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Decisione

38.2022.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2022Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo,

il quale non era peraltro, perlomeno fino a quando ha conferito mandato di

rappresentarlo al RA 1, al più presto il 24 maggio 2022 (la procura è stata

firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), iscritto ad alcun sindacato (cfr.

doc. I pag. 5), ha comunque sempre manifestato di capire quanto richiestogli e

di esprimersi in modo comprensibile, come ad esempio rispondendo in modo

circostanziato allorché è stato interpellato circa le ragioni della fine del

suo ultimo rapporto di impiego (cfr. doc. 7; 8; 9; 10; 12).

Le esigenze formali di un'opposizione sono del resto minime e

avrebbero permesso all’insorgente di contestare facilmente il provvedimento in

questione, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA;

STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile

2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre

2016 consid. 4).

2.7. Stante

tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 impugnata

deve essere confermata.

2.8. L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o

Considerandi

meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione del 25 marzo 2022.

In casu la questione di sapere se

si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61

lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare

quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI

non ne prevede l’applicazione.

Anche nel caso in cui la causa

non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.

; 143 I 227 consid.

4.3

; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.6

del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti