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Decisione

38.2023.11

A torto respinta rich. per corso SUPSI (2 semes.) per ottenimento dipl. di insegn. (informatica) per liceo. A. ('66) con laurea (ambito inform.) + esperienza lav. 30anni. Non è fomaz. di base ma perfez./riqual. Colloc. intralciato per motivi inerenti a merc. lavoro(età). Miglior. idon.a collocamento

5 giugno 2023Italiano49 min

104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.11

rs

Lugano

5 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9

gennaio 2023 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:

URC) ha confermato la propria decisione del 26 settembre 2022 (cfr. doc. 6) con

la quale ha respinto la domanda di RI 1, da ultimo attiva quale IT Project

Manager (cfr. doc. 3), di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro

la disoccupazione, il corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per

le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI, Dipartimento formazione e

apprendimento (DFA), in quanto non si tratterebbe di una riqualifica o

perfezionamento, bensì di una formazione di base.

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

3. Nel caso concreto

la signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a

tempo pieno nella sua professione e in professioni affini. Durante la

disoccupazione le ricerche di lavoro sono sempre state svolte nel suo contesto

lavorativo, mentre la ricerca di lavoro svolta come insegnante per

l'insegnamento è stata svolta in data 11.1.2022, ossia durante il periodo di disdetta

prima quindi d'iscriversi all'URC.

In data 20.7.2022 l'assicurata inoltra

all'URC una richiesta di corso individuale in cui sottopone all'URC la

richiesta di poterle finanziare la formazione per diventare insegnante di

informatica scuola media superiore.

L'assicurata ha iniziato a lavorare come

insegnante d'informatica a partire dal 1.9.2022 presso il __________ con

contratto d'incarico limitato all'anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'art.

12 LORD, mentre la formazione abilitante all'insegnamento svolta presso il DFA

è iniziata il 18.8.2022 ed è prevista fino al 2.6.2023.

Con decisione del 26.9.2022 l'URC di __________

respinge la richiesta di corso dell'assicurata. A tale decisione l'avv. RA 1

che la rappresenta ha interposto regolare opposizione alla decisione negativa

in data 28.10.2022 affermando che si tratta di un corso di perfezionamento professionale

e, come tale dev'essere riconosciuto.

A seguito di ciò l'URC di __________ ha

proceduto con un ulteriore accertamento presso il DFA, al fine di verificare se

tale formazione può essere considerata un perfezionamento professionale, oppure

no. II DFA ha prontamente risposto affermando che questo ciclo di studio è da considerare

come una formazione di base. In ossequio alla costante giurisprudenza non vi

sono pertanto i presupposti affinché tale formazione sia finanziata ai sensi

della LADI.” (Doc. A1)

1.2. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 e

l’accoglimento della Richiesta del corso individuale di riqualificazione /

perfezionamento presentata il 19 luglio 2022.

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che

a torto l’URC ha demandato de facto alla SUPSI la decisione del suo

caso. Al riguardo è stato precisato che in effetti l’amministrazione ha posto a

fondamento della propria decisione semplicemente l’indicazione della SUPSI, la

quale, interpellata in modo generico al fine sapere se l’abilitazione

all’insegnamento presso le scuole superiori in Ticino sia una formazione di

base oppure un perfezionamento, si è limitata a rispondere laconicamente che si

tratta di una formazione di base.

Inoltre il patrocinatore della

ricorrente, per conto di quest’ultima, ha addotto:

" (…) poiché

la delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate, ciò che è determinante

è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di

tutte le circostanze (TCA, sentenza 38.2007.75, consid. 2.5.). Ebbene, ciò non

è stato fatto nel caso in esame, nella misura in cui la SUPSI si riferisce, astrattamente,

al "ciclo di studio".

3) Si ribadisce che, nel caso in esame, le condizioni, sancite

dall'art. 60 LADI, affinché i costi del corso frequentato dall'assicurata

vengano assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 59 LADI),

sono soddisfatte. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio regionale di

collocamento di __________, il corso in questione non ha, per la signora RI 1,

la valenza di una formazione di base.

Ne discende che, nella misura in cui attesta che il corso a cui si

è iscritta l'assicurata dovrebbe essere considerato una formazione di base e

che, per questa ragione, non sussisterebbero le condizioni perché tale

formazione venga finanziata in base alle topiche normative della LADI, la

decisione viola, a mente della ricorrente, il diritto federale e deve essere

riformata.” (Doc. I pag. 5-6)

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato

la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:

" (…)

3. Al fine di avere una

maggiore visione del mercato del lavoro, al tempo della valutazione abbiamo

svolto una verifica delle persone in cerca d'impiego con le qualifiche e un'età

analoghe a quelle della persona in cerca d'impiego e il risultato è stato il

seguente:

Persone disoccupate in Ticino con

qualifica di ICT Architect: 2, di cui una soltanto con un'età superiore ai 50

anni.

Persone disoccupate in Ticino con

qualifica di ICT PM: 22, di cui 9 con un'età superiore ai 50 anni.

Persone disoccupate in Ticino con

qualifica specialista nella direzione di un Team: 17, di cui 10 con un'età

superiore ai 50 anni. (…)” (Doc. IV)

1.4. Il

10 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. L'assicurata,

da fine agosto 2022 al maggio 2023, ha frequentato il corso per l’ottenimento

del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI

Dipartimento formazione e apprendimento (DFA; cfr. doc. 8; 9; II).

Questo Tribunale entra, pertanto,

nel merito dell’impugnativa (cfr. STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022; STCA

38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei

casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli

assicurati non avevano seguito i corsi cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018;

STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004: STCA

38.1999.384 del 24 luglio 2000).

nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se il corso di formazione dei docenti di scuola media

superiore a cui ha partecipato la ricorrente debba o meno essere finanziato

dall’assicurazione contro la disoccupazione.

2.3. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di

compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di

licenziamenti collettivi.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento

degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4 I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.

4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10

gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre

2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

L’art.

60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1 Per provvedimenti di formazione si intendono

segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di

esercitazione e pratiche di formazione

2 Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis

capoverso 3.

3 Chi

intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente

presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti

necessari.

4 Nella

misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

2.4. In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr.

inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato

che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le

prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una

riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale

(cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una

formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997,

N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V

271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF

104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)

oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111;

sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di

un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato

dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr.

DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata;

DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di

provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato

o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N.

6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo

l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa

S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le

condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato

(cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione

dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in

questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Riguardo ai criteri a cui devono

rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF

8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono

proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N.

17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per

l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui

la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 =

DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.5. A titolo di "provvedimenti di

formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In

linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,

poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o

anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una sentenza C 11/02 del 22 marzo

2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:

" (…) l'assicurato

ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al

perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono

essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V

16 consid. 1b).

Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di

vista generale, del perfezionamento professionale non competono

all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221

consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la

disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti

concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di

misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in

ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le

attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa

specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”

Cfr. pure STF

8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione

è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche

di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, perciò, è la

natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte

le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275;

STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene

intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla

situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03

del 2 settembre 2004 – "Les circonstances

démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux

parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une

situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.6. Un parametro

importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha

precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale

perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata

limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 320-321 n°467).

In

una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta

Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere

riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht

ist festzustellen, dass nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der

Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die

Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In

una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato

il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di

formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:

"

(…)

7.

Pure in discussione è la durata del corso,

ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al

doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure

inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale

riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì

quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale

(sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure

troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica

individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come

quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i

provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un

adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza

del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art.

59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al

momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel

frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati

sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la

giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite

annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte

tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo

genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.

Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei

ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad

esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve

concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il

corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere

considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a

carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,

bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio

impugnato. (…)”

2.7. A proposito del criterio della difficile

collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali

inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa

che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di

cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un

Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al

Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto

da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani

(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era

giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito

che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli

impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per

motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di

lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal

profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale

dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di

francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato

del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava

svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,

siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di

buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre con sentenza 8C_67/2018

del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale

ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una

licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui

collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59

cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a

provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone

un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere

concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il

presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente

oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al

bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello

soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a

questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della

categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto

all’assunzione dei costi.

In una sentenza 38.2016.47 del 20

marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione

dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,

confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento

non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto

l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale

svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -

un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il

ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo

settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

Cfr. pure STCA 38.2019.60 del 19

febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria

meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere

responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e

Industrial Development Enginer Project Manager.

In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014,

a proposito di questo criterio, così si esprime:

"

(…)

DIFFICULTÉS

DE PLACEMENT

13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne

se justifie pas. Lorsque la

formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de

retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à

une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce

cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment

de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la

fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un

autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours

alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré

réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de

marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration

des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la

fréquentation de la mesure était

une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute

Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont

l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).

Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se

réorienter

après plus d’une année de postulations

infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C

301/2008]).

15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent

être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si

l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme

(DTA 1988 p. 30);

- de diplômes non

suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité

restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à

un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.8. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione

professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art.

59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,

tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un

eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.

Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia

effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento

svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA ha

chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,

consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, nell'opera già citata, al

riguardo rileva che:

"

AMÉLIORATION DES CHANCES

DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que

si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.

L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter

au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses

aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être

spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un

emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La

mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait

avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou

sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire

une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991

p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre

le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en

déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en

considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.

473)

2.9. La Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti

A5 segg., validi dal gennaio 2014, ha fornito in particolare le seguenti

indicazioni:

" Condizioni

formali

A5 Ai

sensi del diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la

formazione di base non corrisponde alla prima formazione o alla formazione

Considerandi

professionale di base. A tale proposito, la giurisprudenza dell’ex TFA

riconosce che la distinzione tra formazione di base, da un lato, e

perfezionamento/riqualificazione ai sensi della LADI, dall’altro, è vaga, in

quanto un provvedimento può presentare allo stesso tempo entrambe le

caratteristiche. Secondo il TFA, sono determinanti gli aspetti predominanti nel

caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze.

(…).

A11 L'assicurato

non può pretendere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per

frequentare un PML se è possibile assegnargli un’occupazione adeguata (art. 59

cpv.1 e 2 LADI).

A12 Durante

un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1

LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento

in qualsiasi momento.

(…)

Indicazione proveniente dal mercato

del lavoro

A16 Le

prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o

reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro

esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da

considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;

il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Ÿ Motivazione dell'assicurato. La

richiesta dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo

desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto

professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla

disoccupazione?

A18 Ÿ Età dell’assicurato. In

particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che

chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex

TFA, sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono

parte integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad

esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo

di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.

A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il

rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi

del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di

un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12

mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è

«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento

dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento

meno costoso e/o più breve.

A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la

giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati

soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,

se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo

prefissato in modo adeguato e conveniente.

A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato:

l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente

collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di

salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso

rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità

(AI). L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei

pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere

conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità

dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato,

quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle

prestazioni dell’AD.

Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I

PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul

mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati

alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che

prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24

Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve

migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un

possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,

improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di

cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro

e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione

a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.

(…).”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10

pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.10

Nella presente evenienza dalla

documentazione ) e nell’ottobre 2017 il certificato “Project management

associate IPMA Level D” (cfr. doc. 3).

L’assicurata ha lavorato per un

trentennio circa quale ingegnere informatico. In particolare dal giugno 2008 al

maggio 2017 è stata attiva quale “Data and Database responsible and

Project Manager formerly Computer science consulting” per la __________,

dal settembre 2017 al dicembre 2018 come “Project manager” per __________ e dal

gennaio 2019 al febbraio 2022 in qualità di “Project Manager” all’80% per __________

(cfr. doc. 3; 8).

Dall’accordo di uscita (“exit

agreement”) concluso tra la __________ e la ricorrente l’8 novembre 2021

risulta, da un lato, che il datore di lavoro, dopo che la dipendente, a causa

di malattia, non aveva lavorato dal 5 febbraio al 16 maggio 2021, aveva ripreso

il lavoro al 40% dal 17 maggio al 31 agosto 2021 e al 60% dal 1° settembre

2021, ha deciso di terminare il rapporto di impiego rispettando il periodo di

protezione di 90 giorni per il 28 febbraio 2022.

Dall’altro, l’insorgente è stata

liberata dall’obbligo di lavorare con effetto dal 21 novembre 2021 (cfr. doc.

3).

Il 21 marzo 2022 l’assicurata si

è annunciata per il collocamento presso l’URC a partire dal 1° aprile 2022 –

data poi modificata nel 21 aprile 2022 –, dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% e di cercare un’occupazione quale IT Project Manager.

Nel protocollo del primo

colloquio di consulenza del 28 marzo 2022 è stato indicato che la ricorrente

avrebbe svolto e comprovato tre ricerche alla settimana nella professione di IT

Project Manager e che queste avrebbero dovuto essere indirizzate a tutto il

Ticino, come pure che la stessa “ha partecipato al concorso per accedere

all’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo e matematica alle

scuole medie” (cfr. doc 2).

In effetti per l’anno scolastico

2022/23 il termine di iscrizione al Diploma di insegnamento per le scuole di

maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design

(DFA), le cui discipline erano informatica, fisica e geografia (per l’anno

scolastico 2023/24 le discipline sono la chimica, la matematica e le arti

visive; cfr. https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/discipline.html),

scadeva il 17 febbraio 2022 (cfr. Comunicato stampa del 19 novembre 2021 del

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=196749&cHash=3febce3ecc0f67af66e25e004941bd82).

L’insorgente ha asserito di

essere stata ammessa alla formazione, insieme ad altre sei persone, dopo aver

superato un esame scritto ed uno orale e che il numero è stato limitato a 7 dal

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport in base ai posti

disponibili per l’insegnamento (cfr. doc. 8).

Il 19 luglio 2022 l’assicurata ha

trasmesso all’URC il modulo “Richiesta di corso individuale di riqualificazione

/ perfezionamento” in relazione alla formazione per l’ottenimento del Diploma

di insegnamento per le scuole di maturità con inizio il 18 agosto 2022 della durata

di due semestri. Quale nuovo sbocco professionale è stato indicato

l’insegnamento dell’informatica al liceo dove dall’anno scolastico 2022/23 è

diventata obbligatoria (cfr. doc. 8; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71332.html).

L’insorgente ha precisato che a

partire dal 29 agosto 2022 sarebbe già stata attiva quale professore di

informatica al liceo __________ con un incarico di durata determinata che si è

poi concretizzato in quattro ore al martedì mattina e in due ore al mercoledì

pomeriggio (cfr. doc. 4; 8).

Nella “Dichiarazione per

assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica

professionale” la ricorrente ha indicato che il motivo principale che l’ha

indotta a intraprendere questa formazione è la “difficoltà di trovare

lavoro. Ho inviato un numero elevatissimo di CV, solo 2 volte sono stata

interpellata. Cercano giovani che costano poco e io non sono giovanissima e ho

più di 30 anni di esperienza. Inoltre mi è sempre piaciuto insegnare. Penso

perciò che sia una buona idea. Inoltre ho già ricevuto un incarico limitato al

liceo __________ e informatica è una materia nuova da quest’anno, infatti non

esistono docenti abilitati e quindi dovrei trovare il lavoro a tempo

indeterminato quasi certamente alla fine della scuola” (cfr. doc. 8).

Con decisione del 6 settembre

2022.

la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento con

un grado di disponibilità del 40% a decorrere dal 29 agosto 2022, motivando

come segue:

" (…) Nel

caso concreto, la formazione intrapresa dall’assicurata, della durata di un

anno (due semestri), la occupano nella misura di due giorni alla settimana (il

giovedì e il venerdì) cui si aggiungono le ore da dedicare allo studio e

l’incarico assunto presso il Liceo __________ per impartire 6 ore di lezione

alla settimana abbinate alla formazione, rendono limitate (ridotte) l sue

possibilità di reperire un’altra occupazione.

In relazione alla disponibilità fatta

valere dall’interessata per la giornata di sabato, rammentiamo che gli

assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze

personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo

numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento

soltanto molto condizionatamente. La prescrizione “tempo normale di lavoro” è

intesa per un’attività lavorativa normale con un grado di occupazione al

massimo fino al 100%. Il tempo normale di lavoro eventualmente indennizzabile

equivale a un’occupazione a tempo pieno. Oltre al tempo pieno l’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) non interviene” (Doc. 8)

Il 16 settembre 2022 l’URC ha

valutato negativamente la domanda della ricorrente, in quanto il corso in

oggetto non è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi con la

consulente del personale e, considerati il suo curriculum e la sua situazione

riguardo al mercato del lavoro, non è da ritenere quale riqualifica o di

perfezionamento (cfr. doc. 6).

È stato, però, evidenziato che il

collocamento dell’assicurata è considerevolmente intralciato per ragioni

inerenti al mercato del lavoro e che la formazione per l’ottenimento del

Diploma quale insegnante di informatica delle scuole di maturità migliora

sostanzialmente la sua idoneità al collocamento in prospettiva di un obiettivo

professionale concreto (cfr. doc. 6).

L’URC, il 26 settembre 2022, ha respinto

la richiesta dell’insorgente di poter frequentare, a spese dell’assicurazione

contro la disoccupazione, il corso per l’ottenimento del Diploma di

insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI, poiché non

corrisponderebbe a una riqualifica o perfezionamento, bensì sarebbe una

formazione di base (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 6),

l’amministrazione, il 14 dicembre 2022, ha interpellato il Dipartimento

formazione e apprendimento della SUPSI:

" (…) stiamo

valutando se esistono i presupposti per finanziare, ai sensi della Legge

sull’assicurazione disoccupazione (LADI), l’abilitazione all’insegnamento

presso le scuole superiori in Ticino e nel caso specifico i Licei Cantonali.

A fine di poter procedere abbiamo necessità

di sapere se tale abilitazione è da considerarsi una formazione di base oppure un

perfezionamento professionale. (…)” (Doc. 6)

Il 16 dicembre 2022 il DFA ha

risposto:

" (…)

confermiamo che il ciclo di studio Diploma di insegnamento per le scuole

di maturità è da considerare come una formazione di base (…)” (Doc. 6)

Il provvedimento del 26 settembre

2022.

è, pertanto, stato confermato con la decisione su opposizione del 9

gennaio 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.11

Chiamato ora a pronunciarsi in

merito al finanziamento del corso richiesto dall'assicurata giusta l'art. 60

LADI, il TCA ribadisce che è vero che i costi di una formazione di base non

devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid.

2.3.; 2.4.).

È altrettanto vero, tuttavia, che

la delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante

dunque è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto

di tutte le circostanze (cfr. consid. 2.5.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n°

468; DTF 111 V 274-275).

Nel caso di specie va tenuto

conto che la ricorrente ha svolto i propri studi universitari proprio nel campo

dell’informatica e vanta un’esperienza professionale trentennale in tale ambito

(cfr. consid. 2.10.).

Inoltre il fatto che il DFA della

SUPSI abbia indicato che tale diploma è da considerare come una formazione di

base in casu non risulta decisivo, poiché, come evidenziato dalla parte ricorrente

(cfr. doc. I; consid. 1.2.), da un lato, la SUPSI non è l’autorità competente

per decidere dal profilo dell’assicurazione disoccupazione se un corso in un

caso concreto sia una formazione di base oppure un perfezionamento o una

riqualificazione. Dall’altro, la SUPSI ha risposto in modo generico all’URC che

non le aveva peraltro fornito alcun elemento specifico della presente

fattispecie.

In proposito giova osservare che

la situazione di coloro i quali frequentano la formazione per l’abilitazione

all’insegnamento subito dopo aver concluso il liceo e l’università in un

percorso di studi unico, per i quali il corso della SUPSI potrebbe risultare

una formazione di base, è ben differente da quella di coloro che invece prima

di svolgere l’abilitazione all’insegnamento esercitano per un periodo

medio-lungo una professione nel loro settore di formazione, come è stato il

caso dell’insorgente.

Va, altresì, ricordato che

tramite la riqualificazione e il perfezionamento le conoscenze che un

assicurato possiede sono semplicemente completate o ampliate al fine di

rivalorizzarle sul mercato del lavoro. L’assicurato potrà così ritrovare

un’occupazione dello stesso livello sociale rispetto a quella esercitata in

precedenza in un altro ramo professionale dove potrà mettere a profitto le

proprie competenze professionali esistenti (cfr. STF 8C_48/2006 del 16 maggio

2008.

consid. 3.2.; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2., menzionata

precedentemente; DTF 111 V 398 consid. 2b; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320 n° 465).

Il corso frequentato

dall’insorgente presso la SUPSI per ottenere il diploma per insegnare informatica

in particolare nei licei è, poi, di breve durata (cfr. consid. 2.6.), e meglio

di due semestri (cfr. consid. 2.10.).

Al

riguardo si rileva che secondo giurisprudenza e dottrina i provvedimenti di

cui all'art. 59 LADI perseguono lo scopo di ottenere

un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (cfr. STFA C 11/02

del 22 marzo 2004 consid. 7.1.).

Ne discende, tutto ben

considerato, che il diploma per insegnare informatica nelle scuole di maturità,

contrariamente a quanto deciso dall’URC, non costituisce in concreto una

formazione di base, bensì corrisponde a un perfezionamento, quale adeguamento o

estensione della formazione di base allo sviluppo economico attuale, o in ogni

caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova

formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività - l’insegnamento - diversa da

quella precedente di project manager (cfr. consid. 2.10.), in linea di

principio (se tutte le condizioni sono adempiute; cfr. consid. 2.4.), a

carico dell’assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI

(cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 5.3.; 7.2.).

2.12

Il corso in oggetto, inoltre, risulta

essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

In effetti l’assicurata, benché

disponga di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di

esperienza professionale, in particolare quale project manager, IT development

manager e computer science consulting (cfr. doc. 3), si è proposta senza

esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro in tali ambiti.

Più precisamente già prima

dell’annuncio per il collocamento (da dicembre 2021 a marzo 2022) ha svolto 34

ricerche di impiego (oltre a 4 candidature presso il Cantone Ticino quale

supplente di matematica per le scuole medie, supplente di informatica per i

licei, concorso per l’insegnamento medio e concorso per l’insegnamento

superiore; cfr. doc. 7), in seguito ha compiuto 47 ricerche di lavoro dalla

fine di marzo 2022 (quando si è annunciata per il collocamento) al 18 luglio

2022.

(allorché ha chiesto l’assunzione dei costi del corso presso la SUPSI;

cfr. consid. 2.6.) e ha effettuato 80 ricerche dal 20 luglio al 30 gennaio 2023

(cfr. doc. 7).

La medesima ha, altresì,

puntualizzato di essere stata chiamata per un colloquio in sole due occasioni

(cfr. doc. 8).

L’URC ha, del resto, ritenuto

quantitativamente e qualitativamente valide le ricerche di lavoro svolte tra

gennaio e marzo 2022 precedentemente all’iscrizione in disoccupazione (cfr.

doc. 7).

Dalle carte processuali nemmeno

risultano sanzioni a causa di insufficienti sforzi volti al reperimento di una

nuova occupazione nei periodi di controllo da fine aprile 2022.

Alla ricorrente sono sì stati

assegnati dei posti di lavoro da parte dell’amministrazione, e meglio il 29

marzo 2022 presso __________ per un impiego al 100% quale Java developer con

sede di lavoro a __________, il 17 maggio 2022 presso __________ come Zero

Trust Architect, Cybersecurity al 100%, il 16 agosto 2022 in qualità di Cyber

Security Specialist al 100% sempre press __________ e il 4 ottobre 2022 presso __________

come ICT Project manager con un grado di occupazione dall’80 al 100% (cfr. doc.

5).

Tuttavia tali assegnazioni non

hanno condotto ad alcuna assunzione.

In particolare l’impiego presso __________

non corrispondeva propriamente al profilo dell’assicurata. L’azienda stava

cercando pure un Project manager, ma non in Ticino, bensì a __________ (cfr.

doc. 5; 7).

In proposito va ricordato che dal

protocollo relativo al primo colloquio di consulenza del 28 marzo 2022 si

evince che le ricerche di lavoro della ricorrente avrebbero dovuto essere indirizzate

a tutto il Ticino. La medesima non è stata invitata a estendere le proprie

ricerche al resto della Svizzera (cfr. doc. 2; consid. 2.10.).

Inoltre __________ ha

esplicitamente indicato di aver “ritenuto di orientarci verso profili che si

avvicinano maggiormente alla nostra necessità” (cfr. doc. 5).

È vero che l’amministrazione,

nella risposta di causa, ha rilevato che le persone in cerca d'impiego con le

qualifiche analoghe a quelle dell’insorgente hanno anche un’età inferiore ai 50

anni, ossia di 2 disoccupati ICT Architect uno ha meno di 50 anni, di 22 ICT PM

tredici hanno meno di 50 anni e di 17 specialisti nella direzione di un Team

sette hanno un’età inferiore ai 50 anni (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).

È altrettanto vero, però, che ad

ogni modo è notorio che i

disoccupati con più di cinquant’anni in generale possono incontrare delle

particolari difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/misure-di-sostegno-per-over-50;

Conseguentemente, visto che dal

profilo oggettivo non può essere negato che sul mercato del lavoro vi è una buona

offerta di posti nel settore professionale in cui ha esercitato l’assicurata

(cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. e

STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016, entrambe citate al consid. 2.7.), la

circostanza che la stessa ha svolto ricerche di lavoro in modo serio, intenso e

continuo senza successo consente di concludere che dal profilo soggettivo l’età

(la ricorrente, nata nel 1966, quando si è iscritta in disoccupazione nel 2022

aveva 56 anni) rende più difficoltosa la sua collocabilità, in quanto

svantaggiata, rispetto a persone più giovani, nel concorrere per un impiego

(cfr. STFA C 242/05 del 6 ottobre 2006 consid. 4.2.2).

Questo

Tribunale ritiene, dunque, che il collocamento dell’insorgente sia considerevolmente

intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

L’amministrazione,

d’altronde, non ha dimostrato in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata

concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente

attività (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 354-355 n. 541).

Al contrario l’URC, nella propria

valutazione del 16 settembre 2022 riguardante la domanda dell’insorgente, ha

risposto affermativamente alla domanda se il suo collocamento sia

considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro (cfr.

doc. 6; consid. 2.10.).

2.13

La formazione presso la SUPSI DFA

per l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità è,

peraltro, atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata.

Al riguardo va sottolineato che senza

tale formazione la ricorrente, alla luce delle numerose ricerche compiute senza

esito positivo, continuerebbe, perlomeno temporaneamente, a essere disoccupata (cfr.

STFA C 117/00 dell’8 agosto 2000 consid. 3c).

L’abilitazione all’insegnamento

dell’informatica al liceo, diventata materia obbligatoria dall’anno scolastico

2022/23 (cfr. consid. 2.10.), rende l’insorgente in grado di lavorare quale

insegnante. Tale attività è del resto già stata svolta tramite un incarico a

tempo determinato presso il liceo __________ a partire da fine agosto 2022 (cfr.

consid. 2.10.) contestualmente alla formazione presso la SUPSI che prevede,

oltre ai moduli scienze dell’educazione e didattica della disciplina specifica,

anche un modulo di pratica professionale (cfr. https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/struttura-formazione.html).

Giova, poi, rilevare che

l’ammissione alla formazione in questione è a numero limitato (https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/requisiti-ammissione.html).

L’assicurata ha specificato che,

per quanto concerne la disciplina dell’informatica, sono state autorizzate a

seguire il corso sette persone (cfr. consid. 2.10.).

Appare,

quindi, altamente probabile che l'interessata, al termine della formazione in

esame, avrà la possibilità di reperire un ulteriore impiego (eventualmente di

durata indeterminata) quale insegnante al liceo. Il corso apporta, pertanto, un

vantaggio concreto ai fini del collocamento.

Anche

l’URC, nella valutazione del 16 settembre 2022, ha d’altronde indicato che la

formazione per l’ottenimento del Diploma quale insegnante di informatica per le

scuole di maturità migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento

dell’assicurata in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr.

doc. 6; consid. 2.10.).

2.14

In

esito a quanto precede occorre concludere che a torto l’URC ha respinto la

richiesta della ricorrente di assunzione dei costi del corso da lei intrapreso

per il conseguimento del diploma di insegnamento dell’informatica nelle scuole

di maturità.

Del

resto il finanziamento della formazione in questione risulta pure rispettoso

del principio della proporzionalità che vige nel diritto delle assicurazioni

sociali, il quale presuppone che la misura preveda degli adeguati mezzi

rispetto al raggiungimento dello scopo e che tra lo scopo e i mezzi esista un

rapporto ragionevole, in particolare per quel che concerne il rapporto

costi-benefici (cfr. consid. 2.4.; STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid.

2.2.).

In

effetti il corso presso la SUPSI DFA della durata di due semestri costa

complessivamente fr. 1'760.-- (cfr. doc. 8). La tassa semestrale ammonta fr. 800.--

(cfr. doc. 8; https://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita.html#:~:text=La%20tassa%20semestrale%20%C3%A8%20di,in%20Svizzera%20o%20nel%20Liechtenstein).

La decisione su opposizione del 9

gennaio 2023 va di conseguenza annullata e la domanda del luglio 2022

dell’insorgente tendente all’ottenimento della presa a carico da parte

dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla formazione

per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo deve essere

accolta.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.

2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.16

Vincente in causa, la ricorrente,

rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo

di ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art.

61.

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 9 gennaio 2023 è annullata.

§§ Di

conseguenza i costi concernenti il corso per l’ottenimento del Diploma di

insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI (DFA) e frequentato

dall’assicurata sono assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti