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Decisione

38.2022.6

Ricorso contro decisione su opposizione inviata per posta A Plus irricevibile poiché tardivo. Inoltre, richiesta di proroga per presentare ricorso non è un ricorso (non espresso esplicitamente dissenso per decisione su opposizione). No a restituzione termine

25 aprile 2022Italiano33 min

i termini vengono rispettati. (…)” (Doc. I pag. 2)

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.6

rs

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28/29 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 25 agosto

2021 la Sezione del lavoro ha rivisto, in applicazione dell’art. 53 cpv. 1

LPGA, la decisione di autorizzazione del lavoro ridotto per il periodo 1°

giugno - 30 novembre 2021 emessa il 15 giugno 2021 nei confronti di RI 1,

negandole il diritto alle ILR (cfr. doc. A5; A3; A2).

L’amministrazione ha così

motivato il proprio provvedimento:

" (…)

3. Nel caso

specifico, esperiti gli ulteriori accertamenti, dallo scritto del 13 agosto

2021 emerge che l'esercizio pubblico ha deciso di non più offrire il servizio

serale. Infatti, l'attività dello snack bar nell'anno 2019 iniziava alle ore

8:45 e terminava alle ore 22:00, mentre da giugno 2021 vige l'orario 9:00 -

14:00.

Al riguardo si osserva che l'attività

dell'azienda dev'essere ripresa non appena consentito, questa condizione è

l'espressione dell'obbligo di riduzione del danno nei confronti

dell'assicurazione contro la disoccupazione. II 26 maggio 2021 il Consiglio

federale ha deciso importanti allentamenti per il settore della ristorazione.

Dal 31 maggio 2021 gli esercizi pubblici possono riaprire gli spazi al chiuso,

rispettando le distanze minime previste tra i tavoli oppure installando pareti

divisorie, ovviando di fatto alla perdita di posti all'interno.

Pertanto, a partire dal 31 maggio

2021, l'esercizio pubblico avrebbe dovuto riprendere il servizio serale.

Riducendo il proprio servizio, ha di conseguenza aumentato il danno nei

confronti della disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata non può essere

considerata inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). (…)” (Doc. A5)

1.2. Con decisione su opposizione

del 9 dicembre 2021, inviata tramite posta A Plus, la Sezione del lavoro ha

parzialmente accolto l’opposizione interposta dalla Sagl (cfr. doc. A6), nel

senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto dal

1° giugno al 31 luglio, nonché dal 23 al 26 agosto 2021. Per i periodi dal 1°

al 22 agosto e dal 27 agosto al 30 novembre 2021 è invece stata sollevata

opposizione (cfr. doc. A2).

1.3. Con scritto del 24 gennaio

2022, pervenuto al TCA il 28 gennaio 2022, RI 1 ha chiesto una proroga di 30

giorni per poter redigere un ricorso contro la decisione su opposizione del 9

dicembre 2021, precisando:

" (…) La

decisione del 9 dicembre 2021 è stata ricevuta il 16 dicembre 2021, e tenendo

conto delle vacanze giudiziarie prima, e l’evolversi della pandemia con le

dovute quarantene, visto l’ampia documentazione da elaborare, si chiede di voler

concedere quanto menzionato.” (cfr. doc. I)

1.4. Questo Tribunale, tramite il

proprio segretario di Camera, il 28 gennaio 2022, ha comunicato alla società

che il termine di ricorso di 30 giorni non è prorogabile e che se, come

sostiene la stessa, ha ricevuto la decisione su opposizione il 16 dicembre

2021, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 31 gennaio 2022 (cfr. doc.

Ibis).

1.5. Con atto del 28 gennaio 2022

denominato “Ricorso contro Decisione su Opposizione”, spedito tramite

raccomandata il 29 gennaio 2022 e pervenuto al TCA il 31 gennaio 2022 RI 1 ha

postulato la modifica della decisione su opposizione del 9 dicembre 2021, e

meglio il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto dal 1° settembre al

30 novembre 2021 (cfr. doc. I pag. 9).

Riguardo alla tempestività

dell’impugnativa è stato asserito:

" (…) Con

lettera datata 9 dicembre 2021 e venuta in possesso il 16 dicembre 2021, tenuto

conto delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 compreso,

Fatti

i termini vengono rispettati. (…)” (Doc. I pag. 2)

1.6. Nella sua risposta dell’8

febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di dichiarare il ricorso

irricevibile, in quanto non tempestivo, rilevando:

" (…) la

decisione su opposizione 9 dicembre 2021 dell’UG, inviata tramite Posta A Plus,

è stata recapitata il 10 dicembre 2021 (cfr. doc. A). Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale ripresa da codesto Tribunale, in caso di invio con

questo sistema di spedizione la data determinante per la notificazione è quella

del deposito dell'invio nella casella postale (cfr. sentenza del TCA 38.2019.48

del 2 ottobre 2019 consid. 2.4, con riferimento in particolare alla sentenza

del TF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015). La suddetta decisione non è quindi stata

notificata il 16 dicembre 2021 come sostenuto dalla ricorrente (cfr. ricorso,

pag. 2), bensì già il 10 dicembre 2021. Pertanto, il termine per interporre

ricorso, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso, è scaduto il 25 gennaio 2022. Tuttavia, la ricorrente lo ha inviato

solo il 29 gennaio 2022 (cfr. doc. B). (…)” (Doc. V)

1.7. Il 3 marzo 2022 la ricorrente

ha chiesto di ritenere il proprio ricorso ricevibile e ha osservato:

" (…) Viene

contestato integralmente che si sia venuto in possesso il giorno dopo, 10

dicembre, come al DOC A, in quanto venuto in possesso in data giovedì 16

dicembre 2021 direttamente presso l'esercizio pubblico.

Al Doc A viene menzionato come recapito venerdì, 10.12.2021 "recapitato

nella cassetta di deposito/ cassetta delle lettere."

A riguardo l'esercizio pubblico è sprovvisto di cassetta di

deposito o qualsivoglia nome chiamarsi cassetta delle lettere.

A sostegno di quanto detto anche la stessa lettera del Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni dove assegna 10 giorni per presentare

osservazioni scritte, risulta essere datata 9 febbraio 2022, ma pervenuta

anch'essa il 26 febbraio 2022 direttamente presso l'esercizio pubblico.

A riguardo si chiedono spiegazioni, altrimenti il termine di 10

giorni assegnato risulterebbe non più valido.

Di nuovo a sostegno di quanto detto, in data 25 gennaio 2022 (già in

vostro possesso), datata 24 gennaio 2022, per mezzo raccomandato (di cui si

allega copia ricevuta raccomandata), viene chiesto al lodevole Tribunale una

proroga di 30 giorni per il ricorso in oggetto.

ln data 28 gennaio 2022 alle ore 9:11, con numero di telefono __________

il signor Menghetti telefonicamente presso il numero di telefono dell'esercizio

pubblico (RI 1), comunica al gerente del locale che una proroga al ricorso non

poteva essere concessa e quindi il termine ultimo per l'inoltro era il 29

gennaio 2022, altrimenti essendo il 29 gennaio 2022 un sabato poteva essere

consegnato personalmente presso l'indirizzo del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, il lunedì seguente 31 gennaio 2022, dietro accettazione firmata.

(…)” (Doc. VII)

1.8. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 17 marzo 2022 (cfr. doc. IX) che è stato

trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).

1.9. Il 31 marzo 2022 l’insorgente

si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. XI).

1.10. Il doc. XI è stato inviato per

conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XII).

in diritto

Considerandi

2.1

Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli

articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede

che se il termine è computato in giorni o in

mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o

cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il

diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2.

novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110.

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.2

In una sentenza

8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte

era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito

del ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo

al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione

del lavoro per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 9

dicembre 2021:

"

(…).

3.3

Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un

numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione

A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è

però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di

assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è

attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o

nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema

di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è

possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di

influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track

& Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente

nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera

nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &

Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con

riferimenti).

3.4

Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il

sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il

deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza

che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì

successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale

(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.

anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30

aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”

Il TF, con giudizio

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena

menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando:

" (…) Determinante

per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus

il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &

Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica

di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al

destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza

del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019

consid. 6.2).

4.2

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore

nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una

consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di

tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei

fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa

è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre

presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche

del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle

lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.

2.4.1

pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.3.2). (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio

2020.

consid. 3.

In

un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante

una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione

impugnata, trasmessagli con il sistema Posta

A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,

comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,

gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era

motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto

Track & Trace:

"

(…).

4.

4.1

Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,

le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait

pas rendu plausible l'erreur de distribution.

4.2

4.2.1

Selon la jurisprudence, le relevé "Track &

Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de

puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été

introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.

L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi

a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la

date de distribution inscrite (ATF 142

III 599 consid. 2.2 p.

602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de

distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit

être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des

faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont

on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter

une certaine vraisemblance (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1 p.

604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon

lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou

d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les

arrêts cités). (…)”

Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità

del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:

"

4.1

Invoquant la violation de l'interdiction de

l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.

39.

al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus

ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux

qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour

lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2

Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une

jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises

au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère

de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre

connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV

57.

consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de

l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1

précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019

consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce

contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans

la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le

calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et

que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant

(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019

consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.

3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014

consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La

recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de

jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV

265.

consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux

cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider

la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”

Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,

il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A

Plus, in particolare come segue:

"

(…).

8.

8.1

Invoquant la violation du droit à un procès équitable

et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait

valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection

moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux

jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2

8.2.1

Les critiques formulées par le recourant sont mal

fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A

Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière

qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le

destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne

reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins

enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux

lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique

"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre

l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142

III 599 précité consid.

2.2

p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018

consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre

2014.

consid. 2.2).

8.2.2

En outre, le délai de recours est le même pour toutes

les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance

du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme

A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case

postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à

courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet

égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage

significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît

ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts

8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.

2.4).

8.2.3

Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le

samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).

Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de

recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement

déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que

soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté

particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever

les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”

Al riguardo cfr. pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post

Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag.

265-267.

2.3

Nel

caso concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente

agli atti (cfr. doc. IV A), risulta che la decisione su opposizione del 9

dicembre 2021 è stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è

arrivata all’Ufficio di recapito di __________ venerdì 10 dicembre 2021 alle

ore 6:16. Il plico postale è stato “recapitato nella cassetta di

deposito/Cassetta delle lettere” della ricorrente il 10 dicembre 2021 alle ore 10:58

(cfr. doc. IV A).

L’insorgente ha, però,

affermato di avere ricevuto la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 giovedì

16.

dicembre 2021 (cfr. doc. I; II; VII).

Il

TCA, al riguardo, evidenzia, innanzitutto, che la giurisprudenza federale ha

più volte confermato (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.2.) la

liceità del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema di notifica

delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e che quale

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il

deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.2.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A

Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le

courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la

jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet

aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en

se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par

pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs

à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer

quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo

autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale

incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e

“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en

scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer

le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement

l’éventuel délai.”).

In

proposito cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25

agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

2.4

In relazione al fatto che la

ricorrente abbia affermato che la busta contenente la decisione su opposizione

del 9 dicembre 2021, spedita, come osservato dalla parte resistente (cfr. doc.

IX), all’indirizzo “__________” indicato dall’insorgente sin dal suo primo

preannuncio di lavoro ridotto (cfr. doc. 24; 1), non le sia stata recapitata il

10.

dicembre 2021, conformemente a quanto emerge dal relativo tracciamento

dell’invio (cfr. doc. IV A), bensì il 16 dicembre 2021 (cfr. doc. I; II; VII),

va pure rilevato che secondo il Tribunale federale vi è la presunzione che il

recapito postale, sia degli invii tramite Posta A Plus che delle Raccomandate,

abbia avuto luogo correttamente. Tale presunzione può essere sì sovvertita, ma

devono sussistere indizi concreti di errore (cfr. STF 1C_31/2018

consid. 3.3).

Quanto asserito

dall’insorgente corrisponde d’altronde alla sua personale versione dei fatti. Si

tratta di una semplice allegazione di fatto non comprovata da debita

documentazione (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 4.2.3., menzionata

sopra).

Ciò non basta, dunque, per

rovesciare la presunzione che il recapito ha avuto luogo correttamente (cfr.

STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021 consid. 2.5.; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre

2019).

La nostra Alta Corte ha,

del resto, stabilito che di massima al mittente non deve essere opposta la tesi

che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal

tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone.

Determinante

per la notifica resta, anche con il sistema di spedizione Posta A Plus, il

momento indicato dal tracciamento degli invii, indipendentemente dalla data in

cui la persona interessata è venuta a conoscenza dell’invio (cfr. STF

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile

2019, citate al consid. 2.2.).

Non è infine di alcun

ausilio alla ricorrente l’asserzione secondo cui anche la lettera del TCA del 9

febbraio 2022, relativa all’assegnazione di un termine di 10 giorni per

presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VI), le è “pervenuta anch’essa il

26.

febbraio 2022 direttamente presso l’esercizio pubblico” (cfr. doc. VII).

In effetti lo scritto del

9.

febbraio 2022, che è stato inviato all’insorgente il medesimo giorno per

raccomandata e in relazione al quale la medesima è stata avvisata per il ritiro

il 10 febbraio 2022, non è stato ritirato nel termine di giacenza di sette

giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA; tracciamento dell’invio) e il 18 febbraio

2022.

è stato rinviato al TCA dalla Posta. Esso è stato ricevuto dalla Sagl il

26.

febbraio 2022, poiché questo Tribunale l’ha spedito nuovamente tramite posta

A il 24 febbraio 2022 (cfr. busta d’intimazione doc. VI).

2.5

In

esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante

per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv.

1.

LPGA (cfr. consid. 2.1.) è venerdì 10 dicembre 2021, come risulta dal

tracciamento dell’invio (cfr. doc. IV A).

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38.

cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.), il giorno successivo, ovvero sabato 11

dicembre 2021 ed è scaduto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA), martedì 25 gennaio

2022.

(cfr. doc. V).

L’atto

denominato “Ricorso contro decisione su opposizione” datato 28 gennaio 2022, ma

spedito per raccomandata il 29 gennaio 2022 (cfr. doc. II; consid. 1.5.) è,

dunque, tardivo (cfr. consid. 2.1.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA

38.2019.48

del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

Per quanto attiene alle

comunicazioni del segretario di Camera menzionate dall’insorgente (cfr. doc.

VII), giova rilevare che rettamente è stato indicato che non poteva essere

concessa una proroga per interporre ricorso (cfr. consid. 1.4.).

L’art. 40 cpv. 1 LPGA,

nonché l’art. 13 cpv. 1 Lptca prevedono infatti che il termine legale - come lo è il termine di 30 giorni per ricorrere al

TCA contro una decisione su opposizione (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA; art. 1 cpv.

3.

Lptca; consid. 2.1.) - non può essere prorogato.

Inoltre dall’affermazione

secondo cui il termine ultimo per inoltrare ricorso scadeva lunedì 31 gennaio

2021.

la ricorrente non può inferire nulla a suo favore, in quanto ad ogni modo

fondata sulla sua asserzione circa la data in cui avrebbe ricevuto la decisione

su opposizione, ossia il 16 dicembre 2021 (cfr. doc. Ibis; I; II; VII; consid.

1.4.).

2.6

D’altra parte, lo scritto

datato 24 gennaio 2022 e inviato al TCA il 25 gennaio 2022 “Richiesta di

proroga per la presentazione di ricorso contro decisione del 9 dicembre 2021

della Sezione del lavoro riguardante l’indennità per lavoro ridotto (…)” (cfr.

doc. I + relativa busta; consid. 1.3.), non può essere considerato quale ricorso.

Limitandosi a chiedere una

proroga di trenta giorni per poter redigere il ricorso, RI 1 non ha espresso esplicitamente

dissenso nei confronti della decisione su opposizione in questione, né ha

indicato di non accettarla.

Nello scritto del 24

gennaio 2022 non è stata manifestata la chiara volontà di far verificare il

provvedimento dalla decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 da questa

Corte (cfr. STF 8C_362/2021 del 24 novembre 2021 consid. 4.; STF 9C_211/2015

del 21 settembre 2015 consid. 2.2.; STF 9C_956/2008 del 9 dicembre 2008; DTF

116.

V 353 consid. 2.b).

Del resto, da un lato,

come visto, il termine legale di ricorso non può

essere prorogato (cfr. l’art. 40 cpv. 1 LPGA; art. 13 cpv. 1 Lptca).

Dall’altro, l’art. 61

lett. b LPGA che enuncia che il tribunale delle assicurazioni, se il ricorso

non ossequia le esigenze formali, accorda un termine adeguato all’autore per

colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel

merito del ricorso (cfr. pure art. 4 cpv. 3 Lptca) e che deriva dal principio del divieto del

formalismo eccessivo, nonché esprime il principio della semplicità della

procedura che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249

consid. 6.2.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.2.) trova

applicazione, ad eccezione dei casi di abuso, soltanto allorché l’insorgente ha

espresso la propria volontà di ricorrere contro una decisione determinata entro

il relativo termine legale (cfr. STF 8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid.

7).

2.7

Va ora esaminato se la

ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo

alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002.

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.8

Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione

su opposizione del 9 dicembre 2021.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo dell’impugnativa.

Per completezza giova in

ogni caso ribadire (cfr. consid. 2.4.), in primo luogo, che quanto sostenuto dall’insorgente

in merito alla data in cui avrebbe ricevuto la decisione su opposizione, ovvero

il 16 dicembre 2021 costituisce

unicamente un’allegazione di fatto,

rimasta indimostrata (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021 consid. 2.8.).

In

secondo luogo, che nemmeno il riferimento all’“evolversi della pandemia con

le dovute quarantene” (cfr. doc. I) consente la restituzione del termine,

poiché le quarantene - non comprovate e peraltro indicate in modo vago e

generico senza precisare quali persone concernessero e in quale periodo -, anche

qualora avessero riguardato la socia e gerente unica della Sagl ricorrente

(cfr. doc. A14: estratto RC), non impedivano di adottare i provvedimenti

necessari per sostituire quest’ultima in quel frangente con delega specifica o di

incaricare un terzo di fiducia di procedere con l’inoltro del ricorso (cfr. consid.

2.7.; STCA 38.2017.44 del 7 agosto 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2009.29 del 27

luglio 2009 consid. 2.8; STF 9C_1060/2010 del 23 febbraio 2011; STF 8C_767/2008

del 12 gennaio 2009; STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.1).

In

effetti la quarantena (abolita con effetto dal 3 febbraio 2022; cfr. RU 2022

59) veniva imposta alle persone in buona salute che avevano avuto contatti con

una persona risultata positiva al test del Covid, a differenza dell’isolamento (obbligo

revocato dal Consiglio federale dal 1° aprile 2022; cfr. RU 2022 97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html)

ordinato a coloro i quali avevano contratto la malattia (cfr. STCA 42.2020.29

dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2021.28 del 18 maggio 2021; STCA 42.2020.24 del 7

dicembre 2020).

Inoltre agli atti non

risulta, in ogni caso, alcun certificato medico riguardante la socia e gerente attestante

un impedimento tale da escludere la possibilità di farsi perlomeno

rappresentare da terzi nella procedura che vede opposta la Sagl alla Sezione

del lavoro. Ciò che d’altronde neppure l’insorgente pretende (cfr. STCA

38.2021.39

del 25 agosto 2021 consid. 2.6.).

2.9

In simili condizioni, occorre

concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione

del 9 dicembre 2021 tardivamente il 29 gennaio 2022 è irricevibile.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il

ricorso al TCA è del 28 gennaio 2022.

Pertanto è applicabile il diritto valido dal 1° gennaio 2021.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da

parte della Sezione del lavoro del diritto a ILR dal 1° settembre al 30

novembre 2021, il cui ricorso dell’insorgente si è peraltro rilevato tardivo.

In casu può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce

a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2021.60

del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto

2021.

consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti