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Decisione

38.2022.46

A ragione la Cassa ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 19.1.22, poiché l'assicurata - che svolgeva un'attività su chiamata - non presentava un tempo di lavoro normale. Le variazoni orarie annuali (il rapporto di lavoro durava da 2 anni e 4 mesi) erano state maggiori del 20%

12 settembre 2022Italiano25 min

- TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.46

rs

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 26

aprile 2022 la Cassa CO 1 ha confermato il proprio provvedimento del 1°

febbraio 2022 (cfr. doc. 10) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a

indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 gennaio 2022, in quanto, tenuto

conto della sua attività quale ausiliaria di pulizia su chiamata presso __________

di __________, non subiva una perdita di lavoro e di guadagno computabile (cfr.

doc. A1).

Al riguardo la Cassa ha rilevato:

" (…)

considerato che la Sig.ra RI 1 ha iniziato a lavorare per la surriferita ditta

in data 1° settembre 2019, la nostra Amministrazione ha effettuato il calcolo,

considerando 2 anni interi di attività lavorativa (vedi tabella allegata).

Da questi calcoli si evince che per l’anno

2020, la Sig.ra RI 1 ha lavorato per 1'023 ore mentre per il 2021 per 1'754.55

ore. La media di questi due anni si fissa a 1'388.78 ore, pertanto vi è

un’oscillazione maggiore del 20% tra le ore lavorate nell’anno 2020 rispetto a

quelle dell’anno 2021. (…)” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata, rappresentata dal marito RA 1, ha interposto un tempestivo

ricorso al TCA, facendo valere:

" (…) RI 1

da quando è in Svizzera si è subito mobilitata per cercare un lavoro qualunque

e da 3 anni lavora con dedizione, ogni mese le vengono detratti gli oneri sociali

e paghiamo le tasse a fine anno, malgrado i nostri stipendi bassi e i problemi

finanziari.

Quando abbiamo bisogno di aiuto ci viene

detto che il lavoro che fa lei non è definito come lavoro vero e proprio e

quindi non ha diritto alle indennità. Dal 19 gennaio da quando RI 1 si è

iscritta presso l’CO 1 di __________ fino al 31.03.2022 ci siamo dovuti

arrangiare con quello che avevamo. Io Anto sto facendo una riqualifica

professionale con l’Ufficio AI di Bellinzona e la mia paga è a indennità

giornaliere, la tredicesima non la prendo e percepisco lo stipendio all’80%. RI

1 con il poco che guadagnava riuscivamo a tirare avanti ma negli scorsi mesi ci

siamo dovuti affidare a degli amici per un prestito visto che non riuscivamo a

pagare le bollette mensili.

Troviamo che sia un diritto ricevere le

prestazioni della disoccupazione in qualunque caso, se un individuo ha pagato

regolarmente gli oneri sociali deve anche poter usufruire di tale assicurazione

in caso capiti una perdita consistente del lavoro che svolge.

Quindi vi chiediamo gentilmente di poter

verificare questa situazione e di darci una mano perché così non è possibile

andare avanti avendo grandi perdite sul guadagno mensile. La situazione è molto

delicata e siamo dispiaciuti ma abbiamo veramente necessità. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 24 maggio

2022 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. La ricorrente ha presentato delle osservazioni

con scritto dell’8 giugno 2022 (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa si è espressa al riguardo

il 13 giugno 2022 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

1.7. Pendente causa questa Corte ha

chiesto all’insorgente di produrre i conteggi di salario dai quali risulti il

numero di ore lavorative svolte presso __________ dal mese di settembre al mese

di dicembre 2019 (cfr. doc. IX).

L’assicurata ha dato seguito a

tale richiesta il 23 agosto 2022 (cfr. doc. X + B1-4).

1.8. I doc. IX e X + B1-4 sono stati

inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).

in diritto

2.1. Perché un assicurato possa

pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere

disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro

computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita

di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

Il cpv. 3 di questa disposizione

stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il

disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento

anticipato del rapporto di lavoro.

In base alla delega generale di

cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato

giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro,

che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro

(cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

2.2. Secondo la giurisprudenza federale

chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata durante un periodo

indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato su un'occupazione a

tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una convenzione speciale è

considerato normale, sicché l'assicurato non subisce alcuna perdita di lavoro,

rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile, durante il periodo in

cui non viene chiamato (cfr. STF 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.2.,

pubblicata n DLA 2011 N. 9 pag. 149; DLA 1991 N. 7 pag. 80).

In

una sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato la sua

giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di disoccupazione per i

lavoratori su chiamata.

In

questa sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si

è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su

chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può

derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di

guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante

durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è

considerato normale.

Il

TFA ha, inoltre, osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto più

il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza delle

chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce notevoli

fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di lavoro

normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre tener

conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un periodo

prolungato e più o meno costantemente.

Nel

caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha così negato che

si era in presenza di un tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato

che aveva fatto registrare delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che

oscillavano (nell'ipotesi più favorevole) del 37% verso l'alto e del 28% verso

il basso rispetto alla media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).

Il TFA si è

riconfermato in questa giurisprudenza nel giudizio C 304/05 del 20 gennaio 2006.

Con sentenza C 9/06 del 12 maggio

2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato

contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.to B47) nella misura in cui

faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso

di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In

quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva

riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che

misura tale numero si scostasse dalla media annuale.

Con

giudizio 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011, pubblicato in DLA 2011 N. 9 pag.

149, l’Alta Corte, in relazione a un caso in cui a un assicurato al quale era

stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché l’attività

esercitata era un lavoro su chiamata che non aveva presentato un carattere

sufficientemente regolare durante i 12 mesi precedenti la data a partire dalla

quale erano state chieste le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione (fluttuazioni mensili superanti 9 volte il tasso del 20% in più

o in meno del numero medio ottenuto sul periodo di riferimento di 12 mesi), ha

confermato la sentenza cantonale, rilevando che solo l’attività indipendente

era durata dal 1999 al 2005, mentre le attività dipendenti si estendevano da

poco più di due anni l’una e da meno di due anni l’altra.

Il

TF ha indicato che, perciò, i rapporti di impiego non erano di una durata tale

da permettere di distanziarsi dal principio secondo cui il periodo di riferimento

di 12 mesi è sufficiente per stabilire il tempo normale di lavoro.

L’Alta

Corte ha, in ogni caso, osservato che le variazioni di remunerazione da un anno

all’altro erano di un’ampiezza tale, che il metodo di calcolo proposto dalla

ricorrente facendo riferimento alla giurisprudenza di cui alla STF C 9/06 non

permetteva comunque di ammettere l’esistenza di un’attività regolare.

Con

la STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 139 V

259, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata, occupata a

tempo parziale su chiamata dal gennaio 2009, alla quale era stato negato il

diritto a indennità di disoccupazione dal 19 febbraio 2012

in assenza di una perdita di lavoro computabile, dopo che dal 19 febbraio 2010

aveva ripetutamente percepito indennità giornaliere.

L’Alta

Corte, al riguardo, ha rilevato che le oscillazioni dell’orario di occupazione

della ricorrente erano troppo ampie per ritenere normale il tempo di lavoro

effettivamente svolto.

In una sentenza STF 8C_625/2013

del 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 1 pag. 62, la nostra Massima

Istanza si è chinata sul caso di un’assicurata che a seguito della diminuzione

del suo tempo di occupazione in relazione a un rapporto di lavoro di durata

indeterminata su chiamata presso un servizio di assistenza domiciliare che

durava da due anni e sette mesi si era iscritta in disoccupazione nel mese di

ottobre 2011. Il TF ha ritenuto, da un lato, che in quella fattispecie ci si

potesse basare sulle ore di lavoro annuali e sulla variazione rispetto alla

media annuale. Dall’altro, che era giustificato estendere il periodo di

osservazione a 31 mesi e il periodo di riferimento determinante a un anno.

Visto che le oscillazioni, in quel caso di specie, dello stipendio lordo (l’Alta

Corte ha ritenuto non censurabile tenere conto della somma dei redditi lordi

invece che delle ore lavorate) del primo anno (marzo 2009 - febbraio 2010) e

del secondo anno (marzo 2010 - febbraio 2011) corrispondevano al 4%,

rispettivamente al 8.5%, il tempo di lavoro andava considerato normale e la

perdita di lavoro da ottobre 2011 computabile.

Cfr. pure STF

8C_812/2017 del 23 agosto 2018; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).

Per completezza giova segnalare

che con sentenza 8C_778/2019 dell’11 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 V 112 e

SVR 2020 ALV Nr. 9, l’Alta Corte ha confermato la precedente prassi, secondo la

quale, in caso di lavoro su chiamata a carattere transitorio (accettato per

ridurre il danno), la perdita di lavoro computabile è da stabilire in funzione

dell’occupazione a tempo indeterminato esercitata in precedenza, precisando

tuttavia che essa va limitata alla durata di un primo termine quadro delle

prestazioni, tenuto conto della sistematica della legge e della parità di

trattamento fra gli assicurati.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_261/2020 del 25 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 20 pag. 63.

2.3. La Segreteria di Stato

dell’economia (SECO), nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione

(Prassi LADI ID), ai punti B95 segg., validi dall’ottobre 2016, ha stabilito

quanto segue:

" (…)

Rapporto di lavoro su chiamata

Definizione

B95 Il

contratto di lavoro su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata

indeterminata caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.

Il lavoratore

si impegna a esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di lavoro richiede

Fatti

i suoi servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi secondo le esigenze

del datore di lavoro.

Quando

il rapporto di lavoro si è concluso nel rispetto del termine di disdetta legale

o contrattuale e che tutte le condizioni di diritto sono soddisfatte, la

persona ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece il rapporto di

lavoro su chiamata prosegue o non si conclude nel rispetto del termine di

disdetta, si applicano i numeri marginali B97 e seguenti. ê

Principio: nessuna perdita di lavoro computabile

B96 Il

lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno

computabile nei periodi in cui non è chiamato a lavorare (art. 11 cpv. 1 LADI).

Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l’orario irregolare

è considerato normale (DTF 107 V 59). Il lavoratore non ha dunque diritto

all’ID. ê

Deroga al principio

B97 In

deroga al principio generale (B96), se un lavoratore s’impegna a fornire un

lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o

diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il

lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato

periodo (periodo di riferimento).

Per

determinare il tempo di lavoro normale occorre, in linea di massima, prendere

come periodo di riferimento gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se

tale rapporto è durato tra i 6 e 12 mesi, l’intera durata del rapporto di

lavoro. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è infatti impossibile determinare

il tempo di lavoro normale.

Affinché

un tempo di lavoro possa essere considerato normale occorre che le sue

oscillazioni mensili non superino il 20 %, in più o in meno, della media delle

ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi

oppure il 10 % se tale periodo dura soltanto 6 mesi. Se il periodo di

riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione

ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento

di 8 mesi, ad esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 %: 12 x 8). Se le

oscillazioni superano, anche solo per un mese, il limite ammesso, non si può

più parlare di tempo di lavoro normale e, di conseguenza, sia la perdita di

lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.

Se il

rapporto di lavoro è durato almeno 2 anni, è giustificato, conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale (TFA C 9/06 del 12.5.2006; DTF

8C_625/2013 del 23.01.2014, pubblicato in DLA 1/2014 pag. 62 segg.), prolungare

il periodo di riferimento oltre i 12 mesi. In questo caso bisogna considerare

il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media

annuale (DTF 8C_379/2010 del 28.2.2011). Occorre basarsi dunque sul numero di

ore di lavoro svolte ogni anno (retroattivamente a partire dalla data di

iscrizione alla disoccupazione) ed esaminare in che misura esso si discosta

dalla media annuale, ossia dal numero medio di ore svolte annualmente. La cassa

si basa al massimo sui cinque anni che precedono la riduzione del lavoro.

Se il

rapporto di lavoro è durato diversi anni e se è possibile determinare il lavoro

normale a partire dall'esame del confronto mensile delle ore di lavoro, non è

necessaria una verifica supplementare mediante il confronto annuale.

è Esempio

Una

persona che lavora su chiamata da 3 anni e mezzo si iscrive alla disoccupazione

il 1° luglio 2015, in seguito a una diminuzione delle chiamate.

Le ore

di lavoro effettuate sono le seguenti:

01.07.2014

– 30.06.2015: 400 ore

01.07.2013

– 30.06.2014: 500 ore

01.07.2012

– 30.06.2013: 600 ore

01.01.2012

– 30.06.2012: 200 ore

Media

annuale dei due anni: 450 ore (900 ore: 2 anni).

Le

fluttuazioni in % sono le seguenti:

01.07.2014

– 30.06.2015: 11.1 % (50: 450 x 100)

01.07.2013

– 30.06.2014: 11.1 % (50: 450 x 100)

Si nota

che le oscillazioni non superano il 20 %. Per questo motivo occorre ritenere

che si tratta di un tempo di lavoro normale e che, di conseguenza, l’assicurato

ha diritto alle ID. Il confronto con gli altri anni non è quindi necessario.

L’attività

ancora effettuata presso il datore di lavoro viene considerata quale guadagno

intermedio.

è Giurisprudenza

- TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono

oscillazioni rispetto alla media mensile che raggiungono il 25 % verso il basso

e il 59 % verso l’alto)

- TFA C 9/06 del 12.05.2006 (per i rapporti di lavoro che sono durati più di 12 anni,

può essere opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di 5

anni) ê”

2.4. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

Considerandi

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid.

3b).

2.5

Nella presente fattispecie dagli

atti dell’incarto emerge che la ricorrente, il 2 settembre 2019, ha iniziato a

lavorare per la ditta __________ quale “addetta alle pulizie di mantenimento”

con impiego a ore su chiamata a tempo indeterminato.

Il 19 gennaio 2022 l’assicurata

si è iscritta in disoccupazione con effetto da quella data (cfr. doc. 1).

Dalla “Domanda d’indennità di

disoccupazione” del 24 gennaio 2022 risulta che l’insorgente lamentava una diminuzione

di lavoro (cfr. doc. 2).

La Cassa, come visto nei fatti,

ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni LADI, in quanto la medesima non

presentava una perdita di lavoro o di guadagno computabile.

Con decisione formale del 1°

febbraio 2022 la parte resistente ha rilevato di aver calcolato l’oscillazione

del grado di occupazione dell’assicurata sulla base degli ultimi 12 mesi, e

meglio da gennaio a dicembre 2021, e che la stessa superava il 20% (durante il mese di dicembre 2021 le ore

lavorate sono diminuite del 26.82% rispetto alla media calcolata sulla base

delle ore da gennaio a dicembre 2021; cfr. doc. 10).

La Cassa, a seguito

dell’opposizione del 26 febbraio 2022 (cfr. doc. 13), tenendo conto della media

annua del numero di ore effettuate nei due anni prima della disoccupazione, dal

gennaio 2020 al dicembre 2021, pari a 1’388.78 ore, ha altresì constatato che

le variazioni orarie annuali avevano superato, nell’anno da gennaio a dicembre

2020.

(1’023 ore lavorate) e nell’anno da gennaio a dicembre 2021 (1'754.55 ore

lavorate), il 20%, e meglio si attestavano al 26.34% (cfr. doc. A1; consid. 1.1.;

A2).

Nel mese di giugno 2022

l’assicurata ha comunicato, segnatamente, di aver concluso “un nuovo

contratto di lavoro stagionale sempre a ore” (cfr. doc. V).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire che la

giurisprudenza federale ha stabilito che nell’ambito del lavoro su chiamata

soltanto eccezionalmente può essere presa in considerazione una perdita di

lavoro e di guadagno. Ciò si verifica quando le chiamate diminuiscono dopo che

l’assicurato è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo

prolungato (cfr. consid. 2.1.; STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid.

5.3.1.).

In concreto la conclusione a cui

è giunta la parte resistente, e meglio che l’assicurata non presentasse un

tempo di lavoro normale, merita tutela.

In primo luogo, siccome il

rapporto di impiego con __________ è iniziato nel settembre 2019 e quindi al

momento dell’iscrizione in disoccupazione, il 19 gennaio 2022, durava da due

anni e quattro mesi, è giustificato tenere conto delle variazioni orarie

annuali (cfr. STF 8C_625/2013 de 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 Nr. 1

pag. 62, citata al consid. 2.2.; consid. 2.3.: in particolare p.to B97 della

Prassi LAI ID).

In secondo luogo, da una parte, l’insorgente

mai ha contestato nella loro entità le ore mensili lavorate nel 2020 e nel 2021

risultanti dai relativi conteggi di salario (cfr. doc. 20; 8) e sulle quali si

è fondata la Cassa per ritenere che l’oscillazione annua delle ore di lavoro

sia stata maggiore del 20% (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).

Dall’altra, considerando – come

effettuato dal Tribunale federale nella STF 8C_625/2013 de 23 gennaio 2014,

pubblicata in DLA 2014 Nr. 1 pag. 62, menzionata al consid. 2.2., in cui, nel

caso di un’assicurata che aveva iniziato a lavorare su chiamata presso una SA

il 1° marzo 2009 e si era iscritta in disoccupazione il 7 ottobre 2011, ha

tenuto conto di un periodo di osservazione di 31 mesi (1° marzo 2009 - 30

settembre 2011) e di un periodo di confronto di un anno – un periodo di

osservazione di 28 mesi (settembre 2019 - dicembre 2021), ovvero da quando è iniziato

il rapporto di impiego con la __________, la variazione del numero delle ore

svolte sia nel 2020 che nel 2021 rispetto alla media annua è in ogni caso

superiore al 20% e maggiore di quella, del 26.34%, calcolata dalla Cassa (cfr.

doc. A2; consid. 2.5.).

In effetti la media annua delle

ore di lavoro registrata dall’assicurato durante il lasso di tempo di osservazione

dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2021 è stata di 1'285.26 ore (2'998.95 ore

complessive da settembre 2019 a dicembre 2020 : 28 mesi x 12 mesi),

corrispondente a 1'542.26 aggiungendo il 20% delle ore e a 1'028.26 deducendo

il 20% delle ore.

La variazione del primo anno

(settembre 2019 - agosto 2020), in cui sono state svolte 786 ore (cfr. doc. 20;

A2; B1-4), corrisponde a circa - 38%. Nel secondo anno (settembre 2020 - agosto

2021), nel quale la ricorrente ha effettuato 1'697 ore (cfr. doc. 8; A2),

l’oscillazione è stata di + 32%.

Neppure consente un esito

differente della lite il confronto della media delle ore lavorate su 28 mesi di

1'285.26 ore con gli anni civili 2020 e 2021. Da gennaio a dicembre 2020 (1'023

ore lavorate; cfr. doc. A2; 20; 8) la variazione si attesta a - 20.4%, mentre

da gennaio a dicembre 2021 (1'754.55 ore lavorate) l’oscillazione è pari a +

36.5%.

Ne

discende che il tempo di lavoro presso __________ era irregolare, per cui

l’insorgente non subisce alcuna perdita di lavoro computabile ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Non è sufficiente, come invece

sembra sostenere la ricorrente (cfr. doc. I; V), che mensilmente le vengano

dedotti i contributi AD giusta l’art. 2 LADI per riconoscerle il diritto alle

indennità di disoccupazione.

A tale fine devono essere

adempiute le specifiche condizioni elencate all’art. 8 LADI, fra le quali l’avere

subito una perdita di lavoro computabile (lett. b).

In simili condizioni, a ragione

la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione

chiesta nel gennaio 2022.

La decisione su opposizione del

26.

aprile 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.7

Abbondanzialmente va rilevato che la

parte ricorrente, l’8 giugno 2022, ha espresso preoccupazione riguardo a una sua

eventuale iscrizione in disoccupazione dopo la fine di ottobre 2022 al termine

dell’attività stagionale, precisando che “se dovessero ricalcolare questi

mesi di lavoro allo stesso modo in cui la disoccupazione di __________ ha fatto

per i primi mesi dell’anno la probabilità che le vengano rifiutate le indennità

di disoccupazione sono altissime e ciò aggraverebbe moltissimo la nostra

situazione economica e non vorremmo tornare nuovamente in assistenza” (cfr.

doc. V)

In proposito il TCA si limita a

evidenziare che la Cassa, il 13 giugno 2022, ha affermato che “quando la

moglie dell’opponente terminerà il suo impiego stagionale, sarà nostra premura

verificare nuovamente il suo caso e, unicamente, in quel momento potremo

determinare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione (un contratto

stagionale non è sempre indice di un impiego su chiamata e quindi può

determinare un diritto alle prestazioni)” (cfr. doc. VII).

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.91 del 30 maggio 2022 consid.

2.15.; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.32 del

13.

settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti