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Decisione

38.2022.94

ILR negate a società attiva nel commercio carburante e gestione aree di servizio in concreto site al Confine. Attività è basata su mercato cambi valuta e prezzo carburante: perdita di lavoro subita in conseguenza del taglio delle accise sui carburanti in Italia rientra nel normale rischio aziendale

6 marzo 2023Italiano109 min

consumo per molti cittadini (cfr. articolo de La Regione del 23 luglio 2022, “Prezzo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.94+96-98

CL/DC/gm

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022 emanate da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. L’11

agosto 2022 la RI 1 di __________ - il cui scopo sociale consiste, in

particolare, nell’esecuzione in proprio e per conto terzi dell'acquisto e della

vendita di prodotti petroliferi e di articoli diversi all'ingrosso e al

dettaglio, nella gestione operativa e amministrativa di aree di servizio, nella

gestione operativa e amministrativa di esercizi pubblici (cfr. estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch) -

ha inoltrato alla Sezione del lavoro quattro preannunci di lavoro ridotto, e

meglio per le aree di servizio di __________, __________, __________ e __________

facendo valere una “perdita di lavoro probabile, in percentuale” del 50%

dal 22 agosto al 20 settembre 2022 (cfr. doc. 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4.).

Dai

formulari di preannuncio si evince che il lavoro ridotto annunciato colpisce:

-

per l’area di servizio di __________, tre lavoratori, al beneficio di un

contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.1.);

-

per l’area di servizio di __________, tre lavoratori, al beneficio di un

contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.2.);

-

per l’area di servizio di __________, tre lavoratori, al beneficio di un

contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.3.);

-

per l’area di servizio di __________, quattro lavoratori, al beneficio

di un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.4.).

Con

lettera del 20 maggio 2022, richiamata nei formulari di preannuncio in

relazione ai “motivi del preannuncio” (nonché per i “motivi alla base

del mutato volume delle ordinazioni” e per le “ragioni” della

“perdita di lavoro temporanea”), la società ha precisato quanto segue:

" (…) La

nostra rete di stazioni di servizio, si compone di una quarantina di punti

vendita, di cui oltre la metà è situata sul confine italo-svizzero, avendo da

sempre beneficato della “clientela del pieno” dalle vicine Lombardia e Piemonte

(riferito a nord nel contesto della regione del __________).

Il vertiginoso aumento del prezzo del

petrolio a livello internazionale – generato dal conflitto in Ucraina e dalle

relative sanzioni da parte di molti paese nei confronti della Russia – ha

indotto l’Italia ad adottare delle tempestive ed efficaci misure per ridurre il

costo al dettaglio dei carburanti (taglio delle accise sui combustibili fossili).

Altri Paesi europei, al contrario della Svizzera, hanno ridotto in maniera

importante il loro carico fiscale sui carburanti.

Tali misure hanno immediatamente avuto

effetti devastanti sulle vendite di carburanti nel nostro Cantone. (…)

Purtroppo, tra l’altro, notiamo che – oltre a mancare completamente la

clientela italiana (inclusa quella dei frontalieri!) – vi sono molti residenti

nel nostro Cantone (e sempre di più …) che si riforniscono in Italia. (…)

Le ragioni suddette, l’assenza di clienti e

il drammatico calo del fatturato, ci hanno costretto a ridurre e/o dimezzare

puntualmente sia i turni di lavoro, sia gli orari di apertura dei nostri

esercizi pubblici, nonché inserire il turno unico per alcune stazioni di

servizio a ridosso del confine.” (cfr. all. E a doc. 3)

Quali “misure adottate per

evitare il lavoro ridotto”, la RI 1 ha, infatti, indicato di aver fatto

ricorso alla “riduzione del personale per stazione di servizio. Riduzione

dell’orario di apertura delle stazioni di servizio. Introduzione turno unico

(10:00-19:00)” (cfr. all. E a doc. 3).

1.2. Con quattro decisioni (n. __________,

__________, __________ e __________) del 23 agosto 2022, la Sezione del lavoro ha

sollevato opposizione ai preannunci di lavoro ridotto presentati dalla RI 1 per

Fatti

i seguenti motivi:

"

(…)

3. Nel caso in esame,

l’azienda ha fatto valere quali motivi per l’introduzione del lavoro ridotto la

forte concorrenza del mercato sia indigeno che estero, in particolare

dall’Italia, dovuta al taglio delle accise sui carburanti (stazione di

benzina/ufficio cambi/vendita generi alimentari) e la collocazione geografica

nelle immediate vicinanze del confine.

Per quanto concerne in

particolare la perdita di lavoro dovuta ad un’accresciuta concorrenza, sia

indigena che estera, rileviamo che la stessa è suscettibile di colpire allo

stesso modo ogni datore di lavoro di questo settore e pertanto non assume

carattere eccezionale e straordinario. A ciò si aggiunga, segnatamente a

proposito del taglio delle accise sulla benzina in Italia, che tal circostanza,

dopo 6 mesi dalla sua introduzione, non costituisce più una circostanza

imprevedibile, infatti il mercato si è gradualmente adattato.

Alla luce della

giurisprudenza (…) le cause della riduzione di lavoro prevista – malgrado la

loro possibile intensità sull’occupazione della manodopera - sono da ascrivere

a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e,

pertanto, la perdita di lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza

esclusa dall’indennità per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 2.1.-2.4.)

1.3. In data 23 settembre 2022, la RI 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione del

23 agosto precedente.

La società ha fatto valere,

sostanzialmente, che la perdita di lavoro subìta doveva essere considerata

computabile, inevitabile e che era dovuta al taglio delle accise sui carburanti

introdotto (a mente della legale, senza precedenti) sul territorio italiano.

Tale misura politico-legislativa, ha precisato l’avv. RA 1, ha modificato il

mercato e causato una forte diminuzione del prezzo dei carburanti oltre

confine, con la conseguenza che in particolare i lavoratori frontalieri

(clientela di maggioranza delle stazioni di servizio site in prossimità delle

dogane), preferirebbero, poiché più vantaggioso, rifornirsi di carburante in

Italia e non più nel nostro Cantone. L’introduzione di tale misura, a mente

della rappresentante della RI 1, sarebbe da considerarsi non solo come un

evento straordinario - che esula, pertanto, dal normale rischio aziendale - ma

anche imprevedibile, e meglio come evincibile dal “sistema di controllo

interno” di cui dispone la società, che tiene, tra gli altri, conto proprio

dei “rischi di natura politica ed economica”.

Inoltre, secondo la patrocinatrice

della ricorrente, il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro

ridotto anche dal 22 agosto 2022 si giustificherebbe anche poiché la perdita di

lavoro annunciata sarebbe, anche e comunque, temporanea, e meglio alla pari

della misura introdotta in Italia relativa al taglio delle accise.

La RI 1 ha, poi, osservato che,

contrariamente a quanto concluso la Sezione del lavoro, alla base delle

motivazioni per cui ha chiesto le indennità per lavoro ridotto (anche) nel

periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022, non vi era né un aumento della

concorrenza indigena, né il “fattore” del “mercato dei cambi”.

La rappresentante della società,

in via subordinata, ha, infine, chiesto che al caso di specie sia

applicato l’art. 32 cpv. 3 LADI e che sia, pertanto, considerato un caso di

rigore (cfr. doc. 3 ed all.).

1.4. Con quattro decisioni su

opposizione del 27 ottobre 2022, la Sezione del lavoro ha confermato i propri

provvedimenti del 23 agosto 2022, sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) Va

osservato innanzitutto che la domanda di carburante è contraddistinta da una

scarsa elasticità, infatti all’aumento di prezzo non corrisponde una forte

diminuzione della domanda in virtù della necessità primaria di tale bene di

consumo per molti cittadini (cfr. articolo de La Regione del 23 luglio 2022, “Prezzo

della benzina alle stelle, automobilisti imperterriti: […] “la nostra

esperienza passata dimostra che la domanda di carburante e quindi le vendite

sono poco o per nulla influenzate dal prezzo”, spiega alla testata zurighese

Fabian Bilger, vicedirettore generale di Avenergy Suisse” […]).

A ciò si aggiunga che

il calo della domanda pare aver interessato principalmente i frontalieri, i

quali fanno rifornimento nella vicina Italia, vicino a dove abitano o sul

percorso in direzione della Svizzera, quando prima avveniva il contrario. In

tale contesto va detto che i frontalieri in Ticino ammontano a oltre 75'000

persone (…) mentre i veicoli immatricolati in Ticino sono oltre 220'000 (…) i

quali in larga parte sono alimentati con carburanti convenzionali (…).

Tale

"turismo" del carburante ha comunque interessato meno la popolazione

ticinese, la quale solo in determinate occasioni può combinare un viaggio in

Italia per altri motivi con un rifornimento (acquisti, lavoro, turismo, ecc.),

non essendo quasi mai conveniente recarsi in Italia con il solo scopo di fare

rifornimento ad un prezzo più basso, dato che il risparmio ottenuto viene

spesso vanificato dal viaggio di andata e ritorno (…).

In tale contesto vi sono

poi stati episodi di benzinai del comasco e del varesotto che hanno applicato

prezzi artificialmente più alti per via dell'accresciuta domanda, con maggiori

margini vista l'assenza delle accise (cfr. articolo VareseNews 6 aprile

2022,"Prezzi ribassati sul cartellone del distributore, multati i furbetti

del carburante"',

vanificando anche da questo punto di vista il teorico risparmio rispetto ai

prezzi svizzeri. Non bisogna nemmeno dimenticare che i prezzi del carburante

negli scorsi mesi sono stati influenzati anche da svariati fattori non legati

alla guerra in Ucraina o al taglio delle accise in Italia, tra cui le note

differenze di prezzo a livello regionale (articolo RSI 14 maggio 2022,

"Prima la trasparenza, poi le accise", https://www.rsi.ch/

news/svizzera/Prima-la-trasparenza-poi-le-accise-15324871.html) nonché alcuni

episodi di natura probabilmente speculativa (prezzo del barile in calo, prezzo

del prodotto raffinato più alto del normale, cfr. articolo tio.ch 3 giugno

2022, "Chi ci sta guadagnando davvero con questi superprezzi della

benzina",

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1587031/prezzo-tornato-greggio). Oltre a

ciò, il prezzo dei carburanti ha subito

variazioni anche in funzione dell'aumento dei costi di trasporto sul

Reno (non imprevedibile dato che storicamente è già successo altre volte) e

dalla ridotta capacità di produzione di petrolio e dei prodotti raffinati,

combinata con il ritorno pre-pandemici della domanda di carburante (cfr.

articolo RSI 17 marzo 2022,"Dietro i rincari del carburante, https://www.rsi.ch/news/economia/Dietro-i-rincari-dei-carburanti-15167152.html).

Gli elementi appena descritti, (…), laddove i commerci a ridosso del confine

sono vicendevolmente influenzati da fluttuazioni di prezzo e fanno capo

prevalentemente a clientela estera, rappresentano dinamiche di mercato

conosciute e dunque rientranti nel normale rischio aziendale per chi opera nel

settore.

4.2. Inoltre, a partire

dal mese di febbraio 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina e in seguito

con l'introduzione per la prima volta da parte del governo italiano del taglio

alle accise, si è assistito anche in Svizzera, dopo l'iniziale impennata, ad un

progressivo ma costante calo del prezzo della benzina e del gasolio (cfr.

grafico consultabile al link https://it.comparis.ch/carfinder/autofahren/ treibstoff-preisentwicklung-schweiz?emhlD=a35391e9ac042711ca65136b1c2ed7abb0cd98ca6ad0701c95c36877d4089793),

a testimonianza del fatto che il mercato ha iniziato quasi subito ad adattarsi

e che il fenomeno sta con il tempo diventando una dinamica di mercato come le

altre. Quest'ultima considerazione rafforza inoltre il fatto che i vari aspetti

che inizialmente potevano essere considerati imprevedibili e straordinari

(guerra in Ucraina, taglio delle accise), stanno con il tempo assumendo

carattere prevedibile, al punto da non più giustificare il riconoscimento alle

indennità per lavoro ridotto.

4.3. Per quanto attiene

all'ipotesi subordinata dell'opponente, che ritiene di far eventualmente

ricadere Ia perdita di lavoro nei casi rigore di cui all'art. 32 cpv. 3 LADI,

si osserva che di regola sono considerate computabili solo le perdite di lavoro

dovute a motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, cfr. pto. 2). Secondo

l'art. 32 cpv. 3 LADI, il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la

computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle

autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (clausola di rigore). La

clausola dei casi di rigore si applica in particolare alle fattispecie che non

sono direttamente riconducibili a motivi economici ma che ostacolano

considerevolmente o impediscono l'attività economica, come ad esempio i danni

causati da forze naturali (dr. Prassi LADI ILR C8). L'art. 51 OADI precisa

quanto segue in merito a detta clausola:

"1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle

autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del

danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è

stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci

b. il contingentamento delle materie prime o dei

materiali d'esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell'approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali”.

In concreto, tuttavia,

la perdita di lavoro non può esser ritenuta computabile conformemente alla

precitata norma. Infatti, le circostanze che ne sono all’origine, nel caso in

esame, non rientrano nella lista prevista dall'art. 51 cpv. 2 OADI. Inoltre, se

da una parte va precisato che tale lista non è esaustiva (cfr. THOMAS

NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3.

Aufl. 2016, RZ 481), occorre rammentare dall’altra parte come l’indennità per

lavoro ridotto è versata in base alla clausola di rigore, unicamente se gli

altri presupposti del diritto sono adempiuti, in particolare se la perdita di

lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale del datore di lavoro (cfr. DTF 138 V 333 citato consid. 4.2.1 pag.

336; Prassi LADI ILR C11).

Nel caso in esame la

perdita di lavoro non è riconducibile a procedimenti delle autorità (svizzere)

che limitino l'attività dell'impresa (come era invece stato il caso in varie

fasi della pandemia dovuta a COVID-19), né a perdite di clientela dovute a

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro, in quest'ultimo caso visto che la perdita di lavoro non è più

considerata di natura straordinaria e dunque ormai rientrante nel normale

rischio aziendale per i motivi già esposti.

4.4. Quanto

all'osservazione dell'opponente circa la temporaneità della perdita di lavoro,

che può in sostanza essere quantificata in almeno un anno in virtù del limite

massimo del diritto alle indennità all’interno del termine quadro di due anni

(art. 35 LADI), si osserva che ciò non è imperativo ma appunto indicativo e

comunque relativizzato dall'art. 36 cpv. 1 LADI laddove "il preannuncio

deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi”. Quest'ultima

norma ha infatti lo scopo di verificare periodicamente se i presupposti per il

riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto sono ancora adempiuti o meno

(Prassi LADI ILR, ed. Gennaio 2022, G9). Se ogni tre mesi lo scrivente Ufficio

è tenuto a verificare nuovamente se la perdita di lavoro è (ancora)

computabile, non può esimersi dal valutare se essa sia da ritenere (ancora)

temporanea. Temporaneità che nel caso concreto è da ritenersi non più data [ndr:

tale ultima frase, presente nella decisione su opposizione __________

concernente l’area di servizio di __________, difetta nelle altre decisioni su

opposizione].

4.5. In definitiva -

tenuto conto che l'azienda già nella decisione del 20 [recte: 26] luglio 2022

(precedente a quella in discussione) era stata avvertita del fatto che in caso

di nuovo preannuncio, la perdita di lavoro non sarebbe più stata considerata

straordinaria, tenuto inoltre conto del fatto che per circa 6 mesi le indennità

per lavoro ridotto erano state riconosciute in virtù dell'iniziale

imprevedibilità della guerra in ucraine e del taglio delle accise in Italia -

bisogna concludere che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto non più

imprevedibili e straordinari questi fattori a partire da agosto 2022 negando di

conseguenza il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto 2022 in

poi.” (cfr. doc. 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.)

1.5. Contro le decisioni su opposizione

del 27 ottobre 2022, la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che le decisioni impugnate

vengano annullate e che il diritto alle indennità per lavoro ridotto sia

riconosciuto (anche) dal 22 agosto al 20 settembre 2022 per le quattro aree di

servizio per le quali era stato richiesto l’11 agosto precedente. La legale ha,

inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili, che non ha quantificato.

A sostegno delle pretese della

propria assistita, l’avv. RA 1 ha osservato che, se da un lato, la congiuntura

economica non dà diritto alle prestazioni poiché “è considerata il rischio

aziendale per eccellenza” ed “ammettere il contrario avrebbe come

effetto di permettere ad ogni datore di lavoro di chiedere l’ILR quando le comande

si rarefanno”, ciò che sarebbe “in contraddizione con la volontà del

legislatore poiché quest’ultimo ha (…) voluto evitare che l’ILR diventasse una

sovvenzione generalizzata di un settore in difficoltà”, d’altro lato, però,

nel caso della sua assistita il diritto alle indennità per lavoro ridotto

dovrebbe, invece, essere accordato, in quanto “sembra trattarsi di una

congiuntura economia sfavorevole del settore, dovuta a condizioni di inusuale

elevato innalzamento dei prezzi del carburante – causati da un inusuale aumento

del prezzo del petrolio – dovuto alla guerra in Ucraina in concomitanza con la

straordinarietà del taglio delle accise da parte del governo italiano (=misura

legislativa politica), la quale appare toccare tutti i datori di lavoro del ramo

allo stesso modo”.

Quanto all’attività specifica della

RI 1, che come visto (cfr. supra consid. 1.1.), è attiva nella gestione di

stazioni di servizio, in concreto site a ridosso del confine italiano - la

rappresentante critica quanto stabilito nella sentenza C 155/93 del 30 maggio

1995 (per la quale meglio si dirà nel prosieguo) dall’Alta Corte, rea, a suo

giudizio, di non aver interpretato la nozione di “normale rischio di impresa”

in termini economici, facendo così “ricadere - per le attività dei negozi di

confine - sotto il cappello del "normale rischio d'impresa" qualsiasi

misura politica e/o economica di qualsiasi grado d'ampiezza ed entità che

incida sul mercato, e dunque sulla domanda, portando a delle perdite di lavoro.

Tutto ciò senza neppure - perlomeno così sembra - prima procedere ad una debita

analisi del rischio di sorta per la ditta in questione (e/o a verificare se la

stessa fosse mai stata intrapresa dalla stessa) atta a verificare la reale

probabilità d'insorgenza di tali misure politiche e/o economiche, quindi - anche

e soprattutto - la loro prevedibilità da parte dell'azienda, e se del caso

fossero o meno di conseguenza possibili anche delle consone misure per

prevenirne i danni, e quindi conseguentemente la perdita di lavoro”.

Secondo la tesi ricorsuale, quanto

stabilito in quel caso dal Tribunale federale, non corrisponde a quanto “in

realtà si troverebbe in una reale analisi dei rischi del settore (…) laddove si

voglia parlare di normale rischio di impresa in termini economici”.

La RI 1, ha precisato la legale, è

infatti dotata di un sistema di analisi che tiene anche conto dei “rischi di

natura politica e economica” - in cui rientrano sia le “modifiche

legislative (rischi di mercato fascia di confine, orari di apertura, ecc.”)

che l’evoluzione del cambio valute –cui attribuisce una probabilità di

insorgenza “rara”, con una potenzialità di danno considerata “minacciosa”.

A mente della ricorrente, non

trattandosi di “pericoli che si ripetono nel settore (…) più o meno regolarmente,

seppur prevedibili, non possono dunque di certo ricadere sotto la sussunzione

di normale rischio di impresa ex art. 33 cpv. 1 lett. a LADI”.

Segnatamente, tra i “rischi di

natura politica e economica” del recente passato, l’avv. RA 1 annovera lo sconto

carburante in base alla fascia di residenza concesso dalla Regione Lombardia e

momentaneamente soppresso il 12 marzo 2022, precisando che questo, unitamente “all’evoluzione

del rapporto CHF/EUR (…) ha causato notevoli diminuzioni delle vendite di carburanti

(…) soprattutto nelle stazioni di servizio ubicate presso i valichi doganali”

alle quali la sua assistita ha saputo far fronte senza dover richiedere le

indennità per lavoro ridotto.

Se dunque, in generale le “oscillazioni

dei prezzi del carburante dovute a misure politiche legislative del settore,

quali possono esserlo p. es. lo sconto del carburante in base alla fascia di

residenza concesso dalla Regione Lombardia, sono considerate di base, appunto,

pericoli rari (…) ma comunque ancora in una fascia di prevedibilità per la

quale si possono prevedere misure opportune per farvi fronte e minimizzarle”,

questo, secondo RI 1, non è, però il caso della “misura politico legislativa

italiana inerente al taglio delle accise” conseguente all’ “aumento

spropositato del prezzo del petrolio” (che, indica, non si vedeva dalla

crisi degli anni ’70); tale misura è, quindi, un evento straordinario,

eccezionale ed imprevedibile, al pari di quanto lo è stato la pandemia

Covid-19. Prova ne è, a mente della ricorrente, la “perdita di volumi in

frontiera (…) di ben il 90% rispetto all’anno precedente”.

La legale precisa, infatti, che “in

assenza del taglio delle accise, le perdite di vendita dei volumi non sarebbero

però mai e per nulla paragonabili a quanto sta accadendo ora in concomitante

presenza” dell’aumento dei prezzi del carburante” e “rimarrebbero con

ogni probabilità ancora del tutto gestibili, presentando una potenzialità di

danno stimabile “a spannometro” quale sensibile, massimo critica. Di fatti è

risaputo che il carburante è un bene anelastico alla domanda poiché ancora

difficilmente sostituibile: pertanto, la domanda non diminuirebbe così

facilmente e consistentemente al solo aumentare del suo prezzo”.

In tal senso, la ricorrente, più

avanti nel gravame, precisa che “in buona sostanza (…) in assenza del taglio

delle accise italiane, visto le dinamiche di “gewöhnliches Parallelverhalten” a

cui il settore è sottoposto e all’anelasticità della domanda del bene

carburante, non vi sarebbe stata con ogni probabilità la necessità per RI 1 di

richiedere ILR di sorta: il taglio delle accise italiano non è di fatto

un’oscillazione dei prezzi del carburante tipica del settore. Il taglio delle

accise è una misura legislativa politica straordinaria ed imprevedibile. La

misura politico legislativa (…) e il conseguente caldo della domanda estera che

ha recato seco non è dunque anch’esso assolutamente un elemento che rappresenti

una dinamica di mercato conosciuta nel settore e dunque rientrante nel normale

rischio di impresa”.

Osservando che “il settore

delle stazioni di servizio è un settore nel quale non è mai opportuno

generalizzare”, la legale contesta, poi, le conclusioni cui è giunta la

Sezione del lavoro e precisa che “per quanto attiene alle fasce di confine

svizzere, in questo momento, va sempre tenuto in considerazione la variabile

della misura politica legislativa del taglio delle accise” che “unita al

franco forte (…) ha visto nascere il fenomeno dell’ “esodo degli acquisti”

inerente al carburante nel settore: i ticinesi si recano ora in Italia (…)

anche per fare il pieno di carburante”.

La ricorrente fa valere che, se

d’un lato, quella di fare acquisiti nella vicina Italia è una realtà conosciuta

nel nostro Cantone per quanto attiene al commercio al dettaglio in generale,

d’altro lato, rappresenta, invece, una novità per il settore specifico del

commercio di carburante che, sino a prima del taglio delle accise introdotto

sul suolo italiano “aveva come peculiarità (…) che l’offerta fosse

più vantaggiosa rispetto all’offerta in Italia per i consumatori indigeni, come

pure – con, alle volte, le dovute eccezioni che si sono nel corso del tempo

presentato, cfr. sconto carburante Lombardia – per i consumatori esteri”.

Ciò ritenuto, precisa l’avv. RA 1, che “il settore delle stazioni di

servizio vive infatti risaputamene da sempre anche (…) grazie al

“pendolarismo del pieno”” e che sino a prima dell’introduzione della misura

italiana “si può di fatto dire che (...) l’attività di frontiera

generasse in generale introiti importanti se non – per alcuni datori di lavoro

quali la RI 1 – addirittura il maggior introito.

Ne consegue che “il fenomeno

del turismo degli acquisti – e il conseguente calo estremo della domanda

indigena – (…) non è assolutamente un elemento che rappresenta una dinamica di

mercato conosciuta nel settore e dunque rientrante nel normale rischio di

impresa”.

In relazione alla variabile del “franco

forte”, la legale ha, comunque, precisato che “in assenza del taglio

delle accise italiane, il fenomeno dell’esodo degli acquisti non si sarebbe

presentato: non avrebbe dunque causato un simile calo inusuale ed ingestibile

della domanda indigena come quello in caso. Viene dunque segnalato unicamente

poiché (…) va ad aggravare il problema in casu, e meglio la variabile

straordinaria ed imprevedibile del taglio delle accise italiane che è la

causale della nascita dell’esodo degli acquisiti inerente ai carburanti”.

Per tali motivi, la legale della RI

1 ritiene, dunque, che la perdita di lavoro subita dalla società, non potendo

rientrare il taglio delle accise tra i normali rischi di impresa ai sensi

dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, debba essere considerata “senz’altro

computabile poiché chiaramente inevitabile e dovuta a motivi economici ex art.

32 cpv. 1 lett. a LADI”

Anche nell’ipotesi in cui si

volesse considerare che “da tale situazione sono (…) toccati tutti i datori

di lavoro del settore e dunque – solo per questo motivo – la stessa non

presenti nulla di eccezionale”, l’avv. RA 1 richiama la Direttiva 2020/15:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre

2020, che ha sostituito la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, ripresa dal

TCA nella sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, laddove la SECO precisato

che “A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore

di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni

e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32

capoverso 1 lettera a LADI”, facendo valere che la guerra in Ucraina

è una crisi dentro la crisi, da considerarsi imprevedibile, paragonabile alla

pandemia e richiede, per analogia, l’applicazione della precitata direttiva.

Contestando quanto stabilito

dall’amministrazione al consid. 4 delle decisioni su opposizione del 27 ottobre

2022, la legale afferma, poi, quanto segue:

" (…) che i

prezzi dei carburanti possano essere stati influenzati negli scorsi mesi anche

da svariati altri fattori non legati alla guerra di Ucraina o al taglio delle

accise in Italia davvero poco importa nella fattispecie che qui ci riguarda. E

– forse – giova altresì rammentare all’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro che, in questa sede, che i prezzi possano davvero o meno essere

influenzati da questione e/o retroscena etico/sociali/climatici e “chi più ne

ha, più ne metta” eventualmente discutibili – cosa, questa, che tra l’altro non

ci è dato sapere, ma anche così realmente fosse non aggraderebbe neppure la

ricorrente, non si pensi! – dal profilo giuridico-economico inerente alla

presente fattispecie è proprio del tutto irrilevante.”

L’avv. RA 1 ha, altresì, posto in

evidenza il fatto che nelle decisioni dell’agosto 2022, rispetto a quanto fatto

in quelle su opposizione del 27 ottobre 2022, la resistente non aveva “certo

argomentato così specificatamente (…) si era di fatto limitata ad asserire che,

dopo sei mesi dalla sua introduzione, la circostanza non fosse più

imprevedibile, infatti il mercato si era –a sua mente – già gradualmente

adattato”.

Imputando alla Sezione del lavoro

di aver leso il diritto di essere sentito della ricorrente, laddove peraltro unicamente

la decisione su opposizione n. __________ inerente l’area di Servizio di __________

riporta l’indicazione secondo cui la “temporaneità” della perdita di

lavoro “nel caso concreto non è da ritenersi più [ndr: data]” e ritenuto

a tale conclusione non “viene data motivazione di sorta”, l’avv. RA 1 fa

valere che “mai avrebbe potuto interpretare tale affermazione come la

intendeva l’ufficio in questione”, in quanto “per un operativo del

settore (…) non entra di fatto neppure in linea di conto (…) che qualcuno possa

prendere (…) il “progressivo ma costante calo del prezzo della benzina e del

gasolio” – verificatosi dopo 6 mesi sul mercato generale – quale testimonianza

che pure il mercato sulle fasce di confine abbia iniziato ad adattarsi quasi

subito alla situazione e che pertanto talune dinamiche di mercato stiano

diventando dinamiche come le altre, rendendo vari aspetti, che inizialmente

potevano essere considerati imprevedibili/straordinari (…) prevedibili; ciò

poiché la presenza della variabile del taglio delle accise in fascia di confine

muta il quadro di mercato su tale banda (…) rendendo irrilevante nell’ambito

che qui ci concerne il fatto che vi sia o meno stato adattamento a ribasso del

prezzo del carburante di sorta (…) sul territorio svizzero in generale”.

La motivazione espressa in un

primo momento dalla resistente – spiega la rappresentante della società - era

quindi stata interpretata nel senso che dopo sei mesi la situazione sarebbe

divenuta (anche per quanto attiene alla conservazione dei posti di lavoro) “strutturale,

dunque non più temporanea”, ciò che l’avv. RA 1 ha contestato sin

dall’opposizione, ritenuto, altresì, che “in base all’art. 35 LADI, l’indennizzazione

[ndr: indennizzo] può essere versata, in un periodo di due anni, durante al

massimo dodici periodi di conteggio, permettendo tale durata di dare un ordine

di grandezza su cosa si debba intendere per perdita di lavoro reputata

temporanea (…) a titolo abbondanziale si rileva che poco sarebbe importato

quanto sostenuto dall’Ufficio in esame circa al fatto che il termine ex art. 35

LADI non sia imperativo, ma indicativo, e sia relativizzato dall’art. 36 cpv. 1

LADI, poiché – non essendo la situazione assolutamente mutata e permanendo il

taglio delle accise italiane una misura legislativa politica temporanea e non

fissa – la situazione al riesame – dovuto al nuovo preannuncio obbligatorio ex

art. 36 LADI – non risulterebbe assolutamente mutata e (…) la perdita di lavoro

tuttora temporanea e questo (visto che non vi è modo che il mercato si adatti

alla variabile del taglio delle accise) fino a concorrenza di almeno un anno in

un periodo di 2 anni ex art. 35 LADI.”. Variabile, quella del taglio delle

accise, che la ricorrente precisa essere temporanea, in quanto “misura

provvisoria e non definitiva”.

Non essendo, quindi, decaduta la

condizione della temporaneità della perdita di lavoro, il diritto alle ILR è

ancora riconoscibile all’istante.

A titolo abbondanziale, la legale

postula la concessione delle prestazioni ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 LADI. In

tal senso, l’avv. RA 1 rileva che la lista di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustiva, che la perdita di lavoro, nel caso concreto, è riconducibile ad

altre circostanze, non imputabili dal datore di lavoro, essendo di natura

straordinaria e pertanto non rientrante nel normale rischio aziendale. Ogni

situazione, in questo caso, andrebbe valutata singolarmente, ciò che, rileva la

rappresentante della ricorrente, in un’altra sentenza rispetto a quella

succitata avrebbe portato il Tribunale federale a valutare che “la caduta

rapida e massiccia del prezzo del petrolio e l’evoluzione monetaria sfavorevole

non costituiscono – per esempio e al contrario – un rischio normale di impresa

per un’azienda specializzata nell’esportazione verso l’Iraq di macchine da

costruzione e dell’importazione, in provenienza da tale paese, di zucchero e

datteri (B. Rubin, Assurance-chômage, 2° édition mise à jour et complétée,

Schulthess 2006, p. 510, ad. 6.1.8.2).”.

Infine, l’avv. RA 1 ha chiesto

l’audizione della signora __________ c/o RI 1, “responsabile delle RU di RI

1”, affinché possa “riferire circa la richiesta all’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, e per esso del sig. __________, di suddividere le

richieste di ILR per stazione di servizio nell’ambito della richiesta di ILR

inoltrata –a suo tempo – a seguito della crisi pandemica da Covid19, prassi poi

di conseguenza mantenuta dalla RI 1 anche nelle richieste in esame” e del

signor __________ “c/o Ufficio giuridico della Sezione del lavoro”, in

quanto “trattasi della persona con la quale ha parlato la sig.ra __________

e che potrà riferire in merito alle motivazioni per le quali è stato a suo

tempo richiesto di inoltrare le richieste di ILR suddivise per stazioni di

servizio nell’ambito della crisi pandemica da Covid19 ed è stato deciso di

accettare tale prassi anche nella presente crisi” (cfr. doc. I).

1.6. Con risposta del 3 gennaio 2023, la

Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato che

“la ricorrente ritiene (ancora) imprevedibili” il “fenomeno del

taglio delle accise e della guerra in Ucraina” e pertanto “contesta che

questi possano far parte del normale rischio aziendale e di avere dunque

diritto alle indennità per lavoro ridotto”. La resistente ha, poi, versato

agli atti “gli articoli e le fonti ufficiali citati nelle decisioni su

opposizione” e rilevato che, come peraltro fa valere l’avv. RA 1 in sede

ricorsuale, l’attività svolta presso “i distributori situati nella fascia di

confine” è “essenzialmente basata sul “pendolarismo del pieno” da parte

dei lavoratori frontalieri”, di modo che, osserva la Sezione del lavoro, “si

tratta dunque di una scelta imprenditoriale mirata” e di una situazione che

“rispecchia quella descritta nella sentenza del TFA citata nella decisione

impugnata (STFA 30 maggio 1995 in re P. (C155/93), pubblicata in: RDAT 78/II-1995)

laddove appunto l’essenza dell’attività commerciale consiste nel rivolgersi

alla clientela di frontiera, con il rischio aziendale che ciò può comportare”.

La resistente rileva, poi, che in concreto non sarebbero date differenze tra lo

sconto carburante promosso dalla Regione Lombardia ed il taglio delle accise

sul carburante “dopo circa sei mesi dalla sua introduzione”; si

tratterebbe, in entrambi i casi, di provvedimenti di natura politica, adottati

a vantaggio della popolazione italiana, frontalieri in particolare, in

conseguenza dei quali questi ultimi si riforniscono di carburante in Italia e

non in Svizzera.

La Sezione del lavoro ha, poi,

ribadito che l’impatto del taglio delle accise sulla clientela indigenza va

relativizzato, “ricordato inoltre che il costo dei carburanti ha visto un

costante calo dopo l’iniziale picco dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina”

ed a maggior ragione ritenuto che la ricorrente chiede il riconoscimento delle

ILR per le stazioni di servizio site a ridosso del confine che contestualmente

indica punterebbero sul pendolarismo del pieno da parte dei frontalieri. Ciò

rammentata, peraltro, la “volontà politica in Svizzera di non intervenire

sulle accise nazionali sui carburanti”.

Quanto all’applicazione del caso

di rigore ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 LADI, l’amministrazione ha rilevato che questa

sottostà ad “esigenze restrittive” e che le indennità per lavoro ridotto

vengono versate “- in base alla clausola di rigore – unicamente se gli altri

presupposti del diritto sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro

è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale del datore di lavoro”. Nel caso della RI 1, a mente della Sezione

del lavoro, la perdita di lavoro deve (ormai) essere considerata rientrante nel

normale rischio aziendale, di modo che essa non può essere indennizzata

applicando la clausola di rigore.

L’amministrazione contesta, poi,

di aver violato il diritto di essere sentiti ed in tal senso osserva che la

ricorrente “ha potuto ampiamente esprimersi in sede di opposizione, toccando

peraltro gli stessi temi che fa ora valere in sede di ricorso” e che i

provvedimenti impugnati si limitano a “sviluppare ulteriormente le

motivazioni già espresse nella prima decisione prendendo inoltre in

considerazione gli argomenti presentati in sede di opposizione”.

In tal senso, la Sezione del

lavoro “non può far altro che scusarsi” per quello che indica essere il

“refuso presente al consid. 4.4.” della decisione su opposizione n. __________

e rileva che, in ogni caso, la ricorrente “ha correttamente compreso il

senso dell’ultima frase, che peraltro non era indispensabile per comprendere il

senso” del considerando in questione.

Infine, la resistente ribadisce

che “a distanza di circa 6 mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina e

dall’introduzione del taglio delle accise in Italia, tali fenomeni non possono

più essere considerati imprevedibili e temporanei, visto il tempo trascorso e

l’assenza di segnali indicanti una loro scomparsa o modifica entro un orizzonte

temporale immaginabile” (cfr. doc. III).

1.7. Il 19 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha

prodotto, a valere quale ulteriori mezzi di prova, la “statistica volumi

vendita RI 1 quadriennio 2018-2021 in comparazione con anno 2022” – “onde

comprovare la diminuzione della cifra d’affari in misura maggiore del 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente” –, “articoli di giornale

circa alla mancata proroga del taglio delle accise italiane + nuova Legge di

Bilancio 2023 che non conferma la proroga del taglio delle accise

italiane” ed “articoli di giornale relativi al “turismo degli acquisti”

in Canton Ticino in ambito di beni alimentari” (cfr. doc. V ed all.).

1.8. Nelle proprie osservazioni di data

1° febbraio 2023 (trasmesse per conoscenza alla ricorrente il giorno seguente,

cfr. doc. X), la Sezione del lavoro – oltre a produrre, su richiesta del TCA

(cfr. doc. VII e VIII) le decisioni rese nei confronti della società l’8 ed il 28

giugno, nonché il 26 luglio (cfr. all. a doc. IX) - ha rilevato che la

temporaneità della perdita di lavoro non è la sola condizione che deve essere

soddisfatta affinché possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per

lavoro ridotto e precisato quanto segue:

" Nel caso

concreto, il mancato rinnovo del taglio delle accise è uno sviluppo recente dei

fatti, che all’epoca delle decisioni del 23 agosto 2022 e di quelle su

opposizione non era all’orizzonte. La temporaneità del taglio delle accise era

dunque del tutto teorica e sarebbe oggi una riflessione a posteriori, che

allora non poteva essere ragionevolmente fatta. In ogni caso, decisivo nella

fattispecie in oggetto è il fatto che da agosto 2022 si è ritenuta non più data

la straordinarietà della situazione, da considerarsi ormai rientrante nel

normale rischio aziendale in quanto fenomeno simile alla situazione descritta nella

STFA 30 maggio 1995 in re P. (C 155/93) già più volte citata. Si rimanda in

proposito alle considerazioni espresse ad 13.-16. nella risposta di causa del 3

gennaio 2023.

A prescindere dalla temporaneità della

perdita di lavoro, da ritenersi comunque inverosimile all’epoca delle decisioni

in parola, a far difetto a mente dello scrivente Ufficio è anche la

straordinarietà della perdita di lavoro, non più data trascorsi quasi sei mesi

dallo scoppio della guerra in Ucraina e dall’introduzione del taglio sulle

accise.

Per quanto riguardo il “turismo degli

acquisti”, si sottolinea, nuovamente, da un lato, che le stazioni di

rifornimento che qui ci occupano, come indicato a pag. 24 del ricorso,

punterebbero principalmente sul “pendolarismo del pieno” da parte dei

lavoratori frontalieri, quindi la clientela indigena nel caso concreto assume

una rilevanza marginale.

Dall’altro lato, il fenomeno del “turismo

degli acquisti” non è nulla di nuovo ed è anzi una caratteristica delle fasce

di confine, sia per la clientela indigena che per quella frontaliera. Nel caso

concreto è avvenuto per un certo periodo l’opposto, ovvero i lavoratori

frontalieri hanno scelto di fare rifornimento in Lombardia anziché, come

d’abitudine, sulla fascia di confine svizzera, ritenuto che in entrambi gli

scenari tale clientela, sui cui i distributori svizzeri sul confine puntano,

calerebbe in ragione della variabilità del prezzo (similmente al caso di cui

alla STFA 30 maggio 1995 in re P. (C155/93), come succederebbe per qualunque

consumatore.”.

Con riferimento alla

documentazione prodotto dalla ricorrente, la resistente ha, da ultimo,

osservato che “è evidente che ci sia stato un calo importante dei volumi di

carburante venduti. Altrettanto evidente è che, laddove ciò sia da ricondurre a

circostante rientranti nel normale rischio aziendale, variazioni anche

importanti delle vendite (e di conseguenza delle cifre d’affari) perdono di

rilevanza” (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo

l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti

davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che il

ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro quattro decisioni su

opposizione emesse dalla Sezione del lavoro che concernono sostanzialmente

fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto

materiale, è accertata la connessione tra loro.

Per economia processuale le

procedure ricorsuali 38.2022.94, 38.2022.96-98 sono, dunque, congiunte in

un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2

agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021

consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017,

9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7

dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2. La

ricorrente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito da parte

della Sezione del lavoro, su due aspetti.

Da un

lato, con riferimento al consid. 4.1. delle decisioni su opposizione impugnate,

la patrocinatrice della ricorrente ha sostenuto che nelle decisioni di data 23

agosto 2022 la Sezione del lavoro “non aveva certo argomentato così

specificatamente” limitandosi “ad asserire che, dopo sei mesi dalla sua

introduzione, la circostanza non fosse più prevedibile, infatti il mercato si

era – a sua mente – già gradualmente adattato”.

D’altro

lato, sulla temporaneità della perdita di lavoro fatta valere dalla società e

quindi sul consid. 4.4. delle decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, la

legale ha rilevato che la resistente non ha motivato ulteriormente la frase,

monca e, peraltro indicata solo nella decisione su opposizione n. 343668038,

secondo cui la “temporaneità (…) nel caso concreto non è da ritenersi più”.

Da

parte sua, come visto (cfr. supra consid. 1.6. e doc. III), la Sezione del

lavoro, ha osservato che la ricorrente “ha potuto ampiamente esprimersi in

sede di opposizione, toccando peraltro gli stessi temi che fa ora valere in

sede di ricorso. La decisione su opposizione, riesaminando approfonditamente la

pratica, non ha fatto altro che sviluppare ulteriormente le motivazioni già

espresse nella prima decisione prendendo inoltre in considerazione gli

argomenti presentati in sede di opposizione, senza con questo violare

qualsivoglia diritto di essere sentiti”.

Con

riferimento al consid. 4.4. della decisione su opposizione n. __________ del 27

ottobre 2022, la resistente ha precisato che trattasi di refuso ed osservato

che, in ogni caso, la ricorrente ha “correttamente compreso il senso

dell’ultima frase, che peraltro non era indispensabile per comprendere il senso

di tale considerando” ed ha “potuto ampiamente esprimersi su tutti gli

elementi che lo scrivente Ufficio aveva posto alla base delle decisioni del 23

agosto 2022 e poi di quelle su opposizione”, di modo che “non si veda

(…) in cosa consista la pretesa violazione del diritto di essere sentiti”.

Il

diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra

l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità

di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi

agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e

l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.

L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione

di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle

argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del

7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF

141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre

per costante giurisprudenza allorché

un'autorità constati la possibilità di confermare la decisione in

lite, ponendo a fondamento una motivazione

diversa rispetto a quella iniziale, deve dare alle

parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto

del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed.

e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000

pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368; STCA

38.2008.24 del 3 settembre 2008).

Nel

caso di specie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione, atteso che tanto

dalle decisioni del 23 agosto, quanto da quelle su opposizione del 27 ottobre

2022 emergono chiaramente i motivi per i quali la Sezione del lavoro ha negato

all’insorgente il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto 2022 (la perdita di lavoro annunciata, rientrando nel normale

rischio aziendale, non era computabile e non dava, quindi, luogo a versamento

delle indennità postulate e la temporaneità della perdita di lavoro non era più

data) tant’è che la ricorrente, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata delle decisioni emesse

suoi confronti, visto che le ha impugnate, da ultimo, dinanzi a questo

Tribunale.

nel merito

2.3. Oggetto della presente vertenza è

la questione di sapere se a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha negato

alla RI 1, per le stazioni di servizio di __________, __________, __________ e __________,

il diritto a beneficiare delle indennità per di lavoro ridotto postulate l’11

agosto 2022 per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre successivi.

La costante

giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131

V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Questo

Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di

principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo)

emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo

2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27

marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13

ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, sono contestate unicamente le decisioni

su opposizione del 27 ottobre 2022, mediante le quali la Sezione del lavoro ha negato

alla ricorrente il diritto alle postulate indennità (che invece era stato

riconosciuto dal 30 maggio all’8 luglio e dal 9 luglio al 2 agosto 2022; cfr.

doc. VII, VIII e rispettivi all.) per il periodo da 22 agosto al 20 settembre

2022 (cfr. supra consid. 1.1.).

2.4. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti all'obbligo

di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è computabile

se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI

stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.5

Nella

Prassi LADI ILR (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, rimasta, per i

punti indicati di seguito, invariata nella versione a valere dal 1° gennaio

2023), la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito in

particolare che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si

possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di

lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di

prevenire e ridurre il danno.

(…)

CASI DI RIGORE IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ O A

PERDITE DI CLIENTELA DOVUTE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

C7 Il

legislatore disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di

lavoro riconducibili a:

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro;

perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche.

C8 La

clausola dei casi di rigore si applica in particolare alle fattispecie che non

sono direttamente riconducibili a motivi economici ma che ostacolano

considerevolmente o impediscono l’attività economica, come ad esempio i danni

causati da forze naturali. Si tratta, da un lato, di eventi dovuti a

circostanze straordinarie, ossia che non rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Dall’altro, la clausola dei casi di rigore contempla, oltre

alle perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche, situazioni in

cui le perdite di lavoro, pur essendo in genere usuali nel ramo o nell’azienda,

sono coperte dall’indennità per lavoro ridotto vista la loro durata e la loro

portata straordinarie.

Perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

C10 Sono computabili in particolare le perdite di lavoro cagionate da:

·

il divieto di importare o di

esportare materie prime o merci;

·

il contingentamento delle materie

prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

·

restrizioni di trasporto o

chiusura delle vie d’accesso;

·

interruzioni di lunga durata o

restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

·

danni causati da forze naturali.

ð Esempi

- Per ragioni sanitarie, la Confederazione impone la chiusura delle

frontiere con i Paesi confinanti e i frontalieri non possono entrare a lavorare

in Svizzera. Poiché si tratta di un’azienda di produzione, non è possibile

svolgere il lavoro da casa. La perdita di lavoro dei frontalieri interessati è

computabile se gli altri requisiti del diritto sono soddisfatti.

- A causa delle misure

igieniche emanate dalla Confederazione, tutte le aziende che producono

materiali di costruzione devono fermare completamente o limitare fortemente la

propria attività. Il settore delle costruzioni in sé non è toccato dalle misure

igieniche, quindi può continuare a lavorare senza ostacoli. Tuttavia, i lavori

di costruzione non possono proseguire o essere conclusi a causa della mancanza

di materiali di costruzione dovuta alle misure della Confederazione. La

conseguente perdita di lavoro è computabile se gli altri requisiti del diritto

sono soddisfatti.

- Sono computabili le perdite

di lavoro di un'azienda la cui via d'accesso è bloccata in seguito a un

provvedimento delle autorità o a una circostanza non imputabile al datore di

lavoro (p. es. valanga, inondazione, frana, scoscendimento) e a causa di cui

l'attività dell'azienda è interrotta o limitata. Poiché in genere non esiste

alcuna assicurazione contro le interruzioni d’esercizio che copra questo tipo

di perdita, le perdite di lavoro sono computabili sin dall'inizio, ossia prima

della fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro

individuale.

- Un’azienda è stata vittima di

un attacco informatico, di conseguenza la produzione è temporaneamente

paralizzata. La conseguente perdita di lavoro è computabile se gli altri

requisiti del diritto sono soddisfatti.

C11 L’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri

presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la

perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale del datore di lavoro (D2 segg.)

ð Giurisprudenza DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta ad accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia

a far valere il risarcimento dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso

citato: accesso impossibile a un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo

sull’autostrada).

(…)

C14 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

ð Esempi:

- Un’azienda che deve

sospendere la propria attività in seguito al pericolo rappresentato da una

costruzione appartenente a un proprietario che ne assume la responsabilità non

può essere indennizzata.

ð

Giurisprudenza DLA 1987 pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è

normalmente confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad

altre misure statali [tassa sul traffico pesante, ecc.], che possono

ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. La perdita di

lavoro non è computabile)

DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se

l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di carpenteria è distrutto da un

incendio, si è in presenza di circostanze straordinarie che non rientrano nella

sfera normale del rischio aziendale ai sensi della clausola dei casi di rigore.

La perdita di lavoro è computabile).

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza

di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”.

(…)

Decisione del servizio cantonale

G15 Quando la formulazione di

alcuni presupposti del diritto all'indennità è “aperta”, l'autorità cantonale

non è tenuta a un esame approfondito. Stando alla giurisprudenza, infatti, è

lecito presupporre che siano adempiuti se nessun elemento concreto indica il

contrario:

• La perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro i

posti di lavoro potranno essere conservati (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)?

ð Si può

presumere che la perdita di lavoro sia temporanea se nessun elemento concreto

indica il contrario.

• La perdita di lavoro è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile (rispetto dell’obbligo di diminuire il

danno; art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)?

ð La nozione

di motivi economici comprende sia i motivi congiunturali che i motivi

strutturali. Il servizio cantonale nega il diritto all’indennità per il fatto

che la perdita di lavoro potrebbe essere evitata soltanto se può fondarsi su un

numero sufficiente di motivi concreti e menzionare le misure appropriate che il

datore di lavoro ha omesso di adottare. Il servizio cantonale parte dal

presupposto che la perdita di lavoro sia dovuta a motivi economici e sia

inevitabile.”.

2.6

Nella “Direttiva 2022/03:

Indennità per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare della

Russia in Ucraina” del 9 marzo 2022, in relazione all’indennità per lavoro

ridotto, la SECO ha precisato che:

" (…) Il

lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro non può

evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v.

art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono

inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi

economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere,

l’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti

del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di

lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.). Secondo

L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le

loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non

rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla

Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate

provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un

riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il

diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo

plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute

al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento militare della Russia in

Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere

adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro

ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni

sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza

COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo

per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di

lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in

Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni

abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la

procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni

(cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5

(accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e

l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo

2022.

e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo

contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del

reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il

periodo contabile di marzo 2022. (…)”

Il 28 marzo 2022, la SECO ha adottato

una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto (“Direttiva 2022/04: Lavoro

ridotto non in relazione con la pandemia”).

La “Direttiva 2022/12 del 16

dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”,

entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive

2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022 (cfr. supra),

e fornito istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il

preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la

pandemia, oltre a riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11

novembre 2022 in merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in

relazione all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

In particolare, nella Direttiva

2022/12, la SECO ha precisato quanto segue:

" 2 Gestione

dell’indennità per lavoro ridotto in relazione con la

guerra in Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia

Di norma, la politica economica svizzera si

astiene dal proteggere le aziende dai rischi del mercato, poiché ciò

indebolisce lo stimolo per le aziende ad adottare misure precauzionali,

danneggiando la resilienza dell’economia nazionale sul lungo periodo. Le misure

di politica economica volte ad attutire l’impatto dei rischi economici si

concentrano sulla tutela dell’individuo. Per questo motivo la SECO ritiene che

al momento l’uso di strumenti di ammortizzazione straordinari non sia

necessario.

Nell’ambito degli strumenti di norma

impiegati a questo scopo, l’ILR gioca un ruolo importante. Al contempo, in

merito all’autorizzazione del lavoro ridotto e al conteggio dell’ILR si deve

tener conto del quadro giuridico (compresa la Prassi LADI ILR) e rispettare alcuni

punti fondamentali.

Secondo l’Ufficio di compensazione dell’AD,

la guerra in Ucraina e le sanzioni adottate dalla Svizzera a questo proposito

contro privati cittadini russi e aziende, unitamente ai provvedimenti di

autorità estere rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella

nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati

dalle autorità svizzere e straniere vanno considerate come provvedimenti delle

autorità ai sensi dell’articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico

alla guerra in Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per

lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite

di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita

di lavoro e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato.

Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto

all’indennità per lavoro ridotto.

In merito all’ILR in relazione alla

problematica energetica è necessario operare una distinzione fondamentale tra

l’aumento dei prezzi dell’energia e un’eventuale situazione di penuria

energetica causata da provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già

dovuto far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre fino ad oggi non

si è ancora verificata una situazione di penuria energetica causata da

provvedimenti delle autorità. Al fine di supportare il SC nell’esame dei

preannunci che ascrivono la perdita di lavoro all’aumento dei prezzi

dell’energia e per semplificare l’esecuzione uniforme dell’ILR, nelle ultime

settimane un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del SC e della SECO

si è messo al lavoro per definire quali informazioni supplementari possano

essere d’ausilio per semplificare questa verifica. Quest’ultimo si prefiggeva

inoltre l’obiettivo di fornire chiarimenti adeguati alle aziende, in modo da

metterle in condizione di avere un quadro della situazione più completo in

merito al possibile impiego dell’ILR in relazione all’aumento dei prezzi dell’energia.

Gli elementi e gli indicatori proposti qui

di seguito per determinare in che modo le aziende sono colpite dall’aumento dei

prezzi dell’energia sono suggerimenti utili per completare la situazione di

un’azienda e semplificare l’esame del singolo caso da parte del SC. Di

conseguenza, non è obbligatorio porre queste domande durante la verifica del

preannuncio.

2.1

Principio: perdite di lavoro

computabili

Il principio, messo in risalto sia nelle

basi legali sia nella Prassi LADI ILR, rimane invariato: la riscossione

dell’ILR è giustificata solo in presenza di una perdita di lavoro riconducibile

a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore

di lavoro, a condizione che il datore di lavoro interessato non possa evitare

le perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed economicamente

sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI

in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI). Le perdite di lavoro sono

inoltre computabili se sono dovute a motivi economici e sono inevitabili (art.

32.

cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per casi di questo tipo il versamento

dell’indennità per lavoro ridotto è possibile solo se sono soddisfatti gli

altri presupposti del diritto e se non rientra nel normale rischio aziendale

(cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).

Nel concreto, la condizione di

inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di lavoro

riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della riduzione

della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla

riscossione dell’ILR. Ne consegue che la riscossione dell’ILR è da escludersi

se un’azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per impiegare i propri

collaboratori.

2.2

Verifica

del singolo caso e possibili elementi per determinare in che modo l’azienda è

colpita dall’aumento dei prezzi dell’energia

Le aziende risentono in maniera differente

dell’aumento dei prezzi dell’energia. La misura in cui l’azienda viene colpita

dipende sostanzialmente da tre elementi: l’intensità energetica, la situazione

contrattuale relativa all’energia e la possibilità di trasferire costi legati

all’aumento dei prezzi dell’energia. La computabilità della perdita di lavoro

deve essere vagliata caso per caso e tenendo conto della situazione generale

dell’azienda, la quale può includere anche aspetti estranei all’aumento dei

prezzi dell’energia. Gli elementi e i parametri presentati di seguito non

devono quindi essere considerati isolatamente, ma offrono approcci pratici utili

per completare il quadro generale di un’azienda. Per la stessa ragione gli

indicatori presentati qui di seguito non hanno alcuna pretesa di esaustività. (…)”

2.7

Le direttive

amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2. pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre

2021.

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag.

445.

seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8

L’art. 31 cpv. 1 LADI stabilisce

che i lavoratori il cui tempo di lavoro è ridotto o integralmente sospeso hanno

diritto all’indennità per lavoro ridotto se la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

In

una sentenza AD 128/93 del 10 agosto 1993, relativa ad una stazione di servizio

situata sul confine con l’Italia, questo Tribunale, non condividendo l’opinione

dell’amministrazione ha stabilito che non si poteva negare la temporaneità

della perdita di lavoro. Al riguardo il TCA ha rilevato:

" (…) Questa

argomentazione non può essere fatta propria dal TCA, alla luce della

giurisprudenza federale.

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 16

settembre 1985 nella causa C. Co pubblicata in DTF 111 V 379, ha infatti avuto

modo di stabilire che, ai fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'art.

31.

cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà

probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere conservati

ogni qualvolta non sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere

alla conclusione

contraria (DTF 111 V 384, consid. 2b).

Ora, nella fattispecie, se è vero che l'aumento del prezzo della

benzina nel nostro paese ha provocato l'immediata diminuzione dei clienti

italiani e quindi la perdita di lavoro per il ricorrente, è altrettanto vero

che basterebbe un corrispettivo aumento del prezzo della benzina in Italia o

una fluttuazione sul mercato delle, valute, perché i clienti italiani abbiano

nuovamente interesse ad entrare in Svizzera

per rifornirsi di carburante.

A mente del TCA non sono dunque dati in concreto gli elementi per

rovesciare la presunzione secondo cui la perdita di lavoro è solo temporanea

(cfr. STCA del 15 giugno 1992 nella causa S. SA).

Riguardo alle affermazioni dell'amministrazione secondo cui il

ricorrente dovrebbe ridurre il proprio personale, va rilevato di transenna che,

secondo il Tribunale federale delle assicurazioni, "una simile misura

sarebbe in contrasto con gli scopi prefissi dal legislatore con l'emanazione

dell'art. 32 cpv. l lett. a LADI" (cfr. DTF 111 V 383). (…)” (sentenza

citata consid. 2.2.).

Esaminando

il ricorso dell’azienda contro la sentenza cantonale, nella sua sentenza del 30

maggio 1995 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) “ha lasciato il tema irrisolto” (cfr. STFA C 155/93 consid. 3).

Chiamato

ora a pronunciarsi anche in questa occasione il TCA ritiene che non siano dati

i presupposti per sovvertire la presunzione della temporaneità della perdita di

lavoro.

Infatti se è vero che la

diminuzione del prezzo del carburante sul suolo italiano, in conseguenza

dall’entrata in vigore della misura politico-legislativa del taglio delle

accise, ha provocato l’immediata diminuzione (in particolare) dei clienti

italiani e quindi la perdita di lavoro lamentata dalla ricorrente, è

altrettanto vero che sarebbe bastato l’aumento del prezzo del carburante in

Italia, la non riconferma della misura (come in effetti è accaduto) o una

fluttuazione del mercato valutario, perché la clientela composta da lavoratori

frontalieri avesse nuovamente interesse a rifornirsi in Svizzera.

2.9

Ulteriore presupposto per il

diritto all’indennità per lavoro ridotto è che ci troviamo in presenza di una

perdita di lavoro computabile (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b LADI).

Una perdita di lavoro è in

particolare computabile se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (art.

32.

cpv. 1 lett. a LADI).

L’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI

stabilisce che non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale

rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per

motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei

macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi

esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di

conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2.

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire

ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di

regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere

eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro

ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo

2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999

pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58;

DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Sul concetto di normale rischio aziendale B. Rubin (in

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage; Schulthess Editions romandes,

Zurigo-Basilea-Ginevra, 2014, pagg. 361-363, N 8-15 ad

art. 33 LADI) rileva in particolare quanto segue:

" (…)

10.

Risques normaux d'exploitation. - La notion de «risques normaux d'exploitation»

est d'une grande importance pratique, puisque ce motif justifie un grand nombre

de refus d'indemnisation. Doivent être considérés comme des risques normaux

d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,

d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par

conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de

travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances

inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise;

ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou

extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de RHT. La

question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière

identique pour tous les genres d'entreprises. Ce risque doit au contraire être

apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances

liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 p.

500; DTA 2004 p. 57 consid. 2.1

p. 58; 1989 p. 121 consid. 2b

p. 123).

11.

La marche d'une entreprise est soumise à divers aléas, qui peuvent être

techniques ou économiques (parfois avec une origine politique).

(…).

13.

Les risques économiques peuvent par contre être

indemnisés. Certains sont ordinaires comme le risque commercial (mauvais choix

commercial débouchant sur un échec de la commercialisation d'un produit ou d'un

service), le risque de baisse de compétitivité par rapport à celle de la

concurrence, l'inadaptation au progrès technique ou le risque de ne pas se voir

attribuer un marché public. Les

pertes de travail liées à ces risques ordinaires ne sont pas indemnisables.

L'assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de concurrence en

soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment des entreprises

plus fortes (DTA 1995 p. 117 consid. 2b p. 120). Certains risques économiques

sont exceptionnels ou extraordinaires. Il en va ainsi des risques liés à

certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles économiques,

etc.). Les conséquences d'événements extraordinaires du type des attentats du

11.

septembre 2001 sont également imprévisibles. Certains risques systémiques,

par exemple ceux engendrés par la chute des cours boursiers (crise financière),

peuvent également avoir des conséquences importantes et presque imprévisibles

pour une grande partie des acteurs économiques. Les graves crises boursières

induisent une méfiance sur les marchés ainsi que des défauts de paiement en

chaîne, ce qui peut ralentir l'activité économique en peu de temps et à une

très large échelle. Les entreprises ne peuvent déterminer leurs marges en

tenant compte de ce genre d'événements car ils surviennent plus ou moins

inopinément. De surcroît, leur impact est incalculable. D'autres risques sont

plus ou moins ordinaires (N 14) tels que l'évolution de la conjoncture, les

défauts de paiements, la perte d'un client important ou encore les risques de

change. Plus le risque est

imprévisible, plus la perte de travail qui en découle sera susceptible d'être

prise en considération et pourra déboucher sur une indemnisation.

Le

manque de travail en phase de lancement d'une entreprise constitue également un

risque ordinaire (DTA 2000 p. 53 consid. 4c

p. 58). C'est grosso modo dans

les deux premières années de son activité qu'une entreprise doit prendre des

décisions importantes concernant sa structure, ses dimensions et ses produits.

Les démarches préalables de mise sur pied, de contacts avec la promotion

économique, d'engagement initial de personnel, d'étude de marché, de conception

et de test d'un produit ne doivent pas être comptées dans ce délai de deux ans.

Le moment du début d'activité faisant courir le délai de deux ans dont il vient

d'être question correspond en réalité aux premières activités de démarchage, de

production et de mise sur le marché. On signalera que le SECO admet que

l'indemnité en cas de RHT puisse être versée durant la phase de lancement, en

cas de reprise d'activité par une autre entreprise et en cas de mesures prises

par les autorités (SECO, Circulaire RHT D 4, janv. 2005; Müller, Das

Instrument [...] p. 120).

14.

En ce qui

concerne les risques qualifiés plus hauts de «plus ou moins ordinaires», les

solutions sont nuancées. Par exemple, l'évolution de la conjoncture économique

est l'un des risques qui peut, suivant les cas, être tout à fait ordinaire ou

au contraire extraordinaire. L'évolution normale et régulière de la conjoncture

est un phénomène ordinaire qui ne peut justifier l'octroi de l'indemnité en cas

de RHT, les entreprises devant fixer leurs marges en fonction d'un calcul

prenant en considération l'ensemble d'un cycle conjoncturel. Par contre, en cas

de crise économique soudaine et d'une certaine ampleur, les acteurs économiques

sont généralement surpris et leur capacité d'adaptation est mise à l'épreuve.

Il arrive aussi souvent que les affaires reprennent peu après une crise de

nature conjoncturelle.363Dans ce cas, l'indemnité en cas de RHT est

adaptée. Cette prestation permet à

l'employeur de conserver le savoir-faire du personnel et d'éviter l'engagement

de frais d'initiation lors de la reprise (v. Rem. 31 ss N 1). Toutefois, même

en cas de crise économique soudaine et de grande ampleur, l'indemnité en cas de

RHT ne peut être versée lorsque des indices clairs montrent que la perte de

travail est surtout influencée par le fait que l'entreprise n'est plus adaptée

à la demande et que cette tendance est nette et marquée, du moins à court et

moyen terme. Dans un cas comme celui-ci, la crise économique ne fait que mettre

en évidence l'inadaptation structurelle de l'entreprise.

De faibles fluctuations du cours des changes font partie du risque

normal d'exploitation. Par contre, lorsque l'évolution des cours est

inhabituelle et a pour effet par exemple d'augmenter sensiblement les prix à

l'exportation, il peut s'agir d'un risque extraordinaire justifiant l'octroi de

l'indemnité en cas de RHT (arrêt du 28 septembre 2012 [8C_267/2012]). Encore faut-il que les

pertes de travail ne soient pas liées principalement à des raisons

structurelles (arrêt du 19 juin 2013 [8C_986/2012]). (…)”

In una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta

attiva nel settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione

di lastre in bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che

la continua fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima,

come pure per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare

le ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni,

affermando:

" (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza,

sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni

azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle,

prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite

denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al

versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291

consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e

riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…).

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella

misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della

domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento

delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale

rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la

disoccupazione. (…)"

In

una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale

ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale

rischio aziendale.

In

una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204

seg., ha rilevato che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero,

constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore

della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali

normali che una clinica privata deve assumersi.

Nel

caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi

deciso che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale

di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento

dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale.

In una sentenza DTF 121 V 371 del

7.

settembre 1995, l’Alta Corte ha ritenuto che la riduzione delle ore

lavorative nell’officina principale di un’impresa di trasporto quale

conseguenza della diminuzione dei sussidi federali non conferisce all’azienda il

diritto alle indennità per lavoro ridotto.

In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il

diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva

invocato la concorrenza accresciuta, argomentando:

" Nella presente

fattispecie, la X. ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto

che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo

numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata

in vigore degli Accordi bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia

(cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è

tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro

ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel

rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato

dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre

ditte attive nel settore della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore

specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr.

DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il

TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05

del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce

dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI."

Sul tema, si vedano anche la STF

8C_267/2012 del 28 settembre 2012 e, tra le tante, la STCA 38.2009.39 del 7

settembre 2009; la STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; la STCA 38.2013.7 del 18

giugno 2013; la STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; la STCA 38.2021.55 del 29

novembre 2021; la STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022).

2.10

Nella già citata sentenza AD 128/93

del 10 agosto 1993 il TCA si è pronunciato sul caso del titolare di una

stazione di servizio sita vicino alla frontiera con l’Italia che aveva chiesto

il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto in conseguenza

del fatto che il commercio di confine, abbinato alla vendita di carburante, in

seguito all’introduzione dell’imposizione fiscale sulla benzina e al forte

deprezzamento della valuta italiana nei confronti del franco svizzero, aveva

subito un ingente rallentamento, se non la paralisi, quasi totale, e meglio

nella misura del 70-80% per le vendite di carburante e del 50% per i generi

alimentari ed i tabacchi.

Questa Corte ha confermato

l’operato dell’amministrazione che aveva respinto la domanda, rilevando:

" (…) Come

si è visto (cfr. consid. 2.1) secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile

la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale.

Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo

di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad

esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di

organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato),

che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire

o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar

...", Vol. I, p. 426-427; DTAC 1987 p.

83-84).

Ora, come ha precisato l'amministrazione nella sua risposta (cfr.

consid. 1.3 in fine), l'attività di una stazione di servizio, situata in una

regione di frontiera che lavora prevalentemente con clientela estera (cfr. consid.

1.2), dipende in grande misura dal prezzo della benzina nei due paesi e dalle

fluttuazioni del cambio delle valute.

La perdita di lavoro provocata dalla diminuzione di clienti a

seguito della modifica di una di queste variabili (ad es.: l'aumento del prezzo

della benzina di venti centesimi al litro) o di entrambe (cfr. consid. .1.1 e

1.3), fa dunque parte del normale rischio aziendale della stazione di

servizio.

Non essendo pertanto realizzati i restrittivi presupposti fissati

dal legislatore per poter erogare le indennità per lavoro ridotto, questo

Tribunale non può che confermare la decisione dell'UCL.” (consid. 2.3).

Nella sua sentenza C 155/93 del

30.

maggio 1995, pubblicata in RDAT II-1995 n. 78 pag. 214-216, l’Alta Corte ha

confermato la sentenza cantonale e si è così espressa:

" (…)

4.

L'art. 33 cpv. l LADI precisa che non è computabile la perdita

di lavoro, tra l'altro, se dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale

del rischio aziendale (lett. a). Secondo la giurisprudenza, il rischio

aziendale normale non può essere apprezzato in base ad un criterio generale

valido per tutti i tipi di azienda; il medesimo dev'essere valutato, di caso in

caso, fondandosi sulle condizioni

particolari connesse con l'attività specifica dell'azienda (DLA

1989.

no. 12 pag. 123 consid. 2b). Per normale rischio aziendale la dottrina,

esposta già dai primi giudici, intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi

con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (p. es. la

situazione di mercato), pericolo questo che ogni impresa deve affrontare e che

essa è in grado di calcolare e di prevenire o combattere con opportuni

provvedimenti (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 nota 64).

Come osservato dalla precedente istanza, nel ramo in cui è attivo

il ricorrente la variazione dei cambi nonché la fluttuazione dei prezzi delle

derrate nei confronti di quelli praticati oltre confine sono di quotidiana

attualità. In sostanza i negozi di confine si sono creati appunto vista

l'improvvisa richiesta di determinati prodotti, richiesta

comunque per lo più effimera, dipendente sovente da misure politiche.

Si tratta in un certo qual modo di un'attività "speculativa", nel

senso che a periodi in cui le vendite eccedono manifestamente i limiti di

quanto sarebbe concepibile per i bisogni locali susseguono improvvisamente tempi

nei quali l'attività si situa di nuovo a questi livelli normali.

A torto il ricorrente afferma che non dissimile sarebbe la

situazione in altri campir quali ad esempio quello dell'edilizia, dipendenti

pure da questioni monetarie, di cambio, ecc. In effetti, una particolarità che

contraddistingue il commercio di confine, come in concreto, è quella di essere

"sovrastrutturato" per far fronte a periodi di massima domanda, e

questo dai due lati del confine.

Complessivamente, il sistema commerciale instaurato sui due lati

del confine è globalmente di dimensioni eccedenti le necessità, le strutture

essendo vicendevolmente sottoutilizzate, a seconda appunto di elementi

aleatori, come i cambi, i prezzi, specie politici, di determinate derrate, quali

segnatamente la benzina. Meglio si comprende il tema immaginando che pure oltre

confine esista un sistema di indennità per lavoro ridotto analogo a quello

vigente in Svizzera: ne risulterebbe che praticamente sempre, da un lato o

dall'altro della frontiera, le rispettive assicurazioni contro la disoccupazione

dovrebbero, avvicendandosi, intervenire, il che manifestamente va oltre i fini

voluti.

Non può essere negato, è vero, che tutte le ditte che esportano o

che fanno capo a clientela estera possono vedere il loro volume di lavoro

modificarsi in funzione del mercato dei cambi o dei prezzi politici di certi

prodotti.

Orbene, la specificità dei commerci di confine è quella di fondarsi

essenzialmente, se non esclusivamente, su questi fattori. La modifica dei

medesimi deve quindi inequivocabilmente essere compresa come un fenomeno

rientrante fra i rischi aziendali normali, ciò che esclude rassegnazione di indennità

per lavoro ridotto. (…)” (consid. 4).

In questo contesto va pure

ricordato che in una successiva sentenza 38.1996.33 del 27 giugno 1996 il TCA

ha respinto il ricorso dell’autorità di vigilanza contro una decisione

dell’amministrazione che aveva accordato il diritto alle indennità per lavoro

ridotto ad una ditta situata nella zona di frontiera e attiva in un settore del

tutto diverso rispetto a quello oggetto della sentenza appena riprodotta.

Questo Tribunale si è così

espresso:

" (…) Al

riguardo occorre sottolineare che, a mente del TCA, non è corretto dare

un'interpretazione estensiva ai concetti utilizzati dal Tribunale federale

delle assicurazioni per negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad

una stazione di benzina del _________ (cfr. consid. 2.3, in cui la nostra

Massima istanza usa i termini di "attività speculativa" e di

"sovrastrutturato"), applicandoli a tutti i settori professionali

attivi nelle regioni di confine (questo problema è già stato sollevato del

resto dal TCA nella sentenza del 16.1.96 relativa al Grotto L.)

Come sottolinea a ragione la ditta Y., estendendo in questo modo

il concetto di normale rischio aziendale (cfr. DLAD 1995 pag 117 seg) , si escluderebbero

dal diritto alle indennità per lavoro ridotto tutte le ditte situate nelle zone

di confine.

D'altra parte lo stesso UFIAML, ritirando recentemente un ricorso

inoltrato contro un'altra decisione dell'UCL (cfr. stralcio del 10.4.96

relativo alla Clinica X. SA), ha ammesso, che in quel caso (trattandosi

oltretutto di un'azienda in cui era subentrato di recente un nuovo

proprietario), non si trattava di una perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Tale prassi

dell'autorità di sorveglianza deve trovare applicazione anche nella presente

fattispecie.” (consid. 2.5).

Nella sua sentenza C 241/96 del

26.

giugno 1998 pubblicata in RDAT I-1999 n. 80 pag. 302-303, l’Alta Corte ha

respinto il ricorso rilevando:

" (…)

1.

In concreto è litigiosa la questione di sapere se le indennità

per lavoro ridotto possano essere riconosciute nel caso di una ditta situata in

zona di confine che vede la sua cifra d'affari diminuire in funzione del cambio

di valute.

2.

Nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno

già correttamente ricordato le norme di legge e i principi giurisprudenziali

disciplinanti il diritto alle prestazioni di cui si tratta. A detta esposizione

può essere fatto riferimento e prestata adesione. In questa sede basta ribadire

che una perdita di lavoro non è computabile, tra l'altro, se è dovuta a

circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di

lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

3.

Nella sentenza 30 maggio 1995 in re P. (C 155/93), citata dai

primi giudici e riguardante una stazione di servizio, questa Corte ha osservato

che la specificità dei commerci di confine è quella di fondarsi essenzialmente

sul mercato dei cambi, per cui la modifica di tale fattore deve inequivocabilmente

essere ritenuta un fenomeno rientrante fra i normali rischi aziendali. Orbene,

contrariamente alla

fattispecie esaminata in quell'occasione, in concreto si tratta di

una ditta che non è stata costituita presso la zona di frontiera specificamente

a dipendenza del fattore valutario. Quest'ultimo gioca in effetti un ruolo

decisivo nel campo della vendita al dettaglio, rispettivamente dei servizi, non

invece in quello della produzione. Nel settore produttivo, attuale nel presente

caso, la vicinanza al confine viene infatti tutt'al più privilegiata per poter fruire

di manodopera frontaliera, di modo che l'influenza del corso delle monete

risulta solo indiretta, nel senso che esso, a dipendenza delle sue fluttuazioni,

può appunto favorire l'impiego di personale proveniente d'oltre confine. Come

ben rilevano i primi giudici, ragionare diversamente, applicando cioè in modo

estensivo la predetta giurisprudenza in materia di stazioni di servizio,

implicherebbe quasi sempre il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto nel

caso di ditte di confine.” (consid. 1-3)

2.11

Nel caso di specie, litigiosa è la

questione a sapere se per il periodo 22 agosto – 20 settembre 2022 la RI 1

avesse, o meno, diritto alle indennità per lavoro ridotto postulate per quattro

aree di servizio site a ridosso del confine italiano.

Al riguardo è utile ricordare che

con Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, entrato in vigore il giorno

successivo (cfr. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg

nella sua versione consultabile il 6 marzo 2023), nell’ambito delle “misure

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”,

ed “in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale

incremento dei prezzi dei prodotti energetici”, l’Italia ha introdotto la

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come

carburante.

Tale misura è stata, poi,

prolungata con Decreto-legge n. 38 del 2 maggio 2022 sino all’8 luglio 2022

(cfr. https://www.gazzetta-ufficiale.it/eli/id/2022/05/02/22G00052/sg),

con decreto del 24 giugno 2022 sino al 2 agosto 2022 (cfr. https://www.gazzettauffi-ciale.it/eli/id/2022/07/04/22A03887/sg),

con Decreto del 19 luglio 2022 sino al 21 agosto 2022 (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it-/eli/id/2022/07/25/22A04256/sg)

e, per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza (cfr. supra

consid. 2.3.) con il Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115/2022 (Decreto Aiuti

bis) sino al 20 settembre 2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli-/gu/2022/08/09/185/sg/pdf).

Il taglio delle accise, comunque

già ridotto sul finire del 2022 con il Decreto-legge del 23 novembre 2022 (cfr.

non è più stato rinnovato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La

Svizzera non ha, da parte sua, adottato misure analoghe.

In

tal senso, il TCA rileva che, ancor prima che il taglio delle accise venisse

disposto ed entrasse in vigore nella vicina Penisola, e meglio in 16 marzo

2022, il Consiglio federale aveva dovuto rispondere all’interpellanza 22.3141

denominata “La Confederazioni rinunci ad entrate derivanti dall’imposta

sugli oli minerali” depositata dal Consigliere nazionale Lorenzo Quadri,

segnatamente in conseguenza del fatto che “la guerra in Ucraina, come c’era

da attendersi, ha provocato un repentino ed importante aumento del prezzo del

carburante, che si ripercuote sulle aziende come pure sulle economie

domestiche”. In quell’occasione il Consiglio federale aveva indicato di non

essere “autorizzato a rinunciare alla riscossione di una parte o di tutta

l’imposta gravante sui carburanti. Solo una modifica della legge federale

sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61) permetterebbe di definire le

circostanze secondo cui esso potrebbe concedere simili agevolazioni fiscali. Il

Consiglio federale è ben consapevole delle sfide legate all’aumento dei prezzi

dell’energia. Al momento non vede alcuna necessità immediata di adottare delle

misure. Tuttavia la tendenza dei prezzi rimane volatile e l’ulteriore sviluppo è

incerto. In tale contesto è stato istituito un gruppo di lavoro

interdipartimentale che riunisce i dipartimenti interessati, ossia il

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della

ricerca e il Dipartimento federale delle finanze. Questo elabora costantemente

le basi necessarie ed esamina i possibili campi d’azione della Confederazione

in vista delle eventuali misure da adottare, del loro finanziamento e delle

loro conseguenze”.

Riguardo

ad un’interpellanza 22.3356, depositata, questa volta, dal consigliere degli

Stati Marco Chiesa il 18 marzo 2022 e denominata “Ridurre l’aumento eccessivo

dei prezzi di benzina, diesel e combustibile per il ceto medio e il settore

commerciale”, con parere del 18 maggio 2022 il Consiglio federale si è così

espresso:

" La ripresa

economica dopo la crisi legata al coronavirus è proseguita fino a poco tempo

fa. Tuttavia, la guerra in Ucraina sta offuscando le prospettive. Soprattutto

gli effetti indiretti del conflitto potrebbero influire sull'economia svizzera.

In particolare, ci si aspetta un incremento dei tassi di rincaro nel quadro

dell'aumento globale dei prezzi dei vettori energetici e di altre materie prime

(tra cui le derrate alimentari di base e i metalli industriali). Nelle prime

settimane dopo l'inizio della guerra in Ucraina, il franco svizzero si è

tendenzialmente apprezzato in termini nominali, soprattutto rispetto all'euro.

Attualmente ciò contribuisce a limitare l'importata pressione in termini di

rincaro in Svizzera. Il gruppo di esperti della Confederazione per le

previsioni congiunturali si aspetta un tasso di rincaro dell'1,9 per cento per

il 2022 (previsione di dicembre 2021: 1,1 %), con corrispondenti effetti

attenuanti sullo sviluppo del consumo privato.

Il Consiglio federale è consapevole delle

sfide legate all'aumento dei prezzi dell'energia. Al momento non vede alcuna

necessità immediata di adottare delle misure. Tuttavia la tendenza dei prezzi rimane

volatile e l'ulteriore sviluppo è incerto. In tale contesto è stato istituito

un gruppo di lavoro interdipartimentale che riunisce i dipartimenti

interessati, ossia il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell'economia,

della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale delle finanze.

Questo elabora costantemente le basi necessarie ed esamina i possibili campi

d'azione della Confederazione in vista delle eventuali misure da adottare, del

loro finanziamento e delle loro conseguenze.”.

Chiamato a pronunciarsi

sull’interpellanza 22.3416 depositata il 9 maggio 2022 dal Consigliere

nazionale Piero Marchesi e denominata “Caro benzina. È ora di agire

riducendo le tasse a sostegno di cittadini e commercianti” – dalla quale emerge

che “il taglio delle accise sui carburanti in Italia sta mettendo in ginocchio

il settore nel Canton Ticino. I volumi di carburanti venduti tra Lugano e

Chiasso hanno subito riduzioni, in molti casi, fino al 90% (…) A fronte

dell'importante differenziale di prezzo tra Italia e Ticino, molti ticinesi si

recano oltre confine per fare rifornimento. Questa mancanza di domanda,

aggiunta all'annullamento di quella dei lavoratori frontalieri, che solitamente

si riforniscono in Ticino, ha provocato l'arresto dei consumi” - con parere

del 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha rilevato:

" Il

Consiglio federale è consapevole delle sfide legate all'aumento dei prezzi

dell'energia. Considerati i risultati del gruppo di lavoro interdipartimentale

istituito dal DATEC, dal DEFR e dal DFF, al momento non ritiene necessario

definire misure urgenti, nemmeno per le stazioni di servizio nelle regioni di

confine. Tuttavia, l'andamento dei prezzi rimane volatile e gli ulteriori

sviluppi sono incerti. I lavori vengono pertanto portati avanti in modo mirato

cosicché, all'occorrenza, si potranno effettuare i necessari interventi.

I prezzi dell'energia hanno subito un forte

aumento a livello internazionale, causando anche in Svizzera un incremento del

rincaro generale. L'inflazione, tuttavia, resta moderata rispetto ad altri

Paesi: nel maggio 2022 era del 2,9 per cento, circa 5 punti percentuali in meno

rispetto all'eurozona. I motivi sono due: i nuclei familiari svizzeri spendono

meno per l'energia, e l'economia è più efficiente dal punto di vista

energetico. Le attuali stime sul rincaro emesse da diversi istituti per il 2022

si aggirano attorno al 2-2,5 per cento, mentre ci si attende un rincaro medio

nuovamente inferiore per il 2023. Si prevede inoltre un proseguimento della

ripresa economica post-pandemica, seppure in misura più moderata rispetto a

quanto pronosticato prima della guerra in Ucraina.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha il

compito di garantire la stabilità dei prezzi. A tal fine dispone di strumenti

per contrastare un eventuale ulteriore aumento dell'inflazione in Svizzera.

In risposta al rincaro dei carburanti,

l'Italia ha deciso un taglio delle accise sulla benzina e sul diesel. Questa

misura è temporanea e scadrà a luglio. In genere è nell'interesse delle aziende

prepararsi alle fluttuazioni dei prezzi e poter reagire di conseguenza. Questo

vale anche per le stazioni di servizio nelle regioni di confine. Già prima si

potevano osservare in alcune regioni limitrofe variazioni o anche un'inversione

nelle differenze dei prezzi tra la Svizzera e i Paesi confinanti. Simili

evoluzioni rientrano nel rischio aziendale generale di questo settore

economico.

Gli interventi sui prezzi distorcono gli

incentivi degli attori del mercato, il che può peggiorare ulteriormente una

situazione già tesa a livello di approvvigionamento: una riduzione dei prezzi

stimola la domanda ed è quindi in contrasto con gli sforzi per raggiungere gli

obiettivi energetici e climatici della Confederazione. Per poter ridurre

l'imposta sugli oli minerali è inoltre necessaria una modifica legislativa e

un'attuazione tempestiva sembra pertanto improbabile. In aggiunta, dato che

tutte le stazioni di servizio beneficerebbero di una riduzione a livello nazionale

di questa imposta, vi sarebbero notevoli effetti inerziali e grandi perdite di

entrate per la Confederazione. Una riduzione ad esempio di 10 centesimi al

litro dell'imposta sugli oli minerali per la benzina e il diesel comporterebbe,

se i consumi rimangono invariati, una perdita di entrate di circa 600 milioni

all'anno. Ciò si ripercuoterebbe in particolare sul finanziamento delle strade,

a cui è destinata la maggior parte dell'imposta sugli oli minerali.”.

Chiamato a pronunciarsi

sull’interpellanza 22.7458 depositata il 2 giugno 2022 dal consigliere

nazionale Piero Marchesi e denominata “Prezzo benzina: tutti i Paesi

agiscono per ridurre il costo a cittadini e PMI. E la Svizzera cosa fa?” – nella

quale, a fronte del fatto che “La sottosegretaria all'economia italiana ha

recentemente dichiarato: "È molto probabile che il governo intervenga

ancora sulle accise." prospettando un'ulteriore riduzione del prezzo della

benzina e del diesel alla pompa”, il consigliere ha chiesto “A fronte di

questa ennesima offensiva dell'Italia e da quelle già attuate dai Paesi a noi

vicini, il Consiglio federale intende finalmente fornire una risposta concreta

a cittadini e PMI come fatto dagli altri paesi?” - con parere del 13 giugno

2022.

il Consiglio federale si è così espresso (risposta disponibile solamente

in lingua tedesca):

" Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. Mai 2022 die Ergebnisse

der Analysen der eingesetzten interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Kenntnis

genommen. Die Arbeitsgruppe hat die Entwicklung der Energiepreise und die

Grundlagen für mögliche Handlungsfelder des Bundes untersucht. Dabei wurden

auch beschlossene und geplante Massnahmen verschiedener EU-Mitgliedstaaten

verglichen. Ausserdem hat die AG die Betroffenheit von Haushalten, Branchen und

Unternehmen eruiert und internationale Vergleiche vorgenommen. Die Arbeiten

werden gemäss Auftrag des Bundesrats gezielt fortgeführt. Namentlich sollen

anhand der ersten Auslegeordnung konkrete Handlungsmöglichkeiten näher

evaluiert werden. Die zu vertiefenden Handlungsmöglichkeiten sollen die

Handlungsfelder "Kompensation einkommensschwacher Haushalte",

"Anreiz- und Informationsprogramme" sowie "wettbewerbliche

Massnahmen" umfassen. Der Bundesrat wird nach den Sommerferien über die

neuen Ergebnisse der Arbeitsgruppe und das weitere Vorgehen im Rahmen eines

Aussprachepapiers beraten.”

Nuovamente

chiamato a pronunciarsi sulla questione dell’aumento del prezzo della benzina,

a seguito dell’interpellanza 22.3527 depositata il 1° giugno 2022 dal Consigliere

nazionale Lorenzo Quadri, denominata “Sconti sulla benzina anche in

Germania. Basta con l’immobilismo del Consiglio federale” – dalla quale

risulta, in particolare, che “dopo Francia ed Italia, pure la Germania ha

deciso di introdurre degli sconti sulla benzina: si parla di ca. 30 centesimi

al litro” – e volta a sapere se:

" 1. Alla

luce dei fatti nuovi di cui sopra, intende il CF finalmente modificare la

propria posizione contraria agli sconti fiscali sulla benzina?

2.

Non reputa il CF che gli sconti che le

nazioni limitrofe hanno introdotto sul carburante, generando turismo del pieno

verso questi Paesi, provocheranno anch'essi un calo sostanzioso del gettito

svizzero delle accise sul carburante?

3.

In particolare in Ticino, l'importante

differenza di prezzo alla pompa, vicina ai 50 centesimi al litro, tra i

distributori ticinesi e quelli della vicina Penisola, ha azzerato l'arrivo di

automobilisti italiani che facevano il pieno in Svizzera, e pertanto pagavano

le imposte elvetiche sul carburante: con quali minori entrate per la

Confederazione?

4.

Non ritiene il CF che, a conti fatti,

l'immobilismo potrebbe risultare altrettanto costoso alle casse federali di un

taglio sulle accise?

5.

Non ritiene il CF che la composizione

del "gruppo di lavoro interdipartimentale" citato sopra vada

modificata?”

con parere del 17 agosto 2022 il

Consiglio federale si era così espresso:

" 1./5. Il

Consiglio federale è consapevole delle sfide legate all'aumento dei prezzi

dell'energia. Il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Consiglio

federale con rappresentanti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei

trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, del Dipartimento federale

dell'economia, della formazione e della ricerca, del Dipartimento federale

dell'interno e del Dipartimento federale delle finanze segue costantemente gli

sviluppi. Attualmente non vede la necessità di adottare misure urgenti.

L'economia è in crescita. Il tasso di disoccupazione è inferiore rispetto al

periodo precedente la crisi legata alla pandemia di COVID-19. La Svizzera

dispone inoltre di un'ampia rete di sicurezza sociale che consente di

affrontare il rincaro. Questo va a vantaggio anche delle economie domestiche

con un reddito basso.

L'intervento diretto sui prezzi (p. es. sul

prezzo della benzina) deve essere chiaramente evitato. Ciò comporterebbe

effetti indesiderati. Una misura di questo tipo non sarebbe mirata alle

economie domestiche con un reddito basso, in quanto anche tutte le altre

economie domestiche ne trarrebbero beneficio. Un prezzo artificialmente basso

creerebbe inoltre falsi incentivi e potrebbe aggravare la situazione, già tesa,

di approvvigionamento sui mercati energetici attraverso un aumento del consumo.

Nel quadro di una sessione straordinaria

nel mese di giugno, il Parlamento ha trattato interventi che proponevano sgravi

a favore della popolazione e delle imprese. Sia il Consiglio nazionale che il

Consiglio degli Stati si sono espressi contro una serie di misure volte a

sgravare (fiscalmente) i prezzi finali al consumo di benzina, petrolio o olio

da riscaldamento.

Tuttavia la tendenza dei prezzi rimane

volatile e l'ulteriore sviluppo è incerto. Pertanto, le attività del gruppo di

lavoro interdipartimentale proseguono in modo mirato, affinché in caso di peggioramento

significativo della situazione si disponga di opzioni d'intervento.

2./3./4. l gruppo di lavoro

interdipartimentale confronta le misure che sono state adottate e/o pianificate

da alcuni Paesi membri dell'UE. Esamina se tali misure devono essere adottate

anche in Svizzera, se esiste una base giuridica al riguardo, come possono

essere finanziate e quali effetti comporterebbero. Non è possibile stimare

quali sarebbero, per la Confederazione, le previste perdite di entrate

dall'imposta sugli oli minerali causate dal turismo della benzina nei Paesi

limitrofi o in Svizzera, poiché non esistono statistiche in merito.”.

Sul tema si vedano anche i

numerosi articoli pubblicati sui quotidiani locali e sui portali internet di

informazione ticinesi e italiani (cfr. fra i tanti, https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/benzina-alle-stelle--berna-non-si-muove--a-sconfinare-per-il-pieno-sono-ora-gli-svizzeri/47460928#:~:text=Qui%20Svizzera-,Benzina%20alle%20stelle%2C%20Berna%20non%20si%20muove%3A%20a%20sconfinare%20per,pieno%20sono%20ora%20gli%20svizzeri&text=Impennata%20dei%20prezzi%20dei%20carburanti,sconfinare%20sono%20ora%20gli%20svizzeri.

del 24 marzo 2022; https://www.cdt.ch/news/benzina-altro-no-agli-sgravi-per-la-popolazione-e-leconomia-285756

del 16 giugno 2022; https://www.rsi.ch/news/svizzera/Gli-Stati-dicono-no-agli-sgravi-sulla-benzina-15406219.html

del 13 giugno 2022; https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/nessuno-sconto-sul-prezzo-della-benzina/47670300

del 13 giugno 2022; nella versione consultabile il 6 marzo 2023; e,

in relazione al periodo successivo alla reintroduzione delle accise sul

carburante nella vicina Penisola, https://www.cdt.ch/news/ticino/i-benzinai-del-mendrisiotto-fanno-il-pieno-di-fiducia-308749,

nella versione consultabile il 6 marzo 2023).

2.12

Nella presente evenienza dalle carte

processuali si evince che la RI 1, __________, ha il seguente scopo sociale:

" L'esecuzione

in proprio e per conto terzi delle seguenti attività: l'acquisto e la vendita

di prodotti petroliferi e di articoli diversi all'ingrosso e al dettaglio, la

gestione operativa e amministrativa di aree di servizio, la gestione operativa

e amministrativa di esercizi pubblici, l'acquisto e la vendita di beni

mobiliari e immobiliari, l'assunzione di rappresentanze e di concessioni di

qualsiasi genere, l'elaborazione di dati, come pure l'esecuzione di qualsiasi

attività di natura fiduciaria. La società può altresì partecipare ad altre

aziende e costituire filiali e succursali, sia in Svizzera, sia all'estero,

nonché effettuare ogni negozio ed ogni operazione in rapporto diretto o

indiretto con il predetto scopo.” (cfr. estratto RC www.zefix.ch

e supra consid. 1.1.)

Prima

dell’11 agosto 2022, e meglio in data 20 maggio, 24 giugno e 22 luglio 2022, la

RI 1 aveva già presentato per le medesime quattro stazioni di servizio, dei

preannunci di lavoro ridotto, ai quali la Sezione del lavoro:

-

con decisioni dell’8 giugno 2022 aveva sollevato opposizione parziale,

riconoscendo – e meglio ritenendo “sulla base della documentazione

presentata”, "adempiuti” i “presupposti relativi al diritto

alle indennità per lavoro ridotto” - il diritto alle indennità postulate

dal 30 maggio all’8 luglio 2022 (cfr. all. VIII 1-4 a doc. VIII);

-

con decisioni del 28 giugno 2022 aveva sollevato opposizione parziale,

riconoscendo – e meglio ritenendo “sulla base della documentazione

presentata”, "adempiuti” i “presupposti relativi al diritto

alle indennità per lavoro ridotto” - il diritto alle indennità postulate

dal 9 luglio al 2 agosto 2022 (cfr. all. VIII 5-8 a doc. VIII);

-

con decisioni del 26 luglio 2022, aveva sollevato opposizione parziale,

riconoscendo – ritenendone "adempiuti” i “presupposti” - il

diritto alle indennità postulate dal 3 al 21 agosto 2022 con la seguente

avvertenza:

"

Si informa già sin d’ora l’azienda, che in caso di rinnovo del presente

preannuncio di lavoro ridotto, la perdita di lavoro dovuta al taglio delle

accise da parte del governo italiano in vigore da marzo a distanza di 6 mesi,

non rappresenta più un carattere eccezionale né straordinario” (cfr. all. a

doc. VII).

Sui preannunci di lavoro ridotto

presentati l’11 agosto 2022 dalla RI 1, nonché sulle relative motivazioni e

sulle argomentazioni fatte valere sia in sede di opposizione, che ricorsuale,

dalla società, rispettivamente, per le decisioni rese dalla Sezione del lavoro

il 23 agosto ed il 27 ottobre 2022, già si è detto (cfr. supra consid. 1.1.-1.5.).

2.13

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto,

che tanto le motivazioni alla base dei preannunci di lavoro ridotto presentati

dalla ricorrente l’11 agosto 2022, quanto le censure ricorsuali, vertono sul

fatto che le quattro aree di servizio (site in prossimità del confine con

Italia) per le quali la RI 1 ha richiesto le indennità hanno visto le vendite

diminuire drasticamente in conseguenza della “misura politico legislativa”

del taglio delle accise sui carburanti deciso dalle Autorità italiane.

La

società, quindi, non ha chiesto di beneficiare delle prestazioni LADI poiché ha

subito una perdita di lavoro in conseguenza dell’aumento del prezzo dei

carburanti generato dal conflitto scoppiato in Ucraina, bensì per la perdita di

lavoro insorta a seguito della diminuzione dei prezzi di tali beni decisa dalle

Autorità italiane.

Tenendo conto del solo aumento

del prezzo dei carburanti in conseguenza del conflitto, precisa, infatti, la

ricorrente, le “perdite di vendita dei volumi non sarebbero state (…)

paragonabili a quanto sta accadendo ora in concomitante presenza” della

misura politico-legislativa italiana. Tant’è che, ha precisato la legale, “è

risaputo che il carburante è un bene anelastico alla domanda poiché ancora

difficilmente sostituibile: pertanto la domanda non diminuirebbe così

facilmente e consistentemente al solo aumentare del suo prezzo” e che “in

assenza del taglio delle accise italiane, visto che le dinamiche di

“gewöhnliches Parallelverhalten” a cui il settore è sottoposto e

all’anelasticità della domanda del bene carburante, non vi sarebbe stata con

ogni probabilità la necessità per RI 1 di richiedere ILR di sorta” (cfr.

supra consid. 1.5. e doc. I).

Non vi è dunque nesso di

causalità adeguato tra la perdita di lavoro annunciata dalla ricorrente e il

conflitto in Ucraina avendo, come visto, la ricorrente fondato le proprie

richieste di prestazioni LADI su una misura politica che ha diminuito i prezzi

del carburante varata in Italia e, peraltro, rimasta senza corrispettivo nel

nostro Paese (su questo aspetto, sebbene pronunciata dall’Alta Corte in

relazione al nesso di causalità tra la perdita di lavoro fatta valere e la

pandemia Covid-19, cfr. STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 7.2., con

la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022,

laddove questo Tribunale, nei

confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure,

ha d’un lato, negato il diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021 in

quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 la società ha assunto due

nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi)

quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro lato, considerato che le ILR

sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione

epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non

ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita di lavoro economica fosse

da ricondurre alla pandemia; cfr. anche la STF 8C_752/2021 del 15 marzo

2022; DLA 2022 pag. 323 e segg.).

La RI 1 nemmeno pone a

motivazione della richiesta di indennità per lavoro ridotto il tasso

sfavorevole di conversione CHF/EUR. In tal senso, si rammenta, peraltro che la

forza del franco non costituisce, per costante giurisprudenza, un motivo

straordinario e imprevedibile (cfr. STF 8C_986/2012 del 19 giugno 2013, consid.

4.1

e 4.2.; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA 38.2013.7 del 18 giugno

2013; STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014). Così anche la fluttuazione dei

prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti (cfr. STF C189/02 del 15 marzo

2004).

La collocazione geografica delle

aree di servizio per le quali sono state chieste le ILR (fattore che

normalmente ne fa la fortuna, ritenuto che l’introito di tali attività si basa

sul pendolarismo del pieno) è frutto di una scelta societaria e quindi di una

circostanza che rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro

(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI e, fra le altre, STCA 38.2022.32 del 25

luglio 2022 e STF 8C_159/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2021.92 del 14

febbraio 2022).

La

riduzione politico-legislativa delle accise, a mente della legale, sarebbe da

considerare come straordinaria ed imprevedibile e non dovrebbe essere considerata

come un normale rischio di impresa (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).

In

tale contesto la ricorrente sostiene che il taglio delle accise deciso

dal Governo italiano non sarebbe assimilabile allo sconto sul carburante già

disposto nella vicina Lombardia a beneficio dei residenti dei Comuni siti entro

20.

km dal confine svizzero. In realtà, secondo il TCA, anche in quel caso si

tratta di una misura politica con la quale è stato scontato il prezzo dei

carburanti a giovamento proprio di una porzione rilevante della clientela che

costituisce i “pendolari del pieno” delle stazioni di servizio ticinesi

poste vicino al confine.

La ricorrente sostiene pure che

la sentenza dell’Alta Corte C155/93 del 30 maggio 1995 non considererebbe, a

torto, la nozione di normale rischio di impresa in termini economici.

Al riguardo il TCA sottolinea che

le quattro aree di servizio per le quali la società ha postulato le indennità

per lavoro ridotto si trovano a ridosso dei valichi di confine con l’Italia e

che la loro attività - ritenuto che, per indicazione della ricorrente medesima

“il settore delle stazioni di servizio vive infatti risaputamente da sempre

anche (…) grazie al “pendolarismo del pieno” - si fonda, essenzialmente, su

due fattori; d’un lato il mercato dei cambi di valuta, e d’altro lato, i prezzi

dei carburanti.

In concreto, sui prezzi dei

carburanti è andata ad incidere in territorio italiano la misura del taglio

delle accise, in vigore nella vicina Penisola da fine marzo 2022, che ha

provocato una drastica diminuzione di clientela per la RI 1 e quindi la perdita

di lavoro che l’ha determinata ad inoltrare (anche) le domande di indennità per

lavoro ridotto oggetto della presente vertenza.

Nella sentenza riprodotta al

consid. 2.10. la perdita di clientela era dovuta ad un’altra decisione politica,

adottata in quel caso dalla Svizzera e consistente in un aumento del prezzo

della benzina di 20 cts al litro.

Per il resto, il settore di

attività e le caratteristiche delle attività commerciali sono identiche a

quelle a suo tempo esaminate dal TFA e le argomentazioni sviluppate dall’Alta

Corte restano tuttora valide (cfr. pure la risposta del Consiglio federale del

18.

maggio 2022 all’interpellanza del Consiglio nazionale Piero Marchesi: “simili

evoluzioni rientrano nel rischio aziendale generale di questo settore economico”).

La perdita di lavoro subìta dalla

ricorrente è dunque dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale

secondo la giurisprudenza federale per cui, a ragione, l’amministrazione ha

respinto le domande di indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto al 20

settembre 2022 (dopo averle concesse nei mesi precedenti ed avere precisato

nelle decisioni favorevoli 26 luglio 2022 che “Si informa già sin d’ora

l’azienda, che in caso di rinnovo del presente preannuncio di lavoro ridotto,

la perdita di lavoro dovuta al taglio delle accise da parte del governo

italiano in vigore da marzo a distanza di 6 mesi, non rappresenta più un

carattere eccezionale né straordinario”).

Quanto alla pretesa applicazione alla fattispecie del caso

di rigore, il TCA ribadisce, inoltre, che ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI una

perdita di lavoro è computabile se è dovuta a motivi economici ed è

inevitabile, rispettivamente giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rendere un terzo responsabile del danno (casi di rigore; cfr. supra consid.

2.4.).

L’indennità

per lavoro ridotto è versata nei casi di rigore unicamente se gli altri

presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la

perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ILR C11; supra

consid. 2.5.).

In

concreto, come visto, la perdita di lavoro fatta valere dalla società

ricorrente rientra nei normali rischi di impresa e nemmeno da questo profilo

può pertanto essere concessa l’erogazione delle indennità richieste dalla RI 1.

Alla luce di quanto precede può,

perciò, rimanere aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra

d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra

d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è

da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr.

STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente

non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28

del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid.

2.5

e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del

24.

settembre 2008).

È comunque utile ricordare, in

ogni caso, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è

garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì

quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021

consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.6.).

Le decisioni su opposizione del

27.

ottobre 2022 devono dunque essere confermate.

2.14

La ricorrente ha chiesto di

sentire la propria dipendente, __________, ed il collaboratore della Sezione

del lavoro, __________ per i motivi già indicati (cfr. supra consid. 1.6. e

doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –

nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag.

62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente

a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta

di audizione dei propri organi al fine di esporre il proprio punto di

vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova

l’audizione testimoniale di __________ e di __________.

La medesima ha, quindi,

chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF

8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del

7.

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto i documenti già

presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza

ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone

menzionate nel ricorso.

La domanda di assunzione di prove

formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022

consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre

2021.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti