38.2022.9
Negato diritto ILR a ditta attiva nel commercio di prodotti alimentari. Oscillazione cifra d'affari < al 25% (è anzi aumentata). Scopo dell’ILR non è coprire la perdita di fatturato, bensì evitare licenziamenti
11 luglio 2022Italiano114 min
momento, erano attivi sei dipendenti, vale a dire __________, __________ e __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.9+10
CL/gm
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 28 dicembre 2021 emanate
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 20 ottobre 2020 la RI 1, __________,
ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro
ridotto per “tutta l’azienda”, il cui organico, stando all’organigramma
contestualmente presentato, si componeva di sette dipendenti, e meglio __________,
__________ e __________, __________ e __________, __________ e __________,
tutti colpiti dalla misura con una perdita di lavoro probabile del 100%.
Quale “causa del lavoro
ridotto” la società ha fatto valere quanto segue:
"
Le nuove misure restrittive applicate a bar e ristoranti (nostri
clienti) stanno già rendendo visibile una diminuzione della cifra d’affari. La
stessa verrebbe ulteriormente ridotta se non azzerata da eventuali misure di
lockdown come già avvenuto all’inizio della pandemia.” (cfr. doc. 1 ed
allegato).
Con decisione del 22 ottobre 2020,
la Sezione del lavoro ha sollevato parziale opposizione e riconosciuto alla
società il diritto a percepire le postulate indennità dal 30 ottobre al 31
dicembre 2020 (cfr. doc. 2).
1.2. Con un ulteriore preannuncio di
lavoro ridotto di data 19 febbraio 2021, la RI 1 ha annunciato l’introduzione
di un nuovo periodo di lavoro ridotto, a valere dal 1° gennaio 2021. La società
ha indicato che ad esserne colpiti erano cinque dipendenti su un effettivo di
sei persone (indicando che il contratto di lavoro di un dipendente “è stato
disdetto”), nella misura del 100%.
Fatti
I motivi fatti valere a
fondamento della nuova richiesta sono i seguenti:
"
(…) la nostra cifra d’affari è conseguita interamente su ristoranti e
bar che ora sono chiusi a seguito di decisione cantonale”.
Dall’organigramma trasmesso
all’amministrazione nel febbraio 2021 emerge che per la società, a quel
momento, erano attivi sei dipendenti, vale a dire __________, __________ e __________,
__________, __________ (indicato come “nuovo assunto”) ed __________. Il
nominativo di __________ è, invece, accompagnato dall’indicazione “uscito”
(cfr. doc. 3).
Con decisione del 25 febbraio
2021, la Sezione del lavoro ha sollevato parziale opposizione e riconosciuto
alla società il diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto dal 1°
al 31 marzo 2021 (“data del preannuncio più 10 giorni”; cfr. doc. 4).
1.3. Il 15 marzo 2021 la società ha poi
presentato all’amministrazione un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto, e
meglio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, motivandone
l’introduzione sulla base del fatto che “la nostra attività consiste nella
distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione. Tutti i nostri clienti
sono chiusi a seguito di decisione dell’autorità. Svolgiamo in piccola misura
ordinativi e consegne ai ristoranti che in questo periodo stanno operando con
la modalità del take-away” ed indicando che ad esserne colpiti sarebbero stati,
nella misura del 70%, sei lavoratori su un totale di sette dipendenti (contro i
sei di un anno prima) attivi sulla base di un contratto di lavoro di durata
indeterminata (cfr. doc. 5).
Dall’organigramma trasmesso
all’amministrazione nel mese di marzo 2021 emerge che per la società, a quel
momento, erano attivi sette dipendenti, e meglio __________, __________ e __________,
__________ e __________, __________ ed __________ (cfr. all. a doc. 5).
Con decisione del 9 aprile 2021,
la Sezione del lavoro – ritenuto che sul periodo dal 1° gennaio al 31 marzo
2021 già si era espressa con la suindicata decisione del 25 febbraio 2021 (cfr.
supra consid. 1.2. e doc. 4) - ha sollevato opposizione per il periodo dal 1°
aprile al 30 giugno 2021 e, dopo aver esperito ulteriori accertamenti per i
quali si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.), ha negato alla società
il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto ritenuto, d’un lato, che
in concreto non era rilevabile un sufficiente (25%) calo della cifra d’affari
rispetto alla media del quadriennio precedente e, d’altro lato, che per il
nuovo personale, assunto quando già vigevano le restrizioni conseguenti alla
pandemia Covid-19, la perdita di lavoro non può essere ritenuta inevitabile ex
art. 32 cpv. 1 lett. LADI e non è, dunque, computabile (cfr. doc.11).
1.4. Nel frattempo da un lato, e meglio
con scritto del 23 marzo 2021, la società ha postulato il riconoscimento
retroattivo al 1° gennaio 2021 del diritto a percepire le indennità di lavoro
ridotto, ritenuto che “la modifica normativa si è espressa nel senso di
un’autorizzazione retroattiva” e la conseguente modifica della decisione
del 25 febbraio 2021, nel senso di un riconoscimento del diritto alle indennità
postulate sin dal 1° gennaio 2021 (cfr. doc. 6).
D’altro lato, il 9 aprile 2021 la
RI 1 ha introdotto una richiesta di “modifica dell’autorizzazione al lavoro
ridotto” concessa sulla base del preannuncio del 20 ottobre 2020, chiedendo
il prolungamento dell’autorizzazione fino alla durata massima (cfr. doc. 10).
Con decisione n. __________ del
15 aprile 2021, esaminata la “richiesta di modifica dell’autorizzazione al
lavoro ridotto” del 9 aprile precedente, la Sezione del lavoro ha annullato
e sostituito la decisione del 22 ottobre 2020, autorizzando il lavoro ridotto
dal 20 ottobre al 18 febbraio 2021 “viste le modifiche legislative del 19
marzo 2021 apportate alla Legge COVID-19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102)
entrate in vigore il 20 marzo 2021 (…)” (cfr. doc. 12).
Tale decisione, però, è a sua
volta stata annullata e sostituita con la decisione n. __________ del 16 aprile
2021 con la quale la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di modifica
dell’autorizzazione al lavoro ridotto, autorizzandolo – come già era stato
disposto con decisione del 22 ottobre 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2) -
dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 15).
Con la decisione n. __________
del 15 aprile 2021, la Sezione del lavoro ha altresì annullato e sostituito la
decisione del 25 febbraio precedente, autorizzando il lavoro ridotto dal 19
febbraio al 18 agosto 2021 (cfr. doc. 13), per poi annullare e sostituire anche
questa decisione con la decisione di riconsiderazione n. __________ del 16
aprile 2021, con la quale ha sollevato opposizione al versamento delle
indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021
(cfr. doc. 14).
1.5. Contro le due decisioni del 16
aprile 2021, in data 14 maggio 2021, la RI 1, rappresentata dallo studio legale
RA 1, ha presentato tempestiva opposizione (cfr. doc. 16).
Esperiti ulteriori accertamenti,
per i quali, pure, si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.),
l’amministrazione, con riferimento alla decisione n. __________ del 16 aprile
2021 con la quale alla RI 1 era stato riconosciuto il diritto a beneficiare
delle indennità per lavoro ridotto dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020, ha
comunicato al patrocinatore della società di ritenere “(…) che vi siano gli estremi
per emanare una decisione a svantaggio della sua patrocinata (reformatio in
peius)”, avendo, in particolare, riscontrato che “la cifra d’affari effettiva
annuale è in costante aumento, così come quella realizzata nel periodo
richiesto rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente”
e considerato che “la ditta ha proceduto all’aumento di salario di alcuni
dipendenti già in organico e ad una nuova assunzione, violando l’obbligo di
diminuire il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione” (cfr.
doc. 21).
1.6. Dopo che l’avv. RA 1 ha comunicato
alla Sezione del lavoro la volontà della propria mandante di mantenere
l’opposizione (cfr. doc. 22), l’amministrazione, con decisioni su opposizione
del 28 dicembre 2021, ha confermato le proprie decisioni del 16 aprile 2021,
negando alla società il diritto alle indennità per lavoro ridotto sia da
ottobre a dicembre 2020, che da gennaio a marzo 2021.
Per il periodo dal 20 al 31
dicembre 2020, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…) l'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente
qualora si riscontri un importante calo della cifra d'affari. Infatti in
ossequio ad una consolidata prassi, il TCA ritiene una flessione della cifra
d'affari inferiore al 25% quale circostanza ascrivibile al normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009, consid, 2.4, prassi
cantonale confermata del resto dal Tribunale federale in STF C 302/05, consid.
6). Nondimeno, nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari
raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente, non
può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale,
per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Ciò
premesso, sé l'oscillazione della cifra d'affari è dovuta a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale, anche una flessione della cifra
d'affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non
giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. STCA
38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6 e rif. ivi indicati; 38.2016.23
del 2 agosto 2016, consid. 2.5).
Inoltre, secondo la giurisprudenza
federale, una cifra d’affari che aumenta o che resta invariata non indica certo
una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro
ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo
2004; vedi pure STFA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007 e TCA 38.2007.43).
Ora, sulla scorta dei dati forniti dalla RI
1 in sede di opposizione e in data 1. aprile 2021/29 ottobre 2021, emerge
anzitutto che persino nel 2020 (anno pandemico) la cifra d'affari realizzata è
superiore del 27.5% circa rispetto a quella del 2019 (anno pre-pandemico) e del
110% circa rispetto a quella realizzata nel quadriennio precedente (2016-2019).
Inoltre, la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre
2020 a dicembre 2020 è aumentata del 93.5% circa rispetto alla media dello
stesso periodo del quadriennio precedente (2016-2019), nonostante l'adozione di
misure restrittive e la successiva chiusura per ordine dell'autorità del
settore della ristorazione, principale mercato target dell'opponente. Quanto
alla cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a
febbraio 2021, si riscontra un aumento del 57% circa rispetto alla media dello
stesso periodo del quadriennio precedente (2016-2019). Inoltre, dal raffronto
tra la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a
dicembre 2020 e quella dello stesso periodo del 2019 (anno pre-pandemico)
emerge che vi è stato un aumento del fatturato del 20.3% circa.
In siffatte circostanze, contrariamente a
quanto asserito dall'opponente, la perdita di lavoro annunciata non è
computabile, sicché il diritto alle indennità non può essere riconosciuto.
6. Quanto all'argomento dell'opponente,
secondo cui essa non avrebbe proceduto all'assunzione di nuovo personale, bensì
alla sostituzione provvisoria di un dipendente che non poteva lavorare si
osserva quanto segue.
Si rileva anzitutto che la legge non vuole
permettere al datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto
conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali
aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994
no. 35 pag, 247 consid, 2b; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen
-versicherungsgesetz, voi. l Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995
in re P., C155/93; STCA 38.1999,364 del 17.04.2000, consid. 2.4. pag. 8 e 9 e riferimenti
ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica dell'obbligo di ridurre il
danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, il numero delle ore
perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si
dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario.
Nella presente fattispecie, la RI 1 ha
proceduto all'aumento di salario di alcuni dipendenti già in organico e assunto
nuovo personale con funzioni pari o simili al personale già disponibile. Infatti
durante il periodo pandemico – e meglio a partire dal 1. ottobre 2020 -
l'opponente ha considerevolmente aumentato il salario fisso del dipendente __________
da CHF 4'300.— a CHF 5'400.— e quello del dipendente __________ da CHF 5'000.—
a CHF 6'000.—, poi aumentato a CHF 8'300. — (cfr. "Modulo
comunicazioni" 1. aprile 2021; scritto 29 ottobre 2021 dell'opponente).
Ciò trova conferma anche nei conti economici prodotti dall'opponente, dai quali
emerge un aumento degli stipendi netti del 33.7% circa nel 2020, rispetto al
2019 (cfr. scritto dell’opponente 29 ottobre 2021). Peraltro si rileva come
pochi giorni dopo aver operato i citati aumenti di salario, l’opponente ha
presentato il preannuncio di lavoro ridotto oggetto del presente gravame,
chiedendo la concessione delle relative indennità dal 20 ottobre 2020 al 31
dicembre 2020, per sette lavoratori.
Si osserva poi, che il dipendente __________,
assunto in sostituzione del dipendente __________, è entrato in funzione presso
l'azienda il 17 ottobre 2020 con un grado d'impiego del 70% maggiore rispetto a
quello del dipendente sostituito (cfr. "Modulo comunicazioni" 1.
aprile 2021; scritto 29 ottobre 2021 dell’opponente). Per inciso si osserva che
la RI 1 ha mantenuto alle sue dipendenze il signor __________ anche dopo la
riassunzione del signor __________, avvenuta il 1. marzo 2021 e con un grado
d'impiego del 100%. Quanto appena descritto corrisponde ad una nuova
assunzione, avvenuta durante un periodo in cui l'opponente pretende ottenere la
concessione delle indennità per lavoro ridotto.
Ora, l'incremento degli stipendi di alcuni
collaboratori, rispettivamente l'assunzione di un nuovo dipendente, in un
periodo critico e di particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia,
che già nel mese di ottobre 2020 ha visto aumentare drasticamente i casi di
infezione e ha, del resto, imposto restrizioni nel settore della ristorazione -
principale mercato dell'opponente - che man mano si sono inasprite, implica che
la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che
rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (…) e perché contrario al
principio generale dell'obbligo di diminuire il danno a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…) Anche alla luce di quanto
precede, la perdita di lavoro annunciata non risulta computabile e non può
quindi essere indennizzata.” (cfr. doc. 23/1)
In relazione alle indennità per
lavoro ridotto postulate per il periodo gennaio-marzo 2021, la Sezione del
lavoro ha analogamente motivato il proprio diniego concludendo quanto segue:
4. (…) sulla scorta dei dati forniti dalla RI
1 in sede di opposizione e in data 1, aprile 2021/29 ottobre 2021, emerge
anzitutto che persino nel 2020 (anno pandemico) la cifra d'affari realizzata è
superiore del 27.5% circa rispetto a quella del 2019 (anno pre-pandemico) e del
110% circa rispetto a quella realizzata nel quadriennio precedente (2016-2019).
Inoltre, la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da gennaio
2021 a marzo 2021 è aumentata del 30.3% circa rispetto alla media dello stesso
periodo del quadriennio precedente (2017-2020), nonostante la chiusura per
ordine dell'autorità del settore della ristorazione, principale mercato target
dell'opponente. Quanto alla cifra d'affari effettiva media realizzata nel
periodo da febbraio 2021 ad agosto 2021, si riscontra un aumento ciel 189.6%
circa rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente
(2017-2020). Inoltre, dal raffronto tra la cifra d'affari effettiva media
realizzata nel periodo da gennaio 2021 ad agosto 2021 e quella dello stesso
periodo del 2019 (anno pre-pandemico) emerge che vi è stato un aumento del
fatturato del 124% circa.
In siffatte circostanze, contrariamente a
quanto asserito dall'opponente, la perdita di annunciata non è computabile,
sicché il diritto alte indennità non può essere riconosciuto.” (cfr. doc. 23/1)
Mantenendo invariate le
considerazioni già espresse per l’assunzione di __________, la resistente ha
precisato che sul momento della riassunzione di __________, avvenuta a marzo
2021:
" (…) la
stessa opponente ha dichiarato quanto segue: "[...] Dopo il rientro di __________,
constatata anche un’accresciuta necessità nel contesto del magazzino (dovuta
all'aumento di clienti che ordinavano da remoto e chiedevano la consegna in
sede), a __________ è stata concessa la possibilità di continuare in ragione
delle performances [...]" (cfr. scritto 29 ottobre 2021 dell'opponente).
Quanto appena descritto corrisponde ad una nuova assunzione, avvenuta durante
un periodo in cui l'opponente pretende ottenere la concessione delle indennità
per lavoro ridotto.”,
e confermato, per il
resto, che “l'incremento degli stipendi di alcuni collaboratori,
rispettivamente l'assunzione di un nuovo dipendente, in un periodo critico e di
particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia (…) implica che la
perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che
rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (…) e perché contrario al
principio generale dell'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione” (cfr. doc. 23/1).
1.7. Contro le decisioni su opposizione
la società, sempre patrocinata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le sia riconosciuto il diritto a
beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, rispettivamente “dal 20
ottobre al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 18 agosto 2021 per tutto
l’organico oggetto delle rispettive richieste” (cfr. doc. I).
La ricorrente rileva che
litigiose sono “essenzialmente la questione del calcolo della cifra di
affari della società ricorrente (ovvero una perdita di lavoro computabile, Ad
A.) ed i mutamenti intervenuti nell'organico della stessa.” (cfr. doc. I).
Sulla cifra d’affari, l’avv. RA 1
ha motivato le ragioni della propria mandante facendo valere che la società,
tra il 2016 ed il 2019, ha visto un costante aumento del proprio fatturato e,
di conseguenza, dell’organico, dei costi fissi e degli investimenti. Anche tali
ultimi elementi e non solo, quindi, la cifra d’affari, a mente del legale,
dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini del riconoscimento (o meno) del
diritto al lavoro ridotto.
In concreto, inoltre, la prognosi
evolutiva del fatturato aziendale era “assolutamente positiva, con il
costante progressivo incremento del volume di affari”, ragion per la quale
“non si può non considerare che la Ricorrente, sulla base delle proprie
previsioni, espressione di oculata e ragionevole imprenditoria, ha sostenuto
costi fissi e investimenti calcolati sulla base di un fatturato in costante
progressione ed aumento. Pertanto, si deve ritenere che nonostante l'asettico
dato documentale non indichi una negatività numerica nel raffronto fra le cifre
di affari dell'anno 2020 e 2021 e il quadriennio precedente, concretamente per RI
1 vi è stata una perdita significativa sotto forma di mancato incremento.”.
Nel caso della ricorrente non ci
si troverebbe, secondo il suo patrocinatore, “in una situazione di
"normale rischio aziendale" - che esclude il riconoscimento del
lavoro ridotto” e che pretende sussistere per “aziende nelle quali la
diminuzione del lavoro esiste, magari in maniera latente, da anni (cfr. TCA
dell'8.8.2007 [inc. n. 38.2007.28] e del 5.9.2007 [inc. n. 38.2007.43])”.
L’avvocato fa, poi, valere, che
nel caso della sua assistita, “non è determinante il valore della cifra di
affari, bensì il suo rapporto con il rischio che nel caso concreto i lavoratori
di un'azienda siano esposti a una disdetta a breve termine del proprio contratto.
Nel caso di una ditta come la Ricorrente, che aveva ragionevolmente pianificato
un fatturato ben maggiore rispetto a quello che ha effettivamente percepito (a
causa delle misure pandemiche), sussisteva un rischio concreto che a breve
termine la società debba licenziare i propri lavoratori. Il valore degli
investimenti effettuati in vista degli ultimi mesi del 2020 e della prima metà
del 2021 è stato talmente sproporzionato rispetto al volume di affari effettivo
della Ricorrente, che, senza il riconoscimento del diritto alle indennità per
lavoro ridotto, i dipendenti della società rischiavano e rischiano di ricevere
a breve un licenziamento per motivi economici.”.
L’analisi della cifra d’affari secondo
cui anche un'oscillazione superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio
precedente non giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto,
riguarda – a mente della ricorrente – “esclusivamente i casi in cui tale
diminuzione sia riconducibile a circostanze rientranti nel normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2008.67 del 12.2.2009 consid. 2.6), mentre nei casi di
misure delle autorità vi è una finzione in merito alla computabilità della
perdita. Ne consegue che la perdita computabile è data, contrariamente
all'assunto della Sezione del lavoro.” (cfr. doc. I).
Sull’organico
della società, il legale ha osservato che gli aumenti di salario formalizzati a
fine settembre con decorrenza al 1° ottobre 2020 erano già stati discussi in
precedenza con i dipendenti interessati, il cui operato si rivelava
indispensabile per la conduzione dell’azienda. Si tratterebbe, inoltre, di “cambiamenti
(…) intervenuti in un momento nel quale non era ancora prevedibile per la
Ricorrente il rischio di limitazioni degli orari e chiusura degli esercizi
pubblici che è stata disposta successivamente dalle autorità (dicembre 2020)”
e “(…) anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse riscontrare (…) degli
aumenti salariali non giustificabili, dette circostanze non sarebbero a sé
stanti sufficienti a comportare automaticamente il rifiuto delle indennità per
lavoro ridotto, bensì avrebbe unicamente un influsso sul numero di lavoratori
coinvolti rispettivamente sull'importo dell'indennità.”.
Quanto all’assunzione di __________,
il legale – che richiama, ritenendo su questo punto le due fattispecie
analoghe, la STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 - ha osservato che il
medesimo è stato ingaggiato in sostituzione di __________ ad ottobre 2020 e che
“l'aumento della percentuale lavorativa rispetto a quella del collega
sostituito rientra ad ogni modo nelle previsioni che l'azienda ha effettuato
nell'autunno del 2020 circa "i mesi della ripresa economica". Per non
trovarsi in una situazione di mancanza di manodopera in vista delle festività
natalizie - che notoriamente rappresentano il periodo migliore dell'anno in
termini di richieste legate alle cene aziendali, agli aperitivi e ai regali - RI
1 ha in buona fede pianificato una modifica dell'organico. Peraltro, per quanto
riguarda __________, è doveroso sottolineare che la Ricorrente non ha richiesto
le indennità per lavoro ridotto per i mesi di novembre e dicembre 2020. Dopo il
rientro di __________ (marzo 2021), il dipendente è stato mantenuto nel mansionario
della società in ragione delle sue capacità e della necessità dell'azienda di
disporre di personale addetto al magazzino (necessario per gestire le
ordinazioni da remoto e le consegne in sede). Il dipendente in questione ha poi
rassegnato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2021. Ne consegue che anche
in questo ambito non è riscontrabile alcun comportamento inopportuno della
ricorrente.”.
Infine,
l’avv. RA 1, sul fatto che nella decisione su opposizione del 28 dicembre 2021
l’amministrazione abbia precisato di non potersi esprimere sulle indennità per
lavoro ridotto postulate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021,
ha osservato quanto a seguire:
" Occorre
rilevare che nella decisione del 15 aprile 2021 n. __________ (cfr. doc. F), la
Sezione del lavoro ha autorizzato il lavoro ridotto dal 19.02.2021 al.
18.08.2021. In seguito, in data 16 aprile 2021, con decisione n. __________
(cfr. doc. H), la decisione di cui sopra (riferita al periodo da febbraio ad
agosto 2021) è stata annullata e sostituita. La ricorrente ha formulato
opposizione in data 14 maggio 2021 contro la decisione di riconsiderazione n. __________
del 16 aprile 2021 chiedendo che questa fosse annullata e riformata nel senso
che la decisione n. __________ del 15 aprile 2021 fosse mantenuta nella sua
integralità e il lavoro ridotto per RI 1 fosse autorizzato dal 19 febbraio al
18 agosto 2021. Ne consegue che la Ricorrente ha sempre contestato, nei termini
e nelle modalità previste dalla legge, la negazione del diritto alle indennità
per lavoro ridotto per il periodo dal 1. aprile 2021 al 18 agosto 2021.
L'istanza inferiore non è dunque, in violazione dell'art. 56 cpv. 2 LPGA,
entrata nel merito del petitum formulato e motivato dalla Ricorrente
nell'opposizione 14 maggio 2021. Si giustifica pertanto l'annullamento del
dispositivo della decisione impugnata relativo al periodo aprile-giugno 2021, e
la riforma dello stesso, nel senso che, per i motivi sopra esposti, il diritto
alle indennità è riconosciuto dal 1. aprile 2021 al 18 agosto 2021.” (cfr. doc.
I)
1.8. Con risposta del 22 febbraio 2022,
la Sezione del lavoro ha contestato le argomentazioni fatte valere dalla ricorrente
e chiesto la reiezione del gravame sulla base delle argomentazioni per le
quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo.
1.9. Con replica del 7 marzo 2022,
l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali ed ha,
quindi, fatto valere da un lato che gli investimenti operati dalla società in
vista dell’autunno/inverno 2020 non rientrerebbero nel normale rischio
aziendale, ma sarebbero imprescindibili per la corretta conduzione dell’attività.
D’altro
lato, ha confermato che gli aumenti di salario, rispettivamente, l’assunzione
di __________ pure erano necessari ed erano stati concretizzati “in
un momento, ossia prima di ottobre 2020, in cui, come anche affermato da
codesto lodevole Tribunale nella sua giurisprudenza (per un esempio: inc. STCA
del 13.9.2021 [inc. n. 38.2021.32]), non vigevano ancora misure particolarmente
restrittive nel settore della ristorazione e i risvolti assunti dalla pandemia
nei mesi successivi non erano prevedibili”.
Quanto alle indennità per lavoro
ridotto per il periodo dal 1° aprile 2021, il patrocinatore della ricorrente osserva
quanto segue:
" 19. Quanto
all'eccezione di parziale res iudicata per il periodo 1. aprile - 30 giugno
2021, oggetto della decisione 9 aprile 2021 (n. __________), la ricorrente ne
contesta la fondatezza trattandosi di un mero formalismo dell'Autorità di prima
istanza. In verità, non si è formata alcuna crescita in giudicato né materiale,
né formale. Con la decisione 9 aprile 2021, l'Autorità ha statuito sul periodo
dal 1. aprile al 30 giugno 2021. In seguito, con decisione successiva, che ha
assorbito quella di diniego del 9 aprile, la medesima Autorità ha accolto il
riconoscimento delle indennità per un periodo temporale più ampio, ovvero dal
19 febbraio al 18 agosto 2021, comprensivo anche dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2021. La decisione più prossima nel tempo, datata 15 aprile 2021,
costituiva, in tutta evidenza, la rappresentazione fattuale e giuridica che
l'Autorità forniva in quel preciso momento della fattispecie, senza tenere più
conto di quanto avanzato con il provvedimento adottato sei giorni prima. Ciò,
considerato anche che, durante il decorso del termine per ricorrere,
l'amministrazione ha la facoltà di revocare una decisione non impugnata senza
soggiacere a particolari condizioni (DTF 129 V 110 consid. 1.2.1; cfr.
decisione Ufficio del lavoro del 16 aprile 2021 n. __________, pag. 1). Con la
decisione di riconsiderazione del 16 aprile 2021 (n. __________) l'Autorità ha
annullato e sostituito quella del 15 aprile 2021 (n. __________) formando
opposizione unicamente per il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo. La società RI
1 ha dunque contestato nei termini e nelle forme previste dalla legge i due
provvedimenti 16 aprile 2021 che annullavano e sostituivano le due decisioni 15
aprile 2021 relative al periodo 20 ottobre 2020- 18 febbraio 2021 e 19
febbraio-18 agosto 2021, postulando il mantenimento di queste ultime. Ne deriva
che non possa essere eccepita da parte dell'Autorità di prima istanza alcuna
res iudicata per il periodo 1. aprile-30 giugno 2021.” (cfr. doc. V).
1.10. Con duplica di data 28 marzo 2022,
la Sezione del lavoro, confermandosi, per il resto, nelle proprie decisioni su
opposizione e nella risposta di causa, ha prodotto degli articoli di cronaca
circa la situazione pandemica per come si presentava già all’inizio dell’estate
2020 (cfr. doc. 25 all. a doc. IX).
1.11. Con scritto del 4 aprile 2022 -
trasmesso, per conoscenza, alla resistente il giorno successivo (cfr. doc. XII)
- l’avv. Dell’Oro ha osservato quanto segue:
" (…) Quanto
alla nuova documentazione prodotta (doc. 25) giova anzitutto evidenziare come
la stessa si limiti ad indicare una situazione di "incertezza", senza
minimamente abbozzare un riferimento - neppure ipotetico - ad una nuova,
repentina e duratura chiusura degli esercizi pubblici. Ciò detto e ribadito il
carattere "aposterioristico" dei giudizi dell'Autorità, la suddetta
"incertezza" deve essere necessariamente valutata nel contesto di una
corretta ed oggettiva programmazione aziendale (…)” (cfr. doc. XI)
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che il
ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su
opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono
sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di
diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale le procedure ricorsuali 38.2021.9 e 38.2021.10 sono, dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021,
8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14
aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020
consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
nel merito
2.2
Preliminarmente
va ricordato che con decisione del 9 aprile 2021 - a fronte del preannuncio di
lavoro ridotto presentato il 15 marzo per il periodo dal 1° gennaio al 30
giugno 2021 -, la Sezione del lavoro, essendosi già espressa per il periodo
gennaio – marzo 2021 con la decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra consid.
1.2
e doc. 4), ha sollevato opposizione negando il diritto alle indennità per
lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.3. e doc.
11).
La
decisione del 9 aprile 2021 non è stata oggetto di impugnazione.
Con decisione n. __________
del 15 aprile 2021, la Sezione del lavoro ha, infatti, annullato e sostituito
(ex artt. 17 e 53 LPGA) la sola decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra
consid. 1.4. e doc. 13).
Il 16 aprile 2021 (con
decisione n. __________), la resistente ha annullato e sostituito la decisione
n. __________, nonché riconsiderato la decisione del 25 febbraio 2021.
La riconsiderazione è stata
motivata sulla base del fatto che “dall’esito degli accertamenti del 26
marzo 2021, è emerso” che la stessa era “manifestamente errata” e
che la “sua rettifica riveste una notevole importanza” (tant’è che
l’amministrazione ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per
lavoro ridotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 che inizialmente le aveva,
invece, riconosciuto per il mese di marzo; cfr. doc. 14).
L’annullamento e la
sostituzione della decisione n. __________ del 15 aprile 2021 erano, invece, a
mente dell’amministrazione, da ritenersi corrette poiché la decisione del 9
aprile 2021 “si era già espressa sul periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021”.
Rilevato, dunque “tale conflitto”, il 16 aprile 2021 la Sezione del
lavoro si è, dunque, espressa unicamente con riferimento al periodo da gennaio
a marzo 2021 (cfr. doc. III).
Il TCA approva il modo di
procedere della Sezione del lavoro.
Con
riferimento alle indennità postulate per il periodo dal 1° luglio 2021, va
peraltro rilevato che, ricevuta la decisione del 16 aprile 2021, la ricorrente
aveva ampio tempo per interporre opposizione contro la decisione del 9 aprile
2021.
In
ogni caso, il diritto a percepire le postulate indennità per lavoro ridotto
deve, in concreto, essere comunque negato, e meglio per le motivazioni che
verranno espresse nei considerandi a seguire (cfr. infra consid. 2.11.).
Al riguardo va ricordato
che secondo l’art. 53 LPGA l'amministrazione deve procedere alla revisione
processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;
SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011.
consid. 4).
Inoltre l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF
8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012.
consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Oggetto del contendere in
concreto è, dunque, la questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del
lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a
decorrere dal 20 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.
2.3
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
“Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
“Il Consiglio federale disciplina per
i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a
provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni
meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso
può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui
al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in
caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
“1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile
al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
“(…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
“(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”.
2.5
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
“(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito
quanto segue:
“(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il
tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva
2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre
nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro
dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di lavoro
continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i
posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono
pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.5 a:
“2.5 a Assunzione di personale per
imprese stagionali
Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di
lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte, però, nell’ottica
dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le aziende
riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia consentito o,
nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione ha
normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.
Per questo motivo è possibile far valere il
diritto all’ILR anche per il personale appena assunto, a patto che siano
soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica
dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere
mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più
personale di quanto sia normalmente necessario durante la stagione.”.
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a, mentre
la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro dovute a motivi
economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite attribuibili alla
pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
- la perdita di lavoro continua a essere
considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”.
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5
a sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17
dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica
a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre
2021.
Per quanto concerne il p.to 2.5
a, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti
delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi
LADI ILR:
“C6b Valido
dal 19.03.2021
Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non
finanziarne di nuovi. D’altra parte però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione
del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena
e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali,
dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere
l’assunzione di personale.
Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche
per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre
condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare
i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso
possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia
normalmente necessario durante la stagione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen
/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Al
riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la
Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 e Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle
prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 5 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.6
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18
febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Nella presente evenienza,
dall’estratto del Registro di commercio emerge che RI 1, avente sede __________,
è attiva nel “commercio internazionale di prodotti alimentari, commodities e
beni d'epoca e di lusso”, nonché nella “detenzione e lo sfruttamento di proprietà
intellettuali”. Amministratore unico della società a decorrere da dicembre
2014.
è __________ (cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito
www.zefix.ch).
Dal 2014, la società ha
sviluppato “le proprie attività nella distribuzione di prodotti alimentari,
segnatamente avendo quale principale clientela la ristorazione ticinese”.
Tale attività costituirebbe “l’80% circa dell’operato societario”,
nonché “quasi integralmente il fatturato dell’azienda” (cfr. doc. I).
In concreto, dagli atti emerge
che in seguito al preannuncio di lavoro ridotto presentato dalla società il 15
marzo 2021 a valere per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021,
l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire informazioni dettagliate
circa:
"
1.
Le principali attività svolte dall’azienda, specificando in quale
misura (%) influiscono sulla cifra d’affari;
2.
l’organizzazione del
lavoro (descrizione attività svolte, lavoro in presenza/telelavoro, orari,
ecc.)
a. com’era
organizzato il lavoro durante il periodo di attività “normale”;
b. com’è organizzato
il lavoro durante il periodo di lavoro ridotto;
3.
i contratti di
lavoro del personale, da allegare come anche eventuali disdette di contratti di
lavoro accorse negli ultimi sei mesi;
4.
la dichiarazione dei
salari AVS 2020 (…)” (cfr. doc. 7).
Il 1° aprile 2021, la società
quanto ai “motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha
precisato che lo stesso:
"
(…) si è sensibilmente ridotto causa chiusura dei nostri clienti,
ristoranti in grade prevalenza, per decisione delle autorità. Situazione
ulteriormente aggravata dalla grande incertezza relativa a possibili
riaperture. Teniamo a sottolineare che la nostra azienda era in forte crescita,
come si vede chiaramente dai dati del fatturato e la chiusura della nostra
clientela è stata molto penalizzante soprattutto poiché la nostra struttura
oggi comporta dei costi fissi, salari compresi, in linea con una previsione di
fatturato superiore ai 200'000 chf mensili.”.
La ricorrente ha, inoltre,
indicato che tra il 2020 ed il 2017 ha conseguito le seguenti cifre d’affari:
2020.
2019.
2018.
2017.
Gennaio
118564.
68180.
45788.
24126.
Febbraio
120691.
67957.
40742.
23774.
Marzo
59069.
71260.
60334.
35502.
Aprile
1369.
91492.
57511.
44708.
Maggio
80262.
106683.
58944.
58290.
Giugno
148747.
102936.
65154.
58117.
Luglio
165821.
99293.
54470.
53115.
Agosto
158564.
92238.
66099.
44027.
Settembre
190177.
102345.
64688.
51261.
Ottobre
167414.
115460.
82370.
60376.
Novembre
144849.
116823.
65077.
76934.
Dicembre
100919.
111806.
68537.
65051.
Totale
1456446.
1146473.
72971.
595281.
Sul “volume delle ordinazioni”,
la società ha comunicato che “alcuni dei nostri clienti si sono pian piano
organizzati con il servizio di take-away, di conseguenza riusciamo ad avere un
minimo volume di fatturato. Non riteniamo in ogni caso che potremo superare
sensibilmente la cifra d’affari del mese di marzo”.
Il “probabile sviluppo del
volume di affari” dei quattro mesi successivi è stato quantificato come
segue:
"
gennaio 2021 52500
febbraio 2021 67100
marzo 2021 73000
aprile 2021 80000”
(cfr. doc. 8).
La società ha, poi, risposto ai
quesiti postile dall’amministrazione come segue:
"
(…)
1.
L’attività svolta
dall’azienda è la distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione;
questa attività viene svolta per oltre l’80% in favore dei ristoranti.
2.
Per la natura
dell’attività, la raccolta degli ordini e le consegne vengono eseguite di
persona con uno stretto rapporto personale che si instaura tra il nostro
rappresentante commerciale ed il cliente. Nessuno dei nostri dipendenti svolge
telelavoro. Anche la dipendente amministrativa con mansioni prevalenti di
segretariato lavora esclusivamente negli uffici di Via __________ a stretto
contatto con autisti/magazzinieri.
2a. Durante un periodo
di attività normale le mansioni sono così suddivise, secondo organigramma:
-
Sig. __________, quale responsabile vendite svolge funzioni di:
o
Direzione generale
o
Contatti con i fornitori
o
Approvvigionamenti (supervisione)
o
Gestione clienti chiave
o
Coordinamento e supervisione attività dei venditori
o
Supervisione e coordinamento attività amministrative
-
Sig. __________, venditore
o
Ricerca nuovi clienti e sviluppo nuove aree
o
Preparazione offerte
o
Gestione preparazione ordini per evasione
o
Reportistica mensile, trimestrale, annuale dei risultati
-
Sig. __________, venditore
o
Ricerca nuovi clienti
o
Preparazione offerte
o
Gestione preparazione ordine per evasione
-
Sig. __________, autista e magazziniere part time
(allontanato per
decisione dell’ufficio della Migrazione, ri-assunto in data 1.3.2021)
o
Autista consegne ordine, magazziniere
-
Sig. __________, autista e magazziniere part time
(assunto a causa
dell’allontanamento del sig. __________ per decisione dell’ufficio della
Migrazione)
o
Autista consegne ordine, magazziniere
-
Sig. __________, acquisti
o
Responsabile acquisiti
o
Richiesta offerte e comparazione fornitori
o
Pianificazione e controllo marginalità
o
Controllo qualità
o
Supervisione magazzinieri/carico merce
-
Sig. ra __________, amministrazione
o
Segretaria generale
o
Gestione pagamenti e incassi
o
Supporto alla direzione vendite/acquisti
2b. Durante il periodo
di lavoro ridotto:
-
Sig. __________
o
Ordinazioni clienti, fatturazione, consegne
o
Gestione acquisti da fornitori consolidati
o
Gestione pagamenti e incassi
-
Sig. __________
o
Lavoro ridotto al 100% non potendo acquisire nuova clientela e
ricercare nuove aree, sua mansione principale
-
Sig. __________
o
Lavoro ridotto al 100% non potendo acquisire nuova clientela, sua
mansione principale
-
Sig. __________, autista e magazziniere part-time
o
Disdetto a fine settembre per decisione dell’ufficio della
migrazione e rientrato in forza il 1.3.2021. Il suo nuovo contratto prevedeva
nuove e più ampie funzioni ma il suo lavoro è stato di fatto ridotto alle
attività di magazzino e consegna (autista) part-time come da contratto
precedente.
-
Sig. __________
o
Assunto in sostituzione del sig. __________ svolge funzioni di
autista e magazzino, le sue funzioni anche in lavoro normale non sarebbero
cambiate ed anche in futuro non riteniamo cambieranno
o
Sig. ra __________Lavoro in grande parte ridotto, le sue funzioni
sono sopperite dal sig. __________, la riduzione non è totale per consentire un
collegamento efficace con l’ufficio esterno che si occupa della contabilità
o
Sig. __________Lavoro ridotto al 100%. L’azienda sta lavorando
solo con fornitori abituali e con volumi molto ridotti per i quali i margini
sono noti e il controllo qualità è consolidato.” (cfr. all. a doc. 8).
La ricorrente ha trasmesso alla
resistente la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari anno 2020”
dai quali emerge che __________ è stato occupato durante l’intero anno, così
come __________, __________, __________ e __________. __________, invece, è
stato alle dipendenze della RI 1 da gennaio ad ottobre e __________ da ottobre
a dicembre (cfr. all. a doc. 8).
Agli atti figurano, poi, i
contratti di lavoro sottoscritti (anche in annullamento e sostituzione di
qualsiasi altro contratto, segnatamente precedente, o accordo tra le parti) tra
la società e:
1.
__________:
a. con inizio
attività fissato il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno,
con funzione di “rappresentante venditore” per uno stipendio di fr.
4'300.- lordi al mese per 12 mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio
attività fissato al 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno,
con funzione di “rappresentante venditore”, per uno stipendio di fr.
5'400.- mensili lordi per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;
2.
__________:
a. con inizio
attività al 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, al 30%, con funzione di “impiegata
amministrativa”, per uno stipendio di fr. 1'050.- al mese per dodici
mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio
attività al 1° febbraio 2020, di durata indeterminata, al 50%, in qualità di “impiegata
amministrativa” per un salario mensile lordo di fr. 1'750.- per dodici
mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
c. con
inizio attività al 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, all’80%, in
qualità di “impiegata amministrativa” per un salario mensile lordo di
fr. 3’000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;
3.
__________,
con inizio attività al 1° ottobre 2019, di durata indeterminata, a tempo pieno,
con funzione di “responsabile consulente alle vendite”, per uno stipendio
mensile lordo di fr. 7'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 26 settembre
2019;
4.
__________,
con inizio attività il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno,
in funzione di “responsabile acquisiti”, per uno stipendio mensile lordo
di fr. 4'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
5.
__________:
a. con inizio
attività il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità
di “responsabile vendite” per uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.-
per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio
attività il 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità
di “direttore generale”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 8'300.-
per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;
6.
__________:
a. con inizio
attività al 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, al 30%, in qualità di
“rappresentante venditore”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 1'350.- per
dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio
attività “a dipendenza rilascio permesso”, di durata indeterminata, a
tempo pieno, in qualità di “rappresentante venditore”, per un salario
mensile lordo di fr. 4'000.- per dodici mesi, sottoscritto il 22 settembre
2020;
7.
__________,
con inizio il 17 ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in
qualità di “rappresentante venditore”, per uno stipendio mensile di fr.
2'800.- lordi per dodici mensilità, sottoscritto il 12 ottobre 2020 (cfr. all.
a doc. 8).
La società ha altresì trasmesso
all’amministrazione la “proroga del termine per cessazione dell’attività
lavorativa” sino al 30 settembre 2020 concessa per __________ dall’Ufficio
della migrazione in data 31 agosto 2020 (cfr. all. a doc. 8).
Successivamente all’opposizione
interposta dalla ricorrente contro la decisione di riconsiderazione e la
decisione, entrambe del 16 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.5.e doc. 16),
l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire ulteriori informazioni e
risposte cui la società ha fatto così seguito:
"
1.
Indicare per quale motivo il salario fisso del dipendente __________
è passato da CHF 4'300.- a CHF 5'400.- a partire dal 01.10.2020 (cfr. contratto
di lavoro del 27.12.2019 e del 30.09.2020 del sig. __________, pti. 10);
1.
In
merito all’aumento salariale del dipendente __________ si precisa che in
periodo pre-pandemico il dipendente aveva conseguito dei risultati oltremodo
positivi in termini di obbiettivi legati alla clientela acquisita: per questo
motivo, da tempo, le parti avevano concordato un aumento del salario fisso,
invece di provvedere all’erogazione di un bonus una tantum. Come indicato in
precedenza, la decorrenza della modifica contrattuale (dal 1. Ottobre) era
stata determinata partendo dal presupposto che la situazione pandemica fosse
ormai alle spalle.
2.
Spiegare per quale
ragione il salario fisso del dipendente __________ è passato da CHF 5'000.- a
CHF 8'300.- a partire dal 01.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e
del 30.09.2020 del sig. __________, pti. 10);
2.
Simili
ragioni sono alla base del prospettato aumento salariale di __________ – in
cima all’organigramma societario con funzioni di grande responsabilità – che ha
sempre dimostrato grande serietà e capacità professionale, oltre che un
notevole attaccamento all’azienda nei difficili mesi della prima ondata
pandemica. Anche in questo caso l’aumento era già stato discusso e fissato da
tempo, fermo restando che in realtà è stato applicato solo parzialmente giacché
il suo salario mensile da ottobre 2020 è ammontato a CHF 6'000.- (cfr.
conteggio AVS 25.1.2021). L’aumento integrale è avvenuto unicamente con effetto
al luglio 2021.
3.
Posto come il
dipendente __________ è stato assunto in sostituzione del sig. __________ – il
quale era alle dipendenze dell’azienda con un grado d’impiego del 30% (cfr.
contratto di lavoro del 27.12.2019 del sig. __________, pt. 3) – spiegare per
quale motivo il sig. __________ è entrato in funzione con un grado d’impiego
del 100 % dal 17.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 12.10.2020 del sig. M. __________,
pt. 3);
4.
Indicare per quale
ragione il lavoratore __________ è rimasto alle dipendenze dell’azienda
nonostante il sig. __________ sta sia tornato operativo dal 1. Marzo 2021;
3.
/ 4. Si
ribadisce (…) la necessità dell’azienda di essere preparata alla ripresa
dell’attività dopo la prima ondata pandemica: l’assunzione di __________ è
stata valutata come misura necessaria in questo contesto, allorquando – per
decisione dell’autorità - non è stato più possibile impiegare __________ e
allorquando non si pensava ad una recrudescenza dei casi. Per altro __________
non è stato posto in lavoro ridotto nei mesi di novembre e dicembre 2020 (né è
stata chiesta la relativa indennità). Dopo il rientro di __________, constatata
l’accresciuta necessità nel contesto del magazzino (dovuta all’aumento di
clienti che ordinavano da remoto e chiedevano la consegna in sede), a __________
è stata concessa la possibilità di continuare in ragione delle performances, fermo
restando che ha poi dato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2021.
5.
Spiegare perché il
grado d’occupazione del dipendente __________ è passato dal 30% al 100% a
partire dal 1. Marzo 2021 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e del
22.09.2020
del sig. __________, pti. 3), nonostante durante tale periodo la
ditta ha annunciato una perdita di lavoro del 100% (cfr. preannuncio di lavoro
ridotto del 19.02.2021);
5.
(…) __________
(…) era da tempo impiegato presso l’azienda, nella funzione di autista e
magazziniere part-time, che consegnava gli ordini e si occupava del magazzino.
Con il passare del tempo, anche in considerazione delle sue capacità pure sul
fronte dell’acquisizione della clientela, si era discussa una sua “promozione”
con un contratto a tempo pieno. Egli è stato purtroppo oggetto di una procedura
relativa al suo permesso di lavoro, culminata con l‘imposizione da parte
dell’Ufficio della migrazione di cessare l’impiego a far data dal 30 settembre
2020.
Tenendo fede al summenzionato impegno preso con il dipendente, già il 22
settembre 2020 – ben prima del nuovo stop imposto dal CF – con Costa era stato
sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno, subordinato
all’ottenimento del permesso, poi effettivamente ricevuto a marzo 2021, quando
ha ripreso a lavorare. Quindi l’azienda non ha assunto nuovo personale durante
la seconda ondata della pandemia, bensì si è limitata a sostituire
provvisoriamente un dipendente che non poteva lavorare;
6.
Trasmettere la
dichiarazione dei salari AVS del 2019;
6.
Quale Allegato
1.
al presente scritto viene trasmessa, come richiesto, la dichiarazione dei
salari per l’anno 2019, che conferma tutte le indicazioni fornite in
opposizione e nei punti precedenti del presente scritto.
7.
Fornire i piani di
lavoro dei dipendenti per il periodo da gennaio ad agosto 2021;
7.
Quale Allegato
2.
si trasmettono i piani di lavoro per il periodo oggetto dell’opposizione,
ovvero il primo trimestre 2021, restando beninteso a disposizione – se ne
emergesse la motivata necessità – a presentare anche quelli per i mesi
successivi.
8.
Allegare eventuali
disdette dei contratti di lavoro accorsa da ottobre 2020;
8.
Quale Allegato
3.
si trasmette la disdetta consegnata in data 30 giugno 2021 da __________,
unico atto interruttivo dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Società da
ottobre 2020 ad oggi.
9.
Trasmettere una
vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva da 2016 sino ad oggi
specificandola per ogni mese;
produrre i conti
economici e bilanci dal 2016 al 2021.
9.
Quale allegato
4.
si produce la tabella riassuntiva con la cifra d’affari mensile dal 2016 a
settembre 2021 (riassunto già annesso nella procedura di richiesta del lavoro
ridotto). Senza voler riprendere quanto esposto in opposizione, si evidenzia la
chiara evoluzione (incremento) della cifra d’affari dal 2017 al 2019,
l’interruzione durante il lockdown di primavera 2020 e la drastica riduzione
della cifra d’affari – rispetto all’anno precedente – subiti nei primi mesi del
2021.
Si rammenta nuovamente che il principio secondo il quale un’oscillazione
della cifra d’affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio
precedente non giustifica il riconoscimento dell’indennità per lavoro ridotto,
riguarda esclusivamente i casi in cui tale diminuzione sia riconducibile a
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (…)
Quali
Allegati 5 e 6 vengono prodotti i rendiconti IVA ed i bilanci fino al 2020 (il
2021.
non è beninteso ancora allestito), evidenziando che detti documenti
dovrebbero essere già agli atti del Vostro Ufficio” (cfr. doc. 17 e 20).
Contestualmente, la ricorrente ha
trasmesso all’amministrazione i seguenti documenti:
-
La “dichiarazione dei salari e
degli assegni familiari per l’anno 2019”, dalla quale emerge che nel corso
dell’anno in questione per le società erano attivi, da gennaio a dicembre, __________,
__________ __________, __________, __________ e __________, nonché da marzo a
dicembre Ismene Marino (cfr. all. 1 a doc. 20);
-
le tabelle con i turni del
personale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. all. 2 a doc. 20);
-
le dimissioni rassegnate da __________
in data 30 giugno 2021 (cfr. all. 3 a doc. 20);
-
una tabella con il fatturato mensile
della società dal 2016 a settembre 2021 dalla quale emergono le cifre seguenti:
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
Gennaio
54000.
119000.
68000.
46000.
24000.
10000.
Febbraio
67000.
121000.
68000.
41000.
23500.
15000.
Marzo
119000.
59000.
71000.
61000.
35500.
20000.
Aprile
175000.
1500.
91500.
58000.
45000.
21000.
Maggio
240000.
80000.
107000.
59000.
58000.
30000.
Giugno
29400.
149000.
103000.
66000.
58000.
32000.
Luglio
304000.
166000.
99000.
55000.
53000.
32000.
Agosto
310000.
159000.
92000.
66000.
44000.
27000.
Settembre
319000.
190000.
102000.
65000.
51000.
28000.
Ottobre
167000.
115000.
85000.
60000.
25000.
Novembre
145000.
117000.
65000.
77000.
30000.
Dicembre
102000.
112000.
70000.
65000.
35000.
(cfr. all. 4 a doc. 20);
-
i rendiconti IVA che:
o
per il 2016 danno atto di una
cifra d’affari di fr. 40'545.90 per il primo trimestre, di fr. 77'809.30 per il
secondo, di fr. 56'768.25 per il terzo e di fr. 173'664.11 per il quarto;
o
per il 2017 danno atto di una
cifra d’affari di fr. 84'300.51 per il primo trimestre, di fr. 160'583.22 per
il secondo, di fr. 144'696.86 per il terzo e di fr. 192'259.60 per il quarto;
o
per il 2018 danno atto di una
cifra d’affari di fr. 154'480.00 per il primo trimestre, di fr. 177'237.00 per
il secondo, di fr. 180'851.00 per il terzo e di fr. 238'641.00 per il quarto;
o
per il 2019 danno atto di una
cifra d’affari di fr. 203'084.00 per il primo trimestre, di fr. 262'411.00 per
il secondo, di fr. 287'247.92 per il terzo e di fr. 334'533.72 per il quarto;
o
per il 2020 danno atto di una
cifra d’affari di fr. 290'477.86 per il primo trimestre, di fr. 208'456.28 per
il secondo, di fr. 504'134.49 per il terzo e di fr. 397'294.40 per il quarto;
o
per il 2021 danno atto di una
cifra d’affari di fr. 234'356.25 per il primo trimestre (cfr. all. 5 a doc.
20);
-
i conti annuali per gli esercizi dal
2016.
al 2020 (cfr. all. 6 a doc. 20).
Pendente ricorso, la ricorrente,
quale attestazione degli “ingenti costi fissi di cui si è fatta carico la
società ricorrente in ragione dei buoni risultati di fatturato ottenuti sino a
quel momento ed in legittima previsione di un andamento del lavoro in costante
progressione ed aumento” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. V) ha altresì
prodotto la documentazione a seguire:
-
Clausola addizionale 1 al
contratto del 29 maggio 2020 inerente il veicolo __________, dal quale emerge
che lo stesso viene noleggiato per fr. 1'336.- mensili (3'000 km inclusi e fr.
14.- per ogni 100 chilometri extra) (cfr. all. O a doc. V);
-
Clausola addizionale 1 e 2 al
contratto del 2 novembre 2020 inerente il veicolo __________, noleggiato dalla
ricorrente per fr. 1'681.- mensili (cfr. all. P a doc. V);
-
Contratto di locazione di un
magazzino ed un posteggio sottoscritto il 29 gennaio 2020 a __________ per
totali fr. 460.- al mese (cfr. all. Q a doc. V);
-
Contratto di locazione sottoscritto
tra la __________ e la RI 1 per un locale adibito a deposito di 30 metri
quadrati nello stabile __________ di __________ (dove la ricorrente ha la
propria sede) per una pigione annua di fr. 3'600.-, sottoscritto il 28 novembre
2019.
(cfr. all. R a doc. V);
-
Il modulo di domanda di
sottoscrizione di un’assicurazione del credito con la __________ del 10 marzo
2020.
(cfr. all. S a doc. V);
-
Un contratto di finanziamento
leasing del 27 ottobre / 2 novembre 2020 (cfr. all. T a doc. V);
-
La richiesta di proroga del
termine ultimo per la cessazione dell’attività di __________, trasmessa dalla
ricorrente all’Ufficio della migrazione il 26 agosto 2020 (cfr. all. U a doc.
V);
-
La proroga di suddetto termine al
30.
settembre 2020 (cfr. all. V a doc. V);
-
Una tabella dalla quale emergono i
salari corrisposti dalla ditta ai propri dipendenti tra il 2020 ed il 2021,
priva dei relativi nominativi (cfr. all. W a doc. V);
-
Uno scritto trasmesso il 4 marzo
2022.
da __________ alla ricorrente nella quale il medesimo comunica all’ex datrice
che al momento della propria assunzione era “stato informato del fatto che
avrei preso il posto del signor __________ (…) che non poteva più lavorare in
ditta per motivi amministrativi”. Ha altresì indicato che proprio da __________
sarebbe, poi, stato “affiancato” (“prima della mia entrata ufficiale
in Società” potendo così apprendere le mansioni. L’ex dipendente comunica
altresì che gli “era stato spiegato chiaramente che il mio rapporto di
lavoro avrebbe potuto essere rescisso, laddove il signor __________ fosse stato
in grado di riprendere la propria attività lavorativa” sennonché, poi, la
società si è mostrata “intenzionata a tenermi nell’organico” (cfr. all.
Y a doc. V).
La resistente, da parte sua, in
allegato alla propria duplica del 28 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.10. e
doc. IX), ha trasmesso anche una serie di articoli giornalistici/televisivi
circa:
-
il parere espresso dagli esperti
il 28 giugno 2020 sull’obbligo di mascherine nei trasporti pubblici e laddove
non era possibile tracciare i contatti in ragione del “pericolo di un aumento
rapido” esistente a quel momento e di una tendenza dei contagi in Svizzera
definita “inquietante” dal direttore dell’Ufficio federale della sanità
pubblica;
-
la contestuale preoccupazione dei
medici ticinesi e della richiesta del medico cantonale di rispettare le norme
di igiene e la distanza di sicurezza a fronte di una situazione seria;
-
le nuove misure introdotte dal
Consiglio Federale per scongiurare nuovi focolai Covid ad inizio luglio 2020
(cfr. doc. 25 all. a doc. IX).
2.8
Il 19 giugno 2020 il Consiglio
federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp
enuncia che “vi è una situazione particolare
se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati
in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I
provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19)
e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della
situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli
alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”
(cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato modificato
il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le
strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00
e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un
tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle
mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU
2020.
4503).
Nel frattempo nel Canton Ticino
il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9
ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della
ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al
posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti,
registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del 26
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di
cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12
dicembre 2020:
" 1
Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della
ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le
ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi
i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella
notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:
" 2
Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a
capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono
adempiute le seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il numero
delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni
alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della
ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore
23.00
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette
d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre
giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e
c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
È stato previsto che tali disposizioni
avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377).
Per completezza va osservato che
in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020,
aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del
coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei
bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e
7.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati
modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5813):
" Art. 5a
Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le
discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,
club, discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d
possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31
dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono
restare aperte fino alle ore 01.00.”
" Art. 7
cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,
bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per
il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli
orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono
adempiute le condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della
ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore
23.00
e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore
01.00
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di
apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni
limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per
tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere
a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura
delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui
ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono state
abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la durata di
validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio per
strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14
aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le
strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away,
se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente
nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree
all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria:
1.
non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.
È stato altresì previsto, in
particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che
dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il tenore
dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio
2021.
come segue:
" 1
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club
in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova Ordinanza
riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i
bar e i club enuncia:
" 1 Alle
strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene
sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti
è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e
all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è
stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
Il 13 settembre 2021 è poi
entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante
l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 e il risultato negativo per
poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19
situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).
Dal 20 dicembre 2021 l’accesso
agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone con
certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e
portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021:
“Coronavirus il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).
L’art. 12 cpv. 1 della modifica
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021 prevede
che:
" Per
strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul
posto si applica quanto segue:
a. i gestori devono limitare l’accesso
ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I
gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti
vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone
provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un
certificato di test;
b. i gestori possono limitare l’accesso
alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o
test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione
dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata
la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
c. se l’area esterna di una struttura
della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione
con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area
esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”
In quell’occasione è stato
inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5
dell’Ordinanza):
" I datori
di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro
obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e
attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e
tecnici idonei a tal fine.”
Il 17 febbraio 2022 è infine
stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per accedere
ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro (cfr.
modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato stampa.
“Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in vigore
fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici
e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.
2.9
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità
per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre
2020.
al 31 agosto 2021.
In quell’occasione il Tribunale
federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto
previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni
2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società
aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre
alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono
differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono
essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,
l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le
persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale
decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il
diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo
di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato
che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti
adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della
sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura
fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una
violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione
del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.
consid. 5.1).
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 (peraltro richiamata dalla ricorrente
in sede ricorsuale), ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto
il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una
società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con
inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva
dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente
cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi
adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due
dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle
pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte
benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla Sezione del
lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle
prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre
2020.
con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo il TCA ha precisato,
da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale,
poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività
imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo
periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale
preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita di
lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle
due dipendenti è stata considerata computabile.
Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25
ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al
periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
In una sentenza 38.2021.92 del 14
febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato
una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un
pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle
seguenti considerazioni:
" (…) Nella
presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro
ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).
Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a
partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in
modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso
chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.
consid. 1.2).
Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si
è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come
sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal
ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)
- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile
2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di
bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di
take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna
limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare
l’assembramento di persone.
Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato
nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al
chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”)
e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la
mascherina (cfr. consid. 1.11).
D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente
l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30
settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica
riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro
le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle
commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda
(cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).
Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona
industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.
consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del
datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.
2.2.).
Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre
d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.
consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle
conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida
base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”
(cfr. consid. 1.5.).
Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,
secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto
alla pandemia.
Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale
viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il
titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto
da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente,
peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova
attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del
lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il
danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna
perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe
essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di
diminuire il danno causato a quest'ultima”).
Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella
presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica
da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale
federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24
novembre 2021 citate al consid. 2.6.
A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato
opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione
degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una
parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR
per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva
richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo
a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento
dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria
il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a
fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre
dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere
che la perdita di lavoro fosse computabile. Gli atti sono, pertanto, stati
rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta
valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21
marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF 8C_273/2022)
questo Tribunale ha confermato, nei confronti di una società che gestisce tre
saloni di coiffure, il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30
settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha
assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori
licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra
l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo
in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la
campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia.
Con sentenza 38.2021.77 dell’11
aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa
Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro
ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle
procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne
derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti
del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel
normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,
invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di
coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,
provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo
escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse
effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli
atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3 del 25
aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha
stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per
fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi
soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.10
Secondo la giurisprudenza del TCA, inoltre,
non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione
dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione
della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del
quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale
dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7
settembre 2009; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009;
STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007; STCA
38.2004.63
del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA
38.2004.19
dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38
2002.183
del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA
38.2001.231
del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA
38.2000.310
del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).
Sulla
questione si vedano anche le STF C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale
federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
"
6.1
Per quel che attiene al merito della vertenza, può
essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una
consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della
cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera
normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di
conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone
infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a
indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile
(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di
lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).
È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può
essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile
riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce
soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della
cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro
ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite
di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni
meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se
la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera
il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque
anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari,
Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi
gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla
cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare
che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti
sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente
precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la
soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari
anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie
essere condivisa.
(...).
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione
della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e
del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del
17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente
trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro
rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra
d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli
anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,
questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non
possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi
giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età
dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di
indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione
del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali
licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere
considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile
situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte
anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente
concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione
permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già
per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in
particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è
riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo
la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di
ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di
lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere
provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,
a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti
legislativi a livello europeo.".
In
una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un
giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità
per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche,
rilevando in particolare:
"
(…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la
cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero
aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento
del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva
l'assegnazione delle chieste prestazioni.
Pure correttamente i primi giudici hanno infine
asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di
conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad
eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)".
In
una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che
l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio
della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto,
quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a
quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella
del 2019.
Anche
in una sentenza 38.2021.55 del 29 novembre 2021 questa Corte ha confermato il
diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto, ritenuto che
l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio
della pandemia COVID-19 era inferiore al 25% e rientrava nel normale rischio
aziendale. In particolare, in quel caso, la cifra
d’affari realizzata tra gennaio e maggio 2021 era sì inferiore rispetto a
quella del 2020 per lo stesso periodo (comunque solo nella misura del 10.4%),
ma superiore – a parità di collaboratori - rispetto a quella del 2019.
In un’altra sentenza 38.2021.100
del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di
riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle
indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio
2022.
innanzitutto in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli
anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è
scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%. In quel caso, il TCA ha
sviluppato queste considerazioni:
" (…)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve
essere effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo
dei quattro anni immediatamente precedenti.
Nel caso concreto si
tratta del periodo 2017-2020.
Confrontando la media
della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con quella
conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra d’affari
sarebbe soltanto dell’11,82%.
L’amministrazione ha
tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno
2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato
soltanto un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.
Il TCA ritiene corretto
il modo di operare dell’amministrazione vista la situazione del tutto
eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.
Questo Tribunale
ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza
cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in
considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05 del 25
luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid. 2.8).
Confrontando le cifre
d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle realizzate
mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una diminuzione della
cifra d’affari al 23,15%.
Siccome tale
oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale del
datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al
ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto. (…)”.
2.11
In
relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate da RI 1 per
sette, rispettivamente, cinque dipendenti, il TCA ricorda innanzitutto che
l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i posti di lavoro”. (cfr. supra consid. 2.3.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea
(cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
In
concreto, la Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro
ridotto innanzitutto perché, in particolare sulla scorta dei dati forniti dalla
ricorrente, non è riscontrabile, né con riferimento al periodo da ottobre a
dicembre 2020, né da gennaio a marzo 2021, un importante calo della cifra
d’affari, e meglio nella misura del 25 % (o più) (cfr. supra consid. 1.6.,
nonché doc. 23 e doc. 23/1).
La
RI 1 contesta l’operato della resistente sulla base del fatto che, “nonostante
l’asettico dato documentale non indichi una negatività numerica nel raffronto
fra le cifre di affari dell’anno 2020 e 2021 e il quadriennio precedente,
concretamente per RI 1 vi è stata una perdita significativa sotto forma di
mancato incremento (…)” che nel caso della ricorrente, a fronte
dell’imprevedibilità della pandemia, non dovrebbe rientrare nel “normale
rischio aziendale” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I).
Indennità
per lavoro ridotto ottobre-dicembre 2020
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte, per quanto attiene al periodo ottobre - dicembre
2020, rileva che dai dati forniti dall’azienda emerge che la cifra d’affari
realizzata, pari a complessivi fr. 414'000.- (e meglio fr. 167'000.- per
ottobre, fr. 145’000.- per novembre e fr. 102’000.- per dicembre; cfr. supra consid.
2.7
e all. 4 a doc. 20), è ben maggiore rispetto sia a quella conseguita - a
parità di collaboratori (se si considera la tesi ricorsuale per la quale nel
periodo in esame __________ era stato “sostituito” da __________) - nel
medesimo periodo nel 2019 pari a totali 344'000.- (prima, quindi, dell’avvento
della pandemia), sia a quella conseguita negli stessi mesi del quadriennio
2016-2019, corrispondente ad una media di complessivi fr. 214'000.- (fr.
344'000.- per il 2019, fr. 220'000.- per il 2018, fr. 202'000.- per il 2017 e
fr. 90'000.- per il 2016) a quella del 2020 (fr. 547'997.-).
In
concreto, quindi, non solo non si ravvisa una diminuzione della cifra d’affari
che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per
lavoro ridotto (25%), ma la stessa è, anzi, aumentata.
Indennità
per lavoro ridotto gennaio-marzo 2021
Dalla
documentazione in atti, emerge poi che, per il periodo da gennaio a marzo 2021,
la cifra d’affari realizzata, pari a complessivi fr. 240’000.- (e meglio fr.
54'000.- per gennaio, fr. 67'000.- per febbraio e fr. 119'000.- per marzo; cfr.
supra consid. 2.7. e all. 4 a doc. 20), è sì inferiore del 19,73% rispetto a
quella conseguita nel medesimo periodo nel 2020 (in parte già colpito dalla
restrizioni adottate dalle Autorità in conseguenza della pandemia) pari a
totali 299'000.-, ma superiore sia rispetto a quella del 2019 (pari a
complessivi fr. 207'000.-), che a quella conseguita negli stessi mesi del
quadriennio 2017-2020, corrispondente ad una media di complessivi fr. 214'000.-
(fr. 299'000.- per il 2020, fr. 207'000.- per il 2019, fr. 148'000.- per il
2018.
e fr. 83'000.-; cfr. all. 4 a doc. 20).
Nemmeno
per il periodo gennaio-marzo 2021 si ravvisa, quindi, una diminuzione della
cifra d’affari (anzi aumentata rispetto al quadriennio precedente) che permetta
di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto.
Quanto
alla censura ricorsuale secondo cui la perdita subita dalla società si
presenterebbe “sotto forma di mancato fatturato”, il TCA ritiene utile
rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021
consid. 4.6.3. (cfr. supra consid. 2.7.) ha ricordato, facendo riferimento al
Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 (Legge COVID-19)
del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto
non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,
bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Si
ribadisce, inoltre, che i Messaggio 20.058 concernente la citata legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti,
che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo
scopo dell’ILR non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di
coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di
salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo
calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di
lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020
5797.
segg. (5818) e supra consid. 2.7.).
Nemmeno
soccorre la tesi ricorsuale la pretesa imprevedibilità, in particolare, della
seconda ondata della pandemia COVID-19, ritenuto, in primo luogo, che in
Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione
particolare secondo la legge sulle epidemie
(cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html), che dal 6 luglio 2020 erano in vigore
provvedimenti sanitari di confine e che l’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms), il 17 settembre 2020, aveva altresì avvertito che in Europa il livello
di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati in quelle
settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).
In altre parole: seppur in
assenza di particolari restrizioni nell’ambito della ristorazione almeno sino
ad inizio ottobre 2020, già nel corso dell’estate era apparso chiaro che i contagi
andavano via via al rialzo. Ciò non poteva che avere altre conseguenze se non
la reintroduzione di misure restrittive che come analogamente a quanto avvenuto
tra marzo e maggio 2020, avrebbero toccato il settore della ristorazione e
quindi la clientela di RI 1.
Alla luce di quanto
procede, dunque, non solo quindi non è data una diminuzione della cifra
d’affari (che, se inferiore al 25%, sarebbe stata da ricondurre al
normale rischio aziendale con il conseguente diniego del postulato diritto alle
indennità per lavoro ridotto; cfr. supra consid. 2.10.), ma vi è anzi stato un
aumento della stessa, ragion per cui le decisioni su
opposizione del 28 dicembre 2021 devono essere confermate.
2.12
Sulla censura relativa al costante
aumento dei costi fissi a carico dell’azienda a
fronte di un fatturato che non è aumentato come nelle intenzioni della
ricorrente, il TCA rileva che tra i costi fissi risultanti dal conto economico
le differenze di rilievo, tra il 2019 ed il 2020 (cfr. all. a doc. 20), si
riscontrano in particolare:
·
nel costo dei veicoli, laddove in particolare il contratto di
noleggio per il veicolo __________ è stato sottoscritto il 2 novembre 2020, e
meglio dopo che la ditta aveva chiesto il riconoscimento del diritto alle
indennità per lavoro ridotto, rispettivamente quando già erano state
(re)introdotte alcune misure restrittive da parte delle Autorità (cfr. supra
consid. 2.7. e 2.8.);
·
nella voce “stipendi”, lievitata, tra il 2019 ed il 2020,
da fr. 254'905.13 a fr. 340'836.10, nella misura del 33.7%, e meglio come
rilevato anche dalla resistente (cfr. supra consid. 1.7.).
Benché
il ricorso debba essere respinto per i motivi già esposti, questa Corte,
sulla variazione dell’organico, rispettivamente sugli aumenti di salario, ritiene opportuno fare alcune precisazioni.
Quanto a __________, il TCA
rileva che il medesimo – sebbene già inserito nell’organigramma “valido dal
1.
ottobre 2020” (cfr. all. a doc. 1) - è stato assunto dalla ricorrente a
decorrere dal 17 ottobre 2020 (sulla base del contratto di lavoro sottoscritto
il 12 ottobre precedente) in qualità di “rappresentante venditore” (cfr.
supra consid. 2.7. e all. a doc. 8). Ciò malgrado la società pretenda che il “nuovo
assunto” (poiché è con tale descrizione che la ricorrente ne indica il nominativo
nel preannuncio successivo; cfr. all. a doc. 3) avrebbe svolto la funzione di “autista
e magazziniere”, e meglio subentrando nel ruolo di __________. Anche
quest’ultimo, contrattualmente assunto in qualità “rappresentante venditore”
tanto prima di ottobre 2020, quanto per la primavera seguente (cfr. all. a doc.
8), sarebbe in realtà stato attivo in qualità di “autista e magazziniere
part-time” (cfr. all. a doc. 8), ma, a differenza del “nuovo assunto”,
unicamente nella misura del 30%.
L’assunzione a tempo pieno di __________,
che la società pretende essere stata “valutata come una misura necessaria
(…) allorquando non è stato più possibile impiegare __________ e allorquando
non si pensava ad una recrudescenza dei casi”, supera, pertanto, del 70% il
tempo di impiego del dipendente uscente e non è, pertanto, da considerarsi come
una sostituzione bensì un nuovo inserimento nell’organico. Ciò a maggior
ragione ritenuto che a marzo 2021, quando, d’un lato, la società chiedeva le
venisse il riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, e d’altro
lato, __________ è tornato attivo alle dipendenze delle RI 1, __________ è
stato mantenuto nell’organico.
L’ingaggio di __________, in
particolare a fronte delle misure restrittive in parte già (re)introdotte dalle
Autorità (sia federali che cantonali) all’inizio del mese di ottobre (cfr.
supra consid. 2.8.), contrariamente alla tesi ricorsuale, non può essere
avvenuto “allorquando non si pensava ad una recrudescenza” dei contagi
da Covid-19.
L’aumento dei casi era, infatti,
già tema di discussione sin dalla precedente estate. Va del resto sottolineato che
in Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione
particolare secondo la legge sulle epidemie
(cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) e che il rialzo dei contagi – come emerge, tra gli
altri, dalla cronaca versata agli atti dalla resistente (cfr. supra consid. 2.7.
e doc. 25) - era, già, un dato certo, tanto che l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva avvertito che in Europa il
livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi
registrati in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).
In tal senso, sorprende il fatto
che, da un lato, la tesi ricorsuale pretenda che quando a metà ottobre 2020 la RI
1.
ha assunto __________ “non era ancora prevedibile per la ricorrente il
rischio di limitazioni degli orari e chiusura degli esercizi pubblici che è
stata disposta dalle Autorità successivamente (dicembre 2020)” (cfr. supra
consid. 1.7. e doc. I), e, d’altro lato, poi, la società faccia valere che
l’introduzione del lavoro ridotto annunciata solo pochi giorni dopo è motivata
proprio dalle “nuove misure restrittive applicate a bar e ristoranti” che
“stanno già rendendo visibile una diminuzione della cifra d’affari (…)”
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1).
Ciò rammentato - a prescindere
dal fatto che il ricorso deve, come visto, essere comunque respinto - che se la
perdita di lavoro fosse dovuta a motivi estranei alla pandemia, non sarebbe,
comunque, da ritenersi computabile.
Il richiamo ricorsuale alla STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I), non
soccorre la ricorrente. In quel caso, infatti, il TCA aveva ritenuto che la
perdita di lavoro per la dipendente attiva dal gennaio 2021 sulla base di un
contratto sottoscritto il 15 ottobre 2020 si rivelava computabile non tanto (o
quantomeno non solo) poiché a metà ottobre “non vigevano ancora misure
particolarmente limitanti per il settore della ristorazione”, quanto per il
fatto che il suo operato e dunque la sua assunzione erano imprescindibili per
la buona conduzione di un esercizio pubblico e quindi dalla datrice di lavoro.
In concreto, invece, la
ricorrente non ha sostanziato la necessità di assumere __________ (peraltro a
tempo pieno per poi annunciare l’introduzione del lavoro ridotto solo qualche
giorno dopo) e, anzi, ne pretende l’imprescindibilità dell’attività di
magazziniere ed autista quando il medesimo, a norma del contratto in atti,
doveva, invece, essere operativo in qualità di “rappresentante venditore”,
alla pari tanto dell’uscente __________ che lavorava nella misura del 30%,
quanto di __________, già alle dipendenze a tempo pieno della società e per il
quale è stato chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro
ridotto.
La computabilità della relativa
perdita di lavoro è, dunque, quantomeno dubbia. La questione può, comunque,
rimanere aperta, in ragione del fatto che il diritto alle indennità per lavoro
ridotto deve essere negato alle RI 1 per i motivi summenzionati.
Il TCA
rileva, pure, che l’incremento degli stipendi, asseritamente discusso in
precedenza, ma comunque formalizzato negli ultimi giorni (in data 26 e 30) di
settembre, quindi in un periodo in cui la situazione pandemica andava
peggiorando e che, dopo le preoccupazioni ed avvisaglie estive, ha visto
aumentare drasticamente i casi di infezione e condotto alla reintroduzione di
misure restrittive (cfr. supra consid 2.7. e ricordato che già con Risoluzione
n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, il Consiglio di Stato,
oltre alla registrazione dei dati in vigore dall’estate 2020 (cfr. supra
consid. 2.8.), ha, del resto, imposto che “in tutte le strutture della
ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al
posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti,
registrando - per almeno una persona al tavolo (…)” come pure
l’obbligo di indossare la mascherina per la clientela di negozi e centri
commerciali), implica che la perdita di lavoro non andrebbe, comunque, ritenuta
computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b, 33 cpv. 1 lett. a LADI).
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno
2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;
STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti