Lexipedia

Decisione

38.2022.9

Negato diritto ILR a ditta attiva nel commercio di prodotti alimentari. Oscillazione cifra d'affari < al 25% (è anzi aumentata). Scopo dell’ILR non è coprire la perdita di fatturato, bensì evitare licenziamenti

11 luglio 2022Italiano114 min

momento, erano attivi sei dipendenti, vale a dire __________, __________ e __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.9+10

CL/gm

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 28 dicembre 2021 emanate

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 20 ottobre 2020 la RI 1, __________,

ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro

ridotto per “tutta l’azienda”, il cui organico, stando all’organigramma

contestualmente presentato, si componeva di sette dipendenti, e meglio __________,

__________ e __________, __________ e __________, __________ e __________,

tutti colpiti dalla misura con una perdita di lavoro probabile del 100%.

Quale “causa del lavoro

ridotto” la società ha fatto valere quanto segue:

"

Le nuove misure restrittive applicate a bar e ristoranti (nostri

clienti) stanno già rendendo visibile una diminuzione della cifra d’affari. La

stessa verrebbe ulteriormente ridotta se non azzerata da eventuali misure di

lockdown come già avvenuto all’inizio della pandemia.” (cfr. doc. 1 ed

allegato).

Con decisione del 22 ottobre 2020,

la Sezione del lavoro ha sollevato parziale opposizione e riconosciuto alla

società il diritto a percepire le postulate indennità dal 30 ottobre al 31

dicembre 2020 (cfr. doc. 2).

1.2. Con un ulteriore preannuncio di

lavoro ridotto di data 19 febbraio 2021, la RI 1 ha annunciato l’introduzione

di un nuovo periodo di lavoro ridotto, a valere dal 1° gennaio 2021. La società

ha indicato che ad esserne colpiti erano cinque dipendenti su un effettivo di

sei persone (indicando che il contratto di lavoro di un dipendente “è stato

disdetto”), nella misura del 100%.

Fatti

I motivi fatti valere a

fondamento della nuova richiesta sono i seguenti:

"

(…) la nostra cifra d’affari è conseguita interamente su ristoranti e

bar che ora sono chiusi a seguito di decisione cantonale”.

Dall’organigramma trasmesso

all’amministrazione nel febbraio 2021 emerge che per la società, a quel

momento, erano attivi sei dipendenti, vale a dire __________, __________ e __________,

__________, __________ (indicato come “nuovo assunto”) ed __________. Il

nominativo di __________ è, invece, accompagnato dall’indicazione “uscito”

(cfr. doc. 3).

Con decisione del 25 febbraio

2021, la Sezione del lavoro ha sollevato parziale opposizione e riconosciuto

alla società il diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto dal 1°

al 31 marzo 2021 (“data del preannuncio più 10 giorni”; cfr. doc. 4).

1.3. Il 15 marzo 2021 la società ha poi

presentato all’amministrazione un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto, e

meglio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, motivandone

l’introduzione sulla base del fatto che “la nostra attività consiste nella

distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione. Tutti i nostri clienti

sono chiusi a seguito di decisione dell’autorità. Svolgiamo in piccola misura

ordinativi e consegne ai ristoranti che in questo periodo stanno operando con

la modalità del take-away” ed indicando che ad esserne colpiti sarebbero stati,

nella misura del 70%, sei lavoratori su un totale di sette dipendenti (contro i

sei di un anno prima) attivi sulla base di un contratto di lavoro di durata

indeterminata (cfr. doc. 5).

Dall’organigramma trasmesso

all’amministrazione nel mese di marzo 2021 emerge che per la società, a quel

momento, erano attivi sette dipendenti, e meglio __________, __________ e __________,

__________ e __________, __________ ed __________ (cfr. all. a doc. 5).

Con decisione del 9 aprile 2021,

la Sezione del lavoro – ritenuto che sul periodo dal 1° gennaio al 31 marzo

2021 già si era espressa con la suindicata decisione del 25 febbraio 2021 (cfr.

supra consid. 1.2. e doc. 4) - ha sollevato opposizione per il periodo dal 1°

aprile al 30 giugno 2021 e, dopo aver esperito ulteriori accertamenti per i

quali si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.), ha negato alla società

il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto ritenuto, d’un lato, che

in concreto non era rilevabile un sufficiente (25%) calo della cifra d’affari

rispetto alla media del quadriennio precedente e, d’altro lato, che per il

nuovo personale, assunto quando già vigevano le restrizioni conseguenti alla

pandemia Covid-19, la perdita di lavoro non può essere ritenuta inevitabile ex

art. 32 cpv. 1 lett. LADI e non è, dunque, computabile (cfr. doc.11).

1.4. Nel frattempo da un lato, e meglio

con scritto del 23 marzo 2021, la società ha postulato il riconoscimento

retroattivo al 1° gennaio 2021 del diritto a percepire le indennità di lavoro

ridotto, ritenuto che “la modifica normativa si è espressa nel senso di

un’autorizzazione retroattiva” e la conseguente modifica della decisione

del 25 febbraio 2021, nel senso di un riconoscimento del diritto alle indennità

postulate sin dal 1° gennaio 2021 (cfr. doc. 6).

D’altro lato, il 9 aprile 2021 la

RI 1 ha introdotto una richiesta di “modifica dell’autorizzazione al lavoro

ridotto” concessa sulla base del preannuncio del 20 ottobre 2020, chiedendo

il prolungamento dell’autorizzazione fino alla durata massima (cfr. doc. 10).

Con decisione n. __________ del

15 aprile 2021, esaminata la “richiesta di modifica dell’autorizzazione al

lavoro ridotto” del 9 aprile precedente, la Sezione del lavoro ha annullato

e sostituito la decisione del 22 ottobre 2020, autorizzando il lavoro ridotto

dal 20 ottobre al 18 febbraio 2021 “viste le modifiche legislative del 19

marzo 2021 apportate alla Legge COVID-19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102)

entrate in vigore il 20 marzo 2021 (…)” (cfr. doc. 12).

Tale decisione, però, è a sua

volta stata annullata e sostituita con la decisione n. __________ del 16 aprile

2021 con la quale la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di modifica

dell’autorizzazione al lavoro ridotto, autorizzandolo – come già era stato

disposto con decisione del 22 ottobre 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2) -

dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 15).

Con la decisione n. __________

del 15 aprile 2021, la Sezione del lavoro ha altresì annullato e sostituito la

decisione del 25 febbraio precedente, autorizzando il lavoro ridotto dal 19

febbraio al 18 agosto 2021 (cfr. doc. 13), per poi annullare e sostituire anche

questa decisione con la decisione di riconsiderazione n. __________ del 16

aprile 2021, con la quale ha sollevato opposizione al versamento delle

indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021

(cfr. doc. 14).

1.5. Contro le due decisioni del 16

aprile 2021, in data 14 maggio 2021, la RI 1, rappresentata dallo studio legale

RA 1, ha presentato tempestiva opposizione (cfr. doc. 16).

Esperiti ulteriori accertamenti,

per i quali, pure, si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.),

l’amministrazione, con riferimento alla decisione n. __________ del 16 aprile

2021 con la quale alla RI 1 era stato riconosciuto il diritto a beneficiare

delle indennità per lavoro ridotto dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020, ha

comunicato al patrocinatore della società di ritenere “(…) che vi siano gli estremi

per emanare una decisione a svantaggio della sua patrocinata (reformatio in

peius)”, avendo, in particolare, riscontrato che “la cifra d’affari effettiva

annuale è in costante aumento, così come quella realizzata nel periodo

richiesto rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente”

e considerato che “la ditta ha proceduto all’aumento di salario di alcuni

dipendenti già in organico e ad una nuova assunzione, violando l’obbligo di

diminuire il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione” (cfr.

doc. 21).

1.6. Dopo che l’avv. RA 1 ha comunicato

alla Sezione del lavoro la volontà della propria mandante di mantenere

l’opposizione (cfr. doc. 22), l’amministrazione, con decisioni su opposizione

del 28 dicembre 2021, ha confermato le proprie decisioni del 16 aprile 2021,

negando alla società il diritto alle indennità per lavoro ridotto sia da

ottobre a dicembre 2020, che da gennaio a marzo 2021.

Per il periodo dal 20 al 31

dicembre 2020, l’amministrazione ha osservato quanto segue:

" (…) l'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente

qualora si riscontri un importante calo della cifra d'affari. Infatti in

ossequio ad una consolidata prassi, il TCA ritiene una flessione della cifra

d'affari inferiore al 25% quale circostanza ascrivibile al normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009, consid, 2.4, prassi

cantonale confermata del resto dal Tribunale federale in STF C 302/05, consid.

6). Nondimeno, nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari

raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente, non

può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale,

per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Ciò

premesso, sé l'oscillazione della cifra d'affari è dovuta a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale, anche una flessione della cifra

d'affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non

giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. STCA

38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6 e rif. ivi indicati; 38.2016.23

del 2 agosto 2016, consid. 2.5).

Inoltre, secondo la giurisprudenza

federale, una cifra d’affari che aumenta o che resta invariata non indica certo

una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro

ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo

2004; vedi pure STFA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007 e TCA 38.2007.43).

Ora, sulla scorta dei dati forniti dalla RI

1 in sede di opposizione e in data 1. aprile 2021/29 ottobre 2021, emerge

anzitutto che persino nel 2020 (anno pandemico) la cifra d'affari realizzata è

superiore del 27.5% circa rispetto a quella del 2019 (anno pre-pandemico) e del

110% circa rispetto a quella realizzata nel quadriennio precedente (2016-2019).

Inoltre, la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre

2020 a dicembre 2020 è aumentata del 93.5% circa rispetto alla media dello

stesso periodo del quadriennio precedente (2016-2019), nonostante l'adozione di

misure restrittive e la successiva chiusura per ordine dell'autorità del

settore della ristorazione, principale mercato target dell'opponente. Quanto

alla cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a

febbraio 2021, si riscontra un aumento del 57% circa rispetto alla media dello

stesso periodo del quadriennio precedente (2016-2019). Inoltre, dal raffronto

tra la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a

dicembre 2020 e quella dello stesso periodo del 2019 (anno pre-pandemico)

emerge che vi è stato un aumento del fatturato del 20.3% circa.

In siffatte circostanze, contrariamente a

quanto asserito dall'opponente, la perdita di lavoro annunciata non è

computabile, sicché il diritto alle indennità non può essere riconosciuto.

6. Quanto all'argomento dell'opponente,

secondo cui essa non avrebbe proceduto all'assunzione di nuovo personale, bensì

alla sostituzione provvisoria di un dipendente che non poteva lavorare si

osserva quanto segue.

Si rileva anzitutto che la legge non vuole

permettere al datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto

conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali

aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994

no. 35 pag, 247 consid, 2b; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen

-versicherungsgesetz, voi. l Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995

in re P., C155/93; STCA 38.1999,364 del 17.04.2000, consid. 2.4. pag. 8 e 9 e riferimenti

ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica dell'obbligo di ridurre il

danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, il numero delle ore

perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si

dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario.

Nella presente fattispecie, la RI 1 ha

proceduto all'aumento di salario di alcuni dipendenti già in organico e assunto

nuovo personale con funzioni pari o simili al personale già disponibile. Infatti

durante il periodo pandemico – e meglio a partire dal 1. ottobre 2020 -

l'opponente ha considerevolmente aumentato il salario fisso del dipendente __________

da CHF 4'300.— a CHF 5'400.— e quello del dipendente __________ da CHF 5'000.—

a CHF 6'000.—, poi aumentato a CHF 8'300. — (cfr. "Modulo

comunicazioni" 1. aprile 2021; scritto 29 ottobre 2021 dell'opponente).

Ciò trova conferma anche nei conti economici prodotti dall'opponente, dai quali

emerge un aumento degli stipendi netti del 33.7% circa nel 2020, rispetto al

2019 (cfr. scritto dell’opponente 29 ottobre 2021). Peraltro si rileva come

pochi giorni dopo aver operato i citati aumenti di salario, l’opponente ha

presentato il preannuncio di lavoro ridotto oggetto del presente gravame,

chiedendo la concessione delle relative indennità dal 20 ottobre 2020 al 31

dicembre 2020, per sette lavoratori.

Si osserva poi, che il dipendente __________,

assunto in sostituzione del dipendente __________, è entrato in funzione presso

l'azienda il 17 ottobre 2020 con un grado d'impiego del 70% maggiore rispetto a

quello del dipendente sostituito (cfr. "Modulo comunicazioni" 1.

aprile 2021; scritto 29 ottobre 2021 dell’opponente). Per inciso si osserva che

la RI 1 ha mantenuto alle sue dipendenze il signor __________ anche dopo la

riassunzione del signor __________, avvenuta il 1. marzo 2021 e con un grado

d'impiego del 100%. Quanto appena descritto corrisponde ad una nuova

assunzione, avvenuta durante un periodo in cui l'opponente pretende ottenere la

concessione delle indennità per lavoro ridotto.

Ora, l'incremento degli stipendi di alcuni

collaboratori, rispettivamente l'assunzione di un nuovo dipendente, in un

periodo critico e di particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia,

che già nel mese di ottobre 2020 ha visto aumentare drasticamente i casi di

infezione e ha, del resto, imposto restrizioni nel settore della ristorazione -

principale mercato dell'opponente - che man mano si sono inasprite, implica che

la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che

rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (…) e perché contrario al

principio generale dell'obbligo di diminuire il danno a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…) Anche alla luce di quanto

precede, la perdita di lavoro annunciata non risulta computabile e non può

quindi essere indennizzata.” (cfr. doc. 23/1)

In relazione alle indennità per

lavoro ridotto postulate per il periodo gennaio-marzo 2021, la Sezione del

lavoro ha analogamente motivato il proprio diniego concludendo quanto segue:

4. (…) sulla scorta dei dati forniti dalla RI

1 in sede di opposizione e in data 1, aprile 2021/29 ottobre 2021, emerge

anzitutto che persino nel 2020 (anno pandemico) la cifra d'affari realizzata è

superiore del 27.5% circa rispetto a quella del 2019 (anno pre-pandemico) e del

110% circa rispetto a quella realizzata nel quadriennio precedente (2016-2019).

Inoltre, la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da gennaio

2021 a marzo 2021 è aumentata del 30.3% circa rispetto alla media dello stesso

periodo del quadriennio precedente (2017-2020), nonostante la chiusura per

ordine dell'autorità del settore della ristorazione, principale mercato target

dell'opponente. Quanto alla cifra d'affari effettiva media realizzata nel

periodo da febbraio 2021 ad agosto 2021, si riscontra un aumento ciel 189.6%

circa rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente

(2017-2020). Inoltre, dal raffronto tra la cifra d'affari effettiva media

realizzata nel periodo da gennaio 2021 ad agosto 2021 e quella dello stesso

periodo del 2019 (anno pre-pandemico) emerge che vi è stato un aumento del

fatturato del 124% circa.

In siffatte circostanze, contrariamente a

quanto asserito dall'opponente, la perdita di annunciata non è computabile,

sicché il diritto alte indennità non può essere riconosciuto.” (cfr. doc. 23/1)

Mantenendo invariate le

considerazioni già espresse per l’assunzione di __________, la resistente ha

precisato che sul momento della riassunzione di __________, avvenuta a marzo

2021:

" (…) la

stessa opponente ha dichiarato quanto segue: "[...] Dopo il rientro di __________,

constatata anche un’accresciuta necessità nel contesto del magazzino (dovuta

all'aumento di clienti che ordinavano da remoto e chiedevano la consegna in

sede), a __________ è stata concessa la possibilità di continuare in ragione

delle performances [...]" (cfr. scritto 29 ottobre 2021 dell'opponente).

Quanto appena descritto corrisponde ad una nuova assunzione, avvenuta durante

un periodo in cui l'opponente pretende ottenere la concessione delle indennità

per lavoro ridotto.”,

e confermato, per il

resto, che “l'incremento degli stipendi di alcuni collaboratori,

rispettivamente l'assunzione di un nuovo dipendente, in un periodo critico e di

particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia (…) implica che la

perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che

rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (…) e perché contrario al

principio generale dell'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione” (cfr. doc. 23/1).

1.7. Contro le decisioni su opposizione

la società, sempre patrocinata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le sia riconosciuto il diritto a

beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, rispettivamente “dal 20

ottobre al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 18 agosto 2021 per tutto

l’organico oggetto delle rispettive richieste” (cfr. doc. I).

La ricorrente rileva che

litigiose sono “essenzialmente la questione del calcolo della cifra di

affari della società ricorrente (ovvero una perdita di lavoro computabile, Ad

A.) ed i mutamenti intervenuti nell'organico della stessa.” (cfr. doc. I).

Sulla cifra d’affari, l’avv. RA 1

ha motivato le ragioni della propria mandante facendo valere che la società,

tra il 2016 ed il 2019, ha visto un costante aumento del proprio fatturato e,

di conseguenza, dell’organico, dei costi fissi e degli investimenti. Anche tali

ultimi elementi e non solo, quindi, la cifra d’affari, a mente del legale,

dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini del riconoscimento (o meno) del

diritto al lavoro ridotto.

In concreto, inoltre, la prognosi

evolutiva del fatturato aziendale era “assolutamente positiva, con il

costante progressivo incremento del volume di affari”, ragion per la quale

“non si può non considerare che la Ricorrente, sulla base delle proprie

previsioni, espressione di oculata e ragionevole imprenditoria, ha sostenuto

costi fissi e investimenti calcolati sulla base di un fatturato in costante

progressione ed aumento. Pertanto, si deve ritenere che nonostante l'asettico

dato documentale non indichi una negatività numerica nel raffronto fra le cifre

di affari dell'anno 2020 e 2021 e il quadriennio precedente, concretamente per RI

1 vi è stata una perdita significativa sotto forma di mancato incremento.”.

Nel caso della ricorrente non ci

si troverebbe, secondo il suo patrocinatore, “in una situazione di

"normale rischio aziendale" - che esclude il riconoscimento del

lavoro ridotto” e che pretende sussistere per “aziende nelle quali la

diminuzione del lavoro esiste, magari in maniera latente, da anni (cfr. TCA

dell'8.8.2007 [inc. n. 38.2007.28] e del 5.9.2007 [inc. n. 38.2007.43])”.

L’avvocato fa, poi, valere, che

nel caso della sua assistita, “non è determinante il valore della cifra di

affari, bensì il suo rapporto con il rischio che nel caso concreto i lavoratori

di un'azienda siano esposti a una disdetta a breve termine del proprio contratto.

Nel caso di una ditta come la Ricorrente, che aveva ragionevolmente pianificato

un fatturato ben maggiore rispetto a quello che ha effettivamente percepito (a

causa delle misure pandemiche), sussisteva un rischio concreto che a breve

termine la società debba licenziare i propri lavoratori. Il valore degli

investimenti effettuati in vista degli ultimi mesi del 2020 e della prima metà

del 2021 è stato talmente sproporzionato rispetto al volume di affari effettivo

della Ricorrente, che, senza il riconoscimento del diritto alle indennità per

lavoro ridotto, i dipendenti della società rischiavano e rischiano di ricevere

a breve un licenziamento per motivi economici.”.

L’analisi della cifra d’affari secondo

cui anche un'oscillazione superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio

precedente non giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto,

riguarda – a mente della ricorrente – “esclusivamente i casi in cui tale

diminuzione sia riconducibile a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2008.67 del 12.2.2009 consid. 2.6), mentre nei casi di

misure delle autorità vi è una finzione in merito alla computabilità della

perdita. Ne consegue che la perdita computabile è data, contrariamente

all'assunto della Sezione del lavoro.” (cfr. doc. I).

Sull’organico

della società, il legale ha osservato che gli aumenti di salario formalizzati a

fine settembre con decorrenza al 1° ottobre 2020 erano già stati discussi in

precedenza con i dipendenti interessati, il cui operato si rivelava

indispensabile per la conduzione dell’azienda. Si tratterebbe, inoltre, di “cambiamenti

(…) intervenuti in un momento nel quale non era ancora prevedibile per la

Ricorrente il rischio di limitazioni degli orari e chiusura degli esercizi

pubblici che è stata disposta successivamente dalle autorità (dicembre 2020)”

e “(…) anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse riscontrare (…) degli

aumenti salariali non giustificabili, dette circostanze non sarebbero a sé

stanti sufficienti a comportare automaticamente il rifiuto delle indennità per

lavoro ridotto, bensì avrebbe unicamente un influsso sul numero di lavoratori

coinvolti rispettivamente sull'importo dell'indennità.”.

Quanto all’assunzione di __________,

il legale – che richiama, ritenendo su questo punto le due fattispecie

analoghe, la STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 - ha osservato che il

medesimo è stato ingaggiato in sostituzione di __________ ad ottobre 2020 e che

“l'aumento della percentuale lavorativa rispetto a quella del collega

sostituito rientra ad ogni modo nelle previsioni che l'azienda ha effettuato

nell'autunno del 2020 circa "i mesi della ripresa economica". Per non

trovarsi in una situazione di mancanza di manodopera in vista delle festività

natalizie - che notoriamente rappresentano il periodo migliore dell'anno in

termini di richieste legate alle cene aziendali, agli aperitivi e ai regali - RI

1 ha in buona fede pianificato una modifica dell'organico. Peraltro, per quanto

riguarda __________, è doveroso sottolineare che la Ricorrente non ha richiesto

le indennità per lavoro ridotto per i mesi di novembre e dicembre 2020. Dopo il

rientro di __________ (marzo 2021), il dipendente è stato mantenuto nel mansionario

della società in ragione delle sue capacità e della necessità dell'azienda di

disporre di personale addetto al magazzino (necessario per gestire le

ordinazioni da remoto e le consegne in sede). Il dipendente in questione ha poi

rassegnato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2021. Ne consegue che anche

in questo ambito non è riscontrabile alcun comportamento inopportuno della

ricorrente.”.

Infine,

l’avv. RA 1, sul fatto che nella decisione su opposizione del 28 dicembre 2021

l’amministrazione abbia precisato di non potersi esprimere sulle indennità per

lavoro ridotto postulate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021,

ha osservato quanto a seguire:

" Occorre

rilevare che nella decisione del 15 aprile 2021 n. __________ (cfr. doc. F), la

Sezione del lavoro ha autorizzato il lavoro ridotto dal 19.02.2021 al.

18.08.2021. In seguito, in data 16 aprile 2021, con decisione n. __________

(cfr. doc. H), la decisione di cui sopra (riferita al periodo da febbraio ad

agosto 2021) è stata annullata e sostituita. La ricorrente ha formulato

opposizione in data 14 maggio 2021 contro la decisione di riconsiderazione n. __________

del 16 aprile 2021 chiedendo che questa fosse annullata e riformata nel senso

che la decisione n. __________ del 15 aprile 2021 fosse mantenuta nella sua

integralità e il lavoro ridotto per RI 1 fosse autorizzato dal 19 febbraio al

18 agosto 2021. Ne consegue che la Ricorrente ha sempre contestato, nei termini

e nelle modalità previste dalla legge, la negazione del diritto alle indennità

per lavoro ridotto per il periodo dal 1. aprile 2021 al 18 agosto 2021.

L'istanza inferiore non è dunque, in violazione dell'art. 56 cpv. 2 LPGA,

entrata nel merito del petitum formulato e motivato dalla Ricorrente

nell'opposizione 14 maggio 2021. Si giustifica pertanto l'annullamento del

dispositivo della decisione impugnata relativo al periodo aprile-giugno 2021, e

la riforma dello stesso, nel senso che, per i motivi sopra esposti, il diritto

alle indennità è riconosciuto dal 1. aprile 2021 al 18 agosto 2021.” (cfr. doc.

I)

1.8. Con risposta del 22 febbraio 2022,

la Sezione del lavoro ha contestato le argomentazioni fatte valere dalla ricorrente

e chiesto la reiezione del gravame sulla base delle argomentazioni per le

quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo.

1.9. Con replica del 7 marzo 2022,

l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali ed ha,

quindi, fatto valere da un lato che gli investimenti operati dalla società in

vista dell’autunno/inverno 2020 non rientrerebbero nel normale rischio

aziendale, ma sarebbero imprescindibili per la corretta conduzione dell’attività.

D’altro

lato, ha confermato che gli aumenti di salario, rispettivamente, l’assunzione

di __________ pure erano necessari ed erano stati concretizzati “in

un momento, ossia prima di ottobre 2020, in cui, come anche affermato da

codesto lodevole Tribunale nella sua giurisprudenza (per un esempio: inc. STCA

del 13.9.2021 [inc. n. 38.2021.32]), non vigevano ancora misure particolarmente

restrittive nel settore della ristorazione e i risvolti assunti dalla pandemia

nei mesi successivi non erano prevedibili”.

Quanto alle indennità per lavoro

ridotto per il periodo dal 1° aprile 2021, il patrocinatore della ricorrente osserva

quanto segue:

" 19. Quanto

all'eccezione di parziale res iudicata per il periodo 1. aprile - 30 giugno

2021, oggetto della decisione 9 aprile 2021 (n. __________), la ricorrente ne

contesta la fondatezza trattandosi di un mero formalismo dell'Autorità di prima

istanza. In verità, non si è formata alcuna crescita in giudicato né materiale,

né formale. Con la decisione 9 aprile 2021, l'Autorità ha statuito sul periodo

dal 1. aprile al 30 giugno 2021. In seguito, con decisione successiva, che ha

assorbito quella di diniego del 9 aprile, la medesima Autorità ha accolto il

riconoscimento delle indennità per un periodo temporale più ampio, ovvero dal

19 febbraio al 18 agosto 2021, comprensivo anche dei mesi di aprile, maggio e

giugno 2021. La decisione più prossima nel tempo, datata 15 aprile 2021,

costituiva, in tutta evidenza, la rappresentazione fattuale e giuridica che

l'Autorità forniva in quel preciso momento della fattispecie, senza tenere più

conto di quanto avanzato con il provvedimento adottato sei giorni prima. Ciò,

considerato anche che, durante il decorso del termine per ricorrere,

l'amministrazione ha la facoltà di revocare una decisione non impugnata senza

soggiacere a particolari condizioni (DTF 129 V 110 consid. 1.2.1; cfr.

decisione Ufficio del lavoro del 16 aprile 2021 n. __________, pag. 1). Con la

decisione di riconsiderazione del 16 aprile 2021 (n. __________) l'Autorità ha

annullato e sostituito quella del 15 aprile 2021 (n. __________) formando

opposizione unicamente per il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo. La società RI

1 ha dunque contestato nei termini e nelle forme previste dalla legge i due

provvedimenti 16 aprile 2021 che annullavano e sostituivano le due decisioni 15

aprile 2021 relative al periodo 20 ottobre 2020- 18 febbraio 2021 e 19

febbraio-18 agosto 2021, postulando il mantenimento di queste ultime. Ne deriva

che non possa essere eccepita da parte dell'Autorità di prima istanza alcuna

res iudicata per il periodo 1. aprile-30 giugno 2021.” (cfr. doc. V).

1.10. Con duplica di data 28 marzo 2022,

la Sezione del lavoro, confermandosi, per il resto, nelle proprie decisioni su

opposizione e nella risposta di causa, ha prodotto degli articoli di cronaca

circa la situazione pandemica per come si presentava già all’inizio dell’estate

2020 (cfr. doc. 25 all. a doc. IX).

1.11. Con scritto del 4 aprile 2022 -

trasmesso, per conoscenza, alla resistente il giorno successivo (cfr. doc. XII)

- l’avv. Dell’Oro ha osservato quanto segue:

" (…) Quanto

alla nuova documentazione prodotta (doc. 25) giova anzitutto evidenziare come

la stessa si limiti ad indicare una situazione di "incertezza", senza

minimamente abbozzare un riferimento - neppure ipotetico - ad una nuova,

repentina e duratura chiusura degli esercizi pubblici. Ciò detto e ribadito il

carattere "aposterioristico" dei giudizi dell'Autorità, la suddetta

"incertezza" deve essere necessariamente valutata nel contesto di una

corretta ed oggettiva programmazione aziendale (…)” (cfr. doc. XI)

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -

disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui

all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità

più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare

la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione

delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che il

ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su

opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono

sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di

diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia

processuale le procedure ricorsuali 38.2021.9 e 38.2021.10 sono, dunque,

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021,

8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14

aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020

consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF

9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,

8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.

1).

nel merito

2.2

Preliminarmente

va ricordato che con decisione del 9 aprile 2021 - a fronte del preannuncio di

lavoro ridotto presentato il 15 marzo per il periodo dal 1° gennaio al 30

giugno 2021 -, la Sezione del lavoro, essendosi già espressa per il periodo

gennaio – marzo 2021 con la decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra consid.

1.2

e doc. 4), ha sollevato opposizione negando il diritto alle indennità per

lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.3. e doc.

11).

La

decisione del 9 aprile 2021 non è stata oggetto di impugnazione.

Con decisione n. __________

del 15 aprile 2021, la Sezione del lavoro ha, infatti, annullato e sostituito

(ex artt. 17 e 53 LPGA) la sola decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra

consid. 1.4. e doc. 13).

Il 16 aprile 2021 (con

decisione n. __________), la resistente ha annullato e sostituito la decisione

n. __________, nonché riconsiderato la decisione del 25 febbraio 2021.

La riconsiderazione è stata

motivata sulla base del fatto che “dall’esito degli accertamenti del 26

marzo 2021, è emerso” che la stessa era “manifestamente errata” e

che la “sua rettifica riveste una notevole importanza” (tant’è che

l’amministrazione ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per

lavoro ridotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 che inizialmente le aveva,

invece, riconosciuto per il mese di marzo; cfr. doc. 14).

L’annullamento e la

sostituzione della decisione n. __________ del 15 aprile 2021 erano, invece, a

mente dell’amministrazione, da ritenersi corrette poiché la decisione del 9

aprile 2021 “si era già espressa sul periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021”.

Rilevato, dunque “tale conflitto”, il 16 aprile 2021 la Sezione del

lavoro si è, dunque, espressa unicamente con riferimento al periodo da gennaio

a marzo 2021 (cfr. doc. III).

Il TCA approva il modo di

procedere della Sezione del lavoro.

Con

riferimento alle indennità postulate per il periodo dal 1° luglio 2021, va

peraltro rilevato che, ricevuta la decisione del 16 aprile 2021, la ricorrente

aveva ampio tempo per interporre opposizione contro la decisione del 9 aprile

2021.

In

ogni caso, il diritto a percepire le postulate indennità per lavoro ridotto

deve, in concreto, essere comunque negato, e meglio per le motivazioni che

verranno espresse nei considerandi a seguire (cfr. infra consid. 2.11.).

Al riguardo va ricordato

che secondo l’art. 53 LPGA l'amministrazione deve procedere alla revisione

processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;

SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011.

consid. 4).

Inoltre l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF

8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre

2012.

consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Oggetto del contendere in

concreto è, dunque, la questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del

lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

decorrere dal 20 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2.3

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

“Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

“Il Consiglio federale disciplina per

i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a

provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni

meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso

può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui

al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in

caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

“1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rendere un terzo responsabile del danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

al contratto di lavoro individuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

“(…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

“(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”.

2.5

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

“(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito

quanto segue:

“(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre

nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

“(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro

dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di lavoro

continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i

posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.5 a:

“2.5 a Assunzione di personale per

imprese stagionali

Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di

lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte, però, nell’ottica

dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le aziende

riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia consentito o,

nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione ha

normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.

Per questo motivo è possibile far valere il

diritto all’ILR anche per il personale appena assunto, a patto che siano

soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica

dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere

mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più

personale di quanto sia normalmente necessario durante la stagione.”.

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a, mentre

la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

“(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi

economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla

pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- la perdita di lavoro continua a essere

considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”.

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5

a sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17

dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica

a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre

2021.

Per quanto concerne il p.to 2.5

a, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti

delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi

LADI ILR:

“C6b Valido

dal 19.03.2021

Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non

finanziarne di nuovi. D’altra parte però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione

del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena

e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali,

dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere

l’assunzione di personale.

Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche

per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre

condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare

i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso

possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia

normalmente necessario durante la stagione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen

/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Al

riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la

Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 e Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle

prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 5 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Nella presente evenienza,

dall’estratto del Registro di commercio emerge che RI 1, avente sede __________,

è attiva nel “commercio internazionale di prodotti alimentari, commodities e

beni d'epoca e di lusso”, nonché nella “detenzione e lo sfruttamento di proprietà

intellettuali”. Amministratore unico della società a decorrere da dicembre

2014.

è __________ (cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito

www.zefix.ch).

Dal 2014, la società ha

sviluppato “le proprie attività nella distribuzione di prodotti alimentari,

segnatamente avendo quale principale clientela la ristorazione ticinese”.

Tale attività costituirebbe “l’80% circa dell’operato societario”,

nonché “quasi integralmente il fatturato dell’azienda” (cfr. doc. I).

In concreto, dagli atti emerge

che in seguito al preannuncio di lavoro ridotto presentato dalla società il 15

marzo 2021 a valere per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021,

l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire informazioni dettagliate

circa:

"

1.

Le principali attività svolte dall’azienda, specificando in quale

misura (%) influiscono sulla cifra d’affari;

2.

l’organizzazione del

lavoro (descrizione attività svolte, lavoro in presenza/telelavoro, orari,

ecc.)

a. com’era

organizzato il lavoro durante il periodo di attività “normale”;

b. com’è organizzato

il lavoro durante il periodo di lavoro ridotto;

3.

i contratti di

lavoro del personale, da allegare come anche eventuali disdette di contratti di

lavoro accorse negli ultimi sei mesi;

4.

la dichiarazione dei

salari AVS 2020 (…)” (cfr. doc. 7).

Il 1° aprile 2021, la società

quanto ai “motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha

precisato che lo stesso:

"

(…) si è sensibilmente ridotto causa chiusura dei nostri clienti,

ristoranti in grade prevalenza, per decisione delle autorità. Situazione

ulteriormente aggravata dalla grande incertezza relativa a possibili

riaperture. Teniamo a sottolineare che la nostra azienda era in forte crescita,

come si vede chiaramente dai dati del fatturato e la chiusura della nostra

clientela è stata molto penalizzante soprattutto poiché la nostra struttura

oggi comporta dei costi fissi, salari compresi, in linea con una previsione di

fatturato superiore ai 200'000 chf mensili.”.

La ricorrente ha, inoltre,

indicato che tra il 2020 ed il 2017 ha conseguito le seguenti cifre d’affari:

2020.

2019.

2018.

2017.

Gennaio

118564.

68180.

45788.

24126.

Febbraio

120691.

67957.

40742.

23774.

Marzo

59069.

71260.

60334.

35502.

Aprile

1369.

91492.

57511.

44708.

Maggio

80262.

106683.

58944.

58290.

Giugno

148747.

102936.

65154.

58117.

Luglio

165821.

99293.

54470.

53115.

Agosto

158564.

92238.

66099.

44027.

Settembre

190177.

102345.

64688.

51261.

Ottobre

167414.

115460.

82370.

60376.

Novembre

144849.

116823.

65077.

76934.

Dicembre

100919.

111806.

68537.

65051.

Totale

1456446.

1146473.

72971.

595281.

Sul “volume delle ordinazioni”,

la società ha comunicato che “alcuni dei nostri clienti si sono pian piano

organizzati con il servizio di take-away, di conseguenza riusciamo ad avere un

minimo volume di fatturato. Non riteniamo in ogni caso che potremo superare

sensibilmente la cifra d’affari del mese di marzo”.

Il “probabile sviluppo del

volume di affari” dei quattro mesi successivi è stato quantificato come

segue:

"

gennaio 2021 52500

febbraio 2021 67100

marzo 2021 73000

aprile 2021 80000”

(cfr. doc. 8).

La società ha, poi, risposto ai

quesiti postile dall’amministrazione come segue:

"

(…)

1.

L’attività svolta

dall’azienda è la distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione;

questa attività viene svolta per oltre l’80% in favore dei ristoranti.

2.

Per la natura

dell’attività, la raccolta degli ordini e le consegne vengono eseguite di

persona con uno stretto rapporto personale che si instaura tra il nostro

rappresentante commerciale ed il cliente. Nessuno dei nostri dipendenti svolge

telelavoro. Anche la dipendente amministrativa con mansioni prevalenti di

segretariato lavora esclusivamente negli uffici di Via __________ a stretto

contatto con autisti/magazzinieri.

2a. Durante un periodo

di attività normale le mansioni sono così suddivise, secondo organigramma:

-

Sig. __________, quale responsabile vendite svolge funzioni di:

o

Direzione generale

o

Contatti con i fornitori

o

Approvvigionamenti (supervisione)

o

Gestione clienti chiave

o

Coordinamento e supervisione attività dei venditori

o

Supervisione e coordinamento attività amministrative

-

Sig. __________, venditore

o

Ricerca nuovi clienti e sviluppo nuove aree

o

Preparazione offerte

o

Gestione preparazione ordini per evasione

o

Reportistica mensile, trimestrale, annuale dei risultati

-

Sig. __________, venditore

o

Ricerca nuovi clienti

o

Preparazione offerte

o

Gestione preparazione ordine per evasione

-

Sig. __________, autista e magazziniere part time

(allontanato per

decisione dell’ufficio della Migrazione, ri-assunto in data 1.3.2021)

o

Autista consegne ordine, magazziniere

-

Sig. __________, autista e magazziniere part time

(assunto a causa

dell’allontanamento del sig. __________ per decisione dell’ufficio della

Migrazione)

o

Autista consegne ordine, magazziniere

-

Sig. __________, acquisti

o

Responsabile acquisiti

o

Richiesta offerte e comparazione fornitori

o

Pianificazione e controllo marginalità

o

Controllo qualità

o

Supervisione magazzinieri/carico merce

-

Sig. ra __________, amministrazione

o

Segretaria generale

o

Gestione pagamenti e incassi

o

Supporto alla direzione vendite/acquisti

2b. Durante il periodo

di lavoro ridotto:

-

Sig. __________

o

Ordinazioni clienti, fatturazione, consegne

o

Gestione acquisti da fornitori consolidati

o

Gestione pagamenti e incassi

-

Sig. __________

o

Lavoro ridotto al 100% non potendo acquisire nuova clientela e

ricercare nuove aree, sua mansione principale

-

Sig. __________

o

Lavoro ridotto al 100% non potendo acquisire nuova clientela, sua

mansione principale

-

Sig. __________, autista e magazziniere part-time

o

Disdetto a fine settembre per decisione dell’ufficio della

migrazione e rientrato in forza il 1.3.2021. Il suo nuovo contratto prevedeva

nuove e più ampie funzioni ma il suo lavoro è stato di fatto ridotto alle

attività di magazzino e consegna (autista) part-time come da contratto

precedente.

-

Sig. __________

o

Assunto in sostituzione del sig. __________ svolge funzioni di

autista e magazzino, le sue funzioni anche in lavoro normale non sarebbero

cambiate ed anche in futuro non riteniamo cambieranno

o

Sig. ra __________Lavoro in grande parte ridotto, le sue funzioni

sono sopperite dal sig. __________, la riduzione non è totale per consentire un

collegamento efficace con l’ufficio esterno che si occupa della contabilità

o

Sig. __________Lavoro ridotto al 100%. L’azienda sta lavorando

solo con fornitori abituali e con volumi molto ridotti per i quali i margini

sono noti e il controllo qualità è consolidato.” (cfr. all. a doc. 8).

La ricorrente ha trasmesso alla

resistente la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari anno 2020”

dai quali emerge che __________ è stato occupato durante l’intero anno, così

come __________, __________, __________ e __________. __________, invece, è

stato alle dipendenze della RI 1 da gennaio ad ottobre e __________ da ottobre

a dicembre (cfr. all. a doc. 8).

Agli atti figurano, poi, i

contratti di lavoro sottoscritti (anche in annullamento e sostituzione di

qualsiasi altro contratto, segnatamente precedente, o accordo tra le parti) tra

la società e:

1.

__________:

a. con inizio

attività fissato il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno,

con funzione di “rappresentante venditore” per uno stipendio di fr.

4'300.- lordi al mese per 12 mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;

b. con inizio

attività fissato al 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno,

con funzione di “rappresentante venditore”, per uno stipendio di fr.

5'400.- mensili lordi per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;

2.

__________:

a. con inizio

attività al 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, al 30%, con funzione di “impiegata

amministrativa”, per uno stipendio di fr. 1'050.- al mese per dodici

mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;

b. con inizio

attività al 1° febbraio 2020, di durata indeterminata, al 50%, in qualità di “impiegata

amministrativa” per un salario mensile lordo di fr. 1'750.- per dodici

mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;

c. con

inizio attività al 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, all’80%, in

qualità di “impiegata amministrativa” per un salario mensile lordo di

fr. 3’000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;

3.

__________,

con inizio attività al 1° ottobre 2019, di durata indeterminata, a tempo pieno,

con funzione di “responsabile consulente alle vendite”, per uno stipendio

mensile lordo di fr. 7'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 26 settembre

2019;

4.

__________,

con inizio attività il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno,

in funzione di “responsabile acquisiti”, per uno stipendio mensile lordo

di fr. 4'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;

5.

__________:

a. con inizio

attività il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità

di “responsabile vendite” per uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.-

per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;

b. con inizio

attività il 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità

di “direttore generale”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 8'300.-

per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;

6.

__________:

a. con inizio

attività al 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, al 30%, in qualità di

“rappresentante venditore”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 1'350.- per

dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;

b. con inizio

attività “a dipendenza rilascio permesso”, di durata indeterminata, a

tempo pieno, in qualità di “rappresentante venditore”, per un salario

mensile lordo di fr. 4'000.- per dodici mesi, sottoscritto il 22 settembre

2020;

7.

__________,

con inizio il 17 ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in

qualità di “rappresentante venditore”, per uno stipendio mensile di fr.

2'800.- lordi per dodici mensilità, sottoscritto il 12 ottobre 2020 (cfr. all.

a doc. 8).

La società ha altresì trasmesso

all’amministrazione la “proroga del termine per cessazione dell’attività

lavorativa” sino al 30 settembre 2020 concessa per __________ dall’Ufficio

della migrazione in data 31 agosto 2020 (cfr. all. a doc. 8).

Successivamente all’opposizione

interposta dalla ricorrente contro la decisione di riconsiderazione e la

decisione, entrambe del 16 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.5.e doc. 16),

l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire ulteriori informazioni e

risposte cui la società ha fatto così seguito:

"

1.

Indicare per quale motivo il salario fisso del dipendente __________

è passato da CHF 4'300.- a CHF 5'400.- a partire dal 01.10.2020 (cfr. contratto

di lavoro del 27.12.2019 e del 30.09.2020 del sig. __________, pti. 10);

1.

In

merito all’aumento salariale del dipendente __________ si precisa che in

periodo pre-pandemico il dipendente aveva conseguito dei risultati oltremodo

positivi in termini di obbiettivi legati alla clientela acquisita: per questo

motivo, da tempo, le parti avevano concordato un aumento del salario fisso,

invece di provvedere all’erogazione di un bonus una tantum. Come indicato in

precedenza, la decorrenza della modifica contrattuale (dal 1. Ottobre) era

stata determinata partendo dal presupposto che la situazione pandemica fosse

ormai alle spalle.

2.

Spiegare per quale

ragione il salario fisso del dipendente __________ è passato da CHF 5'000.- a

CHF 8'300.- a partire dal 01.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e

del 30.09.2020 del sig. __________, pti. 10);

2.

Simili

ragioni sono alla base del prospettato aumento salariale di __________ – in

cima all’organigramma societario con funzioni di grande responsabilità – che ha

sempre dimostrato grande serietà e capacità professionale, oltre che un

notevole attaccamento all’azienda nei difficili mesi della prima ondata

pandemica. Anche in questo caso l’aumento era già stato discusso e fissato da

tempo, fermo restando che in realtà è stato applicato solo parzialmente giacché

il suo salario mensile da ottobre 2020 è ammontato a CHF 6'000.- (cfr.

conteggio AVS 25.1.2021). L’aumento integrale è avvenuto unicamente con effetto

al luglio 2021.

3.

Posto come il

dipendente __________ è stato assunto in sostituzione del sig. __________ – il

quale era alle dipendenze dell’azienda con un grado d’impiego del 30% (cfr.

contratto di lavoro del 27.12.2019 del sig. __________, pt. 3) – spiegare per

quale motivo il sig. __________ è entrato in funzione con un grado d’impiego

del 100 % dal 17.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 12.10.2020 del sig. M. __________,

pt. 3);

4.

Indicare per quale

ragione il lavoratore __________ è rimasto alle dipendenze dell’azienda

nonostante il sig. __________ sta sia tornato operativo dal 1. Marzo 2021;

3.

/ 4. Si

ribadisce (…) la necessità dell’azienda di essere preparata alla ripresa

dell’attività dopo la prima ondata pandemica: l’assunzione di __________ è

stata valutata come misura necessaria in questo contesto, allorquando – per

decisione dell’autorità - non è stato più possibile impiegare __________ e

allorquando non si pensava ad una recrudescenza dei casi. Per altro __________

non è stato posto in lavoro ridotto nei mesi di novembre e dicembre 2020 (né è

stata chiesta la relativa indennità). Dopo il rientro di __________, constatata

l’accresciuta necessità nel contesto del magazzino (dovuta all’aumento di

clienti che ordinavano da remoto e chiedevano la consegna in sede), a __________

è stata concessa la possibilità di continuare in ragione delle performances, fermo

restando che ha poi dato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2021.

5.

Spiegare perché il

grado d’occupazione del dipendente __________ è passato dal 30% al 100% a

partire dal 1. Marzo 2021 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e del

22.09.2020

del sig. __________, pti. 3), nonostante durante tale periodo la

ditta ha annunciato una perdita di lavoro del 100% (cfr. preannuncio di lavoro

ridotto del 19.02.2021);

5.

(…) __________

(…) era da tempo impiegato presso l’azienda, nella funzione di autista e

magazziniere part-time, che consegnava gli ordini e si occupava del magazzino.

Con il passare del tempo, anche in considerazione delle sue capacità pure sul

fronte dell’acquisizione della clientela, si era discussa una sua “promozione”

con un contratto a tempo pieno. Egli è stato purtroppo oggetto di una procedura

relativa al suo permesso di lavoro, culminata con l‘imposizione da parte

dell’Ufficio della migrazione di cessare l’impiego a far data dal 30 settembre

2020.

Tenendo fede al summenzionato impegno preso con il dipendente, già il 22

settembre 2020 – ben prima del nuovo stop imposto dal CF – con Costa era stato

sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno, subordinato

all’ottenimento del permesso, poi effettivamente ricevuto a marzo 2021, quando

ha ripreso a lavorare. Quindi l’azienda non ha assunto nuovo personale durante

la seconda ondata della pandemia, bensì si è limitata a sostituire

provvisoriamente un dipendente che non poteva lavorare;

6.

Trasmettere la

dichiarazione dei salari AVS del 2019;

6.

Quale Allegato

1.

al presente scritto viene trasmessa, come richiesto, la dichiarazione dei

salari per l’anno 2019, che conferma tutte le indicazioni fornite in

opposizione e nei punti precedenti del presente scritto.

7.

Fornire i piani di

lavoro dei dipendenti per il periodo da gennaio ad agosto 2021;

7.

Quale Allegato

2.

si trasmettono i piani di lavoro per il periodo oggetto dell’opposizione,

ovvero il primo trimestre 2021, restando beninteso a disposizione – se ne

emergesse la motivata necessità – a presentare anche quelli per i mesi

successivi.

8.

Allegare eventuali

disdette dei contratti di lavoro accorsa da ottobre 2020;

8.

Quale Allegato

3.

si trasmette la disdetta consegnata in data 30 giugno 2021 da __________,

unico atto interruttivo dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Società da

ottobre 2020 ad oggi.

9.

Trasmettere una

vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva da 2016 sino ad oggi

specificandola per ogni mese;

produrre i conti

economici e bilanci dal 2016 al 2021.

9.

Quale allegato

4.

si produce la tabella riassuntiva con la cifra d’affari mensile dal 2016 a

settembre 2021 (riassunto già annesso nella procedura di richiesta del lavoro

ridotto). Senza voler riprendere quanto esposto in opposizione, si evidenzia la

chiara evoluzione (incremento) della cifra d’affari dal 2017 al 2019,

l’interruzione durante il lockdown di primavera 2020 e la drastica riduzione

della cifra d’affari – rispetto all’anno precedente – subiti nei primi mesi del

2021.

Si rammenta nuovamente che il principio secondo il quale un’oscillazione

della cifra d’affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio

precedente non giustifica il riconoscimento dell’indennità per lavoro ridotto,

riguarda esclusivamente i casi in cui tale diminuzione sia riconducibile a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (…)

Quali

Allegati 5 e 6 vengono prodotti i rendiconti IVA ed i bilanci fino al 2020 (il

2021.

non è beninteso ancora allestito), evidenziando che detti documenti

dovrebbero essere già agli atti del Vostro Ufficio” (cfr. doc. 17 e 20).

Contestualmente, la ricorrente ha

trasmesso all’amministrazione i seguenti documenti:

-

La “dichiarazione dei salari e

degli assegni familiari per l’anno 2019”, dalla quale emerge che nel corso

dell’anno in questione per le società erano attivi, da gennaio a dicembre, __________,

__________ __________, __________, __________ e __________, nonché da marzo a

dicembre Ismene Marino (cfr. all. 1 a doc. 20);

-

le tabelle con i turni del

personale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. all. 2 a doc. 20);

-

le dimissioni rassegnate da __________

in data 30 giugno 2021 (cfr. all. 3 a doc. 20);

-

una tabella con il fatturato mensile

della società dal 2016 a settembre 2021 dalla quale emergono le cifre seguenti:

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

Gennaio

54000.

119000.

68000.

46000.

24000.

10000.

Febbraio

67000.

121000.

68000.

41000.

23500.

15000.

Marzo

119000.

59000.

71000.

61000.

35500.

20000.

Aprile

175000.

1500.

91500.

58000.

45000.

21000.

Maggio

240000.

80000.

107000.

59000.

58000.

30000.

Giugno

29400.

149000.

103000.

66000.

58000.

32000.

Luglio

304000.

166000.

99000.

55000.

53000.

32000.

Agosto

310000.

159000.

92000.

66000.

44000.

27000.

Settembre

319000.

190000.

102000.

65000.

51000.

28000.

Ottobre

167000.

115000.

85000.

60000.

25000.

Novembre

145000.

117000.

65000.

77000.

30000.

Dicembre

102000.

112000.

70000.

65000.

35000.

(cfr. all. 4 a doc. 20);

-

i rendiconti IVA che:

o

per il 2016 danno atto di una

cifra d’affari di fr. 40'545.90 per il primo trimestre, di fr. 77'809.30 per il

secondo, di fr. 56'768.25 per il terzo e di fr. 173'664.11 per il quarto;

o

per il 2017 danno atto di una

cifra d’affari di fr. 84'300.51 per il primo trimestre, di fr. 160'583.22 per

il secondo, di fr. 144'696.86 per il terzo e di fr. 192'259.60 per il quarto;

o

per il 2018 danno atto di una

cifra d’affari di fr. 154'480.00 per il primo trimestre, di fr. 177'237.00 per

il secondo, di fr. 180'851.00 per il terzo e di fr. 238'641.00 per il quarto;

o

per il 2019 danno atto di una

cifra d’affari di fr. 203'084.00 per il primo trimestre, di fr. 262'411.00 per

il secondo, di fr. 287'247.92 per il terzo e di fr. 334'533.72 per il quarto;

o

per il 2020 danno atto di una

cifra d’affari di fr. 290'477.86 per il primo trimestre, di fr. 208'456.28 per

il secondo, di fr. 504'134.49 per il terzo e di fr. 397'294.40 per il quarto;

o

per il 2021 danno atto di una

cifra d’affari di fr. 234'356.25 per il primo trimestre (cfr. all. 5 a doc.

20);

-

i conti annuali per gli esercizi dal

2016.

al 2020 (cfr. all. 6 a doc. 20).

Pendente ricorso, la ricorrente,

quale attestazione degli “ingenti costi fissi di cui si è fatta carico la

società ricorrente in ragione dei buoni risultati di fatturato ottenuti sino a

quel momento ed in legittima previsione di un andamento del lavoro in costante

progressione ed aumento” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. V) ha altresì

prodotto la documentazione a seguire:

-

Clausola addizionale 1 al

contratto del 29 maggio 2020 inerente il veicolo __________, dal quale emerge

che lo stesso viene noleggiato per fr. 1'336.- mensili (3'000 km inclusi e fr.

14.- per ogni 100 chilometri extra) (cfr. all. O a doc. V);

-

Clausola addizionale 1 e 2 al

contratto del 2 novembre 2020 inerente il veicolo __________, noleggiato dalla

ricorrente per fr. 1'681.- mensili (cfr. all. P a doc. V);

-

Contratto di locazione di un

magazzino ed un posteggio sottoscritto il 29 gennaio 2020 a __________ per

totali fr. 460.- al mese (cfr. all. Q a doc. V);

-

Contratto di locazione sottoscritto

tra la __________ e la RI 1 per un locale adibito a deposito di 30 metri

quadrati nello stabile __________ di __________ (dove la ricorrente ha la

propria sede) per una pigione annua di fr. 3'600.-, sottoscritto il 28 novembre

2019.

(cfr. all. R a doc. V);

-

Il modulo di domanda di

sottoscrizione di un’assicurazione del credito con la __________ del 10 marzo

2020.

(cfr. all. S a doc. V);

-

Un contratto di finanziamento

leasing del 27 ottobre / 2 novembre 2020 (cfr. all. T a doc. V);

-

La richiesta di proroga del

termine ultimo per la cessazione dell’attività di __________, trasmessa dalla

ricorrente all’Ufficio della migrazione il 26 agosto 2020 (cfr. all. U a doc.

V);

-

La proroga di suddetto termine al

30.

settembre 2020 (cfr. all. V a doc. V);

-

Una tabella dalla quale emergono i

salari corrisposti dalla ditta ai propri dipendenti tra il 2020 ed il 2021,

priva dei relativi nominativi (cfr. all. W a doc. V);

-

Uno scritto trasmesso il 4 marzo

2022.

da __________ alla ricorrente nella quale il medesimo comunica all’ex datrice

che al momento della propria assunzione era “stato informato del fatto che

avrei preso il posto del signor __________ (…) che non poteva più lavorare in

ditta per motivi amministrativi”. Ha altresì indicato che proprio da __________

sarebbe, poi, stato “affiancato” (“prima della mia entrata ufficiale

in Società” potendo così apprendere le mansioni. L’ex dipendente comunica

altresì che gli “era stato spiegato chiaramente che il mio rapporto di

lavoro avrebbe potuto essere rescisso, laddove il signor __________ fosse stato

in grado di riprendere la propria attività lavorativa” sennonché, poi, la

società si è mostrata “intenzionata a tenermi nell’organico” (cfr. all.

Y a doc. V).

La resistente, da parte sua, in

allegato alla propria duplica del 28 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.10. e

doc. IX), ha trasmesso anche una serie di articoli giornalistici/televisivi

circa:

-

il parere espresso dagli esperti

il 28 giugno 2020 sull’obbligo di mascherine nei trasporti pubblici e laddove

non era possibile tracciare i contatti in ragione del “pericolo di un aumento

rapido” esistente a quel momento e di una tendenza dei contagi in Svizzera

definita “inquietante” dal direttore dell’Ufficio federale della sanità

pubblica;

-

la contestuale preoccupazione dei

medici ticinesi e della richiesta del medico cantonale di rispettare le norme

di igiene e la distanza di sicurezza a fronte di una situazione seria;

-

le nuove misure introdotte dal

Consiglio Federale per scongiurare nuovi focolai Covid ad inizio luglio 2020

(cfr. doc. 25 all. a doc. IX).

2.8

Il 19 giugno 2020 il Consiglio

federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp

enuncia che “vi è una situazione particolare

se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati

in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della

situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli

alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”

(cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato modificato

il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le

strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00

e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un

tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle

mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU

2020.

4503).

Nel frattempo nel Canton Ticino

il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9

ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della

ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al

posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti,

registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del 26

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

" 1

Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della

ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le

ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi

i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella

notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:

" 2

Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a

capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il numero

delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni

alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette

d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre

giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e

c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

È stato previsto che tali disposizioni

avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377).

Per completezza va osservato che

in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020,

aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del

coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei

bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e

7.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati

modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5813):

" Art. 5a

Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le

discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,

club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d

possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31

dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono

restare aperte fino alle ore 01.00.”

" Art. 7

cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,

bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per

il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli

orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore

01.00

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di

apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni

limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per

tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere

a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura

delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui

ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono state

abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la durata di

validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio per

strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14

aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le

strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away,

se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente

nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree

all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria:

1.

non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto, in

particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che

dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il tenore

dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio

2021.

come segue:

" 1

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club

in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova Ordinanza

riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i

bar e i club enuncia:

" 1 Alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene

sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti

è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e

all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è

stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

Il 13 settembre 2021 è poi

entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante

l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 e il risultato negativo per

poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19

situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).

Dal 20 dicembre 2021 l’accesso

agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone con

certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e

portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021:

“Coronavirus il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).

L’art. 12 cpv. 1 della modifica

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021 prevede

che:

" Per

strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul

posto si applica quanto segue:

a. i gestori devono limitare l’accesso

ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I

gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti

vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone

provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un

certificato di test;

b. i gestori possono limitare l’accesso

alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o

test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione

dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata

la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;

c. se l’area esterna di una struttura

della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione

con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area

esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”

In quell’occasione è stato

inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5

dell’Ordinanza):

" I datori

di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro

obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e

attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e

tecnici idonei a tal fine.”

Il 17 febbraio 2022 è infine

stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per accedere

ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro (cfr.

modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato stampa.

“Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in vigore

fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici

e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.

2.9

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità

per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre

2020.

al 31 agosto 2021.

In quell’occasione il Tribunale

federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto

previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono

differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono

essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato

che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti

adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della

sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.

consid. 5.1).

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 (peraltro richiamata dalla ricorrente

in sede ricorsuale), ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto

il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una

società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con

inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva

dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente

cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi

adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due

dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle

pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte

benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla Sezione del

lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle

prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre

2020.

con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo il TCA ha precisato,

da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale,

poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività

imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo

periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale

preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita di

lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle

due dipendenti è stata considerata computabile.

Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25

ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al

periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

In una sentenza 38.2021.92 del 14

febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato

una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un

pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle

seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro

ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).

Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a

partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in

modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso

chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.

consid. 1.2).

Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si

è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come

sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal

ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)

- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile

2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di

bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di

take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna

limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare

l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato

nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al

chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”)

e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la

mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente

l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30

settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica

riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro

le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle

commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda

(cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).

Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona

industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.

consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del

datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.

2.2.).

Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre

d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.

consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle

conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida

base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”

(cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,

secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto

alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale

viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il

titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto

da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente,

peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova

attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del

lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il

danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna

perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe

essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di

diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella

presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica

da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale

federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24

novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato

opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione

degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una

parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR

per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva

richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo

a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento

dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria

il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a

fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre

dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere

che la perdita di lavoro fosse computabile. Gli atti sono, pertanto, stati

rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta

valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85 del 21

marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF 8C_273/2022)

questo Tribunale ha confermato, nei confronti di una società che gestisce tre

saloni di coiffure, il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30

settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha

assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori

licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra

l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo

in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la

campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

Con sentenza 38.2021.77 dell’11

aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa

Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro

ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle

procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne

derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti

del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel

normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,

invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di

coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,

provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo

escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse

effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli

atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

2.10

Secondo la giurisprudenza del TCA, inoltre,

non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione

della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del

quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7

settembre 2009; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009;

STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007; STCA

38.2004.63

del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA

38.2004.19

dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38

2002.183

del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA

38.2001.231

del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA

38.2000.310

del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).

Sulla

questione si vedano anche le STF C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale

federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:

"

6.1

Per quel che attiene al merito della vertenza, può

essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una

consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della

cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera

normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

È vero che il primo criterio entrante in linea di

conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone

infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a

indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile

(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di

lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).

È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può

essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile

riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce

soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della

cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro

ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite

di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni

meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se

la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera

il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque

anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari,

Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi

gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla

cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare

che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti

sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente

precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la

soluzione adottata dalla Corte

cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari

anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie

essere condivisa.

(...).

Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione

della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e

del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del

17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente

trimestre 2003/2004.

Ora, in considerazione del fatto - come peraltro

rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra

d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli

anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,

questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non

possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi

giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età

dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione

del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali

licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere

considerata come "giovane", occorre

ricordare che, pur riconoscendo la difficile

situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte

anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente

concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione

permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già

per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in

particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è

riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo

la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di

ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di

lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere

provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,

a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti

legislativi a livello europeo.".

In

una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un

giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità

per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche,

rilevando in particolare:

"

(…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la

cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero

aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento

del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva

l'assegnazione delle chieste prestazioni.

Pure correttamente i primi giudici hanno infine

asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di

conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad

eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)".

In

una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che

l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio

della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto,

quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a

quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella

del 2019.

Anche

in una sentenza 38.2021.55 del 29 novembre 2021 questa Corte ha confermato il

diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto, ritenuto che

l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio

della pandemia COVID-19 era inferiore al 25% e rientrava nel normale rischio

aziendale. In particolare, in quel caso, la cifra

d’affari realizzata tra gennaio e maggio 2021 era sì inferiore rispetto a

quella del 2020 per lo stesso periodo (comunque solo nella misura del 10.4%),

ma superiore – a parità di collaboratori - rispetto a quella del 2019.

In un’altra sentenza 38.2021.100

del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di

riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022.

innanzitutto in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli

anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è

scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%. In quel caso, il TCA ha

sviluppato queste considerazioni:

" (…)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve

essere effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo

dei quattro anni immediatamente precedenti.

Nel caso concreto si

tratta del periodo 2017-2020.

Confrontando la media

della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con quella

conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra d’affari

sarebbe soltanto dell’11,82%.

L’amministrazione ha

tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno

2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato

soltanto un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.

Il TCA ritiene corretto

il modo di operare dell’amministrazione vista la situazione del tutto

eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.

Questo Tribunale

ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza

cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in

considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05 del 25

luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid. 2.8).

Confrontando le cifre

d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle realizzate

mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una diminuzione della

cifra d’affari al 23,15%.

Siccome tale

oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale del

datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al

ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto. (…)”.

2.11

In

relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate da RI 1 per

sette, rispettivamente, cinque dipendenti, il TCA ricorda innanzitutto che

l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i posti di lavoro”. (cfr. supra consid. 2.3.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea

(cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

In

concreto, la Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro

ridotto innanzitutto perché, in particolare sulla scorta dei dati forniti dalla

ricorrente, non è riscontrabile, né con riferimento al periodo da ottobre a

dicembre 2020, né da gennaio a marzo 2021, un importante calo della cifra

d’affari, e meglio nella misura del 25 % (o più) (cfr. supra consid. 1.6.,

nonché doc. 23 e doc. 23/1).

La

RI 1 contesta l’operato della resistente sulla base del fatto che, “nonostante

l’asettico dato documentale non indichi una negatività numerica nel raffronto

fra le cifre di affari dell’anno 2020 e 2021 e il quadriennio precedente,

concretamente per RI 1 vi è stata una perdita significativa sotto forma di

mancato incremento (…)” che nel caso della ricorrente, a fronte

dell’imprevedibilità della pandemia, non dovrebbe rientrare nel “normale

rischio aziendale” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I).

Indennità

per lavoro ridotto ottobre-dicembre 2020

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte, per quanto attiene al periodo ottobre - dicembre

2020, rileva che dai dati forniti dall’azienda emerge che la cifra d’affari

realizzata, pari a complessivi fr. 414'000.- (e meglio fr. 167'000.- per

ottobre, fr. 145’000.- per novembre e fr. 102’000.- per dicembre; cfr. supra consid.

2.7

e all. 4 a doc. 20), è ben maggiore rispetto sia a quella conseguita - a

parità di collaboratori (se si considera la tesi ricorsuale per la quale nel

periodo in esame __________ era stato “sostituito” da __________) - nel

medesimo periodo nel 2019 pari a totali 344'000.- (prima, quindi, dell’avvento

della pandemia), sia a quella conseguita negli stessi mesi del quadriennio

2016-2019, corrispondente ad una media di complessivi fr. 214'000.- (fr.

344'000.- per il 2019, fr. 220'000.- per il 2018, fr. 202'000.- per il 2017 e

fr. 90'000.- per il 2016) a quella del 2020 (fr. 547'997.-).

In

concreto, quindi, non solo non si ravvisa una diminuzione della cifra d’affari

che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per

lavoro ridotto (25%), ma la stessa è, anzi, aumentata.

Indennità

per lavoro ridotto gennaio-marzo 2021

Dalla

documentazione in atti, emerge poi che, per il periodo da gennaio a marzo 2021,

la cifra d’affari realizzata, pari a complessivi fr. 240’000.- (e meglio fr.

54'000.- per gennaio, fr. 67'000.- per febbraio e fr. 119'000.- per marzo; cfr.

supra consid. 2.7. e all. 4 a doc. 20), è sì inferiore del 19,73% rispetto a

quella conseguita nel medesimo periodo nel 2020 (in parte già colpito dalla

restrizioni adottate dalle Autorità in conseguenza della pandemia) pari a

totali 299'000.-, ma superiore sia rispetto a quella del 2019 (pari a

complessivi fr. 207'000.-), che a quella conseguita negli stessi mesi del

quadriennio 2017-2020, corrispondente ad una media di complessivi fr. 214'000.-

(fr. 299'000.- per il 2020, fr. 207'000.- per il 2019, fr. 148'000.- per il

2018.

e fr. 83'000.-; cfr. all. 4 a doc. 20).

Nemmeno

per il periodo gennaio-marzo 2021 si ravvisa, quindi, una diminuzione della

cifra d’affari (anzi aumentata rispetto al quadriennio precedente) che permetta

di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto.

Quanto

alla censura ricorsuale secondo cui la perdita subita dalla società si

presenterebbe “sotto forma di mancato fatturato”, il TCA ritiene utile

rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021

consid. 4.6.3. (cfr. supra consid. 2.7.) ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Si

ribadisce, inoltre, che i Messaggio 20.058 concernente la citata legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti,

che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo

scopo dell’ILR non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di

coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di

salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo

calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di

lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020

5797.

segg. (5818) e supra consid. 2.7.).

Nemmeno

soccorre la tesi ricorsuale la pretesa imprevedibilità, in particolare, della

seconda ondata della pandemia COVID-19, ritenuto, in primo luogo, che in

Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione

particolare secondo la legge sulle epidemie

(cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html), che dal 6 luglio 2020 erano in vigore

provvedimenti sanitari di confine e che l’Organizzazione mondiale della sanità

(Oms), il 17 settembre 2020, aveva altresì avvertito che in Europa il livello

di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati in quelle

settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).

In altre parole: seppur in

assenza di particolari restrizioni nell’ambito della ristorazione almeno sino

ad inizio ottobre 2020, già nel corso dell’estate era apparso chiaro che i contagi

andavano via via al rialzo. Ciò non poteva che avere altre conseguenze se non

la reintroduzione di misure restrittive che come analogamente a quanto avvenuto

tra marzo e maggio 2020, avrebbero toccato il settore della ristorazione e

quindi la clientela di RI 1.

Alla luce di quanto

procede, dunque, non solo quindi non è data una diminuzione della cifra

d’affari (che, se inferiore al 25%, sarebbe stata da ricondurre al

normale rischio aziendale con il conseguente diniego del postulato diritto alle

indennità per lavoro ridotto; cfr. supra consid. 2.10.), ma vi è anzi stato un

aumento della stessa, ragion per cui le decisioni su

opposizione del 28 dicembre 2021 devono essere confermate.

2.12

Sulla censura relativa al costante

aumento dei costi fissi a carico dell’azienda a

fronte di un fatturato che non è aumentato come nelle intenzioni della

ricorrente, il TCA rileva che tra i costi fissi risultanti dal conto economico

le differenze di rilievo, tra il 2019 ed il 2020 (cfr. all. a doc. 20), si

riscontrano in particolare:

·

nel costo dei veicoli, laddove in particolare il contratto di

noleggio per il veicolo __________ è stato sottoscritto il 2 novembre 2020, e

meglio dopo che la ditta aveva chiesto il riconoscimento del diritto alle

indennità per lavoro ridotto, rispettivamente quando già erano state

(re)introdotte alcune misure restrittive da parte delle Autorità (cfr. supra

consid. 2.7. e 2.8.);

·

nella voce “stipendi”, lievitata, tra il 2019 ed il 2020,

da fr. 254'905.13 a fr. 340'836.10, nella misura del 33.7%, e meglio come

rilevato anche dalla resistente (cfr. supra consid. 1.7.).

Benché

il ricorso debba essere respinto per i motivi già esposti, questa Corte,

sulla variazione dell’organico, rispettivamente sugli aumenti di salario, ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

Quanto a __________, il TCA

rileva che il medesimo – sebbene già inserito nell’organigramma “valido dal

1.

ottobre 2020” (cfr. all. a doc. 1) - è stato assunto dalla ricorrente a

decorrere dal 17 ottobre 2020 (sulla base del contratto di lavoro sottoscritto

il 12 ottobre precedente) in qualità di “rappresentante venditore” (cfr.

supra consid. 2.7. e all. a doc. 8). Ciò malgrado la società pretenda che il “nuovo

assunto” (poiché è con tale descrizione che la ricorrente ne indica il nominativo

nel preannuncio successivo; cfr. all. a doc. 3) avrebbe svolto la funzione di “autista

e magazziniere”, e meglio subentrando nel ruolo di __________. Anche

quest’ultimo, contrattualmente assunto in qualità “rappresentante venditore”

tanto prima di ottobre 2020, quanto per la primavera seguente (cfr. all. a doc.

8), sarebbe in realtà stato attivo in qualità di “autista e magazziniere

part-time” (cfr. all. a doc. 8), ma, a differenza del “nuovo assunto”,

unicamente nella misura del 30%.

L’assunzione a tempo pieno di __________,

che la società pretende essere stata “valutata come una misura necessaria

(…) allorquando non è stato più possibile impiegare __________ e allorquando

non si pensava ad una recrudescenza dei casi”, supera, pertanto, del 70% il

tempo di impiego del dipendente uscente e non è, pertanto, da considerarsi come

una sostituzione bensì un nuovo inserimento nell’organico. Ciò a maggior

ragione ritenuto che a marzo 2021, quando, d’un lato, la società chiedeva le

venisse il riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, e d’altro

lato, __________ è tornato attivo alle dipendenze delle RI 1, __________ è

stato mantenuto nell’organico.

L’ingaggio di __________, in

particolare a fronte delle misure restrittive in parte già (re)introdotte dalle

Autorità (sia federali che cantonali) all’inizio del mese di ottobre (cfr.

supra consid. 2.8.), contrariamente alla tesi ricorsuale, non può essere

avvenuto “allorquando non si pensava ad una recrudescenza” dei contagi

da Covid-19.

L’aumento dei casi era, infatti,

già tema di discussione sin dalla precedente estate. Va del resto sottolineato che

in Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione

particolare secondo la legge sulle epidemie

(cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) e che il rialzo dei contagi – come emerge, tra gli

altri, dalla cronaca versata agli atti dalla resistente (cfr. supra consid. 2.7.

e doc. 25) - era, già, un dato certo, tanto che l’Organizzazione mondiale

della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva avvertito che in Europa il

livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi

registrati in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).

In tal senso, sorprende il fatto

che, da un lato, la tesi ricorsuale pretenda che quando a metà ottobre 2020 la RI

1.

ha assunto __________ “non era ancora prevedibile per la ricorrente il

rischio di limitazioni degli orari e chiusura degli esercizi pubblici che è

stata disposta dalle Autorità successivamente (dicembre 2020)” (cfr. supra

consid. 1.7. e doc. I), e, d’altro lato, poi, la società faccia valere che

l’introduzione del lavoro ridotto annunciata solo pochi giorni dopo è motivata

proprio dalle “nuove misure restrittive applicate a bar e ristoranti” che

“stanno già rendendo visibile una diminuzione della cifra d’affari (…)”

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1).

Ciò rammentato - a prescindere

dal fatto che il ricorso deve, come visto, essere comunque respinto - che se la

perdita di lavoro fosse dovuta a motivi estranei alla pandemia, non sarebbe,

comunque, da ritenersi computabile.

Il richiamo ricorsuale alla STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I), non

soccorre la ricorrente. In quel caso, infatti, il TCA aveva ritenuto che la

perdita di lavoro per la dipendente attiva dal gennaio 2021 sulla base di un

contratto sottoscritto il 15 ottobre 2020 si rivelava computabile non tanto (o

quantomeno non solo) poiché a metà ottobre “non vigevano ancora misure

particolarmente limitanti per il settore della ristorazione”, quanto per il

fatto che il suo operato e dunque la sua assunzione erano imprescindibili per

la buona conduzione di un esercizio pubblico e quindi dalla datrice di lavoro.

In concreto, invece, la

ricorrente non ha sostanziato la necessità di assumere __________ (peraltro a

tempo pieno per poi annunciare l’introduzione del lavoro ridotto solo qualche

giorno dopo) e, anzi, ne pretende l’imprescindibilità dell’attività di

magazziniere ed autista quando il medesimo, a norma del contratto in atti,

doveva, invece, essere operativo in qualità di “rappresentante venditore”,

alla pari tanto dell’uscente __________ che lavorava nella misura del 30%,

quanto di __________, già alle dipendenze a tempo pieno della società e per il

quale è stato chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro

ridotto.

La computabilità della relativa

perdita di lavoro è, dunque, quantomeno dubbia. La questione può, comunque,

rimanere aperta, in ragione del fatto che il diritto alle indennità per lavoro

ridotto deve essere negato alle RI 1 per i motivi summenzionati.

Il TCA

rileva, pure, che l’incremento degli stipendi, asseritamente discusso in

precedenza, ma comunque formalizzato negli ultimi giorni (in data 26 e 30) di

settembre, quindi in un periodo in cui la situazione pandemica andava

peggiorando e che, dopo le preoccupazioni ed avvisaglie estive, ha visto

aumentare drasticamente i casi di infezione e condotto alla reintroduzione di

misure restrittive (cfr. supra consid 2.7. e ricordato che già con Risoluzione

n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, il Consiglio di Stato,

oltre alla registrazione dei dati in vigore dall’estate 2020 (cfr. supra

consid. 2.8.), ha, del resto, imposto che “in tutte le strutture della

ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al

posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti,

registrando - per almeno una persona al tavolo (…)” come pure

l’obbligo di indossare la mascherina per la clientela di negozi e centri

commerciali), implica che la perdita di lavoro non andrebbe, comunque, ritenuta

computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b, 33 cpv. 1 lett. a LADI).

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;

STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti