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Decisione

38.2022.56

Negate ILR (2/22) a società attiva nella gestione agenzie viaggio. In CH al momento della domanda (20.2.22) non vigevano particolari restriz. In I, D, E x entrare necess. certif. vaccinale fino fine 5/22-inizio 6/22, tuttavia maggior parte TI vaccinata. Inoltre unica dip. sempre presente in agenzia

28 ottobre 2022Italiano59 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.56

rs

Lugano

28 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 20 febbraio 2022 la RI 1 di __________,

il cui scopo sociale è in particolare la gestione di agenzie di viaggio,

biglietteria aerea __________, la vendita di pacchetti turistici worldwide, l’organizzazione

di viaggi __________, l’organizzazione di viaggi nel mondo dell'arte, in

Svizzera e all'estero, trasporti di persone, informazioni per turisti ed ogni

altra attività connessa al turismo e/o i viaggi d'affari in genere (cfr.

estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch),

ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il

mese di febbraio 2022 (cfr. doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpisce l’unica dipendente al beneficio di un contratto di durata

indeterminata e che la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1,

3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “essendo

un’agenzia di viaggio, per molto tempo non si è potuto viaggiare e in questo

momento ci sono ancora molte restrizioni causa COVID. Le persone limitano i

viaggi all’indispensabile. Purtroppo ci siamo accorti solo ora che lo studio

fiduciario a fine novembre 2021 non aveva provveduto ad inviare il rinnovo del

lavoro ridotto da dicembre fino ad oggi, cosa che pensavamo fosse stata

eseguita, procurandoci un ulteriore aggravio economico in quanto abbiamo dovuto

coprire interamente il versamento dello stipendio nonostante il cattivo

andamento degli affari” (cfr. doc. 1 p.to 7.1).

1.2. Con decisione del 10 marzo 2022 la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 21 febbraio - 31

maggio 2022, rilevando che non sussisteva alcuna perdita di lavoro effettiva,

in quanto l’unica dipendente dell’azienda, benché la SA avesse affermato che la

stessa fosse spesso inattiva o occupata a svolgere “i suoi affari privati”,

era presente a tempo pieno sul posto di lavoro, come nel periodo pre-pandemico,

visto che gli orari di apertura non avevano subito alcuna modifica (cfr. doc.

4).

1.3. La RI 1, il 5 aprile 2022, ha

interposto opposizione contro la decisione del 10 marzo 2022, facendo valere:

" (…) Innanzitutto

attiriamo l'attenzione sul fatto che la nostra società è un'agenzia viaggio,

quindi attiva in uno dei settori più colpiti dalle restrizioni internazionali

dovute al Covid19. I recenti parziali allentamenti attualmente non trovano

riscontro nella ripresa degli affari (vedi distinta cifra affari allegata).

La mancata concessione dell'indennità per lavoro ridotto legata

alla pandemia Covid19, imporrebbe alla proprietà di dichiarare il fallimento

della società, infatti già nel bilancio 2021 senza l'indennità ricevuta di CHF

31700.10 la società avrebbe perso l'intero capitale sociale (art 725 CO),

quindi con obbligo di deposito dei conti al Giudice, vedi allegato bilancio e

prospetto ricapitolativo della perdita. Si allega inoltre lo specchietto della

cifra di affari aggiornata a marzo 2022.

La nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura al

fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro

della dipendente Signora __________. A tale scopo si allega l'accordo con la

dipendente e il foglio presenza aggiornato alla data di ieri.

Facciamo presente che in data 11 marzo 2022, la Cassa __________

ci ha richiesto la documentazione atta al rilascio dell'indennità.

Abbiamo notato come la vostra decisione del 10 marzo 2022 non

abbia preso in nessuna considerazione l'aspetto economico alla base

della richiesta, mentre a nostro parere l'aspetto economico deve essere

perlomeno considerato se non messo al primo posto visto che la richiesta si

basa sulla eccezionalità della pandemia e sul fatto che la nostra società ha

una sola dipendente.

Di fatto se la nostra società avesse due dipendenti potremmo

attuare il lavoro ridotto al 50% per ogni dipendente, con un maggiore onere a

carico della disoccupazione.

Non possiamo quindi capire la vostra decisione senza

considerazione della situazione economica e senza considerazione alle procedure

da noi attuate per contenere le perdite sia per la nostra società che per la

Cassa di disoccupazione.

La Signora __________ in occasione del recente colloquio telefonico avuto per

comprendere perché il fattore economico non fosse stato preso in considerazione

ci ha detto che Lei ha verificato unicamente l'aspetto giuridico e che la sua

decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che un’eventuale

revisione della Seco avrebbe potuto avere come risultato la richiesta di

restituzione di quanto ricevuto. Questo approccio ci sembra contrario allo

spirito dell'aiuto alle società previsto dalle autorità in periodo di pandemia.”

(Doc. 5)

1.4. Con decisione su opposizione del 10

giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 10

marzo 2022, motivando come segue:

" (…) I

lavoratori, la cui presenza costante è necessaria per via di promozione commerciale

o di contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il loro orario

di lavoro senza mettere in pericolo il buon andamento nell'azienda, come pure

il mantenimento del loro impiego. L'obbligo generale di diminuire il danno

vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali proibisce al datore di lavoro

di ridurre l'orario di tali impiegati, quand'anche il trasferimento provvisorio

dell'onere salariale possa giovare alla cifra d'affari dell'impresa. Il lavoro

consiste pertanto essenzialmente nella presenza sul posto, e non solo nella sua

prestazione effettiva. Una riduzione dell'orario di lavoro per tali lavoratori

non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei confronti del

cliente, nonché degli orari d'apertura. Pure il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ammesso siffatto principio ove è d'obbligo avere sempre a

disposizione per ogni evenienza il personale necessario, anche se questi rimane

sovente inattivo (cfr. decisione del TFA C309/95 del 20 giugno 1996).

3.

Nel caso in esame la ditta ha postulato il riconoscimento del

lavoro ridotto a favore dell'unica dipendente della ditta, signora __________,

impiegata al 100%.

Con riferimento alla sopraccitata giurisprudenza del Tribunale

federale (cfr. p.to 2, ultimo paragrafo), si rileva che tale ragionamento trova

in casu applicazione per l’unica dipendente __________, visto che per la

natura stessa delle proprie prestazioni – ciò che del resto conferma pure l’opponente

quando afferma che la presenza è necessaria “per garantire l’apertura

dell’agenzia” (cfr. comunicazione del 2 marzo 2022) -, la ditta deve

disporre in permanenza della stessa, e ciò quand’anche i clienti siano rari. La

ditta non può in effetti ridurre le ore di lavoro di tale impiegata se non

limitando gli orari di apertura, con conseguente effetto di provocare una

ulteriore diminuzione della clientela e della cifra d’affari.

Quanto alla sostituzione “saltuaria” operata dall’amministratore

unico __________, si osserva che non può essere computata alcuna perdita di lavoro

laddove l’amministratore unico assolva l’incarico che dovrebbe essere svolto

dal dipendente, lasciando dunque quest’ultimo a carico dall’assicurazione

contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di

diminuire il danno.

Da ultimo, con riferimento a quanto allegato in sede di

opposizione, segnatamente l’accordo mediante cui la dipendente “si impegna a

far presenza fisica in agenzia per le 8.5 ore di lavoro giornaliere da

contratto a condizione di poter svolgere attività personali private durante le

ore nelle quali non dovrà svolgere mansioni lavorative”, si rileva che ciò

non favorisce in alcun modo la situazione dell’opponente, ma conferma piuttosto

nuovamente la necessità della presenza della dipendente sul posto di lavoro. Infatti,

il lavoro consiste nella presenza sul posto (dove in casu avvengono i

contatti con i clienti), e non solo nella sua prestazione effettiva, anche se

il lavoratore rimane sovente inattivo.

A fronte di quanto sopra - pur comprendendo le perplessità

dell’opponente, e ribadendo in tal senso che le indennità per lavoro ridotto

non hanno lo scopo di garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita

di fatturato, bensì di evitare licenziamenti a causa di perdite di lavoro temporanee

e inevitabili (cfr. DTF 147 V 359, consid. 4.6.3) - è necessario concludere che

la perdita di lavoro non è computabile nei confronti dell'unica dipendente __________,

dovendo la stessa garantire la propria presenza allo scopo di mantenere il

contatto con la clientela.

A prescindere da quanto deciso nelle precedenti decisioni, si

precisa che rimane riservata la facoltà dell'amministrazione di riconsiderare

eventuali decisioni passate in giudicato, ritenute manifestamente errate.”

(Doc. A1)

1.5. Contro la decisione su opposizione del

10 giugno 2022 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto le indennità per lavoro ridotto a favore della propria dipendente __________.

A sostegno della propria pretesa

l’insorgente ha addotto:

" (…) la

stessa ha lavorato al 28.9% in febbraio 2022, il 28% in marzo 2022, il 50.2% in

aprile 2022 e il 41.7% in maggio 2022 (vedi allegato conteggi). Non si è

richiesta una % maggiore in considerazione del fatto che l’Amministratore Unico

Sig. __________ ha sopperito parzialmente a minimizzare la richiesta, inoltre

si contesta che egli rimarrebbe a carico della disoccupazione in quanto non

percepisce né stipendio né onorario per la sua carica.

L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, prende atto degli

sforzi che la società fa e ha fatto per diminuire l'incidenza della perdita di

lavoro, ma ignora che essendo la Signora __________ l'unica dipendente se la

stessa venisse licenziata per mancanza di lavoro ricadrebbe interamente sulle

spalle della disoccupazione.

La soluzione adottata dalla società è assolutamente atta a

minimizzare le perdite di fatturato, a mantenerla attiva ed a evitare il

licenziamento della Signora __________.

Si ribadisce inoltre che la mancata concessione dell'indennità per

lavoro ridotto legata alla pandemia Covid19, imporrebbe alla proprietà di

dichiarare il fallimento della società, infatti già nel bilancio 2021 senza

l'indennità ricevuta di CHF 31'700.10 la società avrebbe perso l'intero

capitale sociale (art 725 CO), quindi con obbligo di deposito dei conti al

Giudice, vedi allegato bilancio e prospetto riepilogativo della perdita. Si

allega inoltre lo specchietto della cifra di affari aggiornata al maggio 2022.

La nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura al

fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro

della dipendente Signora __________.

Facciamo presente che in data 11 marzo 2022, la Cassa __________

ci ha richiesto la documentazione atta al rilascio dell'indennità.

Abbiamo notato come anche la decisione su opposizione del 10

giugno 2022 non abbia preso in nessuna considerazione l'aspetto economico alla

base della richiesta, mentre a nostro parere l'aspetto economico deve essere

perlomeno considerato se non messo al primo posto visto che la richiesta si

basa sulla eccezionalità della pandemia e sul fatto che la nostra società ha

una sola dipendente. Le decisioni si attengono unicamente ad aspetti formali

che non rispecchiano lo spirito alla base della legge sull'indennità per lavoro

ridotto.

Di fatto se la nostra società avesse due dipendenti potremmo

attuare il lavoro ridotto al 50% per ogni dipendente, con un doppio onere a

carico della disoccupazione. (…)” (Doc. I)

1.6. La Sezione del lavoro, con risposta

del 29 agosto 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando riguardo

all’aspetto economico:

" (…)

4.

Volendo, per denegata ipotesi, ritenere un

eventuale rischio di perdita di lavoro connesso alla pandemia, di per sé non

più rientrante nel normale rischio aziendale e comunque considerare le cifre

d'affari (doc. A13), si constata che nei primi due mesi del 2022 (ricordato che

il preannuncio di lavoro ridotto risale al 20 febbraio 2022) la cifra d'affari

media era di CHF 28'992.00; nello stesso periodo nel 2021 essa era in media di

CHF 18’623 00. Vi è stato dunque un aumento superiore al 50%.

Volutamente non si vuole fare una valutazione a posteriori, ma si

osserva che le cifre d'affari dei mesi di aprile e maggio 2022 hanno visto un

deciso aumento rispetto al primo trimestre 2022 e sono state superiori anche a

quelle degli stessi mesi del 2021, a conferma del fatto che il turismo andava

verso una ripresa alla luce della riduzione rispettivamente dell'abolizione

delle misure restrittive. Ciò era comunque stimabile in prossimità del momento

in cui è stato inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto (cfr. docc. 7, 8.1 e

8.2) e a fronte dell'esperienza dell'anno precedente, dove il turismo ha visto

una ripresa con la primavera e la contestuale diminuzione di contagi e

restrizioni.

Stando così le cose, a fronte delle cifre d'affari in aumento

rispetto agli stessi mesi del 2021, non si potrebbe nemmeno da questo punto di

vista riconoscere il diritto alle ILR. (…)” (Doc. III)

1.7. L’8 settembre 2022 la società ricorrente

ha in particolare osservato:

" (…) L’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro ora tende a confrontare le cifre d'affari

2021 e 2022. Nessuno disconosce che vi è stata, nel periodo febbraio - maggio

2022 una certa ripresa ma questa non è assolutamente sufficiente. Anche

considerando il periodo giugno agosto 2022 dove la ripresa continua in modo

sempre più importante questa resta notevolmente al di sotto dei periodi pre

pandemia (vedi allegata tabella riassuntiva).

Richiamando quanto già esposto nella nostra del 06.07.2022 teniamo

a ribadire che la nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura

possibile al fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto

di lavoro della dipendente Signora __________ e questo nel più completo

rispetto dello spirito della legge. (…)” (Doc. V)

1.8. L’avv. __________, giurista della Sezione del lavoro e

funzionario incaricato in relazione alla risposta di causa (cfr. doc. III pag.

1) - poi firmata unitamente al capoufficio, avv. __________ - a cui è stata

concessa, su sua richiesta, una proroga del termine fino al 30 settembre 2022

(cfr. doc. VII; VIII), il 4 ottobre 2022, scusandosi per il breve ritardo

causato dalla sua assenza per coronavirus, ha comunicato di riconfermarsi integralmente

nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta e nella

decisione contestata (cfr. doc. IX).

1.9. Il 12 ottobre 2022 la RI 1 ha

evidenziato che lo scritto del 4 ottobre 2022 dell’amministrazione risulta

successivo alla scadenza della proroga accordata dal TCA (cfr. doc. XI).

1.10. Il doc. XI è stato trasmesso per

conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Con

scritto del 12 ottobre 2022 la società ricorrente ha rilevato che le

osservazioni della Sezione del lavoro al suo scritto dell’8 settembre 2022

(cfr. doc. V) sono datate 4 ottobre 2022, ossia oltre la scadenza della proroga

concessa fino al 30 settembre 2022 all’amministrazione dal TCA (cfr. doc. XI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 3 Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze

dell’inosservanza:

"

1Il termine legale non può essere prorogato.

2Il

termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti

motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

3Il

termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito

di istanza motivata dell’autorità amministrativa.

4Trascorso

un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato

assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le

conseguenze in caso d’inosservanza.”

Dal

disposto legale appena esposto risulta che il termine fissato dal Tribunale può

essere prorogato a seguito di un’istanza inoltrata prima della relativa

scadenza se sussistono sufficienti motivi (art. 13 cpv. 2 Lptca) e che

trascorso un termine fissato in applicazione della Lptca, il Giudice delegato

assegna un ultimo termine perentorio, comminando contemporaneamente le

conseguenze in caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).

Nel caso di specie il 13

settembre 2022 il TCA, che il 9 settembre 2022 aveva trasmesso alla Sezione del

lavoro lo scritto dell’8 settembre 2022 dell’insorgente, assegnandole dieci

giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. VI), le ha concesso una proroga

scadente il 30 settembre 2022, come da sua richiesta a causa dell’assenza del

giurista titolare della pratica (cfr. doc. VIII; VII).

Questo

Tribunale non ha, però, fissato alla parte resistente un ultimo termine ai

sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca.

Le

osservazioni dell’amministrazione sono state redatte il 4 ottobre 2022,

specificando che il breve ritardo era dovuto all’assenza dell’avv. __________

per coronavirus, e sono pervenute al TCA il 5 ottobre 2022 (cfr. doc. IX).

Il

termine scadente al 30 settembre 2022 della proroga concessa ex art. 13 cpv. 2

Lptca è d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 13 cpv. 4 Lptca

che è perentorio (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA

38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15 febbraio

2007 consid. 2.2.).

È

utile poi considerare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali

e, quindi, anche nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione, vige

il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice,

accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove

necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA;

art. 16 Lptca; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

In

una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un

ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale

il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa -

aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva

acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai

fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non

creava un danno irreparabile.

In

tale giudizio l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:

"

(…) nel concreto caso, l'istanza

cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito

delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse

il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia

dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato

la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella

misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non

si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare

un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa

nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di

conseguenza inammissibile (…)." (cfr. STFA K 22/00 del 30 novembre 2000)

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA 35.2003.63 del 14 luglio 2004.

Ne discende che il TCA, nel

presente giudizio, considererà anche lo scritto del 4 ottobre 2022, nel quale la

Sezione del lavoro si è, peraltro, limitata a riconfermare integralmente le

considerazioni e conclusioni esposte nella risposta e nella decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. IX).

nel merito

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro

ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a

motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso

dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a

(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La

creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità

ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è

compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di

preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di

lavoro.

Prima

di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre

ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può

far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi

evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione

di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per

esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più

mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza

il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non

sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto

all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda

(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese

dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore

di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente

sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto,

le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv.

3.

OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di

esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito

quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Cfr. pure Direttiva 2022/01:

“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con

la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,

la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le direttive amministrative

- come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non

costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha

confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva

accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale

era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore

di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione,

la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

La nostra Massima Istanza, con

giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in

quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società

contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni

sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza

della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava

della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità

per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era

stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022, ha respinto il ricorso di una ditta

che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per

l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30

settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

In un giudizio

38.2021.100

del 21 marzo 2022 questa Corte ha stabilito che a ragione la

Sezione del lavoro aveva negato a una società che gestisce un esercizio

pubblico con cucina per pranzi a mezzogiorno il diritto alle indennità per

lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il

proprio cuoco assunto al 50%, rilevando che in quel caso potevano restare

aperte la questioni di sapere come l’esercizio pubblico riuscisse a soddisfare

la propria clientela impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel

contratto di lavoro, come pure quale tipo di mansioni svolgesse il gerente sul

mezzogiorno, cioè se realmente non sostituisse il cuoco, e quindi se la

riduzione dell’orario di lavoro di quest’ultimo (dalle 10:00 alle 12:00 invece

che dalle 10:00 alle 14:30) fosse o no computabile.

Questo Tribunale,

al riguardo, ha precisato, da un lato, che in effetti l’oscillazione

della cifra d’affari fatta registrare dalla società rispetto a quella media

conseguita nello stesso periodo degli anni precedenti, e meglio dal 2017 al

2019, era inferiore al 25%, per cui essa rientrava nel normale rischio aziendale

del datore di lavoro.

Dall’altro, che rettamente, in

considerazione della situazione del tutto eccezionale provocata dalla pandemia

COVID-19, nel calcolo non era stato tenuto conto dell’anno 2020, a vantaggio

della ricorrente, visto che la regola dei quattro anni fissati

dalla giurisprudenza cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi

motivi, prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo.

Il TCA, con sentenza

38.2021.97

del 25 aprile 2022, ha confermato il diniego del diritto a indennità

per lavoro ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021 deciso

dalla Sezione del lavoro nei confronti del titolare di una ditta individuale,

la cui attività (nell’ambito dei centri benessere, parrucchieri ed estetiste) è

iniziata a gennaio 2020, per il suo unico dipendente. Questo Tribunale ha

precisato che la questione di sapere se la perdita di lavoro fosse computabile

o meno non necessitava di maggiori approfondimenti, poiché, in ogni caso,

l’oscillazione della cifra d’affari (confronto tra quella media realizzata a

gennaio e febbraio 2020 con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del

2021) non raggiugeva il 25%, per cui rientrava nel normale rischio aziendale.

2.7

Questa Corte ritiene, altresì,

utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla

base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le

malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo

alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 10 della nuova Ordinanza

riguardante il piano di protezione prevede:

" 1

I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2.

Se l’accesso delle persone a

partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.:

cfr. art. 3), al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti

concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che

garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6;

c. deve prevedere la registrazione dei dati

di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:

1.

conformemente

alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una

mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

2.

non sono

adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere

efficaci.

3.

Se l’accesso delle persone a

partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di

protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della

limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)

L’obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione

dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati

settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le

piscine coperte, centri fitness, dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza

COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.

2.10.), non è stato imposto ai negozi.

I datori di lavoro potevano

inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione

dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;

L’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 23 giugno 2021 è stato modificato il 3 dicembre 2021

(cfr. RU 2020 813, il 17 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 882) e il 19 gennaio 2022

(RU 2022 29).

Il 17 dicembre 2021 è stato

reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19

situazione particolare):

" I datori

di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro

obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e

attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e

tecnici idonei a tal fine.”

L’ordinanza COVID-19 situazione

particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio 2022

(cfr. RU 2022 97).

La nuova Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022,

valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo

per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei

settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili

al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento

di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2

(cfr. RU 2022 97).

Il 1° aprile

2022.

sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza

COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone

contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022

97;

2.8

Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che la RI 1 è stata iscritta a RC nel marzo 2001

(cfr. allegato a doc. 1: estratto RC). La società ha il seguente scopo sociale:

" Gestione

di agenzie di viaggio, biglietteria aerea __________, vendita di pacchetti

turistici worldwide, organizzazione di viaggi __________, organizzazione di

viaggi nel mondo dell'arte, in Svizzera e all'estero, trasporti di persone,

informazioni per turisti ed ogni altra attività connessa al turismo e/o i

viaggi d'affari in genere. Corsi di formazione, __________, organizzazione di

mostre e vendite di oggetti d'arte, corsi e formazione artistica,

organizzazione di eventi socio culturali legati all'arte, alla spiritualità,

alla formazione in generale. Fornitura e vendita di accessori tessili e

gadgets. Vendita di cataloghi, libri, o altri oggetti editoriali, editoria.

Consulenze tecniche e commerciali nei campi dell'industria, dell'informatica,

dei sistemi di sicurezza. La consulenza, l'intermediazione e la compravendita

di qualsivoglia bene. Acquisto e vendita di beni mobiliari. Partecipazioni in

società Svizzere e/o estere, l'assunzione di mandati per conto di aziende

estere intesi alla valutazione dei mercati e alle opportunità di inserimento

negli stessi.” (Allegato a doc. 1: estratto RC)

Dal novembre 2019 __________ è amministratore

unico con diritto di firma individuale (cfr. allegato a doc. 1).

La SA ha alle proprie dipendenze,

dal 29 dicembre 2017, unicamente __________, consulente viaggi a tempo pieno

(cfr. allegato a doc. 1; doc. 4).

Il 20 febbraio 2022 la società ha

richiesto il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto, in quanto “essendo

un’agenzia di viaggio, per molto tempo non si è potuto viaggiare e in questo

momento ci sono ancora molte restrizioni causa COVID. Le persone limitano i

viaggi all’indispensabile. (…)” (cfr. doc. 1)

Il 2 marzo 2022 la ricorrente ha

poi indicato che “l’attività dell’agenzia è fortemente in carenza di clienti

e/o operatori che richiedono offerte o conferme di voli e viaggi. La signora __________

pertanto per il 70% della sua giornata lavorativa non ha nulla da fare in relazione

all’attività dell’agenzia. Tuttavia per garantire l’apertura dell’agenzia e

sgravare la signora dalle lunghe giornate di inattività, il signor __________,

l’amministratore della società, riesce saltuariamente a sostituire la presenza

della signora __________ in agenzia. Nei giorni in cui non riesce a sostituirla

le è stato concesso lo spazio di svolgere i suoi affari privati, quali

dedicarsi allo studio e ripasso di lingue e altro corsi/webinar di natura

privata, nonché alla tenuta della contabilità del suo compagno, al fine di

poter comunque garantire la presenza in agenzia” (cfr. doc. 3).

La SA ha precisato che non vi è

stata alcuna modifica dell’orario di apertura dell’agenzia dall’autunno/inverno

2021.

rispetto al periodo pre-pandemico (cfr. doc. 3).

Con l’opposizione interposta

contro la decisione del 10 marzo 2022, con la quale la Sezione del lavoro le ha

negato il diritto a ILR per il periodo 21 febbraio - 31 maggio 2022 (cfr. doc.

4; consid. 1.2.), l’insorgente ha prodotto un “Accordo” concluso il 15 maggio

2020.

con __________ del seguente tenore:

" 1.

RI 1 ha informato __________ delle difficoltà economiche dovute

alla pandemia Covid19, rendendola attenta che vi è rischio di fallimento della

società.

2.

__________ si è detta disposta a mettersi a completa disposizione

di RI 1 pur di evitare il fallimento della stessa con la conseguente perdita del

posto di lavoro.

3.

RI 1 si impegna a richiedere nuovamente l’indennità per lavoro

ridotto legato al Covid19.

4.

__________ si impegna a far presenza fisica in agenzia per le 8.5

ore di lavoro giornaliere come da contratto a condizione di poter svolgere

attività personali private durante le ore nelle quali non dovrà svolgere mansioni

lavorative.

5.

RI 1 accetta quanto proposto da __________, chiedendo alla

medesima di provvedere a compilare giornalmente un foglio di controllo delle

ore lavorate per agenzia e delle ore utilizzate a scopo privato.” (Allegato a doc.

5)

Con decisione su opposizione del

10.

giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del

10.

marzo 2022, in quanto “la perdita di lavoro non è computabile nei

confronti dell'unica dipendente __________, dovendo la stessa garantire la

propria presenza allo scopo di mantenere il contatto con la clientela” (cfr.

doc. A1; consid. 1.4.).

2.9

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla

domanda di indennità per lavoro ridotto del 20 febbraio 2022, ricorda

innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno

diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad ogni

modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite

di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla

pandemia (cfr. consid. 2.4.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicato in

SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 e 8C_555/2021 dl 24 novembre 2021 (cfr. consid.

2.9.).

2.10

Come visto sopra, nel periodo in cui

è stata interposta domanda di indennità di lavoro ridotto, e meglio il 20

febbraio 2022, in Svizzera non erano più in vigore particolari misure

restrittive connesse alla pandemia di coronavirus.

Più specificatamente dal 17

febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni

di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto

pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case

di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le

persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1°

aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a

combattere la pandemia (cfr. consid. 2.7.).

È vero che, ad esempio, per

entrare in Italia o in Germania fino al 31 maggio 2022 era necessario il certificato di

vaccinazione o di guarigione o un test COVID negativo, rispettivamente fino al

2.

giugno 2022 per entrare in Spagna per i viaggiatori provenienti da Paesi

dell'UE o da Paesi appartenenti all'area Schengen (cfr. https://www.tcs.ch/it/camping-viaggi/informazioni-turistiche/news-attualita/epidemia-coronavirus.php).

E’ altrettanto vero, però, che

nel dicembre 2021 il 70% dei ticinesi era vaccinato (cfr. https://www.rsi.ch/news/svizzera/Ticino-campione-di-vaccinazione-14958807.html)

e a fine gennaio 2022 il 40% della popolazione totale, percentuale che supera

il 75% se si considera la fascia over 65 o più, aveva ricevuto anche la prima

dose di richiamo (cfr. https://www.informatore.net/2022/01/28/ultima-chiamata-in-citta/).

Da

un sondaggio svolto dal Touring Club Svizzero tra il 7 febbraio e il 6

marzo 2022 è altresì emerso che “per poter continuare a viaggiare

all’estero, la maggioranza è disposta a sottoporsi a un test, a farsi vaccinare o a registrarsi presso le autorità

sanitarie del paese di destinazione”

(cfr. https://cockpit.gfsbern.ch/it/cockpit/tcs-reisebarometer-2022/)

Inoltre nel caso di specie l’unica

dipendente della ricorrente - la quale dall’autunno/inverno 2021 non aveva

peraltro modificato i propri orari rispetto al periodo pre-pandemico (cfr. doc.

3; consid. 2.7.), nel periodo determinante (dal 20 febbraio 2022), era comunque

presente in agenzia per 8.5 ore al giorno da lunedì a venerdì (cfr. doc. 3:

contratto di lavoro; doc. 5: accordo del 15 maggio 2020), nonostante per una

parte del tempo, vista la carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue

attività private (cfr. doc. 3; consid. 2.8.).

Al riguardo va osservato che in

una sentenza C 309/95 del 20 giugno 1996, pubblicata in SVR 1996 ALV Nr. 78,

menzionata anche dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), l’Alta Corte, in

un contesto professionale, come quello alberghiero, dove è necessaria la

presenza del personale essenziale ad assicurare, indipendentemente dal numero

di clienti, il buon andamento dell’attività, ha stabilito che “qualora nel

settore alberghiero il tempo di presenza dei lavoratori resti immutato, il

fatto che il lavoro da effettuare diminuisca non può fondare un diritto ad

indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti equivarrebbe a mettere a

carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione

dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)” (cfr. STCA 38.2021.101 del 4

aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.11.).

Per quanto attiene alle

sostituzioni saltuarie della dipendente da parte dell’amministratore unico

dell’insorgente al fine di garantire in ogni caso l’apertura dell’agenzia (cfr.

doc. 3), il TCA si limita a evidenziare, conformemente a quanto indicato dalla

Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), che la perdita di lavoro subita da __________

in queste occasioni, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, non può essere

messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA

38.2021.101

del 4 aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2021

consid. 2.7 in fine; STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 consid. 2.9.).

In simili condizioni nella

presente evenienza per il periodo a decorrere dal 21 febbraio 2022 non sussiste

una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Può, perciò, rimanere aperta la

questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad

ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che

rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio

2022.

consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non

motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del

18.

luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e

STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24

settembre 2008).

È comunque utile rilevare, da una

parte, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è

garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì

quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021

consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.6.). Dall’altra,

che dai dati forniti dalla società ricorrente emerge, come posto in evidenza

dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III; consid. 1.6.), che

la cifra d’affari realizzata nei primi mesi del 2022 è superiore rispetto a

quella dello stesso periodo del 2021.

In effetti la media mensile della

cifra d’affari conseguita dall’insorgente da gennaio a marzo 2021 ammonta a

circa fr. 22'556.--, mentre la media da gennaio a marzo 2022 corrisponde a fr.

25'179.--. La media mensile della cifra d’affari da gennaio a maggio 2021 è di

circa fr. 33'792.-- a fronte di una media da gennaio a maggio 2022 di fr. 40'835.--

(cfr. doc. A3; A13).

La RI 1 stessa, l’8 settembre

2022, ha d’altronde indicato che nel periodo febbraio - maggio 2022 vi è stata

una certa ripresa che è continuata nei mesi successivi (giugno - agosto 2022) in

modo sempre più importante (cfr. doc. V; consid. 1.7.).

2.11

Stante quanto

precede, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla

ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto richiesta con

preannuncio del 20 febbraio 2022.

La

decisione su opposizione del 10 giugno 2022 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022

consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti