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Decisione

38.2022.63

Rettamente negato sussidio per spese di pendolare in relazione ad attività lavorativa tramite agenzia di collocamento privata che consentiva alla ricorrente di ottenere un GI sottoscrivendo contratti di missione in Svizzera interna. GI non stabile, siccome numero ore lavorative variava ogni mese

17 ottobre 2022Italiano27 min

coloro i quali si impegnano a sottoscrivere contratti di missione con le Agenzie

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.63

DC/sc

Lugano

17 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 luglio 2022 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su

opposizione del 29 luglio 2022 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure

attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 27 giugno 2022 (cfr.

doc. 9) e respinto la richiesta di RI 1, nata nel 1963, di ottenere il sussidio

per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 4 marzo 2022, in

relazione ad un’attività lavorativa effettuata tramite un’Agenzia di

collocamento privato di __________ che le permette di ottenere un guadagno

intermedio sottoscrivendo contratti di missione nell’ambito della ristorazione

ad __________ e a __________ (cfr. doc. 2).

L’UMA ha così motivato la

decisione su opposizione:

" 1. In data

23 maggio 2022 la signora RI 1 ha

presentato una domanda per l'ottenimento

delle spese di pendolare o soggiornante settimanale (SPSS).

2. Con decisione

del 27 giugno 2022 l'Ufficio delle misure attive ha respinto la richiesta in

oggetto in quanto non vi è un contratto di lavoro ma unicamente dei contratti

su chiamata.

3. Come da Prassi

LADI PML L1, questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli

assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di

domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare

al di fuori di questa regione.

4. Il contratto di

lavoro a ore su chiamata non è compatibile con il sussidio di pendolare o soggiornante

settimanale, la signora RI 1 non è uscita dalla disoccupazione.” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così

espressa:

" (…) In

data 08.05.2022 ho presentato domanda di sussidio per SPSS e completata in data

20.05.2022 consegnando allo sportello dell'URC di __________ i contratti di

missione fuori Cantone sottoscritti con l'agenzia __________ dal mese di marzo

al mese di maggio 2022.

l motivi che mi spingono a contestare la decisione della Sezione

del lavoro - DMA sono i seguenti:

Come da Prassi LADI PML L1, questo provvedimento intende

favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato

un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla

disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

Prassi LADI PML L29 nel dare la definizione di "luogo

di lavoro ordinario" si parla espressamente di agenzia di lavoro

temporaneo che interviene nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore e relativo

contratto quadro per ogni specifico impiego.

Prassi LADI PML L34 eccezionalmente prevede una

combinazione SPSS con Gl (art. 24 LADI) quando il guadagno intermedio

rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una

certa età o il cui collocamento risulta difficile. Da parte mia tengo a

sottolineare che lavorare tramite Agenzia mi ha permesso di ridurre la

disoccupazione e maturare nuovi periodi di contribuzione.

l contratti di lavoro stipulati con l'agenzia __________ mi hanno

infatti permesso di realizzare un Gl rilevante e stabile, che si è protratto

anche oltre la domanda di sussidio, con il seguente accumulo di ore

- ZV Bescheinigung marzo 104.50 ore Gl chf 2564.45

- ZV Bescheinigung aprile 72.08 ore Gl chf 1651,90

- ZV Bescheinigung maggio 105.75 ore Gl chf 2545,20

- ZV Bescheinigung giugno 91.75 ore Gl chf 2175,50

Le spese di trasferta sostenute portandomi dal luogo di domicilio

al luogo di lavoro fuori Cantone sono tuttavia importanti (biglietti FFS acquistati

tramite carte di credito e utilizzo dell'auto) e risulta quindi una perdita

finanziaria rispetto alla mia precedente attività (parliamo di un guadagno

assicurato di chf 4036).

A mio modo di vedere la reale situazione del mercato del lavoro

svizzero, caratterizzata dalla presenza di molte Agenzie di collocamento

privato e Agences de placement digitate (CCL Prestito del personale) che fanno

da mediatori tra aziende dì vari settori professionali (ristorazione, sanità,

amministrativo, industriale,

edile) e persona in cerca d'impiego, non può essere ignorata.

La Decisione su opposizione del 29.07.2022 ritiene il

"contratto a ore su chiamata non compatibile con il sussidio SPSS",

però di fatto si lavora anche così e da molto tempo nel nostro paese.

Ritengo quindi anacronistico che PML/L emanati dalla SECO non

possano ritenersi compatibili con i "contratti di missione" che ho

sottoscritto.

Questa decisione non premia purtroppo l'iniziativa personale, che

mi ha permesso di prendere in considerazione nuovi orientamenti professionali

per uscire dalla disoccupazione, proporre la mia candidatura e sottoscrivere

contratti di missione nell'ambito della ristorazione e non da ultimo di

partecipare alla vita attiva del paese.

L'opposizione inviata in data 5 luglio 2007 alla Sezione del

lavoro - Ufficio delle misure attive, va dunque accolta con l'intento di

favorire rassicurata (nata nel 1963) che ha accettato di lavorare fuori dalla

sua regione di domicilio.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 25 agosto

2022 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Nello

specifico la signora RI 1 continua ad essere iscritta in disoccupazione la sua richiesta

di SPSS risulta combinata con un Gl. La signora RI 1, nel suo ricorso, menziona

la Prassi LADI PML L34 che recita:

Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il Gl.

Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla

disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl

rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una

certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il Gl deve

essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il

numero di ore non deve variare ogni mese.

Nello specifico la signora RI 1 non può beneficiare delle spese di

pendolare o soggiornante settimanale (SPSS) in quanto presenta dei contratti su

chiamata. Per quanto concerne la combinazione con il Gl questo non è stabile

variando le ore ogni mese.

Visto quanto precede si ritiene che non ci siano le premesse per

conoscere quanto richiesto dalla ricorrente, …” (Doc. III)

1.4. Il 5 settembre 2022 la ricorrente

ha presentato nuovi mezzi di prova (cfr. doc. M1-M7B) ed ha sottolineato quanto

segue:

" (…) La mia

richiesta di SPSS è tuttavia combinata con il guadagno intermedio (Prassi LADI

L34) abbastanza rilevante e stabile nel corso dei seguenti mesi (Allegati già

in vostro possesso)

Marzo salario lordo

sottoposto ad AVS chf 2812.70 ore di lavoro 104.50

Aprile salario lordo sottoposta

ad AVS chf 1823.91 ore di lavoro 72.08

Maggio salario lordo

sottoposta ad AVS chf 2810,36 ore di lavoro 105.75

Giugno salario lordo

sottoposta ad AVS chf 2401,04 ore di lavoro 91.75

Un reddito da lavoro generato grazie ad un'attività lavorativa

fuori Cantone (pressò normali aziende del settore alberghiero e della

ristorazione – con settimana di 42 ore / 182 ore di lavoro previste al mese).

Esperienza professionale aggiunta che ha rafforzato la visibilità

del mio profilo tanto da formalizzare un nuovo rapporto d'impiego in qualità di

Collaboratrice a tempo parziale (60%), presso una struttura alberghiera in Ticino

(Allegato 1 Contratto __________).

Contratti di missione fuori Cantone sottoscritti con regolarità e

successivamente gestiti in combinazione con PML organizzato presso l'Albergo __________

a __________. (Allegato 2 Attestato guadagno intermedio luglio 2022) (Allegato

3 - URC Decisione __________).

Contratti di missione tramite Agenzia contestualizzati da tempo

nella nostra realtà economica svizzera, esattamente come i CCNL di lavoro per

Collaboratori/trici stagionali dell'industria alberghiera e ristorazione svizzera,

Fatti

i cui contraenti hanno un rapporto di lavoro solo per un breve periodo di

tempo.

Perché dunque penalizzare o escludere dall'erogazione di SPSS

coloro i quali si impegnano a sottoscrivere contratti di missione con le Agenzie

di collocamento privato __________ mi ha introdotto nel settore della

ristorazione e permesso di realizzare un guadagno mensile lordo parificabile

ad una mensilità conseguita con un grado d'occupazione del 50%.

182 ore/mese x 50% = 91

ore/mese x salario complessivo di chf 23.36 = chf 2125.76

(Allegato 4 Calcolo safari

orari CCNL per 2022)

La decisione emessa dall'UMA del 27.06.2022 è focalizzata sul tipo

di contratto, non considera purtroppo le ore effettive di lavoro, la

determinazione e l'impegno a portarsi fuori Cantone di un'assicurata il cui collocamento

nella sua regione di domicilio risulta purtroppo difficile in vari settori professionali,

per questioni di età. L'opportunità di lavorare fuori Cantone la ritengo

formativa, permette di maturare nuovi periodi di contribuzione, ma esclude gli

incentivi previsti a livello cantonale "Sostegno all'assunzione di disoccupati

d'età maggiore o uguale a 55 anni (art. 5a L-rilocc), che completano le misure

previste dalla LADI.

Queste sono in definitiva le premesse per riconoscere ad una

assicurata di oltre 55 anni il "Sussidio di pendolare o soggiornante

settimanale" a compensazione della perdita finanziaria rispetto alla mia precedente

attività.

Ho valutato diverse offerte tariffarie, sia per l'acquisto di un Abbonamento

di percorso mensile, 2°classe (__________-__________ chf 356) sia per

l'acquisto di un AG con pagamento mensile (chf 420 - durata minima iniziale

6 mesi) dal momento che ero stata reclutata per delle missioni a __________. Ho

tuttavia scelto la soluzione di viaggiare al miglior prezzo selezionando il

collegamento su Mobile FFS abbinato a biglietti risparmio e metà-prezzo.

Durante il periodo maggio - giugno ho organizzato le trasferte ad __________

anche in auto, alfine di contenere i costi per l'acquisto di biglietti FFS. l

pernottamenti sono stati necessari in alcune occasioni per prestare servizio

serale - collegamenti per il Ticino da __________ sono previsti solo fino alle

21:50.

Riepilogo dei costi finora sostenuti per l'acquisto di

biglietti tramite

Mobile FFS e pagati con carta VISA

- FFS biglietti marzo chf

439.00 + chf 150 pernottamento 06,09,10 marzo

+

chf 50 pernottamento 19 marzo

- FFS biglietti aprile chf 438.60

+ chf 50 pernottamento 06 aprile

- FFS biglietti maggio chf

293.90

- FFS biglietti giugno chf 51.00

- FFS biglietti luglio chf 36.20

SPSS combinazione con POT non possibile

- FSS biglietti agosto chf

161.60 SPSS combinazione con POT non possibile

- FFS biglietti settembre chf 18.40

Visto quanto precede chiedo al Presidente del Tribunale cantonale

e ai Giudici d'Appello di respingere la decisione impugnata dalla Sezione del

lavoro - Ufficio misure attive per quanto concerne le spese di viaggio per il

periodo marzo-giugno 2022 (Prassi LADI PML/L34) e di valutare anche la

possibilità di accordare il sussidio in relazione ad un'occupazione a tempo

parziale (Prassi LADI PML/L36).” (Doc. V)

Al

riguardo l’8 settembre 2022 l’UMA si è così espressa:

" Ribadiamo

quanto espresso nella risposta di causa del 25 agosto 2022; come da prassi LADI

PM L-34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il Gl. Infatti, a

differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla

disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl

rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una

certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il Gl deve

essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e

il numero di ore non deve variare ogni mese.” (Doc. VII)

Tale scritto è stato inviato per

conoscenza all’assicurata il 9 settembre 2022 (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a

stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o

soggiornante settimanale.

Il 1° luglio 2003 è

entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione

della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e

vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Per quel che

riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e

pag. 486-511; Leu, "Die

Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG.

Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin,

"Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische

Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504

seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del

Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la

terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

Questa disposizione legale ha

attualmente il seguente tenore:

" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;

presupposti del diritto.

1L'assicurazione

accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a. non

è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di

domicilio; e

b. hanno

adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati

interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente

sei mesi al massimo

3Essi ricevono

sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite

finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

L’art. 69 LADI stabilisce che “il

sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e

comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di

lavoro al luogo di domicilio”.

L’art. 70 LADI prevede che “il sussidio

per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati

devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio.

Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per

le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie

e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di

lavoro e viceversa”.

2.2

La Direttiva relativa

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata

nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità

di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e

fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della

legge (art. 110 LADI)”, contiene in particolare le seguenti indicazioni:

" OBIETTIVO

L1 Questo

provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non

hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che,

per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di

questa regione.

(…).

Condizioni

L8 Condizioni

per la concessione di SPSS:

• Il

richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi

(art. 13 LADI).

• Non è

stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi

dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).

• Il

richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per

evitare la disoccupazione.

• L’assicurato

subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3

LADI).

(…).

Combinazione con

il GI (art. 24 LADI)

L34 Di

regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del

GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia,

questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara

opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui

collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e

stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non

deve variare ogni mese.

(…).

Combinazione

con un’occupazione a tempo parziale

L36 È

possibile accordare SPSS in relazione a un’occupazione a tempo parziale. (…)”

2.3

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30.

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.4

In una sentenza 38.2012.50 del 13

marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per

l'economia (SECO) si è così espressa:

" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come

obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla

disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di

pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica

degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro

regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di

lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo

scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in

particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."

Infine, ci domandiamo in caso di professione

nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono

una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama

naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)

Nella sua sentenza, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti

considerazioni:

" (…) A

proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare

che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33:

"di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per

pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.

Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess

2006.

pag. 649-650:

" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi

procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il

convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.

L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi

convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des

contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du

désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs

ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer

si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît

pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires

fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes

d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le

cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au

moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain

assuré."

Nella presente fattispecie il rappresentante

dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X._____ e Y._____

è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr.

2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).

Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per

ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai

sussidi per pendolari. (…)"

In una sentenza 38.2013.25 del 7

agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di

soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che

conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che

ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata

il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che,

secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr.

8'000.-- al mese.

In quell'occasione il TCA ha

stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro

nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era

motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un

assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento,

accettando un impiego fuori Cantone.

In un'altra

sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad

un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è

iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come

maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un

numero di ore settimanali di lavoro.

Allo stesso

risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014

a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone

nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con

garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al

sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del

ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe

stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito

un guadagno intermedio di entità superiore.

Le prestazioni richieste da un

assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12

febbraio 2015.

In quel caso si trattava di un

calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un

lavoro in un’altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha

trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un

salario notevolmente inferiore.

Il TCA, dopo avere constatato che

il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere

il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale. Questa Corte ha lasciato

aperta la questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore

professionale nel quale l’assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta

effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata

reperita a distanza di un solo mese dalla fine del precedente contratto di

lavoro.

Questa Corte ha poi sottolineato

che il ricorrente era tenuto ad accettare l’occupazione in questione anche se

il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del guadagno

assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno intermedio

(cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione colma

parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo prima

di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI).

Il TCA ha infine ritenuto

decisiva per l’esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal

ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al

suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr.

160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III).

Questo ha concluso

che considerato tale divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già

interviene versando all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non

è tenuta ancora ad attribuire prestazioni a sostegno della mobilità geografica.

In dottrina, B. Rubin nel "Commentaire de la loi

sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014,

a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante

settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così

espresso:

" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le

gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi

intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain

intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller

et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être

accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de

diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la

mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage.

C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains

intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une

durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant

du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le

moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement,

et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)

2.5

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che l’assicurata, dal 4 marzo 2022, ha iniziato a

svolgere un’attività lavorativa tramite l’Agenzia __________ di __________, che

l’ha incaricata di svolgere delle missioni nel settore della ristorazione a __________

e a __________ (cfr. doc 3 – doc. 6).

L’assicurata ha lavorato 104,50

ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B); 72.08

ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C);

105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D)

e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc.

E).

L’UMA ha negato all’assicurata il

diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in

quanto, da una parte l’attività lavorativa in questione non ha permesso a RI 1

di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e,

d’altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non

è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della

Prassi LADI PML).

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA, richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative

qui sopra riprodotte (cfr. 2.4 e 2.3), questo Tribunale non può che approvare

l’operato dell’amministrazione.

Infatti, anche volendo

riconoscere che, considerata l’età dell’assicurata essa costituiva una rara

opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era

stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto

16.

dei doc. B, C e E: “Bei uns können sich Personen für stundenweise

Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der Einsatzbetrieb eine

Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen Beschäftigungsumfang

garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100% betragen.”).

La decisione su opposizione del

29.

luglio 2022 deve pertanto essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 6 agosto 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti