38.2022.8
A torto negate ILR a società attiva nell'organizzazione di eventi musicali. Ditta non costituita durante la pandemia. Clausola dei casi di rigore. In casu non è possibile escludere che perdita di lavoro almeno per alcuni dipendenti non fosse evitabile. Rinvio per accertamenti
11 luglio 2022Italiano82 min
i clienti non potevano essere sicuri che il __________ si sarebbe svolto,
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.8
rs
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 dicembre 2020 la RI 1
di __________ (di seguito: RI 1), il cui scopo sociale è principalmente
l'organizzazione, la promozione e l'intermediazione di spettacoli
d'intrattenimento, l'intermediazione e la promozione di musicisti e altri
artisti nonché lo svolgimento di servizi di consulenza in questi settori (cfr.
doc. A2: estratto RC, anche reperibile al sito www.zefix.ch),
ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto (cfr.
doc. 1/1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto
colpisce tutta l’azienda, e meglio 10 dipendenti dal momento dell’assunzione
per tre mesi e che la perdita di lavoro probabile è del 90-100% (cfr. doc. 1/1
pti. 1, 4, 5, 6), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “la
pandemia del COVID-19 e i rispettivi provvedimenti statali hanno portato
all’annullamento del __________, il quale era praticamente l’unica fonte di
entrate per la RI 1. La RI 1 si trova quindi a causa del COVID-19 in una
situazione critica” (cfr. doc.1/1 p.to 2).
Nella lettera
accompagnatoria del 23 dicembre 2020 la RI 1 ha precisato:
" (…) Fino a
fine ottobre, le azioni della RI 1 erano detenute al 100% dalla __________. La __________
è stata la forza trainante del __________
fin dalla prima edizione. Ad inizio novembre la __________ ha venduto il 100%
delle azioni della RI 1 al Sig. __________ (cfr. comunicato stampa del 6
novembre 2020, allegato 2). Il Sig. __________ quale CEO del gruppo __________,
società appartenente alla __________, era già negli ultimi anni responsabile
della gestione del __________ (__________ aveva il mandato di gestione del __________),
il quale ha rilanciato il __________ con successo. Un __________ che è
diventato di enorme importanza per la città di __________ e la regione.
(…).
La RI 1 fino ad ora non ha mai stipulato
contratti di lavoro con lavoratori propri, poiché essa poteva contare sui
necessari servizi di specialisti, i quali erano/sono impiegati da altre società
del __________, per l'organizzazione di eventi. Tale assistenza si basava su
corrispondenti contratti di servizio tra la RI 1 e le altre società del __________.
Dopo il summenzionato cambio di proprietà, la RI 1 dipende ora dai propri
lavoratori, motivo per cui è previsto che la RI 1 assuma essa stessa alcuni
degli specialisti necessari. Tuttavia, poiché l'azienda è ancora colpita dai
provvedimenti COVID e le operazioni sono limitate a causa della pandemia,
l'assunzione di nuovi lavoratori può avvenire solo se la RI 1 riceve
un'indennità per lavoro ridotto per i lavoratori specialisti appena assunti.
Senza questa indennità - e di conseguenza senza personale - la RI 1 si
troverebbe in una situazione critica causata dalla pandemia, che metterebbe in
pericolo la continuazione del popolare e amato __________.” (…) (Doc. 1)
1.2. L’11 gennaio 2021 la Sezione
del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro
ridotto, in quanto la società non aveva personale alle proprie dipendenze (cfr.
doc. 2). L’amministrazione, al riguardo, si è così espressa:
" (…)
2. In principio sono considerate
computabili solo le perdite di lavoro dovute a motivi economici.
A titolo d'eccezione (casi di rigore) sono computate le perdite di
lavoro riconducibili a provvedimenti dell'autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro, a condizione che il danno non possa essere
evitato con provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili od un terzo
non possa esserne ritenuto responsabile (art. 51 OADI).
L'indennità per lavoro ridotto è accordata unicamente se la
perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea e se è presumibile
che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro
(art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI).
Scopo dell'indennità per lavoro ridotto è quindi prevenire la
disoccupazione mantenendo i posti di lavoro e non apportare un sostegno
puramente finanziario alle imprese.
Determinante è pertanto considerare se, nell'immediato, possa
essere evitato il licenziamento dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto
annunciato.
3. Nel caso in esame, l'azienda non adempie ai surriferiti
requisiti indispensabili per il riconoscimento del diritto alle indennità per
lavoro ridotto. Infatti, non avendo personale alle proprie dipendenze, viene
meno lo scopo di prevenire la disoccupazione e nell'immediato di evitare il
licenziamento.
AI momento dell'assunzione del personale, l'azienda non potrà
beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, in quanto le assunzioni
dovranno essere fatte tenendo conto del contesto generale e della capacità di
occupazione offerta dall'azienda.” (Doc. 2)
1.3. La RI 1, rappresentata dagli
avv. __________ dello RA 1, il 10 febbraio 2021, ha interposto opposizione contro
la decisione dell’11 gennaio 2021, rilevando:
" (…) La
richiedente riconosce che la domanda può essere stata fuorviante per quanto
riguarda l'esistenza di rapporti di lavoro. Come sopra indicato, esistono
contratti di lavoro con almeno 10 lavoratori. L'inizio dell'impiego è previsto
per il 1° febbraio 2021. A tal proposito, rimandiamo alla tabella del paragrafo
II.3 di cui sopra.
La RI 1 dispone quindi di personale. Il grado di occupazione di
questo personale deve essere drasticamente ridotto, in media del 95% (se si
calcolano anche i due 0% allora 76%), a causa delle misure COVID ordinate dalle
autorità. Rimandiamo anche alla tabella di cui al paragrafo Il.4
(...).
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di
lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente
sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (art. 51 ordinanza
sull'assicurazione contro la disoccupazione; "OADI").
Le misure ordinate dalle autorità per contenere la pandemia da
COVID rientrano senza dubbio nel concetto di misure ordinate dalle autorità ai
sensi dell'art. 51 OADI e quindi nell'ambito di motivi economici inevitabili ai
sensi dell'art. 32 LADI.
Nel caso di specie, la perdita di lavoro è anche direttamente
causata dalle misure ufficiali ed è quindi imputabile a misure economiche ai
sensi dell'art. 32 LADI.
Attualmente, secondo le disposizioni delle autorità, vige un
divieto assoluto di svolgere concerti pubblici, e non ci sono piani ufficiali o
altri annunci su quando ci si possa aspettare la rimozione di tale divieto. La
situazione dei fatti è
apparentemente troppo incerta 'e lo sviluppo futuro della pandemia a
quanto pare troppo imprevedibile affinché le autorità possano essere in grado
di dare all'industria informazioni affidabili riguardo alla possibile
ri-autorizzazione dei concerti. La riduzione del grado di occupazione dei
lavoratori della RI 1 è una conseguenza diretta delle misure del Consiglio
federale di dicembre 2020 e di gennaio 2021 e quindi dovuta a motivi economici
ai sensi dell'art. 32 LADI.
6.2 L'inevitabilità della perdita del lavoro ai sensi dell'art.
32 LADI è
adempiuta
In seguito alla conclusione del contratto di compravendita di
azioni della RI 1 e del relativo spin-off di RI 1 dal __________
all'inizio di novembre 2020, la RI 1 non ha avuto altra scelta che assumere
direttamente gli specialisti necessari, che erano stati precedentemente messi a
disposizione in base ad un accordo di servizio infragruppo. All'epoca, questo
non era solo indispensabile per motivi commerciali, ma era anche del tutto
giustificabile e comprensibile. Le misure più severe per contenere la pandemia
da COVID sono state emesse solo più tardi, a metà dicembre 2020. La RI 1
ritiene, inoltre, che anche se le misure più severe fossero state in vigore già
da prima, non avrebbe avuto comunque altra scelta che assumere gli specialisti
in questione, perché altrimenti questi sarebbero stati impiegati altrove e non
sarebbero stati più a disposizione della RI 1.
Nelle circostanze qui descritte, non vi erano misure appropriate
ed economicamente sostenibili per la RI 1 per evitare la perdita di lavoro.
Allo stesso modo, non c'era e non c'è alcuna ragione per cui la RI 1 o
qualsiasi terza parte possa essere ritenuta responsabile del danno. A nome
della RI 1 desideriamo menzionare a tal proposito che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, un eventuale diniego della richiesta per
causa imputabile al datore di lavoro dell'evitabilità della perdita di lavoro
deve fondarsi su motivi sufficientemente concreti ed indicare i provvedimenti
adeguati che il datore di lavoro avrebbe omesso di prendere, non rispettando
così il suo obbligo di limitare i danni (DTF 111 V 379 E. 2a). Tuttavia, la RI
1 sostiene, col dovuto rispetto, che un tale diniego non possa essere avanzato
perché nel caso di specie non sussistono le ragioni.
La perdita di lavoro era quindi inevitabile per la RI 1.
7. Il riconoscimento della necessità del lavoro ridotto
nell'industria dei promotori di concerti
A nome della richiedente, ricordiamo che altri promotori di
concerti in Svizzera continuano ad avere accesso illimitato all'indennità di
lavoro ridotto. Questo indipendentemente dal fatto che si tratti di
organizzatori di __________ (come la richiedente) o di organizzatori di eventi
annuali. (…)” (Doc. 3 pag. 11-13)
1.4. Dopo aver esperito specifici
accertamenti (cfr. doc. 6/1; 9, 9/1-9/7), la Sezione del lavoro, con decisione
su opposizione del 14 dicembre 2021, ha confermato il provvedimento dell’11
gennaio 2021. In primo luogo, l’amministrazione ha considerato che la RI 1 -
che ha quale unica attività commerciale lo svolgimento di un __________, le cui
azioni nel novembre 2020 sono state acquistate da un nuovo proprietario e che
ha deciso, dopo il cambiamento dell’assetto azionario, di assumere con
contratti di durata indeterminata e stipendi significativi dei lavoratori,
almeno dieci, invece che concludere contratti puntuali con i lavoratori
necessari come in precedenza, nonostante l’attività sia la stessa - non ha
ripreso un’azienda già esistente. Vista l’importante organizzazione della
società dal profilo del personale, la Sezione del lavoro ha concluso che si
tratti di un’azienda di nuova costituzione.
Inoltre è stato osservato
che, benché l’edizione 2020 del __________ fosse stata annullata, già nel
luglio 2020 fosse stato ordinato il divieto di manifestazioni pubbliche con più
di 30 partecipanti e nei mesi di ottobre e novembre 2020 i contagi aumentassero
rapidamente, la SA si è costituita nella sua nuova forma durante la pandemia,
chiedendo subito l’indennità per lavoro ridotto per dieci impiegati, senza mai
aver svolto in precedenza la sua attività commerciale.
Al riguardo
l’amministrazione ha sottolineato:
" (…) Ora,
si sottolinea che anche in tempi normali (senza pandemia) la perdita di lavoro
di una ditta che si è dotata di un nuovo assetto aziendale, non può ritenersi computabile,
ma rientra nel normale rischio aziendale. Ciò vale a maggior ragione se un
simile cambiamento avviene durante la pandemia, ovvero dopo il 16 marzo 20,20
(cfr. direttiva SECO 2021/04 del 19 marzo 2021, 2.2 c) e alla nuova forma
dell'azienda si aggiunge la grande incertezza legata all'evolversi della
pandemia.
Pertanto, in un simile caso, conformemente alle direttive della
SECO, il fatto di aver annunciato lavoratori in lavoro ridotto, che in
precedenza non avevano mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della
nuova organizzazione, costituisce un abuso di diritto (cfr. direttiva SECO
citata sopra). Già solo per questo motivo non è possibile riconoscere il lavoro
ridotto all'azienda in parola (…)” (Doc. A1 pag. 5)
Per quanto concerne più specificatamente
le assunzioni, è stato evidenziato:
" (…) prima
della sua ristrutturazione, l'azienda non aveva "mai stipulato
contratti di lavoro con lavoratori propri poiché [poteva] contare sui necessari
servizi, i quali erano impiegati da altre società del __________, per
l'organizzazione di eventi". L'azienda funzionava tramite contratti "di
servizio, d'appalto e di vendita" che le davano la possibilità di
impiegare il personale nella misura della sua capacità lavorativa.
In merito all'affermazione dell'opponente relativa alla necessità
di dover procedere alle assunzioni in parola (cfr. opposizione, p. 13, § 61:
"In seguito alla conclusione del contratto di compravendita di azioni
della RI 1 dal __________ all'inizio di novembre 2020, la RI 1 non ha avuto
altra scelta che assumere direttamente gli specialisti necessari, che erano
stati precedentemente messi a disposizione in base ad un accordo di servizio
infragruppo"), si rileva in concreto che, la società in oggetto,
assumendo un così importante numero di persone, in un momento di forti
restrizioni e vista l'impossibilità di fare previsioni sull'andamento della
situazione, tale modo di agire risulta essere un'operazione piuttosto incauta,
considerato che essa ha da subito chiesto le indennità per lavoro ridotto per
quasi tutti i nuovi assunti.
Tant'è che la legge non vuole permettere al datare di lavoro di
conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter
far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo
limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pago 247 consid, 2b;
GERHARDS,Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, voI. I, pago401 nota
12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93; STCA 38.1999;364 del
17.04.2000, consid. 2,4; pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). Si osserva
infatti che, nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno, il numero delle ore
perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si
dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario.
Queste assunzioni, avvenute nelle circostanze sopra esposte
(durante il mese di dicembre 2020 e con inizio previsto a febbraio 2021, marzo
2021, aprile 2021, maggio 2021 e giugno 2021), non solo non riducono il danno
causato all'assicurazione contro la disoccupazione, bensì lo creano ed esso è
pertanto imputabile al datare di lavoro.
AI riguardo, secondo il tenore dell'art. 51 cpv. 1 OADI, la
perdita di lavoro è computabile unicamente se non imputabile al datare,
rispettivamente se il medesimo non può evitarla a motivi economici, anche nei
casi di rigore la perdita di lavoro è computabile unicamente quando risulta
inevitabile. Ciò significa, in sintesi, che il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile in relazione ad un
provvedimento dell'autorità per contenerne al massimo o addirittura eliminarne
le conseguenze negative sul volume del lavoro (cfr. GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitsversicherungsgesetz (AVIG) Sand I (Art. 1-58), ad Art. 32-33 N. 52). (…)”
(Doc. A1 pag. 5-6)
1.5. Contro la decisione su
opposizione del 14 dicembre 2021 la RI 1, sempre patrocinata dagli avv. __________,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e la concessione delle indennità per lavoro ridotto, in via
sussidiaria, l’annullamento del provvedimento in questione e il rinvio degli
atti alla Sezione del lavoro per un nuovo giudizio.
A sostegno delle proprie
pretesa la parte ricorrente ha fatto valere:
" (…) Il
Preannuncio per l’indennità di lavoro ridotto da parte della Ricorrente non
costituisce un abuso di diritto poiché la struttura aziendale della Ricorrente
non è stata cambiata, la Ricorrente non ha assunto nuovi lavoratori che non
avessero già lavorato per l'azienda in precedenza, ha esercitato la stessa
attività commerciale anche dopo l'acquisizione ed inoltre ha svolto un'attività
commerciale già in precedenza (contestato errato, si veda pago 4-5 della
Decisione su Opposizione del 14 dicembre 2021 impugnata).
1.1.1 Nessuna
ristrutturazione / risp. nuova costituzione ai sensi della prassi LADI IRL n.
D4 del gennaio 2020
Il fatto in sé che la Ricorrente abbia assunto direttamente i
dipendenti e abbia quindi assunto anche l'amministrazione del personale non
indica una ristrutturazione/una nuova costituzione societaria che farebbe venir
meno il requisito per il lavoro ridotto per abuso di diritto (si veda pago 5
della Decisione su Opposizione del 14 dicembre 2021 impugnata).
In una recente decisione del tribunale delle assicurazioni sociali
di Zurigo (Zürcher Sozialversicherungsgericht), le seguenti circostanze
sono state discusse in relazione alla richiesta abusiva di indennità per lavoro
ridotto. Pertanto, potrebbe esserci un potenziale di abuso se la sede della
società, il suo scopo o i membri del consiglio d'amministrazione fossero
cambiati poco prima della presentazione del preannuncio (cfr. sentenza del
Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo del 30 settembre 2021
(AL.2021.000193, E. 4.2), in cui la questione dell'abuso è infine stata
lasciata aperta).” (Doc. I pag. 9)
È poi stato asserito che
lo scopo della RI 1 iscritto a RC, ossia la realizzazione e l’organizzazione
del __________ che si svolge a __________, è rimasto invariato anche dopo la
vendita. A mente dell’insorgente non vi è dunque nuova costituzione,
rispettivamente ristrutturazione societaria significativa che potrebbe
costituire un abuso di diritto. In proposito è stato rilevato che anche il
domicilio non è mai cambiato e i membri del consiglio di amministrazione sono
gli stessi anche dopo la vendita della società, in particolare __________, CEO
di __________, è rimasto presidente del CdA della RI 1 (cfr. doc. I pag. 10).
La parte ricorrente ha
altresì affermato:
" (…) Il
solo fatto che un’amministrazione diretta del personale sia stata istituita di
recente non indica una situazione paragonabile ad una società di nuova
costituzione. Prima della vendita, la Ricorrente faceva parte, come già detto,
del gruppo __________ (cfr. sopra nota a margine 10). Per l'organizzazione del __________,
[a Ricorrente acquistava servizi da specialisti di altre società del gruppo e
di società terze. Dopo il trasferimento delle azioni, ha deciso di continuare a
impiegare gli stessi specialisti sulla base di contratti di lavoro. Il Questo è
tanto più vero in quanto i dipendenti assunti erano già stati coinvolti nella
realizzazione del __________ per diversi anni ed avevano quindi acquisito
esperienza in ambito (cfr. sotto nota a margine 36 e 50).
Pertanto, la società non si trovava dunque in una fase di avvio,
come sarebbe il caso di una società di nuova costituzione. Gli specialisti
avevano organizzato con successo il __________ sin dal 2017 (cfr. anche nota a
margine 9-15 dell'opposizione del 10 febbraio 2021 per il significato e il
successo del __________). Si poteva inoltre supporre che senza la pandemia ci
sarebbe stata una grande domanda per il __________ anche nel 2021 e che un __________
si sarebbe tenuto anche in quell'anno.
E anche nel caso in cui si dovesse ipotizzare una nuova
costituzione, la perdita di lavoro sarebbe computabile a causa della pandemia
(Pandemie-Weisung 2021/21 nota a margine D4a), tanto più che l'attività
commerciale precedente è stata proseguita. (…)” (Doc. I pag. 10-11)
L’insorgente ritiene
l’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui non avrebbe svolto alcuna
attività nella sua presunta nuova costituzione non corretta, in quanto:
" (…) La
Ricorrente è sempre stata responsabile dell'organizzazione del __________ sin
dalla sua fondazione. Questa attività doveva essere continuata anche dopo
l'acquisizione e la Ricorrente doveva cominciare nel dicembre 2020 con la
preparazione del __________. L'obbiettivo dichiarato era di garantire la
continuità del __________ e di garantirne le basi per una continuazione di
successo (si veda nota a margine 20 dell'Opposizione del10 febbraio 2021). (…)”
(Doc. I pag. 11)
A sostegno dell’argomento
della continuazione è stato del resto indicato che __________ negli ultimi tre
anni prima della vendita delle azioni è stato responsabile della gestione della
RI 1 (cfr. doc. I pag. 11).
La parte ricorrente contro
l’argomentazione dell’amministrazione giustificante l’abuso di diritto, ovvero
il fatto che i dipendenti non avessero mai svolto attività lavorativa alle
dipendenze della società presunta di nuova costituzione ha dichiarato:
" (…) questi
specialisti erano stati responsabili dell'organizzazione del __________ già
prima di essere stati assunti dall'Opponente e avevano pianificato con successo
il __________ per diversi anni.
L'impiego di questi lavoratori è indispensabile per una
continuazione di successo del formato del __________, per cui l'assunzione dal
1 febbraio 2021 era strettamente necessaria. Con l'assunzione si poteva così
evitare la partenza degli specialisti e garantire una possibile pianificazione
del __________ per l'anno successivo, anche se in quel momento non era ancora
possibile stabilire se il __________ sarebbe stato comunque realizzato (si veda
nota a margine 28 e 61 dell'Opposizione del 10 febbraio 2021). (…)” (Doc. I
pag. 12)
Come pure:
(…) Gli specialisti assunti sarebbero come
minimo ed in modo indispensabile necessari per l'organizzazione del __________.
Normalmente, sarebbe necessario ancora più personale per l'organizzazione di un
evento delle dimensioni del __________ e non si può assolutamente parlare di
una situazione in cui viene mantenuto un surplus di personale per poter far
fronte a un aumento dell'attività per un periodo di tempo limitato (cfr. nota a
margine 28 Opposizione del 10 febbraio 2021). L'argomento dell'Opponente non è
dunque sostenibile. (…)” (Doc. I pag. 14)
La RI 1 ha concluso, da
una parte, che “la perdita del lavoro da parte della Ricorrente a causa di
un caso di rigore in seguito a provvedimenti delle autorità ai sensi dell’art.
32 cpv. 3 LADI in combinato con l’art. 51 OADI è computabile”.
Dall’altra, che “se
un caso di rigore dovesse essere negato vi sarebbero i motivi economici per la
perdita di lavoro che giustificherebbero la computabilità ai sensi dell’art. 32
cpv. 1 LADI” (cfr. doc. I pag. 16-17)
A quest’ultimo riguardo è
stato rilevato:
" (…) La
giurisprudenza dà un'interpretazione molto ampia della nozione di motivi
economici, che include sia i motivi congiunturali sia i motivi strutturali
all'origine di un calo della domanda e della cifra d'affari (Prassi LADI ILR
del gennaio 2022, C2). In relazione alla pandemia, il datore di lavoro deve
dimostrare in modo credibile che le perdite di lavoro prevedibili nella sua
azienda sono dovute al verificarsi della pandemia (SECO Weisung 2021/01 del 20
gennaio 2021, nota a margine 2.2). I lavori di preparazione per il __________
hanno già inizio a dicembre (si veda nota a margine 30 dell'Opposizione del10
febbraio 2021). Sebbene il successivo __________ fosse previsto per luglio
2021, un tale anticipo nei preparativi era assolutamente necessario a causa della
moltitudine e della complessità dei compiti da svolgere (si veda nota a margine
30 dell'Opposizione del10 febbraio 2021). Le vendite iniziano nel periodo da
settembre a marzo. A confronto con il periodo del mese di dicembre dell'anno
2019, le vendite sono calate del 95% (si veda nota a margine 39
dell'Opposizione del 10 febbraio 2021). La forte limitazione della vita
economica e culturale in Svizzera e l'incertezza relativa agli sviluppi futuri
hanno avuto una notevole influenza sulle vendite della Ricorrente. Da un lato,
Fatti
i clienti non potevano essere sicuri che il __________ si sarebbe svolto,
poiché questo dipendeva
dagli sviluppi epidemiologici e dalla reazione delle autorità.
D'altra parte, i clienti sono anche stati riluttanti per paura di potenziali
contagi. In questo contesto, il Ricorrente soddisfaceva anche i requisiti per
la computabilità della perdita del lavoro per motivi
economici secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI. (…)” (Doc. I pag. 17)
1.6. La Sezione del lavoro, con
risposta del 9 marzo 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc V).
1.7. Il TCA, il 10 marzo 2022, ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia
riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i
propri dieci dipendenti relativamente al periodo 1° febbraio 2021 (data a
partire dalla quale la maggior parte dei contratti di lavoro è divenuta
effettiva - 30 aprile 2021 (cfr. doc. A1 pag. 2).
2.2
Nel
ricorso l’insorgente ha fatto valere la violazione dell’obbligo
di motivare da parte dell’amministrazione, sostenendo che quest’ultima, sebbene
abbia affermato che la perdita di lavoro era evitabile, non avrebbe indicato le
misure da adottare per prevenire la perdita di lavoro (cfr. doc. I pag. 18).
Il diritto di essere sentito,
di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere
una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 9C_569/2021 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24
novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20
luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF
9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF
9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione, in particolare
della decisione su opposizione del 14 dicembre 2021, atteso che da quest’ultima
emerge chiaramente il motivo per cui la Sezione del lavoro ha negato il diritto
alle indennità per lavoro ridotto per i dipendenti della ricorrente, e meglio
perché si tratterebbe di un’azienda nuova costituitasi durante la pandemia e la
perdita di lavoro connessa ai dipendenti che non avevano mai svolto attività
lavorativa alle dipendenze della nuova ditta non è computabile rientrando nel
normale rischio aziendale. Secondo l’amministrazione l’annuncio di tali
lavoratori costituirebbe un abuso di diritto.
Come ulteriore motivazione
è poi stato rilevato che ad ogni modo le assunzioni in questione, ritenuto il
momento di forti restrizioni e vista l’impossibilità di fare previsioni
sull’andamento della situazione, creano il danno causato all’assicurazione
contro la disoccupazione, di modo che lo stesso è imputabile al datore di
lavoro ed evitabile. A quest’ultimo riguardo va osservato che nella decisione
su opposizione, come sottolineato dalla parte resistente nella risposta di
causa (cfr. doc. V pag. 3), è stato precisato che l’assunzione “di un così
importante numero di persone” è stata un’operazione piuttosto incauta (cfr.
doc. A1; consid. 1.4.). Nella decisione dell’11 gennaio 2021 la Sezione del
lavoro aveva d’altronde indicato chiaramente che “le assunzioni
dovranno essere fatte tenendo conto del contesto generale e della capacità di
occupazione offerta dall'azienda” (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).
L’amministrazione, perciò,
come dalla stessa asserito (cfr. doc. V pag. 3), nonostante la sua
argomentazione principale per negare le ILR fosse in relazione alla “nuova
azienda”, aveva comunque reso attenta l’insorgente, già prima che le assunzioni
prendessero effetto (la maggior parte dal 1° febbraio 2021), che era possibile
limitare la perdita di lavoro non assumendo il personale in misura maggiore di
quella in cui poteva essere impiegato.
Del
resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.5.) emerge che la RI
1, rappresentata da due avvocati già in sede di opposizione (cfr. consid. 1.3.),
ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa
nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con
cognizione di causa.
La
censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della
decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.
2.3
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti all'obbligo
di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non
hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata
cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile
al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente
prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a
motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso
dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La
creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità
ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è
compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di
preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Prima
di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…)
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
C11 L’indennità
per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto
all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a
circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro (D2 segg.)
ð Giurisprudenza
DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad
accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento
dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a
un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)
(…)
C14
(n.d.r.:
tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è
computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle
quali il datore di lavoro è responsabile.
ð Esempi:
-
Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo
rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume
la responsabilità non può essere indennizzata.
ð Giurisprudenza
DLA
1987.
pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata
all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali
[tassa sul traffico pe- â C13
modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante,
ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle
ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)
DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di
carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze
straordinarie che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai
sensi della clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente
di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica
subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità
cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una
simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la
tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa
di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,
considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo
temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda
sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti
perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non
rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da
un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un
semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.5
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c
relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve
aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c,
2.3
e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il
p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi
datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda
di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione
dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di
avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito
di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda
costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto
in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto
imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti
vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte
della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda
deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Cfr. pure Direttiva
2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31
gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato
che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,
la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.6
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30.
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.
3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12
agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha
confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva
accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale
era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore
di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a
ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
In particolare è stato
ritenuto verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del
contagio e il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure
che la domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano
effettuati dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza
della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di
igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in
una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore
del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel
mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio
pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre
2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei
provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il
coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni
dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di
altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla
Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto
alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre
2020.
con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo è stato
precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era
essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere
un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo
il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da
personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita
di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore
delle due dipendenti è stata considerata computabile.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.46
del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la
Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal
31.
luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che
non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Il TCA ha osservato, da un
lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto
cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa
delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con
una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato
da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.
Infine, che i motivi
indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle
persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita
di lavoro era computabile.
Questo Tribunale ha,
perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere
riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli
assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla
nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio
pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.
Cfr. pure STCA 38.2021.47
del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in
relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
In un giudizio 38.2021.80
del 24 gennaio 2022 il TCA ha stabilito, da una parte, che il rinnovo da parte del titolare di un albergo ristorante - a cui la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto
per il periodo 1° aprile - 30 settembre 2021 soltanto per i
cinque dipendenti assunti prima del 18 dicembre 2020 (data di annuncio delle
chiusure nel settore della ristorazione per ordine del Consiglio federale, in
vigore dal 22 dicembre 2020) - a fine 2020 di tutti i contratti di lavoro
(molti erano contratti stagionali) degli ulteriori collaboratori con la data d’inizio già stabilita, al più tardi al 1° marzo 2021, in
linea di principio è contrario all’obbligo di riduzione del danno ai sensi
dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, benché tali dipendenti fossero già attivi in
passato presso l’esercizio pubblico.
Questa Corte
ha affermato che a fine dicembre 2020 il ricorrente sapeva, infatti, che i
ristoranti, a seguito dei provvedimenti adottati dall’Esecutivo federale il 18
dicembre 2020, potevano lavorare unicamente per gli ospiti dei rispettivi
alberghi e per le richieste di piatti da asporto e che una proroga di tali
misure, inizialmente previste fino al 22 gennaio 2021, non era esclusa alla
luce della situazione epidemiologica in quel momento.
Dall’altra,
il TCA ha evidenziato che l’insorgente, a fine stagione
2020, era comunque legittimato a programmare l’apertura dell’albergo a marzo
2021, siccome gli alberghi sono sempre rimasti aperti e mai l’autorità federale
ha ventilato l’ipotesi di chiuderli. Per questo Tribunale non era, di
conseguenza, possibile escludere che altri dipendenti (oltre ai cinque
assunti prima del 18 dicembre 2020) fossero essenziali per la conduzione
dell’albergo ristorante dall’apertura della stagione 2021 limitatamente a
quanto permesso dal Consiglio federale e che quindi la relativa perdita di
lavoro sia computabile.
Gli atti sono stati rinviati
all’amministrazione per verificare se altri collaboratori fossero
necessari e per determinare nuovamente il diritto alle ILR.
In proposito cfr. anche
STCA 38.2021.103 del 25 aprile 2022 relativa a una società che gestiva un
esercizio pubblico in un comprensorio sciistico alla quale era stato negato il
diritto alle indennità per lavoro ridotto e il cui incarto è stato rinviato
alla Sezione del lavoro per determinare chi, tra
il personale indicato nell’organigramma presentato dalla società
contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021 (dal mese
di dicembre 2020 sono stati assunti ulteriori dipendenti, benché la società
stesse beneficiando delle ILR), nel mese di marzo 2021 fosse effettivamente
alle dipendenze della stessa, quante persone fossero necessarie per garantire
l’operatività minima dell’attività e, quindi, quali e quanti dipendenti fossero
indispensabili affinché l’attività in questione potesse garantire il servizio
minimo. Ciò tenendo, altresì, conto delle limitazioni vigenti a causa della
pandemia.
Con sentenza 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 il TCA ha confermato il modo di procedere della Sezione del
lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva
avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel
novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per
due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020
quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le
Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la diffusione del
coronavirus.
Questo Tribunale ha
rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del
relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava
contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di
lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo
molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il
pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni
durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo
è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal
Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli atti
non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel
lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente
sugli affari dell’azienda.
Con
giudizio 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che
gestisce un ristorante, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto
alle indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° novembre - 31 dicembre 2020,
1° gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 31 maggio 2021, ha poi avallato
l’operato dell’amministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla
ditta non fosse computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel
caso, il modo di procedere dell’insorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto
dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in
contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si
rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che l’assunzione
di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia
comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1
lett. a LADI).
Questo Tribunale, con
sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha poi parzialmente accolto ai sensi
dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità
e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto
all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da
una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a
ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data
aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava
assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente
rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per
la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era
stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli
altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile
escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro
fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
2.8
Questa Corte ritiene,
altresì, utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha
adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla
lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie,
LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –,
l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore
dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
L’art. 6 cpv. 1 Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha
vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000
partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni
politiche e civili.
Giusta
l’art. 6 cpv. 2 e 3:
" 2 Per le manifestazioni con oltre 300
visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4
capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in
piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.
3.
Per le manifestazioni
private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture
accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si
applica unicamente l’articolo 3. Se non è possibile rispettare il
distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è
tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo
l’articolo 5 capoverso 2.”
Il 2 settembre 2020, con
effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al
cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000
visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di
un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” (cfr. RU 2020 3679).
L’art. 6 cpv. 1 è stato
modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È
vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo
vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della
loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.
Al riguardo cfr. pure la
Risoluzione 5692 emanata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2020 e la
Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 che, tra l’altro, hanno vietato, da un
lato, gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente
in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono
nella stessa economia domestica. Dall’altro, lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche e private con più di 5 partecipanti, ad eccezione delle assemblee
degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le
assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che
restano ammissibili come da disposizioni federali.
L’11 dicembre 2020 è stato
proibito lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.
art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020).
Le attività sportive e
culturali in gruppi di più di cinque persone (dai 16 anni) sono state vietate
(cfr. art. 6e, 6f Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).
Il Consiglio federale, il
18.
dicembre 2020, ha del resto deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, nonché le strutture culturali,
ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico, come
cinema, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e
archivi, case e sale da gioco, sale da concerto e teatri, zoo e le strutture
sportive e per il benessere, segnatamente centri sportivi e palestre, piste di
pattinaggio e piscine (cfr. art. 5a, 5d Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; RU 2020 5813).
Il 13 gennaio 2021 è stata
poi ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto dal 18
gennaio 2021 (cfr. art. 5e Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19
giugno 2020; RU 2021 7).
Dal 18 gennaio 2021 alle
manifestazioni nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private)
potevano partecipare al massimo cinque persone. Non vigeva l’obbligo di
elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza
COVID-19 situazione particolare, modifica del 13 gennaio 2021; RU 2021 7).
Con la modifica del 24
febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di manifestazioni restava
vietato, salvo alcune eccezioni. Dal 1° marzo 2021, in ogni caso, il numero di
partecipanti alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici
(manifestazioni private) era di al massimo 5 persone nei luoghi chiusi e al
massimo 15 persone nelle aree esterne (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19
situazione particolare; RU 2021 110).
Il 14 aprile 2021 è stato
modificato l’art. 6 dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6
cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di manifestazioni con
più di 15 partecipanti non vigeva per le manifestazioni nel settore dello sport
e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3.
Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi
chiusi erano ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle
in aree esterne al massimo 100. Poteva essere occupato al massimo un terzo dei
posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).
Dal 27 maggio 2021 lo
svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti era vietato. Questa
restrizione non vigeva per le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a (“le
manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti
(grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se
l’autorità cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione
per lo svolgimento”) e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo
l’articolo 6bquater (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione
particolare, modifica del 26 maggio 2021; RU 2021 297).
Con effetto dal 31 maggio
2021.
ex art. 6 cpv. 1 lo svolgimento di manifestazioni con più di 50
partecipanti era vietato. Tale restrizione non sussisteva per le manifestazioni
nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2
lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a.
Giusta il cpv. 1bis alle
manifestazioni in presenza di pubblico, “fatti salvi le grandi
manifestazioni di cui all’articolo 6a e i progetti pilota per lo svolgimento di
grandi manifestazioni di cui all’articolo 6bquater”, il numero di
spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300
all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non
più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6;
Il cpv. 2 enunciava “le
manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che
non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al
massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree
esterne. (…)”.
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26
giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU
2021.
379) ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (cfr. RU 2021 379).
2.9
Nella presente evenienza
dalle carte processuali si evince che la RI 1 con sede a __________ e un
capitale sociale interamente liberato di fr. 100'000.- è stata iscritta a
Registro di Commercio nel giugno 2012. Lo scopo della società è
l’organizzazione, la promozione e l'intermediazione di spettacoli
d'intrattenimento, l'intermediazione e la promozione di musicisti e altri
artisti nonché lo svolgimento di servizi di consulenza in questi settori.
Dall’aprile 2015 presidente del consiglio di amministrazione con diritto di
firma collettiva a due è __________, mentre delegato con firma collettiva a
due, dal luglio 2017, __________ (cfr. doc. A2: estratto RC).
RI 1 organizza dal 2014 la
manifestazione __________ che è l’unica sua fonte di entrate e che si tiene __________
a __________ in __________ (cfr. doc. 1/1; 3 pag. 4; 3/5).
La società è stata
interamente controllata da __________ (azienda mediatica svizzera che opera in
Europa, Africa e Asia; cfr. doc. 3/5) con sede a ____) fino a inizio novembre
2020.
quando la __________ ha venduto il 100% delle azioni della RI 1 a __________,
che è stato fino al giugno 2020).
Il __________,
nell’ottobre 2016, aveva ripreso dalla __________ la gestione del __________
(cfr. doc. 1; __________).
Dall’estratto RC emerge
che dopo la vendita delle azioni __________ è rimasto presidente del CdA con
firma collettiva a due e __________ delegato, ma da inizio giugno 2022 con
diritto di firma individuale (cfr. www.zefix.ch).
Fino al novembre 2020 la RI
1.
non aveva dipendenti propri, facendo capo per i vari servizi a specialisti
impiegati presso altre società del __________ sulla base di contratti di
servizio tra la medesima e queste ultime. Successivamente al cambio di
proprietà la RI 1 ha assunto alcuni dipendenti del __________ ed __________ che
avevano fornito in precedenza servizi per il __________ (cfr. doc. 1; 3 pag.
4).
La ricorrente ha concluso
dodici contratti di lavoro (cfr. doc. 3 pag. 6).
Per dieci lavoratori ha
preannunciato il lavoro ridotto (cfr.doc. 1), più precisamente per __________,
il cui contratto di impiego è stato stipulato il 3 dicembre 2020 con effetto
dal 1° febbraio 2021 quale “__________” all’80% (cfr. doc. 3/9), __________
assunto il 3 dicembre 2020 dal 1° febbraio 2021 come “__________” al 90% (cfr.
doc. 3/10), __________, il cui contratto di lavoro è stato concluso il 3
dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “__________” al 100% (cfr.
doc. 3/11), __________ impiegato il 3 dicembre 2020 dal 1° febbraio o 1° marzo
2021.
(in caso di accordo con __________, se no dal 1° aprile 2021) come “__________”
al 100% (cfr. doc. 3/12), __________ il cui contratto di impiego è stato
stipulato il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “__________”
al 100% (cfr. doc. 3/13), __________ assunta il 3 dicembre 2020 dal 1° febbraio
2021.
in qualità di “__________” al 100% (cfr. doc. 3/14), __________ il cui contratto
di lavoro è stato concluso il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021
quale “__________” al 100% (cfr. doc. 3/17), __________ impiegata il 5 dicembre
2020.
con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “__________” al 60% (cfr. doc.
3/16), Damiano De Santos assunto l’11 dicembre 2020 con effetto dal 1° aprile o
1° maggio 2021 (in caso di accordo con __________, se no dal 1° giugno 2021)
come “__________” al 100% (cfr. doc. 3/15) e __________ il cui contratto di
lavoro è stato concluso il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° maggio o 1°
giugno 2021 (in caso di accordo con __________, se no dal 1° luglio 2021) quale
“__________” al 100% (cfr. doc. 3/18).
Tutti i contratti di
lavoro hanno durata indeterminata (cfr. doc. 3/9-3/18).
L’insorgente, il 14 maggio
2021, ha peraltro dichiarato di aver “ricevuto dalla Divisione della cultura
e degli studi universitari Ticino solamente un’indennità per perdita di
guadagno secondo Ordinanza Covid cultura per un importo di CHF 120'000” per
l’anno 2020, ma di non aver percepito nel 2020 e nel 2021 in correlazione al
coronavirus alcun contributo a fondo perso o supporti economici simili da
autorità pubbliche, né da parti provate da parti private (cfr. doc. 9 pag. 3).
La Sezione del lavoro ha
negato alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per i dieci
dipendenti, poiché, da una parte, la ricorrente sarebbe un’azienda nuova
costituitasi durante la pandemia e la perdita di lavoro connessa ai collaboratori
che non avevano mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della nuova
società non è computabile rientrando nel normale rischio aziendale.
D’altra parte, le
assunzioni in questione, ritenuto il momento di forti restrizioni e vista
l’impossibilità di fare previsioni circa l’andamento della situazione, non solo
non hanno ridotto il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione,
bensì l’hanno creato, cosicché lo stesso è imputabile al datore di lavoro ed
evitabile (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).
2.10
Chiamato
ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA, in relazione alla
domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla ricorrente il 23
dicembre 2020 (cfr. doc. 1/1; consid. 1.1.), ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett.
d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto
se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con
la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.
consid. 2.3.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
La perdita di lavoro di
un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare,
a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno
che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.97 del 25
aprile 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2021; STCA 38.2021.32
del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06:
Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021
p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre
2021.
p.to D4a; Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa
della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3; Direttiva 2022/06: “adeguamenti
delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6; consid. 2.5.).
Questo Tribunale evidenzia
che la modifica intervenuta in seno alla RI 1, iscritta a RC nel giugno 2012, a
inizio novembre 2020 riguarda unicamente la titolarità delle azioni che sono
passate dalla __________ a __________, il quale in ogni caso era già
strettamente legato alla RI 1 sia perché dal luglio 2017 era delegato del
consiglio di amministrazione di quest’ultima, sia per il motivo che egli, fino
al giugno 2020, è stato CEO del __________ - appartenente alla __________ - che
dal 2016 ha gestito il __________ (cfr. consid. 2.9.).
Il nome della società e la
sede, in __________, sono rimasti i medesimi (cfr. doc. A2; www.zefix.ch), come
pure lo scopo sociale, ossia essenzialmente l’organizzazione del __________ a __________.
Invariati sono anche il presidente del CdA, __________ e il delegato, __________
benché da inizio giugno 2022 quest’ultimo abbia il diritto di firma individuale
invece che collettiva a due (cfr. consid. 2.9.).
).
E’ vero, come sottolineato
dalla parte resistente (cfr. doc. A1 pag. 4), che dopo la vendita delle azioni
sono stati assunti parecchi lavoratori. Tuttavia gli stessi, specialisti, erano
attivi per __________ da anni e hanno pianificato con successo i __________ che
si sono succeduti negli ultimi anni (cfr. doc. I pag. 12). La RI 1 ha fatto
capo ai loro servizi essendo i medesimi alle dipendenze del __________ che
deteneva anche le azioni della ricorrente.
L’insorgente ha d’altronde
dichiarato che “il rischio finanziario è rimasto però invariato, in
particolare, la massa salariale corrispondeva ai costi precedenti per i servizi
acquistati” (cfr. doc. I pag. 10; consid. 1.5.).
Pertanto il caso di specie
non concerne una ditta costituita durante la pandemia e non si è dunque
confrontati con una situazione di abuso di diritto (cfr. consid. 2.7.; STCA
38.2021.97
del 25 aprile 2022 consid. 2.8.; STCA 39.2021.79 del 21 febbraio
2021; STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre
2021).
2.11
Questa Corte ribadisce,
inoltre, che ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI una perdita di lavoro è
computabile se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile, rispettivamente
giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno (casi di rigore; cfr. consid. 2.3.).
L’indennità per lavoro
ridotto è versata nei casi di rigore unicamente se gli altri presupposti del
diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è
dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale del datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ILR C11; consid. 2.4.).
In concreto la perdita di
lavoro fatta valere dalla società ricorrente non dipende da motivi economici
secondo l’art. 32 cpv. 1 LADI, nel senso di un calo della domanda.
Quale fondamento per la
richiesta di ILR entra, dunque, in linea di conto la clausola dei casi di
rigore di cui agli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI (cfr. STF 8C_474/2021 del 19
ottobre 2021 consid. 3).
In effetti, in
particolare, l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza Covid-19 situazione particolare del
19.
giugno 2020, modificato il 28 ottobre 2020, ha introdotto il divieto dello
svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone e il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino con la Risoluzione 5692 emanata dal l’8 novembre 2020 e la
Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 ha, tra l’altro, vietato gli
assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze
pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella
stessa economia domestica.
Con la modifica dell’art.
6.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 24 febbraio 2021 è stato
ribadito che lo svolgimento di manifestazioni restava vietato, salvo alcune
eccezioni (cfr. RU 2021 110; consid. 2.8.).
La perdita di lavoro
provocata dalla pandemia, come osservato dalla Sezione del lavoro, non può
peraltro essere considerata un normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1
lett. a LADI; consid. 2.5.; doc. A1 pag. 3).
2.12
Come visto, l’attività della RI
1.
è essenzialmente incentrata sull’organizzazione del __________ che si svolge
a __________ (cfr. consid. 2.9.).
La preparazione di un __________
di tale natura con cantanti di fama internazionale e che richiama decine di
migliaia di spettatori (cfr. doc. 3/5) inizia già l’anno precedente (cfr. doc.
I pag. 11).
Pertanto, anche se al
momento in cui sono stati assunti i dipendenti della RI 1, nel dicembre 2020, e
quando gli stessi hanno iniziato effettivamente la loro attività, al più presto
nel mese di febbraio 2021 le grandi manifestazioni erano vietate, non era
ancora escluso che l’edizio). La società era, perciò, legittimata a essere
pronta con il personale necessario per programmare e preparare il __________.
Non si tratta, d’altronde,
di personale qualsiasi, bensì di specialisti del settore che per anni hanno
contribuito alla buona riuscita del __________.
In tali condizioni, alla RI
1, che con il cambiamento della titolarità delle azioni non poteva più
usufruire di detti specialisti tramite accordi con altre società dello stesso
gruppo di appartenenza, la __________, occorreva, al fine di una continuazione
proficua della pianificazione e realizzazione del __________, assicurarsi la
collaborazione di tali specialisti e il loro know-how, nonché le loro
competenze in questo ambito, tramite la conclusione di contratti di lavoro.
2.13
Da quanto sopra discende che
non è possibile escludere che la perdita di lavoro relativa, perlomeno, ad
alcuni dei collaboratori specialisti (oltre ai due dipendenti, __________, e __________;
doc. 3/20, per i quali il diritto a ILR non è stato richiesto; cfr. doc. 3 pag.
6) fosse evitabile (art. 51 cpv. 1 OADI).
Del resto
l’amministrazione, nella decisione dell’11 gennaio 2021, nella decisione su
opposizione impugnata e nella risposta di causa, ha indicato che l’insorgente
non avrebbe dovuto assumere un così grande numero di persone in ragione delle
restrizioni e dell’incertezza della situazione, precisando che non andava
assunto personale in percentuale superiore a quella in cui, in base alle restrizioni
vigenti in quel momento, poteva essere impiegato (cfr. doc. 2; A1 pag. 5; V pag. 3).
La Sezione del lavoro non
ha, però, verificato in che misura concretamente potesse essere assunto
personale.
In concreto, ritenuto
peraltro lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è
stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di
ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma
obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima
battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del
28.
maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine
di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2.,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22
febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), si impone pertanto
un rinvio degli atti alla Sezione del lavoro per un complemento istruttorio.
L’amministrazione,
in particolare sentendo gli organi della società ricorrente, che dovrà
debitamente comprovare le proprie asserzioni, come pure, se del caso, i
dipendenti (anche __________ e __________) di cui si avrà occorrenza, chiarirà
le funzioni degli stessi e quali fossero imprescindibili per, al momento
opportuno, poter effettuare senza indugio i preparativi, perlomeno iniziali,
del __________.
Al
riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.;
DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.
113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare
le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio
2022.
consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF
9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio
2018.
consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001;
STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La Sezione
del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente
se l’insorgente abbia diritto o meno a indennità per lavoro ridotto a far tempo
dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 a favore almeno di alcuni dei dipendenti per
i quali è stato preannunciato il lavoro ridotto.
Al
riguardo giova comunque evidenziare che, conformemente a quanto asserito dalla parte
resistente (cfr. doc. A1 pag. 4), il diritto alle ILR va negato per __________,
in quanto il suo contratto è iniziato al più presto il 1° maggio 2021 (cfr.
doc. 3/18), ossia successivamente al periodo per il quale sono chieste le ILR
(dal 1° febbraio al 30 aprile 2021).
Per quanto concerne __________,
invece, non è possibile rifiutare le ILR a priori, in quanto deve essere
acclarato quando effettivamente ha preso avvio il suo contratto se il 1° aprile,
il 1° maggio o il 1° giugno 2021 (cfr. doc. 3/15).
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.15
Vincente
parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da due avvocati, ha diritto
all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della
Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 14 dicembre 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al
consid. 2.13.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione
del lavoro verserà alla parte ricorrente fr.
1'800.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti