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Decisione

38.2022.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2022Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo

Considerandi

2007.

il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

Dispositivo

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le

motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA

42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA

38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.

2.2.

2.4. Nel caso di specie la Cassa, con la

decisione su opposizione del 13 settembre 2022, ha annullato la decisione del 28

gennaio 2022 relativa alla sospensione di 45 giorni dal diritto alle indennità

di disoccupazione inflitta all’assicurato per essersi licenziato senza avere

reperito prima un nuovo impiego che il ricorrente aveva contestato con

opposizione del 12 aprile 2022 (cfr. doc. 275; A; consid. 1.1.; 1.4.).

Al

riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha

diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su

opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla

sua modificazione (cfr. consid. 2.2. - 2.3.).

Avendo l’amministrazione, con

decisione su opposizione del 13 settembre 2022, annullato integralmente la

sospensione di 45 giorni del 28 gennaio 2022, un ricorso non può portare ora a

un risultato più favorevole per l’assicurato.

In effetti il ricorrente non può

ricevere un numero di indennità di disoccupazione maggiore rispetto a quello

delle indennità non versategli a seguito della sanzione poi annullata.

L’assicurato, quindi, nella presente

evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale

alla disamina della decisione su opposizione del 13 settembre 2022.

Difettando un interesse degno di

protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA

42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio

2021 consid. 2.4., STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24

luglio 2013).

2.5. Non consente, peraltro, un esito

differente della vertenza la censura del ricorrente secondo cui a causa del

ritardo, rispetto alla sua domanda d’indennità di disoccupazione del 1° agosto

2021, con il quale gli sono state corrisposte le prestazioni LADI - di sette

mesi, rispettivamente, in relazione alle indennità oggetto della sospensione

poi annullata, di tredici mesi - ha dovuto contrarre un debito di fr. 9'300.--

e si è visto costretto a posticipare il corso __________ non avendo potuto

pagare la tassa di fr. 500.-- (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

In effetti la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.;

STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 UV 81, pag. 294).

Nella presente fattispecie la

Cassa, nella decisione su opposizione del 13 settembre 2022, si è chinata

esclusivamente sulla correttezza della sospensione di 45 giorni, stabilendo che

la stessa non era giustificata (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

Ogni altra questione, in

particolare concernente un eventuale indennizzo per il preteso ritardo con il

quale sono state versate le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I, consid.

1.5.), esula dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica (cfr. STCA

38.2020.27 del 24 settembre 2020 consid. 2.1., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_669/2020

del 17 novembre 2020; STCA 38.2015.50 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.).

Giova

in ogni caso rilevare che l'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1

che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e

gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi

d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a

un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro

funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una

decisione sulle pretese di risarcimento".

Competenti a emanare decisioni in

materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi

sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

Ed. Schultess 2020, ad art. 78 n. 88 pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In

particolare l’art. 85h LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei

confronti degli assicurati e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati

o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo

78 LPGA all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante

formale decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021,

2082).

L'art.

85h cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se

l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal

giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal

giorno dell'atto che ha causato il danno" (cfr. STCA 38.2015.50 del 15

febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016; STCA 38.2013.66

del 14 aprile 2014).

2.6. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

La

presente vertenza riguarda il ricorso dell’assicurato contro la decisione su

opposizione che ha annullato la sospensione di 45 giorni inflittagli per

essersi licenziato senza validi motivi e senza avere trovato una nuova occupazione

(cfr. consid. 1.4.) ritenuto irricevibile, poiché, da un lato, difetta un

interesse degno di protezione (cfr. consid. 2.4.), dall’altro, la questione del

ritardo nel versamento delle indennità di disoccupazione esula dall’oggetto del

litigio (cfr. consid. 2.5.).

Nel

caso concreto può restare aperta la questione di sapere se in casu si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse prestazioni (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto

2022 consid. 2.1.), non verrebbero comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., riguardante specificatamente il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61 LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022, pubblicata in SVR 2022 KV Nr. 18 pag. 99; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; A. Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 -

frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.66 del 17 ottobre 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022

consid. 2.10; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti