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Decisione

38.2022.86

Restituzione ILR. Dipendenti assunti per attività all'estero non ne hanno diritto. A responsabile del personale attivo in Svizzera, però, diritto non va negato poiché la sua perdita di lavoro <10%. Ricorso parzialmente accolto e rinvio atti all'amministrazione

31 gennaio 2023Italiano48 min

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.86

rs

Lugano

31 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14

novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

13 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. La RI 1 di __________, attiva nel

settore turistico (in particolare nell’organizzazione e realizzazione di viaggi

di qualunque tipologia, nonché l’organizzazione, la gestione e la

commercializzazione, anche per conto terzi di alberghi e villaggi turistici;

cfr. doc. C: estratto RC), il 20 marzo 2020 ha inoltrato alla Sezione del

lavoro un preannuncio di lavoro ridotto dal 2 marzo 2020.

Dal relativo Formulario di

preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del

100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio 116 dipendenti (1 con contratto di

lavoro di durata indeterminata e 115 con contratti di durata determinata),

dall’altro, che quale motivo è stato indicato: “COVID-19 (CORONAVIRUS)

annullamento dei voli, nessun pagamento da parte dei tour operator, rientro

degli animatori al proprio paese causa emergenza coronavirus e problematiche

connesse” (cfr. doc. 3843-3846).

1.2. Il 28 aprile 2020 la Sezione del

lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto alla RI 1 il diritto

a un’indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 settembre 2020,

ritenendo, sulla base della documentazione presentata e considerate le

circostanze straordinarie legate al coronavirus, che i presupposti relativi al

diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua

competenza, fossero ossequiati.

È stato, inoltre, precisato che “se

adempiute le ulteriori condizioni legali, la cassa competente (Cassa CO 1)

potrà versare le indennità per lavoro ridotto dal 01.04.2020 al 30.09.2020 o

fino alla fine della validità dell’O-COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione” (cfr. doc. F).

La Sezione del lavoro ha poi

riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 6 settembre al 30

novembre 2020 con decisione del 4 settembre 2020 (cfr. doc. I), dal 10 dicembre

2020 al 28 gennaio 2021 con decisione del 22 dicembre 2020 (cfr. doc. N) e dal

1° marzo al 31 maggio 2021 con decisione del 26 febbraio 2021 (cfr. doc. O).

In tutte le decisioni è stato

evidenziato che il versamento delle indennità da parte della Cassa competente

dipendeva in ogni caso dall’ossequio degli ulteriori presupposti legali (cfr.

doc. F; I; N; O).

1.3. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

corrisposto alla società RI 1 le indennità per lavoro ridotto relative al

periodo dal 1° aprile 2020 al 28 febbraio 2021 a favore dei suoi dipendenti

(cfr. doc. 3981, 3942, 3935, 3930, 3916, 3852, 3851, 3853, 3849, 3850, 3818,

3908, 3901, 3892).

1.4. Con decisione del 15 giugno 2021 la

Cassa ha poi respinto la richiesta d’indennità per lavoro ridotto relativa al

periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, in quanto da un esame dell’intera

documentazione è emerso che il tempo di lavoro non era sufficientemente

controllabile, poiché i lavoratori della RI 1 erano impiegati per attività all’estero

(cfr. doc. U).

1.5. A seguito dell’opposizione interposta

dalla RI 1 il 23 giugno 2021 (cfr. doc. 1621), la Cassa, con decisione su

opposizione del 23 luglio 2021, ha confermato il provvedimento del 15 giugno

2021, asserendo che “trattandosi di un’attività lavorativa all’estero, in

base alle direttive emanate dalla SECO - vincolanti per la Cassa - (cfr. marg.

B32 della Prassi LADI ILR), per tale circostanza la perdita di lavoro è da

ritenersi non sufficientemente controllabile” (cfr. doc. V).

1.6. Con sentenza 38.2022.74 del 4 maggio

2022, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso

inoltrato il 14 settembre 2022 dalla RI 1, allora rappresentata dall’avv. __________,

in quanto la Cassa, il 15 giugno e il 23 luglio 2021, aveva a torto emesso

delle decisioni di accertamento, rifiutando alla società il riconoscimento di

indennità per lavoro ridotto a titolo retroattivo dal mese di aprile 2020 al

mese di febbraio 2021, benché difettasse un interesse degno di protezione

all’accertamento dell’inesistenza del diritto a ILR già corrisposte. Questo

Tribunale ha precisato che l’amministrazione poteva preservare il suo interesse

al rimborso delle prestazioni erogate da aprile 2020 a febbraio 2021 esaminando

direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della

revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione delle indennità per

lavoro ridotto già versate.

1.7. Con decisione del 3 giugno 2022 la

Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 434'380.45

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo

dal mese di aprile 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a

ILR per i dipendenti di un’azienda con sede in Svizzera impiegati all’estero.

Riguardo a __________, è stato specificato “seppur il Sig. __________, in

qualità di responsabile del personale lavora presso i vostri uffici di __________

(e-mail 10.05.2021), avrebbe potenzialmente diritto alle ILR, va considerato

che una perdita di lavoro è computabile unicamente se per ogni periodo di

conteggio raggiunge almeno il 10% del totale delle ore normalmente fornite in

complesso dai lavoratori dell’azienda o del settore d’esercizio riconosciuto.

Ciò non è il caso” (cfr. doc. B).

1.8. Il 4 luglio 2022 la RI 1, patrocinata

dallo RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere in particolare, da una

parte, che, se fosse stata correttamente informata dalla Cassa e dalla Sezione

del lavoro, rispettivamente quest’ultima non avesse tramite svariate decisioni

confermato il suo diritto alle ILR, non avrebbe nel pieno della crisi pandemia

e con una caduta degli affari del 100% rinunciato a licenziare i dipendenti

toccati dai massicci annullamenti che hanno caratterizzato il settore

turistico. In proposito è stato puntualizzato che nessuno dei dipendenti, i

quali in assenza di ILR sarebbero stati toccati dai licenziamenti, è attivo in

settori professionali che richiedono un elevato grado di specializzazione.

Dall’altra, che non sono dati i

presupposti formali per una riconsiderazione delle decisioni di riconoscimento

delle ILR emesse dalla Sezione del lavoro. In primo luogo, non sono emersi

fatti nuovi, siccome la Cassa e la Sezione del lavoro disponevano già da aprile

2020 degli elementi necessari per valutare la situazione e determinarsi in

piena cognizione di causa sul versamento delle ILR. In secondo luogo, le

decisioni in oggetto non possono in alcun modo essere considerate “senza dubbio

errate” tant’è che sollevavano questioni di natura giuridica interpretativa -

in un contesto di forte evoluzione legislativa dovuta alla crisi pandemica -

che hanno in seguito richiesto una lunga e approfondita analisi da parte del

TCA.

In proposito è stato osservato che

ancora a maggio 2021 la Cassa sembrava propendere per un’interpretazione più

favorevole all’assicurato rispetto a quella finalmente adottata dal TCA, facendo

dipendere il diritto a prestazioni da un’effettiva controllabilità degli orari

di lavoro all’estero, mediante un sistema di controllo confacente (cfr. doc.

Y).

1.9. Con decisione su opposizione del 13

ottobre 2022 la Cassa ha respinto l’opposizione e ha confermato il

provvedimento del 3 giugno 2022 (cfr. consid. 1.7.).

L’amministrazione ha affermato che

la restituzione delle ILR riscosse indebitamente non può in nessun caso essere

esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede

sancito dall’art. 9 Cost., rilevando:

"

(…) da una parte non appare verosimile che la RI 1 volesse privarsi

proprio di quei collaboratori per i quali - a partire dal mese di aprile 2020

ed in emergenza epidemiologica - ha scientemente abbandonato la precedente

pratica dei contratti stagionali per invece impieghi di più lunga durata (un

anno ed oltre); pensiamo ad esempio al signor __________, in precedenza assunto

per la sola stagione estiva, mentre con contratto datato 22 giugno 2020 (ovvero

quando già pendenti delle richieste d'lLR per il mese di aprile 2020) assunto

per oltre un anno (da luglio 2020 ad ottobre 2021); oppure ancora alla signora __________,

assunta nel settembre 2020 per almeno un anno.

Riguardo a questa nuova strategia del

personale, che ha permesso di non dovere riassumere i propri collaboratori con

la ripresa del mercato, la società ha già spiegato trattarsi di precise "decisioni

imprenditoriali" (cfr. osservazioni scritte del 9 dicembre 2021 contro

la decisione del 15 giugno 2021, poi annullata con STCA inc. n. 38.2021.74 del

4 maggio 2022).

D'altro lato e ad ogni modo, secondo la

giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l'importo della prestazione

ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che consente la

protezione della buona fede. (…)” (Doc. Z pag. 5)

Per quanto concerne le obiezioni

sollevate in merito alla riconsiderazione in quanto tale, la Cassa ha indicato:

"

(…) volendo verificare gli effettivi rapporti di lavoro interni alla RI

1, così da potere anche constatare la legittimità delle indennità percepite

sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, nel mese di febbraio

2021 e successivamente s'è lecitamente proceduto a richiedere ulteriori informazioni concernenti i dipendenti integrati

nelle richieste di prestazioni, nonché chiesto di potere infine visionare i contratti di

lavoro effettivamente in essere.

La richiesta di documentazione datata 3

febbraio 2021 ("siamo a chiedere le seguenti informazioni: -

Nominativi delle persone impiegate all'estero - In quale misura sono occupate -

Piani di lavoro") ha necessitato di diversi solleciti: cfr. in particolare

gli scritti 26 marzo 2021 (dove si chiedeva "- Copia di tutti i

contratti di lavoro - Una dichiarazione attestante il

luogo di lavoro di ogni dipendente (nel caso in cui non fosse specificato sui

contratti di lavoro)"); 10 maggio 2021 ("(...) dovreste dar seguito per permetterei di

trattare anche le richieste ILR 03.2021 e

04.2021"); 12

maggio 2021 ("(...) necessitiamo i contratti di tutti i collaboratori indicati nelle richieste di lavoro

ridotto") e 14 maggio 2021 ("confermiamo che per

procedere all'esame della pratica

ILR la Cassa necessita la documentazione supplementare richiesta (copia

contratti di lavoro").

Finalmente

trasmessi i contratti di lavoro nel maggio 2021, da un esame dell'intera documentazione messa a disposizione, come

sappiamo è emerso che il tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile

in quanto i lavoratori (perlopiù Italiani residenti in Italia) sono (od

avrebbero dovuto essere) impiegati all'estero (in uno Stato UE, ma non solo). (…)”

(Doc. Z pag. 6)

1.10. Il 14 novembre 2022 la RI 1, sempre

rappresentata dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo:

" I. In via principale:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su

opposizione del 13 ottobre 2022 della Cassa cantonale di assicurazione contro

la disoccupazione è annullata ed è riformata nel senso che è concessa a RI 1

l’indennità per lavoro ridotto da aprile 2020 a febbraio 2021 per un totale di

CHF 434'380.45.

2. Si protestano congrue ripetibili.

II In via subordinata:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su

opposizione del 13 ottobre 2022 è annullata e, per l’effetto, la Cassa CO 1

prescinde, in protezione del principio della buona fede, alla restituzione di

CHF 434'380.45 a titolo di indennità per lavoro ridotto versate da aprile 2020

a febbraio 2021.

2. Si protestano congrue ripetibili.

III In via ancora più subordinata:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, a RI 1 è

concesso il condono per le indennità per lavoro ridotto versate da aprile 2020

a febbraio 2021 per un totale di CHF 434'380.45.

2. La Cassa CO 1 prescinde, in protezione del principio

della buona fede, alla restituzione di CHF 434'380.45 versato a questo a titolo

da aprile 2020 a febbraio 2021.

3. Si protestano congrue ripetibili.” (Doc. I pag. 24-25)

A sostegno delle proprie pretese la

parte ricorrente ha addotto di avere sempre ossequiato il proprio obbligo di

collaborazione, fornendo tutte le informazioni richieste dalla Sezione del

lavoro e dalla Cassa, in particolare con riferimento al luogo di lavoro dei

suoi dipendenti nonché alla tipologia dei contratti in essere.

La SA ha del resto contestato che la

Cassa, con i documenti iniziali in suo possesso, non avesse alcun indizio che i

suoi dipendenti operassero all’estero, precisando che, quando il 26 marzo 2021

l’amministrazione ha chiesto tutti i contratti di lavoro e una dichiarazione

attestante il luogo di lavoro di ogni dipendente, la stessa aveva già sospeso

le ILR, di modo che non può imputarle che un suo eventuale silenzio sia

all’origine della decisione di restituzione.

L’insorgente ha poi invocato la

tutela della sua buona fede ex art. 9 Cost., rilevando che nel suo caso, non

solo vi sono state diverse decisioni concrete di riconoscimento delle ILR

(senza riserva alcuna, ad esempio, circa il fatto che la Cassa non aveva

proceduto ad analizzare la condizione della controllabilità all’estero), ma

sono state anche elargite indennità per complessivi fr. 434'380.45, che le

hanno fatto prendere delle disposizioni altrettanto concrete, senza che potesse

dubitare in alcun momento della bontà del suo diritto a percepirle.

La ricorrente ha altresì ribadito

che, se non avesse ricevuto reiterate conferme del suo diritto alle ILR, non

avrebbe rinunciato a licenziare i dipendenti toccati dai massicci annullamenti

che hanno caratterizzato il settore turistico durante la crisi pandemica, i

quali sono attivi in ambiti professionali che non richiedono un elevato grado

di specializzazione. La medesima ha puntualizzato che il settore del turismo e

dell’intrattenimento è caratterizzato da forte mobilità professionale e da

frequenti cambi del posto di lavoro.

È stato inoltre evidenziato che,

avendo omesso di licenziare il personale sulla base delle rassicurazioni, delle

decisioni formali e degli atti concludenti della Cassa ed ella Sezione del

lavoro, si ritroverebbe, nel caso in cui il ricorso venga respinto, a dover far

fronte a un enorme debito di fr. 434'380.45, il quale sarebbe stato altrimenti

evitabile e che porterebbe, invece, con ogni probabilità al fallimento della

società.

L’insorgente ha nuovamente fatto

valere, con riferimento alle stesse argomentazioni esposte nell’opposizione

(cfr. consid. 1.8.), che nel suo caso non sono ossequiati i presupposti per

riconsiderare le decisioni relative alle ILR a suo favore non essendo senza

dubbio errate.

In relazione al dipendente __________,

responsabile del personale, è stato asserito:

"

(…) __________ è al beneficio di un contratto di durata indeterminata

quale responsabile degli animatori e dei collaboratori e lavora presso gli

uffici di __________. Si contesta pertanto che non sia soddisfatto il requisito

della controllabilità del tempo di lavoro e che pertanto quest'ultimo non abbia

diritto alle ILR da aprile 2020 a febbraio 2021.

D'altronde, nemmeno la Cassa spiega,

con la sua decisione su opposizione 13 ottobre 2022, per quale motivo non

sarebbe computabile la perdita di lavoro complessiva di RI 1 (cfr. decisione

impugnata, consid. 7), questione che non dipende dalla computabilità delle ore

lavorative all'estero, bensì deve essere verificata nel caso concreto rispetto

alla situazione globale dell'azienda, ciò che la Cassa omette di fare.

Infine, nella denegata ipotesi in cui

questo diritto non gli potesse essere riconosciuto, la buona fede

dell'assicurato deve essere tutelata anche in questo caso, inteso come RI 1 ha

sempre fornito all'assicuratore tutte le informazioni necessarie senza che

alcuna colpa, né lieve né grave, possa esserle rimproverata.” (Doc. I pag.

23-24)

1.11. Con risposta del 6 dicembre 2022 la

Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.12. Il 6 dicembre 2022 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente la

restituzione di fr. 434'380.45 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto

percepite per il lasso di tempo dal mese di aprile 2020 al mese di febbraio

2021.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione

di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta

dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis

cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni

(cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA

2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione

sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la

giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004;

STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle

sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla

revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere

prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF

8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio

2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si

corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata

constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato

dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017

del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di

giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V

8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata,

non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o

inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state

applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del

12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere

considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.

2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass

kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit

vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit –

möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23

novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05

del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto

necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza

particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del

30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6

giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche

quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che

il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF

8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34

pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8

dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente

(cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre

condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare

dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione

all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile

(art. 32);

c. il rapporto

di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in

vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al

cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale

a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è

dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per

cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori

dell’azienda.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda."

L’art. 46b OADI stabilisce che la

perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di

lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva

durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv.

2).

Secondo l’art. 39 LADI la Cassa è

competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31

capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

2.4. La controllabilità della perdita di

lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del

diritto all'indennità che è dato oppure manca.

Nella Prassi LADI ILR p.ti B30

segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile

B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto

i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è

determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile

poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo

contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire.

(…).

B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di

lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero

per conto di un'azienda con sede in Svizzera.

ð Esempio

Un

dipendente di un’azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale

assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

(…).

PERDITA DI LAVORO MINIMA NELL'AZIENDA

C24 Una perdita di lavoro dovuta a motivi economici è

computabile unicamente se, per periodo di conteggio, è di almeno il 10 % delle

ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.

C25 La perdita di lavoro minima è raggiunta se le ore

di lavoro perse ammontano almeno al 10 % delle ore normalmente fornite dopo

deduzione delle assenze pagate e non pagate (DLA 1986 pag. 29).

C26 Per calcolare la perdita di lavoro minima, la

cassa deve prendere in considerazione tutti i lavoratori dell’azienda che hanno

per principio diritto all’indennità per lavoro ridotto. Sono esclusi i

lavoratori di cui agli art. 31 cpv. 1 lett. a e c, 31 cpv. 3 e 33 cpv.1 lett. d

ed e LADI, i quali non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Calcolo pro rata

C27 La perdita di lavoro minima è calcolata pro rata:

• se

l’introduzione del lavoro ridotto non coincide con l’inizio di un periodo di

conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto, la perdita

minima del 10 % è calcolata dal primo giorno di lavoro ridotto fino alla fine

del periodo di conteggio;

• se il

lavoro è ripreso a tempo pieno prima della fine di un periodo di conteggio e se

in quello seguente il lavoro non è ridotto, la perdita minima del 10 % è

calcolata dall’inizio del periodo di conteggio fino all’ultimo giorno di lavoro

ridotto.

C28 I periodi di conteggio nei quali la perdita di

lavoro è stata calcolata pro rata sono computati integralmente per determinare

la durata massima dell’indennità (F1 segg.).”

Sulla portata delle direttive

amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre

2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144

V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.5. Con sentenza 38.2021.78 del 7 marzo

2022 questa Corte ha stabilito che a ragione la Cassa competente aveva chiesto

la restituzione di indennità per lavoro ridotto versate a una società dal 26

marzo 2020 al mese di febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non era

sufficientemente controllabile, dato che la ditta con sede in Svizzera occupava

i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente all’estero.

Riguardo alla competenza della

Cassa a richiedere la restituzione delle ILR, al consid. 2.5. è stato

segnatamente sottolineato, che la SECO è competente per l'emanazione della

decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle

ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI.

Unicamente se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la

SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene

scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO,

bensì in altre circostanze, competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019

dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).

Al consid. 2.8. è stato, inoltre,

rilevato:

" 2.8. Il p.to B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è

sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano

la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in

Svizzera (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo al presupposto relativo alla

controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va

osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del

lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di

indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo

diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite

verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso,

anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e

quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.

In effetti è sufficiente che la SECO

proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o

per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio

di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i

datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo

il principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le segnalazioni

d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso

le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione

di imprese da controllare in loco.

Inoltre durante la pandemia il Servizio

di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a

risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per

il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del

Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli

abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il

coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter,

Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html).

Quando un’azienda con sede in Svizzera

impiega il proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la

stessa da parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo

affidabile che non vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede,

bensì all’estero.

Tutto ben considerato, pertanto, questa

Corte ritiene che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI

ILR sia conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e

110 OADI. (…)”

Il TCA, nella 38.2022.78 consid.

2.8., ha concluso che di conseguenza non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal

sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l’impresa stessa.

Al

riguardo cfr. pure MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN,

Kurzarbeitsentschädigungen – Einen Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020

pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt

sind:

- Personen, die vorwiegend im

Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht ausreichend kontrollierbar ist”).

2.6. Nella presente evenienza i dipendenti

dell’insorgente a favore dei quali sono state chieste le indennità per lavoro

ridotto, ad eccezione del responsabile del personale, svolgono la loro attività

per tour operator all’estero (cfr. doc. I; E; Y).

Visto, quindi, che la RI 1 è

un’azienda con sede in Svizzera che impiega personale che esercita la propria

attività all’estero, il tempo di lavoro di quest’ultimo non è sufficientemente

controllabile (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni, occorre

concludere che la ricorrente, nel periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, non

adempiva la condizione per avere diritto alle indennità per lavoro ridotto contemplata

all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. consid. 2.3.) relativamente ai dipendenti

destinati ai villaggi turistici all’estero.

La ricorrente non ha del resto

specificatamente contestato il principio secondo cui un’azienda con sede in

Svizzera che impiega personale all’estero non ha diritto a indennità per lavoro

ridotto (cfr. doc. I; Y).

2.7. In relazione al responsabile del

personale, __________, cittadino italiano, al beneficio di un permesso G dal

2013, assunto dalla ricorrente con contratto di durata indeterminata (cfr. doc

3963) e attivo in Svizzera, e meglio negli uffici di Lugano (cfr. doc. E), la

Cassa, nell’ordine di restituzione del 3 giugno 2022, ha escluso il diritto a

ILR, in quanto, benché “avrebbe potenzialmente diritto alle ILR, va

considerato che una perdita di lavoro è computabile unicamente se per ogni

periodo di conteggio raggiunge almeno il 10% del totale delle ore normalmente fornite

in complesso dai lavoratori dell’azienda o del settore d’esercizio

riconosciuto. Ciò non è il caso.” (cfr. doc. B).

Nella decisione su opposizione del

13 ottobre 2022, facendo riferimento agli art. 31 cpv. 3 lett. a e 32 cpv. 1

lett. b LADI, ha precisato che non potendosi definire la perdita di lavoro

complessiva, nemmeno è possibile riconoscere un’indennità relativa al singolo

lavoratore (cfr. doc. Z pag. 7).

L’art. 32 cpv. 1 lett. b LADI

enuncia che una perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo di

conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite

in complesso dai lavoratori dell’azienda.

Il p.to C26 della Prassi LADI ILR

(cfr. consid. 2.4.) prevede che per calcolare la perdita di lavoro minima, la

cassa deve prendere in considerazione tutti i lavoratori dell’azienda che hanno

per principio diritto all’indennità per lavoro ridotto. Sono esclusi i

lavoratori di cui agli art. 31 cpv. 1 lett. a e c, 31 cpv. 3 e 33 cpv.1 lett. d

ed e LADI, i quali non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.

In dottrina Boris

Rubin (Commentaire de la loi sur l’assurance - chômage,

ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 32 N. 11 pag. 354) rileva

al riguardo che “pour être indemnisable, la perte de travail doit être d'au

moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs

de l'entreprise. Ne sont pas comptées les heures accomplies par les

travailleurs qui n'ont pas droit à l'indemnité en vertu des art. 31 al. 1 let. c

et 31 al. 3, 33 al. 1 let. d et e LACI.

(…)”.

Nel caso di specie per calcolare la

perdita di lavoro minima non vanno, quindi, considerati i collaboratori della

SA che sono stati assunti per svolgere l’attività lavorativa all’estero, da un

lato, perché, come visto sopra, il loro tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI; consid. 2.6.), dall’altro, in

quanto la loro perdita di lavoro non è computabile concernendo persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. art. 33 cpv. 1

lett. e LADI).

A quest’ultimo proposito è utile osservare

che la ricorrente stessa, nel preannuncio di lavoro ridotto del 20 marzo 2020,

ha indicato che la perdita di lavoro probabile colpiva tutti i dipendenti dell’azienda,

i quali, ad eccezione di un caso con contratto di lavoro di durata

indeterminata, beneficiavano di contratti di lavoro di durata determinata (cfr.

doc. 3843; consid. 1.1.).

I lavoratori con contratto definito

“continuativo” nell’elenco allestito dalla ricorrente nell’aprile 2020 (cfr.

allegato a doc. E) risultano d’altronde assunti con contratto di lavoro ai

sensi degli art. 319 segg. CO e per una durata determinata.

Ad

esempio il contratto di __________ del 10 marzo 2020 si riferisce al periodo 15

marzo 2020 – 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 3707), quello di __________ del 5 marzo

2020 riguarda l’arco di tempo 20 aprile 2020 – 10 ottobre 2021 (cfr. doc.

3701), il contratto di __________ del 30 marzo 2020 si riferisce al periodo dal

10 aprile 2020 al 10 ottobre 2021 (cfr. doc. 3674), quello di __________

concluso il 6 aprile 2020 concerne il lasso di tempo 20 marzo 2020 – 15 ottobre

2021 (cfr. doc. 3677), il contratto di __________ del 5 marzo 2020 si riferisce

al periodo dal 25 marzo 2020 al 24 novembre 2021 (cfr. doc. 3710), quello di __________

concluso il 4 marzo 2020 concerne il lasso di tempo 10 marzo 2020 – 15

settembre 2021 (cfr. doc. 3721), il contratto di __________ del 25 marzo 2020 riguarda

il periodo 28 marzo 2020 – 29 giugno 2021 (cfr. doc. 3724), quello di __________

del 12 febbraio 2020 concerne l’arco di tempo 5 marzo 2020 – 20 settembre 2021

(cfr. doc. 3727), il contratto di __________ del 4 febbraio 2020 si riferisce

al periodo dal 20 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3733), quello di __________

concluso il 24 marzo 2020 concerne il lasso di tempo 25 aprile 2020 – 25

febbraio 2021 (cfr. doc. 3751), il contratto di __________ del 28 gennaio 2020

riguarda il periodo 23 febbraio 2020 – 25 maggio 2021 (cfr. doc. 3754), quello

di __________ del 20 febbraio 2020 concerne l’arco di tempo 12 aprile 2020 – 10

ottobre 2021 (cfr. doc. 3762), il contratto di __________ del 12 febbraio 2019

si riferisce al periodo 23 febbraio 2019 - 20 settembre 2022 (cfr. doc. 3689).

Ne discende che il diritto a ILR a

favore di __________ non può essere negato all’insorgente in virtù dell’art. 32

cpv. 1 lett. b LADI. Da questo profilo la sua perdita di lavoro risulta

computabile.

Riguardo all’art. 31 cpv. 3 lett. a

LADI, ossia alla controllabilità del tempo di lavoro, va poi osservato che gli

accertamenti della Cassa si sono concentrati sui dipendenti attivi all’estero

(cfr. doc. T; S). Dalle carte processuali non risulta che alla luce dei dati

forniti dalla SA ricorrente circa il controllo degli orari dei collaboratori

nei diversi villaggi turistici siano state richieste ulteriori delucidazioni in

merito al sistema di controllo delle ore di lavoro effettuate da __________.

2.8. Per quanto attiene in generale al

principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione.

Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la

pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017

consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.

3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano

rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In

effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio

dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori

che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni

versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Pertanto allo stadio attuale della

causa (procedura di restituzione; cfr. consid. 1.9.; 2.1.) le argomentazioni

della ricorrente, da una parte, circa l’ossequio da parte sua dell’obbligo di

collaborazione, avendo sempre fornito tutte le informazioni richieste dalla

Sezione del lavoro e dalla Cassa, in particolare con riferimento al luogo di

lavoro dei suoi dipendenti nonché alla tipologia dei contratti in essere,

dall’altra, riguardo al fatto che con i documenti iniziali in suo possesso la

Cassa non poteva non avere alcun indizio che i suoi dipendenti operassero

all’estero si rivelano ininfluenti.

2.9. Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.),

la restituzione presuppone l’adempimento delle condizioni, segnatamente, della

riconsiderazione, la quale consente di correggere una decisione errata, ad

esempio quando una disposizione è applicata in modo inesatto.

Restano riservate soltanto quelle

situazioni in cui sono realizzati tutti i presupposti per una soluzione che

deroga alla legge in applicazione della protezione della buona fede (cfr. STF 8C_458/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e

DLA 2022 N. 10 pag. 316).

In concreto, in effetti,

l’insorgente ha chiesto la tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost.

(cfr. doc. I), asserendo sostanzialmente che non avrebbe rinunciato a

licenziare i propri dipendenti toccati dai massicci annullamenti che hanno

notoriamente caratterizzato il settore turistico durante la crisi pandemica, se

fosse stata correttamente informata dalla Cassa e dalla Sezione del lavoro

circa il suo diritto alle ILR, rispettivamente non avesse ricevuto le decisioni

di riconoscimento delle stesse, nonché il loro versamento (cfr. doc. I pag.

14).

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario

alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.

l'autorità ha agito o creduto

di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato non deve essersi

reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

6.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse alla corretta

applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della

buona fede.

(cfr. STF 8C_271/2022

dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022

consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag.

316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14

giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.;

STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF

143.

V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015

consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del

25.

ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.;

STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF

121.

V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

Esaminando, in

particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il

comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione

dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in

assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente

(cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR

2022.

ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre

2001.

consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

Tale presupposto è

stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto

2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un

assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di

progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle

indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a

lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere

ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che

trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di

disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, aveva

rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta

informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e

beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di

altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2

OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del

25.

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe perciò

avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure

STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

I p.ti A25 e A26 della Prassi LADI

RCCI al riguardo enunciano:

" (…) Sono considerate disposizioni in questo senso anche le omissioni. È

indispensabile che l’informazione, o l’assenza di informazione, sia all’origine

dell’omissione. Un simile rapporto di causalità è dato se si può ammettere che,

senza l’informazione erronea da parte dell’autorità, l’assicurato avrebbe agito

diversamente. Non bisogna imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per

dimostrare l’esistenza del rapporto di causalità tra l’informazione e la

disposizione presa dall’amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice

fatto che l’assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso

di decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può

ritenere che l’obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal

momento in cui il buon senso e l’esperienza sembrano convalidare il fatto che

l’assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro

comportamento.

ð Giurisprudenza DTF 8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun

diritto alla tutela della buona fede in caso di successiva modifica

legislativa)

A26 Pertanto, se un assicurato ha

indebitamente riscosso delle prestazioni avendo agito (o avendo omesso di

farlo) in base alle istruzioni fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la

cassa non potrà esigerne la restituzione.”

2.10

In casu, per quanto concerne i

dipendenti con attività lavorativa all’estero, il diritto alle indennità per

lavoro ridotto non può essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale

alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

È

vero, come indicato dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 12), che il diritto alla

protezione della buona fede assume ancora più peso quando l’autorità non solo

fornisce un’informazione, ma adotta una misura concreta, visto che la natura di

una decisone è più consona a far sì che l’amministrato confidi in essa rispetto

a una semplice informazione (cfr. SVR 2004 IV Nr. 23 pag. 69; DLA 1999 n° 40

pag. 237 consid. 3a; STCA 38.2005.57 del 30 novembre 2005 consid. 2.10.).

Tuttavia,

da una parte, nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore

di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle

prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).

Dall’altra,

al fine della tutela della buona fede devono essere comunque adempiute tutte le

specifiche condizioni (cfr. consid. 2.9.).

In

concreto non risulta soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la

mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid.

2.9.).

Più precisamente non può essere ammesso,

secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione

secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un

comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23

dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06

consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni di riconoscimento ed

erogazione delle ILR e il mancato licenziamento dei dipendenti da parte della

ricorrente.

Infatti,

come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), i contratti di lavoro dei dipendenti

assunti per l’attività all’estero nei villaggi turistici, a prescindere dalla

data di conclusione degli stessi, rispettivamente dal livello di

specializzazione dei collaboratori, erano di durata determinata e non potevano,

perciò, di principio essere disdetti da parte del datore di lavoro, tranne

nell’ipotesi di colpa grave mediante licenziamento con effetto immediato.

Dai

contratti di lavoro di durata determinata agli atti (cfr. doc. 3665 segg.)

emerge peraltro che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente che nel

ricorso menziona un termine di disdetta di un mese (cfr. doc. I pag. 16), la RI

1.

e i propri collaboratori non hanno previsto la possibilità di mettere fine

agli stessi prima della data convenuta. Essi nemmeno hanno stipulato un periodo

di prova, durante il quale sarebbe stato possibile disdire rapporto di impiego

in ogni momento, con preavviso di sette giorni; (cfr. art. 335b CO; doc. 3665

segg.).

Al

riguardo Vincent Carron, in Commentaire du droit de travail, Stämpfli

Verlag 2013, N. 5 ad art. 334 CO, pag. 559, ha precisato:

" Sous

l’angle de la garantie de l’emploi, un contrat de durée déterminée offre une meilleure protection

au travailleur que ne le ferait un contrat de durée indéterminée, car il le met à l’abri

d’une résiliation ordinaire durant la période couverte par le contrat. L’employeur prend le risque d’être lié jusqu’à

la fin de la durée convenue

à un travailleur qui pourrait ne pas totalement lui donner satisfaction.

L’employé prend un risque similaire. Toutefois, l’enjeu n’est pas le même pour

les deux parties : si l’employeur rompt le contrat sans

respecter la durée convenue et sans

justes motifs, il peut être condamné à payer tous les salaires afférents au

solde de la durée convenue

avec une indemnité supplémentaire pouvant représenter jusqu’à

l’équivalent de six mois de salaire (art. 337c CO); dans la même situation, le travailleur n’est quant à lui

redevable, en principe, que d’un quart de salaire

mensuel, sous réserve d’un dommage supplémentaire que l’employeur parviendrait

à prouver (art. 337d CO).”

2.11

Alla luce di

quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel

periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, ha beneficiato indebitamente - tramite

decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto

a cui non aveva oggettivamente diritto, per quanto concerne i propri

dipendenti assunti per l’attività turistica all’estero (cfr.

consid. 2.6.).

Questa Corte ritiene che

per il personale appena menzionato sia dato l’adempimento dell’art. 53 cpv. 2

LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.; 2.9.).

Contrariamente a quanto fatto

valere dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 22), le decisioni informali di

corresponsione delle ILR emesse a suo favore erano, infatti, manifestamente

errate, visto che il principio secondo cui “non è sufficientemente

controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività

principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera” figura

al

p.to B32 della Prassi LADI ILR, emessa dalla SECO, autorità di

vigilanza sulle Casse (STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011perlomeno dal gennaio

2014; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; STFA C 68/01 del 3 luglio 2022),

perlomeno dal gennaio 2014 e il TCA al consid. 2.8. della STCA 38.2021.78 del 7

marzo 2022 si è limitato ad attestarne la conformità agli art. art. 31 cpv. 3

lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110 OADI.

In relazione a __________, per

contro, visto che, a differenza di quanto affermato dalla Cassa, il diritto

alle ILR non può essere escluso sulla base dell’art. 32 cpv. 1 lett. b LADI

(cfr. consid. 2.7.), le decisioni con cui sono state corrisposte all’insorgente

le ILR a favore, limitatamente, di tale dipendente, non risultano senza dubbio

errate dal profilo di questo specifico motivo e pertanto non si giustifica la

relativa riconsiderazione.

Gli

atti vanno, conseguentemente, rinviati alla parte resistente per un nuovo

calcolo dell’importo delle indennità per lavoro ridotto effettivamente

percepito a torto dalla ricorrente da aprile 2020 a febbraio 2021 da

restituire.

2.12

Infine, per quanto concerne la

richiesta dell’insorgente di applicare a suo favore l’art. 3 cpv. 3 OPGA -

secondo cui l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono

manifestamente date le condizioni per il condono - con riferimento anche al

p.to A27 della Prassi LADI RCCI (cfr. doc. I pag. 23), giova osservare che

quest’ultimo prevede:

" A27 Secondo l'art. 3 cpv. 3 OPGA, l'assicuratore decide di rinunciare

alla

restituzione se le condizioni per il condono sono manifestamente date (C1

segg.) Le condizioni per il condono devono essere manifestamente date, ossia

devono risultare dai documenti in possesso della cassa.

La cassa

può rinunciare in particolare a esigere la restituzione se

• la

domanda di restituzione sorge esclusivamente da un errore dalla cassa, e

• gli atti

indicano che l'assicurato beneficia dell'assistenza sociale oppure riceve

prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI.

Per

giustificare un’eventuale domanda di liberazione (D14), negli atti occorrerà

inserire una nota in cui si indica la decisione della cassa di non chiedere la

restituzione.”

L’art. 3 cpv. 3 OPGA, sebbene non

sia una norma potestativa (cfr. STF 9C_53/2014 del 20 agosto 2014 consid. 2),

condiziona ad ogni modo la rinuncia alla restituzione all’adempimento manifesto

dei requisiti per il condono, ovvero la buona fede e l’onere gravoso (cfr. art.

25.

cpv. 1 LPGA; SVR 2022 ALV Nr. 4 pag. 15).

In concreto perlomeno il

presupposto secondo cui l’insorgente in caso di restituzione verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà, sulla sola base degli atti, non è manifestamente

ossequiato, per cui in casu non torna applicabile l’art. 3 cpv. 3 OPGA.

Va poi evidenziato

che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione

di condono (art. 4 OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel

caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una

procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.;

STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

La parte resistente, nella risposta

di causa, al riguardo ha in particolare affermato che sarà nella successiva

procedura di condono che “eventuali mancanze delle parti in causa andranno

soppesate, individuando quanto imputabile alla Cassa rispettivamente gli

obblighi della società”, come pure che in quel contesto andranno valutate

le eventuali gravi difficoltà che comporterebbe la restituzione delle ILR

percepite indebitamente (cfr. doc. IV pag. 6).

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno

2022.

consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14

Vincente

parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della

Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla

Cassa perché emetta una nuova decisione in merito alla restituzione delle

indennità per lavoro ridotto percepite dall’insorgente da aprile 2020 a

febbraio 2021 conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 500.-- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti