38.2022.61
Ricorso respinto e confermata sospensione (31 gg) per essersi licenziato senza aver prima reperito nuovo impiego. Preced. attività non era (diventata) inadeguata, nemmeno per motivi di salute. Alternanza turni giorno/notte tipica dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Sanzione proporzionata
7 novembre 2022Italiano40 min
disoccupato per propria colpa, ha inflitto una sospensione di 36 giorni dal diritto alle indennità (poi
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.61
CL/gm
Lugano
7 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23
giugno 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 14
marzo 2022 (cfr. doc. 25) con la quale aveva sospeso RI 1 per 31 giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione, argomentando:
“4. (…) lei ha
dapprima rifiutato di proseguire il rapporto di lavoro a tempo pieno del 1°
novembre 2021 e successivamente ha rivalutato la proposta del datore di lavoro
accettandola a scrivendo con e-mail del 21 ottobre 2021 “(…) ma ho visto che
negli ultimi giorni il lavoro è leggermente calato e se dovesse rimanere più o
meno così soprattutto per la stagione invernale potrei riuscire a continuare al
100%”.
5. Il datore di
lavoro le ha infine proposto un contratto di lavoro con impiego al 50% e
compensazione delle eventuali ore supplementari, che lei ha rifiutato,
ritenendo che se avesse accettato avrebbe avuto grosse difficoltà a trovare un
altro impiego al 50%.
6. A mente della
cassa la disoccupazione le è imputabile, perché non avrebbe dovuto rifiutare le
opportunità lavorative dapprima al 100% ed in seguito al 50%, che non le
avrebbero impedito di cercare un altro impiego al 50% ma pur anche a tempo
pieno.
7. Il fatto che
ha infine dato la sua disponibilità a lavorare a tempo pieno dimostra che
malgrado le ragioni dal lei invocate – “grave carenza di personale, cambiamenti
repentini dei piani di lavoro, numero di ore settimanali superiore a quelle
massime previste dal contratto, assegnazione di compiti amministrativi senza
averne le competenze, ore supplementari non riconosciute e non pagate”,
contestate integralmente dal datore di lavoro – le condizioni di lavoro erano
di fatto adeguate.” (cfr. doc. A all. a doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso nel quale si è così
espresso:
"
(…)
Confermo che per me le motivazioni per abbandonare un posto di
lavoro erano più che sufficienti per non essere punito in questo modo e per
ricevere le indennità nel periodo in cui avrei cercato un nuovo impiego, e
trovo assolutamente esagerata la vostra decisione. I motivi che mi hanno spinto
ad andare via da quel posto di lavoro sono tantissimi:
-
Mi ritengo una persona seria che si è sempre impegnata al massimo in
ogni posto di lavoro e non accetto che il datore di lavoro se ne approfitti
sfruttando i collaboratori con azioni assolutamente non in regola (straordinari
non pagati, ore di formazione non pagate e fuori dall’orario di lavoro, turni
di lavoro più lunghi di quelli previsti dal contratto di lavoro e dal CCNL,
turno notturno più lungo del previsto con pausa che non esiste essendo da soli
in turno, non vengono rispettate le 8 ore tra il turno serale e il turno del
mattino che dovrebbero essere obbligatorie se uno finisce di lavorare la sera
tardi e poi ha il turno del mattino, giorni di riposo che vengono tolti senza
neanche avvisare e chiedere prima ai collaboratori) tutto ciò è assolutamente
inaccettabile e non capisco perché i lavoratori non vengono tutelati;
-
Le percentuali del mio contratto di lavoro erano abbastanza ambigue
all’inizio; ho cominciato al 50% ed effettivamente ho lavorato al 100% dal
primo giorno. Io se lavoro al 50 voglio essere pagato al 50 e se lavoro al 100
voglio essere pagato al 100, non esiste che le ore lavorate in più vengono
convertite in riposi o permessi. Si viene usati dal datore di lavoro a proprio
piacimento? Non mi sta bene e non mi interessa che la pandemia ha dato ai
datori di lavoro meno certezze sul futuro. Usare questa scusa per diminuire e
aumentare la percentuale quando si vuole è davvero da infami.
-
Ci sono alcuni punti che vorrei puntualizzare:
-
4. Il contratto al 100% era stato proposto a parole ma non sono mai
stato chiamato per andarlo a firmare, e ciò mi ha messo dei dubbi sulla serietà
dell’azienda che forse avrebbe preferito in base alla stagionalità aumentare o
diminuire la percentuale;
-
5. Quel momento che ho poi rifiutato avevo poi raggiunto uno stress tale
che avevo veramente paura per il mio stato di salute e psichico. Lavorare di
giorno e di notte in un luogo di lavoro dove si deve fare il lavoro di 3
persone da soli non lo auguro davvero a nessuno. Non avrei resistito ancora
molto e mi sarei ammalato sicuramente, per questo mi sono tirato indietro e
quando il lavoro è calato ho deciso di provare ad andare avanti per un po’, e
loro mi hanno rifiutato proponendomi di fatto di lavorare al 100% ma essendo
pagato al 50%;
-
6. Cercare un impiego lavorando in quel modo sarebbe stato impossibile,
ci vogliono energie e impegno per trovare un impiego valido soprattutto se è a
tempo pieno. Non sarei riuscito a combaciare due lavori al 50% perché la notte
avrei dovuto lavorare per settimane intere quando il portiere notturno sarebbe
andato in ferie;
-
7. Le condizioni contrattuali non erano per niente adeguate, lo dimostra
il fatto che dei colleghi che ho trovato quando ho cominciato a lavorare lì non
è rimasto più nessuno, sono scappati tutti e per gli stessi motivi che vi ho
elencato, comprendo che da parte vostra andavano fatte delle verifiche anche
con il datore di lavoro ma la mia dignità è stata veramente offesa da come è
proseguita la vicenda.
CONCLUSIONE
Rivendico il diritto alle indennità
che mi sono state tolte, perché è inaccettabile che venga penalizzato in questo
modo, avendo oltretutto, durante il periodo di disoccupazione, fatto tutto il
possibile per trovare immediatamente un nuovo impiego. L’obbligo delle 3
ricerche a settimana e dei colloqui non dovrebbe esserci se non si viene
pagati. Si deve tenere conto anche del fatto che io in 3 mesi di disoccupazione
ho fatto più di 100 ricerche di lavoro e non sono stato a perdere tempo come da
chi non ha voglia di lavorare o che prende l’assistenza a vita con i soldi di
chi lavora (e a __________ ce ne sono tanti). Tutto ciò è inaccettabile.” (cfr.
doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 31 agosto
2022 la Cassa, richiamando la propria decisione su opposizione, propone di
respingere il ricorso ed osserva:
"
(…)
12. La costante
giurisprudenza del Tribunale federale esige (…) che un assicurato mantenga il
proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vendute con i superiori o
l’intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
13. Analogamente
il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di
lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l’ambiente di lavoro.
14. (cfr. DLA 1986
N. 24 “Come un disoccupato non può rimandare l’accettazione di un lavoro
ritenuto adeguato a norma del diritto sull’assicurazione contro la
disoccupazione fino quando abbia trovato un’occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista – DLA 1982 N. 5 – tanto meno può essere
giustificato l’abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggetti”).
15. L’assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l’attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed a suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
16. Vista la
fattispecie si ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto conservare il proprio
posto di lavoro fino al reperimento di uno di suo gradimento, le motivazioni
addotte non sono tali da giustificare l’abbandono, prova ne è il fatto che ha
rivalutato l’offerta dell’attività a tempo pieno.” (cfr. doc. III).
1.4. Il 2 settembre 2022 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova, scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se, correttamente, oppure no, la Cassa ha sospeso RI 1 dal
diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni.
2.2. L'assicurato che è disoccupato per
colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI).
È segnatamente senza lavoro per
colpa propria l'assicurato ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza
previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente
esigere da lui di conservare il vecchio impiego (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza
federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del
rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre
2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009;
STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998,
N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag.
95).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013;
STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Si veda anche la
STF 8C_237/2021 del 6 settembre 2021 consid. 2.2., SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21.
Analogamente,
l’Alta Corte ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un
posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non
ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di
lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto
sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato
un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per
analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve
dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata
sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a
proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20
let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail
(OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AHV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli
assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi
preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di
impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la
giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di
norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2
LADI stabilisce poi che:
" non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è
svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto
collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica
da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è
svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più
sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
Per costante giurisprudenza
federale, eventuali problemi di salute che possono rendere inadeguata
l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da
adeguati attestati medici (cfr. supra consid. 2.2.; STF 8C_348/2017 del 5
luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del
13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile
2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA
2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124
V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).
In una sentenza 8C_584/2020 del
17 dicembre 2020, il Tribunale federale ha ricordato che di principio,
qualsiasi occupazione deve, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LADI, ritenersi
adeguata, salvo qualora ricorra una delle circostanze eccezionali previste dal
cpv. 2. In particolare, l’Alta Corte ha ribadito che non è considerata
inadeguata una professione in cui l’assicurato è confrontato ad un ambiente
lavorativo a lui sfavorevole, a tensioni coi colleghi o coi superiori. Tali
elementi possono, semmai, essere presi in considerazione nel valutare la
gravità della sua colpa. L’inesigibilità della prosecuzione del rapporto
lavorativo può, per contro, derivare da ragioni di salute (se del caso
conseguenti alla situazione lavorativa), a condizione che queste vengano
attestate in modo inequivocabile da un certificato medico.
Per costante giurisprudenza la
questione dell’inesigibilità
della prosecuzione del rapporto lavorativo deve essere valutata con
estremo rigore.
In quell’occasione, ad un assicurato
che ha rescisso il rapporto di lavoro rispettando il termine di disdetta e ha,
poi, postulato le indennità di disoccupazione, l’amministrazione, ritenendolo
disoccupato per propria colpa, ha inflitto una sospensione di 36 giorni dal diritto alle indennità (poi
ridotta a 26 giorni). Il ricorrente, quale motivo di disdetta del contratto di
lavoro, aveva addotto problemi di salute causati dallo stress e dalle pressioni
cui era sottoposto durante l’attività lavorativa. L’Alta Corte ha confermato
l’operato del Tribunale cantonale che aveva ritenuto che né tali problematiche,
né la pretesa inesigibilità della continuazione del rapporto lavorativo in
essere erano attestate da un certificato medico. Il Tribunale federale ha, poi,
stabilito che la postulata audizione della moglie del ricorrente, medico di
formazione, era stata a giusta ragione negata ritenuto che, per confermare le
problematiche di salute lamentate dall’assicurato, si sarebbe reso necessario
il certificato di uno psichiatra mentre la consorte disponeva invece di una
specializzazione in chirurgia. Il Tribunale federale ha sottolineato ed ha
rilevato che l'indipendenza della testimone era seriamente messa in dubbio
(com’è il caso per parenti stretti e, per l’appunto, coniugi e partner).
Si veda anche la STCA
38.2022.15 del 28 aprile 2022.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre
parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a)
oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).
Il cpv. 5 della medesima norma
prevede, invece, che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nonostante il principio generale
enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v. OADI; cfr. STCA 38.2005.40
del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che,
trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente
procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto
riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento
dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere
la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di
colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di
infliggere anche penalità più miti:
"
Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der
das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder
leicht erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4
AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der
allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131;
THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd.
XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit
Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz. 866; Urteile
8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_302/2019 vom 22. August 2019 E.
3.2).” (cfr. STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020, consid. 3.1.)
In una sentenza 8C_556/2016 del 23
novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 ss., il Tribunale federale ha
ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni,
rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante
il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.).
In
quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale
cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità,
ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione
(cfr. consid. 5.2.).
2.5. Nella presente fattispecie dagli
atti risulta che RI 1 (classe 1977), dopo aver lavorato presso l’__________ dal
1° giugno al 31 ottobre 2020, nonché dal 15 marzo al 9 aprile 2021 in qualità
di “__________” a tempo pieno (per un totale di 43.5 ore settimanali), dal 10
aprile al 30 novembre 2021, è stato operativo presso __________, in qualità di
“__________” (cfr. doc. 6 e 10).
Inizialmente, e meglio in data 1°
aprile 2021, tra le parti era stato sottoscritto un contratto di lavoro di durata
indeterminata in base al quale il ricorrente, dal 10 aprile 2021, sarebbe stato
attivo nella funzione indicata a metà tempo (cfr. doc. 10).
A fronte delle censure sollevate
dal ricorrente, giova sin d’ora porre in evidenza il fatto che il contratto di
lavoro sottoscritto da RI 1 prevede, al punto 9, quanto alle “ore
supplementari / lavoro straordinario”, che “il collaboratore è
obbligato, in misura ragionevole, a prestare ore supplementari e lavoro
straordinario” ed “è d’accordo a che gli stessi vengano compensati con
tempo libero di pari durata (lavoro straordinario entro 12 mesi)”. Anche il
CCNL (Contratto collettivo di lavoro dell’industria alberghiera e della
ristorazione svizzera) dispone, segnatamente all’art. 15 cifra 4, la
possibilità che gli straordinari siano compensati con tempo libero di pari
durata (“Gli straordinari sono ore di lavoro che superano la durata media
del lavoro settimanale convenuta. Tali ore devono essere compensate entro un
termine ragionevole con tempo libero di pari durata o essere pagate”; cfr.
art. 15 cifra 4 CCNL).
Mediante scritto del 15 aprile
2021, sottoscritto “per accettazione” dal ricorrente, la datrice di
lavoro ha comunicato all’assicurato “la variazione del suo grado di
occupazione dal 50% al 100% con un salario lordo mensile di CHF 4'200.-, con la
funzione di portiere di notte turnante” a tempo determinato, e meglio dal
16 aprile 2021 al 31 ottobre 2021 (cfr. doc. 11).
Il 1° ottobre 2021, il ricorrente
ha trasmesso a “__________” il seguente scritto:
"
(…) comunico la mia intenzione di
proseguire il rapporto di collaborazione al 50% a partire dal 1 Novembre 2021,
come da accordi iniziali di contratto.
Il mio contratto attuale prevede la collaborazione al
100% fino al 31 ottobre 2021, mentre il contratto a tempo indeterminato prevede
la collaborazione al 50%.
Pertanto vorrei rinunciare all’aumento di percentuale
al 100% che mi era stata proposta per tutto l’anno.” (cfr. doc. 12)
Con mail del 21 ottobre 2021, il
ricorrente ha, invece, comunicato alla __________ attiva presso __________
quanto segue:
"
(…) ho riflettuto molto in questi
giorni sulla scelta fatta riguardo alla diminuzione di percentuale.
Il turnante è una posizione di lavoro abbastanza
pesante lì in __________ per la mole di lavoro che c’è sempre di giorno e per
la non facile convivenza tra giorno e notte per quanto riguarda il sonno e il
tempo libero.
Ma ho visto che negli ultimi giorni il lavoro è
leggermente calato e se dovesse rimanere più o meno così soprattutto per la
stagione invernale potrei riuscire a continuare al 100%.
O almeno vorrei provarci (…)” (cfr. doc. 13),
ricevendo, poi, il seguente
riscontro:
"
(…) poiché è stata confermata
(anche a mezzo di lettera), la tua richiesta di diminuzione della percentuale a
partire dal 1° novembre, il contratto non potrà essere ripristinato al 100%.
Tuttavia, alla luce di quanto da te affermato e soprattutto dell’attuale
assetto del personale di ricevimento, mi permetterò, in caso di necessità, di
chiederti un contributo (es. qualche turno diurno, al bisogno). Questo si
tradurrà in ore extra che ti saranno poi fatte recuperare.” (cfr. doc. 13)
Il 28 ottobre 2021, RI 1 ha
presentato le proprie dimissioni con effetto al 30 novembre successivo (cfr.
doc. 14), iscrivendosi, al collocamento con una disponibilità lavorativa del
50% dal 1° novembre 2021 e del 100% dal 1° dicembre successivo (cfr. doc. 16).
Sul formulario “Domanda
d’indennità di disoccupazione” sottoscritta il 18 novembre 2021,
l’assicurato ha così illustrato il motivo della disdetta:
"
Non c’erano più le condizioni per
proseguire il rapporto di lavoro. Le motivazioni della disdetta sono
molteplici, le ho elencate tutte nel foglio bianco che mi è stato consegnato”
(cfr. doc. 16)
Nelle
“osservazioni riguardo le ragioni della disdetta, rispettivamente, della
rinuncia a rivendicare il rispetto del termine di disdetta legale o
contrattuale” sottoscritte il 18 novembre 2021, il ricorrente, precisando
che i motivi della disdetta non sono da ricondurre a problemi di salute, ha
indicato quanto segue:
"
(…) Sono stato assunto da __________
il 10 aprile 2021 con un contratto a tempo indeterminato al 50% con amento di
percentuale al 100% nella stagione estiva. L’esperienza di lavoro presso __________
è stata molto deludente, al punto da indurmi a rassegnare le dimissioni e non
proseguire il rapporto di lavoro. (…)
Grave carenza di personale, e la posizione che
ricoprivo (turnante reception di giorno e di notte, 2 notti a settimana)
risultava pesantissima e molto stressante. Al momento dell’assunzione non mi è
stato detto che avrei lavorato di notte sempre al venerdì e al sabato, perché
il portiere notturno nel weekend ha altri impegni (fa l’allenatore). Ciò ha
portato a diverse discussioni con il collega. Il piano di lavoro è organizzato
male e viene spesse cambiato, cambiando l’orario e a volte togliendo il riposo
ai collaboratori senza che i collaboratori vengano avvisati e consultati prima.
All’inizio ho cominciato a lavorare di contratto al 50% ma ho cominciato
effettivamente al 100% ma gli straordinari non mi sono stati pagati ma
trasformati in ore e liberi da recuperate. Questa è la ragione principale che
mi ha indotto a dare la disdetta perché il problema si è riproposto dal 1
novembre. Il piano di lavoro non è norma, vengono proposti spesso il turno del
tardi e il giorno dopo il turno del presto, non rispettando e 8 ore di stacco
(si finisce alle 23:12 e al mattino si comincia alle ore 6:42).
Essendo che io lavoravo in reception anche di giorno
mi venivano fatte fare più cose la notte rispetto al portiere notturno,
mansioni amministrative che a lui non spettavano.
Quando ho cominciato mi è stato richiesto di andare in
hotel al di fuori dei turni di lavoro per fare la formazione delle cose che
avrei dovuto fare in più di notte. La durata dei turni di lavoro prevede dei
turni di lavoro più lunghi rispetto al contratto collettivo e veniva richiesto
di fare 18 minuti in più al giorno per arrivare a 43.5 ore settimanali ma il
conteggio è sbagliato e prevede ore in più.
Il turno di notte prevede una pausa di 30 minuti che
non è a norma essendo da solo in struttura e il turno di notte non è di 7h45m
ma è molto più lungo come è scritto sul piano.
Gestione delle ferie non adeguata, in sette mesi e
mezzo di lavoro ho avuto solo una settimana intera e qualche giorno qua e là,
ma per la mia posizione molto pesante è troppo poco.” (cfr. all. a doc. 17)
Il 9 dicembre 2021, la Cassa ha
sottoposto ad __________ una serie di quesiti cui la società il 20 dicembre
successivo ha fornito le seguenti risposte:
“(…)
1.
L’assicurato afferma che nel
vostro Esercizio sussisteva una grave carenza di Personale, la quale ha
riportato effetti negativi e stressanti. Qual è il vostro punto di vista in
merito?
L’organico della reception del __________, compreso la
figura del signor RI 1 (che è stato sostituito) è di 8 persone (escluso i __________),
per un corrispondente FTE di 7.3. Considerando il numero di camere,
l’occupazione media, la classificazione alberghiera, il rispetto degli orari di
lavoro e l’esperienza pregressa, si ritiene che l’organizzazione sia adeguata.
Considerandi
2.
Per quale motivo il piano di
lavoro veniva cambiato all’ultimo momento? Corrisponde al vero che ai
collaboratori veniva spesso levato il “giorno di riposo”?
La natura flessibile e oltremodo incerta dell’attività
alberghiera (alla luce del periodo di pandemia) ha occasionalmente generato dei
cambiamenti sui piani di lavoro. Eventuali cambiamenti sono stati eseguiti nel
pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL (contratto di azienda stagionale
art. 21) e sempre previo accordo del collaboratore stesso.
3.
Sussisteva una durata delle ore di
lavoro maggiore rispetto a quelle delineate all’interno del contratto
collettivo? L’assicurato afferma di aver eseguito ben più di 43.5 ore
settimanali.
La nostra Azienda rispetta diligentemente le ore
previste dal CCNL. Qualora vi siano delle esigenze impreviste il CCNL prevede
la possibilità di chiedere ore supplementari e/o straordinarie (oltre 50 h
settimanali), art. 15 CCNL. Nello specifico caso si è trattato di richieste
puntuali ed occasionali di ore supplementari che vengono compensate, come di consueto,
o durante l’attività lavorativa oppure pagate al termine del rapporto di lavoro
(art. 21 CCNL). Si sottolinea inoltre che le ore di lavoro sono documentate e
approvate (in questo caso il signor RI 1 ha approvato ponendo la propria firma
per accettazione delle ore stesse effettivamente svolte, compresi i saldi
residui).
4.
È’ vero che le ore di formazione
(compiti supplementari durante il turno di notte) sono state eseguite fuori
dell’orario di lavoro?
La formazione intesa come affiancamento per imparare
il lavoro e prendere conoscenza della struttura è stata inserita e calcolata
come orario di lavoro.
5.
È vero che al nostro assicurato
venivano assegnati compiti amministrativi che non gli competevano?
Ci riserviamo di rispondere a questo quesito in seguito
ad una vostra cortese e dettagliata descrizione dei “compiti amministrativi”
citati nella vostra lettera. Le mansioni al Front Office sono molteplici,
pertanto si prega poter specificare meglio di quale attività di tratta per
rispondere adeguatamente.
6.
Seppur con contratto al 50%
all’inizio del rapporto di lavoro, l’assicurato è stato impiegato al 100%. Le
relative ore straordinarie non sono mai state retribuite, bensì compensate con
le ore libere. Corrisponde al vero tale affermazione?
Si informa che, nonostante in sede di colloquio si
fosse specificato l’assunzione al 50%, l’azienda ha concesso al signor RI 1 la
modifica del grado di occupazione (dal 50% al 100%) a soli sei giorni
dall’inizio dell’attività a riprova della nostra attenzione alle esigenze del
collaboratore. Per quanto riguarda le ore, si rimanda al punto 3 di cui sopra.
Inoltre, è importante sottolineare che le dimissioni del signor RI 1 sono
giunte il giorno 28.10.2021 in maniera del tutto inaspettata, considerando che
soltanto il giorno precedente (27.10.21), affermava di voler proseguire al 50%,
nonostante l’azienda si è adoperata per assecondare tutte le sue richieste.
Oltre a quanto sopra, ci permettiamo di sottolineare che la società __________,
che gestisce l’__________, ha recentemente (14 settembre 2021) sostenuto un
controllo da parte del CCNL. Il controllo, che ha verificato puntualmente:
-
Salari minimi
-
Durata del lavoro e tempo
libero
-
Compensazione del salario e
assicurazioni sociali
-
Aspetti formali di applicazione
del CCNL
Ha dato un risultato eccellente, rilevando nessun
elemento non conforme alla legislazione vigente (…)” (cfr. doc. 18-19)
Con osservazioni del 26 gennaio
2021, il ricorrente ha preso posizione come segue circa le risposte fornite
alla Cassa da __________:
"
(…)
1.
L’organico
era di 8 persone quando ho cominciato a lavorare lì ma per la mole di lavoro
che c’è a __________ era già abbastanza al limite. Durante la pandemia sono
aumentate esponenzialmente le telefonate e la corrispondenza via email e il
reparto del ricevimento non aveva un ufficio prenotazioni ma veniva gestito
tutto (back office e front office) dal personale del ricevimento. Nel giro di 3
mesi poi sono andate via 2 colleghe che sono poi sostituite da 2 nuove colleghe
ma solo una al 100% e l’altra è stata assunta al 50% al ricevimento e al 50%
all’ufficio eventi. Nel frattempo un collega è sceso di percentuale dal 100%
all’80% e ci siamo trovati di fatto con un 70% in meno in piena stagione. Alla
fine di settembre è andata via un’altra collega che non è stata sostituita fino
alla metà di novembre. C’erano dei momenti della giornata che i turni erano ben
coperti ma altri in cui si lavorava da soli in un hotel di 130 camere al
completo quasi ogni giorno. È poco soprattutto la sera (spesso era fa solo già
dalle 19 e fino alle 23) dove ci si trovava a gestire un grosso quantitativo di
email e nello stesso momento nuovi arrivi e clienti in casa.
2.
I piani di
lavoro capisco che non possono essere sempre fissi ma è possibile organizzarli
meglio magari facendo una settimana di tutte le mattine e una di tutti i
pomeriggi. Io facendo giorno e notte (turnante) su quello ero abbastanza sicuro
che i turni non sarebbero cambiati molto, ma in generale c’è un malcontento su
come vengono gestiti i piani di lavoro.
3.
Su questo
punto non mi è piaciuto molto il fatto che le ore supplementari si trasformino
in giorni liberi o vacanze. Quando ero al 50% la prima settimana ho in realtà
lavorato al 100% ma le ore in più non sono state pagate ma trasformate in
liberi. Anche poi per l’inverno mi è stato proposto lo stesso. Come dire “Il
contratto è al 50% ma tu dai la disponibilità al 100%” e poi le ore in più si
compensano con liberi. Era anche difficile trovare un altro lavoro al 50%.
Questa è stata una delle motivazioni più grandi che mi ha spinto ad andare via.
4.
Sono stato
in hotel un pomeriggio prima di lavorare di notte per imparare alcune mansioni
amministrative che avrei dovuto poi fare di notte (elaborazione delle
prenotazioni e alcuni mansioni anche contabili, controllo dei sospesi e
pagamenti) e quel tempo secondo me avrebbe dovuto essere all’interno del turno
di lavoro e non fuori.
5.
I compiti
amministrativi sono delle mansioni che io svolgevo di notte quando facevo il
portiere notturno per 2 notti a settimana ed erano quelle che ho citato al
punto 4 e che il portiere notturno non faceva. Quindi io di notte facevo molti
più lavori rispetto al collega solo perché lavoravo anche di giorno, invece le
mansioni notturne dovrebbero essere le stesse.
6.
A mio modo
di vedere si poteva pagare le ore in più anche se il contratto è al 50%.
Lavorando ad esempio una settimana al 100% io non potrei lavorare al 50% da
un’altra parte. Aggiungo anche che non mi è stato detto che avrei dovuto
lavorare quasi sempre di notte al venerdì e al sabato. La capo ricevimento ha
cercato di venirmi un po’ incontro ma questo ha creato più di una discussione
col collega.” (cfr. doc. 21)
Il 3 febbraio 2022,
l’amministrazione ha posto due ulteriori quesiti a __________ che, da parte
sua, ha risposto come segue il 9 febbraio successivo:
"
1.
Se l’assicurato non avesse notificato le sue dimissioni con effetto
30.11.2021, fino a quale data sarebbe
stato impiegato presso il vostro esercizio?
Abbiamo stipulato
un contratto a tempo indeterminato dal 10 aprile 2021, con un grado di
occupazione al 50%. In seguito a partire dal 16.04.2021 al 31.10.2021, è stato
modificato il contratto: portiere di notte turnante con un grado di occupazione
al 100%.
2.
Il contratto
di lavoro di durata determinata dal 16.04.2021 al 31.10.2021, sarebbe stato
trasformato in un contratto a tempo indeterminato? Se sì, quando e quale
sarebbe stato il grado di occupazione?
Al signor RI 1 è
stato proposto di continuare la collaborazione, con il grado di occupazione al
100% dal 1° novembre 2021. Il signor RI 1 ha consegnato la lettera (…), che
rinunciava all’aumento di percentuale al 100%. Successivamente il 28 ottobre
2021, il signor RI 1 ha rassegnato le sue dimissioni.”
(cfr. doc. 22-23)
Il
6.
marzo 2022, il ricorrente si è così espresso al riguardo:
"
(…)
Concordo con il punto 1
nel quale viene spiegato che il mio contratto è partito al 50% a tempo
indeterminato il 10 aprile 2021 p e poi è stato modificato al 100% a tempo
determinato dal 16 aprile al 31 ottobre.
Per quanto riguarda il
punto 2 sono in parte d’accordo con ciò che ha scritto il mio ultimo datore di
lavoro. Gli accordi erano che probabilmente si sarebbe arrivati al contratto a
tempo indeterminato al 100%. Non sono però mai stato chiamato dalle risorse
umane a firmare il nuovo contratto a tempo indeterminato verso la fine di
settembre, dopo aver chiesto al mio caporicevimento se c’era l’intenzione di
continuare al 100% tutto l’anno e avere avuto l’OK.
Nel frattempo, diverse
situazioni spiacevoli di cui ho già scritto, mi hanno indotto a ragionare sul
da farsi e per il momento mi sono preso un attimo di tempo perché non ero più
convinto se continuare al 100 oppure continuare al 50 e cercarmi un altro
impiego al 50.
Quando però poi mi sono
proposto di proseguire al 100% mi è stato risposto che non era possibile e che
avrei continuato al 50 facendo delle ore di straordinario che si sarebbero
trasformati in liberi e vacanze, cosa che a me non andava bene perché così non
avrei mai potuto trovare un altro impiego al 50. Per quanto motivo ho deciso di
interrompere il rapporto di lavoro.” (cfr. doc. 25).
Con decisione del 14 marzo 2021,
la Cassa ha inflitto a RI 1 31 giorni di sospensione dal diritto alle indennità
di disoccupazione sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
5.
Nel suo caso, pur
comprendendo le problematiche da lei sollevate (…) le quali possono aver
effettivamente pesato in modo negativo nel normale espletamento delle sue
mansioni, la Cassa non può ignorare il fatto che dal 1° novembre 2021 è provato
che le era stato proposto di continuare a lavorare. In questo caso il grado
d’occupazione offerto ha un’importanza secondaria in quanto, mediante le
indennità compensative elargite dalla Cassa, lei avrebbe potuto conservare
questo impiego. Va anche aggiunto che nella sua documentazione risulta una sua
esplicita richiesta scritta datata 1° ottobre 2021, dove lei dichiara di
rinunciare all’aumento di percentuale lavorativa al 100% dal 01.11.2021.
6.
Alla luce di quanto
sopra esposto, la Cassa è del parere che prima di licenziarsi avrebbe dovuto
garantirsi un’altra occupazione; avrebbe in questo modo evitato la
disoccupazione che ha subìto.”
(cfr. doc. 26)
Il 24 marzo 2022, RI 1 si è
opposto alla decisione suindicata, ha così precisato i motivi che lo hanno
indotto a presentare le proprie dimissioni:
"
(…)
La posizione di
turnante giorno e notte è una posizione che in un hotel con grave carenza di
persona comporta dei momenti di stress e stati psicologici devastanti, per
questo avevo preso la decisione di scendere di percentuale al 50% perché la mia
situazione personale (stanchezza, stress, organizzazione del sonno) era
diventata insostenibile per svolgere una vita apparentemente “normale”.”
Confrontato alla pretesa
possibilità di “continuare a lavorare al 50% e a loro discrezione mi
avrebbero chiesto degli straordinari non pagati che si sarebbe trasformati in
liberi o vacanze” e considerato l’asserito “numero limitato dei
collaboratori”, il ricorrente ha quindi osservato di essersene “andato
facendo una scelta (…) adeguata, anche perché mi ha permesso di svolgere
moltissime ricerche di lavoro e di trovare subito un nuovo impiego dal 7 marzo
(…) e di trovare finalmente il lavoro che desideravo a tempo indeterminato alla
“__________” a partire dal 1 maggio 2022” (cfr. all. a doc. V).
Con la decisione su opposizione
del 23 giugno 2021 la Cassa ha, come visto, confermato la sanzione inflitta
all’assicurato (cfr. supra consid. 1.1. ed all. A a doc. I).
2.6
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva che in data 28 ottobre 2021 è stato il
ricorrente a disdire, nel rispetto del termine di disdetta di un mese, il
contratto di lavoro che lo legava ad __________ e che dal 1° novembre 2021
sarebbe proseguito al 50% a tempo indeterminato.
In
presenza della disdetta di un contratto di lavoro da parte del dipendente, la
base legale per un’eventuale sanzione è l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in
relazione con l’art. 44 lett. b LADI, e non con l’art. 44 cpv. 1 lett. a LADI.
Nel caso concreto
è incontestato che, avendo rassegnato le proprie dimissioni per il 30 novembre
2021, dal 1° dicembre 2021 l’assicurato non avrebbe avuto un altro posto di
lavoro (cfr. supra consid. 2.5.).
Lo
stesso assicurato afferma, negando che le dimissioni siano state presentate per
motivi di salute, che “la ragione principale che ha indotto a dare la
disdetta perché il problema si è riproposto dal 1° novembre” risiede nel
fatto che “gli straordinari non mi sono stati pagati ma trasformati in ore e
liberi da recuperare” (cfr. supra consid. 2.5. ed all. a doc. 17). Ora,
come visto, tale possibilità è stata non solo accettata dal ricorrente alla
firma del contratto di lavoro, ma è anche prevista dal CCNL e non rendeva
l’occupazione inadeguata (cfr. supra consid. 2.5.).
Circa,
poi, le asserzioni secondo cui “la posizione che ricoprivo (turnante
reception di giorno e di notte, 2 notti a settimana) risultava pesantissima e
stressante” e comportava “stati psicologici devastanti” (cfr. supra
consid. 2.5.), il TCA ricorda, d’un lato, che il
rapporto di lavoro, per indicazione del ricorrente medesimo, non risulta, in
ogni caso, essere stato rescisso per motivi di salute (cfr. supra consid. 2.5.),
e, d’altro lato, che per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute
che possono rendere inadeguata l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. supra
consid. 2.2.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno
2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio
2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V
351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag.
238).
In
concreto le problematiche di salute indicate dal ricorrente non trovano
risconto in alcuna certificazione medica.
A
mente di questa Corte, inoltre, l’alternanza dei turni tra giorno e notte non
può costituire un motivo valido per ritenere inesigibile la prosecuzione
dell’attività lavorativa quantomeno sino al reperimento di un nuovo impiego,
ritenuto che, proprio poiché assunto in qualità di portiere di notte, lo
svolgimento di turni notturni da parte dell’assicurato rientrava tra le sue
mansioni.
Nemmeno
il fatto che i turni notturni coincidessero, a detta di RI 1, con il venerdì ed
il sabato ne soccorre la posizione, dal momento tale eventualità non era stata
scartata al momento dell’assunzione poiché nulla è stato precisato in tal senso
nel contratto di lavoro, malgrado ve ne fosse la possibilità (cfr. contratto di
lavoro, doc. 10, punto 8).
Inoltre,
per quel che riguarda l’ambiente di lavoro e con riferimento alle discussioni
avute con il collega del turno di notte (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 17), il
Tribunale federale ha già sottolineato che disaccordi con superiori o colleghi
non sono motivi atti a giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro (cfr. supra consid. 2.2.).
Le
altre rimostranze fatte valere dall’assicurato, sulla presunta carenza di
personale nella struttura alberghiera e residenziale, sul piano di lavoro “organizzato
male” e sui cambiamenti di turno, nonché sull’asserita eccessiva durata del
turno notturno, sono, inoltre, rimaste mere allegazioni di parte, non
suffragate da alcun supporto documentale, che contrastano, anzi, con quanto
osservato dall’ex datrice – oggetto, peraltro e nel periodo in cui l’assicurato
era ancora attivo per __________ a tempo pieno, di un controllo che ha
verificato, tra gli altri, la
“durata del lavoro e tempo libero” ed
altri “aspetti formali di applicazione del CCNL”
-
e poco collimano, inoltre, con l’intenzione paventata da RI 1 medesimo il 21
ottobre 2021 quando ha chiesto, dopo avervi rinunciato solamente qualche
settimana prima, di poter continuare ad essere operativo per la società al 100%
anziché al 50%. Percentuale lavorativa, quest’ultima, dalla quale ha, poi,
dimissionato essenzialmente poiché confrontato alla possibilità di prestare
lavoro supplementare e straordinario che si sarebbe, poi, convertito in tempo libero.
Dalla volontà espressa dal ricorrente il 21 ottobre 2021 di
continuare a lavorare alle dipendenze di __________ al 100%, si evince, inoltre,
che l’attività in questione era conforme alle sue capacità.
Dal profilo dell’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI l’occupazione
era dunque adeguata (cfr. sul tema STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021) e non
vi era nessuna valida ragione per abbandonarla senza avere prima reperito una
nuova attività lavorativa.
Alla
luce di tutti questi elementi il TCA deve concludere che la prosecuzione,
perlomeno temporanea, del rapporto era ragionevolmente esigibile
dall’assicurato e che a ragione, pertanto, la Cassa lo ha pertanto sanzionato.
Siccome
anche la durata della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
(31 giorni) rispetta il principio della proporzionalità (cfr. supra consid.
2.4), la decisione su opposizione del 23 giugno 2022 deve essere confermata
anche da questo profilo.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 20 luglio 2022, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno
2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti