38.2022.86
Restituzione ILR. Dipendenti assunti per attività all'estero non ne hanno diritto. A responsabile del personale attivo in Svizzera, però, diritto non va negato poiché la sua perdita di lavoro <10%. Ricorso parzialmente accolto e rinvio atti all'amministrazione
31 gennaio 2023Italiano48 min
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.86
rs
Lugano
31 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14
novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
13 ottobre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. La RI 1 di __________, attiva nel
settore turistico (in particolare nell’organizzazione e realizzazione di viaggi
di qualunque tipologia, nonché l’organizzazione, la gestione e la
commercializzazione, anche per conto terzi di alberghi e villaggi turistici;
cfr. doc. C: estratto RC), il 20 marzo 2020 ha inoltrato alla Sezione del
lavoro un preannuncio di lavoro ridotto dal 2 marzo 2020.
Dal relativo Formulario di
preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del
100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio 116 dipendenti (1 con contratto di
lavoro di durata indeterminata e 115 con contratti di durata determinata),
dall’altro, che quale motivo è stato indicato: “COVID-19 (CORONAVIRUS)
annullamento dei voli, nessun pagamento da parte dei tour operator, rientro
degli animatori al proprio paese causa emergenza coronavirus e problematiche
connesse” (cfr. doc. 3843-3846).
1.2. Il 28 aprile 2020 la Sezione del
lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto alla RI 1 il diritto
a un’indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 settembre 2020,
ritenendo, sulla base della documentazione presentata e considerate le
circostanze straordinarie legate al coronavirus, che i presupposti relativi al
diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua
competenza, fossero ossequiati.
È stato, inoltre, precisato che “se
adempiute le ulteriori condizioni legali, la cassa competente (Cassa CO 1)
potrà versare le indennità per lavoro ridotto dal 01.04.2020 al 30.09.2020 o
fino alla fine della validità dell’O-COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione” (cfr. doc. F).
La Sezione del lavoro ha poi
riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 6 settembre al 30
novembre 2020 con decisione del 4 settembre 2020 (cfr. doc. I), dal 10 dicembre
2020 al 28 gennaio 2021 con decisione del 22 dicembre 2020 (cfr. doc. N) e dal
1° marzo al 31 maggio 2021 con decisione del 26 febbraio 2021 (cfr. doc. O).
In tutte le decisioni è stato
evidenziato che il versamento delle indennità da parte della Cassa competente
dipendeva in ogni caso dall’ossequio degli ulteriori presupposti legali (cfr.
doc. F; I; N; O).
1.3. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
corrisposto alla società RI 1 le indennità per lavoro ridotto relative al
periodo dal 1° aprile 2020 al 28 febbraio 2021 a favore dei suoi dipendenti
(cfr. doc. 3981, 3942, 3935, 3930, 3916, 3852, 3851, 3853, 3849, 3850, 3818,
3908, 3901, 3892).
1.4. Con decisione del 15 giugno 2021 la
Cassa ha poi respinto la richiesta d’indennità per lavoro ridotto relativa al
periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, in quanto da un esame dell’intera
documentazione è emerso che il tempo di lavoro non era sufficientemente
controllabile, poiché i lavoratori della RI 1 erano impiegati per attività all’estero
(cfr. doc. U).
1.5. A seguito dell’opposizione interposta
dalla RI 1 il 23 giugno 2021 (cfr. doc. 1621), la Cassa, con decisione su
opposizione del 23 luglio 2021, ha confermato il provvedimento del 15 giugno
2021, asserendo che “trattandosi di un’attività lavorativa all’estero, in
base alle direttive emanate dalla SECO - vincolanti per la Cassa - (cfr. marg.
B32 della Prassi LADI ILR), per tale circostanza la perdita di lavoro è da
ritenersi non sufficientemente controllabile” (cfr. doc. V).
1.6. Con sentenza 38.2022.74 del 4 maggio
2022, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso
inoltrato il 14 settembre 2022 dalla RI 1, allora rappresentata dall’avv. __________,
in quanto la Cassa, il 15 giugno e il 23 luglio 2021, aveva a torto emesso
delle decisioni di accertamento, rifiutando alla società il riconoscimento di
indennità per lavoro ridotto a titolo retroattivo dal mese di aprile 2020 al
mese di febbraio 2021, benché difettasse un interesse degno di protezione
all’accertamento dell’inesistenza del diritto a ILR già corrisposte. Questo
Tribunale ha precisato che l’amministrazione poteva preservare il suo interesse
al rimborso delle prestazioni erogate da aprile 2020 a febbraio 2021 esaminando
direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della
revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione delle indennità per
lavoro ridotto già versate.
1.7. Con decisione del 3 giugno 2022 la
Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 434'380.45
corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo
dal mese di aprile 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a
ILR per i dipendenti di un’azienda con sede in Svizzera impiegati all’estero.
Riguardo a __________, è stato specificato “seppur il Sig. __________, in
qualità di responsabile del personale lavora presso i vostri uffici di __________
(e-mail 10.05.2021), avrebbe potenzialmente diritto alle ILR, va considerato
che una perdita di lavoro è computabile unicamente se per ogni periodo di
conteggio raggiunge almeno il 10% del totale delle ore normalmente fornite in
complesso dai lavoratori dell’azienda o del settore d’esercizio riconosciuto.
Ciò non è il caso” (cfr. doc. B).
1.8. Il 4 luglio 2022 la RI 1, patrocinata
dallo RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere in particolare, da una
parte, che, se fosse stata correttamente informata dalla Cassa e dalla Sezione
del lavoro, rispettivamente quest’ultima non avesse tramite svariate decisioni
confermato il suo diritto alle ILR, non avrebbe nel pieno della crisi pandemia
e con una caduta degli affari del 100% rinunciato a licenziare i dipendenti
toccati dai massicci annullamenti che hanno caratterizzato il settore
turistico. In proposito è stato puntualizzato che nessuno dei dipendenti, i
quali in assenza di ILR sarebbero stati toccati dai licenziamenti, è attivo in
settori professionali che richiedono un elevato grado di specializzazione.
Dall’altra, che non sono dati i
presupposti formali per una riconsiderazione delle decisioni di riconoscimento
delle ILR emesse dalla Sezione del lavoro. In primo luogo, non sono emersi
fatti nuovi, siccome la Cassa e la Sezione del lavoro disponevano già da aprile
2020 degli elementi necessari per valutare la situazione e determinarsi in
piena cognizione di causa sul versamento delle ILR. In secondo luogo, le
decisioni in oggetto non possono in alcun modo essere considerate “senza dubbio
errate” tant’è che sollevavano questioni di natura giuridica interpretativa -
in un contesto di forte evoluzione legislativa dovuta alla crisi pandemica -
che hanno in seguito richiesto una lunga e approfondita analisi da parte del
TCA.
In proposito è stato osservato che
ancora a maggio 2021 la Cassa sembrava propendere per un’interpretazione più
favorevole all’assicurato rispetto a quella finalmente adottata dal TCA, facendo
dipendere il diritto a prestazioni da un’effettiva controllabilità degli orari
di lavoro all’estero, mediante un sistema di controllo confacente (cfr. doc.
Y).
1.9. Con decisione su opposizione del 13
ottobre 2022 la Cassa ha respinto l’opposizione e ha confermato il
provvedimento del 3 giugno 2022 (cfr. consid. 1.7.).
L’amministrazione ha affermato che
la restituzione delle ILR riscosse indebitamente non può in nessun caso essere
esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede
sancito dall’art. 9 Cost., rilevando:
"
(…) da una parte non appare verosimile che la RI 1 volesse privarsi
proprio di quei collaboratori per i quali - a partire dal mese di aprile 2020
ed in emergenza epidemiologica - ha scientemente abbandonato la precedente
pratica dei contratti stagionali per invece impieghi di più lunga durata (un
anno ed oltre); pensiamo ad esempio al signor __________, in precedenza assunto
per la sola stagione estiva, mentre con contratto datato 22 giugno 2020 (ovvero
quando già pendenti delle richieste d'lLR per il mese di aprile 2020) assunto
per oltre un anno (da luglio 2020 ad ottobre 2021); oppure ancora alla signora __________,
assunta nel settembre 2020 per almeno un anno.
Riguardo a questa nuova strategia del
personale, che ha permesso di non dovere riassumere i propri collaboratori con
la ripresa del mercato, la società ha già spiegato trattarsi di precise "decisioni
imprenditoriali" (cfr. osservazioni scritte del 9 dicembre 2021 contro
la decisione del 15 giugno 2021, poi annullata con STCA inc. n. 38.2021.74 del
4 maggio 2022).
D'altro lato e ad ogni modo, secondo la
giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l'importo della prestazione
ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che consente la
protezione della buona fede. (…)” (Doc. Z pag. 5)
Per quanto concerne le obiezioni
sollevate in merito alla riconsiderazione in quanto tale, la Cassa ha indicato:
"
(…) volendo verificare gli effettivi rapporti di lavoro interni alla RI
1, così da potere anche constatare la legittimità delle indennità percepite
sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, nel mese di febbraio
2021 e successivamente s'è lecitamente proceduto a richiedere ulteriori informazioni concernenti i dipendenti integrati
nelle richieste di prestazioni, nonché chiesto di potere infine visionare i contratti di
lavoro effettivamente in essere.
La richiesta di documentazione datata 3
febbraio 2021 ("siamo a chiedere le seguenti informazioni: -
Nominativi delle persone impiegate all'estero - In quale misura sono occupate -
Piani di lavoro") ha necessitato di diversi solleciti: cfr. in particolare
gli scritti 26 marzo 2021 (dove si chiedeva "- Copia di tutti i
contratti di lavoro - Una dichiarazione attestante il
luogo di lavoro di ogni dipendente (nel caso in cui non fosse specificato sui
contratti di lavoro)"); 10 maggio 2021 ("(...) dovreste dar seguito per permetterei di
trattare anche le richieste ILR 03.2021 e
04.2021"); 12
maggio 2021 ("(...) necessitiamo i contratti di tutti i collaboratori indicati nelle richieste di lavoro
ridotto") e 14 maggio 2021 ("confermiamo che per
procedere all'esame della pratica
ILR la Cassa necessita la documentazione supplementare richiesta (copia
contratti di lavoro").
Finalmente
trasmessi i contratti di lavoro nel maggio 2021, da un esame dell'intera documentazione messa a disposizione, come
sappiamo è emerso che il tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile
in quanto i lavoratori (perlopiù Italiani residenti in Italia) sono (od
avrebbero dovuto essere) impiegati all'estero (in uno Stato UE, ma non solo). (…)”
(Doc. Z pag. 6)
1.10. Il 14 novembre 2022 la RI 1, sempre
rappresentata dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo:
" I. In via principale:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su
opposizione del 13 ottobre 2022 della Cassa cantonale di assicurazione contro
la disoccupazione è annullata ed è riformata nel senso che è concessa a RI 1
l’indennità per lavoro ridotto da aprile 2020 a febbraio 2021 per un totale di
CHF 434'380.45.
2. Si protestano congrue ripetibili.
II In via subordinata:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su
opposizione del 13 ottobre 2022 è annullata e, per l’effetto, la Cassa CO 1
prescinde, in protezione del principio della buona fede, alla restituzione di
CHF 434'380.45 a titolo di indennità per lavoro ridotto versate da aprile 2020
a febbraio 2021.
2. Si protestano congrue ripetibili.
III In via ancora più subordinata:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, a RI 1 è
concesso il condono per le indennità per lavoro ridotto versate da aprile 2020
a febbraio 2021 per un totale di CHF 434'380.45.
2. La Cassa CO 1 prescinde, in protezione del principio
della buona fede, alla restituzione di CHF 434'380.45 versato a questo a titolo
da aprile 2020 a febbraio 2021.
3. Si protestano congrue ripetibili.” (Doc. I pag. 24-25)
A sostegno delle proprie pretese la
parte ricorrente ha addotto di avere sempre ossequiato il proprio obbligo di
collaborazione, fornendo tutte le informazioni richieste dalla Sezione del
lavoro e dalla Cassa, in particolare con riferimento al luogo di lavoro dei
suoi dipendenti nonché alla tipologia dei contratti in essere.
La SA ha del resto contestato che la
Cassa, con i documenti iniziali in suo possesso, non avesse alcun indizio che i
suoi dipendenti operassero all’estero, precisando che, quando il 26 marzo 2021
l’amministrazione ha chiesto tutti i contratti di lavoro e una dichiarazione
attestante il luogo di lavoro di ogni dipendente, la stessa aveva già sospeso
le ILR, di modo che non può imputarle che un suo eventuale silenzio sia
all’origine della decisione di restituzione.
L’insorgente ha poi invocato la
tutela della sua buona fede ex art. 9 Cost., rilevando che nel suo caso, non
solo vi sono state diverse decisioni concrete di riconoscimento delle ILR
(senza riserva alcuna, ad esempio, circa il fatto che la Cassa non aveva
proceduto ad analizzare la condizione della controllabilità all’estero), ma
sono state anche elargite indennità per complessivi fr. 434'380.45, che le
hanno fatto prendere delle disposizioni altrettanto concrete, senza che potesse
dubitare in alcun momento della bontà del suo diritto a percepirle.
La ricorrente ha altresì ribadito
che, se non avesse ricevuto reiterate conferme del suo diritto alle ILR, non
avrebbe rinunciato a licenziare i dipendenti toccati dai massicci annullamenti
che hanno caratterizzato il settore turistico durante la crisi pandemica, i
quali sono attivi in ambiti professionali che non richiedono un elevato grado
di specializzazione. La medesima ha puntualizzato che il settore del turismo e
dell’intrattenimento è caratterizzato da forte mobilità professionale e da
frequenti cambi del posto di lavoro.
È stato inoltre evidenziato che,
avendo omesso di licenziare il personale sulla base delle rassicurazioni, delle
decisioni formali e degli atti concludenti della Cassa ed ella Sezione del
lavoro, si ritroverebbe, nel caso in cui il ricorso venga respinto, a dover far
fronte a un enorme debito di fr. 434'380.45, il quale sarebbe stato altrimenti
evitabile e che porterebbe, invece, con ogni probabilità al fallimento della
società.
L’insorgente ha nuovamente fatto
valere, con riferimento alle stesse argomentazioni esposte nell’opposizione
(cfr. consid. 1.8.), che nel suo caso non sono ossequiati i presupposti per
riconsiderare le decisioni relative alle ILR a suo favore non essendo senza
dubbio errate.
In relazione al dipendente __________,
responsabile del personale, è stato asserito:
"
(…) __________ è al beneficio di un contratto di durata indeterminata
quale responsabile degli animatori e dei collaboratori e lavora presso gli
uffici di __________. Si contesta pertanto che non sia soddisfatto il requisito
della controllabilità del tempo di lavoro e che pertanto quest'ultimo non abbia
diritto alle ILR da aprile 2020 a febbraio 2021.
D'altronde, nemmeno la Cassa spiega,
con la sua decisione su opposizione 13 ottobre 2022, per quale motivo non
sarebbe computabile la perdita di lavoro complessiva di RI 1 (cfr. decisione
impugnata, consid. 7), questione che non dipende dalla computabilità delle ore
lavorative all'estero, bensì deve essere verificata nel caso concreto rispetto
alla situazione globale dell'azienda, ciò che la Cassa omette di fare.
Infine, nella denegata ipotesi in cui
questo diritto non gli potesse essere riconosciuto, la buona fede
dell'assicurato deve essere tutelata anche in questo caso, inteso come RI 1 ha
sempre fornito all'assicuratore tutte le informazioni necessarie senza che
alcuna colpa, né lieve né grave, possa esserle rimproverata.” (Doc. I pag.
23-24)
1.11. Con risposta del 6 dicembre 2022 la
Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.12. Il 6 dicembre 2022 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente la
restituzione di fr. 434'380.45 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto
percepite per il lasso di tempo dal mese di aprile 2020 al mese di febbraio
2021.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione
di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta
dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis
cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro
ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla
LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.
5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni
(cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA
2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione
sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la
giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004;
STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere
prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF
8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio
2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante la riconsiderazione si
corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata
constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato
dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017
del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di
giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V
8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata,
non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o
inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state
applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del
12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere
considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.
2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass
kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit
vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit –
möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23
novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05
del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa l'ulteriore presupposto
necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza
particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del
30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6
giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche
quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che
il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF
8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34
pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8
dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente
(cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre
condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare
dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile
(art. 32);
c. il rapporto
di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda."
L’art. 46b OADI stabilisce che la
perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di
lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva
durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv.
2).
Secondo l’art. 39 LADI la Cassa è
competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31
capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
2.4. La controllabilità della perdita di
lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del
diritto all'indennità che è dato oppure manca.
Nella Prassi LADI ILR p.ti B30
segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile
B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto
i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è
determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile
poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo
contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire.
(…).
B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di
lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero
per conto di un'azienda con sede in Svizzera.
ð Esempio
Un
dipendente di un’azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale
assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
(…).
PERDITA DI LAVORO MINIMA NELL'AZIENDA
C24 Una perdita di lavoro dovuta a motivi economici è
computabile unicamente se, per periodo di conteggio, è di almeno il 10 % delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.
C25 La perdita di lavoro minima è raggiunta se le ore
di lavoro perse ammontano almeno al 10 % delle ore normalmente fornite dopo
deduzione delle assenze pagate e non pagate (DLA 1986 pag. 29).
C26 Per calcolare la perdita di lavoro minima, la
cassa deve prendere in considerazione tutti i lavoratori dell’azienda che hanno
per principio diritto all’indennità per lavoro ridotto. Sono esclusi i
lavoratori di cui agli art. 31 cpv. 1 lett. a e c, 31 cpv. 3 e 33 cpv.1 lett. d
ed e LADI, i quali non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Calcolo pro rata
C27 La perdita di lavoro minima è calcolata pro rata:
• se
l’introduzione del lavoro ridotto non coincide con l’inizio di un periodo di
conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto, la perdita
minima del 10 % è calcolata dal primo giorno di lavoro ridotto fino alla fine
del periodo di conteggio;
• se il
lavoro è ripreso a tempo pieno prima della fine di un periodo di conteggio e se
in quello seguente il lavoro non è ridotto, la perdita minima del 10 % è
calcolata dall’inizio del periodo di conteggio fino all’ultimo giorno di lavoro
ridotto.
C28 I periodi di conteggio nei quali la perdita di
lavoro è stata calcolata pro rata sono computati integralmente per determinare
la durata massima dell’indennità (F1 segg.).”
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre
2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;
STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144
V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.5. Con sentenza 38.2021.78 del 7 marzo
2022 questa Corte ha stabilito che a ragione la Cassa competente aveva chiesto
la restituzione di indennità per lavoro ridotto versate a una società dal 26
marzo 2020 al mese di febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non era
sufficientemente controllabile, dato che la ditta con sede in Svizzera occupava
i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente all’estero.
Riguardo alla competenza della
Cassa a richiedere la restituzione delle ILR, al consid. 2.5. è stato
segnatamente sottolineato, che la SECO è competente per l'emanazione della
decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle
ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI.
Unicamente se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la
SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene
scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO,
bensì in altre circostanze, competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019
dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).
Al consid. 2.8. è stato, inoltre,
rilevato:
" 2.8. Il p.to B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è
sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano
la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in
Svizzera (cfr. consid. 2.5.).
Riguardo al presupposto relativo alla
controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va
osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del
lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di
indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo
diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite
verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso,
anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e
quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.
In effetti è sufficiente che la SECO
proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o
per sondaggio.
Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio
di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i
datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo
il principale strumento usato per contrastare gli abusi.
In particolare tutte le segnalazioni
d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso
le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione
di imprese da controllare in loco.
Inoltre durante la pandemia il Servizio
di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a
risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per
il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del
Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli
abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il
coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter,
Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html).
Quando un’azienda con sede in Svizzera
impiega il proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la
stessa da parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo
affidabile che non vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede,
bensì all’estero.
Tutto ben considerato, pertanto, questa
Corte ritiene che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI
ILR sia conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e
110 OADI. (…)”
Il TCA, nella 38.2022.78 consid.
2.8., ha concluso che di conseguenza non è sufficientemente controllabile il
tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente
all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal
sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l’impresa stessa.
Al
riguardo cfr. pure MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN,
Kurzarbeitsentschädigungen – Einen Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020
pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt
sind:
- Personen, die vorwiegend im
Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht ausreichend kontrollierbar ist”).
2.6. Nella presente evenienza i dipendenti
dell’insorgente a favore dei quali sono state chieste le indennità per lavoro
ridotto, ad eccezione del responsabile del personale, svolgono la loro attività
per tour operator all’estero (cfr. doc. I; E; Y).
Visto, quindi, che la RI 1 è
un’azienda con sede in Svizzera che impiega personale che esercita la propria
attività all’estero, il tempo di lavoro di quest’ultimo non è sufficientemente
controllabile (cfr. consid. 2.5.).
In simili condizioni, occorre
concludere che la ricorrente, nel periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, non
adempiva la condizione per avere diritto alle indennità per lavoro ridotto contemplata
all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. consid. 2.3.) relativamente ai dipendenti
destinati ai villaggi turistici all’estero.
La ricorrente non ha del resto
specificatamente contestato il principio secondo cui un’azienda con sede in
Svizzera che impiega personale all’estero non ha diritto a indennità per lavoro
ridotto (cfr. doc. I; Y).
2.7. In relazione al responsabile del
personale, __________, cittadino italiano, al beneficio di un permesso G dal
2013, assunto dalla ricorrente con contratto di durata indeterminata (cfr. doc
3963) e attivo in Svizzera, e meglio negli uffici di Lugano (cfr. doc. E), la
Cassa, nell’ordine di restituzione del 3 giugno 2022, ha escluso il diritto a
ILR, in quanto, benché “avrebbe potenzialmente diritto alle ILR, va
considerato che una perdita di lavoro è computabile unicamente se per ogni
periodo di conteggio raggiunge almeno il 10% del totale delle ore normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell’azienda o del settore d’esercizio
riconosciuto. Ciò non è il caso.” (cfr. doc. B).
Nella decisione su opposizione del
13 ottobre 2022, facendo riferimento agli art. 31 cpv. 3 lett. a e 32 cpv. 1
lett. b LADI, ha precisato che non potendosi definire la perdita di lavoro
complessiva, nemmeno è possibile riconoscere un’indennità relativa al singolo
lavoratore (cfr. doc. Z pag. 7).
L’art. 32 cpv. 1 lett. b LADI
enuncia che una perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo di
conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell’azienda.
Il p.to C26 della Prassi LADI ILR
(cfr. consid. 2.4.) prevede che per calcolare la perdita di lavoro minima, la
cassa deve prendere in considerazione tutti i lavoratori dell’azienda che hanno
per principio diritto all’indennità per lavoro ridotto. Sono esclusi i
lavoratori di cui agli art. 31 cpv. 1 lett. a e c, 31 cpv. 3 e 33 cpv.1 lett. d
ed e LADI, i quali non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.
In dottrina Boris
Rubin (Commentaire de la loi sur l’assurance - chômage,
ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 32 N. 11 pag. 354) rileva
al riguardo che “pour être indemnisable, la perte de travail doit être d'au
moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs
de l'entreprise. Ne sont pas comptées les heures accomplies par les
travailleurs qui n'ont pas droit à l'indemnité en vertu des art. 31 al. 1 let. c
et 31 al. 3, 33 al. 1 let. d et e LACI.
(…)”.
Nel caso di specie per calcolare la
perdita di lavoro minima non vanno, quindi, considerati i collaboratori della
SA che sono stati assunti per svolgere l’attività lavorativa all’estero, da un
lato, perché, come visto sopra, il loro tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI; consid. 2.6.), dall’altro, in
quanto la loro perdita di lavoro non è computabile concernendo persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. art. 33 cpv. 1
lett. e LADI).
A quest’ultimo proposito è utile osservare
che la ricorrente stessa, nel preannuncio di lavoro ridotto del 20 marzo 2020,
ha indicato che la perdita di lavoro probabile colpiva tutti i dipendenti dell’azienda,
i quali, ad eccezione di un caso con contratto di lavoro di durata
indeterminata, beneficiavano di contratti di lavoro di durata determinata (cfr.
doc. 3843; consid. 1.1.).
I lavoratori con contratto definito
“continuativo” nell’elenco allestito dalla ricorrente nell’aprile 2020 (cfr.
allegato a doc. E) risultano d’altronde assunti con contratto di lavoro ai
sensi degli art. 319 segg. CO e per una durata determinata.
Ad
esempio il contratto di __________ del 10 marzo 2020 si riferisce al periodo 15
marzo 2020 – 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 3707), quello di __________ del 5 marzo
2020 riguarda l’arco di tempo 20 aprile 2020 – 10 ottobre 2021 (cfr. doc.
3701), il contratto di __________ del 30 marzo 2020 si riferisce al periodo dal
10 aprile 2020 al 10 ottobre 2021 (cfr. doc. 3674), quello di __________
concluso il 6 aprile 2020 concerne il lasso di tempo 20 marzo 2020 – 15 ottobre
2021 (cfr. doc. 3677), il contratto di __________ del 5 marzo 2020 si riferisce
al periodo dal 25 marzo 2020 al 24 novembre 2021 (cfr. doc. 3710), quello di __________
concluso il 4 marzo 2020 concerne il lasso di tempo 10 marzo 2020 – 15
settembre 2021 (cfr. doc. 3721), il contratto di __________ del 25 marzo 2020 riguarda
il periodo 28 marzo 2020 – 29 giugno 2021 (cfr. doc. 3724), quello di __________
del 12 febbraio 2020 concerne l’arco di tempo 5 marzo 2020 – 20 settembre 2021
(cfr. doc. 3727), il contratto di __________ del 4 febbraio 2020 si riferisce
al periodo dal 20 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3733), quello di __________
concluso il 24 marzo 2020 concerne il lasso di tempo 25 aprile 2020 – 25
febbraio 2021 (cfr. doc. 3751), il contratto di __________ del 28 gennaio 2020
riguarda il periodo 23 febbraio 2020 – 25 maggio 2021 (cfr. doc. 3754), quello
di __________ del 20 febbraio 2020 concerne l’arco di tempo 12 aprile 2020 – 10
ottobre 2021 (cfr. doc. 3762), il contratto di __________ del 12 febbraio 2019
si riferisce al periodo 23 febbraio 2019 - 20 settembre 2022 (cfr. doc. 3689).
Ne discende che il diritto a ILR a
favore di __________ non può essere negato all’insorgente in virtù dell’art. 32
cpv. 1 lett. b LADI. Da questo profilo la sua perdita di lavoro risulta
computabile.
Riguardo all’art. 31 cpv. 3 lett. a
LADI, ossia alla controllabilità del tempo di lavoro, va poi osservato che gli
accertamenti della Cassa si sono concentrati sui dipendenti attivi all’estero
(cfr. doc. T; S). Dalle carte processuali non risulta che alla luce dei dati
forniti dalla SA ricorrente circa il controllo degli orari dei collaboratori
nei diversi villaggi turistici siano state richieste ulteriori delucidazioni in
merito al sistema di controllo delle ore di lavoro effettuate da __________.
2.8. Per quanto attiene in generale al
principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la
pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017
consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.
3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano
rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In
effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio
dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori
che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni
versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Pertanto allo stadio attuale della
causa (procedura di restituzione; cfr. consid. 1.9.; 2.1.) le argomentazioni
della ricorrente, da una parte, circa l’ossequio da parte sua dell’obbligo di
collaborazione, avendo sempre fornito tutte le informazioni richieste dalla
Sezione del lavoro e dalla Cassa, in particolare con riferimento al luogo di
lavoro dei suoi dipendenti nonché alla tipologia dei contratti in essere,
dall’altra, riguardo al fatto che con i documenti iniziali in suo possesso la
Cassa non poteva non avere alcun indizio che i suoi dipendenti operassero
all’estero si rivelano ininfluenti.
2.9. Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.),
la restituzione presuppone l’adempimento delle condizioni, segnatamente, della
riconsiderazione, la quale consente di correggere una decisione errata, ad
esempio quando una disposizione è applicata in modo inesatto.
Restano riservate soltanto quelle
situazioni in cui sono realizzati tutti i presupposti per una soluzione che
deroga alla legge in applicazione della protezione della buona fede (cfr. STF 8C_458/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e
DLA 2022 N. 10 pag. 316).
In concreto, in effetti,
l’insorgente ha chiesto la tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost.
(cfr. doc. I), asserendo sostanzialmente che non avrebbe rinunciato a
licenziare i propri dipendenti toccati dai massicci annullamenti che hanno
notoriamente caratterizzato il settore turistico durante la crisi pandemica, se
fosse stata correttamente informata dalla Cassa e dalla Sezione del lavoro
circa il suo diritto alle ILR, rispettivamente non avesse ricevuto le decisioni
di riconoscimento delle stesse, nonché il loro versamento (cfr. doc. I pag.
14).
Il diritto alla
protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di
esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario
alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e
consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1.
Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3.
l'autorità ha agito o creduto
di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato non deve essersi
reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5.
l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
6.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse alla corretta
applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della
buona fede.
(cfr. STF 8C_271/2022
dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022
consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag.
316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14
giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.;
STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF
143.
V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015
consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del
25.
ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.;
STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF
121.
V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Esaminando, in
particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il
comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione
dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in
assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente
(cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR
2022.
ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre
2001.
consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è
stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto
2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un
assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di
progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle
indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a
lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere
ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che
trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, aveva
rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta
informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e
beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di
altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2
OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha,
invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del
25.
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe perciò
avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure
STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
I p.ti A25 e A26 della Prassi LADI
RCCI al riguardo enunciano:
" (…) Sono considerate disposizioni in questo senso anche le omissioni. È
indispensabile che l’informazione, o l’assenza di informazione, sia all’origine
dell’omissione. Un simile rapporto di causalità è dato se si può ammettere che,
senza l’informazione erronea da parte dell’autorità, l’assicurato avrebbe agito
diversamente. Non bisogna imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per
dimostrare l’esistenza del rapporto di causalità tra l’informazione e la
disposizione presa dall’amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice
fatto che l’assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso
di decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può
ritenere che l’obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal
momento in cui il buon senso e l’esperienza sembrano convalidare il fatto che
l’assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro
comportamento.
ð Giurisprudenza DTF 8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun
diritto alla tutela della buona fede in caso di successiva modifica
legislativa)
A26 Pertanto, se un assicurato ha
indebitamente riscosso delle prestazioni avendo agito (o avendo omesso di
farlo) in base alle istruzioni fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la
cassa non potrà esigerne la restituzione.”
2.10
In casu, per quanto concerne i
dipendenti con attività lavorativa all’estero, il diritto alle indennità per
lavoro ridotto non può essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale
alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.
È
vero, come indicato dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 12), che il diritto alla
protezione della buona fede assume ancora più peso quando l’autorità non solo
fornisce un’informazione, ma adotta una misura concreta, visto che la natura di
una decisone è più consona a far sì che l’amministrato confidi in essa rispetto
a una semplice informazione (cfr. SVR 2004 IV Nr. 23 pag. 69; DLA 1999 n° 40
pag. 237 consid. 3a; STCA 38.2005.57 del 30 novembre 2005 consid. 2.10.).
Tuttavia,
da una parte, nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore
di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle
prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).
Dall’altra,
al fine della tutela della buona fede devono essere comunque adempiute tutte le
specifiche condizioni (cfr. consid. 2.9.).
In
concreto non risulta soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la
mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid.
2.9.).
Più precisamente non può essere ammesso,
secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione
secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un
comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23
dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06
consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni di riconoscimento ed
erogazione delle ILR e il mancato licenziamento dei dipendenti da parte della
ricorrente.
Infatti,
come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), i contratti di lavoro dei dipendenti
assunti per l’attività all’estero nei villaggi turistici, a prescindere dalla
data di conclusione degli stessi, rispettivamente dal livello di
specializzazione dei collaboratori, erano di durata determinata e non potevano,
perciò, di principio essere disdetti da parte del datore di lavoro, tranne
nell’ipotesi di colpa grave mediante licenziamento con effetto immediato.
Dai
contratti di lavoro di durata determinata agli atti (cfr. doc. 3665 segg.)
emerge peraltro che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente che nel
ricorso menziona un termine di disdetta di un mese (cfr. doc. I pag. 16), la RI
1.
e i propri collaboratori non hanno previsto la possibilità di mettere fine
agli stessi prima della data convenuta. Essi nemmeno hanno stipulato un periodo
di prova, durante il quale sarebbe stato possibile disdire rapporto di impiego
in ogni momento, con preavviso di sette giorni; (cfr. art. 335b CO; doc. 3665
segg.).
Al
riguardo Vincent Carron, in Commentaire du droit de travail, Stämpfli
Verlag 2013, N. 5 ad art. 334 CO, pag. 559, ha precisato:
" Sous
l’angle de la garantie de l’emploi, un contrat de durée déterminée offre une meilleure protection
au travailleur que ne le ferait un contrat de durée indéterminée, car il le met à l’abri
d’une résiliation ordinaire durant la période couverte par le contrat. L’employeur prend le risque d’être lié jusqu’à
la fin de la durée convenue
à un travailleur qui pourrait ne pas totalement lui donner satisfaction.
L’employé prend un risque similaire. Toutefois, l’enjeu n’est pas le même pour
les deux parties : si l’employeur rompt le contrat sans
respecter la durée convenue et sans
justes motifs, il peut être condamné à payer tous les salaires afférents au
solde de la durée convenue
avec une indemnité supplémentaire pouvant représenter jusqu’à
l’équivalent de six mois de salaire (art. 337c CO); dans la même situation, le travailleur n’est quant à lui
redevable, en principe, que d’un quart de salaire
mensuel, sous réserve d’un dommage supplémentaire que l’employeur parviendrait
à prouver (art. 337d CO).”
2.11
Alla luce di
quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel
periodo da aprile 2020 a febbraio 2021, ha beneficiato indebitamente - tramite
decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto
a cui non aveva oggettivamente diritto, per quanto concerne i propri
dipendenti assunti per l’attività turistica all’estero (cfr.
consid. 2.6.).
Questa Corte ritiene che
per il personale appena menzionato sia dato l’adempimento dell’art. 53 cpv. 2
LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.; 2.9.).
Contrariamente a quanto fatto
valere dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 22), le decisioni informali di
corresponsione delle ILR emesse a suo favore erano, infatti, manifestamente
errate, visto che il principio secondo cui “non è sufficientemente
controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività
principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera” figura
al
p.to B32 della Prassi LADI ILR, emessa dalla SECO, autorità di
vigilanza sulle Casse (STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011perlomeno dal gennaio
2014; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; STFA C 68/01 del 3 luglio 2022),
perlomeno dal gennaio 2014 e il TCA al consid. 2.8. della STCA 38.2021.78 del 7
marzo 2022 si è limitato ad attestarne la conformità agli art. art. 31 cpv. 3
lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110 OADI.
In relazione a __________, per
contro, visto che, a differenza di quanto affermato dalla Cassa, il diritto
alle ILR non può essere escluso sulla base dell’art. 32 cpv. 1 lett. b LADI
(cfr. consid. 2.7.), le decisioni con cui sono state corrisposte all’insorgente
le ILR a favore, limitatamente, di tale dipendente, non risultano senza dubbio
errate dal profilo di questo specifico motivo e pertanto non si giustifica la
relativa riconsiderazione.
Gli
atti vanno, conseguentemente, rinviati alla parte resistente per un nuovo
calcolo dell’importo delle indennità per lavoro ridotto effettivamente
percepito a torto dalla ricorrente da aprile 2020 a febbraio 2021 da
restituire.
2.12
Infine, per quanto concerne la
richiesta dell’insorgente di applicare a suo favore l’art. 3 cpv. 3 OPGA -
secondo cui l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono
manifestamente date le condizioni per il condono - con riferimento anche al
p.to A27 della Prassi LADI RCCI (cfr. doc. I pag. 23), giova osservare che
quest’ultimo prevede:
" A27 Secondo l'art. 3 cpv. 3 OPGA, l'assicuratore decide di rinunciare
alla
restituzione se le condizioni per il condono sono manifestamente date (C1
segg.) Le condizioni per il condono devono essere manifestamente date, ossia
devono risultare dai documenti in possesso della cassa.
La cassa
può rinunciare in particolare a esigere la restituzione se
• la
domanda di restituzione sorge esclusivamente da un errore dalla cassa, e
• gli atti
indicano che l'assicurato beneficia dell'assistenza sociale oppure riceve
prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI.
Per
giustificare un’eventuale domanda di liberazione (D14), negli atti occorrerà
inserire una nota in cui si indica la decisione della cassa di non chiedere la
restituzione.”
L’art. 3 cpv. 3 OPGA, sebbene non
sia una norma potestativa (cfr. STF 9C_53/2014 del 20 agosto 2014 consid. 2),
condiziona ad ogni modo la rinuncia alla restituzione all’adempimento manifesto
dei requisiti per il condono, ovvero la buona fede e l’onere gravoso (cfr. art.
25.
cpv. 1 LPGA; SVR 2022 ALV Nr. 4 pag. 15).
In concreto perlomeno il
presupposto secondo cui l’insorgente in caso di restituzione verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà, sulla sola base degli atti, non è manifestamente
ossequiato, per cui in casu non torna applicabile l’art. 3 cpv. 3 OPGA.
Va poi evidenziato
che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione
di condono (art. 4 OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel
caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una
procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.;
STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
La parte resistente, nella risposta
di causa, al riguardo ha in particolare affermato che sarà nella successiva
procedura di condono che “eventuali mancanze delle parti in causa andranno
soppesate, individuando quanto imputabile alla Cassa rispettivamente gli
obblighi della società”, come pure che in quel contesto andranno valutate
le eventuali gravi difficoltà che comporterebbe la restituzione delle ILR
percepite indebitamente (cfr. doc. IV pag. 6).
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno
2022.
consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.14
Vincente
parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della
Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla
Cassa perché emetta una nuova decisione in merito alla restituzione delle
indennità per lavoro ridotto percepite dall’insorgente da aprile 2020 a
febbraio 2021 conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 500.-- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti