38.2022.87
Sospensione (25 gg) per non aver risposto a potenziale DL (e-mail finito nella posta indesiderata). Rifiuto di fatto di un'occupazione adeguata. Modalità di contatto usata da potenziale DL (e-mail) non presta il fianco a critica. Assicurato avrebbe dovuto controllare regolarmente la posta in entrata
16 gennaio 2023Italiano49 min
DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.87
rs
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 18 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 32
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere risposto a un
potenziale datore di lavoro e avere così rifiutato il relativo impiego di
durata indeterminata quale pizzaiolo presso il Ristorante __________ di __________,
iscritto nella banca dati COLSTA quale posto vacante sottoposto all’obbligo di
annuncio il 28 aprile 2022 (cfr. doc. 6; 17).
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 18 agosto 2022 (cfr.
doc. 18), la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 13 ottobre
2022, ha ridotto la sospensione a 25 giorni, rilevando:
" (…)
3.2.
Premesso che l’occupazione in questione era destinata ad un
pizzaiolo con remunerazione secondo il Contratto collettivo di lavoro
dell'industria alberghiera e della ristorazione, decretato di obbligatorietà
generale dal Consiglio federale, ed avendo l'assicurato un profilo
corrispondente a quello ricercato, la stessa deve essere ritenuta adeguata dal
profilo dell'art. 16 LADI.
ln relazione all'assenza di reazione allo scritto e-mail del 4
maggio 2022 del potenziale datore di lavoro, il signor RI 1 ha affermato, in
sostanza, di non aver pensato di verificare l'invio di eventuali offerte di
lavoro nella cartella della posta indesiderata e che tale verifica è stata attuata
solo su suggerimento di RA 1.
Tale argomento non lo soccorre. Spetta all'assicurato che si
avvale di mezzi di comunicazione elettronici assicurarsi di consultare la posta
in arrivo, compresa la casella della posta indesiderata, segnatamente se, come
nel caso concreto, doveva attendersi di ricevere delle comunicazioni da parte
di datori di lavoro. Il signor RI 1 non appare peraltro denotare particolari
difficoltà nell'interazione con i mezzi di comunicazione digitali. Infatti,
egli ha utilizzato la posta elettronica per comunicare con l'UG (cfr. scritto
e-mail all'UG del 19 maggio 2022) e per promuovere la propria candidatura,
visto che nel Curriculum vitae e nelle lettere di candidatura risulta aver
indicato il proprio recapito di posta elettronica. Inoltre, egli è iscritto
sulla piattaforma job-room, la quale permette di accedere con un vantaggio
temporale di 5 giorni, rispetto ad altri candidati, ai posti vacanti sottoposti
all'obbligo di annuncio. Il signor RI 1 ha ricevuto la e-mail in questione il 4
maggio 2022, mentre si è attivato solo dopo il 10 maggio 2022 (giorno della
richiesta di osservazioni inviatagli dall'UG), per verificare l'arrivo della
e-mail in questione nella casella della posta indesiderata. Si ritiene che tale
esito avrebbe potuto essere evitato con la consultazione diligente e regolare
della posta elettronica, compresa la casella della posta indesiderata. Tanto
più che, fra il 31 gennaio 2022 ed il 18 febbraio 2022, l'interessato ha
partecipato al programma __________, nell'ambito del quale le sue competenze
nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (compreso
l'utilizzo della e-mail) sono state valutate come sufficienti (cfr.
"Rapporto finale d'attività" pto. 2.4, 18 febbraio 2022). Non da
ultimo, si rileva che il signor RI 1 non è alla sua prima iscrizione in
disoccupazione e, pertanto, è dato ritenere che egli conosca i meccanismi
tramite i quali avvengono le interazioni con i datori di lavoro, che si
avvalgono ormai quasi esclusivamente di mezzi di comunicazione digitali,
segnatamente laddove la persona in cerca di impiego è iscritta su job-room.
Tale circostanza costituisce un motivo ulteriore di attenzione e diligenza
nella consultazione della posta elettronica.
Pertanto, occorre concludere che il comportamento del signor RI 1
è assimilabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. La decisione impugnata
dev'essere pertanto confermata.
3.3.
Per quanto riguarda l'entità della sanzione, tenuto conto del
fatto che l'assicurato ha esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del
Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata al 100% a __________ (Canton __________),
si giustifica ridurre a 25 i giorni di sospensione dalle indennità di
disoccupazione.” (Doc. A)
1.3. Contro
la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via
principale, l’annullamento della stessa e il riconoscimento integrale delle
indennità giornaliere di disoccupazione senza alcuna restrizione sanzionatoria,
in via subordinata, la modifica della decisione su opposizione del 13 ottobre
2022, nel senso che il medesimo è sospeso dal diritto all’indennità per colpa
lieve, con una sanzione equivalente ad insufficiente diligenza di cinque giorni
al massimo.
A
sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
l’assicurato afferma di non aver preso visione dell'offerta, sia che fosse
stata davvero seria oppure che sia stata una sorta di "cavallo di troia"
quindi finta e funzionale ad altre ipotesi, vale a dire alla dissimulazione e
ad altri interessi e meglio tesa a mascherare e/o celare degli obiettivi
secondari come talvolta accade, siccome la base legale impone di agire in un
certo modo e stabilisce l'obbligo di segnalare i posti vacanti senza porre
vincoli all'assunzione.
La sezione lavoro ha scelto unicamente di sanzionare il
ricorrente, partendo da un doppio presupposto; si trattava di un lavoro da
considerarsi adeguato e la mancata risposta equivale ad un rifiuto
nell'assunzione di un lavoro adeguato.
Ebbene, quanto al primo criterio quindi al lavoro adeguato,
svolgendosi nel quadro del settore della ristorazione che è sottoposto a
contratto collettivo di obbligatorietà generale, può anche darsi che possa
essere considerato tale nonostante una trattativa e meglio una semplice
valutazione della candidatura non ci sia stata.
Mentre invece riguardo alla ipotesi del tutto arbitraria, che la
mancata risposta equivale ad un rifiuto, si tratta di una ponderazione vale a
dire di una considerazione discrezionale dell'ufficio del lavoro e come tale
opinabile ed interpretabile.
L'assicurato afferma e documenta di non aver visto l'offerta e di
conseguenza non può rifiutare qualcosa senza che ne sappia dell'esistenza. Ma
in ogni caso, nella denegata ipotesi che lo fosse, vale comunque la pena
esaminare il suo comportamento che ha sempre tenuto anche nei mesi successivi,
per valutare se abbia omesso di rispondere oppure è sincero nella sua risposta.
Ora pur esercitando l'attività nel quadro della ristorazione, di
cui è insita una accresciuta flessibilità e un turn over assolutamente fuori
dal comune, per ragioni strutturali e organizzative, tantopiù nell'ultimo
biennio a causa della crisi pandemica, laddove vi è stato un uso molto
accentuato del lavoro ridotto, imprese che hanno chiuso e via dicendo, che
anche la LADI deve prendere in considerazione, egli si è certamente dato da
fare per trovare un'attività remunerata e un nuovo posto dia lavoro.
Basta unicamente verificare come si è comportato nei mesi
successivi. Dal 1° settembre, pur di lavorare e non restare fermo visto che ha
oneri familiari a carico che dipendono dal suo reddito, si è trovato un lavoro,
per 4550 mensili, a __________, facendo il pendolare con il Ticino dove vive la
sua famiglia.
Nel mese di giugno e luglio 2022 è andato a svolgere una doppia
prova presso il __________ di __________ e il ristorante __________ a __________.
ln realtà da allora sta ancora aspettando la risposta da entrambi i ristoranti.
Essi probabilmente avevano quale unico scopo quello di rimpiazzare
il piazzaiolo che in entrambi i casi era assente e dunque anche qui si tratta
di un'offerta dissimulata quindi finta e fuorviante. Sta di fatto però che il
ricorrente si è adoperato sia per partecipare alla prova, sia per fare in modo
che la prova fosse visibile agli occhi dell'ente cantonale cosa che non sempre
avviene del tutto correttamente e non per forza per una presunta colpa del
disoccupato.
ln questa condizione additare il lavoratore di rifiuto
nell'assumere un posto di lavoro, peraltro senza che ne abbia almeno visto le
caratteristiche e senza alcuna garanzia che quell'impiego sarebbe andato in
porto (resta tutto da dimostrare che una celere risposta avrebbe consentito di
occupare quel posto), pare davvero eccessivo ed è una considerazione del tutto
arbitraria. Anche la valutazione circa il criterio che l'incontro tra la
domanda e l'offerta avviene in modo digitale non è molto pertinente e
prioritaria giacché pur trovandoci nell'era digitale, tale incontro avviene
nella maggior parte dei casi, attraverso l'intermediazione e un minimo di
conoscenza e/o di segnalazione da parte di terzi.
La registrazione via digitale è certamente un mezzo importante e
veloce e di facile accesso, ma nella definizione dei contratti di lavoro non è
sicuramente la soluzione prevalente; quindi, la sezione lavoro agisce
avvalendosi di una serie di luoghi comuni che non trovano fondamento nella
realtà. Non si tratta affatto di un rifiuto siccome l'assicurato non ha visto
la posta. Egli peraltro l'ha vista solo alcuni giorni dopo, non mesi oppure
anni. Mai il mittente si è preoccupato di verificare se il suo messaggio avesse
raggiunto lo scopo oppure se fosse veramente interessato a quella posizione
professionale.
La partecipazione al programma __________ è un'occasione di
perfezionamento della capacità di acquisire un impiego ma non può oppure non
deve trasformarsi in una misura oppure una spinta per sanzionare i disoccupati.
Un soggetto non è per forza obbligato ad utilizzare i mezzi digitali oppure a
stare attento e attaccato ad essi in modo celere. Egli ha saputo dell'offerta
4/5 giorni dopo vale a dire una tempistica non infinita ma da ritenersi
fisiologica.
Poi non vi è alcun legame tra la celerità nella valutazione
dell'offerta e l'occupare proprio quella posizione. Non è detto che
quell'impiego alla fine era da ritenersi adeguato. Da ultimo bisogna pure
comprendere le reali ragioni del mittente che probabilmente sono altre e del
tutto fuorvianti.
ln definitiva, sicuramente al ricorrente potrà anche essere
chiesta una maggiore diligenza (elemento che non si trasforma in una colpa
grave ma casomai presunta lieve), ma altrettanto deve essere chiesto al
mittente. Altrimenti il comportamento di quest'ultimo, a cui non si chiede
nulla, finisce per risultare decisivo, senza alcun contraddittorio oppure senza
che ci abbia rimesso qualcosa, nel far perdere delle risorse finanziarie
indubbiamente necessarie ed indispensabili all'assicurato ossia ad una terza persona.
Inoltre, rimane ancora l’aspetto della grandissima flessibilità
nel ramo ristorativo e alberghiero, in un periodo dove le ditte erano in buona
parte chiuse, per la fine della stagione, ma anche in un periodo di estrema
difficoltà del settore dovuto alle conseguenze della crisi pandemia.
Da qui a far pagare una sanzione così elevata all'assicurato,
davvero non c'è alcuna proporzionalità. Magari potrebbe anche starci una
sanzione per colpa live, per non avere adottato una maggiore diligenza, con al
massimo 4/5 giorni di penalità, ma la colpa grave, per questa specifica
fattispecie, non è catalogata da nessuna parte.
La prassi, a titolo d'es. non cita la gravità della sanzione, per
questa specifica fattispecie e quindi la misura, qualora il disoccupato non
risponda ad una mail che peraltro non ha visto oppure di una mail che non è
stata trattata e qui rientra tutto il capitolo della notifica corretta che la
sezione lavoro non ha sviluppato.
Già solo per questo motivo, vale a dire per notifica non adeguata
e corretta secondo la base legale, la sanzione deve essere annullata.
(…)” (Doc. I pag. 5-6)
1.4. Nella
sua risposta del 28 novembre 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.5. Il
1° dicembre 2022 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha formulato
ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).
Il
RA 1, il 2 dicembre 2022, ha altresì inviato copia di messaggi di posta
elettronica intercorsi con l’insorgente e di quest’ultimo con la datrice di
lavoro dell’impiego reperito a __________ (cfr. doc. VII; D1-2).
1.6. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo il 9 dicembre 2022 (cfr. doc. IX).
1.7. Il
doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione
a seguito del comportamento assunto dal medesima in relazione al posto vacante
quale pizzaiolo presso il Ristorante __________ di __________, e meglio per non
avere risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato ai fini di
concordare un colloquio conoscitivo.
2.2. In
virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare
un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La
terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,
ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle
prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la
sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata
prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato
ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo
d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo
cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il
rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata
ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento
della definizione di adeguatezza
La commissione peritale
valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto
all’indennità
Capoverso 1: prevede che
il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto
alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art
16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art.
16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di
conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a.
non è conforme agli usi
professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi
o normali di lavoro;
b.
non tiene convenientemente conto
delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c.
non è conforme all'età, alla
situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d.
compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile
prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e.
è svolta in un'azienda in cui non
si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f.
necessita di un tragitto di oltre
due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre
la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo
secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di
assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g.
implica da parte del lavoratore un
tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione
garantita;
h.
è svolta in un'azienda che ha
effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni
a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i.
procura all'assicurato un salario
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato
riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con
il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento
può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo
l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta
revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera
b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella
DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi
dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501
seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
2.4. La
costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata
il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;
DLA 1982 p. 43).
La
nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA
1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi
occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente
un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego
se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa
indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo
la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della
Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la
giurisprudenza ivi citata).
In
una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,
l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche
nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando
l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa
M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio
2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi
bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una
sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza
nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale
datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una sentenza 8C_750/2019 del 10
febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale
ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere
inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il
suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra
persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la
mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27
ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è
controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di
lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione
comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure
ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con
la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del
suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se
risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona
assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più
basso.
Nel caso che era chiamato a giudicare
l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un
salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque
molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra Massima istanza, con
giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,
ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di
31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto
aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore
di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo
dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in
vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di
un’occupazione adeguata.
In una sentenza 8C_132/2021
del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso
contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la
sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il
suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo
determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al
Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
"
(…) la
prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di
un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma
essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le
trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)”
Con
giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO
contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle
assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha
confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un
assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,
nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica
Con sentenza
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del
Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente
dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16
cpv. 2 lett. b LADI.
Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del
2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un
assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di
presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al
potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione
assegnatagli.
Su queste questioni, vedi in
particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer,
Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti
…, pag. 71 segg.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è
procurato lui stesso un’occupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_950/2008 dell’11
maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72
del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).
2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16
ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di
un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione
che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era
inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle
assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30
giugno 2020.
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La
sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In
virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
L'art.
45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se
l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza
garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7. Per
quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29
ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata
della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata
proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il
rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente
qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente
grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito,
aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro
assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una
sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al
mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente
l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano
la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
Il
Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il
modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni
sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso
per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre
mezze giornate di prova in un ristorante.
Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno
2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del
lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto
una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato
un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse
inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato
ragionevole). In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di prova non vi era
più spazio per una trattativa circa l’entità del salario, avendo il potenziale
datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più di quanto offerto,
l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere, avrebbe dovuto
manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.
L’Alta Corte, con sentenze
8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF
8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a
16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria
candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la
sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di
posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente
il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16
giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il
posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere
delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né
scrivere SMS.
Al riguardo cfr. pure 38.2022.57 del
3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione) STCA
38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sanzione
ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata
al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il
relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio
8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre
2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.8. Nella
Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to
D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la
quale prevede in particolare quanto segue:
"
" Fattispecie/base legale
" Colpa
" Numero di
" giorni di
" sospensioni
" 2.
" Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
" art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30
cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
" 2.A
" Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
" determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
" trovato autonomamente
"
"
" 1
" durata dell’occupazione: 1 settimana
" L
" 3 - 5
" 2
" “ 2 settimane
" L
" 6-10
" 3
" ” 3 settimane
" L
" 10 - 15
" 4
" ” 4 settimane
" L - M
" 15 - 20
" 5
" ” 2 mesi
" M
" 20 - 27
" 6
" ” 3 mesi
" M
" 23 - 30
" 7
" ” 4 mesi
" M - G
" 27 - 34
" 8
" ” 5 mesi
" G
" 30 - 37
" 9
" “ 6 mesi
" G
" 34 - 41
" 10
" 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto
" la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
"
" come sopra più 50%
" 11
" 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
"
"
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
1° rifiuto
G
31-45
Considerandi
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del
19.
ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;
STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del
18.
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50
consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10
gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha
stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi
incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi
del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di
sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha
stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a
torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato
insufficienti ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.;
STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex
art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.9
Nella presente evenienza dagli atti
dell’incarto emerge che il ricorrente il 29 novembre 2021 si è nuovamente
annunciato per il collocamento con effetto dal 1° gennaio 2022. Egli ha
indicato di cercare un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo,
rappresentante/venditore (cfr. doc. 3; 23).
La Cassa __________ gli ha aperto
il quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A pag. 1).
Dal 31 gennaio al 18 febbraio 2022
l’assicurato ha partecipato a __________ al programma __________ organizzato da
__________ e assegnatogli dall’URC di __________ (cfr. doc. 5).
Dal Rapporto finale d’attività si
evince, in particolare, che le sue capacità di ricerca d’impiego sono buone,
che le conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in
allegato sono sufficienti, che l’utilizzo dei portali di ricerca impiego e
motori di ricerca, caricare e aggiornare il proprio profilo on-line, padronanza
delle risorse internet per ottenere informazioni e postulare candidature sono
molto buoni e che le altre conoscenze (sistemi di pagamento, distributori
automatici – poste, treni, ecc.) sono molto buone (cfr. doc. 20/2).
Il 28 aprile 2022
il Servizio aziende URC ha confermato al Ristorante __________ di __________, a
seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultimo, di avere registrato
nella Banca-dati COLSTA un posto vacante a tempo indeterminato “da subito” in
qualità di aiuto pizzaiolo. E’ poi stato indicato, quale grado di occupazione
10% - 100% e un salario in base al CCNL dell’industria alberghiera e della
ristorazione (“salario orario min. CCNL in CHF”). Inoltre è stato precisato che
la pubblicazione del posto vacante avveniva su Internet: “job-room.ch con Login
– in forma competa (non anonima)” (cfr. doc. 6).
L’URC, il 2 maggio 2022, in
relazione a tale posto vacante ha trasmesso a __________ del Ristorante __________,
segnatamente, il profilo dell’insorgente (cfr. doc. 7/1).
__________, il 4 maggio 2022, ha
inviato all’assicurato il seguente messaggio di posta elettronica:
" Buongiorno
Signor RI 1
La contatto per
conoscere le sue disponibilità in merito ad un colloquio conoscitivo.
In attesa di sue,
le porgo cordiali saluti.” (Doc. 7/1)
Il 5 maggio 2022 __________ ha scritto a __________ dell’URC
di aver “contattato il candidato ma nessuna risposta …” (cfr. doc. 7/1).
L’amministrazione,
il 10 maggio 2022, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro
(cfr. doc. 7).
Quest’ultima, il 10 maggio 2022
stesso, dopo aver rilevato che “dalle dichiarazioni del datore di lavoro si
evidenzia che lei non ha mai preso contatto con lui alfine di ottenere un
colloquio conoscitivo”, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare
eventuali osservazioni scritte entro il 26 maggio 2022, evidenziando che non
ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in
base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 8).
Il ricorrente, il 19 maggio 2022,
ha risposto:
" (…) La
email della signora __________, come potete vedere dallo screenshot allegato, è
arrivata nella posta indesiderata che non è mia abitudine controllare
regolarmente, di conseguenza l’ho trovata unicamente con l’aiuto del RA 1 che
mi ha consigliato di guardare negli spam.
Di telefonate, sono certo di non averne
ricevute, anche perché avrei richiamato come ho sempre fatto tutte le altre
volte e questo posso dimostrarvelo, se lo riterrete necessario, con la copia
dell’elenco delle chiamate” (Doc. 10 + 10/2)
La Sezione del lavoro, sempre il
10.
maggio 2022 con sollecito del 31 maggio 2022 (cfr. doc. 11), ha posto alcuni
quesiti a __________, e meglio:
" (…)
1.
In quali
modalità avete ricevuto la candidatura del signor RI 1?
2.
In quali
modalità avete concordato con l’interessato l’appuntamento al colloquio
d’assunzione?
3.
Il posto
di lavoro che avreste offerto all’assicurato prevedeva un contratto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, vogliate indicarci
la data d’inizio e di fine dell’occupazione.
4.
Vogliate
indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurato
avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.
5.
Quali
mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessato?
6.
L’occupazione
offerta era a tempo pieno o parziale? Se a tempo parziale vogliate indicarci il
grado di occupazione.
7.
In caso di
assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessato?
(PF indicare l’importo mensile lordo)
8.
Il posto
vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a?
9.
Conferma
che il signor RI 1 non ha mai preso contatto con voi?
10.
Vi chiediamo inoltre di
volerci allegare copia del contrato di lavoro che avreste offerto
all’interessato.” (Doc. 9)
__________ ha dato seguito allo
scritto dell’amministrazione il 10 giugno 2022:
" 1. Tramite
email (servizio aziende)
2.
Non ha mai risposto alla email (cpc anche il Sig. __________) e
alle chiamate
3.
Sì indeterminato
4.
5 giorni di lavoro
5.
Pizzaiolo
6.
Tempo pieno
7.
Quello previsto dal CCNL
8.
Sì
9.
Sì confermo
10.
Nessun contratto di lavoro è stato allestito” (Doc. 12)
Il 24 giugno 2022 l’assicurato,
tramite il RA 1, ha preso posizione in merito all’accertamento esperito dalla
Sezione del lavoro:
" (…) Riconfermo
quanto scritto in data 19 maggio corrente anno e rinnovo le scuse per non avere
risposto alla e-mail che la signora __________ che mi aveva inviato, ma
purtroppo era finita nella posta indesiderata (vedi copia screenshot allegata)
La signora __________ afferma di avermi chiamato
diverse volte, torno a ripetere che chiamate dalla signora __________ non ne ho
mai ricevute, in quel periodo mi era stato assegnato un POT presso __________ a
__________ ed essendo occupato a svolgere i lavori che mi venivano assegnati e
con piena soddisfazione dei responsabili, qualche volta non ho sentito
squillare il telefono, ma come è mia abitudine, appena possibile ho sempre
richiamato i numeri che trovavo nell’elenco delle chiamate perse e nonostante
ciò, non ho mai avuto il piacere di sentire la signora __________, quindi il
suo numero di telefono non era sicuramente nell’elenco delle chiamate perse,
forse la signora __________ ha il mio numero di telefono errati? Forse ha sbagliato
a comporre il mio numero di telefono? Non sono in grado di darvi una risposta.
Tengo a puntualizzare che quando ho
ricevuto la vostra segnalazione relativa all’offerta di lavoro fatta dal
ristorante __________, sono andato a controllare nella JOB ROOM, ma a differenza
di quanto dichiarato dalla signora __________, si trattava di un contratto di
lavoro con un grado d’occupazione variabile dal 10% al 100%.
In più di un’occasione, dopo aver
richiamato dei numeri ai quali non ho risposto, ho avuto dei colloqui di
lavoro, nella speranza di poter trovare un’occupazione, purtroppo non
riuscendoci, ma in ogni caso documentati.
Sono a conoscenza che di principio ogni
comportamento che ostacola la conclusione del contratto di lavoro adempie ai
presupposti che comportano una sospensione del diritto alle indennità o
sanzioni sulla base della colpevolezza, motivo per il quale mi sono sempre
adoperato al fine di poter trovare una nuova occupazione, attenendomi alle
disposizioni di legge.
Attualmente l’unica mia fonte di reddito è
rappresentata dalle indennità di disoccupazione, quindi per quale motivo dovrei
rischiare di subire una sospensione di tale diritto assumendo comportamenti che
non rispettino quanto previsto dalla LADI?
Per quale motivo dovrei complicarmi la
vita, peggiorando volontariamente la mia situazione economica già di per sé
complicata, visto che attualmente sono un disoccupato? (…)” (Doc. 14)
Con decisione del 18 luglio 2022 la
Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione per 32 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per
non avere risposto al Ristorante __________ di __________ e avere perciò
rifiutato il relativo impiego quale pizzaiolo (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).
La sanzione del 18 luglio 2022 è
stata ridotta a 25 giorni con decisione su opposizione del 13 ottobre 2022
(cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.10
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ricorda, innanzitutto, il
principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro
ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a
un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che
comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).
In concreto, da una parte, il
Ristorante __________, che cercava un pizzaiolo e che aveva ricevuto dall’URC
servizio aziende il nominativo del ricorrente, il 4 maggio 2022, ha contattato
quest’ultimo tramite posta elettronica al fine di concordare un colloquio
conoscitivo (cfr. consid. 7/1; consid. 2.9.).
Dall’altra, l’insorgente
non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro, in quanto il
messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2022 è stato recapitato nella posta
indesiderata che il medesimo non controlla regolarmente (cfr. doc. 10; 10/2;
consid. 2.9.).
L’assicurato ha contestato la
modalità con la quale è stato contattato dal potenziale datore di lavoro, e
meglio tramite comunicazione digitale, e il fatto che questi non abbia verificato
lo stato del suo invio, ad esempio facendo uso della ricevuta di consegna (cfr.
doc. I; V; consid. 1.3.; 1.5.).
In proposito è utile precisare
che attualmente l’utilizzo della posta elettronica è sempre più diffuso e
accettato.
Il Tribunale federale ha ammesso
che un’occupazione possa essere assegnata mediante posta elettronica (cfr. STF
8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 15 pag. 424 e citata
sopra) e che un assicurato possa candidarsi tramite possa elettronica (cfr. STF
8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303 e citata
sopra).
Con sentenza 8C_239/2018 del 12
febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90, l’Alta Corte ha pure stabilito che è
ammissibile l’invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica
all'autorità.
Il 2 dicembre 2021
il ricorrente, riannunciatosi in disoccupazione il 29 novembre 2021 dal 1°
gennaio 2022 e al quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni,
aveva d’altronde fornito all’URC, tra i dati di c” (cfr. doc. 1).
Relativamente al mancato uso della
ricevuta di consegna da parte del Ristorante __________, il TCA si limita a
rilevare che dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione il ricorso
alla conferma di recapito è utile piuttosto agli assicurati, in quanto i
medesimi devono poter comprovare il rispetto dei loro obblighi, come la
risposta a un’assegnazione di impiego, la ricerca di lavoro e la consegna
tempestiva delle ricerche (cfr. DTF 145 V 90).
Ne discende che la modalità usata
dal potenziale datore di lavoro per entrare in contatto con l’insorgente non
presta il fianco a critiche.
2.11
Nel caso di specie è vero che
l’assicurato non ha espressamente rifiutato l’impiego, bensì non si è messo
nella condizione di conoscere il potenziale datore di lavoro, né di farsi
conoscere e ricevere quindi la proposta concreta dell’impiego quale pizzaiolo,
poiché non ha letto il messaggio di __________ del Ristorante __________ finito
nella cartella della posta indesiderata (cfr. consid. 2.9.).
È altrettanto vero,
tuttavia, che il ricorrente, il 2 dicembre 2021, ha acconsentito alla
trasmissione dei suoi dati di contatto, tra i quali il suo indirizzo di posta
elettronica (cfr. doc. 1; consid. 2.10.), e del dossier di candidatura alle
agenzie di collocamento private o ai potenziali datori di lavoro da parte dei
collaboratori del servizio pubblico di collocamento (cfr. doc. 20/1).
Egli, che ritiene
peraltro di avere una capacità nella norma di gestire la posta elettronica
(cfr. doc. C2 allegato a doc. I) - le sue
conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in allegato
sono state ritenute in ogni caso sufficienti in occasione del programma __________
(cfr. doc. 20/2; consid. 2.9.) -, avrebbe così dovuto prestare la
massima attenzione alla sua posta elettronica in entrata, comprensiva della
posta indesiderata (spam), controllando rigorosamente i messaggi di posta
elettronica recapitatigli. E’ notorio, infatti, che, siccome gli scanner di spam di tutti i provider di posta
elettronica si adattano costantemente alle attuali minacce di posta
indesiderata o spazzatura, vi è un numero crescente di messaggi legittimi che
vengono erroneamente identificati come spam dal destinatario (cfr. https://support.hostpoint.ch/it/prodotti/e-mail/domande-piu-frequenti-su-e-mail/cosa-fare-quando-i-messaggi-di-posta-elettronica-finiscono-nello-spam-da-parte-del-destinatario;
L'assicurato,
che non ha invece regolarmente esaminato la sua posta elettronica, con il suo
atteggiamento ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione adeguata (cfr.
art. 16 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.). L’impiego di aiuto pizzaiolo presso il
Ristorante __________ era nella sua professione (cfr. doc. 4). Egli, al momento
della reiscrizione in disoccupazione, ha del resto specificatamente indicato di
ricercare un’occupazione quale pizzaiolo (cfr. doc. 23). Il potenziale datore
di lavoro aveva altresì previsto una retribuzione salariale in
base al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. 6; 12).
Per quanto attiene all’obiezione
del ricorrente secondo cui, a differenza di quanto dichiarato da __________,
ovvero che il posto vacante era a tempo pieno (cfr. doc. 12; consid. 2.9.), si
trattava di un contratto di lavoro con un grado d’occupazione variabile dal 10%
al 100% (cfr. doc. 14; consid. 2.9.), giova osservare che effettivamente
l’Iscrizione di un posto vacante sottoposto all’obbligo di annuncio riporta un
grado di occupazione “10% - 100%” (cfr. doc. 6).
Se avesse preso contatto con il
potenziale datore di lavoro, l’insorgente avrebbe, però, potuto chiarire tale
punto e verificare il reale grado di occupazione offerto.
Ad ogni modo, in virtù
dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi
occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF
8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018
consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo
per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).
L’art. 24 LADI enuncia, dal canto
suo, che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da
un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).
È
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto
nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la
professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio
(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).
Giusta
l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,
l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione
della prestazione, a indennità compensative.
Al riguardo cfr. STFA C 166/05
del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata
indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un
guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.
In simili condizioni, il
ricorrente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.12
Per quanto attiene alla durata
della sanzione, questo Tribunale osserva che nel caso di un’occupazione di durata
indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per
il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione.
Nella
DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una
fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va
necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve
essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017
del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
Il
p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la
tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto
possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli
tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione
nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di
apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere
conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per
ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento
dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto
amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to
D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).
La
parte resistente, che in prima battuta aveva inflitto al ricorrente una
sanzione di 32 giorni, ha in effetti ridotto la sospensione a 25 giorni,
corrispondente a colpa mediamente grave, tenendo conto che l’assicurato ha
esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo
un'occupazione di durata indeterminata al 100% a __________ (cfr. doc.
A; consid. 1.2.) e che era la prima volta che egli si è trovato nella
situazione di non leggere un messaggio di posta elettronica di convocazione da
parte di un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. III).
In
concreto, tutto ben considerato, la sanzione inflitta all’insorgente si rivela
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).
Questa soluzione si giustifica
tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020,
8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017
del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
2.13
Alla luce di tutto quanto esposto
sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 13
ottobre 2022 deve essere confermata.
2.14
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.
2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25
aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti