38.2022.79
Negato diritto ILR (1.6-31.8.22) a società attiva nel settore della modifica veicoli. Attività non intralciata da motivi legati a pandemia. Non erano più in vigore particolari misure restrittive e in TI vigeva obbligo mascherina solo in strutture sanitarie e sociosanitar. In ogni caso oscillaz. <25%
30 gennaio 2023Italiano70 min
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.79
dc/sc
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Il 20 maggio
2022 la RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio
di lavoro ridotto per il periodo 1.6. - 31.08.2022 (cfr. doc. 1).
Dal relativo Formulario di
preannuncio si evince, innanzitutto, che il lavoro ridotto colpisce uno dei tre
dipendenti (tutti beneficiano di un contratto di lavoro di durata
indeterminata) e che la perdita di lavoro probabile è del 60% (cfr. doc. 1
punti 3.1 e 4.1).
L’organigramma aziendale è
costituito da __________ (gerente), __________ (contabilità) e __________
(venditore).
La ditta, dopo avere ricordato che
“la nostra società modifica veicoli speciali e veicoli per il trasporto di
disabili” (per più ampie informazioni cfr. __________) e che è stata creata
il 16 maggio 2012 (cfr. doc. 1 punto 5.1), ha così illustrato i motivi alla
base del mutato volume di ordinazioni:
"
Mancata possibilità di mostrare i nostri prodotti a futuri potenziali
clienti causa il persistere di casi Covid (ci rivolgiamo a persone con handicap
dove lo stato di salute peggiora con la presenza del virus) e la situazione
drammatica dell’industria automobilistica praticamente bloccata in quanto la
reperibilità di componenti elettronici per la fabbricazione di veicoli nuovi è
fortemente compromessa dalla situazione anomala tra domanda e offerta di tali
componenti (il nostro target di persone ed associazioni a cui ci rivolgiamo
tendono ad acquistare veicoli nuovi per ovvi motivi di sicurezza nel trasporto
delle persone diversamente abili).” (Doc. 1 punto 6.1. lett. a)
La RI 1 ha poi così illustrato le
circostanze che hanno portato all’introduzione del lavoro ridotto:
"
(…)
Motivi dell'introduzione
Vogliate indicare in modo dettagliato i
motivi che vi hanno indotto ad introdurre il lavoro ridotto.
a) Motivi:
Visto la costante circolazione del virus,
la nostra clientela (persone con gravi problemi di salute) non accetta visite/appuntamenti/
presentazione veicoli. Va aggiunta purtroppo la grave situazione del settore automobilistico
nel reperire i componenti elettronici per la fabbricazione di nuovi veicoli con
la conseguenza di forti ritardi nella consegna del veicolo ordinato (attese che
si prolungano ben oltre l'anno). l concessionari, visto tale ritardo
nell'arrivo dei veicoli, fanno poche offerte ai potenziali clienti. Di
conseguenza il nostro settore (modifichiamo veicoli nuovi per il trasporto
disabili) ne è fortemente penalizzato.
b) Quali misure sono state adottate
per evitare il lavoro ridotto?:
Abbiamo introdotto formazione online
alla rete di vendita dei concessionari campagne Facebook e GoogleADS promomail.
8. Perdita di lavoro
temporanea.
8.1. Ragioni
Indicate le ragioni per le
quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo temporanea:
La possibilità che la pandemia scompaia
e la situazione del settore automobilistico migliori, ci porta a pensare di
recuperare una certa normalità professionale.” (doc. 1 punti 7.1 e 8.1)
1.2. Il 7
giugno 2022, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Sezione del lavoro (cfr.
doc. 2), la RI 1 ha precisato che il dipendente per cui è stata inoltrata la
richiesta è __________, venditore per la Svizzera tedesca.
La
ditta ha poi precisato che l’assicurato “come venditore di modifiche veicoli
per persone disabili, ad oggi ha una notevole riduzione della propria attività
lavorativa per la sua zona di riferimento: i veicoli base di molte marche hanno
subito chiusura della produzione e non sono ordinabili e/o le consegne previste
vanno da 12 a 18 mesi di attesa, le visite alle case anziani per la promozione
delle modifiche veicoli sono ulteriormente ridotte in quanto, non essendoci i
veicoli di base, i resp. veicoli attendono un periodo migliore. l garage
rifiutano gli appuntamenti con il venditore: non essendoci i veicoli di base
non ritengono necessario ascoltare proposte per modifiche” (doc.3).
Alla
richiesta della Sezione del lavoro di fornire la documentazione comprovante il
ritardo nelle consegne di autoveicoli ordinati (ad esempio: scritti di
fornitori) e le comunicazioni ai clienti riguardo a tali ritardi, la ditta ha
risposto che non ordina veicoli di base, ma modifica i veicoli dei suoi clienti
e che i clienti comunicano i ritardi per lo più telefonicamente.
Infine
la RI 1 ha precisato che il lavoro dei dipendenti “è molteplice in quanto (a
parte il contabile che svolge la sua attività in ufficio) gerente e venditore
sono in continuo spostamento in base agli appuntamenti e visite per proporre
modifiche di veicoli. Il luogo di lavoro del dipendente per cui si richiede il
lavoro ridotto è tutta la Svizzera Interna” (doc. 3).
1.3. Il 20
giugno 2022 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda ritenendo che la RI 1
non ha reso verosimile il nesso causale tra la pandemia e la perdita di lavoro
dell’unico dipendente che svolge la mansione di venditore (cfr. doc. 3).
Contro
questa decisione la RI 1 ha inoltrato un’opposizione (allegando pure della documentazione)
nella quale ha sostenuto che la perdita di lavoro è dovuta alla pandemia in
quanto la clientela è costituita da persone ad alto rischio e che dall’inizio dell’anno
non ci sono veicoli nuovi in arrivo nei garage (cfr. doc. 5).
1.4. Rispondendo
ad una richiesta della Sezione del lavoro del 21 luglio 2022 (cfr. doc. 6), il 26
luglio 2022 la ditta ha in particolare allegato la tabella con la cifra
d’affari per gli anni 2016, 2017 e 2022 suddivisa in mesi ed ha precisato che
la “potenziale clientela” è costituita da “case per anziani, le
cliniche, gli ospedali le fondazioni, i foyer handicap, le associazioni per
anziani e disabili, privati disabili, privati anziani, garage di auto (riferite
unicamente ai pochi marchi e modelli predisposti ad essere modificati e a
dipendenza della modifica che necessita (ad esempio alcuni modelli __________,
alcuni modelli __________ e __________, alcuni modelli __________, alcuni
modelli __________ e __________) e tutti coloro che necessitano per una ragione
o l’altro di modifiche di veicoli per persone disabili” (doc. 7).
Il 24
agosto 2022 la Sezione del lavoro ha ancora chiesto alla RI 1 di precisare
quale è la percentuale di clienti “istituzionali” (strutture per
anziani, strutture per disabili, garage, società di trasporto persone con
bisogni speciali, ecc.) (cfr. doc. 8). Il 30 agosto 2022 la ditta ha risposto
che indicativamente il 70% è costituito da clientela istituzionale e il 30% da
clientela privata (cfr. doc. 9).
1.5. Il 6
settembre 2022 la Sezione del lavoro ha respinto l’opposizione, argomentando:
"
(…)
3. Nel
caso in esame si osserva che dalla documentazione inviata dall'opponente allo
scrivente Ufficio, da cui si dovrebbero dedurre le difficoltà dell'azienda
nell'acquisizione di ordinazioni dovute alla pandemia, si evince che molti dei
garage contattati dall'azienda semplicemente non sono interessati ai suoi
servizi (ad esempio perché già hanno un partner in tale ambito o perché il
cliente finale ha già una ditta che si occuperà delle modifiche), rinviano
eventuali colloqui preliminari a periodi più confacenti (ad esempio dopo le
vacanze estive o, nel caso del __________, dopo che gli eventi in presenza
negli showroom saranno di nuovo permessi dalla direzione) o dopo che i tempi di
attesa per la consegna dei veicoli nuovi sarà migliorata. La maggior parte di
tali circostanze rientrano nel normale rischio aziendale, mentre alcune
circostanze, seppur legate alla pandemia, non appaiono poter impattare la cifra
d'affari al punto da causare una flessione superiore al 25% (cfr. consid. 4 infra).
L'azienda ha
inoltre affermato, pur rilevando che si tratta di una stima (vista la grande
variabilità di anno in anno della tipologia di clientela), che indicativamente
la clientela si compone per circa il 70% di clientela istituzionale (strutture
per anziani, strutture per disabili, garage, società di trasporto persone con
-bisogni speciali, ecc.) e per il restante 30% di clientela privata (singole persone
anziane e singole persone disabili non ricoverate in una struttura e singole
persone che necessitano di un veicolo modificato per il trasporto di anziani o
disabili).
Per quanto
riguarda i clienti istituzionali, si ritiene poco plausibile quanto sostiene
l'azienda, ovvero che le case per anziani e gli istituti per disabili rinviino
l'acquisto di nuovi veicoli a causa dei lunghi tempi di attesa nella consegna o
a causa del fatto che i propri residenti, in quanto categorie fragili, non
vogliano assistere alla presentazione di un veicolo da parte di un venditore.
Visti i tempi di attesa, è plausibile piuttosto il contrario, ovvero che
l'istituto proceda il prima possibile all'ordinazione, se deve sostituire un
veicolo vetusto o aggiungerne uno al parco veicoli, per non dover attendere
ancora più a lungo. D'altro canto, non sono gli ospiti dell'istituto a dover
assistere ad una dimostrazione di un veicolo per il trasporto di disabili e
anziani, bensì uno o più collaboratori dell'istituto, i quali possono svolgere
tale attività con le opportune misure di prevenzione, ormai ben conosciute
(distanziamento, igiene, mascherina, eco.). Lo stesso dicasi per i garage, in
cui sono innanzitutto gli addetti ad assistere a queste dimostrazioni, non i
clienti finali (i quali fanno semmai parte del 30% circa del totale di
clientela a cui si rivolge l'opponente).
Alla luce di
quanto appena detto, visto che circa il 70% della clientela dell'opponente è di
tipo istituzionale e che questa non si avvale dei servizi dell'azienda in
parola essenzialmente per motivi non legati alla pandemia, la perdita di lavoro
è da ricondurre a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale e non è
di conseguenza computabile.
4. A
titolo abbondanziale va anche detto che la cifra d'affari del primo semestre
2022 (gennaio - giugno 2022, appena precedente al periodo in disamina)
ammontava a CH F 249’786.00 mentre la cifra d'affari media per il semestre
gennaio -giugno nel quadriennio 2016-2019 (anni non pandemici) ammontava a CHF
324'254.92. Da ciò deriva che nel primo semestre 2022 vi è stato un calo del
23% della cifra d'affari rispetto al quadriennio preso come paragone. Si sono volutamente
esclusi gli anni 2020 e 2021, pesantemente influenzati dallo scoppio della
pandemia, per non falsare (a favore o a sfavore) il calcolo della flessione
della cifra d'affari. Con simili indicatori e viste le considerazioni di cui al
considerando precedente, non si ritiene plausibile che l'azienda, nel periodo
richiesto potesse subire una flessione della cifra d'affari che superi la soglia
del 25% prevista dalla giurisprudenza, affinché si possa parlare di circostanze
non più rientranti nella sfera del normale rischio aziendale. Anche per questo
motivo la perdita di lavoro non può dunque essere considerata computabile.”
(Doc. A1)
1.6. Contro
la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Essa
sottolinea innanzitutto che la perdita di lavoro da lei subita non riguarda il
normale rischio aziendale, ma è provocata dalla pandemia, sia per quanto
concerne i clienti privati, sia per i partners commerciali (garage), sia per i
clienti istituzionali:
"
(…) La situazione pandemica ci sta fortemente penalizzando, la pandemia
continua a sussistere in quanto la campagna vaccinale non ha ottenuto i
risultati prefissati, si parla già di ulteriori richiami e gli aumenti di
contagi continuano tutt'oggi. Anche i dati dell'ultimo periodo confermano le
affermazioni di cui sopra.
La nostra clientela, target a cui ci
rivogliamo, sono persone ad alto rischio, anziani, disabili, immuno depressi,
persone fragili e con ciclo vaccinale completato.
Relativamente ai garage, dove l'interesse
alle nostre modifiche è strettamente e palesemente legato ai clienti privati
disabili, asseriamo che senza quest'ultimi, unitamente ai parenti e in
presenza, dove obbligatoriamente deve essere fatta la prova/ consulenza per le
loro specifiche esigenze di modifica, (considerato che ogni disabile ha una
patologia diversa, ed un’esigenza di trasporto diversa o di ausilio alla guida
diverso, carrozzina diversa per forma-peso-specificità, ingombri ed ancoraggi
al veicolo differente e
queste specificità vengono valutate
singolarmente) nessun garage, accettava il nostro venditore in visita.
Le case per anziani, gli istituti per i
disabili e tutto il target di clientela a cui ci rivolgiamo, pur acconsentendo
l'accesso con mascherina ai fornitori di prodotti di uso e consumo
quotidiano (cucina-lavanderia-
pulizie), ai parenti (con limite
comunque alle visite) degli ospiti ed al personale, non accettano visite
al di fuori di queste categorie proprio per la protezione dei loro ospiti
fragili, sia che questi ultimi vengano effettivamente in contatto con gli
esterni. E' evidente e nota l'impossibilità per i nostri scopi aziendali di accedere
alle strutture per mostrare/provare o fare consulenze specifiche.
Viene sottolineato che a causa
dell'eccezionalità del periodo in cui ci si trova, l'acquisto di nuovi veicoli modificati
viene posticipato in quanto le case anziani ed il target di clientela
istituzionale, si stanno trovando in gravi difficoltà economiche, con notevoli
aumenti di costi e posticipano l'acquisto di nuovi veicoli modificati,
trovandosi senza fondi (che solitamente venivano raccolti con eventi impediti
dalle restrizioni) o alla ricerca di fondi o sponsor (che al momento sono
evidentemente inesistenti). Molti concorsi pubblicati sui fogli ufficiali, di
clienti istituzionali, non hanno avuto seguito proprio per il periodo particolare
in cui si trovano i clienti istituzionali.
Si accontentano dei mezzi di cui già
dispongono anche se obsoleti rimandando le opzioni di sostituzione finché la
situazione pandemica non sarà del tutto risolta. Molti Istituti sociali hanno
prolungato i leasing esistenti sui veicoli rinunciando alla sostituzione. Anche
le uscite/gite, quindi l'utilizzo dei veicoli stessi, per la pandemia e rischio
contagi è notevolmente ridotto, in alcuni periodi è stato assolutamente
vietato. (…)” (Doc. I pag. 1-2)
La
ricorrente ricorda poi di avere segnalato “solo a titolo abbondanziale”
la penuria dei veicoli nuovi in commercio:
"
(…) dall'inizio dell'anno è ormai noto e fonte di notizie su giornali e
quotidiani che non ci sono veicoli nuovi in arrivo nei garage (mancanza di
connettori elettrici, materie prime, alcune fabbriche distrutte perchè con sede
in Ukraina) ed i tempi di attesa variano dai 9 ai 18 mesi (chi ordina oggi un
veicolo deve attendere un anno per averlo, di conseguenza gli appuntamenti con
il nostro venditore della Svizzera Tedesca vengono rifiutati). Le cause
principali delle mancate vendite rivolte al nostro target rimangono le
condizioni eccezionali economiche in cui tutta la popolazione si trova, sia
clienti istituzionali che privati: conseguenza evidente del periodo pandemico!
(…)” (Doc. I pag. 2)
Infine
la ricorrente ha contestato il confronto della cifra d’affari su un semestre
anziché su un anno effettuato dalla Sezione del lavoro:
"
(…) Il vostro appunto sul calo di fatturato, espresso nel 23%, considera
l’anno 2018, ed un fatturato espresso in bilancio in EURO, relativo ad un
progetto speciale, e lo abbiamo evidenziato, nato e terminato, non relativo alle
modifiche standard di cui ci occupiamo. L'anno 2018 ha avuto un fatturato
quindi eccezionale dovuto alle vendite su quel determinato progetto (un
pick-up, veicolo speciale di cui target completamente differente rispetto a
quello usuale). Di conseguenza è certificato che la diminuzione della cifra
d'affari abbia subito maggior flessione di quella da voi indicata, mettendoci
seriamente in difficoltà e sottolineiamo che siamo in circostanze che non
rientrano il normale rischio aziendale. La perdita 'di lavoro e cifra d'affari
è computabile al periodo eccezionale che tutta la popolazione ha vissuto e sta
ancora vivendo.
(…).
La cifra d'affari ed il lavoro vengono
svolti annualmente, ci chiediamo su quali basi il vostro calcolo per il riconoscimento
del diritto possa considerare solo un semestre anziché l’intero anno
lavorativo.
Gli indicatori, su base annua
dimostrano una flessione ben più' ampia della % da voi indicata e risultiamo pienamente
aventi diritto, superando il 50%. La considerazione del vostro calcolo
invaliderebbe pertanto il diritto sottoposto a valutazione, ottenuto e concesso
del periodo precedente. (…)” (Doc. I pag. 2-3)
In
conclusione la ricorrente postula il riconoscimento delle indennità per lavoro
ridotto poiché, in caso contrario, sarebbe costretta a sciogliere il rapporto
di lavoro con il venditore “in quanto non riesce a sostenere il costo” e
si dichiara disposta a fornire “anche telefonicamente o di persona”
ulteriori informazioni e delucidazioni (cfr. doc. I):
1.7. Nella sua
risposta del 31 ottobre 2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso.
L’amministrazione
contesta innanzitutto che la perdita di lavoro subita dalla ditta, per quel che
riguarda i clienti privati, sia dovuta alla pandemia:
"
(…) Nel caso in esame; oltre a ribadire quanto già esposto nella
decisione 20 giugno 2022 e nella decisione impugnata, si sottolinea da un lato
che dal mese di aprile 2022 sono state abolite tutte le misure di contrasto
alla pandemia (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 30 marzo 2022,
doc. 11, consultabile al link
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/dasbag/aktuell/ medienmitteilugen.msg-id-87801.html),
che oltre il 97% della popolazione è immunizzato (cfr. comunicato stampa del
Consiglio federale del 24 agosto 2022, doc. 12, consultabile al link
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/ medienmitteilungen.msg-id-90046.html)
e che la nuova campagna di richiamo, orientata principalmente alle fasce a rischio
(anziani, disabili, persone con malattie croniche) e alle persone a contatto
con le predette fasce a rischio sta andando bene ed è iniziata meglio delle aspettative
(cfr. comunicato stampa DSS/DI del 28 ottobre 2022, doc. 13, consultabile al
link https://www4.ti.ch/tich/areamedia/comunicati /dettaglio-comunicato?NEWSJD=213873&cHash=ac70dadOc03c4
df39e09d20ec5adddd8).
Quindi, per ciò che riguarda la vendita
diretta dei propri servizi, non si ritiene plausibile che la maggioranza della
clientela privata a cui si rivolge la ricorrente si rifiuti
"tout-court" di ricevere il suo venditore, tenuto conto che con le
opportune misure di prevenzione il contatto con persone a rischio è ad oggi
possibile.” (Doc. IV pag. 3)
La
Sezione del lavoro ritiene inoltre non credibili che gli altri clienti abbiano
rinviato le ordinazioni di nuovi veicoli a causa degli effetti della pandemia:
"
(…) A proposito invece della clientela commerciale (garage) e
istituzionale (strutture per anziani, strutture per disabili, garage, società
di trasporto persone con bisogni speciali, ecc.) si ribadisce di ritenere poco
plausibile quanto sostiene l'azienda, ovvero che le case per anziani e gli
istituti per disabili rinviino l'acquisto di nuovi veicoli a causa dei lunghi
tempi di attesa nella consegna o a causa del fatto che i propri residenti, in
quanto categorie fragili, non vogliano assistere alla presentazione di un
veicolo da parte di un venditore. Visti i tempi di attesa, i quali comunque dal
mese di settembre 2022 stanno migliorando (cfr. doc. 14, comunicato
stampa UPSA del 4 ottobre 2022, consultabile al link
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/ 34371), è verosimile piuttosto il contrario,
ovvero che l'istituto proceda il prima possibile all'ordinazione, se deve
sostituire un veicolo vetusto o aggiungerne uno al parco veicoli, per non dover
attendere ancora più a lungo.
D'altro canto, non sono gli ospiti
dell'istituto a dover assistere ad una dimostrazione di un veicolo per il
trasporto di disabili e anziani, bensì uno o più collaboratori dell'istituto,
che si occupano di valutare l'acquisto o di assegnare la commessa, ricevendo il
venditore e testando il prodotto, i quali possono svolgere tale attività con le
opportune misure di prevenzione, ormai ben conosciute (distanziamento, igiene,
mascherina, ecc.). Lo stesso dicasi per i garage, in cui sono innanzitutto gli
addetti ad assistere a queste dimostrazioni per valutare se collaborare con l'azienda,
non i clienti finali (i quali fanno semmai parte del 30% circa del totale di
clientela a cui direttamente si rivolge la ricorrente).
Detto altrimenti, l'attività della
ricorrente è in primo luogo quella di offrire il proprio servizio, che consiste
nella modifica di veicoli alle esigenze di persone anziane e/o con disabilita rispettivamente
alle esigenze di trasporto di queste persone da parte di istituzioni e
organizzazioni attive in tali ambiti. Il dipendente per il quale è chiesto il
lavoro ridotto si occupa essenzialmente di fare il rappresentante, illustrando
e vendendo il servizio (ed il prodotto connesso alla modifica del veicolo) a
potenziali clienti.
In tale contesto, come già ricordato
nella decisione impugnata, la maggior parte della documentazione prodotta dalla
ricorrente in sede di opposizione attesta che molti dei garage contattati
dall'azienda semplicemente non sono interessati ai suoi servizi (ad esempio
perché già hanno un partner in tale ambito o perché il cliente finale ha già
una ditta che si occuperà delle modifiche) o hanno rinviato per vari motivi
(miglioramento dei tempi di consegna dei veicoli, ritorno
agli eventi promozionali in presenza)
eventuali presentazioni da parte del venditore.
Da tutto ciò discende che la perdita di
lavoro, laddove ancora marginalmente connessa con la pandemia, non appare più
essere straordinaria, dunque non indennizzabile con le indennità per
lavoro ridotto. Dove invece la perdita
di lavoro non risulta connessa con la pandemia, essa è da ricondurre a
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale e come tale anch'essa non indennizzabile
con le indennità. (…)” (doc. IV pag. 3-4)
Infine
la Sezione del lavoro ritiene che, siccome la diminuzione della cifra d’affari
è inferiore al 25%, la fluttuazione appartiene al normale rischio aziendale:
"
(…) Volendo, per denegata ipotesi, considerare le cifre d'affari (doc.
1/ doc. 15), si constata che quelle del primo semestre 2022 (gennaio -
giugno 2022, appena precedente al periodo in disamina) ammontava a CHF 249’786.00
mentre la cifra d'affari media per il semestre gennaio - giugno nel quadriennio
2016-2019 (anni non pandemici) ammontava a CHF 324'254.92, Da ciò deriva che nel
primo semestre 2022 vi è stato un calo del 23% della cifra d'affari rispetto al
quadriennio preso come paragone. Si sono volutamente esclusi gli anni 2020 e
2021, pesantemente influenzati dallo scoppio della pandemia, per non falsare (a
favore o a sfavore) il calcolo della flessione della cifra d'affari.
La ricorrente critica il fatto che l'UG
avrebbe svolto il raffronto anche con il 2018 (anno in cui ci sono stati ricavi
straordinari dovuti ad un progetto speciale), il che non è esatto. Facendo una media
del quadriennio si ottiene proprio di relativizzare l'impatto di anni
particolarmente favorevoli (o sfavorevoli) sulla cifra d'affari media, media
che è dunque più indicata per essere presa per il raffronto. È stato dunque
fatto un paragone tra il semestre immediatamente precedente a quello in
discussione per valutare, sulla scorta della cifra d'affari dello stesso
semestre nel quadriennio (non pandemico) 2016-2019, se la flessione della cifra
d'affari fosse ancora rientrante nella sfera del normale rischio aziendale e se
nel periodo oggetto del preannuncio fosse plausibile ammettere una perdita di
lavoro ancora connessa con la pandemia che potesse causare un'ulteriore
flessione da non più considerare rientrante nel normale rischio aziendale.
Per i motivi esposti al punto
precedente, la perdita di lavoro non è stata considerata computabile, essendo
che non è stato considerato plausibile che nel periodo richiesto si sarebbe verificata
una ulteriore flessione, tale da superare la soglia del 25% descritta al
precedente punto 2.” (…)” (Doc. IV pag. 4-5)
1.8. Il 7
novembre 2022 la ditta ha inoltrato uno scritto nel quale rileva in particolare
che:
"
(…) Ribadiamo nuovamente che relativamente ai Garages, dove l'interesse
alle nostre modifiche è strettamente e palesemente legato ai clienti privati
disabili, asseriamo che senza quest'ultimi, unitamente ai parenti e in presenza,
dove obbligatoriamente deve essere fatta la prova/consulenza per le loro
specifiche esigenze di modifica, (considerato che ogni disabile ha una
patologia diversa, ed un esigenza di trasporto diversa o di ausilio alla guida
diverso, carrozzina diversa per forma-peso-specificità, ingombri ed ancoraggi
al veicolo differente e queste specificità vengono valutate singolarmente)
nessun garage, accettava il nostro venditore
in visita. Come già ribadito i
Garages, non avendo clientela disabile disponibile a cambio
veicoli/prove/dimostrazioni, rinvia gli appuntamenti con il nostro venditore e
di conseguenza la perdita di lavoro è strettamente correlata alla situazione
pandemica e straordinaria.
Le case per anziani, gli istituti per i
disabili e tutto il target di clientela a cui ci rivolgiamo, pur acconsentendo l'accesso
con mascherina solo ai fornitori di prodotti di uso e consumo quotidiano
(cucina-lavanderia-pulizie), ai parenti (con limite, comunque, alle visite)
degli ospiti ed al personale,
non accettano visite al di fuori di queste
categorie proprio per la protezione dei loro ospiti fragili, sia che questi
ultimi vengano effettivamente in contatto con gli esterni. È evidente e nota
l'impossibilità per i nostri scopi aziendali di accedere alle strutture per
mostrare/provare o fare consulenze specifiche. Ed i residenti DEVONO assistere in
quanto ogni disabilita ed ogni carrozzina ha esigenze specifiche come in
precedenza specificato ed allegando documentazione cartacea per migliore
comprensione della specificità/variabilità/differenza di ogni singola modifica
di veicolo. Citiamo a titolo di testimonianza, verificabile dai due venditori
veicoli commerciali del Garage __________ in Ticino, che ancora oggi un veicolo
dopo essere stato modificato di recente NON è ancora stato riconsegnato, ad una
nota casa anziani del Ticino proprio per i rialzi di contagi ed aumento dei
casi covid dal settembre scorso. Non accettano personale esterno non necessario
alla struttura, nemmeno per la consegna/verifica/istruzioni del nuovo veicolo
modificato. (…)” (Doc. VI)
Al
riguardo il 17 novembre 2022 la Sezione del lavoro ha affermato che non è stato
apportato nessun nuovo elemento per cui si riconferma integralmente nelle
considerazioni e conclusioni precedentemente formulate (cfr. doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro
la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore
la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle
autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e
stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa
cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro
è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di
esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura
delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La
clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si
riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi
economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si
tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non
è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
"
(…)
1 Una perdita di lavoro non
è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada
in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del
datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2
Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria
di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita
di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il
datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in
questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il
danno.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se
può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro
avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha
omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a
priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto
evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto
trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo
che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che
quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento
della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a La
creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità
ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è
compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di
preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Prima
di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle
autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile
del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
·
è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda;
·
è causata da oscillazioni stagionali
del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
·
il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata;
·
concerne persone vincolate da un
rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda
in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile
in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che
si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i
ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una
decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione
di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti
nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo
di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro
dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio
aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con
molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione,
non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata
nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è
dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le
perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono
prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo
la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte
le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le
conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,
ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di
lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su
un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo
sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle
ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio
cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in
modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che
le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi
sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le
perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni
del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di
lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per
insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una
procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia,
infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.3
Nella
“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati
introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente
mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27
agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In
quest’ultima la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si
verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita
di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi
economici
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore
di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni
e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32
capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in
modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua
impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo
alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle
autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze
eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti
rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3
LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro
non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i
lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le
perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro
(art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle
restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento
delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio,
l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è
espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro
situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie
ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi
collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di
lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono
esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre
condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è
ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI
in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda
può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di
procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e
quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di
lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il
diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre
condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a
restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e
igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno
superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia
oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche,
il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto
all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le
altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la
chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di
chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a
restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità
ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è
raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o
cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto
all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò
è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o
ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili
se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed
economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del
danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare
una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica
per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte
nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa
procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di
successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a
maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85%
anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una
giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti
2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha
sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al
p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:
"
(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le
condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività
economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per
un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve
dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale
supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di
licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare
una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno
2020.
a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni
alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre
al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile
2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai
p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che
ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in
fine:
"
(…)
Se un’azienda continua a
rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio
da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro
superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e
supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la
plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga
durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a
comprovare che
-
le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere
inevitabili;
-
vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti
provvedimenti delle autorità; e
-
a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR
permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti
2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La
Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16
del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono
più validi dal 31 dicembre 2021.
Cfr.
pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti
la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.
Al
riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a
decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022,
precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere
in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.4
Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla
SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti
per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.
3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;
DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.
2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163
consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,
RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables
aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.
4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al
Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto
non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,
bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il
Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto
strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è
quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e
la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.
Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e
servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine
un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta
Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022
ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del
Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di
parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro
ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31
agosto 2021.
Il TF
ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto
al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021
e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile
che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La
nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton
Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno
sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano
aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati
significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i
singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel
segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché
pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta
alla pandemia.
In una successiva sentenza
8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto
l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato
sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto
il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del
diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso
dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura
dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha
evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione
aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte
meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27
novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era
stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il
danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era
oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le
condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF
ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva
considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe
potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura
non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la
conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle
misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il
Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione
degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e
non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra,
che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato
un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la
pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di
conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito
che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1
lett. b LADI.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi
ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso
inoltrato da una società contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal
Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che
aveva confermato la correttezza della riconsiderazione delle decisioni con cui
a una ditta che si occupava della vendita di prodotti per i parrucchieri erano
state riconosciute indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di
novembre 2021, siccome non era stata resa credibile una perdita di lavoro
dovuta alla pandemia.
In una
sentenza 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag.
323-325 il Tribunale federale, nel caso di uno studio medico dentistico che
aveva introdotto il lavoro ridotto per i tre dipendenti nel periodo dal 4
novembre al 31 dicembre 2020, ha confermato il rifiuto delle prestazioni.
L’Alta
Corte ha stabilito che, in assenza di un nesso causale tra la pandemia di
coronavirus e la chiusura di uno studio medico, non sussiste alcun diritto
all’indennità per lavoro ridotto.
Nel
periodo in questione non erano infatti in vigore dei provvedimenti restrittivi
dalle autorità che avevano reso necessaria la chiusura dello studio medico.
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022, ha
respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità
per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal
1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo stata resa credibile una
perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
In
un giudizio 38.2021.100 del 21 marzo 2022, pubblicato in RtiD II-2022 Nr. 72
pag. 298, questa Corte ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva
negato a una società che gestisce un esercizio pubblico con cucina per pranzi a
mezzogiorno il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1°
settembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il proprio cuoco assunto al 50%,
rilevando che in quel caso potevano restare aperte la questioni di sapere come
l’esercizio pubblico riuscisse a soddisfare la propria clientela impiegando il
cuoco a metà del tempo previsto nel contratto di lavoro, come pure quale tipo
di mansioni svolgesse il gerente sul mezzogiorno, cioè se realmente non
sostituisse il cuoco, e quindi se la riduzione dell’orario di lavoro di
quest’ultimo (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30) fosse o
no computabile.
Questo
Tribunale, al riguardo, ha precisato, da un lato, che in effetti l’oscillazione
della cifra d’affari fatta registrare dalla società rispetto a quella media
conseguita nello stesso periodo degli anni precedenti, e meglio dal 2017 al
2019, era inferiore al 25%, per cui essa rientrava nel normale rischio
aziendale del datore di lavoro.
Dall’altro,
che rettamente, in considerazione della situazione del tutto eccezionale
provocata dalla pandemia COVID-19, nel calcolo non era stato tenuto conto
dell’anno 2020, a vantaggio della ricorrente, visto che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza cantonale non è assoluta
ed è possibile, per validi motivi, prendere in considerazione anche un periodo
inferiore di tempo.
Il TCA, con sentenza
38.2021.97
del 25 aprile 2022, ha confermato il diniego del diritto a indennità
per lavoro ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021 deciso
dalla Sezione del lavoro nei confronti del titolare di una ditta individuale,
la cui attività (nell’ambito dei centri benessere, parrucchieri ed estetiste) è
iniziata a gennaio 2020, per il suo unico dipendente. Questo Tribunale ha
precisato che la questione di sapere se la perdita di lavoro fosse computabile
o meno non necessitava di maggiori approfondimenti, poiché, in ogni caso,
l’oscillazione della cifra d’affari (confronto tra quella media realizzata a
gennaio e febbraio 2020 con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del
2021) non raggiugeva il 25%, per cui rientrava nel normale rischio aziendale.
2.6
Il 19
giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2
lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili
dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione
particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che
“vi è una situazione particolare se
a. gli organi esecutivi ordinari
non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di
malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria demergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare
provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art.
1.
della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la
medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle
organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di
COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione
del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr.
Il 23
giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19
giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova
versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19
nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art.
10.
della nuova Ordinanza riguardante il piano di protezione prevede:
"
1.
I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi
gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono
elaborare e attuare un piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione
particolare.
2.
Se
l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con
un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al piano di protezione si
applicano le seguenti prescrizioni:
a. il piano deve
prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la
struttura o la manifestazione;
b. deve prevedere
provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui
all’articolo 6;
c. deve prevedere la
registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11
se nei luoghi chiusi:
1.
conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né
portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e
2.
non sono adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di
barriere efficaci.
3.
Se l’accesso
delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato,
il piano di protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione
della limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)
L’obbligo
di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta
vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test,
in vigore per determinati settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei,
le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness, dal 13 settembre 2021 (cfr.
art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre
2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid.
2.10.), non è stato imposto ai negozi.
I
datori di lavoro potevano inserire l’obbligo del certificato nei piani di
protezione previa consultazione dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;
L’art.
10.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 è stato
modificato il 3 dicembre 2021 (cfr. RU 2020 813, il 17 dicembre 2021 (cfr. RU
2021.
882) e il 19 gennaio 2022 (RU 2022 29).
Il 17
dicembre 2021 è stato reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare):
"
I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da
casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia
possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti
organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”
L’ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto
dal 17 febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97).
La
nuova Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16
febbraio 2022, valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a
contemplare l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di portare la
mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e
case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le persone malate
di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).
Nel
relativo Comunicato stampa del 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha
precisato che:
"
(…) Rimane inoltre invariato l’obbligo della mascherina sui trasporti
pubblici e nelle strutture sanitarie. Sono esclusi da quest’obbligo i residenti
delle case per anziani e delle case di cura.
I Cantoni sono liberi di adottare
provvedimenti di protezione più severi oppure di escludere dall’obbligo della
mascherina determinate strutture. Anche singole strutture, ad esempio gli studi
medici o i saloni di parrucchieri, possono prevedere che i visitatori debbano
indossare la mascherina. (…)”
Il
1° aprile 2022 sono stati revocati gli ultimi provvedimenti
dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento
per le persone contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici
(cfr. RU 2022 97;
Il 30
marzo 2022 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha adottato la Risoluzione
numero 1518 in vigore dal 1° aprile 2022.
Dopo
avere ricordato nella premessa che:
"
(…) considerato che nell’ambito degli allentamenti decisi è stato tra
l’altro revocato l’obbligo di certificato per l’accesso a manifestazioni e
strutture aperte al pubblico ed è stata adeguata anche la strategia di test,
rivedendo di fatto la raccomandazione generale e il finanziamento dei test
ripetuti nelle aziende e mantenendone il finanziamento solo all’interno delle
strutture sanitarie e medico-sociali;
rilevati i tassi di vaccinazione
raggiunti tra il personale attivo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie
per anziani e invalidi nonché tra la popolazione, specialmente le categorie con
il più alto rischio di afferire a queste strutture, e tenuto conto anche della
minor probabilità di decorsi gravi in caso di contagio con la variante Omicron,
ora in circolazione;
preso atto che il personale a contatto
diretto con pazienti o residenti è comunque ancora tenuto ad indossare una
mascherina durante l’esercizio della propria professione, come previsto dalle
Direttive del Medico cantonale, diminuendo così il rischio di contagio;
esaminata la situazione epidemiologica
recente che, seppur condizionata, come prevedibile, dagli allentamenti
decretati con conseguente nuovo aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni,
sembra tendere ad una certa stabilizzazione a livelli sostenibili per il
sistema sanitario; (…)”
il
Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue:
"
(…)
1.
La
risoluzione governativa n. 4311 dell’8 settembre 2021, con cui è in particolare
stato disposto l’obbligo di esibire un certificato COVID o di partecipare a un
programma di test mirati e ripetuti organizzati in azienda per il personale a
contatto stretto con pazienti, residenti o utenti delle strutture sanitarie e
sociosanitarie, dei centri diurni per anziani o per invalidi, delle strutture
residenziali per tossicodipendenti e dei servizi di assistenza e cura a
domicilio, viene revocata a decorrere dal 1° aprile 2022.
2.
Il
personale attivo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e
invalidi nonché nei centri diurni, nei servizi nel campo delle tossicomanie e
nei servizi di assistenza e cura a domicilio, continua a attenersi
rigorosamente alle buone pratiche di igiene, disinfezione delle mani, uso
corretto dei dispositivi di protezione e distanziamento interpersonale, laddove
possibile.
3.
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e invalidi nonché i centri
diurni, i servizi nel campo delle tossicomanie e i servizi di assistenza e cura
a domicilio possono, se lo ritengono, continuare a offrire test mirati e
ripetuti ai propri dipendenti. I test devono essere effettuati in conformità
all’Ordinanza 3 COVID-19.
4.
La partecipazione ai test mirati e ripetuti da parte del personale avviene su
base volontaria ed è aperta ai collaboratori non vaccinati così come a quelli
vaccinati in maniera parziale o completa. (…)”
Dal
canto suo il Medico cantonale lo stesso giorno ha emanato una “Direttiva
sulle attività nelle Case per Anziani, Istituti per invalidi, Centri diurni
terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sull’accesso e sulla gestione
del personale curante e assistenziale durante l’epidemia COVID-19”, nella
quale figurano in particolare le seguenti disposizioni:
"
(…)
Art.
2.
1 AII'entrata nell’istituto, tutti i visitatori devono
disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica, tipo II o IIR
certificata CE (in seguito mascherina), che deve coprire naso e bocca. La
mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza all'interno
dell'lstituto e fino all'uscita dallo stesso.
2.
Tutte
le persone che afferiscono agli Istituti di cui alla presente Direttiva (anziani
e invalidi), siano essi residenti o ambulanti, vengono definiti
"ospiti" ai sensi della presente Direttiva.
3.
Gli
ospiti non sono soggetti all'obbligo della mascherina, nè all'interno dell'lstituto
nè sul sedime esterno dell'edificio. In caso di focolaio, come definito all'art
1.
cpv. 3, può essere temporaneamente introdotto un obbligo, definendo luoghi, durata
e situazioni in cui la misura è richiesta.
4.
L'accesso dei minori è consentito e si applicano le stesse condizioni degli adulti,
compreso l'obbligo di indossare la mascherina a partire dai 6 anni.
(…)
Art.
9.
1 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del
diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile), la Direzione limita
o vieta immediatamente l'accesso all’intero Istituto o parti dello stesso ed è
tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.
2.
Al di
fuori di situazioni specifiche e contingenti, la Direzione non può introdurre nuove
limitazioni al diritto di visita o di movimento degli ospiti residenti senza informazione,
motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonate.
3.
La Direzione
veglia affinché terzi accedano alla struttura solo per lavoro, formazione,
visite o necessità di funzionamento dell'lstituto e nel rispetto di tutte le misure
di igiene atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2.
(…)
Art.
11.
Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno
dell'lstituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali si
trova da solo. L'uso della mascherina è obbligatorio anche durante le riunioni
e le formazioni. (…)”
Il 25
maggio 2022 il Direttore Sanitario e la Responsabile settore Sanitario
dell’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) ha emesso una Direttiva sulle
attività delle Case per Anziani, sull’accesso e sulla gestione del personale
curante e assistenziale nella quale viene sottolineato che:
"
(…)
ACCESSO ALLE STRUTTURE
Lieti di allentare ulteriormente le
restrizioni che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni, chiediamo lo sforzo
di mantenere le seguenti MISURE DI PROTEZIONE per tutti coloro che
accedono alle nostre strutture:
Disinfezione delle mani
Utilizzo della mascherina chirurgica
indossata correttamente a partire dai 6 anni
Le visite ai residenti sono libere
negli spazi comuni interni, esterni e nelle camere dei residenti. Nelle camere invitiamo
di accedere contemporaneamente a un massimo dì due visitatori, mentre negli
spazi comuni si dovrà rispettare il limite massimo indicato.
L'accesso al Bar della casa è ammesso
anche agli esterni.
Viene mantenuto il rilevamento
automatico della mascherina mentre la procedura di AUTO REGISTRAZIONE sarà
sospesa.
Non possono accedere alla struttura
i visitatori che presentano una malattia COVID-19 o sintomi riconducibili definiti
nell'ultima versione del documento "Nuovo Coronavirus, Criteri di sospetto
(Allegato documento UFSP aggiornato il 03.02.2022) per un minimo di 7 giorni
dalla data del tampone PCR positivo.
La procedura di auto registrazione
all'ingresso è sospesa e sostituita dall'autocontrollo (la persona auto-valuta la
comparsa di sintomi e si astiene dall'entrare in CpA. (…)”
Il 13
ottobre 2022 il Medico cantonale ha emanato una nuova Direttiva nella quale
figurano in particolare le seguenti disposizioni:
"
(…)
Art. 1 1 Gli Istituti per
invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni
Socioassistenziali
sono chiamati a svolgere le proprie attività in conformità alle norme di igiene
del proprio piano di protezione settoriale. Non sono tenuti ad applicare il
resto degli articoli.
2.
La
presente Direttiva si applica interamente e solamente alle Case per Anziani.
3.
Ogni
attività all'interno del settore di cui alla presente Direttiva avviene, sotto
il profilo igienico, in conformità al piano di protezione settoriale.
Art.
2.
1 L'accesso alle strutture è consentito, in regime di
autocontrollo, ma solo a persone che hanno un motivo professionale, formativo o
relazionale con gli ospiti.
2.
L'accesso è anche ammesso ad esterni, se la Direzione lo autorizza esplicitamente
e lo regolamenta, a locali espositivi, di ristoro ed a spazi comuni con scopi
ricreativi, culturali, religiosi o simili.
3.
Le
visite sono ammesse nel rispetto di un numero massimo di persone per locale o
per stanza e degli orari di visita, definiti dalla Direzione, con l'intento di
contenere in modo ragionevole il rischio di contagio.
4.
In
caso di disputa la Direzione è autorizzata a procedere con controlli e decide
I'eventuale espulsione.
(…)
Art.
4.
1 All'entrata della Struttura si richiama al rispetto delle
misure di igiene e gli ospiti e i visitatori disinfettano le mani.
2.
L'uso
della mascherina per i visitatori è sempre obbligatorio, per l'intera permanenza
all'interno della struttura. Essa è richiesta a partire dai 6 anni. (…)”
2.7
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per
lavoro ridotto del 20 maggio 2022, per il periodo 1° giugno – 31 agosto 2022,
ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b pag. 384, Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014
pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr.
consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,
sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Le
stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo
verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa
sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.4.).
Ciò è
stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18
novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021
del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in
DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.5).
2.8
Come
visto sopra, il 20 maggio 2022, quando la ricorrente ha inoltrato la nuova
domanda di lavoro ridotto, in Svizzera non erano più in vigore particolari
misure restrittive connesse alla pandemia da coronavirus.
Più specificatamente
dal 17 febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai
12.
anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del
trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali,
cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque
giorni per le persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far
tempo dal 1° aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti
volti a combattere la pandemia (cfr. consid. 2.6., consid. 1.7.).
Da
notare che nel Canton Ticino il personale attivo nelle strutture sanitarie e
sociosanitarie era comunque sempre tenuto ad indossare una mascherina.
Gli
ospiti di Case per anziani, Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e
Centri Diurni Socioassistenziali non erano soggetti all’obbligo di mascherina
nè all’interno dell’istituto, nè sul sedime esterno nell’edificio. Terze
persone potevano accedervi rispettando tutte le misure di igiene atte a
prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2 per ragioni di lavoro,
formazione, visite o necessità di funzionamento dell’istituto (cfr. Direttiva
del medico cantonale riprodotta al consid. 2.6).
Dal
Comunicato stampa del Consiglio federale del 24 agosto 2022 risulta peraltro
quanto segue:
"
(…) Visto l’andamento dell’attuale ondata di Omicron BA.5, che ha
causato molte nuove infezioni durante i mesi estivi, è presumibile che, grazie
alla vaccinazione e alle infezioni contratte, l’immunità nella popolazione sia
elevata. Circa il 70 per cento della popolazione svizzera e l’80 per cento
delle persone a partire dai 16 anni hanno ricevuto un’immunizzazione di base e
circa due terzi di loro anche la prima vaccinazione di richiamo. Tenendo conto
anche dei contagi, più del 97 per cento della popolazione svizzera dovrebbe
essere entrata in contatto con il virus. (..,)” (Doc. 12)
Alla
luce di questi elementi il TCA ritiene che, nel periodo in questione (1° giugno
- 31 agosto 2022), l’attività del venditore per la Svizzera tedesca della RI 1
per il quale è stata chiesta l’indennità di lavoro ridotto non è stata
intralciata per motivi legati alla pandemia.
Infatti,
a quel momento, non erano più in vigore restrizioni (cfr. le sentenze federali
riprodotte al consid. 2.5).
La
situazione era dunque ben diversa da quella che aveva portato la RI 1 a
preannunciare il lavoro ridotto il 2 marzo 2020 per i tre dipendenti
dell’azienda con la motivazione che “dalla fine delle vacanze di carnevale,
i nostri appuntamenti con potenziali clienti in tutta la Svizzera, sono stati
annullati in quanto non vogliono più incontrarci per paura del contagio
(soprattutto perchè veniamo dal Cantone Ticino). La riuscita delle vendite
dipende dalla possibilità del potenziale cliente di visionare e provare
materialmente gli allestimenti installati su autoveicoli per il trasporto
disabili. Ad oggi, moltissimi concessionari di vendita auto ed importatori,
sono chiusi” (cfr. doc. 15 punto 11a).
A quel
momento erano state differite le seguenti ordinazioni:
"
(…) I potenziali clienti preferiscono aspettare per vedere come evolve
la situazione coronavirus e quindi rimandano gli acquisti di veicoli.
Tipo delle ordinazioni; vendita
modifiche per:
1.
x __________ CHF 20'000.-
2.
x __________ CHF
40'000.-
2.
x __________ CHF
40'000.-
1.
x __________ CHF
16'000.-
Totale ordinazioni differite CHF
116'000.-.” (Doc. 15 punto 11c)).
La
situazione era pure diversa da quella trattata nella STCA 42.2022.51-52 del 10
ottobre 2022 nella quale questo Tribunale ha riconosciuto per principio il
diritto all’IPG Corona alla gerente della società qui ricorrente e a suo marito
nel periodo ottobre 2021 - gennaio 2022.
Per
quel che riguarda i clienti privati della ricorrente la Sezione del lavoro ha
giustamente sottolineato (cfr. consid. 1.5 e 1.7) che l’utilizzo della
mascherina facciale avrebbe permesso i contatti tra il venditore e i potenziali
clienti privati e i loro familiari.
Analoghe
considerazioni valgono pure per quel che concerne i contatti con i clienti
commerciali (garages) e con i clienti istituzionali.
A
proposito di questi ultimi va rilevato che i contatti avvenivano comunque tra
il venditore e i responsabili incaricati dell’acquisto di autoveicoli all’interno
delle singole strutture. La partecipazione degli ospiti delle strutture ad
eventuali dimostrazioni del funzionamento potevano avvenire attraverso
l’utilizzo della mascherina (cfr. consid. 2.6 in fine). Del resto tali
dimostrazioni hanno luogo per definizione all’esterno dell’istituto.
Quanto
alla circostanza che, visto il momento di generale difficoltà economica, i vari
istituti rinunciavano ad acquistare nuovi mezzi di trasporto in sostituzione di
quelli vetusti, a ragione l’amministrazione ha rilevato che questa
argomentazione appare poco credibile nella misura in cui la sicurezza nel
trasporto degli utenti particolarmente fragili deve comunque essere pienamente
garantita.
Da ciò
consegue che, o il veicolo necessario non era più idoneo a svolgere il proprio
compito e quindi doveva comunque essere cambiato (se del caso facendo capo a
sussidi pubblici e/o privati) oppure era ancora idoneo e quindi continuava a
essere utilizzato. In questa seconda ipotesi il fatto che un ente istituzionale
acquisti o non acquisti un nuovo veicolo da modificare è una circostanza che fa
parte del normale rischio aziendale della ricorrente.
Anche
la questione del ritardo nella fornitura dei veicoli da parte dei produttori,
peraltro sollevata soltanto abbondanzialmente dalla RI 1 (cfr. consid. 1.6),
che avrebbe spinto i clienti a ritardare le ordinazioni, non appare determinante.
Infatti è comunque evidente che, sapendo che i tempi per la consegna del
veicolo sono lunghi e il mezzo di trasporto è realmente necessario, l’ordinazione
va effettuata il più presto possibile e non procrastinata nel tempo.
Come
rilevato dalla Sezione del lavoro, dalla documentazione allegata dalla
ricorrente alla propria opposizione (cfr. doc. 7 allegato B) emerge pure che in
taluni casi i garages non sono interessati ai servizi dell’azienda (ad esempio
perchè il cliente ha già una ditta che si occuperà delle modifiche) o hanno
rinviato il colloquio con il venditore dopo il periodo estivo. Si tratta di
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Comunque,
anche volendo ammettere che alcuni elementi risultanti dalla documentazione
allegata potrebbero fare concludere per una perdita di lavoro almeno in parte
legata alla pandemia (esempio la manifestazione organizzata il 1° giugno 2022
in collaborazione con il partner __________ andata deserta) o al ritardo nella
fornitura di veicoli, la richiesta di indennità per lavoro ridotto non potrebbe
essere accolta.
Infatti,
la Sezione del lavoro, dopo avere giustamente effettuato il paragone della
cifra di affari della ditta nei primi mesi dell’anno 2022 con quelli del
medesimo periodo dei quattro anni precedenti lo scoppio della pandemia
(2016-2019, cfr. doc. 1 punto 6.1b e doc. 7 retro e quindi includendo anche il
2019, cfr. doc. 5 allegato B e consid. 1.7 in fine) ed escludendo gli anni 2020
e 2021 ha constatato una riduzione della cifra d’affari del 23%.
Ora
siccome tale oscillazione è inferiore al 25%, secondo la giurisprudenza essa fa
parte del normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2022 e
STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022, riassunte al consid. 2.6; STCA 38.2022.33
del 16 agosto 2022; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022; STCA 38.2021.55 del
29.
novembre 2021).
Alla
luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 6 settembre 2022
con la quale la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto a
indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2022
deve essere confermata.
2.9
La
ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a fornire, telefonicamente o
di persona, ulteriori informazioni e delucidazioni.
Quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, ritenendo sufficientemente
chiarite le circostanze rilevanti, rinuncia all’audizione della ricorrente.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile
2022.
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti