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Decisione

38.2022.76

Ricorso contro decisione su opp. con cui è stata annullata sosp. di 45gg è irricevib., poiché ass. non ha interesse degno di protezione pratico e attuale. Censura secondo cui ritardo con cui sono state versate ID gli ha causato un danno econom. è inammissibile. Dec. su opp. non riguarda tale aspetto

14 novembre 2022Italiano17 min

2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.76

rs

Lugano

14 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 28 gennaio 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1,

per 45 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per essersi

licenziato nel mese di luglio 2021 dal posto di lavoro, __________, dove

lavorava quale cuoco dal 1° gennaio 2021 e dove era già stato attivo dal 1°

febbraio al 30 giugno 2020 e dal 12 al 25 ottobre 2021, senza validi motivi e

senza avere reperito prima una nuova occupazione (cfr. doc. 275).

1.2. RI

1, il 12 aprile 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del 28

gennaio 2022, facendo valere diverse irregolarità da parte della datrice di

lavoro, che la medesima non rispettava il contratto di lavoro, di non essere

stato pagato regolarmente e che aveva saputo che in ogni caso sarebbe stato

licenziato alla fine dell’estate (cfr. doc. 180).

1.3. Con sentenza 38.2022.66 del 17 ottobre

2022 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata

giustizia inoltrato il 22 agosto 2022 da RI 1, poiché la sua opposizione del 12

aprile 2022 contro il provvedimento del 28 gennaio 2022 era rimasta inevasa. In

effetti la Cassa pendente causa, e meglio il 13 settembre 2022, ha

emesso la relativa decisione su opposizione.

1.4. Con

la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 la Cassa ha accolto

l’opposizione dell’assicurato e ha annullato la decisione di sospensione del 28

gennaio 2022 (cfr. doc. A pag. 6).

Riguardo

alla ricevibilità dell’opposizione l’amministrazione ha precisato che “l’opposizione

del 12 aprile 2022 è tempestiva e ricevibile in ordine in quanto l’assicurato

ha indicato come la decisione del 28 gennaio 2022, spedita dalla Cassa per

posta A, non gli fosse mai pervenuta. La decisione è stata pertanto notificata

con successo unicamente successivamente alla data del 30 marzo 2022” (cfr.

doc. A pag. 2).

Per

quanto attiene al merito della vertenza, la Cassa ha rilevato:

" (…)

4. Preso atto dell’intera documentazione agli atti, a

mente della Cassa, non vi sono sufficienti elementi atti a comprovare una colpa

del qui opponente. La società non ha trasmesso la documentazione richiesta, non

è stata in grado di fornire i piani di lavoro e gli orari svolti

dall’assicurato debitamente vidimati, malgrado ciò sia previsto dal contratto

collettivo di lavoro.

Considerato come il silenzio del datore di lavoro non

abbia permesso alla Cassa di avere ulteriori specifiche in merito, considerato

come il contratto di lavoro fosse su chiamata e senza un minimo di ore

garantite, preso atto come il contratto collettivo imponesse al datore di lavoro

di conservare i piani di lavoro e che gli stessi non siano stati forniti alla

Cassa, e come il contratto di lavoro del signor RI 1 fosse un contratto ad ore

su chiamata, si ritengono le dimissioni giustificate.

(…)” (Doc. A pag. 6)

1.5. RI 1, il 20 settembre 2022, ha inoltrato

al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 13

settembre 2022, contestando il fatto che gli sono state riconosciute soltanto

le indennità oggetto della sospensione annullata.

Egli, al riguardo, ha asserito

che sulla base della documentazione a sua disposizione la Cassa avrebbe potuto

versargli le indennità di disoccupazione ad agosto 2021, anziché sette mesi

dopo. Il medesimo ha precisato di aver dovuto contattare l’Ufficio giuridico

perché venisse emessa una decisione sul diritto alle indennità, che ha

comportato un ritardo di sette mesi per ricevere fr. 2'000.-- e in seguito il

TCA per ricevere le indennità oggetto della sanzione, pari a fr. 4'090.--, con

un ritardo di tredici mesi. Il ricorrente ha affermato di aver contratto, a

causa di questi ritardi, un debito di fr. 9'300.--, oltre ai relativi interessi.

Egli ha aggiunto di avere dovuto limitare le vacanze, di aver trascorso un

pessimo anno, visto che la moglie lavora all’80% e hanno tre figli, e di aver

dovuto rimandare il corso __________ non avendo potuto pagare la tassa di fr.

500.--. L’assicurato ha infine puntualizzato di avere sollecitato più volte

l’amministrazione, che nel frattempo gli chiedeva comunque le ricerche di

lavoro, i colloqui, la documentazione necessaria, nonché di non avere diritto

agli assegni integrativi e di prima infanzia, poiché ha un permesso B e non

risiede da cinque anni in Ticino (cfr. doc. I).

1.6. Nella sua

risposta del 10 ottobre 2022 la Cassa ha chiesto di considerare il ricorso del

20 settembre 2022 irricevibile, indicando:

" (…) Le

conclusioni del qui ricorrente esulano dall’oggetto della decisione su

opposizione, che è la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

Inoltre egli non ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla

modifica della decisone impugnata, essendo questa a suo favore. (…)” (Doc. III)

1.7. Il ricorrente, al quale è stato

assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr.

doc. IV), è rimasto silente.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. L’art. 56 cpv. 1 della Legge

federale del 6 ottobre 20006 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assicurazione disoccupazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 1 cpv. 1 LADI, prevede che le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art.

59 LPGA, relativo alla legittimazione

ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti

ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. Più specificatamente, la persona deve trovarsi

in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di

colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non

viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF

130 V 560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 8C_98/2022 del 6 aprile 2022; STF 9C_119/2021 del 17

giugno 2021; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1.-2.3.,

pubblicata in DTF 147 V 268; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006

pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133

II 409 consid. 1.3 pag. 413

con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere

soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata

la sentenza (DTF 136

II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in

Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,

nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca

su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo

2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le

motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA

42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA

38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.

2.2.

2.4. Nel caso di specie la Cassa, con la

decisione su opposizione del 13 settembre 2022, ha annullato la decisione del 28

gennaio 2022 relativa alla sospensione di 45 giorni dal diritto alle indennità

di disoccupazione inflitta all’assicurato per essersi licenziato senza avere

reperito prima un nuovo impiego che il ricorrente aveva contestato con

opposizione del 12 aprile 2022 (cfr. doc. 275; A; consid. 1.1.; 1.4.).

Al

riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha

diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su

opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla

sua modificazione (cfr. consid. 2.2. - 2.3.).

Avendo l’amministrazione, con

decisione su opposizione del 13 settembre 2022, annullato integralmente la

sospensione di 45 giorni del 28 gennaio 2022, un ricorso non può portare ora a

un risultato più favorevole per l’assicurato.

In effetti il ricorrente non può

ricevere un numero di indennità di disoccupazione maggiore rispetto a quello

delle indennità non versategli a seguito della sanzione poi annullata.

L’assicurato, quindi, nella presente

evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale

alla disamina della decisione su opposizione del 13 settembre 2022.

Difettando un interesse degno di

protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA

42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio

2021 consid. 2.4., STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24

luglio 2013).

2.5. Non consente, peraltro, un esito

differente della vertenza la censura del ricorrente secondo cui a causa del

ritardo, rispetto alla sua domanda d’indennità di disoccupazione del 1° agosto

2021, con il quale gli sono state corrisposte le prestazioni LADI - di sette

mesi, rispettivamente, in relazione alle indennità oggetto della sospensione

poi annullata, di tredici mesi - ha dovuto contrarre un debito di fr. 9'300.--

e si è visto costretto a posticipare il corso __________ non avendo potuto

pagare la tassa di fr. 500.-- (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

In effetti la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.;

STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 UV 81, pag. 294).

Nella presente fattispecie la

Cassa, nella decisione su opposizione del 13 settembre 2022, si è chinata

esclusivamente sulla correttezza della sospensione di 45 giorni, stabilendo che

la stessa non era giustificata (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

Ogni altra questione, in

particolare concernente un eventuale indennizzo per il preteso ritardo con il

quale sono state versate le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I, consid.

Considerandi

1.5.), esula dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica (cfr. STCA

38.2020.27

del 24 settembre 2020 consid. 2.1., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_669/2020

del 17 novembre 2020; STCA 38.2015.50 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.).

Giova

in ogni caso rilevare che l'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1

che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e

gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi

d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a

un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro

funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una

decisione sulle pretese di risarcimento".

Competenti a emanare decisioni in

materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi

sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

Ed. Schultess 2020, ad art. 78 n. 88 pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In

particolare l’art. 85h LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei

confronti degli assicurati e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati

o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo

78.

LPGA all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante

formale decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021,

2082).

L'art.

85h cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se

l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal

giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal

giorno dell'atto che ha causato il danno" (cfr. STCA 38.2015.50 del 15

febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016; STCA 38.2013.66

del 14 aprile 2014).

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

La

presente vertenza riguarda il ricorso dell’assicurato contro la decisione su

opposizione che ha annullato la sospensione di 45 giorni inflittagli per

essersi licenziato senza validi motivi e senza avere trovato una nuova occupazione

(cfr. consid. 1.4.) ritenuto irricevibile, poiché, da un lato, difetta un

interesse degno di protezione (cfr. consid. 2.4.), dall’altro, la questione del

ritardo nel versamento delle indennità di disoccupazione esula dall’oggetto del

litigio (cfr. consid. 2.5.).

Nel

caso concreto può restare aperta la questione di sapere se in casu si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse prestazioni (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto

2022.

consid. 2.1.), non verrebbero comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., riguardante specificatamente il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022, pubblicata in SVR 2022 KV Nr. 18 pag. 99; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 -

frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.66

del 17 ottobre 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022

consid. 2.10; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.39

del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti