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Decisione

38.2022.55

Rettamente Cassa non è entrata in materia relativamente a oppos. interposta ultimo giorno del term. contro decis.di sosp., poiché irricev.,non essendo stata completata entro term. assegnato. Rich. prolungam. term.supplem.non formulata prima della scadenza dello stesso. Assenti motivi restit. termine

12 settembre 2022Italiano26 min

I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.55

rs

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 25 marzo 2022 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso per 31 giorni dal diritto alle

indennità di disoccupazione RI 1, annunciatosi per il collocamento a partire

dal 3 gennaio 2022 dopo aver lavorato dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

presso la società __________ quale aiuto cucina / lavapiatti, in quanto

disoccupato per propria colpa.

Quale rimedio giuridico è stato

indicato che “questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni

dalla sua notificazione, facendo per scritto opposizione.

L’opposizione deve essere

redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione.

Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di

prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è gratuita. Di

regola non sono accordate ripetibili.

L’atto di ricorso deve essere

inoltrato a:

CO 1

(…)” (cfr. doc. 11)

1.2. L’assicurato, il 25 aprile 2022, ha

inviato alla Cassa il seguente scritto “Opposizione di cautela”:

" (…) mi

riferisco alla vostra decisione del 25 marzo 2022, no personale __________, che

mi è arrivata il 26 marzo 2022.

Vi faccio queste righe per dire che non sono d’accordo perché non

sono stato ascoltato su una serie di punti che vi ho detto e altre motivazioni

anche importanti.

Vi chiedo di mandarmi tutti i documenti che voi avete e che fanno

il mio dossier e dopo averli ricevuti vi mando tutti i miei argomenti. (…)” (Doc.

12)

1.3. Con lettera del 28 aprile 2022,

inviata tramite posta A Plus, la Cassa, dopo aver ricordato quanto contemplato

dall’art. 10 OPGA, segnatamente che l’opposizione deve contenere una

conclusione e una motivazione, come pure che deve essere inoltrata per iscritto

e deve riportare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore, e aver

rilevato che l’opposizione interposta dall’assicurato non soddisfaceva i requisiti

dell’art. 10 OPGA in relazione alla motivazione, l’ha invitato a trasmettere

entro il 6 maggio 2022 l’opposizione motivata. La Cassa ha, inoltre, indicato

che in caso contrario, non sarebbe entrata nel merito dell’opposizione e ha

allegato i documenti richiesti (cfr. doc. 13).

1.4. Con scritto pervenuto alla Cassa il

18 maggio 2022 e con oggetto “opposizione di cautela e finalizzazione” RI

1 ha chiesto di “darmi fino a inizi giugno”, poiché stava cercando “qualcuno

che mi aiuti” (cfr. doc. 14).

1.5. A seguito della lettera sopra

menzionata (cfr. consid. 1.4.) __________, responsabile Centro __________ della

Cassa, il 25 maggio 2022, ha chiesto all’assicurato, tramite messaggio di posta

elettronica, di confermare a quale decisione facesse riferimento e quando

l’avesse ricevuta. Egli ha precisato che un suo riscontro doveva avere luogo

entro il “30.06.2022” (cfr. doc. 16).

1.6. Sempre il 25 maggio 2022 __________

ha scritto a __________ del RA 1, che il 24 maggio 2022 gli aveva chiesto

ragguagli circa una domanda di proroga per il completamente dell’opposizione da

parte dell’assicurato (cfr. doc. 15), quanto segue:

" (…) in

effetti il 18 maggio u.s. ho ricevuto un’opposizione cautelativa ma la lettera

non fa riferimento a che decisione, presumo che sia quella del 25 marzo 2022.

La stessa potrebbe essere però cresciuta in

giudicato. (…)” (Doc. 17)

1.7. Il 27 maggio 2022 __________ ha

comunicato a __________, tramite posta elettronica, che RI 1 gli aveva firmato

una procura, che la questione era riferita alla decisione del 25 marzo 2022 (31

giorni di penalità), che gli risultava che l’assicurato avesse inoltrato

opposizione cautelativa il 25 aprile 2022 e che avesse ricevuto gli atti, poi

consegnatigli quella mattina, come pure che con una seconda lettera del 18

maggio 2022 avesse chiesto una proroga fino alla prima settimana di giugno

2022.

__________ ha, infine,

specificato che avrebbe proceduto entro il 9 giugno 2022 (cfr. doc. 18).

1.8. La Cassa, con messaggio di posta

elettronica del 30 maggio 2022, ha risposto a __________ che l’assicurato non

aveva dato seguito alla richiesta di completare l’opposizione entro il 6 maggio

2022, per cui sarebbe stata notificata una decisione di non entrata in materia

(cfr. doc. 19).

1.9. Sempre il 30 maggio 2022 __________

ha puntualizzato che l’assicurato l’ha informato di avere ricevuto un termine

scadente il 30 giugno 2022 e ha domandato di ristabilire il termine (cfr. doc.

20).

__________, nella medesima data, ha

affermato che “non è possibile concedere una proroga fino a fine giugno 2022

per una decisione di marzo” (doc. 20).

1.10. Il 31 maggio 2022 la Cassa ha deciso

di non entrare in materia relativamente all’opposizione del 27 aprile 2022

interposta dall’assicurato contro la decisione di sospensione del 25 marzo

2022, ritenendola irricevibile non essendo stata completata entro il termine

del 6 maggio 2022 assegnatogli il 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1).

1.11. RI 1, rappresentato da __________

del RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 31

maggio 2022, chiedendo l’annullamento della stessa e di venire messo a

beneficio di un nuovo termine per completare l’opposizione. In subordine è

stata postulata la restituzione del termine per completare l’opposizione del 27

aprile 2022 (cfr. doc. I pag. 5).

Al riguardo è stato fatto valere

che l’insorgente, di lingua e cultura non italiana, non ha inteso perfettamente

la situazione. Inoltre è stato rimproverato alla Cassa di non aver assegnato da

subito, visto lo scritto dell’assicurato non a suo agio con la lingua, né con

la materia, un congruo termine (invece del termine iniziale di una sola

settimana), di non aver rispettato il termine del 30 giugno 2022 fissato dalla

stessa, di non aver assegnato un secondo termine per completare l’opposizione,

di non aver dato al rappresentante incaricato da poco il tempo necessario per

completare l’opposizione nonostante l’esplicita richiesta, di aver dato prova

di eccesso di formalismo, in quanto “il legislatore ha sì previsto i

disposti ex art. 10 OPGA ma la nostra Massima istanza ha chiaramente indicato

che “Les exigences formelles posées par l’art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par

ailleurs, l’obligation de l’assuré de collaborer à l’exécution des différentes

lois d’assurances sociales” (I 664/03 del 19 novembre 2004 consid. 2.2). Di

fatto all’assicurato non può certo essere rimproverato di non aver collaborato,

l’oggettività delle sue azioni sono chiare e costanti, cosò come la volontà

espressa.”

Il ricorso è stato concluso

asserendo che “quanto deciso dalla cassa di disoccupazione ha pertanto e di

fatto privato iniquamente l’assicurato, ma anche il suo rappresentante con una

tempistica strettissima e inadeguata, della facoltà di esprimersi e quindi di

essere sentiti, diritto quest’ultimo che costituisce un presupposto procedurale

centrale e fondamentale, soprattutto in funzione del corretto quanto necessario

accertamento dei fatti (…)” (cfr. doc. I)

1.12. L’amministrazione, nella sua

risposta di causa del 20 luglio 2022, ha postulato la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.13. Il 25 luglio 2022 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che

le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

L'opposizione, che in materia di

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata

nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve contenere una

conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed essere firmata dall’opponente

o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA).

Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se

l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la

firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

In una sentenza 8C_337/2013 del

19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione

è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di

ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito.

L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo

decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se

l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo

concerne in modo implicito o esplicito.

2.2. In una sentenza 8C_171/2020 del 14

aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha evidenziato:

" Per la

motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA

è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà

dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid.

2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid.

2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli

interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è

necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto

(sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.

Nella DTF 116 V 353, citata nella

STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi

in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna

non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù del v.art. 84 LAVS,

poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989 non aveva

indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata,

ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l’insorgente

aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28

settembre 1989 (“Wir haben

Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und

möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben”) e,

benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato

un’esplicita richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento

contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16

ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio

pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa

(già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva

essere d’accordo con l’ammontare del calcolo).

In secondo luogo, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) ha deciso che di principio l'autorità

cantonale di ricorso non viola il diritto federale se non entra nel merito

quando il ricorrente non produce la decisione della cassa nel termine

assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha deciso e se la

decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto (come in quel

caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che era la parte

resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di produrre

l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile è

formalismo eccessivo.

In quel caso di specie il TF ha,

quindi, annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale

cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per decidere in merito

al ricorso contro la decisione di pagamento dei contributi per gli anni 1984 e

1985.

Con

giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la

nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione

presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli

infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa

come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima

frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).

In questo caso non

c'è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).

Una correzione del

vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine di ricorso,

facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta

(consid. 4.6).

La nostra Massima Istanza, in una

sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1., ha inoltre ricordato

che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per

esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma

scritta

2.3. In una sentenza 8C_817/2017 del 31

agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4. Dans un

arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que

les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai

supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une

opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques

qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une

écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant

l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en

ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou

l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations

relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un

éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est

représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé

connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et

qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi

a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en

application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où

l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de

suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours,

respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation

insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans

laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant,

mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement

qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de

la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une

opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la

part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du

dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le

délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de

figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de

l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5

OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que

le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été

accordé (à tort). (…)”

In proposito cfr. anche STF

8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2022 del 28 giugno 2022

consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016.

In una sentenza 9C_62/2007 del 26

settembre 2007 l’Alta Corte ha stabilito che il termine

supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA è per principio prorogabile, rilevando:

" 5.5 Nella recente

sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che

il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è

un termine stabilito da un'autorità e,

in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40;

del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in:

Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag.

19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des

Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte

sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia

motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e

considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure

l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar,

no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit.,

§ 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di

celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga

del termine formulate dal

patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse

della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio

concedere un breve termine supplementare

se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser,

ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;

Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;

Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la

procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza

citata, consid. 3.4).”

2.4. Nella presente evenienza, come

visto nei fatti, il ricorrente, che ha dichiarato di aver ricevuto il 26 marzo

2022 la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione

emessa dalla Cassa il 25 marzo 2022 (cfr. doc. 12; 11; consid. 1.1.), ha inoltrato

opposizione cautelativa, asserendo di non essere d’accordo con il provvedimento

menzionato e richiedendo l’invio di tutta la documentazione soltanto il 25

aprile 2022 (cfr. doc. 12; consid. 1.2.), ossia l’ultimo giorno del termine

legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l’art. 52 cpv. 1

LPGA (cfr. consid. 2.1.).

Inoltre, a prescindere dalla

questione di sapere se il termine di otto giorni con scadenza il 6 maggio 2022

assegnato dalla Cassa il 28 aprile 2022 tramite lettera inviata per posta A

Plus e notificatagli il 29 aprile 2022 (cfr. doc. 13; consid. 1.3.) al fine di

completare l’opposizione, nella quale mancava in particolare la motivazione,

sia o meno congruo ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, l’insorgente non ha ad

ogni modo reagito in alcun modo allo scritto del 28 aprile 2022 fino a dopo la

metà di maggio 2022.

In effetti unicamente il 18

maggio 2022 è pervenuta alla Cassa da parte dell’assicurato la richiesta di

concedergli fino all’inizio di giugno 2022, poiché stava cercando qualcuno che

lo aiutasse (cfr. doc. 14; consid. 1.4.).

In simili condizioni, tutto ben

considerato e ritenuto, da una parte, che l’opposizione cautelativa inoltrata

il 25 aprile 2022, ultimo giorno del relativo termine, non era motivata, dall’altra,

che la richiesta di prolungamento del termine supplementare dell’art. 10 cpv. 5

OPGA – di per sé di principio prorogabile in presenza di motivi sufficienti

(cfr. consid. 2.3.) – scadente il 6 maggio 2022 non è stata formulata

tempestivamente prima della scadenza dello stesso (cfr. STF 9C_62/2007 del 26

settembre 2007 consid. 5.7.), occorre concludere che a ragione la Cassa ha

considerato l’opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 irricevibile e

non è entrata nel merito della stessa.

In relazione al termine del 30

giugno 2022 indicato nel messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2022

dalla parte resistente (cfr. doc. 16; consid. 1.5.), quest’ultima ha asserito

essere un “chiaro errore di battitura, lo stesso avrebbe dovuto essere il 30.05.2022

(5 giorni)” (cfr. doc. III p.to 6).

In ogni caso, anche volendo

considerare, per ipotesi, che non si tratti di una svista, il termine del 30

giugno 2022 non influisce sull’esito della vertenza.

Esso concerne, infatti, la data

entro cui l’assicurato doveva confermare a quale decisione si riferisse la sua

richiesta del 18 maggio 2022 tendente a ottenere una proroga fino all’inizio di

giugno 2022 (cfr. doc. 16; 14; consid. 1.4.) e non riguarda, invece, un

differimento del termine per completare l’opposizione spirato il 6 maggio 2022.

Ininfluente è altresì

l’intervento del rappresentante del ricorrente avvenuto al più presto il 24

maggio 2022 (cfr. doc.15; I pag. 4; procura firmata il 27 maggio 2022; cfr.

doc. A2), ossia quasi un mese dopo la scadenza - al 25 aprile 2022- del termine

legale per interporre opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 e

diciotto giorni dopo la scadenza - al 6 maggio 2022 - del termine supplementare

ex art. 10 cpv. 5 OPGA.

Di conseguenza, contrariamente a

quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), rettamente al rappresentante

dell’assicurato non è stato concesso un ulteriore termine per completare

l’opposizione.

Infine per quanto attiene alla

censura di eccesso di formalismo (cfr. doc. I pag. 4), va osservato che il

formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale

vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile quando l'applicazione

rigorosa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno

di protezione, diventa un fine a sé stante, complica in modo insostenibile la

realizzazione del diritto materiale o impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF

8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017

consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e

riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1.,

pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

La

nostra Massima Istanza ha precisato che la concessione di un termine suppletivo

previsto all’art. 10 cpv. 5 OPGA è l'espressione di un principio generale del

diritto processuale che deriva dal divieto del formalismo eccessivo (cfr. DTF

142 V 152; DTF 120 V 413).

In

casu tale termine è stato concesso con scadenza al 6 maggio 2022. La non

entrata in materia a seguito del mancato ossequio del termine supplementare

assegnato dalla Cassa in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA da parte del

ricorrente che, entro il 6 maggio 2022, è rimasto inattivo e nemmeno ha chiesto

una proroga dello stesso facendo valere sufficienti motivi non configura,

dunque, un formalismo eccessivo.

Nemmeno risulta violato il

diritto di essere sentito dell’insorgente quanto al merito della fattispecie

(cfr. doc I pag. 5), poiché egli ha avuto in ogni caso la possibilità di far

valere le proprie ragioni nel termine di opposizione di 30 giorni, come pure

nel termine supplementare entro il quale avrebbe perlomeno potuto chiedere,

facendo valere sufficienti motivi, la proroga dello stesso.

2.5. Va ora esaminato se il ricorrente

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01

del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. In concreto questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per completare opposizione contro la decisione

del 25 marzo 2022.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che

l'assicurato non abbia completato e motivato l'opposizione del 25 aprile 2022.

Per completezza giova evidenziare

che il fatto che il ricorrente non sia di lingua e cultura italiana (cfr. doc.

Fatti

I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo,

il quale non era peraltro, perlomeno fino a quando ha conferito mandato di

rappresentarlo al RA 1, al più presto il 24 maggio 2022 (la procura è stata

firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), iscritto ad alcun sindacato (cfr.

doc. I pag. 5), ha comunque sempre manifestato di capire quanto richiestogli e

di esprimersi in modo comprensibile, come ad esempio rispondendo in modo

circostanziato allorché è stato interpellato circa le ragioni della fine del

suo ultimo rapporto di impiego (cfr. doc. 7; 8; 9; 10; 12).

Le esigenze formali di un'opposizione sono del resto minime e

avrebbero permesso all’insorgente di contestare facilmente il provvedimento in

questione, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA;

STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile

2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre

2016 consid. 4).

2.7. Stante

tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 impugnata

deve essere confermata.

2.8. L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o

Considerandi

meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione del 25 marzo 2022.

In casu la questione di sapere se

si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61

lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare

quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI

non ne prevede l’applicazione.

Anche nel caso in cui la causa

non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.6

del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti