38.2022.73
Negate ILR (5/2022) a società attiva nel settore del fitness. Non risulta infatti una perdita di lavoro da ricondurre alla pandemia (in quel periodo non sussistevano più limitazioni in tale ambito professionale). Le ILR nemmeno vanno concesse in virtù della tutela della buona fede
16 febbraio 2023Italiano67 min
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.73
rs
Lugano
16 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione del 4 aprile 2022 la
Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro
ridotto per il mese di aprile 2022 inoltrato il 29 marzo 2022 dalla RI 1 di __________,
il cui scopo sociale è, in particolare, la realizzazione e gestione di __________
e __________ (cfr. doc. 2/1: estratto RC).
Al riguardo è stato, tuttavia,
precisato:
"
(…) Nel caso concreto, il lavoro ridotto viene autorizzato fino al
30.04.2022, in quanto in considerazione dell’evolversi della situazione, si giustifica
un riesame della stessa a breve scadenza.
A seguito degli importanti allentamenti
decisi dal Consiglio federale con effetto 01.04.2022, si informa già sin d’ora
l’azienda che un eventuale rinnovo della presente decisione potrà essere
concesso unicamente qualora la stessa sarà in grado di fornire concrete
garanzie di una ripresa dell’attività a breve termine, come pure di provare la
straordinarietà della perdita di lavoro annunciata. (…)” (Doc. 1)
1.2. Il 29 aprile 2022 la RI 1 ha
inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il mese
di maggio 2022 (cfr. doc. 2).
Dal relativo Formulario di
preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce 45 dei 53
dipendenti dell’azienda (28 con contratto di durata indeterminata, 22
lavoratori su chiamata e 3 apprendisti) e che la perdita di lavoro probabile è
del 45% (cfr. doc. 2 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che in relazione al
motivo della richiesta è stato fatto riferimento alla lettera del 15 marzo
2022, in cui è stato spiegato che nonostante gli allentamenti decisi dal
Consiglio federale dal 17 febbraio 2022 il Centro subiva ancora gli effetti di
due anni di pandemia e restrizioni con conseguente perdita di lavoro e di
guadagno, a seguito della drastica riduzione delle frequenze, in particolare
connessa all’introduzione dei certificati 2G/2G+ e della diminuzione delle
iscrizioni, anche tramite disdetta degli abbonamenti. Dalla lettera citata
risulta pure che “se pur vero che gran parte dei clienti non vaccinati sono
rientrati, questi non pagano in quanto l’azienda ha concesso loro un blocco
dell’abbonamento per l’intero periodo Green Pass e 2G/2G+ successivamente. In
più si aggiungono tutti i mesi bonus per tutti i periodi di lockdown. Questo
comporta uno slittamento dei rinnovi abbonamenti persino al 2023. Quindi se pur
abbiamo per fortuna ancora tanti clienti attivi, la liquidità scarseggia”
(cfr. doc. 1 p.to 7.1; doc. 12).
Il 6 maggio 2022 la società, in
risposta a uno scritto della Sezione del lavoro del 2 maggio 2022, ha
precisato:
"
(…)
- Durante tutto il periodo pandemico ci siamo trovati
costretti a riconoscere ai nostri soci tutti i periodi di chiusura del Centro
imposti dalla Confederazione, oltre che i periodi che non permettevano a coloro
che non erano in possesso di Green Pass di frequentare il Centro. È stata una
decisione forzata che mirava a limitare il numero di disdette e di conseguenza
la drastica riduzione del numero di soci. L'aggiunta in media di 6 mesi su
tutti gli abbonamenti ha creato un notevole buco di liquidità portando il
fatturato del 2020 a solamente 3.9M e quello del 2021 a 2.1M (fatturato 2019
SM, destinato a salire negli anni in quanto il Centro non era operativo al
100%). La perdita è stata devastante.
- In aggiunta al punto precedente tutto il settore del
Fitness e del Benessere si è completamente bruciato ben 4 stagioni
"forti" (da settembre ad ottobre e da gennaio a marzo) non
permettendo di accumulare sufficientemente riserve per superare il periodo
estivo, noto come il periodo a minor resa nel nostro settore.
- L’affluenza al Centro, se pur migliorata, rimane
nettamente al di sotto delle statistiche pre- pandemia. Il personale assunto,
ovviamente, si basa sul numero di iscritti, sull'affluenza al centro e quindi
sulla necessità aziendale. Ad oggi licenziamenti effettuati dalla nostra
struttura, strettamente legati alla pandemia, non sono avvenuti (grazie anche
al vostro sostegno), ciò nonostante l'impiego del personale è nettamente
inferiore al 100%. La richiesta e la necessità dovuta all'affluenza della
clientela è calata e non sarebbe possibile, ad oggi, sostenere i costi previsti
in mancanza di sostegno da parte vostra per la massa salariale attuale. Per
questi motivi saremmo costretti a ricorrere a vari licenziamenti.
- Le dimensioni del nostro Centro portano la massa
salariale e la cifra dedicata all'affitto ad essere estremamente elevati e non
è di conseguenza possibile soccombere alla riduzione di fatturato tramite
piccole manovre di riduzione di costi. Siamo già intervenuti dove possibile ma
purtroppo più di quanto già messo in atto non è possibile.
Nonostante i punti elencati, la nostra
previsione è ottimista, siamo fermamente convinti che, pandemia e guerra
permettendo, I più tardi ad ottobre saremmo in grado di sostenere i costi previsti
anche senza il vostro aiuto. (…)” (Doc. 4)
1.3. Con decisione del 10 maggio 2022 la
Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il mese di maggio 2022,
rilevando che l’azienda non ha reso verosimile il nesso causale tra la pandemia
e la perdita di lavoro annunciata e quindi la stessa non è più computabile. Per
quanto attiene alle ragioni esposte nello scritto del 6 maggio 2022,
l’amministrazione ha evidenziato che “non è compito dell’assicurazione
contro la disoccupazione, per il tramite del lavoro ridotto, indennizzare le
perdite di lavoro o di fatturato che si dovessero verificare durante la fase di
transizione dopo la fine delle restrizioni legate alla pandemia, oltretutto se
si considera che il numero di contagi è in costante diminuzione e i turisti
hanno ripreso a viaggiare, si osserva infatti come ad esempio durante le
vacanze pasquali c’è stata una forte affluenza turistica nel Cantone e gli
alberghi hanno registrato il quasi “tutto esaurito””.
Relativamente all’asserzione della
SA secondo cui tutto il settore del fitness e del benessere si è completamente
bruciato ben 4 stagioni “forti” non permettendo di accumulare sufficienti
riserve per il periodo estivo, noto come il periodo a minor resa per il
settore, la Sezione del lavoro ha indicato che ciò denota come ci si trovi
confrontati con un fattore stagionale, usuale e ricorrente che può colpire allo
stesso modo ogni datore di questo ramo.
L’amministrazione ha perciò
concluso che le cause della riduzione di lavoro sono da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui la
perdita di lavoro non è computabile ed è conseguentemente esclusa l’indennità
per lavoro ridotto (cfr. doc. 5).
1.4. La RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
il 10 giugno /4 luglio 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del
10 maggio 2022 (cfr. doc. 6; 8), facendo valere che gli argomenti su cui si è
fondata l’amministrazione (il fatto di non avere reso plausibile il nesso
causale tra la pandemia e la perdita di lavoro annunciata e la circostanza che
la perdita di lavoro è riconducibile a un fattore stagione usuale e ricorrente
in grado di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro attivo nel suo
stesso ramo) sarebbero infondati. Al riguardo egli si è in particolare così
espresso:
"
(…) Se il nesso causale, per quanto appena spiegato, è stato dimostrato
sino ad aprile 2022, bisogna ora capire quali sarebbero le condizioni
differenti che hanno condotto invece a un diniego per il mese di maggio (e
seguenti). Si torna pertanto alla decisione contro la quale si sta qui
sollevando opposizione, che richiama puntualmente da una parte "che in
data 16.02.2022 il Consiglio federale ha deciso che a decorrere dal 17.02.2022,
negozi, ristoranti strutture per la cultura, strutture aperte al pubblico e
manifestazioni, saranno di nuovo accessibili senza mascherina né certificato.
Inoltre sono stati revocati anche l'obbligo della mascherina sul lavoro e la
raccomandazione del telelavoro" e dall'altra che con "la decisione
del 30.03.2022 valida dal 01.04.2022 il Consiglio federale ha deciso di
revocare gli ultimi provvedimenti dell'Ordinanza COVID-19". Le due
decisioni del Consiglio federale qui menzionate sono semplicemente indice di un
graduale ritorno alla normalità, ma non modificano il quadro qui esaminato
soprattutto perché la clientela non ha sottoscritto e non sottoscriverà di
certo un abbonamento annuale a partire dal marzo, a ridosso della primavera,
quando ormai per le attività di wellness è a disposizione l'esterno e non si fa
tipicamente capo a una struttura come quella della richiedente. Tra l'altro, la
decisione del Consiglio Federale del 16 febbraio 2022 precede le tre decisioni
dell'Ufficio giuridico sopra citate, che hanno ammesso la possibile perdita di
lavoro. Dunque, se la decisione di allentamento delle misure non ha inciso in
quel momento sul preavviso positivo, mal si comprende come possa farlo la
seconda decisione, che non riguarda nemmeno direttamente palestre e centri
benessere.
(…).
Il fatto che i provvedimenti siano stati
revocati a partire dal 1° aprile 2022 fa ben sperare che a settembre, e cioè
con l'avvicinarsi della prossima brutta stagione, RI 1 possa tornare a contare
sul normale numero di soci abbonati. Sicuramente la pandemia Covid-19
rappresenta una nuova normalità a cui ciascun datore di lavoro dovrà adattarsi,
tuttavia per quanto appena spiegato risulta infondato togliere alla richiedente
l'aiuto prima di settembre, quando tornerà il momento cruciale per capire (nota
bene: per la prima volta dalla comparsa della pandemia) quale sia questa nuova
normalità per i centri sportivi in assenza di misure del Consiglio federale.
(…) vi è un fattore di stagionalità che
indubbiamente colpisce il settore sportivo nel periodo primaverile/estivo. Ciò
non deve tuttavia distrarre dal principio già diffusamente esposto al punto
precedente: la perdita di lavoro per cui è chiesto intervento all'assicurazione
contro la disoccupazione oggi non è quella legata al consueto calo di lavoro
nel periodo primaverile/estivo, ma quella relativa alla perdita di soci
rispettivamente mancata conclusione di abbonamenti occorsa durante il periodo
in cui vigevano i provvedimenti più intensi per contrastare la pandemia
Covid-19 e che hanno direttamente coinvolto palestre e centri benessere con
misure quali mascherina obbligatoria, certificato Covid, 2G/2G+ ecc.” (Doc. 8
pag. 3-5)
1.5. Con decisione su opposizione del 26
luglio 2022 la Sezione del lavoro, confermando il proprio provvedimento del 10
maggio 2022, ha escluso la sussistenza di una perdita di lavoro computabile,
motivando come segue:
"
(…) riguardo all’affermazione dell'interessata riguardante il fatto che
l'amministrazione ha ammesso il nesso causale con la pandemia per il mese di
aprile 2022, riconoscendo le relative indennità e, con le stesse condizioni, vi
si oppone per il periodo dal 1. maggio al 30 settembre 2022, si precisa quanto
segue. Benché non indispensabile, l'UG ha comunque deciso di tenere conto di un
momento di assestamento per l'azienda, finché le nuove abitudini dei clienti e
la perdita di lavoro a esse legata deve essere considerata una nuova normalità,
che come verrà esposto di seguito, a distanza di due anni, non può più dirsi
imprevedibile. Inoltre, anche se fosse stata erroneamente riconosciuta
l'indennità per lavoro ridotto per lo scorso aprile, il principio della
legalità di una decisione prevale sull'applicazione uniforme del diritto (cfr.
STF C 237/06 del 6 marzo 2007, consid. 3.3). Infatti, i requisiti della
straordinarietà e dell'imprevedibilità sono fondamentali per il riconoscimento
del lavoro ridotto, diversamente sarebbe ascrivibile al normale rischio
aziendale e in quanto tale non computabile (cfr. art. 33 LADI e p.to 2).
L'opponente rileva inoltre che la revoca
delle restrizioni non avrebbe influenzato positivamente la ripresa lavorativa
dell'azienda, in quanto le restrizioni imposte nei mesi precedenti non hanno
permesso la sottoscrizione dei contratti che solitamente avviene nel periodo
autunnale/invernale e che le avrebbe permesso di affrontare il periodo
(primavera/estate) in cui solitamente non vengono stipulati. Di conseguenza,
secondo l'interessata, l'annunciata perdita di lavoro nel periodo in oggetto,
sarebbe ancora causata dalle precedenti restrizioni che, nonostante la revoca
delle stesse, non è stato possibile arginare.
A mente dell'UG la perdita di lavoro in
esame, oltre ad essere causata dalle consuete oscillazioni stagionali, non è
direttamente legata alle restrizioni dovute alla pandemia, ma piuttosto ad un cambio
di abitudini che eventualmente la pandemia avrebbe causato. Infatti, la mancata
sottoscrizione di nuovi abbonamenti, trova spiegazione in una nuova dinamica di
mercato. In particolare, i potenziali clienti della palestra appaiono aver
modificato le proprie abitudini nello svolgimento dell'attività fisica,
prediligendo l'attività all'aperto oppure appaiono nel frattempo, essersi
attrezzati autonomamente al proprio domicilio. Ora, dopo il precitato periodo
di assestamento, si ritiene che tale nuova situazione, a distanza di più di due
anni dall'inizio della pandemia, non può più dirsi imprevedibile o
straordinaria nemmeno nella misura richiesta in subordine e in sub-subordine
mediante la presente opposizione. (…)” (Doc. A1 pag. 3-4)
1.6. Contro la decisione su opposizione
del 26 luglio 2022 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, il
riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto dal maggio a
settembre 2022 con trasmissione della pratica alle competenti istanze per il
ricalcolo dell’indennizzo che tenga conto, da un lato, che la stessa, vista la
decisione negativa del maggio 2022, ha proceduto al licenziamento di tre
persone con effetto al 31 luglio e di una persona con effetto al 31 agosto
2022, dall’altro, della riduzione, di media del 30%, della percentuale
lavorativa dei dipendenti da giugno 2022. In via subordinata, è stato domandato
il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo
1° maggio - 26 luglio 2022, data della decisione su opposizione, e che la
pratica sia rimandata alle competenti istanze per il ricalcolo dell’indennizzo
come sopra, mentre in via sub-subordinata è stato chiesto il riconoscimento del
lavoro ridotto dal 1° al 31 maggio 2022 (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno delle proprie pretese la
parte ricorrente ha addotto:
"
(…) Nella decisione 26 luglio (oggetto della presente impugnativa), per
prima cosa l’autorità sostiene che dopo due anni di pandemia gli sviluppi
conseguenti al Covid non potrebbero più dirsi imprevedibili, rispettivamente
straordinari. Sbaglia. Qui di imprevedibile e straordinario c'è stato che
l'ultima ondata pandemica si è avuta in inverno e che le misure sono
progressivamente state revocate a partire da febbraio, purtroppo proprio nel
momento in cui per sua vocazione si esaurisce la parte principale di attività
della Ricorrente. Questo ha fatto sì che la gran parte dei clienti ha preferito
non rinnovare subito l'abbonamento, ma attendere (si spera!) l'autunno 2022. È evidente il nesso tra il momento in cui si è
avverata una circostanza non prevedibile (la revoca delle misure) e l'impatto
sull'attività della Ricorrente (non rinnovo di abbonamenti).
Sempre nella
decisione 26 luglio (oggetto della presente
impugnativa), onestamente non senza stupire, l'autorità
argomenta poi con un non meglio precisato "cambio di abitudini",
addirittura una "nuova dinamica di mercato". Secondo l'autorità, i
potenziali clienti apparirebbero aver
modificato dopo la pandemia le proprie abitudini nello svolgimento dell'attività fisica prediligendo attività all'aperto
oppure attrezzandosi al domicilio. Questo
stupisce poiché questa argomentazione non è avallata da nessun dato a supporto.
L'espediente è evidentemente quello di voler dar per morto il settore poiché
dopo due anni di pandemia non ci sarebbe più mercato, come si sarebbe potuto
addirittura prevedere per via della pandemia. A questa argomentazione bisogna rispondere
per prima cosa che: chi vivrà vedrà.
Nel senso che l'evoluzione ipotizzata
dall'autorità è possibile, ma ancora tutta da dimostrare, e lo si vedrà
ovviamente non in questi mesi, ma piuttosto con il trascorrere della prossima
brutta stagione. Questo significa che proprio il "momento di assestamento
per l'azienda" che l'autorità riconosce nelle proprie motivazioni (punto
4) non può fermarsi alla primavera scorsa, ma per questo specifico settore
(non: alberghiero / ristorazione) deve necessariamente estendersi al periodo
estivo, e quindi come da richiesta fino a fine settembre 2022.
Soltanto da lì in avanti si capirà meglio come evolveranno effettivamente le
abitudini dei consumatori. L'esperienza
insegna peraltro che abitudini consolidate
negli anni (il centro della Ricorrente come d'altronde l'intero
settore esiste da lungo tempo) non mutano
facilmente, neppure dopo un periodo prolungato, ma pur sempre eccezionale come lo è stato la pandemia.
Pandemia la cui fine può addirittura anzi avere
proprio l'effetto "pendolo", ovvero
di far ritornare tutti quanti alle precedenti abitudini proprio per cancellare
questa bruttissima parentesi.
3.
Posto che gli argomenti qui succintamente esposti portano a dover accettare nel
principio l'istanza di lavoro ridotto così come
presentata e quindi per l'intero periodo dal
1 maggio 2022 al 30 settembre 2022, non ci esimeremo qui dall'aggiungere che:
a. per prima cosa la decisione sul preannuncio è del 10
maggio, ricevuta nei giorni successivi, esaminata dalla Ricorrente diremo per
metà o meglio entro la prima decade di maggio. Non
soltanto. Come già noto alle autorità e
scritto anche nei precedenti allegati, nel periodo precedente la Ricorrente era
stata al beneficio del lavoro ridotto, di modo che fino a un'eventuale
decisione negativa ci si poteva ragionevolmente
attendere che il sostegno sarebbe continuato. Questo avvalora la tesi
per cui l'indennità almeno per il mese di maggio è certamente dovuta. Detto in
altro modo, nessuno avrebbe mai ragionevolmente proceduto a licenziamenti dopo
che si era stati al beneficio del lavoro
ridotto, si erano correttamente sganciate le procedure per ottenerne del
successivo, c'erano tutti gli argomenti
perché questo sostegno venisse effettivamente confermato, e non c'era decisione
negativa. Di nuovo, è impossibile prefigurare,
anche già soltanto sulla base del principio dell'affidamento, che il maggio non
sia dovuto;
b. l'argomentazione
che qui appena precede vale di principio non solo fino alla decisione sul
preannuncio (10 maggio), bensì eventualmente
anche fino alla decisione qui impugnata (26 luglio 2022), appunto per gli
stessi motivi appena qui sopra esposti; (…)”
(Doc. I pag. 3-4)
1.7. La Sezione del lavoro, con risposta
del 4 ottobre 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando
riguardo alla richiesta di applicazione del principio dell’affidamento:
"
Per quanto attiene al riconoscimento delle indennità in subordine e in
sub-subordine, si rileva che non è possibile ammettere il principio
dell’affidamento nella presente fattispecie, già solo per il fatto che ogni
preannuncio soggiace ad un esame della richiesta e presuppone dunque la
possibilità di un diniego della medesima. Inoltre, nelle decisioni del 1. marzo
2022 e del 4 aprile 2022, la ricorrente è stata edotta sul fatto che, a causa
dell'evolversi della situazione, l'autorizzazione veniva riconosciuta per un
mese e che un prolungo della stessa necessitava della presentazione di una
nuova richiesta. Oltre a ciò, nelle predette decisioni l'azienda veniva anche
informata del fatto che a seguito degli importanti allentamenti decisi dal
Consiglio federale (effetto dal: 17.02.2022 rispettivamente dal 01.04.2022) un
eventuale rinnovo dell'autorizzazione sarebbe stato concesso unicamente qualora
la medesima avesse fornito concrete garanzie di una ripresa dell'attività a
breve termine, come pure fosse stata in grado comprovare la straordinarietà
della perdita di lavoro annunciata (doc. 1).” (cfr. doc. III pag. 3)
1.8. L’8 settembre 2022 la parte
ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto alcuni documenti, in
particolare relativi alle statistiche degli ingressi, degli iscritti, degli
abbonamenti sospesi, dei fatturati (cfr. doc. VII; A4-F).
1.9. L’amministrazione, il 14 novembre
2022, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni
esposte in sede di risposta di causa (cfr. doc. IX).
Il 6 dicembre 2022 la Sezione del
lavoro, dando seguito a una richiesta del TCA, ha trasmesso la lettera del 15
marzo 2022 della SA ricorrente con annessi tre grafici (cfr. doc. XI; 12).
1.10. I doc. IX; XI; 12 sono stati inviati
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X; XII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla RI 1 il
diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti a far
tempo dal mese di maggio 2022.
2.2. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro
la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore
la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle
autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e
stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa
cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di
esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura
delle vie d’accesso;
d. interruzioni di
lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada
in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del
datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria
di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve
essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di
diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita
di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il
datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in
questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il
danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se
può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro
avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha
omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a
priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto
evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto
trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo
che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che
quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento
della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve
ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di
lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo
dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Prima di
assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle
autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile
del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
·
è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda;
·
è causata da oscillazioni
stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
·
il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata;
·
concerne persone vincolate da un
rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda
in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile
in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che
si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i
ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una
decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la
soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi
compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di
questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro
dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio
aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con
molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,
non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa
specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua
ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non
rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è
dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le
perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono
prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo
la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte
le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza
di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa,
è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le
perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata
ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure
le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su
un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo
sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle
ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio
cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in
modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che
le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi
sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le
perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni
del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di
lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per
insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una
procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia,
infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
" (…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si
verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita
di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi
economici
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore
di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni
e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32
capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in
modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua
impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo
alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle
autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze
eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti
rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3
LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro
non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i
lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le
perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro
(art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto
all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle
restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento
delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio,
l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è
espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro
situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora
in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In
questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei
collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo
parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a
provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato
disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda
può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di
procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e
quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di
lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il
diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre
condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare
chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche
richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a
quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente
impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro
deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per
i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni
per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite
alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare
chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in
vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile
soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia)
ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR,
il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto
al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre
circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati
ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del
danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica
per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato
1.
della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene
applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo
allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a
maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85%
anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una
giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti
invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa
della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto
segue:
"
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che
le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione
dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte
dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le
perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate
durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di
licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD
e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile
2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai
p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che
ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in
fine:
" (…)
Se un’azienda
continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di
conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di
lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla
CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di lavoro
continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i
posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono
pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre
2021.
Cfr. pure Direttiva 2022/01:
“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con la
Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la
Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.
La Direttiva 2022/06 del 1° aprile
2022.
è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI
riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022 (cfr.
2.5
Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF
142.
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF
138.
V 50 consid. 4.1; DTF 133 V
587.
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;
DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.
2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163
consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,
RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables
aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la
legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a
far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr.
FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha
confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva
accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale
era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore
di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione, la
Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva
emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza
8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha
respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio
emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato
accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego
del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso
dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura
dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
L’Alta Corte ha evidenziato che, in
prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi
dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio
di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata
il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del
resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura
fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una
violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente
le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
La nostra Massima Istanza, con
giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in
quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società
contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni
sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza
della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava
della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità
per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era
stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una sentenza 8C_752/2021 del 15
marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale,
nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto
per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha
confermato il rifiuto delle prestazioni.
L’Alta Corte ha stabilito che, in
assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello
studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle
quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun
diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito che a ragione a una società
attiva nell’ambito della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per
lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una
perdita lavoro economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato,
da una parte, che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva
giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata
richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti
alla pandemia nel settore della ristorazione.
Dall’altra, che il fatto che
l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica
concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel
normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione
valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera,
tanti clienti preferivano andare in Italia.
Il ricorso contro la sentenza
38.2022.32
è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio
8C_519/2022 del 22 settembre 2022.
Con sentenza 38.2022.56 del 28
ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto deciso dalla Sezione del lavoro,
e meglio che una società che si occupa della gestione di agenzie viaggio non
aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio 2022, non presentando una perdita
di lavoro computabile. In effetti al momento della domanda del 20 febbraio 2022
in Svizzera non vi erano particolari restrizioni. Per entrare, ad esempio, in
Italia, Germania e Spagna era sì necessario il certificato di vaccinazione o di
guarigione o un test COVID negativo fino al 31 maggio 2022, rispettivamente
fino al 2 giugno 2022, tuttavia la maggior parte dei ticinesi era vaccinata.
Inoltre l’unica dipendente della
ricorrente, nel periodo determinante, era comunque presente in agenzia per 8.5
ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per una parte del tempo, vista la
carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private.
Il TCA, con giudizio 38.2022.79 del
30.
gennaio 2023, non ancora cresciuto in giudicato, ha poi respinto il ricorso
di una società attiva nel settore della modifica di veicoli a cui era stato
negato il diritto a ILR per il periodo giugno - agosto 2022, richieste a favore
di un venditore, visto che l’attività di quest’ultimo non era intralciata per
motivi legati alla pandemia. Il quel lasso di tempo non erano più in vigore
particolari misure restrittive e in Ticino vigeva l’obbligo della mascherina
solo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.
Questo Tribunale ha specificato
che, anche volendo ammettere che alcuni elementi della fattispecie avrebbero
potuto fare concludere per una perdita di lavoro almeno in parte legata alla
pandemia o al ritardo nella fornitura di veicoli, la richiesta di indennità per
lavoro ridotto avrebbe dovuto comunque essere disattesa, poiché l’oscillazione
della cifra d’affari (confronto tra quella dei primi mesi del 2022 con quella
del medesimo periodo dei quattro anni precedenti la pandemia, escludendo gli
anni 2020 e 2021) era inferiore al 25% (23%) e rientrava così nel normale
rischio aziendale.
2.7
Questa Corte ritiene, altresì, utile
rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base
dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le
malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo
alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I
provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)
e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Il 23 giugno 2021 è stata abrogata
l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal
26.
giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 10 della nuova Ordinanza
riguardante il piano di protezione prevede:
" 1 I
gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di
formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un
piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
2.
Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non
è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al
piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:
a. il piano deve
prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la
struttura o la manifestazione;
b. deve prevedere
provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui
all’articolo 6;
c. deve prevedere la
registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11
se nei luoghi chiusi:
1.
conformemente
alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una
mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e
2.
non sono
adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere
efficaci.
3.
Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è
limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere
misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.” (RU
2021.
379)
L’obbligo di presentare il
certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione
dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test (Certificato Covid 3G), già in vigore per discoteche e grandi manifestazioni, è
stato esteso dal 13 settembre 2021 ad altri settori, come i ristoranti, i bar,
i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness (cfr.
art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre
2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.
2.10.).
I datori di lavoro potevano
inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione
dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;
Il
17.
dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso ampie restrizioni, tra cui
l'introduzione delle regole 2G (vaccinati o guariti) e 2G+ (vaccinati o guariti
e in possesso di un test negativo) per
alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l'obbligo del
telelavoro. (cfr.
L’art. 13 cpv. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare, modifica del 17 dicembre 2021, enuncia:
" 2Nelle
strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al
pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le
aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di
vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è
provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un
certificato di test.” (RU 2021 882)
Giusta l’art. 20 cpv. 2:
" 2
Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi
accessibili al pubblico di strutture si applica segue:
a. l’accesso deve
essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione;
può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di
vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
b. l’obbligo di
portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6;
c. deve essere presente un’aerazione
efficace.” (RU 2021 882)
L’art. 3a cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza
precisa:
"
1Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni
alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a
partire dai 16 anni.
2Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di
un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il
certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o
guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica
alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test
anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno
202113.
sui certificati COVID-19. (…)” (RU 2021 882)
L’ordinanza COVID-19 situazione
particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio
2022.
(cfr. RU 2022 97).
Da tale data è stato, dunque, revocato,
in particolare, l’obbligo del certificato.
La nuova Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022,
valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo
per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei
settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili
al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure
l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate
dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).
Il 1° aprile
2022.
sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza
COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone
contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022
97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per
lavoro ridotto del 29 aprile 2022 relativa al mese di maggio 2022, ricorda
innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno
diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b pag. 384, Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014
pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr.
consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,
sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Le stesse prevedono, ad ogni modo,
che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di
lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla
pandemia (cfr. consid. 2.4.).
Ciò è stato confermato dal
Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata
in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e
nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag.
323-325 (cfr. consid. 2.6.).
2.9
Come visto sopra, il 29 aprile 2022,
quando la ricorrente ha inoltrato la nuova domanda di lavoro ridotto, in
Svizzera non erano più in vigore particolari misure restrittive connesse alla
pandemia da coronavirus.
Più specificatamente dal 17
febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni
di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto
pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case
di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le
persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1°
aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a
combattere la pandemia (cfr. consid. 2.7.).
Nel lasso di tempo determinante in
concreto (a decorrere al mese di maggio 2022) non sussistevano più, pertanto,
limitazioni all’accesso ai centri fitness, wellness e piscine, cosicché
l’attività della ricorrente, il cui scopo scoiale riguarda la gestione di
centri fitness e wellness (cfr. consid. 1.1.), non era più ostacolata, in
alcuna misura, da provvedimenti connessi alla pandemia.
Il fatto che a causa dell’ondata
pandemica dell’inverno 2021-2022 e delle relative restrizioni il numero di
abbonamenti conclusi fosse notevolmente diminuito in tale periodo dell’anno in
cui solitamente vi è un’elevata frequenza della struttura dell’insorgente (cfr.
doc. 8; I; consid. 1.4.; 1.6.), non è di ausilio alcuno, poiché con
l’allentamento delle misure e con la completa abrogazione delle stesse da
aprile 2022 i clienti – già attivi presso il centro in questione e/o nuovi –
potevano senza alcuna limitazione tornare a frequentare la struttura.
Non è escluso che alcune persone
nutrissero ancora dei timori legati a un possibile contagio. Al riguardo va
però rilevato che nel dicembre 2021 il 70% dei ticinesi era vaccinato (cfr. https://www.rsi.ch/news/svizzera/Ticino-campione-di-vaccinazione-14958807.html)
e a fine gennaio 2022 il 40% della popolazione totale, percentuale che supera
il 75% se si considera la fascia over 65 o più, aveva ricevuto anche la prima
dose di richiamo (cfr. https://www.informatore.net/2022/01/28/ultima-chiamata-in-citta).
La circostanza che i provvedimenti
restrittivi siano decaduti in primavera quando vi è normalmente una diminuzione
del numero degli abbonamenti conclusi con la conseguenza che i clienti hanno “preferito
non rinnovare subito l'abbonamento, ma attendere (si spera!) l'autunno 2022”
(cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.6.) riguarda la stagionalità dell’attività della
ricorrente, fattore questo ricorrente e rientrante nella sfera normale del
rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.; 2.3.).
E’ peraltro utile evidenziare che
da uno studio condotto dall'Osservatorio
svizzero dello sport per conto dell'Ufficio federale dello sport UFSPO e
presentato in occasione della «Giornata di
Macolin» del 3 novembre 2022 emerge sì che la
pandemia ha provocato un calo di attività sportiva e di movimento, in
particolare nella Svizzera romanda e italiana, modificando il comportamento
sportivo della popolazione elvetica, la quale pratica più sport all'aperto e a
casa rispetto a quanto avveniva prima della pandemia.
Tuttavia è stato pure osservato che
i centri fitness hanno registrato cali inferiori al previsto e che le numerose
partenze sono state compensate almeno in parte da nuove iscrizioni (cfr. https://www.vbs.admin.ch/it/home.detail.nsb.html/91140.html).
In simili condizioni nella presente
evenienza per il periodo a decorrere dal mese di maggio 2022 non risulta una
perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
Non si è, pertanto, confrontati con
una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Può, conseguentemente, rimanere
aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad
ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che
rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre
2022.
consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22
settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2016.23
del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio
2009.
consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).
2.10
L’insorgente, nel ricorso, ha fatto
valere che le indennità per lavoro ridotto, almeno
per il mese di maggio
2022, se non fino alla decisione su opposizione del 26 luglio 2022, le sono in
ogni caso dovute in virtù del principio di affidamento, poiché, essendo stata
al beneficio delle stesse nei periodi precedenti, fino a un’eventuale decisione
negativa ci si poteva attendere che il sostegno sarebbe continuato. La SA ha
precisato, da un lato, che “nessuno avrebbe mai ragionevolmente proceduto a
licenziamenti dopo che si era stati a beneficio del lavoro ridotto”.
Dall’altro, di avere effettuato, vista la decisione negativa, dei
licenziamenti, “concretamente di 3 persone con effetto al 31 luglio di una
persona con effetto dal 31 agosto” e di aver ridotto da giugno, di media
del 30%, la percentuale lavorativa dei dipendenti (cfr. doc. I pag. 4; consid.
1.6.).
Il diritto alla
protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di
esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario
alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e
consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1.
Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3.
l'autorità ha agito o creduto
di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato non deve essersi
reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5.
l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
6.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse alla corretta
applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della
buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022
del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid.
3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR
2022.
ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25
gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF
9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio
2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF
9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015
consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del
14.
gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.;
STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004
consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67
e la giurisprudenza ivi citata).
Va altresì ricordato che nel
sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può
dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF
8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).
In concreto, come rettamente
rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. III), ogni preannuncio di lavoro
ridotto soggiace a una specifica richiesta e a una valutazione delle relative
condizioni. Da tale procedura risulta evidente per il richiedente che le ILR
non vengono automaticamente riconosciute solo per il fatto che per il periodo
precedente siano state concesse. Al contrario, se i presupposti non sono dati
per il periodo esaminato, le indennità vengono negate.
Ciò
vale a maggior ragione nel caso di specie in cui nelle decisioni del 1° marzo
2022.
(relativa alle ILR per marzo 2022) e del 4 aprile 2022 (relativa alle ILR
per aprile 2022) la ricorrente è stata resa attenta che il lavoro ridotto
veniva autorizzato fino al 31 marzo 2022, rispettivamente 30 aprile 2022, in
quanto in considerazione dell’evolversi della situazione si giustificava un
riesame della stessa a breve scadenza (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
Inoltre
nei provvedimenti menzionati è stato indicato:
"
a seguito degli importanti allentamenti decisi dal Consiglio Federale
con effetto 17.02.2022 (n.d.r.: rispettivamente “con effetto dal
01.04.2022”) si informa già sin d’ora l’azienda che un eventuale rinnovo della
presente decisione potrà essere concesso unicamente qualora la stessa sarà in
grado di fornire concrete garanzie di una ripresa dell’attività a breve
termine, come pure di provare la straordinarietà della perdita di lavoro annunciata”
(cfr. doc. 1).
Ne discende che l’amministrazione
non ha fornito all’insorgente, tramite le proprie decisioni, un’informazione
senza riserve. La ricorrente, sulla base dei provvedimenti di marzo e aprile
2022, non poteva legittimamente credere che le indennità per lavoro ridotto le
sarebbero state riconosciute anche nei mesi successivi.
Il diritto alle indennità per
lavoro ridotto nemmeno per il solo mese di maggio 2022 può, quindi, essere
riconosciuto alla SA in virtù del diritto costituzionale alla protezione della
buona fede sancito dall’art. 9 Cost.
2.11
Per completezza, in relazione ai 22
dipendenti su chiamata della ricorrente (cfr. doc. 2), giova rilevare - benché
la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv.
1.
LADI: le versioni francese e tedesca menzionano espressamente che la Cassa verifica l’adempimento delle condizioni personali,
art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid.
5.4.2.2.) e in casu non sia rilevante siccome il diritto alle ILR va comunque
negato all’insorgente in relazione a tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo
di contratto di lavoro, in particolare perché non sussiste una perdita di
lavoro computabile (cfr. consid. 2.9.) - che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett.
a LADI non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori,
la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile e giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI
una perdita di lavoro non è computabile se è
usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.
La Prassi LADI ILR B31 enuncia che
fra i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere determinata rientrano
in particolare le persone che esercitano un’attività su chiamata, occasionale o
ausiliaria, occupate sporadicamente dal datore di lavoro in base al carico di
lavoro. Queste persone di norma non possono contare su un numero di ore di
lavoro regolare e garantito da un contratto di lavoro. Se in singoli casi la
perdita di lavoro può essere computabile anche in questi tipi di rapporto di
lavoro, deve essere determinato sulla base dell’analoga applicazione della
Prassi LADI ID B96 seg.
La Prassi LADI ID B97 prevede che
se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una durata
indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la perdita
di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno
costante per un determinato periodo (periodo di riferimento). Le oscillazioni
mensili o annuali (per rapporti di lavoro durati almeno due anni) non devono
superare il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate
mensilmente, risp. annualmente durante il periodo di riferimento.
Per quanto attiene ai 3 dipendenti
apprendisti (cfr. doc. 2), va altresì osservato che gusta l’art. 33 cpv. 1
lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile segnatamente se riguarda
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un
rapporto di tirocinio.
La Legge federale sulle basi legali
delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di
COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. e e f, in vigore dal 26
settembre, rispettivamente 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 3835; RU 2020 5821),
enuncia, tuttavia, che il Consiglio federale può
emanare disposizioni che deroghino alla LADI con riguardo al diritto
all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di
lavoro di durata indeterminata e al versamento di tale indennità (lett. e),
come pure al diritto all’indennità per lavoro
ridotto e al versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33
cpv. 1 lett. e LADI (lett. f).
L’Ordinanza sulle misure nel
settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus
(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione),
adottata dal Consiglio federale il 20 marzo 2020, ha previsto all’art. 4 che “in
deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è
computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di
durata determinata
o da un rapporto di tirocinio (…)” per il periodo
17.
marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; DTF 147 V
359.
consid. 3.1.; 4.4.).
Attraverso una modifica dell’8
aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 (cfr. RU 2020
1201), è stato introdotto l’art. 8f Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione, del seguente tenore:
" 1 In
deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI,
il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce forti
oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità per
lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro
ridotto.
2.
Il servizio competente determina la perdita di lavoro
in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di
lavoro più favorevole per il lavoratore.”
L’art. 8f dell’Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 28 ottobre 2020, valida
retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 (RU 2020 4517),
enuncia:
" 1 In
deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI,
il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti
oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro
ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda
che chiede il lavoro ridotto.
2.
La perdita di lavoro è determinata in base agli
ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del
lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di
lavoro più favorevole per il lavoratore.
3.
L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983
sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su
chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.”
In
proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata
in 147 V 359.
Dal 21 gennaio 2021 il diritto
all’ILR è stato nuovamente esteso alle persone con un rapporto di lavoro di
durata determinata o
da un rapporto di tirocinio (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2 Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).
Il diritto all’indennità per lavoro
ridotto è stato prorogato dal mese di luglio al mese di settembre 2021 per il
lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni
(superiori al 20 %) se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi
nell’azienda che chiede il lavoro ridotto e i provvedimenti disposti dalle
autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 8f
dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 23
giugno 2021; RU 2021 382).
L’art. 4 cpv. 1bis
inserito nell’Ordinanza COVID-19 AD, modifica del 23 giugno 2021 (RU 2021 382)
in vigore dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 (cfr. art. 9 cpv. 7bis
Ordinanza COVID-19 AD; RU 2021 382), prevede che le persone vincolate da un
rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto a un’indennità per
lavoro ridotto se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena
ripresa dell’attività in azienda.
Il Consiglio federale, il 17
dicembre 2021, ha deciso di riattivare il diritto all’ILR dal 20 dicembre 2021
per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, per quelli su
chiamata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per gli apprendisti
delle imprese soggette alla regola del 2G+ (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86545.html;
Il 26 gennaio 2022 è stato così
modificato in tal senso l’art. 4 ed è stato reintrodotto l’art. 8f Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. RU 2022 39) con validità
dal 20 dicembre 2021.
Tali deroghe alla LADI dal 31 marzo
2022.
non sono più in vigore (cfr. RS 837.033; https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19/faq-kae.html).
2.12
Alla luce di tutto quanto esposto,
occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla
ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo a
far tempo dal mese di maggio 2022.
La decisione su opposizione del 26
luglio 2022 deve conseguentemente essere confermata.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56
del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022
consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA
38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre
2021.
consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti