Lexipedia

Decisione

38.2022.49

Guadagno ottenuto da attività iniziata poco prima della disocupaz. non è accessorio, bensì va trattato quale GI. In effetti non si è confrontati con attiv. parallela ad attiv. principale, con tasso di occup. minore, iniziata prima di AD. Rettam. Cassa ha chiesto restituz. ID calcolate senza GI

26 settembre 2022Italiano33 min

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.49

rs

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19

aprile 2022 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento

del 16 febbraio 2022 (cfr. doc. 47) con il quale a RI 1 è stata chiesta la

restituzione della somma di fr. 9'440.05 corrispondenti a indennità di

disoccupazione percepite in troppo nel periodo settembre 2020 - giugno 2021 a

seguito del computo del compenso corrispostogli dal __________ per la sua

attività di __________ non dichiarata alla medesima, la quale ne è venuta a

conoscenza tramite la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Nella decisione su opposizione è

stato rilevato:

" (…) il

sig. RI 1 ha lavorato dal 12 luglio 2019 al 30 giugno 2020 in __________ presso

__________ come __________.

Dal 1° agosto al 31 agosto 2020, egli ha

lavorato quale collaboratore a tempo pieno presso l’__________.

Egli è stato tesserato presso il __________, dal 30 luglio 2020 al

21 luglio 2021, con un compenso per il 2020 di chf 10'575 lordi e per il 2021

di chf. 5'342.- quale __________.

L’Assicurato ha svolto gli allenamenti tra le ore 19.15 e le ore

21.00 e le partite durante il fine settimana.

Il 1° settembre 2021, si è

registrato quale disoccupato presso l'URC di __________ e il suo diritto è

stato stabilito a partire da questa data.

Secondo la Prassi LADI ID, marginale:

C123 È’ considerato guadagno intermedio il reddito

proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che l'assicurato

ottiene entro un periodo di controllo e il cui importo è inferiore

all’indennità di disoccupazione cui ha diritto. Il computo del guadagno

intermedio è di esclusiva competenza della cassa di disoccupazione.

L'assicurato nella lettera del 21 gennaio 2022 inviata alla

Sezione di __________ e nell'atto di opposizione evidenzia che ha giocato per

una società dilettantistica ed il suo impegno non costituiva in nessun caso una

attività lavorativa ma un passatempo del suo tempo libero. Precisa inoltre che

si trattava di un rimborso spese previsto che ritiene non debba essere preso in

considerazione nel presente caso trattandosi di un guadagno accessorio.

Purtroppo però quanto indicato dall'assicurato non corrisponde

effettivamente a quanto verificatosi in quanto l'attività ha comportato il

versamento di un salario, sia pur ridotto, con regolare trattenuta dei

contributi AVS, versati direttamente dal datore di lavoro alla Cassa Di

Compensazione AVS.

Infatti, qualora fosse stato riconosciuto un rimborso per le spese

sostenute per il viaggio o per altri fattori non comportava un relativo

versamento di contributi in quanto si trattava esclusivamente di una copertura

dei costi subiti dall'assicurato.

In questo caso per evidenti motivi di versamento di salario e come

indicato dalla società __________ durante la compilazione dell'Attestato del

datore di lavoro, il salario è stato regolarmente versato al collaboratore sia

per l'anno 2020 (dal 30 luglio) sia per l'anno 2021 fino al 21 luglio).

Ne deriva pertanto che l'assicurato doveva dichiarare questo suo

reddito alla Cassa Disoccupazione che correttamente ha effettuato nuovamente i

conteggi richiedendo in restituzione l'importo di Chf.

9'440.05 netti. (…)” (Doc. A)

1.2. L’assicurato

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione del 19 aprile 2022 (cfr. doc. I).

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…) dopo

la fine della mia esperienza in __________ quale __________, essendo rimasto

senza contratto, ho deciso di fare rientro in Svizzera all'inizio del mese di

luglio 2020. Non avendo trovato una squadra disposta ad offrirmi un impiego da __________

ed essendomi ben presto reso conto che questa evenienza diventava sempre più

improbabile, ho iniziato a considerare anche la possibilità di abbandonare la

pratica di questa attività a titolo professionale e ho cominciato a cercare un

altro impiego a tempo pieno.

6. Proprio in questo senso, a partire dallo agosto 2020, come

peraltro rilevato anche dall'Amministrazione stessa, ho iniziato a lavorare

quale collaboratore a tempo pieno presso l'__________.

7. Parallelamente, ho accettato la proposta della società __________

del __________ di __________ per loro a partire dal 30 luglio 2020, così da

continuare a praticare nel tempo libero quella che restava la mia grande

passione, ovvero il __________, tenendomi in forma in un campionato comunque di

un certo livello come quello della __________. Il mio impegno per il __________,

come peraltro confermato dalla società medesima (v. allegato), consisteva

infatti in tre, rispettivamente quattro allenamenti a settimana, che avevano

luogo solo ed esclusivamente alla sera, tra le ore 19.15 e le ore 21.00, ai

quali si aggiungeva la partita durante i fine settimana. Che questa fosse

un'attività secondaria è peraltro dimostrato dal fatto che la svolgevo in

concomitanza con il mio impiego a tempo pieno presso __________.

8. Purtroppo la mia attività presso __________ si è conclusa

dopo poco tempo, motivo per cui mi sono registrato a partire dal 1° settembre

quale disoccupato presso l'URC, allo scopo di trovare una nuova occupazione a

tempo pieno, che avrei accettato immediatamente e senza alcun problema nel caso

in cui l'avessi trovata, come osservato anche nell'opposizione del 10 marzo

u.s.

9. La mia attività presso il __________, che come visto è iniziata

prima e in concomitanza con un'attività lavorativa a tempo pieno, è

semplicemente continuata nello stesso ed identico modo, senza alcun tipo di

aumento né a livello di indennizzo, né a livello di occupazione temporale,

continuando ad occuparmi unicamente tre o quattro sere a settimana per gli

allenamenti e i weekend, per le partite.

10. Come indicato negli scritti precedenti inviati alla Cassa CO 1,

si deve poi considerare che la stagione calcistica 2020/2021, a causa della

pandemia, non si è nemmeno svolta nella maniera prevista. Verso metà ottobre

infatti, il campionato è stato interrotto (così come gli allenamenti o ogni

altra attività) e, salvo errore, è ricominciato solo nel mese di maggio 2021.

Chiaramente durante questi periodi di sospensione non ho ricevuto alcun

indennizzo.

11. Ciò posto, indipendentemente dal fatto che l'indennizzo

ricevuto per la mia attività in favore del __________ possa essere qualificato

di "salario" e che la società ha pagato i contributi AVS alla Cassa

di compensazione AVS, ritengo che quanto percepito per questa mia attività, che

ho esercitato già prima della disoccupazione ed esclusivamente al di fuori del

“normale" orario di lavoro, in aggiunta a quella che era un'occupazione a

tempo pieno, debba essere considerato quale guadagno accessorio e, in quanto

tale, non deve essere considerato nel computo del guadagno intermedio. La mia

attività calcistica è infatti rimasta un'attività secondaria. (…)” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto

la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il

24 giugno 2022 il ricorrente ha trasmesso copia del calendario del campionato

di __________, relativo alla stagione sportiva 2020/2021 e ha presentato alcune

osservazioni.

1.5. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 30 giugno 2022 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se

l’assicurato debba restituire oppure no l’importo di fr. 9'440.05,

corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo

dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021.

2.2. L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2

a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14

giugno 2011 consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Circa

il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che

deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo

2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002

e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità

giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato.

L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali

per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai

quali avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il supplemento è

pagato soltanto se durante la disoccupazione all’assicurato non sono versati

gli assegni per i figli e per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di

una persona che eserciti un'attività lucrativa.

Giusta

il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera

pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità

giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di

invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

2.4. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo (cfr. al riguardo cfr. Stephan Berner, Das

Zwischenverdienstrecht der Arbeitslosenversicherung Zur Frage der Berechnung der Kompensationszahlungen, in SZS 1/2019,

p.to IV 1. b). L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di

guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il

Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In

virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza

tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente

almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno

assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in

considerazione.

Il guadagno intermedio, giusta l'art.

24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr.

48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di

"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

Con guadagno accessorio ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si

intende ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente

esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori

del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

La nozione di accessorio riferita al

guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività

principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo

delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un

rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il

guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale,

l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. È l’aumento

considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale

guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di

disoccupazione.

Va considerato guadagno accessorio,

in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata in

aggiunta a un’occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_600/2015 dell’11

maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016

consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230

consid. 3c).

In proposito cfr. pure STCA

38.2015.21 del 14 settembre 2016 relativa alla restituzione di indennità di

disoccupazione percepite nel 2012 a seguito del computo, quale guadagno

intermedio, del reddito supplementare ottenuto da un’attività lavorativa

accessoria, iniziata nel 2008, non dichiarata alla Cassa competente e aumentata

considerevolmente durante la disoccupazione. Il TCA ha rinviato gli atti alla

Cassa per verificare se il guadagno supplementare comprendesse eventuali spese

da dedurre.

Il relativo ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_684/2016 del 25 ottobre

2016.

2.5. La

SECO, nella Prassi LADI ID valida dal gennaio 2013, punti C8-C11, ha indicato:

"

C8 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato

tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata

fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro

ordinario di un’attività lucrativa indipendente. Se vi sono più rapporti di

lavoro, per tempo normale di lavoro si intende la durata normale di lavoro

dell’azienda in cui viene esercitata l’attività principale. È considerata

attività principale l’attività con il tasso di occupazione più alto. Questo

vale di norma anche se il guadagno tratto dall’attività accessoria è superiore

al guadagno tratto dall’attività principale (DTF 125 V 475). Se l’assicurato

esercita 2 attività a tempo parziale allo stesso tasso d’occupazione, è

considerata accessoria l’attività che gli procura il guadagno più basso.

ð Giurisprudenza

DTFA C 252/06 del 26.9.2006 (L’attività di ausiliaria

di ristorante svolta da una maestra di scuola dell’infanzia in formazione non

viene considerata fonte di guadagno accessorio a condizione che l’interessata

non svolga un’ulteriore attività dipendente nel tempo normale di lavoro che

possa essere ritenuta fonte principale di reddito. Se, al termine della

formazione, la persona interessata continua a svolgere l’attività di ausiliaria

di ristorante, quest’ultima deve essere considerata fonte di guadagno intermedio)

C9 Durante

la disoccupazione, il guadagno accessorio non può essere computato quale

guadagno intermedio. Tuttavia, se l’assicurato estende la propria attività

accessoria, il guadagno supplementare conseguito va computato come guadagno

intermedio.

ð Esempio

Prima di essere disoccupato, l’assicurato aveva

contemporaneamente 2 impieghi a tempo parziale, il primo al 72 % (salario di

CHF 3500), il secondo al 58 % (salario di CHF 4000). Egli perde l’impiego al 72

% e chiede l’ID.

Calcolo del guadagno assicurato:

72 % attività principale persa CHF 3500

28 % attività accessoria CHF 1931 (28/58 di CHF 4000)

100 % CHF 5431 = guadagno assicurato

I 28/58 dell’attività accessoria, di cui si è tenuto

conto nel guadagno assicurato, vanno considerati come guadagno intermedio

durante la disoccupazione.

I restanti 30/58 dell’attività accessoria sono

guadagno accessorio e non possono essere presi in considerazione né come

guadagno assicurato né come guadagno intermedio.

ð Giurisprudenza

DTFA del 27.1.2003, C 149/02 (Per esaminare se una

persona consegue un guadagno intermedio o se continua semplicemente l’attività

accessoria indipendente finora esercitata ci si deve basare sull’importo dei

redditi percepiti e non sul tempo impiegato per conseguire tali redditi)”

C10 Un guadagno accessorio rimane tale anche durante i

termini quadro successivi; esso non ha alcun influsso sul periodo di

contribuzione e non va preso in considerazione per il calcolo del guadagno

assicurato.

C11 Se un assicurato, durante il termine di disdetta o

sapendo di essere licenziato in un prossimo futuro, intraprende un’attività che

gli procura un guadagno accessorio, tale guadagno verrà computato integralmente

come guadagno intermedio al momento in cui andrà in disoccupazione.”

Il

tenore del p.to C9 è stato ripreso pure in Prassi LADI ID p.to C131 relativo al

guadagno intermedio.

2.6. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V

32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. In dottrina, Boris Rubin

Considerandi

(Commentaire de la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess,

Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 24 N. 39 pag. 1271-272) rileva al

riguardo quanto segue:

" (…) Un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, 2e phrase,

ne peut être considéré comme tel que si une source principale de revenu

existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que l'activité

"accessoire" perdure après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation

consécutive à la perte de l'activité principale (DTA 2008 p. 154). Si une

activité de faible ampleur ne débute qu'après l'ouverture du délai-cadre

d'indemnisation, il ne peut être question d'une activité procurant un gain

accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir compte à

titre de gain intermédiaire (arrêt du 10 mai 2007 [C 128/06] consid. 4). Les

gains accessoires réalisés durant le délai-cadre d'indemnisation ne deviennent

des gains intermédiaires durant le délai-cadre d'indemnisation que s'ils

augmentent sensiblement après la perte de l'activité principale (principe de

l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Ce n'est alors que la part

de revenu supplémentaire (celle correspondant à l'augmentation sensible) qui

constitue un gain intermédiaire (ATF 123 V 230). En résumé, pour qu'un gain

accessoire n'ait pas à être pris en considération à titre de gain

intermédiaire, il doit s'agir d'un gain tiré d'une activité accessoire (à une

activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation,

c’est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure postérieurement à la

perte de l'activité principale et qui n'augmente pas sensiblement durant le

délai-cadre d'indemnisation.

(…)"

2.8

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato, nato il __________ 1991, ha

svolto l’attività di __________ in __________ per la squadra __________ dal 12

luglio 2019 al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 5).

Dopo essere rientrato in Svizzera

all’inizio del mese di luglio 2020 (cfr. doc. I pag. 2), il ricorrente, il 27

luglio 2020, è stato assunto dall’__________ quale collaboratore dal 1° al 31

agosto 2020 con una retribuzione di fr. 3'555.-- mensili per 42 ore settimanali

(cfr. doc. 8).

Il 1° settembre 2020 l’insorgente

si è annunciato per il collocamento, dichiarando una disponibilità del 100%

(cfr. doc. 1).

La Cassa gli ha aperto un termine

quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° settembre 2020 (cfr. doc.

13) e gli ha versato le indennità di disoccupazione dal mese di settembre 2020

al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 15-28; 31-35).

L’8 luglio 2021 il nominativo

dell’assicurato è stato annullato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 30

giugno 2021 a seguito del reperimento di un’occupazione come __________ presso

il __________ dal 1° luglio 2021 (cfr. doc. 36).

La Cassa, il 12 gennaio 2022, ha

chiesto al ricorrente di fornire le proprie osservazioni in merito a quanto

segue:

" Da un

controllo effettuato dalla SECO è emerso che nel periodo 1.12.2020 -

31.12.2020, durante il quale ha beneficiato delle indennità di disoccupazione,

lei ha svolto una attività lavorativa.

Verificando i pagamenti constatiamo che lei, nel periodo

summenzionato, non ha mai notificato l’attività lavorativa presso il __________,

ottenendo un reddito lordo di Fr.10'575.00.

Considerato come ha percepito le indennità di disoccupazione dal

mese di Settembre 2020 al mese di Giugno 2021, ci vediamo costretti a dover

intervenire nei suoi confronti.

In effetti sui formulari "indicazione della persona

assicurata" (IPA), riguardanti i mesi compresi nel periodo sopra menzionato,

alla domanda se ha svolto un'attività lavorativa per uno o più datori di Iavoro

(domanda No.1), ha sempre risposto in modo negativo.

(…)” (Doc. 42)

L’insorgente, il 21 gennaio 2022,

ha indicato:

" (…) Per

quanto concerne l’anno 2020, è corretto che sono stato tesserato per la società

__________, che milita nel campionato di __________, a partire dal mese di

luglio. Non considero però questa un'attività lavorativa.

Sono un __________ e al termine della stagione 2019/2020, dopo la

scadenza del contratto con il mio precedente __________, non ho trovato una

società disposta ad assumermi a titolo __________. Ho quindi accettato la

proposta del __________, secondo cui avrei potuto tenermi in forma con loro e,

fintanto che non avessi trovato un nuovo contratto da __________, mi avrebbero __________,

di modo che avrei giocato le partite di ufficiali per loro. Tra le parti non è

stato concluso alcun accordo in forma scritta.

Preciso in questo senso come il __________ è una __________, e non

ero quindi attivo né quale __________, né quale __________. Ci allenavamo

quattro sere a settimana, dalle ore 19.15 alle ore 21.00, mentre la partita

aveva luogo durante il fine settimana. Osservo peraltro come in caso di rari

turni infrasettimanali, i vari giocatori devono organizzarsi individualmente

con il proprio datore di lavoro, prendendo delle ore di libero, se questo viene

loro consentito.

Non ho quindi mai inteso il mio impegno presso la società __________

come un'attività lavorativa, tantomeno svolta a titolo professionistico o

semiprofessionistico, motivo per cui non l'ho notificata. Infatti, mi sono

iscritto presso la vostra cassa disoccupazione e, nel caso in cui avessi

trovato una qualsiasi occupazione, l'avrei colta senza nessun problema. (…)”

(Doc. 43)

Interpellato dalla Cassa, il __________,

l’11 febbraio 2022, ha comunicato che “il sig. RI 1 è stato __________ dal

30.7.2020

al 21.7.2021 con un compenso per il 2020 di chf 10'575 lordi e per il

2021.

di chf 5'342.-” (cfr. doc. 46).

Con

decisione del 16 febbraio 2022 la Cassa ha ordinato all’assicurato di

restituire la somma di fr. 9'440.05, corrispondenti a indennità di

disoccupazione percepite in troppo nel periodo settembre 2020 – giugno 2021 a

seguito del computo del reddito percepito dal __________ che non poteva essere

considerato guadagno accessorio (cfr. doc. 47; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato dalla decisione su opposizione del 19 aprile 2022 (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che le somme corrisposte

all’assicurato dal __________ concernono la remunerazione per la sua attività

calcistica in seno al __________. In effetti, da una parte, il __________

stesso, l’11 febbraio 2022, ha precisato che gli importi di fr. 10'575.-- per

il 2020 e di fr. 5'342.-- lordi costituiscono il compenso per il 2020,

rispettivamente per il 2021 (cfr. doc. 46).

Dall’altra, dall’estratto conto

individuale della Cassa __________ risulta che per il 2020 è stato in

particolare registrato il reddito conseguito presso il __________ di fr.

10'575.-- (cfr. doc. 41).

Al riguardo giova osservare che

ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto indivi­duale

dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi

fino all’insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia (cfr. art. 30ter

cpv. 1 della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti - LAVS e 137 dell’Ordinanza

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti - OAVS).

Ai sensi dell’art. 30ter cpv. 2

LAVS sono annotati nel conto individuale i

redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il

datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, anche se quest’ultimo non

ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

In concreto si pone, quindi, la

questione della qualifica del guadagno ottenuto dal __________ quale __________,

e meglio se si tratti di guadagno intermedio (cfr. art. 24 cpv. 1 LADI), come

stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A; 47; III), oppure di guadagno

accessorio (cfr. art. 24 cpv. 3 2° frase LADI), come invece fatto valere dal

ricorrente (cfr. doc. I; 43; 60).

L’insorgente, rientrato in Svizzera

a inizio luglio dalla __________ dove ha svolto l’attività di __________ dal 12

luglio 2019 al 30 giugno 2020, è stato assunto dall’__________ il 27 luglio

2020.

per un mese con inizio dell’impiego al 1° agosto 2020 (cfr. doc. 8).

Egli è poi stato __________ dal __________

il 30 luglio 2020 (cfr. doc. 46), ossia precedentemente all’inizio effettivo

del contratto con l’__________ e, soprattutto, circa un mese prima della fine,

prevista dall’inizio del contratto per il 31 agosto 2020, dell’attività

lavorativa di durata determinata presso l’__________.

In casu non si è confrontati,

dunque, con un’attività svolta parallelamente a un’attività principale, ma con

un tasso di occupazione minore, iniziata antecedentemente alla disoccupazione e

continuata dopo l’entrata in disoccupazione senza estenderne lo

svolgimento (cfr. STF 8C_496/2019 del 30 settembre 2019 consid. 3; STF

8C_86/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3; STCA 38.2020.11 del 1°

settembre 2020 consid. 2.7.).

Inoltre l’assicurato, quando ha

accettato di essere attivo quale __________ per il __________ a decorrere dal

30.

luglio 2020, ben sapeva che l’impiego di durata determinata presso l’__________

di __________ sarebbe terminato a breve termine, ovvero il 31 agosto 2020.

Di conseguenza, tutto ben

considerato, iI guadagno ottenuto dal __________ deve, essere qualificato, già

indipendentemente dal fatto che l’attività in questione venisse o meno svolta

al di fuori del normale orario di lavoro (cfr. STF 8C_265/2014 del 27 agosto

2014.

consid. 3.6.) e con riferimento alla Prassi LADI ID C11 – peraltro

applicata dalla nostra Massima istanza in un caso analogo alla presente fattispecie

(cfr. STF 8C_565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 3) –, quale guadagno

intermedio.

I redditi conseguiti tramite

l’attività presso il __________ vanno pertanto considerati nel calcolo delle

indennità di disoccupazione relative al periodo settembre 2020 – giugno 2021.

2.10

Da

un profilo oggettivo il ricorrente, avendo beneficiato nel periodo determinante

(settembre 2020 – giugno 2021) di indennità di disoccupazione calcolate senza

computare il guadagno intermedio ottenuto dal __________, di cui la Cassa è

venuta a conoscenza solo in seguito da informazioni pervenutele da parte della

SECO (cfr. consid. 1.1.; 2.8.), ha effettivamente ricevuto indebitamente parte

delle prestazioni LADI relative a tale lasso di tempo.

Nel

caso di specie sono, perciò, dati i presupposti di una revisione processuale ex

art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali di attribuzione delle ID da

settembre 2020 a giugno 2021 (cfr. consid. 2.2.).

L’esercizio da parte dell’assicurato

dell’attività di __________ durante il periodo di riscossione delle prestazioni

LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a

conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione

differente.

Ne discende che in concreto sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di

prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr.

STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016, già

citata al consid. 2.4.).

Al riguardo va evidenziato che è

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale oggettivamente non aveva diritto o che gli è stata versata di un

importo superiore a quello spettantegli (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno

2018.

consid. 4.2.2.). Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è

stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio

non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti

oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF

8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022

consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.11

A proposito dell’importo da restituire

di fr. 9'440.05 il TCA evidenzia che la Cassa ha calcolato il guadagno

intermedio di ogni mese da settembre 2020 a giugno 2021 dividendo il reddito

conseguito presso il __________ nel 2020 di fr. 10'575.-- per 155 giorni (dal

30.

luglio 2020, data dell’inizio del __________, al 31 dicembre 2020) e quello

del 2021 di fr. 5'342.-- per 202 giorni (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021)

e moltiplicando la cifra ottenuta di fr. 68.22, rispettivamente fr. 26.44 per il

numero di giorni di ogni mese in questione (cfr. doc. 48).

Il guadagno intermedio lordo

ammonta così a fr. 2’046.70 per il mese di settembre 2020, a fr. 2'115.05 per

il mese di ottobre 2020, a fr. 2'046.70 per il mese di novembre 2020, a fr.

2'115.05 per il mese di dicembre 2020, a fr. 819.95 per il mese di gennaio

2021, a fr. 740.55 per il mese di febbraio 2021, a fr. 819.95 per il mese di

marzo 2021, a fr. 793.20 per il mese di aprile 2021, a fr. 819.95 per il mese

di maggio 2021 e a fr. 793.20 per il mese di giugno 2021 (cfr. doc. 48-58).

Sulla base dei guadagni intermedi

appena esposti, la Cassa ha stabilito l’effettivo diritto del ricorrente alle

indennità di disoccupazione durante il periodo settembre 2020 – giugno 2021, e

meglio fr. 721.45 per settembre 2020, fr. 1'315.-- per ottobre 2020, fr.

1'237.60 per novembre 2020, fr. 1'444.10 per dicembre 2020, fr. 2'115.30 per

gennaio 2021, fr. 2'050.85 per febbraio 2021, fr. 2'373.35 per marzo 2021, fr.

2'270.15 per aprile 2021, fr. 2'119.90 per maggio 2021 e fr. 2'279.35 per giugno

2021.

(cfr. 49-59).

Tali importi sono poi stati

dedotti dalle somme già corrisposte all’assicurato, ossia fr. 2'193.75 versati

il 16 novembre 2020 per il mese di settembre 2020, fr. 2'839.05 corrisposti il

16.

novembre 2020 per il mese di ottobre 2020, fr. 2'709.95 versati il 25

novembre 2020 per il mese di novembre 2020, fr. 2'968.05 bonificati il 17

dicembre 2020 per il mese di dicembre 2020, fr. 2'709.95 versati il 25 gennaio

2021.

per il mese di gennaio 2021, fr. 2'580.20 corrisposti il 23 febbraio 2021

per il mese di febbraio 2021, fr. 2'967.30 versati il 22 marzo 2021 per il mese

di marzo 2021, fr. 2'838.25 bonificati il 26 aprile 2021 per il mese di aprile

2021, fr. 2'713.85 versati il 1° giugno 2021 per il mese di maggio 2021 e fr.

2'847.45 corrisposti il 28 giugno 2021 per il mese di giugno 2021 (cfr. doc. 49-59).

L’ammontare chiesto in

restituzione all’insorgente di fr. 9'440.05 corrisponde alla somma degli

importi ottenuti deducendo dalle prestazioni di disoccupazione versategli in

precedenza le indennità di diritto (fr. 1'472.30 + fr. 1'524.05 + fr. 1'472.35

+ 1'523.95 + fr. 593.95 + 529.35 + fr. 593.95 + fr. 568.10 + fr. 593.95 + fr.

568.10).

Im

simili condizioni, il modo di procedere della Cassa non presta, quindi, il

fianco a critiche, che del resto, in relazione al conteggio specifico, nemmeno

sono state formulate dall’insorgente.

2.12

In considerazione di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 19 aprile 2022 deve

essere confermata.

La parte resistente ha

peraltro già indicato che non appena la decisione riguardante la restituzione

sarà cresciuta in giudicato, trasmetterà la domanda di condono dell’insorgente

formulata nell’opposizione (cfr. doc. 60) alla Sezione del lavoro, autorità

competente a decidere in merito (cfr. doc. A pag. 3).

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires

pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21

juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14

L’insorgente nella presente lite è

soccombente, pertanto la sua richiesta di ripetibili (di fr. 1'000.-- avendo

fatto capo a prestazioni da parte di un professionista; cfr. doc. I) deve

essere respinta.

Il rimborso delle ripetibili può

essere, infatti, concesso, a determinate condizioni, soltanto al ricorrente che

vince la causa (cfr. art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti