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Decisione

38.2022.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2022Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

Giova rilevare che con giudizio

8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144 l’Alta

Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale

deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se

omette di farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona

fede.

Il TF ha specificato che in quel

caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei

formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato

un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non

fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è

richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,

indipendentemente dalla sua natura.

In una sentenza 8C_408/2017 del 2

agosto 2017 il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione

della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione

di natura etica o sul valore delle persone.

Con una sentenza STCA 38.2019.34

del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle indennità di

disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario senza

annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato della

resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente,

ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle

prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli

art. 28 e 31 LPGA. A ragione, quindi, l’amministrazione aveva negato

l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato, non

indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in

questione, aveva commesso una grave negligenza.

Si vedano anche la STCA

Considerandi

38.2014.16

del 23 marzo 2015 e la STCA 38.2022.50 del 26 settembre 2022.

In simili condizioni la Sezione

del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede,

in quanto l’assicurata ha commesso, quantomeno, una grave negligenza,

segnatamente non indicando sui formulari mensili della Cassa di essere rimasta

alle dipendenze della __________ anche tra giugno 2016 e giugno 2017 e non

comunicando le entrate derivanti da tale attività.

2.8

Alla

luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona

fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione del 24 maggio 2022.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti