38.2022.47
Rettamente negate ID da 1.11.2021. Ric. non aveva centro degli interessi personali in CH e, pur non considerandolo vero frontaliere, bensì falso frontaliere, non poteva trarre alcun vantaggio. Non rinunciato a rientro in Italia (14.3.22 ha notificato partenza dalla CH per IT dove ha iniziato lavoro)
19 settembre 2022Italiano77 min
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.47
rs
Lugano
19 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 19 febbraio 2020, ha aperto a favore di RI 1,
che aveva lavorato in particolare per la __________ quale operaio nei tunnel in
virtù di un contratto di durata determinata da marzo a dicembre 2019 (cfr. doc.
4), un termine quadro per la riscossione di prestazioni con guadagno assicurato
di fr. 7'314.-- (cfr. doc. 5; 1; 2).
1.2. Il
2 luglio 2020 il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla banca dati
COLSTA con effetto dal 28 giugno 2020, in quanto il 29 giugno 2020 ha iniziato
a lavorare quale lavoratore edile B alle dipendenze della __________ di __________
con incarico presso __________ di __________ per al massimo tre mesi (cfr. doc.
17; 15).
Il
contratto è stato disdetto per il 30 luglio 2020 (cfr. doc. 22).
Successivamente,
dal 30 luglio al 25 settembre e dal 1° ottobre al 18 dicembre 2020, egli ha
lavorato per __________ di __________ sempre come lavoratore edile CAT B (cfr.
doc. 23; 18; 19).
1.3. RI
1, il 18 dicembre 2020, si è annunciato nuovamente per il collocamento a
partire dal 21 dicembre 2020 (cfr. doc. 20).
Il
diritto alle indennità di disoccupazione gli è stato riconosciuto dalla Cassa
dal 21 dicembre 2020 al 6 giugno 2021 (cfr. doc. 25; 33). In effetti dal 7 al
18 giugno 2021 è stato impiegato dalla __________ di __________ in qualità di
operaio edile B (cfr. doc. 33; 34; 35).
Egli
ha pure lavorato fino al 31 ottobre 2021, tramite la __________, per la ditta __________.
Era attivo presso la __________ del __________ del __________ (cfr. doc. 37;
47).
1.4. L’assicurato
si è reiscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2021, dichiarando
una disponibilità lavorativa del 100% prevalentemente nel settore edile (cfr.
doc. 38; 47).
1.5. Con
decisione del 15 dicembre 2021 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità
di disoccupazione dal 1° novembre 2021, in quanto, da una parte, non risiedeva in Svizzera non avendovi il
centro delle sue relazioni familiari, dall’altra, andava considerato un
vero lavoratore frontaliere (cfr.
doc. 54).
Al
riguardo è stato rilevato:
" (…) Nel
caso concreto, tenuto conto delle informazioni da lei forniteci, dalla
documentazione raccolta e dal verbale che ha firmato presso l'Ufficio regionale
di collocamento di __________ in data 26.11.2021 nel quale "aggiunge che
tutti i venerdì rientra a __________ per raggiungere la famiglia", appare
chiaramente che la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un
luogo di soggiorno provvisorio.
Considerata la sua situazione personale sia prima che dopo
l'iscrizione in disoccupazione (segnatamente il luogo di residenza principale),
in concreto lei deve essere ritenuto un (vero) lavoratore frontaliero. Pertanto
non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel Paese dell'ultimo luogo
di lavoro (Svizzera) ma in quello di residenza (Italia).
Inoltre, anche dal profilo delle norme usualmente applicabili non
sarebbe possibile riconoscerle un diritto alle indennità. Infatti, come
indicato in precedenza, oltre alla residenza effettiva in Svizzera (condizione
che non si ritiene adempiuta nel caso concreto), lei deve essere intenzionato a
continuare a risiedervi e contemporaneamente ad avervi il centro delle proprie
relazioni personali.
Tuttavia, il fulcro dei suoi interessi famigliari appaiono essere
all'estero (Italia), dove risiedono le persone con le quali conserva il
rapporto più stretto. (…)” (Doc. 54)
1.6. RI
1, rappresentato dal sindacato __________, il 28 gennaio 2022, ha interposto
opposizione contro la decisione del 15 dicembre 2021, facendo valere:
" (…)
• i famigliari
del signor RI 1 che risiedono in Italia sono la figlia (che vive con l'ex moglie, come
stabilito da sentenza di divorzio) e i
genitori.
• In
Svizzera, invece, risiede il fratello del signor RI 1, il cui domicilio era lo
stesso fino a fine settembre 2021, data in cui si è trasferito a __________
(Canton __________). Va aggiunto che capita che nel tempo libero faccia visita
al signor RI 1 e che venga ospitato in Via __________ a __________.
• Il signor RI
1 è divorziato dal 2016 e dalla sentenza viene stabilito un diritto di visita
alla figlia pari a una volta ogni due fine settimana. Diritto di cui, il padre,
non può godere appieno per vari motivi, di tipo lavorativo e personale, come le
difficoltà nel rapporto con la ex moglie.
• Gli unici
altri famigliari del signor RI 1 residenti in Italia sono i due anziani
genitori, a cui fa visita quando gli è permesso e fattibile vedere anche la
figlia.
• Il signor RI
1 si è iscritto all'A.I.R.E. da subito, non appena ottenuto un permesso B di
domicilio.
• La sua vita è
in Svizzera, suo fratello abita qua. Non è possibile far trasferire i genitori
anziani che hanno passato la loro vita in Italia e la sentenza di divorzio
stabilisce che la residenza della figlia ancora minorenne è stabilita assieme a
quella della madre, che non acconsente a portarla in Svizzera.
• Il signor RI
1 dal punto di vista dei suoi rapporti sociali, ha intessuto una rete di
relazioni di amicizia e conoscenza nella regione in cui è domiciliato.
Alleghiamo una serie di dichiarazioni che confermano questi rapporti sul
territorio: dai vicini di casa, al proprietario di un'officina meccanica di __________,
agli amici con cui esce o si trova per delle cene, agli amici con cui condivide
l'interesse per le varie attività praticabili nelle nostre montagne:
escursioni, mountainbike, pesca, ecc ...
• Oltre alle
amicizie e alle conoscenze sul territorio cantonale, comprovate dalle
dichiarazioni allegate alla presente, va tenuto conto che il signor RI 1 da
circa un anno a questa parte ha una compagna che risiede in __________, la
quale, al momento, per motivi personali non ha modo di rilasciare una
dichiarazione.
• Il signor RI
1, soprattutto nel periodo estivo, frequenta le molteplici destinazioni che il
Ticino offre a chi apprezza la natura, in quanto è un amante delle attività
all'aperto, che sono già state elencate in precedenza. Capita, quindi spesso
che usufruisca del tempo libero per recarsi soprattutto in montagna, infatti
nel corso delle vacanze estive del 2021 ha effettuato un percorso in
mountainbike pernottando in alcune capanne del Cantone.
• A volte
capita che il signor RI 1 si rechi nel mendrisiotto, a trovare degli amici. In
queste occasioni ne approfitta per fare il rifornimento di benzina (vi è un
distributore con dei prezzi particolarmente convenienti), per fare una capatina
al __________ o al __________, partecipa agli eventi che offre la regione,
capita anche che faccia acquisti al centro commerciale di __________ e, perché
no, di recarsi qualche volta al mercato a __________.
• Dal profilo
lavorativo, è capitato che al signor RI 1 è stato chiesto di lavorare il
sabato.
• Da ultimo, il
signor RI 1, a comprova del fatto che anche durante i giorni festivi rimane in
genere in Ticino, alleghiamo uno scambio di e-mail con il suo assicuratore,
riguardante un incidente con la macchina avvenuto 1'8.12.2021
(festivo in Ticino) a __________.
Per ciò che attiene ai verbali redatti dal collocatore __________
nelle date 5 e 26 novembre 2021, di cui l'ultimo è stato il motivo alla base del quale è stata presa la decisione di
diniego del diritto alla disoccupazione, il signor RI 1 ammette che la sua più
grande colpa sia stata quella di firmarli senza prima rileggerli, andando a
piena fiducia rispetto a tutto quello che si erano detti con il collocatore, e
mai pensando che le sue parole non solo potessero essere travisate, ma
addirittura, manipolate, perché certamente se li avesse letti si sarebbe
rifiutato di firmarli se il collocatore non li avesse corretti; errore che di
certo non commetterà più!
Nello specifico, nel verbale del 5 novembre 2021, al signor RI 1
era stato chiesto dal collocatore ogni quanto vedesse sua figlia, e
l'assicurato ha dettagliatamente e dolorosamente spiegato, che nonostante ci
fosse una sentenza che decretasse il suo diritto di visita ogni 2 settimane,
purtroppo a causa del lavoro, ma soprattutto, a causa dei cattivi rapporti con
l'ex coniuge, si reputava fortunato se riusciva a vedere sua figlia 1 volta al
mese, ed ha altresì aggiunto che cercava di conciliare la visita alla figlia
con quella dei suoi genitori, visti appunto
gli impegni lavorativi.
Ciò che è stato riportato nel verbale è assai e ben diverso! (…)”
(Doc. 57)
1.7. Il
14 marzo 2022 l’assicurato ha notificato la sua partenza dalla Svizzera con
destinazione l’Italia (e meglio __________, __________) dove ha reperito un
nuovo impiego. Egli ha conseguentemente autorizzato l’URC a chiudere il suo
caso (cfr. doc. 70; 71; 72; 74).
1.8. Dopo
aver esperito alcuni accertamenti (cfr. doc. 62; 63; 66; 67;68; 69) la Cassa,
con decisione su opposizione del 21 aprile 2022, ha confermato il precedente
provvedimento del 15 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.5.), ritenendo che a
differenza del passato lo statuto di falso frontaliere non poteva più essergli
riconosciuto e che il centro delle sue relazioni personali fosse in Italia. La
Cassa ha, in particolare, indicato:
" (…)
27. Nel caso in esame all'apertura del termine quadro (19.02.2020-18.11.2022) tenuto conto dell'attività precedente la cassa ha ritenuto
l'assicurato falso frontaliere.
28. In occasione del riannuncio avvenuto il 01.11.2021 la
situazione è cambiata e lo statuto di falso frontaliere non può essere più
preso in considerazione.
29. La situazione abitativa in Svizzera, in base al
contratto d'affitto indica che l'appartamento
è di 2.5
locali di complessivi 50 metri quadrati circa adibito ad abitazione per 3
persone per un affitto mensile di CHF 550.--.
30. Ulteriori indizi che hanno portato alla
presente decisione sono il certificato medico (redatto in Italia 10.03.2020)
oltre a certificare un'inabilità lavorativa
alla voce "Residenza o domicilio abituale" viene indicato un
indirizzo italiano (che è quello attuale). Il proprio profilo indica di vivere
a __________.
31. I giri
bancari su un conto italiano, le operazioni di prelevamento in contanti
(euro/franchi) presso un'agenzia di cambio a
__________ per recarsi a __________ o a far visita alla figlia, e la
motivazione che spesso però queste operazioni servono per fare compere in zona
di confine, facendo l'esempio del mercato di __________ al sabato. Tale affermazione
è perlomeno discutibile in quanto i prelievi sono effettuati pressoché sempre
di venerdì ed è perlomeno anomalo che poi rientri a __________ per ritornare il
giorno dopo.
(…).
32. A decorrere
dal mese di maggio 2021 il conto italiano ha cambiato intestazione,
dall'indirizzo a __________ a quello in Italia.
33. Vi sono
inoltre dichiarazioni discoranti; in sede di opposizione viene indicato che a
volte capita che si reca nel mendrisiotto, nella sua di posizione del
23.03.2022 indica che spesso si reca nel __________, inizialmente ha indicato
di essere single ed in seguito di avere una relazione da oltre un anno senza
però fornire alcuna indicazione sulla persona per motivi personali.
34. Con effetto
14.03.2022 l'assicurato summenzionato ha abbandonato la Svizzera e la cassa ha
conseguentemente chiesto se avesse mantenuto l'opposizione.
35. Nella
risposta in sintesi si afferma che non avendo trovato lavoro si è trasferito in
Italia dove ha trovato una nuova attività.
36. Come già
menzionato un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede
in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ossia se ha la residenza
effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo di tempo e di farne il centro delle proprie relazioni personali.
37. Nemmeno il
fatto che lei abbia stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia in
Svizzera può portare a soluzione diversa, non è escluso l'intrattenere rapporti
di amicizia in uno Stato differente dal quello in cui si risiede. L'alta Corte
nella DTF 133 V 137 ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali in Svizzera.
38. Appare
indubbio quindi che il centro delle relazioni personali risulta essere in
Italia.
39. Applicando il
criterio della probabilità preponderante la cassa ritiene che se da un lato è
ipotizzabile che lei ha risieduto effettivamente nell'appartamento in affitto a
__________ (fino alla partenza per l'Italia) d'altro lato le altre 2 condizioni
non sono adempiute (intenzione di continuare a risiedere in Svizzera ed avere
il suo centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera).
(…)” (Doc. A1)
1.9. Contro
la decisione su opposizione del 21 aprile 2022 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e il riconoscimento del diritto a prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione “- in via principale dal momento della richiesta di
prestazioni, a tutt’oggi e nel futuro – in via subordinata fino al 14 marzo
2022” (cfr. doc. I pag. 9).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) il
ricorrente, dal 2016 è divorziato dalla ex moglie italiana (la quale vive
appunto in Italia con la figlia minorenne). Il signor RI 1, come detto, ha
peraltro un diritto di visita per vedere la figlia durante due fine settimana
al mese (E NON tutti i fine settimana). Diritto di visita che peraltro egli
poteva (e può) esercitare solo in modo più ridotto rispetto al diritto che gli
è stato riconosciuto in sentenza (e quindi non può nemmeno essere esercitato
appieno), soprattutto anche a causa della difficoltà con la ex moglie (con la
quale è in pessimi rapporti).
Non è quindi assolutamente vero che egli, prima del 14 marzo 2022,
si recava in Italia tutti i fine settimana: ciò a maggior ragione se si pensa
che il diritto di visita per la figlia (come da sentenza) è di fatto molto più
limitato (riesce a vedere la figlia circa una volta al mese, vedi anche
opposizione del 28 gennaio 2022).
E del resto, fino al 2021 egli ha lavorato in Svizzera (sia in
Ticino che in Svizzera Interna), e dal 2021 solo in Ticino. Ed in quel periodo
(e fino al 14 marzo 2022) si recava in Italia solo per le visite alla figlia (e
ne approfittava anche per vedere i genitori anziani - e NON vi sono altri
familiari) e fare qualche spesa (come fanno tutti, anche i
ticinesi ... ). Egli non aveva quindi di certo il fulcro dei suoi
interessi familiari all'estero.
Prove: doc., testi, interrogatorio del signor RI 1,
audizione di tutte le persone che hanno rilasciato le dichiarazioni agli atti,
e quindi:
di __________ (dichiarazione 7.1.2022)
di __________ (dichiarazione del 2.1.2022)
di __________ (dichiarazione 29.12.2021)
di __________ (dichiarazione 11.1.2022)
di __________ (dichiarazione 11.1.2022)
di __________ (dichiarazione 9.1.2022)
6.
Il signor RI 1, dopo avere perso il lavoro in Svizzera (novembre
2021), si è quindi annunciato alla cassa disoccupazione e, dopo una affannosa
quanto infruttuosa ricerca di un posto di lavoro in Svizzera (dove voleva
fermamente rimanere!!!!), avendo saputo di un posto di lavoro in Italia, per
motivi economici (non percependo entrate da novembre 2021) ha poi dovuto
lasciare il domicilio in Svizzera il 14.03.2022, e ad aprile 2022 ha appunto
iniziato a lavorare in Italia (e l'impiego dura tutt'ora). Non pensava che
andasse in questo modo, ma alla fine non ha avuto scelta.
(…)
7.
Resta il fatto che il signor RI 1, in ogni caso al momento della
richiesta di prestazioni ed in ogni caso almeno fino al 14 marzo 2022, aveva il
centro dei propri interessi in Ticino. In passato (non appena aveva ricevuto il
permesso B), aveva del resto chiesto ed ottenuto la certificazione AIRE.
Egli infatti non solo lavorava in Ticino, non solo rientrava in
Italia solo per vedere la figlia (a parte qualche volta a fare la spesa, come
fanno anche molti ticinesi), ma aveva (ed ha ancora del resto) molte importanti
e durature amicizie in Ticino, che era la sua casa.
E nei fine settimana restava molto spesso in Ticino, e meglio
sempre, fatta eccezione di quanto già scritto sopra. Le dichiarazioni agli
atti, alle quali si rinvia, lo provano (e non si tratta solo di amici "di
diporto" o dei vicini di casa, ma anche di artigiani, commercianti, ecc.).
Si chiede di sentire quali testimoni tutte queste persone.
E ad esempio il signor RI 1, soprattutto nel periodo estivo,
frequentava (e frequenta) molte destinazioni ticinesi meta di escursioni, che
effettua da solo o con amici, soprattutto in montagna.
Non solo ma il signor RI 1 frequentava
molto il __________, dove si recava a trovare degli amici, e dove faceva
acquisti nei centri commerciali.
Anche l'incidente della circolazione
avvenuto durante un giorno festivo in Ticino (e meglio l'8 dicembre 2021)
dimostra che egli viveva in Ticino. La documentazione è agli atti.
Si ribadisce peraltro tutto quanto già
indicato in sede di opposizione del 28.1.2022, e ci si riserva di produrre
tutta la ulteriore documentazione che dimostra che il signor RI 1, fino al 14
marzo 2022 almeno, viveva stabilmente in Ticino ed aveva il centro dei suoi
interessi da noi, ad esempio:
Dettagli sul consumo dell'elettricità
Gli estratti conto posta da ottobre
2021 fino a marzo 2022
Ecc.
Si noti fra l'altro che il fratello
del ricorrente viveva e vive in Svizzera, e che i genitori, data la loro età,
non possono né vogliono trasferirsi in Svizzera (mentre la figlia minorenne,
per volontà della madre alla quale è affidata, deve vivere in Italia).
(…).
9.
Quanto alla presa di posizione per e-mail del signor __________
dell'8 febbraio 2022 (che non è stato direttamente sentito e nemmeno è stato
effettuato un confronto con il ricorrente, che peraltro era stato espressamente
richiesto, e quindi in violazione del diritto di essere
sentito), la stessa è contestata e per la verità non
dice assolutamente nulla, ritenuto che il signor
__________ si è limitato a confermare il contenuto dei protocolli.
Francamente un po' poco, un po' poco serio e un po' troppo comodo.
Si chiede quindi espressamente che il signor __________ venga sentito, in
contraddittorio con il signor RI 1.
(…).
10.
Circa la fidanzata residente nei __________, la stessa esiste
eccome. Il fatto è che il ricorrente non voleva che la ex moglie, con la quale
ha un rapporto molto conflittuale e vista anche la presenza di una figlia
minorenne che rischia di essere la vittima delle isterie della madre, sapesse
di questa situazione, proprio anche per non avere delle ulteriori ripercussioni
in merito ai rapporti ed alle visite con la figlia, questioni che sono spesso
oggetto di ricatti e meschinità in parecchie coppie che si separano. Questa è
la realtà, e purtroppo anche in questo caso.
Ed oltretutto anche la fidanzata è in fase di divorzio, e non si
era inteso (come non si intende) complicare le cose anche da questo punto di
vista. (…)” (Doc. I pag. 3-7)
1.10. La
Cassa, con risposta del 13 giugno 2022, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il
TCA, il 17 giugno 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste
silenti.
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è
la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2021 al 13 marzo 2022.
In effetti il 14 marzo 2022 il
nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA, in quanto in
quella data ha notificato la sua partenza dalla Svizzera (cfr. doc. 72; 71;
consid. 1.7.).
2.2. Uno dei presupposti da adempiere
per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di
residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20
gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19
pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni
professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti.
La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue
sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione
sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del
23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale
federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha
sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale
con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA
2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del
24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato
interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il
diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
"
(…) la Corte in modo particolare ha concluso come la
condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di
cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel
fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del
19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni
personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati
Fatti
i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di
svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).
In una sentenza 8C_420/2017 del
21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile
il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la
quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio
2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare
una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali
hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,
il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia
fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli
frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata
sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021;
la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA
38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA
38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5
settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale
federale ha stabilito che:
"
(…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di
occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui
era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca
– è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione
svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto
all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora
abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o
dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto
di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se
necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve
segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019
del 5 agosto 2019, massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28
gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di
nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,
nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della
moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di
proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha
dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le
indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In
una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.
377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B
la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
In
una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il
Tribunale federale - chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed
americano con un figlio adulto residente in Svizzera che durante la
disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i
genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato
deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di
risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte,
non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di
dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e
l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere
il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).
Infine,
in un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato
che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove
aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima
si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il
mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove
disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua
residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua
costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato
avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi si trovava all’estero (cfr. consid. 5.1.).
2.3. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (nato in Italia, a __________ - il 30.06.1978,
cfr. doc. 53), di nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS
(cfr. doc. 38) vanta una pluriennale esperienza professionale nel settore
dell’edilizia in particolare in Svizzera (cfr. consid. 1.1., 1.2.).
L’assicurato ha una figlia nata a
__________ - il 31 maggio 2006 residente a __________ con la madre da cui egli
è divorziato dal 2016 (cfr. doc. 53; 45; 57).
Il medesimo ha dichiarato, alla
fine del 2021 e all’inizio del 2022, che il diritto di visita stabilito dalla
sentenza di divorzio è un fine settimana ogni quindici giorni, ma che non può
godere appieno di tale diritto “per vari motivi, di tipo lavorativo e
personale, come le difficoltà nel rapporto con la ex moglie” (cfr. doc. 57)
e che “capita spesso che io abbia la possibilità di rientrare solo una
volta al mese” (cfr. doc. 57; 49).
In Italia vivono pure i genitori
dell’assicurato a cui faceva visita “quando gli è permesso e fattibile
vedere anche la figlia” (cfr. doc. 57; 59).
Il 7 marzo 2017 l’insorgente, __________
e __________ hanno concluso con __________, rappresentato da __________, un
contratto di locazione relativo a un appartamento di 2,5 locali sito al terzo
piano dello stabile “__________” a __________ con effetto dal 1° aprile 2017 e
prima scadenza al 31 marzo 2018. La pigione ammontava a fr. 550.--- mensili,
oltre a fr. 100.-- al mese di spese (cfr. doc. 52).
Il 1° ottobre 2020 l’assicurato,
suo fratello, __________ e __________, hanno sottoscritto un nuovo contratto di
locazione con __________ concernente un’abitazione di 2,5 locali al terzo piano
sempre dello stabile “__________” a __________ con prima scadenza al 30
settembre 2021. Il canone di locazione è rimasto immutato (pigione + spese
accessorie di fr. 650.-- mensili; cfr. doc. 52).
Nel settembre 2021 il fratello
del ricorrente si è trasferito a __________ (località del Comune di __________)
nel Cantone __________ (cfr. doc. 57).
L’assicurato, al quale è stato
aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 19 febbraio
2020 (cfr. doc. 5), si è nuovamente annunciato per il collocamento a partire
dal 1° novembre 2021 (cfr. doc. 38; consid. 1.4.).
Con decisione del 15 dicembre
2021 la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1°
novembre 2021, in quanto il medesimo aveva il centro delle proprie relazioni
personali in Italia e andava considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr.
doc. 54, consid. 1.4.).
Tale provvedimento è stato
confermato con la decisione su opposizione del 21 aprile 2022, nella quale è
stato precisato, dopo aver ribadito che il centro delle sue relazioni personali
non era in Svizzera, che l’insorgente non era da trattare quale falso
frontaliere (cfr. doc. A1; consid. 1.8.).
Nel frattempo, e meglio il 14
marzo 2022, il ricorrente è rientrato in Italia, a __________ (__________),
Comune della sua ultima residenza in Italia (cfr. doc. 53). In Italia ad aprile
2022 egli ha iniziato una nuova attività lavorativa (cfr. doc. 72; 71; I pag. 4;
consid. 1.7.).
2.4. Chiamato a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.2.).
In tal
senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con
la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.
3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5
agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va
posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281).
Inoltre va osservato che, secondo
la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un
carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA
e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal
domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del
29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un
indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è
determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una
residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017
consid. 2).
Con giudizio 8C_380/2020 del 24
settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza
secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto
soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto
il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale
vengono pretese le prestazioni.
In casu, come visto (cfr. consid.
2.3.), la figlia del ricorrente vive con la madre, da cui l’assicurato è
divorziato dal 2016, in Italia, a __________ (__________; doc. 53) che dista 12
km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch), ultima residenza in Italia
dell’insorgente e luogo dove egli è tornato a vivere dal 14 marzo 2022.
L’assicurato, benché abbia
affermato di non riuscire a vedere la figlia ogni quindici giorni come suo
diritto secondo la sentenza di divorzio, intrattiene comunque con lei una
regolare relazione familiare (cfr. doc. 49; 69; 59).
Dal modulo “Azioni di
reinserimento” del 5 e del 26 novembre 2021 risulta peraltro che, quando
rientrava in Italia, si recava a __________ e che il suo medico curante di
famiglia è il Dr. __________ di __________ (cfr. doc. 47; __________).
In effetti è il Dr. __________
che il 10 marzo 2020 ha compilato il “certificato di malattia telematico”. Da
tale attestazione si evince, quale “residenza o domicilio abituale del
lavoratore”: __________ (cfr. doc. 71), indirizzo che corrisponde a quello di destinazione
indicato nella notifica di partenza del 14 marzo 2022 (cfr. doc. 71).
In Ticino, d’altro canto,
l’insorgente disponeva dal mese di aprile 2017 unicamente di un appartamento a __________
di 2,5 locali di 50 m2 circa condiviso con altre due persone. Nell’ottobre 2020
egli ha traslocato in un’altra abitazione di 2,5 locali di 50 m2 circa con una
terza persona e suo fratello, __________, il quale però nel settembre 2021 si è
trasferito nel Cantone __________ (cfr. doc. 52; 57; consid. 2.3.).
Va poi evidenziato che il
ricorrente, a dicembre 2021, ha dichiarato di essere “single” (cfr. doc. 49).
Soltanto nell’opposizione del 28 gennaio 2022 contro la decisione del 15
dicembre 2021 (cfr. doc. 54; consid. 1.5.) è stato indicato che “il signor RI
1 da circa un anno a questa parte ha una compagna che risiede in __________, la
quale, al momento, per motivi personali non ha modo di rilasciare una
dichiarazione” (cfr. doc. 57; consid. 1.6.).
È vero che, rispondendo a una
precisa domanda della Cassa (cfr. doc. 68), l’assicurato, il 23 marzo 2022, ha
spiegato di aver “dichiarato di essere single per motivi personali, in
quanto se la mia ex moglie venisse a conoscenza del fatto che sto frequentando
una persona, visti i cattivi rapporti intercorrenti tra di noi, si farebbe avanti
con ritorsioni e ricatti, mettendo in mezzo mia figlia. Secondariamente sto
frequentando questa persona da circa un anno e le cose vanno bene, ma dal
momento che sta attraversando un divorzio, anche lei non vuole essere messa in
mezzo a questa faccenda” (cfr. doc. 69).
È altrettanto vero, tuttavia, che
il Giudice, per prassi invalsa deve dare la precedenza alle prime dichiarazioni
rilasciate quando la persona interessata non era ancora cosciente delle
conseguenze giuridiche (cfr. STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata
al consid. 2.2.; DTF 142 V 590
consid. 5.2.).
In casu in prima battuta, ovvero
precedentemente alla notifica della decisione del 15 dicembre 2021 con cui gli
è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare, per
il motivo che non aveva il centro delle sue relazioni personali in Svizzera
(cfr. doc. 54; consid. 1.5.), l’assicurato ha affermato di essere “single”,
peraltro spontaneamente senza essere interpellato specificatamente al riguardo,
rispondendo alla domanda della parte resistente “per quale motivo la sua
famiglia non si è trasferita con lei in Svizzera?” (cfr. doc. 48, 49). Trattandosi
di un procedimento personale con la Cassa, l’indicazione secondo cui temeva di
ricatti e ritorsioni da parte della ex moglie non è atta in ogni caso a
giustificare il fatto di non aver informato subito della sua nuova relazione
sentimentale. La Cassa è tenuta al segreto d’ufficio (cfr. art. 29 Legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti - LORD) e in ogni caso il ricorrente
avrebbe potuto sottolineare la delicatezza della situazione chiedendo assoluto
riserbo (cfr.
Legge sulla protezione dei dati personali – LPDP).
Nemmeno davanti al TCA
l’assicurato ha del resto meglio precisato la propria situazione personale, ribadendo
sostanzialmente quanto sostenuto nell’opposizione e continuando a restare vago
(cfr. doc. I pag. 7).
In simili condizioni, il TCA deve
concludere che nel periodo in questione (1° novembre 2021 - 13 marzo 2022) il
centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari,
dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_545/2021
del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid.
6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8
maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF
8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del
10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio in provincia di __________
dove risiedono la figlia e i genitori.
Il
ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da
poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri
oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.2.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che
si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non
soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022
consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;
STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137
“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi
soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il
rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro
luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
La circostanza che l’insorgente
abbia condiviso l’appartamento con suo fratello (cfr. doc. 52; consid. 2.3.)
non consente di giungere a una soluzione differente. In effetti la condivisione
dell’abitazione di __________ è durata unicamente un anno, dal 1° ottobre 2020
al settembre 2021, allorché il fratello si è trasferito nel Canton __________,
a __________ che dista comunque 145 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch).
Nell’appartamento di 2,5 locali risiedeva in ogni caso anche una terza persona,
__________, un collega (cfr. doc. 52; 59; consid. 2.3.).
Riguardo
a un caso in cui a un assicurato che in Ticino condivideva un appartamento con
il fratello è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché il
centro delle sue relazioni personali era all’estero cfr. STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e
già menzionata al consid. 2.2.
Ininfluente
è, poi, il fatto che l’assicurato abbia degli amici e dei conoscenti in
Svizzera (cfr. doc. 59). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei
rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al
riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5.,
menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera per creare il centro delle proprie
relazioni personali nel nostro Paese.
Per quanto concerne l’iscrizione
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 53; ai sensi
dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero”
i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. __________), è utile osservare che la stessa è un indizio che va
valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha
oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’iscrizione all’AIRE, pertanto,
di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese (cfr. STCA
38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre
2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)
Non va, infine, dimenticato che
l’assicurato, il 14 marzo 2022 ha notificato il proprio trasferimento in
Italia, a __________ (__________; cfr. doc. 71).
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 21 aprile 2022 la Cassa ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, in relazione con l’art. 12 LADI,
non è in concreto realizzato (cfr. ST 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018
N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA
38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA
38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
2.5. Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,
Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in
particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti
di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V
173).
Una decisione n. 1/2012 del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;
SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004
(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati
modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n.
883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di
un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente
(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,
ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco
ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori
che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano
delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si
trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce
dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in
disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o
degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in
disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento
(“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o
ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello
Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova
Considerandi
in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il
Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che
esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore
frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
Da notare che i costi per il
rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. Rubin,
op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de
l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers
durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]
883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad
un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata
“Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei
frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr.
883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,
competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate
durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del
rapporto di lavoro individuale)”).
In una sentenza pubblicata in DTF
142.
V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di
nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove
disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur
la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition
de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto
riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato
una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza
che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo
lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65
del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.
987/2009.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Con analoghe argomentazioni il
TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015, fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con
la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9
settembre 2015.
In una sentenza 38.2015.6 del 25
giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,
in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una
volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto
di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la
sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del
1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il
Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un
assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo, il
ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno
quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato
falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65
comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”.
In una sentenza
38.2020.49
del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del
12.
marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto
stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine
gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li
suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in
Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente
deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,
pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul tema cfr. anche STCA
38.2021.82
del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA
38.2020.74
del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA
38.2019.51
dell’11 novembre 2019.
2.6
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la
situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari
(cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021
del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr.
19.
pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha
statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del
Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle
prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in
cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si
mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano
occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste
condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto
all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In quel caso di specie il TF ha
confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto
il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato, al beneficio di un
permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio
per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna
precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione
dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese
S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale
autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,
però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine
settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi
riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera
presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia
(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era
a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la
questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale
stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera
e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di
essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava
in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un
vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con
diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e
quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha
precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1
lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del
resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,
effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza
manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione
nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava
altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava
a un rientro nel suo Stato di residenza (consid. 5.4.).
L’Alta Corte ha statuito che,
pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI
avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non
aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso
frontaliere.
2.7
In relazione più
specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo
statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte
nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che
sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha
considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in
seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra
con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e
figlia minore abitavano in Italia, in un paese che dista dal luogo di lavoro in
Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche con sentenza 38.2015.39 del
9.
marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera
un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù
di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che
implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni
feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato
di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12
luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un
vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una
ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei
genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che
l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in
corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un
avvocato.
Infine l’assicurato trascorreva i
fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o
per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che il ricorrente
era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di
impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine
settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del
14.
dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità
di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a
bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,
dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi
aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di
lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi
dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30
del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato
(pizzaiolo presso un campeggio al
beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di
rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)
una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco
dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del
lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo
avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e
decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
In una sentenza
38.2014.10
del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già
citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso
frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e
iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione
dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata
determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre
2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva
trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013
all’estero.
Neppure è stato
riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza
38.2016.62
del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di
un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici
giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in
cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di
durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51
dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera
frontaliera, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola
considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe
trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un
rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa
sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Con sentenza
38.2021.82
del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni
caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata
tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali,
durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
2.8
Nella presente fattispecie il
ricorrente ha asserito che, nonostante il suo diritto di visita nei confronti
della figlia sia ogni quindici giorni, a causa di diversi motivi gli capitava
spesso di rientrare in Italia - dove vivono peraltro anche i suoi genitori -
solo una volta al mese (cfr. doc. 49; 57; I pag. 3).
Dalle carte processuali emergono,
però, delle frequenti operazioni effettuate sul conto postale dell’assicurato
il venerdì all’__________ (cfr. doc. 51; 68).
L’insorgente, al riguardo, ha
indicato l’11 gennaio 2022 che “a volte mi rivolgo a un’agenzia di cambio a __________
dove prelevo dei contanti in euro, questo capita sia le volte che mi reco a __________,
quando riesco a far visita a mia figlia e ai miei genitori. Ma spesso eseguo
queste operazioni per fare delle compere in zona di confine, ad esempio a __________
dove al sabato c’è il mercato oppure al __________. Ovviamente fare questo tipo
di operazioni al servizio cambio economicamente è più conveniente” (cfr.
doc. 59) e il 23 marzo 2022 che “spesso il venerdì vado a __________ perché
avendo degli amici e colleghi che abitano tra __________ e __________, il
venerdì ci si trova per uscire a cena e a divertirsi e ne approfitto per fare
spese al __________ e fare benzina visto che lì costa meno” (cfr. doc. 69).
Riguardo agli asseriti amici che
abitano nella regione del __________, il TCA si limita a osservare che le
dichiarazioni di amici e conoscenti prodotte dal ricorrente (cfr. doc. 59;
consid. 2.4.) concernono esclusivamente persone che vivono a __________, __________,
__________.
Per il resto questo Tribunale
condivide quanto espresso dalla Cassa, ovvero che l’affermazione secondo cui le
operazioni di cambio servono per fare compere nella zona di confine, ad esempio
al mercato di __________ del sabato “è perlomeno discutibile in quanto i
prelievi sono effettuati pressoché sempre di venerdì ed è perlomeno anomalo che
poi rientri a __________ per ritornare il giorno dopo (cfr. doc. A1 p.to
31).
Va, in proposito, evidenziato che
l’assicurato ha fatto capo all’Ufficio cambio di __________ anche sabato 24
luglio 2021 (cfr. doc. 51; 68), giorno che l’ex datore di lavoro, __________
(cfr. doc. 1.2.; 1.3.), ha attestato come lavorativo (cfr. doc. 67; consaid.
2.9.).
Tali elementi propenderebbero per
qualificare il ricorrente quale vero frontaliere.
D’altronde, dal verbale del 26
novembre 2021, benché in quello del 5 novembre 2021 sia stato indicato che
l’insorgente “afferma che ogni 15 giorni si reca in Italia a trovare la
figlia di 15 anni” emerge che il medesimo “aggiunge che tutti i venerdì
rientra a __________ per raggiungere la famiglia” (cfr. doc. 47).
Il TCA non ignora che
l’assicurato ha contestato la correttezza dei verbali nel senso che mai avrebbe
asserito di essere andato in Italia tutti i fine settimana e che avrebbe
firmato gli stessi senza rileggerli (cfr. doc. I pag. 5).
Tuttavia nella presa di posizione
dell’8 febbraio 2022 il consulente __________ ha dichiarato che “quanto
riportato nel verbale sottoscritto dall’assicurato corrisponde a quanto lo
stesso ci ha dichiarato. Al termine del colloquio il verbale in causa (n.d.r.:
del 26 novembre 2021) è stato letto ad alta voce all’assicurato il quale ne
ha confermato i contenuti sottoscrivendolo” (cfr. doc. 63).
Riguardo, poi, all’invocata
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, poiché in relazione
alla presa di posizione dell’8 febbraio 2022 di __________ non sarebbe stato
direttamente sentito, né è stato effettuato un confronto (cfr. doc. I pag. 6),
giova ricordare che dal diritto di essere sentito contemplato dagli art. 29
cpv. 2 Cost. e 42 LPGA deve in effetti in particolare essere dedotto il diritto
per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,
quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.;
DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
Nel caso di specie, come
sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. III), all’assicurato, che aveva
d’altronde autorizzato la parte resistente a sottoporre a __________ l’opposizione
(cfr. doc., 61), il 18 febbraio 2022 è stata data la possibilità di esprimersi,
tramite la propria rappresentante di allora, in merito al messaggio di posta
elettronica dell’8 febbraio 2022 con cui il consulente ha risposto alla
richiesta della Cassa del 3 febbraio 2022 circa la correttezza dei verbali del
5.
e del 26 novembre 2021 (cfr. doc. 64). La parte ricorrente, in proposito, ha
presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. 65).
Inoltre l’insorgente, in ossequio
dell’art. 29 cpv. 2 Cost., ha potuto ampiamente esprimersi per iscritto dinanzi
al TCA che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF
9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019
consid. 3.3., STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018; STF 8C_923/2011 del 18
giugno 2012 consid. 2.3.).
La questione riguardante la
correttezza dei verbali non va ad ogni modo indagata oltre, in quanto, anche
prescindendo da ulteriori approfondimenti circa la frequenza con la quale
l’assicurato rientrava in provincia di __________ e volendo così considerare,
come fatto valere dal ricorrente, che dal profilo del diritto internazionale non
si trattasse di un vero frontaliere che si recava in Italia almeno una volta
alla settimana, l’esito della lite non è comunque quello da lui auspicato, come
verrà meglio esposto nei prossimi considerandi.
2.9
In
concreto l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo B (cfr. consid. 2.3.), ha
lavorato nel settore dell’edilizia, beneficiando nel 2020 e nel 2021 di
contratti con agenzie di collocamento e prestito di personale (cfr. consid.
1.2
- 1.3.).
In
Ticino dall’aprile 2017 egli ha vissuto a __________ in appartamenti di 2,5
locali condivisi con altre due persone (cfr. consid. 2.3.), mentre, in
particolare, la figlia, nata nel 2006, risiede in Italia, in provincia di __________
con la madre da cui l’insorgente è divorziato. Quest’ultimo gode di un diritto
di visita ogni quindici giorni che però, a detta sua, spesso per motivi
lavorativi e personali riusciva a esercitare solo una volta al mese (cfr.
consid. 2.3.).
L’assicurato
ha indicato che capitava di dover lavorare di sabato (cfr. doc. 57; I pag. 3).
Anche il coinquilino, __________, l’11 gennaio 2022 ha dichiarato che “diversi
fine settimana li abbiamo passati il sabato a lavorare e la domenica andando a
fare escursioni in montagna” (cfr. doc. 59).
L’ex datore di lavoro, __________
(cfr. consid. 1.2., 1.3.), dal canto suo, rispondendo alla Cassa, il 9 marzo
2022, ha precisato che RI 1 “è stato impiegato continuativamente i giorni
settimanali (Lun-Ven) ed ha lavorato unicamente un Sabato esattamente il giorno
24.07.2021” (cfr. doc. 67; 66).
In
simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale
(cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148
V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, riassunta al consid. 2.6., che ha confermato il riconoscimento
delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di
attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di
un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di
lavoro, con moglie e figli in Italia a tre ore di treno e che aveva rinunciato
a un rientro nel suo Stato di residenza), occorre chiedersi se il ricorrente, considerando
la sua residenza in Italia (cfr. consid.
2.4.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che
nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il
domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale
degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del
9.
maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte
Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in:
Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit
und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006,
pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso
frontaliere, come è lo è peraltro stato all’inizio del termine quadro
cominciato il 19 febbraio 2020 (cfr. doc. A1 p.to 27).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2022.22
del 16 agosto 2022.
Nel
caso in esame, però, tale quesito può restare insoluto, poiché l’insorgente,
quand’anche vada ritenuto quale falso frontaliere, non potrebbe trarre alcun
vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in
Italia, suo Paese di residenza, dove del resto ad aprile 2022 ha iniziato a
svolgere una nuova attività lavorativa (cfr. consid. 2.1.; 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., massimata in RtiD I-2018 N. 61
pag. 281 e citata in particolare al consid. 2.5.: “(…) Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non
potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase
del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la
quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter
Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il
ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato
ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha
rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016
consid. 4.2.2 con riferimenti) (…)”; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016.
consid. 4.2.2.: “(…)
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den ihm zuerkannten Status eines
Grenzgängers. Doch selbst wenn er nicht als echter Grenzgänger behandelt würde,
ergäbe sich daraus nichts zu seinen Gunsten. Denn aus dem in Art. 65 Abs. 2
Satz 3 der Verordnung 883/2004 dem Arbeitslosen, der kein Grenzgänger ist
("unechter Grenzgänger"), noch zugebilligten Wahlrecht, vermag der
Beschwerdeführer deshalb nichts abzuleiten, weil er nach dem zuvor Erwogenen
gerade nicht auf eine Rückkehr in seinen Wohnmitgliedstaat (EU-Land F.________)
verzichtet hat (vgl. dazu DERN, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 65; FUCHS, a.a.O., N.
8.
und 15 zu Art. 65; ARNO BOKELOH, Die soziale Sicherung der Grenzgänger, ZESAR
04.14
S. 172). (…)”; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019
consid. 2.7.) a differenza dell’assicurato di cui alla STF 8C_432/2021
del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR
2022.
ALV Nr. 19 pag. 63.
Anche
dal profilo del diritto internazionale, dunque, va negato all’assicurato il
diritto all’indennità di disoccupazione.
2.10
La parte ricorrente,
nell’impugnativa, ha indicato quali prove, l’audizione di alcuni testi (__________),
l’interrogatorio dell’assicurato, l’audizione del consulente del personale __________
in contradditorio con l’insorgente e l’edizione di documenti (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012
del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid.
3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20
settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28
pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2021.7
del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio
8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie.
Il
medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022
consid. 4.2.;STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020
del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid.
5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012
del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Giova, infine, sottolineare che
non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione,
ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i
documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale
rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza
di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio
2006.
consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10/01+H 45/01 del
16.
settembre 2002; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.9.; STCA
31.2019.17
del 22 febbraio 2021 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio
9C_360/2020 del 22 febbraio 2021 (consid. 7.2.); STCA 38.2017.94 del 28 marzo
2018.
consid. 2.12.).
In concreto non sono stati
indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione.
I documenti già
presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti
per quanto concerne il presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione
contemplato all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero la residenza in Svizzera,
rispettivamente vigenti in relazione ai concetti di vero e falso frontaliere consentono
altresì al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove.
La domanda di assunzione di prove
formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.11
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa
il 21 aprile 2022 con cui al ricorrente è stato negato il diritto all’indennità
di disoccupazione dal 1° novembre 2021 (cfr. doc. A1; consid. 1.8.), deve
essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022
consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti