38.2022.45
Coniugi autorizzati a viver separati: posizione analoga a quella di un datore di lavoro per marito socio e gerente Sagl ex datrice di lavoro della moglie che domanda prestazioni LADI. Il diritto alle indennità di disoccupazione va negato anche alla coniuge fino alla sentenza di divorzio
29 agosto 2022Italiano53 min
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.45
CL/DC/gm
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5
aprile 2022, la CO 1 (in seguito: Cassa) - dopo aver svolto gli accertamenti
per i quali meglio si dirà al consid. 2.5. - ha confermato la precedente
decisione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 143) e negato a RI 1 il diritto alle
indennità di disoccupazione postulate dal 1° settembre 2021, argomentando come
segue:
" (…) Nel
caso in esame (…) conformemente alla spiegazione della SECO del 7 febbraio
2022, si conclude che la sig.ra RI 1 prima di iscriversi in disoccupazione ha
svolto la sua attività lavorativa presso la ditta individuale di suo marito,
pertanto il diritto non può essere stabilito, visto ciò che prevede l’art. 31
cpv. 3 lett. b) LADI e la marginale B22 della (…) Prassi.
Il fatto che l’assicurata viva separata dal
marito non permette di soddisfare neppure la marginale B23. La stessa prevede,
infatti, che per potere beneficiare del diritto alle indennità di
disoccupazione, una persona che lavorava precedentemente nella ditta del
coniuge, necessita una sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale di
un’unione domestica registrata.
A titolo abbondanziale rileviamo che, la
marginale B14 della (…) Prassi, indicata dall’Avvocato, si riferisce alle
persone che durante il termine quadro assumono una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro, ai quali non può essere negato il diritto alle
indennità di disoccupazione.
Nel caso della signora RI 1, si trattava di
stabilire un nuovo termine quadro con eventuale diritto a partire dal 1°
settembre 2021 in quanto il precedente, aperto il 5 novembre 2018, si era
concluso il 4 agosto 2021.” (cfr. doc. 168).
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso
al TCA.
A sostegno delle pretese della
propria assistita e chiedendo che alla medesima venga riconosciuto il diritto a
percepire le indennità di disoccupazione da settembre 2021, la legale - oltre a
protestare spese, tasse e congrue ripetibili - ha addotto quanto di seguito:
"
(…)
2.
La signora RI 1, svolgendo la propria attività presso il
ristorante __________ di __________, è stata dipendente di __________ per
diversi anni. Fino al 17 ottobre 2018, l’amministratore unico e azionista della
società è stato il di lei marito, signor __________, il quale, successivamente
ha ceduto le proprie azioni. I nuovi proprietari hanno così licenziato la
signora RI 1 con effetto dal 31 ottobre 2018.
Dopo il licenziamento, in data 5 novembre 2018, la ricorrente si
è dunque iscritta alla disoccupazione presso l’Ufficio Regionale di
collocamento di __________, effettuando, da allora, delle ricerche di lavoro
per un impiego a tempo pieno in qualità di cameriera (senza AFC), così come
ogni altra occupazione adeguata. Malgrado le numerose candidature inviate e il
suo spirito di iniziativa, non è stato possibile sottoscrivere alcun nuovo contratto
di lavoro.
3.
Nel corso del mese di agosto 2019, il marito ha deciso di avviare
una nuova attività, costituendo una nuova società (__________), sempre
nell’ambito della ristorazione, con l’intento di offrire un’occupazione
lavorativa anche alla moglie che ha poi assunto, dal 1° settembre 2019 quale
barista con un grado di occupazione del 60% (una percentuale a tempo pieno non
poteva essere offerta).
A seguito di tale assunzione, la Cassa CO 1 di __________ ha
completamente interrotto il versamento delle indennità di disoccupazione a lei
precedentemente erogate anche in presenza di un’occupazione a tempo parziale,
motivo per il quale l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con decisione
di data 8 novembre 2019, ha stabilito che alla signora RI 1 non potesse essere
negato il diritto alle indennità in applicazione della Prassi LADI B14 cpv. 3 e
ha ritenuto la stessa idonea al collocamento siccome normalmente disponibile al
mercato del lavoro al 100%.
La signora RI 1 ha pertanto ricominciato a percepire indennità
giornaliere di disoccupazione.
(…).
4.
Prassi LADI B14 cpv. 3 secondo cui a un assicurato che assume un
impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
durante il termine quadro per la riscossione della prestazione così come
all’apertura di un nuovo termine quadro successivo (sentenza TF 8C_635/2009 del
1.12.2009), non può essere negato il diritto alle indennità in applicazione per
analogia dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Si tratta di una prassi che [ndr: è] applicabile per ogni persona
che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione oppure
all’apertura di un nuovo termine quadro successivo, assume tale posizione. La
stessa prevede esplicitamente l’impossibilità di negare il diritto alle
indennità per applicazione per analogia dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Questo significa che, qualora un assicurato (…) intraprenda una simile
posizione durante il termine quadro per la riscossione (non prima, ma durante)
e anche all’apertura di un nuovo termine quadro successivo, il diritto alle
indennità non può essergli negato e la sua idoneità al collocamento deve
essere, di conseguenza, esaminata.
A mente della reclamante [recte: ricorrente] trattasi di una
prassi da considerare “speciale” rispetto a quanto indicato dalla Prassi
LADI B21, B22, B23 e B24, in quanto relativa ai soli casi in cui la persona (o
il suo coniuge) assuma una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
esclusivamente durante il termine quadro per la riscossione (ad eccezione dei
casi in cui tale posizione fosse preesistente all’inizio del primo
termine quadro per la riscossione della prestazione).” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 20 maggio
2022, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, con riferimento alla
giurisprudenza citata dalla legale della ricorrente, ha osservato che:
" (…) Questa
è un’interpretazione non precisa della sentenza da parte dell’Avvocato RA 1, in
quanto è in netta contrapposizione con la legge e la Prassi LADI emanata dalla
SECO. Infatti, la marginale B14, al terzo capoverso, prevede che un assicurato,
qualora durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assuma
un impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,
il suo diritto non può essere negato in applicazione all’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI. La sua idoneità al collocamento deve per contro essere esaminata. Lo
stesso vale in occasione dell’apertura di un termine quadro successivo (DTF
8C_635/2009 dell’1.1. [recte: 12].2009). Proprio quest’ultima frase fa
riferimento alla verifica dell’idoneità al collocamento di un assicurato
durante la riapertura di un nuovo termine quadro e non al fatto che non possa
essere negato il diritto.
(…).
La (…) marginale B22 è molto esplicita e chiara,
un successivo termine quadro può essere stabilito, unicamente, se la persona
assicurata ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi
dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo di
contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del coniuge.
La sig.ra RI 1 è stata contrattualmente
legata all’azienda di suo marito fino al 1° settembre 2021 e lo stesso giorno
si è registrata presso l’Ufficio regionale URC di __________ (cfr. doc. –
Conferma di registrazione nel sistema COLSTA (Nuovo TQ dal 1.9.2021).
Il fatto che l’Assicurata viva separata dal
marito non permette inoltre di soddisfare la marginale B23 della Prassi in
quanto si prevede che, per poter beneficiare del diritto alle indennità di
disoccupazione di una persona che lavorava precedentemente nella ditta del
coniuge, occorre una sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale di una
unione domestica registrata.
La nostra Amministrazione ha sottoposto il
caso alla SECO, comprendendo la difficile situazione in cui trovava (trova)
l’Assicurata al fine di verificare se la stessa potesse avere diritto,
considerato il fatto di aver comunicato di non aver mai esercitato alcun potere
decisionale presso la società del marito e di essere separata di fatto dal mese
di agosto 2020, applicando eventualmente e per analogia la marginale B195 della
sopra citata Prassi. La SECO ha risposto negativamente a questa nostra
richiesta (cfr. scritti – ns. 6 dicembre 2021 – risposta SECO 7 febbraio 2022).
A titolo abbondanziale rileviamo inoltre
che, la sentenza del TF, citata dall’Avvocato, è vero che è stata accolta,
tuttavia viene rinviato il dossier alla Cassa per ulteriori accertamenti e per
verificare un eventuale diritto alle indennità da parte del ricorrente al fine
di emettere una nuova decisione di restituzione.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica dell’8 giugno 2022,
l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA “la presa di posizione personalmente
allestita dalla signora RI 1”, oltre a due certificati medici ed alla
conferma di registrazione nel sistema COLSTA “da cui emerge chiaramente il
fatto che l’assicurata sia sempre rimasta iscritta all’URC dal 5 novembre 2018
in poi”.
Dalla replica della ricorrente
emerge, in particolare, quanto segue:
" (…) Riguardo
la decisione del 4 agosto 2021 da parte della Cassa non ho presentato alcuna
opposizione perché il primo termine quadro era finito ed io ero in malattia.
Non mi sono mai data una disdetta, infatti finita la malattia, avrei voluto
riprendere il mio posto di lavoro ma questo è stato impossibile perché le
circostanze (stato di salute) non me lo permettevano, essendo consigliato di
non riprendere il mio posto di lavoro dell’epoca, per tutelare la mia salute,
come risulta dai certificati medici (in allegato) (…).
Il primo termine quadro è finito a luglio,
e nel mese di agosto i miei medici curanti mi hanno stimolata ad uscire dalla
malattia e diminuire i medicinali.
Alla mia opposizione del 4 ottobre 2021 la
cassa di disoccupazione CO 1 di __________ ha chiesto alla SECO: “La persona
assicurata (che aveva lavorato nell’azienda del marito ha diritto all’ALE,
anche se non c’è una sentenza di divorzio?” Secondo me hanno tralasciato la
decisione dell’8 novembre 2019 della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico
6501 Bellinzona: se durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro, il suo diritto all’indennità non può essere
negato in applicazione per analogia dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua
idoneità al collocamento deve per contro essere esaminata. Lo stesso vale in
occasione dell’apertura di un termine quadro successivo (DTF 8C_635/2009
dell’1.12.2009).
Il 7 febbraio la SECO ha risposto al signor
Camponovo: ci riferimento alla vostra lettera del 6 dicembre 2021 relativa
al caso di cui sopra. Lei chiede se la persona assicurata (che aveva lavorato
nell’azienda del marito) ha diritto all’ALE, anche se non c’è una sentenza di
divorzio.
La SECO ha citato alla fine l’esempio della
sentenza 4.9.18 8C_574/2017, questo caso non ha niente a che fare con il mio
vissuto durante il primo e il termine quadro successivo (invece quello citato
nella decisione della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico Bellinzona è
appropriato alla mia situazione, DTF 8C_635/2009 dell’1.12.2009).
Nella sentenza 4.9.18 8C_574/2017 si parla
di una famiglia (marito e moglie) che insieme, ha fondato una società nella
quale la moglie ha lavorato per diversi anni. Dopo di che ci sono state delle
problematiche familiari che li hanno portati a separarsi e la moglie non ha
potuto percepire la disoccupazione.
La mia costellazione dei fatti è diversa da
quella del caso citato sopra:
·
A settembre 2018 mio marito ha venduto la società __________ in
cui ho lavorato per diversi anni;
·
Il 05.11.2018 mi sono iscritta in disoccupazione alla ricerca di
un impiego al 100%;
·
Dal 1° settembre 2019 assunta con guadagno intermedio 60% presso __________
(decisione della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico mi hanno permesso sia
di lavorare al 60% sia di percepire la disoccupazione 40%)
·
La società __________ è stata creata da mio marito nel mese di
agosto 2019 (durante il mio primo termine quadro)
·
Quando è stata creata la società __________ io percepivo la
disoccupazione
·
Non sono mai stata licenziata da mio marito
·
Non mi sono licenziata
·
La decisione è stata presa dai medici curanti (…)” (cfr. all. A a
doc. VII).
1.5. Con duplica del 20 giugno 2022 - trasmessa,
per conoscenza, all’insorgente il 22 giugno successivo (cfr. doc. X) -, la
Cassa ha osservato che la ricorrente ha “interrotto il rapporto di lavoro
con la ditta __________” “tramite certificato medico del 1° settembre
2021” e che “prima di chiedere l’apertura di un nuovo termine quadro, ha
svolto la sua attività lavorativa presso la Società di suo marito, pertanto il
diritto non può essere stabilito, visto ciò che prevede l’art. 31 cpv. 3 lett.
b) LADI e la marginale B22 della Prassi LASI emanata dalla SECO.”.
L’amministrazione si è, poi, riconfermata in quanto già indicato sia nella
decisione su opposizione, sia nella propria risposta di causa (cfr. supra
consid. 1.1., 1.3., doc. 168 e III; doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto a percepire
le indennità di disoccupazione a far tempo da settembre 2021, oppure no.
Fondamentale presupposto per il
riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che
l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che
non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge
del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell’azienda.
Fatti
I disposti relativi all’indennità
di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in
caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative
indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF
123 V 234 il Tribunale federale ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF
C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Nelle sentenze pubblicate in SVR
1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997
ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio
di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice
delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di
amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno
della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23
gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno
2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8
giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti
considerazioni:
" (…) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel
registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi
rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un
diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Il TCA sottolinea
che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente
quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire
il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi
(cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16
febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è
stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale
il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs
arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le
Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette
jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut
du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les
Considerandi
personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur
permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF
123.
V 234, le Tribunal fédéral a identifié un
risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte
économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement
et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec
l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible
pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en
reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut
pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à
un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des
liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant
d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si
elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut
toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les
liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de
celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du
conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que
celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à
celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non esiste
dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame
con la ditta.
In
una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, il Tribunale federale ha affrontato
la questione del rischio di abuso ed in particolare dell’interruzione dei
legami con la precedente società, nonché dell’eventuale attività lucrativa
esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale
l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di
disoccupazione al gerente di una società, licenziato per il 31 maggio 2021 ma
rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli
rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
Quell’assicurato
era già presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio
in una Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro
dell’assicurato. In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si
era confrontati ad un rischio di abuso, e meglio come segue:
" (…)
5.3
Hieraus erhellt, dass der Beschwerdegegner, bedingt durch die
Auslandsabwesenheit von D.________, seine Funktion als Geschäftsführer mit
Einzelunterschrift in den Monaten Juni und Juli 2021 beibehielt, um wichtige
Vertragsgeschäfte überhaupt abschliessen zu können und nicht bloss um wichtige
Geschäfte mitzuunterzeichnen, wie die Vorinstanz insoweit offensichtlich
unrichtig feststellte. Niemand anderes hatte die Zeichnungsbefugnis vor Ort
während der Monate Juni und Juli 2021 inne, wie dem Schreiben der Treuhänderin
der B.________ AG vom 13. September 2021und den Darlegungen der B.________ AG
in ihrem Schreiben gleichen Datums zu entnehmen ist.
5.4
Nicht gefolgt werden kann überdies der Auffassung der
Vorinstanz, es liege ein vergleichbarer Sachverhalt vor wie in SVR 2004 AlV Nr.
15.
S. 46, C 171/03. Gemäss diesem Urteil kann eine arbeitgeberähnliche Person,
die in einem Drittbetrieb während wenigstens sechs Monaten gearbeitet hat und
dort arbeitslos wird, ungeachtet der weiterhin andauernden arbeitgeberähnlichen
Stellung in der ersten Unternehmung Arbeitslosenentschädigung beanspruchen,
sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Rechtsprechung geht von
der Konstellation aus, dass eine versicherte Person in einer ersten
Unternehmung entlassen wird, wo sie gleichzeitig eine arbeitgeberähnliche
Stellung innehatte und diese beibehält, danach in einem Drittbetrieb mindestens
sechs Monate lang arbeitet und durch den Verlust dieser zweiten Stelle
arbeitslos wird. In diesem Fall kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
entstehen, auch wenn die arbeitgeberähnliche Stellung im ersten Unternehmen weiterhin
fortgeführt wird. In diesem Urteil erwog das Eidgenössische
Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht), es liege so ein angemessener
Ausgleich zwischen dem wegen Missbrauchsgefahr statuierten Ausschluss
arbeitgeberähnlicher Personen vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
einerseits und dem Anspruch solcher Personen mit gleichzeitiger
Arbeitnehmertätigkeit in Drittbetrieben auf die genannte Leistung anderseits
vor; der Bezug von Arbeitslosenentschädigung auf Grund der Entlassung im
Drittbetrieb trotz beibehaltener arbeitgeberähnlicher Stellung im Erstbetrieb
erscheine bei dieser Konstellation nicht mehr als rechtsmissbräuchlich.
Hier war der Beschwerdegegner im interessierenden Zeitraum nach
seiner Arbeitslosigkeit weiterhin bei der F.________ AG als Präsident des
Verwaltungsrates im Handelsregister eingetragen, die unbestrittenermassen im
vollständigen Eigentum der E.________ GmbH stand und als deren Geschäftsführer
und Gesellschafter der Beschwerdegegner amtete (Handelsregistereintrag vom 9. Februar 2022). Beide Unternehmen sind an der Adresse der B.________
AG domiziliert. Um allenfalls einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu
haben, müsste der Beschwerdegegner neben diesen Tätigkeiten mit
arbeitgeberähnlicher Stellung während mindestens sechs Monaten in einen
Drittbetrieb angestellt gewesen sein und gestützt auf diesen Stellenverlust
Arbeitslosentaggelder beantragen. Die B.________ AG kann jedoch nicht als
unabhängiger Drittbetrieb angesehen werden, bei dem der Beschwerdegegner
lediglich als unselbstständiger Arbeitnehmer tätig war, ist doch gerade seine
weiterhin bestehende arbeitgeberähnliche Stellung bei der B.________ AG
streitig. Dies stellt mit Blick auf die Missbrauchsgefahr einen
entscheidwesentlichen Unterschied dar. Die soeben zitierte bundesgerichtliche
Dispositivo
Rechtsprechung kann demnach nicht zur Begründung eines Anspruchs auf
Arbeitslosenentschädigung herangezogen werden.
5.5. Wie die Beschwerdeführerin weiter zutreffend
darlegt, sind dieselben Personen bei allen drei Unternehmungen mit identischem
Sitz im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen, wobei die Zwecke der
F.________ AG und der B.________ AG übereinstimmen. Aufgrund dieser personellen
Verflechtungen und der gleichen oder ähnlichen Firmenzwecke besteht durch die
enge Verbundenheit der drei Betriebe durchaus die Möglichkeit, dass der
Beschwerdegegner weiterhin massgebenden, faktischen Einfluss auf die
Entscheidungen aller drei Gesellschaften nehmen konnte. Gerade die Tatsache,
dass er nach dem 31. Mai 2021 für die Monate Juni und Juli 2021 weiterhin bei
der B.________ AG Geschäftsführer mit Einzelunterschrift blieb, belegt, dass er
keineswegs definitiv aus dieser ausgeschieden war bzw. seine
arbeitgeberähnliche Stellung zumindest noch während der Abwesenheit von
D.________ beibehielt, um die Handlungsfähigkeit der B.________ AG zu
gewährleisten und wichtige Verträge abzuschliessen. Bei diesen Gegebenheiten
liegt sehr wohl ein Missbrauchsrisiko vor. Rechtsprechungsgemäss genügt dies,
um den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen
auszuschliessen (vgl. ARV 2003 S. 240 E. 4, C 92/02; Urteile C 376/99 vom 14.
März 2001, auszugsweise veröffentlicht in: BJM 2003 S. 131 und 8C_143/2012 vom
19. September 2012 E. 4.3). Denn anders als der Beschwerdegegner anzunehmen
scheint, wird ein konkretes missbräuchliches Verhalten nicht vorausgesetzt,
sondern es ist einzig massgebend, ob eine Missbrauchsgefahr praktisch
ausgeschlossen werden kann (ARV 2013 S. 343, 8C_925/2012 E. 5.4; BGE 123 V 234). Dies ist, wie soeben dargelegt, zu verneinen. Der gegenteilige Schluss im
angefochtenen Urteil ist daher bundesrechtswidrig. (…)”
Sempre secondo la giurisprudenza
federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF
8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02
del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
In una sentenza 8C_230/2016 del
25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa
Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a
un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote
e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla
costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo
dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 N. 5 pag. 132.
In una sentenza 38.2016.65 del 6
marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso
di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl,
costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il
ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche STCA
38.2018.52 del 5 novembre 2018).
A proposito della partecipazione
finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi
pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre
2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.
Nella STF 8C_621/2018 del 20
marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N. 5 pag. 177 e in SVR
2019 ALV N. 5 pag. 17, è stata confermata la giurisprudenza,
secondo cui l'influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto
svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di
socio in quanto tale.
In quel caso
di specie il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato a un socio
(partecipazione del 12%) di una società a garanzia limitata secondo il
diritto tedesco.
La giurisprudenza di cui sopra
relativa alla posizione analoga a un datore di lavoro dei soci di una Sagl
secondo il CO svizzero vale infatti anche per i soci di una Sagl secondo la
GmbHG tedesca.
Nella STF 8C_811/2019 del 12
novembre 2020, l’Alta Corte ha stabilito che il resistente, anche dopo essere
stato licenziato dalla Sagl di cui, però, permaneva socio - possedendo l’80%
delle quote - e gerente (così come lo era la di lui coniuge, proprietaria, da
parte sua, del restante 20% delle quote), continuava ad occupare una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e non aveva, pertanto, diritto alle indennità
di disoccupazione.
Nella fattispecie, dopo il
licenziamento del ricorrente, la Sagl era entrata in liquidazione (procedura a
seguito della quale entrambi i coniugi erano stati radiati dal Registro di
commercio in quanto gerenti, rimanendone, comunque, soci senza diritto di
firma). Successivamente, il fallimento della società era stato revocato e
l’assicurato ne era divenuto socio con diritto di firma nonché presidente della
gerenza, mentre la moglie vi ricopriva il ruolo di socia e gerente senza diritto
di firma. La Sagl aveva, poi, cambiato ragione sociale, di modo i due erano
stati radiati dal Registro di commercio e che le quote che detenevano erano
integralmente state acquisite dalla nuova società. In concreto, il Tribunale
federale aveva stabilito che, essendo l’assicurato rimasto socio dell’ex
datrice di lavoro anche dopo il fallimento della medesima, per poi tornare,
dopo la revoca del fallimento, ad esserne gerente, egli ha conservato, sino
alla radiazione definitiva dal Registro di Commercio, ex lege un potere
determinante in seno alla società ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e
non poteva, pertanto, essergli riconosciuto il diritto a percepire indennità di
disoccupazione.
2.2. Come visto al considerando
precedente, l’Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo della
giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona
menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M.,
confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre
2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr.
inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
In una
sentenza 8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65,
il Tribunale federale ha precisato che il coniuge del datore di lavoro non ha
diritto all’indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una
posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in
regime di separazione dei beni.
Inoltre con giudizio 8C_102/2018
del 21 marzo 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 5 pag. 171 la nostra Massima
Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una
persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che
lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità di
disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società
di capitali, bensì anche alle associazioni.
Nella sentenza 8C_74/2011 del 3
giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il Tribunale federale ha
stabilito che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano
nell’azienda del coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro
da cui vivono separate e che chiedono le indennità d’insolvenza, ossia
che per motivi attinenti alla sicurezza del diritto non sia indicato
riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per le indennità di
disoccupazione.
Siccome non accade di rado che
separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano
ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale,
non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di
separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata
inferiore ai due anni.
L’Alta Corte ha precisato la
propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in
DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute
indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel
momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di
sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia
stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.
Il diritto a indennità di
disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in
quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo
tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano
separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).
Analogamente si è pronunciato il
Tribunale federale con sentenza STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020.
2.3. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi
LADI ID, ai punti B14, B21-B24, ha
stabilito quanto segue:
"
B14 Secondo la giurisprudenza, in applicazione per analogia
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che si ritrovano totalmente o parzialmente
disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un’azienda in cui mantengono
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all’ID
in quanto continuano a determinare o a influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro.
Fintantoché tali
persone non avranno definitivamente lasciato l’azienda e non avranno cessato di
occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non
avranno diritto all’ID.
Se durante il termine
quadro per la riscossione della prestazione un assicurato assume un impiego in
cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il suo
diritto all’indennità non può essere negato in applicazione per analogia
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua idoneità al collocamento deve per
contro essere esaminata. Lo stesso vale in occasione dell’apertura di un
termine quadro successivo (DTF 8C_635/2009 dell’1.12.2009).
Non rientrano
nell’ambito dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che chiedono l’ID in
seguito alla perdita di un impiego in cui non occupavano una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro ma che occupano una simile posizione in
un'altra azienda. In tal caso, la cassa deve esaminare se l'attività in
quest’altra azienda modifica la loro idoneità al collocamento.
ð Giurisprudenza
DTF 123 V 234 (Decisione di principio: la
giurisprudenza relativa alle persone che occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro non intende solamente limitare gli abusi
comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento di ID a tali
persone. Un lavoratore membro del consiglio di amministrazione ha, in virtù
della legge, un potere decisionale significativo)
DTFA C 180/04 del 22.3.2005 (Un dirigente di una Sagl
dimesso da tale funzione che perde il suo diritto di firma individuale ma che
rimane socio in quanto possiede una quota sociale di CHF 12 000 mantiene una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli può continuare a
influenzare in modo significativo l’andamento dell’azienda)
DTFA C 32/04 del 23.5.2005 (Non vi è alcuna base
legale per escludere globalmente dal diritto all’ID un assicurato unicamente
per il fatto che lo stesso assicurato o sua moglie esercitino ancora una
(qualsiasi) funzione nel consiglio di amministrazione)
DTFA C 102/04 del 15.6.2005 (Il diritto all’ID di un
assicurato che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non
può essere negato in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI se al
momento della fondazione della società percepiva già ID e il suo rapporto di
lavoro non è stato disdetto. Occorre invece esaminare la sua idoneità al
collocamento)
Coniugi e persone
che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda
B21 Oltre alle
persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,
sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella
stessa azienda.
B22 Una persona
che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un
impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine
quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro
successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività
lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo
coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in
un’azienda che non sia quella del coniuge.
B23 Il diritto
all’ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di
scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di
divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal
punto di vista finanziario)
B24 Questo
motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono
in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della
famiglia.”.
2.4. Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO
- non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid.
3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195;
DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V
169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF
130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c,
pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86
consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il
giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF
130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid.
4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,
consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120
V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284
consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La
portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno
1992, pag. 296-297).
Secondo
la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza, dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurata (cittadina rumena a beneficio
del permesso C, nata il 31 gennaio 1976; cfr. doc. 4), a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ha cominciato a lavorare per la __________, presso il ristorante __________
di __________, in qualità dapprima, meglio dal 1° marzo 2015, di “aiuto
barista” e, successivamente, vale a dire dal 1° marzo 2017, di “responsabile”
(con uno stipendio lordo pari a fr. 6'447.15 mensili).
Amministratore unico della __________,
dal marzo 2007 e sino all’ottobre 2018, era __________, con il quale la
ricorrente ha contratto matrimonio il 17 febbraio 2012 (come si evince,
rispettivamente, dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino
reperibile al sito internet www.zefix.ch e dal
sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino e
relativo alla persona dell’insorgente) e dal quale nel 2007 ha avuto una figlia
(cfr. doc. 5).
La ricorrente è stata licenziata dalla
__________ in data 29 settembre 2018 (allorquando, contrariamente a quanto
esposto in sede ricorsuale, amministratore della datrice era ancora suo marito),
con effetto dal 31 ottobre seguente (cfr. doc. 3, 9 e 10).
A decorrere dal 5 novembre 2018,
la ricorrente si è iscritta in disoccupazione (alla ricerca di un impiego al
100%), rivendicando le relative indennità (cfr. doc. 1 e 3).
Dopo aver esperito gli
accertamenti del caso, segnatamente in relazione all’effettivo versamento degli
stipendi da parte dell’ex datrice di lavoro di RI 1 (cfr. all. a doc. 14,
16-20), la Cassa le ha riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità di
disoccupazione, stabilendo un’indennità giornaliera pari a fr. 237.70 (cfr.
doc. 21).
A decorrere dal 1° settembre
2019, mentre percepiva le indennità; cfr. doc. 98) è stata assunta in qualità
di barista al 60% con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'306.60 dalla
neocostituita __________ (per lavorare presso il __________; cfr. doc. 42), il
cui socio e gerente è suo marito, __________ (cfr. www.zefix.ch e doc.
43).
In data 30 settembre 2019, preso
atto dell’assunzione della ricorrente presso la __________, l’amministrazione
ha chiesto all’assicurata di presentare le proprie osservazioni circa il fatto
che “secondo le direttive della SECO le persone in posizione analoga a
quella di un datore di lavoro non hanno diritto alle indennità di
disoccupazione. Oltre alle persone con posizione analoga a quella di un datore
di lavoro, non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazione il coniuge o
il partner registrato che lavora nella stessa azienda.” (cfr. doc 44).
Il 2 ottobre 2019, la ricorrente
ha risposto che, non avendo trovato un’altra occupazione lavorativa ha
accettato l’attività presso la __________ “per non usufruire maggiormente
della Cassa disoccupazione e ridurre nel limite del possibile ulteriori
indennità” (cfr. doc. 45).
Il 9 ottobre 2019, la Cassa ha
sottoposto il caso per decisione alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 47) che,
con decisione dell’8 novembre 2019, ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento
nella misura del residuo 40% (cfr. doc. 58).
La Cassa, tenuto, quindi, conto
del guadagno intermedio conseguito dalla ricorrente grazie all’attività svolta
per la __________, ha continuato ad erogare le indennità di disoccupazione sino
a quando il diritto di RI 1 a percepirle non si è esaurito, e meglio fino al 15
luglio 2021, come emerge dalla decisione del 4 agosto 2021 (cfr. doc. 131).
Dalla documentazione in atti risulta
che la ricorrente, separatasi di fatto dal marito nel mese di agosto 2020 (cfr.
all. a doc. 157), è stata inabile al lavoro per malattia nella misura del 100%
dal 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021.
Dai certificati medici redatti
dal dr. med. __________ (specialista FMH in medicina interna e del lavoro) il
29 agosto ed il 3 settembre 2020, si evince, infatti, che l’assicurata era
inabile al 100% a decorrere dal 29 agosto 2020 (cfr. all. a doc. 87). Così
emerge anche dalla “tessera malattia __________” in atti (cfr. doc. 98).
Con certificato medico del 25
settembre 2020, il dr. med. __________ ha, inoltre, precisato che la paziente
soffriva di una “problematica psicopatologica legata ad una situazione
socio-professionale e socio-familiare divenuta insostenibile” e di aver ““chiuso”
l’incapacità lavorativa di pertinenza “URC”, ritenendo la signora RI 1 “abile”
nei suoi compiti in relazione alla situazione di disoccupazione (…)” (cfr.
doc. 95).
Sui successivi formulari “indicazioni
della persona assicurata” figura, infatti, la seguente indicazione
manoscritta della ricorrente “È stata impossibilitata a lavorare? In seguito
a malattia (…) solo per il datore di lavoro” (cfr. per esempio doc. 99).
Dal certificato medico redatto il
1° settembre 2021 dal dr. med. __________, risulta che alla base dell’“incapacità
lavorativa, abbiamo una situazione conflittuale e litigiosa con l’ex datore di
lavoro (__________), legata anche a pesanti problematiche legate al divorzio
della signora RI 1 dal titolare dell’azienda sopracitata. Per ovvi motivi,
risulta assolutamente incompatibile proporre alla signora RI 1 di rientrare
nella vecchia postazione lavorativa, ragione per cui (alla luce di una
ritrovata capacità lavorativa al 100% a partire da oggi 1.09.2021), dopo
valutazione anche in ambito specialistico, dobbiamo certificare una NON
IDONEITA’ per la nostra paziente per rientrare nella vecchia postazione
lavorativa (resta per contro valida una capacità lavorativa completa per
qualunque attività e c/o qualunque datore di lavoro)” (cfr. all. a doc.
134).
Il 10 settembre, il medico ha
precisato che l’inabilità lavorativa della ricorrente si è protratta dal 29
agosto 2020 al 31 agosto 2021 (cfr. all. a doc. 134).
Dal “certificato medico in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute” redatto
dal dr. med. __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) del 15
settembre 2021, emerge, poi, che egli aveva in cura la paziente dal 7 gennaio
2021, che “le dinamiche relazionali con il marito, col quale lavorava, hanno
impossibilitato la prosecuzione dell’attività lavorativa”, che “viste le
dinamiche succitate, non è assolutamente possibile per la paziente riprendere
tale lavoro al fine di tutelare la sua salute”, e che la ricorrente,
inabile al 100% sino al 31 agosto 2021, “è abile al lavoro in misura completa,
è in grado di svolgere tutte le attività” (cfr. doc. 134).
Con la “domanda d’indennità di
disoccupazione” sottoscritta il 13 settembre 2021, la ricorrente ha
postulato il versamento delle indennità di disoccupazione dal 1° settembre
2021, indicando che la disdetta del rapporto di lavoro che sino al 31 agosto
2021 la legava alla __________ è stata presentata da “__________”, per “motivi
di salute” (cfr. doc. 138).
Il 1° settembre 2021 è anche la
data che risulta dalla “conferma di registrazione nel sistema COLSTA (Nuovo
TQ dal 1.9.21)” di cui al doc. 142 per l’apertura di un nuovo termine
quadro.
Con decisione del 22 settembre
2021, la Cassa ha negato alla qui ricorrente il diritto a percepire le indennità
di disoccupazione argomentando come segue il proprio provvedimento:
" (…) Una
persona che durante il termine quadro per la riscossione della prestazione,
assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il
termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine
quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività
lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo
coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in
un’azienda che non sia quella del coniuge.
Il diritto all’ID
sussiste soltanto alla data della sentenza di divorzio: solo con la sentenza di
divorzio la volontà è definitiva e pertanto le parti sono definitivamente
separate dal punto di vista finanziario perdendo, di conseguenza la sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Attualmente lei risulta
separata dal marito ma non ancora divorziata.” (cfr. doc. 143)
Con opposizione del 4 ottobre
2021, la ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, segnatamente facendo
valere che “(…) il mio ruolo è [ndr: quello di] una semplice
dipendente con lavoro ridotto” e
contestando di rivestire una “posizione
“analoga” a quella di un datore di lavoro (…) non è in effetti così in quanto
non ho avuto né poteri decisionali né contesti né circostanze influenzabili tali
da condizionare le risoluzioni interne”, e meglio come - osserva
l’insorgente - era il caso già in occasione della “precedente notifica
peraltro accettata dal vostro Servizio giuridico” (cfr. doc. 146).
Il 16 novembre 2021, RI 1 ha
trasmesso alla Cassa via mail quello che ha indicato essere “il documento
che riguarda la separazione di fatto da dove risulta che il sig. __________ ha
un altro indirizzo di abitazione dal mese di agosto 2020” (cfr. doc. 154).
Trattasi, in realtà, di una bozza di “convenzione sugli effetti accessori
del divorzio per accordo completo”, e meglio come fatto presente
dall’Amministrazione alla ricorrente il giorno successivo (cfr. doc. 155).
La Cassa, il 17 novembre 2021, ha
comunicato all’insorgente di necessitare, per riconoscerle il diritto alle
indennità di disoccupazione e secondo quanto disposto dalla Prassi LADI ID
punto B23, di una sentenza di divorzio, ed ha, poi, osservato che il punto B195
della Prassi LADI ID – sebbene relativo ad un’altra questione e meglio
all’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione -, in buona
sostanza, riconosce, come motivo di esenzione, anche una separazione di fatto.
Ritenuto quanto precede, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente quanto
segue:
" (…) Una
volta in possesso della documentazione richiesta in precedenza (separazione
ufficiale di fatto con carta ufficiale intestata dello studio legale datata e
firmata dalle parti e i due certificati di domicilio ben distinti), sarà nostra
premura interpellare il Servizio Giuridico della SECO di Berna sottoponendo il
suo caso, al fine di verificare se per analogia di quanto esposto nella
marginale B195, a livello di documentazione, le possa essere concesso il diritto
alle IDI. (…)” (cfr. doc. 156)
Il 24 novembre successivo, RI 1
ha trasmesso alla resistente quanto segue:
-
una comunicazione tra lo studio legale __________ ed il cliente __________
del 23 novembre 2021 dalla quale emerge che la moglie del medesimo e qui
ricorrente “in data 1° ottobre 2021 ha avviato la procedura di adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale per regolare la (…) separazione”
(cfr. all. a doc. 157);
-
la decisione 4 ottobre 2021 del Pretore del Distretto di __________ con
la quale è stata respinta l’istanza supercautelare presentata da RI 1
mancandone i presupposti ed al convenuto è stato assegnato un termine per
presentare le proprie osservazioni;
-
la “dichiarazione” del Servizio movimento della popolazione di __________
del 22 novembre 2021 dalla quale emerge che la ricorrente è domiciliata in __________
unitamente alla (sola) figlia __________;
-
il certificato di domicilio dal quale risulta che RI 1 è domiciliata a __________
sin dal 20 novembre 2009 (cfr. all. a doc. 157);
-
la “dichiarazione” del 24 novembre 2021 del Servizio movimento
della popolazione di __________ dalla quale emerge che __________ è stato
domiciliato in __________ dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2020 e
successivamente in __________ (cfr. all. a doc. 157-158).
Con scritto del 6 dicembre 2021,
la Cassa ha interpellato la SECO, alla quale, ha comunicato che:
"
(…)
-
La sig.ra RI 1 non ha mai influenzato l’attività del marito, in quanto
assunta come semplice barista per 26 ore settimanali (guadagno intermedio);
-
ha lavorato presso la __________, dal 1° settembre 2019 al 1° settembre
2021 di cui il periodo da 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021 (un anno) è stata
inabile al lavoro a causa di malattia legata ai problemi creatisi sul posto di
lavoro con suo marito;
-
vi è una procedura in corso di divorzio;
-
la separazione di fatto è già avvenuta nel corso del mese di agosto 2020
(inizio anche dell’inabilità a causa di malattia dell’Assicurata), i coniugi
vivono separati dal 1° settembre 2020,
risulta evidente che la
sig.ra RI 1 non ha avuto e non ha alcun potere decisionale inerente la ditta __________.
Inoltre come sopra ribadito, ha comprovato di non vivere più con suo marito dal
1° settembre 2020.
In aggiunta, qualora si
dovesse obiettare in quanto la marginale B23 (…) pretende una sentenza di
divorzio (…), al fine di comprovare che un coniuge non sia stato o non sia più
assolutamente legato all’azienda del marito o della moglie (…) – pertanto
separati definitivamente dal punto di vista finanziario – non si comprende per
quale motivo, per concedere il diritto alle indennità di disoccupazione
sull’esonero (pacifico che sia un altro tipo di diritto), inerente la
separazione o divorzio, la marginale B195 della stessa Prassi, riconosca il
diritto alle indennità anche con una semplice separazione di fatto come motivo
di esenzione se i coniugi hanno un domicilio separato e se le questioni
finanziarie sono disciplinate chiaramente (p. es. accordo scritto dei
coniugi).”,
ritenendo che a RI 1 dovesse “essere
concesso il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° settembre
2021, se chiaramente tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti”
(cfr. doc. 159).
Il 7 febbraio 2022, la SECO ha
risposto alla resistente, osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) Für
Mitarbeitende Eheleute besteht ein Anspruch auf ALE gemäss AVIG-Praxis ALE B23
erst ab Datum des Urteils der Ehescheidung. Es handelt sich um eine analoge
Anwendung des absoluten Ausschlusses bei der Kurzarbeitsentschädigung gemäss
Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG. Das Bundesgericht hat in ständiger Rechtsprechung
eine analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG auf arbeitgeberähnliche
Personen ihre Ehegatten, die Arbeitlosenentschädigung verlangen, bejaht mit der
Begründung, dass das Missbrauchsrisiko dasselbe ist, unabhängig davon, ob es um
Arbeitslosen-Kurarbeits- oder Insolvenzentschädigung geht. Der Grund für die
Ablehnung eines Anspruches bis zum Vorliegen des Scheidungsurteils ist, dass
sich ein Missbrauchsrisiko vorher nicht ausschliessen lässt. Wie das
Bundesgericht in BGE 142 V 263 erläutert, lässt sich «ein Missbrauchsrisiko
selbst dann nicht ausschlissen. Wenn von einem klaren Scheidungswillen
auszugehen ist. Da somit bis zum Scheidungsurteil eine Umgehungsgefahr
persistiert, sind vor diesem Zeitpunkt keine Leistungen der
Arbeitslosenversicherung geschuldet, unabhänging davon, ob und wie lange die
Ehepartner faktisch oder gerichtlich getrennt leben oder ob gerichtliche
Eheschutzmassnahmen angeordnet wurden» (vgl. Erwägung 5.2.2.). Diese Rechtsprechung
wurde auch mit Urteil 8C_574/2017 vom 4. September 2018 wieder bestätigt (vgl.
Erwägungen 5.1. ff; s. Beilage); auch in diesem Fall bestand ein klarer
Scheidungswille der Versicherten (häusliche Gewalt, Fernhalteverfügung) und
keine Absicht ihre Stelle im Betrieb des Ehemannes wiederaufzunehmen.
Er ist
daher nicht möglich, im vorliegenden Fall eine Ausnahme zu machen.
Die
von Ihnen erwähnte Randziffer B195 der AVIG-Praxis ALE bezieht ich auf die
Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit. Hier besteht kein
Missbrauchsrisiko im Sinno einer arbeitgeberähnlichen Stellung nach Art. 31
Abs. 3 Bst. c AVIG. Eine solche Befreiung kommt zur Anwendung, wenn die
betroffene Person die Mindestbeitragszeit nicht erfüllen und aufgrund einer
Trennung oder Scheidung gezwungen sind, eine unselbständige Tätigkeit
aufzunehmen. Es handelt sich nicht um Personen, die im Betrieb ihres Ehegatten
oder ihrer Ehegattin bzw. ihrer eingetragenen Partnerin oder Partners
mitgearbeitet haben.” (cfr. Doc. 162)
Il parere
della SECO è stato trasmesso alla ricorrente l’11 febbraio 2022 (cfr. doc.
163).
Il 1° marzo 2022, l’avv. RA 1, in
rappresentanza di RI 1, ha preso posizione sulla risposta della SECO, contestandone
le conclusioni e ritenendo applicabile al caso della propria assistita la
marginale B14 cpv. 3 della Prassi LADI ID, che indica riferirsi “ai casi in
cui un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro durante il termine quadro per la riscossione
delle prestazioni” e precisando che in tal caso “il diritto alle
indennità non può essergli negato e la sua idoneità al collocamento deve
essere, di conseguenza, esaminata” (cfr. doc. 164).
Con complemento del 2 marzo 2022,
la legale ha portato all’attenzione della Cassa la “sentenza del Tribunale
federale 8C_635/2009 del 1° dicembre 2009 il cui contenuto sembra di assoluto
rilievo nel caso in cui, in concreto, diversamente da quanto attualmente a me
noto, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni della signora RI 1
sia stato chiuso” (cfr. doc. 165).
Con la decisione su opposizione
del 5 aprile 2022, qui impugnata (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), la Cassa
ha respinto l’opposizione della ricorrente, e meglio come indicato in entrata
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 168).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte, ricorda che per la posizione del socio gerente
di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione, per il quale il diritto alle prestazioni è escluso ex lege
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità
esercitate dal medesimo all'interno della società (cfr. supra consid. 2.1. e la
giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende
l’esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell’azienda) delle persone
che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la
separazione di fatto dei coniugi __________ dall’agosto 2020, si rivela
ininfluente.
Come ricordato dalla SECO (cfr.
consid. 2.5.), il diritto alle indennità di disoccupazione va infatti negato
anche alla coniuge del socio e gerente di una Sagl fino alla sentenza di divorzio.
Nella DTF 142 V 263, appena
citata, l’Alta Corte ha sottolineato che fino alla sentenza di divorzio non
sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino
a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla
questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di
diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.
Il diritto a indennità di
disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in
presenza di un matrimonio duraturo, anche se la
volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente
determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque
anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).
Con sentenza 8C_574/2017 del 4
settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha
poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto
all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del
coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore
di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino
alla sentenza di divorzio.
A nulla di diverso hanno condotto
le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse
fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato
arrestato per tale motivo.
Al riguardo vedi pure la STF 8C_146/2020
del 17 aprile 2020; STCA 38.2021.32 del 13 dicembre 2021, consid. 2.10.; STCA
38.2021.61 del 6 dicembre 2021, consid. 2.12; STCA 38.2021.3 del 26 aprile
2021; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020.
Nel caso concreto dagli atti dell’incarto
emerge, come visto (cfr. supra consid. 2.5.) che RI 1 ed il marito sono separati
di fatto dall’agosto 2020. Per contro, i due risultano ancora coniugati e
nessuna sentenza di divorzio è stata emanata (né, di tutta evidenza, lo era
allorché è stata emessa la decisione su opposizione del 5 aprile 2022).
In
simili condizioni, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione a decorrere 1° settembre 2021. Ciò ritenuto
che l’insorgente era unicamente separata (autorizzata a vivere separatamente)
dal marito che, da parte sua, in seno alla società che sino al 31 agosto 2021
era la datrice di lavoro della ricorrente (che il 13 settembre successivo ha
chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro a decorrere dal 1° settembre
2021; cfr. supra consid. 2.5.), è socio e gerente e riveste, dunque, ex lege,
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.1.,
2.2. e 2.5.).
A proposito della STF 8C_635/2009 del
1° dicembre 2009, citata nella marginale B14 della Prassi LADI e relativa ad un
assicurato che aveva iniziato un’attività indipendente in misura del 20% durante
il precedente termine quadro per la riscossione, il TCA ricorda che nel caso
concreto, come rilevato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3.), ai coniugi e alle
persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda si
applicano i punti B21-B24 della Prassi LADI (cfr. consid. 2.3.).
La decisione su opposizione del 5
aprile 2022 deve dunque essere confermata.
2.7. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti