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Decisione

38.2022.87

Sospensione (25 gg) per non aver risposto a potenziale DL (e-mail finito nella posta indesiderata). Rifiuto di fatto di un'occupazione adeguata. Modalità di contatto usata da potenziale DL (e-mail) non presta il fianco a critica. Assicurato avrebbe dovuto controllare regolarmente la posta in entrata

16 gennaio 2023Italiano49 min

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.87

rs

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 18 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 32

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere risposto a un

potenziale datore di lavoro e avere così rifiutato il relativo impiego di

durata indeterminata quale pizzaiolo presso il Ristorante __________ di __________,

iscritto nella banca dati COLSTA quale posto vacante sottoposto all’obbligo di

annuncio il 28 aprile 2022 (cfr. doc. 6; 17).

1.2. A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 18 agosto 2022 (cfr.

doc. 18), la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 13 ottobre

2022, ha ridotto la sospensione a 25 giorni, rilevando:

" (…)

3.2.

Premesso che l’occupazione in questione era destinata ad un

pizzaiolo con remunerazione secondo il Contratto collettivo di lavoro

dell'industria alberghiera e della ristorazione, decretato di obbligatorietà

generale dal Consiglio federale, ed avendo l'assicurato un profilo

corrispondente a quello ricercato, la stessa deve essere ritenuta adeguata dal

profilo dell'art. 16 LADI.

ln relazione all'assenza di reazione allo scritto e-mail del 4

maggio 2022 del potenziale datore di lavoro, il signor RI 1 ha affermato, in

sostanza, di non aver pensato di verificare l'invio di eventuali offerte di

lavoro nella cartella della posta indesiderata e che tale verifica è stata attuata

solo su suggerimento di RA 1.

Tale argomento non lo soccorre. Spetta all'assicurato che si

avvale di mezzi di comunicazione elettronici assicurarsi di consultare la posta

in arrivo, compresa la casella della posta indesiderata, segnatamente se, come

nel caso concreto, doveva attendersi di ricevere delle comunicazioni da parte

di datori di lavoro. Il signor RI 1 non appare peraltro denotare particolari

difficoltà nell'interazione con i mezzi di comunicazione digitali. Infatti,

egli ha utilizzato la posta elettronica per comunicare con l'UG (cfr. scritto

e-mail all'UG del 19 maggio 2022) e per promuovere la propria candidatura,

visto che nel Curriculum vitae e nelle lettere di candidatura risulta aver

indicato il proprio recapito di posta elettronica. Inoltre, egli è iscritto

sulla piattaforma job-room, la quale permette di accedere con un vantaggio

temporale di 5 giorni, rispetto ad altri candidati, ai posti vacanti sottoposti

all'obbligo di annuncio. Il signor RI 1 ha ricevuto la e-mail in questione il 4

maggio 2022, mentre si è attivato solo dopo il 10 maggio 2022 (giorno della

richiesta di osservazioni inviatagli dall'UG), per verificare l'arrivo della

e-mail in questione nella casella della posta indesiderata. Si ritiene che tale

esito avrebbe potuto essere evitato con la consultazione diligente e regolare

della posta elettronica, compresa la casella della posta indesiderata. Tanto

più che, fra il 31 gennaio 2022 ed il 18 febbraio 2022, l'interessato ha

partecipato al programma __________, nell'ambito del quale le sue competenze

nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (compreso

l'utilizzo della e-mail) sono state valutate come sufficienti (cfr.

"Rapporto finale d'attività" pto. 2.4, 18 febbraio 2022). Non da

ultimo, si rileva che il signor RI 1 non è alla sua prima iscrizione in

disoccupazione e, pertanto, è dato ritenere che egli conosca i meccanismi

tramite i quali avvengono le interazioni con i datori di lavoro, che si

avvalgono ormai quasi esclusivamente di mezzi di comunicazione digitali,

segnatamente laddove la persona in cerca di impiego è iscritta su job-room.

Tale circostanza costituisce un motivo ulteriore di attenzione e diligenza

nella consultazione della posta elettronica.

Pertanto, occorre concludere che il comportamento del signor RI 1

è assimilabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. La decisione impugnata

dev'essere pertanto confermata.

3.3.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione, tenuto conto del

fatto che l'assicurato ha esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del

Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata al 100% a __________ (Canton __________),

si giustifica ridurre a 25 i giorni di sospensione dalle indennità di

disoccupazione.” (Doc. A)

1.3. Contro

la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via

principale, l’annullamento della stessa e il riconoscimento integrale delle

indennità giornaliere di disoccupazione senza alcuna restrizione sanzionatoria,

in via subordinata, la modifica della decisione su opposizione del 13 ottobre

2022, nel senso che il medesimo è sospeso dal diritto all’indennità per colpa

lieve, con una sanzione equivalente ad insufficiente diligenza di cinque giorni

al massimo.

A

sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

l’assicurato afferma di non aver preso visione dell'offerta, sia che fosse

stata davvero seria oppure che sia stata una sorta di "cavallo di troia"

quindi finta e funzionale ad altre ipotesi, vale a dire alla dissimulazione e

ad altri interessi e meglio tesa a mascherare e/o celare degli obiettivi

secondari come talvolta accade, siccome la base legale impone di agire in un

certo modo e stabilisce l'obbligo di segnalare i posti vacanti senza porre

vincoli all'assunzione.

La sezione lavoro ha scelto unicamente di sanzionare il

ricorrente, partendo da un doppio presupposto; si trattava di un lavoro da

considerarsi adeguato e la mancata risposta equivale ad un rifiuto

nell'assunzione di un lavoro adeguato.

Ebbene, quanto al primo criterio quindi al lavoro adeguato,

svolgendosi nel quadro del settore della ristorazione che è sottoposto a

contratto collettivo di obbligatorietà generale, può anche darsi che possa

essere considerato tale nonostante una trattativa e meglio una semplice

valutazione della candidatura non ci sia stata.

Mentre invece riguardo alla ipotesi del tutto arbitraria, che la

mancata risposta equivale ad un rifiuto, si tratta di una ponderazione vale a

dire di una considerazione discrezionale dell'ufficio del lavoro e come tale

opinabile ed interpretabile.

L'assicurato afferma e documenta di non aver visto l'offerta e di

conseguenza non può rifiutare qualcosa senza che ne sappia dell'esistenza. Ma

in ogni caso, nella denegata ipotesi che lo fosse, vale comunque la pena

esaminare il suo comportamento che ha sempre tenuto anche nei mesi successivi,

per valutare se abbia omesso di rispondere oppure è sincero nella sua risposta.

Ora pur esercitando l'attività nel quadro della ristorazione, di

cui è insita una accresciuta flessibilità e un turn over assolutamente fuori

dal comune, per ragioni strutturali e organizzative, tantopiù nell'ultimo

biennio a causa della crisi pandemica, laddove vi è stato un uso molto

accentuato del lavoro ridotto, imprese che hanno chiuso e via dicendo, che

anche la LADI deve prendere in considerazione, egli si è certamente dato da

fare per trovare un'attività remunerata e un nuovo posto dia lavoro.

Basta unicamente verificare come si è comportato nei mesi

successivi. Dal 1° settembre, pur di lavorare e non restare fermo visto che ha

oneri familiari a carico che dipendono dal suo reddito, si è trovato un lavoro,

per 4550 mensili, a __________, facendo il pendolare con il Ticino dove vive la

sua famiglia.

Nel mese di giugno e luglio 2022 è andato a svolgere una doppia

prova presso il __________ di __________ e il ristorante __________ a __________.

ln realtà da allora sta ancora aspettando la risposta da entrambi i ristoranti.

Essi probabilmente avevano quale unico scopo quello di rimpiazzare

il piazzaiolo che in entrambi i casi era assente e dunque anche qui si tratta

di un'offerta dissimulata quindi finta e fuorviante. Sta di fatto però che il

ricorrente si è adoperato sia per partecipare alla prova, sia per fare in modo

che la prova fosse visibile agli occhi dell'ente cantonale cosa che non sempre

avviene del tutto correttamente e non per forza per una presunta colpa del

disoccupato.

ln questa condizione additare il lavoratore di rifiuto

nell'assumere un posto di lavoro, peraltro senza che ne abbia almeno visto le

caratteristiche e senza alcuna garanzia che quell'impiego sarebbe andato in

porto (resta tutto da dimostrare che una celere risposta avrebbe consentito di

occupare quel posto), pare davvero eccessivo ed è una considerazione del tutto

arbitraria. Anche la valutazione circa il criterio che l'incontro tra la

domanda e l'offerta avviene in modo digitale non è molto pertinente e

prioritaria giacché pur trovandoci nell'era digitale, tale incontro avviene

nella maggior parte dei casi, attraverso l'intermediazione e un minimo di

conoscenza e/o di segnalazione da parte di terzi.

La registrazione via digitale è certamente un mezzo importante e

veloce e di facile accesso, ma nella definizione dei contratti di lavoro non è

sicuramente la soluzione prevalente; quindi, la sezione lavoro agisce

avvalendosi di una serie di luoghi comuni che non trovano fondamento nella

realtà. Non si tratta affatto di un rifiuto siccome l'assicurato non ha visto

la posta. Egli peraltro l'ha vista solo alcuni giorni dopo, non mesi oppure

anni. Mai il mittente si è preoccupato di verificare se il suo messaggio avesse

raggiunto lo scopo oppure se fosse veramente interessato a quella posizione

professionale.

La partecipazione al programma __________ è un'occasione di

perfezionamento della capacità di acquisire un impiego ma non può oppure non

deve trasformarsi in una misura oppure una spinta per sanzionare i disoccupati.

Un soggetto non è per forza obbligato ad utilizzare i mezzi digitali oppure a

stare attento e attaccato ad essi in modo celere. Egli ha saputo dell'offerta

4/5 giorni dopo vale a dire una tempistica non infinita ma da ritenersi

fisiologica.

Poi non vi è alcun legame tra la celerità nella valutazione

dell'offerta e l'occupare proprio quella posizione. Non è detto che

quell'impiego alla fine era da ritenersi adeguato. Da ultimo bisogna pure

comprendere le reali ragioni del mittente che probabilmente sono altre e del

tutto fuorvianti.

ln definitiva, sicuramente al ricorrente potrà anche essere

chiesta una maggiore diligenza (elemento che non si trasforma in una colpa

grave ma casomai presunta lieve), ma altrettanto deve essere chiesto al

mittente. Altrimenti il comportamento di quest'ultimo, a cui non si chiede

nulla, finisce per risultare decisivo, senza alcun contraddittorio oppure senza

che ci abbia rimesso qualcosa, nel far perdere delle risorse finanziarie

indubbiamente necessarie ed indispensabili all'assicurato ossia ad una terza persona.

Inoltre, rimane ancora l’aspetto della grandissima flessibilità

nel ramo ristorativo e alberghiero, in un periodo dove le ditte erano in buona

parte chiuse, per la fine della stagione, ma anche in un periodo di estrema

difficoltà del settore dovuto alle conseguenze della crisi pandemia.

Da qui a far pagare una sanzione così elevata all'assicurato,

davvero non c'è alcuna proporzionalità. Magari potrebbe anche starci una

sanzione per colpa live, per non avere adottato una maggiore diligenza, con al

massimo 4/5 giorni di penalità, ma la colpa grave, per questa specifica

fattispecie, non è catalogata da nessuna parte.

La prassi, a titolo d'es. non cita la gravità della sanzione, per

questa specifica fattispecie e quindi la misura, qualora il disoccupato non

risponda ad una mail che peraltro non ha visto oppure di una mail che non è

stata trattata e qui rientra tutto il capitolo della notifica corretta che la

sezione lavoro non ha sviluppato.

Già solo per questo motivo, vale a dire per notifica non adeguata

e corretta secondo la base legale, la sanzione deve essere annullata.

(…)” (Doc. I pag. 5-6)

1.4. Nella

sua risposta del 28 novembre 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.5. Il

1° dicembre 2022 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha formulato

ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).

Il

RA 1, il 2 dicembre 2022, ha altresì inviato copia di messaggi di posta

elettronica intercorsi con l’insorgente e di quest’ultimo con la datrice di

lavoro dell’impiego reperito a __________ (cfr. doc. VII; D1-2).

1.6. L’amministrazione

ha preso posizione al riguardo il 9 dicembre 2022 (cfr. doc. IX).

1.7. Il

doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione

a seguito del comportamento assunto dal medesima in relazione al posto vacante

quale pizzaiolo presso il Ristorante __________ di __________, e meglio per non

avere risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato ai fini di

concordare un colloquio conoscitivo.

2.2. In

virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare

un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La

terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,

ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle

prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la

sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata

prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato

ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo

d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo

cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il

rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata

ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento

della definizione di adeguatezza

La commissione peritale

valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto

all’indennità

Capoverso 1: prevede che

il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto

alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art

16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio

l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art.

16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di

conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.

non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro;

b.

non tiene convenientemente conto

delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla

situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.

compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile

prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non

si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.

necessita di un tragitto di oltre

due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre

la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo

secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di

assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.

implica da parte del lavoratore un

tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione

garantita;

h.

è svolta in un'azienda che ha

effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni

a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i.

procura all'assicurato un salario

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato

riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con

il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento

può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo

l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta

revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera

b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi

dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501

seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo

n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

2.4. La

costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata

il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;

DLA 1982 p. 43).

La

nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA

1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi

occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente

un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego

se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa

indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo

la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della

Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la

giurisprudenza ivi citata).

In

una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,

l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche

nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando

l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta

un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad

accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità

(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le

situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono

essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta

adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa

M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo

principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio

2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se

donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare

pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi

bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una

sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza

nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale

datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In una sentenza 8C_750/2019 del 10

febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale

ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere

inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il

suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra

persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la

mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27

ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è

controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di

lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione

comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure

ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con

la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del

suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se

risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona

assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più

basso.

Nel caso che era chiamato a giudicare

l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un

salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque

molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima istanza, con

giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,

ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di

31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto

aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore

di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo

dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in

vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di

un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021

del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso

contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la

sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il

suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo

determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al

Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

"

(…) la

prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di

un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma

essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le

trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)”

Con

giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO

contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle

assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha

confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un

assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,

nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con sentenza

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente

dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del

2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un

assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di

presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al

potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione

assegnatagli.

Su queste questioni, vedi in

particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer,

Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”,

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti

…, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_950/2008 dell’11

maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72

del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16

ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di

un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione

che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era

inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle

assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30

giugno 2020.

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In

virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

L'art.

45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se

l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza

garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per

quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29

ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata

della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata

proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il

rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente

qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente

grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito,

aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro

assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una

sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al

mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente

l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano

la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il

modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni

sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso

per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre

mezze giornate di prova in un ristorante.

Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno

2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, il

Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del

lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto

una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato

un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse

inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato

ragionevole). In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di prova non vi era

più spazio per una trattativa circa l’entità del salario, avendo il potenziale

datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più di quanto offerto,

l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere, avrebbe dovuto

manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.

L’Alta Corte, con sentenze

8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF

8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a

16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria

candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la

sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di

posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente

il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16

giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il

posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere

delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né

scrivere SMS.

Al riguardo cfr. pure 38.2022.57 del

3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione) STCA

38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sanzione

ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata

al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il

relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre

2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella

Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to

D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la

quale prevede in particolare quanto segue:

"

" Fattispecie/base legale

" Colpa

" Numero di

" giorni di

" sospensioni

" 2.

" Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

" art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30

cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

" 2.A

" Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

" determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

" trovato autonomamente

"

"

" 1

" durata dell’occupazione: 1 settimana

" L

" 3 - 5

" 2

" “ 2 settimane

" L

" 6-10

" 3

" ” 3 settimane

" L

" 10 - 15

" 4

" ” 4 settimane

" L - M

" 15 - 20

" 5

" ” 2 mesi

" M

" 20 - 27

" 6

" ” 3 mesi

" M

" 23 - 30

" 7

" ” 4 mesi

" M - G

" 27 - 34

" 8

" ” 5 mesi

" G

" 30 - 37

" 9

" “ 6 mesi

" G

" 34 - 41

" 10

" 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto

" la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

"

" come sopra più 50%

" 11

" 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

"

"

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

Considerandi

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del

19.

ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;

STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18.

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50

consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10

gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha

stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi

incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi

del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di

sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha

stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a

torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato

insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.;

STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex

art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9

Nella presente evenienza dagli atti

dell’incarto emerge che il ricorrente il 29 novembre 2021 si è nuovamente

annunciato per il collocamento con effetto dal 1° gennaio 2022. Egli ha

indicato di cercare un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo,

rappresentante/venditore (cfr. doc. 3; 23).

La Cassa __________ gli ha aperto

il quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° gennaio 2022

al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A pag. 1).

Dal 31 gennaio al 18 febbraio 2022

l’assicurato ha partecipato a __________ al programma __________ organizzato da

__________ e assegnatogli dall’URC di __________ (cfr. doc. 5).

Dal Rapporto finale d’attività si

evince, in particolare, che le sue capacità di ricerca d’impiego sono buone,

che le conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in

allegato sono sufficienti, che l’utilizzo dei portali di ricerca impiego e

motori di ricerca, caricare e aggiornare il proprio profilo on-line, padronanza

delle risorse internet per ottenere informazioni e postulare candidature sono

molto buoni e che le altre conoscenze (sistemi di pagamento, distributori

automatici – poste, treni, ecc.) sono molto buone (cfr. doc. 20/2).

Il 28 aprile 2022

il Servizio aziende URC ha confermato al Ristorante __________ di __________, a

seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultimo, di avere registrato

nella Banca-dati COLSTA un posto vacante a tempo indeterminato “da subito” in

qualità di aiuto pizzaiolo. E’ poi stato indicato, quale grado di occupazione

10% - 100% e un salario in base al CCNL dell’industria alberghiera e della

ristorazione (“salario orario min. CCNL in CHF”). Inoltre è stato precisato che

la pubblicazione del posto vacante avveniva su Internet: “job-room.ch con Login

– in forma competa (non anonima)” (cfr. doc. 6).

L’URC, il 2 maggio 2022, in

relazione a tale posto vacante ha trasmesso a __________ del Ristorante __________,

segnatamente, il profilo dell’insorgente (cfr. doc. 7/1).

__________, il 4 maggio 2022, ha

inviato all’assicurato il seguente messaggio di posta elettronica:

" Buongiorno

Signor RI 1

La contatto per

conoscere le sue disponibilità in merito ad un colloquio conoscitivo.

In attesa di sue,

le porgo cordiali saluti.” (Doc. 7/1)

Il 5 maggio 2022 __________ ha scritto a __________ dell’URC

di aver “contattato il candidato ma nessuna risposta …” (cfr. doc. 7/1).

L’amministrazione,

il 10 maggio 2022, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro

(cfr. doc. 7).

Quest’ultima, il 10 maggio 2022

stesso, dopo aver rilevato che “dalle dichiarazioni del datore di lavoro si

evidenzia che lei non ha mai preso contatto con lui alfine di ottenere un

colloquio conoscitivo”, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare

eventuali osservazioni scritte entro il 26 maggio 2022, evidenziando che non

ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in

base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 8).

Il ricorrente, il 19 maggio 2022,

ha risposto:

" (…) La

email della signora __________, come potete vedere dallo screenshot allegato, è

arrivata nella posta indesiderata che non è mia abitudine controllare

regolarmente, di conseguenza l’ho trovata unicamente con l’aiuto del RA 1 che

mi ha consigliato di guardare negli spam.

Di telefonate, sono certo di non averne

ricevute, anche perché avrei richiamato come ho sempre fatto tutte le altre

volte e questo posso dimostrarvelo, se lo riterrete necessario, con la copia

dell’elenco delle chiamate” (Doc. 10 + 10/2)

La Sezione del lavoro, sempre il

10.

maggio 2022 con sollecito del 31 maggio 2022 (cfr. doc. 11), ha posto alcuni

quesiti a __________, e meglio:

" (…)

1.

In quali

modalità avete ricevuto la candidatura del signor RI 1?

2.

In quali

modalità avete concordato con l’interessato l’appuntamento al colloquio

d’assunzione?

3.

Il posto

di lavoro che avreste offerto all’assicurato prevedeva un contratto di lavoro a

tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, vogliate indicarci

la data d’inizio e di fine dell’occupazione.

4.

Vogliate

indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurato

avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.

5.

Quali

mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessato?

6.

L’occupazione

offerta era a tempo pieno o parziale? Se a tempo parziale vogliate indicarci il

grado di occupazione.

7.

In caso di

assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessato?

(PF indicare l’importo mensile lordo)

8.

Il posto

vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a?

9.

Conferma

che il signor RI 1 non ha mai preso contatto con voi?

10.

Vi chiediamo inoltre di

volerci allegare copia del contrato di lavoro che avreste offerto

all’interessato.” (Doc. 9)

__________ ha dato seguito allo

scritto dell’amministrazione il 10 giugno 2022:

" 1. Tramite

email (servizio aziende)

2.

Non ha mai risposto alla email (cpc anche il Sig. __________) e

alle chiamate

3.

Sì indeterminato

4.

5 giorni di lavoro

5.

Pizzaiolo

6.

Tempo pieno

7.

Quello previsto dal CCNL

8.

9.

Sì confermo

10.

Nessun contratto di lavoro è stato allestito” (Doc. 12)

Il 24 giugno 2022 l’assicurato,

tramite il RA 1, ha preso posizione in merito all’accertamento esperito dalla

Sezione del lavoro:

" (…) Riconfermo

quanto scritto in data 19 maggio corrente anno e rinnovo le scuse per non avere

risposto alla e-mail che la signora __________ che mi aveva inviato, ma

purtroppo era finita nella posta indesiderata (vedi copia screenshot allegata)

La signora __________ afferma di avermi chiamato

diverse volte, torno a ripetere che chiamate dalla signora __________ non ne ho

mai ricevute, in quel periodo mi era stato assegnato un POT presso __________ a

__________ ed essendo occupato a svolgere i lavori che mi venivano assegnati e

con piena soddisfazione dei responsabili, qualche volta non ho sentito

squillare il telefono, ma come è mia abitudine, appena possibile ho sempre

richiamato i numeri che trovavo nell’elenco delle chiamate perse e nonostante

ciò, non ho mai avuto il piacere di sentire la signora __________, quindi il

suo numero di telefono non era sicuramente nell’elenco delle chiamate perse,

forse la signora __________ ha il mio numero di telefono errati? Forse ha sbagliato

a comporre il mio numero di telefono? Non sono in grado di darvi una risposta.

Tengo a puntualizzare che quando ho

ricevuto la vostra segnalazione relativa all’offerta di lavoro fatta dal

ristorante __________, sono andato a controllare nella JOB ROOM, ma a differenza

di quanto dichiarato dalla signora __________, si trattava di un contratto di

lavoro con un grado d’occupazione variabile dal 10% al 100%.

In più di un’occasione, dopo aver

richiamato dei numeri ai quali non ho risposto, ho avuto dei colloqui di

lavoro, nella speranza di poter trovare un’occupazione, purtroppo non

riuscendoci, ma in ogni caso documentati.

Sono a conoscenza che di principio ogni

comportamento che ostacola la conclusione del contratto di lavoro adempie ai

presupposti che comportano una sospensione del diritto alle indennità o

sanzioni sulla base della colpevolezza, motivo per il quale mi sono sempre

adoperato al fine di poter trovare una nuova occupazione, attenendomi alle

disposizioni di legge.

Attualmente l’unica mia fonte di reddito è

rappresentata dalle indennità di disoccupazione, quindi per quale motivo dovrei

rischiare di subire una sospensione di tale diritto assumendo comportamenti che

non rispettino quanto previsto dalla LADI?

Per quale motivo dovrei complicarmi la

vita, peggiorando volontariamente la mia situazione economica già di per sé

complicata, visto che attualmente sono un disoccupato? (…)” (Doc. 14)

Con decisione del 18 luglio 2022 la

Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione per 32 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per

non avere risposto al Ristorante __________ di __________ e avere perciò

rifiutato il relativo impiego quale pizzaiolo (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).

La sanzione del 18 luglio 2022 è

stata ridotta a 25 giorni con decisione su opposizione del 13 ottobre 2022

(cfr. doc. A; consid. 1.2.).

2.10

Chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ricorda, innanzitutto, il

principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro

ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a

un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che

comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

In concreto, da una parte, il

Ristorante __________, che cercava un pizzaiolo e che aveva ricevuto dall’URC

servizio aziende il nominativo del ricorrente, il 4 maggio 2022, ha contattato

quest’ultimo tramite posta elettronica al fine di concordare un colloquio

conoscitivo (cfr. consid. 7/1; consid. 2.9.).

Dall’altra, l’insorgente

non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro, in quanto il

messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2022 è stato recapitato nella posta

indesiderata che il medesimo non controlla regolarmente (cfr. doc. 10; 10/2;

consid. 2.9.).

L’assicurato ha contestato la

modalità con la quale è stato contattato dal potenziale datore di lavoro, e

meglio tramite comunicazione digitale, e il fatto che questi non abbia verificato

lo stato del suo invio, ad esempio facendo uso della ricevuta di consegna (cfr.

doc. I; V; consid. 1.3.; 1.5.).

In proposito è utile precisare

che attualmente l’utilizzo della posta elettronica è sempre più diffuso e

accettato.

Il Tribunale federale ha ammesso

che un’occupazione possa essere assegnata mediante posta elettronica (cfr. STF

8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 15 pag. 424 e citata

sopra) e che un assicurato possa candidarsi tramite possa elettronica (cfr. STF

8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303 e citata

sopra).

Con sentenza 8C_239/2018 del 12

febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90, l’Alta Corte ha pure stabilito che è

ammissibile l’invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica

all'autorità.

Il 2 dicembre 2021

il ricorrente, riannunciatosi in disoccupazione il 29 novembre 2021 dal 1°

gennaio 2022 e al quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni,

aveva d’altronde fornito all’URC, tra i dati di c” (cfr. doc. 1).

Relativamente al mancato uso della

ricevuta di consegna da parte del Ristorante __________, il TCA si limita a

rilevare che dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione il ricorso

alla conferma di recapito è utile piuttosto agli assicurati, in quanto i

medesimi devono poter comprovare il rispetto dei loro obblighi, come la

risposta a un’assegnazione di impiego, la ricerca di lavoro e la consegna

tempestiva delle ricerche (cfr. DTF 145 V 90).

Ne discende che la modalità usata

dal potenziale datore di lavoro per entrare in contatto con l’insorgente non

presta il fianco a critiche.

2.11

Nel caso di specie è vero che

l’assicurato non ha espressamente rifiutato l’impiego, bensì non si è messo

nella condizione di conoscere il potenziale datore di lavoro, né di farsi

conoscere e ricevere quindi la proposta concreta dell’impiego quale pizzaiolo,

poiché non ha letto il messaggio di __________ del Ristorante __________ finito

nella cartella della posta indesiderata (cfr. consid. 2.9.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che il ricorrente, il 2 dicembre 2021, ha acconsentito alla

trasmissione dei suoi dati di contatto, tra i quali il suo indirizzo di posta

elettronica (cfr. doc. 1; consid. 2.10.), e del dossier di candidatura alle

agenzie di collocamento private o ai potenziali datori di lavoro da parte dei

collaboratori del servizio pubblico di collocamento (cfr. doc. 20/1).

Egli, che ritiene

peraltro di avere una capacità nella norma di gestire la posta elettronica

(cfr. doc. C2 allegato a doc. I) - le sue

conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in allegato

sono state ritenute in ogni caso sufficienti in occasione del programma __________

(cfr. doc. 20/2; consid. 2.9.) -, avrebbe così dovuto prestare la

massima attenzione alla sua posta elettronica in entrata, comprensiva della

posta indesiderata (spam), controllando rigorosamente i messaggi di posta

elettronica recapitatigli. E’ notorio, infatti, che, siccome gli scanner di spam di tutti i provider di posta

elettronica si adattano costantemente alle attuali minacce di posta

indesiderata o spazzatura, vi è un numero crescente di messaggi legittimi che

vengono erroneamente identificati come spam dal destinatario (cfr. https://support.hostpoint.ch/it/prodotti/e-mail/domande-piu-frequenti-su-e-mail/cosa-fare-quando-i-messaggi-di-posta-elettronica-finiscono-nello-spam-da-parte-del-destinatario;

L'assicurato,

che non ha invece regolarmente esaminato la sua posta elettronica, con il suo

atteggiamento ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione adeguata (cfr.

art. 16 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.). L’impiego di aiuto pizzaiolo presso il

Ristorante __________ era nella sua professione (cfr. doc. 4). Egli, al momento

della reiscrizione in disoccupazione, ha del resto specificatamente indicato di

ricercare un’occupazione quale pizzaiolo (cfr. doc. 23). Il potenziale datore

di lavoro aveva altresì previsto una retribuzione salariale in

base al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. 6; 12).

Per quanto attiene all’obiezione

del ricorrente secondo cui, a differenza di quanto dichiarato da __________,

ovvero che il posto vacante era a tempo pieno (cfr. doc. 12; consid. 2.9.), si

trattava di un contratto di lavoro con un grado d’occupazione variabile dal 10%

al 100% (cfr. doc. 14; consid. 2.9.), giova osservare che effettivamente

l’Iscrizione di un posto vacante sottoposto all’obbligo di annuncio riporta un

grado di occupazione “10% - 100%” (cfr. doc. 6).

Se avesse preso contatto con il

potenziale datore di lavoro, l’insorgente avrebbe, però, potuto chiarire tale

punto e verificare il reale grado di occupazione offerto.

Ad ogni modo, in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi

occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF

8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018

consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la

loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo

per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).

L’art. 24 LADI enuncia, dal canto

suo, che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da

un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’in­dennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).

È

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenu­to

nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

pro­fes­sione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).

Giusta

l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,

l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione

della prestazione, a indennità com­pen­sative.

Al riguardo cfr. STFA C 166/05

del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata

indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un

guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.

In simili condizioni, il

ricorrente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.12

Per quanto attiene alla durata

della sanzione, questo Tribunale osserva che nel caso di un’occupazione di durata

indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per

il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

Nella

DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una

fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va

necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve

essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017

del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il

p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la

tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto

possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli

tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione

nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di

apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere

conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per

ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento

dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto

amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to

D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

La

parte resistente, che in prima battuta aveva inflitto al ricorrente una

sanzione di 32 giorni, ha in effetti ridotto la sospensione a 25 giorni,

corrispondente a colpa mediamente grave, tenendo conto che l’assicurato ha

esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo

un'occupazione di durata indeterminata al 100% a __________ (cfr. doc.

A; consid. 1.2.) e che era la prima volta che egli si è trovato nella

situazione di non leggere un messaggio di posta elettronica di convocazione da

parte di un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. III).

In

concreto, tutto ben considerato, la sanzione inflitta all’insorgente si rivela

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

Questa soluzione si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020,

8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

2.13

Alla luce di tutto quanto esposto

sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 13

ottobre 2022 deve essere confermata.

2.14

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.

2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti