38.2022.91
Negata apertura TQ. Periodo contribuzione di 11.314 mesi. Alcune attività riguardano periodi già computati. Attività precedente a inizio TQ (programma di riqualifica e att. indipendente) non vanno considerati. Oltre a inf., non vi sono periodi assimilabili a periodo contr. Nemmeno possib. esonero
22 maggio 2023Italiano53 min
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.91
rs
Lugano
22 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 25
ottobre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio
provvedimento del 7 luglio 2022 (cfr. doc. 74) con il quale è stata respinta la
richiesta di RI 1 (nato il __________ 1964) tendente al riconoscimento di
indennità di disoccupazione dal 20 aprile 2022, poiché l’assicurato non ha
potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (bensì di 11
mesi), né un motivo di esonero.
Al riguardo nella decisione su
opposizione è stato asserito:
" (…) Nel
caso in esame abbiamo effettuato un controllo incrociato tra i documenti che
erano già in nostro possesso, quelli inviati in sede di opposizione e la
tabella riassuntiva delle attività svolte dal Sig. RI 1, eseguita dalla Cassa.
Da questa verifica risulta che, dai diversi documenti inviati il
22 settembre 2022 dall'Assicurato, vi sono delle attività che non erano state
annunciate al momento della sua iscrizione in disoccupazione.
Tuttavia, sono impieghi che rientrano in un periodo già calcolato
interamente dalla Cassa, ossia dal 20 aprile 2020 al 30 novembre 2020, in
quanto l'Assicurato ha svolto in questo periodo un lavoro presso la __________
(ditta preposta e sovvenzionata dall'Assistenza sociale di questa città).
La "nuova" documentazione riguarda le seguenti attività:
- 1 giorno il 24/8/2020 tramite l'agenzia interinale Tempo - 1 giorno
26/08/2020 tramite __________ - 2 giorni, dal 16/11/2020 al 17/11/2020 tramite __________
- 3 giorni dal 17/9/2020 al 19/09/2020 presso __________ - 3 giorni dal 17/09/2020
al 19/09/2020 presso __________ - 2 giorni dal 08/10/2020 al 09/08/2020 tramite
__________.
Come ribadito, tutte queste attività lavorative rientrano già nei
mesi pienamente considerati dalla Cassa, dal 20 aprile 2020 (inizio del termine
quadro di contribuzione) al 30 novembre 2020.
L'unica "nuova" attività che possiamo considerare è
quella presso l'agenzia __________ per i giorni dal 29 marzo 2021 al 31 marzo
2021.
Pertanto, con le attività lavorative descritte nella tabella della
Cassa, la quale è in possesso anche il Sig. RI 1, risultava un periodo
di contribuzione, dal 20 aprile 2020 al 19 aprile 2022, di 11.174 mesi.
Aggiungendo questi tre giorni, si raggiunge un totale di 11.314
mesi.
Visto quanto sopra, l'articolo 13 cpv. 1 LADI (citato nella pagina
precedente) non è soddisfatto, in quanto non si raggiungono almeno 12 mesi di
contribuzione nel termine quadro di calcolo preposto (20 aprile 2020 al 19
aprile 2022).
Pur comprendendo la difficile situazione del Sig. RI 1, a causa
delle surriferite ragioni, l'opposizione non può purtroppo trovare accoglimento
e la decisione della Cassa deve essere confermata.
A titolo abbondanziale, rileviamo che, la proroga dei periodi di
termini quadro, a cui l'Assicurato fa riferimento nella sua opposizione, sono stati
decisi dal Parlamento e sono state delle misure del tutto eccezionali, legate
ad un periodo di pandemia e/o di lockdown (marzo 2020 - giugno 2020 e gennaio
2021 - febbraio 2021
Per ciò che attiene il periodo di malattia, lo stesso può essere
conglobato in un'attività lavorativa, se questa inabilità è avvenuta
all'interno di un contratto di lavoro ed è stata retribuita dal datore di
lavoro (o dalla Compagnia di Assicurazione di quest'ultimo).
Per essere considerato come esonero in virtù dell'art. 14 cpv. 1
lett. b) LADI, il periodo di inabilità deve essere totale e di oltre 12 mesi
complessivamente nel termine quadro di calcolo, a cui si riferisce (nel suo
caso: dal 20 aprile 2020 al 19 aprile 2022).
L'inabilità del Sig. RI 1 non rientra nei sopra citati articoli di
legge.” (Doc. A)
1.2. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 25 ottobre
2022 e che sia ritenuto adempiuto il periodo di contribuzione.
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente, che ha fatto riferimento
agli argomenti esposti nell’opposizione (cfr. doc. 80), ha addotto che nel
foglio di calcolo della Cassa mancherebbero 8 contratti di lavoro e che tenendo
conto pure di questi il limite di legge di 12 mesi sarebbe raggiunto/superato.
Inoltre è stato fatto valere che “nel
termine quadro dovrebbe essere considerato anche il mese di marzo, essendosi il
ricorrente occupato di fondare una ditta di commercio di __________ a __________,
motivo precipuo per il quale si è trasferito dal Cantone __________ in Ticino”.
L’avv. RA 1, per conto
dell’insorgente, sostiene poi che “la sospensione dei termini eccezionale
decretata durante la pandemia da COVID-19 va applicata al caso di specie,
considerando il fatto che si tratta di una situazione di rigore per la quale
non si deve dar prova di formalismo eccessivo, anche perché il ricorso verte su
tematiche riferite alle assicurazioni sociali, non trattandosi di una mera vertenza
pecuniaria di natura civile”.
È stato altresì indicato che al
ricorrente va riconosciuto un periodo di malattia, in quanto durante il periodo
di confinamento totale è risultato positivo per due volte al Covid con ricovero
all’ospedale di __________ e postumi per lungo tempo, nonostante quattro
vaccinazioni.
Il patrocinatore dell’insorgente
ha, infine, affermato:
" (…) una
conferma della decisione arrischia di scatenare un effetto domino sulla
situazione personale del signor RI 1, pertanto al fallimento del suo processo
di integrazione lavorativa nel nostro paese in quanto, senza accesso alla
disoccupazione, egli non avrebbe il diritto di frequentare i corsi di
specializzazione che gli vengono chiesti per trovare un impiego in un’età di
per sé critica, annullando di conseguenza tutti gli sforzi precedenti e le
relative spese assunte.” (Doc. I)
Con istanza separata del 25
novembre 2022 la parte ricorrente ha postulato la concessione del gratuito
patrocinio, già in fase preprocessuale (cfr. doc. II).
Il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa
documentazione sono pervenuti al TCA il 2 dicembre 2022 (cfr. doc. V; V1).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto
la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
La parte resistente ha pure
postulato di respingere la domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. VI1).
1.4. Il 27 gennaio 2023, dopo aver
ottenuto una proroga del termine relativo alla facoltà di presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. VII; VIII; IX), l’avv. RA 1, per conto del
ricorrente, ha osservato:
" (…) In
riferimento all’art. 14 LADI sono esonerati dall'adempimento del periodo di
contribuzione gli assicurati che fanno una riqualifica professionale, come
nella fattispecie la formazione continua che il ricorrente stava seguendo a __________;
ne consegue che i periodi trascorsi presso le relative due ditte sono inclusi
nel periodo di riqualifica professionale e di formazione e sono esonerati dal
calcolo del termine quadro, termine che andrebbe prolungato a posteriori per
compensazione; in effetti, a compensare la riqualifica e la formazione professionale
figurano gli 8 contratti agli atti che CO 1 si rifiuta di registrare.
Rientrando le occupazioni nel periodo quadro di 12 mesi occorre
riconsiderare il calcolo divergente del guadagno assicurato.
Inoltre i mesi di marzo e aprile 2022 sono stati impiegati per
fondare un'attività in proprio di commercio di __________ e, successivamente di
forniture di __________.
Controparte afferma che il confinamento si è esteso da marzo a
giugno 2020 e da gennaio a febbraio 2021, per un totale di 6 mesi che vanno dunque
considerati come tempo di lavoro.
Va inoltre considerato l'infortunio sul lavoro del 28.07.2021 a __________
con conseguente convalescenza riconosciuta e pagata per tre mesi da agosto a
ottobre 2021; successivamente il ricorrente ha lavorato in una cooperativa a __________
per il suo programma di riqualificazione professionale lavorando tutti i giorni
8 ore e impratichendosi in diverse mansioni per soli CHF 40.- alla settimana;
in contemporanea egli partecipava anche ad un corso di tedesco al mattino per
agevolare l'integrazione e la formazione professionale.
Considerando il periodo di formazione del __________ (recte: __________)
di __________, la somma dei 5 mesi, i 6 mesi di confinamento e i 3 mesi
d'infortunio, è quindi in ogni caso superato il periodo di 12 mesi.” (Doc. XI)
Il legale ha pure riconfermato la
richiesta di gratuito patrocinio (cfr. doc. X).
1.5. La Cassa, il 2 febbraio 2023, ha
preso posizione come segue:
" (…) In
riferimento alla incapacità lavorativa a causa di infortunio, dove ci siamo già
spiegati esaustivamente anche in questo frangente nel surriferito scritto,
ribadiamo che l'inabilità è avvenuta il 28 luglio 2021 (confermiamo) e, sotto
il rapporto di lavoro, è stata pagata fino al 20 agosto 2021.
A tutt'oggi non risultano ulteriori giorni di inabilità pagata
all'interno del contratto di lavoro contrariamente a quanto sostenuto dall'Avv.
RA 1.
Ciò che non comprendiamo è il ragionamento dell'Avvocato RA 1:
egli pretende che il periodo di confinamento di 6 mesi come pure i mesi da
marzo 2022 ad aprile 2022, che sono stati impiegati dal Sig. RI 1 per fondare
un'attività in proprio, siano da considerare come periodo di contribuzione o
come periodo di esenzione. A mente di questa Cassa non risultano disposizioni
di legge a sostegno di questa tesi del legale.
Per ciò che attiene il programma di riqualifica professionale
presso __________ (recte: __________) __________ non ci risulta che esso
possa essere calcolato come un periodo di contribuzione.
Per contro, qualora si dovesse verificare il periodo di esonero
sulla base dell'art. 14 LADI, invocato solo ora dall'avv. RA 1, occorre
superare i 12 mesi per poter ottenere il diritto alle prestazioni (massimo 90
indennità).
Nella fattispecie, anche questa richiesta non può essere avallata
in quanto al massimo risultano i seguenti periodi di esonero:
- Dal 22.11.2021 al 18.02.2022 formazione
continua
a
__________ (circa 3
mesi)
- Dal 21.08.2021 ad ottobre 2022 (recte 2021) infortunio non
dichiarato
(circa
2,5
mesi)
Per un totale di 5,5 mesi mentre il periodo di confinamento ed il
periodo occupato per tentare di fondare un'attività in proprio non possono
essere riconosciuti come periodi di esonero.” (Doc. XIII)
È stato poi ribadito che almeno
due delle tre condizioni relative al gratuito patrocinio in concreto non sono
date: 1) l’esito del ricorso difficilmente potrà dare esito positivo 2) il signor
RI 1 ha dimostrato, in sede di opposizione, di essere in grado di impugnare la
decisione della Cassa (cfr. doc. XIV).
1.6. Il 16 febbraio 2023 la parte
ricorrente ha proposto quattro varianti di calcolo per considerare adempiuto il
periodo di contribuzione, rispettivamente per essere esonerato dallo stesso:
" (…)
- 11,5 mesi lavorati + 7 contratti non ancora registrati? = forse
12 mesi lavorati;
- Probabilmente anche 11,5+2,5 infortunio = 14 mesi considerati
lavorati dalle norme Ladi.
Considerando l'impegno del ricorrente nel periodo di confinamento
il periodo quadro dovrebbe essere esteso con un piccolo abbuono considerato che
mancano solo CHF 4.50 di contributi;
- 11,5 mesi lavorati + 5 mesi di formazione (provati piccolo
salario per la formazione di CHF 160.- mensili incassati sul conto bancario da
novembre 2021 fino a marzo 2022) = 16,5 mesi lavorati nel periodo quadro; dopo
il lavoro il signor RI 1 si recava all'ospedale per la fisioterapia;
14 mesi di infortunio + 6 mesi di confinamento
= 20 mesi durante i quali il ricorrente si recava ugualmente al lavoro usando
psicofarmaci; per poter ottemperare i contratti di lavoro egli ha traslocato 4
volte nel periodo quadro.” (Doc. XVI)
È stata altresì confermata la
domanda di gratuito patrocinio, pur rimettendosi al prudente giudizio di questo
Tribunale trattandosi di una procedura riguardante le assicurazioni sociali
(cfr. doc. XVII).
1.7. La Cassa, il 23 febbraio 2023, ha
comunicato di non aver omesso di registrare qualsivoglia documento e/o
contratto di lavoro, precisando segnatamente che “oltre ad essere illegale,
non si comprende il motivo, per cui dovremmo mettere in ulteriore difficoltà
una persona che si trova già in una situazione di disagio”.
In merito al calcolo matematico
proposto con le 4 varianti sono poi state evidenziate le seguenti
considerazioni:
" - in
merito alla prima variante, quali sono esattamente i 7 contratti non ancora
registrati? Invitiamo nuovamente l'Avvocato RA 1 ad inviare al vostro Tribunale
la relativa documentazione.
- per la seconda variante, emerge che l'infortunio, indicato
dall'Avvocato, non è avvenuto sotto un contratto di lavoro (cfr. attestati del
datore di lavoro in vostro possesso), per cui la somma da lui indicata, non
trova alcun fondamento.
- in merito alla terza variante, ribadiamo che i 5 mesi di
formazione __________ non possono essere considerati quali periodo di
contribuzione.
- l'ultima, nonché quarta variante, è per noi incomprensibile sia
dal punto di vista del significato sia dal punto di vista legale.” (Doc. XIX)
1.8. Il rappresentante dell’insorgente,
dopo aver ottenuto due proroghe del termine assegnatogli per presentare
osservazioni (cfr. doc. XXI-XXV), si è espresso nuovamente in merito alla
fattispecie con scritti del 14 aprile 2023 (cfr. doc. XXVI; XXVII).
1.9. La parte resistente ha inviato uno
scritto al riguardo il 25 aprile 2023 (cfr. doc. XXIX).
1.10. Il doc. XXIX è stato trasmesso per
conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXX).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la
Cassa abbia, a ragione o meno, negato al ricorrente l’apertura di un termine
quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 20 aprile 2022.
2.2. Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario
che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia
effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del
salariato, non essendo un presupposto per il
riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr.
STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre
2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata
in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria
giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019
del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo,
“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.
Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. L’art. 9
cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente
legge non disponga altrimenti.
Giusta
il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre
due anni prima di tale giorno.
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato
pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI
va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della
prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle,
la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr.
art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il
nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il
nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente
termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Il
legislatore ha, dunque, introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede
nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine
quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere
diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. DTF
146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1.,
pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015
consid. 3.2.; Prassi LADI ID
emessa dalla SECO, p.to. B49).
2.4. Giusta l’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi
contributi.
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali
a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la
perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere
versate da un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione.
Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il salario
che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in correlazione con
l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere percepite in virtù
degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO È così decisivo sapere se l’incapacità
lavorativa è subentrata durante il rapporto di lavoro o al difuori dello
stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella prima ipotesi
si applica l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso entra in
considerazione soltanto l’art. 14 cpv. 1 lett. b CO (cfr. STF 8C_645/2014 del 3
luglio 2015 consid. 2).
2.5. Nella
Prassi LADI ID la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione al
periodo minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario,
prevedono quanto segue:
"
(…)
B143 Ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante
almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1
lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono
assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito
di un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).
(…)
B144 Oltre ad aver esercitato
un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta
a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a
insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Nella
Prassi LADI ID, fra i periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art.
13 cpv. 2 LADI, vengono segnatamente enumerati:
"
(…)
B164 I periodi durante i quali
l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o
infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti considerati
periodi di contribuzione. (…)”
Infine la Prassi
al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e di
periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio
2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.;
STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre
2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;
STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144
V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro
per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i
relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a
condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o
d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono
parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più
di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era
domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art.
13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269
segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto
al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di
contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8
agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF
8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto
che ex art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione, ossia un’attività salariata ai sensi della LAVS
(cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.).
L’esenzione dal periodo di
contribuzione interviene allorché un assicurato entro il termine quadro non è
stato vincolato da un rapporto di lavoro e non ha potuto soddisfare i relativi
obblighi durante oltre 12 mesi complessivamente a seguito, segnatamente, di
formazione o riqualificazione professionale, rispettivamente malattia o
infortunio, a condizione che durante questo periodo sia stato domiciliato in
Svizzera (cfr. consid. 2.6.).
Giusta l’art. 9 cpv. 3 LADI il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima del
giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla
prestazione (cfr. consid. 2.3.).
Il ricorrente ha chiesto
l’applicazione del prolungamento del termine quadro per il periodo di
contribuzione decretato durante la pandemia di Covid-19 (cfr. doc. 80; I;
XXVI).
L’art. 8a Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), valido dal 26 marzo 2020
(cfr. RU 2020 1075) al 31 agosto 2020 (cfr. cfr. RU 2020 3569) enuncia:
" 1
Tutte le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI
beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste
indennità non sono computate nell’attuale numero massimo di indennità
giornaliere.
2 Se necessario, il termine quadro per la
riscossione della prestazione è prolungato di due anni.”
La Direttiva 2020/04
“Actualisation et mise en oeuvre des règles
spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution pour cause
de pandémie” del 3 aprile 2020 al p.to 1 prevede:
" Le délai-cadre d’indemnisation pour toutes les personnes qui ont
droit aux indemnités à partir du 1er mars est prolongé à concurrence de la
durée de validité de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Cette durée court
à partir du 1er mars et ces règles sont valables jusqu’à l’abrogation de
l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage.
Trois exemples illustrent cette procédure pour le
cas hypothétique où l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage serait abrogée le
30 avril (61 jours après le 1er mars):
- La personne A a un délai-cadre ouvert depuis le
1er novembre 2019 et a encore 300 indemnités journalières ouvertes en date du
1er mars 2020. Du 1er mars 2020 au 30 avril 2020, elle perçoit les indemnités
journalières supplémentaires. Son droit au 1er mai compte encore 300 indemnités
journalières. Son délai-cadre est prolongé de 61 jours.
- La personne B ouvre un nouveau délai-cadre
d’indemnisation le 17 mars 2020. Du 17 mars au 30 avril 2020, la personne A ne
perçoit que les indemnités journalières supplémentaires. La perception des
indemnités journalières habituelles ne commence que le 1er mai 2020. Son
délai-cadre est prolongé de 45 jours.
- La personne C a épuisé son droit ordinaire aux
indemnités le 25 février 2020. Son délai-cadre dure toutefois encore jusqu’au
31 mars 2020. Elle ne peut percevoir d’indemnités journalières supplémentaires parce
qu’elle n’avait déjà plus droit aux indemnités le 1er mars 2020.
Prolongation du délai-cadre pour les personnes
qui atteignent la fin de celui-ci ou arrivent en fin de droits le 1er mars 2020
ou ultérieurement
Le délai-cadre est prolongé pour toutes les
personnes qui n’étaient pas arrivées en fin de droit le 1er mars 2020 donc y
compris celles dont le délai-cadre a pris fin après cette date. Si une personne
dans ce cas souhaite, au terme du délai-cadre d’indemnisation prolongé, ouvrir
un nouveau délai-cadre d’indemnisation, le nouveau délai-cadre de cotisation
dure aussi longtemps que le précédent délai-cadre d’indemnisation prolongé.
Cela permet de garantir qu’un éventuel droit existant à la fin du délai-cadre initial
soit maintenu. Le délai-cadre de cotisation prolongé vaut pour tous les
délais-cadres consécutifs qui seront ouverts à partir de la date correspondant
à la fin de la validité de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage plus la
durée de cette dernière. Le délai-cadre des personnes arrivant en fin de droits
à partir du 1er mars 2020 est prolongé de manière rétroactive et ces personnes
peuvent percevoir rétroactivement les indemnités journalières supplémentaires à
partir de leur arrivée en fin de droits. La condition est qu’elles demeurent
activement inscrites auprès de l’ORP. Une éventuelle réinscription a lieu à la
date de la désinscription précédente et les personnes peuvent bénéficier des
indemnités journalières supplémentaires à partir du 1er mars 2020. Les
indications de la personne assurée doivent toutefois être remises à la caisse
de chômage (CCh) compétente pour toute la durée d’indemnisation, mois de mars
entier inclus. Deux exemples illustrent cette procédure pour le cas
hypothétique où l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage serait abrogée le 30
avril (61 jours après le 1er mars):
- La personne D aurait épuisé son droit ordinaire
aux indemnités le 31 mars 2020. Son délaicadre dure toutefois encore jusqu’au
1er juin 2020. Elle peut percevoir les indemnités journalières supplémentaires
du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 et toucher les indemnités journalières
auxquelles elle a encore droit à partir du 1er mai 2020. Son délai-cadre est
prolongé de 61 jours. Si, dans les 61 jours qui suivent le 1er mai 2020, elle
ouvre un nouveau délai-cadre, son délai-cadre de cotisation est aussi prolongé
de 61 jours.
- La personne E a un délai-cadre ouvert jusqu’au
1er avril 2020. Pour elle, le délai-cadre est prolongé jusqu’au 31 mai (donc de
61 jours) et elle perçoit les indemnités journalières supplémentaires du 1er
mars 2020 au 30 avril 2020. Si elle a encore des indemnités restantes, elle
peut les percevoir entre le 30 avril 2020 et le 1er juin 2020. Si, dans les 61
jours qui suivent le 1 e mai 2020, elle ouvre un nouveau délai-cadre, son
délai-cadre de cotisation est aussi prolongé de 61 jours.”
Con
effetto dal 1° settembre 2020 (cfr. RU 2020 3569) il tenore dell’art. 8a
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, valido fino al 31
dicembre 2023 (cfr. art. 9 cpv. 3bis), è il seguente:
" 1…
2 Il termine
quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati che tra il 1°
marzo 2020 e il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere
supplementari al massimo è prolungato della durata corrispondente al periodo
durante il quale l’assicurato ha avuto diritto alle indennità giornaliere
supplementari, ma al massimo di sei mesi.
3 L’assicurato
il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato prolungato
conformemente al capoverso 2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamento del
termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine
quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del
termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del
prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al
capoverso 2.”
L’art. 17 cpv. 1 lett. c della Legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 in
vigore dal 26 settembre 2020 prevede che il Consiglio federale può emanare
disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) con riguardo, in particolare, al “prolungamento
del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno
avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari”.
L’art. 17 cpv. 2 e 3 Legge
COVID-19 sancisce:
" 2 A tutte le persone aventi diritto
all’indennità secondo la LADI è riconosciuto per i periodi di controllo di
marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere
supplementari. Queste indennità non sono computate nell’attuale numero massimo
di indennità giornaliere di cui all’articolo 27 LADI.
3 Per gli
assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al
capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è
prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle
indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di
contribuzione è prolungato all’occorrenza della stessa durata.”
Secondo la Direttiva 2020/15:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 30 ottobre
2020:
" 1.2
Aumento del numero di indennità giornaliere e prolungamento del termine quadro
per la riscossione delle prestazioni per le persone aventi diritto
all’indennità giornaliera in data 1° marzo 2020 o successiva
La difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce
le possibilità di trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità
giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione
delle prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le
indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un
lavoro è molto difficile.
Ogni persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora
esaurito le sue indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità
giornaliere supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020.
Le normali indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120
indennità giornaliere supplementari risulteranno esaurite. Anche durante la
riscossione delle indennità giornaliere supplementari si applicano tutte le
disposizioni della LADI (es. per quanto riguarda i periodi di attesa o di
sospensione).
Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene
prolungato di 6 mesi per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di
tale termine e che dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il
cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni si apre dopo il 1°
marzo 2020, tale periodo viene prolungato per la durata che va dall’inizio del
termine quadro per la riscossione delle prestazioni fino al 31 agosto 2020.
Tre casi di studio illustrano
l’applicazione di questa procedura:
- La persona A ha un termine quadro per la riscossione
delle prestazioni dal 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora diritto a
300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le 120
indennità giornaliere supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14 agosto
2020 può riscuotere nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora
diritto a 300 indennità giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione
delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi.
- La persona B riceve un nuovo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni in data 01.04.2020. Durante il periodo dal 1°
aprile al 31 agosto 2020 la persona B riceve esclusivamente le indennità
giornaliere supplementari. La riscossione dell’indennità giornaliera normale
inizia solo a partire dal 1° settembre 2020. Il suo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni viene prolungato di 5 mesi.
- La persona C ha esaurito il diritto alle indennità al
25 febbraio 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni
dura ancora fino al 31 marzo 2020. Non può percepire indennità giornaliere
supplementari perché al 1° marzo 2020 non ne aveva più diritto.
Disposizione transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo
2020, hanno esaurito il diritto alle indennità (prima dell’entrata in vigore
delle disposizioni della direttiva 2020/04):
Per loro, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni
viene prolungato con effetto retroattivo, in modo da consentire la riscossione
delle indennità giornaliere supplementari retroattivamente dall’esaurimento del
diritto. A tale scopo la persona deve essere attivamente iscritta all’URC.
Un’eventuale re-iscrizione avviene a partire dalla data di scadenza
dell’iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa beneficiare
delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. I dati della
persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di disoccupazione
competente per l’intero periodo di riscossione, compreso
l’intero mese di marzo.
ð Vedi anche Prassi
LADI ID B38a nuovo
1.3 Adeguamento della durata del termine quadro per il periodo
di contribuzione al termine quadro prolungato per la riscossione delle
prestazioni
Se, alla fine del termine quadro prolungato per la riscossione
delle prestazioni, viene aperto un termine quadro seguente per la riscossione
delle prestazioni, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione dura
tanto quanto il precedente termine quadro prolungato per la riscossione delle
prestazioni. Ciò garantisce il mantenimento di un eventuale diritto alla fine
del termine quadro originario per la riscossione delle prestazioni. Il termine
quadro prolungato per il periodo di contribuzione vale per tutti i termini
quadro seguenti per la riscossione delle prestazioni che vengono aperti fino al
31.08.2022 compreso.
Due casi di studio illustrano
l’applicazione di questa procedura:
- La persona D avrebbe esaurito le proprie indennità
giornaliere normali al 31 marzo 2020, ma il suo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni dura ancora fino al 1° giugno 2020.
Dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020
può riscuotere le 120 indennità giornaliere supplementari e dal 1° settembre
2020 (o prima, se le 120 indennità giornaliere supplementari sono già state
percepite) può percepire le indennità giornaliere residue che le spettano. Il
suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6
mesi. Se entro 2 anni dal 1° settembre 2020 la persona desidera aprire un
termine quadro seguente per la riscossione delle prestazioni, il termine quadro
per il periodo di contribuzione sarà anch’esso prolungato di 6 mesi.
- La persona E ha un termine quadro fino al 30 aprile
2020. Il suo termine quadro viene prolungato fino al 31 ottobre 2020 (di 6
mesi), cosicché dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 riceve le indennità
giornaliere supplementari. Essa può percepire le indennità giornaliere residue
che le spettano al 1° marzo 2020 tra il 31 agosto 2020 (o prima, se le 120
indennità giornaliere supplementari sono già state percepite) fino al 31
ottobre 2020. Se entro 2 anni dopo il 1° settembre 2020 la persona desidera
aprire un termine quadro seguente per la riscossione delle prestazioni, il
termine quadro per il periodo di contribuzione sarà anch’esso prolungato di 6
mesi.
Restano riservate eventuali disposizioni divergenti di una legge
transitoria dopo il 1° settembre 2020.
ð Vedi anche Prassi
LADI ID B38c nuovo”
Al riguardo cfr. pure Direttiva
2022/06 “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile
2022 pag. 9.
Sulla
portata delle direttive amministrative cfr. consid. 2.5.
Come indicato dalla Cassa (cfr.
doc. A; VI1), il prolungamento dei termini quadro costituisce una misura
eccezionale legata alla pandemia. In effetti ai sensi degli art. 17 Legge
Covid-19 e 8a cpv. 2 e 3 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione, in vigore dal mese di settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,
hanno diritto a un prolungamento del termine quadro per il periodo di
contribuzione gli assicurati il cui termine quadro per la riscossione della
prestazione è stato prolungato, ossia gli assicurati che tra il 1° marzo 2020 e
il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere supplementari
al massimo, rispettivamente le persone a cui è stato riconosciuto per i periodi
di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità
giornaliere supplementari. (cfr. pure Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020).
Nel caso di specie RI 1, che
presso l’URC di __________ si è annunciato per il collocamento il 20 aprile 2022
(cfr. doc. 1) - come evidenziato dalla parte resistente nella risposta di causa
(cfr. doc. VI) che su questo punto non è stata contestata dal ricorrente -, non
risulta, tuttavia, rientrare nelle categorie di assicurati appena menzionate.
Ne discende che egli non può
beneficiare di un prolungamento del termine quadro per il periodo di
contribuzione ai sensi della Legge Covid-19 e dell’Ordinanza Covid-19
assicurazione contro la disoccupazione.
Va,
in ogni caso, osservato che, indipendentemente dal prolungamento dei termini
quadro a causa del Covid-19, nel contesto della pandemia non ci sono state
deroghe agli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI per quanto attiene alla durata
minima di 12 mesi del periodo di contribuzione (cfr. Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033).
La censura di formalismo
eccessivo (cfr. doc. I) si rivela, peraltro, inconferente, considerato che
quest’ultimo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato
dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile quando l'applicazione
rigorosa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno
di protezione, diventa un fine a sé stante, complica in modo insostenibile la
realizzazione del diritto materiale o impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF
8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017
consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e
riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1.,
pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).
Il prolungamento dei termini
quadro non concerne questioni di procedura e le relative condizioni sono state
chiaramente fissate nella Legge Covid-19 e nell’Ordinanza Covid-19
assicurazione disoccupazione.
Il termine quadro determinante
per valutare se l’insorgente ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo o
se egli può esserne esonerato si estende, di conseguenza, dal 20 aprile 2020 al
19 aprile 2022.
2.8. Nella concreta evenienza la Cassa
ha deciso che l’assicurato, nel termine quadro determinante (20 aprile 2020 -
19 aprile 2022), presenta un periodo di contribuzione di 11,314 mesi (cfr. doc.
A), tenendo conto delle seguenti attività lavorative soggette a contribuzione
(cfr. doc. VI; XIII):
- __________ dal 20 aprile 2020
al 30 novembre 2020 (cfr. doc.13; 15; 17; 72);
- __________ dal 28 gennaio 2021
al 2 febbraio 2021 (cfr. doc. 38-40);
__________ dal 18 febbraio
2021 al 18 febbraio 2021 (cfr. doc. 41-44; 72);
- __________ dal 1° marzo 2021 al
1° marzo 2021 (cfr. doc. 46; 47; 72);
- __________ dal 29 marzo 2021 al
31 marzo 2021 (cfr. doc. 49; 50; 72; 85);
__________ dal 1° aprile
2021 al 18 maggio 2021 (cfr. doc. 51-55; 72);
- __________ dal 17 maggio 2021
al 17 maggio 2021; dal 7 giugno 2021 all'8 giugno 2021 (cfr. doc. 57-59);
- __________ dal 16 giugno 2021
al 2 luglio 2021 (cfr. doc. 61-64; 72);
__________ dal 13 luglio
2021 al 13 luglio 2021 (cfr. doc. 60);
__________ dal 19 luglio
2021 al 20 agosto 2021 (cfr. doc. 65-67; 72).
Al
riguardo è utile evidenziare che va considerato mese di contribuzione ogni mese
civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione (art. 11
cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile sono
addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di contribuzione (art.
11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv.
2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze
sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI ); secondo giurisprudenza,
per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di lavoro vengono di
principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4 (cfr. DLA 1992 N.
1 pag. 70 consid. 3; 122 V 256).
Il
periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato
secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se
l’assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il
periodo di contribuzione conta un’unica volta (art. 11 cpv. 4 OADI).
È vero che dalle carte
processuali emergono anche le seguenti attività:
- __________ dal 24 agosto 2020
al 24 agosto 2020 (cfr. doc. 24; 25; 26; 72);
- __________ dal 26 agosto 2020
al 26 agosto 2020 (cfr. doc. 27-29; 72);
- __________ dal 17 settembre
2020 al 19 settembre 2020 (cfr. doc. 19; 20; 72);
- __________ dall’8 ottobre 2020
al 9 ottobre 2020 (cfr. doc. 21; 22; 23; 72; 85);
- __________ dal 4 al 6 novembre
2020 (cfr. doc. 31-33; 72);
- __________ presso __________
dal 16 al 17 novembre 2020 (cfr. doc. 35-37; 72; 85).
È altrettanto vero, tuttavia,
che, conformemente a quanto esposto dalla Cassa (cfr. doc. A; VI), tali
attività riguardano periodi del 2020 già considerati quale periodo di
contribuzione, e meglio il lasso di tempo dal 20 aprile (corrispondente alla
data di inizio del termine quadro per il periodo di contribuzione) al 30
novembre 2020 in cui l’insorgente era alle dipendenze della __________ al 50%
(cfr. doc. 15: contratto di impiego del 19 giugno 2019).
Contrariamente a quanto auspicato
dall’insorgente (cfr. doc. XXVI), l’attività presso __________ precedente alla
data di inizio del termine quadro, ovvero al 20 aprile 2020, non può essere
tenuta in considerazione ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione
nel termine quadro 20 aprile 2020 - 19 aprile 2022.
In relazione all’attività svolta
per __________ dal 22 novembre 2021 al mese di febbraio/marzo 2022 (cfr. doc.
69; 3), va poi osservato che si è trattato di un programma di riqualifica per
persone che cercano lavoro, finalizzato alla reintegrazione nel mercato del
lavoro e svolto tramite l’assistenza sociale. L’assicurato non era alle
dipendenze di __________, la quale “ist gemäss Leistungsaufträgen vom Amt
für Wirtschaft und Arbeit wie auch vom Amt für Gesellschaft und Soziales
verpflichtet, Ausbildungsangebote und Qualifizierungsprogramme für
anspruchsberechtigte Arbeitslose sowie für Personen der Sozialhilfe
durchzuführen. Oberstes Ziel ist die Integration der Teilnehmenden in die
Arbeitswelt” (cfr. __________).
In effetti da un messaggio di
posta elettronica del 2 giugno 2022 di quest’ultima alla Cassa si evince:
" (…) Wir
sind ein Qualifizierungsprogramm für Stellensuchende bzw. Herr RI 1 war nicht
bei uns angestellt, sondern hat unser Programm über den Sozialdienst Wasseramt
besucht. Aus diesem Grund können wir die Arbeitgeberbescheinigung nicht
ausfüllen.
(...)” (Doc. 68)
L’attività effettuata presso tale
ente non configura, dunque, un periodo di contribuzione, come del resto
indicato dalla parte resistente (cfr. doc. XIII; XIX; XXIX).
In proposito giova del resto
rilevare che il Tribunale federale con giudizio 8C_754/2012
del 15 marzo 2013, pubblicato in DTF 139 V 212 ha stabilito, da un lato, che, benché secondo la lettera e la sistematica l'art. 23 cpv. 3bis LADI (“Il guadagno
conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro
finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i
provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.”) riguardi
solo la determinazione del guadagno assicurato, una persona con l'esercizio di
un'attività che ricade nel campo di applicazione di questa disposizione non
adempie un periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI (consid.
3.3).
Dall’altro, che costituiscono
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell'art. 23 cpv. 3bis LADI
non solo i provvedimenti giusta gli art. 59 segg. LADI, bensì tutte le misure
d'inserimento finanziate integralmente o parzialmente dai poteri pubblici; l'art.
38 cpv. 1 OADI è conforme alla legge (consid. 4.1).
Per stabilire se
un'attività debba essere qualificata come partecipazione a un provvedimento
d'inserimento, non è decisivo che l'attività svolta sia pure ricercata nella
libera economia. Determinante è piuttosto lo scopo dell'occupazione (consid.
4.2).
Infine nemmeno l’attività
lavorativa indipendente esercitata a marzo e aprile 2022 per fondare un proprio
commercio di biciclette e successivamente di forniture di articoli per cani
(cfr. doc. I; XI) può essere considerata quale periodo di contribuzione,
ritenuto che ai fini dell’adempimento dello stesso vale unicamente l’attività
salariata ai sensi della LAVS (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid.
4.1.).
Finalità dell’assicurazione contro la
disoccupazione è, infatti, quella di garantire un’adeguata compensazione
della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati
(cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non di farsi carico del rischio
imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo
cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il
quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011
del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; STF 8C_921/2013
del 15 aprile 2014; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.6., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22
febbraio 2023; STCA 38.2011.3. del 5 settembre 2011 consid. 2.5.;
D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en
droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg.,110).
2.9. Non risultano, d’altronde,
ulteriori periodi assimilabili a un periodo di contribuzione ai sensi dell’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.), oltre al lasso di tempo dal 28
luglio 2021, quando l’assicurato è stato vittima di un infortunio ed era alle
dipendenze della __________ (cfr. doc. 65), al 20 agosto 2021, già tenuto conto
negli 11,314 mesi di contribuzione (cfr. doc. XIII; consid. 2.8.).
La parte ricorrente sostiene che
le conseguenze di tale infortunio sarebbero durate fino ad ottobre 2021 (cfr.
doc. XI).
Tuttavia l’insorgente, a far
tempo dal 21 agosto 2021, non era più alle dipendenze della __________, alla
quale era legato in ogni caso da un contratto della durata di tre settimane
iniziato 19 luglio 2021 (cfr. doc. 66).
Per inciso si rileva che per
svista la Cassa, il 2 febbraio 2023, ha indicato che l’infortunio del luglio
2021 si sarebbe protratto fino all’ottobre 2022, da intendersi invece fino
all’ottobre 2021, come invocato dalla parte ricorrente. In effetti la parte
resistente ha specificato che l’infortunio, dopo la fine del contratto di
impiego con la __________, avrebbe avuto al massimo una durata di circa 2,5
mesi, ossia dal 21 agosto alla fine di ottobre 2021 (cfr. doc. XIII).
Va, altresì, ricordato che la
condizione determinante per ammettere l’esistenza di un periodo assimilabile a
un periodo di contribuzione non è la circostanza che l’assicurato abbia pagato
Fatti
i contributi, ma piuttosto che sia stato parte di un rapporto di lavoro (cfr.
STF 8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3; STF 8C_782/2017 del 16 maggio
2018 consid. 3.3.).
2.10. Nel termine quadro per il periodo di
contribuzione che si estende dal 20 aprile 2020 al 19 aprile 2022
l’assicurato ha così
comprovato unicamente 11,314 mesi di contribuzione. Egli non ha, infatti,
fornito alcun elemento concreto circa ulteriori periodi da considerare ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 e 2 LADI
Al
riguardo non va dimenticato che il principio inquisitorio non è incondizionato,
ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA
2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.
113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in
particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello
di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,
le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF
8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021
consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017
del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.
3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5
settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a).
In simili condizioni
l’insorgente, nel termine quadro determinante, non raggiunge il periodo di
contribuzione di 12 mesi previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI.
2.11. Il ricorrente neppure può essere
esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 LADI.
L’assicurato,
in effetti, nel termine quadro di contribuzione pertinente (19 aprile 2020 - 20
aprile 2022), può tutt’al più vantare, da una parte, un arco di tempo di quasi 2,5
mesi, dal 21 agosto 2021 alla fine del mese di ottobre 2021, come preteso dal
medesimo (cfr. doc. XI; consid. 2.9.), in cui non era più attivo quale
dipendente (il contratto di lavoro con la __________ era giunto a
termine il 20 agosto 2021; cfr. doc. 65) e a
seguito dell’infortunio del luglio 2021 non ha potuto adempiere il periodo di
contribuzione.
Circa i periodi di malattia
connessi all’infezione da Covid-19 a cui l’assicurato sarebbe risultato
positivo due volte e che avrebbe necessitato un ricovero in un ospedale di __________
(cfr. doc. I), il TCA si limita a sottolineare che gli stessi non sono stati
meglio precisati, ad esempio in relazione alle date specifiche delle affezioni,
né documentati da alcun certificato medico.
Dall’altra, un lasso di tempo di
circa 4,5 mesi, dal 22 novembre 2021 fino al più tardi la fine di marzo 2022
(cfr. doc. 69; 3) presso __________, che la Cassa stessa ha riconosciuto quale
formazione (cfr. doc. XIII).
Anche considerando che i motivi
di esenzione possono essere cumulati (cfr. STF 8C_329/2020 del 10
settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; Prassi LADI ID
emessa dalla SECO, p.to B182), il ricorrente, nel
termine quadro di riferimento, potendo far valere globalmente al massimo circa
7 mesi di esonero, non ossequia ad ogni modo la condizione necessaria per
essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14
cpv. 1 lett. a e b LADI, secondo cui un assicurato durante oltre dodici mesi
complessivamente non è stato vincolato da un rapporto di lavoro per, in
particolare, infortunio, malattia, formazione, riqualificazione professionale (cfr.
STCA 38.2015.60 del 27 gennaio 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2008.66 del 11 marzo
2009 consid. 2.11.; STCA 38.2006.5 del 15 maggio 2006 consid. 2.11.).
È peraltro utile ribadire,
ritenuto che la parte ricorrente ha proposto di sommare i mesi in cui
l’assicurato ha lavorato a quelli in cui era impegnato con la formazione o era
inabile a causa di infortunio (cfr. doc. XVI; XXVI), che non è possibile
cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.6.).
2.12. Stante quanto precede occorre
concludere che a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a
prestazioni LADI a decorrere dal 20 aprile 2022, considerato che il medesimo
non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione previsto dall’art. 13 LADI,
né può essere liberato dall’obbligo di compierlo sulla base dell’art. 14 cpv. 1
LADI.
Per completezza in riferimento al
confinamento anti Covid-19 menzionato dall’insorgente (cfr. doc. XI; XVI) si
rileva che lo stesso non va considerato di per sé quale periodo di
contribuzione, bensì unicamente se l’assicurato era in possesso di un contratto
di lavoro. In effetti la Cassa ha ad esempio tenuto conto del lasso di tempo a
partire dal 20 aprile 2020 quando egli era alle dipendenze del __________ (cfr.
consid. 2.8.).
Il confinamento nemmeno può
essere trattato quale motivo di esonero, in quanto, in primo luogo, l’art. 14
LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo
contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa
precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale
disposto vanno interpretate restrittivamente (cfr. STF
8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 2.2.2.; STF 8C_415/2012 del 21 febbraio
2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171).
In secondo luogo,
le norme introdotte dalla Legge Covid-19 e dall’Ordinanza Covid-19
assicurazione contro la disoccupazione non contemplano alcuna regolamentazione
eccezionale al riguardo.
La
decisione su opposizione del 25 ottobre 2022 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.13. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
Considerandi
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.14
L’insorgente
ha domandato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore
dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. STF 8C_63/2014 del 12 maggio 2014; DTF 110 V 360 consid. 1b).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Giova,
inoltre, osservare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della
difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
2.15
L’istante va considerato indigente
quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi
interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e
della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF
8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF
8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.16
Nel
caso di specie dagli atti di causa risulta che il ricorrente è al beneficio
dell’assistenza sociale (cfr. doc. V1).
In
tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va
poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, visti anche i non proprio evidenti quesiti posti
dalla fattispecie che hanno implicato un intenso scambio di allegati tra le
parti, appare giustificato.
È vero che la Cassa ha contestato
l’ossequio della condizione della necessità del patrocinio da parte di un avvocato
(cfr. doc. VI1; XIV).
Tuttavia è piuttosto nella
procedura amministrativa che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento
di tale presupposto (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).
Nella
procedura davanti a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta
necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in
cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe
ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze
giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio
giustifichi il dispendio.
Nella procedura amministrativa il
requisito della necessità di un avvocato deve, invece, essere esaminato in base
a criteri più severi (cfr. STF
8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.
161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
Infine
le argomentazioni ricorsuali non risultavano palesemente destituite di esito
favorevole.
Il
TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.
È riservato l'eventuale obbligo
di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF
9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020
consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata
in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
2.17
Il
ricorrente, che ha conferito il mandato di rappresentarlo all’avv. RA 1
solamente nel mese di novembre 2022 (cfr. doc. B), non
può per contro beneficiare del gratuito patrocinio nella fase preprocessuale,
come invece da lui richiesto (cfr. doc. II), non essendo patrocinato da un
avvocato.
In
effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF
8C_78/2019 del 10 aprile 2019; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.;
STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2
e DTF 132 V 200 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid.
2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del
20.
gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid.
2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13
marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio davanti al TCA è accolta.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti