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Decisione

38.2022.73

Negate ILR (5/2022) a società attiva nel settore del fitness. Non risulta infatti una perdita di lavoro da ricondurre alla pandemia (in quel periodo non sussistevano più limitazioni in tale ambito professionale). Le ILR nemmeno vanno concesse in virtù della tutela della buona fede

16 febbraio 2023Italiano67 min

dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.73

rs

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 luglio 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione del 4 aprile 2022 la

Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro

ridotto per il mese di aprile 2022 inoltrato il 29 marzo 2022 dalla RI 1 di __________,

il cui scopo sociale è, in particolare, la realizzazione e gestione di __________

e __________ (cfr. doc. 2/1: estratto RC).

Al riguardo è stato, tuttavia,

precisato:

"

(…) Nel caso concreto, il lavoro ridotto viene autorizzato fino al

30.04.2022, in quanto in considerazione dell’evolversi della situazione, si giustifica

un riesame della stessa a breve scadenza.

A seguito degli importanti allentamenti

decisi dal Consiglio federale con effetto 01.04.2022, si informa già sin d’ora

l’azienda che un eventuale rinnovo della presente decisione potrà essere

concesso unicamente qualora la stessa sarà in grado di fornire concrete

garanzie di una ripresa dell’attività a breve termine, come pure di provare la

straordinarietà della perdita di lavoro annunciata. (…)” (Doc. 1)

1.2. Il 29 aprile 2022 la RI 1 ha

inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il mese

di maggio 2022 (cfr. doc. 2).

Dal relativo Formulario di

preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce 45 dei 53

dipendenti dell’azienda (28 con contratto di durata indeterminata, 22

lavoratori su chiamata e 3 apprendisti) e che la perdita di lavoro probabile è

del 45% (cfr. doc. 2 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che in relazione al

motivo della richiesta è stato fatto riferimento alla lettera del 15 marzo

2022, in cui è stato spiegato che nonostante gli allentamenti decisi dal

Consiglio federale dal 17 febbraio 2022 il Centro subiva ancora gli effetti di

due anni di pandemia e restrizioni con conseguente perdita di lavoro e di

guadagno, a seguito della drastica riduzione delle frequenze, in particolare

connessa all’introduzione dei certificati 2G/2G+ e della diminuzione delle

iscrizioni, anche tramite disdetta degli abbonamenti. Dalla lettera citata

risulta pure che “se pur vero che gran parte dei clienti non vaccinati sono

rientrati, questi non pagano in quanto l’azienda ha concesso loro un blocco

dell’abbonamento per l’intero periodo Green Pass e 2G/2G+ successivamente. In

più si aggiungono tutti i mesi bonus per tutti i periodi di lockdown. Questo

comporta uno slittamento dei rinnovi abbonamenti persino al 2023. Quindi se pur

abbiamo per fortuna ancora tanti clienti attivi, la liquidità scarseggia”

(cfr. doc. 1 p.to 7.1; doc. 12).

Il 6 maggio 2022 la società, in

risposta a uno scritto della Sezione del lavoro del 2 maggio 2022, ha

precisato:

"

(…)

- Durante tutto il periodo pandemico ci siamo trovati

costretti a riconoscere ai nostri soci tutti i periodi di chiusura del Centro

imposti dalla Confederazione, oltre che i periodi che non permettevano a coloro

che non erano in possesso di Green Pass di frequentare il Centro. È stata una

decisione forzata che mirava a limitare il numero di disdette e di conseguenza

la drastica riduzione del numero di soci. L'aggiunta in media di 6 mesi su

tutti gli abbonamenti ha creato un notevole buco di liquidità portando il

fatturato del 2020 a solamente 3.9M e quello del 2021 a 2.1M (fatturato 2019

SM, destinato a salire negli anni in quanto il Centro non era operativo al

100%). La perdita è stata devastante.

- In aggiunta al punto precedente tutto il settore del

Fitness e del Benessere si è completamente bruciato ben 4 stagioni

"forti" (da settembre ad ottobre e da gennaio a marzo) non

permettendo di accumulare sufficientemente riserve per superare il periodo

estivo, noto come il periodo a minor resa nel nostro settore.

- L’affluenza al Centro, se pur migliorata, rimane

nettamente al di sotto delle statistiche pre- pandemia. Il personale assunto,

ovviamente, si basa sul numero di iscritti, sull'affluenza al centro e quindi

sulla necessità aziendale. Ad oggi licenziamenti effettuati dalla nostra

struttura, strettamente legati alla pandemia, non sono avvenuti (grazie anche

al vostro sostegno), ciò nonostante l'impiego del personale è nettamente

inferiore al 100%. La richiesta e la necessità dovuta all'affluenza della

clientela è calata e non sarebbe possibile, ad oggi, sostenere i costi previsti

in mancanza di sostegno da parte vostra per la massa salariale attuale. Per

questi motivi saremmo costretti a ricorrere a vari licenziamenti.

- Le dimensioni del nostro Centro portano la massa

salariale e la cifra dedicata all'affitto ad essere estremamente elevati e non

è di conseguenza possibile soccombere alla riduzione di fatturato tramite

piccole manovre di riduzione di costi. Siamo già intervenuti dove possibile ma

purtroppo più di quanto già messo in atto non è possibile.

Nonostante i punti elencati, la nostra

previsione è ottimista, siamo fermamente convinti che, pandemia e guerra

permettendo, I più tardi ad ottobre saremmo in grado di sostenere i costi previsti

anche senza il vostro aiuto. (…)” (Doc. 4)

1.3. Con decisione del 10 maggio 2022 la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il mese di maggio 2022,

rilevando che l’azienda non ha reso verosimile il nesso causale tra la pandemia

e la perdita di lavoro annunciata e quindi la stessa non è più computabile. Per

quanto attiene alle ragioni esposte nello scritto del 6 maggio 2022,

l’amministrazione ha evidenziato che “non è compito dell’assicurazione

contro la disoccupazione, per il tramite del lavoro ridotto, indennizzare le

perdite di lavoro o di fatturato che si dovessero verificare durante la fase di

transizione dopo la fine delle restrizioni legate alla pandemia, oltretutto se

si considera che il numero di contagi è in costante diminuzione e i turisti

hanno ripreso a viaggiare, si osserva infatti come ad esempio durante le

vacanze pasquali c’è stata una forte affluenza turistica nel Cantone e gli

alberghi hanno registrato il quasi “tutto esaurito””.

Relativamente all’asserzione della

SA secondo cui tutto il settore del fitness e del benessere si è completamente

bruciato ben 4 stagioni “forti” non permettendo di accumulare sufficienti

riserve per il periodo estivo, noto come il periodo a minor resa per il

settore, la Sezione del lavoro ha indicato che ciò denota come ci si trovi

confrontati con un fattore stagionale, usuale e ricorrente che può colpire allo

stesso modo ogni datore di questo ramo.

L’amministrazione ha perciò

concluso che le cause della riduzione di lavoro sono da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui la

perdita di lavoro non è computabile ed è conseguentemente esclusa l’indennità

per lavoro ridotto (cfr. doc. 5).

1.4. La RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

il 10 giugno /4 luglio 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del

10 maggio 2022 (cfr. doc. 6; 8), facendo valere che gli argomenti su cui si è

fondata l’amministrazione (il fatto di non avere reso plausibile il nesso

causale tra la pandemia e la perdita di lavoro annunciata e la circostanza che

la perdita di lavoro è riconducibile a un fattore stagione usuale e ricorrente

in grado di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro attivo nel suo

stesso ramo) sarebbero infondati. Al riguardo egli si è in particolare così

espresso:

"

(…) Se il nesso causale, per quanto appena spiegato, è stato dimostrato

sino ad aprile 2022, bisogna ora capire quali sarebbero le condizioni

differenti che hanno condotto invece a un diniego per il mese di maggio (e

seguenti). Si torna pertanto alla decisione contro la quale si sta qui

sollevando opposizione, che richiama puntualmente da una parte "che in

data 16.02.2022 il Consiglio federale ha deciso che a decorrere dal 17.02.2022,

negozi, ristoranti strutture per la cultura, strutture aperte al pubblico e

manifestazioni, saranno di nuovo accessibili senza mascherina né certificato.

Inoltre sono stati revocati anche l'obbligo della mascherina sul lavoro e la

raccomandazione del telelavoro" e dall'altra che con "la decisione

del 30.03.2022 valida dal 01.04.2022 il Consiglio federale ha deciso di

revocare gli ultimi provvedimenti dell'Ordinanza COVID-19". Le due

decisioni del Consiglio federale qui menzionate sono semplicemente indice di un

graduale ritorno alla normalità, ma non modificano il quadro qui esaminato

soprattutto perché la clientela non ha sottoscritto e non sottoscriverà di

certo un abbonamento annuale a partire dal marzo, a ridosso della primavera,

quando ormai per le attività di wellness è a disposizione l'esterno e non si fa

tipicamente capo a una struttura come quella della richiedente. Tra l'altro, la

decisione del Consiglio Federale del 16 febbraio 2022 precede le tre decisioni

dell'Ufficio giuridico sopra citate, che hanno ammesso la possibile perdita di

lavoro. Dunque, se la decisione di allentamento delle misure non ha inciso in

quel momento sul preavviso positivo, mal si comprende come possa farlo la

seconda decisione, che non riguarda nemmeno direttamente palestre e centri

benessere.

(…).

Il fatto che i provvedimenti siano stati

revocati a partire dal 1° aprile 2022 fa ben sperare che a settembre, e cioè

con l'avvicinarsi della prossima brutta stagione, RI 1 possa tornare a contare

sul normale numero di soci abbonati. Sicuramente la pandemia Covid-19

rappresenta una nuova normalità a cui ciascun datore di lavoro dovrà adattarsi,

tuttavia per quanto appena spiegato risulta infondato togliere alla richiedente

l'aiuto prima di settembre, quando tornerà il momento cruciale per capire (nota

bene: per la prima volta dalla comparsa della pandemia) quale sia questa nuova

normalità per i centri sportivi in assenza di misure del Consiglio federale.

(…) vi è un fattore di stagionalità che

indubbiamente colpisce il settore sportivo nel periodo primaverile/estivo. Ciò

non deve tuttavia distrarre dal principio già diffusamente esposto al punto

precedente: la perdita di lavoro per cui è chiesto intervento all'assicurazione

contro la disoccupazione oggi non è quella legata al consueto calo di lavoro

nel periodo primaverile/estivo, ma quella relativa alla perdita di soci

rispettivamente mancata conclusione di abbonamenti occorsa durante il periodo

in cui vigevano i provvedimenti più intensi per contrastare la pandemia

Covid-19 e che hanno direttamente coinvolto palestre e centri benessere con

misure quali mascherina obbligatoria, certificato Covid, 2G/2G+ ecc.” (Doc. 8

pag. 3-5)

1.5. Con decisione su opposizione del 26

luglio 2022 la Sezione del lavoro, confermando il proprio provvedimento del 10

maggio 2022, ha escluso la sussistenza di una perdita di lavoro computabile,

motivando come segue:

"

(…) riguardo all’affermazione dell'interessata riguardante il fatto che

l'amministrazione ha ammesso il nesso causale con la pandemia per il mese di

aprile 2022, riconoscendo le relative indennità e, con le stesse condizioni, vi

si oppone per il periodo dal 1. maggio al 30 settembre 2022, si precisa quanto

segue. Benché non indispensabile, l'UG ha comunque deciso di tenere conto di un

momento di assestamento per l'azienda, finché le nuove abitudini dei clienti e

la perdita di lavoro a esse legata deve essere considerata una nuova normalità,

che come verrà esposto di seguito, a distanza di due anni, non può più dirsi

imprevedibile. Inoltre, anche se fosse stata erroneamente riconosciuta

l'indennità per lavoro ridotto per lo scorso aprile, il principio della

legalità di una decisione prevale sull'applicazione uniforme del diritto (cfr.

STF C 237/06 del 6 marzo 2007, consid. 3.3). Infatti, i requisiti della

straordinarietà e dell'imprevedibilità sono fondamentali per il riconoscimento

del lavoro ridotto, diversamente sarebbe ascrivibile al normale rischio

aziendale e in quanto tale non computabile (cfr. art. 33 LADI e p.to 2).

L'opponente rileva inoltre che la revoca

delle restrizioni non avrebbe influenzato positivamente la ripresa lavorativa

dell'azienda, in quanto le restrizioni imposte nei mesi precedenti non hanno

permesso la sottoscrizione dei contratti che solitamente avviene nel periodo

autunnale/invernale e che le avrebbe permesso di affrontare il periodo

(primavera/estate) in cui solitamente non vengono stipulati. Di conseguenza,

secondo l'interessata, l'annunciata perdita di lavoro nel periodo in oggetto,

sarebbe ancora causata dalle precedenti restrizioni che, nonostante la revoca

delle stesse, non è stato possibile arginare.

A mente dell'UG la perdita di lavoro in

esame, oltre ad essere causata dalle consuete oscillazioni stagionali, non è

direttamente legata alle restrizioni dovute alla pandemia, ma piuttosto ad un cambio

di abitudini che eventualmente la pandemia avrebbe causato. Infatti, la mancata

sottoscrizione di nuovi abbonamenti, trova spiegazione in una nuova dinamica di

mercato. In particolare, i potenziali clienti della palestra appaiono aver

modificato le proprie abitudini nello svolgimento dell'attività fisica,

prediligendo l'attività all'aperto oppure appaiono nel frattempo, essersi

attrezzati autonomamente al proprio domicilio. Ora, dopo il precitato periodo

di assestamento, si ritiene che tale nuova situazione, a distanza di più di due

anni dall'inizio della pandemia, non può più dirsi imprevedibile o

straordinaria nemmeno nella misura richiesta in subordine e in sub-subordine

mediante la presente opposizione. (…)” (Doc. A1 pag. 3-4)

1.6. Contro la decisione su opposizione

del 26 luglio 2022 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, il

riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto dal maggio a

settembre 2022 con trasmissione della pratica alle competenti istanze per il

ricalcolo dell’indennizzo che tenga conto, da un lato, che la stessa, vista la

decisione negativa del maggio 2022, ha proceduto al licenziamento di tre

persone con effetto al 31 luglio e di una persona con effetto al 31 agosto

2022, dall’altro, della riduzione, di media del 30%, della percentuale

lavorativa dei dipendenti da giugno 2022. In via subordinata, è stato domandato

il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo

1° maggio - 26 luglio 2022, data della decisione su opposizione, e che la

pratica sia rimandata alle competenti istanze per il ricalcolo dell’indennizzo

come sopra, mentre in via sub-subordinata è stato chiesto il riconoscimento del

lavoro ridotto dal 1° al 31 maggio 2022 (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno delle proprie pretese la

parte ricorrente ha addotto:

"

(…) Nella decisione 26 luglio (oggetto della presente impugnativa), per

prima cosa l’autorità sostiene che dopo due anni di pandemia gli sviluppi

conseguenti al Covid non potrebbero più dirsi imprevedibili, rispettivamente

straordinari. Sbaglia. Qui di imprevedibile e straordinario c'è stato che

l'ultima ondata pandemica si è avuta in inverno e che le misure sono

progressivamente state revocate a partire da febbraio, purtroppo proprio nel

momento in cui per sua vocazione si esaurisce la parte principale di attività

della Ricorrente. Questo ha fatto sì che la gran parte dei clienti ha preferito

non rinnovare subito l'abbonamento, ma attendere (si spera!) l'autunno 2022. È evidente il nesso tra il momento in cui si è

avverata una circostanza non prevedibile (la revoca delle misure) e l'impatto

sull'attività della Ricorrente (non rinnovo di abbonamenti).

Sempre nella

decisione 26 luglio (oggetto della presente

impugnativa), onestamente non senza stupire, l'autorità

argomenta poi con un non meglio precisato "cambio di abitudini",

addirittura una "nuova dinamica di mercato". Secondo l'autorità, i

potenziali clienti apparirebbero aver

modificato dopo la pandemia le proprie abitudini nello svolgimento dell'attività fisica prediligendo attività all'aperto

oppure attrezzandosi al domicilio. Questo

stupisce poiché questa argomentazione non è avallata da nessun dato a supporto.

L'espediente è evidentemente quello di voler dar per morto il settore poiché

dopo due anni di pandemia non ci sarebbe più mercato, come si sarebbe potuto

addirittura prevedere per via della pandemia. A questa argomentazione bisogna rispondere

per prima cosa che: chi vivrà vedrà.

Nel senso che l'evoluzione ipotizzata

dall'autorità è possibile, ma ancora tutta da dimostrare, e lo si vedrà

ovviamente non in questi mesi, ma piuttosto con il trascorrere della prossima

brutta stagione. Questo significa che proprio il "momento di assestamento

per l'azienda" che l'autorità riconosce nelle proprie motivazioni (punto

4) non può fermarsi alla primavera scorsa, ma per questo specifico settore

(non: alberghiero / ristorazione) deve necessariamente estendersi al periodo

estivo, e quindi come da richiesta fino a fine settembre 2022.

Soltanto da lì in avanti si capirà meglio come evolveranno effettivamente le

abitudini dei consumatori. L'esperienza

insegna peraltro che abitudini consolidate

negli anni (il centro della Ricorrente come d'altronde l'intero

settore esiste da lungo tempo) non mutano

facilmente, neppure dopo un periodo prolungato, ma pur sempre eccezionale come lo è stato la pandemia.

Pandemia la cui fine può addirittura anzi avere

proprio l'effetto "pendolo", ovvero

di far ritornare tutti quanti alle precedenti abitudini proprio per cancellare

questa bruttissima parentesi.

3.

Posto che gli argomenti qui succintamente esposti portano a dover accettare nel

principio l'istanza di lavoro ridotto così come

presentata e quindi per l'intero periodo dal

1 maggio 2022 al 30 settembre 2022, non ci esimeremo qui dall'aggiungere che:

a. per prima cosa la decisione sul preannuncio è del 10

maggio, ricevuta nei giorni successivi, esaminata dalla Ricorrente diremo per

metà o meglio entro la prima decade di maggio. Non

soltanto. Come già noto alle autorità e

scritto anche nei precedenti allegati, nel periodo precedente la Ricorrente era

stata al beneficio del lavoro ridotto, di modo che fino a un'eventuale

decisione negativa ci si poteva ragionevolmente

attendere che il sostegno sarebbe continuato. Questo avvalora la tesi

per cui l'indennità almeno per il mese di maggio è certamente dovuta. Detto in

altro modo, nessuno avrebbe mai ragionevolmente proceduto a licenziamenti dopo

che si era stati al beneficio del lavoro

ridotto, si erano correttamente sganciate le procedure per ottenerne del

successivo, c'erano tutti gli argomenti

perché questo sostegno venisse effettivamente confermato, e non c'era decisione

negativa. Di nuovo, è impossibile prefigurare,

anche già soltanto sulla base del principio dell'affidamento, che il maggio non

sia dovuto;

b. l'argomentazione

che qui appena precede vale di principio non solo fino alla decisione sul

preannuncio (10 maggio), bensì eventualmente

anche fino alla decisione qui impugnata (26 luglio 2022), appunto per gli

stessi motivi appena qui sopra esposti; (…)”

(Doc. I pag. 3-4)

1.7. La Sezione del lavoro, con risposta

del 4 ottobre 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando

riguardo alla richiesta di applicazione del principio dell’affidamento:

"

Per quanto attiene al riconoscimento delle indennità in subordine e in

sub-subordine, si rileva che non è possibile ammettere il principio

dell’affidamento nella presente fattispecie, già solo per il fatto che ogni

preannuncio soggiace ad un esame della richiesta e presuppone dunque la

possibilità di un diniego della medesima. Inoltre, nelle decisioni del 1. marzo

2022 e del 4 aprile 2022, la ricorrente è stata edotta sul fatto che, a causa

dell'evolversi della situazione, l'autorizzazione veniva riconosciuta per un

mese e che un prolungo della stessa necessitava della presentazione di una

nuova richiesta. Oltre a ciò, nelle predette decisioni l'azienda veniva anche

informata del fatto che a seguito degli importanti allentamenti decisi dal

Consiglio federale (effetto dal: 17.02.2022 rispettivamente dal 01.04.2022) un

eventuale rinnovo dell'autorizzazione sarebbe stato concesso unicamente qualora

la medesima avesse fornito concrete garanzie di una ripresa dell'attività a

breve termine, come pure fosse stata in grado comprovare la straordinarietà

della perdita di lavoro annunciata (doc. 1).” (cfr. doc. III pag. 3)

1.8. L’8 settembre 2022 la parte

ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto alcuni documenti, in

particolare relativi alle statistiche degli ingressi, degli iscritti, degli

abbonamenti sospesi, dei fatturati (cfr. doc. VII; A4-F).

1.9. L’amministrazione, il 14 novembre

2022, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni

esposte in sede di risposta di causa (cfr. doc. IX).

Il 6 dicembre 2022 la Sezione del

lavoro, dando seguito a una richiesta del TCA, ha trasmesso la lettera del 15

marzo 2022 della SA ricorrente con annessi tre grafici (cfr. doc. XI; 12).

1.10. I doc. IX; XI; 12 sono stati inviati

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X; XII).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla RI 1 il

diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti a far

tempo dal mese di maggio 2022.

2.2. I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede

esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse

positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere

beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione

all'assicurazione contro

la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile

(art. 32);

c. il rapporto

di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in

vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al

cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale

a carico del fondo di compensazione.

Fatti

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è

dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per

cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori

dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI

stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore

la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle

autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,

prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e

stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa

cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa

quanto segue:

" 1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di

esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura

delle vie d’accesso;

d. interruzioni di

lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è

computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il

datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché

l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto

dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del

datore di lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada

in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro

temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra

l’assicurato.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può

prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del

datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria

di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve

essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di

diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita

di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il

datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente

pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in

questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il

danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se

può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro

avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha

omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a

priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto

evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto

trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo

che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che

quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento

della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a

(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve

ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di

lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo

dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la

creazione di nuovi posti di lavoro.

Prima di

assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre

ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può

far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi

evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione

di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per

esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più

mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza

il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non

sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto

all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda

(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese

dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle

autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile

del danno.

(…).

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro;

·

è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda;

·

è causata da oscillazioni

stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta

valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

·

il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata

determinata;

·

concerne persone vincolate da un

rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro

temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda

in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile

in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che

si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i

ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una

decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la

soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi

compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di

questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro

dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio

aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con

molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,

non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa

specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua

ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non

rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è

dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di

riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,

usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le

perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono

prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo

la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte

le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza

di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa,

è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera

normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le

perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata

ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure

le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su

un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo

sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle

ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio

cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in

modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che

le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi

sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le

perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni

del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di

lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per

insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una

procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia,

infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

" (…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si

verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita

di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi

economici

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore

di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni

e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32

capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in

modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua

impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo

alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle

autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze

eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti

rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3

LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro

non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i

lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le

perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro

(art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto

all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle

restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento

delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio,

l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è

espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro

situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora

in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In

questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei

collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo

parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a

provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato

disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda

può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di

procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e

quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di

lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il

diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre

condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare

chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche

richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a

quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente

impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro

deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per

i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni

per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite

alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare

chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in

vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile

soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia)

ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR,

il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto

al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre

circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati

ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del

danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica

per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato

1.

della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene

applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo

allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a

maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85%

anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una

giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti

invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa

della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto

segue:

"

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che

le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione

dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte

dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le

perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate

durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di

licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD

e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile

2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai

p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che

ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in

fine:

" (…)

Se un’azienda

continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di lavoro

continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i

posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre

2021.

Cfr. pure Direttiva 2022/01:

“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con la

Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la

Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La Direttiva 2022/06 del 1° aprile

2022.

è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI

riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022 (cfr.

2.5

Le direttive

amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142.

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138.

V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;

DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.

2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163

consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,

RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables

aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la

legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a

far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr.

FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha

confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva

accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale

era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore

di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione, la

Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva

emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza

8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha

respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio

emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato

accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego

del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso

dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura

dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

L’Alta Corte ha evidenziato che, in

prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi

dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio

di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata

il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del

resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del

criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente

le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

La nostra Massima Istanza, con

giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in

quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società

contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni

sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza

della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava

della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità

per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era

stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una sentenza 8C_752/2021 del 15

marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale,

nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto

per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha

confermato il rifiuto delle prestazioni.

L’Alta Corte ha stabilito che, in

assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello

studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle

quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun

diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito che a ragione a una società

attiva nell’ambito della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per

lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una

perdita lavoro economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato,

da una parte, che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva

giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata

richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti

alla pandemia nel settore della ristorazione.

Dall’altra, che il fatto che

l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica

concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel

normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione

valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera,

tanti clienti preferivano andare in Italia.

Il ricorso contro la sentenza

38.2022.32

è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio

8C_519/2022 del 22 settembre 2022.

Con sentenza 38.2022.56 del 28

ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto deciso dalla Sezione del lavoro,

e meglio che una società che si occupa della gestione di agenzie viaggio non

aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio 2022, non presentando una perdita

di lavoro computabile. In effetti al momento della domanda del 20 febbraio 2022

in Svizzera non vi erano particolari restrizioni. Per entrare, ad esempio, in

Italia, Germania e Spagna era sì necessario il certificato di vaccinazione o di

guarigione o un test COVID negativo fino al 31 maggio 2022, rispettivamente

fino al 2 giugno 2022, tuttavia la maggior parte dei ticinesi era vaccinata.

Inoltre l’unica dipendente della

ricorrente, nel periodo determinante, era comunque presente in agenzia per 8.5

ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per una parte del tempo, vista la

carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private.

Il TCA, con giudizio 38.2022.79 del

30.

gennaio 2023, non ancora cresciuto in giudicato, ha poi respinto il ricorso

di una società attiva nel settore della modifica di veicoli a cui era stato

negato il diritto a ILR per il periodo giugno - agosto 2022, richieste a favore

di un venditore, visto che l’attività di quest’ultimo non era intralciata per

motivi legati alla pandemia. Il quel lasso di tempo non erano più in vigore

particolari misure restrittive e in Ticino vigeva l’obbligo della mascherina

solo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Questo Tribunale ha specificato

che, anche volendo ammettere che alcuni elementi della fattispecie avrebbero

potuto fare concludere per una perdita di lavoro almeno in parte legata alla

pandemia o al ritardo nella fornitura di veicoli, la richiesta di indennità per

lavoro ridotto avrebbe dovuto comunque essere disattesa, poiché l’oscillazione

della cifra d’affari (confronto tra quella dei primi mesi del 2022 con quella

del medesimo periodo dei quattro anni precedenti la pandemia, escludendo gli

anni 2020 e 2021) era inferiore al 25% (23%) e rientrava così nel normale

rischio aziendale.

2.7

Questa Corte ritiene, altresì, utile

rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base

dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le

malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo

alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Il 23 giugno 2021 è stata abrogata

l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal

26.

giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 10 della nuova Ordinanza

riguardante il piano di protezione prevede:

" 1 I

gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2.

Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non

è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al

piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve

prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la

struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere

provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui

all’articolo 6;

c. deve prevedere la

registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11

se nei luoghi chiusi:

1.

conformemente

alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una

mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

2.

non sono

adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere

efficaci.

3.

Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è

limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere

misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.” (RU

2021.

379)

L’obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione

dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test (Certificato Covid 3G), già in vigore per discoteche e grandi manifestazioni, è

stato esteso dal 13 settembre 2021 ad altri settori, come i ristoranti, i bar,

i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness (cfr.

art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre

2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.

2.10.).

I datori di lavoro potevano

inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione

dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;

Il

17.

dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso ampie restrizioni, tra cui

l'introduzione delle regole 2G (vaccinati o guariti) e 2G+ (vaccinati o guariti

e in possesso di un test negativo) per

alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l'obbligo del

telelavoro. (cfr.

L’art. 13 cpv. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare, modifica del 17 dicembre 2021, enuncia:

" 2Nelle

strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al

pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le

aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di

vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è

provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un

certificato di test.” (RU 2021 882)

Giusta l’art. 20 cpv. 2:

" 2

Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi

accessibili al pubblico di strutture si applica segue:

a. l’accesso deve

essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione;

può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di

vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;

b. l’obbligo di

portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6;

c. deve essere presente un’aerazione

efficace.” (RU 2021 882)

L’art. 3a cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza

precisa:

"

1Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni

alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a

partire dai 16 anni.

2Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di

un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il

certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o

guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica

alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test

anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno

202113.

sui certificati COVID-19. (…)” (RU 2021 882)

L’ordinanza COVID-19 situazione

particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio

2022.

(cfr. RU 2022 97).

Da tale data è stato, dunque, revocato,

in particolare, l’obbligo del certificato.

La nuova Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022,

valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo

per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei

settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili

al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure

l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate

dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).

Il 1° aprile

2022.

sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza

COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone

contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022

97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per

lavoro ridotto del 29 aprile 2022 relativa al mese di maggio 2022, ricorda

innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno

diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).

Per costante giurisprudenza

federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379

consid. 2b pag. 384, Rubin,

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014

pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr.

consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,

sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad ogni modo,

che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di

lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla

pandemia (cfr. consid. 2.4.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata

in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e

nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag.

323-325 (cfr. consid. 2.6.).

2.9

Come visto sopra, il 29 aprile 2022,

quando la ricorrente ha inoltrato la nuova domanda di lavoro ridotto, in

Svizzera non erano più in vigore particolari misure restrittive connesse alla

pandemia da coronavirus.

Più specificatamente dal 17

febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni

di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto

pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case

di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le

persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1°

aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a

combattere la pandemia (cfr. consid. 2.7.).

Nel lasso di tempo determinante in

concreto (a decorrere al mese di maggio 2022) non sussistevano più, pertanto,

limitazioni all’accesso ai centri fitness, wellness e piscine, cosicché

l’attività della ricorrente, il cui scopo scoiale riguarda la gestione di

centri fitness e wellness (cfr. consid. 1.1.), non era più ostacolata, in

alcuna misura, da provvedimenti connessi alla pandemia.

Il fatto che a causa dell’ondata

pandemica dell’inverno 2021-2022 e delle relative restrizioni il numero di

abbonamenti conclusi fosse notevolmente diminuito in tale periodo dell’anno in

cui solitamente vi è un’elevata frequenza della struttura dell’insorgente (cfr.

doc. 8; I; consid. 1.4.; 1.6.), non è di ausilio alcuno, poiché con

l’allentamento delle misure e con la completa abrogazione delle stesse da

aprile 2022 i clienti – già attivi presso il centro in questione e/o nuovi –

potevano senza alcuna limitazione tornare a frequentare la struttura.

Non è escluso che alcune persone

nutrissero ancora dei timori legati a un possibile contagio. Al riguardo va

però rilevato che nel dicembre 2021 il 70% dei ticinesi era vaccinato (cfr. https://www.rsi.ch/news/svizzera/Ticino-campione-di-vaccinazione-14958807.html)

e a fine gennaio 2022 il 40% della popolazione totale, percentuale che supera

il 75% se si considera la fascia over 65 o più, aveva ricevuto anche la prima

dose di richiamo (cfr. https://www.informatore.net/2022/01/28/ultima-chiamata-in-citta).

La circostanza che i provvedimenti

restrittivi siano decaduti in primavera quando vi è normalmente una diminuzione

del numero degli abbonamenti conclusi con la conseguenza che i clienti hanno “preferito

non rinnovare subito l'abbonamento, ma attendere (si spera!) l'autunno 2022”

(cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.6.) riguarda la stagionalità dell’attività della

ricorrente, fattore questo ricorrente e rientrante nella sfera normale del

rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.; 2.3.).

E’ peraltro utile evidenziare che

da uno studio condotto dall'Osservatorio

svizzero dello sport per conto dell'Ufficio federale dello sport UFSPO e

presentato in occasione della «Giornata di

Macolin» del 3 novembre 2022 emerge sì che la

pandemia ha provocato un calo di attività sportiva e di movimento, in

particolare nella Svizzera romanda e italiana, modificando il comportamento

sportivo della popolazione elvetica, la quale pratica più sport all'aperto e a

casa rispetto a quanto avveniva prima della pandemia.

Tuttavia è stato pure osservato che

i centri fitness hanno registrato cali inferiori al previsto e che le numerose

partenze sono state compensate almeno in parte da nuove iscrizioni (cfr. https://www.vbs.admin.ch/it/home.detail.nsb.html/91140.html).

In simili condizioni nella presente

evenienza per il periodo a decorrere dal mese di maggio 2022 non risulta una

perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

Non si è, pertanto, confrontati con

una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Può, conseguentemente, rimanere

aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad

ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che

rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22

settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2016.23

del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio

2009.

consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

2.10

L’insorgente, nel ricorso, ha fatto

valere che le indennità per lavoro ridotto, almeno

per il mese di maggio

2022, se non fino alla decisione su opposizione del 26 luglio 2022, le sono in

ogni caso dovute in virtù del principio di affidamento, poiché, essendo stata

al beneficio delle stesse nei periodi precedenti, fino a un’eventuale decisione

negativa ci si poteva attendere che il sostegno sarebbe continuato. La SA ha

precisato, da un lato, che “nessuno avrebbe mai ragionevolmente proceduto a

licenziamenti dopo che si era stati a beneficio del lavoro ridotto”.

Dall’altro, di avere effettuato, vista la decisione negativa, dei

licenziamenti, “concretamente di 3 persone con effetto al 31 luglio di una

persona con effetto dal 31 agosto” e di aver ridotto da giugno, di media

del 30%, la percentuale lavorativa dei dipendenti (cfr. doc. I pag. 4; consid.

1.6.).

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario

alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.

l'autorità ha agito o creduto

di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato non deve essersi

reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

6.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse alla corretta

applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della

buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022

del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid.

3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR

2022.

ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF

9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio

2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF

9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del

14.

gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.;

STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

Va altresì ricordato che nel

sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può

dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF

8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).

In concreto, come rettamente

rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. III), ogni preannuncio di lavoro

ridotto soggiace a una specifica richiesta e a una valutazione delle relative

condizioni. Da tale procedura risulta evidente per il richiedente che le ILR

non vengono automaticamente riconosciute solo per il fatto che per il periodo

precedente siano state concesse. Al contrario, se i presupposti non sono dati

per il periodo esaminato, le indennità vengono negate.

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie in cui nelle decisioni del 1° marzo

2022.

(relativa alle ILR per marzo 2022) e del 4 aprile 2022 (relativa alle ILR

per aprile 2022) la ricorrente è stata resa attenta che il lavoro ridotto

veniva autorizzato fino al 31 marzo 2022, rispettivamente 30 aprile 2022, in

quanto in considerazione dell’evolversi della situazione si giustificava un

riesame della stessa a breve scadenza (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

Inoltre

nei provvedimenti menzionati è stato indicato:

"

a seguito degli importanti allentamenti decisi dal Consiglio Federale

con effetto 17.02.2022 (n.d.r.: rispettivamente “con effetto dal

01.04.2022”) si informa già sin d’ora l’azienda che un eventuale rinnovo della

presente decisione potrà essere concesso unicamente qualora la stessa sarà in

grado di fornire concrete garanzie di una ripresa dell’attività a breve

termine, come pure di provare la straordinarietà della perdita di lavoro annunciata”

(cfr. doc. 1).

Ne discende che l’amministrazione

non ha fornito all’insorgente, tramite le proprie decisioni, un’informazione

senza riserve. La ricorrente, sulla base dei provvedimenti di marzo e aprile

2022, non poteva legittimamente credere che le indennità per lavoro ridotto le

sarebbero state riconosciute anche nei mesi successivi.

Il diritto alle indennità per

lavoro ridotto nemmeno per il solo mese di maggio 2022 può, quindi, essere

riconosciuto alla SA in virtù del diritto costituzionale alla protezione della

buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

2.11

Per completezza, in relazione ai 22

dipendenti su chiamata della ricorrente (cfr. doc. 2), giova rilevare - benché

la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv.

1.

LADI: le versioni francese e tedesca menzionano espressamente che la Cassa verifica l’adempimento delle condizioni personali,

art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid.

5.4.2.2.) e in casu non sia rilevante siccome il diritto alle ILR va comunque

negato all’insorgente in relazione a tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo

di contratto di lavoro, in particolare perché non sussiste una perdita di

lavoro computabile (cfr. consid. 2.9.) - che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett.

a LADI non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori,

la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavo­ro non è

sufficientemente controllabile e giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI

una perdita di lavoro non è computabile se è

usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.

La Prassi LADI ILR B31 enuncia che

fra i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere determinata rientrano

in particolare le persone che esercitano un’attività su chiamata, occasionale o

ausiliaria, occupate sporadicamente dal datore di lavoro in base al carico di

lavoro. Queste persone di norma non possono contare su un numero di ore di

lavoro regolare e garantito da un contratto di lavoro. Se in singoli casi la

perdita di lavoro può essere computabile anche in questi tipi di rapporto di

lavoro, deve essere determinato sulla base dell’analoga applicazione della

Prassi LADI ID B96 seg.

La Prassi LADI ID B97 prevede che

se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una durata

indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la perdita

di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno

costante per un determinato periodo (periodo di riferimento). Le oscillazioni

mensili o annuali (per rapporti di lavoro durati almeno due anni) non devono

superare il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate

mensilmente, risp. annualmente durante il periodo di riferimento.

Per quanto attiene ai 3 dipendenti

apprendisti (cfr. doc. 2), va altresì osservato che gusta l’art. 33 cpv. 1

lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile segnatamente se riguarda

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un

rapporto di tirocinio.

La Legge federale sulle basi legali

delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di

COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. e e f, in vigore dal 26

settembre, rispettivamente 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 3835; RU 2020 5821),

enuncia, tuttavia, che il Consiglio federale può

emanare disposizioni che deroghino alla LADI con riguardo al diritto

all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di

lavoro di durata indeterminata e al versamento di tale indennità (lett. e),

come pure al diritto all’indennità per lavoro

ridotto e al versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33

cpv. 1 lett. e LADI (lett. f).

L’Ordinanza sulle misure nel

settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione),

adottata dal Consiglio federale il 20 marzo 2020, ha previsto all’art. 4 che “in

deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è

computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di

durata determinata

o da un rapporto di tirocinio (…)” per il periodo

17.

marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; DTF 147 V

359.

consid. 3.1.; 4.4.).

Attraverso una modifica dell’8

aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 (cfr. RU 2020

1201), è stato introdotto l’art. 8f Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione, del seguente tenore:

" 1 In

deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI,

il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce forti

oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità per

lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro

ridotto.

2.

Il servizio competente determina la perdita di lavoro

in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di

lavoro più favorevole per il lavoratore.”

L’art. 8f dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 28 ottobre 2020, valida

retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 (RU 2020 4517),

enuncia:

" 1 In

deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI,

il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti

oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro

ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda

che chiede il lavoro ridotto.

2.

La perdita di lavoro è determinata in base agli

ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del

lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di

lavoro più favorevole per il lavoratore.

3.

L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983

sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su

chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.”

In

proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata

in 147 V 359.

Dal 21 gennaio 2021 il diritto

all’ILR è stato nuovamente esteso alle persone con un rapporto di lavoro di

durata determinata o

da un rapporto di tirocinio (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2 Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).

Il diritto all’indennità per lavoro

ridotto è stato prorogato dal mese di luglio al mese di settembre 2021 per il

lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni

(superiori al 20 %) se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi

nell’azienda che chiede il lavoro ridotto e i provvedimenti disposti dalle

autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 8f

dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 23

giugno 2021; RU 2021 382).

L’art. 4 cpv. 1bis

inserito nell’Ordinanza COVID-19 AD, modifica del 23 giugno 2021 (RU 2021 382)

in vigore dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 (cfr. art. 9 cpv. 7bis

Ordinanza COVID-19 AD; RU 2021 382), prevede che le persone vincolate da un

rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto a un’indennità per

lavoro ridotto se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena

ripresa dell’attività in azienda.

Il Consiglio federale, il 17

dicembre 2021, ha deciso di riattivare il diritto all’ILR dal 20 dicembre 2021

per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, per quelli su

chiamata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per gli apprendisti

delle imprese soggette alla regola del 2G+ (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86545.html;

Il 26 gennaio 2022 è stato così

modificato in tal senso l’art. 4 ed è stato reintrodotto l’art. 8f Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. RU 2022 39) con validità

dal 20 dicembre 2021.

Tali deroghe alla LADI dal 31 marzo

2022.

non sono più in vigore (cfr. RS 837.033; https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19/faq-kae.html).

2.12

Alla luce di tutto quanto esposto,

occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla

ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo a

far tempo dal mese di maggio 2022.

La decisione su opposizione del 26

luglio 2022 deve conseguentemente essere confermata.

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56

del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022

consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre

2021.

consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti