38.2022.57
Sospensione per non aver espresso subito a potenziale DL (dopo stage orientamento) pieno interesse per occupazione offerta. Sanzione ridotta da 35 a 25 gg. Ass. ha comunque contattato potenz. DL. Titubanza connessa a esperienze profess. e personali precedenti. Inoltre prima di stage affetta da Covid
3 ottobre 2022Italiano43 min
l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.57
rs
Lugano
3 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30
giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23
maggio 2022 con la quale RI 1 è stata sospesa per 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere di fatto, al termine di uno stage
d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, rifiutato l’impiego di durata
indeterminata quale __________ al 100% presso lo __________ (cfr. doc. 13).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha addotto:
"
(…) io non ho rifiutato il posto offerto dal __________ ma è lui che ha
declinato l’offerta.
Contrariamente a quanto
da voi sostenuto fino ad ora.
Visto che non riusciamo
ad arrivare ad un accordo e visto che molte situazioni sono state omesse e
taciute fino ad ora, vorrei spiegare cosa mi ha portato ad essere così indecisa
a trovare il posto adeguato.
In aprile 2020, in
piena pandemia Covid-19, mi hanno licenziato a __________ dai __________, __________
e __________, dove ho lavorato quasi 4 anni e mi sono trovata benissimo.
Purtroppo, sono rimasta molto provata e delusa.
Nel mese di dicembre
2021 (recte: 2020) vengo assunta dal __________, ma mi sono trovata
molto male perché tra me e il __________ non c’era sintonia, lui dimostrava
ogni giorno di più che era infastidito dalla mia presenza ed è arrivato a dirmi
che sul lavoro non valevo niente …
Intendo sottolineare
che questo __________ ha cambiato 5 __________ in 9 mesi. Il 15.01.2021 inizio
una terapia psicologia con la Dr.ssa __________. Affiancata pure dalla Dr.ssa __________
medico di famiglia, riesco a tener duro fino alla fine di marzo 2021 quando,
molto provata (ho perso 10 kg in due mesi), presento le dimissioni (più volte
richieste dal __________) con certificato medico che ho consegnato alla
disoccupazione.
Nel mese di ottobre
2021 ho fatto uno stage dal __________, sono stata molto male tutto il giorno
ho avuto gli attacchi di panico.
Nel mese di dicembre,
dopo un colloquio ed un Assessment, sono stata scartata dalla __________.
In dicembre 2021 sono
stata contattata dal __________ ma in quel periodo non stavo per niente bene,
ero in difficoltà perché non sapevo se continuare con il mio lavoro o
intraprendere una riqualifica.
Per ultimo ho fatto lo
stage dal __________ ed anche se non mi sono trovata molto bene, dopo una
settimana ho accettato il lavoro. Quindi potete capire la mia confusione,
quando il mercoledì e il giovedì ho ricevuto altre due proposte. Non sapevo più
cosa fare ed ho temporeggiato.
In quel momento ho
avuto molta paura ad accettare un lavoro che già da subito non mi convinceva al
100%. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 29 luglio
2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. Il 10 agosto 2022 l’assicurata ha
presentato delle osservazioni e ha prodotto un certificato medico del 18 marzo
2021 della Dr. med. __________ e un “certificato psicologico di trattamento”
della psicologa e psicoterapeuta __________ da cui risulta che RI 1 ha iniziato
un percorso di psicoterapia nel gennaio 2021 (cfr. doc. VI; B1; B2).
1.5. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo il 18 agosto 2022 (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 26 agosto 2022 l’insorgente si è
nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. X).
1.7. Il doc. X è stato trasmesso per
conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso
l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del
comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante quale __________
presso il __________ a __________, e meglio per non avere concretizzato senza
indugio una possibilità di impiego presso tale __________.
2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI
il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le
prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in
vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della
privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato
l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella
lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del
Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che
"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce
poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011
1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone
minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF ha
avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16
cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato
e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)
e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000,
pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata
precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
2.4. La costante giurisprudenza federale
parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;
SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza, in una
sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
In una sentenza C 83/02 del 12
marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale
principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere
considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale
l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una sentenza
8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il
Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una
sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi
precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo
potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della
documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di
lavoro.
Il Tribunale
federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente
negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio
di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le
possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non
intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si
accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che era
chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque
accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era
comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra Massima
istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle
assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva
annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei
confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni
di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo
fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate
con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere
parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.
In una
sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando
inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui
è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per
avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente
un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato
annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del
concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un
rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio
l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)”
Con giudizio
8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la
nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione
di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni
sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione
di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era
candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo
impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica
Con sentenza
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il
ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro
l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di
profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego
assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio
non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.
Il TF, in un
giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35
giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un
appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così
l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato
all’occupazione assegnatagli.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il Tribunale federale ha, inoltre,
precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in
considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid.
2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011
consid. 2.8.).
2.5. In una sentenza
38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,
a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso
era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA
38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso
di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi
determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione
adeguata.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle
sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d,
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130
V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva
ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla
luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente
grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito,
aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro
assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una
sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al
mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente
l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano
la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta
a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in
relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del
rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in
un ristorante.
Con sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022
ALV Nr. 20 pag. 67, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio
dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte
cantonale aveva ridotto una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato
che non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo
stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è
stato considerato ragionevole). In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di
prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del salario,
avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più
di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere,
avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.
L’Alta Corte, con
sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303,
STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a
16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria
candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la
sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di
posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente
il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16
giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il
posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere
delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né
scrivere SMS.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la
sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.
(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso
al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10
marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha
ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle
sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare
quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1
lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
Considerandi
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L - M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M - G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del
3.
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid.
3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020.
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125.
In una sentenza
8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale
federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli
organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli
elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche
scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla
tavola scalare.
In quell’occasione
l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era
scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva
comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr.
pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a
una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.9
Nella presente
fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente (1996) ha lavorato
quale assistente dentale per quasi quattro anni presso lo __________ dei __________,
i quali nell’aprile 2020 hanno disdetto il rapporto di impiego (cfr. doc. I).
Nel mese di
dicembre 2020 la medesima è stata assunta dal __________, dove, però, non si
trovava bene. L’assicurata ha, quindi, presentato le proprie dimissioni alla
fine di marzo 2021 (cfr. doc. I).
Con certificato medico del 18
marzo 2021 la Dr. med. __________, medico curante della ricorrente, ha
attestato che quest’ultima “(…) si trova costretta a dimettersi dall’attuale
posto di lavoro in quanto sovraccaricata dal profilo psicologico” (cfr.
doc. B1).
Nel frattempo, nel
mese di gennaio 2021, l’insorgente ha iniziato un percorso di psicoterapia
psicologica presso la Dott. __________ “al fine di affrontare e gestire al
meglio la sua personale storia adottiva” (cfr. doc. I; B2).
L’assicurata si è
annunciata per il collocamento il 2 aprile 2021, alla ricerca di un’attività al
100% quale assistente dentale qualificata e in tutte le professioni adeguate
avendo meno di 30 anni (cfr. art. 16 cpv. 3bis LADI; doc. 2; A).
L’8 marzo 2022 il
Servizio aziende URC ha confermato al __________, a seguito della relativa
notifica da parte di quest’ultimo, di avere registrato nel sistema informatico
COLSTA il posto vacante di assistente dentale al 100% a tempo indeterminato a
far tempo dal 18 aprile 2022 (cfr. doc. 3; 10/1).
Dal 1° al 4 marzo 2022
l’assicurata ha svolto uno stage d’orientamento quale __________ presso il __________
assegnatole dall’URC (cfr. doc. 4; 5; 10/2).
Nel modulo “Rapporto finale
inerente: Stage d’orientamento” il __________, il 7 marzo 2022, ha risposto che
il comportamento e la cooperazione dell’assicurata sono stati sufficienti e che
la partecipante era idonea a svolgere l’attività, con la precisazione “ma deve
cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro!”. Il __________ ha,
inoltre, indicato che l’assicurata, alla quale era stata offerta un’opportunità
d’impiego dal 1° maggio 2022, “x ora vuole fare un altro stage e pensarci!”.
Egli ha aggiunto che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo
probabilmente l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2).
Il 4 aprile 2022 l’URC, dopo aver
comunicato alla ricorrente l’esito dello stage d’orientamento riferito dal __________,
da un lato, le ha segnalato che in caso di rifiuto di un impiego adeguato,
senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC
all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito a
un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata a
formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 5).
L’assicurata, il 6 aprile 2022,
ha affermato:
" non ho
potuto dare una risposta immediata in quanto dovevo svolgere un ulteriore stage
a __________.
Come ho scritto nella mia email al __________
che allego mi scuso del disguido che si è potuto creare con il __________ non
era assolutamente mia intenzione far credere che non volessi accettare il
lavoro proposto.” (Doc. 7)
Dal messaggio di posta
elettronica del 12 marzo 2022, inviato dall’insorgente al __________ e
menzionato nello scritto del 6 aprile 2022 all’URC, si evince:
" mi scuso
se la disturbo durante il weekend, ma intendo scusarmi per il mio
comportamento, con cui sono venuta a lavorare presso il suo __________. Non ero
in forma fisicamente post covid e non ho sicuramente dato il mio meglio. Mi
sono resa conto ora della grossa possibilità che mi ha offerto ed il mio errore
è stato quello di non accettare subito e di voler valutare altre possibilità.
A questo lavoro ci tenevo davvero tanto.”
(Doc. 10/3)
Il 14 marzo 2022 il __________ le
ha risposto:
" apprezzo
che almeno ti sei resa conto di come hai sprecato delle carte vincenti e hai
avuto la volontà di ammetterlo, questo ti fa recuperare un po’ di “punti”.”
(Doc. 10/3)
L’URC, il 7 aprile
2022, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc.
8).
Il 22 aprile 2022 quest’ultima ha
posto alcuni quesiti al potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9), ai quali il __________
ha dato seguito il 25 aprile 2022, specificando in particolare che il salario
offerto era pari a circa fr. 48'750.-- lordi annui e conforme “alla tabelle __________
relative agli anni di esperienza”, come pure
che l’assicurata non ha
avanzato pretese salariali e/o condizioni particolari d’impiego, né limitazioni
alla sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 10).
La Sezione del lavoro, il 29
aprile 2022, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali
osservazioni scritte al riguardo entro il 13 maggio 2022, evidenziando che, non
ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in
base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 11).
Il 9 maggio 2022
all’amministrazione è pervenuta la presa di posizione della ricorrente, da cui
emerge:
" (…)
1) Non ho
sicuramente svolto lo stage dal __________ nelle mie migliori condizioni
fisiche e professionali perché ho avuto il Covid-19 dal 24.02-28.2 compreso (vi
trasmetto il certificato).
2) Durante la
settimana dello stage ho ricevuto altre due proposte di lavoro, dal __________
e __________. Questa cosa mi ha confuso al punto tale di non essere in grado di
dare una risposta immediata al __________ il quale mi ha concesso una settimana
per pensarci.
Il venerdì mattina del 11.03.2022 ho contattato telefonicamente il
__________ per accettare il lavoro offerto, ma lui ha declinato l’offerta di
lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua dipendente di fare
un’altra scuola e che se non fosse riuscita gli avrebbe mantenuto il posto.”
(Doc. 12)
In effetti il servizio
ContactTracingGS6, il 26 febbraio 2022, ha confermato all’insorgente che il suo
autoisolamento si sarebbe protratto fino al 28 febbraio 2022 compreso in
assenza di sintomi da almeno 48 ore (cfr. doc. 12/2).
Con decisione del 23 maggio 2022
la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di
disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
per avere compromesso con il suo comportamento una possibile assunzione da
parte del __________ per un impiego che corrispondeva a quello da lei ricercato
(cfr. doc. 13).
Il 31 maggio 2022 la ricorrente
ha comunicato all’URC di avere reperito una nuova occupazione a decorrere dal
1° giugno 2022 presso lo __________ del __________ e di voler quindi uscire
dalla disoccupazione (cfr. doc. 14).
L’assicurata, il 1° giugno 2022,
ha poi interposto opposizione contro il provvedimento del 23 maggio 2022,
contestando di avere rifiutato il posto di lavoro offertole dal __________ e
rilevando segnatamente:
" (…) Dopo
quattro giorni di stage (da martedì a venerdì), all’ultimo giorno il __________
mi comunica che mi avrebbe voluto assumere. Lo ringrazio, ma gli comunico (cosa
di cui lui era già consapevole e già a conoscenza) che avrei dovuto svolgere
ulteriori stage nel corso della settimana successiva. Lui risponde che è OK ma
di fargli sapere il venerdì seguente.
Da persona motivata a cercare lavoro quale sono e da persona
corretta, è irrispettoso disdire all’ultimo uno stage. Con l’OKAY del __________
e con gli stage fissati mi è sembrato eticamente e lavorativamente corretto
svolgere stage prima di dare risposta al __________ E qui vorrei aprire una
piccola parentesi, e sottolineare che, avendo avuto altre possibilità, ho
voluto ponderare bene la scelta del posto di lavoro in quanto in una mia
precedente esperienza lavorativa, che voi ben conoscete, mi ha segnato. (ho
certificato medico a disposizione). (…)” (Doc. 15)
Il 26 giugno 2022 l’insorgente,
interpellata in proposito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 17), ha asserito:
" Purtroppo,
la settimana successiva allo stage nello studio del __________ non sono riuscita
a fare gli stage previsti, per una questione di tempistica visto che il __________
mi aveva dato come scadenza venerdì 11.03.2022 per dargli una risposta.
Ho avuto dei contatti mercoledì 02.03.22
con il __________ di __________ (vedi tabulato telefonico) e il 03.03.22 con il
__________ dove ho fatto lo stage il 29.03.22.
Ed è proprio per questo, che arrivata a
venerdì 11.03.22, mio malgrado ho chiamato il __________ per dirgli che
accettavo la sua offerta di lavoro ma come già detto precedentemente lui ha
declinato l’offerta di lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua
dipendente di fare un’altra scuola e che se non fosse riuscita, gli avrebbe
mantenuto il posto. (…)” (Doc. 18)
Con
decisione su opposizione del 30 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha confermato
la sanzione di 35 giorni di sospensione (cfr. doc. A).
2.10
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, da una parte, che
l’assicurata ha dato seguito all’assegnazione di un stage d’orientamento dal 1°
al 4 marzo 2022 presso lo __________ (cfr. doc. 4; consid. 2.9.).
Dall’altra, che il __________,
alla fine dello stage, nonostante nel rapporto finale dello stesso del 7 marzo
2022.
abbia indicato che il comportamento e la cooperazione dell’insorgente
erano stati sufficienti e che la stessa era idonea a svolgere l’attività, ma
doveva cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro (cfr. doc. 10/2; consid.
2.9.), le ha offerto l’impiego relativo al posto vacante quale __________ al
100% di durata indeterminata dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 10/2; 10/1; 3).
La ricorrente non ha, però,
immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l’occupazione.
È vero che l’assicurata non ha
espressamente rifiutato l’impiego, bensì ha indicato voler svolgere degli ulteriori
stage - poi rivelatisi non ancora fissati - in relazione ai due ulteriori
contatti (__________ e __________) ricevuti durante i giorni di pratica presso
il __________ e che avrebbe risposto a quest’ultimo entro venerdì 11 marzo 2022
(cfr. consid. 2.9.).
È altrettanto vero,
tuttavia, che la ricorrente - la quale era al suo secondo termine quadro
per la riscossione di prestazioni (dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2022; cfr.
doc. A) e doveva conseguentemente essere al corrente dei propri doveri quale
disoccupata, come l’obbligo di ridurre il danno -, avrebbe dovuto in ogni caso
esprimere subito al potenziale datore di lavoro perlomeno pieno
interesse per l’occupazione in questione.
In proposito giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. consid. 2.4.).
L’insorgente si è, così, messa in
condizione di non essere assunta. In effetti già il 7 marzo 2022 il __________,
dopo aver indicato che l’assicurata “x ora vuole fare un altro stage e
pensarci!”, aveva espresso dubbi circa l’assunzione della stessa,
puntualizzando che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo probabilmente
l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2; consid. 2.9.).
In proposito cfr.
STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259
segg. e menzionata al consid. 2.5.; STCA 38.2021.83 del 14 febbraio 2022
consid. 2.10.
2.11
Da
quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto
dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere il
contratto di lavoro con il __________.
La
medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non
corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di
ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag.
55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess
2014.
pag. 155).
D’altra parte, come
giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 13 pag. 3; A pag. 2),
l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.
In particolare l’impiego quale __________
offerto all’assicurata dal __________ di __________ era nella sua specifica
professione e ricercata dalla medesima. Il posto di lavoro era peraltro al 100%
e di durata indeterminata (cfr. consid. 2.9.).
Per
quanto riguarda l’aspetto salariale, lo stipendio previsto per l’impiego presso
il __________ di fr. 48'750.-- lordi annui, pari a fr. 4'062.30 al mese (cfr.
doc. 12/9), è maggiore del guadagno assicurato di fr. 3'989.-- (cfr. doc. A
pag. 1).
L’occupazione
era, perciò, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui un impiego
non è adeguato se “procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per
cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni
compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della
commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente
dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per
cento del guadagno assicurato” (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_237/2021 del 6
settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21; STF 8C_652/2015 del
17.
maggio 2016 consid. 5.3.; STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).
2.12
A ragione, dunque, la Sezione del
lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione
(cfr. consid. 2.4.) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione
sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.
2.13
Per
quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questa Corte
osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha
stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di
un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa
dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr.
pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
Il
p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la
tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto
possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli
tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione
nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di
apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere
conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per
ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento
dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto
amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche
p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).
In concreto, come visto sopra,
l’assicurata, non manifestando chiaramente la propria disponibilità ad
accettare l’impiego quale assistente dentale dal 1° maggio 2022 offertole dal __________
alla fine dello stage d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, ha dato l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere
seriamente interessata all’occupazione in questione.
Va, tuttavia, evidenziato che la
medesima ha, in ogni caso, contattato il __________, venerdì 11 marzo 2022,
ultimo giorno del termine di una settimana concessole (cfr. doc. IV: risposta
di causa pag. 3) dal potenziale datore di lavoro per rispondere in merito alla
proposta di assunzione e ha accettato l’impiego, che a quel punto il __________
aveva, però, deciso di mantenere per una sua dipendente in formazione (cfr.
consid. 2.9., doc. A pag. 5). La ricorrente, tramite messaggio di posta
elettronica del 12 marzo 2022 al __________, si è altresì scusata per il suo
comportamento e ha riconosciuto che “il mio errore è stato quello di non
aver accettato subito e di voler valutare altre possibilità” (cfr. doc.
10/3).
L’assicurata ha, poi, affermato
che la sua esitazione era dovuta alla confusione creatasi a seguito dei due
nuovi contatti con potenziali datori di lavoro (Dr. __________ di __________ e __________)
avuti durante lo stage presso il __________, in relazione ai quali era
eventualmente possibile organizzare uno stage (presso il __________, operativo
presso la sede del __________, un test d’idoneità, assegnato dall; doc. 20/1; 22).
Al riguardo giova
osservare che il Tribunale federale, con sentenza 8C_446/2020 del 28 gennaio
2021, pubblicata in DLA 2021 N. 5 pag. 190 e citata al consid. 2.4., ha
confermato l’annullamento da parte della Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale del Canton Vaud di una sospensione di 31 giorni inflitta ex
art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. L’Alta Corte ha precisato che il fatto che
l’assicurato avesse chiesto di posticipare lo stage di due giorni presso un
potenziale datore di lavoro a seguito di trattative avanzate con un altro
datore di lavoro in vista di un altro stage non poteva essere parificato a un
rifiuto di un’occupazione adeguata.
In casu non erano in corso delle
trattative avanzate tra l’insorgente e il __________, rispettivamente il __________.
In effetti il TCA ha stabilito
che rettamente l’assicurata è stata sospesa dal diritto all’indennità di
disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.11.).
La titubanza della ricorrente, correlata
comunque all’intenzione di valutare altre opportunità lavorative, se del caso tramite
eventuali ulteriori stage, va ad ogni modo collegata alle sue precedenti
esperienze lavorative (cfr. doc. I; consid. 1.2.; dalle carte processuali
risulta, inoltre, che la sua medico curante ha attestato che la ricorrente ha
dovuto licenziarsi dall’impiego cominciato a dicembre 2020 “in quanto
sovraccaricata dal profilo psicologico”; cfr. doc. B1; consid. 2.9.) e al suo
vissuto personale (nel gennaio 2021 ha iniziato un percorso di psicoterapia al
fine di affrontare e gestire la sua storia adottiva; cfr. doc. B2; consid.
2.9.) che fa sì che “le storie professionali e non, le vivo amplificate”
(cfr. doc. VI).
Nemmeno va dimenticato che la
settimana precedente lo stage presso il __________ l’insorgente era affetta da
Covid-19 (cfr. doc. 12/2; consid. 2.9.).
Per inciso è utile sottolineare
che la ricorrente, il 1° giugno 2022, ha iniziato a lavorare presso il __________
di __________ presso il quale il 2 e il 3 maggio 2022 ha effettuato un test
d’idoneità assegnatole dall’URC di __________ (cfr. doc. 21).
Ne
discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 35 giorni non rispetta
il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), in quanto non tiene conto
di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 25 giorni di
penalità.
La decisione su opposizione 30 giugno 2022 è, pertanto, modificata
nel senso che l’assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2.14
Nel ricorso l’assicurata ha
precisato che quanto da lei asserito “può essere confermato dalle mie Dr.sse
da cui sono in cura Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________
(psicoterapeuta) a __________” (cfr. doc. I).
Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti
all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che
l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi
concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si
prescinde dall’audizione delle Dottoresse __________ e __________, quali testi.
A
tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF
9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del
29.
marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V
162.
consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.15
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.20
del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e
la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 è modificata nel senso che
l'assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti