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Decisione

38.2022.52

Sospensione per mancate/insufficienti ricerche nei 3 mesi precedenti la disoccupazione confermata. Ad assicurato era stata solo prospettata possibilità di nuova assunzione. Non vi è poi prova di ricerche spontanee senza indicarle su formulari. Riduzione a 7 giorni per età avanzata (1963)

22 agosto 2022Italiano30 min

Corte ritiene piuttosto che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.52

rs

Lugano

22 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 maggio 2022 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20

maggio 2022 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC)

ha confermato la precedente decisione del 29 aprile 2022 (cfr. doc. 4) con cui

aveva sospeso RI 1 (__________.1963) per dieci giorni dal diritto all’indennità

di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei tre

mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 9 marzo 2022 (cfr. doc. III).

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 20 maggio 2022 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto l’annullamento o perlomeno la riduzione della penalità

inflittagli, rilevando:

" (…) Ribadisco

e riconosco che quanto è accaduto è causa di un mio errore, ma la sanzione

ricevuta mi sembra eccessiva rispetto allo sbaglio commesso, per cui chiedo che

venga rivisto o stralciato, il periodo di sospensione delle indennità.

Seguendo le istruzioni ricevute, ho sempre

svolto correttamente e puntualmente le mie ricerche per ottenere una

occupazione stabile, inerente alla mia professionalità ma anche in altri

settori, usufruendo delle mie conoscenze personali e professionali, conscio che

le ricerche lavoro svolte in modo opportuno, se puntuali e mirate, aumentano la

possibilità di ottenere un impiego.

Inoltre come precedentemente spiegato, ero

convinto, perché mi era stato assicurato che avrei continuato il rapporto

lavorativo con un contratto a tempo indeterminato, alla scadenza del contratto

a tempo determinato.

Certamente ho commesso un errore, non

voluto e che non si ripeterà, e neppure ho intenzione di sfuggire alle mie

responsabilità, ma ero assolutamente in buona fede e ho creduto a quanto mi era

stato promesso. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta del 30 giugno 2022 l'URC ha chiesto la reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. V).

1.4. Il 1° luglio 2022 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).

Il ricorrente non ha ritirato la

relativa raccomandata, per cui tale lettera gli è stata rispedita tramite posta

A (cfr. busta d’intimazione).

Le parti, ad ogni modo, sono rimaste

silenti.

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o

meno sospeso l’assicurato per dieci giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo

dall’8 dicembre 2021 all’8 marzo 2022 antecedente l’iscrizione in

disoccupazione del 9 marzo 2022.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021

del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a

ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie

sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D.

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance

chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato

che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.

a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail

(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del

14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.

3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Riguardo

ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più

volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Secondo

l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro

obblighi gli assicurati di una certa età.

Il

Consiglio federale non ha però utilizzato la sua competenza.

Per

principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori

anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

Al riguardo è, tuttavia, stata

adottata una direttiva dalla SECO (cfr. B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed.

Schulthess 2014, pag. 221).

La Prassi LADI ID della SECO al

punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente rinuncia alla prova

degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi

sei mesi che precedono l’età ordinaria che dà diritto a una rendita AVS e

durante gli ultimi sei mesi che precedono l’inizio del versamento della rendita

AVS anticipata (art. 40 cpv. 1 AVS). Per provare il versamento della rendita

AVS anticipata occorre la conferma della cassa di compensazione AVS.

L'art.

17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si

può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la

disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione

scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato

del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il

TCA constata che l’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg.

ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La

stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg.,

accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del

Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la

sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa

di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin

weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ

ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen

im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert

zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer

Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente ad

assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione

della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due

assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal

diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr.

STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato

sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di controllo del mese di novembre 2000,

ha comunque confermato l’entità della sanzione.

Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la

sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per

insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre

2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è

più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare

ricerche di impiego in modo più intenso.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata

in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60

giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25

aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio

2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA

C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.7. Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che l’assicurato, nato il __________ 1963, dopo un

periodo di disoccupazione (cfr. doc. 7; 8), dal 2 marzo 2021 al 28 febbraio

2022 ha lavorato come macchinista di tunnel tramite l’agenzia interinale __________

di __________ in virtù di un contratto di durata determinata (cfr. doc. 7; 8; 5).

Il

9 marzo 2022 l’insorgente si è annunciato nuovamente per il collocamento (cfr.

doc. 1).

La

consulente del personale, dopo aver constatato che l’assicurato, nel periodo di

tre mesi (dall’8 dicembre 2021 all’8 marzo 2022) precedente l’iscrizione in

disoccupazione, non aveva effettuato ricerche o le aveva svolte in modo

insufficiente dal profilo quantitativo (cfr. doc. 1), il 20 aprile 2022, gli ha

inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,

entro il 28 aprile 2022, il suo comportamento, allegando l’eventuale

documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).

Il

ricorrente, il 26 aprile 2022, ha risposto che la società per cui

lavorava gli avrebbe promesso l’assunzione, che poi, però, non ha avuto luogo.

Egli ha specificato che sapeva di dover fare più ricerche e che a inizio marzo

si è recato a casa in Italia per motivi di famiglia (cfr. doc. 3).

Dal

profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo sufficienti le argomentazioni dell’assicurato, con decisione del 29

aprile 2022, l’ha quindi sospeso per dieci giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 20 maggio

2022 (cfr. doc. III; consid. 1.1.).

2.8. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalla

documentazione agli atti emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli

eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione

nel periodo dall’8 dicembre 2021 all’8 marzo 2022, lasso di tempo

corrispondente ai tre mesi precedenti la data a partire dalla quale ha

richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 9

marzo 2022 (cfr. consid. 2.7.).

Tale

modo di operare risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi

per il collocamento, lavorava beneficiando di un contratto di durata

determinata (cfr. consid. 2.7.). Egli, perciò, era tenuto a cercare un nuovo

impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.).

Tuttavia l’assicurato, che è al

suo terzo termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. doc. III),

nell’arco di tempo in questione, non ha intrapreso alcuno sforzo volto a

reperire un’occupazione dall’8 al 31 dicembre 2021 e dal 1° all’8 marzo 2022,

mentre ha svolto tre ricerche nel mese di gennaio 2022 e due ricerche nel mese

di febbraio 2022 (cfr. doc. 1), le quali si rivelano quantitativamente insufficienti

(cfr. consid. 2.4.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020, pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71).

Il ricorrente, nella risposta

alla richiesta di giustificazione e nell’opposizione, ha fatto valere che la __________

gli avrebbe promesso l’assunzione dopo la pausa invernale che poi non si è

verificata (cfr. doc. 3; 5). Nel ricorso è inoltre stato puntualizzato che “ero

convinto, perché mi era stato assicurato, che avrei continuato il rapporto

lavorativo con un contratto a tempo indeterminato, alla scadenza del contratto

a tempo determinato” (cfr. doc. I).

L'Alta

Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, nel senso che un impiego gli

deve essere, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24

giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del

21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella

causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Come

evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 3),

secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto

allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente

attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le

trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il

contratto (cfr. STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30

luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03

del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.;

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Decisivo è dunque il fatto che

venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta

(cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

In

concreto non risulta, però, che tra l’ex datore di lavoro e l’assicurato fosse

già stato concluso un contratto di impiego.

Questa

Corte ritiene piuttosto che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata la

possibilità di un’assunzione, ciò che non consente l’applicazione della

giurisprudenza di cui sopra.

L’insorgente,

dunque, nell’ultimo periodo dell’attività lavorativa, come pure tra la fine del

rapporto di impiego e l’annuncio per il collocamento avrebbe dovuto

intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione.

Non è del resto di ausilio al ricorrente

l’affermazione secondo cui avrebbe consegnato personalmente candidature

spontanee presso aziende ed imprese senza segnalarle sugli appositi formulari

(cfr. doc. 5).

In effetti di tali ricerche non sussiste

alcuna prova, né peraltro le stesse sono state meglio specificate. Pertanto non

può esser tenuto alcun conto di tali asseriti sforzi.

Al

riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita

la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In

caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020

del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid.

4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA

C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Per quanto concerne, infine,

l’asserzione formulata dall’insorgente nella risposta alla richiesta di

giustificazione, ossia che a inizio marzo 2022 si sarebbe recato in Italia per

motivi di famiglia (cfr. doc. 3), va osservato che la stessa costituisce

una semplice

allegazione di parte, non

dettagliata e non suffragata da elementi probatori convincenti secondo il

principio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3, STF

8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.).

In

simili condizioni occorre concludere che l’assicurato, non compiendo ricerche

di lavoro dall’8 al 31 dicembre 2021 e dal 1° all’8 marzo 2022 e svolendo

soltanto tre, rispettivamente due ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2022,

ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid.

2.3.).

Il

ricorrente deve, pertanto, essere sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Per

quanto attiene all’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato

dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione, “così

calcolati: 3 giorni nel mese di dicembre (8-31), 3 giorni nel mese di gennaio,

3 giorni nel mese di febbraio e 1 giorno nel mese di marzo (1-8)” (cfr.

doc. 4).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in

Considerandi

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la

penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente

l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid.

2.6.).

L’assicurato,

essendo nato il __________ 1963 (cfr. doc. 1), al momento dei fatti aveva 58

anni.

Tutto ben considerato, secondo

questo Tribunale si giustifica, quindi, una riduzione della durata della

sospensione che - non dimenticando che il 14 novembre 2019 l’insorgente è già

stato sospeso per otto giorni per non aver comprovato alcuna ricerca di lavoro

nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 9) - da dieci

giorni deve essere decurtata a sette giorni per tener conto dell’età avanzata

del ricorrente (cfr. consid. 2.5; STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 con cui

questo Tribunale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione, e meglio una

sanzione di 5 giorni invece di 8 nei confronti di un assicurato di 59 anni a

causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro dal 21 al 30

giugno 2016 e dall’11 luglio al 31 agosto 2016; STCA 38.2006.87 del 22

gennaio 2007 con cui il TCA ha confermato una sanzione di 3 giorni inflitta

dall’URC a un assicurato nato nel 1947 per mancate ricerche durante il mese di

luglio 2006 precedente l’annuncio per il collocamento - invece dei 4 giorni

normalmente applicata in tale ipotesi secondo la prassi cantonale - in virtù

del fatto che avesse più di 55 anni, e meglio 59 anni al momento dei fatti;

STCA 38.2007.11 del 19 aprile 2007 con cui questa Corte ha ridotto da 5 giorni

(con decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 la sanzione di 9 giorni era

già stata ridotta a 5 giorni) a 4 giorni la sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione irrogata a un assicurato nato nel 1948 per insufficienti

ricerche nei mesi di settembre e ottobre 2006. Il TCA, al riguardo ha precisato

che l’entità della sanzione di 4 giorni, tenuto conto dell’età dell’assicurato

- di quasi 59 anni al momento dei fatti - e della circostanza che egli era già

stato sanzionato in passato per il medesimo motivo, risultava proporzionata

alla gravità della colpa; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 con cui questo

Tribunale ha confermato una sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato

nato nel 1957 per insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività

stagionale da aprile a dicembre 2011, quando in base alla prassi in vigore in

tal caso sarebbe stata applicata una sospensione di 15 giorni. L’URC in

questione ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità sulla

base del fatto che l’assicurato aveva 55 anni).

In

riferimento alla richiesta dell’insorgente di evitare una sospensione che “inciderebbe

in modo determinate sulla mia economia familiare” (cfr. doc. I), va,

altresì, osservato che la durata della penalità da infliggere nei

confronti di un assicurato non dipende dalle sue condizioni economiche (cfr.

STF 8C_675/20014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STFA C 207/05 del 31

ottobre 2006 consid. 4.3.; STFA C 21/05 del 26 settembre 2005; STFA C 224/02

del 16 aprile 2003; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016

consid. 2.8.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60

dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso per sette giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid.

2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del

13.

settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione su opposizione del 20 maggio 2022 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sette giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti