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Decisione

38.2022.90

Chiesta a Sagl restituzione di ILR (17.3.20-28.2.22). L'azienda ha sede in CH e impiega personale all'estero. Tempo di lavoro non era quindi sufficientemente controllabile. Inoltre società non disponeva di un sistema di controllo adeguato delle ore di lavoro. Adempiuto art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA

27 marzo 2023Italiano46 min

della chiusura totale di ogni manifestazione e fiera a livello mondiale non vi era

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.90

rs

Lugano

27 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22

novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del

28 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato il proprio provvedimento del 7 luglio 2022 con il quale aveva

chiesto alla RI 1 di __________, il cui scopo sociale è la “produzione di

design e art works in tutti i campi, dall'ideazione bidimensionale e

tridimensionale alla produzione reale, di stand fieristici e padiglioni

(incluso il noleggio), di oggettistica di design, di arredi, progettazione e

realizzazione esecutiva di spazi pubblici e privati, progettazione,

realizzazione e gestione di concept di ristorazione, linee di abbigliamento,

grafica e materiali pubblicitari in qualsiasi formato cartaceo o digitale o

video” (cfr. doc. 290: estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch),

la restituzione della somma di fr. 105'689.20 corrispondenti a indennità per

lavoro ridotto percepite dal 17 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, poiché “da

un esame dell’intera documentazione emerge come il tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile, in quanto i lavoratori sono impiegati prevalentemente

all’estero per conto di un’azienda con sede in Svizzera e come l’azienda non

dispone di controllo del tempo di lavoro dei dipendenti come scritto sulla

vostra lettera del 15.06.2022 “Le date di lavoro e gli orari sono dati dai

regolamenti degli enti fiere, noi rispettiamo gli orari e i tempi a nostra

disposizione” (cfr. doc. 78-80; A).

1.2. Il 22

novembre 2022 la RI 1 in liquidazione a seguito dello scioglimento della

società da parte dell’assemblea dei soci del 15 novembre 2022 (cfr. estratto RC;

l’esistenza giuridica di una Sagl, analogamente a quella di una SA, sussiste

fino alla sua radiazione dal Registro di commercio al termine della

liquidazione; cfr. art. 643 cpv. 1, 739 cpv. 1, 779 cpv. 1 e 826 cpv. 2 CO; STF

2C_408/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.1.-3.2.; DTF 132 III 731 consid.

3.1.), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere:

"

(...) Affermare, come fa l’Istituto delle Assicurazioni sociali al punto

3 della "decisione su opposizione" con specifico riferimento all’Art.

31 cpv. 3 lett. a LADI che il tempo di lavoro delle persone che esercitano la

loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in

Svizzera non sia sufficientemente controllabile in quanto l'attività non è

svolta in sede e quindi oggetto di possibili abusi, significa non aver minimamente

compreso la tipologia di attività della ricorrente.

Come già ampiamente spiegato e

documentato nell'opposizione del 2 agosto 2022 la scrivente svolge attività di

montaggio e smontaggio di allestimenti fieristici sia in Svizzera che

all'estero.

È, quindi, di tutta evidenza che

l'attività della società e conseguentemente dei propri lavoratori dipendenti

non può in nessun modo essere svolta in sede.

Sembrerebbe, inoltre, sulla base delle

argomentazioni addotte dall'CO 1, che la discriminante affinché il tempo di

lavoro dei dipendenti sia sufficientemente controllabile e quindi in subordine

sia commesso o non commesso un abuso sia il fatto che gli stessi dipendenti

lavorino o meno in Svizzera o all'estero per conto di una società con sede in

Svizzera.

Orbene si chiede all'CO 1 di spiegare e

motivare tali asserzioni.

Infatti non si comprende come possa

essere non sufficientemente controllabile e quindi oggetto di abuso il lavoro

di un dipendente che svolge la propria attività a __________ (IT) per conto di

una società con sede in Svizzera (i.e. __________) rispetto allo stesso

dipendente che lavora c/o la fiera di __________ (CH) sempre per conto della stessa

società Svizzera.

Anche l'affermazione che fa l'CO 1 a

pag. 3 paragrafo 2: "Inoltre, ed a valere in ogni caso, il requisito della

controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un

sistema aziendale di rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro

effettivamente prestate, non modificabile … omissis …" lascia alquanto

perplessi.

Forse per l'CO 1 è obbligatorio avere

un sistema elettronico tipo badge per soddisfare il requisito della

controllabilità del tempo di lavoro???

Quindi seguendo pedissequamente quanto

scritto dall'istituto delle assicurazioni sociali se un dipendente fa passare

il badge alle ore 8.00 di mattina poi nelle successive 8 ore va a giocare a

golf ed infine ripassa il badge in uscita al termine della giornata di lavoro

si è in regola con la legge e si è soddisfatto il requisito della

controllabilità del tempo di lavoro????

Di contro una società che fa

allestimenti fieristici come la scrivente, dove i dipendenti sono controllati

sul lavoro sia dal responsabile di cantiere che coordina le squadre di

montaggio che dal socio di riferimento e dove le ore di lavoro dei nostri

dipendenti, sempre nel rispetto di quanto previsto contrattualmente vengono

determinate dalle date di apertura delle fiere e dai calendari imposti da

ciascun ente fieristico suddiviso per aree e padiglioni e con orari a cui ci

dobbiamo necessariamente attenere (si veda in allegato i documenti che

rilascino gli enti fiera per determinare le tempistiche) è per l'Istituto delle

Assicurazioni sociali fuori regola e non possiede un sistema aziendale di

rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro ????

Facciamo presente allo Spettabile CO 1

che la nostra attività si basa sul rispetto del tempo di consegna dei lavori

(i.e. realizzazione di stand fieristici) per conto dei nostri committenti.

Rispetto del tempo di lavoro e quindi

controllo del tempo di lavoro dei dipendenti che è dato dall'ultimazione entro

tempi prefissati degli allestimenti fieristici dove i nostri clienti espongono

Fatti

i loro prodotti/merci.

Viene, quindi, a cadere anche

l'affermazione che fa l'CO 1 quando scrive che la nostra società ha dichiarato

di non disporre di un sistema di controllo del tempo di lavoro.

Se l'CO 1 fonda le proprie

argomentazioni interpretando a proprio piacimento una dichiarazione rilasciata

dalla scrivente (estrapolandone peraltro solo uno stralcio della stessa) non vi

è dubbio nel ritenere ciò assolutamente inaccettabile e contrario ad ogni

principio di diritto.

Si riafferma con forza che tra i

settori più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia COVID-19 vi è quello

delle manifestazioni e fiere che è proprio il settore in cui opera la nostra

società occupandosi la stessa di allestimenti fieristici.

Attività che a partire dal mese di

febbraio 2020 a causa della Pandemia Covid-19 e dei provvedimenti emanati dalle

autorità governative nazionali ed internazionali, è stato pesantemente

penalizzato dalle restrizioni imposte (i.e. LOCKDOWN).

Si ribadisce, inoltre, che a causa

della chiusura totale di ogni manifestazione e fiera a livello mondiale non vi era

la possibilità di svolgere alcun lavoro e conseguentemente non vi era nulla che

avrebbe potuto essere controllato. Infatti come si può affermare che il tempo

di lavoro non è sufficientemente controllabile quando a causa della totale

inattività societaria tutti i dipendenti erano a casa e quindi impossibilitati

a poter svolgere il proprio lavoro? (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Con

risposta del 6 dicembre 2022 la Cassa ha proposto la reiezione

dell’impugnativa, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni e conclusioni

espresse nella decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 (cfr. doc. V).

1.4. Il 16

dicembre 2022 l’insorgente ha ribadito che “essendo il comparto fieristico

rimasto chiuso per l’anno 2020 (totalmente) e 2021/2022 (quasi totalmente) ed

occupandosi la società di allestimenti fieristici non vi era nessuna necessità

di controllare le presenze dei lavoratori dipendenti stante il fatto che gli

stessi erano a casa non avendo nulla da fare. Solitamente un sistema di

controllo delle presenze dei dipendenti presuppone appunto la presenza sul

posto di lavoro dei lavoratori stessi” (cfr. doc. VII).

1.5. La parte

resistente, il 28 dicembre 2022, ha comunicato di riconfermarsi con quanto

esposto nella risposta di causa e di non avere ulteriori osservazioni da

formulare (cfr. doc. IX).

1.6. Il doc.

IX è stato inviato per conoscenza alla società ricorrente (cfr. doc. X).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno,

chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 105'689.20 corrispondenti alle

indennità per lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo dal 17 marzo 2020

al 28 febbraio 2022.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione

di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo

articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei

casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni

(cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA

2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione

sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la

giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004;

STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle

sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla

revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova)

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza

(cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16

giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio

2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si

corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata

constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato

dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017

del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di

giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V

8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata,

non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o

inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state

applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del

12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere

considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.

2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass

kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit

vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit –

möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23

novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05

del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto

necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza

particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del

30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6

giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

In

proposito è in ogni caso utile rilevare che per determinare se una correzione è

di importanza rilevante vanno esaminate le circostanze specifiche di ogni caso

concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso

dall’emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati

e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente

sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è

posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017

consid. 3.2.2.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.).

Questi principi si applicano anche

quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che

il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF

8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34

pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8

dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede

esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse

positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere

beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione

all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile

(art. 32);

c. il rapporto

di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in

vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al

cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale

a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è

dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per

cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori

dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI

stabilisce che:

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore

la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle

autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi,

prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e

stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa

cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa

quanto segue:

" 1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro

è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare

materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie

prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura

delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o

restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata

nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di

lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia

possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del

periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La

clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si

riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi

economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si

tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non

è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

"

(…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del

datore di lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada

in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze

aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro

temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra

l’assicurato.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può

prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda."

L’art. 46b OADI stabilisce che la

perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 1

lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1).

Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al

controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

2.4

Come

visto sopra (cfr. consid. 2.2.), giusta l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa ad

esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente

riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.

Del resto secondo l’art. 39 LADI la

Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli

articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

Per

completezza va rilevato che la LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla

SECO in modo esplicito un ruolo particolare.

L’art. 83a LADI stabilisce che

l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI),

se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state

applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale

competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono fatte salve le decisioni

secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2 (cpv. 2).

In materia di controllo dei datori

di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso

(cpv. 3).

L'art

83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto

all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI

relativi alla revisione dei pagamenti.

In

proposito cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31

marzo 2020 consid. 2.1.-2.3.

La

SECO è comunque competente per l'emanazione della decisione di restituzione

soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un

controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI.

Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la

SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene

scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO,

bensì in altre circostanze, competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019

dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).

2.5

La controllabilità della perdita di

lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del

diritto all'indennità che è dato oppure manca. Salvo che per circostanze del

tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI

in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità

del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento

quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai

dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a

condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per

ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore

supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio

siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un

totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di

lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le

presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una

piccola impresa.

Il rilevamento dell'orario di

lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati

soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure

delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo stesso vale nel caso di

quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può

essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore

o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che

attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono

necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i

rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema.

Al

riguardo cfr. STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31

marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1;

STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003

consid. 2.2.

L’Ordinanza

sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo

al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato

deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro

(cfr. STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag.

306.

e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).

2.6

In una

sentenza STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, la nostra Massima Istanza,

confermando il giudizio del Tribunale amministrativo federale che aveva

respinto il ricorso di una Sagl, attiva nel settore dell’edilizia, contro

l’ordine di restituzione di fr. 113'479 - corrispondenti alle indennità per

intemperie percepite nei mesi di gennaio 2017, dicembre 2017, maggio 2018 e

novembre 2018 - ordinato dalla SECO a seguito di un controllo, si è così

espressa:

"

3.3

A diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza

della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non

realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità;

sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita

solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in

tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro

prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite

da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono

necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o

informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente

dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in

tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23

agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2;

8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio

2004.

consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22

agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35

ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di

lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti

sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di

una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità

del tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima

evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid.

5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006

consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003

consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n.

34.

pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)

3.4

Tale normativa

vuole così assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente

verificabili in ogni momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione

contro la disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1;

8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013

consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30

luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5

novembre 2001 consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei

dipendenti non è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione

simile all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è

tenuto alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare

dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo

intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da

consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO).

Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della

perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori

isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze

8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio

2009.

consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).

(…).

3.7

È proprio

nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere

della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta

corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenze

8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013

consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30

luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5

novembre 2001 consid. 2b; RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).

Riassumendo, in altre

parole, il datore di lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e

in tempo reale le perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe

effettuare un controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei

fatti compete all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che

al datore di lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3

LPGA e anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è

che il datore di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti

in tempo reale, per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione

debba presentarli senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non

riuscirà a convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta

contabilità, l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la

globalità dell'importo contestato, dato che la condizione legale della

controllabilità non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020

consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN,

n. 38 ad art. 31 LADI).”

Cfr.

pure STF 8C_389/2022 del 30 giugno 2022; STCA 38.2022.81 del 16 gennaio 2023; STCA

38.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022.

2.7

Nella Prassi LADI ILR p.ti B30 segg.

la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile

B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto

i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è

determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo

affidabile poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun

accordo contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire.

(…).

B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di

lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero

per conto di un'azienda con sede in Svizzera.

ð Esempio

Un

dipendente di un’azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale

assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

(…).

Rifiuto del diritto all’indennità in

assenza di controllo del tempo di lavoro da parte dell’azienda

B34 Affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente

controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo

delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo

sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve

indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore

in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze

quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

L’Info-Service

«Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online

(eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di

lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori

di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di

lavoro.”

Sulla portata delle direttive

amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid.4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre

2021.

consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144

V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.8

In relazione al p.to B32 della Prassi

LADI ILR (cfr. consid. 2.7.), giova evidenziare che con sentenza 38.2021.78 del

7.

marzo 2022, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha stabilito

che a ragione la Cassa competente aveva chiesto la restituzione di indennità

per lavoro ridotto versate a una società dal 26 marzo 2020 al mese di febbraio

2021, poiché il tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile, dato

che la ditta con sede in Svizzera occupava i lavoratori per i quali erano state

chieste le ILR esclusivamente all’estero.

Al consid. 2.8. è stato in

particolare rilevato:

" 2.8. Il p.to B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è

sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano

la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in

Svizzera (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo al presupposto relativo alla

controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va

osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del

lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di

indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo

diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite

verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso,

anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e

quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.

In effetti è sufficiente che la SECO

proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o

per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio

di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i

datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo

il principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le segnalazioni

d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso

le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione

di imprese da controllare in loco.

Inoltre durante la pandemia il Servizio

di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a

risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per

il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del

Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli

abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il

coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter,

Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html).

Quando un’azienda con sede in Svizzera

impiega il proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la

stessa da parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo

affidabile che non vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede,

bensì all’estero. (…)”

Il

TCA, nella sentenza 38.2021.78 consid. 2.8., ha concluso che, tutto ben

considerato, quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR è

conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché agli art. 83a LADI

e 110 OADI e che di conseguenza non è sufficientemente controllabile il tempo

di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal

sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l’impresa stessa.

Al

riguardo cfr. pure MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN,

Kurzarbeitsentschädigungen – Einen Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus

12/2020 pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im COVID-19-Regime nicht

anspruchsberechtigt sind:

- Personen, die vorwiegend im

Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht ausreichend kontrollierbar ist”).

2.9

In concreto la ricorrente è una società

con sede in Svizzera attiva nel settore del montaggio e smontaggio di

allestimenti fieristici (doc. I; consid. 1.1.).

Dal

preannuncio di lavoro ridotto del 16 marzo 2020 risulta che la Sagl svolgeva la

propria attività, oltre che in Svizzera, in __________, __________, __________,

__________ (cfr. doc. 356).

Inoltre

da uno scritto del 23 dicembre 2021 indirizzato alla Cassa si evince che “RI

1.

opera nel mondo degli allestimenti fieristici in vari

paesi d’Europa

con prevalenza l’__________, __________ e __________ (…)” (Doc. 427).

Del medesimo tenore è la lettera

della Sagl dell’11 gennaio 2022 (cfr. doc. 405).

Nell’opposizione

del 2 agosto 2022 interposta contro l’ordine di restituzione del 7 luglio 2022 la

società ha peraltro indicato, da una parte, di non avere potuto partecipare a

causa della pandemia alle fiere di __________ nel febbraio 2020, parzialmente a

quella di __________ (per lo smontaggio degli stands) e a quella di __________

annullata per due anni consecutivi, dall’altra, che quest’ultima è la fiera più

importante per l’azienda (cfr. doc. 21).

Dalle

tabelle trasmesse all’amministrazione il 15 giugno 2022 emerge poi che nel

settembre 2020 i dipendenti della società sono stati attivi per una fiera a __________,

nel mese di ottobre 2020 a __________ (cfr. doc. 108), nel settembre 2021 a __________

e __________, a ottobre 2021 a __________, __________ e __________, a novembre

2021.

a __________, a dicembre 2021 a __________ (cfr. doc. 109, 110). Nel mese

di novembre 2021 sono state anche menzionate le attività “__________ per __________

contatti fiera” e “__________ __________ contatti fiera” (cfr. doc.

110).

Anche

le fatture agli atti relative al 2019 (cfr. doc. 121-262) riguardano tutte, ad

eccezione di quattro concernenti __________ e __________ (cfr. doc. 160, 186,

158, 166), eventi in Europa, come il __________.

Nella

presente evenienza dagli elementi appena esposti risulta che l’attività della

Sagl si svolgeva in prevalenza all’estero e che, perciò, come asserito dalla

Cassa nell’ordine di restituzione del 7 luglio 2022 e nella decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. A; 78-80), i suoi lavoratori erano impiegati

principalmente all’estero.

Del

resto l’insorgente, né nell’opposizione (cfr. doc. 20-22, né nel ricorso (cfr.

doc. I), ha specificatamente contestato tale conclusione.

Visto,

quindi, che la ricorrente è un’azienda con sede in Svizzera che impiega

personale che esercitava la propria attività prevalentemente all’estero, il

tempo di lavoro dei suoi dipendenti che operavano all’estero non era sufficientemente

controllabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. consid. 2.3.;

2.7.; 2.8.).

Per

quanto concerne la censura secondo cui “non si comprende come possa essere

non sufficientemente controllabile e quindi oggetto di abuso il lavoro di un

dipendente che svolge la propria attività a __________ (IT) per conto di una

società con sede in Svizzera (i.e. __________) rispetto allo stesso dipendente

che lavora c/o la fiera di __________ (CH) sempre per conto della stessa

società Svizzera” (cfr. doc. I; consid. 1.2.), va ribadito che la SECO,

tramite l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a

campione presso i datori di lavoro la legittimità delle indennità per lavoro

ridotto erogate (cfr. art. 110 cpv. 1 e 4 OADI). È questo il principale

strumento usato per contrastare gli abusi. In particolare tutte le segnalazioni

d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso

le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione

di imprese da controllare in loco.

Quando

un’azienda con sede in Svizzera impiega il proprio personale presso terzi

all’estero, i controlli presso la stessa da parte della SECO non consentono,

però, di verificare in modo affidabile che non vi siano abusi, in quanto

l’attività non è svolta in sede o comunque principalmente in Svizzera, bensì

all’estero (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2021.78 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

2.10

Il TCA

non ignora che il 15 giugno 2022 la ricorrente ha specificato che __________,

residente ad __________ (__________, Italia) e segretaria della società (cfr.

doc. 76), “opera sia in ufficio a __________, a volte in home working e

talvolta direttamente in fiera” (cfr. doc. 106).

Il 26

aprile 2022 la società aveva indicato alla Sezione del lavoro che il luogo di

lavoro di __________ era “Italia, Svizzera e talvolta altri paesi (…)”

(cfr. doc. 278).

L’insorgente,

però, sempre il 15 giugno 2022, ha dichiarato che “non dispone di un sistema

di controllo: le date di lavoro e gli orari sono dati dai regolamenti degli

enti fiere, noi rispettiamo gli orari a i tempi a nostra disposizione”

(cfr. doc. 106).

Nel

ricorso è stato precisato che “i dipendenti sono controllati sul lavoro sia

dal responsabile di cantiere che coordina le squadre di montaggio che dal socio

di riferimento e dove le ore di lavoro dei nostri dipendenti, sempre nel

rispetto di quanto previsto contrattualmente vengono determinate dalle date di

apertura delle fiere e dai calendari imposti da ciascun ente fieristico

suddiviso per aree e padiglioni e con orari a cui ci dobbiamo necessariamente

attenere” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Il

fatto che le ore di lavoro vengano determinate dalle date di apertura delle

fiere e dai calendari imposti da ciascun ente fieristico non corrisponde a

quanto previsto dalla giurisprudenza. In effetti tale modo di procedere non

informa specificatamente in quali ore giornalmente i dipendenti hanno lavorato.

Al

riguardo va sottolineato che l’esigenza della

sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo

con una registrazione - che non deve avvenire necessariamente con un sistema

meccanizzato, elettronico o informatico - giornaliera continua e in tempo reale

delle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano

essere sostituite da documenti allestiti a posteriori. Determinanti sono

soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione

giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in

cui le ore sono svolte (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Per

prassi costante, inoltre, i formulari intitolati "Rapporto sulle ore perse

per motivi economici" (documento che il datore di lavoro deve inoltrare

alla Cassa per ogni periodo di conteggio nell'ambito della presentazione di una

richiesta di indennità per lavoro ridotto con indicati la durata del lavoro

determinante durante il periodo di conteggio, come pure i giorni durante i

quali i dipendenti interessati non hanno lavorato o lavorato solo parzialmente,

nonché le ore perse per giorno in rapporto alla durata del lavoro determinante

e che i dipendenti interessati confermano apponendo la propria firma; cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.4.2.),

presenti agli atti (cfr. doc. 403, 424, 439, 445, 454, 464, 471), nei quali

vengono semplicemente indicate per ogni giorno quante ore sono state perse, non

costituiscono e non possono sostituire un vero e proprio sistema di controllo

del tempo di lavoro stabilito giornalmente, in quanto non danno alcuna

informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente e

quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri tipi di assenza quali

vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio, servizio militare, corsi di

perfezionamento professionale o simili(cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.4.3.; STF 8C_652/2012 del 6

dicembre 2012 consid. 3; STF 8C_731/2011 del

24.

gennaio 2012 consid. 3.4.).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.15.

In

simili condizioni, questa Corte ritiene che anche in relazione alla segretaria __________,

indipendentemente da dove si trovasse il suo luogo di lavoro principale, la

perdita di lavoro non fosse sufficientemente controllabile, non disponendo la

società ricorrente di un sistema di controllo adeguato delle ore di lavoro

effettivamente prestate ogni giorno per ogni dipendente ai sensi degli art. 31

cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI.

2.11

Alla luce

di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), occorre concludere che la

ricorrente, nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, non aveva diritto alle

indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. consid.

2.3.).

Non

può, del resto, condurre a un giudizio diverso quanto asserito dalla Sagl,

ossia che a seguito della chiusura totale di ogni manifestazione e fiera a

livello mondiale a causa della pandemia non vi era la possibilità di svolgere

alcun lavoro e conseguentemente non vi era nulla che avrebbe potuto essere

controllato (cfr. doc. I pag. 2; VII consid. 1.2.; 1.4.).

In

effetti è vero che l’Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 -

citata anche nella STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl

attiva nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per

intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima

aveva ordinato la restituzione delle prestazioni percepite; cfr. consid. 2.6.)

- relativa a un caso di diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo

del tempo di lavoro, a una ditta che per ordine dell’autorità ha dovuto

interrompere la propria attività a causa di un rischio elevato di slavine dal

21.

al 26 febbraio 1999 (solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata

l’erogazione della corrente elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse

dal giorno successivo), ha stabilito che:

"

(…) Den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das

Fehlen der betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu

verneinen, obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und

damit kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist,

erweist sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”

Per

inciso va rilevato che effettivamente, come fatto valere dalla ricorrente (cfr.

doc. I), la Cassa, nella decisione su opposizione impugnata, ha per errore

indicato, facendo riferimento alla sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001, che “riguardo

infine all’argomentazione dell’insorgente che, in concomitanza con l’esplosione

della pandemia, vi sarebbe stata la sospensione integrale delle ore per il

blocco totale di ogni attività, anche volendo ammettere la circostanza si

tratterebbe di un formalismo eccessivo e pertanto inammissibile” (cfr. doc.

A pag. 3).

La

nostra Massima Istanza, nel giudizio C 59/01, ha al contrario evidenziato che si

rivela come eccessivamente formalista, e perciò inammissibile, il diniego del

diritto alle ILR riferendosi alla mancanza di un sistema di controllo come

requisito formale, allorché la completa perdita di lavoro è senz’altro comprovata

e quindi controllabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

Tuttavia

è altrettanto vero che nel caso di specie giudicato dall’Alta Corte non si

trattava di un’azienda con dipendenti attivi principalmente all’estero, come

peraltro nemmeno nella fattispecie giudicata con STF 8C_681/2021 del 23

febbraio 2022.

Nel

caso concreto, anche ammettendo che i dipendenti della società ricorrente

impiegati prevalentemente nell’ambito di allestimenti fieristici non potessero

più svolgere, per un certo periodo a decorrere dalla metà marzo 2020, alcuna

mansione a seguito dei divieti d’esercizio introdotti dai vari Paesi quali

misure restrittive per contrastare la pandemia (in Italia, ad esempio, dal 15

giugno 2021 è stato in ogni caso nuovamente consentito lo svolgimento in presenza delle fiere a determinate condizioni nel rispetto dei protocolli per le misure di

contenimento del virus; cfr. https://www.aefi.it/it/le-fiere-italiane-pronte-a-ripartire/;

in Francia alcune fiere hanno potuto essere organizzate dal giugno 2021, la

maggior parte dal settembre 2021; cfr.

il lavoro all’estero ostacola di per sé verifiche efficaci al fine di ottenere

elementi dirimenti per determinare se a ragione o meno l’impresa abbia ricevuto

le ILR e quindi al fine di accertare eventuali abusi, per cui il tempo di

lavoro va comunque considerato non sufficientemente controllabile (cfr.

all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI; consid. 2.8.; STCA 38.2021.78 del 7 marzo 2022

consid. 2.9.).

Per

quanto attiene alla segretaria (cfr. consid. 2.10.), è utile osservare che,

anche qualora si volesse considerare che la medesima fosse prevalentemente

impiegata in Svizzera, non si sarebbe in ogni caso confrontati con un’eccezione

all'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro in virtù

delle misure restrittive in vigore a causa della pandemia in particolare

nell’ambito dello svolgimento delle fiere (cfr. STFA C 59/01 del 5 novembre

2001).

In

effetti non può essere escluso che alcune mansioni di __________, attiva quale

segretaria, peraltro al 50% (cfr. doc. 75), non strettamente dipendenti

dall’attuazione delle fiere, potessero comunque essere svolte, ad esempio

funzioni prettamente d’ufficio, come, per il caso di specie, la gestione dei

posticipi di alcune fiere e la fatturazione di attività già svolte.

Di

conseguenza, differentemente dalla fattispecie di cui alla sentenza C 59/01,

non si è in presenza di una perdita di lavoro completa da ammettere senza

dubbio alcuno.

2.12

Per quanto attiene in generale al

principio della restituzione, giova sottolineare che è tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione.

Il problema della buona fede è

oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF

9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la

pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017

consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.

3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano

rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In

effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio

dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori

che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni

versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

2.13

Alla luce di quanto esposto ai

considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel periodo dal 17 marzo

2020.

al 28 febbraio 2022, ha beneficiato a torto - tramite decisioni informali

di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente

diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, siccome quale azienda con sede in

Svizzera impiegava personale per esercitare la propria attività prevalentemente

all’estero e non disponeva di un sistema di controllo sufficiente delle ore di

lavoro (cfr. consid. 2.9.-2.11.).

Questa Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato

l’adempimento dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“revisione e riconsiderazione”) che

sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.).

Più precisamente nel

caso in cui dagli atti a disposizione dell’amministrazione poteva da sempre o a

partire da un determinato momento essere desunto che l’insorgente svolgeva la

propria attività principalmente all’estero ed eventualmente che non aveva un

adeguato sistema di controllo delle ore di lavoro, si tratterebbe di una

riconsiderazione, almeno per un certo lasso di tempo.

In tale circostanza le decisioni

informali di corresponsione delle ILR emesse a suo favore erano, infatti,

manifestamente errate, visto che, da un lato, è la LADI stessa che prevede quale requisito per avere diritto alle ILR

che il tempo di lavoro sia sufficientemente controllabile (cfr. art. 31 cpv. 3

lett. a LADI).

Dall’altro,

il principio secondo cui “non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera” figura al

p.to

B32 della Prassi LADI ILR, emessa dalla SECO, autorità di vigilanza sulle Casse

(STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; STFA C 68/01 del 3 luglio 2022) perlomeno dal gennaio 2014.

Inoltre

la rettifica nel luglio 2022 dei conteggi emessi tra aprile 2020 e marzo 2022

(cfr. doc. 665; 393; 392; 81-105), risultava, con riferimento all’importo di

fr. 105'689.20, corrispondenti alle ILR ricevute da marzo 2020 a febbraio 2022,

di notevole importanza (cfr. consid. 2.2.).

Qualora,

per contro, l’amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo che

l’insorgente, tramite i propri dipendenti, era attiva all’estero e che non

disponeva di un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro, si

sarebbe confrontati con una revisione, in quanto il fatto nuovo conduce a una

conclusione giuridica differente rispetto alle decisioni informali iniziali

(cfr. consid. 2.2.).

Ne consegue che in

concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della

restituzione delle prestazioni percepite indebitamente nei mesi da marzo 2020 a

febbraio 2022.

2.14

A proposito

dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva

che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 105'689.20,

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal 17 marzo

2020.

al 28 febbraio 2022 (cfr. doc. 78-80; 82-105; consid. 1.1.).

Ritenuto che la ricorrente non

aveva diritto a ILR a favore dei dipendenti nel lasso di tempo da marzo 2020 a

febbraio 2022 (cfr. consid. 2.9.-2.11.), a ragione la Cassa ha richiesto la

restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate a loro favore di fr. 105'689.20.

L’insorgente, del resto, non ha

formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in

restituzione.

2.15

In esito a quanto precede, questo

Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28

ottobre 2022.

2.16

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56

del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022

consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre

2021.

consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti