38.2022.88
Rettamente Cassa ha chiesto restituzione ILR percepite da 3/20 a 2/21 a ditta con sede in CH visto che impiega personale che esercita la propria attività principalmente all'estero. Adempiuto art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA. Il diritto a ILR non può del resto essere riconosciuto ex art. 9 Cost. (BF)
6 marzo 2023Italiano56 min
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.88
rs
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 4 maggio 2020 la
Sezione del lavoro, a seguito del preannuncio di lavoro ridotto del 13 marzo
2020 inoltrato dalla RI 1 di __________ (il cui scopo sociale è in particolare “la
gestione di reti informatiche, la compravendita di prodotti informatici ed
elettronici, tutte le attività inerenti la comunicazione dati e telefonica e la
realizzazione di VPN, lo sviluppo di applicazioni e lo sviluppo web, nonché
ogni altra attività di consulenza e servizio nel settore informatico; la
consulenza per la compravendita hardware e software nonché per la sicurezza
informatica e per le strategie di investimento del campo dell'IT, la
riparazione HW, il recupero dati e la vendita di servizi hosting ed housing,
l'importazione e l'esportazione di HW e SW”; cfr. estratto RC reperibile al
sito www.zefix.ch e alle cui dipendenze vi sono tre collaboratori, __________
- socio e direttore con firma individuale -, __________ e __________; cfr. doc.
845; 847), ha sollevato opposizione parziale e le ha riconosciuto il diritto a
indennità per lavoro ridotto per il periodo 13 marzo - 12 settembre 2020, ritenendo,
sulla base della documentazione presentata e considerate le circostanze
straordinarie legate al coronavirus, che i presupposti relativi al diritto alle
indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza,
fossero ossequiati.
È
stato, inoltre, precisato che “se adempiute le ulteriori condizioni legali,
la cassa competente (Cassa CO 1) potrà versare le indennità per lavoro ridotto
dal 13.03.2020 al 12.09.2020 o fino alla fine della validità dell’O-COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione” (cfr. doc. 831-833).
La Sezione del lavoro, con
ulteriori decisioni dell’8 settembre 2020, ha poi riconosciuto alla Sagl il
diritto all’indennità per lavoro ridotto anche per il lasso di tempo 5
settembre 2020 - 30 novembre 2021.
Nella decisione dell’8 settembre
2020 è stato evidenziato che il versamento delle indennità da parte della Cassa
competente dipendeva in ogni caso dall’ossequio degli ulteriori presupposti
legali (cfr. doc. 800-801).
Nelle decisioni del 16 marzo e
del 31 maggio 2021 è stato peraltro ricordato alla Cassa competente che “non
è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che
esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un’azienda
con sede in Svizzera (prassi LADI marg. B32). Nel caso in esame, come si evince
chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato dall’azienda, l’attività
viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su territorio estero,
principalmente in Italia” (cfr. doc. 655-657; 626-629).
1.2. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), tra
il 14 aprile 2020 e l’8 marzo 2021, ha corrisposto alla società RI 1 le
indennità per lavoro ridotto relative al periodo dal mese di marzo 2020 al mese
di febbraio 2021 a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 848; 834; 824; 823;
815; 814; 799; 792; 751; 718-727; 692-695; 677).
1.3. Con decisione dell’11 novembre 2021
la Cassa ha respinto la richiesta d’indennità per lavoro ridotto relativa al periodo
da marzo 2020 a ottobre 2021 per i dipendenti __________ e __________, mentre è
stata concessa limitatamente al 31 maggio 2020 per __________, poiché “da un
esame dell’intera documentazione emerge che il tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile in quanto i lavoratori sono impiegati all’estero
per conto di un’azienda con sede in Svizzera” (cfr. doc. 550-551).
1.4. A
seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1 il 3 dicembre 2021 (cfr. doc.
546-548), la Cassa, con decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 (cfr. doc.
538-544), ha confermato il provvedimento dell’11 novembre 2021, asserendo
segnatamente:
" (…)
4.2. Attività all’estero
Sempre come sottolineato dai numerosi atti
amministrativi componenti l'incarto, ma già stabilito con Prassi LADI ILR
(marg. B32), in particolare "Non è sufficientemente controllabile il
tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività
principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera".
Alla medesima marginale, la SECO cita ad esempio il caso di "Un
dipendente di un'azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale
assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all'indennità per lavoro
ridotto".
Questo genere di situazioni per le quali la perdita di lavoro non
è computabile (esclusione assoluta), come anche ad esempio l'occupare una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI), hanno così l'evidente scopo di prevenire un rischio di abuso.
(…) nel merito del diritto a ILR, stante quanto suesposto possiamo
riassumere che una sufficiente controllabilità della perdita di lavoro richiede
un meticoloso e severo controllo operativo degli orari di lavoro da parte del
datore di lavoro. Questo requisito può essere soddisfatto solo se le ore
effettive lavorate vengono registrate per ogni singolo giorno in documenti
sufficientemente affidabili.
Stante poi quanto figura agli atti, ed osservato come la marg. B32
della Prassi LADI ILR escluda quei lavoratori che esercitano la loro attività
principalmente all'estero, nel caso concreto, trattandosi di dipendenti che
lavorano anche all'estero - non potendosi quindi nemmeno attribuire a una delle
due attività lavorative (in Svizzera o all'estero)
l'attributo di principale, - le prestazioni non possono effettivamente essere
negate a priori.
Occorre però comunque chiedersi se la ditta in questione disponga
o no di un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro e meglio che
quotidianamente attesti ore prestate, in esubero, perse, ecc., ma anche giorni
di vacanza, malattia, infortunio, ecc.).
A mente della Cassa non è questo il caso; in effetti dei piani di
lavoro generici rispettivamente elaborati (solo) contestualmente a delle
richieste d'ILR non consentono di concludere per un sistema di registrazione
accurato e affidabile, ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno
per dubbi e contestazioni rispetto ai richiesti e centrali presupposti
determinabilità e controllabilità. (…)” (Doc. 540-542)
1.5. Con
sentenza 38.2022.14 dell’11 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 9 febbraio 2022 dalla RI
1, nel senso che la decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 è stata annullata
relativamente al diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il
periodo dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021. Al riguardo questo
Tribunale ha stabilito che la Cassa, l’11 novembre 2021 e il 10 gennaio 2022,
aveva a torto emesso delle decisioni di accertamento, rifiutando alla società
il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto a titolo retroattivo dal mese
di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, benché difettasse un interesse degno di
protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto a ILR già corrisposte.
Il TCA ha precisato che l’amministrazione poteva preservare il suo interesse al
rimborso delle prestazioni erogate da marzo 2020 a febbraio 2021 esaminando
direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della
revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione delle indennità per
lavoro ridotto già versate.
La decisione su opposizione del
10 gennaio 2022 è, per contro, stata confermata per quanto concerneva il
rifiuto di riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi
da marzo a ottobre 2021, poiché “a prescindere dal fatto che ad ogni modo
l’insorgente, il 3 marzo 2021, ha comunque dichiarato che “la nostra attività principale è svolta su suolo
europeo (…) Prima della seconda ondata COVID abbiamo provato ad ampliare il
nostro Business anche su suolo ticinese, ma chiaramente non è facile vista la
situazione attuale” (cfr. doc. 124), occorre concludere che la
ricorrente non disponeva di un sistema di controllo sufficiente delle ore di
lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ogni dipendente ai sensi degli
art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI” (cfr. consid. 2.15.).
Questa Corte ha peraltro escluso
che il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi da marzo a ottobre
2021 potesse essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla
protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., non essendo soddisfatto
il presupposto secondo cui l’errata
o la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
1.6. Con decisione del 3 giugno 2022 la
Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 43'241.05
corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo
dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a
ILR per i dipendenti di un’azienda con sede in Svizzera impiegati all’estero.
L’amministrazione ha specificato che il diritto è stato negato per i dipendenti
__________ e __________, mentre è stato accordato a __________ limitatamente al
31 maggio 2020 (massa salariale con quota forfait fr. 4150.- per persone con
potere decisionale, per un’occupazione pari al 100%; cfr. doc. 183-185).
1.7. Il 1° luglio 2022 la RI 1,
patrocinata dallo studio legale RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere
che non si giustifica una revisione delle decisioni di concessione delle
indennità per lavoro ridotto, visto che nessun fatto nuovo o mezzo di prova è
sopraggiunto successivamente all’emanazione delle stesse, avendo sempre
indicato che la sua attività si svolgeva prettamente su suolo europeo in
località costiere. Le decisioni iniziali neppure sono state adottate sulla base
di norme sbagliate o inappropriate, essendo state emesse facendo riferimento
alle ordinanze COVID in vigore al momento delle richieste. A mente della Sagl
le indennità erogate non sono quindi da considerarsi quali prestazioni
indebitamente riscosse.
La società ha, inoltre, asserito
che l’indebita riscossione nemmeno si giustifica dal profilo del concetto di
“dipendenti impiegati all’estero”, siccome nel caso di specie non può essere
invocato l’aspetto della perdita di lavoro non determinabile o del tempo di
lavoro non sufficientemente controllabile, poiché le numerose ordinanze e
decreti ministeriali europei rendono più che plausibile e comprovata la perdita
di lavoro per inibizioni di autorità statali (cfr. doc.174-177).
1.8. Con
decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 la Cassa ha respinto l’opposizione
e ha confermato il provvedimento del 3 giugno 2022 (cfr. consid. 1.6.; 1.7.),
motivando come segue:
" (…)
4. Ora, sul diritto alle ILR per quei
lavoratori che sono (od avrebbero dovuto essere) impiegati all’estero per conto
di un’azienda con sede in Svizzera, con STCA inc. n. 38.2022.14 i giudici
cantonali già si sono pronunciati nel merito (cfr. in particolare consid.
2.10-15), confermando la corretta applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI
da parte della Cassa rispettivamente la bontà della prassi in auge (p.to B32
della Prassi LADI ILR), nonché ricordando in ogni caso il principio che vuole
soddisfatto il requisito della controllabilità del tempo di lavoro solo se sussiste
un sistema preciso di registrazione, non sostituibile con documenti presentati
a posteriori (dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date
dai dipendenti interessati, ecc.) e non modificabile.
Pertanto, come già concluso in precedenza
in sede amministrativa (cfr. decisione dell’11 novembre 2021 mediante la quale
la Cassa ha negato una prima volta il diritto alle ILR, confermata con
decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 poi parzialmente annullata per il
ricorso datato 9 febbraio 2022), nonché constatato in sede giudiziaria per il
periodo da marzo a ottobre 2021 (“la società (…) non aveva diritto alle
indennità”; STCA inc. n. 38.2022.14 consid. 2.15), per le stesse ragioni
neppure può esservi un diritto ad indennità da marzo 2020 a febbraio 2021. (…)”
(Doc. C pag. 3)
1.9. Il
16 novembre 2022 la RI 1, sempre rappresentata dallo studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 e ha addotto:
"
(…)
13. La ricorrente è attiva
nel campo della gestione informatica legata soprattutto al mondo delle
imbarcazioni e coloro che all'interno della ricorrente hanno percepito le
indennità per lavoro ridotto, oggi oggetto di restituzione, prestano, gioco
forza, la loro attività prevalentemente in zone costiere in cui le barche
possono sostare, e in misura preponderante in Italia.
14. La Cassa ha pertanto concluso che essi, svolgendo la loro
attività prevalentemente all'estero ma in assenza di un sistema di
registrazione delle ore di lavoro, la contrazione della loro attività non fosse
sufficientemente determinabile e da qui l'esclusione delle indennità per lavoro
ridotto.
15. Tuttavia la Cassa ha mancato di considerare che questo
principio, sicuramente valevole in un contesto ordinario, è nel caso di specie
derogato dall'art. 32 cpv. 3 LADI, in virtù delle ordinanze restrittive COVID
adottate dalle autorità, non solo elvetiche ma mondiali.
16. A seguito della diffusione del virus COVID-19, l'Italia, una
delle prime nazioni colpite, ha adottato dei provvedimenti che limitavano
gli spostamenti e addirittura impedivano a determinate categorie di lavoratori
di poter continuare la propria attività.
17. Tra queste il mondo delle imbarcazioni. Il decreto 125 del 19
marzo 2020, art. 2, sospendeva infatti ogni attività di crociera e impediva
l'ingresso alle navi con bandiera estera e di conseguenza inibiva ogni
attività accessoria come la manutenzione di cui si occupa la ricorrente.
18. Il divieto si è prorogato fino al maggio 2020.
19. Successivamente sono stati adottati provvedimenti che
rendevano l'accesso ai servizi di trasporto nautico estremamente ardue,
rendendole di fatto impossibili, come riportato negli Allegati 14 dei decreti
del 17 maggio 2020, prorogato dal decreto dell'11 giugno 2020, a sua volta
prorogato dal decreto del 14 luglio 2020 a sua volta prorogato dal decreto del
7 agosto 2020 che prorogava fino al mese di settembre le limitazioni degli utenti
e del personale di bordo.
20. Tra le limitazioni più importanti vi era il divieto di
contatto tra personale di bordo e utenti, il che rendeva il turismo nautico di
fatto impossibile, il mercato del noleggio fermo con la conseguenza che di
riflesso era ferma anche la gestione informatica delle barche.
21. Anche le imbarcazioni con bandiera estera erano inibite nelle
loro attività e la loro eventuale sosta presso un porto italiano era ammessa
solo per "sosta inoperosa"
22. La recrudescenza del virus ha poi comportato ulteriori
provvedimenti restrittivi con la chiusura di determinate attività in stato di emergenza
fino ad almeno il mese di marzo 2021 (tra cui ad esempio era vietato anche il
noleggio di natanti e sospensione delle attività di crociera)
23. La contrazione del lavoro risulta pertanto oggettiva e
comprovata per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità
italiane.
24. ln un simile caso, il requisito della controllabilità viene
derogato in quanto oggettivamente superato.
25. Anche codesto tribunale nella sua precedente decisione dell'11
maggio 2022, riprendendo la sentenza federale STF 8C_681/2021 del 23 febbraio
2022 aveva menzionato la circostanza per cui l'esigenza della controllabilità
viene meno a siffatte circostanze come la cessazione dell'attività per ordine
dell'autorità.
26. La deroga al presupposto della controllabilità, prevista dalla
legge, rende l'erogazione delle indennità per i periodi da marzo 2020 a
febbraio 2021 legali e legittime, o meglio, non occorre correggere un'errata
applicazione iniziale del diritto mediante una riconsiderazione. (…)” (Doc. I
pag. 3-4)
1.10. Con
risposta del 6 dicembre 2022 la Cassa ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il 16 dicembre 2022 la parte
ricorrente ha segnatamente osservato:
" (…) la
mancanza di un sistema di controllo delle ore cosi come richiesto dalla legge,
non giustifica, nemmeno per prassi, il diniego al diritto alle indennità per
lavoro ridotto in casi in cui la contrario (recte: contrazione)
dell'attività è dovuta a decisioni delle autorità.
10. Al momento delle richieste per il versamento delle indennità,
la contrazione dell'attività lavorativa era estesa sia al territorio italiano
(vedi docc. E, F, G, H e l) che a quello elvetico, in cui si è iniziata una graduale
apertura e allentamento delle restrizioni a partire dal mese di marzo 2021
(vedi decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 2021)
11. Solo nel maggio 2021 la Svizzera ha adottato la
raccomandazione UE che consente l'entrata nello spazio Schengen ai titolari di
un certificato di vaccinazione COVID-19 riconosciuto, che attesti la
vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati nell'UE, mentre prima erano
sconsigliati i viaggi non essenziali verso l'UE (vedi raccomandazioni UE
2020/816 e 2020/912). (…)” (Doc. V pag. 3-4)
1.12. Il 4 gennaio 2023 la Cassa ha preso
posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.13. ll doc. VII è stato inviato allo studio
legale RA 1 per conoscenza (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno,
chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 43'241.05 corrispondenti alle
indennità per lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo dal mese di marzo
2020 al mese di febbraio 2021.
2.2. L'art.
95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta
dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis
cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro
ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26
ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della
decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del
14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°
luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”
(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi
oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.
DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre
2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;
STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5
aprile 2016).
In
proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
In proposito è in ogni caso utile
rilevare che per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno
esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in
considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della
decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso
di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre
nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche
centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA
C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata
in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;
STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile
2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è computabile
se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore
secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono
immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o
impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.
L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021
del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
L’art.
46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile
solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di
lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore
di lavoro (cpv. 2).
Secondo
l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei
presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
2.4
La
controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI
è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.
Nella
Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in
seguito: SECO) ha stabilito che:
"
Perdita di lavoro non
determinabile e tempo di lavoro non controllabile
B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il
tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il
datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale
in relazione al tempo di lavoro da fornire.
(…).
B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle
persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di
un'azienda con sede in Svizzera.
ð Esempio
Un dipendente di un’azienda
con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi
non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
(…).
Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del
tempo di lavoro da parte dell’azienda
B34 Affinché
la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente
controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo
delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo
sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve
indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore
in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze
quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.
L’Info-Service
«Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online
(eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di
lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori
di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di
lavoro.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del
30.
gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid.
4.3.2-4.3.3; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
2.5
Con
sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022, cresciuta in giudicato incontestata,
questa Corte ha stabilito che a ragione la Cassa competente aveva chiesto la
restituzione di indennità per lavoro ridotto versate a una società dal 26 marzo
2020.
al mese di febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non era
sufficientemente controllabile, dato che la ditta con sede in Svizzera occupava
i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente all’estero.
Riguardo
alla competenza della Cassa a richiedere la restituzione delle ILR, al consid.
2.5
è stato segnatamente sottolineato che la SECO è competente per
l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una
percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro
secondo l'art. 83a LADI. Unicamente se nel quadro di tali verifiche emerge il
motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di
restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di
lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze, competente resta la
Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).
Al
consid. 2.8. è stato, inoltre, rilevato:
"
2.8
Il p.to B32 della Prassi LADI
ILR prevede che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle
persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di
un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.).
Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità
del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa
competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro
ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente
corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni
azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare
il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà
delle aziende.
In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un
secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio.
Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di
compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori
di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il
principale strumento usato per contrastare gli abusi.
In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la
SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese.
Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese
da controllare in loco.
Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione
della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse
supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per il
controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio
federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel
campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19
giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista
Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;
Quando un’azienda con sede in Svizzera impiega il
proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la stessa da
parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo affidabile che non
vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede, bensì all’estero.
Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene
che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR sia
conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110
OADI. (…)”
Il
TCA, nella sentenza 38.2021.78 consid. 2.8., ha concluso che di conseguenza non
è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che
esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda
con sede in Svizzera a prescindere dal sistema di controllo delle ore di lavoro
di cui dispone l’impresa stessa.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2022.86 del 31 gennaio 2023 consid. 2.5.-2.6., non ancora
cresciuta in giudicato, relativa alla restituzione di ILR percepite da aprile
2020.
a febbraio 2021 ordinata a una società con sede in Svizzera e personale
(ad eccezione del responsabile) attivo all’estero; MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen – Einen
Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020 pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im
COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt sind:
-
Personen, die vorwiegend im Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht
ausreichend kontrollierbar ist”).
2.6
Nella presente evenienza i
dipendenti, __________ e __________, entrambi domiciliati in Italia, in
provincia di Como, hanno iniziato a lavorare per la ricorrente, nel giugno
2017, rispettivamente nel febbraio 2018, con contratti di impiego di durata
indeterminata. Il loro grado di occupazione è dell’80%, pari a 32 ore
settimanali.
__________ è stato assunto quale
tecnico informatico per gestione e supporto tecnico, sviluppo applicazioni web,
mantenimento domini e sviluppo dell’area tecnica ed assistenza alla clientela,
mentre __________ in qualità di assistente informatico (cfr. doc. 645 – 652).
Dalle decisioni del 16 marzo e
del 31 maggio 2021 emesse dalla Sezione del lavoro risulta che “(…) nel caso
in esame, come si evince chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato
dall’azienda, l’attività viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su
territorio estero, principalmente in Italia” (cfr. doc. 656; 627; consid.
1.1.).
In effetti il 3 marzo 2021
l’insorgente, nel “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”, ha
precisato che “la nostra attività principale è svolta su suolo europeo”
(cfr. doc. 643) e riguardo alle principali attività svolte, come pure alla loro
localizzazione geografica (cfr. doc. 659), ha indicato:
" (…) 80%
Lavori su imbarcazioni (90% in Italia - 10% in Europa) 15% Contratti assistenza
tecnica (50% in Svizzera - 50% in Europa) 5% lavori su abitazioni (50% in
Svizzera - 50% in Italia) (…)” (Doc. 644)
Il 20 maggio 2021 la ricorrente,
rispondendo alla Cassa che le chiedeva “(…) la % di lavoro negli ultimi 12
mesi svolti in Svizzera e all’estero con giustificativi e comprova” (cfr.
doc. 640), ha asserito che “i nostri dipendenti, in considerazione
dell’attuale pandemia di Covid e date le restrizioni nei movimenti e accesso
alle strutture, attualmente lavorano prevalentemente dagli uffici di __________
o Tele lavoro, le informazioni che trova invece nel preannuncio sono quelle
relative alle NORMALI situazioni lavorative dove i dipendenti oltre agli uffici
si potevano muovere ed accedere ai vari cantieri e porti, oltre all’assistenza
presso strutture (vedi ristoranti) che sono rimaste chiuse in tempo di
pandemia” (cfr. doc. 619).
Il 2 agosto 2021 la Cassa,
tramite il proprio Caposervizio __________, ha interpellato la SECO al fine di
sapere se fosse possibile riconoscere all’insorgente il dritto a ILR:
" Vi
sottoponiamo il caso della società sopra menzionata la quale, dagli ulteriori
accertamenti emersi dalla CCAD, impiega il proprio personale anche all'estero.
Dal resoconto dei luoghi di attività lavorativa svolti dai propri
dipendenti (vedasi mail del 21.06.2021 a GED – n.d.r. cfr. doc. 606-607)
si constata come nel periodo antecedente alla pandemia le attività svolte
all'estero ed in Svizzera si equivalevano.
ln sostanza, sembrerebbe, non fosse predominante il lavoro svolto
all'estero, bensì era simile a quello svolto in territorio elvetico.
Ora, in base alla prassi marginale B32, "Non è
sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano
la loro attività principalmente all'estero per conto di un 'azienda con sede in
Svizzera”.
Nel caso in esame non sembrerebbe possibile sostenere che
l’attività lavorativa principale sia svolta all’estero, ma nemmeno in Svizzera.
Alla luce di tutti gli elementi, è possibile riconoscere il
diritto alle ILR? Ritenete necessario procedere ad una revisione della società?
(…)” (Doc. 576-577)
La SECO, il 19 agosto 2021, ha
preso posizione come segue:
" (…) Siamo
d’accordo con lei sul fatto che non si può più attribuire a una delle due
attività lavorative (in Svizzera o all'estero) l'attributo di principale
nel caso in cui esse si equivalgono. Tuttavia, non è possibile dedurne che il
lavoro svolto in Svizzera sarebbe da considerarsi automaticamente come
principale ipotizzando, ad esempio, una prevalenza delle attività lavorative in
Svizzera con l'estremo rapporto del 51% contro il 49%. Il sopra citato esempio
della Prassi LADI ILR B32 nega il diritto nonostante le attività lavorative
estere ammontino a solo tre periodi di conteggio. È’ quindi palese che una
qualunque valutazione a sfondo singolarmente quantitativo non può certo
rappresentare l'unico strumento a disposizione degli uffici per valutare la
concessione del diritto all'ILR, ma essa costituisce, di fatto, l'importante
indicatore sul grado di rigore da applicare nella valutazione dei presupposti
determinabilità e controllabilità nel concreto caso.
ln conclusione: a meno che la ditta in questione non disponga di
un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro, accurato e affidabile,
ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno per dubbi e contestazioni
rispetto ai richiesti e centrali presupposti determinabilità e controllabilità,
il diritto all'ILR non può essere riconosciuto. Se il diritto all’ILR non viene
riconosciuto, le informazioni contenute nella richiesta non rappresentano, a
nostro avviso, elementi sufficienti o necessari per procedere ad una revisione
della società” (Doc. 55)
Con decisione del 3 giugno 2022
la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 43'241.05
corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo
dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a
ILR per i dipendenti di un’azienda con sede in Svizzera impiegati all’estero
(cfr. doc. 183-184; consid. 1.6.).
L’ordine di restituzione è stato
confermato dalla decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 (cfr. doc. C;
consid. 1.8.).
Nell’impugnativa la parte
ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione. In ogni
caso, tuttavia, la medesima, come già nell’opposizione (cfr. doc. D), da una
parte, ha evidenziato di essere “attiva nel campo della gestione
informatica legata soprattutto al mondo delle imbarcazioni e coloro che
all'interno della ricorrente hanno percepito le indennità per lavoro ridotto,
oggi oggetto di restituzione, prestano, gioco forza, la loro attività
prevalentemente in zone costiere in cui le barche possono sostare, e in misura
preponderante in Italia” (cfr. doc. I pag. 3 consid. 1.9.).
Dall’altra, ha asserito che “le
ragioni alla base dei preannunci per lavoro ridotto sono state correttamente e
sempre indicate, e meglio, la Cassa era messa a conoscenza che la riduzione
della mole di lavoro in capo ad RI 1 era da riferirsi alle restrizioni di
movimento sul suolo europeo, e meglio come “l’emergenza sanitaria
continua ad impedirci di muoverci liberamente nei territori europei e, inoltre,
l’attività presso i porti e le marine è pressoché nulla, in quanto, molte delle
imbarcazioni non hanno effettuato alcun movimento …” (cfr. preannuncio del 26
agosto 2020) considerato che “La nostra attività principale è svolta sul suolo
europeo e, in considerazione della situazione COVID, abbiamo parecchie
restrizioni/regole alle quali sottostare. Inoltre tutti i clienti contattati
sono in attesa dell’evoluzione pandemica mondiale e stanno così tenendo in
sospeso gli ordinativi” … circa la mole di lavoro indicato “80% lavori su imbarcazioni
(90% in Italia e 10% in Europa)”
(cfr. preannuncio del 16 agosto 2020)”
(cfr. doc. I pag. 5).
2.7
In concreto, come visto poc’anzi, la
ricorrente ha chiaramente affermato, nonostante da sue indicazioni del giugno
2021.
non risultasse evidente la predominanza dell’attività all’estero (cfr.
doc. 606-607; 576-577; consid. 2.6.), che i suoi dipendenti, a favore dei quali
sono state chieste le indennità per lavoro ridotto, svolgono la loro attività
di tecnici informatici prevalentemente nell’ambito del settore delle
imbarcazioni soprattutto nelle zone costiere italiane (cfr. doc. 643-644; I;
consid. 2.6.).
Visto, quindi, che l’insorgente è
un’azienda con sede in Svizzera che impiega personale che esercita la propria attività
principalmente all’estero, il tempo di lavoro dei dipendenti della RI 1 non è sufficientemente
controllabile (cfr. consid. 2.5.).
In simili condizioni, occorre
concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, non
aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
Non può, del resto, condurre a un
giudizio diverso quanto asserito dall’insorgente, ossia che per il periodo in
questione marzo 2020 - febbraio 2021 l’Italia, a seguito della diffusione del
Covid-19, aveva adottato provvedimenti che limitavano gli spostamenti e
impedivano a determinate categorie di lavoratori, tra queste il mondo delle
imbarcazioni, di poter continuare la propria attività e in seguito di poter
accedere ai servizi di trasporto nautico se non a condizioni estremamente
ardue, come il divieto di contatto tra personale di bordo e utenti, che rendeva
il turismo nautico di fatto impossibile (cfr. doc. I pag. 3-4; V; doc. E-H;
consid. 1.9.; 1.11.).
In effetti è vero che l’Alta
Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 - citata anche nella STF
8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl attiva nel settore
dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e alla quale,
a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima aveva ordinato la
restituzione delle prestazioni percepite) a cui fa riferimento la ricorrente
(cfr. doc. I pag. 4) - relativa a un caso di diniego di ILR, per mancanza di un
sistema di controllo del tempo di lavoro, a una ditta che per ordine
dell’autorità ha dovuto interrompere la propria attività a causa di un rischio
elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio 1999 (solo dal 1° marzo 1999 era stata
ripristinata l’erogazione della corrente elettrica e le strade avevano potuto
essere ripercorse dal giorno successivo), ha stabilito che:
" (…) Den
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der
betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen,
obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit
kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist
sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”
È altrettanto vero, però, che in
quel caso di specie non si trattava di un’azienda con dipendenti attivi
principalmente all’estero, come peraltro nemmeno nella fattispecie giudicata
con STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022.
Nel caso concreto, anche volendo
ammettere che i tecnici informatici impiegati prevalentemente nel settore delle
imbarcazioni in Italia, nei primi mesi della pandemia, non potessero più
svolgere alcuna mansione (il traffico navale delle merci riguardanti beni
essenziali non era in ogni caso completamente sospeso. Ad esempio il traffico
marittimo lungo le coste e nei porti italiani per effetto del lockdown imposto
dal Governo a inizio marzo 2020 si è dimezzato nei mesi di marzo e aprile 2020,
ma non si è annullato; cfr. https://www.shippingitaly.it/2020/05/04/limpatto-del-lockdown-sui-traffici-marittimi-in-italia-si-vede-anche-dallo-spazio/;
anche dai decreti ministeriali dello Stato italiano prodotti dall’insorgente si
evince che le limitazioni concernevano più che altro i servizi di crociera da
parte delle navi passeggere, ma non il trasporto delle merci; doc. E-H), il
lavoro all’estero ostacola di per sé verifiche efficaci al fine di ottenere
elementi dirimenti per determinare se a ragione o meno l’impresa abbia ricevuto
le ILR e quindi al fine di accertare eventuali abusi, per cui il tempo di
lavoro - a prescindere dalla sussistenza o meno in concreto di una perdita di
lavoro computabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI, ossia quando è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile, oppure giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51
OADI, secondo cui le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o
ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (casi di
rigore; cfr. consid. 2.3.) - va comunque considerato non sufficientemente
controllabile (cfr. all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI; consid. 2.5.; STCA 38.2021.78
del 7 marzo 2022 consid. 2.9.).
La ricorrente, ad ogni modo,
nella replica del 16 dicembre 2022, ha riconosciuto che “non dispone di un
sistema di controllo sistematico per il calcolo delle ore perse dai propri
lavoratori così come richiesto dalla prassi (…)” (cfr. doc. V pag. 2),
conformemente a quanto già deciso da questa Corte in relazione al periodo marzo
- ottobre 2021 con la sentenza 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.15.,
cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.5.).
2.8
Non sono poi di alcun ausilio
all’insorgente le sentenze menzionate nella replica (cfr. doc. V pag. 4).
Sia la STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 che la STF 8C_555/2021
del 24 novembre 2021 non concernono aziende con sede in Svizzera e lavoratori
alle proprie dipendenze attivi all’estero, bensì fattispecie ben differenti
dalla presente.
Più specificatamente con STF 8C_503/2021
del 18 novembre 2021 l’Alta Corte ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione,
la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e da ricondurre alla
pandemia.
In particolare è stato ritenuto
verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del contagio e
il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure che la
domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano effettuati
dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
Nella
successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la nostra Massima Istanza
ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio
emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato
accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego
del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso
dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura
dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,
l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le
persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale
decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il
diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo
di ridurre il danno. In simili condizioni l’Alta Corte ha indicato che non era
oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le
condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura
fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una
violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione
del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente
le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
2.9
Per
quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova sottolineare
che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una
prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona
fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il
problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della
procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid.
7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il
fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla
Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere
di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la
restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017
dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
Pertanto
allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione; cfr. consid. 1.6.;
1.8.; 2.1.) l’argomentazione della ricorrente circa il fatto di aver sempre
messo a conoscenza la Cassa che la riduzione della mole di lavoro era da
riferirsi alle restrizioni di movimento suo suolo europeo (cfr. doc. I pag. 2)
si rivela ininfluente.
2.10
Alla
luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la RI 1, nel
periodo dal marzo 2020 al febbraio 2021, ha beneficiato a torto - tramite
decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto
a cui non aveva oggettivamente diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, siccome
quale azienda con sede in Svizzera impiega personale per esercitare la propria
attività all’estero (cfr. consid. 2.7.).
Questa Corte
ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento
dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“revisione e riconsiderazione”) che sottende
l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.).
Più precisamente nel caso in cui,
come sostenuto dall’insorgente (cfr. dc. I pag. 5; doc. 176), la medesima abbia
da sempre indicato all’amministrazione di svolgere la propria attività
principale su suolo europeo, si tratterebbe di una riconsiderazione.
Le
decisioni informali di corresponsione delle ILR emesse a suo favore erano,
infatti, manifestamente errate, visto che il principio secondo cui “non è
sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano
la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in
Svizzera” figura al
p.to B32 della Prassi LADI ILR, emessa dalla
SECO, autorità di vigilanza sulle Casse (STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011;
STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; STFA C 68/01 del 3 luglio 2022) perlomeno
dal gennaio 2014.
Inoltre, contrariamente a quanto
sembra far valere la ricorrente (cfr. doc. I pag. 5), la rettifica nel giugno
2022.
dei conteggi emessi tra aprile 2020 e marzo 2021 (cfr. consid. 1.2.), risultava,
con riferimento all’importo di fr. 43'241.05, corrispondenti alle ILR ricevute da
marzo 2020 a febbraio 2021, di notevole importanza (cfr. consid. 2.2.).
Qualora, per contro,
l’amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo che l’insorgente,
tramite i propri dipendenti, è attiva all’estero, si sarebbe confrontati con
una revisione, in quanto il fatto nuovo conduce a una conclusione giuridica
differente rispetto alle decisioni informali iniziali (cfr. consid. 2.2.).
A nulla di diverso può condurre
la presa di posizione della SECO del 19 agosto 2021, la quale ha asserito che “se
il diritto all’ILR non viene riconosciuto, le informazioni contenute nella
richiesta non rappresentano, a nostro avviso, elementi sufficienti o necessari
per procedere ad una revisione della società” (cfr. doc. 55; consid. 2.6.),
in quanto fondata su una premessa errata. In effetti “le informazioni
contenute nella richiesta” della Cassa del 2 agosto 2021 indicavano che
sembrava che il lavoro svolto dai dipendenti della Sagl non fosse predominante
rispetto a quello in territorio svizzero (cfr. doc. 576-577; consid. 2.6.).
Come visto, l’insorgente, in
particolare il 3 marzo 2021, nell’opposizione e nel ricorso, ha per contro
dichiarato a chiare lettere di essere attiva prevalentemente all’estero (cfr.
doc. 643-644; D; I; consid. 2.6.).
Ne consegue che in concreto sono
realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione
delle prestazioni percepite indebitamente nei mesi da marzo 2020 a febbraio
2021.
2.11
L’insorgente ha chiesto
implicitamente la tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost., asserendo che
“se avesse saputo a posteriori che le indennità erogate sarebbero state
oggetto di rimborso in quanto considerate indebite, vista la situazione del
mercato, avrebbe a priori preso delle soluzioni alternative come rinunciare ai
suoi collaboratori” (cfr. doc. I pag. 6).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti:
1.
Si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_271/2022 dell’11
novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,
pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021
consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF
8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V
95.
consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015
consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del
25.
ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.;
STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF
121.
V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Esaminando, in particolare, la
condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad
adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio
occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento
dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e
l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale
informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
26.
pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid.
3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è stato riconosciuto
dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a
una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva
ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto
dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere
speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato,
sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un
collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la
ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei
successivi versamenti di tali prestazioni, aveva rinunciato a liquidare la
ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe
potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento
del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai
sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata
quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece,
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe perciò
avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009
del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
I
p.ti A25 e A26 della Prassi LADI RCCI al riguardo enunciano:
"
(…) Sono considerate disposizioni
in questo senso anche le omissioni. È indispensabile che l’informazione, o
l’assenza di informazione, sia all’origine dell’omissione. Un simile rapporto
di causalità è dato se si può ammettere che, senza l’informazione erronea da
parte dell’autorità, l’assicurato avrebbe agito diversamente. Non bisogna
imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per dimostrare l’esistenza del
rapporto di causalità tra l’informazione e la disposizione presa
dall’amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice fatto che
l’assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso di
decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può ritenere
che l’obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal momento
in cui il buon senso e l’esperienza sembrano convalidare il fatto che
l’assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro
comportamento.
ð Giurisprudenza DTF 8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun diritto alla
tutela della buona fede in caso di successiva modifica legislativa)
A26 Pertanto, se un assicurato ha indebitamente
riscosso delle prestazioni avendo agito (o avendo omesso di farlo) in base alle
istruzioni fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la cassa non potrà
esigerne la restituzione.”
2.12
Nel
caso di specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere
riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede sancito dall’art. 9 Cost.
Nel sistema dell'assicurazione
contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla
concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23
febbraio 2022 consid. 3.5.).
Inoltre al fine della tutela
della buona fede devono essere comunque adempiute tutte le specifiche
condizioni (cfr. consid. 2.11.).
In casu
non risulta soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la mancata
informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o
un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.11.).
Più
precisamente non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante
(cfr., in relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha
indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è
pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF
133.
V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le
decisioni di riconoscimento ed erogazione delle ILR e il mancato licenziamento
dei dipendenti da parte della ricorrente.
Infatti, come già evidenziato
nella STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.17, e ribadito dalla Cassa
nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), è poco verosimile che una ditta
che si occupa di assistenza tecnica informatica prevalentemente per
imbarcazioni, ma pure per abitazioni e di installazione di strumentazione di
bordo come pure del relativo controllo volesse privarsi di due dei suoi tre
collaboratori (cfr. consid. 1.1.) specialisti, che poi avrebbe dovuto
riassumere.
Del resto l’insorgente, indicando
che “avrebbe a priori preso
delle soluzioni alternative come
rinunciare ai suoi collaboratori” (cfr. doc. I pag. 6), ha unicamente
manifestato la possibilità, tra altre eventualità, di licenziare.
A quest’ultimo proposito giova rilevare
che la società avrebbe in ogni caso dovuto rispettare i termini di disdetta
(due mesi; cfr. doc. 651; 645; art. 335c CO). L'insolvenza del datore di lavoro
consente peraltro soltanto al lavoratore la disdetta immediata (cfr. art. 337a
CO).
Secondo la giurisprudenza,
inoltre, il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non
costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della
buona fede (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_341/2019
del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
2.13
A proposito dell’importo da
restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha
chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 43'241.05,
corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto da marzo
2020.
a febbraio 2021 dedotto l’importo riconosciuto a __________, socio e
direttore con firma individuale della RI 1, limitatamente al periodo marzo -
maggio 2020 (cfr. doc. 183-197; consid. 1.6.).
Ritenuto
che la ricorrente non aveva diritto a ILR a favore dei dipendenti con attività
lavorativa all’estero nel lasso di tempo da marzo 2020 a febbraio 2021, a
ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle
prestazioni erogate a loro favore di fr. 43'241.05.
L’insorgente,
del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma
chiesta in restituzione.
2.14
Alla
luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la
decisione su opposizione impugnata del 28 ottobre 2022.
2.15
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata
lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022
consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA
38.2021.97
del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti