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Decisione

38.2022.62

Diritto a 520 ID invece di 260 riconosciute da Cassa. Ass. > 55 anni e nel TQ x il periodo di contribuzione ha adempiuto periodo di contr. di 22 mesi: 16 mesi di contr. + 6 mesi periodo equivalente a periodo di contr. grazie a periodo di protez. ex art. 336c CO che ha prolungato termine di disdetta

5 dicembre 2022Italiano51 min

come peraltro già riconosciuto dalla Cassa - cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 2.9. - + 6

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.62

rs

Lugano

5 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato l’__________ 1961, ha lavorato alle dipendenze della __________, quale addetto

alla vendita a tempo pieno, dal maggio 2001 al gennaio 2021 (cfr. doc. 15; 3).

L’ultimo

giorno di lavoro dell’assicurato è stato il 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 3).

In

effetti il datore di lavoro, il 18 gennaio 2021, ha disdetto il rapporto di

lavoro per motivi economici /aziendali nel rispetto del termine di preavviso di

tre mesi, ma ha liberato l’assicurato da ogni impegno nei suoi confronti dal 31

gennaio 2021 (cfr. doc. 16).

La

__________, il 25 gennaio 2021, ha, del resto, versato a RI 1, oltre allo

stipendio di gennaio 2021 (fr. 5'772.-- lordi), altre tre mensilità

corrispondenti ai mesi di disdetta (da febbraio ad aprile 2021), pari a fr.

17'316.-- lordi (cfr. doc. 20)

1.2. Il

22 marzo 2021 l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro per

malattia dalla sua medico curante, Dr. med. __________, FMH in medicina

generale (cfr. doc. 23). L’incapacità lavorativa al 100% è proseguita fino al

31 dicembre 2021 e poi è diminuita al 50% dal 1° gennaio 2022, come attestato

dal Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. RI 1 ha

ritrovato la propria abilità al lavoro dal 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 24-35).

Dal

10 al 30 settembre 2021 l’interessato è stato, poi, incapace al lavoro al 100%

a causa d’infortunio (cfr. doc. 42).

1.3. Nel

frattempo RI 1, il 20 aprile 2021, si è annunciato per il collocamento con

effetto a decorrere dal 1° maggio 2021, dichiarando di ricercare un impiego a

tempo pieno (cfr. doc. 2).

1.4. Siccome

la richiesta dell’8 giugno 2021 formulata dall’assicurato, per il tramite di __________,

alla __________, che aveva concluso con la __________ un’assicurazione

collettiva di indennità giornaliera contro la perdita di guadagno per il

rischio di malattia, di assumere il suo caso (cfr. doc. 40), non ha avuto esito

positivo, AT 1 ha convenuto in causa __________ con petizione del 16 dicembre

2021 inoltrata al TCA, domandandone la condanna al pagamento di fr. 37’826.40

oltre accessori.

La

causa è stata stralciata dai ruoli dal giudice delegato Ivano Ranzanici con

sentenza 36.2021.57 del 14 aprile 2022, in quanto la petizione è stata ritirata

dall’assicurato a seguito di un accordo intervenuto tra le parti.

Dalla

transazione del 5 aprile 2022 risulta, in particolare, che:

" (…)

2) L’assicuratore riconosce il proprio obbligo di presa a carico

delle indennità giornaliere dovute a RI 1, ritenuto che il

contratto di lavoro è stato disdetto in maniera ordinaria ed è terminato il 30

novembre 2021, dopo un periodo di sospensione del termine di disdetta ex art.

336 c lett. b e cpv. 2 CO a seguito dell'inabilità di cui al punto C) delle

premesse.

3) __________ si riconosce debitrice e si impegna a versare a RI 1

l'importo di CHF 43'000.00 netti a titolo di indennità giornaliere dovute per

il periodo di inabilità lavorativa a far tempo dal 10 maggio 2021 - ritenuto

che sino al 30 aprile 2021 il dipendente è stato pagato dalla datrice di lavoro

(…)” (Doc. 49)

1.5. Con

decisione del 26 aprile 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che

il diritto dell’assicurato alla disoccupazione dal mese di gennaio 2022 ammonta

a 260 indennità, poiché “negli ultimi due anni precedenti l’inizio del

diritto alla disoccupazione può comprovare un periodo di contribuzione pari a

16 mesi (dal 03.01.2020 al 30.04.2021)” (cfr. Doc. 52).

1.6. Contro

questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 18 maggio 2022 ha

interposto opposizione, chiedendo l’annullamento della stessa e il

riconoscimento del diritto a 520 indennità a far tempo dal 1° gennaio 2022

(cfr. doc. 54 pag. 7).

Al

riguardo è stato affermato:

" (…) La

Cassa ha segnatamente omesso - ingiustificatamente - di considerare fatti e

documentazione giuridicamente rilevante, a sapere la malattia del dipendente,

il suo infortunio, l'accordo e gli accertamenti eseguiti dall'assicurazione del

datore di lavoro, fatti, tutti, dimostrati da attestazioni documentali mai

messe in discussione (doc. 4, 5 e 6).

15.3. Tale decisione risulta inoltre lesiva del diritto federale e

segnatamente degli art. 336 c cpv. 2 CO, dell'art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 LADI, 13

cpv. 2 lett. c LADI e dell'art. 27 LADI, laddove non considera, ancora una

volta in maniera ingiustificata, che la malattia e l'infortunio di cui ha sofferto

l'opponente hanno legalmente interrotto il termine di preavviso (art. 336 c

cpv. 2 CO), rispettivamente che tali mesi di inabilità lavorativa contano come

periodo contributivo (art. 13 cpv. 2 lett. c LADI). (…)” (Doc. 54 pag. 6)

1.7. Con

decisione su opposizione del 30 giugno 2022 la Cassa ha confermato il proprio

provvedimento del 26 aprile 2022, argomentando:

" (…) Nel

caso in esame, il Sig. RI 1 si è iscritto in disoccupazione, a tutti gli

effetti (vista la malattia e l'infortunio citati in precedenza), il 1° gennaio

2022; inizialmente, al 50% e dal 1°

febbraio 2022 al 100%.

Pertanto ne risulta un periodo di contribuzione, nel termine

quadro di calcolo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, come segue:

- 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2021 presso __________ di __________,

ossia 16 mesi.

Durante il suo periodo di disdetta, l'Assicurato, tramite il __________,

ha rivendicato il prolungamento della disdetta (cfr. scritto Avv. __________

del 26 maggio 2021 indirizzato alla ditta __________ di __________),

considerato la sua inabilità a causa di malattia, ed, in seguito, a causa anche

di un infortunio.

Il Sig. RI 1 si è rivolto, successivamente, all'Avvocato RA 1 e

dalla documentazione in nostro possesso non risulta la continuazione della

rivendicazione del prolungo del termine di disdetta, né da parte del Sig. RI 1

né da parte dell'Avvocato RA 1, nonostante l'Assicurato sia stato, in quel

periodo e come sopra ribadito, inabile a causa di malattia e infortunio.

(…).

Dai documenti in nostro possesso risulta che al Sig. RI 1, sono

state quindi riconosciute le indennità di malattia dalla assicurazione __________

per il periodo di inabilità lavorativa dal 1° maggio 2021 direttamente al

rappresentante legale dell'assicurato senza quindi coinvolgere l'azienda

stessa. Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto, il contratto, a

tutt'oggi, risulta essersi concluso in data 30 aprile 2021.

Come ribadito in precedenza, considerato che non vi è stata alcuna

successiva rivendicazione del prolungamento della disdetta da parte

dell'opponente né conseguentemente il riconoscimento di questa proroga,

l'opposizione non può trovare accoglimento (…)” (Doc. A11 pag. 4-5)

1.8. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha ribadito la richiesta di

riconoscergli 520 indennità giornaliere dal 1° gennaio 2022 (cfr. doc. I pag.

12).

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha addotto, da una parte di aver più di 55 anni e di aver

contribuito nel termine quadro di contribuzione, dal 1° gennaio 2020 al 1°

gennaio 2022, per 23 mesi, e meglio:

" 12 mesi

nel 2020, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

2 mesi e 22 giorni nel 2021 dal 1° gennaio

2021 al 22 marzo 2021, mesi durante i quali egli ha lavorato, rispettivamente

era esonerato dal prestare l'attività lavorativa ma era abile al lavoro (doc.

3);

8 mesi e 8 giorni dal 23 marzo al 30 novembre

2021, mesi durante i quali l'assicurato era vincolato al contratto di lavoro

per effetto dell'art. 336 c cpv. 2 lett. c CO, ma era inabile a causa di

malattia e infortunio (art. 9 cpv. 2 lett. c LADI).” (Doc. I pag. 9)

Riguardo al prolungamento del

termine di disdetta ex art. 336c CO l’insorgente ha affermato:

" 29. Secondo

la Cassa, il signor RI 1, contrariamente ai suoi doveri legali, non avrebbe

giudizialmente rivendicato il prolungo del termine di disdetta (cfr. doc. 11 pag.

4), motivo per cui il contratto di lavoro sarebbe terminato al 30 aprile 2021,

come se non vi fosse malattia.

30. Tale accertamento dei fatti è manifestamente errato poiché,

come ricordato al considerando 5 del presente ricorso e come documentato (doc.

4, doc. 6), il signor RI 1 il 22 marzo 2021, nel corso del termine di disdetta,

si è ammalato e nel mese di settembre 2021 si è infortunato (doc. 5). Stato di

malattia e infortunio, peraltro, mai contestati da nessuno (non dal datore di

lavoro, non dall'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia del

datore di lavoro, non dall'__________).

31. La condizione posta dall'autorità inferiore al riconoscimento

dei diritti dell'assicurato nell'ambito della LADI è peraltro lesiva del diritto

e segnatamente dell'art. 336c CO, nella misura in cui la sospensione del

termine di disdetta in caso di malattia e infortunio deriva dalla legge

stessa e non richiede obbligatoriamente una decisione della Pretura civile

per essere effettiva. La Cassa non può semplicemente ignorare documenti e

disposti di legge, a maggior ragione ritenuto che ogni autorità (giudiziaria o

amministrativa che sia) è tenuta ad applicare d'ufficio il diritto (art. 31

LPAmm) e ad accertare d'ufficio i fatti (art. 43 LPGA). (…)” (Doc. I pag. 10)

L’assicurato, tramite l’avv. RA 1,

ha poi censurato quanto sostenuto dalla Cassa circa il fatto che il contratto

di lavoro risulterebbe concluso al 30 aprile 2021 nella misura in cui le

indennità sono state versate dall'assicurazione contro la perdita di guadagno

in caso di malattia, __________, senza coinvolgere l'azienda, cosicché il suo

periodo di contribuzione sarebbe di (soli) 16 mesi ossia dal 1°

gennaio

2020 al 30 aprile 2021. In proposito è stato rilevato:

" 36. La

Cassa ignora peraltro che l'assicurazione collettiva contro la perdita di

guadagno in caso di malattia stipulata dal datore di lavoro (qui __________)

interviene solo ed esclusivamente quando la malattia di un dipendente

interviene durante il rapporto di lavoro (cfr. doc. 12 clausola 6.1.), come qui

è stato il caso. L'intervento di __________ quale assicurazione collettiva

conferma ulteriormente - quando ancora necessario - che la malattia è

intervenuta durante il termine di preavviso e che questo è stato legalmente

interrotto sino al 30 novembre 2022 (doc. 6). Ancora una volta l'accertamento

della Cassa si rivela manifestamente inesatto e contrario al diritto.”

La parte ricorrente ritiene, dunque,

che la conclusione della Cassa secondo cui l'assicurato avrebbe contribuito per

soli 16 mesi è insostenibile ed è contraria agli art. 9 cpv. 1 lett. e e 13

cpv. 2 lett. c LADI che prevede che, nei periodi contributivi, sono parimente

computati i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro,

ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e

non paga quindi contributi, ciò che in casu è avvenuto dal 22 marzo al 30

novembre 2021 (cfr. doc. I pag. 11-12).

1.9. Nella sua risposta del 5 settembre

2022 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.10. Il

presidente del TCA, il 6 settembre 2022, ha assegnato alle parti un termine di

dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia stabilito con

decisione del 26 aprile 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 30

giugno 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.), che il ricorrente ha diritto a 260

indennità di disoccupazione, anziché 520 come invece chiesto dall’assicurato.

2.2. Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato,

quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro,

un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF

122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113

V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata

in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria

giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola

condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019

del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo,

“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.

Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

2.3. L’art. 9

cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il

periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente

legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la

riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i

presupposti per il diritto alla prestazione.

Il cpv. 3 prevede che

il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di

tale giorno.

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato

pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo

all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.

2.4. Giusta l’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi

contributi.

L’art.

13 cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali

a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la

perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere

versate da un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione.

Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il

salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in

correlazione con l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere

percepite in virtù degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO È così decisivo sapere se

l’incapacità lavorativa è subentrata durante il rapporto di lavoro o al difuori

dello stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella prima

ipotesi si applica l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso entra

in considerazione soltanto l’art. 14 cpv. 1 lett. b CO (cfr. STF 8C_645/2014

del 3 luglio 2015 consid. 2).

2.5. Nella

Prassi LADI ID la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione al

periodo minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario,

prevedono quanto segue:

"

(…)

B143 Ha adempiuto il periodo di

contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante

almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1

lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono

assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito di

un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).

(…)

B144 Oltre ad aver esercitato

un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente

percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario

non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre

di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta

a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a

insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo

corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”

Nella

Prassi LADI ID, fra i periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art.

13 cpv. 2 LADI, vengono segnatamente enumerati:

"

(…)

B164 I periodi durante i quali

l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o

infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti

considerati periodi di contribuzione. (…)”

Infine la Prassi

al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e di

periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022

consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.3.

2.6. In dottrina Boris Rubin, in

Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a

proposito dell’art. 13 LADI, sottolinea che:

"

(…)

28 Lettre c – Cette disposition

s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de

travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est

prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par

une assurance (prestations alors non soumises à cotisation AVS [art. 6 al. 2

let. B RAVS]).

29 Est donc déterminant le point de savoir

si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de

celui-ci, en particulier après une resiliation valable. On sait qu’après le

temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans

différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail

totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à

faute du travalleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1

let. B CO).

30 Lorsque les cas de maladie et

d’accident interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1

let. B LACI qui, à certaines conditions, peut alors trouver application (v. 14

N22 ss). (…)”

Nei

rispettivi commenti a questa norma Nussbaumer

e Gerhards osservano, in

particolare, che:

"

aa) Gesetzessystematisce

Einordnung

173 Art. 13 AVIG kennt fünf

Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl der

Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat.

Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen

Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch

richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass

hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden.

Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch

nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten

in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit

Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere

Wartezeit bestehen zu müssen.

(…)

ccc) Kranke und

verunfallte Arbeitnehmer

177 Zeiten, in denen der

Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder

Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art. 13

Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um

beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses

Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des

Arbeitsgebers aufgehört hat

(vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung

ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt

gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil

Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht

AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."

(cfr. Th. Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)

e

"

3. Sonderzeiten

innerhalb eines Arbeitsverhältnisses

27

Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen

der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit

oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);

desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen

Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit

sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder

gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).

28

In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte

zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der

Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl.

Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können

deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des

Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11

I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich

weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des

Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie

gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der

Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle

Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis

(vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der

Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert

worden.

29

In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass

"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und

Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge

verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als

"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte

Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen

AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

30

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers

(OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch

Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR

324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei

betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die

nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind."

(cfr.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21,

22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)

2.7. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono

esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,

non sono state vincolate da un rapporto di lavoro

per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i

relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a

condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a

condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o

d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono

parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del

coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita

d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.

Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più

di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era

domiciliata in Svizzera.

In merito al rapporto tra l'art.

13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto

al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di

contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8

agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF

8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.8. L’art. 27 LADI relativo al numero

massimo di indennità giornaliere ai cpv. 1, 2 e 3 prevede:

" 1 Entro

il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di

indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al

periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:

1. ha compiuto 55 anni, o

2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un

grado di invalidità del 40 per cento.

3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al

massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo

il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante

gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto

alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto

difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”

4 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.

5 Le persone costrette ad assumere o a estendere

un’attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d’invalidità

secondo l’articolo 14 capoverso 2 hanno di­ritto a 180 indennità

giornaliere al massimo.

5bis Le persone minori di 25 anni che non hanno un

obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità

giornaliere al massimo.”

Il vecchio tenore dell’art. 27

cpv. 2 lett. c LADI - valido dal 1° aprile 2011 al 1° gennaio 2012 - enunciava

che l’assicurato che aveva compiuto 55 anni o riscuoteva una rendita di

invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento

aveva diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se

poteva comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi.

La modifica di tale disposto riguardante la

diminuzione a 22 mesi del periodo di contribuzione da comprovare - in vigore

retroattivamente dal 1° gennaio 2012 (cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg.

6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012 pagg. 495-496) è stata introdotta per

evitare i casi di rigore qui indicati:

" (…) La

nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si

pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia

di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente

del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione.

Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che

l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli

ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati

interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il

periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due

attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi.

Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate

all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato,

per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è

considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di

rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N.

40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)

Al riguardo cfr. STCA 38.2020.26

del 21 dicembre 2020 consid. 2.4.; STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012.

Fondandosi sull’art.

27 cpv. 3 LADI, il Consiglio federale ha emanato l’art. 41b OADI, secondo il

quale, giusta il cpv. 1, l’assicurato che ha aperto un termine quadro per la

riscossione della prestazione in base all’art. 13 LADI durante gli ultimi

quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto

alla rendita AVS, ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

L’art. 41b cpv. 2

OADI enuncia che il termine quadro per la riscossione della prestazione è

prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della

rendita AVS. Il cpv. 3 prevede, infine, che se il diritto all’indennità è

esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene

aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.

2.9. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che la __________, tramite raccomandata denominata

“disdetta ordinaria”, ha disdetto il contratto di lavoro concluso nell’aprile

2001 con RI 1 (cfr. consid. 1.1.) il 18 gennaio 2021 per il 30 aprile 2021 in

rispetto del termine di tre mesi di disdetta (cfr. doc. 16) previsto dall’art.

335c cpv. 1 CO, come pure dall’art. 5 della Convenzione collettiva di lavoro

dell’industria svizzera del __________ (cfr. doc. 17) e dal contratto

individuale (cfr. doc. 15).

La ditta ha, però, liberato il

ricorrente dall’obbligo di lavorare con effetto dal 31 gennaio 2021.

L’assicurato ha firmato la

lettera del 18 gennaio 2021 il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. 16).

Il 21 gennaio 2021 la SA, a

seguito di un messaggio di posta elettronica dell’insorgente del 20 gennaio

2021, gli ha confermato che gli sarebbero stati corrisposti tre marenghi,

previsti come premio di anzianità per il compimento di vent’anni di servizio

(nel suo caso al 1° maggio 2021), aggiungendo, da un lato, che essi gli

venivano accordati oltre quanto riconosciutogli con la lettera del 18 gennaio

2021, dall’altro, che non ci sarebbe stato in più un buono in denaro (cfr. doc.

9).

La

__________, alla fine di gennaio 2021, ha versato all’assicurato, oltre allo

stipendio di gennaio 2021 (fr. 5'772.-- lordi), altre tre mensilità

corrispondenti ai mesi di disdetta (da febbraio ad aprile 2021), pari a fr.

17'316.-- lordi (cfr. doc. 20).

A far tempo dal 22 marzo 2021

l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% per malattia (cfr.

consid. 1.2.).

Con messaggio di posta

elettronica del 20 aprile 2021 la __________ ha risposto alla richiesta

dell’insorgente di confermargli che la disdetta sarebbe stata posticipata a

causa della malattia al 100% che “nel corso del colloquio del 18 gennaio

2021 in cui le è stato comunicato che il rapporto di lavoro non poteva progredire

e che vi sarebbe quindi stata la disdetta del contratto di lavoro, era poi

stata discussa e in definitiva concordata la rescissione consensuale del

contratto”. La SA ha precisato che durante l’incontro era stata concordata “la

chiusura del rapporto con data 31 gennaio 2021 a fronte della liquidazione

finale e integrale di tutte le competenze derivanti dal contratto di lavoro che

sarebbero state maturate se il contratto fosse durato sino alla fine del

periodo di disdetta” (cfr. doc. 11).

Il 26 maggio 2021 l’__________ ha

scritto alla ditta in questione per conto del ricorrente, contestando di aver

mai preso accordi al fine di rinunciare alle pretese a cui avrebbe avuto

diritto in caso di assenza dal lavoro per malattia. È stato sottolineato che

neppure vi è stata una risoluzione consensuale del contratto “dal momento

che __________ ha deciso, unilateralmente, dopo 20 anni di attività, alla

soglia dei suoi 60 anni, di rescindere il contratto di lavoro”.

Inoltre la SA è stata invitata, a

fronte dell’inabilità completa per malattia attestata dai certificati medici in

suo possesso, a notificare immediatamente il caso all’ente assicuratore

competente, specificando che “finché sussiste la malattia, nel limite dei

termini legali e contrattuali di protezione, il rapporto di lavoro non è

terminato il 30.4.2021” (cfr. doc. 36).

La __________, il 7 giugno 2021,

ha risposto:

" (…) a

seguito della vostra lettera del 26 maggio 2021 e del sollecito del 2 giugno 2021

ribadiamo che successivamente alla notifica della disdetta, tra le parti è

intervenuto un accordo secondo il quale il contratto è terminato

consensualmente in data 31 gennaio 2021, tant’è che l’azienda ha integralmente

liquidato il Signor RI 1, riconoscendogli una liquidazione economica immeditata

pari a quello che egli avrebbe guadagnato sino al 30 aprile 2021, ma

svincolandolo dai suoi obblighi contrattuali.

Inoltre vi è stato il riconoscimento, sebbene non dovuti, di n. 3

marenghi d’oro ad ulteriore chiusura del rapporto.

Il nostro ente assicurativo IPG è __________ (…)” (Doc. 39).

L’__________, l’8 giugno 2021, ha

perciò, contattato direttamente la __________ al fine di assumere il caso

dell’assicurato (cfr. doc. 40).

__________, in un primo tempo, ha

negato il pagamento delle indennità giornaliere, visto che il datore di lavoro

sosteneva di aver raggiunto un accordo di scioglimento consensuale del

contratto di lavoro (cfr. doc. 49).

Il 5 aprile 2022 l’assicurato,

che nel frattempo, il 16 dicembre 2021, aveva inoltrato al TCA una petizione contro

__________, e quest’ultima hanno raggiunto un accordo secondo cui, da una

parte, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo di presa a carico

delle indennità giornaliere dovute a RI 1, ritenuto che il contratto di lavoro

è stato disdetto in maniera ordinaria ed è terminato il 30 novembre 2021, dopo

un periodo di sospensione del termine di disdetta ex art. 336 c lett. b e cpv.

2 CO a seguito dell'inabilità di cui al punto C) delle premesse. Dall’altra, __________

si è riconosciuta debitrice e si è impegnata a versare all’assicurato l'importo

di fr. 43'000.00 netti a titolo di indennità giornaliere dovute per il periodo

di inabilità lavorativa a far tempo dal 10 maggio 2021 - ritenuto che sino al

30 aprile 2021 il dipendente è stato pagato dalla datrice di lavoro (cfr. doc.

49; consid. 1.4.)

La

petizione, essendo stata ritirata dall’assicurato a seguito dell’accordo

intervenuto con la __________, è pertanto stata stralciata dai ruoli con STCA

sentenza 36.2021.57 del 14 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.).

La Cassa, con decisione del 26

aprile 2022, confermata dalla decisone su opposizione del 30 giugno 2022

impugnata, ha riconosciuto all’assicurato 260 indennità giornaliere in

applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI.

Più

specificatamente la parte resistente ha ritenuto comprovato nel termine quadro

per il periodo di contribuzione (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021) un periodo

di contribuzione di 16 mesi da gennaio 2020 ad aprile 2021, per cui ai sensi

dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI ha concesso all’insorgente 260 indennità

giornaliere (cfr. consid. 1.5.; 1.7.).

Il ricorrente ha chiesto invece,

che gli vengano assegnate 520 indennità (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI), poiché

in buona sostanza, essendo divenuto inabile al lavoro al 100% nel corso del

termine di disdetta di tre mesi scadenti il 30 aprile 2021 a causa di malattia

dal 22 marzo al 31 dicembre 2021 e di infortunio dal 10 al 30 settembre 2021

(cfr. consid. 1.2.), al suo caso deve essere applicato l’art. 336c cpv. 1 lett.

b e cpv. 2 CO che prolunga il termine di disdetta - così che in casu il

contratto di lavoro è giunto al termine il 30 novembre 2021 -, rispettivamente

l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI relativo ai periodi di malattia o infortunio

durante un rapporto di lavoro assimilabili a periodi di contribuzione. Egli è

del parere, di conseguenza, che il suo periodo di contribuzioni ammonti a 23

mesi.

2.10. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile

innanzitutto rilevare che l’art. 324a CO, riguardante

l’impedimento del lavoratore, enuncia:

"

1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di

lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio,

adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro

deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità

per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o

sia stato stipulato per più di tre mesi.

2 Se

un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o

contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di

servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo

adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le

circostanze particolari.

3 Il

datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso

di gravidanza.

4 Alle

disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente

per il lavoratore."

Giusta l’art. 324b CO:

" 1 Se, in virtù di disposizioni

legali, il lavoratore è assicurato obbliga­toriamente contro le conseguenze

economiche d’un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua

persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a

pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall’assicurazione per il tempo

limitato compen­sano almeno i quattro quinti del salario.

2 Se le

prestazioni dell’assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare

la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.

3 Se le

prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore

di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del

salario.”

Ai sensi dell’art. 336c CO,

relativo alla disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro:

" 1 Dopo il tempo di prova, il datore

di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

a. allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio

svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e,

in quanto il servizio duri più di 11192 giorni, nelle

quattro settimane precedenti e seguenti;

b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in

parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per

30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno

di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di

servizio;

c. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto

della lavoratrice;

c.bis prima del termine del congedo di maternità prolungato

conformemente all’articolo 329f capoverso 2;

c.ter finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui

all’arti­colo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del

termine quadro;

d. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un

servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambi­to dell’aiuto

all’estero.

2 La disdetta

data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se,

invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza

all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltan­to dopo la fine

del periodo.

3 Se per la

cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un

mese o di una settimana lavorativa, che non coinci­de con la scadenza del

termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso

immediatamente successivo.”

L’art. 341 cpv. 1 CO prevede che

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il

lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni impe­rative

della legge o di un contratto collettivo.

L’art. 362 cpv. 1 CO sancisce

che, in particolare, ai disposti di cui agli art. 336c e 341 cpv. 1 CO non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante

accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

Giusta il cpv. 2 sono nulli gli

accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro

deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.

2.11. L’art. 341 CO non vieta alle parti

di mettere fine in ogni tempo al contratto di lavoro di comune accordo

(convenzione di disdetta) per una data precisa, purché le medesime non cerchino

di raggirare in tal modo una disposizione imperativa della legge. Una

convenzione di disdetta ha lo scopo di impedire la nascita di nuove pretese ed

esclude la protezione degli art. 336 segg. CO (cfr. STF 9C_374/2021 consid.

5.2.; STF 4A_13/2018, 4A_17/2018 del 23 ottobre 2018 consid. 4.1.1.).

Nella sentenza 4A_13/2018, 4A_17/2018

del 23 ottobre 2018, appena menzionata, il Tribunale federale, riguardo

all’art. 341 cpv. 1 CO, ha precisato:

" (…)

4.1.1. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit

pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord

(convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la

naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention emporte

renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif,

un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction,

comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie

(ATF 136 III 467 consid. 4.5; 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2b p. 61; arrêts 4A_96/2017 du 14 décembre 2017

consid. 3.1; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 4.1; 4A_563/2011 du 19

janvier 2012 consid. 4.1).

En passant une convention de résiliation, le

travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs

(art. 336 ss CO) (arrêt 4A_563/2011 précité consid. 4.1; WYLER/HEINZER, Droit

du travail, 3e éd. 2014, p. 526); en particulier, l'art. 336c CO ne

s'applique plus (arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002 consid. 2).

4.1.2. L'art. 341 al. 1 CO ne fait pas

non plus obstacle à une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des

rapports de travail, à condition qu'il y ait une équivalence appropriée des

concessions réciproques, c'est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque

partie renonce soient de valeur comparable. Le travailleur ne peut pas disposer

librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une

convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans

contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5 p. 471; 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; arrêts 4A_96/2017 précité consid. 3.1;

4A_25/2014 du 7 avril 2014 consid. 6.2). La transaction ne visant que les

modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du

rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre

les congés (art. 336 ss CO, en particulier l'art. 336c CO) ne sont pas

concernées et les parties y restent soumises. Ainsi, lorsque l'employeur

résilie unilatéralement le contrat et qu'il passe simultanément ou

postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat,

l'acceptation de la résiliation par l'employé est à elle seule insuffisante

pour admettre qu'il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent

les art. 336 ss CO (arrêt 4C.27/2002 précité consid. 2).

4.1.3. Ces deux accords se distinguent en ce

sens que la convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles

prétentions, tandis que la transaction (régissant les modalités de la fin des

rapports de travail) implique la renonciation à des prétentions existantes (et,

partant, présuppose le respect des exigences tirées de l'art. 341 al. 1

CO) (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015,

no 6 ad art. 341 CO). Dès lors, si les parties

entendaient exclure la protection conférée au travailleur par les art. 336

ss CO, l'accord sera qualifié de convention de résiliation (qui présuppose la

renonciation à une éventuelle contestation future du congé); dans la situation

inverse (la protection des art. 336 ss CO n'est pas écartée), l'accord

sera qualifié de transaction.

4.2. Savoir si les parties ont passé l'un ou

l'autre de ces deux accords et, partant, la qualification juridique de leur

accord, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté,

conformément aux principes développés par la jurisprudence et donc sans égard

aux termes inexacts dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO) (sur les

principes d'interprétation des contrats en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2 p. 97 ss).”

In ogni caso l’accordo tra le

parti deve essere intrepretato restrittivamente e può costituire una

convenzione di disdetta soltanto in presenza di circostanze eccezionali,

segnatamente quando è stabilita senza equivoci la volontà degli interessati di

rinunciare al contratto.

Così l’art. 336c CO non si

applica allorché le parti mettono fine al contratto di lavoro di

comune accordo, sempre che quest’ultimo preveda delle concessioni reciproche e che

si tratti chiaramente di un caso di transazione (cfr. STF 4C_27/2002 del 19

aprile 2002 consid. 2, citato nella STF 4A_13/2018, 4A_17/2018 del 23 ottobre

2018).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_94/2020 del 9 luglio 2020 consid. 6.2.

2.12. Attentamente

esaminate le circostanze fattuali del caso di specie (cfr. consid. 2.9.), il

TCA ritiene che il rapporto di lavoro tra l’assicurato e __________, iniziato

il 1° maggio 2001 (cfr. doc. 15), sia stato sciolto unilateralmente dal datore

di lavoro il 18 gennaio 2021 per il 30 aprile 2021.

In

effetti è la SA stessa che ha denominato la lettera raccomandata del 18 gennaio

2021 “disdetta ordinaria” e ha indicato che la disdetta veniva data in rispetto

del termine di preavviso di tre mesi (cfr. doc. 16).

È vero che il datore di lavoro ha

liberato l’insorgente dall’obbligo di prestare lavoro dal 31 gennaio 2021 (cfr.

doc. 16) e che gli ha versato gli stipendi fino ad aprile 2021 compreso il 25

gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.).

Tuttavia ciò non implica la fine

anticipata del rapporto di impiego. Al contrario quando un assicurato è

liberato dall’obbligo di lavorare nel contesto di una disdetta in tempo

inopportuno il contratto resta valido (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002 consid. 2. c e 3. a; STF 4A_231/2018

del 23 luglio 2019).

Pertanto, essendo subentrata il

22 marzo 2021, un’inabilità lavorativa al 100% per malattia, in casu torna

applicabile l’art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO (cfr. consid. 2.10.).

Del resto l’accettazione da parte

dell’assicurato della disdetta e delle relative modalità di fine contratto non

è sufficiente per ammettere che il medesimo abbia rinunciato (implicitamente) alle

speciali disposizioni a protezione dei lavoratori

di cui agli art. 336 segg. CO (cfr. consid. 2.11.).

In concreto va, altresì,

osservato che il datore di lavoro, a seguito della disdetta, ha corrisposto al

ricorrente esclusivamente i salari fino al 30 aprile 2021, ossia concernenti i

tre mesi di disdetta ordinaria, oltre ai tre marenghi d’oro, previsti come

premio di anzianità per il compimento di vent’anni di servizio (nel suo caso i

venti anni sarebbero stati raggiunti il 1° maggio 2021).

L’assicurato, dunque, nemmeno ha

beneficiato di controprestazioni tali da compensare l’eventuale rinuncia al

periodo di protezione contemplato all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO (cfr. a

contrario STF 8C_94/2020 del 9 luglio 2020, già citata sopra, in cui è stato

considerato che validamente l’assicurato aveva rinunciato alla protezione della

disdetta secondo l’art. 336c CO, poiché con il pagamento a suo favore di una

somma di fr. 61'116.-- quale controprestazione aveva ottenuto di più rispetto a

quanto avrebbe percepito se il contratto di lavoro fosse stato disdetto in modo

ordinario anche considerando due mesi supplementari a seguito dell’inabilità al

lavoro e STF 4C_27/2002 del 19 aprile 2002 menzionata sopra; consid. 2.11.).

Al contratto di lavoro

dell’assicurato, disdetto il 18 gennaio 2021 con un termine di preavviso di tre

mesi, ritenuta la sua incapacità lavorativa al 100% dal 22 marzo 2021 fino al

31 dicembre 2021, deve essere applicato il termine di protezione di 180 giorni

(essendo al servizio della SA dal 2001) di cui all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO.

Anche __________, nell’accordo

transattivo del 5 aprile 2022, ha peraltro evidenziato che “il contratto di

lavoro è stato disdetto in maniera ordinaria ed è terminato il 30 novembre

2021, dopo un periodo di sospensione del termine di disdetta ex art. 336 c

lett. b e cpv. 2 CO a seguito dell'inabilità di cui al punto C) delle premesse”,

ossia l’incapacità lavorativa completa a causa di malattia dal 22 marzo 2021

(cfr. doc. 49; consid. 2.9.).

2.13. In

casu l’assicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 22 marzo al 31 dicembre

2021. Inoltre il medesimo, il 10 settembre 2021 ha subito un infortunio,

essendo caduto dalla bicicletta, che l’ha reso incapace al lavoro in misura

completa fino al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 41; 42).

Il Tribunale federale ha

stabilito che, allorquando il lavoratore è impedito di lavorare a causa di

malattie o infortuni successivi che non hanno alcun legame fra loro, ogni nuova

malattia o ogni nuovo infortunio fa decorrere un nuovo termine legale di

protezione ex art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO durante il quale il datore

di lavoro non può validamente disdire il contratto di lavoro (riconoscimento

del cumulo "intra lettera"; cfr. DTF 120 II 124; STF 4A_117/2007,

4A_127/2007 del 13 settembre 2007; STF 4A_706/2016 del 4 agosto 2017).

Tuttavia in caso di

sovrapposizione di due periodi di protezione, ovvero quando un periodo di

protezione subentra totalmente durante un altro periodo in corso è preso in

considerazione solamente il periodo di protezione più lungo (cfr. Perrenoud, Commentaire

Romand Code des obligations I, 3a ed. 2021 n. 62-63 ad art. 336c CO).

Nella presente fattispecie tale

questione non necessita di ulteriori approfondimenti, in quanto, anche non

tenendo conto del periodo di protezione connesso all’infortunio del 10 settembre

2021 della durata di venti giorni che si è sovrapposto al periodo di protezione

dovuto alla malattia dell’assicurato, quest’ultimo non ha svantaggio alcuno dal

profilo della LADI.

In effetti, considerando il

periodo di protezione per malattia di 180 giorni con inizio il 22 marzo 2021,

il contratto di lavoro con __________ è comunque continuato fino alla fine del

mese di ottobre 2021, e meglio per altri sei mesi rispetto al termine ordinario

della fine di aprile 2021.

La disdetta ordinaria è stata data

il 18 gennaio 2021 nel rispetto del preavviso di tre mesi per la fine di un

mese (cfr. art. 335c cpv. 1 CO; doc. 15; 17) con scadenza il 30 aprile 2021. Il

22 marzo 2021 il termine di disdetta è stato sospeso, a seguito dell’inabilità

lavorativa completa dell’assicurato che è durata fino al 31 dicembre 2021, per

180 giorni visti i diciannove anni di servizio dell’assicurato (cfr. art. 335c

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO), ossia fino al 17 settembre 2021. Il termine di

disdetta ha ripreso a decorrere il 18 settembre 2021 per un mese e dieci giorni

(pari al periodo sospeso dal 22 marzo al 30 aprile 2021) fino al 27 ottobre

2021. In applicazione dell’art. 336c cpv. 3 CO

(“se per la cessazione di un

rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una

settimana lavorativa, che non coinci­de con la scadenza del termine prorogato

di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo”), ritenuto che il termine di disdetta di tre mesi era

per la fine di un mese, lo stesso è stato prolungato fino al 31 ottobre 2021

(cfr. DTF 133 III 517).

2.14. Giova altresì rilevare, in relazione

a quanto sostiene la parte resistente, e meglio che l’assicurato,

successivamente allo scritto del 26 maggio 2021 (cfr. consid. 2.9.), non ha rivendicato

oltre il prolungamento della disdetta (cfr. doc. A11 pag. 5), né ha effettuato “la

procedura inerente il versamento dei contributi che la ditta avrebbe dovuto

versare a riconoscimento del prolungo della disdetta” (cfr. doc. V pag. 7),

che l’art. 336c CO non regola la questione dell’obbligo del pagamento del

salario, il quale si determina, anche durante il periodo di protezione, secondo

le norme generali, in particolare secondo gli art. 324a e 324 b CO.

Conseguentemente non è certo che il salario debba essere versato durante

l’intera durata del periodo di protezione (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 14 ad art.

336c CO).

Inoltre la mancata rivendicazione

del prolungamento del termine di disdetta a causa dell’inabilità al lavoro per

malattia fatta valere dalla Cassa non può, ad ogni modo, essere considerata

quale rinuncia al periodo di protezione ex art. 336c CO, trattandosi comunque

di una norma a cui non può essere derogato a svantaggio del lavoratore (cfr.

art. 362 cpv. 1 CO) e non essendo stata prevista in casu una controprestazione

adeguata come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.-2.11.).

2.15. Il periodo di protezione in applicazione

dell’art. 336c CO che ha prolungato - tenendo conto dell’inabilità al lavoro

per malattia iniziata il 22 marzo 2021 - la disdetta fino al 31 ottobre 2021 (cfr.

consid. 2.13.), va considerato quale periodo di contribuzione ai sensi

dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, visto che il ricorrente era ancora vincolato

dal rapporto di lavoro con la __________ ma per malattia non ha ricevuto il

salario e non sono stati pagati contributi (cfr. consid. 2.4.).

Tale disposto entra in considerazione

proprio allorché un assicurato, vincolato a un rapporto di lavoro, a causa in

particolare di malattia non riceve un salario, bensì indennità giornaliere

versate da un’assicurazione (cfr. consid. 2.6.), come in casu dove

all’insorgente la __________, assicurazione collettiva contro la perdita di

guadagno in caso di malattia della __________ (cfr. doc. 49) ha riconosciuto le

indennità giornaliere per il periodo di inabilità a decorrere dal 1° maggio

2021, ritenuto che per il lasso di tempo sino al 30 aprile 2021 egli ha

ricevuto il salario dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.9.).

In una sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007 consid. 4.4.1 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione

a una vertenza concernente un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliere in

caso di malattia, stipulata da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti

e sottoposta alla legge sul contratto d'assicurazione, ha ricordato che “con la

(valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il

datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario (DTF 120 V 38 consid.

3); gli subentra l'assicuratore, il quale non versa al lavoratore/assicurato

il salario vero e proprio, dal quale andrebbero ancora dedotti i

contributi sociali, bensì un'indennità giornaliera, esente da tali

contributi”.

Il fatto sostenuto dalla Cassa

relativo alla mancata rivendicazione nei confronti del datore di lavoro del

pagamento di contributi (cfr. doc. V pag. 7) è ininfluente, siccome la

condizione determinante per ammettere l’esistenza di un periodo assimilabile a

un periodo di contribuzione non è la circostanza che l’assicurato abbia pagato

Fatti

i contributi, ma piuttosto che sia stato parte di un rapporto di lavoro (cfr.

STF 8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3; STF 8C_782/2017 del 16 maggio

2018 consid. 3.3.)

2.16. Stante quanto precede e ritenuto che

è ammesso il cumulo dei periodi di contribuzione con i periodi

equiparati ai periodi di contribuzione (cfr.

consid. 2.5.), occorre concludere che l’assicurato, nel termine quadro che si

estende dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI) ha

adempiuto un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI di 22 mesi

complessivi (16 mesi di periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 1 LADI

come peraltro già riconosciuto dalla Cassa - cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 2.9. - + 6

mesi di periodo equivalente a un periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2

lett. c LADI grazie al periodo di protezione ex art. 336c CO che ha permesso di

prolungare il termine di disdetta – tenendo conto dell’incapacità lavorativa

per malattia iniziata il 22 marzo 2021 (cfr. consid. 2.13.) – fino al 31

ottobre 2021).

Presentando un periodo di

contribuzione di 22 mesi e avendo più di 55 anni, il ricorrente, in

applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.8.), ha pertanto

diritto a 520 indennità giornaliere.

La Cassa valuterà parimenti se

nel caso dell’insorgente possano tornare applicabili gli art. 27 cpv. 3 LADI e

41b OADI (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_867/2011 dell’11 aprile 2012; STCA

38.2015.11 del 3 dicembre 2015 consid. 2.6.; 2.7.; 2.10.).

2.17. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

Considerandi

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.18

Vincente in causa, l’insorgente,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo

di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; art. 30 Lptca).

Alla richiesta della parte

ricorrente di assegnarle ripetibili pari a fr. 5'185.75 (fr. 4'500 onorario +

fr. 315 spese; cfr. doc. IIIbis) non può, invece, essere dato seguito, poiché,

in particolare, l’avv. RA 1 rappresentava l’assicurato anche nella procedura di

opposizione dove erano

già stati trattati i principali argomenti che hanno in seguito potuto essere ripresi

e sviluppati in sede di ricorso. Davanti al TCA è peraltro stato presentato

unicamente il ricorso (cfr. doc. I), oltre alla lettera con allegata la nota

intermedia per onorari e spese (cfr. doc. III).

In proposito cfr. STF 8C_360/2022

del 24 agosto 2022; STF 8C_747/2020 dell’8 giugno 2021; STFA I 452/05, 456/05

del 27 novembre 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 30 giugno 2022 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto a 520 indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti