38.2022.46
A ragione la Cassa ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 19.1.22, poiché l'assicurata - che svolgeva un'attività su chiamata - non presentava un tempo di lavoro normale. Le variazoni orarie annuali (il rapporto di lavoro durava da 2 anni e 4 mesi) erano state maggiori del 20%
12 settembre 2022Italiano25 min
- TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.46
rs
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26
aprile 2022 la Cassa CO 1 ha confermato il proprio provvedimento del 1°
febbraio 2022 (cfr. doc. 10) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a
indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 gennaio 2022, in quanto, tenuto
conto della sua attività quale ausiliaria di pulizia su chiamata presso __________
di __________, non subiva una perdita di lavoro e di guadagno computabile (cfr.
doc. A1).
Al riguardo la Cassa ha rilevato:
" (…)
considerato che la Sig.ra RI 1 ha iniziato a lavorare per la surriferita ditta
in data 1° settembre 2019, la nostra Amministrazione ha effettuato il calcolo,
considerando 2 anni interi di attività lavorativa (vedi tabella allegata).
Da questi calcoli si evince che per l’anno
2020, la Sig.ra RI 1 ha lavorato per 1'023 ore mentre per il 2021 per 1'754.55
ore. La media di questi due anni si fissa a 1'388.78 ore, pertanto vi è
un’oscillazione maggiore del 20% tra le ore lavorate nell’anno 2020 rispetto a
quelle dell’anno 2021. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurata, rappresentata dal marito RA 1, ha interposto un tempestivo
ricorso al TCA, facendo valere:
" (…) RI 1
da quando è in Svizzera si è subito mobilitata per cercare un lavoro qualunque
e da 3 anni lavora con dedizione, ogni mese le vengono detratti gli oneri sociali
e paghiamo le tasse a fine anno, malgrado i nostri stipendi bassi e i problemi
finanziari.
Quando abbiamo bisogno di aiuto ci viene
detto che il lavoro che fa lei non è definito come lavoro vero e proprio e
quindi non ha diritto alle indennità. Dal 19 gennaio da quando RI 1 si è
iscritta presso l’CO 1 di __________ fino al 31.03.2022 ci siamo dovuti
arrangiare con quello che avevamo. Io Anto sto facendo una riqualifica
professionale con l’Ufficio AI di Bellinzona e la mia paga è a indennità
giornaliere, la tredicesima non la prendo e percepisco lo stipendio all’80%. RI
1 con il poco che guadagnava riuscivamo a tirare avanti ma negli scorsi mesi ci
siamo dovuti affidare a degli amici per un prestito visto che non riuscivamo a
pagare le bollette mensili.
Troviamo che sia un diritto ricevere le
prestazioni della disoccupazione in qualunque caso, se un individuo ha pagato
regolarmente gli oneri sociali deve anche poter usufruire di tale assicurazione
in caso capiti una perdita consistente del lavoro che svolge.
Quindi vi chiediamo gentilmente di poter
verificare questa situazione e di darci una mano perché così non è possibile
andare avanti avendo grandi perdite sul guadagno mensile. La situazione è molto
delicata e siamo dispiaciuti ma abbiamo veramente necessità. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 24 maggio
2022 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La ricorrente ha presentato delle osservazioni
con scritto dell’8 giugno 2022 (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa si è espressa al riguardo
il 13 giugno 2022 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.7. Pendente causa questa Corte ha
chiesto all’insorgente di produrre i conteggi di salario dai quali risulti il
numero di ore lavorative svolte presso __________ dal mese di settembre al mese
di dicembre 2019 (cfr. doc. IX).
L’assicurata ha dato seguito a
tale richiesta il 23 agosto 2022 (cfr. doc. X + B1-4).
1.8. I doc. IX e X + B1-4 sono stati
inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Perché un assicurato possa
pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere
disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro
computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita
di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
Il cpv. 3 di questa disposizione
stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il
disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento
anticipato del rapporto di lavoro.
In base alla delega generale di
cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato
giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro,
che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro
(cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).
2.2. Secondo la giurisprudenza federale
chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata durante un periodo
indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato su un'occupazione a
tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una convenzione speciale è
considerato normale, sicché l'assicurato non subisce alcuna perdita di lavoro,
rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile, durante il periodo in
cui non viene chiamato (cfr. STF 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.2.,
pubblicata n DLA 2011 N. 9 pag. 149; DLA 1991 N. 7 pag. 80).
In
una sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato la sua
giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di disoccupazione per i
lavoratori su chiamata.
In
questa sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si
è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su
chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può
derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di
guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante
durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è
considerato normale.
Il
TFA ha, inoltre, osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto più
il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza delle
chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce notevoli
fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di lavoro
normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre tener
conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un periodo
prolungato e più o meno costantemente.
Nel
caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha così negato che
si era in presenza di un tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato
che aveva fatto registrare delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che
oscillavano (nell'ipotesi più favorevole) del 37% verso l'alto e del 28% verso
il basso rispetto alla media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).
Il TFA si è
riconfermato in questa giurisprudenza nel giudizio C 304/05 del 20 gennaio 2006.
Con sentenza C 9/06 del 12 maggio
2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato
contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.to B47) nella misura in cui
faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso
di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In
quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva
riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che
misura tale numero si scostasse dalla media annuale.
Con
giudizio 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011, pubblicato in DLA 2011 N. 9 pag.
149, l’Alta Corte, in relazione a un caso in cui a un assicurato al quale era
stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché l’attività
esercitata era un lavoro su chiamata che non aveva presentato un carattere
sufficientemente regolare durante i 12 mesi precedenti la data a partire dalla
quale erano state chieste le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (fluttuazioni mensili superanti 9 volte il tasso del 20% in più
o in meno del numero medio ottenuto sul periodo di riferimento di 12 mesi), ha
confermato la sentenza cantonale, rilevando che solo l’attività indipendente
era durata dal 1999 al 2005, mentre le attività dipendenti si estendevano da
poco più di due anni l’una e da meno di due anni l’altra.
Il
TF ha indicato che, perciò, i rapporti di impiego non erano di una durata tale
da permettere di distanziarsi dal principio secondo cui il periodo di riferimento
di 12 mesi è sufficiente per stabilire il tempo normale di lavoro.
L’Alta
Corte ha, in ogni caso, osservato che le variazioni di remunerazione da un anno
all’altro erano di un’ampiezza tale, che il metodo di calcolo proposto dalla
ricorrente facendo riferimento alla giurisprudenza di cui alla STF C 9/06 non
permetteva comunque di ammettere l’esistenza di un’attività regolare.
Con
la STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 139 V
259, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata, occupata a
tempo parziale su chiamata dal gennaio 2009, alla quale era stato negato il
diritto a indennità di disoccupazione dal 19 febbraio 2012
in assenza di una perdita di lavoro computabile, dopo che dal 19 febbraio 2010
aveva ripetutamente percepito indennità giornaliere.
L’Alta
Corte, al riguardo, ha rilevato che le oscillazioni dell’orario di occupazione
della ricorrente erano troppo ampie per ritenere normale il tempo di lavoro
effettivamente svolto.
In una sentenza STF 8C_625/2013
del 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 1 pag. 62, la nostra Massima
Istanza si è chinata sul caso di un’assicurata che a seguito della diminuzione
del suo tempo di occupazione in relazione a un rapporto di lavoro di durata
indeterminata su chiamata presso un servizio di assistenza domiciliare che
durava da due anni e sette mesi si era iscritta in disoccupazione nel mese di
ottobre 2011. Il TF ha ritenuto, da un lato, che in quella fattispecie ci si
potesse basare sulle ore di lavoro annuali e sulla variazione rispetto alla
media annuale. Dall’altro, che era giustificato estendere il periodo di
osservazione a 31 mesi e il periodo di riferimento determinante a un anno.
Visto che le oscillazioni, in quel caso di specie, dello stipendio lordo (l’Alta
Corte ha ritenuto non censurabile tenere conto della somma dei redditi lordi
invece che delle ore lavorate) del primo anno (marzo 2009 - febbraio 2010) e
del secondo anno (marzo 2010 - febbraio 2011) corrispondevano al 4%,
rispettivamente al 8.5%, il tempo di lavoro andava considerato normale e la
perdita di lavoro da ottobre 2011 computabile.
Cfr. pure STF
8C_812/2017 del 23 agosto 2018; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).
Per completezza giova segnalare
che con sentenza 8C_778/2019 dell’11 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 V 112 e
SVR 2020 ALV Nr. 9, l’Alta Corte ha confermato la precedente prassi, secondo la
quale, in caso di lavoro su chiamata a carattere transitorio (accettato per
ridurre il danno), la perdita di lavoro computabile è da stabilire in funzione
dell’occupazione a tempo indeterminato esercitata in precedenza, precisando
tuttavia che essa va limitata alla durata di un primo termine quadro delle
prestazioni, tenuto conto della sistematica della legge e della parità di
trattamento fra gli assicurati.
Al riguardo cfr. anche STF
8C_261/2020 del 25 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 20 pag. 63.
2.3. La Segreteria di Stato
dell’economia (SECO), nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione
(Prassi LADI ID), ai punti B95 segg., validi dall’ottobre 2016, ha stabilito
quanto segue:
" (…)
Rapporto di lavoro su chiamata
Definizione
B95 Il
contratto di lavoro su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata
indeterminata caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.
Il lavoratore
si impegna a esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di lavoro richiede
Fatti
i suoi servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi secondo le esigenze
del datore di lavoro.
Quando
il rapporto di lavoro si è concluso nel rispetto del termine di disdetta legale
o contrattuale e che tutte le condizioni di diritto sono soddisfatte, la
persona ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece il rapporto di
lavoro su chiamata prosegue o non si conclude nel rispetto del termine di
disdetta, si applicano i numeri marginali B97 e seguenti. ê
Principio: nessuna perdita di lavoro computabile
B96 Il
lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno
computabile nei periodi in cui non è chiamato a lavorare (art. 11 cpv. 1 LADI).
Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l’orario irregolare
è considerato normale (DTF 107 V 59). Il lavoratore non ha dunque diritto
all’ID. ê
Deroga al principio
B97 In
deroga al principio generale (B96), se un lavoratore s’impegna a fornire un
lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o
diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il
lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato
periodo (periodo di riferimento).
Per
determinare il tempo di lavoro normale occorre, in linea di massima, prendere
come periodo di riferimento gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se
tale rapporto è durato tra i 6 e 12 mesi, l’intera durata del rapporto di
lavoro. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è infatti impossibile determinare
il tempo di lavoro normale.
Affinché
un tempo di lavoro possa essere considerato normale occorre che le sue
oscillazioni mensili non superino il 20 %, in più o in meno, della media delle
ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi
oppure il 10 % se tale periodo dura soltanto 6 mesi. Se il periodo di
riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione
ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento
di 8 mesi, ad esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 %: 12 x 8). Se le
oscillazioni superano, anche solo per un mese, il limite ammesso, non si può
più parlare di tempo di lavoro normale e, di conseguenza, sia la perdita di
lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.
Se il
rapporto di lavoro è durato almeno 2 anni, è giustificato, conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale (TFA C 9/06 del 12.5.2006; DTF
8C_625/2013 del 23.01.2014, pubblicato in DLA 1/2014 pag. 62 segg.), prolungare
il periodo di riferimento oltre i 12 mesi. In questo caso bisogna considerare
il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media
annuale (DTF 8C_379/2010 del 28.2.2011). Occorre basarsi dunque sul numero di
ore di lavoro svolte ogni anno (retroattivamente a partire dalla data di
iscrizione alla disoccupazione) ed esaminare in che misura esso si discosta
dalla media annuale, ossia dal numero medio di ore svolte annualmente. La cassa
si basa al massimo sui cinque anni che precedono la riduzione del lavoro.
Se il
rapporto di lavoro è durato diversi anni e se è possibile determinare il lavoro
normale a partire dall'esame del confronto mensile delle ore di lavoro, non è
necessaria una verifica supplementare mediante il confronto annuale.
è Esempio
Una
persona che lavora su chiamata da 3 anni e mezzo si iscrive alla disoccupazione
il 1° luglio 2015, in seguito a una diminuzione delle chiamate.
Le ore
di lavoro effettuate sono le seguenti:
01.07.2014
– 30.06.2015: 400 ore
01.07.2013
– 30.06.2014: 500 ore
01.07.2012
– 30.06.2013: 600 ore
01.01.2012
– 30.06.2012: 200 ore
Media
annuale dei due anni: 450 ore (900 ore: 2 anni).
Le
fluttuazioni in % sono le seguenti:
01.07.2014
– 30.06.2015: 11.1 % (50: 450 x 100)
01.07.2013
– 30.06.2014: 11.1 % (50: 450 x 100)
Si nota
che le oscillazioni non superano il 20 %. Per questo motivo occorre ritenere
che si tratta di un tempo di lavoro normale e che, di conseguenza, l’assicurato
ha diritto alle ID. Il confronto con gli altri anni non è quindi necessario.
L’attività
ancora effettuata presso il datore di lavoro viene considerata quale guadagno
intermedio.
è Giurisprudenza
- TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono
oscillazioni rispetto alla media mensile che raggiungono il 25 % verso il basso
e il 59 % verso l’alto)
- TFA C 9/06 del 12.05.2006 (per i rapporti di lavoro che sono durati più di 12 anni,
può essere opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di 5
anni) ê”
2.4. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
Considerandi
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid.
3b).
2.5
Nella presente fattispecie dagli
atti dell’incarto emerge che la ricorrente, il 2 settembre 2019, ha iniziato a
lavorare per la ditta __________ quale “addetta alle pulizie di mantenimento”
con impiego a ore su chiamata a tempo indeterminato.
Il 19 gennaio 2022 l’assicurata
si è iscritta in disoccupazione con effetto da quella data (cfr. doc. 1).
Dalla “Domanda d’indennità di
disoccupazione” del 24 gennaio 2022 risulta che l’insorgente lamentava una diminuzione
di lavoro (cfr. doc. 2).
La Cassa, come visto nei fatti,
ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni LADI, in quanto la medesima non
presentava una perdita di lavoro o di guadagno computabile.
Con decisione formale del 1°
febbraio 2022 la parte resistente ha rilevato di aver calcolato l’oscillazione
del grado di occupazione dell’assicurata sulla base degli ultimi 12 mesi, e
meglio da gennaio a dicembre 2021, e che la stessa superava il 20% (durante il mese di dicembre 2021 le ore
lavorate sono diminuite del 26.82% rispetto alla media calcolata sulla base
delle ore da gennaio a dicembre 2021; cfr. doc. 10).
La Cassa, a seguito
dell’opposizione del 26 febbraio 2022 (cfr. doc. 13), tenendo conto della media
annua del numero di ore effettuate nei due anni prima della disoccupazione, dal
gennaio 2020 al dicembre 2021, pari a 1’388.78 ore, ha altresì constatato che
le variazioni orarie annuali avevano superato, nell’anno da gennaio a dicembre
2020.
(1’023 ore lavorate) e nell’anno da gennaio a dicembre 2021 (1'754.55 ore
lavorate), il 20%, e meglio si attestavano al 26.34% (cfr. doc. A1; consid. 1.1.;
A2).
Nel mese di giugno 2022
l’assicurata ha comunicato, segnatamente, di aver concluso “un nuovo
contratto di lavoro stagionale sempre a ore” (cfr. doc. V).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire che la
giurisprudenza federale ha stabilito che nell’ambito del lavoro su chiamata
soltanto eccezionalmente può essere presa in considerazione una perdita di
lavoro e di guadagno. Ciò si verifica quando le chiamate diminuiscono dopo che
l’assicurato è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo
prolungato (cfr. consid. 2.1.; STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid.
5.3.1.).
In concreto la conclusione a cui
è giunta la parte resistente, e meglio che l’assicurata non presentasse un
tempo di lavoro normale, merita tutela.
In primo luogo, siccome il
rapporto di impiego con __________ è iniziato nel settembre 2019 e quindi al
momento dell’iscrizione in disoccupazione, il 19 gennaio 2022, durava da due
anni e quattro mesi, è giustificato tenere conto delle variazioni orarie
annuali (cfr. STF 8C_625/2013 de 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 Nr. 1
pag. 62, citata al consid. 2.2.; consid. 2.3.: in particolare p.to B97 della
Prassi LAI ID).
In secondo luogo, da una parte, l’insorgente
mai ha contestato nella loro entità le ore mensili lavorate nel 2020 e nel 2021
risultanti dai relativi conteggi di salario (cfr. doc. 20; 8) e sulle quali si
è fondata la Cassa per ritenere che l’oscillazione annua delle ore di lavoro
sia stata maggiore del 20% (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).
Dall’altra, considerando – come
effettuato dal Tribunale federale nella STF 8C_625/2013 de 23 gennaio 2014,
pubblicata in DLA 2014 Nr. 1 pag. 62, menzionata al consid. 2.2., in cui, nel
caso di un’assicurata che aveva iniziato a lavorare su chiamata presso una SA
il 1° marzo 2009 e si era iscritta in disoccupazione il 7 ottobre 2011, ha
tenuto conto di un periodo di osservazione di 31 mesi (1° marzo 2009 - 30
settembre 2011) e di un periodo di confronto di un anno – un periodo di
osservazione di 28 mesi (settembre 2019 - dicembre 2021), ovvero da quando è iniziato
il rapporto di impiego con la __________, la variazione del numero delle ore
svolte sia nel 2020 che nel 2021 rispetto alla media annua è in ogni caso
superiore al 20% e maggiore di quella, del 26.34%, calcolata dalla Cassa (cfr.
doc. A2; consid. 2.5.).
In effetti la media annua delle
ore di lavoro registrata dall’assicurato durante il lasso di tempo di osservazione
dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2021 è stata di 1'285.26 ore (2'998.95 ore
complessive da settembre 2019 a dicembre 2020 : 28 mesi x 12 mesi),
corrispondente a 1'542.26 aggiungendo il 20% delle ore e a 1'028.26 deducendo
il 20% delle ore.
La variazione del primo anno
(settembre 2019 - agosto 2020), in cui sono state svolte 786 ore (cfr. doc. 20;
A2; B1-4), corrisponde a circa - 38%. Nel secondo anno (settembre 2020 - agosto
2021), nel quale la ricorrente ha effettuato 1'697 ore (cfr. doc. 8; A2),
l’oscillazione è stata di + 32%.
Neppure consente un esito
differente della lite il confronto della media delle ore lavorate su 28 mesi di
1'285.26 ore con gli anni civili 2020 e 2021. Da gennaio a dicembre 2020 (1'023
ore lavorate; cfr. doc. A2; 20; 8) la variazione si attesta a - 20.4%, mentre
da gennaio a dicembre 2021 (1'754.55 ore lavorate) l’oscillazione è pari a +
36.5%.
Ne
discende che il tempo di lavoro presso __________ era irregolare, per cui
l’insorgente non subisce alcuna perdita di lavoro computabile ai sensi degli
art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Non è sufficiente, come invece
sembra sostenere la ricorrente (cfr. doc. I; V), che mensilmente le vengano
dedotti i contributi AD giusta l’art. 2 LADI per riconoscerle il diritto alle
indennità di disoccupazione.
A tale fine devono essere
adempiute le specifiche condizioni elencate all’art. 8 LADI, fra le quali l’avere
subito una perdita di lavoro computabile (lett. b).
In simili condizioni, a ragione
la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione
chiesta nel gennaio 2022.
La decisione su opposizione del
26.
aprile 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.7
Abbondanzialmente va rilevato che la
parte ricorrente, l’8 giugno 2022, ha espresso preoccupazione riguardo a una sua
eventuale iscrizione in disoccupazione dopo la fine di ottobre 2022 al termine
dell’attività stagionale, precisando che “se dovessero ricalcolare questi
mesi di lavoro allo stesso modo in cui la disoccupazione di __________ ha fatto
per i primi mesi dell’anno la probabilità che le vengano rifiutate le indennità
di disoccupazione sono altissime e ciò aggraverebbe moltissimo la nostra
situazione economica e non vorremmo tornare nuovamente in assistenza” (cfr.
doc. V)
In proposito il TCA si limita a
evidenziare che la Cassa, il 13 giugno 2022, ha affermato che “quando la
moglie dell’opponente terminerà il suo impiego stagionale, sarà nostra premura
verificare nuovamente il suo caso e, unicamente, in quel momento potremo
determinare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione (un contratto
stagionale non è sempre indice di un impiego su chiamata e quindi può
determinare un diritto alle prestazioni)” (cfr. doc. VII).
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.91 del 30 maggio 2022 consid.
2.15.; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.32 del
13.
settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.
2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8
marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti