38.2022.76
Ricorso contro decisione su opp. con cui è stata annullata sosp. di 45gg è irricevib., poiché ass. non ha interesse degno di protezione pratico e attuale. Censura secondo cui ritardo con cui sono state versate ID gli ha causato un danno econom. è inammissibile. Dec. su opp. non riguarda tale aspetto
14 novembre 2022Italiano17 min
2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.76
rs
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 28 gennaio 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1,
per 45 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per essersi
licenziato nel mese di luglio 2021 dal posto di lavoro, __________, dove
lavorava quale cuoco dal 1° gennaio 2021 e dove era già stato attivo dal 1°
febbraio al 30 giugno 2020 e dal 12 al 25 ottobre 2021, senza validi motivi e
senza avere reperito prima una nuova occupazione (cfr. doc. 275).
1.2. RI
1, il 12 aprile 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del 28
gennaio 2022, facendo valere diverse irregolarità da parte della datrice di
lavoro, che la medesima non rispettava il contratto di lavoro, di non essere
stato pagato regolarmente e che aveva saputo che in ogni caso sarebbe stato
licenziato alla fine dell’estate (cfr. doc. 180).
1.3. Con sentenza 38.2022.66 del 17 ottobre
2022 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata
giustizia inoltrato il 22 agosto 2022 da RI 1, poiché la sua opposizione del 12
aprile 2022 contro il provvedimento del 28 gennaio 2022 era rimasta inevasa. In
effetti la Cassa pendente causa, e meglio il 13 settembre 2022, ha
emesso la relativa decisione su opposizione.
1.4. Con
la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 la Cassa ha accolto
l’opposizione dell’assicurato e ha annullato la decisione di sospensione del 28
gennaio 2022 (cfr. doc. A pag. 6).
Riguardo
alla ricevibilità dell’opposizione l’amministrazione ha precisato che “l’opposizione
del 12 aprile 2022 è tempestiva e ricevibile in ordine in quanto l’assicurato
ha indicato come la decisione del 28 gennaio 2022, spedita dalla Cassa per
posta A, non gli fosse mai pervenuta. La decisione è stata pertanto notificata
con successo unicamente successivamente alla data del 30 marzo 2022” (cfr.
doc. A pag. 2).
Per
quanto attiene al merito della vertenza, la Cassa ha rilevato:
" (…)
4. Preso atto dell’intera documentazione agli atti, a
mente della Cassa, non vi sono sufficienti elementi atti a comprovare una colpa
del qui opponente. La società non ha trasmesso la documentazione richiesta, non
è stata in grado di fornire i piani di lavoro e gli orari svolti
dall’assicurato debitamente vidimati, malgrado ciò sia previsto dal contratto
collettivo di lavoro.
Considerato come il silenzio del datore di lavoro non
abbia permesso alla Cassa di avere ulteriori specifiche in merito, considerato
come il contratto di lavoro fosse su chiamata e senza un minimo di ore
garantite, preso atto come il contratto collettivo imponesse al datore di lavoro
di conservare i piani di lavoro e che gli stessi non siano stati forniti alla
Cassa, e come il contratto di lavoro del signor RI 1 fosse un contratto ad ore
su chiamata, si ritengono le dimissioni giustificate.
(…)” (Doc. A pag. 6)
1.5. RI 1, il 20 settembre 2022, ha inoltrato
al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 13
settembre 2022, contestando il fatto che gli sono state riconosciute soltanto
le indennità oggetto della sospensione annullata.
Egli, al riguardo, ha asserito
che sulla base della documentazione a sua disposizione la Cassa avrebbe potuto
versargli le indennità di disoccupazione ad agosto 2021, anziché sette mesi
dopo. Il medesimo ha precisato di aver dovuto contattare l’Ufficio giuridico
perché venisse emessa una decisione sul diritto alle indennità, che ha
comportato un ritardo di sette mesi per ricevere fr. 2'000.-- e in seguito il
TCA per ricevere le indennità oggetto della sanzione, pari a fr. 4'090.--, con
un ritardo di tredici mesi. Il ricorrente ha affermato di aver contratto, a
causa di questi ritardi, un debito di fr. 9'300.--, oltre ai relativi interessi.
Egli ha aggiunto di avere dovuto limitare le vacanze, di aver trascorso un
pessimo anno, visto che la moglie lavora all’80% e hanno tre figli, e di aver
dovuto rimandare il corso __________ non avendo potuto pagare la tassa di fr.
500.--. L’assicurato ha infine puntualizzato di avere sollecitato più volte
l’amministrazione, che nel frattempo gli chiedeva comunque le ricerche di
lavoro, i colloqui, la documentazione necessaria, nonché di non avere diritto
agli assegni integrativi e di prima infanzia, poiché ha un permesso B e non
risiede da cinque anni in Ticino (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua
risposta del 10 ottobre 2022 la Cassa ha chiesto di considerare il ricorso del
20 settembre 2022 irricevibile, indicando:
" (…) Le
conclusioni del qui ricorrente esulano dall’oggetto della decisione su
opposizione, che è la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Inoltre egli non ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modifica della decisone impugnata, essendo questa a suo favore. (…)” (Doc. III)
1.7. Il ricorrente, al quale è stato
assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr.
doc. IV), è rimasto silente.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. L’art. 56 cpv. 1 della Legge
federale del 6 ottobre 20006 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assicurazione disoccupazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 1 cpv. 1 LADI, prevede che le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art.
59 LPGA, relativo alla legittimazione
ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti
ivi citati).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. Più specificatamente, la persona deve trovarsi
in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di
colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non
viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF
130 V 560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_98/2022 del 6 aprile 2022; STF 9C_119/2021 del 17
giugno 2021; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1.-2.3.,
pubblicata in DTF 147 V 268; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008
del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006
pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133
II 409 consid. 1.3 pag. 413
con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere
soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata
la sentenza (DTF 136
II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in
Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,
nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca
su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136
Fatti
I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.3. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo
2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente
rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del
dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui
il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le
motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non
chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In
questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse
degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito
nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA
42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA
38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.
2.2.
2.4. Nel caso di specie la Cassa, con la
decisione su opposizione del 13 settembre 2022, ha annullato la decisione del 28
gennaio 2022 relativa alla sospensione di 45 giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione inflitta all’assicurato per essersi licenziato senza avere
reperito prima un nuovo impiego che il ricorrente aveva contestato con
opposizione del 12 aprile 2022 (cfr. doc. 275; A; consid. 1.1.; 1.4.).
Al
riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione (cfr. consid. 2.2. - 2.3.).
Avendo l’amministrazione, con
decisione su opposizione del 13 settembre 2022, annullato integralmente la
sospensione di 45 giorni del 28 gennaio 2022, un ricorso non può portare ora a
un risultato più favorevole per l’assicurato.
In effetti il ricorrente non può
ricevere un numero di indennità di disoccupazione maggiore rispetto a quello
delle indennità non versategli a seguito della sanzione poi annullata.
L’assicurato, quindi, nella presente
evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale
alla disamina della decisione su opposizione del 13 settembre 2022.
Difettando un interesse degno di
protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA
42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio
2021 consid. 2.4., STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24
luglio 2013).
2.5. Non consente, peraltro, un esito
differente della vertenza la censura del ricorrente secondo cui a causa del
ritardo, rispetto alla sua domanda d’indennità di disoccupazione del 1° agosto
2021, con il quale gli sono state corrisposte le prestazioni LADI - di sette
mesi, rispettivamente, in relazione alle indennità oggetto della sospensione
poi annullata, di tredici mesi - ha dovuto contrarre un debito di fr. 9'300.--
e si è visto costretto a posticipare il corso __________ non avendo potuto
pagare la tassa di fr. 500.-- (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
In effetti la costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.
2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, pag. 294).
Nella presente fattispecie la
Cassa, nella decisione su opposizione del 13 settembre 2022, si è chinata
esclusivamente sulla correttezza della sospensione di 45 giorni, stabilendo che
la stessa non era giustificata (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
Ogni altra questione, in
particolare concernente un eventuale indennizzo per il preteso ritardo con il
quale sono state versate le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I, consid.
Considerandi
1.5.), esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica (cfr. STCA
38.2020.27
del 24 settembre 2020 consid. 2.1., il cui ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_669/2020
del 17 novembre 2020; STCA 38.2015.50 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.).
Giova
in ogni caso rilevare che l'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1
che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e
gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi
d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a
un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro
funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una
decisione sulle pretese di risarcimento".
Competenti a emanare decisioni in
materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi
sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. U. Kieser, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
Ed. Schultess 2020, ad art. 78 n. 88 pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).
In
particolare l’art. 85h LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei
confronti degli assicurati e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati
o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo
78.
LPGA all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante
formale decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021,
2082).
L'art.
85h cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se
l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal
giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal
giorno dell'atto che ha causato il danno" (cfr. STCA 38.2015.50 del 15
febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016; STCA 38.2013.66
del 14 aprile 2014).
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
La
presente vertenza riguarda il ricorso dell’assicurato contro la decisione su
opposizione che ha annullato la sospensione di 45 giorni inflittagli per
essersi licenziato senza validi motivi e senza avere trovato una nuova occupazione
(cfr. consid. 1.4.) ritenuto irricevibile, poiché, da un lato, difetta un
interesse degno di protezione (cfr. consid. 2.4.), dall’altro, la questione del
ritardo nel versamento delle indennità di disoccupazione esula dall’oggetto del
litigio (cfr. consid. 2.5.).
Nel
caso concreto può restare aperta la questione di sapere se in casu si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse prestazioni (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto
2022.
consid. 2.1.), non verrebbero comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., riguardante specificatamente il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata
di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre
in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese
giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19
settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022, pubblicata in SVR 2022 KV Nr. 18 pag. 99; STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 -
frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision
de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.66
del 17 ottobre 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022
consid. 2.10; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.39
del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti