Lexipedia

Decisione

38.2022.89

Il ricorso del 21 ottobre 2022, spedito al TCA il 10 novembre 2022, contro la decisione su opp. del 6 ottobre 2022, inviatale tramite posta A Plus è irricevibile in quanto tardivo. Non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso

24 gennaio 2023Italiano25 min

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.89

rs

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre / 10 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 6

ottobre 2022, inviata tramite posta A Plus (cfr. doc. III), la Cassa CO 1 (in

seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto a

indennità di disoccupazione richieste il 6 maggio 2022 stabilito con decisione

del 20 maggio 2022 (cfr. doc. 109).

L’amministrazione nel

provvedimento del 6 ottobre 2022 ha rilevato:

" (…)

2. Nell’evenienza concreta la signora RI 1 ha

dichiarato d’aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________

dal 1. ottobre 2020 al 31 gennaio 2022 in qualità di ausiliaria di pulizie.

Presso detta società la signora deteneva il

100% delle quote societarie e il marito risultava essere gerente.

Preso atto delle osservazioni formulate

dalla signora RI 1 nella sua opposizione del 27 maggio 2022 e dagli ulteriori

accertamenti la Cassa ha potuto appurare come, a decorrere dal 29 aprile 2022,

la Pretura di __________ abbia sospeso la procedura di fallimento per mancanza

di attivi, per tale motivo, a decorrere da tale data, la signora RI 1 non

risulta più occupare una posizione analoga al datore di lavoro.

Visto quanto precede, richiamata la

giurisprudenza succitata la Cassa ha valutato il reale percepimento del salario

da parte di __________, la signora RI 1 non ha potuto comprovare il realmente

percepito stipendio durante il rapporto lavorativo, infatti ha dichiarato di

aver percepito gli stipendi a contanti ma non ha potuto fornire documentazione

a comprova di quanto dichiarato.

La Cassa, visto quanto precede, non può

fare altro che riconfermarsi nella propria decisione qui impugnata e di

conseguenza escludere la signora RI 1 dal diritto all’ID. (…)” (Doc. III)

1.2. Con scritto del 21 ottobre 2022,

spedito il 10 novembre 2022 e pervenuto al TCA il giorno successivo, RI 1 ha

contestato la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022, asserendo di aver

lavorato in seno alla __________ quale normale dipendente, di non avere mai

avuto altri benefici e di non aver percepito alcunché in relazione alle quote

della ditta. L’insorgente sostiene, inoltre, di meritare le prestazioni di

disoccupazione, avendo una figlia che va a scuola dalle 8:30 alle 12:00, come

pure dalle 13:30 alle 16:00 e non possedendo un mezzo per spostarsi, così che

le risulta difficile reperire un lavoro (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 30 novembre

2022 la Cassa ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto non

tempestivo, evidenziando:

" (…) La

decisione su opposizione datata 6 ottobre 2022 qui impugnata è stata intimata

alla signora RI 1 lo stesso giorno per Posta A Plus (doc. 1) e recapitata l’8

ottobre 2022, come da tracciamento del relativo invio de La Posta (doc. 2). Il

termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere in virtù dell’art. 38 cpv.

1 LPGA dal giorno seguente la notifica, ovvero dal 9 ottobre 2022, ed è giunto

a scadenza il 7 novembre 2022.

Ne segue che il ricorso datato 21 ottobre

2022, ma spedito a questo Tribunale il 10 novembre 2022 (e pervenuto il giorno

successivo), è chiaramente tardivo e pertanto irricevibile. Del resto

non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso

rispettivamente che giustifichi una restituzione dei termini ai sensi dell’art.

41 LPGA che la signora RI 1 d’altronde non fa valere.” (Doc. V)

1.4. La ricorrente, dopo aver ottenuto

una proroga di dieci giorni del termine assegnatole per presentare osservazioni

(cfr. doc. VI; VII; VIII) ed essere stata sollecitata al riguardo (cfr. doc.

IX), il 13 gennaio 2023 ha comunicato telefonicamente, tramite il marito, alla

Cancelleria del TCA di non avere alcunché da aggiungere in merito alla

tempestività del ricorso (cfr. annotazione a doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. In una sentenza 8C_559/2018

del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato

annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al

sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Cassa per

comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022:

"

(…).

3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un

numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione

A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è

però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di

assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è

attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o

nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema

di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è

possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di

influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track

& Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente

nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera

nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &

Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con

riferimenti).

3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il

sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il

deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza

che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì

successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale

(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.

anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30

aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”

Il TF, con giudizio 8C_399/2019

dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che

era stato rinviato al TCA, osservando:

" (…) Determinante

per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus

il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &

Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica

di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al

destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza

del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019

consid. 6.2).

4.2. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore

nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una

consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di

tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei

fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa

è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre

presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche

del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle

lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.

2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.3.2). (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio

2020 consid. 3.

In

un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante

una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione

impugnata, trasmessagli con il sistema Posta

A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,

comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,

gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era

motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto

Track & Trace:

"

(…)

4.

4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,

le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait

pas rendu plausible l'erreur de distribution.

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track &

Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de

puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été

introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.

L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi

a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la

date de distribution inscrite (ATF 142

III 599 consid. 2.2 p.

602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de

distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit

être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des

faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont

on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter

une certaine vraisemblance (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1 p.

604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon

lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou

d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les

arrêts cités). (…)”

Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità

del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:

"

4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de

l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.

39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus

ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux

qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,

pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une

jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises

au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère

de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre

connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV

57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de

l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1

précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019

consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce

contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans

la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le

calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et

que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant

(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019

consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.

3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014

consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La

recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de

jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV

265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux

cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider

la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”

Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,

il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A

Plus, in particolare come segue:

"

(…).

8.

8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable

et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait

valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection

moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux

jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2.

8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal

fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A

Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière

qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le

destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne

reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins

enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux

lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique

"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre

l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142

III 599 précité consid.

2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018

consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre

2014 consid. 2.2).

8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes

les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance

du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme

A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case

postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à

courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet

égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage

significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît

ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts

8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.

2.4).

8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le

samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).

Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de

recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement

déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que

soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière,

surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les

éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; P.

Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.

2.4. Dall’abbondante giurisprudenza

federale riprodotta al considerando precedente emerge con evidenza la liceità

del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema di notifica delle

decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e che quale

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il

deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.3.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A

Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le

courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la

jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet

aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en

se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par

pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs

à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer

quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo

autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale

incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e

“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en

scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer

le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement

l’éventuel délai.”).

In

proposito cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18

ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre

2019.

In concreto dal sistema di tracciamento

degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 2), risulta che la

decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 è stata spedita tramite Posta A

Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ sabato

8 ottobre 2022 alle ore 6:44.

Il plico postale è stato

recapitato alla ricorrente l’8 ottobre 2022 alle ore 9:00 (cfr. doc. 2).

Ciò non è peraltro stato contestato

dall’insorgente.

Nel caso di specie determinante

per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv.

1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è sabato 8 ottobre 2022, come risulta dal

tracciamento dell’invio (cfr. doc. 2).

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero domenica 9

ottobre 2022 ed è scaduto lunedì 7 novembre 2022 (cfr. doc. V).

Lo

scritto indirizzato al TCA datato 21 ottobre 2022, ma spedito per raccomandata il

10 novembre 2022 (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque,

tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.;

STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA

38.2018.63 del 22 maggio 2019).

2.5. Va ora esaminato se la ricorrente

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare

un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2

giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112

V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa

Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per

interporre opposizione contro la decisione del 6 ottobre 2022.

In

effetti il TCA, analogamente all’amministrazione (cfr. doc. V), non ravvede

alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in

particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento particolare

da parte dell’insorgente ad agire in modo tempestivo o perlomeno a incaricare

terzi a tal fine.

2.7. In simili condizioni, occorre

concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione

del 6 ottobre 2022 tardivamente il 10 novembre 2022 è irricevibile.

Considerandi

2.8

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da

parte della Cassa, tramite la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022, del

diritto a indennità di disoccupazione richieste dall’insorgente nel maggio

2022, il cui ricorso si è peraltro rilevato tardivo.

Nella presente fattispecie può

restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia

relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito

cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.6

del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti