38.2022.85
Ricorrente residente in Italia, dove vive la moglie, e non in Svizzera. Totalmente e non parzialmente disoccupato. Atti rinviati alla Cassa affinché stabilisca se il ricorrente possa, o meno, essere considerato un vero frontaliere e, se così non fosse, un falso frontaliere
30 gennaio 2023Italiano94 min
ipotizzabile che lei risiede effettivamente nell’appartamento in affitto a __________
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.85
CL/DC
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4
novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
4 ottobre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 4 ottobre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 17 maggio 2022 (cfr. doc. 26) negando
a RI 1 (classe 1963) - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ il 18 ottobre 2021 dichiarando una disponibilità al 100%,
precedentemente attivo in qualità di “posatore di pavimenti non qualificato”
ed al quale dal 18 ottobre 2021 era stato “di principio” riconosciuto “il
diritto all’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 3-8 e 14) - il diritto
alle prestazioni LADI a far tempo dal 1° marzo 2022. Nella decisione su
opposizione, l’amministrazione ha infatti ritenuto che l’assicurato non può
essere considerato residente in Svizzera, bensì in Italia, dove si trova la
moglie, e meglio come segue:
" (…)
17.
(…) la Cassa rileva che
lei ha indicato che lavora in Svizzera dal 2014, ha presentato un contratto
d’affitto per un appartamento di 30 mq di 1.5 locali con inizio della locazione
il 01.02.2019, per contro la disdetta inoltrata da __________, notificata in
data 21.06.2019 è stata inoltrata in Italia (__________). Nella richiesta di
informazioni del 01.04.2022 lei ha indicato di possedere una licenza di
circolazione italiana ma di non avere l’auto immatricolata in Svizzera,
malgrado ciò fa regolarmente rifornimento, presumibilmente con un’auto
immatricolata in Italia.
18.
La Cassa ha analizzato
gli estratti bancari trasmessi ed ha rilevato che se da un lato è vero che vi
sono operazioni effettuate in Svizzera, in tutto l’arco del 2021 e del 2022 non
vi è stata una sola operazione durante il fine settimana.
19.
In risposta al quesito
in merito alla notifica di assenze durante il fine settimana non vi è una
direttiva che imponga la notifica, però il fatto che una persona risieda tutti
Fatti
i giorni di libero in un altro Stato è indizio che il suo centro degli
interessi non è in Svizzera.
(…)
21.
Visto la documentazione
prodotta e quanto indicato nella sua opposizione appare indubbio quindi che il
centro delle relazioni personali risulta essere in Italia.
22.
Applicando il criterio
della probabilità preponderante la Cassa ritiene che se da un lato è
ipotizzabile che lei risiede effettivamente nell’appartamento in affitto a __________
ed ha intenzione di continuare a risiedervi, dall’altro la terza condizione non
è adempiuta (avere il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera), in
quanto la sua famiglia (moglie che abita in casa di proprietà) risiede in
Italia.” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo di essere “posto al beneficio delle prestazioni
LADI (…) retroattivamente sin dal 1° marzo 2022, da quando è stato interrotto
il pagamento nonostante il controllo della disoccupazione, senza alcuna
restrizione”, oltre a protestare “tasse, spese e ripetibili” che non
ha quantificato (cfr. doc. I).
A sostegno delle pretese del
proprio assistito, il rappresentante ha fatto valere, in primo luogo, che il
ricorrente risiede a tutti gli effetti in Svizzera, secondariamente - ed in via
subordinata - che conseguendo RI 1 un guadagno intermedio egli dovrebbe
essere considerato come parzialmente (e non totalmente) disoccupato e, infine, sussidiariamente,
chiede di “verificare se ricorrono le condizioni per sancire il diritto alle
prestazioni LADI, partendo dal presupposto della fattispecie specifica che
riguarda la tipologia del falso frontaliere che in concreto non è stato
valutato”.
A conferma del fatto che il proprio
assistito sia residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cv. 1 lett. c LADI, il
Sindacato fa valere che nel nostro Paese RI 1 beneficia di un permesso di tipo
L, che ha relazioni professionali e sociali in Ticino sin dal 2014, che la
moglie (che con il ricorrente compone il “nucleo centrale” della
famiglia), “la quale risiede formalmente in Italia nella casa di sua
proprietà”, lo raggiunge “molto spesso”, e meglio nella misura del “60/70%
del suo tempo”, nel nostro Cantone, che dei due figli della coppia uno
risiede in Ticino con la propria famiglia (e l’altro nella vicina Penisola),
che è iscritto all’AIRE, che dispone di un abbonamento internet, che è socio RA
1, che il consumo annuo di elettricità ammonta a fr. 642.- per il 2021 e che
tale cifra è “senza dubbio rilevante” e che dal 2017 risiede a __________
e che con il proprio locatore __________ (oltre che con la famiglia __________)
intrattiene anche rapporti privati. Quest’ultimo, sino “a qualche mese
addietro”, abitava nella medesima casa in cui trova l’ente locato da RI 1 -
che ne chiede l’audizione affinché “possa riferire delle abitudini del
ricorrente e di sua moglie”.
“Oltre alle relazioni familiari”,
precisa il rappresentante, “il ricorrente intrattiene rapporti anche con
altri soggetti e il suo futuro è proiettato in Svizzera anche con l’arrivo
stabile della moglie (…) senonché per questa operazione necessita di un lavoro
più stabile che finora non è ancora riuscito a trovare”.
Il rappresentante contesta, poi,
che – come, invece, sostenuto dalla Cassa - non vi siano operazioni bancarie
sul territorio elvetico durante il fine settimana, rilevando che “evidentemente
bisogna distinguere tra la contabilizzazione dell’importo, che in genere
avviene da parte della banca nei giorni feriali, e la data in cui viene
effettuata l’operazione”.
Il Sindacato fa, poi, valere che la
questione relativa alla residenza e quindi al centro degli interessi, nemmeno
dovrebbe entrare in considerazione, dal momento che il suo assistito sarebbe in
realtà, parzialmente (e non totalmente) disoccupato siccome il ricorrente “da
quando ha fatto valere il diritto quindi all’autunno 2021, ha sempre esercitato
l’attività lavorativa per agenzie interinali, tornando spesso a svolger le
medesime mansioni presso la medesima impresa acquistatrice”.
Precisando che la “marginale A72
indica che la disoccupazione parziale coincide con la nozione svizzera di
lavoro ridotto (rammentiamo che i lavoratori esteri hanno ridotto al lavoro
ridotto senza alcun esame della residenza solo perché legati da un contratto di
lavoro); si tratta di un contratto ancora in vigore che prevede un orario
temporaneamente ridotto”, il rappresentante osserva che nel caso di un
assicurato parzialmente disoccupato la base legale internazionale
sarebbe
da identificare nell’art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, di modo che in buona
sostanza, il requisito della residenza, segnatamente il centro degli interessi
come emergente dalla giurisprudenza non si applica essendo confrontati con dei
disoccupati parziali di area UE.
Il rappresentante osserva, infine,
che la Cassa non ha valutato l’eventualità che all’assicurato, che “nei fine
settimana (…) rimane piuttosto stabilmente in Ticino”, possa essere
riconosciuto lo statuto di falso frontaliere e quindi il diritto d’opzione, e
meglio come stabilito dall’Alta Corte nella STF 8C_432/2021 del 20 gennaio
2022, pubblicata in DTF 148 V 209.
Da ultimo, il Sindacato chiede
l’audizione (oltre, come visto, di __________) dell’assicurato, “affinché
egli possa riferire e/o semplicemente confermare, se del caso, le sue
condizioni quadro fattuali dalle quali si prende spunto per riconoscere oppure
per negare il diritto alle prestazioni LADI” (cfr. doc. I).
Il 22 novembre 2022, il
rappresentante del ricorrente, a complemento di quanto già fatto valere e
prodotto in sede ricorsuale, ha trasmesso al TCA la seguente documentazione:
" (…)
·
Certificato elettorale relativo alla circoscrizione estera. Si
tratta del certificato elettorale che è stato utilizzato dal ricorrente, in
occasione delle votazioni politiche di settembre 2022 per l’elezione del
parlamento italiano, nel quadro della circoscrizione estera vale a dire con la
votazione avvenuta in Ticino per il tramite del consolato. Evidentemente si
tratta di un atto che è indice di dimora/residenza formale all’estero.
·
Fattura relativa alla terapia di agopuntura seguita dalla signora
__________ moglie del ricorrente. Ella utilizza questa struttura trovandosi
molto spesso in Ticino dove raggiunge il marito pur non avendo il permesso.
·
Sempre per la signora __________, fattura della __________ dove
si è rivolta per la riparazione dei propri occhiali.
·
Fattura del centro veterinario __________ di dicembre 2020,
relativa alla terapia per la cura del proprio cane che dalla primavera 2022 non
c’è più.
·
Complemento estratti conto __________ fino a giugno 2022 [ndr:
trattasi, in realtà, della documentazione bancaria per i periodi dal 1° gennaio
all’8 febbraio 2022, dal 22 febbraio al 23 marzo 2022, dal 27 aprile al 19
maggio 2021 e dal 31 maggio al 14 giugno 2021]” (cfr. doc. III ed all.).
Contestualmente,
il rappresentante del ricorrente ha precisato che a cadenza “poco più che
mensile” dagli estratti conto versati in atti risulta una spesa riguardante
il parrucchiere, presso un salone che si occupa solo di trattamenti per signora
e che è, quindi, frequentato dalla moglie dell’assicurato, la quale “preferisce
restare in Ticino per buona parte del suo tempo benché non disponga del
permesso, facendo comunque avanti e indietro dall’Italia”. La consorte di RI
1, ha proseguito il Sindacato, “rimane in Ticino accanto al marito per
vivere con lui, come si vede nelle proprie abitudini commerciali, ma vi resta
anche per seguire il figlio e quindi vi intrattiene dei rapporti stretti. Il
figlio fra qualche mese diverrà padre e di conseguenza la signora accompagna
anche questo percorso”. In conclusione, pertanto, a mente del
rappresentante del ricorrente, non vi sarebbero dubbi circa il fatto che
quest’ultimo risiede in Ticino, dove avrebbe anche il centro dei propri “interessi
sociali e personali” e non in Italia, dove fa rientro “sporadicamente”
(cfr. doc. III).
1.3. Nella
risposta di causa di data 7 dicembre 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la
reiezione del ricorso. L’amministrazione ha, innanzitutto, richiamato le
motivazioni già esposte nella decisione su opposizione ed ha, poi, osservato
quanto segue:
" (…)
7.
Nel
ricorso viene indicato che la cassa non ha valutato la questione del falso
frontaliere e l'opzione disoccupazione parziale; a tal proposito lo statuto di
"falso frontaliere" è riconosciuto ai lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri.
8.
La
situazione del ricorrente non è paragonabile a nessuna delle circostanze
summenzionate, Io stesso è stato impiegato presso agenzie interinali.
9.
Per
quanto riguarda i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza
all'estero, la questione della competenza è in linea di principio disciplinata
in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione
completa.
A
tal riguardo vi sono due eccezioni.
Se
il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto
contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliero (disdetta per
modifica del contratto di lavoro), rimane competente lo Stato di attività. La
competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione
completa.
È
competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri
perdano l'attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività
accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di
residenza soltanto se perdono anche l'attività principale (disoccupazione
completa).
10.
Il
fatto di rivendicare le indennità in base all'art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, a
mente della cassa, è già una conferma di risiedere all'estero.
11.
L'applicazione
di tale provvedimento non è attuabile in quanto non vi è stata disoccupazione
parziale ma il rapporto di lavoro è stato interrotto definitivamente per
mancanza di lavoro.
12.
In
merito alla moglie la cassa [ndr: osserva che] le argomentazioni sul suo
mancato trasferimento sono sempre state vaghe, non è mai stata data una
risposta precisa, ciò avvalora quanto sostenuto dalla cassa in merito al centro
degli interessi, non si riesce a capire, visto che apparentemente è sempre in
Svizzera [ndr: perché] non si sia trasferita.” (cfr. doc. V).
1.4. Con
replica del 20 dicembre 2022 – trasmessa, per conoscenza, alla Cassa il giorno
seguente (cfr. doc. VIII) -, il sindacato RA 1 ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova e rinviato a quanto già esposto e prodotto,
ribadendo la necessità di provvedere alle audizioni postulate in sede
ricorsuale (cfr. doc. VII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure
no, alle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2022, e meglio da quando la
Cassa ha negato che ciò fosse il caso (cfr. doc. 26 e 28).
La costante
giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF
8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131
V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Questo Tribunale,
d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio,
solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata
dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo 2021;
STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo
2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre
2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);
Nella presente
fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione
emessa il 4 ottobre 2022 dalla Cassa, la quale concerne esclusivamente il
diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal 1° marzo 2022 (cfr.
supra consid. 1.1., doc. 28 e all. A a doc. I).
2.2. Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20
gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal
senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con
la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la
LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13
cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora
dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una
sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag.
309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al
consid. 2.6.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il
centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove
disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in
un bilocale con il figlio.
In una
sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha
ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità
di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c).
Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato
dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004,
benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci
che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato
non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui
all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non
è dunque della Confederazione.
In una
sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile
il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo
particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e
mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano
del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non
potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre
2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una
sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il
diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il
centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente,
erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi
praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove
abitavano in una villa).
In una
sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare
la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in
Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato,
precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di
una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento
occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della
Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la
sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si
limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di
genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché
asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In
una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018
N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA
38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che
all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In
Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un
appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano
divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un
veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel
fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio
in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso
o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una
risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del
singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non
dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte
cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà
tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai
giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli
elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singole frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce
aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento
sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide
un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa
dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che
risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è
condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013
del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società
sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica,
anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di
valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente
dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel
Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di
espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza
in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior
rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La
conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con
altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto
in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del
resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al
di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche
ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5
agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA
38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA
38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021
del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA
38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA
38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
In una
sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13
pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la
legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della
disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata
– nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle
prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione
presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta
alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi
disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora
effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai
chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite
dalla persona assicurata.”
In
un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta
Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che
un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4
agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel
caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in
Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone,
tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di
residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile
(art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è
richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia
l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il
centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata
in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere
sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto
residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi
negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi
anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto
all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il
risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso
del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono
necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un
certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in
Svizzera (consid. 2.2.).
In un’altra sentenza 8C_632/2020
dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi
trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria
compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva,
e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i
genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una
camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero.
Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha
infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di
relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei
confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita
regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in
concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e
quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Infine,
con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale federale ha
respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7
febbraio 2022 e confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro
degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle
relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la
moglie e dove egli si recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva
le ferie. In siffatte circostanze, il ricorrente non era da considerarsi
residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito
una dimora secondaria, e meglio come segue:
" 4.2.2. Il ricorrente critica
inoltre il Tribunale cantonale per non aver tenuto conto dell'argomento
sollevato nel procedimento cantonale, secondo cui egli avrebbe informato la
Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il modulo "Richiesta di
informazioni/documentazione Residenza in Svizzera" inviato dalla Cassa il
13 maggio 2021) che era previsto che la moglie lo avrebbe presto raggiunto in
Svizzera, non appena gli aspetti amministrativi fossero stati risolti in Italia
e che il medico della moglie avesse dichiarato il trasferimento compatibile con
la sua situazione medica. Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima,
perché non le sarebbe stato permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa
della sua malattia, come pure non le sarebbe stato permesso di muoversi
liberamente in Lombardia senza motivi impellenti a causa delle restrizioni
imposte dalla pandemia di Covid e non le sarebbe stato permesso di entrare in
Svizzera.
Il
Tribunale cantonale non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non
fossero decisivi, in quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio
(centro degli interessi personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla
base dei frequenti e regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si
dovesse ammettere che il ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro
dei suoi interessi personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la
moglie, che non poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la
questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del
ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla
base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni
caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra
maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi
personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che
aveva le ferie.
4.2.3. Il
ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto
conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che
non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in
Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare
familiari e amici.
Il
Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche
accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia,
il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni
cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8
LADI.
4.2.4. Il
ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi
personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale
avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui
intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare
il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun obbligo
giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il centro
dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava. Ha
inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a
spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il
Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in
Svizzera solo a partire da quel momento.
È
vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il
centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui
lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se
questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia
ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine
ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il
periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo
tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento
di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi
interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta,
inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei
movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale
cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia
ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle
settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle
restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e
rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni
del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era
in Italia.
4.2.5. Il
ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale
abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per
determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati
in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia,
pur essendo domiciliati in Svizzera.
Il
ricorrente faceva certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la
settimana e in Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di
un criterio a sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il
ricorrente si trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo
occasionalmente.
4.2.6. Il
ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di
disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in
Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni
della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in
Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia
il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o
separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al
regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze
delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il
ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per
diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale,
privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto
federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in
Italia durante il periodo in questione.”.
2.3. Nella presente
evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, cittadino italiano, al
beneficio di un permesso per dimoranti temporaneo di tipo L, dopo avere, da
ultimo, lavorato dal 13 al 19 settembre 2021 presso la __________, succursale
di __________, si è iscritto in disoccupazione dal 18 ottobre 2021, alla
ricerca di un impiego a tempo pieno. Egli ha motivato la disdetta dell’ultimo
rapporto di lavoro con la “mancanza di lavoro”.
In
precedenza, il ricorrente, stando a quanto da lui indicato, era stato attivo
presso la __________, poi, e meglio dal 10 luglio 2019 al 18 settembre 2020,
presso __________ (ora in liquidazione) nella precedente sede di __________,
dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 presso __________ ed infine dal 18
febbraio 2021 in seno a __________, succursale di __________ (cfr. doc. 1-3).
Dall’attestato
del datore di lavoro sottoscritto dalla __________ emerge che il ricorrente vi
aveva lavorato (secondo gli orari di lavoro previsti dal Contratto collettivo
nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche,
parchetto e pavimenti tecnici rialzati, quindi, salvo eccezioni, dal lunedì al
venerdì, cfr. art. 21 CCL) in qualità di posatore pavimenti non qualificato e
che la disdetta era stata data con effetto al 20 giugno 2019 per motivi di
ristrutturazione aziendale (cfr. doc. 4 e 13).
Da
analogo documento compilato da __________ (ora in liquidazione), risulta che
l’assicurato aveva lavorato per conto della società come posatore di pavimenti
(a tempo pieno, con orario di lavoro dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle
16:00) dal 10 luglio 2019 sino al 6 novembre 2020, data alla quale il rapporto
di lavoro era giunto a conclusione a causa della “mancanza di lavoro”
(cfr. doc. 5 e 9).
Dall’attestato
redatto dalla __________ emerge che RI 1 vi era attivo in qualità di “Parkettleger”
e che il rapporto contrattuale è perdurato, una prima volta, dal 16 novembre al
31 dicembre 2020 (ultimo giorno di lavoro 18 dicembre 2020; cfr. doc. 6), ed
una seconda dall’11 al 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 7).
Da
ultimo, il rapporto di lavoro presso __________ è stato caratterizzato da
incarichi temporanei (contratti di missione) che hanno visto il ricorrente
attivo (tra le ore 07:30 e le 12:00 nonché tra le ore 13:00 e le 16:30), sempre
come posatore di pavimenti, dal 18 al 23 febbraio 2021, dal 17 al 24 marzo
2021, il 30 marzo 2021, dal 1° al 6 aprile 2021, dal 13 aprile al 1° giugno
2021, dall’11 giugno al 30 luglio 2021 e dal 13 al 17 settembre 2021. La
disdetta del rapporto contrattuale ha coinciso con la fine di un incarico
temporaneo (cfr. doc. 8 ed all. e doc. 11).
Presso
__________, l’assicurato – e meglio come notificato alla Cassa tanto nei
formulari “indicazioni della persona assicurata” quanto negli “attestati
di guadagno intermedio” - è poi stato attivo sulla base di contratti di
missione a decorrere dal 4 novembre 2021, dall’11 febbraio 2022, dal 6 aprile
2022, dal 7 giugno 2022 e dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. 11 ed all.).
Dagli
atti emerge, poi, che dal 22 al 25 marzo 2022, RI 1 ha lavorato per conto di __________
(cfr. doc. 10).
Il 1°
aprile 2022, la Cassa ha posto all’assicurato una serie di quesiti cui il
medesimo ha così risposto:
" (…)
D:
attualmente sta lavorando?
R:
sì
D:
dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?
R:
in Ticino dal 2014. Ultimo datore di lavoro __________
D:
come svolge le ricerche di lavoro?
R:
annunci internet, quotidiani, jobroom, cont. telefonici
D:
in quale settore ricerca lavoro?
R:
settore artigiano/edile posa pavimenti
D:
svolge qualche attività lavorativa all’estero (dipendente, indipendente). Se
sì, voglia specificarci genere di attività e luogo.
R:
no
D:
che tipo di lavoro cerca? (a tempo determinato, indeterminato, stagionale, …)
R: a
tempo determinato/indeterminato 100%
D:
attualmente dove risiede? Da quando?
R: __________
dal 01.07.2017
D:
di quanti locali è composta la sua abitazione?
R: 2
D:
era già ammobiliata?
R:
no
D:
l’abitazione è di sua proprietà oppure è in affitto? Se è in affitto, chi ha
stipulato il contratto d’affitto? (allegare copia del contratto d’affitto)
R: è
in affitto il sottoscritto ha stipulato il contratto
D:
vive solo o con altre persone?
R:
vivo solo quando mia moglie è in Italia
D:
come è composta l’economia domestica presso l’abitazione in Svizzera?
(specificare nome e cognome)
R: RI
1
D:
con le persone che soggiornano con lei nell’abitazione in Svizzera esiste un
rapporto di parentale? Se sì, voglia specificarci quale
R:
si sono i miei familiari
D:
dove consuma normalmente i pasti?
R: nell’abitazione
D: è
iscritto all’AIRE (voglia allegare copia della certificazione)
R:
sì
D: è
sposato/a oppure ha un compagno/a? Se sì, dove risiede il suo coniuge,
rispettivamente il/la suo/a compagno/a?
R:
sposato – residenza in Italia
D:
il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a, lavora? Se sì, voglia
specificare presso quale datore di lavoro e la località
R:
non lavora
D:
dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a? (indirizzo
preciso)
R: __________
Italia
D:
ha figli? Se sì, voglia indicarci il loro nome, cognome e data di nascita
R:
sì, __________ __________.89, __________ __________.93
D:
dove risiedono i suoi figli?
R: __________,
__________
D:
dove studiano i suoi figli? Ne caso in cu dovessero lavorare, dove lavorano?
(specificare la località)
R: __________
D:
la sua famiglia vive in casa propria oppure è in affitto?
R:
mia moglie e mio figlio in Italia risiedono nell’abitazione di proprietà di mia
moglie
D:
se la sua famiglia vive all’estero, per quale motivo non si sono trasferiti in
Svizzera?
R:
gli impegni familiari al momento non consentono il trasferimento definitivo di
tutti i componenti della famiglia
D:
chi si occupa del mantenimento dei figli?
R:
//
D:
lei si occupa del mantenimento del coniuge?
R:
sì
D:
sulla casa di proprietà paga un mutuo?
R:
//
D:
dove risiedono i suoi genitori?
R:
sono defunti
D:
ha fratelli o sorelle? Dove risiedono?
R:
//
D:
con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente,
settimanalmente, …)
R: è
mia moglie che mi raggiunge in dipendenza degli impegni familiari
D:
quando si ricongiunge con la sua famiglia dove soggiorna?
R:
presso la mia abitazione di __________
D:
per quale motivo si è trasferito dall’Italia alla Svizzera?
R:
per motivi di lavoro
D: è
in possesso di una licenza di condurre? La licenza di condurre è svizzera
oppure estera (voglia allegare copia della licenza di condurre)
R:
sì - patente italiana
D:
ha un veicolo? Se sì, e immatricolato in Svizzera? (voglia allegare copia del
libretto di circolazione)
R:
No
D: è
affiliato ad una Assicurazione malattia svizzera? Quale? (voglia allegare copia
del suo contratto d’assicurazione)
R:
sì __________
D:
ha un medico curante in Ticino? Se sì, voglia specificare il nome e l’indirizzo
R:
sì __________
D: è
membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro in
Svizzera e/o all’estero? Se sì, voglia specificare ragione sociale e luogo
d’iscrizione a registro
R:
no
D: è
abbonato a giornali e riviste? Quali?
R: __________
D:
presso la sua residenza in Svizzera ha un collegamento internet?
R:
sì
D: ha
stipulato delle assicurazioni in Svizzera? Se sì, quali?
R:
no
D:
paga la Serafe?
R:
sì” (cfr. doc. 15)
L’11
aprile 2022, la Cassa ha sottoposto al ricorrente altre due domande cui il medesimo
ha così risposto:
"
(…)
D:
con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente,
settimanalmente, …)
R:
non c’è nessuna frequenza di rientro come già scritto la famiglia si
ricongiunge in Ticino dove abita e lavora anche l’altro figlio
D:
quanti anni ha il figlio __________?
R:
28 (cfr. doc. 16).
Il
successivo 28 aprile l’amministrazione ha chiesto all’assicurato:
" D: per quale motivo la moglie non
si è trasferita con lei in Svizzera?
D:
per quale motivo si trovava in Italia durante il periodo della quarantena?
D:
per quale motivo non ha segnalato sul formulario IPA del mese di marzo 2022,
eventuali soggiorni all’estero? (vacanze o altre assenze)
D:
considerato che ha dichiarato di provvedere al mantenimento di sua moglie e che
dall’estratto conto bancario non figura alcun versamento a favore della stessa,
voglio comunicarci quale è la modalità da lei utilizzata per far fronte alle
spese di mantenimento in Italia” (cfr. doc. 17)
RI 1
ha così risposto:
" Risposta alla domanda 1)
Perché
fino a questo momento per motivi economici e personali mia moglie ha fatto
questa scelta.
Risposta
alla domanda 2)
Mi
trovavo in Italia perché il fine settimana 26-27 marzo io e mia moglie avevamo
deciso di fare qualche lavoro nel giardino della casa di proprietà di mia
moglie in Italia, purtroppo non mi sono sentito bene, avendo sintomi che
facevano pensare al Covid ho fatto il test in farmacia (la cui copia vi è già
stata trasmessa) ed è risultato positivo. La normativa italiana in questi casi
prevede l’immediata segnalazione da parte della farmacia all’ASL e l’immediato
isolamento.
Ho
contattato l’hot-line cantonale per avere conferma della procedura (copia
messaggio verificabile sul mio telefono) e mi è stato confermato che avrei
dovuto seguire il tracciamento italiano e relativo isolamento su suolo
italiano. Oltre al fatto che non mi sentivo bene se avessi deciso di mettermi
in viaggio per tornare avrei violato la normativa del Paese in cui mi trovavo,
l’unica scelta possibile era attenermi alla regola e restare come previsto 7
giorni in isolamento in Italia.
A
titolo informativo a causa di questo inconveniente ho perso un contratto di
lavoro della durata di 3 mesi. Sarebbe stata la prosecuzione dell’unico lavoro
svolto nel mese di marzo 22-25 marzo.
Risposta
a domanda 3)
Ho
segnalato sul formulario del mese di marzo la quarantena Covid così come
indicato da un suo collega in quanto ho subito chiamato il vostro ufficio
chiedendo cosa dovevo fare. Non c’è stato alcun soggiorno trattandosi di
isolamento e non di vacanza, inoltre non ero al corrente di dovervi segnalare
come soggiorno all’estero se di sabato varco il confine.
Nel
mese di marzo non ci sono state assenze da dichiarare. Ho lavorato dal 22 al
25.03 (martedì-venerdì). Mi sono recato in Italia domenica 27 e dal 28 al 31
sono giorni di quarantena. Per la restante parte del mese non ho lavorato e
sono stato a casa.
Risposta
a domanda 4)
Provvedo
al mantenimento di mia moglie perché non ha un lavoro quindi l’unico reddito da
lavoro è il mio ma io non verso uno stipendio a mia moglie né un importo fisso
mensile, non troverà nessun versamento a suo favore. Le spese effettuate nei
vari supermercati ticinesi, come può vedere dall’estratto conto, si riferiscono
a prodotti alimentari e beni di necessità per entrambi. Come può verificare
anche la spesa dal parrucchiere di mia moglie è addebitata sullo stesso conto.
Nel caso mia moglie debba fare spese in Italia cambieremo del contante nella
valuta che serve.
(…)
Ho
sempre risposto alle sue domande dichiarando il vero e la mia situazione è
totalmente trasparente, ho inviato in modo puntuale ogni documento da lei
richiesto tra cui copia dell’estratto conto del 2021, più di 30 pagine, dove
credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani non solo che sono
presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino, ora le sto
inviando l’estratto conto del 2022 che ho dovuto chiedere alla banca e che mi è
costato 10 chf da cui immagino vedrà che le mie abitudini e spese sono le
stesse dell’anno precedente e di quello ancora prima. La invito a contattarmi
subito se desidera per fissare un appuntamento così da poter definire la
pratica e risolvere tutti i suoi dubbi. (…)” (cfr. all. a doc. 17).
Con
decisione del 17 maggio (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 26), la Cassa ha
stabilito che il ricorrente, a decorrere dal 1° marzo 2022, non aveva diritto
alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuto il requisito della
residenza. In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento
alla luce di quanto segue:
"
(…) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle
dichiarazioni fornite dall’assicurato, considerate la durata e la continuità
della presenza in Svizzera la natura e la caratteristica dell’attività qui
svolta, la situazione familiare, la situazione abitativa, va innanzitutto
concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessato si
situa in Italia, dove risiede la famiglia. Egli in Svizzera ha costruito
tutt’al più una dimora temporanea.
(…)
per quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni
personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve
essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in
concreto, l’assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in
Svizzera, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la
moglie e i figli risiedono in Italia.
Questa
situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa e anche dopo l’iscrizione in disoccupazione. L’assicurato non può
quindi essere ritenuto residente in Svizzera.
Tenuto
conto della situazione concreta va concluso che l’assicurato non può comunque
essere qualificato come falso lavoratore frontaliere, non appartenendo alla
cerchia di persone che possono essere considerate come un lavoratore diverso da
un frontaliere (…) e pertanto non può scegliere se fare valere il diritto alle
prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato
dell’ultima attività. (…)” (cfr. doc. 26).
RI 1
ha impugnato tale provvedimento con tempestiva opposizione facendo valere:
-
Di lavorare “in Ticino da ben 8 anni, quindi dal 2014”;
-
Di essere “regolarmente iscritto all’AIRE” e di essere quindi “a
tutti gli effetti residente SOLO in Svizzera; situazione che comporta la
perdita di ogni diritto quale cittadino italiano residente in patria, in
particolare per quanto attiene alla sanità e le prestazioni di disoccupazione”;
-
Che uno dei figli vive nel nostro Paese, “dove lavora dal 2019 come __________
ed è regolarmente a beneficio di un permesso di soggiorno tipo B”;
-
Che solo il secondo figlio è rimasto in Italia, dove, avendo 28 anni, “conduce
una vita autonoma e non fa ormai più parte dello stretto nucleo familiare
rapportabile al centro degli interessi”;
-
Che sua “moglie vive buona parte del tempo presso il mio indirizzo in
Svizzera e non in Italia” e che “per questo motivo non risultano versamenti
all’estero per il suo sostentamento. Le spese sono addebitate dal mio conto
bancario e servono a sopperire al mantenimento di entrambi; l’estratto conto
dettagliato vi permetterà di appurare quanto detto. Risultano infatti
transazioni legale alla vita quotidiana, sono svolte con cronologica regolarità
e praticamente sempre con controparti con presenza sul suolo ticinese (spesa,
carburante, tempo libero, utenze, ecc). Troverete anche regolari addebiti per
prestazioni fruite da mia moglie, in particolare quale la parrucchiera o il
veterinario del nostro cane. (…) risulta quindi chiaro che entrambi abitiamo
Considerandi
effettivamente e durevolmente in Ticino ed in prossimità di nostro figlio, dove
abbiamo svariate relazioni personali e di amicizia con diverse persone (…)
potrete interpellare anche il locatore dell’appartamento di __________, sig. __________,
che risulta essere impiegato presso il Comune locale, che non avrà difficoltà
alcuna a confermare la mia effettiva residenza in loco e la presenza regolare
di mia moglie”;
-
Che la coniuge “sta cercando lavoro in Svizzera nell’ottica di un
trasferimento definitivo; non avendo ancora una certezza in tal senso per ora
ha mantenuto la residenza in Italia, per motivi legati alla proprietà”;
-
Che quello relativo alla quarantena in conseguenza della positività al
Covid non è stato un soggiorno all’estero non notificato ed ha ribadito le
circostanze che lo hanno costretto in Italia tra fine marzo ed inizio aprile
2021;
-
Che egli deve essere considerato residente a tutti gli effetti in
Svizzera - dove da 5 anni abita nel medesimo Comune, paga “regolarmente la
Cassa malati”, loca a suo nome un ente, è soggetto al pagamento del canone
SERAFE, ha un numero di telefonia mobile da 8 anni, ha legami personali dati,
d’un lato, dalla presenza del figlio e, d’altro lato, dal fatto che la “moglie
risiede buona parte del tempo” con lui nel nostro Cantone, è presente con
regolarità (al pari della moglie) sul territorio, e meglio come dimostrerebbero
le spese evincibili dagli estratti conto versati in atti – e non Italia, dove
la sua presenza avrebbe “carattere saltuario per motivi di gestione legati
all’abitazione di proprietà” intestata alla moglie (cfr. doc. 27).
Con
decisione su opposizione del 4 ottobre 2022, la Cassa ha, come visto, respinto
il gravame del ricorrente (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 28).
2.4
Il
ricorrente, rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa il 28 aprile 2022, ha
indicato che gli addebiti sul suo conto bancario sono indicativi di una sua
presenza fisica sul nostro territorio (“ho inviato (…) copia dell’estratto
conto del 2021 (…) dove credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani
non solo che sono presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino,
ora le sto inviando l’estratto conto del 2022 (…) da cui immagino vedrà che le
mie abitudini e spese sono le stesse dell’anno precedente e di quello ancora
prima” cfr. supra).
Al
riguardo va dapprima evidenziato il fatto che agli ordini di pagamento per
cassa malati, pigione mensile e abbonamento di telefonia mobile RI 1 poteva
provvedere anche dall’estero, e meglio come avvenuto tra il 31 marzo ed il 1
aprile 2022 quando l’assicurato si trovava, per sua stessa indicazione, in
quarantena in Italia e sul suo conto risultano addebitati ordini di pagamento a
favore di __________ e __________ (cfr. all. a doc. 17).
Dagli
estratti conto in atti, relativi alla relazione bancaria intesta al ricorrente
presso __________, emerge inoltre che, contrariamente alle affermazioni della
Cassa, nel 2021 vi sono state diverse operazioni di prelievo a contanti e spese
presso supermercati, stazioni di benzina, negozi, saloni di parrucchiera, ecc…,
in particolare, del __________ anche nel fine settimana. Ciò, tuttavia,
solamente sino a metà maggio 2021.
Da
quel momento, infatti, gli acquisti (che il ricorrente è solito saldare
utilizzando la carta anche quando si tratta di importi contenuti e quindi per
ogni minima spesa) effettuati in presenza sul territorio elvetico nel weekend
sono drasticamente diminuiti, e meglio:
-
dal 21 al 24 maggio compresi non
vi è stato alcun addebito;
-
dal 3 al 10 giugno compresi il
ricorrente non risulta aver fatto acquisiti;
-
nel weekend del 13 e 14 giugno non
vi sono addebiti;
-
nel weekend del 19 e 20 giugno non
vi sono addebiti;
-
tra il 26 ed il 29 giugno compresi
(laddove il 26 era un sabato, il 27 domenica ed il 29 festivo) non vi sono
addebiti;
-
nel fine settimana tra il 3 ed il
4.
luglio non vi sono addebiti;
-
nel weekend del 24 e 25 luglio,
del 31 luglio e del 1° agosto, del 7 e dell’8 agosto, non vi sono addebiti;
-
tra il 15 ed il 23 agosto compresi
(laddove il 15 era domenica, il 21 sabato ed il 22 domenica) non vi sono
addebiti;
-
tra il 29 agosto ed il 12
settembre non vi sono addebito;
-
tra il 18 ed il 23 settembre non
vi sono addebiti;
-
tra il 2 e il 13 ottobre non vi
sono addebiti;
-
tra il 30 ottobre ed il 1°
novembre (laddove il 30 era un sabato, il 31 una domenica ed il 1° festivo) non
vi sono addebiti;
-
dal 6 al 9 novembre non vi sono
addebiti (laddove il 6 era sabato, il 7 domenica e tra l’8 e il 9 dagli
attestati di guadagno intermedio in atti non risulta che il ricorrente abbia
lavorato) non vi sono addebiti;
-
nel weekend del 13 e 14 novembre
non vi sono addebiti;
-
nel weekend del 20 e 21 novembre
non vi sono addebiti;
-
nel weekend del 27 e 28 novembre
non vi sono addebiti;
-
tra il 4 e l’8 dicembre sino alle
ore 16:43 (laddove il 4 era un sabato, il 5 una domenica, l’8 festivo e dagli
attestati di guadagno intermedio risulta che il ricorrente aveva preso vacanza
il 6 ed il 7 dicembre) non vi sono addebiti;
-
nel weekend del 18 e 19 dicembre
non vi sono addebiti;
-
dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio
2022.
(allorquando dagli attestati di guadano intermedio emerge, d’un lato, che RI
1.
dal 21 dicembre 2021 non ha lavorato, né lo ha fatto a gennaio 2022) non ci
sono stati addebiti;
-
dal 13 al 20 gennaio compresi non
vi sono stati addebiti;
-
dal 26 gennaio al 4 febbraio
compresi non vi sono stati addebiti per acquisiti effettuati in Svizzera, ma il
1.
febbraio 2022 ve n’è uno per una spesa in Italia, come pure il 3 febbraio;
-
nel weekend del 12 e 13 febbraio
non risultano addebiti in Svizzera ma il 13 ve n’è uno in Italia;
-
nel weekend del 19 e 20 febbraio
non risultano addebiti
-
dal 1° a 5 marzo compresi, quando
l’assicurato nemmeno ha prestato lavoro, non vi sono addebiti;
-
nel weekend del 9 e 10 marzo non
vi sono addebiti;
-
tra il 16 ed il 18 marzo (laddove
il 16 era sabato, il 17 domenica e il 18 l’assicurato avrebbe usufruito di
un’“altra assenza pagata”) non vi sono addebiti;
-
nemmeno vi sono addebiti tra il 26
marzo ed il 3 aprile compresi, e meglio quando l’assicurato, rientrato in
Italia per il fine settimana (cfr. supra ed all. a doc. 17) è risultato
positivo al Covid-19 ed ha dovuto, nel rispetto della normativa italiana,
sottoporsi a 7 giorni di quarantena oltre confine;
-
nel weekend del 9 e 10 aprile non
risultano addebiti in Svizzera ma il 9 ve n’è uno in Italia;
-
nel weekend del 16 e 17 aprile,
così come il 18 aprile, quando l’assicurato, stando agli attestati di guadagno
intermedio, beneficiava di un’“altra assenza pagata” non risultano addebiti in
Svizzera;
-
il weekend del 23 e 24 aprile non
risultano addebiti;
-
il weekend del 30 aprile e 1°
maggio non risultano addebiti.
Dagli
estratti conto risultano poi numerose e regolari spese effettuate presso
distributori di benzina, e ciò malgrado il ricorrente abbia dichiarato di non
avere un’autovettura (cfr. supra). Tali addebiti, ricordato che la fascia
oraria di lavoro presso __________ va dalle ore 07:30 alle ore 16:30, con pausa
pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (cfr. supra), sono stati nella grande
maggioranza dei casi effettuati o la mattina, prima delle ore 07:30, o la sera,
dopo le 16:30, o nella pausa di mezzogiorno e, con riferimento a quanto appena
indicato, sono spesso presenti sia prima che dopo i weekend nei quali il
ricorrente non faceva acquisiti in Svizzera (cfr. doc. 18).
Dagli
estratti conto in atti emerge, pure, che il ricorrente dispone di una carta __________
(che può essere caricata in euro, o dolla; cfr. doc. 18).
Dal
contratto di locazione presente nell’incarto risulta che __________ (in qualità
di locatore) e il ricorrente (come conduttore) hanno sottoscritto, a decorrere
dal 1° febbraio 2019 un rapporto locativo (rinnovabile annualmente con prima
data di scadenza prevista per il 31 gennaio 2020) per un ente sito a R__________,
in via __________ e composto da 1.5 locali per 30mq, comprensivo di un posto
auto scoperto, per una pigione mensile di fr. 650.-. Il contratto di locazione,
laddove ve ne era la possibilità, non risulta essere stato firmato dalla
coniuge di RI 1 (cfr. doc. 19).
Dai
moduli “Indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) in atti
emerge che il ricorrente:
-
nel mese di ottobre 2021 non ha
prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24);
-
nel mese di novembre 2021 ha
lavorato del 4 al 7 per conto di __________, come anche dall’11 al 30 (cfr.
all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nel relativo attestato di guadagno
intermedio (cfr. doc. 25);
-
nel mese di dicembre 2021 ha
lavorato, sempre per conto di __________, dal 1° al 3, dal 9 al 16 e dal 20 al
21.
(cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno
intermedio che precisa, pure, che il 6 e 7 dicembre RI 1 era assente per
vacanze e l’8 poiché festivo (cfr. all. a doc. 25);
-
nel mese di gennaio 2022 non ha
prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24);
-
nel mese di febbraio 2022 ha
lavorato per conto di __________ dall’11 al 28 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25);
-
nel mese di marzo 2022 ha lavorato
per conto di __________ dal 22 al 25 (cfr. all. a doc. 24);
-
nel mese di aprile 2022 ha
lavorato per conto di __________ dal 6 al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure
che il 18 aprile il ricorrente ha beneficiato di un’“altra assenza pagata” ed
il 20 di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25)
-
nel mese di maggio 2022 ha
lavorato per conto di __________ dal 2 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25);
-
nel mese di giugno 2022 ha
lavorato per conto di __________ dal 1° al 30 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure
che l’assicurato ha beneficiato di un’“altra assenza pagata” il 16 e 29 e di
“vacanza” il 17 (cfr. all. a doc. 25);
-
nel mese di luglio 2022 ha
lavorato per conto di __________ dal 1° al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio dal quale risulta che il
18.
luglio il ricorrente ha beneficiato di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a
doc. 25);
-
nel mese di agosto 2022 ha
lavorato per conto di __________ dal 16 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova conferma nell’attestato di guadagno intermedio, laddove emerge che
l’insorgente ha beneficiato delle vacanze sino al 15 del mese (cfr. all. a doc.
25);
-
nel mese di settembre 2022 ha
lavorato per conto di __________ dal 1° al 16 (cfr. all. a doc. 24), ciò che
trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge che il
5.
settembre RI 1 ha beneficiato di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc.
25).
Nell’incarto
figurano, poi:
-
la polizza di assicurazione LAMal
sottoscritta dal ricorrente per il 2022 (cfr. doc. 20);
-
l’iscrizione all’anagrafe
nazionale della popolazione residente (in seguito: AIRE), cui RI 1 ha
provveduto in data 28 novembre 2021 (cfr. doc. 21);
-
i permessi di dimora temporanea L
validi fino all’11 aprile 2022, rispettivamente, sino al 10 aprile 2023 (cfr.
doc. 22);
-
la patente di guida della
Repubblica italiana rilasciata al ricorrente il 10 novembre 2021 (cfr. doc.
23);
-
la fattura dell’energia elettrica
del 2021, per totali fr. 642.60 (cfr. all. a doc. 27).
A
quanto precede si aggiunge la documentazione prodotta in sede ricorsuale, e
meglio:
-
il certificato elettorale per la
partecipazione alle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022,
circoscrizione estero del 7 settembre 2022 (cfr. all. B1 a doc. III);
-
il dettaglio di sedute di
agopuntura cui la moglie del ricorrente si è sottoposta ad __________ a cadenza
settimanale tra il 19 maggio 2022 ed il 16 giugno 2022 (cfr. all. B2 a doc.
III) e la relativa fattura (cfr. all. B4 a doc. III);
-
i dettagli delle prestazioni per
il piano nutrizionale __________, pure elaborato ad __________ (cfr. all. B3 a
doc. III);
-
una ricevuta __________ intestata
a “__________” dell’11 novembre 2022 (cfr. all. B6 a doc. III);
-
una fattura dello __________,
intestata a “__________ presso RI 1, __________” del 5 ottobre 2022 (cfr. all.
B7 a doc. III);
-
una fattura di data 11 dicembre
2020.
del __________, intestata alla “famiglia RI 1 (…) __________”
2.5
Chiamato
a pronunciarsi, sulla censura ricorsuale secondo cui l’assicurato sarebbe
parzialmente, e non totalmente, disoccupato, il TCA ritiene che, come
correttamente stabilito dalla Cassa, il ricorrente deve essere considerato
totalmente disoccupato secondo l’art. 10 cpv. 1 LADI, ai sensi del quale è così
considerato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione
a tempo pieno.
In una sentenza 8C_248/2018 del 19 novembre
2018, pubblicata in DTF 145 V 39 (cfr. Daniele Cattaneo, “Novità nel diritto
delle assicurazioni sociali” in RtiD I-2019 pag. 301-303, in
particolare nota 75; al riguardo vedi pure la Direttiva relativa alle
ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione
contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883), stato al
1°gennaio 2023, pag. 80-81, marginale D36, note 75 e 76), il Tribunale federale, confermando nel risultato la
STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, nel caso di un’assicurata cittadini
italiana che aveva sottoscritto alcuni contratti a tempo determinato con un
datore di lavoro nel nostro Cantone ha stabilito che “la controversa ricade
nel campo di applicazione degli Accordi bilaterali con l’Unione europea (ALC).
Se l’interessato come frontaliere ha diritto in Svizzera alle indennità di
disoccupazione a causa di lavoro ridotto o di altre sospensione temporanee del
lavoro, ciò si determina secondo il relativo regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(regolamento n. 883/2004). Il “lavoro ridotto” nel senso del regolamento è dato
quando la persona assicurata continua a lavorare in un’impresa e
temporaneamente non esercita l’attività lucrativa, tuttavia con la possibilità
di ritornare in ogni momento al suo posto di lavoro. Questo deriva dalla
giurisprudenza vigente per la Svizzera della Corte di giustizia europea e da
una decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale. Se per contro non esiste più una relazione fondata su di
un contratto di lavoro, perché il contratto è stato sciolto o ha terminato la
sua durata, bisogna concludere per una disoccupazione totale. In tale
costellazione, è competente l’assicurazione contro la disoccupazione dello
Stato di residenza. In definitiva è determinante dove esistono le migliori
possibilità per la ricerca di un lavoro. in caso di lavoro ridotto o
sospensione temporanee è lo Stato del luogo di lavoro, in caso di
disoccupazione totale è lo Stato di residenza. Nel caso concreto, l’interessato
ha lavorato senza interruzioni presso il medesimo datore di lavoro. Essa però
ha sottoscritto soltanto contratti a tempo determinato. Nel momento del suo
annuncio di disoccupazione in Svizzera non era chiaro, se ella avrebbe potuto
ancora lavorare presso il medesimo datore di lavoro (…). Doveva pertanto essere
considerata come totalmente disoccupata e sottoposta alla legislazione dello
Stato di residenza, nella fattispecie l’Italia.”.
In quel caso, l’Alta Corte ha,
peraltro, lasciato aperta la questione a sapere se, “in applicazione
dell’art. 16 cpv. 2 ALC, debba essere ritenuta vincolante per il Tribunale
federale anche la sentenza C-655/13 della Corte di giustizia europea, (…) la
quale stabilisce che una disoccupazione parziale può realizzarsi
perfino quando il nuovo contratto di lavoro è sottoscritto non con il medesimo,
ma con un altro datore di lavoro (…)” ritenuto che “nel caso concreto
l'assicurata ha concluso i contratti sempre con il medesimo datore di lavoro”.
Nel caso concreto, giova,
dapprima, rammentare che l’ultimo dei contratti di missione che avevano legato
il ricorrente alla __________ prima che il medesimo postulasse le indennità
LADI, era giunto scadenza il 17 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3. e doc.
3, 8 e 11).
Tant’è
che quando 2 novembre 2011 il ricorrente ha sottoscritto la domanda di
indennità di disoccupazione a valere dal 18 ottobre precedente, ha precisato di
non percepire un reddito da attività indipendente o dipendente, di essere
disponibile al 100%, che il contratto di lavoro con la __________ era stato
disdetto a causa della “mancanza di lavoro”, con effetto al 17 settembre
2021.
Dal
formulario IPA del mese di ottobre 2021 (come visto, cfr. supra consid. 2.3.)
emerge, poi, che il ricorrente ha risposto negativamente alla domanda a sapere
se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”. È, poi, stato solamente
dal mese successivo che egli ha sottoscritto altri contratti di missione con la
precedente datrice, e meglio dal 4 al 7 novembre e dall’11 al 30 novembre, come
risulta tanto dai moduli IPA, quando dagli attestati di guadagno intermedi in
atti (cfr. supra consid. 2.3.).
Pertanto,
RI 1 al momento in cui si è iscritto in disoccupazione era totalmente
disoccupato, ed ha successivamente accettato dei contratti di missioni (i cui
proventi sono, poi, rettamente stati annunciati come guadagno intermedio)
unicamente in ottemperanza al suo dovere di ridurre il danno. Ciò, alla luce di
tutto quanto precede, non fa di lui un disoccupato parziale.
2.6
Come
visto (cfr. supra consid. 2.3.), dal profilo del diritto interno, un assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali.
In
tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense,
con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.
3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5
agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo
l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera
(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre
va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una
sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha
ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato
il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto
non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
Nella
presente fattispecie, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), il
ricorrente, a beneficio di un permesso di tipo L dal maggio 2020 (cfr. doc.
22), rinnovato su base annuale, risulta essere giunto da __________ (Italia) a __________
nel luglio 2017 - quando beneficiava di un permesso per frontalieri di tipo “G”,
che ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LStr, impone al titolare di recarsi almeno una
volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero – dove, dal febbraio
2019, loca un appartamento di proprietà di __________ (cfr. supra consid. 2.3.
e l’estratto del sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino
relativo alla persona dell’insorgente).
Egli è
coniugato con __________. La coppia ha due figli, uno dei quali residente in
Ticino e l’altro in Italia con la madre (cfr. supra consid. 1.2., 1.4. e 2.3.).
La
moglie del ricorrente, che con lui compone il “nucleo familiare centrale”,
“risiede formalmente in Italia nella casa di sua proprietà”. Tanto
l’assicurato quanto il suo rappresentante sostengono ch’ella raggiunga il
marito, in Ticino, “benché non disponga del permesso”. Ora, se è ben
possibile che __________ si rechi con una certa frequenza dal marito, questo
Tribunale ritiene inverosimile ch’ella, come invece asserito da RI 1, abiti “effettivamente
e durevolmente in Ticino” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 27), o come
precisato dal suo rappresentante, “rimane in Ticino accanto al marito per
vivere con lui” nella misura suindicata (“60/70%” del tempo) senza
regolare permesso di polizia degli stranieri.
Del
resto, in atti non risulta in alcun modo, se non in quelle che sono rimaste
mere allegazioni di parte, non sovvertibili da qualche spesa per il
parrucchiere o trattamenti dietetici e di agopuntura usufruiti dalla moglie del
ricorrente che può effettivamente rendere visita al marito in Ticino, che __________
si sia formalmente trasferita nel nostro Paese.
Decisiva
è invece la circostanza che la moglie dell’assicurato è “residente
formalmente in Italia nella sua casa di proprietà”.
Il
ricorrente in Ticino, da quanto emerge dal contratto di locazione in atti,
dispone semplicemente di un appartamento composto da un locale e mezzo (cfr.
supra consid. 2.3.) - che già locava quando disponeva di un permesso di tipo G
e doveva, quindi, far rientro a cadenza almeno settimanale al proprio domicilio
principale in Italia.
In
simili condizioni, il TCA deve concludere che il centro degli interessi
personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3;
STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del
25.
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________,
a 78 km (pari ad un tragitto di un’ora e venti minuti) da __________, dove in
un immobile di proprietà vive la moglie. Stando a quanto emerge dall’Anagrafe
regionale del __________ che “riporta l’elenco degli Operatori (aggiornato
quotidianamente)”, dal 2013 in quella località risulta peraltro attiva una,
“denominazione” __________, nella versione consultabile il 25 gennaio
2023).
L’insorgente non ha, quindi,
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige quale
terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il
centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr.
STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022
consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre
2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre
2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto
per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno
più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove
si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la
residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno
importante. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28
novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. supra consid. 2.2.).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Il
fatto che l’assicurato abbia dei conoscenti in Svizzera è poi ininfluente. Non
è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato
differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta
Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere
amici e conoscenti in Svizzera per creare il
centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
Neppure
l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto,
peraltro, che il beneficiario di un permesso di dimora di breve durata, ma
valevole almeno tre mesi, è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a
OAMal e 32 LStrl). In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto
ch’egli abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.
Conseguentemente
ai numerosi rifornimenti di benzina emergenti dalla documentazione bancaria in
atti, il TCA deve concludere, in particolare in ragione del fatto che tali
operazioni vengono effettuate compatibilmente con i turni di lavoro del
ricorrente, che con ogni verosimiglianza, sebbene RI 1 abbia affermato di non
avere un’automobile (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4. ed all. a doc. 17), il
ricorrente disponga, in realtà, di un veicolo e che questo sia immatricolato,
con ogni probabilità, in Italia.
Il
ricorrente, che pretende di risiedere a tutti gli effetti a __________, avrebbe
dovuto, entro 12 mesi dall’inizio della residenza, convertire la licenza di
condurre italiana, e meglio secondo prevede l’art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC (v.
anche l’art. 147 OAC).
Patente
italiana di cui, invece, il ricorrente ha avuto la premura di chiedere il
rinnovo nella vicina Penisola, che, quindi, gli è stata rilasciata il 10
novembre 2021 (quando gli era riconosciuto il diritto alle prestazioni LADI) e
che l’insorgente ha esibito quantomeno sino alla scorsa primavera (avendola
prodotta dopo il 28 aprile 2022), non disponendo di analogo documento svizzero
(cfr. supra consid. 2.3. ed all. a doc. 17).
Per
quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -
AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero”
i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;
www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),
è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad
altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la
propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione
all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo
tardivamente (il 28 novembre 2021; cfr. doc. 21), non comprova la residenza
effettiva nel nostro Paese.
A nulla di diverso può portare nemmeno
la circostanza che il ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con
un operatore telefonico mobile o internet, che lochi un appartamento del quale,
quando non rientra in Italia, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico
faccia acquisti, si rifornisca di benzina, frequenti esercizi pubblici e
veterinario (cfr. supra consid. 2.3.).
Alla
luce di quanto appena esposto, a ragione, secondo il TCA, nella decisione su
opposizione impugnata, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto
realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010
del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7
dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA
38.2019.50
del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA
38.2014.10
del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata
in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata
in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
2.7
Vista la
conclusione alla quale questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si
tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della
LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V
172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions
Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in
particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due
Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,
DTF 133 V 173).
Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS
0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015.
pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V
590.
consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta
la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove,
di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi
assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro
caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.
1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare
consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase
del Regolamento (“La persona che si trova in
disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata
o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto
salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a
titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)
e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il
disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni
in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato
soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o
autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”;
cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
2.8
Il
Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il
disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato
membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa
disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la
loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131
V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi
assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui
hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il
Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente
i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera
(cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto
2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo
65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene
conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco
esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno
2016.
p.to A31)).
Con
sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V
209, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi
frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004
hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato
dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel
proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a
disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in
Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni
scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di
disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In
quell’occasione, il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del
Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad
un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in
Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019,
aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro;
da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale
cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel
ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in
Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non
lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che
l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in
una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui
famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che
però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta
Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato
il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte
del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali
non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato,
visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì
occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato,
quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato
in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.
Il
Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai
sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno
valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato
in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un
collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla
settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro
svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in
disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo
in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta
Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di
applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che
l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in
qualità di falso frontaliere.
2.9
Per
quanto concerne il TCA, giova rilevare che il Presidente
di questa Corte, in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato
la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi
frontalieri (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
L’avv.
Daniela Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO,
il 25 agosto 2015, ha affermato:
"
(…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato
che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire
le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono
sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il
soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del
diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli
stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di
disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa
la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)
L’8
settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in
ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre
2015),
ha posto all’avv. Riva i seguenti quesiti:
"
(…)
Nella Circolare ID 883 viene precisato
quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con
residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il diritto alle
prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la
persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare
presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in
modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e
dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai
requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”
A91 L’articolo 7 RB
prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i
lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della
residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade
quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto
all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di
controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le
prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.
(…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare
direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito
dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora
esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere
realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio:
basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc.
38.2015.30, doc. XII)
L’avv.
Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha
risposto:
"
(…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può
essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva
è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione
(art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo
scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro
nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda
all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per
recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità
cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie
correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori
indicazioni generiche in merito.”
(cfr.inc. 38.2015.3,
doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016
Nr. 60 pag. 293-307)
2.10
In
relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato
che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa
Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che
sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre
con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha
considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in
seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra
con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e
figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera
94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche
con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale
lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L
e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in
ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato
che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava
in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella
casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure
studiavano.
Il TCA
è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva
sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte
lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la
camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per
almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con
precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel
periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si
spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla
moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la
separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine
l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a
dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA
ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua
situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
Pure
con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad
un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli
ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza
nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e
stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di
opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto
iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro
Cantone.
Il
TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un
lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata)
aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo
luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti
sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla
Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il
medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di
disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015
Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato
ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un
permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che
rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con
contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi
anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,
inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
Neppure
è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44
del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso
di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In
una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio
38.2019.51
dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata
ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche
volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non
potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque
rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito
un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Con
sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è
stato in ogni caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che
era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore
settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
Con
sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, nel caso di un assicurato che ha
lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del
personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo
giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno,
considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in
Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse,
di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto
che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il
cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di
residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono
beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a
disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa
oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il
ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la
dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo
dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale
questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha
quindi rinviato gli atti.
In una sentenza
38.2022.47
del 19 settembre 2022, il TCA, anche nell’ipotesi in cui
quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato
insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo
stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il
caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non
aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove
aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
Infine,
con sentenza 38.2022.72 del 16 gennaio 2023, questa Corte, nel caso di un assicurato
al beneficio di un permesso di tipo “B”, che ha lavorato nell’edilizia, prima
tramite agenzie interinali, poi a tempo determinato, considerando in
particolare che la sua residenza all’estero, in Sardegna, non gli permetteva,
nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente
presso la sua famiglia - dalla quale si recava sostanzialmente due volte
l’anno, in corrispondenza delle festività natalizia e delle ferie estive -,
questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente
rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi
frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione. Il TCA, in quel
caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto
che il medesimo era stato assente dal nostro Paese per due periodi rilevanti -
dapprima rimanendo bloccato da prima di Natale 2021 a metà febbraio 2022 in
conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia Covid-19 disposte,
mentre si trovava in Sardegna, dall’Italia e, poi, partendo per le ferie senza
essere stato previamente autorizzato dal suo consulente URC – ha trasmesso gli
atti all’amministrazione affinché verificasse se in tali intervalli temporanei
l’idoneità al collocamento dell’assicurato ai sensi dell’art. 15 LADI fosse, o
meno, data.
2.11
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte
rileva che nella procedura di opposizione l’amministrazione non ha esperito una
specifica istruttoria circa la fattispecie dal profilo del diritto
internazionale.
Il
TCA ritiene invece che tali aspetti vadano maggiormente indagati, ragion per
cui gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di
quanto indicato nei passaggi a seguire e decida nuovamente in merito
all’eventuale diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione.
In
relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52
LPGA, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (cfr. STF C 273/06 del 25
settembre 2007 consid. 3.2.)
Al
riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha,
inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha
rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si
ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a
lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia
la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione
essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.
5.
pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr.
pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4
dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.;
STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
In
concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto, chinarsi – se del caso anche
procedendo alle audizioni richieste dall’assicurato – sulla questione a sapere
se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere
qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di
questa Corte, non può essere scartata a priori.
In tal
senso, il TCA rammenta, infatti, che il ricorrente, prima di ottenere il
permesso L (il tipo di permesso di polizia degli stranieri non essendo peraltro
decisivo in questo contesto, cfr. supra consid. 2.2.), e meglio quando già
locava l’ente sito in __________ (dove peraltro dichiara di risiedere dal
luglio 2017), disponeva di un permesso G, comportante l’obbligo di rientro
settimanale in Italia.
Contrariamente,
poi, a quanto pretendono RI 1 ed il suo rappresentante, inoltre, la costante
presenza del ricorrente sul suolo elvetico nel fine settimana, quantomeno da
metà maggio 2021, non trova riscontro nella documentazione bancaria versata
agli atti (cfr. supra consid. 2.4.).
Gli
estratti conto, in particolare nel periodo da inizio marzo ad inizio maggio
2022, non riportano spese in Canton Ticino nel weekend e non attestano, quindi,
la presenza del ricorrente sul territorio elvetico nei fine settimana. Dalla
documentazione bancaria in questione emerge, anzi, che dopo che si è rifornito
presso __________ in data 28 febbraio 2022 (per fr. 100.75), il ricorrente non
ha proceduto ad operazioni bancarie in presenza sul suolo elvetico sino all’11
marzo 2022. Dal 14 marzo 2022, quando nuovamente si è rifornito presso __________,
il ricorrente non ha fatto spese sino al 21 marzo successivo. Il 25 marzo 2022
il ricorrente, dopo essersi rifornito __________, si è recato in Italia, dove è
rimasto in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 e non ha
effettuato spese in Svizzera sino al 4 aprile 2022. Dopo aver fatto il pieno
l’8 aprile 2022, il ricorrente si è diretto in Italia, dove il 9 aprile ha
fatto acquisti presso __________. Dopo essersi rifornito presso __________ il
14.
aprile 2022, l’insorgente non ha effettuato spese in Svizzera sino al 19
aprile successivo (quando ha rifatto il pieno presso __________). Nuovamente,
nel fine settimana del 23 e 24 aprile 2022 non risultano spese sul territorio
elvetico, così come non ve n’è traccia tra il 29 aprile ed il 2 maggio 2022
(cfr. doc. 18 e supra consid. 2.3. e 2.4.).
Qualora
la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo
statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece,
essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di
opzione.
Vagliando quest’altra ipotesi, alla
luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF
148.
V 209, riassunta al consid. 2.8. (che ha confermato il
riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo
alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato
in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione
dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), la
Cassa dovrà, d’un lato, tenere in considerazione che:
- RI
1, al beneficio di un permesso di dimora tipo L dal maggio 2020 (cfr. supra
consid. 2.3.), ha lavorato in Ticino dal 2014 nel settore dell’edilizia come
posatore di pavimenti non qualificato, sulla base di contratti di lavoro a
tempo determinato, o di missione, che lo hanno visto impiegato dal lunedì al
venerdì, allorquando i turni giungevano, al più tardi, al termine alle ore
16:30 (cfr. supra consid. 2.3.);
- in
Ticino, il ricorrente dispone di un veicolo;
- la moglie, come visto (cfr.
supra consid. 2.3. e 2.6.), risiede in __________, che dista 78 chilometri da __________,
per un tempo di percorrenza di un’ora e venti minuti;
- nel periodo qui oggetto di
esame (cfr. supra consid. 2.1.) il ricorrente disponeva di contratti di
missione in base ai quali (fine settimana a parte) è stato presente sul mercato
del lavoro svizzero (cfr. i formulari “Indicazioni della persona assicurata”
riprodotti al consid. 2.4.), nel quale è attivo dal 2014.
Nell’ipotesi
in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato
come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione,
l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre
condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.
2.12
Alla luce
dell’esito della presente vertenza, l’audizione di __________ e dello stesso RI
1, richieste per conto di quest’ultimo dal suo rappresentante, si rivelano
superflue.
2.13
L’assicurato
che ha protestato spese e ripetibili (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) e che
in concreto è vincente in causa, è rappresentato
da un sindacato ed ha, quindi, diritto all'importo di fr. 500.- a titolo di
ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118
V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il
legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese
giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA
38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre
2021.
consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.9
del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su
opposizione del 4 ottobre 2022 è annullata.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato al
considerando 2.11.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al ricorrente
fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti