38.2022.81
Rettamente richiesta la restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite indebitamente poiché è emerso successivamente che la ditta non disponeva di un sistema di controllo delle ore
16 gennaio 2023Italiano63 min
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.81
CL/gm
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12
ottobre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
13 settembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Alla RI
1, __________, attiva principalmente nel settore della pubblicità e
dell’organizzazione di eventi (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch),
sono state corrisposte indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 16 marzo
2020 al 31 maggio 2021 per complessivi fr. 183'481.25, e meglio:
-
fr. 8'057.70 per il mese di marzo 2020 (cfr. doc. 903);
-
fr. 15'097.40 per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. 882);
-
fr. 13'378.55 per il mese di maggio 2020 (cfr. doc. 878);
-
fr. 12'047.50 per il mese di giugno 2020 (cfr. doc. 852);
-
fr. 12'340.05 per il mese di luglio 2020 (cfr. doc. 836);
-
fr. 14'076.35 per il mese di agosto 2020 (cfr. doc. 835);
-
fr. 6'864.85 per il mese di settembre 2020 (cfr. doc. 697 e 777);
-
fr. 12'233.35 per il mese di ottobre 2020 (cfr. doc. 696 e 763);
-
fr. 14'796.30 per il mese di novembre 2020 (cfr. doc. 695 e 761);
-
fr. 11'505.45 per il mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 705);
-
fr. 13'439.10 per il mese di gennaio 2021 (cfr. doc. 699);
-
fr. 14'008.90 per il mese di febbraio 2021 (cfr. doc. 181);
-
fr. 12'071.10 per il mese di marzo 2021 (cfr. doc. 681);
-
fr. 11'607.35 per il mese di aprile 2021 (cfr. doc. 655);
-
fr. 11'957.30 per il mese di maggio 2021 (cfr. doc. 649).
1.2. Con
decisione del 21 febbraio 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato alla
RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 16 marzo
2020 al 31 maggio 2021, chiedendo al contempo la restituzione di fr.
183'481.25, pari alle indennità percepite indebitamente dalla società che, a
parere dell’amministrazione, non aveva instaurato alcun controllo del tempo di
lavoro e per la quale non era, quindi, possibile accertare l’esistenza e
l’ampiezza della perdita di lavoro dovuta al lavoro ridotto (cfr. doc.
166-184).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 settembre
2022 sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
9. Nel caso concreto, al fine di dimostrare la controllabilità delle
ore di lavoro svolte dai propri dipendenti, l'opponente ha trasmesso
delle tabelle mensili indicanti il totale delle ore perse da ogni
collaboratore.
Per quanto attiene al controllo delle ore, la società ha sempre
affermato di non disporre di alcun sistema di timbratura, ma non ha (mai)
specificato quale sia stato il metodo di controllo utilizzato dall'azienda.
Unicamente il 27 dicembre 2021 l'insorgente ha prodotto per la prima
volta delle tabelle attestanti anche gli orari di entrata e di uscita dei
collaboratori.
Ciò nonostante, in merito a tale documenti si rileva che per
giurisprudenza nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze nel
caso di un orario fisso è sufficiente a determinare la controllabilità delle
ore di lavoro.
Oltre a ciò, le tabelle prodotte non danno alcuna indicazione sulla
data in cui sono state allestite (o modificate), facendo venir meno il criterio
della controllabilità in tempo reale.
Si ricorda, infine, che il principio della priorità della dichiarazione
della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono.
Meritevole di rilievo in questo contesto, è anche il fatto che
l'opponente ha presentato documenti discordanti tra loro in merito ai giorni
festivi da calcolare e ai giorni di lavoro durante i quali i suoi dipendenti
hanno effettivamente lavorato, ciò che attesta una non controllabilità
dell'orario di lavoro dei propri sottoposti (vedi a titolo d'esempio la lettera
dell'8 luglio 2021 dove la società dichiara di aver inserito erroneamente nella
tabella giornate di lavoro che la sua collaboratrice, signora __________, in
realtà non ha svolto).
In conclusione, non risulta dalla documentazione fornita dalla società
che essa disponesse di registrazioni giornaliere continue ed in tempo reale
delle ore di lavoro effettivamente prestate: pertanto non è possibile
concretamente risalire alle informazioni su eventuali ore di lavoro supplementari
o altri tipi di assenza quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio,
servizio militare, corsi di perfezionamento professionale o simili.
Ne discende che l'opponente non disponeva di alcun sistema di controllo
sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ciascun
dipendente ai sensi degli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI.
10. Relativamente all'importo da restituire, vi è da considerare che
l'insorgente non aveva diritto all'lLR durante i mesi da marzo 2020 a maggio
2021; di conseguenza la somma di CHF 183'481.25 chiesta in restituzione dalla
Cassa è corretta e va confermata.
11. Riguardo alla richiesta posta in via subordinata e intesa
all'ottenimento del condono, si rileva che sarà inoltrata per competenza all'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro al termine della presente procedura (art. 95
cpv. 3 LADI).” (cfr. all. AD a doc. I)
1.3. Contro
la decisione su opposizione, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 e dall’MLaw __________
(studio legale __________), ha interposto un tempestivo ricorso, chiedendo
l’annullamento della decisione su opposizione e il riconoscimento del diritto
alle indennità per lavoro ridotto (oltre a protestare la rifusione di spese,
tasse e ripetibili che non ha quantificato). A sostegno delle pretese dalla
propria assistita i rappresentanti fanno valere quanto segue:
" (…)
3. (…) conto tenuto della copiosa documentazione allegata, in special
modo dei conteggi ore previste/perse, delle tabelle riportanti le ferie, della
disponibilità della ricorrente al dialogo e ad apportare le modifiche e
aggiornamenti richieste dall'Autorità e delle dichiarazioni per singolo
dipendente degli orari lavorativi, la perdita di lavoro è senz'altro stata
controllata dal datore di lavoro a scadenza
regolare ed è pertanto sicuramente computabile.
A ciò si aggiunga che
con tutta la documentazione prodotta l'Autorità sarebbe stata in grado di
agilmente risalire tanto alle ore prestate (vacanze, malattia, infortunio o
servizio militare ivi comprese) quanto a quelle
perse, anche in autonomia.
4. In ogni caso, per quanto concerne l'applicabilità e la pertinenza
della prassi LADI (…) redatta dalla SECO, si osserva quanto segue.
Come più volte riportato dal lod. Tribunale cantonale delle
assicurazioni, le direttive amministrative (come per l'appunto la Prassi LADI
ILR) non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C 405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1; STF 8C 688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Quest'ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C 405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.), ma deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V
229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001). Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In tal senso, come visto, la legge dispone che la perdita di lavoro può
essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate
dall'azienda (art. 46 cpv. 1 OADI) e di conseguenza la perdita di lavoro è
computabile (artt. 31, 32 LADI e 51 OADI). Si ribadisce che, in concreto, il
ricorrente ha minuziosamente comprovato quanto dalla legge richiesto
conformemente alla prassi LADI ILR, in particolare, da ultimo, considerando i
dettagliati conteggi delle ore prestate - rispettivamente perse - per ogni
dipendente beneficiario dell'lLR allegate sub doc. AB in sede di opposizione.
Nel caso di specie, le informazioni fornite sono infatti le medesime di quelle
che risulterebbero da un rapporto timbratura automatico. Ritenuto che il datore
di lavoro, qui ricorrente, si è effettivamente adoperato al controllo delle ore
lavorate rispetto a quelle previste, non si giustifica la decisione della Cassa
qui impugnata, men che meno la restituzione di ben fr. 183'481.25, che (…)
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata, avrebbe quale
conseguenza il certo fallimento della ricorrente.
5. Alla luce di tutta la documentazione fornita, è pacifico ed evidente
che la perdita di lavoro per l'ottenimento dell'lLR è determinabile; il tempo
di lavoro è sufficientemente controllabile – e riassunto nei resoconti
presentati - come pure vi è un chiaro accordo contrattuale in relazione al
tempo di lavoro che il lavoratore è tenuto a prestare. La decisione oggetto
della presente impugnativa risulta quindi infondata e deve essere annullata.”
(cfr. doc. I)
1.4. Con
risposta del 31 ottobre 2022 la Cassa ha postulato la reiezione
dell’opposizione, rinviando “per la descrizione della fattispecie (…)
all’esposizione dei fatti ed alle motivazioni di diritto esposte nella
decisione impugnata”, osservando che la ricorrente non apporterebbe nuovi
elementi suscettibili di modificare il provvedimento contestato e
riconfermandosi, pertanto, nelle conclusioni di cui alla decisione su
opposizione del 13 settembre 2022 (cfr. doc. III).
1.5. Con replica del 14 novembre 2022 i
rappresentanti della ditta hanno osservato quanto segue:
"
(…) La ricorrente tiene inoltre a precisare che, contrariamente a quanto
indicato e ribadito dalla Cassa, la problematica relativa all'asserita mancanza
del criterio della sufficientemente controllabilità del lavoro, che in ogni
caso si contesta, non sarebbe in ogni caso dovuta a una manchevolezza della
ricorrente, bensì ad una della Cassa stessa.
Infatti, non procedendo
a verificare tale aspetto sin dal principio, è la Cassa ad aver commesso una negligenza
importante, venendo meno al suo obbligo di accertare l'esistenza di tutti i
presupposti necessari prima di erogare le prestazioni. La Cassa ha invece
aspettato ben quindici mesi dalla prima richiesta di versamento ILR per
effettuare gli accertamenti che avrebbe dovuto e potuto eseguire già sin dal
principio.
Si ritiene si tratti
dunque di un errore formale da parte della Cassa, la quale, con la decisione di
restituzione delle ILR, commette oggi un chiaro abuso di diritto.
Oltre a ciò, si osserva
pure come la restituzione, oltre che essere del tutto ingiustificata, sarebbe
del tutto contraria al principio stesso delle ILR per COVID-19. Infatti,
l'erogazione di tali prestazioni era stata concepita al fine di permettere ai
datori di lavoro di continuare a mantenere il loro organico nonostante la
cessazione delle attività, evitando dunque dei licenziamenti.
La ricorrente,
particolarmente colpita dalla pandemia, essendo attiva nell'ambito del
marketing e della organizzazione di eventi, si è vista ridurre notevolmente la
cifra d'affari nel periodo di interruzione delle attività. Grazie alle
indennità ILR ha potuto tuttavia continuare a garantire il salario (al 100%) a
tutti i suoi dipendenti, evitando così licenziamenti. Ora, una decisione di
restituzione di oltre CHF 180'000.-, dettata peraltro da una negligenza della
cassa, avrebbe proprio l'effetto contrario: la ricorrente si vedrebbe con ogni
verosimiglianza costretta a chiudere la propria attività.” (cfr. doc. V)
1.6. Con
duplica del 21 novembre 2022, la Cassa, nuovamente confermandosi nella propria
decisione su opposizione, ha preso posizione come segue:
"
(…)
2. Secondo la
ricorrente, il fatto che la Cassa non abbia verificato la Controllabilità delle
ore prima del versamento delle prestazioni costituisce una grave negligenza e
di conseguenza la decisione di restituzione delle ILR comporterebbe un abuso di
diritto. Inoltre la ricorrente, invocando implicitamente la violazione al
principio della buona fede, asserisce che "la restituzione, oltre ad
essere del tutto ingiustificata, sarebbe del tutto contraria al principio
stesso delle ILR per COVID-19", poiché le ha permesso di evitare i
licenziamenti, mentre ora, in virtù della decisione di restituzione "la
ricorrente si vedrebbe con ogni verosimiglianza costretta a chiudere la propria
attività".
3. In primo luogo va
rammentato che secondo il Tribunale federale, l’amministrazione non è tenuta,
per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per
ogni singola impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero
generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare
di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare
le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto
all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, non ci
si può attendere che il Servizio cantonale e la Cassa di disoccupazione
verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di
autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente prima di erogare
l'indennità per lavoro ridotto, ma in simili circostanze deve bastare che la
SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione
o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C 469/2011 consid. 6.2.1.2, STCA
38.2021.78 del 7 marzo 2022 consid. 2.5 ). Le autorità nemmeno sono obbligate a
dovere indicare al datore di lavoro che i conteggi prodotti non sono
sufficienti a fronte delle condizioni legali del diritto alle prestazioni (sentenze
8C 26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 e C 208/02 del 27 ottobre 2003
consid. 4.2 e 4.3). Il versamento ripetuto di prestazioni non permette quindi
al datore di lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede e con
ciò che possa essere esclusa una successiva restituzione in presenza di
irregolarità (sentenza 8C 469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2). In
altre parole, nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione, il
datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve)
delle prestazioni (cfr. STF 8C 681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).
Neppure il fatto di avere utilizzato gli importi delle prestazioni ricevute
costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della buona
fede (cfr. STF 8C 405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C 341/2019
del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
Inoltre, incombe al
datore di lavoro l'obbligo d'informarsi con la dovuta diligenza presso le Casse
disoccupazione circa le condizioni per il versamento delle prestazioni
richieste, procurandosi e leggendo attentamente i relativi opuscoli informativi
con la dovuta diligenza e in caso di dubbio di rivolgersi agli uffici
competenti con domande circostanziate. In caso di violazione di tale obbligo,
il datore di lavoro sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (cfr. STF 8C 681/2021
del 23 febbraio 2022, consid. 3.6; STF 8C 121/2012 dell'11 giugno 2012 consid.
3.4).
4. Nella fattispecie in
esame, nulla può essere rimproverato alla Cassa in quanto, come illustrato al
considerando precedente, non è tenuta a verificare la controllabilità delle ore
prima dell'erogazione delle prestazioni. Per contro è il datore di lavoro ad
aver commesso una grave diligenza, violando l'obbligo di informarsi presso la
Cassa circa le condizioni per il versamento delle ILR, segnalatamente in merito
ai requisiti relativi alla sufficiente controllabilità delle ore. Pertanto
l'insorgente deve sopportarne le conseguenze. Con riferimento alla violazione
del principio della buona fede, addotta implicitamente dalla ricorrente,
secondo cui grazie all'ordine di restituzione sarebbe verosimilmente costretta
a chiudere l'attività, mentre se il diritto fosse stato negato sin dal
principio, avrebbe provveduto unicamente con dei licenziamenti, si osserva che
tale censura non può essere riconosciuta, poiché, come esposto al precedente
considerando, il versamento ripetuto di prestazioni non permette al datore di
lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede. Secondo la
giurisprudenza precedentemente illustrata, neppure il fatto di avere utilizzato
gli importi delle ILR ricevute, pagando gli stipendi dei propri dipendenti,
costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della
buona fede.” (cfr. doc. VII)
1.7. Con
osservazioni del 6 dicembre 2022 – trasmesse, per conoscenza, alla resistente
il giorno successivo (cfr. doc. X) -, i rappresentanti della ricorrente hanno
ribadito quanto segue:
"
(…) la problematica relativa all’asserita mancanza del criterio della
sufficientemente controllabilità del lavoro, che in ogni caso si contesta, è
dovuta a una chiara manchevolezza della Cassa. È quest'ultima, infatti, ad aver
commesso una negligenza, aspettando ben quindici mesi dalla prima richiesta di
versamento ILR per effettuare gli accertamenti dovuti, venendo così meno al suo
obbligo di accertare l'esistenza di tutti i presupposti necessari prima dì
erogare le prestazioni.
Si sottolinea inoltre che la richiesta
a posteriori la restituzione delle ILR percepite sarebbe del tutto contraria
alla ratio delle ILR stesse per COVID-19, considerato che avrebbe quale
inevitabile conseguenza la cessazione dell'attività della ricorrente e il
licenziamento dei suoi dipendenti. Si ricorda da ultimo che la ricorrente è
stata particolarmente colpita dalla pandemia, in quanto attiva nell'ambito del
marketing e della organizzazione di eventi. Incontestabile che nel periodo di
interruzione delle attività si è vista ridurre notevolmente la cifra d'affari,
nella misura in cui, evidentemente, non poteva essere organizzato alcun evento
e il marketing era drasticamente ridotto, come per altro risulta dai bilanci
prodotti e da tutta la documentazione intercorsa.
Risulta a ben vedere privo di
fondamento, per altro, considerate tali premesse e la documentazione prodotta,
affermare che la diminuzione dell’orario di lavoro non sia comprovabile.” (cfr.
doc. IX)
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno,
negato alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 16 marzo
2020 al 31 maggio 2021 e conseguentemente chiesto alla ricorrente la
restituzione di fr. 183'481.25, corrispondenti alle indennità già versatele nel
lasso di tempo in questione.
2.2. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i
loro posti
di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che:
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore
la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle
autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,
prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire
che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione
o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere
un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il
divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei
materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni
causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La
clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si
riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi
economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si
tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non
è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
"
(…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada
in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda."
L’art. 46b OADI stabilisce che la
perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di
lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva
durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv.
2).
2.3
La controllabilità della perdita di
lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del
diritto all'indennità che è dato oppure manca. Salvo che per circostanze del
tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI
in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della
controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un
rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente
prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre
parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano
controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che
le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di
conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro
mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la
perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di
controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro
fisso in una piccola impresa.
Il rilevamento dell'orario di
lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati
soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure
delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo stesso vale nel caso di
quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può
essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore
o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che
attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono
necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i
rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la
modifica non sia menzionata nel sistema.
Al
riguardo cfr. STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31
marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1;
STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003
consid. 2.2.
L’Ordinanza
sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo
al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia
di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato
deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro
(cfr. STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag.
306).
In una
sentenza STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, la nostra Massima Istanza, nel
caso di una Sagl attiva nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di
indennità per intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO,
era stata ordinata la restituzione delle prestazioni percepite, si è così
espressa:
"
3.3
A diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza
della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non
realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità;
sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita
solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in
tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro
prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite
da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono
necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o
informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente
dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in
tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23
agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2;
8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio
2004.
consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22
agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35
ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di
lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti
sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di
una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità
del tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima
evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid.
5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006
consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003
consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n.
34.
pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)
3.4
Tale normativa
vuole così assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente
verificabili in ogni momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione
contro la disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1;
8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013
consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30
luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5
novembre 2001 consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti
non è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile
all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto
alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare
dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo
intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da
consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO).
Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della
perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori
isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze
8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio
2009.
consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).
3.5
Nel sistema
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro non può
comunque dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni.
È vero, secondo l'art. 48 cpv. 1 LADI la cassa verifica i presupposti per
il pagamento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43). Compete invece al
servizio cantonale (art. 45 cpv. 4 LADI), se ha dubbi sulla computabilità della
perdita di lavoro, procedere agli adeguati chiarimenti. Se non considera
computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante
decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Il servizio cantonale
informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
Nella prassi, dall'esame del servizio cantonale non ci si attende
un'opposizione (DTF 124 V 75 consid.
4b/bb; 119 V 370 consid.
4a). Motivi per ulteriori accertamenti possono quindi sorgere da un controllo a
campione del datore di lavoro ordinato dall'ufficio di compensazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione. In modo particolare, la legalità
delle prestazioni percepite si può accertare unicamente alla luce di documenti
relativi all'attività dell'azienda, ossia sostanzialmente solo da un
sufficiente sistema di registrazione delle ore di lavoro (sentenze 8C_469/2011
del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; 8C_1026/2008 del 30 giugno 2009 consid.
4.2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1).
3.6
Inoltre,
compete ai datori di lavori (cioè a chi chiede le prestazioni) informarsi
presso le casse sulle condizioni per il versamento di prestazioni, procurandosi
e leggendo attentamente i relativi opuscoli informativi (e i formulari per la
richiesta prestazioni; sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con
riferimenti) con la dovuta diligenza e in caso di dubbio di rivolgersi agli
uffici competenti con domande circostanziate. Se il datore di lavoro non lo fa
o vi rinuncia, sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (sentenze
8C_121/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 3.4; C 115/06 del 4 settembre 2006
consid. 3; C 82/04 del 30 dicembre 2004 consid. 4 und C 269/03 del 25 maggio
2004.
consid. 3.2). Occorre anche ricordare che né le casse né i servizi
cantonali sono tenuti a effettuare controlli regolari e sistematici al momento
dell'inoltro della domanda di prestazioni o mentre sono versate (proprio perché
non si deve fare subire qualsiasi ritardo nel pagamento di prestazioni a danno
dei lavoratori e degli impiegati interessati). Le autorità nemmeno sono
obbligate a dovere indicare al datore di lavoro che i conteggi prodotti non
sono sufficienti a fronte delle condizioni legali del diritto alle prestazioni
(sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 e C 208/02 del 27 ottobre
2003.
consid. 4.2 e 4.3). Il versamento ripetuto di prestazioni non quindi
permette al datore di lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede
e con ciò che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di
irregolarità (sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2).
3.7
È proprio
nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere
della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta
corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenze
8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013
consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio
2009.
consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5
novembre 2001 consid. 2b; RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).
Riassumendo, in altre
parole, il datore di lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e
in tempo reale le perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe
effettuare un controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei
fatti compete all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che
al datore di lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3
LPGA e anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è
che il datore di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti
in tempo reale, per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione
debba presentarli senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non
riuscirà a convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta
contabilità, l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la
globalità dell'importo contestato, dato che la condizione legale della
controllabilità non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020
consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN,
n. 38 ad art. 31 LADI).”
In
conclusione l’Alta Corte ha confermato la restituzione di fr. 113'479.
Con sentenza 38.2021.78 del 7 marzo
2022, questo Tribunale ha respinto il ricorso presentato da una società che
aveva beneficiato delle ILR ed alla quale tali prestazioni erano, poi, state
chieste dall’amministrazione in restituzione, ritenuto che non era
sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che, in quel
caso, esercitavano la propria attività principalmente all’estero.
Il TCA ha confermato la richiesta
di restituzione di fr. 115'116.15.
Si veda anche la STCA 38.2021.96
del 30 marzo 2022.
2.4
L'art. 95 LADI regola la restituzione
di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro
ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni
(cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA
2006.
pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono
ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la
giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004;
STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015.
consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011.
consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF
9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.;
STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno
2007).
Mediante la riconsiderazione si
corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata
constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato
dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017
del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di
giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V
8.
consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata,
non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o
inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state
applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del
12.
agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere
considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.
2.
LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass
kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit
vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit –
möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre
2011.
consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05
del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.;
STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
In
proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa l'ulteriore presupposto
necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza
particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del
30.
marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6
giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche
quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che
il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF
8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011
consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.5
Come
visto sopra (cfr. consid. 2.4.), secondo l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa che
deve esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente
riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.
Del
resto secondo l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento
dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
La
LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo
particolare.
L’art. 83a LADI stabilisce che
l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI),
se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state
applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale
competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono fatte salve le decisioni
secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2 (cpv. 2).
In materia di controllo dei datori
di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso
(cpv. 3).
L'art
83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto
all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI
relativi alla revisione dei pagamenti.
Ai
sensi dell'art. 110 cpv. 1 e 4 OADI compete alla SECO in qualità di ufficio di
compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito
che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e
controllare per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per
lavoro ridotto e per intemperie.
L'art.
83a LADI è stato concretizzato all'art. 111 cpv. 2 OADI secondo il quale
l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione
formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la
cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare
basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. STF 8C_157/2019
dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3).
Nella
STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6. il Tribunale amministrativo federale
ha peraltro evidenziato che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione,
nell'ambito dell’esame di una domanda di indennità per lavoro ridotto, possono presumere
che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro
sia dato e che non devono verificarlo loro stesse, in quanto è sufficiente che
la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell’ambito della
revisione o per sondaggio.
In
proposito è stato indicato:
"
(…) il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della
cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima
di effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed
esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile,
poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia
constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata
dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario
di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del
29.
dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori
approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380
consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è
tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e
sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili
controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e
sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle
prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero
essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid.
2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può
attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che
verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di
autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare
l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che
la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della
revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid.
6.2.1.2).”
Va,
infine, sottolineato che la SECO è competente per l'emanazione della decisione
di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in
seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art.
83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di
restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di
restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di
lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze (ad esempio nel quadro
di un procedimento penale aperto nei confronti degli organi della società a cui
sono state erogate ILR), competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019
dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).
2.6
Nella Prassi LADI ILR p.ti B30 segg.
la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" Perdita di lavoro non
determinabile e tempo di lavoro non controllabile
B30 Non
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di
lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro
normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro
e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al tempo
di lavoro da fornire.
(…).
Rifiuto del diritto all’indennità in
assenza di controllo del tempo di lavoro da parte dell’azienda
B34 Affinché
la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente
controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo
delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo
sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve
indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore
in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze
quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.
L’Info-Service
«Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro
ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di
lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di
lavoro. (…)”
2.7
Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono
norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; DTF
144.
V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.
3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133
V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131
V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR
1997.
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr.
88.
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125
V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.
262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.
3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.
4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid.
16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale
en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere
introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto
previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022
consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8
Nella
concreta evenienza la RI 1 ha percepito indennità per lavoro ridotto dal 16
marzo 2020 al 31 maggio 2021 per totali fr. 183'481.25 (cfr. supra consid.
1.1.).
Ai
fini della presente vertenza, giova rilevare che le diverse decisioni
concernenti le indennità per lavoro ridotto emesse per il periodo in questione
dalla Sezione del lavoro nei confronti della qui ricorrente, tra i “richiami
importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto”, rendono attenti i
destinatari sulla necessità “per i lavoratori sottoposti al regime
dell’orario ridotto” di “ricorrere al sistema di controllo aziendale (per
es. schede di timbratura, rapporti delle ore), che indicano quotidianamente le
ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi
economici nonché tutte le altre assenza quali ad esempio vacanze, giorni di
malattia, infortunio, servizio militare” (cfr., ad esempio, doc. 818-820 e
900-902).
In
seguito ad un controllo interno e ad una segnalazione trasmessa alla resistente
dalla Sezione del lavoro il 24 giugno 2021 - nella quale “un cittadino __________”
comunicava “andate un po’ a controllare la RI 1 di __________ e vedete se
tutti quei dipendenti frontalieri in lavoro ridotto l’hanno poi fatto veramente
o hanno comunque lavorato al 100%. Fuori dal paese tutti i ladri italiani che
hanno rubato al Cantone e alla Svizzera” (cfr. doc. 632 e 584) - che
ipotizzava che il tempo di lavoro in seno alla ricorrente non fosse
sufficientemente controllabile e che vi sarebbe stata una discordanza tra il
numero di lavoratori annunciati e quelli posti a beneficio delle indennità per
lavoro ridotto (cfr. doc. 583-584), il 1° luglio 2021 la Cassa ha chiesto
all’azienda di produrre ulteriore documentazione rispetto a quanto già a suo
tempo trasmesso.
In
particolare, sino a quel momento la ricorrente, oltre alle domande di
indennità, aveva, di volta in volta, fornito, da un lato, delle tabelle
indicanti il numero di ore di lavoro dovute da tutti i dipendenti e, d’altro
lato, delle tabelle da cui emergeva il numero di ore di lavoro perse (senza che
vi fossero, in particolare, indicazioni quanto a orari di entrata e di uscita
dei singoli collaboratori).
Il 1°
luglio 2021, la Cassa ha, invece, chiesto alla società di trasmettere “copia
dell’estratto relativo alle timbrature/giustificativo ore di ogni dipendente da
marzo 2020 ad oggi” con la richiesta, “nel caso in cui non abbiate un
sistema di timbratura o i giustificativi relativi alle ore effettuate dai
dipendenti” a voler comunicare tale circostanza “per iscritto”. Ciò
ritenuto che, ha precisato la resistente, era “necessario chiarire il numero
di lavoratori aventi diritto, il calcolo effettuato per ottenere la massa
salariale e se l’importo forfettario per persone con potere decisione è stato
applicato correttamente”.
Contestualmente,
l’amministrazione ha domandato alla ricorrente di “voler correggere i
formulari “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” per il periodo da
marzo 2020 a maggio 2021”, e meglio come segue:
"
(…)
MARZO 2020
L’Ufficio giuridico vi
ha concesso il diritto al lavoro ridotto a partire dal 16 marzo 2020, vi
invitiamo a voler calcolare le ore previste di tutto il mese e le ore perse
unicamente dal 16.03.2020 al 31.03.2020.
Vi invitiamo a voler
calcolare la massa salariale tenendo conto dell’importo forfettario di CHF 4’150.-
rapportato ad un’occupazione al 100%, se la percentuale lavorativa è inferiore,
l’importo forfettario si riduce di pari passo, per il Signor __________ e la Signora
__________ (coniuge).
APRILE – MAGGIO 2020
Sulla dichiarazione ore
da voi prodotta sono calcolate 503 ore perse, sul formulario “Domanda e
conteggio” vengono riportate 697 ore persone, vi invitiamo a voler controllare
questo aspetto.
Vi invitiamo a voler
calcolare la massa salariale tenendo conto dell’importo forfettario di CHF 4’150.-
rapportato ad un’occupazione al 100%, se la percentuale lavorativa è inferiore,
l’importo forfettario si riduce di pare passo, per il Signor __________ e la
Signora __________ (coniuge).
GIUGNO – NOVEMBRE
2020.
A partire dal 01.06.2020
il Consiglio federale ha revocato il diritto alle persone con potere
decisionale e relativi coniugi, vi invitiamo a voler rimuovere dalle richieste
la Signora __________, coniuge del Signor __________.
DICEMBRE 2020 – MAGGIO
2021.
- Il
formulario 2C che avete compilato è corretto, notiamo però come 2 dipendenti
lavorano al 60%, nella colonna Excel sul foglio denominato classificazione
categ salariali nella colonna “durata del lavoro settim. In caso di occupazione
al 100%” le ore settimanali vanno rapportate ad una percentuale del 100% e non
del 60%, vi invitiamo a voler rettificare il formulario.
- Rimuovere
dalla richiesta la Signora __________, non avente più diritto alle indennità
per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 580-582)
In
risposta, l’8 luglio 2022 l’azienda, e per essa __________ (in qualità di
amministratore unico; cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch),
ha (ri)trasmesso le “domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto”
per i mesi da marzo 2020 a maggio 2021, apportando le modifiche indicate (anche
nella tabelle delle ore previste e di quelle perse, dove è stata tolta una
dipendente, sono state aggiunte le ferie ecc.), riconteggiando di conseguenza
il totale delle indennità postulate, nonché “i contratti di lavoro, la
dichiarazione AVS e le disdette dei due collaboratori __________ e __________
che si sono dimessi di loro volontà per motivi indipendenti dal rapporto di
lavoro” e precisato, quanto a __________, che “il suo ruolo di
organizzatrice di eventi è stato sinceramente quello maggiormente colpito dalla
pandemia e pertanto ho ritenuto corretto inserire la richiesta di contributo
per la sua posizione professionale. Evidentemente è stato un errore di
valutazione di cui mi scuso e, come potrà riscontare nella documentazione
allegata, abbiamo provveduto a ricalcolare il conteggio senza lo stipendio
della Sig.ra __________.” (cfr. doc. 356 e segg.).
Il 23
luglio 2021, la Cassa ha comunicato alla ricorrente che la documentazione da
quest’ultima trasmessa era incompleta ed ha chiesto alla società di produrre:
"
(…)
1.
Copia dell’estratto
relativo alle timbrature/giustificativo ore di ogni dipendente da marzo 2020 ad
oggi, nel caso in cui non abbiate un sistema di timbrature o i giustificativi
relativi alle ore effettuate da dipendenti vogliate comunicarcelo per iscritto.
2.
Una lista con tutti i
dipendenti e le date di entrate e uscita dall’azienda da gennaio 2020 ad oggi e
di volerci comunicare eventuali assenze per inabilità lavorativa (malattia,
vacanze, ecc).” (cfr. doc. 112)
Il 30
luglio 2021 la società – oltre a trasmettere le richieste di indennità già
prodotte l’8 luglio 2021 ma, questa volte, firmate, il calendario delle assenze
dei dipendenti ed a precisare i nominativi dei collaboratori attivi (e
licenziatisi) da marzo 2020 in poi - ha così fatto seguito, sempre tramite __________,
alle richieste della resistente:
"
(…) Per quanto riguarda le timbrature/giustificativi non abbiamo un
sistema di timbratura, le ore effettuate nei singoli mesi e le assenze per
inabilità lavorativa e le ferie dei lavoratori sono allegate al conteggio di
indennità per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 463)
Il 17
agosto 2021, preso atto di quanto comunicato e trasmesso dalla ricorrente l’8,
rispettivamente, il 30 luglio 2021, l’amministrazione – riscontrando errori e/o
incongruenze in quanto precedentemente trasmesso dalla ricorrente - ha
comunicato alla società quanto segue:
"
(…)
MARZO 2020
- Rivedere
le ore previste indicate in quanto il festivo del 19.03.2020 è da considerare.
- Siccome
in aprile 2020 indicate una massa di 27'242.80, chiediamo gentilmente un
riepilogativo per marzo 2020 nel quale indiate nome e cognome dei dipendenti,
la percentuale di occupazione e la massa salariale. Il calcolo pro rata della
massa salariale è il seguente: totale / 22 giorni (giorni lavorativi di marzo
2020) x 12 (giorni riconosciuti dalla Sezione del lavoro – Ufficio giuridico)
APRILE 2020
- Rivedere
le ore previste indicate, in quanto il festivo del 13.04.2020 è da considerare.
- Chiediamo
un riepilogativo nel quale indicate nome e cognome dei dipendenti, la
percentuale di occupazione e la massa salariale.
MAGGIO 2020
- Rivedere
le ore previste indicate, in quanto i festivi del 1-21.05.2020 sono da
considerare.
- Chiediamo
un riepilogativo nel quale indicate nome e cognome dei dipendenti, la
percentuale di occupazione e la massa salariale.
GIUGNO 2020
-
Rivedere le ore previste indicate, in quanto i festivi del 1-11-29.06.2020
sono da considerare.
- La massa corretta dovrebbe essere
di fr. 19'448.80.
OTTOBRE 2020
-
Rivedere le ore perse indicate in quanto il riporto dalla dichiarazione al
modulo è errato.
DICEMBRE 2020
-
Necessitiamo del modulo aggiuntivo corretto, in quanto quello allegato,
corrisponde al mese di gennaio 2021.
-
Le ore previste e la massa salariale devono riguardare tutto il mese.
-
Rivedere le ore perse considerando solo quelle dal 01 al 15.12.2020 (escluso
l’08.12 in quanto festivo) e dal 24 al 31.12.2020 (escluso il 25.12 in quanto
festivo).
La
Sezione del lavoro – Ufficio giuridico ha riconosciuto il lavoro ridotto per
questo periodo: 1-15 e 24-31.12.2020.
APRILE / MAGGIO 2021
La massa salariale di ___________
dovrebbe essere di fr. 3'680.50, di conseguenza il totale di fr. 13'560.- per
tutti i dipendenti.
(…) è inoltre mancante la seguente
documentazione:
1.
Dichiarazione salari AVS 2020
2.
Copia dei contratti di tutti i dipendenti.”
(cfr. doc. 461-462)
Il 25
agosto 2021, la società ha trasmesso alla resistente i moduli modificati,
unitamente alla dichiarazione AVS 2020, ai contratti di lavoro ed alle tabelle
“ore previste” / “ore perse” (cfr. doc. 311 e segg.).
In
data 30 agosto 2021 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la ricorrente,
e meglio come segue:
"
(…) come comunicato telefonicamente in data 27.08.2021 la informiamo che
stiamo provvedendo a correggere i formulari “domanda e calcolo indennità lavoro
ridotto” per i mesi da marzo 2020 a giugno 2021 secondo i dati da voi
trasmessi. Per l’evasione della pratica la invitiamo a comunicare:
- è corretto che in data
20.03.2020
la Signora __________ non ha lavorato? Sul rapporto ore previste
figurano 0 ore, emerge però come abbia perso 5 ore. La invitiamo a volerci
comunicare le ore previste/perse effettivamente prestate;
è corretto che in data
30.03.2020
la Signora __________ non ha lavorato? Sul rapporto ore previste
figurano 0 ore, emerge però come abbia perso 5 ore. La invitiamo a volerci
comunicare le ore previste/perse effettivamente prestate;
è corretto che in data
17.04.2020
il Signor __________ non ha lavorato? Sul rapporto ore previste
figurano 0 ore, emerge però come abbia perso 4 ore. Inoltre è corretto che la
settimana dal 18.05.2020 al 22.05.2020 ha lavorato tutta la settimana (escluso
il 21.05.20 festivo)? La invitiamo a volerci comunicare le ore previste/perse
effettivamente prestate.
Secondo il rapporto ore
perse che avete presentato per il mese di dicembre 2020, in data sabato
26.12.2020
tutti i lavoratori hanno perso 8 ore, è corretto che i lavoratori
avrebbero dovuto lavorare sabato 26.12.2020)? Per quanto le ore previste sono
per tutti 0.”
(cfr. doc. 459-460)
Il 1°
settembre 2021 la RI 1 ha trasmesso alla resistente le modifiche richieste e
comunicato quanto segue:
"
(…)
MARZO 2020
La Sig.ra __________ non
ha lavorato il 20 marzo, la Sig.ra __________ il 30 ha lavorato.
APRILE 2020
Il Sig. __________ non
ha lavorato il 17 ho erroneamente segnato il giorno.
MAGGIO 2020
Il Sig. __________
lavora tre giorni a settimana i tre giorni non sono fissi per questo si è
verificato un errore (allegate le tabelle aggiornate).
DICEMBRE 2020
Il 26 nessuno ha
lavorato.” (cfr. doc. 306)
Il 9
settembre 2021, la Cassa ha chiesto alla società:
"
(…)
1.
Quale
sistema di controllo utilizzate per verificare le ore effettivamente prestate
dai dipendenti? Vi invitiamo ad allegare i relativi giustificativi per i mesi
da marzo 2020 a giugno 2021.
2.
Vi
invitiamo a volerci trasmettere i formulari corretti e definitivi “domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto” come da richiesta tramite lettera del
17.
agosto 2021, con i relativi giustificativi, considerando nelle ore
previste i giorni festivi (ma non nelle ore perse), e controllando
nuovamente le assenze per vacanza dei dipendenti.” (cfr. doc. 304-305)
Il 14
settembre 2021, la società ha trasmesso alla resistente (unicamente) i
documenti richiesti per i mesi da gennaio a giugno 2021, e meglio le domande di
indennità e le tabelle con le “ore perse” e con le “ore dovute”
per il periodo in questione (cfr. doc. 244 e segg.).
Il 4
ottobre 2021 la Cassa ha nuovamente chiesto alla ricorrente di trasmettere i “formulari
corretti e definitivi “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” per i
mesi da marzo a dicembre 2020 (abbiamo ricevuto unicamente i formulari da
gennaio 2021 a giugno 2021) come richiesti tramite lettera del 17.08.2021, con
i relativi giustificativi, considerando nelle ore previste i giorni festivi (ma
non nelle ore perse)” (cfr. doc. 243). Documentazione, quella indicata, che
la società ha prodotto il 7 ottobre successivo (cfr. doc. 199 e segg.).
In
data 25 novembre 2021, indicando di aver “proceduto ad un controllo delle
(…) richieste concernenti il lavoro ridotto” ed “al fine di procedere ad
ulteriori accertamenti”, la resistente ha invitato la ricorrente a
presentarsi presso l’amministrazione il 15 dicembre 2021, alle ore 10.00 (cfr.
doc. 198).
Tale
incontro è, poi, stato annullato e la Cassa ha invitato la società a rispondere
ad una serie di quesiti cui il 27 dicembre successivo la ditta ha fatto
riscontro come segue:
"
(…)
·
La società dispone di propri uffici (spazi commerciali) e dove ha
sede? La società dispone di uffici propri in __________ dove abbiamo sede da
20.
anni
·
Di cosa si occupa in dettaglio la società? La RI 1 è una
agenzia di pubblicità a servizio completo e ci occupiamo di: organizzazione di
eventi e manifestazioni, creazione grafica, pianificazione campagne
pubblicitarie sia su media tradizionali che digitali.
·
Dalla documentazione in atti, più precisamente dalle richieste di
ILR compilate mensilmente da parte vostra, così come dalle successive
rettifiche, le ore perse e le ore dovute continuavano a subire cambiamenti. Per
quale motivo? La documentazione compilata mensilmente ha subito cambiamenti
in quanto sono state apportate le modifiche richieste da voi numerose volte.
·
La società dispone di un sistema di timbratura?
·
Avete tramesso, in data 30 luglio 2021, uno scritto indicando
come “…non abbiamo un sistema di timbratura, le ore effettuate nei singoli mesi
e le assenze per inabilità lavorativa e le ferie dei lavoratori sono allegate
al conteggio di indennità per lavoro ridotto…”. L’azienda dispone di un sistema
di controllo dal quale si può rilevare, per ogni collaboratore e per ogni
giorno di lavoro, gli orari integrali di lavoro (inizio lavoro mattutino, termine
lavoro mattutino, durata pausa pranzo, inizio e fine pomeridiana) ed eventuali
assenze (vacanze, malattia, infortunio, militare, maternità, ecc.)?
Vogliate
trasmettere copia dei giustificativi inerenti il controllo del tempo di lavoro
di tutti i collaboratori per gli anni 2019, 2020 e 2021 (fino ad oggi). Per
quanto riguarda la timbratura/giustificativi non abbiamo un sistema di
timbratura, le ore effettuate nei singoli mesi e le assenze per inabilità
lavorativa e le ferie dei lavoratori sono allegate al conteggio di indennità
per lavoro ridotto. In allegato trovate il riassunto delle ferie e dei giorni
di malattia del 2020 e 2021.
·
I dipendenti in quali giorni ed orari svolgono la propria
attività lavorativa? Allego tabelle con gli orari di tutti i dipendenti.”
(cfr.
doc. 187 e segg., 195-196)
Contestualmente
ed a differenza di quanto precedentemente trasmesso all’amministrazione
(laddove mensilmente figuravano, oltre alle domande di indennità, una tabella
con le ore dovute per tutti i dipendenti ed una con le ore perse per tutti i
dipendenti), la società ha prodotto, d’un lato delle dichiarazioni sottoscritte
il 27 dicembre 2021 da __________ che per ogni dipendente specifica quale sia
la durata dell’attività lavorativa quotidiana (“entrata”, “pausa”, “uscita”)
e, d’altro lato, questa volta, una tabella annuale (non datata) nella quale per
ogni giorno e per ogni dipendente sono indicate le “ore previste”, le “ore
perse” e l’effettiva durata oraria del lavoro prestato (p. es. “13:30-17:00”,
o “8:30-13:00”), nonché le ferie ed altre assenze (cfr. doc. 193-194).
La
Cassa, in data 14 gennaio 2022, ha comunicato alla SECO, (sezione Assicurazione
contro la disoccupazione, Servizio di revisione), che la ricorrente “ha
confermato come non vi sia un sistema di timbratura”, chiedendo se la
volontà fosse quella di procedere con una revisione oppure se fosse possibile “già
negare il diritto alle ILR retroattivamente”. Di tutta risposta, il
destinatario ha comunicato alla resistente che “se avete conferma che non
esiste un controllo del tempo di lavoro, la ditta non soddisfa le condizioni
dell’art. 31/3/a LADI. Non c’è quindi alcun diritto alle ILR. La cassa può
negare il diritto alle ILR.” (cfr. doc. 186-186).
Con
decisione del 21 febbraio 2022, la Cassa ha, quindi, negato alla società il
diritto alle postulate indennità dal 16 marzo 2020 al 31 maggio 2021 e chiesto
la restituzione di fr. 183'481.25 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 166-184).
Con
opposizione del 24 marzo 2022, la RI 1 – rappresentata dall’avv. __________ e
dall’MLaw __________, pure attivi presso lo studio legale __________ - ha
impugnato la decisione in questione. In tal occasione, i rappresentanti,
indicando che “malgrado l’opponente a tutt’oggi non comprenda – anche perché
mai specificato dalla Cassa – le condizioni materiali per soddisfare il
requisito del controllo del tempo di lavoro (in assenza, come in casu, di un
sistema di timbratura elettronico), ritenuto in ogni caso che la documentazione
versata agli atti già comprova il controllo del tempo del lavoro,
evidenziandone i cambiamenti per i singoli dipendenti” hanno rammentato che
il 27 dicembre 2021 la società ha prodotto “un ulteriore dettagliato
conteggio delle ore prestate – rispettivamente perse – di ogni lavoratore
beneficiario dell’ILR” (cfr. doc. 4-15).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa.
Innanzitutto,
il TCA rammenta che l’assenza di un sistema di controllo delle ore e del tempo
di lavoro è stata ammessa a più riprese dall’amministratore unico della
ricorrente, __________ (cfr. supra consid. 2.8.).
A
ragione, inoltre, la resistente nella decisione su opposizione impugnata dalla
società ha pure posto in evidenza come per i medesimi periodi siano state fatte
valere perdite di ore di lavoro differenti (cfr. supra consid. 1.2.).
Circostanza, questa, che non dipende tanto dalle diverse richieste di
chiarimento e correzione formulate dalla Cassa nei confronti della ricorrente
dal luglio 2021 in poi - come invece sostenuto in sede ricorsuale (cfr. supra
consid. 1.3., 1.5. e 1.7. - quanto, piuttosto, dai pretesi “errori” in
cui la società è originariamente incorsa nella compilazione delle tabelle excel
asseritamente riportanti le “ore previste” per i dipendenti e le “ore
perse”, o, ancora, dall’errata richiesta di indennità per lavoro ridotto
per chi non aveva diritto (di cui l’amministrazione ha, poi, chiesto la
correzione).
Alla luce, d’un lato, della
giurisprudenza già richiamata (cfr. supra consid. 2.3.) - e ricordato, quindi,
che il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito
con dei documenti presentati soltanto a posteriori e che la documentazione per
il controllo del tempo di lavoro non deve poter essere modificabile
ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema - e, d’altro
lato, in applicazione del principio della
dichiarazione della prima ora (per cui, in
presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590
consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del
27.
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una
critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546)
alcuna rilevanza può peraltro essere riconosciuta alle tabelle prodotte
solamente in un secondo momento, con pretesi orari di entrata e di uscita dei
dipendenti, dopo reiterata richiesta da parte della Cassa e ribadita conferma
della ricorrente circa l’assenza di un sistema di controllo delle ore.
Ciò a
maggior ragione se si pon mente al fatto che le tabelle presentate a fine 2021
a valere per il 2020 e per il 2021 non sono datate, sono accompagnate da
dichiarazioni che per i singoli dipendenti precisano le durate dei turni di
lavoro sottoscritte dal solo amministratore unico il 27 dicembre 2021 e sono
successive a quelle presentate il 14 settembre 2021, già oggetto di redazione (e
quindi modifica) a posteriori successivamente alla richiesta della Cassa di
data 9 settembre 2021, e ciò per indicazione degli stessi rappresentati della
ricorrente (“(…) al fine di facilitare il lavoro dell’Autorità, la
ricorrente, oltre alle precisazione dello scritto 14 settembre 2021 (…) ha
redatto ed inoltrato delle tabelle dalle quali fossero facilmente desumibili le
ferie godute da ogni singolo dipendente per tutto il periodo per il quale sono
state richieste le ILR”; cfr. doc. I).
Il
tempo di lavoro del personale attivo in seno alla RI 1 non è dunque sufficientemente
controllabile (art. 31
cpv. 3 lett. a LADI; cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.). A ragione,
pertanto, la Cassa le ha negato le indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo
2020.
al 31 maggio 2021.
Ritenuto
che la documentazione inoltrata dalla ricorrente non permetteva di controllare
in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per
ogni singolo dipendente, la concessione delle indennità per lavoro ridotto è
avvenuta a torto e sono quindi date premesse per chiedere la restituzione di
prestazioni indebitamente versate (cfr. supra consid. 2.4.).
In
concreto, giova rilevare che la ricorrente non può prevalersi della buona fede
per giustificare il fatto di non aver controllato l'orario di lavoro dei suoi
dipendenti in conformità con l'art. 31
cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b OADI e sfuggire alla restituzione
delle prestazioni. Ciò ritenuto che, come visto, la necessità di provvedervi le
era nota sin dalla prima decisione emessa nei suoi confronti dalla Sezione del
lavoro il 24 marzo 2020 (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 900-902).
In
proposito dalla STAF B-269/2019 consid. 4.3.2., emerge:
" (…) secondo la giurisprudenza
costante (cfr. consid. 3.3.5) l'indicazione della necessità di instaurare un
sistema di controllo del tempo di lavoro sufficiente nelle decisioni dei
servizi cantonali concernenti l'indennità, come pure nell'opuscolo
dell'autorità inferiore intitolato "Info-Service, Informazione per i
datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" ossequiano l'obbligo di
informare ancorato all'art. 27 cpv. 1 LPGA e
un obbligo di informare più esteso non può essere dedotto dal disposto
menzionato. Ne segue che la ricorrente non poteva quindi ignorare che per aver
diritto all'indennità doveva disporre di un sistema di controllo delle ore di
lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente
le ore di lavoro prestate. Nel dubbio, per far fronte al proprio obbligo di
diligenza, la ricorrente avrebbe potuto informarsi presso l'autorità competente
per sapere se il sistema da lei adottato fosse sufficiente (sentenza del TAF B-2601/2017 del 22
agosto 2018 consid. 4.3, con ulteriori riferimenti).”
Inoltre,
il solo fatto che le prestazioni per l'indennità di lavoro ridotto siano state
corrisposte senza riserve non può generare un diritto alla protezione della
buona fede (sentenza del TF 8C_652/2012 del 6
dicembre 2012 consid. 5.2.2; cfr. sentenza del TAF B-1832/2016 del 30
novembre 2017 consid. 4.3.2). Come risulta dal consid. 3.3.6, dall'approvazione
del lavoro ridotto da parte del servizio cantonale o dal versamento delle
indennità da parte della cassa di disoccupazione non può essere desunta una
garanzia per la sussistenza del requisito relativo ad un sistema di controllo
sufficiente del tempo di lavoro. Dal richiamo al principio della buona fede la
ricorrente non può trarre dunque alcun beneficio, tanto più che si tratta in
questi casi di una procedura su domanda del datore di lavoro, nella quale le
prestazioni statali sono concesse dapprima sulla base dei dati forniti dal
richiedente e gli uffici statali coinvolti devono poter confidare nel fatto che
i presupposti del diritto siano adempiuti.”
Alla
luce di tutto quanto precede, anche l’importo chiesto in restituzione dalla
Cassa, peraltro non oggetto di puntuale contestazione, è da ritenersi corretto.
Di
conseguenza, la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 deve essere
confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il
legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del
13.
settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.;
STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo
2021.
consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti