38.2022.55
Rettamente Cassa non è entrata in materia relativamente a oppos. interposta ultimo giorno del term. contro decis.di sosp., poiché irricev.,non essendo stata completata entro term. assegnato. Rich. prolungam. term.supplem.non formulata prima della scadenza dello stesso. Assenti motivi restit. termine
12 settembre 2022Italiano26 min
I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.55
rs
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 marzo 2022 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso per 31 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione RI 1, annunciatosi per il collocamento a partire
dal 3 gennaio 2022 dopo aver lavorato dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
presso la società __________ quale aiuto cucina / lavapiatti, in quanto
disoccupato per propria colpa.
Quale rimedio giuridico è stato
indicato che “questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni
dalla sua notificazione, facendo per scritto opposizione.
L’opposizione deve essere
redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione.
Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di
prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è gratuita. Di
regola non sono accordate ripetibili.
L’atto di ricorso deve essere
inoltrato a:
CO 1
(…)” (cfr. doc. 11)
1.2. L’assicurato, il 25 aprile 2022, ha
inviato alla Cassa il seguente scritto “Opposizione di cautela”:
" (…) mi
riferisco alla vostra decisione del 25 marzo 2022, no personale __________, che
mi è arrivata il 26 marzo 2022.
Vi faccio queste righe per dire che non sono d’accordo perché non
sono stato ascoltato su una serie di punti che vi ho detto e altre motivazioni
anche importanti.
Vi chiedo di mandarmi tutti i documenti che voi avete e che fanno
il mio dossier e dopo averli ricevuti vi mando tutti i miei argomenti. (…)” (Doc.
12)
1.3. Con lettera del 28 aprile 2022,
inviata tramite posta A Plus, la Cassa, dopo aver ricordato quanto contemplato
dall’art. 10 OPGA, segnatamente che l’opposizione deve contenere una
conclusione e una motivazione, come pure che deve essere inoltrata per iscritto
e deve riportare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore, e aver
rilevato che l’opposizione interposta dall’assicurato non soddisfaceva i requisiti
dell’art. 10 OPGA in relazione alla motivazione, l’ha invitato a trasmettere
entro il 6 maggio 2022 l’opposizione motivata. La Cassa ha, inoltre, indicato
che in caso contrario, non sarebbe entrata nel merito dell’opposizione e ha
allegato i documenti richiesti (cfr. doc. 13).
1.4. Con scritto pervenuto alla Cassa il
18 maggio 2022 e con oggetto “opposizione di cautela e finalizzazione” RI
1 ha chiesto di “darmi fino a inizi giugno”, poiché stava cercando “qualcuno
che mi aiuti” (cfr. doc. 14).
1.5. A seguito della lettera sopra
menzionata (cfr. consid. 1.4.) __________, responsabile Centro __________ della
Cassa, il 25 maggio 2022, ha chiesto all’assicurato, tramite messaggio di posta
elettronica, di confermare a quale decisione facesse riferimento e quando
l’avesse ricevuta. Egli ha precisato che un suo riscontro doveva avere luogo
entro il “30.06.2022” (cfr. doc. 16).
1.6. Sempre il 25 maggio 2022 __________
ha scritto a __________ del RA 1, che il 24 maggio 2022 gli aveva chiesto
ragguagli circa una domanda di proroga per il completamente dell’opposizione da
parte dell’assicurato (cfr. doc. 15), quanto segue:
" (…) in
effetti il 18 maggio u.s. ho ricevuto un’opposizione cautelativa ma la lettera
non fa riferimento a che decisione, presumo che sia quella del 25 marzo 2022.
La stessa potrebbe essere però cresciuta in
giudicato. (…)” (Doc. 17)
1.7. Il 27 maggio 2022 __________ ha
comunicato a __________, tramite posta elettronica, che RI 1 gli aveva firmato
una procura, che la questione era riferita alla decisione del 25 marzo 2022 (31
giorni di penalità), che gli risultava che l’assicurato avesse inoltrato
opposizione cautelativa il 25 aprile 2022 e che avesse ricevuto gli atti, poi
consegnatigli quella mattina, come pure che con una seconda lettera del 18
maggio 2022 avesse chiesto una proroga fino alla prima settimana di giugno
2022.
__________ ha, infine,
specificato che avrebbe proceduto entro il 9 giugno 2022 (cfr. doc. 18).
1.8. La Cassa, con messaggio di posta
elettronica del 30 maggio 2022, ha risposto a __________ che l’assicurato non
aveva dato seguito alla richiesta di completare l’opposizione entro il 6 maggio
2022, per cui sarebbe stata notificata una decisione di non entrata in materia
(cfr. doc. 19).
1.9. Sempre il 30 maggio 2022 __________
ha puntualizzato che l’assicurato l’ha informato di avere ricevuto un termine
scadente il 30 giugno 2022 e ha domandato di ristabilire il termine (cfr. doc.
20).
__________, nella medesima data, ha
affermato che “non è possibile concedere una proroga fino a fine giugno 2022
per una decisione di marzo” (doc. 20).
1.10. Il 31 maggio 2022 la Cassa ha deciso
di non entrare in materia relativamente all’opposizione del 27 aprile 2022
interposta dall’assicurato contro la decisione di sospensione del 25 marzo
2022, ritenendola irricevibile non essendo stata completata entro il termine
del 6 maggio 2022 assegnatogli il 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1).
1.11. RI 1, rappresentato da __________
del RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 31
maggio 2022, chiedendo l’annullamento della stessa e di venire messo a
beneficio di un nuovo termine per completare l’opposizione. In subordine è
stata postulata la restituzione del termine per completare l’opposizione del 27
aprile 2022 (cfr. doc. I pag. 5).
Al riguardo è stato fatto valere
che l’insorgente, di lingua e cultura non italiana, non ha inteso perfettamente
la situazione. Inoltre è stato rimproverato alla Cassa di non aver assegnato da
subito, visto lo scritto dell’assicurato non a suo agio con la lingua, né con
la materia, un congruo termine (invece del termine iniziale di una sola
settimana), di non aver rispettato il termine del 30 giugno 2022 fissato dalla
stessa, di non aver assegnato un secondo termine per completare l’opposizione,
di non aver dato al rappresentante incaricato da poco il tempo necessario per
completare l’opposizione nonostante l’esplicita richiesta, di aver dato prova
di eccesso di formalismo, in quanto “il legislatore ha sì previsto i
disposti ex art. 10 OPGA ma la nostra Massima istanza ha chiaramente indicato
che “Les exigences formelles posées par l’art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par
ailleurs, l’obligation de l’assuré de collaborer à l’exécution des différentes
lois d’assurances sociales” (I 664/03 del 19 novembre 2004 consid. 2.2). Di
fatto all’assicurato non può certo essere rimproverato di non aver collaborato,
l’oggettività delle sue azioni sono chiare e costanti, cosò come la volontà
espressa.”
Il ricorso è stato concluso
asserendo che “quanto deciso dalla cassa di disoccupazione ha pertanto e di
fatto privato iniquamente l’assicurato, ma anche il suo rappresentante con una
tempistica strettissima e inadeguata, della facoltà di esprimersi e quindi di
essere sentiti, diritto quest’ultimo che costituisce un presupposto procedurale
centrale e fondamentale, soprattutto in funzione del corretto quanto necessario
accertamento dei fatti (…)” (cfr. doc. I)
1.12. L’amministrazione, nella sua
risposta di causa del 20 luglio 2022, ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.13. Il 25 luglio 2022 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che
le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'opposizione, che in materia di
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata
nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve contenere una
conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed essere firmata dall’opponente
o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA).
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se
l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la
firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
In una sentenza 8C_337/2013 del
19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione
è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di
ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito.
L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo
decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se
l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo
concerne in modo implicito o esplicito.
2.2. In una sentenza 8C_171/2020 del 14
aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha evidenziato:
" Per la
motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA
è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà
dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid.
2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid.
2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli
interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è
necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto
(sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.
Nella DTF 116 V 353, citata nella
STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi
in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna
non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù del v.art. 84 LAVS,
poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989 non aveva
indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata,
ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l’insorgente
aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28
settembre 1989 (“Wir haben
Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und
möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben”) e,
benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato
un’esplicita richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento
contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16
ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio
pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa
(già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva
essere d’accordo con l’ammontare del calcolo).
In secondo luogo, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha deciso che di principio l'autorità
cantonale di ricorso non viola il diritto federale se non entra nel merito
quando il ricorrente non produce la decisione della cassa nel termine
assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha deciso e se la
decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto (come in quel
caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che era la parte
resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di produrre
l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile è
formalismo eccessivo.
In quel caso di specie il TF ha,
quindi, annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale
cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per decidere in merito
al ricorso contro la decisione di pagamento dei contributi per gli anni 1984 e
1985.
Con
giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la
nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione
presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli
infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa
come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima
frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).
In questo caso non
c'è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).
Una correzione del
vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine di ricorso,
facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta
(consid. 4.6).
La nostra Massima Istanza, in una
sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1., ha inoltre ricordato
che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per
esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma
scritta
2.3. In una sentenza 8C_817/2017 del 31
agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4. Dans un
arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que
les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai
supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une
opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques
qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une
écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant
l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en
ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou
l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations
relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un
éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est
représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé
connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et
qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi
a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en
application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où
l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de
suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours,
respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation
insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans
laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant,
mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement
qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de
la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une
opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la
part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du
dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le
délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de
figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de
l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5
OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que
le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort). (…)”
In proposito cfr. anche STF
8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2022 del 28 giugno 2022
consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016.
In una sentenza 9C_62/2007 del 26
settembre 2007 l’Alta Corte ha stabilito che il termine
supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA è per principio prorogabile, rilevando:
" 5.5 Nella recente
sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che
il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è
un termine stabilito da un'autorità e,
in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40;
del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in:
Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag.
19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia
motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e
considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure
l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar,
no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit.,
§ 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di
celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga
del termine formulate dal
patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse
della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio
concedere un breve termine supplementare
se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser,
ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;
Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;
Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la
procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza
citata, consid. 3.4).”
2.4. Nella presente evenienza, come
visto nei fatti, il ricorrente, che ha dichiarato di aver ricevuto il 26 marzo
2022 la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
emessa dalla Cassa il 25 marzo 2022 (cfr. doc. 12; 11; consid. 1.1.), ha inoltrato
opposizione cautelativa, asserendo di non essere d’accordo con il provvedimento
menzionato e richiedendo l’invio di tutta la documentazione soltanto il 25
aprile 2022 (cfr. doc. 12; consid. 1.2.), ossia l’ultimo giorno del termine
legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l’art. 52 cpv. 1
LPGA (cfr. consid. 2.1.).
Inoltre, a prescindere dalla
questione di sapere se il termine di otto giorni con scadenza il 6 maggio 2022
assegnato dalla Cassa il 28 aprile 2022 tramite lettera inviata per posta A
Plus e notificatagli il 29 aprile 2022 (cfr. doc. 13; consid. 1.3.) al fine di
completare l’opposizione, nella quale mancava in particolare la motivazione,
sia o meno congruo ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, l’insorgente non ha ad
ogni modo reagito in alcun modo allo scritto del 28 aprile 2022 fino a dopo la
metà di maggio 2022.
In effetti unicamente il 18
maggio 2022 è pervenuta alla Cassa da parte dell’assicurato la richiesta di
concedergli fino all’inizio di giugno 2022, poiché stava cercando qualcuno che
lo aiutasse (cfr. doc. 14; consid. 1.4.).
In simili condizioni, tutto ben
considerato e ritenuto, da una parte, che l’opposizione cautelativa inoltrata
il 25 aprile 2022, ultimo giorno del relativo termine, non era motivata, dall’altra,
che la richiesta di prolungamento del termine supplementare dell’art. 10 cpv. 5
OPGA – di per sé di principio prorogabile in presenza di motivi sufficienti
(cfr. consid. 2.3.) – scadente il 6 maggio 2022 non è stata formulata
tempestivamente prima della scadenza dello stesso (cfr. STF 9C_62/2007 del 26
settembre 2007 consid. 5.7.), occorre concludere che a ragione la Cassa ha
considerato l’opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 irricevibile e
non è entrata nel merito della stessa.
In relazione al termine del 30
giugno 2022 indicato nel messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2022
dalla parte resistente (cfr. doc. 16; consid. 1.5.), quest’ultima ha asserito
essere un “chiaro errore di battitura, lo stesso avrebbe dovuto essere il 30.05.2022
(5 giorni)” (cfr. doc. III p.to 6).
In ogni caso, anche volendo
considerare, per ipotesi, che non si tratti di una svista, il termine del 30
giugno 2022 non influisce sull’esito della vertenza.
Esso concerne, infatti, la data
entro cui l’assicurato doveva confermare a quale decisione si riferisse la sua
richiesta del 18 maggio 2022 tendente a ottenere una proroga fino all’inizio di
giugno 2022 (cfr. doc. 16; 14; consid. 1.4.) e non riguarda, invece, un
differimento del termine per completare l’opposizione spirato il 6 maggio 2022.
Ininfluente è altresì
l’intervento del rappresentante del ricorrente avvenuto al più presto il 24
maggio 2022 (cfr. doc.15; I pag. 4; procura firmata il 27 maggio 2022; cfr.
doc. A2), ossia quasi un mese dopo la scadenza - al 25 aprile 2022- del termine
legale per interporre opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 e
diciotto giorni dopo la scadenza - al 6 maggio 2022 - del termine supplementare
ex art. 10 cpv. 5 OPGA.
Di conseguenza, contrariamente a
quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), rettamente al rappresentante
dell’assicurato non è stato concesso un ulteriore termine per completare
l’opposizione.
Infine per quanto attiene alla
censura di eccesso di formalismo (cfr. doc. I pag. 4), va osservato che il
formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale
vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile quando l'applicazione
rigorosa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno
di protezione, diventa un fine a sé stante, complica in modo insostenibile la
realizzazione del diritto materiale o impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF
8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017
consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e
riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1.,
pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).
La
nostra Massima Istanza ha precisato che la concessione di un termine suppletivo
previsto all’art. 10 cpv. 5 OPGA è l'espressione di un principio generale del
diritto processuale che deriva dal divieto del formalismo eccessivo (cfr. DTF
142 V 152; DTF 120 V 413).
In
casu tale termine è stato concesso con scadenza al 6 maggio 2022. La non
entrata in materia a seguito del mancato ossequio del termine supplementare
assegnato dalla Cassa in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA da parte del
ricorrente che, entro il 6 maggio 2022, è rimasto inattivo e nemmeno ha chiesto
una proroga dello stesso facendo valere sufficienti motivi non configura,
dunque, un formalismo eccessivo.
Nemmeno risulta violato il
diritto di essere sentito dell’insorgente quanto al merito della fattispecie
(cfr. doc I pag. 5), poiché egli ha avuto in ogni caso la possibilità di far
valere le proprie ragioni nel termine di opposizione di 30 giorni, come pure
nel termine supplementare entro il quale avrebbe perlomeno potuto chiedere,
facendo valere sufficienti motivi, la proroga dello stesso.
2.5. Va ora esaminato se il ricorrente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01
del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. In concreto questa Corte ritiene che non siano dati i
presupposti per restituire il termine per completare opposizione contro la decisione
del 25 marzo 2022.
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che
l'assicurato non abbia completato e motivato l'opposizione del 25 aprile 2022.
Per completezza giova evidenziare
che il fatto che il ricorrente non sia di lingua e cultura italiana (cfr. doc.
Fatti
I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo,
il quale non era peraltro, perlomeno fino a quando ha conferito mandato di
rappresentarlo al RA 1, al più presto il 24 maggio 2022 (la procura è stata
firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), iscritto ad alcun sindacato (cfr.
doc. I pag. 5), ha comunque sempre manifestato di capire quanto richiestogli e
di esprimersi in modo comprensibile, come ad esempio rispondendo in modo
circostanziato allorché è stato interpellato circa le ragioni della fine del
suo ultimo rapporto di impiego (cfr. doc. 7; 8; 9; 10; 12).
Le esigenze formali di un'opposizione sono del resto minime e
avrebbero permesso all’insorgente di contestare facilmente il provvedimento in
questione, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA;
STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile
2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre
2016 consid. 4).
2.7. Stante
tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 impugnata
deve essere confermata.
2.8. L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o
Considerandi
meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione del 25 marzo 2022.
In casu la questione di sapere se
si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61
lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare
quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI
non ne prevede l’applicazione.
Anche nel caso in cui la causa
non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.6
del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti