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Decisione

38.2022.88

Rettamente Cassa ha chiesto restituzione ILR percepite da 3/20 a 2/21 a ditta con sede in CH visto che impiega personale che esercita la propria attività principalmente all'estero. Adempiuto art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA. Il diritto a ILR non può del resto essere riconosciuto ex art. 9 Cost. (BF)

6 marzo 2023Italiano56 min

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.88

rs

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 4 maggio 2020 la

Sezione del lavoro, a seguito del preannuncio di lavoro ridotto del 13 marzo

2020 inoltrato dalla RI 1 di __________ (il cui scopo sociale è in particolare “la

gestione di reti informatiche, la compravendita di prodotti informatici ed

elettronici, tutte le attività inerenti la comunicazione dati e telefonica e la

realizzazione di VPN, lo sviluppo di applicazioni e lo sviluppo web, nonché

ogni altra attività di consulenza e servizio nel settore informatico; la

consulenza per la compravendita hardware e software nonché per la sicurezza

informatica e per le strategie di investimento del campo dell'IT, la

riparazione HW, il recupero dati e la vendita di servizi hosting ed housing,

l'importazione e l'esportazione di HW e SW”; cfr. estratto RC reperibile al

sito www.zefix.ch e alle cui dipendenze vi sono tre collaboratori, __________

- socio e direttore con firma individuale -, __________ e __________; cfr. doc.

845; 847), ha sollevato opposizione parziale e le ha riconosciuto il diritto a

indennità per lavoro ridotto per il periodo 13 marzo - 12 settembre 2020, ritenendo,

sulla base della documentazione presentata e considerate le circostanze

straordinarie legate al coronavirus, che i presupposti relativi al diritto alle

indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza,

fossero ossequiati.

È

stato, inoltre, precisato che “se adempiute le ulteriori condizioni legali,

la cassa competente (Cassa CO 1) potrà versare le indennità per lavoro ridotto

dal 13.03.2020 al 12.09.2020 o fino alla fine della validità dell’O-COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione” (cfr. doc. 831-833).

La Sezione del lavoro, con

ulteriori decisioni dell’8 settembre 2020, ha poi riconosciuto alla Sagl il

diritto all’indennità per lavoro ridotto anche per il lasso di tempo 5

settembre 2020 - 30 novembre 2021.

Nella decisione dell’8 settembre

2020 è stato evidenziato che il versamento delle indennità da parte della Cassa

competente dipendeva in ogni caso dall’ossequio degli ulteriori presupposti

legali (cfr. doc. 800-801).

Nelle decisioni del 16 marzo e

del 31 maggio 2021 è stato peraltro ricordato alla Cassa competente che “non

è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che

esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un’azienda

con sede in Svizzera (prassi LADI marg. B32). Nel caso in esame, come si evince

chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato dall’azienda, l’attività

viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su territorio estero,

principalmente in Italia” (cfr. doc. 655-657; 626-629).

1.2. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), tra

il 14 aprile 2020 e l’8 marzo 2021, ha corrisposto alla società RI 1 le

indennità per lavoro ridotto relative al periodo dal mese di marzo 2020 al mese

di febbraio 2021 a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 848; 834; 824; 823;

815; 814; 799; 792; 751; 718-727; 692-695; 677).

1.3. Con decisione dell’11 novembre 2021

la Cassa ha respinto la richiesta d’indennità per lavoro ridotto relativa al periodo

da marzo 2020 a ottobre 2021 per i dipendenti __________ e __________, mentre è

stata concessa limitatamente al 31 maggio 2020 per __________, poiché “da un

esame dell’intera documentazione emerge che il tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile in quanto i lavoratori sono impiegati all’estero

per conto di un’azienda con sede in Svizzera” (cfr. doc. 550-551).

1.4. A

seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1 il 3 dicembre 2021 (cfr. doc.

546-548), la Cassa, con decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 (cfr. doc.

538-544), ha confermato il provvedimento dell’11 novembre 2021, asserendo

segnatamente:

" (…)

4.2. Attività all’estero

Sempre come sottolineato dai numerosi atti

amministrativi componenti l'incarto, ma già stabilito con Prassi LADI ILR

(marg. B32), in particolare "Non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività

principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera".

Alla medesima marginale, la SECO cita ad esempio il caso di "Un

dipendente di un'azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale

assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all'indennità per lavoro

ridotto".

Questo genere di situazioni per le quali la perdita di lavoro non

è computabile (esclusione assoluta), come anche ad esempio l'occupare una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI), hanno così l'evidente scopo di prevenire un rischio di abuso.

(…) nel merito del diritto a ILR, stante quanto suesposto possiamo

riassumere che una sufficiente controllabilità della perdita di lavoro richiede

un meticoloso e severo controllo operativo degli orari di lavoro da parte del

datore di lavoro. Questo requisito può essere soddisfatto solo se le ore

effettive lavorate vengono registrate per ogni singolo giorno in documenti

sufficientemente affidabili.

Stante poi quanto figura agli atti, ed osservato come la marg. B32

della Prassi LADI ILR escluda quei lavoratori che esercitano la loro attività

principalmente all'estero, nel caso concreto, trattandosi di dipendenti che

lavorano anche all'estero - non potendosi quindi nemmeno attribuire a una delle

due attività lavorative (in Svizzera o all'estero)

l'attributo di principale, - le prestazioni non possono effettivamente essere

negate a priori.

Occorre però comunque chiedersi se la ditta in questione disponga

o no di un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro e meglio che

quotidianamente attesti ore prestate, in esubero, perse, ecc., ma anche giorni

di vacanza, malattia, infortunio, ecc.).

A mente della Cassa non è questo il caso; in effetti dei piani di

lavoro generici rispettivamente elaborati (solo) contestualmente a delle

richieste d'ILR non consentono di concludere per un sistema di registrazione

accurato e affidabile, ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno

per dubbi e contestazioni rispetto ai richiesti e centrali presupposti

determinabilità e controllabilità. (…)” (Doc. 540-542)

1.5. Con

sentenza 38.2022.14 dell’11 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato,

il TCA ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 9 febbraio 2022 dalla RI

1, nel senso che la decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 è stata annullata

relativamente al diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il

periodo dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021. Al riguardo questo

Tribunale ha stabilito che la Cassa, l’11 novembre 2021 e il 10 gennaio 2022,

aveva a torto emesso delle decisioni di accertamento, rifiutando alla società

il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto a titolo retroattivo dal mese

di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, benché difettasse un interesse degno di

protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto a ILR già corrisposte.

Il TCA ha precisato che l’amministrazione poteva preservare il suo interesse al

rimborso delle prestazioni erogate da marzo 2020 a febbraio 2021 esaminando

direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della

revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione delle indennità per

lavoro ridotto già versate.

La decisione su opposizione del

10 gennaio 2022 è, per contro, stata confermata per quanto concerneva il

rifiuto di riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi

da marzo a ottobre 2021, poiché “a prescindere dal fatto che ad ogni modo

l’insorgente, il 3 marzo 2021, ha comunque dichiarato che “la nostra attività principale è svolta su suolo

europeo (…) Prima della seconda ondata COVID abbiamo provato ad ampliare il

nostro Business anche su suolo ticinese, ma chiaramente non è facile vista la

situazione attuale” (cfr. doc. 124), occorre concludere che la

ricorrente non disponeva di un sistema di controllo sufficiente delle ore di

lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ogni dipendente ai sensi degli

art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI” (cfr. consid. 2.15.).

Questa Corte ha peraltro escluso

che il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi da marzo a ottobre

2021 potesse essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla

protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., non essendo soddisfatto

il presupposto secondo cui l’errata

o la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

1.6. Con decisione del 3 giugno 2022 la

Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 43'241.05

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo

dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a

ILR per i dipendenti di un’azienda con sede in Svizzera impiegati all’estero.

L’amministrazione ha specificato che il diritto è stato negato per i dipendenti

__________ e __________, mentre è stato accordato a __________ limitatamente al

31 maggio 2020 (massa salariale con quota forfait fr. 4150.- per persone con

potere decisionale, per un’occupazione pari al 100%; cfr. doc. 183-185).

1.7. Il 1° luglio 2022 la RI 1,

patrocinata dallo studio legale RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere

che non si giustifica una revisione delle decisioni di concessione delle

indennità per lavoro ridotto, visto che nessun fatto nuovo o mezzo di prova è

sopraggiunto successivamente all’emanazione delle stesse, avendo sempre

indicato che la sua attività si svolgeva prettamente su suolo europeo in

località costiere. Le decisioni iniziali neppure sono state adottate sulla base

di norme sbagliate o inappropriate, essendo state emesse facendo riferimento

alle ordinanze COVID in vigore al momento delle richieste. A mente della Sagl

le indennità erogate non sono quindi da considerarsi quali prestazioni

indebitamente riscosse.

La società ha, inoltre, asserito

che l’indebita riscossione nemmeno si giustifica dal profilo del concetto di

“dipendenti impiegati all’estero”, siccome nel caso di specie non può essere

invocato l’aspetto della perdita di lavoro non determinabile o del tempo di

lavoro non sufficientemente controllabile, poiché le numerose ordinanze e

decreti ministeriali europei rendono più che plausibile e comprovata la perdita

di lavoro per inibizioni di autorità statali (cfr. doc.174-177).

1.8. Con

decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 la Cassa ha respinto l’opposizione

e ha confermato il provvedimento del 3 giugno 2022 (cfr. consid. 1.6.; 1.7.),

motivando come segue:

" (…)

4. Ora, sul diritto alle ILR per quei

lavoratori che sono (od avrebbero dovuto essere) impiegati all’estero per conto

di un’azienda con sede in Svizzera, con STCA inc. n. 38.2022.14 i giudici

cantonali già si sono pronunciati nel merito (cfr. in particolare consid.

2.10-15), confermando la corretta applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

da parte della Cassa rispettivamente la bontà della prassi in auge (p.to B32

della Prassi LADI ILR), nonché ricordando in ogni caso il principio che vuole

soddisfatto il requisito della controllabilità del tempo di lavoro solo se sussiste

un sistema preciso di registrazione, non sostituibile con documenti presentati

a posteriori (dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date

dai dipendenti interessati, ecc.) e non modificabile.

Pertanto, come già concluso in precedenza

in sede amministrativa (cfr. decisione dell’11 novembre 2021 mediante la quale

la Cassa ha negato una prima volta il diritto alle ILR, confermata con

decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 poi parzialmente annullata per il

ricorso datato 9 febbraio 2022), nonché constatato in sede giudiziaria per il

periodo da marzo a ottobre 2021 (“la società (…) non aveva diritto alle

indennità”; STCA inc. n. 38.2022.14 consid. 2.15), per le stesse ragioni

neppure può esservi un diritto ad indennità da marzo 2020 a febbraio 2021. (…)”

(Doc. C pag. 3)

1.9. Il

16 novembre 2022 la RI 1, sempre rappresentata dallo studio legale RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 e ha addotto:

"

(…)

13. La ricorrente è attiva

nel campo della gestione informatica legata soprattutto al mondo delle

imbarcazioni e coloro che all'interno della ricorrente hanno percepito le

indennità per lavoro ridotto, oggi oggetto di restituzione, prestano, gioco

forza, la loro attività prevalentemente in zone costiere in cui le barche

possono sostare, e in misura preponderante in Italia.

14. La Cassa ha pertanto concluso che essi, svolgendo la loro

attività prevalentemente all'estero ma in assenza di un sistema di

registrazione delle ore di lavoro, la contrazione della loro attività non fosse

sufficientemente determinabile e da qui l'esclusione delle indennità per lavoro

ridotto.

15. Tuttavia la Cassa ha mancato di considerare che questo

principio, sicuramente valevole in un contesto ordinario, è nel caso di specie

derogato dall'art. 32 cpv. 3 LADI, in virtù delle ordinanze restrittive COVID

adottate dalle autorità, non solo elvetiche ma mondiali.

16. A seguito della diffusione del virus COVID-19, l'Italia, una

delle prime nazioni colpite, ha adottato dei provvedimenti che limitavano

gli spostamenti e addirittura impedivano a determinate categorie di lavoratori

di poter continuare la propria attività.

17. Tra queste il mondo delle imbarcazioni. Il decreto 125 del 19

marzo 2020, art. 2, sospendeva infatti ogni attività di crociera e impediva

l'ingresso alle navi con bandiera estera e di conseguenza inibiva ogni

attività accessoria come la manutenzione di cui si occupa la ricorrente.

18. Il divieto si è prorogato fino al maggio 2020.

19. Successivamente sono stati adottati provvedimenti che

rendevano l'accesso ai servizi di trasporto nautico estremamente ardue,

rendendole di fatto impossibili, come riportato negli Allegati 14 dei decreti

del 17 maggio 2020, prorogato dal decreto dell'11 giugno 2020, a sua volta

prorogato dal decreto del 14 luglio 2020 a sua volta prorogato dal decreto del

7 agosto 2020 che prorogava fino al mese di settembre le limitazioni degli utenti

e del personale di bordo.

20. Tra le limitazioni più importanti vi era il divieto di

contatto tra personale di bordo e utenti, il che rendeva il turismo nautico di

fatto impossibile, il mercato del noleggio fermo con la conseguenza che di

riflesso era ferma anche la gestione informatica delle barche.

21. Anche le imbarcazioni con bandiera estera erano inibite nelle

loro attività e la loro eventuale sosta presso un porto italiano era ammessa

solo per "sosta inoperosa"

22. La recrudescenza del virus ha poi comportato ulteriori

provvedimenti restrittivi con la chiusura di determinate attività in stato di emergenza

fino ad almeno il mese di marzo 2021 (tra cui ad esempio era vietato anche il

noleggio di natanti e sospensione delle attività di crociera)

23. La contrazione del lavoro risulta pertanto oggettiva e

comprovata per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità

italiane.

24. ln un simile caso, il requisito della controllabilità viene

derogato in quanto oggettivamente superato.

25. Anche codesto tribunale nella sua precedente decisione dell'11

maggio 2022, riprendendo la sentenza federale STF 8C_681/2021 del 23 febbraio

2022 aveva menzionato la circostanza per cui l'esigenza della controllabilità

viene meno a siffatte circostanze come la cessazione dell'attività per ordine

dell'autorità.

26. La deroga al presupposto della controllabilità, prevista dalla

legge, rende l'erogazione delle indennità per i periodi da marzo 2020 a

febbraio 2021 legali e legittime, o meglio, non occorre correggere un'errata

applicazione iniziale del diritto mediante una riconsiderazione. (…)” (Doc. I

pag. 3-4)

1.10. Con

risposta del 6 dicembre 2022 la Cassa ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.11. Il 16 dicembre 2022 la parte

ricorrente ha segnatamente osservato:

" (…) la

mancanza di un sistema di controllo delle ore cosi come richiesto dalla legge,

non giustifica, nemmeno per prassi, il diniego al diritto alle indennità per

lavoro ridotto in casi in cui la contrario (recte: contrazione)

dell'attività è dovuta a decisioni delle autorità.

10. Al momento delle richieste per il versamento delle indennità,

la contrazione dell'attività lavorativa era estesa sia al territorio italiano

(vedi docc. E, F, G, H e l) che a quello elvetico, in cui si è iniziata una graduale

apertura e allentamento delle restrizioni a partire dal mese di marzo 2021

(vedi decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 2021)

11. Solo nel maggio 2021 la Svizzera ha adottato la

raccomandazione UE che consente l'entrata nello spazio Schengen ai titolari di

un certificato di vaccinazione COVID-19 riconosciuto, che attesti la

vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati nell'UE, mentre prima erano

sconsigliati i viaggi non essenziali verso l'UE (vedi raccomandazioni UE

2020/816 e 2020/912). (…)” (Doc. V pag. 3-4)

1.12. Il 4 gennaio 2023 la Cassa ha preso

posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

1.13. ll doc. VII è stato inviato allo studio

legale RA 1 per conoscenza (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno,

chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 43'241.05 corrispondenti alle

indennità per lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo dal mese di marzo

2020 al mese di febbraio 2021.

2.2. L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta

dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis

cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della

decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In

proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

In proposito è in ogni caso utile

rilevare che per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno

esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in

considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della

decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso

di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre

nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche

centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA

C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata

in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;

STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile

2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è computabile

se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore

secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono

immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o

impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.

L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021

del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile

solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di

lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore

di lavoro (cpv. 2).

Secondo

l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei

presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

2.4

La

controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.

Nella

Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in

seguito: SECO) ha stabilito che:

"

Perdita di lavoro non

determinabile e tempo di lavoro non controllabile

B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il

tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il

datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale

in relazione al tempo di lavoro da fornire.

(…).

B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle

persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di

un'azienda con sede in Svizzera.

ð Esempio

Un dipendente di un’azienda

con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi

non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

(…).

Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del

tempo di lavoro da parte dell’azienda

B34 Affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente

controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo

delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo

sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve

indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore

in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze

quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

L’Info-Service

«Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online

(eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di

lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori

di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di

lavoro.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del

30.

gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid.

4.3.2-4.3.3; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146.

V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

2.5

Con

sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022, cresciuta in giudicato incontestata,

questa Corte ha stabilito che a ragione la Cassa competente aveva chiesto la

restituzione di indennità per lavoro ridotto versate a una società dal 26 marzo

2020.

al mese di febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non era

sufficientemente controllabile, dato che la ditta con sede in Svizzera occupava

i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente all’estero.

Riguardo

alla competenza della Cassa a richiedere la restituzione delle ILR, al consid.

2.5

è stato segnatamente sottolineato che la SECO è competente per

l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una

percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro

secondo l'art. 83a LADI. Unicamente se nel quadro di tali verifiche emerge il

motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di

restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di

lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze, competente resta la

Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).

Al

consid. 2.8. è stato, inoltre, rilevato:

"

2.8

Il p.to B32 della Prassi LADI

ILR prevede che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle

persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di

un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità

del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa

competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro

ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente

corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni

azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare

il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà

delle aziende.

In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un

secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di

compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori

di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il

principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la

SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese.

Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese

da controllare in loco.

Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione

della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse

supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per il

controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio

federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel

campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19

giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista

Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;

Quando un’azienda con sede in Svizzera impiega il

proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la stessa da

parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo affidabile che non

vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede, bensì all’estero.

Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene

che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR sia

conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110

OADI. (…)”

Il

TCA, nella sentenza 38.2021.78 consid. 2.8., ha concluso che di conseguenza non

è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che

esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda

con sede in Svizzera a prescindere dal sistema di controllo delle ore di lavoro

di cui dispone l’impresa stessa.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2022.86 del 31 gennaio 2023 consid. 2.5.-2.6., non ancora

cresciuta in giudicato, relativa alla restituzione di ILR percepite da aprile

2020.

a febbraio 2021 ordinata a una società con sede in Svizzera e personale

(ad eccezione del responsabile) attivo all’estero; MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen – Einen

Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020 pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im

COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt sind:

-

Personen, die vorwiegend im Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht

ausreichend kontrollierbar ist”).

2.6

Nella presente evenienza i

dipendenti, __________ e __________, entrambi domiciliati in Italia, in

provincia di Como, hanno iniziato a lavorare per la ricorrente, nel giugno

2017, rispettivamente nel febbraio 2018, con contratti di impiego di durata

indeterminata. Il loro grado di occupazione è dell’80%, pari a 32 ore

settimanali.

__________ è stato assunto quale

tecnico informatico per gestione e supporto tecnico, sviluppo applicazioni web,

mantenimento domini e sviluppo dell’area tecnica ed assistenza alla clientela,

mentre __________ in qualità di assistente informatico (cfr. doc. 645 – 652).

Dalle decisioni del 16 marzo e

del 31 maggio 2021 emesse dalla Sezione del lavoro risulta che “(…) nel caso

in esame, come si evince chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato

dall’azienda, l’attività viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su

territorio estero, principalmente in Italia” (cfr. doc. 656; 627; consid.

1.1.).

In effetti il 3 marzo 2021

l’insorgente, nel “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”, ha

precisato che “la nostra attività principale è svolta su suolo europeo”

(cfr. doc. 643) e riguardo alle principali attività svolte, come pure alla loro

localizzazione geografica (cfr. doc. 659), ha indicato:

" (…) 80%

Lavori su imbarcazioni (90% in Italia - 10% in Europa) 15% Contratti assistenza

tecnica (50% in Svizzera - 50% in Europa) 5% lavori su abitazioni (50% in

Svizzera - 50% in Italia) (…)” (Doc. 644)

Il 20 maggio 2021 la ricorrente,

rispondendo alla Cassa che le chiedeva “(…) la % di lavoro negli ultimi 12

mesi svolti in Svizzera e all’estero con giustificativi e comprova” (cfr.

doc. 640), ha asserito che “i nostri dipendenti, in considerazione

dell’attuale pandemia di Covid e date le restrizioni nei movimenti e accesso

alle strutture, attualmente lavorano prevalentemente dagli uffici di __________

o Tele lavoro, le informazioni che trova invece nel preannuncio sono quelle

relative alle NORMALI situazioni lavorative dove i dipendenti oltre agli uffici

si potevano muovere ed accedere ai vari cantieri e porti, oltre all’assistenza

presso strutture (vedi ristoranti) che sono rimaste chiuse in tempo di

pandemia” (cfr. doc. 619).

Il 2 agosto 2021 la Cassa,

tramite il proprio Caposervizio __________, ha interpellato la SECO al fine di

sapere se fosse possibile riconoscere all’insorgente il dritto a ILR:

" Vi

sottoponiamo il caso della società sopra menzionata la quale, dagli ulteriori

accertamenti emersi dalla CCAD, impiega il proprio personale anche all'estero.

Dal resoconto dei luoghi di attività lavorativa svolti dai propri

dipendenti (vedasi mail del 21.06.2021 a GED – n.d.r. cfr. doc. 606-607)

si constata come nel periodo antecedente alla pandemia le attività svolte

all'estero ed in Svizzera si equivalevano.

ln sostanza, sembrerebbe, non fosse predominante il lavoro svolto

all'estero, bensì era simile a quello svolto in territorio elvetico.

Ora, in base alla prassi marginale B32, "Non è

sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano

la loro attività principalmente all'estero per conto di un 'azienda con sede in

Svizzera”.

Nel caso in esame non sembrerebbe possibile sostenere che

l’attività lavorativa principale sia svolta all’estero, ma nemmeno in Svizzera.

Alla luce di tutti gli elementi, è possibile riconoscere il

diritto alle ILR? Ritenete necessario procedere ad una revisione della società?

(…)” (Doc. 576-577)

La SECO, il 19 agosto 2021, ha

preso posizione come segue:

" (…) Siamo

d’accordo con lei sul fatto che non si può più attribuire a una delle due

attività lavorative (in Svizzera o all'estero) l'attributo di principale

nel caso in cui esse si equivalgono. Tuttavia, non è possibile dedurne che il

lavoro svolto in Svizzera sarebbe da considerarsi automaticamente come

principale ipotizzando, ad esempio, una prevalenza delle attività lavorative in

Svizzera con l'estremo rapporto del 51% contro il 49%. Il sopra citato esempio

della Prassi LADI ILR B32 nega il diritto nonostante le attività lavorative

estere ammontino a solo tre periodi di conteggio. È’ quindi palese che una

qualunque valutazione a sfondo singolarmente quantitativo non può certo

rappresentare l'unico strumento a disposizione degli uffici per valutare la

concessione del diritto all'ILR, ma essa costituisce, di fatto, l'importante

indicatore sul grado di rigore da applicare nella valutazione dei presupposti

determinabilità e controllabilità nel concreto caso.

ln conclusione: a meno che la ditta in questione non disponga di

un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro, accurato e affidabile,

ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno per dubbi e contestazioni

rispetto ai richiesti e centrali presupposti determinabilità e controllabilità,

il diritto all'ILR non può essere riconosciuto. Se il diritto all’ILR non viene

riconosciuto, le informazioni contenute nella richiesta non rappresentano, a

nostro avviso, elementi sufficienti o necessari per procedere ad una revisione

della società” (Doc. 55)

Con decisione del 3 giugno 2022

la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 43'241.05

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo

dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a

ILR per i dipendenti di un’azienda con sede in Svizzera impiegati all’estero

(cfr. doc. 183-184; consid. 1.6.).

L’ordine di restituzione è stato

confermato dalla decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 (cfr. doc. C;

consid. 1.8.).

Nell’impugnativa la parte

ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione. In ogni

caso, tuttavia, la medesima, come già nell’opposizione (cfr. doc. D), da una

parte, ha evidenziato di essere “attiva nel campo della gestione

informatica legata soprattutto al mondo delle imbarcazioni e coloro che

all'interno della ricorrente hanno percepito le indennità per lavoro ridotto,

oggi oggetto di restituzione, prestano, gioco forza, la loro attività

prevalentemente in zone costiere in cui le barche possono sostare, e in misura

preponderante in Italia” (cfr. doc. I pag. 3 consid. 1.9.).

Dall’altra, ha asserito che “le

ragioni alla base dei preannunci per lavoro ridotto sono state correttamente e

sempre indicate, e meglio, la Cassa era messa a conoscenza che la riduzione

della mole di lavoro in capo ad RI 1 era da riferirsi alle restrizioni di

movimento sul suolo europeo, e meglio come “l’emergenza sanitaria

continua ad impedirci di muoverci liberamente nei territori europei e, inoltre,

l’attività presso i porti e le marine è pressoché nulla, in quanto, molte delle

imbarcazioni non hanno effettuato alcun movimento …” (cfr. preannuncio del 26

agosto 2020) considerato che “La nostra attività principale è svolta sul suolo

europeo e, in considerazione della situazione COVID, abbiamo parecchie

restrizioni/regole alle quali sottostare. Inoltre tutti i clienti contattati

sono in attesa dell’evoluzione pandemica mondiale e stanno così tenendo in

sospeso gli ordinativi” … circa la mole di lavoro indicato “80% lavori su imbarcazioni

(90% in Italia e 10% in Europa)”

(cfr. preannuncio del 16 agosto 2020)”

(cfr. doc. I pag. 5).

2.7

In concreto, come visto poc’anzi, la

ricorrente ha chiaramente affermato, nonostante da sue indicazioni del giugno

2021.

non risultasse evidente la predominanza dell’attività all’estero (cfr.

doc. 606-607; 576-577; consid. 2.6.), che i suoi dipendenti, a favore dei quali

sono state chieste le indennità per lavoro ridotto, svolgono la loro attività

di tecnici informatici prevalentemente nell’ambito del settore delle

imbarcazioni soprattutto nelle zone costiere italiane (cfr. doc. 643-644; I;

consid. 2.6.).

Visto, quindi, che l’insorgente è

un’azienda con sede in Svizzera che impiega personale che esercita la propria attività

principalmente all’estero, il tempo di lavoro dei dipendenti della RI 1 non è sufficientemente

controllabile (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni, occorre

concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, non

aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

Non può, del resto, condurre a un

giudizio diverso quanto asserito dall’insorgente, ossia che per il periodo in

questione marzo 2020 - febbraio 2021 l’Italia, a seguito della diffusione del

Covid-19, aveva adottato provvedimenti che limitavano gli spostamenti e

impedivano a determinate categorie di lavoratori, tra queste il mondo delle

imbarcazioni, di poter continuare la propria attività e in seguito di poter

accedere ai servizi di trasporto nautico se non a condizioni estremamente

ardue, come il divieto di contatto tra personale di bordo e utenti, che rendeva

il turismo nautico di fatto impossibile (cfr. doc. I pag. 3-4; V; doc. E-H;

consid. 1.9.; 1.11.).

In effetti è vero che l’Alta

Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 - citata anche nella STF

8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl attiva nel settore

dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e alla quale,

a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima aveva ordinato la

restituzione delle prestazioni percepite) a cui fa riferimento la ricorrente

(cfr. doc. I pag. 4) - relativa a un caso di diniego di ILR, per mancanza di un

sistema di controllo del tempo di lavoro, a una ditta che per ordine

dell’autorità ha dovuto interrompere la propria attività a causa di un rischio

elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio 1999 (solo dal 1° marzo 1999 era stata

ripristinata l’erogazione della corrente elettrica e le strade avevano potuto

essere ripercorse dal giorno successivo), ha stabilito che:

" (…) Den

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der

betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen,

obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit

kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist

sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”

È altrettanto vero, però, che in

quel caso di specie non si trattava di un’azienda con dipendenti attivi

principalmente all’estero, come peraltro nemmeno nella fattispecie giudicata

con STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022.

Nel caso concreto, anche volendo

ammettere che i tecnici informatici impiegati prevalentemente nel settore delle

imbarcazioni in Italia, nei primi mesi della pandemia, non potessero più

svolgere alcuna mansione (il traffico navale delle merci riguardanti beni

essenziali non era in ogni caso completamente sospeso. Ad esempio il traffico

marittimo lungo le coste e nei porti italiani per effetto del lockdown imposto

dal Governo a inizio marzo 2020 si è dimezzato nei mesi di marzo e aprile 2020,

ma non si è annullato; cfr. https://www.shippingitaly.it/2020/05/04/limpatto-del-lockdown-sui-traffici-marittimi-in-italia-si-vede-anche-dallo-spazio/;

anche dai decreti ministeriali dello Stato italiano prodotti dall’insorgente si

evince che le limitazioni concernevano più che altro i servizi di crociera da

parte delle navi passeggere, ma non il trasporto delle merci; doc. E-H), il

lavoro all’estero ostacola di per sé verifiche efficaci al fine di ottenere

elementi dirimenti per determinare se a ragione o meno l’impresa abbia ricevuto

le ILR e quindi al fine di accertare eventuali abusi, per cui il tempo di

lavoro - a prescindere dalla sussistenza o meno in concreto di una perdita di

lavoro computabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI, ossia quando è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile, oppure giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51

OADI, secondo cui le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o

ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (casi di

rigore; cfr. consid. 2.3.) - va comunque considerato non sufficientemente

controllabile (cfr. all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI; consid. 2.5.; STCA 38.2021.78

del 7 marzo 2022 consid. 2.9.).

La ricorrente, ad ogni modo,

nella replica del 16 dicembre 2022, ha riconosciuto che “non dispone di un

sistema di controllo sistematico per il calcolo delle ore perse dai propri

lavoratori così come richiesto dalla prassi (…)” (cfr. doc. V pag. 2),

conformemente a quanto già deciso da questa Corte in relazione al periodo marzo

- ottobre 2021 con la sentenza 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.15.,

cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.5.).

2.8

Non sono poi di alcun ausilio

all’insorgente le sentenze menzionate nella replica (cfr. doc. V pag. 4).

Sia la STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 che la STF 8C_555/2021

del 24 novembre 2021 non concernono aziende con sede in Svizzera e lavoratori

alle proprie dipendenze attivi all’estero, bensì fattispecie ben differenti

dalla presente.

Più specificatamente con STF 8C_503/2021

del 18 novembre 2021 l’Alta Corte ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione,

la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e da ricondurre alla

pandemia.

In particolare è stato ritenuto

verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del contagio e

il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure che la

domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano effettuati

dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

Nella

successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la nostra Massima Istanza

ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio

emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato

accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego

del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso

dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura

dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni l’Alta Corte ha indicato che non era

oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le

condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente

le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

2.9

Per

quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova sottolineare

che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una

prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona

fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

Il

problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della

procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid.

7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla

Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere

di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Pertanto

allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione; cfr. consid. 1.6.;

1.8.; 2.1.) l’argomentazione della ricorrente circa il fatto di aver sempre

messo a conoscenza la Cassa che la riduzione della mole di lavoro era da

riferirsi alle restrizioni di movimento suo suolo europeo (cfr. doc. I pag. 2)

si rivela ininfluente.

2.10

Alla

luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la RI 1, nel

periodo dal marzo 2020 al febbraio 2021, ha beneficiato a torto - tramite

decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto

a cui non aveva oggettivamente diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, siccome

quale azienda con sede in Svizzera impiega personale per esercitare la propria

attività all’estero (cfr. consid. 2.7.).

Questa Corte

ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento

dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“revisione e riconsiderazione”) che sottende

l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.).

Più precisamente nel caso in cui,

come sostenuto dall’insorgente (cfr. dc. I pag. 5; doc. 176), la medesima abbia

da sempre indicato all’amministrazione di svolgere la propria attività

principale su suolo europeo, si tratterebbe di una riconsiderazione.

Le

decisioni informali di corresponsione delle ILR emesse a suo favore erano,

infatti, manifestamente errate, visto che il principio secondo cui “non è

sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano

la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in

Svizzera” figura al

p.to B32 della Prassi LADI ILR, emessa dalla

SECO, autorità di vigilanza sulle Casse (STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011;

STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; STFA C 68/01 del 3 luglio 2022) perlomeno

dal gennaio 2014.

Inoltre, contrariamente a quanto

sembra far valere la ricorrente (cfr. doc. I pag. 5), la rettifica nel giugno

2022.

dei conteggi emessi tra aprile 2020 e marzo 2021 (cfr. consid. 1.2.), risultava,

con riferimento all’importo di fr. 43'241.05, corrispondenti alle ILR ricevute da

marzo 2020 a febbraio 2021, di notevole importanza (cfr. consid. 2.2.).

Qualora, per contro,

l’amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo che l’insorgente,

tramite i propri dipendenti, è attiva all’estero, si sarebbe confrontati con

una revisione, in quanto il fatto nuovo conduce a una conclusione giuridica

differente rispetto alle decisioni informali iniziali (cfr. consid. 2.2.).

A nulla di diverso può condurre

la presa di posizione della SECO del 19 agosto 2021, la quale ha asserito che “se

il diritto all’ILR non viene riconosciuto, le informazioni contenute nella

richiesta non rappresentano, a nostro avviso, elementi sufficienti o necessari

per procedere ad una revisione della società” (cfr. doc. 55; consid. 2.6.),

in quanto fondata su una premessa errata. In effetti “le informazioni

contenute nella richiesta” della Cassa del 2 agosto 2021 indicavano che

sembrava che il lavoro svolto dai dipendenti della Sagl non fosse predominante

rispetto a quello in territorio svizzero (cfr. doc. 576-577; consid. 2.6.).

Come visto, l’insorgente, in

particolare il 3 marzo 2021, nell’opposizione e nel ricorso, ha per contro

dichiarato a chiare lettere di essere attiva prevalentemente all’estero (cfr.

doc. 643-644; D; I; consid. 2.6.).

Ne consegue che in concreto sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente nei mesi da marzo 2020 a febbraio

2021.

2.11

L’insorgente ha chiesto

implicitamente la tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost., asserendo che

“se avesse saputo a posteriori che le indennità erogate sarebbero state

oggetto di rimborso in quanto considerate indebite, vista la situazione del

mercato, avrebbe a priori preso delle soluzioni alternative come rinunciare ai

suoi collaboratori” (cfr. doc. I pag. 6).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente

adempiuti:

1.

Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_271/2022 dell’11

novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021

consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF

8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V

95.

consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015

consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del

25.

ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.;

STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF

121.

V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

Esaminando, in particolare, la

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

26.

pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid.

3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato riconosciuto

dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a

una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva

ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto

dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere

speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato,

sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un

collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la

ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei

successivi versamenti di tali prestazioni, aveva rinunciato a liquidare la

ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe

potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento

del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai

sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata

quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece,

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe perciò

avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009

del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

I

p.ti A25 e A26 della Prassi LADI RCCI al riguardo enunciano:

"

(…) Sono considerate disposizioni

in questo senso anche le omissioni. È indispensabile che l’informazione, o

l’assenza di informazione, sia all’origine dell’omissione. Un simile rapporto

di causalità è dato se si può ammettere che, senza l’informazione erronea da

parte dell’autorità, l’assicurato avrebbe agito diversamente. Non bisogna

imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per dimostrare l’esistenza del

rapporto di causalità tra l’informazione e la disposizione presa

dall’amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice fatto che

l’assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso di

decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può ritenere

che l’obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal momento

in cui il buon senso e l’esperienza sembrano convalidare il fatto che

l’assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro

comportamento.

ð Giurisprudenza DTF 8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun diritto alla

tutela della buona fede in caso di successiva modifica legislativa)

A26 Pertanto, se un assicurato ha indebitamente

riscosso delle prestazioni avendo agito (o avendo omesso di farlo) in base alle

istruzioni fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la cassa non potrà

esigerne la restituzione.”

2.12

Nel

caso di specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere

riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona

fede sancito dall’art. 9 Cost.

Nel sistema dell'assicurazione

contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla

concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23

febbraio 2022 consid. 3.5.).

Inoltre al fine della tutela

della buona fede devono essere comunque adempiute tutte le specifiche

condizioni (cfr. consid. 2.11.).

In casu

non risulta soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la mancata

informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.11.).

Più

precisamente non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante

(cfr., in relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha

indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF

133.

V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le

decisioni di riconoscimento ed erogazione delle ILR e il mancato licenziamento

dei dipendenti da parte della ricorrente.

Infatti, come già evidenziato

nella STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.17, e ribadito dalla Cassa

nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), è poco verosimile che una ditta

che si occupa di assistenza tecnica informatica prevalentemente per

imbarcazioni, ma pure per abitazioni e di installazione di strumentazione di

bordo come pure del relativo controllo volesse privarsi di due dei suoi tre

collaboratori (cfr. consid. 1.1.) specialisti, che poi avrebbe dovuto

riassumere.

Del resto l’insorgente, indicando

che “avrebbe a priori preso

delle soluzioni alternative come

rinunciare ai suoi collaboratori” (cfr. doc. I pag. 6), ha unicamente

manifestato la possibilità, tra altre eventualità, di licenziare.

A quest’ultimo proposito giova rilevare

che la società avrebbe in ogni caso dovuto rispettare i termini di disdetta

(due mesi; cfr. doc. 651; 645; art. 335c CO). L'insolvenza del datore di lavoro

consente peraltro soltanto al lavoratore la disdetta immediata (cfr. art. 337a

CO).

Secondo la giurisprudenza,

inoltre, il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non

costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della

buona fede (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_341/2019

del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

2.13

A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 43'241.05,

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto da marzo

2020.

a febbraio 2021 dedotto l’importo riconosciuto a __________, socio e

direttore con firma individuale della RI 1, limitatamente al periodo marzo -

maggio 2020 (cfr. doc. 183-197; consid. 1.6.).

Ritenuto

che la ricorrente non aveva diritto a ILR a favore dei dipendenti con attività

lavorativa all’estero nel lasso di tempo da marzo 2020 a febbraio 2021, a

ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle

prestazioni erogate a loro favore di fr. 43'241.05.

L’insorgente,

del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta in restituzione.

2.14

Alla

luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la

decisione su opposizione impugnata del 28 ottobre 2022.

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA

38.2021.97

del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti