38.2022.89
Il ricorso del 21 ottobre 2022, spedito al TCA il 10 novembre 2022, contro la decisione su opp. del 6 ottobre 2022, inviatale tramite posta A Plus è irricevibile in quanto tardivo. Non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso
24 gennaio 2023Italiano25 min
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.89
rs
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre / 10 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 6
ottobre 2022, inviata tramite posta A Plus (cfr. doc. III), la Cassa CO 1 (in
seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto a
indennità di disoccupazione richieste il 6 maggio 2022 stabilito con decisione
del 20 maggio 2022 (cfr. doc. 109).
L’amministrazione nel
provvedimento del 6 ottobre 2022 ha rilevato:
" (…)
2. Nell’evenienza concreta la signora RI 1 ha
dichiarato d’aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________
dal 1. ottobre 2020 al 31 gennaio 2022 in qualità di ausiliaria di pulizie.
Presso detta società la signora deteneva il
100% delle quote societarie e il marito risultava essere gerente.
Preso atto delle osservazioni formulate
dalla signora RI 1 nella sua opposizione del 27 maggio 2022 e dagli ulteriori
accertamenti la Cassa ha potuto appurare come, a decorrere dal 29 aprile 2022,
la Pretura di __________ abbia sospeso la procedura di fallimento per mancanza
di attivi, per tale motivo, a decorrere da tale data, la signora RI 1 non
risulta più occupare una posizione analoga al datore di lavoro.
Visto quanto precede, richiamata la
giurisprudenza succitata la Cassa ha valutato il reale percepimento del salario
da parte di __________, la signora RI 1 non ha potuto comprovare il realmente
percepito stipendio durante il rapporto lavorativo, infatti ha dichiarato di
aver percepito gli stipendi a contanti ma non ha potuto fornire documentazione
a comprova di quanto dichiarato.
La Cassa, visto quanto precede, non può
fare altro che riconfermarsi nella propria decisione qui impugnata e di
conseguenza escludere la signora RI 1 dal diritto all’ID. (…)” (Doc. III)
1.2. Con scritto del 21 ottobre 2022,
spedito il 10 novembre 2022 e pervenuto al TCA il giorno successivo, RI 1 ha
contestato la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022, asserendo di aver
lavorato in seno alla __________ quale normale dipendente, di non avere mai
avuto altri benefici e di non aver percepito alcunché in relazione alle quote
della ditta. L’insorgente sostiene, inoltre, di meritare le prestazioni di
disoccupazione, avendo una figlia che va a scuola dalle 8:30 alle 12:00, come
pure dalle 13:30 alle 16:00 e non possedendo un mezzo per spostarsi, così che
le risulta difficile reperire un lavoro (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 30 novembre
2022 la Cassa ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto non
tempestivo, evidenziando:
" (…) La
decisione su opposizione datata 6 ottobre 2022 qui impugnata è stata intimata
alla signora RI 1 lo stesso giorno per Posta A Plus (doc. 1) e recapitata l’8
ottobre 2022, come da tracciamento del relativo invio de La Posta (doc. 2). Il
termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere in virtù dell’art. 38 cpv.
1 LPGA dal giorno seguente la notifica, ovvero dal 9 ottobre 2022, ed è giunto
a scadenza il 7 novembre 2022.
Ne segue che il ricorso datato 21 ottobre
2022, ma spedito a questo Tribunale il 10 novembre 2022 (e pervenuto il giorno
successivo), è chiaramente tardivo e pertanto irricevibile. Del resto
non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso
rispettivamente che giustifichi una restituzione dei termini ai sensi dell’art.
41 LPGA che la signora RI 1 d’altronde non fa valere.” (Doc. V)
1.4. La ricorrente, dopo aver ottenuto
una proroga di dieci giorni del termine assegnatole per presentare osservazioni
(cfr. doc. VI; VII; VIII) ed essere stata sollecitata al riguardo (cfr. doc.
IX), il 13 gennaio 2023 ha comunicato telefonicamente, tramite il marito, alla
Cancelleria del TCA di non avere alcunché da aggiungere in merito alla
tempestività del ricorso (cfr. annotazione a doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli
38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il
cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica
o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone
in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. In una sentenza 8C_559/2018
del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato
annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al
sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Cassa per
comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022:
"
(…).
3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un
numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione
A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è
però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di
assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è
attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o
nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema
di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è
possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di
influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track
& Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente
nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera
nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da
ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia
stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &
Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano
dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con
riferimenti).
3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il
sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come
notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il
deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza
che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì
successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale
(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.
anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30
aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”
Il TF, con giudizio 8C_399/2019
dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che
era stato rinviato al TCA, osservando:
" (…) Determinante
per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus
il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &
Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica
di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al
destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza
del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019
consid. 6.2).
4.2. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore
nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una
consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di
tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei
fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa
è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre
presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche
del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle
lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.
2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.3.2). (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio
2020 consid. 3.
In
un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante
una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione
impugnata, trasmessagli con il sistema Posta
A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,
comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,
gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era
motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto
Track & Trace:
"
(…)
4.
4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,
le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait
pas rendu plausible l'erreur de distribution.
4.2.
4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track &
Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de
puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été
introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.
L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi
a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la
date de distribution inscrite (ATF 142
III 599 consid. 2.2 p.
602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de
distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit
être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des
faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont
on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter
une certaine vraisemblance (ATF 142
III 599 consid. 2.4.1 p.
604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon
lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou
d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les
arrêts cités). (…)”
Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità
del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:
"
4.1.
Invoquant la violation de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.
39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus
ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux
qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les
personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et
peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,
pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour
ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises
ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à
signature.
4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une
jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises
au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère
de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre
connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV
57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de
l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de
recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de
la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine
des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de
disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions
selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la
manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en
particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142
III 599 consid. 2.4.1
précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019
consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans
la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le
calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et
que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant
(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019
consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.
3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014
consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de
revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La
recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de
jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV
265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux
cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider
la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”
Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,
il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A
Plus, in particolare come segue:
"
(…).
8.
8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable
et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait
valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection
moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux
jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.
8.2.
8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal
fondées.
En effet, selon le mode d'expédition A
Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière
qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le
destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne
reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins
enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux
lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique
"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre
l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142
III 599 précité consid.
2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018
consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre
2014 consid. 2.2).
8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes
les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la
sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance
du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme
A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case
postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à
courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la
sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet
égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage
significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît
ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts
8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.
2.4).
8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en
principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le
samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).
Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de
recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement
déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que
soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière,
surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les
éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; P.
Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.
2.4. Dall’abbondante giurisprudenza
federale riprodotta al considerando precedente emerge con evidenza la liceità
del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema di notifica delle
decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e che quale
notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il
deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.3.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A
Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le
courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la
jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet
aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en
se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par
pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs
à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer
quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo
autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale
incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e
“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en
scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer
le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement
l’éventuel délai.”).
In
proposito cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18
ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre
2019.
In concreto dal sistema di tracciamento
degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 2), risulta che la
decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 è stata spedita tramite Posta A
Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ sabato
8 ottobre 2022 alle ore 6:44.
Il plico postale è stato
recapitato alla ricorrente l’8 ottobre 2022 alle ore 9:00 (cfr. doc. 2).
Ciò non è peraltro stato contestato
dall’insorgente.
Nel caso di specie determinante
per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv.
1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è sabato 8 ottobre 2022, come risulta dal
tracciamento dell’invio (cfr. doc. 2).
Il
termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.
38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero domenica 9
ottobre 2022 ed è scaduto lunedì 7 novembre 2022 (cfr. doc. V).
Lo
scritto indirizzato al TCA datato 21 ottobre 2022, ma spedito per raccomandata il
10 novembre 2022 (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque,
tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.;
STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA
38.2018.63 del 22 maggio 2019).
2.5. Va ora esaminato se la ricorrente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2
giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112
V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa
Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per
interporre opposizione contro la decisione del 6 ottobre 2022.
In
effetti il TCA, analogamente all’amministrazione (cfr. doc. V), non ravvede
alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in
particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento particolare
da parte dell’insorgente ad agire in modo tempestivo o perlomeno a incaricare
terzi a tal fine.
2.7. In simili condizioni, occorre
concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione
del 6 ottobre 2022 tardivamente il 10 novembre 2022 è irricevibile.
Considerandi
2.8
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da
parte della Cassa, tramite la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022, del
diritto a indennità di disoccupazione richieste dall’insorgente nel maggio
2022, il cui ricorso si è peraltro rilevato tardivo.
Nella presente fattispecie può
restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia
relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di
prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche qualora la causa non
riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito
cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno
2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS
2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.6
del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti