38.2022.56
Negate ILR (2/22) a società attiva nella gestione agenzie viaggio. In CH al momento della domanda (20.2.22) non vigevano particolari restriz. In I, D, E x entrare necess. certif. vaccinale fino fine 5/22-inizio 6/22, tuttavia maggior parte TI vaccinata. Inoltre unica dip. sempre presente in agenzia
28 ottobre 2022Italiano59 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.56
rs
Lugano
28 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 20 febbraio 2022 la RI 1 di __________,
il cui scopo sociale è in particolare la gestione di agenzie di viaggio,
biglietteria aerea __________, la vendita di pacchetti turistici worldwide, l’organizzazione
di viaggi __________, l’organizzazione di viaggi nel mondo dell'arte, in
Svizzera e all'estero, trasporti di persone, informazioni per turisti ed ogni
altra attività connessa al turismo e/o i viaggi d'affari in genere (cfr.
estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch),
ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il
mese di febbraio 2022 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto
colpisce l’unica dipendente al beneficio di un contratto di durata
indeterminata e che la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1,
3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “essendo
un’agenzia di viaggio, per molto tempo non si è potuto viaggiare e in questo
momento ci sono ancora molte restrizioni causa COVID. Le persone limitano i
viaggi all’indispensabile. Purtroppo ci siamo accorti solo ora che lo studio
fiduciario a fine novembre 2021 non aveva provveduto ad inviare il rinnovo del
lavoro ridotto da dicembre fino ad oggi, cosa che pensavamo fosse stata
eseguita, procurandoci un ulteriore aggravio economico in quanto abbiamo dovuto
coprire interamente il versamento dello stipendio nonostante il cattivo
andamento degli affari” (cfr. doc. 1 p.to 7.1).
1.2. Con decisione del 10 marzo 2022 la
Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 21 febbraio - 31
maggio 2022, rilevando che non sussisteva alcuna perdita di lavoro effettiva,
in quanto l’unica dipendente dell’azienda, benché la SA avesse affermato che la
stessa fosse spesso inattiva o occupata a svolgere “i suoi affari privati”,
era presente a tempo pieno sul posto di lavoro, come nel periodo pre-pandemico,
visto che gli orari di apertura non avevano subito alcuna modifica (cfr. doc.
4).
1.3. La RI 1, il 5 aprile 2022, ha
interposto opposizione contro la decisione del 10 marzo 2022, facendo valere:
" (…) Innanzitutto
attiriamo l'attenzione sul fatto che la nostra società è un'agenzia viaggio,
quindi attiva in uno dei settori più colpiti dalle restrizioni internazionali
dovute al Covid19. I recenti parziali allentamenti attualmente non trovano
riscontro nella ripresa degli affari (vedi distinta cifra affari allegata).
La mancata concessione dell'indennità per lavoro ridotto legata
alla pandemia Covid19, imporrebbe alla proprietà di dichiarare il fallimento
della società, infatti già nel bilancio 2021 senza l'indennità ricevuta di CHF
31700.10 la società avrebbe perso l'intero capitale sociale (art 725 CO),
quindi con obbligo di deposito dei conti al Giudice, vedi allegato bilancio e
prospetto ricapitolativo della perdita. Si allega inoltre lo specchietto della
cifra di affari aggiornata a marzo 2022.
La nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura al
fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro
della dipendente Signora __________. A tale scopo si allega l'accordo con la
dipendente e il foglio presenza aggiornato alla data di ieri.
Facciamo presente che in data 11 marzo 2022, la Cassa __________
ci ha richiesto la documentazione atta al rilascio dell'indennità.
Abbiamo notato come la vostra decisione del 10 marzo 2022 non
abbia preso in nessuna considerazione l'aspetto economico alla base
della richiesta, mentre a nostro parere l'aspetto economico deve essere
perlomeno considerato se non messo al primo posto visto che la richiesta si
basa sulla eccezionalità della pandemia e sul fatto che la nostra società ha
una sola dipendente.
Di fatto se la nostra società avesse due dipendenti potremmo
attuare il lavoro ridotto al 50% per ogni dipendente, con un maggiore onere a
carico della disoccupazione.
Non possiamo quindi capire la vostra decisione senza
considerazione della situazione economica e senza considerazione alle procedure
da noi attuate per contenere le perdite sia per la nostra società che per la
Cassa di disoccupazione.
La Signora __________ in occasione del recente colloquio telefonico avuto per
comprendere perché il fattore economico non fosse stato preso in considerazione
ci ha detto che Lei ha verificato unicamente l'aspetto giuridico e che la sua
decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che un’eventuale
revisione della Seco avrebbe potuto avere come risultato la richiesta di
restituzione di quanto ricevuto. Questo approccio ci sembra contrario allo
spirito dell'aiuto alle società previsto dalle autorità in periodo di pandemia.”
(Doc. 5)
1.4. Con decisione su opposizione del 10
giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 10
marzo 2022, motivando come segue:
" (…) I
lavoratori, la cui presenza costante è necessaria per via di promozione commerciale
o di contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il loro orario
di lavoro senza mettere in pericolo il buon andamento nell'azienda, come pure
il mantenimento del loro impiego. L'obbligo generale di diminuire il danno
vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali proibisce al datore di lavoro
di ridurre l'orario di tali impiegati, quand'anche il trasferimento provvisorio
dell'onere salariale possa giovare alla cifra d'affari dell'impresa. Il lavoro
consiste pertanto essenzialmente nella presenza sul posto, e non solo nella sua
prestazione effettiva. Una riduzione dell'orario di lavoro per tali lavoratori
non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei confronti del
cliente, nonché degli orari d'apertura. Pure il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ammesso siffatto principio ove è d'obbligo avere sempre a
disposizione per ogni evenienza il personale necessario, anche se questi rimane
sovente inattivo (cfr. decisione del TFA C309/95 del 20 giugno 1996).
3.
Nel caso in esame la ditta ha postulato il riconoscimento del
lavoro ridotto a favore dell'unica dipendente della ditta, signora __________,
impiegata al 100%.
Con riferimento alla sopraccitata giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. p.to 2, ultimo paragrafo), si rileva che tale ragionamento trova
in casu applicazione per l’unica dipendente __________, visto che per la
natura stessa delle proprie prestazioni – ciò che del resto conferma pure l’opponente
quando afferma che la presenza è necessaria “per garantire l’apertura
dell’agenzia” (cfr. comunicazione del 2 marzo 2022) -, la ditta deve
disporre in permanenza della stessa, e ciò quand’anche i clienti siano rari. La
ditta non può in effetti ridurre le ore di lavoro di tale impiegata se non
limitando gli orari di apertura, con conseguente effetto di provocare una
ulteriore diminuzione della clientela e della cifra d’affari.
Quanto alla sostituzione “saltuaria” operata dall’amministratore
unico __________, si osserva che non può essere computata alcuna perdita di lavoro
laddove l’amministratore unico assolva l’incarico che dovrebbe essere svolto
dal dipendente, lasciando dunque quest’ultimo a carico dall’assicurazione
contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di
diminuire il danno.
Da ultimo, con riferimento a quanto allegato in sede di
opposizione, segnatamente l’accordo mediante cui la dipendente “si impegna a
far presenza fisica in agenzia per le 8.5 ore di lavoro giornaliere da
contratto a condizione di poter svolgere attività personali private durante le
ore nelle quali non dovrà svolgere mansioni lavorative”, si rileva che ciò
non favorisce in alcun modo la situazione dell’opponente, ma conferma piuttosto
nuovamente la necessità della presenza della dipendente sul posto di lavoro. Infatti,
il lavoro consiste nella presenza sul posto (dove in casu avvengono i
contatti con i clienti), e non solo nella sua prestazione effettiva, anche se
il lavoratore rimane sovente inattivo.
A fronte di quanto sopra - pur comprendendo le perplessità
dell’opponente, e ribadendo in tal senso che le indennità per lavoro ridotto
non hanno lo scopo di garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita
di fatturato, bensì di evitare licenziamenti a causa di perdite di lavoro temporanee
e inevitabili (cfr. DTF 147 V 359, consid. 4.6.3) - è necessario concludere che
la perdita di lavoro non è computabile nei confronti dell'unica dipendente __________,
dovendo la stessa garantire la propria presenza allo scopo di mantenere il
contatto con la clientela.
A prescindere da quanto deciso nelle precedenti decisioni, si
precisa che rimane riservata la facoltà dell'amministrazione di riconsiderare
eventuali decisioni passate in giudicato, ritenute manifestamente errate.”
(Doc. A1)
1.5. Contro la decisione su opposizione del
10 giugno 2022 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto le indennità per lavoro ridotto a favore della propria dipendente __________.
A sostegno della propria pretesa
l’insorgente ha addotto:
" (…) la
stessa ha lavorato al 28.9% in febbraio 2022, il 28% in marzo 2022, il 50.2% in
aprile 2022 e il 41.7% in maggio 2022 (vedi allegato conteggi). Non si è
richiesta una % maggiore in considerazione del fatto che l’Amministratore Unico
Sig. __________ ha sopperito parzialmente a minimizzare la richiesta, inoltre
si contesta che egli rimarrebbe a carico della disoccupazione in quanto non
percepisce né stipendio né onorario per la sua carica.
L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, prende atto degli
sforzi che la società fa e ha fatto per diminuire l'incidenza della perdita di
lavoro, ma ignora che essendo la Signora __________ l'unica dipendente se la
stessa venisse licenziata per mancanza di lavoro ricadrebbe interamente sulle
spalle della disoccupazione.
La soluzione adottata dalla società è assolutamente atta a
minimizzare le perdite di fatturato, a mantenerla attiva ed a evitare il
licenziamento della Signora __________.
Si ribadisce inoltre che la mancata concessione dell'indennità per
lavoro ridotto legata alla pandemia Covid19, imporrebbe alla proprietà di
dichiarare il fallimento della società, infatti già nel bilancio 2021 senza
l'indennità ricevuta di CHF 31'700.10 la società avrebbe perso l'intero
capitale sociale (art 725 CO), quindi con obbligo di deposito dei conti al
Giudice, vedi allegato bilancio e prospetto riepilogativo della perdita. Si
allega inoltre lo specchietto della cifra di affari aggiornata al maggio 2022.
La nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura al
fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro
della dipendente Signora __________.
Facciamo presente che in data 11 marzo 2022, la Cassa __________
ci ha richiesto la documentazione atta al rilascio dell'indennità.
Abbiamo notato come anche la decisione su opposizione del 10
giugno 2022 non abbia preso in nessuna considerazione l'aspetto economico alla
base della richiesta, mentre a nostro parere l'aspetto economico deve essere
perlomeno considerato se non messo al primo posto visto che la richiesta si
basa sulla eccezionalità della pandemia e sul fatto che la nostra società ha
una sola dipendente. Le decisioni si attengono unicamente ad aspetti formali
che non rispecchiano lo spirito alla base della legge sull'indennità per lavoro
ridotto.
Di fatto se la nostra società avesse due dipendenti potremmo
attuare il lavoro ridotto al 50% per ogni dipendente, con un doppio onere a
carico della disoccupazione. (…)” (Doc. I)
1.6. La Sezione del lavoro, con risposta
del 29 agosto 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando riguardo
all’aspetto economico:
" (…)
4.
Volendo, per denegata ipotesi, ritenere un
eventuale rischio di perdita di lavoro connesso alla pandemia, di per sé non
più rientrante nel normale rischio aziendale e comunque considerare le cifre
d'affari (doc. A13), si constata che nei primi due mesi del 2022 (ricordato che
il preannuncio di lavoro ridotto risale al 20 febbraio 2022) la cifra d'affari
media era di CHF 28'992.00; nello stesso periodo nel 2021 essa era in media di
CHF 18’623 00. Vi è stato dunque un aumento superiore al 50%.
Volutamente non si vuole fare una valutazione a posteriori, ma si
osserva che le cifre d'affari dei mesi di aprile e maggio 2022 hanno visto un
deciso aumento rispetto al primo trimestre 2022 e sono state superiori anche a
quelle degli stessi mesi del 2021, a conferma del fatto che il turismo andava
verso una ripresa alla luce della riduzione rispettivamente dell'abolizione
delle misure restrittive. Ciò era comunque stimabile in prossimità del momento
in cui è stato inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto (cfr. docc. 7, 8.1 e
8.2) e a fronte dell'esperienza dell'anno precedente, dove il turismo ha visto
una ripresa con la primavera e la contestuale diminuzione di contagi e
restrizioni.
Stando così le cose, a fronte delle cifre d'affari in aumento
rispetto agli stessi mesi del 2021, non si potrebbe nemmeno da questo punto di
vista riconoscere il diritto alle ILR. (…)” (Doc. III)
1.7. L’8 settembre 2022 la società ricorrente
ha in particolare osservato:
" (…) L’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro ora tende a confrontare le cifre d'affari
2021 e 2022. Nessuno disconosce che vi è stata, nel periodo febbraio - maggio
2022 una certa ripresa ma questa non è assolutamente sufficiente. Anche
considerando il periodo giugno agosto 2022 dove la ripresa continua in modo
sempre più importante questa resta notevolmente al di sotto dei periodi pre
pandemia (vedi allegata tabella riassuntiva).
Richiamando quanto già esposto nella nostra del 06.07.2022 teniamo
a ribadire che la nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura
possibile al fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto
di lavoro della dipendente Signora __________ e questo nel più completo
rispetto dello spirito della legge. (…)” (Doc. V)
1.8. L’avv. __________, giurista della Sezione del lavoro e
funzionario incaricato in relazione alla risposta di causa (cfr. doc. III pag.
1) - poi firmata unitamente al capoufficio, avv. __________ - a cui è stata
concessa, su sua richiesta, una proroga del termine fino al 30 settembre 2022
(cfr. doc. VII; VIII), il 4 ottobre 2022, scusandosi per il breve ritardo
causato dalla sua assenza per coronavirus, ha comunicato di riconfermarsi integralmente
nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta e nella
decisione contestata (cfr. doc. IX).
1.9. Il 12 ottobre 2022 la RI 1 ha
evidenziato che lo scritto del 4 ottobre 2022 dell’amministrazione risulta
successivo alla scadenza della proroga accordata dal TCA (cfr. doc. XI).
1.10. Il doc. XI è stato trasmesso per
conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Con
scritto del 12 ottobre 2022 la società ricorrente ha rilevato che le
osservazioni della Sezione del lavoro al suo scritto dell’8 settembre 2022
(cfr. doc. V) sono datate 4 ottobre 2022, ossia oltre la scadenza della proroga
concessa fino al 30 settembre 2022 all’amministrazione dal TCA (cfr. doc. XI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 3 Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze
dell’inosservanza:
"
1Il termine legale non può essere prorogato.
2Il
termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti
motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
3Il
termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito
di istanza motivata dell’autorità amministrativa.
4Trascorso
un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato
assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le
conseguenze in caso d’inosservanza.”
Dal
disposto legale appena esposto risulta che il termine fissato dal Tribunale può
essere prorogato a seguito di un’istanza inoltrata prima della relativa
scadenza se sussistono sufficienti motivi (art. 13 cpv. 2 Lptca) e che
trascorso un termine fissato in applicazione della Lptca, il Giudice delegato
assegna un ultimo termine perentorio, comminando contemporaneamente le
conseguenze in caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).
Nel caso di specie il 13
settembre 2022 il TCA, che il 9 settembre 2022 aveva trasmesso alla Sezione del
lavoro lo scritto dell’8 settembre 2022 dell’insorgente, assegnandole dieci
giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. VI), le ha concesso una proroga
scadente il 30 settembre 2022, come da sua richiesta a causa dell’assenza del
giurista titolare della pratica (cfr. doc. VIII; VII).
Questo
Tribunale non ha, però, fissato alla parte resistente un ultimo termine ai
sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca.
Le
osservazioni dell’amministrazione sono state redatte il 4 ottobre 2022,
specificando che il breve ritardo era dovuto all’assenza dell’avv. __________
per coronavirus, e sono pervenute al TCA il 5 ottobre 2022 (cfr. doc. IX).
Il
termine scadente al 30 settembre 2022 della proroga concessa ex art. 13 cpv. 2
Lptca è d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 13 cpv. 4 Lptca
che è perentorio (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA
38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15 febbraio
2007 consid. 2.2.).
È
utile poi considerare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali
e, quindi, anche nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione, vige
il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice,
accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove
necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA;
art. 16 Lptca; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
In
una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un
ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale
il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa -
aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva
acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai
fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti,
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non
creava un danno irreparabile.
In
tale giudizio l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
"
(…) nel concreto caso, l'istanza
cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito
delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse
il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia
dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato
la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella
misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non
si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare
un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa
nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di
conseguenza inammissibile (…)." (cfr. STFA K 22/00 del 30 novembre 2000)
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA 35.2003.63 del 14 luglio 2004.
Ne discende che il TCA, nel
presente giudizio, considererà anche lo scritto del 4 ottobre 2022, nel quale la
Sezione del lavoro si è, peraltro, limitata a riconfermare integralmente le
considerazioni e conclusioni esposte nella risposta e nella decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. IX).
nel merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non
hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro
ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a
motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso
dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La
creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità
ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è
compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di
preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Prima
di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore
di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente
sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta
ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le
conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,
ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di
lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto,
le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le
perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv.
3.
OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di
esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito
quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono
pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
Cfr. pure Direttiva 2022/01:
“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con
la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,
la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le direttive amministrative
- come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha
confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva
accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale
era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore
di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione,
la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura
fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una
violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione
del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
La nostra Massima Istanza, con
giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in
quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società
contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni
sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza
della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava
della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità
per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era
stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022, ha respinto il ricorso di una ditta
che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per
l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30
settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia.
In un giudizio
38.2021.100
del 21 marzo 2022 questa Corte ha stabilito che a ragione la
Sezione del lavoro aveva negato a una società che gestisce un esercizio
pubblico con cucina per pranzi a mezzogiorno il diritto alle indennità per
lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il
proprio cuoco assunto al 50%, rilevando che in quel caso potevano restare
aperte la questioni di sapere come l’esercizio pubblico riuscisse a soddisfare
la propria clientela impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel
contratto di lavoro, come pure quale tipo di mansioni svolgesse il gerente sul
mezzogiorno, cioè se realmente non sostituisse il cuoco, e quindi se la
riduzione dell’orario di lavoro di quest’ultimo (dalle 10:00 alle 12:00 invece
che dalle 10:00 alle 14:30) fosse o no computabile.
Questo Tribunale,
al riguardo, ha precisato, da un lato, che in effetti l’oscillazione
della cifra d’affari fatta registrare dalla società rispetto a quella media
conseguita nello stesso periodo degli anni precedenti, e meglio dal 2017 al
2019, era inferiore al 25%, per cui essa rientrava nel normale rischio aziendale
del datore di lavoro.
Dall’altro, che rettamente, in
considerazione della situazione del tutto eccezionale provocata dalla pandemia
COVID-19, nel calcolo non era stato tenuto conto dell’anno 2020, a vantaggio
della ricorrente, visto che la regola dei quattro anni fissati
dalla giurisprudenza cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi
motivi, prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo.
Il TCA, con sentenza
38.2021.97
del 25 aprile 2022, ha confermato il diniego del diritto a indennità
per lavoro ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021 deciso
dalla Sezione del lavoro nei confronti del titolare di una ditta individuale,
la cui attività (nell’ambito dei centri benessere, parrucchieri ed estetiste) è
iniziata a gennaio 2020, per il suo unico dipendente. Questo Tribunale ha
precisato che la questione di sapere se la perdita di lavoro fosse computabile
o meno non necessitava di maggiori approfondimenti, poiché, in ogni caso,
l’oscillazione della cifra d’affari (confronto tra quella media realizzata a
gennaio e febbraio 2020 con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del
2021) non raggiugeva il 25%, per cui rientrava nel normale rischio aziendale.
2.7
Questa Corte ritiene, altresì,
utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla
base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le
malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo
alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I
provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 10 della nuova Ordinanza
riguardante il piano di protezione prevede:
" 1
I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di
formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un
piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
2.
Se l’accesso delle persone a
partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.:
cfr. art. 3), al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:
a. il piano deve prevedere provvedimenti
concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;
b. deve prevedere provvedimenti che
garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6;
c. deve prevedere la registrazione dei dati
di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:
1.
conformemente
alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una
mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e
2.
non sono
adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere
efficaci.
3.
Se l’accesso delle persone a
partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di
protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della
limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)
L’obbligo di presentare il
certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione
dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati
settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le
piscine coperte, centri fitness, dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza
COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.
2.10.), non è stato imposto ai negozi.
I datori di lavoro potevano
inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione
dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;
L’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19
situazione particolare del 23 giugno 2021 è stato modificato il 3 dicembre 2021
(cfr. RU 2020 813, il 17 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 882) e il 19 gennaio 2022
(RU 2022 29).
Il 17 dicembre 2021 è stato
reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19
situazione particolare):
" I datori
di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro
obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e
attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e
tecnici idonei a tal fine.”
L’ordinanza COVID-19 situazione
particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio 2022
(cfr. RU 2022 97).
La nuova Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022,
valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo
per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei
settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili
al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento
di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2
(cfr. RU 2022 97).
Il 1° aprile
2022.
sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza
COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone
contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022
97;
2.8
Nella presente evenienza dalle
carte processuali si evince che la RI 1 è stata iscritta a RC nel marzo 2001
(cfr. allegato a doc. 1: estratto RC). La società ha il seguente scopo sociale:
" Gestione
di agenzie di viaggio, biglietteria aerea __________, vendita di pacchetti
turistici worldwide, organizzazione di viaggi __________, organizzazione di
viaggi nel mondo dell'arte, in Svizzera e all'estero, trasporti di persone,
informazioni per turisti ed ogni altra attività connessa al turismo e/o i
viaggi d'affari in genere. Corsi di formazione, __________, organizzazione di
mostre e vendite di oggetti d'arte, corsi e formazione artistica,
organizzazione di eventi socio culturali legati all'arte, alla spiritualità,
alla formazione in generale. Fornitura e vendita di accessori tessili e
gadgets. Vendita di cataloghi, libri, o altri oggetti editoriali, editoria.
Consulenze tecniche e commerciali nei campi dell'industria, dell'informatica,
dei sistemi di sicurezza. La consulenza, l'intermediazione e la compravendita
di qualsivoglia bene. Acquisto e vendita di beni mobiliari. Partecipazioni in
società Svizzere e/o estere, l'assunzione di mandati per conto di aziende
estere intesi alla valutazione dei mercati e alle opportunità di inserimento
negli stessi.” (Allegato a doc. 1: estratto RC)
Dal novembre 2019 __________ è amministratore
unico con diritto di firma individuale (cfr. allegato a doc. 1).
La SA ha alle proprie dipendenze,
dal 29 dicembre 2017, unicamente __________, consulente viaggi a tempo pieno
(cfr. allegato a doc. 1; doc. 4).
Il 20 febbraio 2022 la società ha
richiesto il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto, in quanto “essendo
un’agenzia di viaggio, per molto tempo non si è potuto viaggiare e in questo
momento ci sono ancora molte restrizioni causa COVID. Le persone limitano i
viaggi all’indispensabile. (…)” (cfr. doc. 1)
Il 2 marzo 2022 la ricorrente ha
poi indicato che “l’attività dell’agenzia è fortemente in carenza di clienti
e/o operatori che richiedono offerte o conferme di voli e viaggi. La signora __________
pertanto per il 70% della sua giornata lavorativa non ha nulla da fare in relazione
all’attività dell’agenzia. Tuttavia per garantire l’apertura dell’agenzia e
sgravare la signora dalle lunghe giornate di inattività, il signor __________,
l’amministratore della società, riesce saltuariamente a sostituire la presenza
della signora __________ in agenzia. Nei giorni in cui non riesce a sostituirla
le è stato concesso lo spazio di svolgere i suoi affari privati, quali
dedicarsi allo studio e ripasso di lingue e altro corsi/webinar di natura
privata, nonché alla tenuta della contabilità del suo compagno, al fine di
poter comunque garantire la presenza in agenzia” (cfr. doc. 3).
La SA ha precisato che non vi è
stata alcuna modifica dell’orario di apertura dell’agenzia dall’autunno/inverno
2021.
rispetto al periodo pre-pandemico (cfr. doc. 3).
Con l’opposizione interposta
contro la decisione del 10 marzo 2022, con la quale la Sezione del lavoro le ha
negato il diritto a ILR per il periodo 21 febbraio - 31 maggio 2022 (cfr. doc.
4; consid. 1.2.), l’insorgente ha prodotto un “Accordo” concluso il 15 maggio
2020.
con __________ del seguente tenore:
" 1.
RI 1 ha informato __________ delle difficoltà economiche dovute
alla pandemia Covid19, rendendola attenta che vi è rischio di fallimento della
società.
2.
__________ si è detta disposta a mettersi a completa disposizione
di RI 1 pur di evitare il fallimento della stessa con la conseguente perdita del
posto di lavoro.
3.
RI 1 si impegna a richiedere nuovamente l’indennità per lavoro
ridotto legato al Covid19.
4.
__________ si impegna a far presenza fisica in agenzia per le 8.5
ore di lavoro giornaliere come da contratto a condizione di poter svolgere
attività personali private durante le ore nelle quali non dovrà svolgere mansioni
lavorative.
5.
RI 1 accetta quanto proposto da __________, chiedendo alla
medesima di provvedere a compilare giornalmente un foglio di controllo delle
ore lavorate per agenzia e delle ore utilizzate a scopo privato.” (Allegato a doc.
5)
Con decisione su opposizione del
10.
giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del
10.
marzo 2022, in quanto “la perdita di lavoro non è computabile nei
confronti dell'unica dipendente __________, dovendo la stessa garantire la
propria presenza allo scopo di mantenere il contatto con la clientela” (cfr.
doc. A1; consid. 1.4.).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla
domanda di indennità per lavoro ridotto del 20 febbraio 2022, ricorda
innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno
diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Le stesse prevedono, ad ogni
modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite
di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla
pandemia (cfr. consid. 2.4.).
Ciò è stato confermato dal
Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicato in
SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 e 8C_555/2021 dl 24 novembre 2021 (cfr. consid.
2.9.).
2.10
Come visto sopra, nel periodo in cui
è stata interposta domanda di indennità di lavoro ridotto, e meglio il 20
febbraio 2022, in Svizzera non erano più in vigore particolari misure
restrittive connesse alla pandemia di coronavirus.
Più specificatamente dal 17
febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni
di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto
pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case
di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le
persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1°
aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a
combattere la pandemia (cfr. consid. 2.7.).
È vero che, ad esempio, per
entrare in Italia o in Germania fino al 31 maggio 2022 era necessario il certificato di
vaccinazione o di guarigione o un test COVID negativo, rispettivamente fino al
2.
giugno 2022 per entrare in Spagna per i viaggiatori provenienti da Paesi
dell'UE o da Paesi appartenenti all'area Schengen (cfr. https://www.tcs.ch/it/camping-viaggi/informazioni-turistiche/news-attualita/epidemia-coronavirus.php).
E’ altrettanto vero, però, che
nel dicembre 2021 il 70% dei ticinesi era vaccinato (cfr. https://www.rsi.ch/news/svizzera/Ticino-campione-di-vaccinazione-14958807.html)
e a fine gennaio 2022 il 40% della popolazione totale, percentuale che supera
il 75% se si considera la fascia over 65 o più, aveva ricevuto anche la prima
dose di richiamo (cfr. https://www.informatore.net/2022/01/28/ultima-chiamata-in-citta/).
Da
un sondaggio svolto dal Touring Club Svizzero tra il 7 febbraio e il 6
marzo 2022 è altresì emerso che “per poter continuare a viaggiare
all’estero, la maggioranza è disposta a sottoporsi a un test, a farsi vaccinare o a registrarsi presso le autorità
sanitarie del paese di destinazione”
(cfr. https://cockpit.gfsbern.ch/it/cockpit/tcs-reisebarometer-2022/)
Inoltre nel caso di specie l’unica
dipendente della ricorrente - la quale dall’autunno/inverno 2021 non aveva
peraltro modificato i propri orari rispetto al periodo pre-pandemico (cfr. doc.
3; consid. 2.7.), nel periodo determinante (dal 20 febbraio 2022), era comunque
presente in agenzia per 8.5 ore al giorno da lunedì a venerdì (cfr. doc. 3:
contratto di lavoro; doc. 5: accordo del 15 maggio 2020), nonostante per una
parte del tempo, vista la carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue
attività private (cfr. doc. 3; consid. 2.8.).
Al riguardo va osservato che in
una sentenza C 309/95 del 20 giugno 1996, pubblicata in SVR 1996 ALV Nr. 78,
menzionata anche dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), l’Alta Corte, in
un contesto professionale, come quello alberghiero, dove è necessaria la
presenza del personale essenziale ad assicurare, indipendentemente dal numero
di clienti, il buon andamento dell’attività, ha stabilito che “qualora nel
settore alberghiero il tempo di presenza dei lavoratori resti immutato, il
fatto che il lavoro da effettuare diminuisca non può fondare un diritto ad
indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti equivarrebbe a mettere a
carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione
dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)” (cfr. STCA 38.2021.101 del 4
aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.11.).
Per quanto attiene alle
sostituzioni saltuarie della dipendente da parte dell’amministratore unico
dell’insorgente al fine di garantire in ogni caso l’apertura dell’agenzia (cfr.
doc. 3), il TCA si limita a evidenziare, conformemente a quanto indicato dalla
Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), che la perdita di lavoro subita da __________
in queste occasioni, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, non può essere
messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA
38.2021.101
del 4 aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2021
consid. 2.7 in fine; STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 consid. 2.9.).
In simili condizioni nella
presente evenienza per il periodo a decorrere dal 21 febbraio 2022 non sussiste
una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Può, perciò, rimanere aperta la
questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad
ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che
rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio
2022.
consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non
motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del
18.
luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e
STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24
settembre 2008).
È comunque utile rilevare, da una
parte, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è
garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì
quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021
consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.6.). Dall’altra,
che dai dati forniti dalla società ricorrente emerge, come posto in evidenza
dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III; consid. 1.6.), che
la cifra d’affari realizzata nei primi mesi del 2022 è superiore rispetto a
quella dello stesso periodo del 2021.
In effetti la media mensile della
cifra d’affari conseguita dall’insorgente da gennaio a marzo 2021 ammonta a
circa fr. 22'556.--, mentre la media da gennaio a marzo 2022 corrisponde a fr.
25'179.--. La media mensile della cifra d’affari da gennaio a maggio 2021 è di
circa fr. 33'792.-- a fronte di una media da gennaio a maggio 2022 di fr. 40'835.--
(cfr. doc. A3; A13).
La RI 1 stessa, l’8 settembre
2022, ha d’altronde indicato che nel periodo febbraio - maggio 2022 vi è stata
una certa ripresa che è continuata nei mesi successivi (giugno - agosto 2022) in
modo sempre più importante (cfr. doc. V; consid. 1.7.).
2.11
Stante quanto
precede, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla
ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto richiesta con
preannuncio del 20 febbraio 2022.
La
decisione su opposizione del 10 giugno 2022 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022
consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti