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Decisione

38.2022.48

Domanda indennità lavoro ridotto tardiva. No motivi per restituire il termine; improbabile che amministrazione abbia fornito alla ditta l’indicazione erronea pretesa dalla ricorrente, peraltro in contraddizione con l’usuale prassi della Cassa e contraria all’art. 38 cpv. 1 LADI

29 agosto 2022Italiano54 min

2.2. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.48

CL/DC/gm

Lugano

29 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione del 27 aprile 2021, indirizzata alla “__________ presso RI 1”,

la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul preannuncio di lavoro

ridotto presentato dalla RI 1 in data 16 febbraio 2021 (cfr. doc. 153-155),

riconoscendo il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo al 31

agosto 2021 (cfr. doc. 80-83 e 157-160).

1.2. Con

decisione del 10 gennaio 2021 [recte: 2022], la Cassa

CO 1 (in seguito: la Cassa) ha respinto la

domanda di indennità per lavoro ridotto presentata dalla ditta per i mesi di marzo ed aprile 2021 motivando il

provvedimento sulla base del fatto che la documentazione tesa ad ottenere

l’indennità in questione - la cui scadenza di inoltro era il 30 giugno,

rispettivamente, il 31 luglio 2021 - è stata trasmessa all’amministrazione

unicamente il 28 dicembre 2021 (cfr. doc. 213-214; 219-222; 225), quindi dopo

lo scadere del termine di tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio

(cfr. doc. 211-212).

1.3. Con

la decisione su opposizione di data 8 aprile 2022, la Cassa ha respinto

l’opposizione nel frattempo interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 147-152) contro la

decisione del 10 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 211-212).

L’amministrazione - che sin da marzo 2021 (cfr. doc. 31-33) stava procedendo al

riconteggio delle indennità spettanti alla ditta nel periodo da marzo 2020 a

febbraio 2021 -, rileva che i conteggi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2021

le sono stati trasmessi, “seppur datati 3 settembre 2021”, il 28

dicembre 2021 e che non vi sarebbero validi motivi per restituire il termine di

cui all’art. 38 cpv. 1 LADI. In concreto, la resistente ritiene, infatti, che

la ricorrente non possa “ottenere un vantaggio al quale non avrebbe diritto”

appellandosi ai principi della buona fede e dell’affidamento, e meglio come

segue:

" (…) L’insorgente

non ha particolarmente sostanziato quanto preteso circa il fatto che una

dipendente della Cassa (nella persona di __________) le avrebbe comunicato che,

fintanto che non fosse stata liquidata la pratica per il periodo precedente di

accertamento/rettifica dei moduli per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2021,

era inutile presentare i conteggi ed entrare nel merito dell’ILR per il periodo

successivo. Si osserva come le affermazioni della società a proposito delle

pretese informazioni errate non sono state comprovate con validi mezzi

probatori, segnatamente documentali o altrimenti, a fronte di un disposto

normativo il cui contenuto è chiaro ed univoco (art. 38 cpv. 1 LADI).

A proposito della buona

fede dell’assicurata non ci si può esimere di rilevare come nel caso di specie

non era la prima volta che l’insorgente postulava alle ILR, il cui

funzionamento era quindi noto, così come il termine perentorio di cui all’art.

38 cpv. 1 LADI, di cui la società è stata più volte resa edotta con la

compilazione de formulari di richiesta (cfr. tra l’altro il formulario del 30

marzo 2020, del 4 aprile 2020, del 28 aprile 2020, del 5 maggio 2020, del 19

maggio 2020, del 29 maggio 2020, del 4 agosto 2020, del 3 settembre 2020, del 9

ottobre 2020, del 30 ottobre 2020, del 18 novembre 2020, del 14 gennaio 2021,

del 10 febbraio 2021, del 6 aprile 2021, del 15 giugno 2021, del 28 giugno

2021, del 4 agosto 2021 e del 3 settembre 2021), così come nelle decisioni

inviate dalla Sezione del lavoro (cfr. decisione del 24 marzo 2020, del 4

maggio 2020, dell’11 settembre 2020 e del 23 dicembre 2020).

Si evidenzia invero

come la Cassa abbia comunicato il contrario all’insorgente rispetto a quanto da

lei asserito, in particolare con lettera del 4 gennaio 2021 la società è stata

avvertita dalla Cassa che un’eventuale opposizione non modificava la scadenza

entro cui il datore di lavoro deve far valere il diritto all’indennità dei suoi

lavoratori. Si osserva inoltre come la società abbia debitamente preso

conoscenza del contenuto del suddetto scritto visto che ha inoltrato una

risposta in data 14 gennaio 2021.

Inoltre, sempre in

questo senso, con email del 28 settembre 2021 – dopo che la società avesse

chiesto alla Cassa a chi doveva rivolgersi per la pratica relativa al

preannuncio di lavoro ridotto, indicando peraltro “noi abbiamo pronti i

moduli della domanda di lavoro ridotto per marzo 2021 e aprile 2021” – la

scrivente ha indicato che “per quanto concerne la riattivazione della

pratica dovete rivolgervi all’Ufficio Giuridico. Alla Cassa vanno inoltrate

unicamente le richieste ILR (conteggi), rammentiamo come le stesse vanno

presentate entro 3 mesi dalla fine del periodo di conteggio per il quale la

chiedete”.

Si evidenzia che la

società ha domandato alla Cassa come procedere con l’invio dei conteggi nel

corso del mese di settembre (email del 17.09.2021), in ogni caso oltre il

termine utile di tre mesi per inoltrare i conteggi di marzo e aprile 2021. In

seguito alla risposta della Cassa, l’insorgente si è rivolta con email del 5

ottobre 2021 alla Sezione del lavoro indicando “vorremmo gentilmente sapere,

dopo i vari problemi che ci sono stati con il nostro RIS e con il nostro

dossier, a che punto è la decisione e se si può riattivare con i moduli che vi

avevamo già trasmesso (vedi allegato). Oppure quali procedura o quali limiti

sono intercorsi nel mentre” (…).

Interessante come non

vi sia alcuna indicazione delle asserite informazioni rilasciate dalla

collaboratrice __________ (nella primavera a dire dell’insorgente) fino a tale

momento. Solo il 23 dicembre 2021, l’insorgente, per la prima volta,

allorquando precedentemente chiedeva lumi su come procedere, ha indicato che

avrebbe già ricevuto un’informazione in merito alla procedura e che “la

scorsa primavera, non appena avete inoltrato la domanda per la rettifica del

dossier, una vostra collaboratrice ci ha detto che eventuali domande per il

lavoro ridotto nei mesi successivi alla rettifica sottostavano ad un prolungo

del periodo di domanda di lavoro ridotto dal Cantone (scopriamo solo ieri che

fa stato la decisione da parte dell’Ufficio giuridico con il RIS e

l’intestazione del ristorante sbagliata) e due, che i formulari di domanda di

lavoro ridotto non dovevano essere inoltrati presso la vostra cassa fintanto

che non fosse stata fatta chiarezza per il periodo marzo 2020-febbraio 2021”.

Nello stesso scritto elettronico l’insorgente domandava se poteva inoltrare

alla Cassa i moduli in questione. (…)

Se la Cassa, nella

veste della collaboratrice __________, avesse dato l’asserita informazione

riportata in sede di opposizione dall’insorgente, mal si comprendono gli scambi

di email avvenuti nel corso del mese di settembre 2021 con i quali la società RI

1 chiede lumi su come procedere.

Inoltre, onde evitare

inutili giri di parole, si esclude categoricamente che la collaboratrice, in

funzione da numerosi anni presso la Cassa e molto ben preparata sulla questione

del termine perentorio di tre mesi, peraltro valido in più ambiti

dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 38 cpv. 1 LADI, così

come l’art. 20 cpv. 3 LADI e l’art. 47 cpv. 1 LADI), avrebbe potuto dare una

simile informazione.

Si osserva di transenna

che nella denegata ipotesi in cui la collaboratrice avesse fornito l’asserita

informazione, viste le numerose avvertenze previste nelle decisioni della

Sezione del lavoro, così come nelle richieste di prestazioni, trattandosi di un

disposto legale chiaro e univoco, l’insorgente non potrebbe in ogni caso

chiedere la tutela della buona fede (…) proprio perché precedentemente la

società RI 1, ha già chiesto e ottenuto le ILR” (cfr. doc. 22-28).

1.4. Contro la decisione su opposizione, la RI

1 ha interposto un tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento e chiedendo,

in via principale, la corresponsione delle indennità per lavoro ridotto

fatte valere (pari a totali fr. 37'652.85 per marzo ed a fr. 20'129.20 per

aprile 2021) e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Cassa “affinché

proceda alle audizioni di __________ e __________ in contradditorio”.

Innanzitutto, a mente della ricorrente:

" (…) La

sistematica della Legge prevede due tappe ben distinte: la prima in cui il

datore di lavoro, nel preannuncio, sottopone alla Sezione del lavoro, Ufficio

giuridico, l'esame relativo all'adempimento dei presupposti per ottenere

l'indennità per lavoro ridotto giusta gli art. 31 segg. LADI e 46 segg. OADI e,

una seconda, in cui accertati tali presupposti, viene presentata alla Cassa

tutta la documentazione particolareggiata che permette il versamento di tale

indennità. (…)

L'avvio della seconda tappa non avrebbe

senso senza l’evasione della prima.

Nel caso in cui siano commessi errori di

calcolo nell'erogazione dell'indennità per lavoro ridotto, sia esso da

attribuire alla Cassa, sia al datore di lavoro, segue poi, da parte della

Cassa, la procedura di ricalcolo in cui, conclusa la procedura di accertamento

per un determinato periodo, può essere emessa una decisione di restituzione.

Se viene aperto un procedimento di

ricalcolo per un determinato periodo, occorre giocoforza attendere tale

decisione prima di addentrarsi in erogazione di prestazioni e conteggi che si

riferiscono a periodi successivi. Tale questione non è neppure stata affrontata

nella decisione querelata.”.

La società ha, poi, osservato che il

27 aprile 2021 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro le ha trasmesso la

decisione relativa al diritto alle indennità per lavoro ridotto anche per marzo

ed aprile, indicando, però, un numero RIS errato, in specie riferito al “__________”.

La RI 1 indica di aver tempestivamente segnalato l’errore all’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro che, secondo la tesi ricorsuale, nel maggio 2021

avrebbe comunicato che “sarebbe stata emessa una nuova decisione corretta in

merito al preannuncio del lavoro ridotto per i mesi di marzo-aprile 2021 e ciò

non appena il tecnico dei servizi informatici avrebbe spostato e riattivato la

documentazione nei server".

Stando alla ditta, “parallelamente,

la segretaria dell'amministrazione della ricorrente notificava alla Cassa

(Signora __________) di attendere ancora una risposta relativamente alla

revisione marzo 2020-gennaio 2021 e al conteggio febbraio-aprile 2021”. Di

tutta risposta, a mente della ricorrente, “la Cassa, al riguardo, aveva

appunto comunicato alla segretaria dell'opponente che, fintanto che non fosse

stata liquidata la pratica per il periodo precedente di accertamento/rettifica

dei moduli per il periodo salariale marzo 2020-febbraio 2021, era inutile

presentare i conteggi ed entrare nel merito dell'indennità per il lavoro

ridotto per il periodo successivo! La risposta (…) era del resto logica e

razionale poiché per il periodo precedente i conteggi delle indennità già

versate dalla Cassa hanno dovuto essere corretti più volte.”

La società indica, poi, di aver

trasmesso “i solleciti a questa Cassa e le comunicazioni” circa il fatto

di essere “sempre in attesa da parte dell'Ufficio giuridico della decisione

di preannuncio di lavoro ridotto modificata per i mesi di marzo-aprile 2021”,

e meglio con mail del 17 settembre e 5 ottobre 2021.

Successivamente alla decisione di

restituzione emessa dalla Cassa il 3 novembre 2021 dopo aver riconteggiato le

indennità spettanti alla ditta (che ha impugnato il provvedimento) dal marzo

2020 al febbraio 2021, nella propria opposizione del 30 novembre 2021, la

ricorrente osserva di avere nuovamente fatto presente all’amministrazione “che

non era ancora stato evaso il preannuncio per i mesi di marzo 2021 e aprile

2021”.

A dire della società, “per la prima

volta il 21 dicembre 2021 l'Ufficio giuridico segnalava all'opponente come non

ci fosse alcuna pratica di lavoro ridotto pendente (…) e di prendere

direttamente contatto con la Cassa (…). Alla richiesta dell'opponente di sapere

quando una decisione fosse già stata presa, l'ispettore si limitò a

ritrasmettere all'opponente, il 22 dicembre 2021 (doc. 17), la decisione di cui

al doc. 2 [ndr: trattasi della decisione del 27 aprile 2021 della Sezione

del lavoro; cfr. supra consid. 1.1. e doc. 80-83, 157-160] che ha fatto

oggetto di tutta la corrispondenza successiva. Il giorno successivo l'opponente

scrisse alla Cassa chiedendo se potesse finalmente inoltrare i moduli, che, su

sua indicazione, dovevano appunto restare in sospeso fintanto che non fosse

risolta la questione relativa l'accertamento del periodo precedente (…). l

moduli vennero inviati il 28 dicembre 2021 (…) ai quali seguì la decisione di

diniego della Cassa (…), confermata con la decisione querelata.”.

La ricorrente osserva che è “palese

che i moduli non siano stati inoltrati entro il termine di cui all'art. 38 cpv.

1 LADI”

imputando, però, il decorso del termine in questione a “due

semplici ragioni” e meglio:

"

(…)

-

la prima per un errore

dovuto al Cantone che ha stralciato il RIS, attribuendo un altro numero RIS “__________”

che gestiva fino a 2 anni prima in comprensorio poi trapassato all'opponente;

sistematicamente l'opponente ha chiesto delucidazioni e, con copia a questa

Cassa, chiedeva incontri chiarificatori su cosa si dovesse fare per il periodo

marzo-aprile 2021. Per finire l'Ufficio giuridico ha ritenuto valida una

precedente decisione con un RIS diverso (N. __________), malgrado

precedentemente avesse assicurato che l’avrebbe modificata (ciò che appunto

attendeva l'opponente); in particolare l'opponente ha inoltrato la

documentazione a questa Cassa non appena ne ha avuto la possibilità;

-

la Cassa ha

esplicitamente invitato l'opponente a soprassedere all'invio dei formulari

fintanto che non fosse evasa la questione relativa al periodo precedente marzo

2020 - febbraio 2021, la cui decisione è stata presa soltanto in novembre

2021.”.

La ricorrente rimprovera, poi, in

buona sostanza, alla Cassa di non averla informata, malgrado le comunicazioni

mail intercorse tre le parti ed il fatto che la resistente “era

perfettamente a conoscenza della problematica e della pendente richiesta delle

indennità per il periodo marzo-aprile 2021”, circa il fatto che il termine

di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI, essendo perentorio, sarebbe giunto comunque a

scadenza entro tre mesi dalla fine del periodo di conteggio per il quale sono

state richieste le indennità e che ciò “comporti la perenzione del diritto.

Una decisione di rifiuto è comunque contraria al principio della buona fede

dell'opponente.” e contesta altresì la mancata audizione tanto di __________,

quanto della propria dipendente, __________ (cfr. doc. I).

1.5. Con risposta del 9 giugno 2022,

l’amministrazione, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha

postulato la reiezione del ricorso, osservando che in concreto la ricorrente

non avrebbe comprovato “in alcun modo che la Cassa (nella veste della

dipendente __________) abbia fornito una qualsiasi informazione fuorviante alla

ricorrente, inducendola così a non presentare tempestivamente la richiesta di

prestazioni per i mesi di marzo e aprile 2021. Anzi, come evidenziato nel

procedimento contestato risulta il contrario”.

A mente della resistente, le

argomentazioni esposte dalla società sarebbero, inoltre, contradditorie, in

quanto, “da un lato quest'ultima afferma di non aver rispettato il termine

di 3 mesi per l'inoltro della richiesta, tra l'altro, poiché la Cassa le avrebbe

comunicato di non procedere con l’invio di tale domanda fintanto che non

fossero conclusi gli accertamenti per le rettifiche dei conteggi precedenti, e

dall'altro lato (…) la ricorrente censura che la Cassa avrebbe disatteso ai

suoi obblighi, non rendendola edotta che il termine per inoltrare la domanda di

prestazioni di tre mesi era perentorio ex art. 38 cpv. 1 LADI”.

La ricorrente, inoltre, sbaglierebbe

nel ritenere che “secondo la sistematica della LADI, vi siano due tappe

interamente dipendenti l'una dall'altra per il riconoscimento delle prestazioni”.

Ciò comproverebbe, anzi, che “la posizione assunta dalla ricorrente che ha

presentato tardivamente le domande di presentazioni è frutto di una sua

deduzione scorretta e non risulta da un'informazione rilasciata da una

dipendente della Cassa”. A tal proposito, la Cassa rammenta che “il

diritto all'indennità per lavoro ridotto si estingue se non è fatto valere

entro 3 mesi, anche se il servizio cantonale non si è ancora pronunciato sulla

domanda d'indennità o se è pendente una procedura di opposizione o di ricorso

(cfr. marg. 13 PRASSI LADI ILR e giurisprudenza citata)”.

Sulla problematica relativa al numero

RIS, la Cassa rileva che l’emanazione, da parte della Sezione del lavoro, di

una nuova decisione “non ha comportato una modifica della situazione.

Infatti, come evidenziato precedentemente, il termine di cui all'art. 38 cpv. 1

LADI (di cui è stata più volte resa edotta la ricorrente come rilevato con il

procedimento contestato) non dipende dalla decisione emanata da suddetta

autorità cantonale, ma decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo

di conteggio (art. 61 OADI)”.

La Cassa contesta, poi, recisamente

tanto che la collaboratrice, __________, “ben edotta sui termini di

perenzione sanciti dalla LADI”, possa aver “indicato alla ricorrente di

soprassedere al termine perentorio di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI”, quanto

che le mail di maggio 2021 possano essere equiparate ad una “formale domanda

di prestazioni” e rileva come, in concreto, non vi sarebbero motivi per

concedere alla ricorrente la restituzione del termine di cui all’art. 38 cpv. 1

LADI.

Infine, la Cassa si oppone alla

richiesta di assunzione a verbale della propria collaboratrice e della

dipendente della ricorrente, ritenuto “come nulla permette di considerare

(…) che la Cassa avesse dato un'informazione in totale contraddizione con la

legislazione e la prassi in vigore” (cfr. doc. III)

1.6. Con replica dell’8 luglio 2022 la RI

1 ha ribadito la richiesta di sentire __________ e “__________, qualora non

si ritenga di già accogliere il ricorso, rimandare il tutto all’Autorità

inferiore per esperire l’istruttoria come richiesto nel gravame”,

osservando che il fatto che la collaboratrice della Cassa “avesse riferito a

RI 1 di tenere in sospeso i conteggi, come già specificato nel gravame, era

l’unica deduzione logica e razionale, ritenuto che andava dapprima fatta

chiarezza per il periodo precedente” (cfr. doc. VII).

1.7. Con duplica del 20 luglio 2021

[recte: 2022] – trasmessa, per conoscenza, alla ricorrente il 25 luglio 2022

(cfr. doc. X) – la Cassa si è confermata integralmente nella propria riposta di

causa e nella decisione su opposizione, osservando di non ritenere “necessaria

l’audizione della collaboratrice __________, poiché gli atti di causa escludono

che sia stata data un’informazione errata alla ricorrente comportante la tutela

della buona fede ex art. 27 LPGA” (cfr. doc. IX).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere, è la questione a sapere se la Cassa, a ragione, o meno, ha

negato alla RI 1, le indennità per lavoro ridotto da quest’ultima postulate per

Fatti

i mesi di marzo e aprile 2021.

2.2. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto

all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata, laddove per

periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI, ogni periodo

di un mese o di quattro settimane consecutive.

L’art. 53 OADI, precisa, poi, che

è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro settimane se

i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane, che in

tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese (cpv. 1) e che, se

un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per lavoro ridotto

è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro

settimane (cpv. 2).

Infine, l’art. 61 OADI sancisce che il termine per l’esercizio del diritto

all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di

conteggio.

L’Alta Corte ha già avuto modo di

stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio,

rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono

semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che

nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata

osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per

mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede

un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca

l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in

particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF

119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure Stauffer, Serie: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed.

Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

Pertanto, se la domanda

d’indennizzo viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del

periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni

necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per

lavoro ridotto si estingue (cfr. STF 124 V 75 consid. 4. bb); STF C 120/06 del

1° maggio 2007 consid. 2.2.1.).

2.3. Il

termine di perenzione di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2.) può, a

determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA

(cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l’atto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01

del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V

255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28

novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6

pag. 27.).

La

restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04

del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000

N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.4. L’art. 27 della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola l’“Informazione

e consulenza” ha, inoltre, il seguente tenore:

"1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola

gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono

competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati

devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze

che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la

riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un

assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre

assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto

2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9 maggio 2006 consid. 6; STFA

C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et

conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales

art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003

pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018

consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V

476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF

8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007

pag. 193 segg.).

La consulenza

rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata

deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e

far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso

concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti

determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre tale diritto non

è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto

le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N.

10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che,

nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui

si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno

si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere

all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,

viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il

diritto all’indennità di disoccupazione.

2.5. La violazione dell’art. 27

LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio di un’informazione errata

(cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05

dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid.

5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui

l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una

fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto

la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione

sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel

caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr.

STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

Il diritto alla protezione

della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio

della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr.

STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22

gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile

2017.

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005

consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del

28.

gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.6

Nell'evenienza concreta si tratta

di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 cpv. 1 LADI, la

ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre mesi il diritto

alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di marzo ed aprile 2021 o se

esistono motivi che permettono la restituzione del termine ai sensi dell’art.

41.

LPGA.

È innanzitutto utile rilevare che

la RI 1 è attiva principalmente nella gestione di esercizi pubblici, nella

ristorazione, nell’organizzazione di eventi ed in attività affini. Presidente

della gerenza è __________, mentre gerente è __________ (cfr. estratto del

Registro di commercio; www.zefix.ch).

Prima di richiedere le indennità

per lavoro ridotto a valere per marzo e aprile 2021, la ditta ne aveva già

beneficiato, e meglio come emerge sia dalle “decisioni concernenti

l’indennità per lavoro ridotto” in atti (del 24 marzo 2020, cfr. doc.

144-146; 4 maggio 2020, cfr. doc. 142; 11 settembre 2020, cfr. doc. 138-141; 23

dicembre 2020, cfr. doc. 134-137), sia dalle “Domande e conteggi di

indennità per lavoro ridotto” di volta in volta presentate dalla ricorrente

alla resistente nel corso del 2020 e del 2021.

Il TCA rileva inoltre che le

decisioni emesse dalla Sezione del contengono la seguente indicazione:

"

(…) Il diritto all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3

mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione

designata”

e precisano, inoltre, che

l’inosservanza del termine in questione “(…) determina l’estinzione del

diritto” e che “una procedura di opposizione o di ricorso contro la

presente decisione non comporta la sospensione di tale termine” (cfr. doc.

80-83; 101-104; 134-137; 138-141).

I provvedimenti emessi dalla

Sezione del lavoro l’11 settembre ed il 23 dicembre 2020 invitano, peraltro, la

richiedente delle indennità per lavoro ridotto a consultare l’opuscolo “Info-Service

Indennità per lavoro ridotto”, che indica, nella versione per i datori di

lavoro consultata in data 9 agosto 2022 sul sito internet https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/broschueren.html,

al punto 13, pag. 12, che “Il diritto all’indennità deve essere fatto valere

entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di

disoccupazione prescelta. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il

servizio cantonale non abbia ancora preso la propria decisione in merito

all’autorizzazione dell’ILR. Il termine di tre mesi non può essere interrotto

neppure in caso di procedura di opposizione o di ricorso. Se non viene fatto

valere entro tre mesi, il diritto all’ILR si estingue”.

La decisione del 27 aprile 2021,

inoltre, rimanda al sito internet www.lavoro.swiss dove, nella sezione dedicata

alle indennità per lavoro ridotto (https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19.html

nella versione consultata il 9 agosto 2022) è indicato sin dall’infografica

laterale, punto 6, che per la procedura di conteggio è necessario “inviare i

moduli “domanda d’indennità per lavoro ridotto”, “conteggio sul lavoro ridotto”

e “rapporto sulle ore perse per motivi economici” alla cassa di disoccupazione

prescelta entro tre mesi dalla fine del periodo di conteggio. Passati tre mesi

il diritto si estingue”.

Il fatto che l’inoltro della

richiesta di indennità per lavoro ridotto debba avvenire “entro i tre mesi

successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio” emerge, inoltre,

dalle “domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto” presentate e

sottoscritte dalla ricorrente sia per il 2020, che nel 2021.

In concreto, la decisione emessa

dalla Sezione del lavoro il 27 aprile 2021 indica – seppur trasmessa al

corretto indirizzo e-mail, e meglio a quello comunicato dalla ricorrente nelle

“domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto” - numero RIS errato

e riporta il nome del “__________”. Rilevato l’errore, la ricorrente lo ha

annunciato il giorno stesso via mail sia alla Sezione del lavoro (cfr. doc.

161), sia al Servizio disoccupazione, dal quale è stata invitata a prendere

contatto con il Servizio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 162).

Il 6 maggio 2021, dopo aver “parlato

con l’Ufficio giuridico del Canton Ticino” ed invitata da quest’ultimo a

procedere in tal senso, la ricorrente ha esposto via mail la problematica all’Ufficio

federale di statistica in data 6 maggio 2021 (cfr. doc. 169).

Nel frattempo, e meglio il 10

maggio 2021, la società, tramite __________, ha inviato alla Cassa, nella

persona di __________, un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" (…) mi

permetto di contattarla in merito alla documentazione per la domanda di lavoro

ridotto di RI 1 RIS __________. Da quello che abbiamo potuto capire c’è stato

un errore di comunicazione con l’Ufficio federale di statistica e hanno radiato

il RIS sopracitato per poi attribuirne uno nuovo intestato ad un fantomatico __________,

cosa che non ci compete.

Volevo gentilmente chiederle, se possibile,

informazioni in merito alla documentazione che abbiamo mandato a lavororidotto@ias.ti.ch

un mese fa e al riconteggio dei mesi marzo 2020 - febbraio 2021, oltre ad un

eventuale incontro chiarificatore.

Siamo costantemente sollecitati da

dipendenti arrabbiati, sindacati che richiedono motivazioni del non versamento

delle indennità e altro: da parte nostra continuiamo a rispondere fintanto che

ci è possibile, fornendo documentazione e chiarimenti spesso, purtroppo,

evasivi. La nostra intenzione è quella di riuscire ad avere una spiegazione

chiara e inoppugnabile in merito da parte degli Uffici competenti: i nomi di

quali dipendenti hanno diritto, chi non ha diritto all’ILR e per quali mesi.

Purtroppo, i contratti atipici che ci ritroviamo

con la gastronomia, contratti stagionali determinati a tempo irregolare su

chiamata, creano molta confusione ai nostri collaboratori e in tutte le

comunicazioni ricevute fino ad ora, non abbiamo mai avuto una risposta chiara

per chi ha diritto e chi no.

Può gentilmente aiutarci o fornirci

indicazioni a chi rivolgersi?

La ringrazio cortesemente per il prezioso

aiuto.” (doc. 171)

In data 11 maggio 2021, la

ricorrente ha comunicato alla Sezione del lavoro di avere “parlato con

l’Ufficio federale di statistica e sono riusciti a riattivare il “nostro” RIS

(…)” ed ha chiesto di “verificare a che punto è la (…) pratica” anche

per quanto concerne “la decisione inerente l’indennità per lavoro ridotto

dei mesi marzo e aprile 2021” (cfr. doc. 170).

Il 18 maggio 2021 __________ ha

inviato all’interno dell’azienda il seguente messaggio di posta elettronica:

" (…) mi ha

appena chiamata la signora __________ (segreteria Ufficio giuridico - sezione

del lavoro) e mi ha comunicato che ci arriverà la decisione in merito al

preannuncio di lavoro ridotto corretta (dopo la radiazione del nostro RIS) per

marzo - aprile 2021 non appena il tecnico dei servizi informatici sposterà e

riattiverà la documentazione nei server. Mi ha già comunicato che di vorrà un

attimo di tempo…

In seguito, si avrà la riattivazione di

tutto il dossier anche la Cassa Disoccupazione.

Attualmente è tutto bloccato.

Sto ancora aspettando una risposta dopo

l’e-mail che ho inviato la scorsa settimana alla signora __________ (cassa

disoccupazione - servizio ILR).

Visto i tempi lunghi e le risposte date col

contagocce da parte del Cantone, l’imminente chiusura dell’anno contabile,

dubito avremo delle risposte veloci per i mesi in sospeso (revisione marzo 2020

- gennaio 2021, domanda e conteggio febbraio - aprile 2021).

@__________ probabilmente la

decisione e/o altre informazioni ufficiali arriveranno sul tuo indirizzo

e-mail, poiché l’apertura del caso è stata fatta con il tuo recapito. (…)”

(doc. 172)

Il 17 settembre 2021, la RI 1 ha

trasmesso all’indirizzo e-mail lavororidotto@ias.ti

ha comunicazione via mail dalla quale, al di là delle problematiche da

ricondurre al riconteggio per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021, emerge

quanto segue:

" (…) Da

parte nostra, stiamo sempre attendendo la risposta da parte dell’Ufficio

giuridico per il preannuncio di lavoro ridotto dei mesi di marzo 2021 e aprile

2021.

(…). Potete gentilmente darci informazioni in merito o a chi dobbiamo

rivolgerci per poter riattivare la pratica? Noi abbiamo pronti i moduli della

domanda di lavoro ridotto per marzo 2021 e aprile 2021.” (cfr. doc. 68).

Il 28 settembre 2021, la Cassa ha

fatto seguito alle richieste della società, precisando che “per la

riattivazione della pratica dovete rivolgervi all’Ufficio giuridico. Alla cassa

vanno inoltrate unicamente le richieste ILR (conteggi), rammentiamo che le stesse

vanno presentate entro 3 mesi dalla fine del periodo di conteggio per la quale

chiedete” (cfr. doc. 313).

Il 5 ottobre 2021, la ricorrente si

è rivolta via mail alla Sezione del lavoro, allegando i moduli di preannuncio

di lavoro ridotto per marzo ed aprile 2021 (sulla cui base la Sezione del

lavoro aveva emesso la decisione del 27 aprile 2021), chiedendo “a che punto

è la decisione e se si può riattivare con i moduli” allegati “oppure

quali procedure o quali limiti sono intercorsi nel mentre” (cfr. doc. 67)

Con decisione del 3 novembre

2021, contro la quale la ricorrente ha presentato tempestiva opposizione, la

Cassa, preso atto delle rettifiche relative ai moduli a valere da marzo 2020 a

febbraio 2021, ha emesso un ordine di restituzione per complessivi fr.

38'156.05 a valere quali indennità per lavoro ridotto indebitamente percepite

dalla RI 1 (cfr. doc. 257-258).

Nell’opposizione tempestivamente

interposta dalla ditta contro il provvedimento del 3 novembre 2021,

quest’ultima ha fatto valere di non avere “ancora ricevuto risposta da parte

delle Autorità cantonali” per “la domanda di preannuncio lavoro ridotto

anche per il periodo marzo 2020 [recte: 2021] – aprile 2021” inoltrata il

16.

febbraio 2021 (cfr. doc. 232-234).

Il 21 dicembre 2021, la RI 1 ha

contattato la Sezione del lavoro tramite mail chiedendo “informazioni in

merito al preannuncio di lavoro ridotto (…) per il periodo marzo 2021 e aprile

2021.

(…) possiamo inoltrare i conteggi alla Cassa Disoccupazione per i mesi

sopramenzionati?” (cfr. doc. 185)

Il giorno stesso, sempre la

Sezione del lavoro ha informato la società del fatto che non vi erano pratiche

pendenti per quanto la concerneva e che la decisione inerente il periodo

marzo-aprile 2021 era a suo tempo già stata emessa, invitandola a prendere

contatto con la Cassa (cfr. doc. 187).

In risposta, la ricorrente ha

chiesto alla Sezione del lavoro quanto segue:

" (…) Quindi,

da parte vostra, è già stata emessa una decisione per il periodo marzo 2021 -

aprile 2021?

Se sì, quando e con che esito?

Purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna decisione scritta da parte

vostra in merito all’ultimo preannuncio” (cfr. doc. 188).

Qualche minuto dopo, __________,

collaboratrice dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha chiesto a __________

di comunicarle “un numero diretto dove poterla raggiungere” (cfr. doc.

189) e nel corso della mattinata __________, ispettore attivo in seno

all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha comunicato alla ricorrente

quanto segue:

" (…) Come

concordato telefonicamente, (…) invio nuovamente la decisione inoltrata il 27

aprile 2021. Le ricordo che nella decisione compare il vecchio numero RIS,

ciononostante essa rimane valida per il nuovo RIS per i mesi di marzo e aprile

2021, come pattuito ad ottobre” (cfr. doc. 70-71 e 190).

Il 23 dicembre 2022, quanto

segue:

" (…) Scrivo

in merito al nostro dossier e alle domande di lavoro ridotto di marzo 2021 e

aprile 2021. Abbiamo fatto chiarezza con l’Ufficio giuridico e ci ha

consigliato di contattarvi per spiegare la situazione. (…)

La scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la

rettifica del dossier, una vostra collaboratrice ci ha detto che eventuali

domande per il lavoro ridotto nei mesi successivi alla rettifica sottostavano

ad un prolungo del periodo di domanda di lavoro ridotto dal Cantone (scopriamo

che fa stato la decisione da parte dell’Ufficio giuridico con il RIS e

l’intestazione del ristorante sbagliata) e due, che i formulari di domanda di

lavoro ridotto non dovevano essere inoltrati presso la vostra cassa fintanto

che non fosse stata fatta chiarezza per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021.

Ora sono a chiedervi, gentilmente, se possiamo inoltrarvi i moduli

per i mesi di marzo 2021 e aprile 2021. Nelle nostre lettere di accompagnamento

abbiamo chiesto a più riprese informazioni in merito al periodo, ma mai nessuno

ci ha segnalato la possibilità di inoltrare i moduli per marzo-aprile 2021

nonostante la rettifica del dossier” (cfr. doc. 197).

Il 24 dicembre 2021, l’amministrazione

ha invitato la ricorrente a “trasmettere le richieste ILR, la Cassa potrà

infatti valutar il diritto solo una volta che le stesse sono presentate

formalmente” (cfr. doc. 196).

Il 28 dicembre 2021 la società

ha, quindi, inviato alla resistente i moduli relativi ai mesi di marzo ed

aprile 2021 che ha indicato esserle “stato detto di tenere in sospeso (…) e

non inviarli fintanto che il dossier non fosse stato completamente revisionato”

(cfr. doc. 196).

Con decisione del 10 gennaio

2022, la Cassa ha, come visto, negato alla ricorrente il diritto a percepire le

postulate indennità (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 208-209).

Il 1° marzo 2022, dopo che la

società ha impugnato la decisione del 10 gennaio 2022, con argomentazioni nella

sostanza analoghe a quelle riproposte in sede ricorsuale (cfr. doc. 147-152),

la Cassa ha chiesto alla ricorrente di fornire dettagli circa:

"

(…)

-

il “nominativo del/dei funzionari con cui avete discusso e ricevuto le

informazioni”;

-

in quale maniera sono state date le informazioni (supporto cartaceo,

colloquio telefonico, eccetera)”;

-

il/i giorno/i in cui sono state fornite le informazioni” (cfr. doc. 47).

Il 14 marzo 2022, la società ha

comunicato alla Cassa quanto segue:

" (…) La

comunicazione fornita alla segretaria è scaturita a seguito di un colloquio

telefonico con l’allora funzionaria incaricata del dossier, probabilmente la

signora __________, dopo il vostro scritto del 01.03.2021, il quale stabiliva

che dovevamo procedere con le correzioni per il periodo marzo 2020-febbraio

2021.

La data presumibile delle/a telefonate/a dovrebbe essere attorno al

15.03-25.03.2021, quando la nostra segretaria stava cercando di ricostruire

l’istoriato per la documentazione in merito al lavoro ridotto marzo

2020-febbraio 2021. In seguito ci sono stati altri momenti in cui abbiamo

potuto parlare con i vostri funzionari, sia della Cassa Disoccupazione, sia

dell’Ufficio giuridico. A più riprese abbiamo chiesto delucidazioni in merito

al periodo marzo – aprile 2021, anche a seguito dell’errore con lo scambio di

RID e del dossier con il __________.

Le risposte che abbiamo ricevuto sono sempre state evasive e mai

chiare da parte dei vari interlocutori; sicuramente nessuno si aspettava che la

procedura e le correzioni dei moduli andasse così per le lunghe.

(…)

Vorremmo sottolineare il fatto che nessuno ci ha mai comunicato

che il preannuncio di lavoro ridotto “sbagliato” intestato al __________

ricevuto in data 27.04.2021 valeva lo stesso come decisione per potervi

inoltrare i moduli di marzo e aprile 2021. Se fosse stata fatta chiarezza,

rettificando la decisione inviandoci una con l’intestazione corretta, o

semplicemente se ci fosse state data la comunicazione di inviarvi i moduli

anche per marzo e aprile 2021, sicuramente le nostre segretarie avrebbero agito

rispettando i tempi legali da voi richiesti.” (cfr. doc. 29-30).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente non

contesta di aver sottoscritto il 3 settembre 2021 e trasmesso alla Cassa in

data 28 dicembre 2021 le domande tese all’erogazione delle indennità per lavoro

ridotto a valere per i mesi di marzo ed aprile 2021, né pretende di averle

inviate alla Cassa in un momento precedente rispetto a tale data.

Ne consegue che l’invio alla

resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di marzo

ed aprile 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di

conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI).

Secondo

questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale

riprodotta ai consid. 2.3. e 2.4., inoltre, non vi sono, in concreto, validi

motivi atti a giustificare, ai sensi dell’art. 41 LPGA, la tardività

dell’inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto.

Al riguardo il TCA sottolinea

innanzitutto che, prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative

ai mesi di marzo ed aprile, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra consid.

2.6.) già beneficiato. Ciò implica che la procedura e i termini dovevano essere

ben noti alla ricorrente.

Si pone, inoltre, nuovamente in

evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il termine di

inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente ed i modo

univoco sia nelle decisioni già notificate alla ricorrente dalla Sezione del

lavoro nel corso del 2020, sia in quella del 27 aprile 2021, che nelle “domande

e calcolo di indennità per lavoro ridotto” da questa sottoscritte e

trasmesse all’amministrazione, tanto nel 2020 quanto nel 2021, che

nell’opuscolo che la datrice di lavoro era chiamata a consultare su indicazione

della Sezione del lavoro (cfr. supra consid. 2.6.).

Quanto all’errore in cui è

incorsa la Sezione del lavoro, che nella decisione del 27 aprile 2021 ha

indicato di riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto da marzo

ad agosto 2021 alla “__________” in luogo della RI 1, indicando pure un

numero RIS erroneo, questa Corte rileva che alla ricorrente, proprio in ragione

delle decisioni precedentemente emesse nei suoi confronti, era pure noto che il

decorso del termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI non sarebbe stato interrotto

nemmeno da una procedura di opposizione o di ricorso (cfr. supra consid. 2.6.),

ragion per cui la società non poteva legittimamente credere che lo

interrompesse la mera segnalazione di un errore alla Sezione del lavoro, né,

come invece pretende in sede ricorsuale, una procedura di riconteggio delle

indennità a valere per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021.

Sulla

censura sollevata dalla ricorrente che fa valere di non essere stata informata

dalla Cassa che il termine per l’inoltro dei moduli relativi alle indennità

postulate per marzo ed aprile 2021 ex art. 38 cpv. 1 LADI è perentorio e sarebbe

quindi giunto a scadenza, rispettivamente, il 30 giugno ed il 31 luglio 2021,

indipendentemente dalla segnalazione alla Sezione del lavoro dell’indicazione

erronea del RIS nella decisione del 27 aprile 2021, il TCA rileva che la

società fa riferimento al fatto di essere stata informata tardivamente dalla

Cassa sui doveri che le incombevano ai sensi della LADI, indicati, tra gli

altri (cfr. supra consid. 2.6.) nei provvedimenti emessi dalla Sezione del

lavoro.

Richiamati

l’art. 27 LPGA e la giurisprudenza suindicata (cfr. supra consid. 2.4.), giova

rilevare che nella sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il

Tribunale federale ha già stabilito che nell’ambito assicurazioni sociali, ed anche

nell’assicurazione contro la disoccupazione, gli assicurati devono fare il

possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte

dell’amministrazione o fogli informativi.

In

concreto, la tesi ricorsuale non merita tutela, ritenuto dapprima che tanto dai

moduli sottoscritti dalla ricorrente per le richieste delle indennità di lavoro

ridotto, quanto - ed in particolare - dalle decisioni emesse dalla Sezione del

lavoro sia nel 2020, che nel 2021, figurano, come visto (cfr. supra consid.

2.6.), precise indicazioni, di cui l’insorgente aveva preso visione, sul

termine di tre mesi dalla fine di ogni periodo di conteggio per procedere alla

richiesta delle indennità per lavoro ridotto.

Non vi sono, pertanto, motivi

che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9 Cost.; consid. 2.5.)

della ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che permettessero

all’azienda di legittimamente credere che, a differenza di quanto disciplinato

dalla LADI, il termine perentorio di cui all’art. 38 cpv. 1 fosse suscettibile

di essere prorogato.

Quanto

alla pretesa comunicazione che la ricorrente riferisce esserle stata resa

telefonicamente da __________, collaboratrice della Cassa, nel senso di “tenere

in sospeso l’inoltro dei formulari all’attenzione della Cassa fintanto che non

fosse stato evaso il ricalcolo del periodo precedente” (cfr. supra consid.

1.4.; 2.6. e doc. I), questa Corte condivide le conclusioni della resistente e

ricorda che il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse

ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del

31.

ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid.

3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF

C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Sulle

pretese informazioni erronee ricevute della Cassa, questo Tribunale rileva, innanzitutto,

che negli scambi di mail intercorsi tra la Cassa e la ricorrente non ve ne è

traccia sino al 23 dicembre 2021, e meglio sino a due giorni dopo che la

Sezione del lavoro aveva ritrasmesso alla società la decisione del 27 aprile

2021, in seguito alla quale la RI 1 aveva segnalato l’errore del RIS alla

Sezione del lavoro, salvo poi sostenere, il 21 dicembre 2021, di non aver “purtroppo

(…) ricevuto nessuna decisione scritta da parte vostra in merito all’ultimo

preannuncio” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 188).

È,

infatti, stato solo in data 23 dicembre 2021 che la ricorrente ha comunicato

alla Cassa che “la scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la

rettifica del dossier, una vostra collaboratrice ci ha detto che eventuali

domande per il lavoro ridotto nei mesi successivi alla rettifica sottostavano

ad un prolungo del periodo di domanda di lavoro ridotto dal Cantone (…) e due,

che i formulari di domanda di lavoro ridotto no dovevano essere inoltrati

presso la vostra cassa fintanto che non fosse stata fatta chiarezza per il periodo

marzo 2020 – febbraio 2021” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 197).

Ciò

salvo aver prima preteso, e meglio nell’opposizione interposta contro la

decisone del 10 gennaio 2022, che tale informazione sarebbe stata fornita dalla

signora Bianchetti, parallelamente al periodo in cui aveva segnalato l’errore

del numero RIS alla Sezione del lavoro e preso contatto con l’Ufficio federale

di statistica, quindi tra il 27 aprile e la metà di maggio (cfr. supra consid.

2.6

e doc. 147-152) successivamente, e meglio il 14 marzo 2022, che “la

comunicazione fornita alla segretaria è scaturita a seguito di un colloquio

telefonico con l’allora funzionaria incaricata del dossier, probabilmente

la signora __________ (…) La data presumibile delle/a telefonate/a dovrebbe

essere attorno al 15.03-25.03.2021 (…)” (cfr. supra consid. 2.6.,

sottolineature ad opera della redattrice), ed infine, in sede ricorsuale,

tornare a sostenere che l’informazione sarebbe stata fornita quantomeno dopo il

27.

aprile 2021, da __________ (cfr. supra consid. 1.4., doc. I).

Del

resto nel messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021 __________ non ha

fatto nessun accenno ai termini per fare valere il diritto alle indennità per

lavoro ridotto per i mesi di marzo e aprile 2021.

Tutto

quanto sopra ben considerato, emerge che, in sostanza, non solo non vi sono

riscontri documentali circa la pretesa erronea informazione ricevuta

telefonicamente dalla Cassa, ma anche che la ricorrente nemmeno sa dire quando

ciò sarebbe avvenuto, pretendendo dapprima che la telefonata sarebbe intercorsa

“la scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la rettifica del

dossier”, ciò che dagli atti risulta essere avvenuto il 6 aprile 2021 (cfr.

doc. 233), poi che sarebbe avvenuto quantomeno dopo il 27 aprile 2021, poi tra

il 15 ed il 25 marzo 2021 (cfr. supra consid. 2.6.) ed infine ribadire che il

preteso colloquio telefonico sarebbe avvenuto parallelamente alla segnalazione

dell’errore nella decisione del 27 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.4.).

Nemmeno

la ricorrente pare esser certa di chi, in definitiva, sarebbe stata

l’interlocutrice della propria segretaria, avendo dapprima riferito di “una

vostra collaboratrice” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 197), poi che si

sarebbe trattato di “__________” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 147-152),

successivamente che sarebbe stata “probabilmente la signora __________”

ed infine ribadire, apparentemente senza dubbio alcuno, che trattavasi proprio

di __________ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

Mal

si comprende, inoltre, per quale motivo, se avesse effettivamente ricevuto, sin

dalla primavera 2021, la pretesa informazione (errata) da parte della Cassa

circa una proroga del termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI “fintanto che

non fosse stato evaso il ricalcolo del periodo precedente”, la società

avrebbe chiesto, tanto a settembre, quanto a dicembre 2021 (cfr. supra consid.

2.6.) “informazioni in merito o a chi dobbiamo rivolgerci per poter

riattivare la pratica? Noi abbiamo pronti i moduli della domanda di lavoro

ridotto per marzo 2021 e aprile 2021”, ritenuto, oltretutto, da un lato,

che il 28 settembre 2021 (quando già la ditta aveva “pronti i moduli”,

datati 3 settembre 2021) era già stata informata dalla Cassa su come procedere

e resa attenta circa la perentorietà del termine di cui all’art. 38 cpv. 1

LADI, e, d’altro lato, che la procedura di riconteggio era culminata nella

decisione di restituzione del 3 novembre 2021, impugnata, ed era quindi giunta

a quel termine che la società pretende di aver dovuto attendere per trasmettere

alla Cassa i moduli per le indennità di marzo ed aprile 2021, poi inviati

soltanto il 28 dicembre 2021.

Questa Corte, alla luce di

quanto precede, ritiene improbabile che la Cassa, nella persona di __________ o

di un/una altro/a collaboratore/collaboratrice abbia fornito alla ditta

l’indicazione da quest’ultima pretesa.

In effetti appare

quantomeno inverosimile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa

abbia comunicato un’informazione simile alla ricorrente, posto come tale modo

di agire sarebbe in contraddizione con l’usuale prassi della Cassa e in

particolare sarebbe contraria all’art. 38 cpv. 1 LADI.

La

RI 1 nemmeno può, quindi, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,

dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2021.67 del 15 novembre 2021; STCA

38.2021.76

dell’8 novembre 2021; STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA

38.2019.15

del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA

38.2017.20

del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015), né la buona fede della ricorrente può essere

tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost..

2.8

La

ricorrente ha chiesto di sentire la propria dipendente, __________, e la

collaboratrice della Cassa, __________.

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020

consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19

dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una

semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo

(cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N.

28.

pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV

Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA

38.2018.31

del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre

2018.

consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione dei propri organi al fine di

esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha

semplicemente indicato quale prova l’audizione testimoniale di __________ e di __________.

La

medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021

consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In

concreto i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come

la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso.

La

domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza,

respinta.

2.9

Alla

luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione dell’8 aprile 2022

deve essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid.

2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del

13.

settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti