38.2022.62
Diritto a 520 ID invece di 260 riconosciute da Cassa. Ass. > 55 anni e nel TQ x il periodo di contribuzione ha adempiuto periodo di contr. di 22 mesi: 16 mesi di contr. + 6 mesi periodo equivalente a periodo di contr. grazie a periodo di protez. ex art. 336c CO che ha prolungato termine di disdetta
5 dicembre 2022Italiano51 min
come peraltro già riconosciuto dalla Cassa - cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 2.9. - + 6
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.62
rs
Lugano
5 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato l’__________ 1961, ha lavorato alle dipendenze della __________, quale addetto
alla vendita a tempo pieno, dal maggio 2001 al gennaio 2021 (cfr. doc. 15; 3).
L’ultimo
giorno di lavoro dell’assicurato è stato il 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 3).
In
effetti il datore di lavoro, il 18 gennaio 2021, ha disdetto il rapporto di
lavoro per motivi economici /aziendali nel rispetto del termine di preavviso di
tre mesi, ma ha liberato l’assicurato da ogni impegno nei suoi confronti dal 31
gennaio 2021 (cfr. doc. 16).
La
__________, il 25 gennaio 2021, ha, del resto, versato a RI 1, oltre allo
stipendio di gennaio 2021 (fr. 5'772.-- lordi), altre tre mensilità
corrispondenti ai mesi di disdetta (da febbraio ad aprile 2021), pari a fr.
17'316.-- lordi (cfr. doc. 20)
1.2. Il
22 marzo 2021 l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro per
malattia dalla sua medico curante, Dr. med. __________, FMH in medicina
generale (cfr. doc. 23). L’incapacità lavorativa al 100% è proseguita fino al
31 dicembre 2021 e poi è diminuita al 50% dal 1° gennaio 2022, come attestato
dal Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. RI 1 ha
ritrovato la propria abilità al lavoro dal 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 24-35).
Dal
10 al 30 settembre 2021 l’interessato è stato, poi, incapace al lavoro al 100%
a causa d’infortunio (cfr. doc. 42).
1.3. Nel
frattempo RI 1, il 20 aprile 2021, si è annunciato per il collocamento con
effetto a decorrere dal 1° maggio 2021, dichiarando di ricercare un impiego a
tempo pieno (cfr. doc. 2).
1.4. Siccome
la richiesta dell’8 giugno 2021 formulata dall’assicurato, per il tramite di __________,
alla __________, che aveva concluso con la __________ un’assicurazione
collettiva di indennità giornaliera contro la perdita di guadagno per il
rischio di malattia, di assumere il suo caso (cfr. doc. 40), non ha avuto esito
positivo, AT 1 ha convenuto in causa __________ con petizione del 16 dicembre
2021 inoltrata al TCA, domandandone la condanna al pagamento di fr. 37’826.40
oltre accessori.
La
causa è stata stralciata dai ruoli dal giudice delegato Ivano Ranzanici con
sentenza 36.2021.57 del 14 aprile 2022, in quanto la petizione è stata ritirata
dall’assicurato a seguito di un accordo intervenuto tra le parti.
Dalla
transazione del 5 aprile 2022 risulta, in particolare, che:
" (…)
2) L’assicuratore riconosce il proprio obbligo di presa a carico
delle indennità giornaliere dovute a RI 1, ritenuto che il
contratto di lavoro è stato disdetto in maniera ordinaria ed è terminato il 30
novembre 2021, dopo un periodo di sospensione del termine di disdetta ex art.
336 c lett. b e cpv. 2 CO a seguito dell'inabilità di cui al punto C) delle
premesse.
3) __________ si riconosce debitrice e si impegna a versare a RI 1
l'importo di CHF 43'000.00 netti a titolo di indennità giornaliere dovute per
il periodo di inabilità lavorativa a far tempo dal 10 maggio 2021 - ritenuto
che sino al 30 aprile 2021 il dipendente è stato pagato dalla datrice di lavoro
(…)” (Doc. 49)
1.5. Con
decisione del 26 aprile 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che
il diritto dell’assicurato alla disoccupazione dal mese di gennaio 2022 ammonta
a 260 indennità, poiché “negli ultimi due anni precedenti l’inizio del
diritto alla disoccupazione può comprovare un periodo di contribuzione pari a
16 mesi (dal 03.01.2020 al 30.04.2021)” (cfr. Doc. 52).
1.6. Contro
questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 18 maggio 2022 ha
interposto opposizione, chiedendo l’annullamento della stessa e il
riconoscimento del diritto a 520 indennità a far tempo dal 1° gennaio 2022
(cfr. doc. 54 pag. 7).
Al
riguardo è stato affermato:
" (…) La
Cassa ha segnatamente omesso - ingiustificatamente - di considerare fatti e
documentazione giuridicamente rilevante, a sapere la malattia del dipendente,
il suo infortunio, l'accordo e gli accertamenti eseguiti dall'assicurazione del
datore di lavoro, fatti, tutti, dimostrati da attestazioni documentali mai
messe in discussione (doc. 4, 5 e 6).
15.3. Tale decisione risulta inoltre lesiva del diritto federale e
segnatamente degli art. 336 c cpv. 2 CO, dell'art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 LADI, 13
cpv. 2 lett. c LADI e dell'art. 27 LADI, laddove non considera, ancora una
volta in maniera ingiustificata, che la malattia e l'infortunio di cui ha sofferto
l'opponente hanno legalmente interrotto il termine di preavviso (art. 336 c
cpv. 2 CO), rispettivamente che tali mesi di inabilità lavorativa contano come
periodo contributivo (art. 13 cpv. 2 lett. c LADI). (…)” (Doc. 54 pag. 6)
1.7. Con
decisione su opposizione del 30 giugno 2022 la Cassa ha confermato il proprio
provvedimento del 26 aprile 2022, argomentando:
" (…) Nel
caso in esame, il Sig. RI 1 si è iscritto in disoccupazione, a tutti gli
effetti (vista la malattia e l'infortunio citati in precedenza), il 1° gennaio
2022; inizialmente, al 50% e dal 1°
febbraio 2022 al 100%.
Pertanto ne risulta un periodo di contribuzione, nel termine
quadro di calcolo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, come segue:
- 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2021 presso __________ di __________,
ossia 16 mesi.
Durante il suo periodo di disdetta, l'Assicurato, tramite il __________,
ha rivendicato il prolungamento della disdetta (cfr. scritto Avv. __________
del 26 maggio 2021 indirizzato alla ditta __________ di __________),
considerato la sua inabilità a causa di malattia, ed, in seguito, a causa anche
di un infortunio.
Il Sig. RI 1 si è rivolto, successivamente, all'Avvocato RA 1 e
dalla documentazione in nostro possesso non risulta la continuazione della
rivendicazione del prolungo del termine di disdetta, né da parte del Sig. RI 1
né da parte dell'Avvocato RA 1, nonostante l'Assicurato sia stato, in quel
periodo e come sopra ribadito, inabile a causa di malattia e infortunio.
(…).
Dai documenti in nostro possesso risulta che al Sig. RI 1, sono
state quindi riconosciute le indennità di malattia dalla assicurazione __________
per il periodo di inabilità lavorativa dal 1° maggio 2021 direttamente al
rappresentante legale dell'assicurato senza quindi coinvolgere l'azienda
stessa. Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto, il contratto, a
tutt'oggi, risulta essersi concluso in data 30 aprile 2021.
Come ribadito in precedenza, considerato che non vi è stata alcuna
successiva rivendicazione del prolungamento della disdetta da parte
dell'opponente né conseguentemente il riconoscimento di questa proroga,
l'opposizione non può trovare accoglimento (…)” (Doc. A11 pag. 4-5)
1.8. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha ribadito la richiesta di
riconoscergli 520 indennità giornaliere dal 1° gennaio 2022 (cfr. doc. I pag.
12).
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha addotto, da una parte di aver più di 55 anni e di aver
contribuito nel termine quadro di contribuzione, dal 1° gennaio 2020 al 1°
gennaio 2022, per 23 mesi, e meglio:
" 12 mesi
nel 2020, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
2 mesi e 22 giorni nel 2021 dal 1° gennaio
2021 al 22 marzo 2021, mesi durante i quali egli ha lavorato, rispettivamente
era esonerato dal prestare l'attività lavorativa ma era abile al lavoro (doc.
3);
8 mesi e 8 giorni dal 23 marzo al 30 novembre
2021, mesi durante i quali l'assicurato era vincolato al contratto di lavoro
per effetto dell'art. 336 c cpv. 2 lett. c CO, ma era inabile a causa di
malattia e infortunio (art. 9 cpv. 2 lett. c LADI).” (Doc. I pag. 9)
Riguardo al prolungamento del
termine di disdetta ex art. 336c CO l’insorgente ha affermato:
" 29. Secondo
la Cassa, il signor RI 1, contrariamente ai suoi doveri legali, non avrebbe
giudizialmente rivendicato il prolungo del termine di disdetta (cfr. doc. 11 pag.
4), motivo per cui il contratto di lavoro sarebbe terminato al 30 aprile 2021,
come se non vi fosse malattia.
30. Tale accertamento dei fatti è manifestamente errato poiché,
come ricordato al considerando 5 del presente ricorso e come documentato (doc.
4, doc. 6), il signor RI 1 il 22 marzo 2021, nel corso del termine di disdetta,
si è ammalato e nel mese di settembre 2021 si è infortunato (doc. 5). Stato di
malattia e infortunio, peraltro, mai contestati da nessuno (non dal datore di
lavoro, non dall'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia del
datore di lavoro, non dall'__________).
31. La condizione posta dall'autorità inferiore al riconoscimento
dei diritti dell'assicurato nell'ambito della LADI è peraltro lesiva del diritto
e segnatamente dell'art. 336c CO, nella misura in cui la sospensione del
termine di disdetta in caso di malattia e infortunio deriva dalla legge
stessa e non richiede obbligatoriamente una decisione della Pretura civile
per essere effettiva. La Cassa non può semplicemente ignorare documenti e
disposti di legge, a maggior ragione ritenuto che ogni autorità (giudiziaria o
amministrativa che sia) è tenuta ad applicare d'ufficio il diritto (art. 31
LPAmm) e ad accertare d'ufficio i fatti (art. 43 LPGA). (…)” (Doc. I pag. 10)
L’assicurato, tramite l’avv. RA 1,
ha poi censurato quanto sostenuto dalla Cassa circa il fatto che il contratto
di lavoro risulterebbe concluso al 30 aprile 2021 nella misura in cui le
indennità sono state versate dall'assicurazione contro la perdita di guadagno
in caso di malattia, __________, senza coinvolgere l'azienda, cosicché il suo
periodo di contribuzione sarebbe di (soli) 16 mesi ossia dal 1°
gennaio
2020 al 30 aprile 2021. In proposito è stato rilevato:
" 36. La
Cassa ignora peraltro che l'assicurazione collettiva contro la perdita di
guadagno in caso di malattia stipulata dal datore di lavoro (qui __________)
interviene solo ed esclusivamente quando la malattia di un dipendente
interviene durante il rapporto di lavoro (cfr. doc. 12 clausola 6.1.), come qui
è stato il caso. L'intervento di __________ quale assicurazione collettiva
conferma ulteriormente - quando ancora necessario - che la malattia è
intervenuta durante il termine di preavviso e che questo è stato legalmente
interrotto sino al 30 novembre 2022 (doc. 6). Ancora una volta l'accertamento
della Cassa si rivela manifestamente inesatto e contrario al diritto.”
La parte ricorrente ritiene, dunque,
che la conclusione della Cassa secondo cui l'assicurato avrebbe contribuito per
soli 16 mesi è insostenibile ed è contraria agli art. 9 cpv. 1 lett. e e 13
cpv. 2 lett. c LADI che prevede che, nei periodi contributivi, sono parimente
computati i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro,
ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e
non paga quindi contributi, ciò che in casu è avvenuto dal 22 marzo al 30
novembre 2021 (cfr. doc. I pag. 11-12).
1.9. Nella sua risposta del 5 settembre
2022 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.10. Il
presidente del TCA, il 6 settembre 2022, ha assegnato alle parti un termine di
dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia stabilito con
decisione del 26 aprile 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 30
giugno 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.), che il ricorrente ha diritto a 260
indennità di disoccupazione, anziché 520 come invece chiesto dall’assicurato.
2.2. Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato,
quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro,
un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF
122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113
V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata
in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria
giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019
del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo,
“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.
Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. L’art. 9
cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente
legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la
riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i
presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 prevede che
il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di
tale giorno.
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato
pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.
2.4. Giusta l’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi
contributi.
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali
a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la
perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere
versate da un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione.
Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il
salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in
correlazione con l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere
percepite in virtù degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO È così decisivo sapere se
l’incapacità lavorativa è subentrata durante il rapporto di lavoro o al difuori
dello stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella prima
ipotesi si applica l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso entra
in considerazione soltanto l’art. 14 cpv. 1 lett. b CO (cfr. STF 8C_645/2014
del 3 luglio 2015 consid. 2).
2.5. Nella
Prassi LADI ID la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione al
periodo minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario,
prevedono quanto segue:
"
(…)
B143 Ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante
almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1
lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono
assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito di
un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).
(…)
B144 Oltre ad aver esercitato
un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta
a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a
insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Nella
Prassi LADI ID, fra i periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art.
13 cpv. 2 LADI, vengono segnatamente enumerati:
"
(…)
B164 I periodi durante i quali
l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o
infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti
considerati periodi di contribuzione. (…)”
Infine la Prassi
al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e di
periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022
consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3.
2.6. In dottrina Boris Rubin, in
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a
proposito dell’art. 13 LADI, sottolinea che:
"
(…)
28 Lettre c – Cette disposition
s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de
travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est
prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par
une assurance (prestations alors non soumises à cotisation AVS [art. 6 al. 2
let. B RAVS]).
29 Est donc déterminant le point de savoir
si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de
celui-ci, en particulier après une resiliation valable. On sait qu’après le
temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans
différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail
totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à
faute du travalleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1
let. B CO).
30 Lorsque les cas de maladie et
d’accident interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1
let. B LACI qui, à certaines conditions, peut alors trouver application (v. 14
N22 ss). (…)”
Nei
rispettivi commenti a questa norma Nussbaumer
e Gerhards osservano, in
particolare, che:
"
aa) Gesetzessystematisce
Einordnung
173 Art. 13 AVIG kennt fünf
Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl der
Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat.
Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen
Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch
richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass
hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden.
Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch
nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten
in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit
Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere
Wartezeit bestehen zu müssen.
(…)
ccc) Kranke und
verunfallte Arbeitnehmer
177 Zeiten, in denen der
Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder
Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art. 13
Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um
beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses
Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitsgebers aufgehört hat
(vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung
ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt
gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil
Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht
AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."
(cfr. Th. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)
e
"
3. Sonderzeiten
innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
27
Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen
der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);
desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit
sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder
gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).
28
In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte
zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der
Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl.
Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben
N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich
die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können
deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des
Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11
I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich
weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der
"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des
Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie
gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der
Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle
Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis
(vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der
Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert
worden.
29
In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass
"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und
Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge
verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als
"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte
Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen
AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.
30
Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers
(OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch
Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR
324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei
betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die
nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind."
(cfr.
G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21,
22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)
2.7. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro
per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i
relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a
condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o
d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono
parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più
di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era
domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art.
13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269
segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto
al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di
contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8
agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF
8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.8. L’art. 27 LADI relativo al numero
massimo di indennità giornaliere ai cpv. 1, 2 e 3 prevede:
" 1 Entro
il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al
periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:
1. ha compiuto 55 anni, o
2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un
grado di invalidità del 40 per cento.
3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al
massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo
il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante
gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto
alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto
difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”
4 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.
5 Le persone costrette ad assumere o a estendere
un’attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d’invalidità
secondo l’articolo 14 capoverso 2 hanno diritto a 180 indennità
giornaliere al massimo.
5bis Le persone minori di 25 anni che non hanno un
obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità
giornaliere al massimo.”
Il vecchio tenore dell’art. 27
cpv. 2 lett. c LADI - valido dal 1° aprile 2011 al 1° gennaio 2012 - enunciava
che l’assicurato che aveva compiuto 55 anni o riscuoteva una rendita di
invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento
aveva diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se
poteva comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi.
La modifica di tale disposto riguardante la
diminuzione a 22 mesi del periodo di contribuzione da comprovare - in vigore
retroattivamente dal 1° gennaio 2012 (cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg.
6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012 pagg. 495-496) è stata introdotta per
evitare i casi di rigore qui indicati:
" (…) La
nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si
pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia
di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente
del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione.
Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che
l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli
ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati
interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il
periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due
attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi.
Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate
all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato,
per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è
considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di
rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N.
40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)
Al riguardo cfr. STCA 38.2020.26
del 21 dicembre 2020 consid. 2.4.; STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012.
Fondandosi sull’art.
27 cpv. 3 LADI, il Consiglio federale ha emanato l’art. 41b OADI, secondo il
quale, giusta il cpv. 1, l’assicurato che ha aperto un termine quadro per la
riscossione della prestazione in base all’art. 13 LADI durante gli ultimi
quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto
alla rendita AVS, ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
L’art. 41b cpv. 2
OADI enuncia che il termine quadro per la riscossione della prestazione è
prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della
rendita AVS. Il cpv. 3 prevede, infine, che se il diritto all’indennità è
esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene
aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.
2.9. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che la __________, tramite raccomandata denominata
“disdetta ordinaria”, ha disdetto il contratto di lavoro concluso nell’aprile
2001 con RI 1 (cfr. consid. 1.1.) il 18 gennaio 2021 per il 30 aprile 2021 in
rispetto del termine di tre mesi di disdetta (cfr. doc. 16) previsto dall’art.
335c cpv. 1 CO, come pure dall’art. 5 della Convenzione collettiva di lavoro
dell’industria svizzera del __________ (cfr. doc. 17) e dal contratto
individuale (cfr. doc. 15).
La ditta ha, però, liberato il
ricorrente dall’obbligo di lavorare con effetto dal 31 gennaio 2021.
L’assicurato ha firmato la
lettera del 18 gennaio 2021 il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. 16).
Il 21 gennaio 2021 la SA, a
seguito di un messaggio di posta elettronica dell’insorgente del 20 gennaio
2021, gli ha confermato che gli sarebbero stati corrisposti tre marenghi,
previsti come premio di anzianità per il compimento di vent’anni di servizio
(nel suo caso al 1° maggio 2021), aggiungendo, da un lato, che essi gli
venivano accordati oltre quanto riconosciutogli con la lettera del 18 gennaio
2021, dall’altro, che non ci sarebbe stato in più un buono in denaro (cfr. doc.
9).
La
__________, alla fine di gennaio 2021, ha versato all’assicurato, oltre allo
stipendio di gennaio 2021 (fr. 5'772.-- lordi), altre tre mensilità
corrispondenti ai mesi di disdetta (da febbraio ad aprile 2021), pari a fr.
17'316.-- lordi (cfr. doc. 20).
A far tempo dal 22 marzo 2021
l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% per malattia (cfr.
consid. 1.2.).
Con messaggio di posta
elettronica del 20 aprile 2021 la __________ ha risposto alla richiesta
dell’insorgente di confermargli che la disdetta sarebbe stata posticipata a
causa della malattia al 100% che “nel corso del colloquio del 18 gennaio
2021 in cui le è stato comunicato che il rapporto di lavoro non poteva progredire
e che vi sarebbe quindi stata la disdetta del contratto di lavoro, era poi
stata discussa e in definitiva concordata la rescissione consensuale del
contratto”. La SA ha precisato che durante l’incontro era stata concordata “la
chiusura del rapporto con data 31 gennaio 2021 a fronte della liquidazione
finale e integrale di tutte le competenze derivanti dal contratto di lavoro che
sarebbero state maturate se il contratto fosse durato sino alla fine del
periodo di disdetta” (cfr. doc. 11).
Il 26 maggio 2021 l’__________ ha
scritto alla ditta in questione per conto del ricorrente, contestando di aver
mai preso accordi al fine di rinunciare alle pretese a cui avrebbe avuto
diritto in caso di assenza dal lavoro per malattia. È stato sottolineato che
neppure vi è stata una risoluzione consensuale del contratto “dal momento
che __________ ha deciso, unilateralmente, dopo 20 anni di attività, alla
soglia dei suoi 60 anni, di rescindere il contratto di lavoro”.
Inoltre la SA è stata invitata, a
fronte dell’inabilità completa per malattia attestata dai certificati medici in
suo possesso, a notificare immediatamente il caso all’ente assicuratore
competente, specificando che “finché sussiste la malattia, nel limite dei
termini legali e contrattuali di protezione, il rapporto di lavoro non è
terminato il 30.4.2021” (cfr. doc. 36).
La __________, il 7 giugno 2021,
ha risposto:
" (…) a
seguito della vostra lettera del 26 maggio 2021 e del sollecito del 2 giugno 2021
ribadiamo che successivamente alla notifica della disdetta, tra le parti è
intervenuto un accordo secondo il quale il contratto è terminato
consensualmente in data 31 gennaio 2021, tant’è che l’azienda ha integralmente
liquidato il Signor RI 1, riconoscendogli una liquidazione economica immeditata
pari a quello che egli avrebbe guadagnato sino al 30 aprile 2021, ma
svincolandolo dai suoi obblighi contrattuali.
Inoltre vi è stato il riconoscimento, sebbene non dovuti, di n. 3
marenghi d’oro ad ulteriore chiusura del rapporto.
Il nostro ente assicurativo IPG è __________ (…)” (Doc. 39).
L’__________, l’8 giugno 2021, ha
perciò, contattato direttamente la __________ al fine di assumere il caso
dell’assicurato (cfr. doc. 40).
__________, in un primo tempo, ha
negato il pagamento delle indennità giornaliere, visto che il datore di lavoro
sosteneva di aver raggiunto un accordo di scioglimento consensuale del
contratto di lavoro (cfr. doc. 49).
Il 5 aprile 2022 l’assicurato,
che nel frattempo, il 16 dicembre 2021, aveva inoltrato al TCA una petizione contro
__________, e quest’ultima hanno raggiunto un accordo secondo cui, da una
parte, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo di presa a carico
delle indennità giornaliere dovute a RI 1, ritenuto che il contratto di lavoro
è stato disdetto in maniera ordinaria ed è terminato il 30 novembre 2021, dopo
un periodo di sospensione del termine di disdetta ex art. 336 c lett. b e cpv.
2 CO a seguito dell'inabilità di cui al punto C) delle premesse. Dall’altra, __________
si è riconosciuta debitrice e si è impegnata a versare all’assicurato l'importo
di fr. 43'000.00 netti a titolo di indennità giornaliere dovute per il periodo
di inabilità lavorativa a far tempo dal 10 maggio 2021 - ritenuto che sino al
30 aprile 2021 il dipendente è stato pagato dalla datrice di lavoro (cfr. doc.
49; consid. 1.4.)
La
petizione, essendo stata ritirata dall’assicurato a seguito dell’accordo
intervenuto con la __________, è pertanto stata stralciata dai ruoli con STCA
sentenza 36.2021.57 del 14 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.).
La Cassa, con decisione del 26
aprile 2022, confermata dalla decisone su opposizione del 30 giugno 2022
impugnata, ha riconosciuto all’assicurato 260 indennità giornaliere in
applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI.
Più
specificatamente la parte resistente ha ritenuto comprovato nel termine quadro
per il periodo di contribuzione (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021) un periodo
di contribuzione di 16 mesi da gennaio 2020 ad aprile 2021, per cui ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI ha concesso all’insorgente 260 indennità
giornaliere (cfr. consid. 1.5.; 1.7.).
Il ricorrente ha chiesto invece,
che gli vengano assegnate 520 indennità (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI), poiché
in buona sostanza, essendo divenuto inabile al lavoro al 100% nel corso del
termine di disdetta di tre mesi scadenti il 30 aprile 2021 a causa di malattia
dal 22 marzo al 31 dicembre 2021 e di infortunio dal 10 al 30 settembre 2021
(cfr. consid. 1.2.), al suo caso deve essere applicato l’art. 336c cpv. 1 lett.
b e cpv. 2 CO che prolunga il termine di disdetta - così che in casu il
contratto di lavoro è giunto al termine il 30 novembre 2021 -, rispettivamente
l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI relativo ai periodi di malattia o infortunio
durante un rapporto di lavoro assimilabili a periodi di contribuzione. Egli è
del parere, di conseguenza, che il suo periodo di contribuzioni ammonti a 23
mesi.
2.10. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile
innanzitutto rilevare che l’art. 324a CO, riguardante
l’impedimento del lavoratore, enuncia:
"
1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di
lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio,
adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro
deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità
per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o
sia stato stipulato per più di tre mesi.
2 Se
un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o
contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di
servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo
adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le
circostanze particolari.
3 Il
datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso
di gravidanza.
4 Alle
disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente
per il lavoratore."
Giusta l’art. 324b CO:
" 1 Se, in virtù di disposizioni
legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze
economiche d’un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua
persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a
pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall’assicurazione per il tempo
limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.
2 Se le
prestazioni dell’assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare
la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.
3 Se le
prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore
di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del
salario.”
Ai sensi dell’art. 336c CO,
relativo alla disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro:
" 1 Dopo il tempo di prova, il datore
di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a. allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio
svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e,
in quanto il servizio duri più di 11192 giorni, nelle
quattro settimane precedenti e seguenti;
b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in
parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per
30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno
di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di
servizio;
c. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto
della lavoratrice;
c.bis prima del termine del congedo di maternità prolungato
conformemente all’articolo 329f capoverso 2;
c.ter finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui
all’articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del
termine quadro;
d. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un
servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto
all’estero.
2 La disdetta
data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se,
invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza
all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine
del periodo.
3 Se per la
cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un
mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del
termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso
immediatamente successivo.”
L’art. 341 cpv. 1 CO prevede che
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il
lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo.
L’art. 362 cpv. 1 CO sancisce
che, in particolare, ai disposti di cui agli art. 336c e 341 cpv. 1 CO non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante
accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
Giusta il cpv. 2 sono nulli gli
accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro
deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.
2.11. L’art. 341 CO non vieta alle parti
di mettere fine in ogni tempo al contratto di lavoro di comune accordo
(convenzione di disdetta) per una data precisa, purché le medesime non cerchino
di raggirare in tal modo una disposizione imperativa della legge. Una
convenzione di disdetta ha lo scopo di impedire la nascita di nuove pretese ed
esclude la protezione degli art. 336 segg. CO (cfr. STF 9C_374/2021 consid.
5.2.; STF 4A_13/2018, 4A_17/2018 del 23 ottobre 2018 consid. 4.1.1.).
Nella sentenza 4A_13/2018, 4A_17/2018
del 23 ottobre 2018, appena menzionata, il Tribunale federale, riguardo
all’art. 341 cpv. 1 CO, ha precisato:
" (…)
4.1.1. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit
pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord
(convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la
naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention emporte
renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif,
un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction,
comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie
(ATF 136 III 467 consid. 4.5; 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2b p. 61; arrêts 4A_96/2017 du 14 décembre 2017
consid. 3.1; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 4.1; 4A_563/2011 du 19
janvier 2012 consid. 4.1).
En passant une convention de résiliation, le
travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs
(art. 336 ss CO) (arrêt 4A_563/2011 précité consid. 4.1; WYLER/HEINZER, Droit
du travail, 3e éd. 2014, p. 526); en particulier, l'art. 336c CO ne
s'applique plus (arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002 consid. 2).
4.1.2. L'art. 341 al. 1 CO ne fait pas
non plus obstacle à une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des
rapports de travail, à condition qu'il y ait une équivalence appropriée des
concessions réciproques, c'est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque
partie renonce soient de valeur comparable. Le travailleur ne peut pas disposer
librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une
convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans
contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5 p. 471; 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; arrêts 4A_96/2017 précité consid. 3.1;
4A_25/2014 du 7 avril 2014 consid. 6.2). La transaction ne visant que les
modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du
rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre
les congés (art. 336 ss CO, en particulier l'art. 336c CO) ne sont pas
concernées et les parties y restent soumises. Ainsi, lorsque l'employeur
résilie unilatéralement le contrat et qu'il passe simultanément ou
postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat,
l'acceptation de la résiliation par l'employé est à elle seule insuffisante
pour admettre qu'il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent
les art. 336 ss CO (arrêt 4C.27/2002 précité consid. 2).
4.1.3. Ces deux accords se distinguent en ce
sens que la convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles
prétentions, tandis que la transaction (régissant les modalités de la fin des
rapports de travail) implique la renonciation à des prétentions existantes (et,
partant, présuppose le respect des exigences tirées de l'art. 341 al. 1
CO) (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015,
no 6 ad art. 341 CO). Dès lors, si les parties
entendaient exclure la protection conférée au travailleur par les art. 336
ss CO, l'accord sera qualifié de convention de résiliation (qui présuppose la
renonciation à une éventuelle contestation future du congé); dans la situation
inverse (la protection des art. 336 ss CO n'est pas écartée), l'accord
sera qualifié de transaction.
4.2. Savoir si les parties ont passé l'un ou
l'autre de ces deux accords et, partant, la qualification juridique de leur
accord, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté,
conformément aux principes développés par la jurisprudence et donc sans égard
aux termes inexacts dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO) (sur les
principes d'interprétation des contrats en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2 p. 97 ss).”
In ogni caso l’accordo tra le
parti deve essere intrepretato restrittivamente e può costituire una
convenzione di disdetta soltanto in presenza di circostanze eccezionali,
segnatamente quando è stabilita senza equivoci la volontà degli interessati di
rinunciare al contratto.
Così l’art. 336c CO non si
applica allorché le parti mettono fine al contratto di lavoro di
comune accordo, sempre che quest’ultimo preveda delle concessioni reciproche e che
si tratti chiaramente di un caso di transazione (cfr. STF 4C_27/2002 del 19
aprile 2002 consid. 2, citato nella STF 4A_13/2018, 4A_17/2018 del 23 ottobre
2018).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_94/2020 del 9 luglio 2020 consid. 6.2.
2.12. Attentamente
esaminate le circostanze fattuali del caso di specie (cfr. consid. 2.9.), il
TCA ritiene che il rapporto di lavoro tra l’assicurato e __________, iniziato
il 1° maggio 2001 (cfr. doc. 15), sia stato sciolto unilateralmente dal datore
di lavoro il 18 gennaio 2021 per il 30 aprile 2021.
In
effetti è la SA stessa che ha denominato la lettera raccomandata del 18 gennaio
2021 “disdetta ordinaria” e ha indicato che la disdetta veniva data in rispetto
del termine di preavviso di tre mesi (cfr. doc. 16).
È vero che il datore di lavoro ha
liberato l’insorgente dall’obbligo di prestare lavoro dal 31 gennaio 2021 (cfr.
doc. 16) e che gli ha versato gli stipendi fino ad aprile 2021 compreso il 25
gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.).
Tuttavia ciò non implica la fine
anticipata del rapporto di impiego. Al contrario quando un assicurato è
liberato dall’obbligo di lavorare nel contesto di una disdetta in tempo
inopportuno il contratto resta valido (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002 consid. 2. c e 3. a; STF 4A_231/2018
del 23 luglio 2019).
Pertanto, essendo subentrata il
22 marzo 2021, un’inabilità lavorativa al 100% per malattia, in casu torna
applicabile l’art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO (cfr. consid. 2.10.).
Del resto l’accettazione da parte
dell’assicurato della disdetta e delle relative modalità di fine contratto non
è sufficiente per ammettere che il medesimo abbia rinunciato (implicitamente) alle
speciali disposizioni a protezione dei lavoratori
di cui agli art. 336 segg. CO (cfr. consid. 2.11.).
In concreto va, altresì,
osservato che il datore di lavoro, a seguito della disdetta, ha corrisposto al
ricorrente esclusivamente i salari fino al 30 aprile 2021, ossia concernenti i
tre mesi di disdetta ordinaria, oltre ai tre marenghi d’oro, previsti come
premio di anzianità per il compimento di vent’anni di servizio (nel suo caso i
venti anni sarebbero stati raggiunti il 1° maggio 2021).
L’assicurato, dunque, nemmeno ha
beneficiato di controprestazioni tali da compensare l’eventuale rinuncia al
periodo di protezione contemplato all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO (cfr. a
contrario STF 8C_94/2020 del 9 luglio 2020, già citata sopra, in cui è stato
considerato che validamente l’assicurato aveva rinunciato alla protezione della
disdetta secondo l’art. 336c CO, poiché con il pagamento a suo favore di una
somma di fr. 61'116.-- quale controprestazione aveva ottenuto di più rispetto a
quanto avrebbe percepito se il contratto di lavoro fosse stato disdetto in modo
ordinario anche considerando due mesi supplementari a seguito dell’inabilità al
lavoro e STF 4C_27/2002 del 19 aprile 2002 menzionata sopra; consid. 2.11.).
Al contratto di lavoro
dell’assicurato, disdetto il 18 gennaio 2021 con un termine di preavviso di tre
mesi, ritenuta la sua incapacità lavorativa al 100% dal 22 marzo 2021 fino al
31 dicembre 2021, deve essere applicato il termine di protezione di 180 giorni
(essendo al servizio della SA dal 2001) di cui all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO.
Anche __________, nell’accordo
transattivo del 5 aprile 2022, ha peraltro evidenziato che “il contratto di
lavoro è stato disdetto in maniera ordinaria ed è terminato il 30 novembre
2021, dopo un periodo di sospensione del termine di disdetta ex art. 336 c
lett. b e cpv. 2 CO a seguito dell'inabilità di cui al punto C) delle premesse”,
ossia l’incapacità lavorativa completa a causa di malattia dal 22 marzo 2021
(cfr. doc. 49; consid. 2.9.).
2.13. In
casu l’assicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 22 marzo al 31 dicembre
2021. Inoltre il medesimo, il 10 settembre 2021 ha subito un infortunio,
essendo caduto dalla bicicletta, che l’ha reso incapace al lavoro in misura
completa fino al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 41; 42).
Il Tribunale federale ha
stabilito che, allorquando il lavoratore è impedito di lavorare a causa di
malattie o infortuni successivi che non hanno alcun legame fra loro, ogni nuova
malattia o ogni nuovo infortunio fa decorrere un nuovo termine legale di
protezione ex art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO durante il quale il datore
di lavoro non può validamente disdire il contratto di lavoro (riconoscimento
del cumulo "intra lettera"; cfr. DTF 120 II 124; STF 4A_117/2007,
4A_127/2007 del 13 settembre 2007; STF 4A_706/2016 del 4 agosto 2017).
Tuttavia in caso di
sovrapposizione di due periodi di protezione, ovvero quando un periodo di
protezione subentra totalmente durante un altro periodo in corso è preso in
considerazione solamente il periodo di protezione più lungo (cfr. Perrenoud, Commentaire
Romand Code des obligations I, 3a ed. 2021 n. 62-63 ad art. 336c CO).
Nella presente fattispecie tale
questione non necessita di ulteriori approfondimenti, in quanto, anche non
tenendo conto del periodo di protezione connesso all’infortunio del 10 settembre
2021 della durata di venti giorni che si è sovrapposto al periodo di protezione
dovuto alla malattia dell’assicurato, quest’ultimo non ha svantaggio alcuno dal
profilo della LADI.
In effetti, considerando il
periodo di protezione per malattia di 180 giorni con inizio il 22 marzo 2021,
il contratto di lavoro con __________ è comunque continuato fino alla fine del
mese di ottobre 2021, e meglio per altri sei mesi rispetto al termine ordinario
della fine di aprile 2021.
La disdetta ordinaria è stata data
il 18 gennaio 2021 nel rispetto del preavviso di tre mesi per la fine di un
mese (cfr. art. 335c cpv. 1 CO; doc. 15; 17) con scadenza il 30 aprile 2021. Il
22 marzo 2021 il termine di disdetta è stato sospeso, a seguito dell’inabilità
lavorativa completa dell’assicurato che è durata fino al 31 dicembre 2021, per
180 giorni visti i diciannove anni di servizio dell’assicurato (cfr. art. 335c
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO), ossia fino al 17 settembre 2021. Il termine di
disdetta ha ripreso a decorrere il 18 settembre 2021 per un mese e dieci giorni
(pari al periodo sospeso dal 22 marzo al 30 aprile 2021) fino al 27 ottobre
2021. In applicazione dell’art. 336c cpv. 3 CO
(“se per la cessazione di un
rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una
settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato
di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo”), ritenuto che il termine di disdetta di tre mesi era
per la fine di un mese, lo stesso è stato prolungato fino al 31 ottobre 2021
(cfr. DTF 133 III 517).
2.14. Giova altresì rilevare, in relazione
a quanto sostiene la parte resistente, e meglio che l’assicurato,
successivamente allo scritto del 26 maggio 2021 (cfr. consid. 2.9.), non ha rivendicato
oltre il prolungamento della disdetta (cfr. doc. A11 pag. 5), né ha effettuato “la
procedura inerente il versamento dei contributi che la ditta avrebbe dovuto
versare a riconoscimento del prolungo della disdetta” (cfr. doc. V pag. 7),
che l’art. 336c CO non regola la questione dell’obbligo del pagamento del
salario, il quale si determina, anche durante il periodo di protezione, secondo
le norme generali, in particolare secondo gli art. 324a e 324 b CO.
Conseguentemente non è certo che il salario debba essere versato durante
l’intera durata del periodo di protezione (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 14 ad art.
336c CO).
Inoltre la mancata rivendicazione
del prolungamento del termine di disdetta a causa dell’inabilità al lavoro per
malattia fatta valere dalla Cassa non può, ad ogni modo, essere considerata
quale rinuncia al periodo di protezione ex art. 336c CO, trattandosi comunque
di una norma a cui non può essere derogato a svantaggio del lavoratore (cfr.
art. 362 cpv. 1 CO) e non essendo stata prevista in casu una controprestazione
adeguata come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.-2.11.).
2.15. Il periodo di protezione in applicazione
dell’art. 336c CO che ha prolungato - tenendo conto dell’inabilità al lavoro
per malattia iniziata il 22 marzo 2021 - la disdetta fino al 31 ottobre 2021 (cfr.
consid. 2.13.), va considerato quale periodo di contribuzione ai sensi
dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, visto che il ricorrente era ancora vincolato
dal rapporto di lavoro con la __________ ma per malattia non ha ricevuto il
salario e non sono stati pagati contributi (cfr. consid. 2.4.).
Tale disposto entra in considerazione
proprio allorché un assicurato, vincolato a un rapporto di lavoro, a causa in
particolare di malattia non riceve un salario, bensì indennità giornaliere
versate da un’assicurazione (cfr. consid. 2.6.), come in casu dove
all’insorgente la __________, assicurazione collettiva contro la perdita di
guadagno in caso di malattia della __________ (cfr. doc. 49) ha riconosciuto le
indennità giornaliere per il periodo di inabilità a decorrere dal 1° maggio
2021, ritenuto che per il lasso di tempo sino al 30 aprile 2021 egli ha
ricevuto il salario dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.9.).
In una sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007 consid. 4.4.1 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione
a una vertenza concernente un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliere in
caso di malattia, stipulata da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti
e sottoposta alla legge sul contratto d'assicurazione, ha ricordato che “con la
(valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il
datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario (DTF 120 V 38 consid.
3); gli subentra l'assicuratore, il quale non versa al lavoratore/assicurato
il salario vero e proprio, dal quale andrebbero ancora dedotti i
contributi sociali, bensì un'indennità giornaliera, esente da tali
contributi”.
Il fatto sostenuto dalla Cassa
relativo alla mancata rivendicazione nei confronti del datore di lavoro del
pagamento di contributi (cfr. doc. V pag. 7) è ininfluente, siccome la
condizione determinante per ammettere l’esistenza di un periodo assimilabile a
un periodo di contribuzione non è la circostanza che l’assicurato abbia pagato
Fatti
i contributi, ma piuttosto che sia stato parte di un rapporto di lavoro (cfr.
STF 8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3; STF 8C_782/2017 del 16 maggio
2018 consid. 3.3.)
2.16. Stante quanto precede e ritenuto che
è ammesso il cumulo dei periodi di contribuzione con i periodi
equiparati ai periodi di contribuzione (cfr.
consid. 2.5.), occorre concludere che l’assicurato, nel termine quadro che si
estende dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI) ha
adempiuto un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI di 22 mesi
complessivi (16 mesi di periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 1 LADI
come peraltro già riconosciuto dalla Cassa - cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 2.9. - + 6
mesi di periodo equivalente a un periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2
lett. c LADI grazie al periodo di protezione ex art. 336c CO che ha permesso di
prolungare il termine di disdetta – tenendo conto dell’incapacità lavorativa
per malattia iniziata il 22 marzo 2021 (cfr. consid. 2.13.) – fino al 31
ottobre 2021).
Presentando un periodo di
contribuzione di 22 mesi e avendo più di 55 anni, il ricorrente, in
applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.8.), ha pertanto
diritto a 520 indennità giornaliere.
La Cassa valuterà parimenti se
nel caso dell’insorgente possano tornare applicabili gli art. 27 cpv. 3 LADI e
41b OADI (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_867/2011 dell’11 aprile 2012; STCA
38.2015.11 del 3 dicembre 2015 consid. 2.6.; 2.7.; 2.10.).
2.17. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
Considerandi
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.
2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25
aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.18
Vincente in causa, l’insorgente,
rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo
di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; art. 30 Lptca).
Alla richiesta della parte
ricorrente di assegnarle ripetibili pari a fr. 5'185.75 (fr. 4'500 onorario +
fr. 315 spese; cfr. doc. IIIbis) non può, invece, essere dato seguito, poiché,
in particolare, l’avv. RA 1 rappresentava l’assicurato anche nella procedura di
opposizione dove erano
già stati trattati i principali argomenti che hanno in seguito potuto essere ripresi
e sviluppati in sede di ricorso. Davanti al TCA è peraltro stato presentato
unicamente il ricorso (cfr. doc. I), oltre alla lettera con allegata la nota
intermedia per onorari e spese (cfr. doc. III).
In proposito cfr. STF 8C_360/2022
del 24 agosto 2022; STF 8C_747/2020 dell’8 giugno 2021; STFA I 452/05, 456/05
del 27 novembre 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 30 giugno 2022 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto a 520 indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti