Lexipedia

Decisione

38.2022.57

Sospensione per non aver espresso subito a potenziale DL (dopo stage orientamento) pieno interesse per occupazione offerta. Sanzione ridotta da 35 a 25 gg. Ass. ha comunque contattato potenz. DL. Titubanza connessa a esperienze profess. e personali precedenti. Inoltre prima di stage affetta da Covid

3 ottobre 2022Italiano43 min

l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.57

rs

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30

giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23

maggio 2022 con la quale RI 1 è stata sospesa per 35 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione per avere di fatto, al termine di uno stage

d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, rifiutato l’impiego di durata

indeterminata quale __________ al 100% presso lo __________ (cfr. doc. 13).

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

ha addotto:

"

(…) io non ho rifiutato il posto offerto dal __________ ma è lui che ha

declinato l’offerta.

Contrariamente a quanto

da voi sostenuto fino ad ora.

Visto che non riusciamo

ad arrivare ad un accordo e visto che molte situazioni sono state omesse e

taciute fino ad ora, vorrei spiegare cosa mi ha portato ad essere così indecisa

a trovare il posto adeguato.

In aprile 2020, in

piena pandemia Covid-19, mi hanno licenziato a __________ dai __________, __________

e __________, dove ho lavorato quasi 4 anni e mi sono trovata benissimo.

Purtroppo, sono rimasta molto provata e delusa.

Nel mese di dicembre

2021 (recte: 2020) vengo assunta dal __________, ma mi sono trovata

molto male perché tra me e il __________ non c’era sintonia, lui dimostrava

ogni giorno di più che era infastidito dalla mia presenza ed è arrivato a dirmi

che sul lavoro non valevo niente …

Intendo sottolineare

che questo __________ ha cambiato 5 __________ in 9 mesi. Il 15.01.2021 inizio

una terapia psicologia con la Dr.ssa __________. Affiancata pure dalla Dr.ssa __________

medico di famiglia, riesco a tener duro fino alla fine di marzo 2021 quando,

molto provata (ho perso 10 kg in due mesi), presento le dimissioni (più volte

richieste dal __________) con certificato medico che ho consegnato alla

disoccupazione.

Nel mese di ottobre

2021 ho fatto uno stage dal __________, sono stata molto male tutto il giorno

ho avuto gli attacchi di panico.

Nel mese di dicembre,

dopo un colloquio ed un Assessment, sono stata scartata dalla __________.

In dicembre 2021 sono

stata contattata dal __________ ma in quel periodo non stavo per niente bene,

ero in difficoltà perché non sapevo se continuare con il mio lavoro o

intraprendere una riqualifica.

Per ultimo ho fatto lo

stage dal __________ ed anche se non mi sono trovata molto bene, dopo una

settimana ho accettato il lavoro. Quindi potete capire la mia confusione,

quando il mercoledì e il giovedì ho ricevuto altre due proposte. Non sapevo più

cosa fare ed ho temporeggiato.

In quel momento ho

avuto molta paura ad accettare un lavoro che già da subito non mi convinceva al

100%. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 29 luglio

2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.4. Il 10 agosto 2022 l’assicurata ha

presentato delle osservazioni e ha prodotto un certificato medico del 18 marzo

2021 della Dr. med. __________ e un “certificato psicologico di trattamento”

della psicologa e psicoterapeuta __________ da cui risulta che RI 1 ha iniziato

un percorso di psicoterapia nel gennaio 2021 (cfr. doc. VI; B1; B2).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo il 18 agosto 2022 (cfr. doc. VIII).

1.6. Il 26 agosto 2022 l’insorgente si è

nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. X).

1.7. Il doc. X è stato trasmesso per

conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso

l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del

comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante quale __________

presso il __________ a __________, e meglio per non avere concretizzato senza

indugio una possibilità di impiego presso tale __________.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI

il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le

prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente

non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in

vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della

privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato

l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella

lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un

impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003

rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44

cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del

Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del

12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11

Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione

peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede

che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si

è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che

"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce

poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli

usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è conforme

all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda

in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da parte del

lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011

1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone

minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha

avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16

cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato

e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)

e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000,

pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata

precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

2.4. La costante giurisprudenza federale

parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere

chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per

porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;

SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una

sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto

l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,

quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve

mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi

professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua

mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

In una sentenza C 83/02 del 12

marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale

principio:

" (…) è

violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio

anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di

dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le

circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con

riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate

all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere

considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato

confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale

l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec

le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût

pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986

n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa

giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con

un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In una sentenza

8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il

Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una

sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi

precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo

potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della

documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di

lavoro.

Il Tribunale

federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente

negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio

di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le

possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non

intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si

accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era

chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque

accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era

comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima

istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva

annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei

confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni

di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo

fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate

con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere

parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una

sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando

inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui

è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per

avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente

un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato

annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del

concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un

rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio

l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)”

Con giudizio

8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la

nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione

di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni

sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione

di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era

candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo

impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con sentenza

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il

ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro

l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di

profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego

assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio

non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un

giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35

giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un

appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così

l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato

all’occupazione assegnatagli.

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad

art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo

1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre,

precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in

considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso

un’occupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid.

2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011

consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza

38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,

a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso

era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA

38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso

di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45

cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi

determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione

adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle

sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130

V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro

la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva

ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla

luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente

grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito,

aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro

assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una

sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al

mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente

l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano

la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta

a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in

relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del

rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in

un ristorante.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022

ALV Nr. 20 pag. 67, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio

dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte

cantonale aveva ridotto una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato

che non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo

stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è

stato considerato ragionevole). In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di

prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del salario,

avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più

di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere,

avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.

L’Alta Corte, con

sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303,

STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a

16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria

candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la

sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di

posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente

il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16

giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il

posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere

delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né

scrivere SMS.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la

sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.

(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso

al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10

marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha

ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle

sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare

quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1

lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L - M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M - G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del

3.

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid.

3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020.

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125.

In una sentenza

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale

federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli

organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli

elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche

scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era

scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva

comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr.

pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a

una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9

Nella presente

fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente (1996) ha lavorato

quale assistente dentale per quasi quattro anni presso lo __________ dei __________,

i quali nell’aprile 2020 hanno disdetto il rapporto di impiego (cfr. doc. I).

Nel mese di

dicembre 2020 la medesima è stata assunta dal __________, dove, però, non si

trovava bene. L’assicurata ha, quindi, presentato le proprie dimissioni alla

fine di marzo 2021 (cfr. doc. I).

Con certificato medico del 18

marzo 2021 la Dr. med. __________, medico curante della ricorrente, ha

attestato che quest’ultima “(…) si trova costretta a dimettersi dall’attuale

posto di lavoro in quanto sovraccaricata dal profilo psicologico” (cfr.

doc. B1).

Nel frattempo, nel

mese di gennaio 2021, l’insorgente ha iniziato un percorso di psicoterapia

psicologica presso la Dott. __________ “al fine di affrontare e gestire al

meglio la sua personale storia adottiva” (cfr. doc. I; B2).

L’assicurata si è

annunciata per il collocamento il 2 aprile 2021, alla ricerca di un’attività al

100% quale assistente dentale qualificata e in tutte le professioni adeguate

avendo meno di 30 anni (cfr. art. 16 cpv. 3bis LADI; doc. 2; A).

L’8 marzo 2022 il

Servizio aziende URC ha confermato al __________, a seguito della relativa

notifica da parte di quest’ultimo, di avere registrato nel sistema informatico

COLSTA il posto vacante di assistente dentale al 100% a tempo indeterminato a

far tempo dal 18 aprile 2022 (cfr. doc. 3; 10/1).

Dal 1° al 4 marzo 2022

l’assicurata ha svolto uno stage d’orientamento quale __________ presso il __________

assegnatole dall’URC (cfr. doc. 4; 5; 10/2).

Nel modulo “Rapporto finale

inerente: Stage d’orientamento” il __________, il 7 marzo 2022, ha risposto che

il comportamento e la cooperazione dell’assicurata sono stati sufficienti e che

la partecipante era idonea a svolgere l’attività, con la precisazione “ma deve

cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro!”. Il __________ ha,

inoltre, indicato che l’assicurata, alla quale era stata offerta un’opportunità

d’impiego dal 1° maggio 2022, “x ora vuole fare un altro stage e pensarci!”.

Egli ha aggiunto che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo

probabilmente l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2).

Il 4 aprile 2022 l’URC, dopo aver

comunicato alla ricorrente l’esito dello stage d’orientamento riferito dal __________,

da un lato, le ha segnalato che in caso di rifiuto di un impiego adeguato,

senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC

all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito a

un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata a

formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 5).

L’assicurata, il 6 aprile 2022,

ha affermato:

" non ho

potuto dare una risposta immediata in quanto dovevo svolgere un ulteriore stage

a __________.

Come ho scritto nella mia email al __________

che allego mi scuso del disguido che si è potuto creare con il __________ non

era assolutamente mia intenzione far credere che non volessi accettare il

lavoro proposto.” (Doc. 7)

Dal messaggio di posta

elettronica del 12 marzo 2022, inviato dall’insorgente al __________ e

menzionato nello scritto del 6 aprile 2022 all’URC, si evince:

" mi scuso

se la disturbo durante il weekend, ma intendo scusarmi per il mio

comportamento, con cui sono venuta a lavorare presso il suo __________. Non ero

in forma fisicamente post covid e non ho sicuramente dato il mio meglio. Mi

sono resa conto ora della grossa possibilità che mi ha offerto ed il mio errore

è stato quello di non accettare subito e di voler valutare altre possibilità.

A questo lavoro ci tenevo davvero tanto.”

(Doc. 10/3)

Il 14 marzo 2022 il __________ le

ha risposto:

" apprezzo

che almeno ti sei resa conto di come hai sprecato delle carte vincenti e hai

avuto la volontà di ammetterlo, questo ti fa recuperare un po’ di “punti”.”

(Doc. 10/3)

L’URC, il 7 aprile

2022, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc.

8).

Il 22 aprile 2022 quest’ultima ha

posto alcuni quesiti al potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9), ai quali il __________

ha dato seguito il 25 aprile 2022, specificando in particolare che il salario

offerto era pari a circa fr. 48'750.-- lordi annui e conforme “alla tabelle __________

relative agli anni di esperienza”, come pure

che l’assicurata non ha

avanzato pretese salariali e/o condizioni particolari d’impiego, né limitazioni

alla sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 10).

La Sezione del lavoro, il 29

aprile 2022, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali

osservazioni scritte al riguardo entro il 13 maggio 2022, evidenziando che, non

ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in

base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 11).

Il 9 maggio 2022

all’amministrazione è pervenuta la presa di posizione della ricorrente, da cui

emerge:

" (…)

1) Non ho

sicuramente svolto lo stage dal __________ nelle mie migliori condizioni

fisiche e professionali perché ho avuto il Covid-19 dal 24.02-28.2 compreso (vi

trasmetto il certificato).

2) Durante la

settimana dello stage ho ricevuto altre due proposte di lavoro, dal __________

e __________. Questa cosa mi ha confuso al punto tale di non essere in grado di

dare una risposta immediata al __________ il quale mi ha concesso una settimana

per pensarci.

Il venerdì mattina del 11.03.2022 ho contattato telefonicamente il

__________ per accettare il lavoro offerto, ma lui ha declinato l’offerta di

lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua dipendente di fare

un’altra scuola e che se non fosse riuscita gli avrebbe mantenuto il posto.”

(Doc. 12)

In effetti il servizio

ContactTracingGS6, il 26 febbraio 2022, ha confermato all’insorgente che il suo

autoisolamento si sarebbe protratto fino al 28 febbraio 2022 compreso in

assenza di sintomi da almeno 48 ore (cfr. doc. 12/2).

Con decisione del 23 maggio 2022

la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di

disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

per avere compromesso con il suo comportamento una possibile assunzione da

parte del __________ per un impiego che corrispondeva a quello da lei ricercato

(cfr. doc. 13).

Il 31 maggio 2022 la ricorrente

ha comunicato all’URC di avere reperito una nuova occupazione a decorrere dal

1° giugno 2022 presso lo __________ del __________ e di voler quindi uscire

dalla disoccupazione (cfr. doc. 14).

L’assicurata, il 1° giugno 2022,

ha poi interposto opposizione contro il provvedimento del 23 maggio 2022,

contestando di avere rifiutato il posto di lavoro offertole dal __________ e

rilevando segnatamente:

" (…) Dopo

quattro giorni di stage (da martedì a venerdì), all’ultimo giorno il __________

mi comunica che mi avrebbe voluto assumere. Lo ringrazio, ma gli comunico (cosa

di cui lui era già consapevole e già a conoscenza) che avrei dovuto svolgere

ulteriori stage nel corso della settimana successiva. Lui risponde che è OK ma

di fargli sapere il venerdì seguente.

Da persona motivata a cercare lavoro quale sono e da persona

corretta, è irrispettoso disdire all’ultimo uno stage. Con l’OKAY del __________

e con gli stage fissati mi è sembrato eticamente e lavorativamente corretto

svolgere stage prima di dare risposta al __________ E qui vorrei aprire una

piccola parentesi, e sottolineare che, avendo avuto altre possibilità, ho

voluto ponderare bene la scelta del posto di lavoro in quanto in una mia

precedente esperienza lavorativa, che voi ben conoscete, mi ha segnato. (ho

certificato medico a disposizione). (…)” (Doc. 15)

Il 26 giugno 2022 l’insorgente,

interpellata in proposito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 17), ha asserito:

" Purtroppo,

la settimana successiva allo stage nello studio del __________ non sono riuscita

a fare gli stage previsti, per una questione di tempistica visto che il __________

mi aveva dato come scadenza venerdì 11.03.2022 per dargli una risposta.

Ho avuto dei contatti mercoledì 02.03.22

con il __________ di __________ (vedi tabulato telefonico) e il 03.03.22 con il

__________ dove ho fatto lo stage il 29.03.22.

Ed è proprio per questo, che arrivata a

venerdì 11.03.22, mio malgrado ho chiamato il __________ per dirgli che

accettavo la sua offerta di lavoro ma come già detto precedentemente lui ha

declinato l’offerta di lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua

dipendente di fare un’altra scuola e che se non fosse riuscita, gli avrebbe

mantenuto il posto. (…)” (Doc. 18)

Con

decisione su opposizione del 30 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha confermato

la sanzione di 35 giorni di sospensione (cfr. doc. A).

2.10

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, da una parte, che

l’assicurata ha dato seguito all’assegnazione di un stage d’orientamento dal 1°

al 4 marzo 2022 presso lo __________ (cfr. doc. 4; consid. 2.9.).

Dall’altra, che il __________,

alla fine dello stage, nonostante nel rapporto finale dello stesso del 7 marzo

2022.

abbia indicato che il comportamento e la cooperazione dell’insorgente

erano stati sufficienti e che la stessa era idonea a svolgere l’attività, ma

doveva cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro (cfr. doc. 10/2; consid.

2.9.), le ha offerto l’impiego relativo al posto vacante quale __________ al

100% di durata indeterminata dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 10/2; 10/1; 3).

La ricorrente non ha, però,

immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l’occupazione.

È vero che l’assicurata non ha

espressamente rifiutato l’impiego, bensì ha indicato voler svolgere degli ulteriori

stage - poi rivelatisi non ancora fissati - in relazione ai due ulteriori

contatti (__________ e __________) ricevuti durante i giorni di pratica presso

il __________ e che avrebbe risposto a quest’ultimo entro venerdì 11 marzo 2022

(cfr. consid. 2.9.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che la ricorrente - la quale era al suo secondo termine quadro

per la riscossione di prestazioni (dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2022; cfr.

doc. A) e doveva conseguentemente essere al corrente dei propri doveri quale

disoccupata, come l’obbligo di ridurre il danno -, avrebbe dovuto in ogni caso

esprimere subito al potenziale datore di lavoro perlomeno pieno

interesse per l’occupazione in questione.

In proposito giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. consid. 2.4.).

L’insorgente si è, così, messa in

condizione di non essere assunta. In effetti già il 7 marzo 2022 il __________,

dopo aver indicato che l’assicurata “x ora vuole fare un altro stage e

pensarci!”, aveva espresso dubbi circa l’assunzione della stessa,

puntualizzando che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo probabilmente

l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2; consid. 2.9.).

In proposito cfr.

STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259

segg. e menzionata al consid. 2.5.; STCA 38.2021.83 del 14 febbraio 2022

consid. 2.10.

2.11

Da

quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto

dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere il

contratto di lavoro con il __________.

La

medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non

corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di

ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag.

55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess

2014.

pag. 155).

D’altra parte, come

giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 13 pag. 3; A pag. 2),

l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.

In particolare l’impiego quale __________

offerto all’assicurata dal __________ di __________ era nella sua specifica

professione e ricercata dalla medesima. Il posto di lavoro era peraltro al 100%

e di durata indeterminata (cfr. consid. 2.9.).

Per

quanto riguarda l’aspetto salariale, lo stipendio previsto per l’impiego presso

il __________ di fr. 48'750.-- lordi annui, pari a fr. 4'062.30 al mese (cfr.

doc. 12/9), è maggiore del guadagno assicurato di fr. 3'989.-- (cfr. doc. A

pag. 1).

L’occupazione

era, perciò, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui un impiego

non è adeguato se “procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per

cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni

compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della

commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente

dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per

cento del guadagno assicurato” (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_237/2021 del 6

settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21; STF 8C_652/2015 del

17.

maggio 2016 consid. 5.3.; STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).

2.12

A ragione, dunque, la Sezione del

lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione

(cfr. consid. 2.4.) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione

sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

2.13

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questa Corte

osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha

stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di

un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa

dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr.

pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il

p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la

tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto

possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli

tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione

nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di

apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere

conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per

ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento

dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto

amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche

p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

In concreto, come visto sopra,

l’assicurata, non manifestando chiaramente la propria disponibilità ad

accettare l’impiego quale assistente dentale dal 1° maggio 2022 offertole dal __________

alla fine dello stage d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, ha dato l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere

seriamente interessata all’occupazione in questione.

Va, tuttavia, evidenziato che la

medesima ha, in ogni caso, contattato il __________, venerdì 11 marzo 2022,

ultimo giorno del termine di una settimana concessole (cfr. doc. IV: risposta

di causa pag. 3) dal potenziale datore di lavoro per rispondere in merito alla

proposta di assunzione e ha accettato l’impiego, che a quel punto il __________

aveva, però, deciso di mantenere per una sua dipendente in formazione (cfr.

consid. 2.9., doc. A pag. 5). La ricorrente, tramite messaggio di posta

elettronica del 12 marzo 2022 al __________, si è altresì scusata per il suo

comportamento e ha riconosciuto che “il mio errore è stato quello di non

aver accettato subito e di voler valutare altre possibilità” (cfr. doc.

10/3).

L’assicurata ha, poi, affermato

che la sua esitazione era dovuta alla confusione creatasi a seguito dei due

nuovi contatti con potenziali datori di lavoro (Dr. __________ di __________ e __________)

avuti durante lo stage presso il __________, in relazione ai quali era

eventualmente possibile organizzare uno stage (presso il __________, operativo

presso la sede del __________, un test d’idoneità, assegnato dall; doc. 20/1; 22).

Al riguardo giova

osservare che il Tribunale federale, con sentenza 8C_446/2020 del 28 gennaio

2021, pubblicata in DLA 2021 N. 5 pag. 190 e citata al consid. 2.4., ha

confermato l’annullamento da parte della Corte delle assicurazioni sociali del

Tribunale cantonale del Canton Vaud di una sospensione di 31 giorni inflitta ex

art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. L’Alta Corte ha precisato che il fatto che

l’assicurato avesse chiesto di posticipare lo stage di due giorni presso un

potenziale datore di lavoro a seguito di trattative avanzate con un altro

datore di lavoro in vista di un altro stage non poteva essere parificato a un

rifiuto di un’occupazione adeguata.

In casu non erano in corso delle

trattative avanzate tra l’insorgente e il __________, rispettivamente il __________.

In effetti il TCA ha stabilito

che rettamente l’assicurata è stata sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.11.).

La titubanza della ricorrente, correlata

comunque all’intenzione di valutare altre opportunità lavorative, se del caso tramite

eventuali ulteriori stage, va ad ogni modo collegata alle sue precedenti

esperienze lavorative (cfr. doc. I; consid. 1.2.; dalle carte processuali

risulta, inoltre, che la sua medico curante ha attestato che la ricorrente ha

dovuto licenziarsi dall’impiego cominciato a dicembre 2020 “in quanto

sovraccaricata dal profilo psicologico”; cfr. doc. B1; consid. 2.9.) e al suo

vissuto personale (nel gennaio 2021 ha iniziato un percorso di psicoterapia al

fine di affrontare e gestire la sua storia adottiva; cfr. doc. B2; consid.

2.9.) che fa sì che “le storie professionali e non, le vivo amplificate”

(cfr. doc. VI).

Nemmeno va dimenticato che la

settimana precedente lo stage presso il __________ l’insorgente era affetta da

Covid-19 (cfr. doc. 12/2; consid. 2.9.).

Per inciso è utile sottolineare

che la ricorrente, il 1° giugno 2022, ha iniziato a lavorare presso il __________

di __________ presso il quale il 2 e il 3 maggio 2022 ha effettuato un test

d’idoneità assegnatole dall’URC di __________ (cfr. doc. 21).

Ne

discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 35 giorni non rispetta

il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), in quanto non tiene conto

di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 25 giorni di

penalità.

La decisione su opposizione 30 giugno 2022 è, pertanto, modificata

nel senso che l’assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2.14

Nel ricorso l’assicurata ha

precisato che quanto da lei asserito “può essere confermato dalle mie Dr.sse

da cui sono in cura Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________

(psicoterapeuta) a __________” (cfr. doc. I).

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti

all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che

l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si

prescinde dall’audizione delle Dottoresse __________ e __________, quali testi.

A

tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del

29.

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V

162.

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto e

la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 è modificata nel senso che

l'assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti