38.2022.92
Rettamente la Cassa ha negato il diritto alle indennità per insolvenza al ricorrente, poiché era in età di pensionamento e quindi esonerato dall'obbligo dl pagamento dei contrbuti AD
6 marzo 2023Italiano16 min
29.09.2022 - ore 10.00, decisione inviata poi alla Cassa di disoccupazione. (…)”
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.92
rs
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25
novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con la
decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 (cfr. doc. A1) la CO 1 (in
seguito: Cassa) ha confermato la decisione emessa il 6 ottobre 2022 (cfr. doc.
17) con la quale aveva negato ad RI 1, nato il __________ 1950, il diritto di
beneficiare delle indennità per insolvenza richieste il 4/6 ottobre 2022 per i
periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - agosto 2022 in relazione a stipendi
non versati (fr. 57'996.--complessivi) dalla ditta __________ di __________
presso cui è stato alle dipendenze quale consulente dal 1° febbraio 2021 al 31
agosto 2022 (cfr. doc. 19-20), in quanto era in età di pensionamento e quindi
esonerato dall’obbligo del pagamento dei contributi all’assicurazione contro la
disoccupazione.
1.2. Contro
la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 RI 1 ha interposto un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto
alle indennità per insolvenza per i mesi da maggio ad agosto 2022, rilevando in
particolare:
"
(…)
8.
Il ricorrente non ha
violato alcun obbligo di comportamento in punto ai suoi doveri imposti dalla
legge in materia della LADI e specificatamente in quella di fallimento.
9.
Non può pertanto essere
mosso alcun rimprovero e/o mancanza poiché il ricorrente ha rispettato a pieno
Fatti
i propri doveri sanciti dalla LADI.
10.
Il fallimento di __________
è stato pronunciato dalla Pretura di __________ in data 28.09.2022 a far data
29.09.2022 - ore 10.00, decisione inviata poi alla Cassa di disoccupazione. (…)”
(Doc. I)
1.3. Nella propria risposta di causa del
29 dicembre 2022, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su
opposizione dell’11 novembre 2022, ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 2 gennaio 2023 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione
del 6 ottobre 2022, confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre
2022, ad RI 1 il diritto di percepire indennità per insolvenza richieste a ottobre
2022 per i mesi da maggio ad agosto 2022 (cfr. doc. I; consid. 1.2.), in cui
era alle dipendenze - fino al 31 agosto 2022 - della __________.
2.2. Ai sensi
dell'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in
Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera
lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore
di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti
salariali oppure
b. il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI
enuncia che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di
pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le
donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi.
Per
inciso giova rilevare che il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato
la riforma AVS 21, la quale, in particolare, armonizza l’età della pensione
(età di riferimento) per donne e uomini a 65 anni ed entrerà in vigore il 1°
gennaio 2024. Sono previste delle misure compensative per le donne della
generazione di transizione (cfr. FF 2019 5179; https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html).
Le persone che, pur avendo
raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, esercitano ancora un’attività
lucrativa non versano più i contributi all’assicurazione contro la
disoccupazione (AD). Esse, tuttavia, continuano a versare i contributi
all’AVS/AI/IPG (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), beneficiando ad ogni modo di una
franchigia (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS; 6quater OAVS).
2.3. In dottrina Boris Rubin,
in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a
proposito dell’art. 51 cpv. 1 LADI, evidenzia che:
" (…)
4 Assujettissement aux
cotisations. – L'indemnité en cas d'insolvabilité est réservée aux
travailleurs assujettis au paiement des cotisations à l'assurance-chômage. Il
s'agit des personnes tenues de cotiser sur le revenu d'une activité dépendante
au sens des art. 2 al. 1 let. a LACI et 5 LAVS. Ce qui est déterminant, c'est
le fait que les créances salariales couvertes par l'assurance-insolvabilité
correspondent à une période où les travailleurs ont été tenus de payer des
cotisations à. l'assurance-chômage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI.
Peu importe donc le statut
des personnes au moment de la demande d'indemnité.
Une période minimale de
cotisation n'est pas requise (FF 1980 III 612), pas plus qu'un domicile en
Suisse (ATF 132 V 82 consid. 5.5 p. 91) ou une autorisation de travailler en
bonne et due forme (DTA 1992 p. 94 consid. 3 p. 97). Les frontaliers ont droit
à l’indeminité (ATF 112 V 143; FF 1980 III 613); les saisonniers également. (pag.
423)
(…).
1 Généralités. –
Seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l'objet d'une exception
prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l'assurance-chômage. Les
indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation
d'assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions
de droits acquis ou en cours d'acquisition se rapportant à des périodes durant
lesquelles ils étaient parties à. un rapport de travail (v. 9a N 3). Sauf
exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu'aux personnes
ayant le statut de salarié. (pag. 64)
(…).
12 Lettre c. – Les
personnes visées à la let. c n'ont pas droit aux prestations, de sorte qu'il
était logique de les dispenser de contribuer.” (pag. 66)
Rubin,
inoltre, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ed. Schulthess
2019, N. 721 pag. 149, precisa che “les travailleurs
assujettis au paiement de cotisations
671
(…) ont droit à une indemnité en
cas d’insolvabilité”.
La
nota 671 enuncia che “cet assujettissement est une
condition du droit. Il y a cependant une exception. Elle concerne les
travailleurs n’ayant pas atteint l’âge pour cotiser à l’AVS. Ceux-ci ont droit
à l’indemnité (art. 73 OACI). A noter que ceux occupant une position assimilable à celle d’un
employeur (et leur conjoint), n’y ont pas droit, même s’ils ont cotisé (art. 51 al. 2 LACI ; DTA 2016 p. 239 ; TF, 8C_865/2015 ; TFA, C 160/05 ; N 601
ss). Ne sont pas déterminants le fait que
les cotisations aient été payées et le fait que le travailleur ait bénéficié
d’une autorisation de travailler”.
2.4. Nella Prassi
LADI II (Indennità per insolvenza), emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economica (SECO) quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.;
STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3;
STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag.
61), al p.to B9 modificato nel luglio 2018, è sottolineato:
" AVENTI DIRITTO
B9 I lavoratori
soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro insolvente
che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in
Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno ancora
raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori
soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per l’II
corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento viene
meno l’obbligo contributivo.
Il
diritto all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio
di un’attività salariata soggetta a contribuzione. In particolare, non è
determinante la condizione della residenza o del domicilio, per cui anche i
frontalieri o i lavoratori che risiedono all’estero possono chiedere l’II. Non
è neppure determinante il fatto che i contributi sociali siano stati
Considerandi
effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga un permesso di lavoro
valido.
In
base all’articolo 11 LLN, gli organi esecutivi sono tenuti a segnalare per
accertamento all’organo cantonale competente in materia di lotta contro il
lavoro nero gli indizi e i casi sospetti di lavoro nero.”
Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid.4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3 DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314.
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
133.
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.;
Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in:
RDS 1992 II p. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, p. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nell’evenienza concreta dalle carte
processuali emerge che RI 1 è stato assunto dalla __________ il 31 gennaio 2021
con effetto dal 1° febbraio 2021 in qualità di consulente della società a tempo
indeterminato con uno stipendio lordo di fr. 4'800.-- mensili (cfr. doc. 26).
Il ricorrente, in una lettera del
15.
maggio 2022 indirizzata alla SA, ha sollecitato il pagamento dei salari
arretrati riguardanti i periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - maggio 2022
(cfr. doc. 27).
Il 28
settembre 2022 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il
fallimento della __________ a far tempo dal 29 settembre 2022 su istanza della
società medesima (cfr. doc. 31-32 = A2; 33).
L’insorgente,
il 4/6 ottobre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per
insolvenza relativa ai suoi crediti salariali nei confronti della __________
dei periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - agosto 2022 per un totale di
fr. 57'996.-- (cfr. doc. 19; 20; consid. 1.1.).
Con decisione del 6 ottobre 2022 la
Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto aveva già raggiunto
l’età di pensionamento AVS (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 novembre
2022.
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Nel
ricorso RI 1, conformemente all’art. 52 cpv. 1 LADI, ha limitato la propria
richiesta di indennità per insolvenza agli stipendi non pagati degli ultimi
quattro mesi in cui era alle dipendenze della società in questione (cfr. doc.
I; consid. 1.2.).
2.6
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato
della Cassa, la quale ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per
insolvenza richieste nel mese di ottobre 2022, debba essere tutelato.
In effetti, da una parte, ai sensi
dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente
i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione. Pertanto, tenuto
conto che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per
gli uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS)
viene meno l’obbligo contributivo (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI; consid. 2.2.),
possono pretendere tale indennità, sempre che le ulteriori condizioni siano
ossequiate, i lavoratori che non hanno ancora compiuto l’età normale della pensione
AVS (cfr. consid. 2.2.-2.4.).
Dall’altra, RI 1 ha effettivamente
compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS),
già il 25 febbraio 2015, ossia prima di iniziare l’attività alle dipendenze
della __________ cominciata il 1° febbraio 2021 (cfr. consid. 2.5.).
L’insorgente, perciò, durante il
periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________, non era più da
considerare quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione giusta
l’art. 51 cpv. 1 LADI.
Egli, di conseguenza, non ha
diritto alle indennità per insolvenza (cfr. STCA 38.2019.36 del 10 luglio 2019;
STCA 38.2017.49 del 17 agosto 2017; STCA 38.2016.20 del 20 febbraio 2017,
pubblicata in RtiD II-2017 N. 59).
Ne discende
che la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 impugnata deve essere
confermata.
Per completezza va osservato che nel
caso in cui i contributi all’AD fossero stati dedotti dagli stipendi versati dalla
__________ al ricorrente, essi andrebbero restituiti. Tale questione esula, in
ogni caso, dalla presente vertenza (cfr. STCA 38.2019.36 del 10 luglio 2019
consid. 2.3.).
Inoltre
è utile rilevare che anche il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 46-47) è riconosciuto ai lavoratori,
il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, se, tra l’altro, sono soggetti
all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art.
31.
cpv. 1 lett. a LADI; DTF 111 V 387).
Un assicurato
perde, peraltro, il diritto all’indennità di disoccupazione
quando egli raggiunge l’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS. Ciò vale
anche nel caso di differimento della rendita oppure di anticipazione della
stessa (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LADI; DTF 134 V 418; STCA 38.2017.13
del 24 aprile 2017 = RtiD II-2017 N. 57).
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78
del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid.
2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7
febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.
2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti