38.2022.78
Tempestività ricorso non merita approfondimento. Respinto (rifiuto indennità per insolvenza). Sforzi compiuti da ric. - che in passato aveva percepito tali indennità - per ottenere salari da DL insufficienti. Nonost. sussistesse ancora contratto di lavoro, egli avrebbe dovuto agire più incisivamente
16 gennaio 2023Italiano53 min
giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid.
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.78
rs
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 9 maggio 2022 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle
indennità per insolvenza richieste l’8 aprile 2022, in quanto non ha rispettato
l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, visto che il
medesimo non si è “attivato in modo consono per tutelare i suoi salari non
percepiti negli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 99-101).
1.2. Contro
questa decisione RI 1, l’11 maggio 2022, ha interposto opposizione, chiedendo
il riconoscimento delle indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a
marzo 2022 e presentando tre lettere di richiamo del 24 gennaio, del 21
febbraio e del 7 marzo 2022 indirizzate alla ditta ex datrice di lavoro__________
- di cui __________ dal novembre 2018 è il socio e gerente con firma
individuale (cfr. estratto RC agli atti; www.zefix.ch) - e due promesse di
pagamento dei salari da parte di quest’ultima del 25 febbraio e 15 marzo 2022
(cfr. doc. 91; 92-98).
1.3. Con
decisione su opposizione del 4 luglio 2022 la Cassa ha riconosciuto le
indennità per insolvenza dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, mentre ha
confermato il diniego del diritto dal 1° febbraio al 31 marzo 2022,
argomentando:
" (…)
4.
Nella concreta fattispecie l’opponente riferisce di non aver
percepito il salario dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Dalla
documentazione agli atti si rileva come già i salari di settembre 2021 e
novembre 2021 fossero stati corrisposti con ritardo.
Ora, dagli ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa, si è
potuto constatare come le difficoltà economiche della __________ fossero note a
tutti i dipendenti, ma soprattutto per il Signor RI 1 erano anche ben noti gli
effetti d'una mancata immediata rivendicazione, avendo infatti egli già
percepito in passato indennità per insolvenza (fr. 19'460.60), e proprio alle
dipendenze del signor __________ e meglio della __________.
Se poi consideriamo come anche i salari di settembre, ottobre e
novembre 2021 fossero stati corrisposti in ritardo, il fatto (nuovo) di avere
rivendicato il salario di dicembre 2021 in data 24 gennaio 2022, indicando "
...sono costretto a chiedervi il saldo dell'importo insoluto, entro e non oltre
5 giorni dalla data odierna..." può sì essere considerato ma non oltre
la circostanza che ha visto il datore di lavoro non rispettare il termine
impartito di 5 giorni, né per saldare il dovuto né per fornire concrete
garanzie: cosicché il Sig. RI 1 avrebbe così potuto ed anzi dovuto intervenire
in maniera più incisiva già a fine gennaio 2022
5.
ln conclusione, a mente della Cassa appare pacifico che chi accetta
un tale rischio, ovvero non vedersi versati salari per un importo
corrispondente a 4 mensilità senza alcuna garanzia, non potrà poi fare ricadere
questo medesimo rischio sulle assicurazioni sociali. (…)” (Doc. A)
1.4. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un ricorso datato 28
settembre 2022 e pervenuto al TCA il 30 settembre 2022, nel quale ha fatto
valere:
" (…) non
sono stati presi in considerazione tutti i miei sforzi che elenco nuovamente in
seguito:
A seguito delle raccomandate inviate per sollecitare i mancati
pagamenti dei salari abbiamo ricevuto le comunicazioni da parte della __________
in cui veniva promesso il pagamento, prima entro il 5 marzo 2022 (comunicazione
del 25.02.2022) e poi entro il 31 marzo 2022 (comunicazione del 15.03.2022).
Chiaramente oltre ai richiami scritti ho avuto modo di parlare
direttamente con il titolare che mi ha rassicurato più volte circa la volontà
di mantenere l'impegno di pagarci entro il termine comunicato.
Avendo anche a che fare sia con l'elaborazione delle offerte sia
con l'ufficio, sapevo che dovevano entrare dei pagamenti e che a breve avremmo
potuto ricevere la delibera per lavori molto importanti per cui avevamo
elaborato i capitolati e che sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti. Il
Sig. __________ ha poi provveduto, esponendosi personalmente, e chiaramente a
fondo perso, a darmi un piccolo rimborso spese per il carburante/pasti per
poter venire sul posto di lavoro, di 500.- CHF al mese.
Non era chiaramente sufficiente, ma ho, abbiamo, creduto fino
all'ultimo che la situazione si sarebbe potuta risollevare. Per questo motivo
avevamo anche provveduto a formulare con vari creditori dei piani di rientro
che era nostra intenzione rispettare. L'azienda aveva inoltre fatto richiesta
per il lavoro ridotto, appunto per chiedere un aiuto per poter superare le
difficoltà economiche che stavamo riscontrando, ma purtroppo la domanda non è
stata accolta. L’azienda, inoltre, tra settembre e dicembre 2021 aveva preso
dei provvedimenti, licenziando alcuni collaboratori, mantenendo solo la squadra
minima e necessaria per far fronte ai lavori previsti in base alle delibere che
stavamo aspettando.
Successivamente, non avendo ricevuto poi il pagamento, ho mandato
un'altra raccomandata.
Dal 28 febbraio, finita la pazienza, mi ero già adoperato nella
ricerca di un nuovo impiego, che ho poi trovato. Il 10 marzo, infatti, mi sono
recato a __________ per il colloquio conoscitivo con il responsabile della
Società per cui ho iniziato a collaborare a partire dal 01.04.2022, previa
conferma, tramite contratto ricevuto tramite posta in data 21.04.2022 (recte:
21.03.2022). Ho poi continuato fino al 31.03.2022 in primis perché volevo
sperare che entro la stessa data l'azienda mi avrebbe saldato gli arretrati,
poi, anche per completare tutto quanto era rimasto in sospeso da parte mia.
Visto che il 31.03.2022 non trovai nessun accredito sul mio conto corrente,
comunicai al Sig. __________ che lo stesso giorno sarebbe stato l'ultimo giorno
di lavoro con __________! ln pratica mi sono licenziato in tronco, senza nessun
preavviso! Inoltre, credo di essere stato l'unico ad aver avuto la fortuna di
trovare lavoro in così poco tempo. (…)” (Doc. I)
A conferma delle rivendicazioni
dei salari effettuate anche verbalmente l’insorgente ha allegato
all’impugnativa una dichiarazione di __________ del 14 giugno 2022, peraltro
già inviata all’amministrazione (cfr. doc. 79).
1.5. Nella sua risposta del 14 ottobre
2022 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso irricevibile, rilevando:
" (…) La
decisione su opposizione datata 4 luglio 2022 qui impugnata è stata intimata al
signor RI 1 lo stesso giorno per raccomandata all'indirizzo noto alla Cassa e
peraltro figurante sull'opposizione interposta l'11 maggio 2022 così come su
tutte le corrispondenze agli atti dell'incarto che lo riguardano.
Come da tracciamenti postali, la decisione su opposizione del 4
luglio 2022 non è stata ritirata ed è ritornata alla Cassa (cfr. tracciamenti
de La Posta svizzera (pag. 8) e delle Poste Italiane di cui alle pagg. 3 - 7).
Con scritto raccomandato del 25 agosto 2022 la Cassa ha trasmesso
al ricorrente, su suo sollecito telefonico, una copia del provvedimento in
questione per i suoi atti, rammentando la possibilità di presentare ricorso
entro il termine di 30 giorni dalla notifica, che a quel momento non era ancora
scaduto in ragione delle ferie giudiziarie (doc. 17).
Ritenuta la giurisprudenza sviluppata in argomento, la notifica
della decisione su opposizione del 4 luglio 2022, spedita per plico
raccomandato il medesimo giorno ma non ritirato l'8 luglio 2022 per assenza del
destinatario - che peraltro doveva prevederne la notifica e l'assegnazione di
termini perentori - così come neppure a partire dal 12 luglio 2022, deve essere
considerata avvenuta il 15 luglio 2022 e meglio il settimo giorno dopo il primo
infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).
Ne segue che il ricorso del 28 settembre 2022 è irricevibile in
quanto tardivo, poiché non presentato entro l'ultimo termine utile, vale a dire
il 14 settembre 2022 (artt. 38 e 60 LPGA). Del resto non vi è alcun valido
motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo del ricorso rispettivamente che
giustifichi una restituzione dei termini ai sensi dell'art. 41 LPGA, che il
signor RI 1 d'altronde non fa valere. (…)” (Doc. III)
L’amministrazione, per quanto
concerne il merito, ha precisato che “nella denegata ipotesi
in cui
il gravame fosse comunque ritenuto tempestivo, la Cassa si riconferma
integralmente nella sua decisione su opposizione del 4 luglio 2022 per quanto
diffusamente esposto e chiede che il ricorso sia respinto” (cfr. doc. III
pag. 3).
1.6. Il 14 novembre 2022 RI 1 ha
osservato:
" (…) Secondo
quanto ricevuto da parte della CO 1 il 29.08.2022, copia allegata alla
presente, mi è stato confermato che non è mai stata recapitata nessuna
raccomandata, confermandomi di inviare nuovamente la decisione concedendo i 30
giorni per l’opposizione. In data 09.09.2022 la stessa invia un’ulteriore
raccomandata, ricevuta, nella quale spiegano che il termine di ricorso scadeva
il 14 agosto 2022 poiché la raccomandata è da ritenersi validamente consegnata
il 14.07.2022.
Confermo che non ho ricevuto nessuna
notifica di giacenza da parte delle Poste Italiane. Intorno al 16 agosto sono
stato contattato dai miei ex colleghi che lavoravano con me presso la __________
e loro mi hanno detto che avevano ricevuto una raccomandata con la decisione
inizio luglio. Ho voluto attendere qualche giorno per vedere se qualcosa
arrivasse ma purtroppo non è arrivato nulla. A quel punto ho provveduto a
chiamare la CO 1 la quale, al telefono, mi ha confermato che si trattasse di un
errore da parte delle poste Italiane Spa.
Non ho avuto e non ho nessun motivo per non
ritirare una raccomandata, ripeto, non ho avuto nessuna notifica di giacenza
altrimenti avrei provveduto al ritiro immediato e a formalizzare il ricorso.
Chiedo gentilmente di valutare la
situazione tenendo conto che il tutto si tratti di un errore di recapito da
parte delle Poste Italiane Spa.” (Doc. VI +1/4)
1.7. La Cassa, il 22 novembre 2022, si è
riconfermata integralmente nella propria risposta di causa e, come richiesto
dal TCA (cfr. doc. VII), ha inviato la ricevuta concernente l’invio per
raccomandata dello scritto del 9 settembre 2022 unitamente ai relativi estratti
della Posta e delle Poste Italiane concernenti la sua notifica (cfr. doc. VIII
+1, 1A-B).
1.8. Il 7 dicembre 2022 il ricorrente ha
chiesto in particolare che “venga tenuto in considerazione il tempo di
ricorso dalla lettera inviata dalla stessa Cassa il 25.08.2022 con consegna
inizio settembre (…)” (cfr. doc. X).
1.9. Il doc. X è stato trasmesso alla
parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli
38-41 sono applicabili per analogia.
L’art.
38 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che se il termine è computato in giorni
o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno
dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è
un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il
diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante
(cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di
notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del
tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la
scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio
2020 consid. 4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
L’invio si considera notificato il settimo
giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un
giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati; STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012).
Questa
finzione di notifica trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti
ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti
giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano
tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STF K 125/00 del 13
settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente
un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine
originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire
dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative
all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede
(cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile
2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Tale
principio è stato confermato nella STFA I 366/04 del 27 aprile 2005, già
citata, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata
intimata a un’assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata
ritirata. L’Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di
sette giorni, l’ha quindi ritornata al mittente che l’ha rispedita per invio
normale in data 26 maggio 2004.
In
quel caso l’Alta Corte ha comunque deciso che la questione della tempestività
del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere esaminata oltre,
siccome l’impugnativa doveva in ogni caso essere respinta.
La finzione di notifica vale, tuttavia,
nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi,
secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V
52).
Pertanto chi si assenta, pendente una
procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020;
STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Al riguardo cfr. pure STF
9C_410/2022 del 7 novembre 2022.
Se
il termine di ricorso è spirato, il
giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018
consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.2. In concreto la decisione su
opposizione con la quale la Cassa ha riconosciuto al ricorrente il diritto
all’indennità per insolvenza per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022,
mentre gli ha negato tale diritto per i mesi di febbraio e marzo 2022 è stata
emessa il 4 luglio 2022 e spedita al ricorrente al suo domicilio di __________
(Italia) per plico raccomandato il medesimo giorno (cfr. doc. A; 3; 8).
Dal tracciamento degli invii
della Posta svizzera e dall’esito della spedizione allestito dalle Poste
italiane emerge che la raccomandata è arrivata in Italia il 5 luglio 2022 e che
l’8 luglio 2022 alle ore 13:24 il recapito è fallito in quanto il destinatario
era assente. L’11 luglio 2022 la lettera è giunta all’ufficio postale in __________
per il ritiro a partire dal 12 luglio 2022. Non essendo stata ritirata, l’11
agosto 2022 la medesima è stata ritornata al mittente. Il 25 agosto 2022 il
plico postale è partito dalla frontiera e il 1° settembre 2022 è pervenuto alla
parte resistente (cfr. doc. 3; 8).
Nel
frattempo, l’amministrazione, il 25 agosto 2022, ha rispedito all’insorgente,
sempre per raccomandata, la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 con l’indicazione
dei rimedi di diritto - ossia che contro la stessa era dato ricorso al TCA
entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica - e con uno scritto di
accompagnamento in cui è stato precisato, da un lato, che già il 4 luglio 2022
gli era stata inviata la decisione su opposizione ma che dal tracciamento
risultava che essa non gli fosse mai pervenuta, dall’altro, che “contro la
stessa può essere interposto ricorso, entro trenta giorni dalla notifica,
presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni” (cfr. doc. 17).
Il 9 settembre 2022 la Cassa ha
inviato all’insorgente una nuova raccomandata del seguente tenore:
" (…) in
data 4 luglio 2022 la Cassa CO 1 le ha inviato, per posta Raccomandata,
all’indirizzo da lei indicato, la decisione su opposizione relativa alla sua
opposizione dell’11 maggio 2022.
Rileviamo che, a mente della
giurisprudenza, l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato
notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette
giorni (STCA 15.02.2007; inc. N. 39.2006.8).
Giusta l’art. (n.d.r. art. 60 cpv. 1
LPGA) il termine di 30 giorni per interporre ricorso inizia a decorrere
dalla data di notificazione.
In allegato le trasmettiamo copia della
decisione di cassa no. 29b/22 del 4 luglio 2022, evidenziando che la stessa è
da ritenersi validamente notificata il 14 luglio 2022. In assenza di
impugnazione, la decisione del 4 luglio 2022 passerà in giudicato.” (Doc. VI1)
La raccomandata del 9 settembre
2022 è stata recapitata al ricorrente il 16 settembre 2022 (cfr. doc. 1A; 1B
allegati a doc. VIII).
Il
ricorso contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2022, datato 28
settembre 2022, è stato spedito da __________ il 29 settembre 2022 (cfr. doc. I
e busta d’intimazione) ed è pervenuto al TCA il 30 settembre 2022 (cfr. doc.
I).
Al riguardo per inciso giova
rilevare che in una sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale
federale ha precisato che quando in relazione a un invio dall’estero
determinante ai fini dell’osservanza dei termini è la consegna specificatamente
alla posta svizzera (art. 38 cpv. 1 LPGA) e non alla posta del Paese
estero.
2.3. Come visto sopra, da una parte, una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è considerata
avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito.
Dall’altra, se, tuttavia,
l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente
un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario,
il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione,
sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio
costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016
del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Nel
caso di specie la prima notifica della decisione su opposizione del 4 luglio
2022, spedita per plico raccomandato ma non ritirato, va considerata avvenuta -
tenuto conto che il recapito al domicilio dell’insorgente è stato tentato
infruttuosamente l’8 luglio 2022 (cfr. consid. 2.2.) e in applicazione del
termine di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.1.) - il 15 luglio 2022 (cfr.
doc. III; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso al TF
è stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo con giudizio 8C_642/2018 del
19 settembre 2018).
Il
termine di 30 giorni per ricorrere al TCA sarebbe così iniziato a decorrere,
considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cfr.
consid. 2.1.), il 16 agosto 2022 e sarebbe, di conseguenza, venuto a spirare il
14 settembre 2022.
Per completezza giova osservare
che non sarebbe di ausilio alcuno per il ricorrente tenere conto quale inizio
del termine di giacenza della raccomanda del 4 luglio 2022, non del 9 luglio
2022, bensì del 12 luglio 2022 (data a partire dalla quale l’invio era
disponibile per il ritiro all’Ufficio postale italiano; cfr. doc 3; 5). In
effetti in questo caso il termine di giacenza di sette giorni sarebbe scaduto
il 18 luglio 2022 e il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso, tenuto
conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cfr. consid.
2.1.), sarebbe comunque spirato il 14 settembre 2022.
Il
25 agosto 2022, ovvero entro il termine di ricorso, al ricorrente è, però, stata
nuovamente intimata la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 senza
particolari riserve.
È vero che il 9 settembre 2022 la
Cassa ha inviato al ricorrente un nuovo scritto con allegato il provvedimento
del 4 luglio 2022 in cui è stato specificato che quest’ultima, speditagli per
raccomandata, deve essere ritenuta validamente notificata l’ultimo giorno del
termine di ritiro e che in assenza di impugnazione tale decisione sarebbe
cresciuta in giudicato (cfr. doc. VI1).
Tuttavia la lettera del 9 settembre
2022 è pervenuta all’insorgente il 16 settembre 2022 (cfr. doc. 1A; 1B annessi
a doc. VIII), e meglio successivamente alla scadenza del termine di ricorso
contro la decisione del 4 luglio 2022 (14 settembre 2022).
Pertanto vi è da chiedersi se un nuovo termine per interporre ricorso contro la decisione su
opposizione del 4 luglio 2022 sia iniziato a decorrere al
momento del successivo invio raccomandato del 25 agosto 2022.
Contro questa ipotesi vi è la
circostanza che il ricorrente, avendo in corso
un procedimento con la Cassa riguardo al diniego del diritto all’indennità per
insolvenza (la sua opposizione contro la decisione di rifiuto del 9 maggio 2022
risaliva peraltro all’11 maggio 2022; cfr. doc. 91) doveva aspettarsi, secondo
il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non, come
giustamente rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. III).
Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua
corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari
impedimenti.
D’altra parte, l’insorgente, in
relazione all’invio del 4 luglio 2022, sostiene di non avere ricevuto alcuna
notifica di giacenza da parte delle Poste italiane e di avere appreso
dell’esistenza della decisione in questione dai suoi ex colleghi che l’hanno
contattato verso il 16 agosto 2022. Al riguardo egli ha affermato che se gli
fosse pervenuta la notifica di giacenza, avrebbe provveduto al ritiro immediato
della raccomandata e di non avere avuto alcun motivo per non ritirarla (cfr.
doc. VI; X).
In casu la questione di
sapere quando sia iniziato a decorrere il termine per interporre ricorso contro
la decisione su opposizione del 4 luglio 2022, se al momento della notifica
della raccomandata del 4 luglio 2022 oppure del successivo invio raccomandato
del 25 agosto 2022, può ad ogni modo restare insoluta.
Analogamente
alla sentenza I 366/04 del 27 aprile 2005, menzionata sopra, in concreto, la
problematica connessa alla tempestività o meno del ricorso interposto al TCA il
28/29 settembre 2022, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
Infatti
l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come verrà più
dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato al ricorrente il
diritto a percepire indennità per insolvenza per i mesi di febbraio e marzo
2022.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza C 367/01 del 12
aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che
l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55
cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando
il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il
lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del
danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige
necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il
suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In quell’occasione l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il
danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In una sentenza 8C_431/2018 del
24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che
aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato
aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando
l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per
difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per
insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi
intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia
di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei
confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza
non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata
(sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale
contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con
rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_205/2019 del 5
agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato
l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105
cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre
2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio.
Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto
2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale
è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza
preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle
proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite
temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art.
52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente
impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al
proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore
di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto
esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In un’altra sentenza 8C_158/2019
del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale
ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che
non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che
aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha
rilevato:
" (…)
4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale
federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il
lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di
esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se
l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della
rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore
è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare
e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese
salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;
8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019
consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi
anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie
pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro
mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del
salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018
all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di
fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv.
1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del
Considerandi
2.
ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso
passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di
Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene
alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente
sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4
In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2
pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2
pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82
cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale
evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è
possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di
conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il
giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non
giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove
documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che
la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe
l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe
potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia
gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48
OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2
e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
(…)”
In una sentenza 8C_85/2019 del 19
giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua
attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29
dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza)
non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha
stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il
lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in
unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer
höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In quell’occasione l’Alta Corte
ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61
anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la
disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che
fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie
esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
Con giudizio 8C_814/2021 del 21
aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale
ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non
aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva
aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi
licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura
per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte,
che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare
valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti
(cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente
anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:
" (…)
6.1
Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der
bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über
die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine
Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder
Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und
die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,
ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht
erscheinen lassen.
6.2
Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019
vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der
Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020
vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der
Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig
erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al riguardo cfr. pure ad esempio
STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA
38.2022.39
dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7
ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cvp. 1 LADI si
applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della
procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il
salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di
intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il
proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi
prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo
prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione
finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo
a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto
immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la
società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi
risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021e
sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il
ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha
evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare
verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il
30.
settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro,
che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della
società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione
responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio
2018.
nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente
tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il
proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato
che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato
stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono
o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera
costante col tempo.
2.5
Nell’evenienza concreta risulta
dagli atti dell’incarto che il 21 dicembre 2019 (recte: 2018) il
ricorrente ha concluso con __________ un contratto di lavoro in qualità di
“responsabile risorse umane azienda” al 100% dal 14 gennaio 2019 con un salario
mensile di fr. 5'200.-- lordi. Era altresì, previsto che le spese aziendali
necessarie venissero rimborsate dietro presentazione delle pezze giustificative
entro la fine del mese successivo e che ogni e qualsiasi spesa deve essere
preventivamente concordata con il datore di lavoro, fatte salve deleghe speciali
(cfr. doc. 126).
L’ultimo giorno di lavoro
effettuato è stato il 31 marzo 2022 e il salario è stato pagato fino al 30
novembre 2021 (cfr. doc. 102).
Il 7 aprile 2022 l’Ufficio dei
fallimenti ha informato l’insorgente che il 4 aprile 2022 la Pretura del
Distretto di __________ aveva pronunciato il fallimento della __________ dal 5
aprile 2022, che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dall’Ufficio
fallimenti, gli dava immediata disdetta del rapporto di lavoro e che le sue
pretese salariali avrebbero potuto essere fatte valere in sede di liquidazione
(cfr. doc. 109).
La procedura fallimentare è stata
sospesa il 30 maggio 2022 per mancanza di attivo (cfr. estratto RC).
Il 7 aprile 2022 il ricorrente ha
rivendicato l’indennità per insolvenza di fr. 24'893.70.-- per salari relativi
al periodo 1° dicembre 2021 – 31 marzo 2021 (cfr. doc. 184).
All’opposizione dell’11 maggio
2022.
interposta contro il diniego del diritto a indennità per insolvenza per i
mesi da dicembre 2021 a marzo 2022 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 99)
l’insorgente ha allegato tre suoi scritti alla __________ e due lettere di
quest’ultima (cfr. doc. 91).
Nello scritto del 24 gennaio
2022, consegnato al datore di lavoro brevi manu, il ricorrente ha
indicato che non gli era stato pagato il salario di dicembre 2021 e la
tredicesima inclusa nello stipendio menzionato e chiedeva alla SA “il saldo
dell’importo insoluto, pari a CHF 7'877.05 entro 5 gg dalla data odierna”
(cfr. doc. 94).
Con raccomandata del 21 febbraio
2022.
l’insorgente ha nuovamente domandato alla __________ “il saldo degli
importi insoluti, per un totale di CHF 12’929.80 entro 5 gg dalla data odierna”,
in quanto “nonostante il primo sollecito consegnato brevi manu in data
24.
gennaio 2022, ad oggi il salario di dicembre 2021 e la 13ma, inclusa nel
suddetto salario non mi sono ancora stati accreditati. Oltre ai suddetti mesi,
ad oggi non ho nemmeno ricevuto il salario del mese di Gennaio 2022, di importo
pari a CHF 5'052.75” (cfr. doc. 95).
Il 25 febbraio 2022 __________,
socio e gerente con firma individuale della Sagl (cfr. consid. 1.2.), ha
scritto al ricorrente quanto segue:
" (…) a
seguito della Sua lettera per il mancato pagamento dei salari arretrati, ci
scusiamo per il disagio che stiamo arrecando.
Stiamo cercando i fondi necessari per poter
saldare il nostro debito nei Sui confronti entro il 5 marzo 2022.
Il Suo operato è indispensabile per la
nostra azienda, per cui, nonostante le difficoltà, Le chiediamo di avere
fiducia in noi e di continuare a garantire la Sua collaborazione. (…)” (doc.
93)
Una nuova richiesta di saldare
quanto dovuto, e meglio i salari di dicembre 2021, la tredicesima 2021, lo
stipendio di gennaio 2022 e il salario di febbraio 2022, per complessivi fr.
17'982.55 entro 5 giorni è stata inviata dall’insorgente alla Sagl con
raccomandata del 7 marzo 2022 (cfr. doc. 97).
Il 15 marzo 2022 __________ ha
comunicato al ricorrente:
" (…) ci
rendiamo conto che purtroppo non abbiamo potuto rispettare i termini di
pagamento indicati nella precedente lettera del 25 febbraio 2022.
Purtroppo, stiamo riscontrando molteplici
difficoltà nel recuperare i fondi necessari per pagare i debiti nei Suoi
confronti. A fronte di ciò e a seguito di pagamenti che ci hanno garantito
arriveranno nei prossimi giorni, Le assicuriamo il pagamento dei salari
scoperti entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Ci rendiamo conto di chiederLe davvero
molto, ma La preghiamo di voler continuare a garantire la Sua indispensabile
collaborazione all’azienda. (…)” (Doc. 92)
Il 27 maggio 2022 la Cassa, in
riferimento all’opposizione dell’11 maggio 2022, ha invitato l’insorgente a
produrre i conteggi salariali concernenti il periodo 1° luglio – 30 novembre e
gli ha posto alcuni quesiti:
" (…)
b) Dalla documentazione in sede
d'opposizione rileviamo che ha provveduto a rivendicare i suoi crediti
salariali la prima volta il 24 gennaio 2022 concedendo alla società un termine
di 5 giorni per il versamento. Detto termine è trascorso infruttuoso, ma lei ha
proceduto ad un secondo sollecito quasi un mese dopo, più precisamente in data
21.
febbraio 2022. Per quale motivo ha atteso quasi un mese per procedere al
secondo sollecito?
c) Tramite sollecito del 21 febbraio 2022 aveva concesso alla
società un termine di 5 giorni per il versamento, a cui la ditta ha risposto
tramite lettera del 25 febbraio 2022 indicando di saldare il debito entro il 5
marzo 2022. Tramite lettera del 7 marzo 2022 ha inoltrato un terzo richiamo a
cui la società ha risposto in data 15 marzo 2022 indicando che avrebbero
saldato tutti gli scoperti entro il 31 marzo 2022. Per quale motivo, in
considerazione del fatto che già da dicembre 2021 non percepiva il salario, non
è intervenuta in maniera più incisiva già durante il rapporto di lavoro?
d) Dagli estratti bancari da lei forniti rileviamo come vi fossero
già dei ritardi nel pagamento dei salari (settembre 2021 corrisposto con valuta
20.
ottobre 2021, il mese di novembre 2021 corrisposto con valuta 22 dicembre
2021.
Quando ha preso conoscenza delle difficoltà economiche della società?”
(Doc. 89)
Relativamente al ritardo con il
quale sono stati corrisposti i salari della fine del 2021, dall’estratto delle
transazioni di conto del ricorrente allestito da __________ il 7 aprile 2022 si
evince che lo stipendio di settembre 2021 è stato versato sul conto privato il
20.
ottobre 2021, il salario di ottobre 2021 il 4 novembre 2021 e lo stipendio
di novembre 2021 il 22 dicembre 2021 (cfr. doc. 114).
RI 1, il 20 giugno 2022, ha
risposto:
" (…)
b. Per quanto riguarda la documentazione inviata, a seguito delle
raccomandate inviate per sollecitare i mancati pagamenti dei salari abbiamo
ricevuto le comunicazioni da parte della __________ in cui veniva promesso il
pagamento, prima entro il 5 marzo 2022 (comunicazione del 25.02.2022) e poi
entro il 31 marzo 2022 (comunicazione del 15.03.2022). Chiaramente oltre ai
richiami scritti ho avuto modo di parlare direttamente con il titolare che mi
ha rassicurato più volte circa la volontà di mantenere l'impegno di pagarci
entro il termine comunicato.
Avendo anche a che fare sia con l'elaborazione delle offerte sia
con l'ufficio, sapevo che dovevano entrare dei pagamenti e che a breve avremmo
potuto ricevere la delibera per lavori molto importanti per cui avevamo elaborato
i capitolati e che sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti. Il Sig. __________
ha poi provveduto, esponendosi personalmente, e chiaramente a fondo perso, a
darmi un piccolo rimborso spese per il carburante/pasti per poter venire sul
posto di lavoro, di 500.- CHF al mese. Non era chiaramente sufficiente, ma ho,
abbiamo, creduto fino all'ultimo che la situazione si sarebbe potuta
risollevare. Per questo motivo avevamo anche provveduto a formulare con vari
creditori dei piani di rientro che era nostra intenzione rispettare.
L'azienda aveva inoltre fatto richiesta per il lavoro ridotto,
appunto per chiedere un aiuto per poter superare le difficoltà economiche che
stavamo riscontrando, ma purtroppo la domanda non è stata accolta.
L'azienda, inoltre, tra settembre e dicembre 2021 aveva preso dei
provvedimenti, licenziando alcuni collaborati, mantenendo solo la squadra
minima e necessaria per far fronte ai lavori previsti in base alle delibere che
stavamo aspettando.
Successivamente, non avendo ricevuto poi il pagamento, ho mandato
un'altra raccomandata.
c. Dal 28 febbraio, finita la pazienza, mi ero già adoperato nella
ricerca di un nuovo impiego, che ho poi trovato. Il 10 marzo, infatti, mi sono
recato a __________ per il colloquio conoscitivo con il responsabile della
Società per cui ho iniziato a collaborare a partire dal 01.04.2022, previa
conferma, tramite contratto ricevuto tramite posta in data 21.04.2022 (vedi
allegato). Ho poi continuato fino al 31.03.2022 in primis perché volevo sperare
che entro la stessa data l'azienda mi avrebbe saldato gli arretrati, poi, anche
per completare tutto quanto era rimasto in sospeso da parte mia. Visto che il
31.03.2022
non trovai nessun accredito sul mio conto corrente, comunicai al
Sig. __________ che lo stesso giorno sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro
con __________ ln pratica mi sono licenziato in tronco, senza nessun preavviso!
Inoltre, credo di essere stato l'unico ad aver avuto la fortuna di trovare
lavoro in così poco tempo.
d. Confermo che c'erano stati dei ritardi nei pagamenti dei salari
in quei mesi. La situazione non era semplice, ci avevano tolto un cantiere
molto grosso e ce ne avevano posticipato a settembre 2022 un altro, altrettanto
grosso, che avrebbe dovuto aver inizio tra gennaio e febbraio 2022, ma eravamo
in attesa di pagamenti che però non sono mai arrivati e, come ho scritto
al punto "b", avevamo elaborato diverse offerte per cui aspettavamo
la delibera. Ci sono stati altri momenti difficili nel 2019, con ritardi di
pagamento, ma li abbiamo superati. ln cuor mio ho creduto fosse solo un altro
momento difficile da superare.
Vi chiedo di considerare che ho fatto tutto quello che pensavo
fosse sufficiente per poter avere i salari arretrati in una situazione assai
delicata ed importante. Unico errore, aver aspettato per andare dai sindacati,
sperando che tutto si sarebbe risotto con i lavori ed i pagamenti che stavano
entrando. Vi prego di non pensare che abbia preso alla leggera la situazione
perché non è assolutamente cosi.
Allego inoltre una dichiarazione che l'ex titolare della __________,
su mia richiesta, mi ha gentilmente redatto e consegnato in data 14.06.2022, a
conferma di tutte le rivendicazioni che ho fatto anche verbalmente. (…)” (Doc.
77-78)
Il tenore della dichiarazione del
14.
giugno 2022 rilasciata da __________ è il seguente:
" Io
sottoscritto, __________, titolare della __________, con sede in __________,
fallita in data 5 Aprile 2022, con la presente dichiaro che il Sig. RI 1, collaboratore
della suddetta ditta, a seguito dei mancati pagamenti dei salari di dicembre
2021.
e di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre alla documentazione scritta,
ovvero:
1.
Lettera consegnata Brevi Manu con 1° Richiamo, del 24 gennaio
2022.
2.
Raccomandata con 2° Richiamo del 21 febbraio 2022 (con copia
busta)
3.
Raccomandata con 3° Richiamo del 7 marzo 2022 (con copia busta)
Ha da subito cercato un confronto con il sottoscritto per
rivendicare le proprie spettanze, a partire dai primi giorni di gennaio 2022,
al rientro della chiusura aziendale.
Durante i vari colloqui, a conoscenza dei possibili nuovi lavori e
nuove entrate, ho sempre rassicurato il Sig. RI 1 circa la volontà di pagare i
debiti nei suoi confronti in tempi brevissimi.
Oltre a quanto detto verbalmente erano state consegnate anche
delle lettere indicanti le date in cui pensavo sarebbe stato possibile pagare
il Sig. RI 1, che Vi sono state già consegnate dallo stesso.
Nel momento in cui gli accordi non erano stati rispettati il Sig. RI
1.
si è sempre e subito rivolto a me per avere aggiornamenti e previsioni di
pagamento.
Mi rendo conto di aver creato dei danni economici importanti alla
collaboratrice, ma posso confermare che ha fatto tutto il possibile per
rivendicare i Suoi diritti salariali.
Ne approfitto per ringraziarLo per aver collaborato, nonostante le
nostre mancanze nei suoi confronti, con la Sua serietà e precisione.” (Doc. 79)
Con
decisione su opposizione del 4 luglio 2022 la Cassa ha riconosciuto le
indennità per insolvenza dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, mentre ha
confermato il diniego del diritto dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (cfr.
consid. 1.3.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene che gli sforzi compiuti dal ricorrente per
ottenere regolarmente e integralmente quanto dovutogli dalla __________ siano
insufficienti.
Al riguardo va ricordato che la
giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure
possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2
aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo
2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più
presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13
dicembre 2005).
La
giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il
salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono
comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per
insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;
STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
30.
pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.
3).
Inoltre
giova evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste
anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore
di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può
aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a
carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è
sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.
Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore
per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto
di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30
pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).
Ora, nella presente fattispecie, l’insorgente
già negli ultimi mesi del 2021 non aveva ricevuto puntualmente il proprio
stipendio (cfr. consid. 2.5.). Nessun salario è poi più stato corrisposto a far
tempo dal mese di dicembre 2021.
È vero che il medesimo ha
inviato, brevi manu e tramite raccomandata, dei solleciti di pagamento al
datore di lavoro il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 7 marzo 2022 (cfr. doc. 94;
905; 97;M consid. 2.5.).
È altrettanto vero, però, che in
casu il ricorrente doveva sapere che gli affari della __________, perlomeno a
decorrere dagli ultimi mesi del 2021, non fossero in una fase favorevole con
conseguenti condizioni economiche difficili. In effetti egli stesso, riferendosi
al ritardo con cui il datore di lavoro gli aveva pagato i salari di settembre,
ottobre e novembre 2021, ha asserito che in quel periodo “ci avevano tolto
un cantiere molto grosso e ce ne avevano posticipato a settembre 2022 un altro,
altrettanto grosso, che avrebbe dovuto aver inizio tra gennaio e febbraio 2022
(…)” (cfr. doc. 77-78).
Il medesimo ha sì menzionato che
la Sagl era in attesa di pagamenti e che aveva elaborato diverse offerte in
relazione alle quali “sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti”,
tuttavia non vi era alcuna garanzia che a breve termine lo stato di liquidità
della Sagl sarebbe migliorato, rispettivamente nulla era stato ancora deciso in
modo definitivo circa nuovi lavori, visto che la società aspettava ancora le
delibere (cfr. doc. 78; I).
Nel ricorso l’insorgente ha del
resto espressamente indicato che il datore di lavoro aveva difficoltà
economiche, precisando, da un lato, che la Sagl aveva richiesto le indennità
per lavoro ridotto, il cui diritto le era stato negato, e che tra settembre e
dicembre 2021 erano stati licenziati dei collaboratori.
Dall’altro, il ricorrente ha
affermato che in seno alla società aveva “anche a che fare con
l’elaborazione delle offerte sia con l’ufficio” (cfr. doc. I; consid. 1.4.)
e che l’azienda aveva pure allestito con vari creditori dei piani di rientro.
In simili condizioni, a maggior
ragione egli doveva essere al corrente della situazione finanziaria difficile
in cui versava la società.
Il fallimento della __________ è
stato d’altronde pronunciato già il 4 aprile 2022, poi sospeso per mancanza di
attivo il 30 maggio 2022 (cfr. consid. 2.5.).
Va, poi, rilevato che la Cassa ha
puntualizzato che il ricorrente, già in passato; doc. 100; A; consid. 1.3.).
L’insorgente non ha peraltro
sollevato alcuna obiezione in proposito.
Ne discende che in relazione a
mesi di febbraio e marzo 2022 il ricorrente, visto per di più che la sua
lettera del 24 gennaio 2022 in cui fissava alla Sagl un termine di cinque giorni
per corrispondergli il salario di dicembre 2021 e la tredicesima (cfr. consid.
2.5.) era rimasta inevasa, avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di
lavoro, nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego, con maggiore
incisività e non limitarsi a semplicemente sollecitare per due ulteriori volte,
il 21 febbraio e il 7 marzo 2022, il pagamento, fissando semplicemente dei
nuovi termini di cinque giorni (cfr. consid. 2.5.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2022.34
dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022 consid.
2.3
e STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al
Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate
sopra; STCA 38.2022.37 dell’11 luglio 2022 consid, 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16
ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato
inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17
dicembre 2018.
Il fatto che __________ abbia
dichiarato che l’insorgente, oltre ai solleciti scritti, abbia “da subito
cercato un confronto con il sottoscritto per rivendicare le proprie spettanze,
a partire dai primi giorni di gennaio 2022” e che “nel momento in cui
gli accordi non erano stati rispettati il Sig. RI 1 si è sempre e subito
rivolto a me per avere aggiornamenti e previsioni di pagamento” (cfr. doc.
79; consid. 2.5.) non muta lo stato delle cose.
Gli interventi verbali, infatti, in
linea di principio non sono sufficienti per adempiere all’obbligo di ridurre il
danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF
8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003
consid. 2.3.).
Neppure il “piccolo”
rimborso spese per il carburante e i pasti di fr. 500.-- al mese che il
ricorrente ha asserito - ma non documentato - di aver ricevuto dal datore di
lavoro (cfr. doc. 77; I) gli è di ausilio.
In proposito va sottolineato che
la corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti
del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare
ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto (cfr. STF
8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.4.).
In
merito alle rassicurazioni scritte e verbali fornite dal socio e gerente della __________
(cfr. doc. 92; 93; 79; consid. 2.5.), questa Corte pone in particolare evidenza
che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato,
tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono
quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati
(cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag.
3; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30
marzo 2011, consid. 2.7.).
Del resto in casu già il primo
scritto di __________ del 25 febbraio 2022 in cui ha informato il ricorrente
che “stiamo cercando i fondi necessari per poter saldare il nostro debito
nei Sui confronti entro il 5 marzo 2022” (cfr. doc. 93) è rimasto senza alcun
seguito.
Infine il nuovo contratto di
lavoro concluso il 17 marzo 2022 dall’insorgente con la __________ di __________
con inizio il 1° aprile 2022 (cfr. doc. 77; 80-81) se, da un lato, dimostra
certamente l’impegno profuso dal medesimo al fine di evitare la disoccupazione,
dall’altro, risulta ad ogni modo ininfluente per la valutazione degli sforzi
compiuti a tutela dei suoi diritti rispetto al precedente datore di lavoro in
ossequio all’art. 55 cvp. 1 LADI.
Alla
luce di tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto
stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al
riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto
2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al
Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA
38.2014.45
del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA
38.2010.28
del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non
rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera più
incisiva durante il rapporto di lavoro.
La decisione su opposizione del 4
luglio 2022 deve, pertanto, essere confermata.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.20
del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti