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Decisione

38.2022.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2023Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi, ma piuttosto che sia stato parte di un rapporto di lavoro (cfr.

STF 8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3; STF 8C_782/2017 del 16 maggio

2018 consid. 3.3.).

2.10. Nel termine quadro per il periodo di

contribuzione che si estende dal 20 aprile 2020 al 19 aprile 2022 l’assicurato ha così

comprovato unicamente 11,314 mesi di contribuzione. Egli non ha, infatti,

fornito alcun elemento concreto circa ulteriori periodi da considerare ai sensi

dell’art. 13 cpv. 1 e 2 LADI.

Al

riguardo non va dimenticato che il principio inquisitorio non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA

2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in

particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello

di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,

le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021

consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017

del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.

3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5

settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a).

In simili condizioni

l’insorgente, nel termine quadro determinante, non raggiunge il periodo di

contribuzione di 12 mesi previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI.

2.11. Il ricorrente neppure può essere

esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 LADI.

L’assicurato,

in effetti, nel termine quadro di contribuzione pertinente (19 aprile 2020 - 20

aprile 2022), può tutt’al più vantare, da una parte, un arco di tempo di quasi 2,5

mesi, dal 21 agosto 2021 alla fine del mese di ottobre 2021, come preteso dal

medesimo (cfr. doc. XI; consid. 2.9.), in cui non era più attivo quale

dipendente (il contratto di lavoro con la __________ era giunto a

termine il 20 agosto 2021; cfr. doc. 65) e a

seguito dell’infortunio del luglio 2021 non ha potuto adempiere il periodo di

contribuzione.

Circa i periodi di malattia

connessi all’infezione da Covid-19 a cui l’assicurato sarebbe risultato

positivo due volte e che avrebbe necessitato un ricovero in un ospedale di __________

(cfr. doc. I), il TCA si limita a sottolineare che gli stessi non sono stati

meglio precisati, ad esempio in relazione alle date specifiche delle affezioni,

né documentati da alcun certificato medico.

Dall’altra, un lasso di tempo di

circa 4,5 mesi, dal 22 novembre 2021 fino al più tardi la fine di marzo 2022

(cfr. doc. 69; 3) presso __________, che la Cassa stessa ha riconosciuto quale

formazione (cfr. doc. XIII).

Anche considerando che i motivi

di esenzione possono essere cumulati (cfr. STF 8C_329/2020 del 10

settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; Prassi LADI ID

emessa dalla SECO, p.to B182), il ricorrente, nel

termine quadro di riferimento, potendo far valere globalmente al massimo circa

7 mesi di esonero, non ossequia ad ogni modo la condizione necessaria per

essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14

cpv. 1 lett. a e b LADI, secondo cui un assicurato durante oltre dodici mesi

complessivamente non è stato vincolato da un rapporto di lavoro per, in

particolare, infortunio, malattia, formazione, riqualificazione professionale (cfr.

STCA 38.2015.60 del 27 gennaio 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2008.66 del 11 marzo

2009 consid. 2.11.; STCA 38.2006.5 del 15 maggio 2006 consid. 2.11.).

È peraltro utile ribadire,

ritenuto che la parte ricorrente ha proposto di sommare i mesi in cui

l’assicurato ha lavorato a quelli in cui era impegnato con la formazione o era

inabile a causa di infortunio (cfr. doc. XVI; XXVI), che non è possibile

cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.6.).

2.12. Stante quanto precede occorre

concludere che a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a

prestazioni LADI a decorrere dal 20 aprile 2022, considerato che il medesimo

non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione previsto dall’art. 13 LADI,

né può essere liberato dall’obbligo di compierlo sulla base dell’art. 14 cpv. 1

LADI.

Per completezza in riferimento al

confinamento anti Covid-19 menzionato dall’insorgente (cfr. doc. XI; XVI) si

rileva che lo stesso non va considerato di per sé quale periodo di

contribuzione, bensì unicamente se l’assicurato era in possesso di un contratto

di lavoro. In effetti la Cassa ha ad esempio tenuto conto del lasso di tempo a

partire dal 20 aprile 2020 quando egli era alle dipendenze del __________ (cfr.

consid. 2.8.).

Il confinamento nemmeno può

essere trattato quale motivo di esonero, in quanto, in primo luogo, l’art. 14

LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo

contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa

precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale

disposto vanno interpretate restrittivamente (cfr. STF

8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 2.2.2.; STF 8C_415/2012 del 21 febbraio

2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171).

In secondo luogo,

le norme introdotte dalla Legge Covid-19 e dall’Ordinanza Covid-19

assicurazione contro la disoccupazione non contemplano alcuna regolamentazione

eccezionale al riguardo.

La

decisione su opposizione del 25 ottobre 2022 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.13. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

Considerandi

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14

L’insorgente

ha domandato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore

dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. STF 8C_63/2014 del 12 maggio 2014; DTF 110 V 360 consid. 1b).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Giova,

inoltre, osservare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della

difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

2.15

L’istante va considerato indigente

quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi

interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e

della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF

8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF

8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.16

Nel

caso di specie dagli atti di causa risulta che il ricorrente è al beneficio

dell’assistenza sociale (cfr. doc. V1).

In

tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

Va

poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, visti anche i non proprio evidenti quesiti posti

dalla fattispecie che hanno implicato un intenso scambio di allegati tra le

parti, appare giustificato.

È vero che la Cassa ha contestato

l’ossequio della condizione della necessità del patrocinio da parte di un avvocato

(cfr. doc. VI1; XIV).

Tuttavia è piuttosto nella

procedura amministrativa che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento

di tale presupposto (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.;9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).

Nella

procedura davanti a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta

necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in

cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe

ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze

giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio

giustifichi il dispendio.

Nella procedura amministrativa il

requisito della necessità di un avvocato deve, invece, essere esaminato in base

a criteri più severi (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.

161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

Infine

le argomentazioni ricorsuali non risultavano palesemente destituite di esito

favorevole.

Il

TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.

È riservato l'eventuale obbligo

di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF

9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020

consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

2.17

Il

ricorrente, che ha conferito il mandato di rappresentarlo all’avv. RA 1

solamente nel mese di novembre 2022 (cfr. doc. B), non

può per contro beneficiare del gratuito patrocinio nella fase preprocessuale,

come invece da lui richiesto (cfr. doc. II), non essendo patrocinato da un

avvocato.

In

effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF

8C_78/2019 del 10 aprile 2019; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.;

STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2

e DTF 132 V 200 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid.

2.12

; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del

20.

gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid.

2.9

; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13

marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio davanti al TCA è accolta.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti