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Decisione

38.2022.67

Ricorrente non ha diritto ad apertura di un nuovo termine quadro (TQ). Nel precedente TQ (inizio: 1.7.19, fine: 31.3.22; prolungato da norme Covid) corrispond. a nuovo TQ per periodo di contribuzione ha lavorato quale dipendente per 11 mesi. Le attività come indipendente non vanno considerate

14 dicembre 2022Italiano34 min

del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo,

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.67

rs

Lugano

14 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27

giugno 2022 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento

del 31 marzo 2022 (cfr. doc. 300) con il quale è stata respinta la richiesta di

RI 1 (nato il __________ 1963) tendente al riconoscimento di indennità di

disoccupazione dal 1° aprile 2022, poiché l’assicurato non ha potuto comprovare

un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, né un motivo di esonero.

Al riguardo nella decisione su

opposizione è stato asserito:

" (…)

2.

Nel presente caso occorre valutare se il

qui opponente possa o meno comprovare il periodo minimo di contribuzione di 12

mesi oppure far valere un motivo di esonero.

3.

Preso atto delle osservazioni formulate in

sede d’opposizione e dall’intera documentazione agli atti, la Cassa conferma

come il periodo da prendere in considerazione per la riapertura del termine

quadro (in seguito anche al periodo covid-19) sia dal 1. luglio 2019 al 31

marzo 2022.

Nel termine quadro per il periodo di

contribuzione (1. luglio 2019 - 31 marzo 2022) il Sig. RI 1 ha lavorato

complessivamente 11 mesi, periodo insufficiente per essere posto al beneficio

di indennità di disoccupazione (periodo minimo di contribuzione pari a 12

mesi). Si fa presente che l’attività svolta per la signora __________ negli

anni 2019, 2020 e 2021 risulta essere effettuata quale indipendente e, per tale

motivo, non può essere presa in considerazione per la riapertura del termine

quadro. (…)” (Allegato A1 a doc. I)

1.2. L’assicurato

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha, in particolare,

chiesto, in via principale, l’apertura di un nuovo intero termine quadro di 2

anni a partire dal 1° aprile 2022 e, in via subordinata, l’apertura di un nuovo

parziale termine quadro di 15 mesi a partire dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. I).

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto innanzitutto

che dal 1° aprile 2022 ha proseguito con le ricerche di lavoro mensili, con i

colloqui di consulenza e soprattutto con l’inoltro dei moduli mensili per

ottenere il versamento delle indennità di disoccupazione.

Egli ha poi rilevato che il suo

termine quadro base ha avuto inizio il 1° luglio 2019 e sarebbe dovuto finire

il 30 giugno 2021, tuttavia a seguito della pandemia Covid-19 è stato

prolungato fino al 31 marzo 2022. Il medesimo ha poi evidenziato le enormi

difficoltà nel trovare un lavoro in età avanzata.

Il ricorrente ha, altresì,

affermato:

" (…)

tutte

le persone di responsabilità contattate presso gli uffici URC e presso gli

uffici sindacali ad oggi non mi hanno saputo dire se durante il termine quadro

base prolungamento a causa la latente malattia Covid-19, di legge valgono i

12 mesi lavorativi nei 2 anni prima la fine del termine prolungato. Insomma

sembra che nessuno sappia o abbia capito che durante la pandemia era assai più

difficile trovare un lavoro, visto che tutte le imprese di costruzione

operavano con tempi ridotti e soprattutto non sapevano quando e come sarebbero

finiti i reali problemi.

4.

E proprio a causa delle non risposte su quanto indicato al punto

precedente ho ritenuto buona cosa perdere del tempo nella ricerca di corrette

premesse e informazioni di merito, e che di fatto sono le basi del presente

ricorso sia per determinare i giusti mesi lavorativi presso l'impresa __________

e sia per avere diritto ad un nuovo termine quadro tramite il previsto

prolungamento di 2 anni nel caso in cui durante la disoccupazione

l'assicurato ha avviato o perlomeno aumentato e tramutato in principale una

attività da indipendente regolarmente iscritta (Vedi articoli LADI e delle

leggi in merito AD). Infatti come prova la Vs. decisione datata

20.12.2016 relativa all'Incarto n. 38.2016.28 (All. 6) e come prova

quanto già dichiarato in tempi non sospetti nella procedura relativa al

personale Incarto n. 38.2022.13.28 (recte: 38.2022.13) (All. 7)

le corrette ore lavorative che sono valide di legge durante non poche settimane

presso l'impresa __________ (N.B.: con lavoro su chiamate e a volte

svolto anche di sabato) devono essere moltiplicate con il fattore pari

a 1.4, e ciò senza nemmeno considerare quante ore dovrebbero generare le

settimane nella quali ero ancora membro del CdA nel periodo 01.06. - 17.07.2020

(All. 8). Situazioni lavorative particolari che di fatto anche nel caso le

settimane fossero state solo 10 rispetto alle sicuramente maggiori con lavoro

su chiamata il sabato durante il totale di 44 degli 11 mesi lavorativi, questo

provoca sicuramente ad almeno 1 mese supplementare da conteggiare per il numero

dei mesi lavorativi.

Infatti come prova il Vs. Incarto n. 38.2022.13.28 (recte:

38.2022.13) il sottoscritto aveva un contratto con il grado di occupazione

del 22,5% che da ore (40 x 22,5%) = 9 settimanali che

moltiplicate per 1,4 danno 12.6 ore, e che con deduzione delle 9 ore

base fanno 3,6 ore da conteggiare per almeno un minimo di 10 settimane.

Mentre la mia situazione quale indipendente con attività

principale trasformata e avviata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 senza

avere ricevuto alcuno aiuto, è provata dagli scritti di merito allegati (All.ti

9). Parallela situazione a quanto sopra che dovrebbe darmi il diritto al

prolungamento dell’iniziale termine quadro base di 2 anni e che durante i quali

anche se fossero dedotti i 9 mesi del prolungamento a causa del Covid-19, fanno

risultare una rimanenza di 15 mesi con le stesse indennità giornaliere precedenti

in disoccupazione a partire dal 01.04.2022”. (…)” (Doc. I)

Il 6 settembre 2022 l’assicurato

ha domandato di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, trasmettendo il

relativo certificato (cfr. doc. III + III1).

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato

la reiezione dell’impugnativa, rilevando quanto segue:

" (…) Nel

termine quadro per il periodo di contribuzione (1. luglio 2019 - 31 marzo

2022), il qui ricorrente ha lavorato presso il Sig. __________ dal 1. luglio

2019 al 31 maggio 2020 per complessivi 11 mesi di contribuzione, pertanto

inferiori al periodo di contribuzione minimo previsto dalla vigente legge pari

a 12 mesi.

4.

Nell'atto ricorsuale al punto 4, il Sig. RI 1 richiede il

prolungamento del termine quadro per il periodo di riscossione a dipendenza

dell'attività lavorativa svolta quale indipendente. Orbene, il termine quadro

per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha

intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni

previste agli art. 71a-71d LADI è prolungato di 2 anni se:

- l'assicurato ha intrapreso l'attività lucrativa indipendente

durante un termine quadro per la riscossione della prestazione;

- durante l'esercizio della propria attività indipendente

l'assicurato non ha ricevuto indennità compensative e

- l'assicurato ha definitivamente cessato la propria attività

indipendente.

Il prolungamento del termine quadro per la riscossione della

prestazione non comporta un aumento del numero massimo di indennità

giornaliere.

Il qui ricorrente, come indicato anche sul formulario

"Domanda d'indennità di disoccupazione" al pt. 12, ha svolto

un'attività lavorativa quale persona indipendente dal 1988 al 31 dicembre 2021

(data di chiusura iscrizione). Il Sig. RI 1 non ha iniziato l'attività

indipendente durante il termine quadro, ma bensì (come indicato da parte del

qui ricorrente) nel lontano 1988. Non soddisfa quindi i presupposti previsti

dall'art. 9a LADI. (…)” (Doc. IV)

1.4. Il 14 e il 16 settembre 2022

l’insorgente ha prodotto della documentazione relativa alla propria situazione

(cfr. doc. VI + B1-3; VIII + Allegati 2-6) che è stata inviata

all’amministrazione (cfr. doc. VII; XXX).

1.5. La Cassa, il 26 settembre 2022, ha

riconfermato integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc.

IX).

1.6. Il 30 settembre 2022 l’assicurato

si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, sottolineando, da una

parte, che a metà 2020, consapevole dei tanti problemi professionali causati

dal suo licenziamento e dalla situazione pandemica, ha iniziato a decidere di

migliorare e ampliare l’unica vera attività da sempre svolta, ossia quella da

indipendente. Dall’altra, che negli ultimi 10 mesi del termine quadro ha

impostato il suo tempo nell’ampliare e rendere migliore e principale la sua

unica e parziale attività da indipendente, come comprovato dall’annullamento dell’iniziale

decisione di chiusura e/o cessazione della sua attuale attività da indipendente

al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. XI + C1-5).

Il ricorrente, il 7 ottobre 2022,

ha trasmesso lo stralcio quale indipendente al 31 dicembre 2021 emesso il 16

febbraio 2022 della Cassa __________, rispettivamente la nuova domanda di

affiliazione agli indipendenti al 1° gennaio 2022 inoltrata dal medesimo il 6

ottobre 2022 e la richiesta del 4 ottobre 2022 alla Cassa __________ di

inviargli il calcolo provvisorio degli acconti dei contributi con la

precisazione che “la mia attività indipendente è divenuta definitivamente la

principale da inizio 2022 dopo essere stata solo accessoria negli ultimi

difficili e assai problematici anni tra Covid + guerra + aumenti costi +

trasloco+ stress” (cfr. doc. XIII + A-C)

1.7. La parte resistente, l’11 e il 17

ottobre 2022, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare

riguardo ai doc. doc. XI + C1-5 e XIII + A-C e si è riconfermata nella propria

risposta del 13 settembre 2022 (cfr. doc. XV; XIX).

1.8. Nel frattempo l’assicurato, il 15

ottobre 2022, ha inviato il seguente scritto:

" (…)

Presentazione di una ulteriore

importante osservazione di merito

Che presenta il Signor __________

assicurato n. __________ in base al grado di occupazione riportato nel

contratto di lavoro con la impresa generale __________ del 25% poi ridotto dal

TCA al 22,5% per il calcolo del guadagno assicurato che determina l'importo

della indennità giornaliera a partire dal 1 luglio 2019.

Mi permetto fare presente e osservare quanto segue:

Fatti

A. Sulla base

degli articoli di legge federali in merito alla parità di trattamento e di

diritto che dovrebbero essere considerati anche nei casi come quello in

oggetto, la matematica mi porta ritenere che gli 11 mesi contributivi indicati

giustamente solo nell’ultimo scritto della controparte, oltre a subire un

corretto aumento in base agli importanti fatti da me riportati nei precedenti

scritti ritengo che andrebbero anche aggiornati con il calcolo proporzionale

contestuale e parallelo seguente visto che da 1.7.2019 il sottoscritto era

solo dipendente della impresa generale __________:

B.

11 mesi + 11 x (42% - 22,5%) = 13,15 mesi oppure

11 mesi + 11 x (42% - 25,0%) = 12,85 mesi” (Doc. XVII)

1.9. A tale proposito la Cassa, il 25

ottobre 2022, ha dichiarato di non avere alcunché da osservare e ha chiesto di

respingere il ricorso (cfr. doc. XX).

1.10. Il 7 novembre 2022 l’insorgente ha

inviato al TCA per conoscenza una lettera indirizzata alla Cassa __________

nella quale ha chiesto che gli venga concesso di proseguire la sua attività

quale indipendente iniziata oltre tre decenni prima e mai di fatto chiusa. Alla

stessa egli ha annesso fatture emesse e meglio “acconti d’onorario percepiti

dai miei clienti da inizio 2022 per le regolari prestazioni tecnico +

amministrative + giuridiche a loro fornite tra fine 2021 e soprattutto inizio

2022” (cfr. doc. XXII; D1-10).

L’assicurato, il 17 novembre

2022, ha prodotto, in particolare, la comunicazione del 15 novembre 2022 con

cui la Cassa __________ l’ha affiliato come persona che esercita un’attività

indipendente a partire dal 1° gennaio 2022 (cfr. allegato E1 a doc. XXIV).

Egli ha inoltre auspicato di

ricevere a breve o comunque prima di fine anno una decisione da parte di questa

Corte (cfr. doc. XXIV + E1-7).

1.11. I doc. XXII + D1-10 e XXIV + E1-7

sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXIII e XXV).

1.12. Il 21 novembre 2022 il ricorrente ha

trasmesso la decisione provvisoria per l’anno 2022 in relazione ai contributi

d’acconto emanata il 16 novembre 2022 dalla Cassa __________, da cui risulta un

reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 7'500.-- (cfr. doc. XXVI +

1/2).

1.13. II doc. XXVI +1/2 è stato spedito

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XXVII).

1.14. L’assicurato, il 28 novembre 2022 e

il 14 dicembre 2022, ha prodotto alcuni documenti e ha nuovamente affermato di

essere in attesa di una decisione del TCA a breve o comunque prima di fine anno

(cfr. doc. XXVIII + F1-2, XXIX + 1/5).

1.15. I docc. XXVIII + F1-2 e XXIX + 1/5

sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXX).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la

Cassa abbia, a ragione o meno, negato al ricorrente l’apertura di un nuovo

termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 1° aprile

2022.

2.2. Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113

V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata

in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria

giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola

condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019

del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo,

“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.

Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

2.3. L’art. 9

cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il

periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente

legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la

riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i

presupposti per il diritto alla prestazione.

Il cpv. 3 prevede che

il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di

tale giorno.

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato

pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI

va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della

prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle,

la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr.

art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il

nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il

nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente

termine quadro per la riscossione di prestazioni.

Il

legislatore ha dunque introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede

nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine

quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere

diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. DTF

146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1.,

pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015

consid. 3.2.; Prassi LADI ID

emessa dalla SECO, p.to. B49).

2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono

esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,

non sono state vincolate da un rapporto di lavoro

per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i

relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a

condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a

condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o

d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono

parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del

coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita

d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.

Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più

di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era

domiciliata in Svizzera.

In merito al rapporto tra l'art.

13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto

al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di

contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8

agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF

8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.5. Nella presente evenienza

l’assicurato, ingegnere civile __________ (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre

2013 consid. 2.7.), è al beneficio di una rendita di invalidità AI del 50% con

grado di invalidità del 58% dal 2015 (cfr. STCA 38.2020.27 del 24 settembre

2022 consid. 2.8.; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.5.; decreto

32.2015.87 emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre

2013 consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

Nel corso degli anni egli ha

aperto cinque termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio dal 9

febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio 2014, dal

1° agosto 2014 al 31 luglio 2016, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018. Un

ulteriore termine quadro è stato aperto il 1° luglio 2019 (cfr. STCA 38.2020.27

del 24 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid.

2.5.).

L’ultimo termine quadro, iniziato

il 1° luglio 2019 e che avrebbe dovuto concludersi il 30 giugno 2021, è stato

prolungato, in applicazione delle disposizioni introdotte a seguito della

pandemia di Covid-19 (cfr. art. 8a Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione; RS 837.033) dapprima, il 9 febbraio 2021, fino al 31 dicembre

2021 e poi, il 3 gennaio 2022, fino al 31 marzo 2022 (cfr. allegato 4 a doc. I;

STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2022 consid. 2.8.).

Nel termine quadro dal 1° luglio

2019 il grado di disponibilità lavorativa dell’assicurato era del 50% (cfr.

STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2022 consid. 2.8.).

Perlomeno

dal novembre 2018 l’assicurato è stato alle dipendenze della “ditta individuale

e/o Impresa __________” (il primo contratto di lavoro è comunque stato concluso

l’11 giugno 2018 a decorrere dal 3 settembre 2018). L’impiego era a tempo

parziale al 25% e dal 18 gennaio 2019, con la conclusione di un nuovo contratto

a tempo indeterminato, al 22,5% (cfr. STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019; STCA

38.2020.27 del 24 settembre 2020 consid. 2.12.).

__________ ha disdetto il rapporto

di impiego l’11 marzo 2020 con effetto da fine maggio 2020 (cfr. doc. 28; 289).

Il 28 marzo 2022 il ricorrente ha

interposto una nuova domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°

aprile 2022, indicando di essere disposto e capace a lavorare a tempo parziale,

al massimo 20 ore alla settimana, rispettivamente al 50% di un’occupazione a

tempo pieno (cfr. doc. 288).

Con decisione del 31 marzo 2022,

confermata dalla decisione su opposizione del 27 giugno 2022, la Cassa ha

negato all’insorgente il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile

2022, non avendo potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi,

né un motivo di esonero (cfr. doc. Allegato A1 a doc. I; doc. 300; consid.

1.1.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie questa Corte ricorda, da un lato, che, quando un termine

quadro per la riscossione a favore di un assicurato è scaduto, prima di aprirne

uno nuovo ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, la Cassa deve comunque esaminare se

tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’art. 8 LADI sono

soddisfatti (cfr. consid. 2.3.).

Dall’altro,

che ex art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione, ossia un’attività salariata ai sensi della LAVS

(cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.).

In

Considerandi

relazione a quanto lamentato nel ricorso circa il fatto che non fosse chiaro se

anche durante i termini quadro prolungati a causa del Covid-19 valessero 12

mesi di contribuzione (cfr. doc, I; consid. 1.2.), giova sottolineare che nel

contesto della pandemia di Covid-19 non ci sono state deroghe agli art. 8 cpv.

1.

lett. e 13 LADI per quanto attiene alla durata minima di 12 mesi del periodo

di contribuzione (cfr. Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione; RS 837.033).

Secondo

la giurisprudenza nell’assicurazione contro la disoccupazione la delimitazione

tra lavoratori salariati e indipendenti è di principio definita in funzione

dello statuto contributivo secondo il diritto dell’AVS. Con riserva dell'errore

manifesto, lo statuto stabilito dalle autorità di applicazione dell’AVS ha un

effetto vincolante nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF

8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 4.1.).

È altresì utile evidenziare che finalità

dell’assicurazione contro la disoccupazione è quella di garantire

un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di

disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non di farsi

carico del rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c

Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi

facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore,

cfr. STF 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V

50; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STCA 38.2011.3. del 5 settembre 2011

consid. 2.5. ; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA,

Berna 2009 pag. 67 seg.,110).

2.7

In concreto il ricorrente, nel precedente

termine quadro per la riscossione delle prestazioni, iniziato il 1° luglio 2019

e scaduto il 31 marzo 2022, in cui era iscritto in disoccupazione al 50% (cfr.

consid. 2.5.), è stato alle dipendenze della ditta __________ dal luglio 2019

al maggio 2020, ossia per 11 mesi (cfr. consid. 2.5.), come stabilito dalla

Cassa.

Contrariamente a quanto asserito

dall’assicurato (cfr. doc. XI), l’amministrazione non soltanto nella risposta

di causa ha indicato che il medesimo, nel nuovo termine quadro per il periodo

di contribuzione da luglio 2019 a marzo 2022 - corrispondente al precedente

termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.3. -, ha

lavorato 11 mesi (e non solo 2 come risulta dal provvedimento del 31 marzo 2022

dove la Cassa si era fondata su di un termine quadro di contribuzione più

breve, ovvero dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2022; cfr. doc. 300), bensì già

nella decisione su opposizione impugnata (cfr. Allegato A1 a doc. I).

Nel caso di specie si rivela,

poi, ininfluente la STCA 38.2016.28 del 20 dicembre 2016 citata nel ricorso e

annessa al medesimo (cfr. doc. I; allegato 6 a doc. I; consid. 1.2.), secondo

cui, quando un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende

su parecchi mesi, fornisce irregolarmente una prestazione lavorativa (ad

esempio nel contesto di un contratto di lavoro su chiamata), ogni mese civile

in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in

cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non

viene tenuto conto.

È considerato mese di

contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto

a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad

un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di

contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di

contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato

riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv.

3.

OADI ); secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i

giorni di lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il

fattore 1,4 (cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3; 122 V 256).

In casu, infatti, sono ad ogni

modo già stati presi in considerazione tutti i mesi in cui l’assicurato era

alle dipendenze di __________ durante il termine quadro per il periodo di

contribuzione (1° luglio 2019 - 31 marzo 2022), e meglio da luglio 2019 a

maggio 2020.

Le attività lavorative svolte dal

ricorrente quale indipendente - in relazione alle quali ha pure ricevuto un

credito Covid-19 (cfr. doc. XI; Allegato 3 a doc. XI) - non possono, per

contro, essere considerate quale periodo di contribuzione, ritenuto che ai fini

dell’adempimento dello stesso vale unicamente l’attività salariata ai sensi

della LAVS (cfr. consid. 2.6.).

Fra le attività indipendenti

rientra quella effettuata a favore della signora __________ negli anni

2019-2021 (cfr. doc. 211; 215; 217), come del resto indicato nella decisione su

opposizione (cfr. Allegato A1 a doc. I; consid. 1.2.).

In effetti, dagli atti non

risulta essere stato concluso un contratto di lavoro tra le parti. In proposito va osservato che il fatto che un

contratto di lavoro non richieda di regola una forma speciale (cfr. art.

320.

CO) non comporta automaticamente la

dimostrazione riguardo alla conclusione del contratto stesso (cfr. STF

2D_17/2016 del 28 luglio 2016 consid. 6.1.).

Inoltre è l’insorgente medesimo

che nell’opposizione ha asserito che “(…) questa cliente è l’ultima che

continua richiedere prestazioni dopo che attività indipendente è formalmente

chiusa (…)” (cfr. doc. 211).

Nel ricorso, del resto, egli non

ha più richiesto di tenere conto della collaborazione con tale cliente ai fini

del periodo di contribuzione (cfr. doc. I).

In simili condizioni nel termine

quadro per il periodo di contribuzione che si estende dal 1° luglio 2019 al 31

marzo 2022 (cfr. art. 8a cpv. 3 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione: “L’assicurato il cui termine quadro

per la riscossione della prestazione è stato prolungato conformemente al

capoverso 2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamento del termine quadro

per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la

riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro

per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del

termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso 2”) l’assicurato,

con 11 mesi di contribuzione, non raggiunge il periodo minimo di contribuzione

di 12 mesi previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI.

2.8

Nemmeno è di soccorso

all’insorgente l’art. 9a cpv. 1 LADI, a cui egli ha fatto implicitamente riferimento

nell’impugnativa e nello scritto del 17 novembre 2022 (cfr. doc. I; XXIV; doc.

E2 allegato a doc. XXI; consid. 1.2.; 1.10.), che consente a un assicurato che

ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le

prestazioni previste agli articoli 71a-71d LADI di beneficiare del

prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione (scaduto

durante l’attività lucrativa indipendente; cfr. Messaggio concernente la

revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del

28.

febbraio 2001, in FF 2001 pag. 2000) di due anni se il

medesimo intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine

quadro (lett. a) e se, al momento in cui cessa l’attività lucrativa

indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i

presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente (lett. b).

In concreto, da una

parte, il ricorrente non ossequia il presupposto di cui all’art. 9a cpv. 1

lett. a LADI, siccome egli, conformemente a quanto indicato dalla parte

resistente nella risposta di causa (cfr. doc. IV; consid, 1.3.), non ha

iniziato l’attività indipendente nel termine quadro, avendo dichiarato di

esercitarla da un trentennio (cfr. doc. XXII; consid. 1.10.).

Dall’altra, l’assicurato non ha

cessato definitivamente la sua attività indipendente (cfr. art. 9a cpv. 1 lett.

b LADI).

Al riguardo il TCA osserva che

l’insorgente ha asserito che a metà 2020 ha iniziato a migliorare e ampliare la

sua unica vera attività da sempre svolta, ossia quella da indipendente, e negli

ultimi 10 mesi del termine quadro ha impostato il suo tempo nell’ampliare e

rendere principale tale attività (cfr. doc. XI; consid. 1.6.).

Inoltre il medesimo, a seguito

dello stralcio quale indipendente al 31 dicembre 2021 da parte della Cassa __________,

il 6 ottobre 2022 ha interposto una nuova domanda di affiliazione agli

indipendenti dal 1° gennaio 2022, precisando che “la mia attività

indipendente è divenuta definitivamente la principale da inizio 2022 dopo

essere stata solo accessoria negli ultimi difficili e assai problematici anni

tra Covid + guerra + aumenti costi + trasloco+ stress” (cfr. doc. XIII +

A-C; consid. 1.6.).

Tale richiesta è stata accolta

dalla Cassa __________ il 15 novembre 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022

(cfr. Allegato E1 a doc. XXIV; consid. 1.10.).

Al riguardo cfr. pure

docc. XXIX+1/5.

Non avendo cessato

definitivamente la propria attività indipendente, neppure il termine quadro per

il periodo di contribuzione può essere prorogato di al massimo due anni (cfr.

art. 9a cpv. 2 LADI; STF 8C_537/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 3.3.1-3.3.2;

STF 8C_367/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.2.; 3.5; Prassi LADI ID B64).

È, del resto, utile rilevare che

ai sensi dell’art. 3a cpv. 2 OADI l’assicurato che ha ricevuto prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione durante l’esercizio della propria

attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del

termine quadro per la riscossione della prestazione. Secondo la dottrina questo

disposto di esclusione concerne gli assicurati che hanno esercitato un’attività

indipendente i cui redditi sono stati computati quale guadagno intermedio ex

art. 24 LADI (cfr. STF 8C_537/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 3.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, n° 6 ad art. 9a LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale

Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 110 pag. 230).

Infine giusta l’art. 9a cpv. 3

LADI le indennità giornaliere non possono comunque superare complessivamente il

numero massimo fissato nell’articolo 27 LADI.

2.9

Stante quanto precede, non essendo

soddisfatto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (cfr. art. 13 cpv. 1

LADI; consid. 2.2.) e non essendo stato fatto valere nessuno dei motivi di

esonero previsti dalla legge (cfr. art. 14 LADI; consid. 2.4.), rettamente la

Cassa non ha ritenuto realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI

e ha negato al ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro per la

riscossione di prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2022.

2.10

L’insorgente, nel ricorso, ha

chiesto che nel caso di rifiuto delle prestazioni LADI si provveda alle

verifiche e ai calcoli relativi alla prestazione transitoria per i disoccupati

anziani ai sensi della LPTD (cfr. doc. I; XI).

La Cassa ha indicato di non

essere competente in materia e di non poter, quindi, entrare nel merito (cfr.

doc. IV pag. 5).

Questa

Corte può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo

in presenza di una decisione su opposizione emanata dall'organo amministrativo

competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STCA 38.2021.75 del 29

novembre 2021 consid. 2.1.; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.;

STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA

42.2011.14

del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid.

2.5.).

La costante giurisprudenza

federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio

2019.

consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente evenienza difetta

una decisione in merito a un’eventuale prestazione transitoria per i

disoccupati anziani, per cui il TCA – il quale è competente in tale ambito secondo

gli art. 56 e 57 LPGA, applicabili in

virtù del rinvio previsto all’art. 1 della Legge federale sulle prestazioni

transitoria per i disoccupati anziani (LPTD) in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr.

Messaggio concernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per i

disoccupati anziani del 30 ottobre 2019 p.to 5, in FF 2019 6861 (6897)) – non

può chinarsi sulla problematica.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPTD per

il ricevimento e l’esame delle domande nonché la determinazione e il versamento

delle prestazioni transitorie sono competenti gli organi di cui all’articolo 21

capoverso 2 LPC del Cantone in cui i beneficiari hanno il domicilio.

Nel Cantone Ticino l’autorità

competente è la Cassa __________ (cfr. art. 26 LaLPC), alla quale gli atti sono

tramessi per decidere in merito alla richiesta del ricorrente.

Va, ad ogni modo, rilevato che le prestazioni transitorie sono

destinate ai lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di

disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, al fine di colmare le

lacune esistenti tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione

contro la disoccupazione e il raggiungimento dell'età di pensionamento

ordinaria dell'AVS (cfr. art. 3, 5 LPTD; FF 2019 6890; STCA 33.2022.16 del 26

settembre 2022 consid. 2.1.).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.49 del 26 settembre 2022 consid.

2.13.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.12

La

richiesta dell’insorgente volta alla

concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. III+1) deve essere intesa, dunque, solo come domanda

di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione

contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. consid. 2.11.).

Il

ricorrente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito

patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato.

In

effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr.

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005

consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20

gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA

38.2016.17

del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013

consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

L’insorgente,

del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri

interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28

Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente

pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA

42.2021.75

del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del

16.

luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno

2018.

il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid.

2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016

consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.1.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa

__________ affinché esamini la domanda di prestazioni transitorie ai sensi

della LPTD formulata dal ricorrente.

3. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti