38.2022.5
Negate ILR (23.3-31.8.2020) a fondazione attiva nell'ambito didattico, assimilabile ai DL di diritto pubblico, in quanto le dipendenti non erano esposte al rischio concreto e immediato di licenziamento e l'esistenza stessa del settore d'esercizio in questione non era minacciato
20 giugno 2022Italiano76 min
settimane fuori sede delle scuole cantonali e che portano un certo indotto all'economia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.5
rs
Lugano
20 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2021 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 marzo 2020 la RI 1 -
con sede a __________, che ha per scopo in particolare “__________”
(cfr. allegato a doc. A3: estratto RC) e che è attiva in due settori, e meglio,
da un lato, “__________”, dall’altro, “__________” - ha inoltrato
alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 23
marzo al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 1 p.ti 3.3, 3.1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince che la perdita di lavoro probabile
è del 60% per i 15 dipendenti della Fondazione (13 collaboratori con contratti
di lavoro di durata indeterminata e 2 lavoratori su chiamata) e che quale
motivo è stato indicato che “__________” (cfr. doc.1 p.to 2.1, 3.1, 3.4).
1.2. Con
decisione del 20 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione
parziale nel senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato
riconosciuto per il periodo 23 marzo - 22 settembre 2020, ritenendo, sulla base
della documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle
indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza,
fossero adempiuti (cfr. doc. A4).
Il 4 giugno 2020 la
Sezione del lavoro ha annullato e sostituito la precedente decisione,
sollevando opposizione al versamento di indennità per lavoro ridotto per il
lasso di tempo in questione.
Al riguardo l’amministrazione
si è così espressa:
" (…)
3. Esperiti gli accertamenti, appare come
la RI 1 – una fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli 80 e
seguenti CCS - a partire dal 10 settembre 2011 fino ad oggi (cfr. Convenzione
tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Fondazione del 31 agosto 2011, agli
atti) abbia instaurato una proficua collaborazione con il __________,
assicurando ininterrottamente e in esclusiva per il __________ e per la __________:
__________
, la quale, di fatto, si trova in situazione di monopolio
nell'erogazione delle elencate prestazioni a favore dell'ente pubblico
cantonale. Essa è in ogni caso tenuta ad adempiere al suo mandato di
prestazioni, indipendentemente dalle circostanze.
Per evidenti ragioni, di tali prestazioni l'ente pubblico non ha
modo di fare a meno, garantendo il lavoro alla Fondazione.
Fatti
I risultati stimati per il 2020, e meglio un avanzo di circa
400'000 CHF (cfr. preventivo 2020, allestito prima della pandemia, quindi con
ogni probabilità da rivedersi al ribasso), nonché il capitale della Fondazione
al 31.12.2019, non fanno temere nell'immediato per i posti di lavoro dei
dipendenti.
Si rileva infine che nel 2019 la Fondazione ha beneficiato di
sussidi per CHF 60'000 dal Divisione della formazione professionale e di un
contributo di CHF 5'000 da parte del Comune di __________.
Alla luce di quanto precede, il rischio di perdita imminente di
posti di lavoro non appare plausibile. (…)” (Doc. 7)
1.3. Contro il provvedimento del 4
giugno 2020 la RI 1, il 3 luglio 2020, ha interposto tempestiva opposizione,
asserendo:
" (…) Durante
la prima fase di pandemia abbiamo constatato una diminuzione delle __________
commissionate dal settore pubblico con parziale ricupero solo a partire da fine
aprile e una diminuzione delle __________ commissionate dal settore
farmaceutico, pure con una leggera ripresa di pari passo alla riapertura delle
attività commerciali.
Per contro, per il settore della scuola, tutte le attività
programmate e confermate da parte delle scuole - chiuse a partire da metà
marzo - riguardanti il periodo da marzo a metà giugno per un ammontare di circa
fr. 50'000.- sono state cancellate. Inoltre, non è stato possibile
programmare le abituali attività del periodo estivo quali escursioni rivolte
agli abitanti della __________ e ai __________ come pure le animazioni
richieste dalle numerose __________ presenti nella regione. Neanche la
programmazione delle attività delle scuole per la prima parte dell'anno
scolastico 2020/21 ha potuto essere ancora pianificata. Le dipendenti del
settore scuole sono quindi rimaste totalmente inattive da subito al contrario
del personale del laboratorio che è stato solo parzialmente colpito e ha potuto
riprendere l'attività a partire dalla fine di aprile.
Come evidenziato nella vostra lettera, il preventivo deve essere
senz'altro rivisto al ribasso; all'avanzo di fr. 400'000.-- menzionato da voi
che è, in realtà, l'utile lordo al quale vanno ancora sottratti tutti i costi
fissi (costi d'esercizio e gli ammortamenti) non sarà sicuramente raggiunto.
Le cifre, alla luce del fatturato realizzato fino a fine giugno le trovate
nell'allegata versione aggiornata (provvisoria e non sottoposta al Consiglio di
Fondazione).
Come si può facilmente dedurre, la forte riduzione dell'attività
porterà a un risultato negativo che impone delle decisioni sul fronte del
personale non essendo possibile intervenire sugli altri costi fissi.
Nella vostra decisione si sottolinea il fatto che beneficiamo di
sussidi/aiuti pubblici:
• Fr. 5'000.- da parte del comune di __________ sono un piccolo
gesto che ci viene riconosciuto per le nostre attività che rendono attrattivo
il nostro comune e incentivano la scelta di __________ quale meta delle
settimane fuori sede delle scuole cantonali e che portano un certo indotto all'economia
locale.
• Il contributo di fr.60'000.- da parte della Divisione della
formazione professionale ci permette di ridurre le tasse praticate alle scuole
- che sempre meno dispongono di fondi - e di valorizzare la formazione nelle __________.
(…)” (Doc. 8)
1.4. Con
decisione su opposizione del 16 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha
confermato la decisione del 4 giugno 2020, puntualizzando che il periodo di
lavoro ridotto non autorizzato è stato automaticamente modificato dal 23 marzo
al 31 agosto 2020 a seguito dell’abrogazione del 12 agosto 2020, con effetto
dal 1° settembre 2020, dell’art. 8c dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (“in deroga all’articolo 36
capoverso 1 LADI, il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura
più di sei mesi”; cfr. A16 pag. 6).
In
primo luogo, l’amministrazione ha evidenziato che la RI 1 è una fondazione che
eroga prestazioni su mandato dell’ente pubblico e che le organizzazioni non
commerciali, dal profilo del riconoscimento del diritto o meno alle indennità
per lavoro ridotto, sono assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico.
Al riguardo è stato specificato:
" (…) Dalla
documentazione agli atti risulta che la RI 1 ha concluso in data 31 agosto 2011
una Convenzione con il Cantone (in seguito: Convenzione DI - Fondazione), che
prevede quanto segue: “Su esplicita richiesta del Ministero Pubblico del
Canton Ticino, la RI 1 di __________, attraverso __________, eroga le seguenti
prestazioni: __________ [...]. Inoltre, la RI 1, coordina tutto il servizio di __________"
(cfr. Convenzione DI - Fondazione, p. 2, pt. 3).
A tal proposito, la Fondazione ha concluso in data 13/17 marzo
2020 un "Contratto per prestazioni di servizio" con il __________
(in seguito: Contratto di prestazioni), che ha come oggetto: “__________"
(cfr.
Contratto di prestazioni, p. 1, pt. 1). (…)” (Doc. A16 pag. 4)
In secondo luogo, la
Sezione del lavoro ha stabilito, da un lato, che l’esistenza della Fondazione
non era compromessa, rilevando:
" (…) Dall'esame
della documentazione agli atti risulta che la fonte principale d'entrata
dell'opponente in periodo pre-pandemia era costituita dai ricavi per le __________
e le prestazioni fornite a favore dell'ente pubblico cantonale di cui si è
detto in precedenza (80% circa; cfr. in particolare il conto economico 2019).
Nel 2020; in periodo pandemico, la fonte principale d'entrata
dell'opponente resta costituita dai ricavi per le _________ e i servizi forniti
a favore dell'ente pubblico cantonale (80% circa; cfr. il conto economico 2020).
Si osserva inoltre che la RI 1 percepisce un contributo annuale
dal Comune di __________ pari a CHF 5'000.- e uno dalla Divisione della
Formazione Professionale di CHF·60'000.-, versati verosimilmente a prescindere
da situazioni contingenti che ne impedivano l'attività (cfr. scritto 3 giugno
2020 dell'opponente).
A fronte dei citati mandati conferitigli dall'amministrazione
pubblica cantonale, è da ritenere che la Fondazione, non trovandosi in reale
concorrenza con le altre aziende private nell'erogazione di tali prestazioni,
ha un determinato volume di lavoro sempre garantito e, di fatto, si trova in
una situazione di monopolio. Infatti l'opponente è in ogni caso tenuta ad
adempiere al suo mandato di servizi, indipendentemente dalle circostanze. Per
evidenti ragioni, di tali prestazioni l'ente pubblico non può fare a meno,
garantendo il lavoro alla Fondazione. Pertanto, lo scrivente Ufficio ritiene che
l'esistenza della RI 1 non sia compromessa. (…)” (Doc. A16 pag. 4-5)
Dall’altro, è stato
concluso che non sussisteva alcun rischio imminente e concreto di licenziamento
dei dipendenti, osservando segnatamente:
" (…) Nel
caso di specie, i 15 collaboratori annunciati svolgono le seguenti mansioni.
Per quanto riguarda l'__________, il sig. __________ ricopre il ruolo di
direttore della RI 1 e di responsabile dell'Istituto, la sig.ra __________ è attiva
quale collaboratrice scientifica dell'Istituto e responsabile qualità ISO, la
sig.ra __________ è laboratorista in chimica, il sig. __________ è attivo in
qualità di chimico, il sig. __________ quale collaboratore scientifico e
dottorando, la sig.ra __________ si occupa del trasporto di campioni biologici e
chimici con auto privata e la sig.ra __________ è addetta alle pulizie.
Per quanto attiene alla __________, si osserva che la sig.ra __________
è attiva quale responsabile della Scuola, le sig.re __________ e __________
sono collaboratrici scientifiche e docenti, la sig.ra __________ è animatrice e
la sig.ra __________ addetta alle pulizie.
Per l'amministrazione della Fondazione sono occupate la sig.ra __________
nella funzione di responsabile dell'amministrazione, la sig.ra __________
attiva quale segretaria per l'__________ e la sig.ra __________ in qualità di
segretaria della __________ (cfr. scritto 3 giugno 2020 dell'opponente;
preannuncio di lavoro ridotto 23 marzo 2020).
Ora, si osserva anzitutto che i citati dipendenti svolgono delle
funzioni essenziali e necessarie per l'esistenza e l'adempimento dello scopo
della Fondazione, consistente - Io si ribadisce - nel "__________"
e nel "__________" (cfr. art. 2 Statuto della Fondazione;
estratto RC).
Inoltre, dalla documentazione agli atti emerge che la massa
salariale prevista per il 2020 a carico dell'opponente ammonta a totali CHF
595'006.85 (cfr. dichiarazione AVS 2020). Dal conto economico per il 2020,
risulta che i ricavi per le __________ e le prestazioni fornite a favore
dell'ente pubblico cantonale e dai contributi comunali e cantonali ammontano a
circa CHF 1'111’913.-. A fronte di tali ricavi, la copertura della massa
salariale dell'opponente risulta pertanto ampiamente garantita. (…)” (Doc. A16
pag. 5)
1.5. Contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) L’UG è
dell’idea che (…) “l’esistenza della Fondazione non fosse
compromessa e che i dipendenti annunciati non fossero stati
esposti
ad un rischio
imminente e concreto di licenziamento, svolgendo lo richiedente dei compiti incombenti agli enti
pubblici ed erogando le
prestazioni in una posizione di monopolio."
Se da un lato l'osservazione è veritiera per quel che riguarda il
settore analitico, la __________ - il settore della RI 1 che fornisce servizi
didattici in ambito scolastico e per il quale è stata formulata la richiesta di
lavoro ridotto - non fornisce prestazioni in una situazione di monopolio ed è
sempre stata nettamente più a rischio di licenziamenti. La situazione è diventata
peraltro ancor più fragile alla luce della situazione pandemica e dell'avvento
della nuova variante Omicron.
Proprio a causa della situazione sanitaria, le scuole elementari
di __________, che rappresentano la maggioranza delle scuole che beneficiano
delle attività proposte dalla __________, hanno infatti deciso di sospendere
fino a nuovo avviso i soggiorni fuori sede. Qualora la situazione dovesse
perdurare, essa rappresenterebbe un rischio non indifferente per la __________.
Tenendo conto delle settimane già programmate in calendario, in caso di
sospensione/annullamento fino a fine febbraio i mancati introiti per la __________
sarebbero di circa 9'000 franchi; qualora la misura dovesse prolungarsi fino a
fine anno, i mancati introiti salirebbero a circa 60'000 franchi (vedi tabella
allegata). Quindi, sebbene il settore analitico della RI 1 sia in grado di
garantire l'operatività grazie ai mandati pubblici, le mancate entrate in
questi ordini di grandezza nel settore scuola rischiano seriamente di prefigurare
la riduzione del personale della __________ a medio-lungo termine.
Il perdurare della situazione sanitaria, rischia seriamente di far
diminuire in maniera cronica la mole di servizi erogati dalla Scuola,
mettendone a rischio la stessa esistenza. Pur beneficiando di aiuti da parte
del DECS, dal punto di vista economico il settore didattico genera
finanziariamente più costi che benefici per la RI 1. Se da un lato è vero che
il settore analitico riesce in parte a coprire il deficit generato dal settore
didattico, questo trend in una situazione di difficoltà dovuta alla pandemia
rischia di diventare troppo oneroso da sopportare per l'intera Fondazione.
In un'epoca in cui, complice anche l'emergenza pandemica, è
cresciuto il desiderio di natura della società, i servizi proposti dalla __________,
in collaborazione con altri enti attivi in __________, sono in grado di
rispondere a queste nuove esigenze della popolazione favorendo da un lato la
valorizzazione del territorio e, dall'altro, profilando la regione,
permettendole di consolidare lo sviluppo dei settori turistico ed economico. Le
proposte della __________ rappresentano quindi un tassello molto importante
anche per i tre comuni di __________, __________ e __________. Per perseguire i
propri obiettivi, la RI 1 ha recentemente apportato delle modifiche al proprio
organigramma, assumendo un responsabile della __________ al 50%, il cui ruolo è
quello di rilanciare e consolidare le attività didattiche tenendo conto del
nuovo contesto sociale, delle nuove necessità e del potenziale scientifico e
didattico del comparto. Dovrà inoltre rinforzare e ottimizzare le
collaborazioni esistenti e crearne di nuove a beneficio della regione. Per
raggiungere gli obiettivi proposti, in una prima fase di start-up questo lavoro
è possibile solo con il contributo degli enti pubblici (che hanno peraltro già
aderito). Il ricorso al lavoro ridotto richiesto nel 2020 rappresenta pure una
boccata d'ossigeno fondamentale per non vanificare gli sforzi fatti finora.
Ricordiamo che la Fondazione negli anni 2012/2013 ha potuto
evitare il fallimento e rilanciare le proprie attività esclusivamente grazie al
supporto finanziario dei Comuni __________, del Cantone, della Confederazione e
di Fondazioni private. Da allora la situazione è sostanzialmente positiva, ma
il Consiglio di Fondazione non può più assumersi rischi finanziari.
Se l'incertezza economica legata alla pandemia dovesse perdurare e
non ci fosse la possibilità di poter contare sulle indennità per lavoro
ridotto, precisiamo esclusivamente per le attività della __________,
la RI 1 dovrà rivedere la propria strategia aziendale, e chinarsi anche
sull'opportunità di mantenere attivo o meno il suo settore didattico (__________),
detto in altre parole dismettere l'intero personale attivo in questo settore
per evitare disavanzi non sostenibili. Questo scenario avrebbe purtroppo
ricadute negative
per l'intera __________.
In conclusione, inoltriamo questo ricorso al fine di poter
preservare l'esistenza della __________ e per continuare ad erogare dei servizi
in ambito didattico, attività peraltro già da anni apprezzate sia dalle sedi
scolastiche sia dagli enti pubblici e privati con cui abbiamo collaborato
finora. (…)” (Doc. I)
1.6. Nella
sua risposta del 17 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il TCA, il 18 febbraio 2022,
ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
Come visto nei fatti, con
decisione formale del 20 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla
RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 23 marzo al 22 settembre
2020.
(cfr. doc. 4).
Il 4 giugno 2020 la
Sezione del lavoro ha emesso una nuova decisione con cui ha annullato e
sostituito il provvedimento del 20 maggio 2020 ed ha sollevato opposizione al
versamento delle ILR per il periodo dal 23 marzo al 22 settembre 2020 (cfr.
doc. 7).
L’amministrazione
poteva agire in questo modo e quindi annullare e sostituire la decisione del 20
maggio 2020, non ancora cresciuta in giudicato, alla luce della giurisprudenza
federale citata dall’amministrazione (cfr. doc. 7 p.to 1: DTF 129 V 110 consid.
1.2.1
“Auf unangefochtene formelle Verfügungen darf die Verwaltung während
der Rechtsmittelfrist zurückkommen, ohne dass die nach Eintritt der Rechtskraft
erforderlichen Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen
Revision erfüllt sein müssen (BGE 124 V 247 Erw.
2.
mit Hinweisen)”).
Nella
DTF 129 V 110 la nostra Massima Istanza ha dovuto stabilire a quali condizioni
ed entro quale termine l’amministrazione può liberamente modificare una
decisione informale non contestata.
Come
risulta dalla massima della sentenza, l’Alta Corte, operando un cambiamento di
giurisprudenza, ha stabilito che trascorso un lasso di tempo corrispondente al
termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione può
domandare la ripetizione delle prestazioni concesse mediante una decisione
informale rimasta incontestata soltanto alle condizioni valide per la
riconsiderazione o per la revisione processuale
Nella sentenza DTF 134 V
257.
consid. 2.2. il Tribunale federale ha peraltro rilevato:
" (…) contrariamente a quanto avviene per la revoca di
decisioni cresciute in giudicato, la cui modifica è subordinata all'adempimento
dei rigorosi presupposti del riesame o della revisione processuale (DTF 239 V
110.
consid. 1.2.1 pag. 111; DTF 124 V 246 consid. 2 pag. 247 con riferimenti),
la possibilità di revocare decisioni non ancora cresciute in giudicato è - al
di là del caso concreto - agevolata dal fatto che, fino alla crescita in
giudicato, la tutela della sicurezza giuridica e il principio dell'affidamento
non rivestono la medesima importanza che essi invece acquistano successivamente
(cfr. ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen
Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007 pag. 309; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n.
821.
e 995; FRANZ SCHLAURI, Grundstrukturen des nichtstreitigen
BGE 134 V 257 S. 262
Verwaltungsverfahrens in der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri [ed.], Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 49; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1249 segg.).”
In
proposito cfr. anche STCA 38.2021.77 dell’11 aprile 2022 consid. 2.1.; STCA
38.2021.47
del 25 ottobre 2021 consid. 2.1.
Il
TCA entrerà, pertanto, nel merito della decisione su opposizione del 16
dicembre 2021 che ha confermato la decisione formale del 4 giugno 2020, negando
il diritto alle ILR dal 23 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. doc. A16; consid. 1.4.).
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla
Fondazione ricorrente, la quale comprende __________ che la __________ (cfr.
consid. 1.1.), il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 23 marzo al 31
agosto 2020 a favore dei dipendenti attivi presso la __________.
In effetti
nell’impugnativa l’insorgente ha precisato che le ILR sono richieste
esclusivamente per le attività della __________ – a esclusione dunque
dell’ambito riguardante le __________ effettuate dall’__________ – al fine di
preservarne l’esistenza e continuare a erogare i servizi in ambito didattico (cfr.
doc. I; consid. 1.5.).
In proposito giova
rilevare che l’amministrazione, nella risposta di causa, ha evidenziato che “in
sede ricorsuale la RI 1 ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità
per lavoro ridotto limitatamente ai dipendenti attivi presso la __________ (…)”
(cfr. doc. III pag. 6).
2.3
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è computabile
se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La perdita
di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale
disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.
L’art. 52 OADI, in
relazione al settore d’esercizio, enuncia:
" 1 Un settore d’esercizio è parificato
ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di
mezzi tecnici propri la quale:
a. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure
b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte
sul mercato da aziende autonome.
2.
Il datore
di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve
presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4
Nella
Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a
motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso
dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)”
2.5
Relativamente ai settori di
esercizio di cui agli art. 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI, la Prassi LADI ILR C29
segg. prevede:
" Azienda
– Settore d’esercizio
C29 Il disciplinamento del lavoro ridotto fa
spesso riferimento alla nozione d’azienda:
•
l’azienda funge da grandezza di riferimento per il calcolo della perdita minima
del 10 % (C24 segg.);
•
l’azienda è l'unità di riferimento per la durata massima dell’indennità per
lavoro ridotto (F1 segg.);
•
durante il termine quadro di 2 anni, l’azienda deve far valere presso la stessa
cassa di disoccupazione il diritto all'indennità per lavoro ridotto e
all'indennità per intemperie (G12 segg.).
Queste
condizioni giuridiche legate all’azienda valgono anche per i settori
d’esercizio riconosciuti conformemente alla LADI.
C30 La grandezza di riferimento per il calcolo della perdita di lavoro
minima può essere l’azienda o un settore d’esercizio purché rappresenti
un’unità organizzativa a sé stante.
C31 Un
settore d’esercizio è parificato a un’azienda se costituisce un’unità
organizzativa provvista di personale e di mezzi tecnici propri che:
•
dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda; oppure
•
fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite e offerte sul mercato da
aziende autonome.
C32 Per
valutare se si tratta di un settore d’esercizio, occorre basarsi soprattutto su
criteri economici e non tanto su criteri giuridici. Bisogna tener conto del
processo produttivo interno e determinare in che modo una contrazione
dell’attività si ripercuote sui diversi settori di un’azienda.
C33 Il
datore di lavoro deve presentare, unitamente al preannuncio di lavoro ridotto
per un settore d’esercizio, un organigramma dell'azienda nel suo complesso. Affinché
possa essere parificato a un'azienda, un settore d’esercizio deve disporre di
una certa autonomia in seno all'azienda. Esso deve comprendere un gruppo di
lavoratori che costituisce un’unità organizzativa all'interno dell'azienda.
Deve inoltre perseguire un proprio obiettivo aziendale o fornire, nell'ambito
del processo produttivo interno, proprie prestazioni, come ad esempio la
fabbricazione di un prodotto intermedio. Non è indispensabile che il settore
d'esercizio sia ubicato in un posto diverso dal resto dell'azienda.
C34 Un
settore d'esercizio non è parificato a un’azienda se c'è una stretta
interdipendenza con altre unità organizzativa a livello di personale e in
ambito tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non si
tratta di un settore d’esercizio se il gruppo di lavoro comprende un unico o
soltanto pochi lavoratori. La nozione di settore d’esercizio non può quindi
limitarsi a un settore diretto da un caporeparto o a un gruppo di lavoro. La
presenza di un caporeparto, di un conducente di macchine o di un capogruppo non
è di regola sufficiente a soddisfare la condizione di essere un'unità
organizzativa autonoma in seno all'azienda. Occorre tuttavia evitare che la
clausola del 10% inerente alla perdita di lavoro minima e la durata massima
dell’indennità per lavoro ridotto siano rese vane da un riconoscimento troppo
generoso dei settori d’esercizio.
C35 Nella
suddivisione di un’azienda in settori d’esercizio occorre prima di tutto
separare i settori che adempiono i presupposti legali richiesti. Dopo questa
operazione rimangono spesso dei gruppi sussidiari (p. es. amministrazione,
vendita), che vanno obbligatoriamente raggruppati in un settore rimanente e
trattati come settore d’esercizio.”
2.6
La
Prassi LADI ILR si esprime specificatamente riguardo al lavoro ridotto nelle
aziende pubbliche e nell’amministrazione. Secondo i p.ti D36 segg. validi fino
al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.7.):
"
(…)
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti dell’indennità per
lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.
Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però
escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro
ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio
aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente
dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei
periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le
loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La
condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta
a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre
alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a
evitare i licenziamenti a breve termine)
(…)
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del
lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono
adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel
modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
2.7
Nella
“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"
(…)
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare
l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito
delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque
l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di
lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,
perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente
dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori
spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con
fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i
posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative
dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie
statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche
negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il
diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la
convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante
sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio
neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come
le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da
un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).
L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è
il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le
associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono
aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro
sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici
man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun
diritto all’ILR. (…)”
Nella
“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati
introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente
mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27
agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In
quest’ultima la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli
settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o
comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
(…)
2.6
Preannunci dei fornitori di prestazioni
pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica
ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di
lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti
immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della
conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale
rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente
soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi
esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche
non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i
compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.
Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite
connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come
sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è
nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni
pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di
prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei
fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori
interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.
Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad
esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui
collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman
turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione
sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti
di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano
completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata
dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la
possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i
costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un
rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di
lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi
responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service
Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,
contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di
sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste
un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.
Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va
respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in
grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto
all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in
misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna
differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il
diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,
non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure
eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio
federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti
non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né
rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di
entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti
di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere
chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai
documenti di riferimento.”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo
al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"
In generale, i singoli e quindi le
organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono
impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro
ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una
cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata
dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di
lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il
lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure
ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si
finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,
biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali
e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto
all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza
dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente
sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto
di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei
dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una
ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che
si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste
principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita
di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro
di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In
questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata
anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di
altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore
lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e
i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve
essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella
“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30
ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così
modificato il punto 2.6 a:
"
2.6
a Preannuncio di
organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto
alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del
settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non
abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di
lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è
irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status
contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se
sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo
31.
LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il
posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire
lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle
difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate
sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non
esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta
dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I
p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva
2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella
Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021
e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021.
Nella
Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021
(cfr.
al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"
Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo
punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a
appena riprodotto.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal
31.
dicembre 2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI
ILR D36ff.” (per quanto concerne il tenore dei p.ti D36 segg. della Prassi LADI
ILR validi dal 1° gennaio 2022).
Al riguardo cfr. pure la
Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021.
Con la Direttiva 2022/05:
“Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022
è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31
gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che
continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella
Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.8
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30.
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 conisd. 3.3.; STF
8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno
2021.
consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.9
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di
riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa
dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche
tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art.
53.
cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal
Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un
provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento
formazione, cultura e sport.
L’Alta Corte ha comunque
rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno
di un errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per
esaminare se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un
datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva
finanziata per circa il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato
e concreto rischio di licenziamento.
In
una sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022 il Tribunale federale si è poi
espresso sul ricorso presentato da un’associazione di diritto privato, senza
scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in età prescolastica, le
cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette versate dai genitori dei
minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid. 4.1.: “subventionnée à
plus de 50 % par la Ville”) e private, dai contributi versati dai membri,
da donazioni, legati e altre liberalità in contanti o in natura, nonché dai redditi
della propria sostanza e dal guadagno conseguito grazie alle raccolte fondi.
La nostra Massima Istanza
ha innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie
della DTF 121 V 362, rilevando:
" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été
développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les
conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune
condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités privées.
Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés ainsi
que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont
détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de
droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé,
requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi
fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”
L’Alta Corte ha poi esaminato
la prima condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve
termine del personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto
privato e per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto
collettivo di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti
pubblici, che prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del
dipendente e che quando questo non sia possibile venga applicato - dopo
l’emanazione di un preavviso da parte del “Service de la petite enfance”
- un termine di disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.).
Il Tribunale federale si è in particolare posto la questione di sapere,
ritenuto che, come avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di
lavoro di diritto privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro
dell’industria metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30
giugno 2023, in francese la Convention collective de travail de l’industrie
des machines, des équipements électriques et des métaux) prevedono delle
misure che limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo
settore economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto
(cfr. consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité
et obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de
licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo
al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto
che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei
funzionari pubblici.
L’Alta Corte, nel caso
concreto, come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta
la questione (cfr. consid. 8.2.), considerando che comunque non fosse
realizzata la seconda condizione cumulativa, visto che la ricorrente non era
esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza (“la Ville
s’engage à verser à la recourante le montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”;
cfr. consid. 9.2.), cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita
di lavoro subita (cfr. consid. 8.2., 9.1. e 9.2.).
In una altra sentenza
8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 la nostra Massima Istanza si è chinata sul
ricorso interposto da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale -
avente quale scopo l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per
l’infanzia, comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata
l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie
provengono da fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle
sovvenzioni versate dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra
(cfr. consid. A.b.: “à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e
dal risultato di esercizio.
A proposito dello statuto
dei dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto
privato – laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a
quanto avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto
di lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del
dipendente e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine
di disdetta di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1.), ha lasciato insoluta la
questione di sapere se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici
e se in concreto corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve
termine (cfr. consid. 8.1.2.).
L’Alta Corte ha ad ogni
modo stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato
giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione
cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la
sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro
subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il
Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil
préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare
l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le
spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e
altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).
Con giudizio 8C_769/2021
del 3 maggio 2022 il Tribunale federale si è pronunciato in merito a una
fattispecie relativa a una SA (con partecipazione del Cantone, di Comuni e di
azionisti privati) che beneficia di una concessione per il trasporto di persone,
in particolare di scolari, come pure di finanziamenti pubblici alla quale era
stato negato il diritto alle ILR chieste per 227 collaboratori dal 26 marzo al
19.
aprile 2020 a seguito di una riduzione degli orari a causa della pandemia da
Covid-19.
La nostra Massima Istanza
ha annullato la sentenza cantonale, la quale, seppur non escludendo un
potenziale rischio di fallimento per la società, aveva ritenuto non adempiuto
il presupposto dell’esistenza di un rischio concreto e immediato di
licenziamento dei dipendenti, in considerazione del termine di disdetta di tre
mesi previsto dal contratto collettivo e del fatto che entro un breve lasso di
tempo (meno di tre mesi) sarebbe stato ripristinato il completo orario.
La causa è stata rinviata
al Tribunale cantonale al fine di acclarare l’entità della copertura dei costi
d’esercizio da parte dei fondi pubblici, nonché le possibilità di licenziamento
della SA e per pronunciarsi nuovamente, dopo un esame complessivo, circa il
diritto alle ILR.
Questo
Tribunale, dal canto suo, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile
2021.
cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di
diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per
lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di
licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti
fissati nella legge.
È
invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità
doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero
stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers
arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag.
181.
- 209 (193)).
La
medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31
e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto
pubblico.
Il
TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio
2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che
non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per
l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve
termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio
aziendale.
Con sentenza 38.2021.35
del 4 ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del
lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità
per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In
effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono
mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per
i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.
Il TCA, nel giudizio
38.2021.75
del 29 novembre 2021, ha confermato il modo di procedere
dell’amministrazione che aveva negato il diritto a ILR ad un’associazione ex
art. 60 CC attiva nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione e non
considerata un’azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Per
l'unico dipendente al 50% della ricorrente - che beneficiava, a prescindere dai finanziamenti mirati al
sostegno di specifici progetti, di tasse sociali e contributi, non vi
era un rischio effettivo e immediato di licenziamento.
Con sentenza 38.2021.58
del 13 dicembre 2021, questa Corte, nel caso di una società attiva nel
trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del Dipartimento federale
dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), che
svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta, per la maggioranza, da Enti
pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa non correvano un rischio
concreto di perdere il loro impiego a breve termine. Ciò tenuto conto dei
normali periodi di disdetta fissati nel Contratto collettivo di lavoro.
Al riguardo cfr. anche
STCA 38.2021.90 del 21 febbraio 2022.
Con giudizio 38.2021.91
del 30 maggio 2022 il TCA ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro,
accogliendo l’opposizione interposta dalla SECO, aveva negato a una fondazione
ex art. 80 segg. CC che, quale fornitrice di servizi pubblici (segnatamente
progetti destinati alle scuole, collaborazione con la Polizia), andava
assimilata a un datore di lavoro di diritto pubblico il diritto alle ILR dal 26
marzo al 31 agosto 2020. Questo Tribunale ha precisato che la questione
relativa al rischio effettivo e immediato di licenziamento delle dipendenti non
meritava di particolari approfondimenti, visto che l’esistenza della ricorrente,
già a prescindere da un lascito di fr. 240'000 di cui ha beneficiato
nell’agosto 2020, non era minacciata. Riguardo alla perdita risultante dal
conto economico luglio 2019 - giugno 2020 è stato peraltro precisato, da un
lato, che anche precedentemente alla pandemia la società aveva presentato delle
perdite, ma che, nonostante ciò, lo svolgimento delle attività era sempre
continuato. Dall’altro, che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente
con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private nella
misura del 30%, grazie ai contributi del Cantone, di Comuni, di altre
istituzioni, fondazioni, aziende e privati.
Anche il Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19
novembre 2020, applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings
de Genève (“entreprise de droit public”), ha concluso che per i
dipendenti non esisteva un rischio concreto di licenziamento a breve termine e
ha lasciato aperta la questione relativa al rischio di chiusura dell’azienda
(cfr. Sarah Braunschmidt Scheidegger
e Christian Dandres, “l’indemnité
pour réduction de l’horaire de travail à l’épreuve du COVID-19 pag. 147 seg.
(175-177).
La Corte delle
assicurazioni sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo
2021, pubblicato in RVJ / ZWR 2022 pag. 112, ha confermato il diniego del
diritto a ILR dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto
privato che si occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare,
evidenziando, da un lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni
sulla base di un accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata
a un datore di lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi
LADI ILR. Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una
sovvenzione legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi
salariali e delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.
2.10
Questa
Corte ritiene, altresì, utile rilevare che il Consiglio federale, fondandosi
segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di
ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha adottato delle
misure per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus
(COVID-19). I provvedimenti erano in particolare finalizzati a impedire o
contenere la diffusione del coronavirus, a ridurre la frequenza delle
trasmissioni e a proteggere le persone particolarmente a rischi (cfr. art. 1).
Il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, dal canto suo, dopo aver decretato lo stato di necessità l’11
marzo 2020 e aver ordinato la chiusura, oltre che di tutti i luoghi
d'aggregazione come cinema, teatri, musei, palestre, impianti di risalita,
delle scuole postobbligatorie (cfr. Risoluzione n. 1262; https://www.rsi.ch/news/svizzera/Virus-stato-di-necessit%C3%A0-in-Ticino-12830161.html),
il 13 marzo 2020, dopo consultazione con le autorità federali, cantonali, lo
Stato Maggiore Cantonale di Condotta, il Medico cantonale, ha deciso la
chiusura delle scuole dell'obbligo da lunedì 16 marzo 2020 (cfr.
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
1.
dell’Ordinanza 2 Covid-19, entrato in vigore il 16 marzo 2020 (cfr. art. 12):
" 1 Le
attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di
formazione sono vietate. (…)”
Il 15 aprile 2020 il
Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle scuole pubbliche e private
di ogni ordine e grado da lunedì 20 aprile a domenica 10 maggio 2020, indicando
che “durante il periodo di chiusura le scuole pubbliche comunali e
cantonali continuano la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in
base a metodologie d'insegnamento che non implicano la frequenza personale da parte
degli allievi sulla base delle prescrizioni emanate dal Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sentiti i collegi dei
direttori” (cfr. Risoluzione n. 1846).
Il 29 aprile 2020 l’art. 5
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato modificato con validità dall’11 maggio 2020
(RU 2020 1401).
I cpv. 1 e 2 enunciano:
" 1
L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è consentito se è attuato
un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo
svolgimento dell’insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento
presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di
custodia parascolastica.
2.
L’UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali
ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché
per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che
le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione
nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. (…)”
Nel Cantone Ticino le
scuole dell’obbligo hanno riaperto lunedì 11 maggio 2020, le scuole elementari
a frequenza parziale nel tempo e ridotta nel numero di allievi, le scuole medie
in modo frazionato con presenza parziale delle classi in sede per al mino un
giorno (o due mezze giornate). Per il resto del tempo l’insegnamento è
continuato a distanza (cfr. DECS, Direttive per la riapertura delle scuole
dell’obbligo nell’anno scolastico 2019/2020 del 30 aprile 2020, n. 73).
Dal 6 giugno al 5 luglio
2020.
l’art. 5 cpv. 1, 2 e 4 dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. RU 2020 1815)
prevede:
" 1
L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello
secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è
consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.
2.
I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento
presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e
nelle scuole cantonali del livello terziario.
(…).
4.
L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del
livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver
sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle
scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre
al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per
le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le
corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione
nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. (…)”
Con effetto dal 6 giugno
2020.
l’art. 10b cpv. 1 è stato abrogato (cfr. RU 2020 1820).
Dal Piano sull’apertura delle
scuole al 31 agosto 2020 emesso dal DECS, pag. 3, risulta che “l'anno
scolastico 2020/2021 ha lo statuto di un anno scolastico ordinario” e che
“l'insegnamento si svolge in linea di principio a piena capacità” (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/downloads/Covid-19/anno_2020-2021/Piano_sull_apertura_delle_scuole_al_31_agosto.pdf).
2.11
Nella presente evenienza dalle
carte processuali si evince che la RI 1 è stata costituita nel giugno 2005
quale fondazione ai sensi degli art. 80 segg. CC (cfr. doc. 6.1.).
La medesima persegue il
proprio scopo di __________ (cfr. consid. 1.1.) tramite la __________ e __________
(cfr. consid. 1.1.; www.__________).
La __________ collabora
con tutti gli ordini di scuola (obbligatoria, superiore e professionale), più
precisamente con le scuole che soggiornano nella regione di __________, __________,
in occasione delle settimane fuori sede con attività nel __________ della
Fondazione ed escursioni sul terreno (cfr. doc. 3).
Dall’organigramma della
Fondazione allegato al Preannuncio di lavoro ridotto del 23 marzo 2020 si
evince che direttore della Fondazione ricorrente (comprensiva dell’__________,
della __________ e dell’Amministrazione) è __________ che è anche responsabile
dell’__________, dove collaborano altre sei persone. Cinque persone risultano,
poi, attive esclusivamente per la __________, e meglio __________, responsabile,
__________, docente, __________, docente, __________, animatrice e __________,
addetta alle pulizie (cfr. allegato a doc. 1).
Giusta l’art. 52 cpv. 1
OADI un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità
organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale dipende da
una direzione autonoma in seno all’azienda oppure fornisce prestazioni che
potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome (cfr.
consid. 2.3.).
In concreto la __________,
per la quale sono state richieste le indennità per lavoro ridotto (cfr. consid.
2.2.), ritenuti in particolare, da una parte, i compiti specifici espletati che
ben si distinguono da quelli dell’__________, dall’altra, il fatto che le
cinque dipendenti che sono attive unicamente per la __________ e svolgono
mansioni caratteristiche di questo ambito, ovvero insegnamento e animazione (è
utile sottolineare che l’addetta alle pulizie della __________ non è la stessa
persona che si occupa delle pulizie dell’__________; cfr. allegato a doc. 1), può
essere qualificata quale settore d’esercizio della RI 1 ai sensi degli art. 32
cpv. 4 LADI e 52 OADI, come pure della Prassi LADI ILR C31 segg. (cfr. consid.
2.3.; 2.5.).
La __________ va, dunque,
parificata a un’azienda.
2.12
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla
Fondazione ricorrente per le dipendenti della __________, il TCA ricorda che
l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.7.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia
la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere
considerate temporanee”.
Nel
caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero
senso del termine (cfr. STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.35
del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre
2021.
consid. 2.8.).
In effetti la __________
della Fondazione ricorrente - la quale è una fondazione ai sensi degli art. 80
segg. CC - è impegnata nella promozione e nella divulgazione delle __________
proponendo attività didattiche per le scuole, corsi extrascolastici, progetti e
manifestazioni e formazione per adulti (cfr. https://__________).
I
lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le fondazioni, non sono
tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma
occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il
diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che
il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.7.; 2.9.).
Pertanto le fondazioni,
dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono
assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.7.; 2.9.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o
che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle
indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una
parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a
breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr.
art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda,
se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di
dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita
di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32
cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362; STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021
consid. 5.5.).
Il Tribunale
federale, nella sentenza 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022 menzionata sopra (cfr.
consid. 2.9.), ha d’altronde affermato che i presupposti del rischio di
licenziamento concreto e immediato dei propri dipendenti e del rischio per la
propria esistenza devono essere ossequiati da ogni datore di lavoro, pubblico o
privato, che richiede le ILR.
Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che
il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux
employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362
consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas
de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de
mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un
licenciement à brève échéance.”.
Il Consiglio
federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020,
hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera
nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione
democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme
nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con
cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione
all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un
piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione
comunale. Il Consiglio federale ha osservato:
" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti
di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo
temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e
le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del
coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento
perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a
prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato
che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In
questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo
dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si
pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i
licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle
aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre
a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli
altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono
prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto
all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e
immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici
(Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad
esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni,
accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto
privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune
all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi
diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando
un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il
posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio
di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le
collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può
concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.
Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione
dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni
individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi
né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è
sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli
organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è
scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori
di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se
sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore
è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure
no.” (cfr.
2.13
Dall’esame dei contratti di
lavoro delle dipendenti della __________ risulta che __________ è stata assunta
quale responsabile al 50% nel marzo 2015 con effetto dal 1° luglio 2015. Il
contratto specifica che “per quanto non previsto dal presente contratto
valgono le disposizioni del Codice Svizzero delle Obbligazioni” (cfr. doc.
6.7.10).
Il 23 dicembre 2019 la
Fondazione e __________ hanno concluso un contratto di impiego con inizio il 1°
gennaio 2020 per la funzione di collaboratrice scientifica al 40%, con rinvio,
per quanto non disposto espressamente, al Codice delle Obbligazioni (cfr. doc.
6.7.6). Dall’organigramma si evince che la medesima svolge il ruolo di docente
(cfr. allegato a doc. 1; consid. 2.11.).
Le dipendenti __________,
docente, __________, animatrice, e __________, addetta alle pulizie sono state
assunte con contratto verbale nel settembre 2011, rispettivamente nel gennaio
2012.
e nell’ottobre 2017 (cfr. doc. 6.7; allegato a doc. 1).
Il rapporto di lavoro tra
l’insorgente, da una parte, e __________ e __________, dall’altra, è su
chiamata (cfr. doc. 6.7).
In
relazione al lavoro su chiamata, per completezza, è utile evidenziare - benché
la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv.
1.
LADI: le versioni francese e tedesca menzionano espressamente che la Cassa verifica l’adempimento delle
condizioni personali, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4
ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) - che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI
non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto
i lavoratori, la cui perdita di lavoro
non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile e giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI una perdita di
lavoro non è computabile se è usuale nel ramo,
nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali
del grado d’occupazione.
La Prassi LADI ILR B31
enuncia che fra i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere
determinata rientrano in particolare le persone che esercitano un’attività su
chiamata, occasionale o ausiliaria, occupate sporadicamente dal datore di
lavoro in base al carico di lavoro. Queste persone di norma non possono contare
su un numero di ore di lavoro regolare e garantito da un contratto di lavoro.
Se in singoli casi la perdita di lavoro può essere computabile anche in questi
tipi di rapporto di lavoro, deve essere determinato sulla base dell’analoga
applicazione della Prassi LADI ID B96 seg.
La Prassi LADI ID B97
prevede che se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una
durata indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la
perdita di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o
meno costante per un determinato periodo (periodo di riferimento). Le
oscillazioni mensili o annuali (per rapporti di lavoro durati almeno due anni)
non devono superare il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro
prestate mensilmente, risp. annualmente durante il periodo di riferimento.
In ogni caso il 20 marzo
2020.
il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed.
(“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e
decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio
2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194), ha adottato l’Ordinanza
sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo
al coronavirus (COVID-19).
Attraverso una modifica
dell’8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 (cfr. RU
2020.
1201), è stato introdotto l’art. 8f Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione, del seguente tenore:
" 1 In
deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI,
il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce forti
oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità per
lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro
ridotto.
2.
Il servizio competente determina la perdita di lavoro in base
agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di lavoro
più favorevole per il lavoratore.”
L’art. 8f dell’Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 28 ottobre 2020, valida
retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 (RU 2020 4517),
enuncia:
" 1 In
deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI,
il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti
oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro
ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda
che chiede il lavoro ridotto.
2.
La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12
mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su
chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più
favorevole per il lavoratore.
3.
L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983
sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su
chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.”
In
proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata
in 147 V 359.
Il diritto all’indennità
per lavoro ridotto è stato prorogato dal mese di luglio al mese di settembre
2021.
per il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti
oscillazioni (superiori al 20 %) se è impiegato a tempo indeterminato da almeno
sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto e i provvedimenti disposti
dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art.
8f dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del
23.
giugno 2021; RU 2021 382).
Il 26 gennaio 2022 nell’Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato reintrodotto l’art. 8f
con validità dal 20 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 39;
Il tenore del cpv. 1 è il seguente:
" 1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera
a e 33 capoverso 1 lettera b LADI6, il lavoratore su chiamata il cui grado di
occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì
diritto all’indennità per lavoro ridotto se: a. è impiegato a tempo
indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto; e
b. l’azienda, conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare del
23.
giugno 20217, deve limitare l’accesso alle persone provviste sia di un
certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.”
2.14
Questa Corte osserva poi che,
come evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. III pag. 6), le cinque
dipendenti della Fondazione attive per il settore __________, __________ al
50%, __________ al 40%, __________ su chiamata, __________ su chiamata e __________,
svolgevano funzioni (responsabile, docenti, animatrice e addetta alle pulizie)
necessarie per l’espletamento delle mansioni della __________.
Del resto, ad eccezione di
__________, assunta a partire dal gennaio 2020, per la quale il termine di
disdetta era di un mese, per le altre quattro collaboratrici alle dipendenze
dell’insorgente da più di due anni il termine era comunque di due mesi (cfr.
art. 335c cpv. 1 CO: “Il
rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno
di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio
incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi”).
Inoltre, per inciso, giova
osservare che i corsi, convegni, visite guidate organizzati nel 2020,
nonostante nel 2018 siano stati complessivamente 2489 e nel 2019 2286, sono
stati ad ogni modo 1151 (cfr. doc. A18).
Va altresì considerato, come
sottolineato anche dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. III), che con effetto
dal 2 giugno 2020 __________, laureato in biologia con dottorato in biologia,
ha assunto il ruolo di responsabile della __________, dal 2021 al 50% (cfr.
doc. A18), al fine “di rilanciare e consolidare le attività didattiche tenendo
conto del nuovo contesto sociale, delle nuove necessità e del potenziale
scientifico e didattico del comparto. Dovrà inoltre rinforzare e ottimizzare le
collaborazioni esistenti e crearne di nuove a beneficio della regione”
(cfr. doc. I). Nel ricorso è stato specificato che “per raggiungere gli
obiettivi proposti, in una prima fase di start-up questo lavoro è possibile
solo con il contributo degli enti pubblici (che hanno peraltro già aderito)”
(cfr. doc. I).
In simili condizioni, in
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022
consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020
dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020
del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129
V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193
consid. 2 pag. 195) occorre concludere che le dipendenti della
ricorrente del __________ non fossero esposte al rischio concreto e immediato
di licenziamento.
2.15
Nemmeno
l’esistenza stessa della __________ della Fondazione ricorrente era, d’altronde,
minacciata.
In effetti l’insorgente
usufruisce per l). Il contributo di fr. 5'000.-- è peraltro stato messo a
preventivo anche per il 2021 (__________).
Il sussidio da parte della
Divisione della Formazione Professionale è calcolato sugli stipendi versati ai
docenti e nel 2019 è stato di fr. 60'000.-- (cfr. doc. 6.8).
Dal conto economico
esercizio 2020 risulta che nel 2020 i “contributi diversi” ammontano a fr.
29'000.-- (cfr. doc. 14.3).
In ogni caso decisiva è la
circostanza che il risultato d’esercizio prima di ammortamenti per il 2020 della
Fondazione (quindi computate, oltre ai ricavi, le retribuzioni lorde per il
2020.
di fr. 587'958.85 + oneri sociali + indennità e altri costi del personale)
è positivo e corrisponde a fr. 92'167.45 (nel 2019 a fr. 202'580.81; cfr. doc.
14.3).
Inoltre il 3 giugno 2020
la Fondazione ha comunque dichiarato che “le perdite d’esercizio vengono
coperte dal capitale della fondazione” (cfr. doc. 6).
Dal bilancio al 31
dicembre 2020 emerge che il patrimonio della Fondazione nel dicembre 2020 era
pari a circa fr. 700'000.-- (fr. 798'163.25 – la perdita riportata di fr.
94'457.44) e nel dicembre 2019 a circa fr. 550'000.-- (fr. 763'042.56 – la
perdita riportata di fr. 214'780.76; cfr. doc. 14.3.).
Ne discende che nel
periodo marzo - agosto 2020 non era a rischio l’esistenza stessa
dell’insorgente e più specificatamente della __________.
2.16
Alla luce delle risultanze di
cui sopra, non essendo adempiute le due condizioni cumulative per riconoscere
il diritto alle ILR (cfr. consid. 2.12.; 2.14.; 2.15.), il TCA non può che
confermare la decisione su opposizione del 16 dicembre 2021.
2.17
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 25 gennaio 2022, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti