38.2022.53
Rifiuto condono: difetta requisito buona fede. Grave negligenza: non comunicando nulla alla Cassa riguardo al rapporto di lavoro in essere ed ai relativi redditi percepiti l’insorgente ha disatteso obblighi di cui agli artt. 28 e 31 LPGA. Ricorrente non necessita difensore d'ufficio
24 ottobre 2022Italiano38 min
N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.53
CL/gm
Lugano
24 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 26 settembre
2019, la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 - iscrittasi in
disoccupazione con effetto a decorrere dal 7 giugno 2016 (cfr. doc. 2) - la
restituzione della somma di fr. 9’255.70 a titolo di prestazioni LADI
indebitamente percepite tra il giugno 2016 ed il giugno 2017, non avendo
l’assicurata “annunciato (…), a torto, il reddito conseguito dalla società __________
negli anni 2016 e 2017” (cfr. doc. 6/3 ed all. a doc. 14/1).
Dopo che l’assicurata, con
opposizione del 21 ottobre 2019, si è opposta alla citata decisione – facendo
valere che riceveva “provvigioni di CHF 250.- dalla società __________, il
restante CHF 250.- assegni FAMILIARI per mia figlia” e postulando una “rettifica
dei (…) conteggi” (cfr. all. a doc. 14/1) -, la Cassa l’ha informata di non
poter “escludere una decisione in suo sfavore, segnatamente un importo
superiore a quello stabilito con decisione del 26.09.2019” e le ha, quindi,
concesso la possibilità di ritirare l’opposizione (cfr. all. a doc. 14/1).
Ritiro cui l’interessata non ha proceduto.
Con decisione su opposizione del
28 ottobre 2020, la Cassa ha, dunque, respinto il gravame presentato da RI 1 e
quantificato in fr. 12'101.40 le prestazioni LADI indebitamente percepite nel
2016 e nel 2017 dall’assicurata (cfr. doc. 14/1).
In particolare, l’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento alla luce del fatto che, da un lato, al
momento dell’iscrizione al collocamento l’interessata “non ha annunciato che
la collaborazione” con la __________ “era proseguita con altre
condizioni”, e, d’altro lato, che “non essendo stata convenuta una
durata normale di lavoro contrattualmente” l’attività svolta non era
controllabile, doveva essere ritenuta a tempo pieno e quindi andava applicata “la
remunerazione conforme agli usi professionali e locali che corrisponde a CHF
3'360.-” (cfr. doc. 14/1).
Contro la decisione su
opposizione del 28 ottobre 2020 l’interessata non ha presentato ricorso.
Rimasto incontestato, tale provvedimento è cresciuto in giudicato.
1.2. Il 30 novembre 2020, RI 1 ha, però,
chiesto il condono della restituzione chiesta dalla Cassa, facendo valere, in
particolare, di avere una disponibilità finanziaria “molto insufficiente,
considerando che percepisco sempre 500 franchi al mese” (cfr. doc. 6/1).
1.3. Con decisione su opposizione del 24
maggio 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione dell’11 marzo 2022, con cui aveva respinto la domanda di
condono inoltrata dall’assicurata (cfr. doc. 9), ritenendo che in concreto non
sarebbe realizzato il presupposto della buona fede.
L’amministrazione
del lavoro ha, in particolare, respinto l’opposizione dell’assicurata fondandosi
sulle seguenti argomentazioni:
"
(…)
3. Nel caso
concreto, l’interessata non ha indicato nel formulario IPA, per il periodo da
giugno 2016 a giugno 2017, l’attività lavorativa per la società __________,
svolta a titolo di guadagno intermedio. Tant’è che per il periodo in parola la
signora RI 1 ha sempre risposto negativamente alla domanda n. 1 che recita “Ha
lavorato per uno o più datori di lavoro?”; questo benché la semplice e chiara
domanda presente nel formulario non lascia alcuno spazio a dubbi.
Secondo la
giurisprudenza, la circostanza che un assicurato, mentre lavora, non dichiari
l’attività in questione sui rispettivi formulari IPA, costituisce una
negligenza grave che esclude la buona fede nella percezione delle indennità di
disoccupazione. Pure il fatto di non – ancora – ricevuto il relativo salario
non cambia nulla la riguardo (cfr. al proposito STCA 38.2012.62 del 27 febbraio
2013 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati).
Determinante è che
l’assicurata non abbia indicato l’attività svolta durante il periodo in parola
sui rispettivi formulari IPA, non permettendo quindi alla Cassa di tener conto
del guadagno intermedio realizzato. Inoltre, l’interessata, seppur confrontata
in quel periodo con vari problemi di salute, avrebbe dovuto sapere che,
annunciando l’occupazione presso __________, la compensazione da parte della
Cassa sarebbe diminuita. L’omissione in questione deve essere ritenuta una
negligenza grave che esclude quindi (…) il riconoscimento della buona fede.” (cfr.
all. A a doc. I).
1.4. Contro la decisione su opposizione RI
1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto “il condono”
del proprio “debito”, e meglio per le seguenti ragioni:
"
(…)
-
Nel dicembre 2012 vengo licenziata da __________. Nel 2013 la mia
collaborazione con __________, nel 2014 vengo licenziata, dove lascio il mio
portafoglio, prendendo le commissioni/provvigioni, una collaborazione passiva.
-
Nell’agosto 2014 ho avviato una attività indipendente, per lavorare, nel
maggio 2016 sono stata costretta a chiudere, stavo andando in banca rotta,
PURTROPPO IN QUESTO NEGOZIO HO INVESTITO LA MIA CASSA PENSIONE E I MIEI RISPARMI,
RIMANENDO CON NIENTE!
-
Ero iscritta all’URC alla ricerca di una occupazione a tempo pieno, le
provvigioni non erano sufficienti per saldare le mie fatture; percepivo delle
commissioni e/o provvigioni per la gestione del mio portafoglio, un “LAVORO
PASSIVO”, non avevo un ufficio, e NON andavo al lavoro ogni giorno. Ero
concentrata a cercare un lavoro; in seguito ho svolto un programma
occupazionale, che sinceramente non ho parole per descrivere…i mesi passati al
“Ospedale del giocattolo”. In seguito la mia depressione! Sono sicura di avere
dimenticato di avere un LAVORO PASSIVO! Forse per questo ho risposto
negativamente alla domanda “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”.
-
In seguito la malattia.
-
Nel NOVEMBRE 2017 mi sono sposata, da allora ho smesso di cercare un
lavoro, pago le mie fatture con le esigue provvigioni del mio piccolo
portafoglio!
-
Purtroppo le mie condizioni finanziarie sono precarie.” (cfr. doc. I).
1.5. Nella
sua risposta del 12 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa.
In
particolare, l’amministrazione ha osservato che la ricorrente non ha portato
fatti ed argomenti sostanzialmente nuovi ed idonei a modificare la decisione su
opposizione ed ha, inoltre, preso posizione come segue nel confermare che
l’omessa indicazione dell’attività lavorativa svolta mentre era al beneficio
delle prestazioni LADI configura una negligenza grave, che esclude la buona
fede:
" (…) Pur
comprendendo la difficile situazione dell’interessata dovute alle problematiche
di salute, va comunque constatato che oltre ad averle comunicate unicamente in
occasione della procedura pendente presso il nostro ufficio, ella non ha
comprovato il legame tra le stesse e la mancata dichiarazione dell’attività
lavorativa svolta presso la __________. Tant’è che la ricorrente ha comunque
continuato a lavorare per la ditta in parola e pertanto non si vede come tali
problematiche di salute le avrebbero impedito di dichiarare sugli appositi
formulari il lavoro svolto per la società in questione.
Va evidenziato che la ricorrente già nella
procedura dinanzi alla Cassa riguardante la restituzione delle indennità di
disoccupazione ha giustificato l’omissione in questione con scritto del 9
settembre 2019 come segue: “(…) il motivo per il quale non ho annunciato
alla Cassa che percepivo delle provvigioni, solamente perché non ho ritenuto
opportuno, considerando così irrisorie e irregolari; esse vengono calcolate in
proporzione all’andamento delle polizze, in vigore/annullate. Nell’anno che ho
lavorato alla __________ ho conseguito un piccolo portafogli, del quale prendo
le provvigioni e storni (come può vedere dalla documentazione in suo possesso)”
(doc. 14/1).
Al riguardo, la circostanza che
l’interessata ritenesse di non dover annunciare alla Cassa l’attività svolta
presso la società in parola, per i motivi appena esposti, non merita tutela.
Infatti, usando la diligenza esigibile nel caso concreto, l’assicurata avrebbe
dovuto comunque dichiarare l’attività salariata esercitata presso la __________
sui formulari IPA, da lei sottoscritti, e questo indipendentemente dalle
valutazioni fatte dalla medesima riguardo alla tipologia e/o all’entità della
remunerazione percepita.
Si ritiene che la ricorrente fosse a
conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla disoccupazione. Oltretutto,
sulla prima pagina del formulario IPA, puntualmente firmato dall’assicurata, è
indicato che “la persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare
alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento dell’indennità di
disoccupazione. Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di compensazione (AVS)
comunica all’Assicurazione contro la disoccupazione i rapporti di lavoro svolti
durante la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o incomplete possono
comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali
prestazioni illegittime devono essere rimborsate.” (doc. 5).
In ogni caso, decisivo risulta il fatto che
la ricorrente nella redazione dei formulari IPA, relativi ai mesi da giugno
2016 a giugno 2017, non ha mai indicato d’aver svolto l’attività lavorativa in
parola, consegnandoli poi alla Cassa in vista del versamento delle indennità di
disoccupazione. Eppure la semplice e chiara domanda n. 1 di detti formulari,
del seguente tenore: ha lavorato per uno o più datori di lavoro? con la
richiesta di precisare i periodi e il nome del datore di lavoro in caso di
risposta affermativa, non lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni. (…)” (cfr.
doc. III).
1.6. Con
replica del 13 agosto 2022, RI 1 ha osservato quanto segue:
"
(…)
-
Al 30 aprile 2014 ho ricevuto la disdetta del contratto con la __________,
per terminare la collaborazione al 31 agosto 2014.
-
Ho risposto negativamente alla domanda “HA SVOLTO UN’ATTIVITA’
LAVORATIVA” perché non ho prestato alcuna attività lavorativa e quello che ho
ricevuto e “ricevo” dipendeva dal rendimento del portafoglio che avevo creato
in precedenza.
-
La mia situazione finanziaria non è cambiata, [ndr: con] quello che
percepisco dalla __________, a stento pago, cassa malattia, fatture dei medici,
ecc.
-
La buona fede; giuridicamente parlando non saprei come interpretarla, ma
umanamente sì, non era mia intenzione sottrarre dalla cassa nessun soldo.” (cfr.
doc. V).
1.7. La parte resistente, il 13
settembre 2022, ha contestato integralmente le censure della ricorrente, si è
riconfermata nella propria risposta di causa ed ha osservato quanto segue:
" (…) Non si
condividono i motivi esposti dalla ricorrente a giustificazione della sua
risposta negativa alla domanda n.1 di cui al formulario IPA “ha lavorato per
uno o più datori di lavoro?”. Infatti, già solo per il fatto che la stessa
ho omesso di annunciare alla Cassa l’attività lavorativa svolta e le
remunerazioni (provvigioni) percepite dalla __________ nel periodo da giugno
2016 a giugno 2017, allorquando era iscritta in disoccupazione, ha impedito
alla Cassa di calcolare in modo corretto le indennità di disoccupazione per il
suddetto periodo di controllo.
Contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, giova evidenziare che dopo la disdetta del contratto lavorativo del
30 aprile 2014 (cfr. doc. V1), la stessa ha proseguito a lavorare per la __________
meditante un contratto di lavoro sottoscritto il 23 luglio 2014 con inizio
dell’attività dal 1. Agosto 2014, prestando la propria collaborazione come
consulente al servizio esterno ed alla sua clientela, che prevede un anticipo
provvigione mensile di CHF 500.- ed un conguaglio annuale (cfr. doc. 14).
In particolare, il direttore generale,
signor Salvatore Lavorato, ed il direttore, signor __________, della __________,
con risposta del 30 agosto 2019 hanno risposto affermativamente alla domanda
della Cassa di cui allo scritto 14 agosto 2019, segnatamente:
“(…) Sì l’assicurata ha continuato a
lavorare con la nostra società anche nel 2016 e 2017 e continua tutt’oggi. In
allegato inviamo la copia del contratto di collaborazione (…)” (cfr. doc.
14).
Il rapporto di collaborazione tra la
ricorrente e la __________ è comprovato dalle risposte rese dai signori __________
e __________ alla Cassa con scritto del 30 agosto 2019, dal formulario attestato
del datore di lavoro, dagli estratti del registro salariale del datore di
lavoro e dell’estratto conto individuale emesso dalla __________ (cfr. doc.
14).
Decisivo è il fatto che la ricorrente non
ha indicato l’attività lavorativa svolta presso la ditta __________ nel periodo
da giugno 2016 a giugno 2017 nei rispettivi formulari IPA (doc. 5), e non ha
quindi permesso alla Cassa di tener conto delle remunerazioni da essa
percepite. L’omissione in questione, come detto, deve essere ritenuta una
negligenza grave che esclude quindi la buona fede.” (cfr. doc. IX).
1.8. L’assicurata ha presentato
ulteriori osservazioni il 20 settembre 2022, affermando di ricevere dalla __________,
a decorrere dal 1° agosto 2014, “un’indennità per clientela (paragrafo 11.
del contratto di lavoro)”, ribadendo di non aver prestato alcuna attività
lavorativa, essendosi di fatto limitata a ricevere compensi che dipendevano “dal
rendimento del portafoglio creato in precedenza”. Ella ha, altresì,
precisato che da agosto 2016 a marzo 2017 è stata impegnata dalle ore 08:00
alle ore 17:00 in un programma occupazione, di modo che ritiene “impossibile
che abbia lavorato alla __________”, anche poiché, se così fosse stato il
caso “le (…) provvigioni sarebbero molto più alte”. Ella ha, da ultimo,
riaffermato di aver agito in buona fede (cfr. doc. XI).
1.9. Il 27 settembre 2022 la Sezione del
lavoro, riconfermandosi, per il resto, nei precedenti scritti e nella decisione
su opposizione, ha preso posizione come segue sulle osservazioni della
ricorrente:
" (…) Per
quanto attiene all’argomento riguardante la frequentazione del POT, si ritiene
che tale circostanza non permette comunque di giungere ad una conclusione
differente, essendo decisivo che la ricorrente, durante la disoccupazione
controllata ha omesso di annunciare alla Cassa le remunerazioni (provvigioni)
percepite dalla __________ nel periodo da giugno 2016 a giugno 2017 e ciò ha
impedito alla Cassa di calcolare in modo corretto le indennità di disoccupazione
per il suddetto periodo di controllo.” (cfr. doc. XIII).
1.10. Il 5 ottobre 2022, la ricorrente ha
ribadito di aver risposto negativamente alla domanda del formulario IPA poiché
non aveva prestato alcuna attività lavorativa, indicato di aver problemi di
depressione e che la sua salute non la “aiuta a essere obiettiva”, che
la sua situazione finanziaria non è cambiata, di essere stata in buona fede
allorquando ha percepito le prestazioni LADI ed ha chiesto di essere informata
nel caso necessitasse “di un legale” poiché “angosciata da questa
situazione che non giova alla (…) salute. Se così fosse vi prego di
consigliarmi uno d’ufficio” (cfr. doc. XV).
considerato, in diritto
2.1. La ricorrente,
pendente causa (cfr. doc. XV), ha chiesto “di informarmi se necessito di un
legale (…) se così fosse Vi prego di consigliarmi uno d’ufficio” (cfr.
supra consid. 1.10 e doc. XV).
In
tale contesto va ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i
fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di
collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile
ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA; STF 8C_45/2010 del 26
marzo 2010).
Nel
caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper
difendere adeguatamente i propri interessi.
La medesima, pertanto, non necessita
di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017
consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03
dell’8 novembre 2004; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1.; STCA
38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA
il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017;
STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA
42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
La
domanda di designazione di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI
1 il condono della restituzione della somma di fr. 12'101.40, corrispondente a
parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite indebitamente
da giugno 2016 a giugno 2017.
L'art.
95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore
dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. L'art.
4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di
cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a.
per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno
vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso
1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le
categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un
istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti: quale importo forfettario
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo
per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del
Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 Per
le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza
ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di
beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide
è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è
tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno
in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
-
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora
difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.4. La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
La
giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del
condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato
può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016
del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,
pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.
4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29,
consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,
consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,
consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
Si
è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si
attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF
9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017,
pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre,
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.5. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art.
28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le
prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art.
28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi,
segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi
ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano
necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi
servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art.
31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31 cpv. 2 LPGA).
Il
dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25
luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il
dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della
buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).
In
una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso
di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della
somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato
senza annunciare tale attività.
All’assicurato
è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse
effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva
comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse
un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione
determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di
disoccupazione.
Nulla,
poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di
rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività
lavorativa.
L’assicurato,
del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente
della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o
certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere
l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi
motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state
calcolate tenendo conto del reddito in questione.
2.6. Nella concreta evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (classe 1964) – già dipendente della __________
(cfr. doc. 9 e 14/5) e dal 1° agosto 2015 “titolare con firma individuale
dell’__________ in __________ (…) chiusa formalmente in data 02.06.2016” (cfr.
doc. 4) - si è iscritta in disoccupazione a decorrere dal 7 giugno 2016, alla
ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2), nel
settore della consulenza alla clientela, assicurativa, come gerente e rappresentante
(cfr. doc. 9).
Innanzitutto, giova sin d’ora
evidenziare che i formulari “indicazioni della persona assicurata” (in
seguito: IPA) sottoscritti, di mese in mese, dalla ricorrente, tra giugno 2016
e giugno 2017 riportano le seguenti avvertenze:
"
(…) La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla
cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di
disoccupazione. (…) Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la
revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni
illegittime devono essere rimborsate” (cfr. doc. 5 ed all.).
Nel compilare i formulari in
questione, RI 1 ha sempre risposto negativamente alla domanda “ha lavorato
per uno o più datori di lavoro?” (cfr. doc. 5 ed all.).
Dagli atti emerge, per contro,
che la __________, interpellata dalla Cassa, il 30 agosto 2019 ha comunicato
quanto segue:
" (…) L’assicurata
ha continuato a lavorare con la nostra società anche nel 2016 e nel 2017 e
continua tutt’oggi. (…)
Dal febbraio 2014 gli
anticipi mensili, soggetti a conguaglio, sono stati ridotti a fr. 500.- sulla
base della quantificazione del portafoglio clienti della collaboratrice.
(…) il conguaglio
provvigioni versato a maggio 2018 si riferisce all’attività dell’anno 2017.
(…) il conguaglio
provvigioni versato a maggio 2017 si riferisce all’attività dell’anno 2018
[recte: 2016]” (cfr. doc. 14/4 e all. IX3 a doc IX).
La __________ ha altresì
trasmesso alla Cassa copia del contratto di lavoro – di durata indeterminata
(cfr. punto 10) - stipulato con la ricorrente in data 23 luglio 2014 dal quale
emerge che per l’attività di consulenza ed intermediazione assicurativa
prestata dall’assicurata, la società avrebbe corrisposto “una remunerazione
composta di una parte fissa e da una parte variabile” (cfr. punto 4
dell’all. al doc. 14/4), nonché dell’allegato 1, da cui risulta che l’inizio
dell’attività era previsto per il 1° agosto 2014 e che la parte fissa della
rimunerazione corrispondeva a fr. 500.- mensili lordi (cfr. all. a doc. 14/4).
Anche dall’ “attestato del
datore di lavoro” in atti emerge che la collaborazione tra la ricorrente e
la __________, iniziata il 1° marzo 2013, era ancora “in vigore”, con la
precisazione che la “gestione (…) dell’orario di lavoro quale consulente
esterno” era “personale”, sebbene quantificata dalla datrice in “40 ore
settimanali” (cfr. doc. 14/3).
Del resto, pure gli estratti del
registro salariale della società indicano che RI 1, tanto nel 2016, quanto nel
2017, era contrattualmente legata alla __________ (cfr. all. a doc. 14/2).
Il 9 settembre 2019, inoltre, la
ricorrente ha comunicato alla Cassa di non aver annunciato “che percepivo
delle provvigioni, solamente perché non l’ho ritenuto opportuno, considerando
così irrisorie e irregolari; esse vengono calcolate in proporzione
all’andamento delle polizze, in vigore / annullate” (cfr. all. a doc.
14/1).
Posto che la decisione su
opposizione emessa il 28 ottobre 2020 dalla Cassa non è stata oggetto di
impugnazione ed è quindi cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra
consid. 1.1. e doc. 6/2) – ricordato come il 30 novembre 2020 la qui ricorrente
si è limitata a comunicare all’amministrazione che le sue disponibilità
finanziarie erano ridotte e chiedere il condono della restituzione (cfr. doc.
6/1) -, sono quindi incontestate tanto l’indebita percezione di parte delle indennità
di disoccupazione percepite tra giugno 2016 e giugno 2017, quanto la
correttezza dell’importo di fr. 12'101.40 chiesto in restituzione dalla Cassa,
di modo che questa Corte si limita a rammentare quanto a seguire.
In data 31 dicembre 2020, la
Sezione del lavoro, cui la Cassa aveva trasmesso la richiesta di condono
formulata dalla qui ricorrente (cfr. doc. 6), ha chiesto a RI 1 di trasmettere
la seguente documentazione:
"
(…)
- l’annesso
questionario con i dati relativi alla sua persona (previa lettura delle
istruzioni allegate)
- documenti attestanti
l’esattezza degli importi menzionati (conteggio salario, contratti di lavoro,
estratti bancari ecc.)
- l’ultima notifica di
tassazione in suo possesso (calcolo dell’imponibile)” (cfr. doc. 7).
Dal questionario compilato dalla
ricorrente emerge che la medesima percepisce mensilmente un reddito di fr.
500.- ed il coniuge di fr. 5'897.90, che i suoi “risparmi, titoli, liquidità”
ammontano a fr. 2'259.-, che la coppia non avrebbe assicurazioni sulla vita,
che il valore della proprietà fondiaria ammonta a fr. 585’000.-, che i relativi
debiti ipotecari corrispondono a fr. 320'000.- cui si aggiungono fr. 740.- per
“altri debiti” e che fr. 1'100.- vengano corrisposti a titolo di “alimenti
(…) alla figlia minorenne” del marito dell’assicurata “ogni mese” (cfr.
doc. 8).
Con decisione dell’11 marzo 2022,
la Sezione del lavoro ha, come visto, respinto la richiesta di condono
formulata in data 30 novembre 2020 dalla ricorrente per la restituzione di fr.
12'101.40, poiché avendo la medesima “omesso di annunciare alla Cassa la sua
attività salariata svolta presso la società __________ in quanto non lo
riteneva opportuno, considerando le provvigioni irrisorie e irregolari”,
ella ha indotto “la Cassa a commettere un errore nei versamenti delle
indennità di disoccupazione” e non può “prevalersi della buona fede dal
momento in cui ha percepito le indennità, a torto” (cfr. supra consid. 1.3.
e doc. 9).
Contro tale provvedimento,
l’assicurata ha interposto opposizione in data 28 marzo 2022 (cfr. doc. 10).
Sull’esito dell’impugnativa in questione, respinta con la decisione su
opposizione del 24 maggio 2022, già si è detto (cfr. supra consid. 1.3. e doc.
12).
In sede ricorsuale, RI 1 ha
prodotto:
-
copia della disdetta del (precedente) contratto di lavoro che la legava
alla __________ di data 30 aprile 2014 con effetto al 31 agosto 2014 (cfr. doc.
V1);
-
copia di un accredito sul proprio conto bancario di data 11 luglio 2022
da parte della __________ per totali fr. 1'148.50, avente quale causale
“pagamento salario 7/22” (cfr. doc. V2);
-
copia di un accredito sul proprio conto bancario di data 27 gennaio 2022
da parte della __________ per totali fr. 200.-, avente quale causale “pagamento
salario 1/22” (cfr. doc. V2);
-
copia dell’opposizione presentata il 28 marzo 2022 contro la decisione
dell’11 marzo 2022, nella quale la qui ricorrente ha fatto valere quanto segue:
“(…)
Innanzi tutto ribadisco che quando
ho scritto “che non ho ritenuto opportuno annunciare alla Cassa la provvigione
irrisoria” ero in buona fede, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente,
fino a quel momento NON ci avevo pensato alla Cassa disoccupazione, in ogni
caso non con l’obiettivo di sottrarre indennità alla Cassa.
- Considerando
che debba scrivere le mie motivazioni: la mia onestà, disagio, consapevolezza e
Buona FEDE, non è così evidente scriverle, siccome ho sbagliato a scrivere,
questa volta sarò trasparente, scrivendo sinceramente:
- Nel
2011 sono stata licenziata ed il mondo mi è crollato addosso;
- Nel
2013 inizio alla __________, luglio 2014 vengo licenziata;
- Nel
agosto 2014 ho intrapreso una attività indipendente, la quale è stata possibile
con il prelievo del II pilastro ed un III pilastro, al 26 maggio 2016 ho dovuto
lasciare il negozio, dove ho perso tutti i miei risparmi e mi sono caricata di
debiti;
- A
luglio 2016 cado in depressione, (fino ad oggi) a settembre 2016 scopro di
essere sorda dall’orecchio sinistro, a novembre 2016 in seguito ad una tac mi
dicono che ho pochi anni di vita, secondo voi avevo tempo di pensare di
sottrarre alla Cassa dei soldi ed ai 500 franchi di provvigione!
- Francamente
l’anno nero 2016 NON avevo la consapevolezza di dire, fare o disfare
qualunque questione.
- Ancora
oggi ricevo dalla società __________ / CHF 500.- per provvigione portafoglio.
- Non
ho altre entrate, non ho risparmi, non ho la liquidità per la restituzione
delle indennità” (cfr. doc. V3);
-
copia dello scritto trasmesso il 9 settembre 2019 ad __________ (cfr.
supra e doc. V4);
-
copia della propria polizza di assicurazione LAMal valida dal 1° maggio
2022 (cfr. doc. V5);
-
copia di cedolini di versamento a favore di __________ che, stando ad un
timbro postale ed alle indicazioni manoscritte della ricorrente si riferiscono
al 2022 (cfr. doc. V6).
In allegato alle proprie
osservazioni del 13 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.7.), la resistente ha,
invece, trasmesso a questa Corte l’estratto del conto individuale __________
della ricorrente, dal quale emerge che la medesima, nel corso del 2016 ella ha
percepito redditi per complessivi fr. 72'429.- (pari a fr. 8'004.- + fr.
55'500.- + fr. 8'925.-) e nel 2017 pari a totali fr. 22'204.- (e meglio fr.
12'861.- + fr. 9'343.-; cfr. doc. IX1).
In allegato, invece, allo scritto
del 5 ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.10. e doc. XV), la ricorrente ha
trasmesso a questa Corte copia del ricorso di data 22 giugno 2022, della
replica del 13 agosto 2022 e delle osservazioni del 20 settembre 2022, nonché
dell’opposizione del 28 marzo 2022 (cfr. doc. XV ed all.).
2.7. Chiamata a dirimere la presente
vertenza, questa Corte rileva innanzitutto i fatti in base ai quali una cassa
di disoccupazione ha preso la decisione di
restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse non possono più essere
riesaminati in occasione di una procedura di condono dell’obbligo di
restituzione (cfr. DLA 2003 N. 12 pag. 122).
In
effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo
oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene
stabilita nella procedura di restituzione.
In concreto, la ricorrente
pretende di non aver, in sostanza, comunicato nei formulari IPA per i mesi da giugno
2016 a giugno 2017 di essere stata alle dipendenze della __________ e di aver
conseguito dei redditi in ragione del rapporto di lavoro in essere, in buona
fede (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 5 ed all).
In tal senso, con riferimento a
quanto preteso dall’assicurata secondo cui le entrate percepite erano delle
provvigioni (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I; 1.6. e doc. V) giova rilevare
che l’art. 23 LADI recita che è considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo e che a norma dell’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario
determinante per fissare i contributi AVS comprende qualsiasi retribuzione del
lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.
Sull’asserzione secondo cui la
ricorrente avrebbe conseguito tali redditi in ragione di un “lavoro passivo”
(cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), non avendo prestato alcuna attività
lavorativa ed essendosi limitata a percepire il “rendimento del portafoglio
(…) creato in precedenza” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. V), questa Corte
rileva che dagli accertamenti esperiti dall’amministrazione (cfr. supra consid.
2.6., all. a doc. IX e XIII e relativi allegati) emerge, per contro, che __________,
tra giugno 2016 e giugno 2017, sarebbe stata operativa alle dipendenze della __________
(cfr. segnatamente, “L’assicurata ha continuato a lavorare con la nostra
società anche nel 2016 e nel 2017 e continua tutt’oggi”; supra consid.
2.6.).
Non
comunicando nulla alla Cassa riguardo al rapporto di lavoro ancora in essere
con la __________ ed ai relativi redditi percepiti, l’insorgente ha disatteso i
suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.5.).
La
mancata comunicazione di cui sopra, allorquando l’assicurata era iscritta in
disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che
misura potevano esserle assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di
tempo da giugno 2016 a giugno 2017.
Va
segnalato che l’indicazione presente sui moduli IPA, per cui “la persona
assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro
svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione” è chiara e
non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che la ricorrente non poteva
legittimamente supporre di non dover annunciare il rapporto di lavoro in essere
ed i redditi conseguiti (a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche
un’attività lavorativa non retribuita deve essere annunciata e che l’omissione
di tale comunicazione alla Cassa costituisce una grave negligenza; cfr. STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).
Del resto, dagli atti emerge che
la mancata comunicazione alla Cassa dell’attività svolta e dei relativi
redditi, è stata inizialmente così spiegata dalla ricorrente:
" il motivo
per il quale non ho annunciato alla Cassa che percepivo delle provvigioni,
solamente perché non ho ritenuto opportuno, considerando così irrisorie e
irregolari” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 14/1).
Sulla questione, il TCA osserva,
a titolo abbondanziale, che, almeno per quanto attiene alla parte fissa della
retribuzione pattuita con la datrice, pari a fr. 500.- al mese, ed a maggior
ragione tenuto conto del fatto che il guadagno assicurato di RI 1 ammontava a
fr. 1'625.- (cfr. doc. 1), le entrate non annunciate non sono da considerarsi
irrisorie. Secondariamente, nemmeno possono essere qualificate come irregolari,
essendo contrattualmente prevista la loro corresponsione mensile (cfr. supra
consid. 2.6.) ed avendo a più riprese la ricorrente ribadito che proprio
quell’entrata fissa le permette di far fronte, per esempio, alle spese della
cassa malati (cfr. supra consid. 1.10 e doc. XV).
Il
tutto ricordato che la giurisprudenza federale ha già stabilito che devono essere fornite all’amministrazione
tutte le indicazioni necessarie per valutare l’adempimento delle condizioni da
ossequiare per avere diritto alle indennità e che è peraltro irrilevante
se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle
prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. supra consid. 2.5. e
riferimenti).
La tesi
secondo cui l’omessa dichiarazione sarebbe da ricondurre ai problemi di salute
affrontati dall’assicurata, espressa solo in un secondo momento, non può essere
seguita, ricordato, peraltro, che RI 1 ha fornito anche un’altra (e terza) versione
circa i motivi che l’avrebbero indotta a non comunicare i dettagli del rapporto
lavorativo con la __________ alla Cassa, affermando che l’omissione è da
ricondurre al fatto che “NON ho prestato alcuna attività lavorativa e
quello che ho ricevuto e “ricevo” dipendeva dal rendimento del portafoglio che
avevo creato in precedenza” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. V).
Questa conclusione si impone a
maggior ragione ritenuto che il 28 marzo 2022, la ricorrente aveva anche
comunicato alla Sezione del lavoro che “quando ho scritto “che non ho
ritenuto opportuno annunciare alla Cassa la provvigione irrisoria” ero in buona
fede, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, fino a quel momento NON
ci avevo pensato alla Cassa disoccupazione, in ogni caso non con l’obiettivo di
sottrarre indennità alla Cassa.” (cfr. supra consid. 1.10. e all. XV 4 a
doc. XV).
Il TCA
ricorda, del resto, che il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021
consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018
Fatti
N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Giova rilevare che con giudizio
8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144 l’Alta
Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale
deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se
omette di farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona
fede.
Il TF ha specificato che in quel
caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei
formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato
un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non
fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è
richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,
indipendentemente dalla sua natura.
In una sentenza 8C_408/2017 del 2
agosto 2017 il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione
della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione
di natura etica o sul valore delle persone.
Con una sentenza STCA 38.2019.34
del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle indennità di
disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario senza
annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato della
resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente,
ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle
prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli
art. 28 e 31 LPGA A ragione, quindi, l’amministrazione aveva negato
l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato, non
indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in
questione, aveva commesso una grave negligenza.
Si vedano anche la STCA
Considerandi
38.2014.16
del 23 marzo 2015 e la STCA 38.2022.50 del 26 settembre 2022.
In simili condizioni la Sezione
del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede,
in quanto l’assicurata ha commesso, quantomeno, una grave negligenza,
segnatamente non indicando sui formulari mensili della Cassa di essere rimasta
alle dipendenze della __________ anche tra giugno 2016 e giugno 2017 e non
comunicando le entrate derivanti da tale attività.
2.8
Alla
luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona
fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione del 24 maggio 2022.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti