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Decisione

38.2022.50

Rifiuto condono: difetta requisito buona fede. Grave negligenza: non comunicando di avere svolto ore supplementari rispetto alle percentuali lavorative per le quali era assunto l’insorgente ha disatteso obblighi di cui agli artt. 28 e 31 LPGA. Non carente motivazione della decisione su opposizione

26 settembre 2022Italiano40 min

nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri mesi” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.50

CL/gm

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione n. “__________” del 13

gennaio 2021, la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 (iscrittosi

in disoccupazione il 22 aprile 2020 con effetto a decorrere dal 1° maggio 2020;

cfr. doc. 20) la restituzione della somma di fr. 3'434.70 a titolo di

prestazioni LADI indebitamente percepite tra maggio e dicembre 2020 (cfr. doc.

7/4).

Il 13 gennaio 2021, con la

decisione n. “__________”, la Cassa, precisando che tale ammontare sarebbe

stato compensato con “il pagamento in suo favore per il mese di dicembre

2020”, ha altresì chiesto all’assicurato la restituzione della somma di fr.

712.90 corrispondenti ad ulteriori prestazioni LADI che l’amministrazione gli

ha rimproverato di aver percepito indebitamente (cfr. doc. 8).

1.2. Il 15 febbraio 2021, RI 1 ha

chiesto il condono dell’intera somma chiesta in restituzione dalla Cassa, e

meglio fr. 4'147.60, facendo valere, d’un lato, di essere stato in buona fede

allorquando ha percepito indebitamente parte delle indennità di disoccupazione

corrispostegli tra maggio e dicembre 2020 e, d’altro lato, che la restituzione

della somma richiestagli avrebbe comportato un onere finanziario eccessivamente

gravoso (cfr. doc. 7/2).

1.3. Con decisione su opposizione del 20

aprile 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la

precedente decisione del 23 settembre 2021, con cui aveva respinto la domanda

di condono della somma di fr. 3'434.70 (cfr. doc. 15), non essendo realizzato

il presupposto della buona fede.

Nel

proprio provvedimento, l’amministrazione ha, innanzitutto, respinto la

richiesta di congiunzione formulata da RI 1 rilevando che il medesimo si

opposto unicamente alla decisione del 23 settembre 2021, e non a quella del 10

dicembre seguente (con cui l’amministrazione ha negato anche il condono della

restituzione di fr. 712.90; cfr. doc. 19), che sarebbe quindi rimasta incontestata.

Le due fattispecie di condono, quindi, a mente della resistente, “non

possono essere evase insieme in un'unica decisione su opposizione in quanto

alla decisione del 10 dicembre 2021 non è stata interposta opposizione,

rispettivamente l'opposizione del 25 ottobre 2021 non può essere considerata

valida per la decisione menzionata, in quanto anteriore all'emissione della

stessa”.

La Sezione del lavoro ha poi, in

particolare, respinto l’opposizione dell’assicurato fondandosi sulle seguenti argomentazioni:

" (…)

Anzitutto è accertato che l'interessato, nella sua consolidata attività di __________,

fosse a conoscenza del fatto che le attività straordinarie fossero retribuite,

come indicato dallo stesso nei messaggi di posta elettronica del 27 gennaio

2021 per il __________ di __________ e in quelli del 4 e 13-gennaio 2021 per il

__________ di __________. Nel primo caso l'assicurato ha indicato che "Per

le indennità sono 40 franchi per seduta, mentre per i rimborsi diversi sono i

km completi svolti” e nel secondo ha dichiarato che "È prassi nei __________

versare queste indennità una volta all’anno nel corso del mese di dicembre,

anche perché queste attività non hanno una valenza mensile".

Nonostante l'assicurato fosse a conoscenza

del fatto che sarebbe stato retribuito per le attività extra svolte nei vari

mesi, non ha informato la Cassa di ciò, né tantomeno l'ha indicato nei

formulari IPA relativi ai mesi da maggio a dicembre 2020. Il fatto di sapere

che la retribuzione sarebbe arrivata una tantum a fine anno, non poteva

esimerlo dal mettere al corrente la Cassa sin dal mese di maggio. In ogni caso,

siccome l'assicurato avrebbe potuto e dovuto sapere che le prestazioni da

maggio a dicembre 2020 sarebbero state parzialmente indebite per la parte corrispondente

ad indennità e ore straordinarie, sussiste una negligenza grave.

Pertanto, al signor RI 1 non può essere

riconosciuta la buona fede al momento della riscossione delle prestazioni per

le quali è stato chiesto il condono.

5.

Considerato quanto precede, non essendo

adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di

cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona fede), la domanda di condono è

respinta già per questo motivo. Lo scrivente Ufficio può quindi prescindere

dall'esaminare la questione a sapere se la restituzione delle prestazioni

indebitamente riscosse cagionerebbe per l'assicurato un grave rigore

economico.” (cfr. doc. 20).

1.4. Contro la decisione su opposizione RI

1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Innanzitutto, egli ha postulato

che questa Corte si pronunci sull’intero ammontare chiestogli in restituzione

sulla base delle due decisioni di restituzione del 13 gennaio 2021 (cfr. supra

consid. 1.1.), e meglio come segue:

" (…) Pacifico

è che avendo chiaramente indicato che la richiesta di condono e l’opposizione

vertevano su due decisioni e che le stesse dovevano essere trattate assieme

essendo della stessa fattispecie, il sottoscritto non ha impugnato la decisione

del 10.12.2021, emessa a posteriori rispetto all'opposizione interposta in data

25.10.2021, avendo già indicato compiutamente tutte le proprie motivazioni per

le due richieste di condono oggetto del contendere.

Pretendere di pronunciarmi ancora su

qualcosa per cui mi ero già compiutamente espresso è agire in malafede e con

formalismo eccessivo.

Alla luce di quanto indicato sopra e già

esposto nelle precedenti sedi giuridiche, chiedo che codesto tribunale si

esprima sulle due richieste di condono.”.

A

fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha, poi, fatto valere, in

particolare, la propria buona fede al momento della percezione delle

prestazioni assicurative, e meglio come segue:

" (…) Il

sottoscritto ribadisce la propria buona fede in quanto non ho commesso nessun

comportamento doloso o di grave negligenza, in effetti ho compilato il

formulario di guadagno intermedio indicando tutti gli importi percepiti nel

mese in cui li ho ricevuti; d'altro canto nessuna sanzione è stata intrapresa

nei miei confronti.

Nel mio caso inoltre non vi era nessuna

consapevolezza che quanto da me indicato come guadagno per le ore supplementari

e indennità varie andasse indicato tutti i vari mesi, poiché la prassi nei __________

vuole che sia pagato una volta all'anno una tantum, come è stato il caso il

tutti i Comuni in cui ho lavorato dal 2005 in avanti come Segretario comunale.

Questo non è nemmeno stato preso in

considerazione.

Inoltre il punto della situazione sulle ore

supplementari svolte si fa alla fine dell'anno perché uno potrebbe anche

"ammortizzarle" prendendo ore di congedo e non sussiste nemmeno un

diritto o un obbligo al pagamento delle stesse.

Medesimo discorso vale per le indennità di __________

di __________, poiché è sempre il __________ che decide sul diritto o meno di

ricevere quest'indennità.

Ribadisco pertanto che ho agito in perfetta

buona fede indicando nel formulario di guadagno intermedio al momento in cui ho

percepito questi pagamenti.

Pertanto non mi è neppure imputabile una

mancanza di attenzione che mi avrebbe potuto permettere di riconoscere che ero

nel torto.

Segnalo anche che la giurisprudenza

indicata nelle differenti decisioni è puramente teorica, in effetti non viene

in nessun modo indicato come le stesse si applichino al mio caso.

Si rileva quindi una mancanza di

motivazione della decisione stessa poiché viene unicamente indicato che il

sottoscritto avrebbe dovuto prevedere, su che base visto che la prassi in auge

nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri

mesi.”

ed

infine ha censurato l’operato della resistente che non ha considerato le censure

sulla situazione finanziaria dell’assicurato medesimo (cfr. doc. I).

1.5. Nella

sua risposta dell’8 giugno 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione

dell’impugnativa.

In

particolare, l’amministrazione ha ribadito che la richiesta di condono riguardante

la decisione di restituzione n. “__________” non può essere evasa nella

presente procedura ritenuto che la decisione del 10 dicembre 2021, con cui ha

negato il condono della restituzione anche di fr. 712.90, non è stata impugnata

e sarebbe, pertanto, cresciuta incontestata in giudicato.

La

resistente, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha poi

osservato quanto segue:

" (…) si

ritiene che il signor RI 1 fosse a conoscenza del fatto che le attività

straordinarie fossero retribuite, di conseguenza avrebbe pure dovuto rendersi

conto del fatto che, una volta presentate le distinte delle indennità e ore

straordinarie suddivise per tutti i mesi, sarebbe pure stato effettuato un

conguaglio, onde evitare eventuali sovraindennizzi (doc. 4 - 6). Inoltre, sul

formulario delle indicazioni della persona assicurata (in seguito: IPA), sulla

prima pagina, puntualmente firmata dall'assicurato, è indicato che "La

persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi

lavoro svolto durante il versamento dell'indennità di disoccupazione"

(doc. 4).

Per consolidata giurisprudenza, costituisce

una negligenza grave che esclude la buona fede nella percezione delle indennità

di disoccupazione, la circostanza che un assicurato mentre lavora, non dichiari

l'attività che ha svolto sui rispettivi formulari IPA. Irrilevante il fatto di

non aver - ancora - ricevuto il relativo salario non cambia nulla al riguardo

(cfr. al proposito STCA 38.2012.62 del 27 febbraio 2013 consid. 2.7. e

riferimenti ivi citati; cfr. anche STCA 38.2019.34 del 27 gennaio 2020 consid.

2.8).

Di conseguenza l'assicurato non può essere

ritenuto in buona fede, anche considerato il fatto che mese per mese ha letto e

firmato i formulari IPA sui quali è indicato chiaramente che deve essere

dichiarata qualsiasi attività lavorativa svolta (doc. 4)” (doc. III).

1.6. Il

13 giugno 2022, il ricorrente si è confermato nelle proprie pretese ricorsuali

ed ha osservato quanto segue:

" (…) Nuovamente

la sezione del lavoro parte del presupposto, errato, che le attività

straordinarie fossero retribuite d'ufficio; mentre è vero il contrario, cioè

che il pagamento delle indennità per le sedute municipali, per l'agenzia AVS o

come quello delle ore supplementari non sono dovuti di diritto ma sottostanno

ad una decisione del __________, salvo che espressamente indicati nel contratto

di assunzione.

(…).

Nel mio caso nel contratto di lavoro

(allegati A e B) non è indicato nulla se non lo stipendio annuale; pertanto,

qualsiasi decisione relativa al pagamento di ulteriori indennità oggetto del presente

contenzioso andava presa dall'__________, come effettivamente accaduto vista la

loro indicazione negli attestati di guadagno intermedio di gennaio 2021 e come

indicato nei relativi fogli paga.

Per quanto riguarda le ore supplementari,

in nessun __________ o azienda che conosco pagano le ore supplementari ogni

mese o a discrezione del dipendente; anzi la regola è quella del recupero, dove

te lo lasciano fare, o ancora peggio che le stesse non vengano neppure

recuperate in ore di Iibero.

Appare pertanto chiaro che il pagamento

delle stesse sia un'eccezionalità e per questo la decisione in merito presa al

termine dell'anno solare, come avvenuto per il caso in parola. Si ribadisce che

essendo stata fatta richiesta di condono prima e opposizione poi congiunte per

le due richieste di restituzione, è pacifico che questo ricorso tratti anche la

decisione di restituzione __________, fosse anche solo perché questa era, come

indicazione sopra, la situazione iniziale; ma appare ancora più logico vertendo

sulla medesima questione e per economicità della pratica, senza dimenticare la

questione del formalismo eccessivo.

(…).

Ribadisco che il sottoscritto ha agito in

perfetta buona fede in quanto non ho commesso nessun comportamento doloso o di

grave negligenza, in effetti ho compilato il formulario di guadagno intermedio

indicando tutti gli importi percepiti nel mese in cui li ho ricevuti; d'altro

canto nessuna sanzione è stata intrapresa nei miei confronti; già solo questo

dovrebbe bastare a determinare la mia buona fede.

Vorrei che la sezione del lavoro mi spieghi

come avrei fatto ad indicare un pagamento per indennità od ore supplementari

non sapendo se e quando le stesse sarebbero state pagate, e quale giustificativo

avrei dovuto inviare.

Inoltre, mettiamo l'ipotesi che avessi

indicato questo pagamento, nel caso poi il __________ avesse deciso di non

pagare queste prestazioni, come si sarebbe corretta la situazione?

A titolo abbondanziale aggiungo che

indicare un pagamento per una prestazione non sapendo se la stessa sarebbe poi

stata effettivamente riconosciuta corrisponde ad anticipare un giudizio, questione

contraria al diritto. Segnalo nuovamente che la giurisprudenza indicata nelle

differenti decisioni è puramente teorica, in effetti non viene in nessun modo

indicato come le stesse si applichino al mio caso.

Si rileva quindi una mancanza di

motivazione della decisione stessa poiché viene unicamente indicato che il

sottoscritto avrebbe dovuto prevedere, su che base visto che la prassi in auge

nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri

mesi.” (cfr. doc. V).

1.7. La parte resistente, il 22 giugno

2022, ha preso posizione al riguardo come segue:

" (…)

1.

In merito al pagamento delle indennità e

ore supplementari, si contesta quanto indicato dal signor RI 1. Egli avrebbe

infatti dovuto indicare "qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle

indennità di disoccupazione" sul formulario delle indicazioni della

persona assicurata (IPA), anche se non aveva (ancora) ricevuto alcun compenso

(si rimanda al pt. 3 della risposta dell'8 giugno 2022).

Concretamente, avrebbe dovuto indicare

queste informazioni al pt. 1 dell'lPA (Ha lavorato per uno o più datori di

lavoro?), rispettivamente inserire altre informazioni in basso nella sezione "Osservazioni",

indicando che avrebbe tempestivamente informato in merito al pagamento di

indennità e ore supplementari una volta ricevuta comunicazione dai rispettivi __________.

Avendo omesso queste importanti

informazioni la buona fede dev'essere negata.

Per il resto si rimanda interamente a

quanto già esposto in precedenza.

2.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, contro le

decisioni può essere interposta opposizione. L'esecuzione della procedura di

opposizione presuppone quindi l'emanazione di una decisione formale (KIESER: Kommentar

ATSG, 2020, nr. 26 all'art. 52 LPGA). Siccome la decisione di condono dell'UG concernente

l'importo di CHF 712.90 (decisione di restituzione __________ al doc. 8) è

stata emanata solo il 10 dicembre 2021 (doc. 19) ed in seguito non vi è stata

una formale opposizione da parte dell'assicurato, la stessa è cresciuta

incontestata in giudicato. Non può dunque prendere parte alla presente

procedura” (cfr. doc. VII).

1.8. L’assicurato ha presentato

ulteriori osservazioni il 7 luglio 2022, per le quali, nella misura di quanto

necessario, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IX).

1.9. Il 13 luglio 2022 la Sezione del

lavoro ha richiamato e si è riconfermata nelle conclusioni già esposte (cfr.

doc. XI).

1.10. Il doc. XI è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

in diritto

in ordine

2.1. Giusta

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate

entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA i termini legali non possono essere prorogati.

L’art. 56

cpv. 1 LPGA prevede che:

" Le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso”.

Giova

rammentare che questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su

opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse

(per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA

38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA

42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA

42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6

del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

In

concreto, dagli atti emerge che il ricorrente ha presentato tempestiva

opposizione contro la decisione del 23 settembre 2021 con la quale la Sezione

del lavoro ha rifiutato il condono della restituzione di fr. 3'434.70 (cfr.

doc. 15-16). Ciò non è, però, stato il caso per la decisione del 10 dicembre

2021, con cui la resistente ha, invece, negato il condono (anche) per fr.

712.90 (cfr. doc. 19).

RI 1, se

d’un lato aveva censurato preventivamente, e meglio con l’opposizione alla

decisione del 23 settembre 2021, anche il futuro diniego del condono di fr.

712.90, d’altro lato, alla decisione poi effettivamente emessa dalla Sezione

del lavoro il 10 dicembre successivo non ha poi, infatti, mosso alcuna critica

sino al ricorso innanzi al TCA.

Nel caso

concreto, difettando una seconda decisione su opposizione, e meglio concernente

l’importo di fr. 712.90, sulla quale questa Corte possa esprimersi, e non essendoci, quindi, alcun procedimento al riguardo

davanti a questo Tribunale la richiesta di congiunzione

è irricevibile.

Per

economia processuale, questa Corte rinuncia in ogni caso al rinvio degli atti

alla resistente affinché emetta una decisione su opposizione in relazione alla

richiesta di condono dell’importo di fr. 712.90, ritenuto che, indipendentemente

dalla questione della tempestività o meno dell’opposizione contro la decisione

del 10 dicembre 2021, nel merito l’esito non sarebbe comunque differente da

quello della presente causa. In effetti, tanto i fatti ed i motivi posti a fondamento

del rifiuto del condono della restituzione, quanto le censure fatte valere dal

ricorrente, sono analoghi in entrambe le situazioni, per cui valgono le

medesime considerazioni esposte al consid. 2.8 con riferimento alla somma di

fr. 3'434.70.

Per

completezza, il TCA rileva, del resto, che tra le altre nella DTF 148 V 2,

l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che una decisione contro cui non è

presentata opposizione acquisisce forza di cosa giudicata formale.

Fatti

2.2. Nel

ricorso l’insorgente ha fatto anche valere la violazione dell’obbligo di

motivare da parte della Sezione del lavoro, sostenendo che “anche che

la giurisprudenza indicata nelle differenti decisioni è puramente teorica, in

effetti non viene in nessun modo indicato come le stesse si applichino al mio

caso.

Si rileva quindi una mancanza

di motivazione della decisione stessa poiché viene unicamente indicato che il

sottoscritto avrebbe dovuto prevedere, su che base visto che la prassi in auge

nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri mesi” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

Il

diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra

l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità

di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi

agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e

l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.

L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione

di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle

argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del

24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.

2.4.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021

consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF

8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.).

Nella

presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su opposizione del 20 aprile 2022, atteso che da quest’ultima emerge

chiaramente il motivo per cui è stato negato il condono della restituzione di

fr. 3'434.70 che l’assicurato ha percepito indebitamente tra maggio e dicembre

2020, e meglio perché in concreto non è dato il presupposto della buona fede

(cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20).

Del

resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I) emerge che RI 1 ha potuto

rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi

confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di

causa.

La

censura sollevata dal ricorrente riguardo alla carente motivazione della

decisione su opposizione di data 20 aprile 2022 non risulta, dunque, fondata.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI

1 il condono della restituzione della somma di fr. 3'434.70, corrispondente a

parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite da

maggio a dicembre 2020, segnatamente a causa dell’omessa dichiarazione

dell’attività lavorativa supplementare svolta oltre alla percentuale lavorativa

per la quale era stato assunto presso i __________ di __________ e __________.

L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore

dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.4. L'art.

4 OPGA regola il condono.

Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle

prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di

cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.

per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno

vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso

1.

lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le

categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un

istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario

per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo

per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del

Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

Per

le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza

ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di

beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide

è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto

conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un

istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

-

l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

-

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato

può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016

del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,

pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.

4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;

STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29,

consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,

consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,

consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Si

è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si

attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF

9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017,

pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre,

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

menzionati).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art.

28.

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le

prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art.

28.

cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i

servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli

organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che

siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e

questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art.

31.

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il

dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei

beneficiari di prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25

luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il

dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della

buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

In

una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso

di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della

somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato

senza annunciare tale attività.

All’assicurato

è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse

effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva

comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse

un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione

determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di

disoccupazione.

Nulla,

poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di

rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività

lavorativa.

L’assicurato,

del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente

della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o

certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere

l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi

motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state

calcolate tenendo conto del reddito in questione.

2.7

Nella concreta evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 – dopo aver “lavorato dal 2005 in avanti

come __________” in diversi __________ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I) -

si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2020, alla ricerca di

un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2), nel settore dell’“__________ (…), __________

e ditte private che offrono posti compatibili” con le sue “capacità

lavorative” (cfr. doc. 3).

Innanzitutto, giova sin d’ora

evidenziare che i formulari “indicazioni della persona assicurata” (in

seguito: IPA) sottoscritti, di mese in mese, dal ricorrente, riportano le

seguenti avvertenze:

" (…) La

persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi

lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione. (…)

Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della

prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono

essere rimborsate” (cfr. doc. 4 ed all.).

Posto che la decisione di

restituzione “__________” emessa il 13 gennaio 2021 dalla Cassa non è stata

oggetto di impugnazione (cfr. doc. 7/2) e che sono quindi incontestate tanto

l’indebita percezione di indennità di disoccupazione tra maggio e dicembre 2020

nella misura di fr. 3'434.70, quanto la correttezza di tale importo, questa

Corte si limita a rammentare quanto a seguire.

In data 28 gennaio 2020 il

ricorrente è stato nominato __________ di __________ al 20%, con entrata in

funzione prevista per il maggio successivo (cfr. all. a doc. 5).

Dall’ “assunzione della

funzione di __________” del 27 maggio 2020 si evince, poi, che a decorrere

dal 1° luglio 2020 RI 1 ha assunto tale funzione anche presso il __________ di __________

nella misura del 40% (cfr. all. a doc. 5).

Parallelamente all’attività di __________,

egli era attivo nella “revisione dossier” a “tempo determinato e a

cottimo” per l’__________ presso il __________ di __________ (cfr. all. a

doc. 4).

Nel formulario IPA del mese di

maggio 2020, l’assicurato ha annunciato di aver lavorato per il __________ di __________

(cfr. doc. 4).

Per giugno 2020, RI 1 ha

dichiarato di aver lavorato, oltre che per il __________ di __________, anche

per l’ARP (cfr. all. a doc. 4).

Nei mesi di luglio, settembre ed

ottobre 2020, il ricorrente ha indicato di essere stato attivo per “__________,

__________” e per l’__________ di __________ (cfr. all. a doc. 4).

Ad agosto, novembre e dicembre

2020, invece, ha dichiarato di aver lavorato solamente per i __________ di __________

e __________ (cfr. all. a doc. 4).

Lo svolgimento, in particolare,

dell’attività svolta presso i due __________ trova riscontro negli “attestati

di guadagno intermedio” in atti, sottoscritti mensilmente dai datori di

lavoro (con quella che ad una prima occhiata pare essere la firma del ricorrente)

e dai quali emerge quanto segue:

-

da maggio a dicembre 2020 il ricorrente ha lavorato per il __________ di

__________ nella misura di 8 ore settimanali, percependo mensilmente fr.

1'227.55 lordi, oltre alla tredicesima di fr. 818.35 lordi (cfr. all. a doc.

5);

-

da luglio a dicembre 2020 RI 1 era attivo anche presso il __________ di __________

per 16.8 ore settimanali ed ha percepito un reddito mensile pari a fr. 2'837.65

lordi, nonché la tredicesima di fr. 1'418.83 lordi (cfr. all. a doc. 5).

Oltre agli stipendi testé

indicati, dal documento “stipendio indennità 2020” redatto il 18

dicembre 2020 dal __________ di __________ e sottoscritto, in qualità di __________,

dal ricorrente medesimo, emerge che quest’ultimo ha anche percepito indennità

per complessivi fr. 1'133.35 lordi (cfr. all. a doc. 4).

Con riferimento a tali compensi,

il 22 dicembre 2020 l’amministrazione ha chiesto al __________ di __________ di

comunicare “se trattasi di attività lavorativa svolta durante l’anno 2020 e

pagata una tantum. Se così fosse vi invitiamo a volerci indicare il singolo

importo percepito teoricamente mensilmente per l’attività da lui svolta.”

(cfr. all. a doc. 7/4).

Con mail del 4 gennaio 2021, la __________

di __________ ha trasmesso alla Cassa “la tabella delle indennità 2020

versate” al ricorrente, precisando che “si tratta di indennità per le __________

di __________, presenza al __________, presenza __________, __________ e quale __________

e __________” (cfr. all. a doc. 8).

Dalla tabella in questione emerge

che a RI 1, per compiti di “gestione” sono state riconosciute due

presenze per le quali è stato retribuito con totali fr. 80.-, sei presenze “__________”

retribuite con totali fr. 310.-, otto presenze per “__________” per le quali

gli sono stati corrisposti fr. 133.33 e sette presenze “__________”,

retribuitegli con fr. 610.-, per un totale complessivo di fr. 1'133.33 (cfr.

all. a doc. 8).

L’11 gennaio 2021, la Cassa ha

chiesto al __________ di __________ di fornire un’indicazione “dettagliata

degli importi mensili, versati” a RI 1 (cfr. all. a doc. 7/4).

Il 13 gennaio 2021, quest’ultimo,

in qualità di __________, ha fornito all’amministrazione il seguente riscontro:

" (…) Le

indennità versate al __________ RI 1 sono state versate un’unica volta nel mese

di dicembre 2020.

È prassi nei __________ versare queste

indennità una volta all’anno nel corso del mese di dicembre, anche perché

queste attività non hanno una valenza mensile. Se volete fare un calcolo

mensile basta dividere l’importo per i 12 mesi dell’anno, per avere un importo

mensile. (…)” (cfr. all. a doc. 7/4).

Dall’“attestato di guadagno

intermedio” relativo al mese di gennaio 2021 si evince anche che dal __________

di __________, oltre allo stipendio mensile, alla tredicesima ed alle indennità

testé indicate, RI 1 ha anche percepito, a titolo di “stipendio ore

supplementari” - laddove è precisato che tale somma si riferisce a “ore

supplementari 40”, con uno stipendio orario di fr. 38.-, fr. 1'520.- lordi (cfr.

all. a doc. 6).

Il 27 gennaio 2021, il ricorrente

ha comunicato via mail alla Cassa quanto segue:

" (…) ecco

le ore supplementari di __________, ne sono state pagate 40, come da foglio

paga allegato al guadagno intermedio.

Ore

supplementari

Maggio

5.5

Giugno

0.5

Luglio

10.5

Agosto

-4.25

Settembre

10.75

Ottobre

12.

Novembre

13.5

Dicembre

-0.5

Totale

48.

(…)” (cfr. all. a doc. 6).

Dall’ “attestato di guadagno

intermedio” relativo al mese di gennaio 2021, è, poi, emerso che anche al __________

di __________, oltre allo stipendio mensile ed alla tredicesima, RI 1 ha

percepito, a titolo di “indennità __________”, fr. 552.- lordi, oltre a

fr. 2'195.79 lordi a titolo di “pagamento ore suppl.”, per “ore

supplementari 50.00” (cfr. all. a doc. 6).

Il 27 gennaio 2021, la Cassa ha

chiesto al ricorrente spiegazioni anche in merito a tali ulteriori importi, e

meglio circa la suddivisione mensile delle ore supplementari (cfr. all. a doc.

6).

RI 1, il giorno stesso, ha

precisato quanto segue:

" (…) Qui di

seguito le ore supplementari per __________:

ore

supplementari

Giu.20

12.

Lug.20

9.25

Ago.20

-10.2

Set.20

11.75

Ott.20

13.

Nov.20

15.

Dic.20

6.75

totale

57.55

Come da foglio paga in vostro possesso sono

state pagate 50 ore.

Per le indennità sono 40 franchi per

seduta, mentre i rimborsi diversi sono i km per compiti svolti.

__________

Onorario

Fr.

0.00

__________

Fr.

280.00

__________

Fr.

172.00

Rimborsi

div.

Fr.

100.00

Totale

Fr.

552.00

(…)” (cfr. all. a doc. 6).

Nelle succitate decisioni del 13

gennaio 2021 cresciute, incontestate, in giudicato, la Cassa ha chiesto la

restituzione degli importi di fr. 3'434.70 (cfr. decisione n. “__________”;

doc. 7/4), rispettivamente di fr. 712.90 (cfr. decisione n. “__________”; doc.

8.

e supra consid. 1.1.).

Con richiesta di data 15 febbraio

2021, il ricorrente ha postulato, precisando di non impugnare le due decisioni del

13.

gennaio precedente, il condono di entrambe le somme chiestegli in

restituzione, facendo valere, d’un lato che al momento della percezione delle

prestazioni assicurative era in buona fede e, d’altro lato, che la restituzione

graverebbe sulla sua situazione finanziaria, che ha precisato essere già

provata dal versamento dei contributi di mantenimento per la ex moglie e per il

figlio (cfr. doc. 7/2).

Il 9 marzo 2021, successivamente

alla crescita in giudicato delle due decisioni di restituzione, la Cassa ha

trasmesso alla Sezione del lavoro la (le) richiesta di condono (cfr. doc. 7).

Il 30 marzo 2021, il ricorrente

ha inviato alla resistente il “questionario concernente la domanda di

condono” debitamente compilato, allegando:

-

la “convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio”;

-

la decisione di tassazione per l’anno 2018;

-

la comunicazione del 15 gennaio 2021 da parte del __________ di __________

dalla quale emerge che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la percentuale

lavorativa del ricorrente sarebbe aumentata al 30%;

-

la comunicazione del 5 gennaio 2021 da parte del __________ di __________

dalla quale emerge che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la percentuale

lavorativa dell’assicurato sarebbe aumentata al 50% (cfr. doc. 13 ed allegati).

A complemento della richiesta di

condono, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione anche il “preventivo

per la sostituzione delle 4 gomme estive” (cfr. doc. 14 ed all.).

Con la decisione del 23 settembre

2021.

l’amministrazione ha negato il condono della somma di fr. 3'434.70,

chiesta in restituzione con la decisione “027-2021 tipo: A” di data 13

gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 15).

Il 25 ottobre 2021, il ricorrente

si è opposto alla decisione resa dalla Sezione del lavoro il 23 settembre

precedente, facendo valere che sarebbe “errata in quanto la richiesta di

condono verteva su due decisioni di restituzione”, di aver percepito le

prestazioni LADI chiestegli in restituzione in buona fede, che “d’altro

canto nessuna sanzione è stata intrapresa nei miei confronti” e criticando,

d’un lato, una pretesa carente motivazione della decisione, e d’altro lato, la

mancata considerazione dell’asserita difficile situazione finanziaria,

chiedendo il condono dell’intera somma di fr. 4'147.60 di cui alle due

decisioni del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. 16).

Con decisione del 10 dicembre

2021, la Sezione del lavoro ha, poi, respinto anche la richiesta di condono

relativa alla somma di fr. 712.90 stabilita con la decisione di restituzione “__________”

del 13 gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 19).

Con la decisione su opposizione

del 20 aprile 2022, la resistente ha, come visto, respinto l’opposizione

interposta dal ricorrente il 25 ottobre 2021 contro la decisione del 23

settembre precedente, e meglio sulla base dell’argomentazioni già indicate

(cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20).

2.8

Chiamata a dirimere la presente

vertenza, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato, nei formulari IPA

per i mesi da maggio a dicembre 2020, non ha comunicato di avere svolto ore

supplementari rispetto alle percentuali lavorative per le quali era assunto

alle dipendenze dei __________ di __________ e __________ quale __________

(cfr. doc. 4 ed all; consid. 2.7.).

L’insorgente

ha così disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid.

2.6.).

La

mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in

disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che

misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di

tempo in questione (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

Al riguardo va segnalato che

l’indicazione presente sui moduli IPA, per cui “la persona assicurata è

assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante

il versamento delle indennità di disoccupazione” è chiara e non lascia

spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente

supporre di non dover annunciare le attività supplementari prestate per conto

dei datori di lavoro rispetto alle percentuali lavorative per le quali era

stato nominato quale Segretario comunale e ciò a prescindere dal fatto che tali

prestazioni fossero, o meno, retribuite.

Del resto - ritenuto che anche

un’attività svolta a titolo gratuito avrebbe dovuto essere annunciata - con

riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “il presupposto, errato”

da cui “parte” la Sezione del lavoro è quello “che le attività

straordinarie fossero retribuite d’ufficio”, il TCA - come precisato anche

dalla resistente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20) – rileva che il ricorrente

era, peraltro, e proprio in ragione della passata esperienza come __________ (“la

prassi nei __________ vuole che sia pagato [ndr: quanto indicato come guadagno

per le ore supplementari e indennità varie] una volta all'anno una tantum, come

è stato il caso il tutti i __________ in cui ho lavorato dal 2005 in avanti

come __________”; cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), ben consapevole tanto

dell’ammontare delle indennità riconosciute per ogni seduta, rispettivamente,

del momento in cui tali compensi sarebbero, poi, effettivamente stati versati

(“per le indennità sono 40 franchi per seduta (…)”; “è prassi dei __________

versare queste indennità una volta all’anno nel corso del mese di dicembre (…)”;

cfr. supra consid. 1.6. e doc. V).

In tal senso, giova rammentare

che l’Alta Corte ha, ad esempio, avuto modo di stabilire che costituisce una

grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede

- il fatto di non informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito regolarmente

a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio (cfr.

pure STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).

In particolare, giova rilevare

che con giudizio 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag.

144, anche citato nella risposta di causa (cfr. doc. III), l’Alta Corte ha

deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve

informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di

farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona fede.

Il TF ha specificato che in quel

caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei

formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato

un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non

fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è

richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,

indipendentemente dalla sua natura.

In una sentenza 8C_408/2017 del 2

agosto 2017 (anch’essa pure indicata dalla Sezione del lavoro nella decisione

su opposizione; cfr. doc. Q; consid. 1.2.) il TF ha poi precisato che

nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente

giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle

persone.

Con una sentenza STCA 38.2019.34

del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle indennità di

disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario senza

annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato della

resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente,

ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle

prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli

art. 28 e 31 LPGA A ragione, quindi, l’amministrazione aveva negato

l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato, non

indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in

questione, aveva commesso una grave negligenza.

Si veda anche la STCA

38.2014.16

del 23 marzo 2015.

In simili condizioni la Sezione

del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede,

in quanto l’assicurato ha commesso, quantomeno, una grave negligenza non

indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento delle attività

supplementari rispetto alla percentuale lavorativa per la quale era assunto dai

__________ di __________ e __________.

2.9

Alla

luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona

fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione del 20 aprile 2022.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti