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Decisione

38.2022.78

Tempestività ricorso non merita approfondimento. Respinto (rifiuto indennità per insolvenza). Sforzi compiuti da ric. - che in passato aveva percepito tali indennità - per ottenere salari da DL insufficienti. Nonost. sussistesse ancora contratto di lavoro, egli avrebbe dovuto agire più incisivamente

16 gennaio 2023Italiano53 min

giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid.

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.78

rs

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 9 maggio 2022 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle

indennità per insolvenza richieste l’8 aprile 2022, in quanto non ha rispettato

l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, visto che il

medesimo non si è “attivato in modo consono per tutelare i suoi salari non

percepiti negli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 99-101).

1.2. Contro

questa decisione RI 1, l’11 maggio 2022, ha interposto opposizione, chiedendo

il riconoscimento delle indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a

marzo 2022 e presentando tre lettere di richiamo del 24 gennaio, del 21

febbraio e del 7 marzo 2022 indirizzate alla ditta ex datrice di lavoro__________

- di cui __________ dal novembre 2018 è il socio e gerente con firma

individuale (cfr. estratto RC agli atti; www.zefix.ch) - e due promesse di

pagamento dei salari da parte di quest’ultima del 25 febbraio e 15 marzo 2022

(cfr. doc. 91; 92-98).

1.3. Con

decisione su opposizione del 4 luglio 2022 la Cassa ha riconosciuto le

indennità per insolvenza dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, mentre ha

confermato il diniego del diritto dal 1° febbraio al 31 marzo 2022,

argomentando:

" (…)

4.

Nella concreta fattispecie l’opponente riferisce di non aver

percepito il salario dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Dalla

documentazione agli atti si rileva come già i salari di settembre 2021 e

novembre 2021 fossero stati corrisposti con ritardo.

Ora, dagli ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa, si è

potuto constatare come le difficoltà economiche della __________ fossero note a

tutti i dipendenti, ma soprattutto per il Signor RI 1 erano anche ben noti gli

effetti d'una mancata immediata rivendicazione, avendo infatti egli già

percepito in passato indennità per insolvenza (fr. 19'460.60), e proprio alle

dipendenze del signor __________ e meglio della __________.

Se poi consideriamo come anche i salari di settembre, ottobre e

novembre 2021 fossero stati corrisposti in ritardo, il fatto (nuovo) di avere

rivendicato il salario di dicembre 2021 in data 24 gennaio 2022, indicando "

...sono costretto a chiedervi il saldo dell'importo insoluto, entro e non oltre

5 giorni dalla data odierna..." può sì essere considerato ma non oltre

la circostanza che ha visto il datore di lavoro non rispettare il termine

impartito di 5 giorni, né per saldare il dovuto né per fornire concrete

garanzie: cosicché il Sig. RI 1 avrebbe così potuto ed anzi dovuto intervenire

in maniera più incisiva già a fine gennaio 2022

5.

ln conclusione, a mente della Cassa appare pacifico che chi accetta

un tale rischio, ovvero non vedersi versati salari per un importo

corrispondente a 4 mensilità senza alcuna garanzia, non potrà poi fare ricadere

questo medesimo rischio sulle assicurazioni sociali. (…)” (Doc. A)

1.4. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un ricorso datato 28

settembre 2022 e pervenuto al TCA il 30 settembre 2022, nel quale ha fatto

valere:

" (…) non

sono stati presi in considerazione tutti i miei sforzi che elenco nuovamente in

seguito:

A seguito delle raccomandate inviate per sollecitare i mancati

pagamenti dei salari abbiamo ricevuto le comunicazioni da parte della __________

in cui veniva promesso il pagamento, prima entro il 5 marzo 2022 (comunicazione

del 25.02.2022) e poi entro il 31 marzo 2022 (comunicazione del 15.03.2022).

Chiaramente oltre ai richiami scritti ho avuto modo di parlare

direttamente con il titolare che mi ha rassicurato più volte circa la volontà

di mantenere l'impegno di pagarci entro il termine comunicato.

Avendo anche a che fare sia con l'elaborazione delle offerte sia

con l'ufficio, sapevo che dovevano entrare dei pagamenti e che a breve avremmo

potuto ricevere la delibera per lavori molto importanti per cui avevamo

elaborato i capitolati e che sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti. Il

Sig. __________ ha poi provveduto, esponendosi personalmente, e chiaramente a

fondo perso, a darmi un piccolo rimborso spese per il carburante/pasti per

poter venire sul posto di lavoro, di 500.- CHF al mese.

Non era chiaramente sufficiente, ma ho, abbiamo, creduto fino

all'ultimo che la situazione si sarebbe potuta risollevare. Per questo motivo

avevamo anche provveduto a formulare con vari creditori dei piani di rientro

che era nostra intenzione rispettare. L'azienda aveva inoltre fatto richiesta

per il lavoro ridotto, appunto per chiedere un aiuto per poter superare le

difficoltà economiche che stavamo riscontrando, ma purtroppo la domanda non è

stata accolta. L’azienda, inoltre, tra settembre e dicembre 2021 aveva preso

dei provvedimenti, licenziando alcuni collaboratori, mantenendo solo la squadra

minima e necessaria per far fronte ai lavori previsti in base alle delibere che

stavamo aspettando.

Successivamente, non avendo ricevuto poi il pagamento, ho mandato

un'altra raccomandata.

Dal 28 febbraio, finita la pazienza, mi ero già adoperato nella

ricerca di un nuovo impiego, che ho poi trovato. Il 10 marzo, infatti, mi sono

recato a __________ per il colloquio conoscitivo con il responsabile della

Società per cui ho iniziato a collaborare a partire dal 01.04.2022, previa

conferma, tramite contratto ricevuto tramite posta in data 21.04.2022 (recte:

21.03.2022). Ho poi continuato fino al 31.03.2022 in primis perché volevo

sperare che entro la stessa data l'azienda mi avrebbe saldato gli arretrati,

poi, anche per completare tutto quanto era rimasto in sospeso da parte mia.

Visto che il 31.03.2022 non trovai nessun accredito sul mio conto corrente,

comunicai al Sig. __________ che lo stesso giorno sarebbe stato l'ultimo giorno

di lavoro con __________! ln pratica mi sono licenziato in tronco, senza nessun

preavviso! Inoltre, credo di essere stato l'unico ad aver avuto la fortuna di

trovare lavoro in così poco tempo. (…)” (Doc. I)

A conferma delle rivendicazioni

dei salari effettuate anche verbalmente l’insorgente ha allegato

all’impugnativa una dichiarazione di __________ del 14 giugno 2022, peraltro

già inviata all’amministrazione (cfr. doc. 79).

1.5. Nella sua risposta del 14 ottobre

2022 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso irricevibile, rilevando:

" (…) La

decisione su opposizione datata 4 luglio 2022 qui impugnata è stata intimata al

signor RI 1 lo stesso giorno per raccomandata all'indirizzo noto alla Cassa e

peraltro figurante sull'opposizione interposta l'11 maggio 2022 così come su

tutte le corrispondenze agli atti dell'incarto che lo riguardano.

Come da tracciamenti postali, la decisione su opposizione del 4

luglio 2022 non è stata ritirata ed è ritornata alla Cassa (cfr. tracciamenti

de La Posta svizzera (pag. 8) e delle Poste Italiane di cui alle pagg. 3 - 7).

Con scritto raccomandato del 25 agosto 2022 la Cassa ha trasmesso

al ricorrente, su suo sollecito telefonico, una copia del provvedimento in

questione per i suoi atti, rammentando la possibilità di presentare ricorso

entro il termine di 30 giorni dalla notifica, che a quel momento non era ancora

scaduto in ragione delle ferie giudiziarie (doc. 17).

Ritenuta la giurisprudenza sviluppata in argomento, la notifica

della decisione su opposizione del 4 luglio 2022, spedita per plico

raccomandato il medesimo giorno ma non ritirato l'8 luglio 2022 per assenza del

destinatario - che peraltro doveva prevederne la notifica e l'assegnazione di

termini perentori - così come neppure a partire dal 12 luglio 2022, deve essere

considerata avvenuta il 15 luglio 2022 e meglio il settimo giorno dopo il primo

infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).

Ne segue che il ricorso del 28 settembre 2022 è irricevibile in

quanto tardivo, poiché non presentato entro l'ultimo termine utile, vale a dire

il 14 settembre 2022 (artt. 38 e 60 LPGA). Del resto non vi è alcun valido

motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo del ricorso rispettivamente che

giustifichi una restituzione dei termini ai sensi dell'art. 41 LPGA, che il

signor RI 1 d'altronde non fa valere. (…)” (Doc. III)

L’amministrazione, per quanto

concerne il merito, ha precisato che “nella denegata ipotesi

in cui

il gravame fosse comunque ritenuto tempestivo, la Cassa si riconferma

integralmente nella sua decisione su opposizione del 4 luglio 2022 per quanto

diffusamente esposto e chiede che il ricorso sia respinto” (cfr. doc. III

pag. 3).

1.6. Il 14 novembre 2022 RI 1 ha

osservato:

" (…) Secondo

quanto ricevuto da parte della CO 1 il 29.08.2022, copia allegata alla

presente, mi è stato confermato che non è mai stata recapitata nessuna

raccomandata, confermandomi di inviare nuovamente la decisione concedendo i 30

giorni per l’opposizione. In data 09.09.2022 la stessa invia un’ulteriore

raccomandata, ricevuta, nella quale spiegano che il termine di ricorso scadeva

il 14 agosto 2022 poiché la raccomandata è da ritenersi validamente consegnata

il 14.07.2022.

Confermo che non ho ricevuto nessuna

notifica di giacenza da parte delle Poste Italiane. Intorno al 16 agosto sono

stato contattato dai miei ex colleghi che lavoravano con me presso la __________

e loro mi hanno detto che avevano ricevuto una raccomandata con la decisione

inizio luglio. Ho voluto attendere qualche giorno per vedere se qualcosa

arrivasse ma purtroppo non è arrivato nulla. A quel punto ho provveduto a

chiamare la CO 1 la quale, al telefono, mi ha confermato che si trattasse di un

errore da parte delle poste Italiane Spa.

Non ho avuto e non ho nessun motivo per non

ritirare una raccomandata, ripeto, non ho avuto nessuna notifica di giacenza

altrimenti avrei provveduto al ritiro immediato e a formalizzare il ricorso.

Chiedo gentilmente di valutare la

situazione tenendo conto che il tutto si tratti di un errore di recapito da

parte delle Poste Italiane Spa.” (Doc. VI +1/4)

1.7. La Cassa, il 22 novembre 2022, si è

riconfermata integralmente nella propria risposta di causa e, come richiesto

dal TCA (cfr. doc. VII), ha inviato la ricevuta concernente l’invio per

raccomandata dello scritto del 9 settembre 2022 unitamente ai relativi estratti

della Posta e delle Poste Italiane concernenti la sua notifica (cfr. doc. VIII

+1, 1A-B).

1.8. Il 7 dicembre 2022 il ricorrente ha

chiesto in particolare che “venga tenuto in considerazione il tempo di

ricorso dalla lettera inviata dalla stessa Cassa il 25.08.2022 con consegna

inizio settembre (…)” (cfr. doc. X).

1.9. Il doc. X è stato trasmesso alla

parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L’art.

38 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che se il termine è computato in giorni

o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno

dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è

un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o

cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il

diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante

(cpv. 3).

Fatti

I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di

notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di

un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il

settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del

tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la

scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio

2020 consid. 4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

L’invio si considera notificato il settimo

giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un

giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati; STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012).

Questa

finzione di notifica trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti

ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti

giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano

tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STF K 125/00 del 13

settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità

notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente

un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine

originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire

dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative

all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede

(cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile

2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

Tale

principio è stato confermato nella STFA I 366/04 del 27 aprile 2005, già

citata, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata

intimata a un’assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata

ritirata. L’Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di

sette giorni, l’ha quindi ritornata al mittente che l’ha rispedita per invio

normale in data 26 maggio 2004.

In

quel caso l’Alta Corte ha comunque deciso che la questione della tempestività

del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere esaminata oltre,

siccome l’impugnativa doveva in ogni caso essere respinta.

La finzione di notifica vale, tuttavia,

nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi,

secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V

52).

Pertanto chi si assenta, pendente una

procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi

possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020;

STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139 consid. 1, pag. 142-144).

Al riguardo cfr. pure STF

9C_410/2022 del 7 novembre 2022.

Se

il termine di ricorso è spirato, il

giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018

consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.2. In concreto la decisione su

opposizione con la quale la Cassa ha riconosciuto al ricorrente il diritto

all’indennità per insolvenza per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022,

mentre gli ha negato tale diritto per i mesi di febbraio e marzo 2022 è stata

emessa il 4 luglio 2022 e spedita al ricorrente al suo domicilio di __________

(Italia) per plico raccomandato il medesimo giorno (cfr. doc. A; 3; 8).

Dal tracciamento degli invii

della Posta svizzera e dall’esito della spedizione allestito dalle Poste

italiane emerge che la raccomandata è arrivata in Italia il 5 luglio 2022 e che

l’8 luglio 2022 alle ore 13:24 il recapito è fallito in quanto il destinatario

era assente. L’11 luglio 2022 la lettera è giunta all’ufficio postale in __________

per il ritiro a partire dal 12 luglio 2022. Non essendo stata ritirata, l’11

agosto 2022 la medesima è stata ritornata al mittente. Il 25 agosto 2022 il

plico postale è partito dalla frontiera e il 1° settembre 2022 è pervenuto alla

parte resistente (cfr. doc. 3; 8).

Nel

frattempo, l’amministrazione, il 25 agosto 2022, ha rispedito all’insorgente,

sempre per raccomandata, la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 con l’indicazione

dei rimedi di diritto - ossia che contro la stessa era dato ricorso al TCA

entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica - e con uno scritto di

accompagnamento in cui è stato precisato, da un lato, che già il 4 luglio 2022

gli era stata inviata la decisione su opposizione ma che dal tracciamento

risultava che essa non gli fosse mai pervenuta, dall’altro, che “contro la

stessa può essere interposto ricorso, entro trenta giorni dalla notifica,

presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni” (cfr. doc. 17).

Il 9 settembre 2022 la Cassa ha

inviato all’insorgente una nuova raccomandata del seguente tenore:

" (…) in

data 4 luglio 2022 la Cassa CO 1 le ha inviato, per posta Raccomandata,

all’indirizzo da lei indicato, la decisione su opposizione relativa alla sua

opposizione dell’11 maggio 2022.

Rileviamo che, a mente della

giurisprudenza, l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato

notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette

giorni (STCA 15.02.2007; inc. N. 39.2006.8).

Giusta l’art. (n.d.r. art. 60 cpv. 1

LPGA) il termine di 30 giorni per interporre ricorso inizia a decorrere

dalla data di notificazione.

In allegato le trasmettiamo copia della

decisione di cassa no. 29b/22 del 4 luglio 2022, evidenziando che la stessa è

da ritenersi validamente notificata il 14 luglio 2022. In assenza di

impugnazione, la decisione del 4 luglio 2022 passerà in giudicato.” (Doc. VI1)

La raccomandata del 9 settembre

2022 è stata recapitata al ricorrente il 16 settembre 2022 (cfr. doc. 1A; 1B

allegati a doc. VIII).

Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2022, datato 28

settembre 2022, è stato spedito da __________ il 29 settembre 2022 (cfr. doc. I

e busta d’intimazione) ed è pervenuto al TCA il 30 settembre 2022 (cfr. doc.

I).

Al riguardo per inciso giova

rilevare che in una sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale

federale ha precisato che quando in relazione a un invio dall’estero

determinante ai fini dell’osservanza dei termini è la consegna specificatamente

alla posta svizzera (art. 38 cpv. 1 LPGA) e non alla posta del Paese

estero.

2.3. Come visto sopra, da una parte, una

comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è considerata

avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

recapito.

Dall’altra, se, tuttavia,

l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente

un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario,

il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione,

sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio

costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016

del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

Nel

caso di specie la prima notifica della decisione su opposizione del 4 luglio

2022, spedita per plico raccomandato ma non ritirato, va considerata avvenuta -

tenuto conto che il recapito al domicilio dell’insorgente è stato tentato

infruttuosamente l’8 luglio 2022 (cfr. consid. 2.2.) e in applicazione del

termine di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.1.) - il 15 luglio 2022 (cfr.

doc. III; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso al TF

è stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo con giudizio 8C_642/2018 del

19 settembre 2018).

Il

termine di 30 giorni per ricorrere al TCA sarebbe così iniziato a decorrere,

considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cfr.

consid. 2.1.), il 16 agosto 2022 e sarebbe, di conseguenza, venuto a spirare il

14 settembre 2022.

Per completezza giova osservare

che non sarebbe di ausilio alcuno per il ricorrente tenere conto quale inizio

del termine di giacenza della raccomanda del 4 luglio 2022, non del 9 luglio

2022, bensì del 12 luglio 2022 (data a partire dalla quale l’invio era

disponibile per il ritiro all’Ufficio postale italiano; cfr. doc 3; 5). In

effetti in questo caso il termine di giacenza di sette giorni sarebbe scaduto

il 18 luglio 2022 e il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso, tenuto

conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cfr. consid.

2.1.), sarebbe comunque spirato il 14 settembre 2022.

Il

25 agosto 2022, ovvero entro il termine di ricorso, al ricorrente è, però, stata

nuovamente intimata la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 senza

particolari riserve.

È vero che il 9 settembre 2022 la

Cassa ha inviato al ricorrente un nuovo scritto con allegato il provvedimento

del 4 luglio 2022 in cui è stato specificato che quest’ultima, speditagli per

raccomandata, deve essere ritenuta validamente notificata l’ultimo giorno del

termine di ritiro e che in assenza di impugnazione tale decisione sarebbe

cresciuta in giudicato (cfr. doc. VI1).

Tuttavia la lettera del 9 settembre

2022 è pervenuta all’insorgente il 16 settembre 2022 (cfr. doc. 1A; 1B annessi

a doc. VIII), e meglio successivamente alla scadenza del termine di ricorso

contro la decisione del 4 luglio 2022 (14 settembre 2022).

Pertanto vi è da chiedersi se un nuovo termine per interporre ricorso contro la decisione su

opposizione del 4 luglio 2022 sia iniziato a decorrere al

momento del successivo invio raccomandato del 25 agosto 2022.

Contro questa ipotesi vi è la

circostanza che il ricorrente, avendo in corso

un procedimento con la Cassa riguardo al diniego del diritto all’indennità per

insolvenza (la sua opposizione contro la decisione di rifiuto del 9 maggio 2022

risaliva peraltro all’11 maggio 2022; cfr. doc. 91) doveva aspettarsi, secondo

il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non, come

giustamente rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. III).

Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua

corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari

impedimenti.

D’altra parte, l’insorgente, in

relazione all’invio del 4 luglio 2022, sostiene di non avere ricevuto alcuna

notifica di giacenza da parte delle Poste italiane e di avere appreso

dell’esistenza della decisione in questione dai suoi ex colleghi che l’hanno

contattato verso il 16 agosto 2022. Al riguardo egli ha affermato che se gli

fosse pervenuta la notifica di giacenza, avrebbe provveduto al ritiro immediato

della raccomandata e di non avere avuto alcun motivo per non ritirarla (cfr.

doc. VI; X).

In casu la questione di

sapere quando sia iniziato a decorrere il termine per interporre ricorso contro

la decisione su opposizione del 4 luglio 2022, se al momento della notifica

della raccomandata del 4 luglio 2022 oppure del successivo invio raccomandato

del 25 agosto 2022, può ad ogni modo restare insoluta.

Analogamente

alla sentenza I 366/04 del 27 aprile 2005, menzionata sopra, in concreto, la

problematica connessa alla tempestività o meno del ricorso interposto al TCA il

28/29 settembre 2022, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

Infatti

l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come verrà più

dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

nel merito

2.4. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato al ricorrente il

diritto a percepire indennità per insolvenza per i mesi di febbraio e marzo

2022.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che

l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55

cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando

il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il

lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del

danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige

necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il

suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In quell’occasione l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il

danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata

(sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale

contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105

cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre

2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio.

Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto

2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale

è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza

preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle

proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite

temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art.

52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente

impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al

proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore

di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto

esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In un’altra sentenza 8C_158/2019

del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale

ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che

non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che

aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha

rilevato:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale

federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il

lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei

passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva

devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di

esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se

l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della

rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore

è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare

e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese

salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;

8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019

consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie

pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro

mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del

salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018

all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di

fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv.

1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del

Considerandi

2.

ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso

passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di

Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene

alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente

sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4

In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2

pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2

pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82

cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale

evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è

possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di

conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il

giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non

giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove

documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che

la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe

l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe

potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia

gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48

OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2

e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

(…)”

In una sentenza 8C_85/2019 del 19

giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua

attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29

dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza)

non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha

stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il

lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in

unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer

höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In quell’occasione l’Alta Corte

ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61

anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la

disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che

fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie

esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con giudizio 8C_814/2021 del 21

aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale

ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non

aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva

aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi

licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura

per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte,

che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare

valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti

(cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente

anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

" (…)

6.1

Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht

erscheinen lassen.

6.2

Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019

vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden

Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der

Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020

vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der

Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig

erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio

STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA

38.2022.39

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7

ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cvp. 1 LADI si

applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della

procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il

salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di

intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il

proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi

prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo

prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione

finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo

a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto

immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la

società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi

risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021e

sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il

ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha

evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare

verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il

30.

settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro,

che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della

società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione

responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio

2018.

nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente

tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il

proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato

che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato

stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono

o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera

costante col tempo.

2.5

Nell’evenienza concreta risulta

dagli atti dell’incarto che il 21 dicembre 2019 (recte: 2018) il

ricorrente ha concluso con __________ un contratto di lavoro in qualità di

“responsabile risorse umane azienda” al 100% dal 14 gennaio 2019 con un salario

mensile di fr. 5'200.-- lordi. Era altresì, previsto che le spese aziendali

necessarie venissero rimborsate dietro presentazione delle pezze giustificative

entro la fine del mese successivo e che ogni e qualsiasi spesa deve essere

preventivamente concordata con il datore di lavoro, fatte salve deleghe speciali

(cfr. doc. 126).

L’ultimo giorno di lavoro

effettuato è stato il 31 marzo 2022 e il salario è stato pagato fino al 30

novembre 2021 (cfr. doc. 102).

Il 7 aprile 2022 l’Ufficio dei

fallimenti ha informato l’insorgente che il 4 aprile 2022 la Pretura del

Distretto di __________ aveva pronunciato il fallimento della __________ dal 5

aprile 2022, che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dall’Ufficio

fallimenti, gli dava immediata disdetta del rapporto di lavoro e che le sue

pretese salariali avrebbero potuto essere fatte valere in sede di liquidazione

(cfr. doc. 109).

La procedura fallimentare è stata

sospesa il 30 maggio 2022 per mancanza di attivo (cfr. estratto RC).

Il 7 aprile 2022 il ricorrente ha

rivendicato l’indennità per insolvenza di fr. 24'893.70.-- per salari relativi

al periodo 1° dicembre 2021 – 31 marzo 2021 (cfr. doc. 184).

All’opposizione dell’11 maggio

2022.

interposta contro il diniego del diritto a indennità per insolvenza per i

mesi da dicembre 2021 a marzo 2022 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 99)

l’insorgente ha allegato tre suoi scritti alla __________ e due lettere di

quest’ultima (cfr. doc. 91).

Nello scritto del 24 gennaio

2022, consegnato al datore di lavoro brevi manu, il ricorrente ha

indicato che non gli era stato pagato il salario di dicembre 2021 e la

tredicesima inclusa nello stipendio menzionato e chiedeva alla SA “il saldo

dell’importo insoluto, pari a CHF 7'877.05 entro 5 gg dalla data odierna”

(cfr. doc. 94).

Con raccomandata del 21 febbraio

2022.

l’insorgente ha nuovamente domandato alla __________ “il saldo degli

importi insoluti, per un totale di CHF 12’929.80 entro 5 gg dalla data odierna”,

in quanto “nonostante il primo sollecito consegnato brevi manu in data

24.

gennaio 2022, ad oggi il salario di dicembre 2021 e la 13ma, inclusa nel

suddetto salario non mi sono ancora stati accreditati. Oltre ai suddetti mesi,

ad oggi non ho nemmeno ricevuto il salario del mese di Gennaio 2022, di importo

pari a CHF 5'052.75” (cfr. doc. 95).

Il 25 febbraio 2022 __________,

socio e gerente con firma individuale della Sagl (cfr. consid. 1.2.), ha

scritto al ricorrente quanto segue:

" (…) a

seguito della Sua lettera per il mancato pagamento dei salari arretrati, ci

scusiamo per il disagio che stiamo arrecando.

Stiamo cercando i fondi necessari per poter

saldare il nostro debito nei Sui confronti entro il 5 marzo 2022.

Il Suo operato è indispensabile per la

nostra azienda, per cui, nonostante le difficoltà, Le chiediamo di avere

fiducia in noi e di continuare a garantire la Sua collaborazione. (…)” (doc.

93)

Una nuova richiesta di saldare

quanto dovuto, e meglio i salari di dicembre 2021, la tredicesima 2021, lo

stipendio di gennaio 2022 e il salario di febbraio 2022, per complessivi fr.

17'982.55 entro 5 giorni è stata inviata dall’insorgente alla Sagl con

raccomandata del 7 marzo 2022 (cfr. doc. 97).

Il 15 marzo 2022 __________ ha

comunicato al ricorrente:

" (…) ci

rendiamo conto che purtroppo non abbiamo potuto rispettare i termini di

pagamento indicati nella precedente lettera del 25 febbraio 2022.

Purtroppo, stiamo riscontrando molteplici

difficoltà nel recuperare i fondi necessari per pagare i debiti nei Suoi

confronti. A fronte di ciò e a seguito di pagamenti che ci hanno garantito

arriveranno nei prossimi giorni, Le assicuriamo il pagamento dei salari

scoperti entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Ci rendiamo conto di chiederLe davvero

molto, ma La preghiamo di voler continuare a garantire la Sua indispensabile

collaborazione all’azienda. (…)” (Doc. 92)

Il 27 maggio 2022 la Cassa, in

riferimento all’opposizione dell’11 maggio 2022, ha invitato l’insorgente a

produrre i conteggi salariali concernenti il periodo 1° luglio – 30 novembre e

gli ha posto alcuni quesiti:

" (…)

b) Dalla documentazione in sede

d'opposizione rileviamo che ha provveduto a rivendicare i suoi crediti

salariali la prima volta il 24 gennaio 2022 concedendo alla società un termine

di 5 giorni per il versamento. Detto termine è trascorso infruttuoso, ma lei ha

proceduto ad un secondo sollecito quasi un mese dopo, più precisamente in data

21.

febbraio 2022. Per quale motivo ha atteso quasi un mese per procedere al

secondo sollecito?

c) Tramite sollecito del 21 febbraio 2022 aveva concesso alla

società un termine di 5 giorni per il versamento, a cui la ditta ha risposto

tramite lettera del 25 febbraio 2022 indicando di saldare il debito entro il 5

marzo 2022. Tramite lettera del 7 marzo 2022 ha inoltrato un terzo richiamo a

cui la società ha risposto in data 15 marzo 2022 indicando che avrebbero

saldato tutti gli scoperti entro il 31 marzo 2022. Per quale motivo, in

considerazione del fatto che già da dicembre 2021 non percepiva il salario, non

è intervenuta in maniera più incisiva già durante il rapporto di lavoro?

d) Dagli estratti bancari da lei forniti rileviamo come vi fossero

già dei ritardi nel pagamento dei salari (settembre 2021 corrisposto con valuta

20.

ottobre 2021, il mese di novembre 2021 corrisposto con valuta 22 dicembre

2021.

Quando ha preso conoscenza delle difficoltà economiche della società?”

(Doc. 89)

Relativamente al ritardo con il

quale sono stati corrisposti i salari della fine del 2021, dall’estratto delle

transazioni di conto del ricorrente allestito da __________ il 7 aprile 2022 si

evince che lo stipendio di settembre 2021 è stato versato sul conto privato il

20.

ottobre 2021, il salario di ottobre 2021 il 4 novembre 2021 e lo stipendio

di novembre 2021 il 22 dicembre 2021 (cfr. doc. 114).

RI 1, il 20 giugno 2022, ha

risposto:

" (…)

b. Per quanto riguarda la documentazione inviata, a seguito delle

raccomandate inviate per sollecitare i mancati pagamenti dei salari abbiamo

ricevuto le comunicazioni da parte della __________ in cui veniva promesso il

pagamento, prima entro il 5 marzo 2022 (comunicazione del 25.02.2022) e poi

entro il 31 marzo 2022 (comunicazione del 15.03.2022). Chiaramente oltre ai

richiami scritti ho avuto modo di parlare direttamente con il titolare che mi

ha rassicurato più volte circa la volontà di mantenere l'impegno di pagarci

entro il termine comunicato.

Avendo anche a che fare sia con l'elaborazione delle offerte sia

con l'ufficio, sapevo che dovevano entrare dei pagamenti e che a breve avremmo

potuto ricevere la delibera per lavori molto importanti per cui avevamo elaborato

i capitolati e che sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti. Il Sig. __________

ha poi provveduto, esponendosi personalmente, e chiaramente a fondo perso, a

darmi un piccolo rimborso spese per il carburante/pasti per poter venire sul

posto di lavoro, di 500.- CHF al mese. Non era chiaramente sufficiente, ma ho,

abbiamo, creduto fino all'ultimo che la situazione si sarebbe potuta

risollevare. Per questo motivo avevamo anche provveduto a formulare con vari

creditori dei piani di rientro che era nostra intenzione rispettare.

L'azienda aveva inoltre fatto richiesta per il lavoro ridotto,

appunto per chiedere un aiuto per poter superare le difficoltà economiche che

stavamo riscontrando, ma purtroppo la domanda non è stata accolta.

L'azienda, inoltre, tra settembre e dicembre 2021 aveva preso dei

provvedimenti, licenziando alcuni collaborati, mantenendo solo la squadra

minima e necessaria per far fronte ai lavori previsti in base alle delibere che

stavamo aspettando.

Successivamente, non avendo ricevuto poi il pagamento, ho mandato

un'altra raccomandata.

c. Dal 28 febbraio, finita la pazienza, mi ero già adoperato nella

ricerca di un nuovo impiego, che ho poi trovato. Il 10 marzo, infatti, mi sono

recato a __________ per il colloquio conoscitivo con il responsabile della

Società per cui ho iniziato a collaborare a partire dal 01.04.2022, previa

conferma, tramite contratto ricevuto tramite posta in data 21.04.2022 (vedi

allegato). Ho poi continuato fino al 31.03.2022 in primis perché volevo sperare

che entro la stessa data l'azienda mi avrebbe saldato gli arretrati, poi, anche

per completare tutto quanto era rimasto in sospeso da parte mia. Visto che il

31.03.2022

non trovai nessun accredito sul mio conto corrente, comunicai al

Sig. __________ che lo stesso giorno sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro

con __________ ln pratica mi sono licenziato in tronco, senza nessun preavviso!

Inoltre, credo di essere stato l'unico ad aver avuto la fortuna di trovare

lavoro in così poco tempo.

d. Confermo che c'erano stati dei ritardi nei pagamenti dei salari

in quei mesi. La situazione non era semplice, ci avevano tolto un cantiere

molto grosso e ce ne avevano posticipato a settembre 2022 un altro, altrettanto

grosso, che avrebbe dovuto aver inizio tra gennaio e febbraio 2022, ma eravamo

in attesa di pagamenti che però non sono mai arrivati e, come ho scritto

al punto "b", avevamo elaborato diverse offerte per cui aspettavamo

la delibera. Ci sono stati altri momenti difficili nel 2019, con ritardi di

pagamento, ma li abbiamo superati. ln cuor mio ho creduto fosse solo un altro

momento difficile da superare.

Vi chiedo di considerare che ho fatto tutto quello che pensavo

fosse sufficiente per poter avere i salari arretrati in una situazione assai

delicata ed importante. Unico errore, aver aspettato per andare dai sindacati,

sperando che tutto si sarebbe risotto con i lavori ed i pagamenti che stavano

entrando. Vi prego di non pensare che abbia preso alla leggera la situazione

perché non è assolutamente cosi.

Allego inoltre una dichiarazione che l'ex titolare della __________,

su mia richiesta, mi ha gentilmente redatto e consegnato in data 14.06.2022, a

conferma di tutte le rivendicazioni che ho fatto anche verbalmente. (…)” (Doc.

77-78)

Il tenore della dichiarazione del

14.

giugno 2022 rilasciata da __________ è il seguente:

" Io

sottoscritto, __________, titolare della __________, con sede in __________,

fallita in data 5 Aprile 2022, con la presente dichiaro che il Sig. RI 1, collaboratore

della suddetta ditta, a seguito dei mancati pagamenti dei salari di dicembre

2021.

e di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre alla documentazione scritta,

ovvero:

1.

Lettera consegnata Brevi Manu con 1° Richiamo, del 24 gennaio

2022.

2.

Raccomandata con 2° Richiamo del 21 febbraio 2022 (con copia

busta)

3.

Raccomandata con 3° Richiamo del 7 marzo 2022 (con copia busta)

Ha da subito cercato un confronto con il sottoscritto per

rivendicare le proprie spettanze, a partire dai primi giorni di gennaio 2022,

al rientro della chiusura aziendale.

Durante i vari colloqui, a conoscenza dei possibili nuovi lavori e

nuove entrate, ho sempre rassicurato il Sig. RI 1 circa la volontà di pagare i

debiti nei suoi confronti in tempi brevissimi.

Oltre a quanto detto verbalmente erano state consegnate anche

delle lettere indicanti le date in cui pensavo sarebbe stato possibile pagare

il Sig. RI 1, che Vi sono state già consegnate dallo stesso.

Nel momento in cui gli accordi non erano stati rispettati il Sig. RI

1.

si è sempre e subito rivolto a me per avere aggiornamenti e previsioni di

pagamento.

Mi rendo conto di aver creato dei danni economici importanti alla

collaboratrice, ma posso confermare che ha fatto tutto il possibile per

rivendicare i Suoi diritti salariali.

Ne approfitto per ringraziarLo per aver collaborato, nonostante le

nostre mancanze nei suoi confronti, con la Sua serietà e precisione.” (Doc. 79)

Con

decisione su opposizione del 4 luglio 2022 la Cassa ha riconosciuto le

indennità per insolvenza dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, mentre ha

confermato il diniego del diritto dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (cfr.

consid. 1.3.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene che gli sforzi compiuti dal ricorrente per

ottenere regolarmente e integralmente quanto dovutogli dalla __________ siano

insufficienti.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono

comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

30.

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.

3).

Inoltre

giova evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Ora, nella presente fattispecie, l’insorgente

già negli ultimi mesi del 2021 non aveva ricevuto puntualmente il proprio

stipendio (cfr. consid. 2.5.). Nessun salario è poi più stato corrisposto a far

tempo dal mese di dicembre 2021.

È vero che il medesimo ha

inviato, brevi manu e tramite raccomandata, dei solleciti di pagamento al

datore di lavoro il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 7 marzo 2022 (cfr. doc. 94;

905; 97;M consid. 2.5.).

È altrettanto vero, però, che in

casu il ricorrente doveva sapere che gli affari della __________, perlomeno a

decorrere dagli ultimi mesi del 2021, non fossero in una fase favorevole con

conseguenti condizioni economiche difficili. In effetti egli stesso, riferendosi

al ritardo con cui il datore di lavoro gli aveva pagato i salari di settembre,

ottobre e novembre 2021, ha asserito che in quel periodo “ci avevano tolto

un cantiere molto grosso e ce ne avevano posticipato a settembre 2022 un altro,

altrettanto grosso, che avrebbe dovuto aver inizio tra gennaio e febbraio 2022

(…)” (cfr. doc. 77-78).

Il medesimo ha sì menzionato che

la Sagl era in attesa di pagamenti e che aveva elaborato diverse offerte in

relazione alle quali “sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti”,

tuttavia non vi era alcuna garanzia che a breve termine lo stato di liquidità

della Sagl sarebbe migliorato, rispettivamente nulla era stato ancora deciso in

modo definitivo circa nuovi lavori, visto che la società aspettava ancora le

delibere (cfr. doc. 78; I).

Nel ricorso l’insorgente ha del

resto espressamente indicato che il datore di lavoro aveva difficoltà

economiche, precisando, da un lato, che la Sagl aveva richiesto le indennità

per lavoro ridotto, il cui diritto le era stato negato, e che tra settembre e

dicembre 2021 erano stati licenziati dei collaboratori.

Dall’altro, il ricorrente ha

affermato che in seno alla società aveva “anche a che fare con

l’elaborazione delle offerte sia con l’ufficio” (cfr. doc. I; consid. 1.4.)

e che l’azienda aveva pure allestito con vari creditori dei piani di rientro.

In simili condizioni, a maggior

ragione egli doveva essere al corrente della situazione finanziaria difficile

in cui versava la società.

Il fallimento della __________ è

stato d’altronde pronunciato già il 4 aprile 2022, poi sospeso per mancanza di

attivo il 30 maggio 2022 (cfr. consid. 2.5.).

Va, poi, rilevato che la Cassa ha

puntualizzato che il ricorrente, già in passato; doc. 100; A; consid. 1.3.).

L’insorgente non ha peraltro

sollevato alcuna obiezione in proposito.

Ne discende che in relazione a

mesi di febbraio e marzo 2022 il ricorrente, visto per di più che la sua

lettera del 24 gennaio 2022 in cui fissava alla Sagl un termine di cinque giorni

per corrispondergli il salario di dicembre 2021 e la tredicesima (cfr. consid.

2.5.) era rimasta inevasa, avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di

lavoro, nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego, con maggiore

incisività e non limitarsi a semplicemente sollecitare per due ulteriori volte,

il 21 febbraio e il 7 marzo 2022, il pagamento, fissando semplicemente dei

nuovi termini di cinque giorni (cfr. consid. 2.5.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2022.34

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3

e STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al

Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate

sopra; STCA 38.2022.37 dell’11 luglio 2022 consid, 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16

ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato

inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018.

Il fatto che __________ abbia

dichiarato che l’insorgente, oltre ai solleciti scritti, abbia “da subito

cercato un confronto con il sottoscritto per rivendicare le proprie spettanze,

a partire dai primi giorni di gennaio 2022” e che “nel momento in cui

gli accordi non erano stati rispettati il Sig. RI 1 si è sempre e subito

rivolto a me per avere aggiornamenti e previsioni di pagamento” (cfr. doc.

79; consid. 2.5.) non muta lo stato delle cose.

Gli interventi verbali, infatti, in

linea di principio non sono sufficienti per adempiere all’obbligo di ridurre il

danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF

8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003

consid. 2.3.).

Neppure il “piccolo”

rimborso spese per il carburante e i pasti di fr. 500.-- al mese che il

ricorrente ha asserito - ma non documentato - di aver ricevuto dal datore di

lavoro (cfr. doc. 77; I) gli è di ausilio.

In proposito va sottolineato che

la corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti

del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare

ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto (cfr. STF

8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.4.).

In

merito alle rassicurazioni scritte e verbali fornite dal socio e gerente della __________

(cfr. doc. 92; 93; 79; consid. 2.5.), questa Corte pone in particolare evidenza

che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato,

tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono

quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati

(cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag.

3; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30

marzo 2011, consid. 2.7.).

Del resto in casu già il primo

scritto di __________ del 25 febbraio 2022 in cui ha informato il ricorrente

che “stiamo cercando i fondi necessari per poter saldare il nostro debito

nei Sui confronti entro il 5 marzo 2022” (cfr. doc. 93) è rimasto senza alcun

seguito.

Infine il nuovo contratto di

lavoro concluso il 17 marzo 2022 dall’insorgente con la __________ di __________

con inizio il 1° aprile 2022 (cfr. doc. 77; 80-81) se, da un lato, dimostra

certamente l’impegno profuso dal medesimo al fine di evitare la disoccupazione,

dall’altro, risulta ad ogni modo ininfluente per la valutazione degli sforzi

compiuti a tutela dei suoi diritti rispetto al precedente datore di lavoro in

ossequio all’art. 55 cvp. 1 LADI.

Alla

luce di tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto

stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al

Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non

rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera più

incisiva durante il rapporto di lavoro.

La decisione su opposizione del 4

luglio 2022 deve, pertanto, essere confermata.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti