ha contratto matrimonio il 17 febbraio 2012 (come si evince,

rispettivamente, dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino

reperibile al sito internet www.zefix.ch e dal

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino e

relativo alla persona dell’insorgente) e dal quale nel 2007 ha avuto una figlia

(cfr. doc. 5).

La ricorrente è stata licenziata dalla

__________ in data 29 settembre 2018 (allorquando, contrariamente a quanto

esposto in sede ricorsuale, amministratore della datrice era ancora suo marito),

con effetto dal 31 ottobre seguente (cfr. doc. 3, 9 e 10).

A decorrere dal 5 novembre 2018,

la ricorrente si è iscritta in disoccupazione (alla ricerca di un impiego al

100%), rivendicando le relative indennità (cfr. doc. 1 e 3).

Dopo aver esperito gli

accertamenti del caso, segnatamente in relazione all’effettivo versamento degli

stipendi da parte dell’ex datrice di lavoro di RI 1 (cfr. all. a doc. 14,

16-20), la Cassa le ha riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità di

disoccupazione, stabilendo un’indennità giornaliera pari a fr. 237.70 (cfr.

doc. 21).

A decorrere dal 1° settembre

2019, mentre percepiva le indennità; cfr. doc. 98) è stata assunta in qualità

di barista al 60% con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'306.60 dalla

neocostituita __________ (per lavorare presso il __________; cfr. doc. 42), il

cui socio e gerente è suo marito, __________ (cfr. www.zefix.ch e doc.

43).

In data 30 settembre 2019, preso

atto dell’assunzione della ricorrente presso la __________, l’amministrazione

ha chiesto all’assicurata di presentare le proprie osservazioni circa il fatto

che “secondo le direttive della SECO le persone in posizione analoga a

quella di un datore di lavoro non hanno diritto alle indennità di

disoccupazione. Oltre alle persone con posizione analoga a quella di un datore

di lavoro, non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazione il coniuge o

il partner registrato che lavora nella stessa azienda.” (cfr. doc 44).

Il 2 ottobre 2019, la ricorrente

ha risposto che, non avendo trovato un’altra occupazione lavorativa ha

accettato l’attività presso la __________ “per non usufruire maggiormente

della Cassa disoccupazione e ridurre nel limite del possibile ulteriori

indennità” (cfr. doc. 45).

Il 9 ottobre 2019, la Cassa ha

sottoposto il caso per decisione alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 47) che,

con decisione dell’8 novembre 2019, ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento

nella misura del residuo 40% (cfr. doc. 58).

La Cassa, tenuto, quindi, conto

del guadagno intermedio conseguito dalla ricorrente grazie all’attività svolta

per la __________, ha continuato ad erogare le indennità di disoccupazione sino

a quando il diritto di RI 1 a percepirle non si è esaurito, e meglio fino al 15

luglio 2021, come emerge dalla decisione del 4 agosto 2021 (cfr. doc. 131).

Dalla documentazione in atti risulta

che la ricorrente, separatasi di fatto dal marito nel mese di agosto 2020 (cfr.

all. a doc. 157), è stata inabile al lavoro per malattia nella misura del 100%

dal 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021.

Dai certificati medici redatti

dal dr. med. __________ (specialista FMH in medicina interna e del lavoro) il

29 agosto ed il 3 settembre 2020, si evince, infatti, che l’assicurata era

inabile al 100% a decorrere dal 29 agosto 2020 (cfr. all. a doc. 87). Così

emerge anche dalla “tessera malattia __________” in atti (cfr. doc. 98).

Con certificato medico del 25

settembre 2020, il dr. med. __________ ha, inoltre, precisato che la paziente

soffriva di una “problematica psicopatologica legata ad una situazione

socio-professionale e socio-familiare divenuta insostenibile” e di aver ““chiuso”

l’incapacità lavorativa di pertinenza “URC”, ritenendo la signora RI 1 “abile”

nei suoi compiti in relazione alla situazione di disoccupazione (…)” (cfr.

doc. 95).

Sui successivi formulari “indicazioni

della persona assicurata” figura, infatti, la seguente indicazione

manoscritta della ricorrente “È stata impossibilitata a lavorare? In seguito

a malattia (…) solo per il datore di lavoro” (cfr. per esempio doc. 99).

Dal certificato medico redatto il

1° settembre 2021 dal dr. med. __________, risulta che alla base dell’“incapacità

lavorativa, abbiamo una situazione conflittuale e litigiosa con l’ex datore di

lavoro (__________), legata anche a pesanti problematiche legate al divorzio

della signora RI 1 dal titolare dell’azienda sopracitata. Per ovvi motivi,

risulta assolutamente incompatibile proporre alla signora RI 1 di rientrare

nella vecchia postazione lavorativa, ragione per cui (alla luce di una

ritrovata capacità lavorativa al 100% a partire da oggi 1.09.2021), dopo

valutazione anche in ambito specialistico, dobbiamo certificare una NON

IDONEITA’ per la nostra paziente per rientrare nella vecchia postazione

lavorativa (resta per contro valida una capacità lavorativa completa per

qualunque attività e c/o qualunque datore di lavoro)” (cfr. all. a doc.

134).

Il 10 settembre, il medico ha

precisato che l’inabilità lavorativa della ricorrente si è protratta dal 29

agosto 2020 al 31 agosto 2021 (cfr. all. a doc. 134).

Dal “certificato medico in

caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute” redatto

dal dr. med. __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) del 15

settembre 2021, emerge, poi, che egli aveva in cura la paziente dal 7 gennaio

2021, che “le dinamiche relazionali con il marito, col quale lavorava, hanno

impossibilitato la prosecuzione dell’attività lavorativa”, che “viste le

dinamiche succitate, non è assolutamente possibile per la paziente riprendere

tale lavoro al fine di tutelare la sua salute”, e che la ricorrente,

inabile al 100% sino al 31 agosto 2021, “è abile al lavoro in misura completa,

è in grado di svolgere tutte le attività” (cfr. doc. 134).

Con la “domanda d’indennità di

disoccupazione” sottoscritta il 13 settembre 2021, la ricorrente ha

postulato il versamento delle indennità di disoccupazione dal 1° settembre

2021, indicando che la disdetta del rapporto di lavoro che sino al 31 agosto

2021 la legava alla __________ è stata presentata da “__________”, per “motivi

di salute” (cfr. doc. 138).

Il 1° settembre 2021 è anche la

data che risulta dalla “conferma di registrazione nel sistema COLSTA (Nuovo

TQ dal 1.9.21)” di cui al doc. 142 per l’apertura di un nuovo termine

quadro.

Con decisione del 22 settembre

2021, la Cassa ha negato alla qui ricorrente il diritto a percepire le indennità

di disoccupazione argomentando come segue il proprio provvedimento:

" (…) Una

persona che durante il termine quadro per la riscossione della prestazione,

assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il

termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine

quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività

lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo

coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in

un’azienda che non sia quella del coniuge.

Il diritto all’ID

sussiste soltanto alla data della sentenza di divorzio: solo con la sentenza di

divorzio la volontà è definitiva e pertanto le parti sono definitivamente

separate dal punto di vista finanziario perdendo, di conseguenza la sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Attualmente lei risulta

separata dal marito ma non ancora divorziata.” (cfr. doc. 143)

Con opposizione del 4 ottobre

2021, la ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, segnatamente facendo

valere che “(…) il mio ruolo è [ndr: quello di] una semplice

dipendente con lavoro ridotto” e

contestando di rivestire una “posizione

“analoga” a quella di un datore di lavoro (…) non è in effetti così in quanto

non ho avuto né poteri decisionali né contesti né circostanze influenzabili tali

da condizionare le risoluzioni interne”, e meglio come - osserva

l’insorgente - era il caso già in occasione della “precedente notifica

peraltro accettata dal vostro Servizio giuridico” (cfr. doc. 146).

Il 16 novembre 2021, RI 1 ha

trasmesso alla Cassa via mail quello che ha indicato essere “il documento

che riguarda la separazione di fatto da dove risulta che il sig. __________ ha

un altro indirizzo di abitazione dal mese di agosto 2020” (cfr. doc. 154).

Trattasi, in realtà, di una bozza di “convenzione sugli effetti accessori

del divorzio per accordo completo”, e meglio come fatto presente

dall’Amministrazione alla ricorrente il giorno successivo (cfr. doc. 155).

La Cassa, il 17 novembre 2021, ha

comunicato all’insorgente di necessitare, per riconoscerle il diritto alle

indennità di disoccupazione e secondo quanto disposto dalla Prassi LADI ID

punto B23, di una sentenza di divorzio, ed ha, poi, osservato che il punto B195

della Prassi LADI ID – sebbene relativo ad un’altra questione e meglio

all’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione -, in buona

sostanza, riconosce, come motivo di esenzione, anche una separazione di fatto.

Ritenuto quanto precede, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente quanto

segue:

" (…) Una

volta in possesso della documentazione richiesta in precedenza (separazione

ufficiale di fatto con carta ufficiale intestata dello studio legale datata e

firmata dalle parti e i due certificati di domicilio ben distinti), sarà nostra

premura interpellare il Servizio Giuridico della SECO di Berna sottoponendo il

suo caso, al fine di verificare se per analogia di quanto esposto nella

marginale B195, a livello di documentazione, le possa essere concesso il diritto

alle IDI. (…)” (cfr. doc. 156)

Il 24 novembre successivo, RI 1

ha trasmesso alla resistente quanto segue:

-

una comunicazione tra lo studio legale __________ ed il cliente __________

del 23 novembre 2021 dalla quale emerge che la moglie del medesimo e qui

ricorrente “in data 1° ottobre 2021 ha avviato la procedura di adozione di

misure a protezione dell’unione coniugale per regolare la (…) separazione”

(cfr. all. a doc. 157);

-

la decisione 4 ottobre 2021 del Pretore del Distretto di __________ con

la quale è stata respinta l’istanza supercautelare presentata da RI 1

mancandone i presupposti ed al convenuto è stato assegnato un termine per

presentare le proprie osservazioni;

-

la “dichiarazione” del Servizio movimento della popolazione di __________

del 22 novembre 2021 dalla quale emerge che la ricorrente è domiciliata in __________

unitamente alla (sola) figlia __________;

-

il certificato di domicilio dal quale risulta che RI 1 è domiciliata a __________

sin dal 20 novembre 2009 (cfr. all. a doc. 157);

-

la “dichiarazione” del 24 novembre 2021 del Servizio movimento

della popolazione di __________ dalla quale emerge che __________ è stato

domiciliato in __________ dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2020 e

successivamente in __________ (cfr. all. a doc. 157-158).

Con scritto del 6 dicembre 2021,

la Cassa ha interpellato la SECO, alla quale, ha comunicato che:

"

(…)

-

La sig.ra RI 1 non ha mai influenzato l’attività del marito, in quanto

assunta come semplice barista per 26 ore settimanali (guadagno intermedio);

-

ha lavorato presso la __________, dal 1° settembre 2019 al 1° settembre

2021 di cui il periodo da 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021 (un anno) è stata

inabile al lavoro a causa di malattia legata ai problemi creatisi sul posto di

lavoro con suo marito;

-

vi è una procedura in corso di divorzio;

-

la separazione di fatto è già avvenuta nel corso del mese di agosto 2020

(inizio anche dell’inabilità a causa di malattia dell’Assicurata), i coniugi

vivono separati dal 1° settembre 2020,

risulta evidente che la

sig.ra RI 1 non ha avuto e non ha alcun potere decisionale inerente la ditta __________.

Inoltre come sopra ribadito, ha comprovato di non vivere più con suo marito dal

1° settembre 2020.

In aggiunta, qualora si

dovesse obiettare in quanto la marginale B23 (…) pretende una sentenza di

divorzio (…), al fine di comprovare che un coniuge non sia stato o non sia più

assolutamente legato all’azienda del marito o della moglie (…) – pertanto

separati definitivamente dal punto di vista finanziario – non si comprende per

quale motivo, per concedere il diritto alle indennità di disoccupazione

sull’esonero (pacifico che sia un altro tipo di diritto), inerente la

separazione o divorzio, la marginale B195 della stessa Prassi, riconosca il

diritto alle indennità anche con una semplice separazione di fatto come motivo

di esenzione se i coniugi hanno un domicilio separato e se le questioni

finanziarie sono disciplinate chiaramente (p. es. accordo scritto dei

coniugi).”,

ritenendo che a RI 1 dovesse “essere

concesso il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° settembre

2021, se chiaramente tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti”

(cfr. doc. 159).

Il 7 febbraio 2022, la SECO ha

risposto alla resistente, osservando, in particolare, quanto segue:

" (…) Für

Mitarbeitende Eheleute besteht ein Anspruch auf ALE gemäss AVIG-Praxis ALE B23

erst ab Datum des Urteils der Ehescheidung. Es handelt sich um eine analoge

Anwendung des absoluten Ausschlusses bei der Kurzarbeitsentschädigung gemäss

Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG. Das Bundesgericht hat in ständiger Rechtsprechung

eine analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG auf arbeitgeberähnliche

Personen ihre Ehegatten, die Arbeitlosenentschädigung verlangen, bejaht mit der

Begründung, dass das Missbrauchsrisiko dasselbe ist, unabhängig davon, ob es um

Arbeitslosen-Kurarbeits- oder Insolvenzentschädigung geht. Der Grund für die

Ablehnung eines Anspruches bis zum Vorliegen des Scheidungsurteils ist, dass

sich ein Missbrauchsrisiko vorher nicht ausschliessen lässt. Wie das

Bundesgericht in BGE 142 V 263 erläutert, lässt sich «ein Missbrauchsrisiko

selbst dann nicht ausschlissen. Wenn von einem klaren Scheidungswillen

auszugehen ist. Da somit bis zum Scheidungsurteil eine Umgehungsgefahr

persistiert, sind vor diesem Zeitpunkt keine Leistungen der

Arbeitslosenversicherung geschuldet, unabhänging davon, ob und wie lange die

Ehepartner faktisch oder gerichtlich getrennt leben oder ob gerichtliche

Eheschutzmassnahmen angeordnet wurden» (vgl. Erwägung 5.2.2.). Diese Rechtsprechung

wurde auch mit Urteil 8C_574/2017 vom 4. September 2018 wieder bestätigt (vgl.

Erwägungen 5.1. ff; s. Beilage); auch in diesem Fall bestand ein klarer

Scheidungswille der Versicherten (häusliche Gewalt, Fernhalteverfügung) und

keine Absicht ihre Stelle im Betrieb des Ehemannes wiederaufzunehmen.

Er ist

daher nicht möglich, im vorliegenden Fall eine Ausnahme zu machen.

Die

von Ihnen erwähnte Randziffer B195 der AVIG-Praxis ALE bezieht ich auf die

Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit. Hier besteht kein

Missbrauchsrisiko im Sinno einer arbeitgeberähnlichen Stellung nach Art. 31

Abs. 3 Bst. c AVIG. Eine solche Befreiung kommt zur Anwendung, wenn die

betroffene Person die Mindestbeitragszeit nicht erfüllen und aufgrund einer

Trennung oder Scheidung gezwungen sind, eine unselbständige Tätigkeit

aufzunehmen. Es handelt sich nicht um Personen, die im Betrieb ihres Ehegatten

oder ihrer Ehegattin bzw. ihrer eingetragenen Partnerin oder Partners

mitgearbeitet haben.” (cfr. Doc. 162)

Il parere

della SECO è stato trasmesso alla ricorrente l’11 febbraio 2022 (cfr. doc.

163).

Il 1° marzo 2022, l’avv. RA 1, in

rappresentanza di RI 1, ha preso posizione sulla risposta della SECO, contestandone

le conclusioni e ritenendo applicabile al caso della propria assistita la

marginale B14 cpv. 3 della Prassi LADI ID, che indica riferirsi “ai casi in

cui un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro durante il termine quadro per la riscossione

delle prestazioni” e precisando che in tal caso “il diritto alle

indennità non può essergli negato e la sua idoneità al collocamento deve

essere, di conseguenza, esaminata” (cfr. doc. 164).

Con complemento del 2 marzo 2022,

la legale ha portato all’attenzione della Cassa la “sentenza del Tribunale

federale 8C_635/2009 del 1° dicembre 2009 il cui contenuto sembra di assoluto

rilievo nel caso in cui, in concreto, diversamente da quanto attualmente a me

noto, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni della signora RI 1

sia stato chiuso” (cfr. doc. 165).

Con la decisione su opposizione

del 5 aprile 2022, qui impugnata (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), la Cassa

ha respinto l’opposizione della ricorrente, e meglio come indicato in entrata

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 168).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, ricorda che per la posizione del socio gerente

di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione, per il quale il diritto alle prestazioni è escluso ex lege

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità

esercitate dal medesimo all'interno della società (cfr. supra consid. 2.1. e la

giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende

l’esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell’azienda) delle persone

che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la

separazione di fatto dei coniugi __________ dall’agosto 2020, si rivela

ininfluente.

Come ricordato dalla SECO (cfr.

consid. 2.5.), il diritto alle indennità di disoccupazione va infatti negato

anche alla coniuge del socio e gerente di una Sagl fino alla sentenza di divorzio.

Nella DTF 142 V 263, appena

citata, l’Alta Corte ha sottolineato che fino alla sentenza di divorzio non

sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino

a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla

questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di

diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.

Il diritto a indennità di

disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in

presenza di un matrimonio duraturo, anche se la

volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente

determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque

anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).

Con sentenza 8C_574/2017 del 4

settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha

poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto

all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del

coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore

di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino

alla sentenza di divorzio.

A nulla di diverso hanno condotto

le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse

fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato

arrestato per tale motivo.

Al riguardo vedi pure la STF 8C_146/2020

del 17 aprile 2020; STCA 38.2021.32 del 13 dicembre 2021, consid. 2.10.; STCA

38.2021.61 del 6 dicembre 2021, consid. 2.12; STCA 38.2021.3 del 26 aprile

2021; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020.

Nel caso concreto dagli atti dell’incarto

emerge, come visto (cfr. supra consid. 2.5.) che RI 1 ed il marito sono separati

di fatto dall’agosto 2020. Per contro, i due risultano ancora coniugati e

nessuna sentenza di divorzio è stata emanata (né, di tutta evidenza, lo era

allorché è stata emessa la decisione su opposizione del 5 aprile 2022).

In

simili condizioni, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto

all’indennità di disoccupazione a decorrere 1° settembre 2021. Ciò ritenuto

che l’insorgente era unicamente separata (autorizzata a vivere separatamente)

dal marito che, da parte sua, in seno alla società che sino al 31 agosto 2021

era la datrice di lavoro della ricorrente (che il 13 settembre successivo ha

chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro a decorrere dal 1° settembre

2021; cfr. supra consid. 2.5.), è socio e gerente e riveste, dunque, ex lege,

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.1.,

2.2. e 2.5.).

A proposito della STF 8C_635/2009 del

1° dicembre 2009, citata nella marginale B14 della Prassi LADI e relativa ad un

assicurato che aveva iniziato un’attività indipendente in misura del 20% durante

il precedente termine quadro per la riscossione, il TCA ricorda che nel caso

concreto, come rilevato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3.), ai coniugi e alle

persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda si

applicano i punti B21-B24 della Prassi LADI (cfr. consid. 2.3.).

La decisione su opposizione del 5

aprile 2022 deve dunque essere confermata.

2.7. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti