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Decisione

38.2022.85

Ricorrente residente in Italia, dove vive la moglie, e non in Svizzera. Totalmente e non parzialmente disoccupato. Atti rinviati alla Cassa affinché stabilisca se il ricorrente possa, o meno, essere considerato un vero frontaliere e, se così non fosse, un falso frontaliere

30 gennaio 2023Italiano94 min

ipotizzabile che lei risiede effettivamente nell’appartamento in affitto a __________

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.85

CL/DC

Lugano

30 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4

novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

4 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 4 ottobre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato la precedente decisione del 17 maggio 2022 (cfr. doc. 26) negando

a RI 1 (classe 1963) - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ il 18 ottobre 2021 dichiarando una disponibilità al 100%,

precedentemente attivo in qualità di “posatore di pavimenti non qualificato”

ed al quale dal 18 ottobre 2021 era stato “di principio” riconosciuto “il

diritto all’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 3-8 e 14) - il diritto

alle prestazioni LADI a far tempo dal 1° marzo 2022. Nella decisione su

opposizione, l’amministrazione ha infatti ritenuto che l’assicurato non può

essere considerato residente in Svizzera, bensì in Italia, dove si trova la

moglie, e meglio come segue:

" (…)

17.

(…) la Cassa rileva che

lei ha indicato che lavora in Svizzera dal 2014, ha presentato un contratto

d’affitto per un appartamento di 30 mq di 1.5 locali con inizio della locazione

il 01.02.2019, per contro la disdetta inoltrata da __________, notificata in

data 21.06.2019 è stata inoltrata in Italia (__________). Nella richiesta di

informazioni del 01.04.2022 lei ha indicato di possedere una licenza di

circolazione italiana ma di non avere l’auto immatricolata in Svizzera,

malgrado ciò fa regolarmente rifornimento, presumibilmente con un’auto

immatricolata in Italia.

18.

La Cassa ha analizzato

gli estratti bancari trasmessi ed ha rilevato che se da un lato è vero che vi

sono operazioni effettuate in Svizzera, in tutto l’arco del 2021 e del 2022 non

vi è stata una sola operazione durante il fine settimana.

19.

In risposta al quesito

in merito alla notifica di assenze durante il fine settimana non vi è una

direttiva che imponga la notifica, però il fatto che una persona risieda tutti

Fatti

i giorni di libero in un altro Stato è indizio che il suo centro degli

interessi non è in Svizzera.

(…)

21.

Visto la documentazione

prodotta e quanto indicato nella sua opposizione appare indubbio quindi che il

centro delle relazioni personali risulta essere in Italia.

22.

Applicando il criterio

della probabilità preponderante la Cassa ritiene che se da un lato è

ipotizzabile che lei risiede effettivamente nell’appartamento in affitto a __________

ed ha intenzione di continuare a risiedervi, dall’altro la terza condizione non

è adempiuta (avere il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera), in

quanto la sua famiglia (moglie che abita in casa di proprietà) risiede in

Italia.” (cfr. all. A a doc. I).

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, chiedendo di essere “posto al beneficio delle prestazioni

LADI (…) retroattivamente sin dal 1° marzo 2022, da quando è stato interrotto

il pagamento nonostante il controllo della disoccupazione, senza alcuna

restrizione”, oltre a protestare “tasse, spese e ripetibili” che non

ha quantificato (cfr. doc. I).

A sostegno delle pretese del

proprio assistito, il rappresentante ha fatto valere, in primo luogo, che il

ricorrente risiede a tutti gli effetti in Svizzera, secondariamente - ed in via

subordinata - che conseguendo RI 1 un guadagno intermedio egli dovrebbe

essere considerato come parzialmente (e non totalmente) disoccupato e, infine, sussidiariamente,

chiede di “verificare se ricorrono le condizioni per sancire il diritto alle

prestazioni LADI, partendo dal presupposto della fattispecie specifica che

riguarda la tipologia del falso frontaliere che in concreto non è stato

valutato”.

A conferma del fatto che il proprio

assistito sia residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cv. 1 lett. c LADI, il

Sindacato fa valere che nel nostro Paese RI 1 beneficia di un permesso di tipo

L, che ha relazioni professionali e sociali in Ticino sin dal 2014, che la

moglie (che con il ricorrente compone il “nucleo centrale” della

famiglia), “la quale risiede formalmente in Italia nella casa di sua

proprietà”, lo raggiunge “molto spesso”, e meglio nella misura del “60/70%

del suo tempo”, nel nostro Cantone, che dei due figli della coppia uno

risiede in Ticino con la propria famiglia (e l’altro nella vicina Penisola),

che è iscritto all’AIRE, che dispone di un abbonamento internet, che è socio RA

1, che il consumo annuo di elettricità ammonta a fr. 642.- per il 2021 e che

tale cifra è “senza dubbio rilevante” e che dal 2017 risiede a __________

e che con il proprio locatore __________ (oltre che con la famiglia __________)

intrattiene anche rapporti privati. Quest’ultimo, sino “a qualche mese

addietro”, abitava nella medesima casa in cui trova l’ente locato da RI 1 -

che ne chiede l’audizione affinché “possa riferire delle abitudini del

ricorrente e di sua moglie”.

“Oltre alle relazioni familiari”,

precisa il rappresentante, “il ricorrente intrattiene rapporti anche con

altri soggetti e il suo futuro è proiettato in Svizzera anche con l’arrivo

stabile della moglie (…) senonché per questa operazione necessita di un lavoro

più stabile che finora non è ancora riuscito a trovare”.

Il rappresentante contesta, poi,

che – come, invece, sostenuto dalla Cassa - non vi siano operazioni bancarie

sul territorio elvetico durante il fine settimana, rilevando che “evidentemente

bisogna distinguere tra la contabilizzazione dell’importo, che in genere

avviene da parte della banca nei giorni feriali, e la data in cui viene

effettuata l’operazione”.

Il Sindacato fa, poi, valere che la

questione relativa alla residenza e quindi al centro degli interessi, nemmeno

dovrebbe entrare in considerazione, dal momento che il suo assistito sarebbe in

realtà, parzialmente (e non totalmente) disoccupato siccome il ricorrente “da

quando ha fatto valere il diritto quindi all’autunno 2021, ha sempre esercitato

l’attività lavorativa per agenzie interinali, tornando spesso a svolger le

medesime mansioni presso la medesima impresa acquistatrice”.

Precisando che la “marginale A72

indica che la disoccupazione parziale coincide con la nozione svizzera di

lavoro ridotto (rammentiamo che i lavoratori esteri hanno ridotto al lavoro

ridotto senza alcun esame della residenza solo perché legati da un contratto di

lavoro); si tratta di un contratto ancora in vigore che prevede un orario

temporaneamente ridotto”, il rappresentante osserva che nel caso di un

assicurato parzialmente disoccupato la base legale internazionale

sarebbe

da identificare nell’art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, di modo che in buona

sostanza, il requisito della residenza, segnatamente il centro degli interessi

come emergente dalla giurisprudenza non si applica essendo confrontati con dei

disoccupati parziali di area UE.

Il rappresentante osserva, infine,

che la Cassa non ha valutato l’eventualità che all’assicurato, che “nei fine

settimana (…) rimane piuttosto stabilmente in Ticino”, possa essere

riconosciuto lo statuto di falso frontaliere e quindi il diritto d’opzione, e

meglio come stabilito dall’Alta Corte nella STF 8C_432/2021 del 20 gennaio

2022, pubblicata in DTF 148 V 209.

Da ultimo, il Sindacato chiede

l’audizione (oltre, come visto, di __________) dell’assicurato, “affinché

egli possa riferire e/o semplicemente confermare, se del caso, le sue

condizioni quadro fattuali dalle quali si prende spunto per riconoscere oppure

per negare il diritto alle prestazioni LADI” (cfr. doc. I).

Il 22 novembre 2022, il

rappresentante del ricorrente, a complemento di quanto già fatto valere e

prodotto in sede ricorsuale, ha trasmesso al TCA la seguente documentazione:

" (…)

·

Certificato elettorale relativo alla circoscrizione estera. Si

tratta del certificato elettorale che è stato utilizzato dal ricorrente, in

occasione delle votazioni politiche di settembre 2022 per l’elezione del

parlamento italiano, nel quadro della circoscrizione estera vale a dire con la

votazione avvenuta in Ticino per il tramite del consolato. Evidentemente si

tratta di un atto che è indice di dimora/residenza formale all’estero.

·

Fattura relativa alla terapia di agopuntura seguita dalla signora

__________ moglie del ricorrente. Ella utilizza questa struttura trovandosi

molto spesso in Ticino dove raggiunge il marito pur non avendo il permesso.

·

Sempre per la signora __________, fattura della __________ dove

si è rivolta per la riparazione dei propri occhiali.

·

Fattura del centro veterinario __________ di dicembre 2020,

relativa alla terapia per la cura del proprio cane che dalla primavera 2022 non

c’è più.

·

Complemento estratti conto __________ fino a giugno 2022 [ndr:

trattasi, in realtà, della documentazione bancaria per i periodi dal 1° gennaio

all’8 febbraio 2022, dal 22 febbraio al 23 marzo 2022, dal 27 aprile al 19

maggio 2021 e dal 31 maggio al 14 giugno 2021]” (cfr. doc. III ed all.).

Contestualmente,

il rappresentante del ricorrente ha precisato che a cadenza “poco più che

mensile” dagli estratti conto versati in atti risulta una spesa riguardante

il parrucchiere, presso un salone che si occupa solo di trattamenti per signora

e che è, quindi, frequentato dalla moglie dell’assicurato, la quale “preferisce

restare in Ticino per buona parte del suo tempo benché non disponga del

permesso, facendo comunque avanti e indietro dall’Italia”. La consorte di RI

1, ha proseguito il Sindacato, “rimane in Ticino accanto al marito per

vivere con lui, come si vede nelle proprie abitudini commerciali, ma vi resta

anche per seguire il figlio e quindi vi intrattiene dei rapporti stretti. Il

figlio fra qualche mese diverrà padre e di conseguenza la signora accompagna

anche questo percorso”. In conclusione, pertanto, a mente del

rappresentante del ricorrente, non vi sarebbero dubbi circa il fatto che

quest’ultimo risiede in Ticino, dove avrebbe anche il centro dei propri “interessi

sociali e personali” e non in Italia, dove fa rientro “sporadicamente”

(cfr. doc. III).

1.3. Nella

risposta di causa di data 7 dicembre 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la

reiezione del ricorso. L’amministrazione ha, innanzitutto, richiamato le

motivazioni già esposte nella decisione su opposizione ed ha, poi, osservato

quanto segue:

" (…)

7.

Nel

ricorso viene indicato che la cassa non ha valutato la questione del falso

frontaliere e l'opzione disoccupazione parziale; a tal proposito lo statuto di

"falso frontaliere" è riconosciuto ai lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri.

8.

La

situazione del ricorrente non è paragonabile a nessuna delle circostanze

summenzionate, Io stesso è stato impiegato presso agenzie interinali.

9.

Per

quanto riguarda i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza

all'estero, la questione della competenza è in linea di principio disciplinata

in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione

completa.

A

tal riguardo vi sono due eccezioni.

Se

il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto

contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliero (disdetta per

modifica del contratto di lavoro), rimane competente lo Stato di attività. La

competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione

completa.

È

competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri

perdano l'attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività

accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di

residenza soltanto se perdono anche l'attività principale (disoccupazione

completa).

10.

Il

fatto di rivendicare le indennità in base all'art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, a

mente della cassa, è già una conferma di risiedere all'estero.

11.

L'applicazione

di tale provvedimento non è attuabile in quanto non vi è stata disoccupazione

parziale ma il rapporto di lavoro è stato interrotto definitivamente per

mancanza di lavoro.

12.

In

merito alla moglie la cassa [ndr: osserva che] le argomentazioni sul suo

mancato trasferimento sono sempre state vaghe, non è mai stata data una

risposta precisa, ciò avvalora quanto sostenuto dalla cassa in merito al centro

degli interessi, non si riesce a capire, visto che apparentemente è sempre in

Svizzera [ndr: perché] non si sia trasferita.” (cfr. doc. V).

1.4. Con

replica del 20 dicembre 2022 – trasmessa, per conoscenza, alla Cassa il giorno

seguente (cfr. doc. VIII) -, il sindacato RA 1 ha comunicato al TCA di non

avere ulteriori mezzi di prova e rinviato a quanto già esposto e prodotto,

ribadendo la necessità di provvedere alle audizioni postulate in sede

ricorsuale (cfr. doc. VII).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure

no, alle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2022, e meglio da quando la

Cassa ha negato che ciò fosse il caso (cfr. doc. 26 e 28).

La costante

giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131

V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Questo Tribunale,

d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio,

solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata

dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo 2021;

STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo

2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre

2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

Nella presente

fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione

emessa il 4 ottobre 2022 dalla Cassa, la quale concerne esclusivamente il

diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal 1° marzo 2022 (cfr.

supra consid. 1.1., doc. 28 e all. A a doc. I).

2.2. Uno dei

presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI).

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la

LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13

cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora

dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto

2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una

sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag.

309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al

consid. 2.6.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il

centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove

disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in

un bilocale con il figlio.

In una

sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha

ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità

di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c).

Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato

dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004,

benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci

che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato

non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui

all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non

è dunque della Confederazione.

In una

sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile

il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

" (…) la Corte in modo

particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e

mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano

del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non

potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre

2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una

sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il

diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il

centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente,

erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi

praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove

abitavano in una villa).

In una

sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare

la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in

Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato,

precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di

una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento

occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della

Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la

sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si

limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di

genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché

asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

In

una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018

N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA

38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la

residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che

all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In

Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani

residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un

appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano

divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un

veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel

fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio

in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso

o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una

risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del

singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non

dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte

cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà

tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai

giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli

elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il

Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del

profilo facebook o estrapolando singole frasi. Egli poi pare dimenticare che

per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le

quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non

è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della

prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce

aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento

sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide

un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa

dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che

risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è

condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013

del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società

sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica,

anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di

valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente

dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel

Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di

espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza

in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior

rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che

l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La

conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con

altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto

in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del

resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al

di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche

ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA

38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021

del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA

38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA

38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

In una

sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13

pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

" (…) ai disoccupati si applica la

legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della

disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata

– nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle

prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione

presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta

alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi

disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora

effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai

chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite

dalla persona assicurata.”

In

un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta

Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che

un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si

trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B

rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui

famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia

(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in

prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non

avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva

diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal

1° luglio 2017.

In una sentenza 8C_326/2020 del 4

agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel

caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in

Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone,

tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di

residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile

(art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è

richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia

l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il

centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata

in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere

sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto

residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi

negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi

anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto

all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il

risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso

del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono

necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un

certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in

Svizzera (consid. 2.2.).

In un’altra sentenza 8C_632/2020

dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi

trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria

compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva,

e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i

genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una

camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero.

Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha

infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di

relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei

confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita

regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in

concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e

quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Infine,

con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale federale ha

respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7

febbraio 2022 e confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro

degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle

relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la

moglie e dove egli si recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva

le ferie. In siffatte circostanze, il ricorrente non era da considerarsi

residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito

una dimora secondaria, e meglio come segue:

" 4.2.2. Il ricorrente critica

inoltre il Tribunale cantonale per non aver tenuto conto dell'argomento

sollevato nel procedimento cantonale, secondo cui egli avrebbe informato la

Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il modulo "Richiesta di

informazioni/documentazione Residenza in Svizzera" inviato dalla Cassa il

13 maggio 2021) che era previsto che la moglie lo avrebbe presto raggiunto in

Svizzera, non appena gli aspetti amministrativi fossero stati risolti in Italia

e che il medico della moglie avesse dichiarato il trasferimento compatibile con

la sua situazione medica. Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima,

perché non le sarebbe stato permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa

della sua malattia, come pure non le sarebbe stato permesso di muoversi

liberamente in Lombardia senza motivi impellenti a causa delle restrizioni

imposte dalla pandemia di Covid e non le sarebbe stato permesso di entrare in

Svizzera.

Il

Tribunale cantonale non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non

fossero decisivi, in quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio

(centro degli interessi personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla

base dei frequenti e regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si

dovesse ammettere che il ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro

dei suoi interessi personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la

moglie, che non poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la

questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del

ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla

base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni

caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra

maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi

personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che

aveva le ferie.

4.2.3. Il

ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto

conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che

non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in

Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare

familiari e amici.

Il

Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche

accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia,

il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni

cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8

LADI.

4.2.4. Il

ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi

personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale

avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui

intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare

il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun obbligo

giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il centro

dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava. Ha

inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a

spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il

Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in

Svizzera solo a partire da quel momento.

È

vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il

centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui

lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se

questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia

ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine

ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il

periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo

tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento

di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi

interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta,

inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei

movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale

cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia

ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle

settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle

restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e

rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni

del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era

in Italia.

4.2.5. Il

ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale

abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per

determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati

in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia,

pur essendo domiciliati in Svizzera.

Il

ricorrente faceva certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la

settimana e in Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di

un criterio a sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il

ricorrente si trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo

occasionalmente.

4.2.6. Il

ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di

disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in

Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni

della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in

Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.

Sia

il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o

separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al

regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze

delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il

ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per

diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale,

privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto

federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in

Italia durante il periodo in questione.”.

2.3. Nella presente

evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, cittadino italiano, al

beneficio di un permesso per dimoranti temporaneo di tipo L, dopo avere, da

ultimo, lavorato dal 13 al 19 settembre 2021 presso la __________, succursale

di __________, si è iscritto in disoccupazione dal 18 ottobre 2021, alla

ricerca di un impiego a tempo pieno. Egli ha motivato la disdetta dell’ultimo

rapporto di lavoro con la “mancanza di lavoro”.

In

precedenza, il ricorrente, stando a quanto da lui indicato, era stato attivo

presso la __________, poi, e meglio dal 10 luglio 2019 al 18 settembre 2020,

presso __________ (ora in liquidazione) nella precedente sede di __________,

dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 presso __________ ed infine dal 18

febbraio 2021 in seno a __________, succursale di __________ (cfr. doc. 1-3).

Dall’attestato

del datore di lavoro sottoscritto dalla __________ emerge che il ricorrente vi

aveva lavorato (secondo gli orari di lavoro previsti dal Contratto collettivo

nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche,

parchetto e pavimenti tecnici rialzati, quindi, salvo eccezioni, dal lunedì al

venerdì, cfr. art. 21 CCL) in qualità di posatore pavimenti non qualificato e

che la disdetta era stata data con effetto al 20 giugno 2019 per motivi di

ristrutturazione aziendale (cfr. doc. 4 e 13).

Da

analogo documento compilato da __________ (ora in liquidazione), risulta che

l’assicurato aveva lavorato per conto della società come posatore di pavimenti

(a tempo pieno, con orario di lavoro dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle

16:00) dal 10 luglio 2019 sino al 6 novembre 2020, data alla quale il rapporto

di lavoro era giunto a conclusione a causa della “mancanza di lavoro”

(cfr. doc. 5 e 9).

Dall’attestato

redatto dalla __________ emerge che RI 1 vi era attivo in qualità di “Parkettleger”

e che il rapporto contrattuale è perdurato, una prima volta, dal 16 novembre al

31 dicembre 2020 (ultimo giorno di lavoro 18 dicembre 2020; cfr. doc. 6), ed

una seconda dall’11 al 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 7).

Da

ultimo, il rapporto di lavoro presso __________ è stato caratterizzato da

incarichi temporanei (contratti di missione) che hanno visto il ricorrente

attivo (tra le ore 07:30 e le 12:00 nonché tra le ore 13:00 e le 16:30), sempre

come posatore di pavimenti, dal 18 al 23 febbraio 2021, dal 17 al 24 marzo

2021, il 30 marzo 2021, dal 1° al 6 aprile 2021, dal 13 aprile al 1° giugno

2021, dall’11 giugno al 30 luglio 2021 e dal 13 al 17 settembre 2021. La

disdetta del rapporto contrattuale ha coinciso con la fine di un incarico

temporaneo (cfr. doc. 8 ed all. e doc. 11).

Presso

__________, l’assicurato – e meglio come notificato alla Cassa tanto nei

formulari “indicazioni della persona assicurata” quanto negli “attestati

di guadagno intermedio” - è poi stato attivo sulla base di contratti di

missione a decorrere dal 4 novembre 2021, dall’11 febbraio 2022, dal 6 aprile

2022, dal 7 giugno 2022 e dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. 11 ed all.).

Dagli

atti emerge, poi, che dal 22 al 25 marzo 2022, RI 1 ha lavorato per conto di __________

(cfr. doc. 10).

Il 1°

aprile 2022, la Cassa ha posto all’assicurato una serie di quesiti cui il

medesimo ha così risposto:

" (…)

D:

attualmente sta lavorando?

R:

D:

dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

R:

in Ticino dal 2014. Ultimo datore di lavoro __________

D:

come svolge le ricerche di lavoro?

R:

annunci internet, quotidiani, jobroom, cont. telefonici

D:

in quale settore ricerca lavoro?

R:

settore artigiano/edile posa pavimenti

D:

svolge qualche attività lavorativa all’estero (dipendente, indipendente). Se

sì, voglia specificarci genere di attività e luogo.

R:

no

D:

che tipo di lavoro cerca? (a tempo determinato, indeterminato, stagionale, …)

R: a

tempo determinato/indeterminato 100%

D:

attualmente dove risiede? Da quando?

R: __________

dal 01.07.2017

D:

di quanti locali è composta la sua abitazione?

R: 2

D:

era già ammobiliata?

R:

no

D:

l’abitazione è di sua proprietà oppure è in affitto? Se è in affitto, chi ha

stipulato il contratto d’affitto? (allegare copia del contratto d’affitto)

R: è

in affitto il sottoscritto ha stipulato il contratto

D:

vive solo o con altre persone?

R:

vivo solo quando mia moglie è in Italia

D:

come è composta l’economia domestica presso l’abitazione in Svizzera?

(specificare nome e cognome)

R: RI

1

D:

con le persone che soggiornano con lei nell’abitazione in Svizzera esiste un

rapporto di parentale? Se sì, voglia specificarci quale

R:

si sono i miei familiari

D:

dove consuma normalmente i pasti?

R: nell’abitazione

D: è

iscritto all’AIRE (voglia allegare copia della certificazione)

R:

D: è

sposato/a oppure ha un compagno/a? Se sì, dove risiede il suo coniuge,

rispettivamente il/la suo/a compagno/a?

R:

sposato – residenza in Italia

D:

il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a, lavora? Se sì, voglia

specificare presso quale datore di lavoro e la località

R:

non lavora

D:

dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a? (indirizzo

preciso)

R: __________

Italia

D:

ha figli? Se sì, voglia indicarci il loro nome, cognome e data di nascita

R:

sì, __________ __________.89, __________ __________.93

D:

dove risiedono i suoi figli?

R: __________,

__________

D:

dove studiano i suoi figli? Ne caso in cu dovessero lavorare, dove lavorano?

(specificare la località)

R: __________

D:

la sua famiglia vive in casa propria oppure è in affitto?

R:

mia moglie e mio figlio in Italia risiedono nell’abitazione di proprietà di mia

moglie

D:

se la sua famiglia vive all’estero, per quale motivo non si sono trasferiti in

Svizzera?

R:

gli impegni familiari al momento non consentono il trasferimento definitivo di

tutti i componenti della famiglia

D:

chi si occupa del mantenimento dei figli?

R:

//

D:

lei si occupa del mantenimento del coniuge?

R:

D:

sulla casa di proprietà paga un mutuo?

R:

//

D:

dove risiedono i suoi genitori?

R:

sono defunti

D:

ha fratelli o sorelle? Dove risiedono?

R:

//

D:

con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente,

settimanalmente, …)

R: è

mia moglie che mi raggiunge in dipendenza degli impegni familiari

D:

quando si ricongiunge con la sua famiglia dove soggiorna?

R:

presso la mia abitazione di __________

D:

per quale motivo si è trasferito dall’Italia alla Svizzera?

R:

per motivi di lavoro

D: è

in possesso di una licenza di condurre? La licenza di condurre è svizzera

oppure estera (voglia allegare copia della licenza di condurre)

R:

sì - patente italiana

D:

ha un veicolo? Se sì, e immatricolato in Svizzera? (voglia allegare copia del

libretto di circolazione)

R:

No

D: è

affiliato ad una Assicurazione malattia svizzera? Quale? (voglia allegare copia

del suo contratto d’assicurazione)

R:

sì __________

D:

ha un medico curante in Ticino? Se sì, voglia specificare il nome e l’indirizzo

R:

sì __________

D: è

membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro in

Svizzera e/o all’estero? Se sì, voglia specificare ragione sociale e luogo

d’iscrizione a registro

R:

no

D: è

abbonato a giornali e riviste? Quali?

R: __________

D:

presso la sua residenza in Svizzera ha un collegamento internet?

R:

D: ha

stipulato delle assicurazioni in Svizzera? Se sì, quali?

R:

no

D:

paga la Serafe?

R:

sì” (cfr. doc. 15)

L’11

aprile 2022, la Cassa ha sottoposto al ricorrente altre due domande cui il medesimo

ha così risposto:

"

(…)

D:

con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente,

settimanalmente, …)

R:

non c’è nessuna frequenza di rientro come già scritto la famiglia si

ricongiunge in Ticino dove abita e lavora anche l’altro figlio

D:

quanti anni ha il figlio __________?

R:

28 (cfr. doc. 16).

Il

successivo 28 aprile l’amministrazione ha chiesto all’assicurato:

" D: per quale motivo la moglie non

si è trasferita con lei in Svizzera?

D:

per quale motivo si trovava in Italia durante il periodo della quarantena?

D:

per quale motivo non ha segnalato sul formulario IPA del mese di marzo 2022,

eventuali soggiorni all’estero? (vacanze o altre assenze)

D:

considerato che ha dichiarato di provvedere al mantenimento di sua moglie e che

dall’estratto conto bancario non figura alcun versamento a favore della stessa,

voglio comunicarci quale è la modalità da lei utilizzata per far fronte alle

spese di mantenimento in Italia” (cfr. doc. 17)

RI 1

ha così risposto:

" Risposta alla domanda 1)

Perché

fino a questo momento per motivi economici e personali mia moglie ha fatto

questa scelta.

Risposta

alla domanda 2)

Mi

trovavo in Italia perché il fine settimana 26-27 marzo io e mia moglie avevamo

deciso di fare qualche lavoro nel giardino della casa di proprietà di mia

moglie in Italia, purtroppo non mi sono sentito bene, avendo sintomi che

facevano pensare al Covid ho fatto il test in farmacia (la cui copia vi è già

stata trasmessa) ed è risultato positivo. La normativa italiana in questi casi

prevede l’immediata segnalazione da parte della farmacia all’ASL e l’immediato

isolamento.

Ho

contattato l’hot-line cantonale per avere conferma della procedura (copia

messaggio verificabile sul mio telefono) e mi è stato confermato che avrei

dovuto seguire il tracciamento italiano e relativo isolamento su suolo

italiano. Oltre al fatto che non mi sentivo bene se avessi deciso di mettermi

in viaggio per tornare avrei violato la normativa del Paese in cui mi trovavo,

l’unica scelta possibile era attenermi alla regola e restare come previsto 7

giorni in isolamento in Italia.

A

titolo informativo a causa di questo inconveniente ho perso un contratto di

lavoro della durata di 3 mesi. Sarebbe stata la prosecuzione dell’unico lavoro

svolto nel mese di marzo 22-25 marzo.

Risposta

a domanda 3)

Ho

segnalato sul formulario del mese di marzo la quarantena Covid così come

indicato da un suo collega in quanto ho subito chiamato il vostro ufficio

chiedendo cosa dovevo fare. Non c’è stato alcun soggiorno trattandosi di

isolamento e non di vacanza, inoltre non ero al corrente di dovervi segnalare

come soggiorno all’estero se di sabato varco il confine.

Nel

mese di marzo non ci sono state assenze da dichiarare. Ho lavorato dal 22 al

25.03 (martedì-venerdì). Mi sono recato in Italia domenica 27 e dal 28 al 31

sono giorni di quarantena. Per la restante parte del mese non ho lavorato e

sono stato a casa.

Risposta

a domanda 4)

Provvedo

al mantenimento di mia moglie perché non ha un lavoro quindi l’unico reddito da

lavoro è il mio ma io non verso uno stipendio a mia moglie né un importo fisso

mensile, non troverà nessun versamento a suo favore. Le spese effettuate nei

vari supermercati ticinesi, come può vedere dall’estratto conto, si riferiscono

a prodotti alimentari e beni di necessità per entrambi. Come può verificare

anche la spesa dal parrucchiere di mia moglie è addebitata sullo stesso conto.

Nel caso mia moglie debba fare spese in Italia cambieremo del contante nella

valuta che serve.

(…)

Ho

sempre risposto alle sue domande dichiarando il vero e la mia situazione è

totalmente trasparente, ho inviato in modo puntuale ogni documento da lei

richiesto tra cui copia dell’estratto conto del 2021, più di 30 pagine, dove

credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani non solo che sono

presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino, ora le sto

inviando l’estratto conto del 2022 che ho dovuto chiedere alla banca e che mi è

costato 10 chf da cui immagino vedrà che le mie abitudini e spese sono le

stesse dell’anno precedente e di quello ancora prima. La invito a contattarmi

subito se desidera per fissare un appuntamento così da poter definire la

pratica e risolvere tutti i suoi dubbi. (…)” (cfr. all. a doc. 17).

Con

decisione del 17 maggio (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 26), la Cassa ha

stabilito che il ricorrente, a decorrere dal 1° marzo 2022, non aveva diritto

alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuto il requisito della

residenza. In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento

alla luce di quanto segue:

"

(…) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle

dichiarazioni fornite dall’assicurato, considerate la durata e la continuità

della presenza in Svizzera la natura e la caratteristica dell’attività qui

svolta, la situazione familiare, la situazione abitativa, va innanzitutto

concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessato si

situa in Italia, dove risiede la famiglia. Egli in Svizzera ha costruito

tutt’al più una dimora temporanea.

(…)

per quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni

personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve

essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in

concreto, l’assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in

Svizzera, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la

moglie e i figli risiedono in Italia.

Questa

situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell’attività

lavorativa e anche dopo l’iscrizione in disoccupazione. L’assicurato non può

quindi essere ritenuto residente in Svizzera.

Tenuto

conto della situazione concreta va concluso che l’assicurato non può comunque

essere qualificato come falso lavoratore frontaliere, non appartenendo alla

cerchia di persone che possono essere considerate come un lavoratore diverso da

un frontaliere (…) e pertanto non può scegliere se fare valere il diritto alle

prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato

dell’ultima attività. (…)” (cfr. doc. 26).

RI 1

ha impugnato tale provvedimento con tempestiva opposizione facendo valere:

-

Di lavorare “in Ticino da ben 8 anni, quindi dal 2014”;

-

Di essere “regolarmente iscritto all’AIRE” e di essere quindi “a

tutti gli effetti residente SOLO in Svizzera; situazione che comporta la

perdita di ogni diritto quale cittadino italiano residente in patria, in

particolare per quanto attiene alla sanità e le prestazioni di disoccupazione”;

-

Che uno dei figli vive nel nostro Paese, “dove lavora dal 2019 come __________

ed è regolarmente a beneficio di un permesso di soggiorno tipo B”;

-

Che solo il secondo figlio è rimasto in Italia, dove, avendo 28 anni, “conduce

una vita autonoma e non fa ormai più parte dello stretto nucleo familiare

rapportabile al centro degli interessi”;

-

Che sua “moglie vive buona parte del tempo presso il mio indirizzo in

Svizzera e non in Italia” e che “per questo motivo non risultano versamenti

all’estero per il suo sostentamento. Le spese sono addebitate dal mio conto

bancario e servono a sopperire al mantenimento di entrambi; l’estratto conto

dettagliato vi permetterà di appurare quanto detto. Risultano infatti

transazioni legale alla vita quotidiana, sono svolte con cronologica regolarità

e praticamente sempre con controparti con presenza sul suolo ticinese (spesa,

carburante, tempo libero, utenze, ecc). Troverete anche regolari addebiti per

prestazioni fruite da mia moglie, in particolare quale la parrucchiera o il

veterinario del nostro cane. (…) risulta quindi chiaro che entrambi abitiamo

Considerandi

effettivamente e durevolmente in Ticino ed in prossimità di nostro figlio, dove

abbiamo svariate relazioni personali e di amicizia con diverse persone (…)

potrete interpellare anche il locatore dell’appartamento di __________, sig. __________,

che risulta essere impiegato presso il Comune locale, che non avrà difficoltà

alcuna a confermare la mia effettiva residenza in loco e la presenza regolare

di mia moglie”;

-

Che la coniuge “sta cercando lavoro in Svizzera nell’ottica di un

trasferimento definitivo; non avendo ancora una certezza in tal senso per ora

ha mantenuto la residenza in Italia, per motivi legati alla proprietà”;

-

Che quello relativo alla quarantena in conseguenza della positività al

Covid non è stato un soggiorno all’estero non notificato ed ha ribadito le

circostanze che lo hanno costretto in Italia tra fine marzo ed inizio aprile

2021;

-

Che egli deve essere considerato residente a tutti gli effetti in

Svizzera - dove da 5 anni abita nel medesimo Comune, paga “regolarmente la

Cassa malati”, loca a suo nome un ente, è soggetto al pagamento del canone

SERAFE, ha un numero di telefonia mobile da 8 anni, ha legami personali dati,

d’un lato, dalla presenza del figlio e, d’altro lato, dal fatto che la “moglie

risiede buona parte del tempo” con lui nel nostro Cantone, è presente con

regolarità (al pari della moglie) sul territorio, e meglio come dimostrerebbero

le spese evincibili dagli estratti conto versati in atti – e non Italia, dove

la sua presenza avrebbe “carattere saltuario per motivi di gestione legati

all’abitazione di proprietà” intestata alla moglie (cfr. doc. 27).

Con

decisione su opposizione del 4 ottobre 2022, la Cassa ha, come visto, respinto

il gravame del ricorrente (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 28).

2.4

Il

ricorrente, rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa il 28 aprile 2022, ha

indicato che gli addebiti sul suo conto bancario sono indicativi di una sua

presenza fisica sul nostro territorio (“ho inviato (…) copia dell’estratto

conto del 2021 (…) dove credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani

non solo che sono presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino,

ora le sto inviando l’estratto conto del 2022 (…) da cui immagino vedrà che le

mie abitudini e spese sono le stesse dell’anno precedente e di quello ancora

prima” cfr. supra).

Al

riguardo va dapprima evidenziato il fatto che agli ordini di pagamento per

cassa malati, pigione mensile e abbonamento di telefonia mobile RI 1 poteva

provvedere anche dall’estero, e meglio come avvenuto tra il 31 marzo ed il 1

aprile 2022 quando l’assicurato si trovava, per sua stessa indicazione, in

quarantena in Italia e sul suo conto risultano addebitati ordini di pagamento a

favore di __________ e __________ (cfr. all. a doc. 17).

Dagli

estratti conto in atti, relativi alla relazione bancaria intesta al ricorrente

presso __________, emerge inoltre che, contrariamente alle affermazioni della

Cassa, nel 2021 vi sono state diverse operazioni di prelievo a contanti e spese

presso supermercati, stazioni di benzina, negozi, saloni di parrucchiera, ecc…,

in particolare, del __________ anche nel fine settimana. Ciò, tuttavia,

solamente sino a metà maggio 2021.

Da

quel momento, infatti, gli acquisti (che il ricorrente è solito saldare

utilizzando la carta anche quando si tratta di importi contenuti e quindi per

ogni minima spesa) effettuati in presenza sul territorio elvetico nel weekend

sono drasticamente diminuiti, e meglio:

-

dal 21 al 24 maggio compresi non

vi è stato alcun addebito;

-

dal 3 al 10 giugno compresi il

ricorrente non risulta aver fatto acquisiti;

-

nel weekend del 13 e 14 giugno non

vi sono addebiti;

-

nel weekend del 19 e 20 giugno non

vi sono addebiti;

-

tra il 26 ed il 29 giugno compresi

(laddove il 26 era un sabato, il 27 domenica ed il 29 festivo) non vi sono

addebiti;

-

nel fine settimana tra il 3 ed il

4.

luglio non vi sono addebiti;

-

nel weekend del 24 e 25 luglio,

del 31 luglio e del 1° agosto, del 7 e dell’8 agosto, non vi sono addebiti;

-

tra il 15 ed il 23 agosto compresi

(laddove il 15 era domenica, il 21 sabato ed il 22 domenica) non vi sono

addebiti;

-

tra il 29 agosto ed il 12

settembre non vi sono addebito;

-

tra il 18 ed il 23 settembre non

vi sono addebiti;

-

tra il 2 e il 13 ottobre non vi

sono addebiti;

-

tra il 30 ottobre ed il 1°

novembre (laddove il 30 era un sabato, il 31 una domenica ed il 1° festivo) non

vi sono addebiti;

-

dal 6 al 9 novembre non vi sono

addebiti (laddove il 6 era sabato, il 7 domenica e tra l’8 e il 9 dagli

attestati di guadagno intermedio in atti non risulta che il ricorrente abbia

lavorato) non vi sono addebiti;

-

nel weekend del 13 e 14 novembre

non vi sono addebiti;

-

nel weekend del 20 e 21 novembre

non vi sono addebiti;

-

nel weekend del 27 e 28 novembre

non vi sono addebiti;

-

tra il 4 e l’8 dicembre sino alle

ore 16:43 (laddove il 4 era un sabato, il 5 una domenica, l’8 festivo e dagli

attestati di guadagno intermedio risulta che il ricorrente aveva preso vacanza

il 6 ed il 7 dicembre) non vi sono addebiti;

-

nel weekend del 18 e 19 dicembre

non vi sono addebiti;

-

dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio

2022.

(allorquando dagli attestati di guadano intermedio emerge, d’un lato, che RI

1.

dal 21 dicembre 2021 non ha lavorato, né lo ha fatto a gennaio 2022) non ci

sono stati addebiti;

-

dal 13 al 20 gennaio compresi non

vi sono stati addebiti;

-

dal 26 gennaio al 4 febbraio

compresi non vi sono stati addebiti per acquisiti effettuati in Svizzera, ma il

1.

febbraio 2022 ve n’è uno per una spesa in Italia, come pure il 3 febbraio;

-

nel weekend del 12 e 13 febbraio

non risultano addebiti in Svizzera ma il 13 ve n’è uno in Italia;

-

nel weekend del 19 e 20 febbraio

non risultano addebiti

-

dal 1° a 5 marzo compresi, quando

l’assicurato nemmeno ha prestato lavoro, non vi sono addebiti;

-

nel weekend del 9 e 10 marzo non

vi sono addebiti;

-

tra il 16 ed il 18 marzo (laddove

il 16 era sabato, il 17 domenica e il 18 l’assicurato avrebbe usufruito di

un’“altra assenza pagata”) non vi sono addebiti;

-

nemmeno vi sono addebiti tra il 26

marzo ed il 3 aprile compresi, e meglio quando l’assicurato, rientrato in

Italia per il fine settimana (cfr. supra ed all. a doc. 17) è risultato

positivo al Covid-19 ed ha dovuto, nel rispetto della normativa italiana,

sottoporsi a 7 giorni di quarantena oltre confine;

-

nel weekend del 9 e 10 aprile non

risultano addebiti in Svizzera ma il 9 ve n’è uno in Italia;

-

nel weekend del 16 e 17 aprile,

così come il 18 aprile, quando l’assicurato, stando agli attestati di guadagno

intermedio, beneficiava di un’“altra assenza pagata” non risultano addebiti in

Svizzera;

-

il weekend del 23 e 24 aprile non

risultano addebiti;

-

il weekend del 30 aprile e 1°

maggio non risultano addebiti.

Dagli

estratti conto risultano poi numerose e regolari spese effettuate presso

distributori di benzina, e ciò malgrado il ricorrente abbia dichiarato di non

avere un’autovettura (cfr. supra). Tali addebiti, ricordato che la fascia

oraria di lavoro presso __________ va dalle ore 07:30 alle ore 16:30, con pausa

pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (cfr. supra), sono stati nella grande

maggioranza dei casi effettuati o la mattina, prima delle ore 07:30, o la sera,

dopo le 16:30, o nella pausa di mezzogiorno e, con riferimento a quanto appena

indicato, sono spesso presenti sia prima che dopo i weekend nei quali il

ricorrente non faceva acquisiti in Svizzera (cfr. doc. 18).

Dagli

estratti conto in atti emerge, pure, che il ricorrente dispone di una carta __________

(che può essere caricata in euro, o dolla; cfr. doc. 18).

Dal

contratto di locazione presente nell’incarto risulta che __________ (in qualità

di locatore) e il ricorrente (come conduttore) hanno sottoscritto, a decorrere

dal 1° febbraio 2019 un rapporto locativo (rinnovabile annualmente con prima

data di scadenza prevista per il 31 gennaio 2020) per un ente sito a R__________,

in via __________ e composto da 1.5 locali per 30mq, comprensivo di un posto

auto scoperto, per una pigione mensile di fr. 650.-. Il contratto di locazione,

laddove ve ne era la possibilità, non risulta essere stato firmato dalla

coniuge di RI 1 (cfr. doc. 19).

Dai

moduli “Indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) in atti

emerge che il ricorrente:

-

nel mese di ottobre 2021 non ha

prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24);

-

nel mese di novembre 2021 ha

lavorato del 4 al 7 per conto di __________, come anche dall’11 al 30 (cfr.

all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nel relativo attestato di guadagno

intermedio (cfr. doc. 25);

-

nel mese di dicembre 2021 ha

lavorato, sempre per conto di __________, dal 1° al 3, dal 9 al 16 e dal 20 al

21.

(cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno

intermedio che precisa, pure, che il 6 e 7 dicembre RI 1 era assente per

vacanze e l’8 poiché festivo (cfr. all. a doc. 25);

-

nel mese di gennaio 2022 non ha

prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24);

-

nel mese di febbraio 2022 ha

lavorato per conto di __________ dall’11 al 28 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25);

-

nel mese di marzo 2022 ha lavorato

per conto di __________ dal 22 al 25 (cfr. all. a doc. 24);

-

nel mese di aprile 2022 ha

lavorato per conto di __________ dal 6 al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure

che il 18 aprile il ricorrente ha beneficiato di un’“altra assenza pagata” ed

il 20 di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25)

-

nel mese di maggio 2022 ha

lavorato per conto di __________ dal 2 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25);

-

nel mese di giugno 2022 ha

lavorato per conto di __________ dal 1° al 30 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure

che l’assicurato ha beneficiato di un’“altra assenza pagata” il 16 e 29 e di

“vacanza” il 17 (cfr. all. a doc. 25);

-

nel mese di luglio 2022 ha

lavorato per conto di __________ dal 1° al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio dal quale risulta che il

18.

luglio il ricorrente ha beneficiato di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a

doc. 25);

-

nel mese di agosto 2022 ha

lavorato per conto di __________ dal 16 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova conferma nell’attestato di guadagno intermedio, laddove emerge che

l’insorgente ha beneficiato delle vacanze sino al 15 del mese (cfr. all. a doc.

25);

-

nel mese di settembre 2022 ha

lavorato per conto di __________ dal 1° al 16 (cfr. all. a doc. 24), ciò che

trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge che il

5.

settembre RI 1 ha beneficiato di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc.

25).

Nell’incarto

figurano, poi:

-

la polizza di assicurazione LAMal

sottoscritta dal ricorrente per il 2022 (cfr. doc. 20);

-

l’iscrizione all’anagrafe

nazionale della popolazione residente (in seguito: AIRE), cui RI 1 ha

provveduto in data 28 novembre 2021 (cfr. doc. 21);

-

i permessi di dimora temporanea L

validi fino all’11 aprile 2022, rispettivamente, sino al 10 aprile 2023 (cfr.

doc. 22);

-

la patente di guida della

Repubblica italiana rilasciata al ricorrente il 10 novembre 2021 (cfr. doc.

23);

-

la fattura dell’energia elettrica

del 2021, per totali fr. 642.60 (cfr. all. a doc. 27).

A

quanto precede si aggiunge la documentazione prodotta in sede ricorsuale, e

meglio:

-

il certificato elettorale per la

partecipazione alle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022,

circoscrizione estero del 7 settembre 2022 (cfr. all. B1 a doc. III);

-

il dettaglio di sedute di

agopuntura cui la moglie del ricorrente si è sottoposta ad __________ a cadenza

settimanale tra il 19 maggio 2022 ed il 16 giugno 2022 (cfr. all. B2 a doc.

III) e la relativa fattura (cfr. all. B4 a doc. III);

-

i dettagli delle prestazioni per

il piano nutrizionale __________, pure elaborato ad __________ (cfr. all. B3 a

doc. III);

-

una ricevuta __________ intestata

a “__________” dell’11 novembre 2022 (cfr. all. B6 a doc. III);

-

una fattura dello __________,

intestata a “__________ presso RI 1, __________” del 5 ottobre 2022 (cfr. all.

B7 a doc. III);

-

una fattura di data 11 dicembre

2020.

del __________, intestata alla “famiglia RI 1 (…) __________”

2.5

Chiamato

a pronunciarsi, sulla censura ricorsuale secondo cui l’assicurato sarebbe

parzialmente, e non totalmente, disoccupato, il TCA ritiene che, come

correttamente stabilito dalla Cassa, il ricorrente deve essere considerato

totalmente disoccupato secondo l’art. 10 cpv. 1 LADI, ai sensi del quale è così

considerato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione

a tempo pieno.

In una sentenza 8C_248/2018 del 19 novembre

2018, pubblicata in DTF 145 V 39 (cfr. Daniele Cattaneo, “Novità nel diritto

delle assicurazioni sociali” in RtiD I-2019 pag. 301-303, in

particolare nota 75; al riguardo vedi pure la Direttiva relativa alle

ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione

contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883), stato al

1°gennaio 2023, pag. 80-81, marginale D36, note 75 e 76), il Tribunale federale, confermando nel risultato la

STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, nel caso di un’assicurata cittadini

italiana che aveva sottoscritto alcuni contratti a tempo determinato con un

datore di lavoro nel nostro Cantone ha stabilito che “la controversa ricade

nel campo di applicazione degli Accordi bilaterali con l’Unione europea (ALC).

Se l’interessato come frontaliere ha diritto in Svizzera alle indennità di

disoccupazione a causa di lavoro ridotto o di altre sospensione temporanee del

lavoro, ciò si determina secondo il relativo regolamento del Parlamento europeo

e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(regolamento n. 883/2004). Il “lavoro ridotto” nel senso del regolamento è dato

quando la persona assicurata continua a lavorare in un’impresa e

temporaneamente non esercita l’attività lucrativa, tuttavia con la possibilità

di ritornare in ogni momento al suo posto di lavoro. Questo deriva dalla

giurisprudenza vigente per la Svizzera della Corte di giustizia europea e da

una decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi

di sicurezza sociale. Se per contro non esiste più una relazione fondata su di

un contratto di lavoro, perché il contratto è stato sciolto o ha terminato la

sua durata, bisogna concludere per una disoccupazione totale. In tale

costellazione, è competente l’assicurazione contro la disoccupazione dello

Stato di residenza. In definitiva è determinante dove esistono le migliori

possibilità per la ricerca di un lavoro. in caso di lavoro ridotto o

sospensione temporanee è lo Stato del luogo di lavoro, in caso di

disoccupazione totale è lo Stato di residenza. Nel caso concreto, l’interessato

ha lavorato senza interruzioni presso il medesimo datore di lavoro. Essa però

ha sottoscritto soltanto contratti a tempo determinato. Nel momento del suo

annuncio di disoccupazione in Svizzera non era chiaro, se ella avrebbe potuto

ancora lavorare presso il medesimo datore di lavoro (…). Doveva pertanto essere

considerata come totalmente disoccupata e sottoposta alla legislazione dello

Stato di residenza, nella fattispecie l’Italia.”.

In quel caso, l’Alta Corte ha,

peraltro, lasciato aperta la questione a sapere se, “in applicazione

dell’art. 16 cpv. 2 ALC, debba essere ritenuta vincolante per il Tribunale

federale anche la sentenza C-655/13 della Corte di giustizia europea, (…) la

quale stabilisce che una disoccupazione parziale può realizzarsi

perfino quando il nuovo contratto di lavoro è sottoscritto non con il medesimo,

ma con un altro datore di lavoro (…)” ritenuto che “nel caso concreto

l'assicurata ha concluso i contratti sempre con il medesimo datore di lavoro”.

Nel caso concreto, giova,

dapprima, rammentare che l’ultimo dei contratti di missione che avevano legato

il ricorrente alla __________ prima che il medesimo postulasse le indennità

LADI, era giunto scadenza il 17 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3. e doc.

3, 8 e 11).

Tant’è

che quando 2 novembre 2011 il ricorrente ha sottoscritto la domanda di

indennità di disoccupazione a valere dal 18 ottobre precedente, ha precisato di

non percepire un reddito da attività indipendente o dipendente, di essere

disponibile al 100%, che il contratto di lavoro con la __________ era stato

disdetto a causa della “mancanza di lavoro”, con effetto al 17 settembre

2021.

Dal

formulario IPA del mese di ottobre 2021 (come visto, cfr. supra consid. 2.3.)

emerge, poi, che il ricorrente ha risposto negativamente alla domanda a sapere

se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”. È, poi, stato solamente

dal mese successivo che egli ha sottoscritto altri contratti di missione con la

precedente datrice, e meglio dal 4 al 7 novembre e dall’11 al 30 novembre, come

risulta tanto dai moduli IPA, quando dagli attestati di guadagno intermedi in

atti (cfr. supra consid. 2.3.).

Pertanto,

RI 1 al momento in cui si è iscritto in disoccupazione era totalmente

disoccupato, ed ha successivamente accettato dei contratti di missioni (i cui

proventi sono, poi, rettamente stati annunciati come guadagno intermedio)

unicamente in ottemperanza al suo dovere di ridurre il danno. Ciò, alla luce di

tutto quanto precede, non fa di lui un disoccupato parziale.

2.6

Come

visto (cfr. supra consid. 2.3.), dal profilo del diritto interno, un assicurato

ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali.

In

tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense,

con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.

3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo

l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera

(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre

va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una

sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha

ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente

pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato

il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto

non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

Nella

presente fattispecie, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), il

ricorrente, a beneficio di un permesso di tipo L dal maggio 2020 (cfr. doc.

22), rinnovato su base annuale, risulta essere giunto da __________ (Italia) a __________

nel luglio 2017 - quando beneficiava di un permesso per frontalieri di tipo “G”,

che ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LStr, impone al titolare di recarsi almeno una

volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero – dove, dal febbraio

2019, loca un appartamento di proprietà di __________ (cfr. supra consid. 2.3.

e l’estratto del sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino

relativo alla persona dell’insorgente).

Egli è

coniugato con __________. La coppia ha due figli, uno dei quali residente in

Ticino e l’altro in Italia con la madre (cfr. supra consid. 1.2., 1.4. e 2.3.).

La

moglie del ricorrente, che con lui compone il “nucleo familiare centrale”,

“risiede formalmente in Italia nella casa di sua proprietà”. Tanto

l’assicurato quanto il suo rappresentante sostengono ch’ella raggiunga il

marito, in Ticino, “benché non disponga del permesso”. Ora, se è ben

possibile che __________ si rechi con una certa frequenza dal marito, questo

Tribunale ritiene inverosimile ch’ella, come invece asserito da RI 1, abiti “effettivamente

e durevolmente in Ticino” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 27), o come

precisato dal suo rappresentante, “rimane in Ticino accanto al marito per

vivere con lui” nella misura suindicata (“60/70%” del tempo) senza

regolare permesso di polizia degli stranieri.

Del

resto, in atti non risulta in alcun modo, se non in quelle che sono rimaste

mere allegazioni di parte, non sovvertibili da qualche spesa per il

parrucchiere o trattamenti dietetici e di agopuntura usufruiti dalla moglie del

ricorrente che può effettivamente rendere visita al marito in Ticino, che __________

si sia formalmente trasferita nel nostro Paese.

Decisiva

è invece la circostanza che la moglie dell’assicurato è “residente

formalmente in Italia nella sua casa di proprietà”.

Il

ricorrente in Ticino, da quanto emerge dal contratto di locazione in atti,

dispone semplicemente di un appartamento composto da un locale e mezzo (cfr.

supra consid. 2.3.) - che già locava quando disponeva di un permesso di tipo G

e doveva, quindi, far rientro a cadenza almeno settimanale al proprio domicilio

principale in Italia.

In

simili condizioni, il TCA deve concludere che il centro degli interessi

personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3;

STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________,

a 78 km (pari ad un tragitto di un’ora e venti minuti) da __________, dove in

un immobile di proprietà vive la moglie. Stando a quanto emerge dall’Anagrafe

regionale del __________ che “riporta l’elenco degli Operatori (aggiornato

quotidianamente)”, dal 2013 in quella località risulta peraltro attiva una,

“denominazione” __________, nella versione consultabile il 25 gennaio

2023).

L’insorgente non ha, quindi,

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige quale

terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il

centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr.

STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022

consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre

2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre

2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto

per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno

più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove

si trova il centro dei loro interessi”).

Terza condizione per valutare la

residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno

importante. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. supra consid. 2.2.).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

Il

fatto che l’assicurato abbia dei conoscenti in Svizzera è poi ininfluente. Non

è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta

Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere

amici e conoscenti in Svizzera per creare il

centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

Neppure

l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto,

peraltro, che il beneficiario di un permesso di dimora di breve durata, ma

valevole almeno tre mesi, è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a

OAMal e 32 LStrl). In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto

ch’egli abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.

Conseguentemente

ai numerosi rifornimenti di benzina emergenti dalla documentazione bancaria in

atti, il TCA deve concludere, in particolare in ragione del fatto che tali

operazioni vengono effettuate compatibilmente con i turni di lavoro del

ricorrente, che con ogni verosimiglianza, sebbene RI 1 abbia affermato di non

avere un’automobile (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4. ed all. a doc. 17), il

ricorrente disponga, in realtà, di un veicolo e che questo sia immatricolato,

con ogni probabilità, in Italia.

Il

ricorrente, che pretende di risiedere a tutti gli effetti a __________, avrebbe

dovuto, entro 12 mesi dall’inizio della residenza, convertire la licenza di

condurre italiana, e meglio secondo prevede l’art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC (v.

anche l’art. 147 OAC).

Patente

italiana di cui, invece, il ricorrente ha avuto la premura di chiedere il

rinnovo nella vicina Penisola, che, quindi, gli è stata rilasciata il 10

novembre 2021 (quando gli era riconosciuto il diritto alle prestazioni LADI) e

che l’insorgente ha esibito quantomeno sino alla scorsa primavera (avendola

prodotta dopo il 28 aprile 2022), non disponendo di analogo documento svizzero

(cfr. supra consid. 2.3. ed all. a doc. 17).

Per

quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -

AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe

e censimento degli italiani all'estero”

i

cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano

all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della

circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre

la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;

www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),

è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad

altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la

propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

L’iscrizione

all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo

tardivamente (il 28 novembre 2021; cfr. doc. 21), non comprova la residenza

effettiva nel nostro Paese.

A nulla di diverso può portare nemmeno

la circostanza che il ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con

un operatore telefonico mobile o internet, che lochi un appartamento del quale,

quando non rientra in Italia, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico

faccia acquisti, si rifornisca di benzina, frequenti esercizi pubblici e

veterinario (cfr. supra consid. 2.3.).

Alla

luce di quanto appena esposto, a ragione, secondo il TCA, nella decisione su

opposizione impugnata, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto

realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010

del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7

dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA

38.2019.50

del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA

38.2014.10

del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata

in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata

in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

2.7

Vista la

conclusione alla quale questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si

tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della

LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V

172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions

Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1°

giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in

particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta

l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro

relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione

dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori

autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in

vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due

Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,

DTF 133 V 173).

Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.

987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS

0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015.

pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V

590.

consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11.

del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta

la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove,

di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi

assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro

caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.

1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare

consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase

del Regolamento (“La persona che si trova in

disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata

o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto

salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a

titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato

membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)

e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il

disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni

in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato

soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o

autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”;

cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

2.8

Il

Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il

disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato

membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa

disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la

loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131

V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi

assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui

hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il

Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente

i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera

(cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto

2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo

65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene

conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco

esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno

2016.

p.to A31)).

Con

sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V

209, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi

frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004

hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato

dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel

proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a

disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in

Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni

scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di

disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

In

quell’occasione, il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del

Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad

un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in

Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019,

aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro;

da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale

cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel

ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in

Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non

lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che

l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in

una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui

famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che

però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

L’Alta

Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato

il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte

del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali

non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato,

visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì

occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato,

quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato

in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

Il

Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai

sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno

valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato

in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un

collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla

settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro

svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in

disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo

in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

L’Alta

Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di

applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che

l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in

qualità di falso frontaliere.

2.9

Per

quanto concerne il TCA, giova rilevare che il Presidente

di questa Corte, in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato

la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi

frontalieri (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

L’avv.

Daniela Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO,

il 25 agosto 2015, ha affermato:

"

(…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato

che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire

le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono

sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il

soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del

diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli

stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di

disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa

la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)

L’8

settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in

ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre

2015),

ha posto all’avv. Riva i seguenti quesiti:

"

(…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato

quanto segue:

“Falsi lavoratori frontalieri con

residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria

(…)

A90 Il diritto alle

prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la

persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare

presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in

modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e

dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai

requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

A91 L’articolo 7 RB

prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i

lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della

residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade

quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto

all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di

controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le

prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.

(…)”.

Le domande sono le seguenti:

Alla luce delle vostre chiare

direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito

dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora

esaminato oppure no?

Se sì, tale requisito deve essere

realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio:

basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc.

38.2015.30, doc. XII)

L’avv.

Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha

risposto:

"

(…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può

essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva

è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione

(art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo

scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro

nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda

all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per

recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità

cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie

correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori

indicazioni generiche in merito.”

(cfr.inc. 38.2015.3,

doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016

Nr. 60 pag. 293-307)

2.10

In

relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato

che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa

Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che

sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre

con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha

considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in

seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra

con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e

figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera

94/95 km, in una casa di loro proprietà.

Anche

con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale

lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L

e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in

ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato

che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava

in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella

casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure

studiavano.

Il TCA

è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva

sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte

lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la

camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per

almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con

precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel

periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si

spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla

moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la

separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine

l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a

dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA

ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua

situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

Pure

con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad

un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli

ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza

nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e

stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di

opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto

iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro

Cantone.

Il

TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un

lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata)

aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo

luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti

sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla

Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il

medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di

disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015

Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato

ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un

permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che

rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con

contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi

anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,

inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

Neppure

è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44

del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso

di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

In

una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in

presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni

quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,

lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di

contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

Nel giudizio

38.2019.51

dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata

ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche

volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non

potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque

rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito

un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

Con

sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è

stato in ogni caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che

era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore

settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Con

sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, nel caso di un assicurato che ha

lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del

personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo

giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno,

considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in

Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse,

di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto

che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il

cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di

residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono

beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a

disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il

ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la

dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo

dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale

questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha

quindi rinviato gli atti.

In una sentenza

38.2022.47

del 19 settembre 2022, il TCA, anche nell’ipotesi in cui

quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato

insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo

stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il

caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non

aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove

aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

Infine,

con sentenza 38.2022.72 del 16 gennaio 2023, questa Corte, nel caso di un assicurato

al beneficio di un permesso di tipo “B”, che ha lavorato nell’edilizia, prima

tramite agenzie interinali, poi a tempo determinato, considerando in

particolare che la sua residenza all’estero, in Sardegna, non gli permetteva,

nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente

presso la sua famiglia - dalla quale si recava sostanzialmente due volte

l’anno, in corrispondenza delle festività natalizia e delle ferie estive -,

questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente

rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi

frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione. Il TCA, in quel

caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto

che il medesimo era stato assente dal nostro Paese per due periodi rilevanti -

dapprima rimanendo bloccato da prima di Natale 2021 a metà febbraio 2022 in

conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia Covid-19 disposte,

mentre si trovava in Sardegna, dall’Italia e, poi, partendo per le ferie senza

essere stato previamente autorizzato dal suo consulente URC – ha trasmesso gli

atti all’amministrazione affinché verificasse se in tali intervalli temporanei

l’idoneità al collocamento dell’assicurato ai sensi dell’art. 15 LADI fosse, o

meno, data.

2.11

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte

rileva che nella procedura di opposizione l’amministrazione non ha esperito una

specifica istruttoria circa la fattispecie dal profilo del diritto

internazionale.

Il

TCA ritiene invece che tali aspetti vadano maggiormente indagati, ragion per

cui gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di

quanto indicato nei passaggi a seguire e decida nuovamente in merito

all’eventuale diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione.

In

relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52

LPGA, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (cfr. STF C 273/06 del 25

settembre 2007 consid. 3.2.)

Al

riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha,

inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si

ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a

lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione

essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4

dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.;

STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

In

concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto, chinarsi – se del caso anche

procedendo alle audizioni richieste dall’assicurato – sulla questione a sapere

se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere

qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di

questa Corte, non può essere scartata a priori.

In tal

senso, il TCA rammenta, infatti, che il ricorrente, prima di ottenere il

permesso L (il tipo di permesso di polizia degli stranieri non essendo peraltro

decisivo in questo contesto, cfr. supra consid. 2.2.), e meglio quando già

locava l’ente sito in __________ (dove peraltro dichiara di risiedere dal

luglio 2017), disponeva di un permesso G, comportante l’obbligo di rientro

settimanale in Italia.

Contrariamente,

poi, a quanto pretendono RI 1 ed il suo rappresentante, inoltre, la costante

presenza del ricorrente sul suolo elvetico nel fine settimana, quantomeno da

metà maggio 2021, non trova riscontro nella documentazione bancaria versata

agli atti (cfr. supra consid. 2.4.).

Gli

estratti conto, in particolare nel periodo da inizio marzo ad inizio maggio

2022, non riportano spese in Canton Ticino nel weekend e non attestano, quindi,

la presenza del ricorrente sul territorio elvetico nei fine settimana. Dalla

documentazione bancaria in questione emerge, anzi, che dopo che si è rifornito

presso __________ in data 28 febbraio 2022 (per fr. 100.75), il ricorrente non

ha proceduto ad operazioni bancarie in presenza sul suolo elvetico sino all’11

marzo 2022. Dal 14 marzo 2022, quando nuovamente si è rifornito presso __________,

il ricorrente non ha fatto spese sino al 21 marzo successivo. Il 25 marzo 2022

il ricorrente, dopo essersi rifornito __________, si è recato in Italia, dove è

rimasto in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 e non ha

effettuato spese in Svizzera sino al 4 aprile 2022. Dopo aver fatto il pieno

l’8 aprile 2022, il ricorrente si è diretto in Italia, dove il 9 aprile ha

fatto acquisti presso __________. Dopo essersi rifornito presso __________ il

14.

aprile 2022, l’insorgente non ha effettuato spese in Svizzera sino al 19

aprile successivo (quando ha rifatto il pieno presso __________). Nuovamente,

nel fine settimana del 23 e 24 aprile 2022 non risultano spese sul territorio

elvetico, così come non ve n’è traccia tra il 29 aprile ed il 2 maggio 2022

(cfr. doc. 18 e supra consid. 2.3. e 2.4.).

Qualora

la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo

statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece,

essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di

opzione.

Vagliando quest’altra ipotesi, alla

luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF

148.

V 209, riassunta al consid. 2.8. (che ha confermato il

riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo

alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato

in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione

dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), la

Cassa dovrà, d’un lato, tenere in considerazione che:

- RI

1, al beneficio di un permesso di dimora tipo L dal maggio 2020 (cfr. supra

consid. 2.3.), ha lavorato in Ticino dal 2014 nel settore dell’edilizia come

posatore di pavimenti non qualificato, sulla base di contratti di lavoro a

tempo determinato, o di missione, che lo hanno visto impiegato dal lunedì al

venerdì, allorquando i turni giungevano, al più tardi, al termine alle ore

16:30 (cfr. supra consid. 2.3.);

- in

Ticino, il ricorrente dispone di un veicolo;

- la moglie, come visto (cfr.

supra consid. 2.3. e 2.6.), risiede in __________, che dista 78 chilometri da __________,

per un tempo di percorrenza di un’ora e venti minuti;

- nel periodo qui oggetto di

esame (cfr. supra consid. 2.1.) il ricorrente disponeva di contratti di

missione in base ai quali (fine settimana a parte) è stato presente sul mercato

del lavoro svizzero (cfr. i formulari “Indicazioni della persona assicurata”

riprodotti al consid. 2.4.), nel quale è attivo dal 2014.

Nell’ipotesi

in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato

come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione,

l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre

condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

2.12

Alla luce

dell’esito della presente vertenza, l’audizione di __________ e dello stesso RI

1, richieste per conto di quest’ultimo dal suo rappresentante, si rivelano

superflue.

2.13

L’assicurato

che ha protestato spese e ripetibili (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) e che

in concreto è vincente in causa, è rappresentato

da un sindacato ed ha, quindi, diritto all'importo di fr. 500.- a titolo di

ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118

V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il

legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre

2021.

consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.9

del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021

consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su

opposizione del 4 ottobre 2022 è annullata.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato al

considerando 2.11.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà al ricorrente

fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti