38.2023.11
A torto respinta rich. per corso SUPSI (2 semes.) per ottenimento dipl. di insegn. (informatica) per liceo. A. ('66) con laurea (ambito inform.) + esperienza lav. 30anni. Non è fomaz. di base ma perfez./riqual. Colloc. intralciato per motivi inerenti a merc. lavoro(età). Miglior. idon.a collocamento
5 giugno 2023Italiano49 min
104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.11
rs
Lugano
5 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9
gennaio 2023 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la propria decisione del 26 settembre 2022 (cfr. doc. 6) con
la quale ha respinto la domanda di RI 1, da ultimo attiva quale IT Project
Manager (cfr. doc. 3), di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro
la disoccupazione, il corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per
le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI, Dipartimento formazione e
apprendimento (DFA), in quanto non si tratterebbe di una riqualifica o
perfezionamento, bensì di una formazione di base.
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso concreto
la signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a
tempo pieno nella sua professione e in professioni affini. Durante la
disoccupazione le ricerche di lavoro sono sempre state svolte nel suo contesto
lavorativo, mentre la ricerca di lavoro svolta come insegnante per
l'insegnamento è stata svolta in data 11.1.2022, ossia durante il periodo di disdetta
prima quindi d'iscriversi all'URC.
In data 20.7.2022 l'assicurata inoltra
all'URC una richiesta di corso individuale in cui sottopone all'URC la
richiesta di poterle finanziare la formazione per diventare insegnante di
informatica scuola media superiore.
L'assicurata ha iniziato a lavorare come
insegnante d'informatica a partire dal 1.9.2022 presso il __________ con
contratto d'incarico limitato all'anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'art.
12 LORD, mentre la formazione abilitante all'insegnamento svolta presso il DFA
è iniziata il 18.8.2022 ed è prevista fino al 2.6.2023.
Con decisione del 26.9.2022 l'URC di __________
respinge la richiesta di corso dell'assicurata. A tale decisione l'avv. RA 1
che la rappresenta ha interposto regolare opposizione alla decisione negativa
in data 28.10.2022 affermando che si tratta di un corso di perfezionamento professionale
e, come tale dev'essere riconosciuto.
A seguito di ciò l'URC di __________ ha
proceduto con un ulteriore accertamento presso il DFA, al fine di verificare se
tale formazione può essere considerata un perfezionamento professionale, oppure
no. II DFA ha prontamente risposto affermando che questo ciclo di studio è da considerare
come una formazione di base. In ossequio alla costante giurisprudenza non vi
sono pertanto i presupposti affinché tale formazione sia finanziata ai sensi
della LADI.” (Doc. A1)
1.2. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 e
l’accoglimento della Richiesta del corso individuale di riqualificazione /
perfezionamento presentata il 19 luglio 2022.
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che
a torto l’URC ha demandato de facto alla SUPSI la decisione del suo
caso. Al riguardo è stato precisato che in effetti l’amministrazione ha posto a
fondamento della propria decisione semplicemente l’indicazione della SUPSI, la
quale, interpellata in modo generico al fine sapere se l’abilitazione
all’insegnamento presso le scuole superiori in Ticino sia una formazione di
base oppure un perfezionamento, si è limitata a rispondere laconicamente che si
tratta di una formazione di base.
Inoltre il patrocinatore della
ricorrente, per conto di quest’ultima, ha addotto:
" (…) poiché
la delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate, ciò che è determinante
è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di
tutte le circostanze (TCA, sentenza 38.2007.75, consid. 2.5.). Ebbene, ciò non
è stato fatto nel caso in esame, nella misura in cui la SUPSI si riferisce, astrattamente,
al "ciclo di studio".
3) Si ribadisce che, nel caso in esame, le condizioni, sancite
dall'art. 60 LADI, affinché i costi del corso frequentato dall'assicurata
vengano assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 59 LADI),
sono soddisfatte. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio regionale di
collocamento di __________, il corso in questione non ha, per la signora RI 1,
la valenza di una formazione di base.
Ne discende che, nella misura in cui attesta che il corso a cui si
è iscritta l'assicurata dovrebbe essere considerato una formazione di base e
che, per questa ragione, non sussisterebbero le condizioni perché tale
formazione venga finanziata in base alle topiche normative della LADI, la
decisione viola, a mente della ricorrente, il diritto federale e deve essere
riformata.” (Doc. I pag. 5-6)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:
" (…)
3. Al fine di avere una
maggiore visione del mercato del lavoro, al tempo della valutazione abbiamo
svolto una verifica delle persone in cerca d'impiego con le qualifiche e un'età
analoghe a quelle della persona in cerca d'impiego e il risultato è stato il
seguente:
Persone disoccupate in Ticino con
qualifica di ICT Architect: 2, di cui una soltanto con un'età superiore ai 50
anni.
Persone disoccupate in Ticino con
qualifica di ICT PM: 22, di cui 9 con un'età superiore ai 50 anni.
Persone disoccupate in Ticino con
qualifica specialista nella direzione di un Team: 17, di cui 10 con un'età
superiore ai 50 anni. (…)” (Doc. IV)
1.4. Il
10 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. L'assicurata,
da fine agosto 2022 al maggio 2023, ha frequentato il corso per l’ottenimento
del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA; cfr. doc. 8; 9; II).
Questo Tribunale entra, pertanto,
nel merito dell’impugnativa (cfr. STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022; STCA
38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei
casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli
assicurati non avevano seguito i corsi cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018;
STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004: STCA
38.1999.384 del 24 luglio 2000).
nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se il corso di formazione dei docenti di scuola media
superiore a cui ha partecipato la ricorrente debba o meno essere finanziato
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
2.3. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di
compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di
licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento
degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.
4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10
gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre
2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L’art.
60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per provvedimenti di formazione si intendono
segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di
esercitazione e pratiche di formazione
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis
capoverso 3.
3 Chi
intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente
presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti
necessari.
4 Nella
misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.4. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
Fatti
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr.
inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato
che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le
prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una
riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale
(cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una
formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997,
N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V
271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF
104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)
oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111;
sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di
un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato
dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr.
DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata;
DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di
provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato
o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N.
6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo
l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa
S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le
condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato
(cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione
dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in
questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Riguardo ai criteri a cui devono
rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF
8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono
proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N.
17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per
l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui
la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 =
DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.5. A titolo di "provvedimenti di
formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In
linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,
poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o
anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né
una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una sentenza C 11/02 del 22 marzo
2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:
" (…) l'assicurato
ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al
perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono
essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V
16 consid. 1b).
Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di
vista generale, del perfezionamento professionale non competono
all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid.
2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221
consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la
disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti
concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di
misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in
ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le
attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa
specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid.
2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”
Cfr. pure STF
8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione
è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche
di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, perciò, è la
natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte
le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275;
STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).
Il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene
intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla
situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03
del 2 settembre 2004 – "Les circonstances
démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux
parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une
situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.6. Un parametro
importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha
precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale
perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata
limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In
una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta
Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere
riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht
ist festzustellen, dass nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der
Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die
Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In
una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato
il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di
formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:
"
(…)
7.
Pure in discussione è la durata del corso,
ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al
doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure
inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale
riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì
quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale
(sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure
troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica
individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come
quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i
provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un
adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza
del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art.
59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al
momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel
frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati
sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la
giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite
annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte
tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo
genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.
Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei
ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad
esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.
7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve
concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il
corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere
considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a
carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,
bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato. (…)”
2.7. A proposito del criterio della difficile
collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali
inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa
che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di
cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un
Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al
Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto
da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani
(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era
giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito
che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal
profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale
dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di
francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato
del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava
svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,
siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di
buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre con sentenza 8C_67/2018
del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale
ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una
licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui
collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59
cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a
provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone
un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere
concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il
presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente
oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al
bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello
soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a
questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della
categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto
all’assunzione dei costi.
In una sentenza 38.2016.47 del 20
marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione
dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,
confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento
non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto
l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale
svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -
un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il
ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo
settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Cfr. pure STCA 38.2019.60 del 19
febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria
meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere
responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e
Industrial Development Enginer Project Manager.
In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014,
a proposito di questo criterio, così si esprime:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours
alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de
marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration
des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la
fréquentation de la mesure était
une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute
Cour a nié le droit à une
mesure dans le cas d'un assuré dont
l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).
Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se
réorienter
après plus d’une année de postulations
infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C
301/2008]).
15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)
2.8. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione
professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art.
59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,
tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un
eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.
Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia
effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento
svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha
chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,
consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
B. Rubin, nell'opera già citata, al
riguardo rileva che:
"
AMÉLIORATION DES CHANCES
DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que
si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.
L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter
au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être
spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un
emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La
mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait
avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou
sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire
une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991
p. 109 consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a vocation à lutter contre
le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en
déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en
considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.
473)
2.9. La Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti
A5 segg., validi dal gennaio 2014, ha fornito in particolare le seguenti
indicazioni:
" Condizioni
formali
A5 Ai
sensi del diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la
formazione di base non corrisponde alla prima formazione o alla formazione
Considerandi
professionale di base. A tale proposito, la giurisprudenza dell’ex TFA
riconosce che la distinzione tra formazione di base, da un lato, e
perfezionamento/riqualificazione ai sensi della LADI, dall’altro, è vaga, in
quanto un provvedimento può presentare allo stesso tempo entrambe le
caratteristiche. Secondo il TFA, sono determinanti gli aspetti predominanti nel
caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze.
(…).
A11 L'assicurato
non può pretendere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per
frequentare un PML se è possibile assegnargli un’occupazione adeguata (art. 59
cpv.1 e 2 LADI).
A12 Durante
un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1
LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento
in qualsiasi momento.
(…)
Indicazione proveniente dal mercato
del lavoro
A16 Le
prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o
reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro
esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da
considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;
il seguente elenco non è esaustivo.
A17 Ÿ Motivazione dell'assicurato. La
richiesta dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo
desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto
professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla
disoccupazione?
A18 Ÿ Età dell’assicurato. In
particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che
chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.
A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex
TFA, sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono
parte integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad
esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo
di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.
A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il
rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi
del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di
un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12
mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è
«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento
dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento
meno costoso e/o più breve.
A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la
giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati
soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,
se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo
prefissato in modo adeguato e conveniente.
A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato:
l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente
collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di
salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso
rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità
(AI). L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei
pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere
conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità
dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato,
quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle
prestazioni dell’AD.
Miglioramento
dell’idoneità al collocamento
A23 I
PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul
mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati
alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che
prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24
Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve
migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un
possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,
improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di
cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro
e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione
a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.
(…).”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10
pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.10
Nella presente evenienza dalla
documentazione ) e nell’ottobre 2017 il certificato “Project management
associate IPMA Level D” (cfr. doc. 3).
L’assicurata ha lavorato per un
trentennio circa quale ingegnere informatico. In particolare dal giugno 2008 al
maggio 2017 è stata attiva quale “Data and Database responsible and
Project Manager formerly Computer science consulting” per la __________,
dal settembre 2017 al dicembre 2018 come “Project manager” per __________ e dal
gennaio 2019 al febbraio 2022 in qualità di “Project Manager” all’80% per __________
(cfr. doc. 3; 8).
Dall’accordo di uscita (“exit
agreement”) concluso tra la __________ e la ricorrente l’8 novembre 2021
risulta, da un lato, che il datore di lavoro, dopo che la dipendente, a causa
di malattia, non aveva lavorato dal 5 febbraio al 16 maggio 2021, aveva ripreso
il lavoro al 40% dal 17 maggio al 31 agosto 2021 e al 60% dal 1° settembre
2021, ha deciso di terminare il rapporto di impiego rispettando il periodo di
protezione di 90 giorni per il 28 febbraio 2022.
Dall’altro, l’insorgente è stata
liberata dall’obbligo di lavorare con effetto dal 21 novembre 2021 (cfr. doc.
3).
Il 21 marzo 2022 l’assicurata si
è annunciata per il collocamento presso l’URC a partire dal 1° aprile 2022 –
data poi modificata nel 21 aprile 2022 –, dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% e di cercare un’occupazione quale IT Project Manager.
Nel protocollo del primo
colloquio di consulenza del 28 marzo 2022 è stato indicato che la ricorrente
avrebbe svolto e comprovato tre ricerche alla settimana nella professione di IT
Project Manager e che queste avrebbero dovuto essere indirizzate a tutto il
Ticino, come pure che la stessa “ha partecipato al concorso per accedere
all’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo e matematica alle
scuole medie” (cfr. doc 2).
In effetti per l’anno scolastico
2022/23 il termine di iscrizione al Diploma di insegnamento per le scuole di
maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design
(DFA), le cui discipline erano informatica, fisica e geografia (per l’anno
scolastico 2023/24 le discipline sono la chimica, la matematica e le arti
visive; cfr. https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/discipline.html),
scadeva il 17 febbraio 2022 (cfr. Comunicato stampa del 19 novembre 2021 del
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=196749&cHash=3febce3ecc0f67af66e25e004941bd82).
L’insorgente ha asserito di
essere stata ammessa alla formazione, insieme ad altre sei persone, dopo aver
superato un esame scritto ed uno orale e che il numero è stato limitato a 7 dal
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport in base ai posti
disponibili per l’insegnamento (cfr. doc. 8).
Il 19 luglio 2022 l’assicurata ha
trasmesso all’URC il modulo “Richiesta di corso individuale di riqualificazione
/ perfezionamento” in relazione alla formazione per l’ottenimento del Diploma
di insegnamento per le scuole di maturità con inizio il 18 agosto 2022 della durata
di due semestri. Quale nuovo sbocco professionale è stato indicato
l’insegnamento dell’informatica al liceo dove dall’anno scolastico 2022/23 è
diventata obbligatoria (cfr. doc. 8; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71332.html).
L’insorgente ha precisato che a
partire dal 29 agosto 2022 sarebbe già stata attiva quale professore di
informatica al liceo __________ con un incarico di durata determinata che si è
poi concretizzato in quattro ore al martedì mattina e in due ore al mercoledì
pomeriggio (cfr. doc. 4; 8).
Nella “Dichiarazione per
assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica
professionale” la ricorrente ha indicato che il motivo principale che l’ha
indotta a intraprendere questa formazione è la “difficoltà di trovare
lavoro. Ho inviato un numero elevatissimo di CV, solo 2 volte sono stata
interpellata. Cercano giovani che costano poco e io non sono giovanissima e ho
più di 30 anni di esperienza. Inoltre mi è sempre piaciuto insegnare. Penso
perciò che sia una buona idea. Inoltre ho già ricevuto un incarico limitato al
liceo __________ e informatica è una materia nuova da quest’anno, infatti non
esistono docenti abilitati e quindi dovrei trovare il lavoro a tempo
indeterminato quasi certamente alla fine della scuola” (cfr. doc. 8).
Con decisione del 6 settembre
2022.
la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento con
un grado di disponibilità del 40% a decorrere dal 29 agosto 2022, motivando
come segue:
" (…) Nel
caso concreto, la formazione intrapresa dall’assicurata, della durata di un
anno (due semestri), la occupano nella misura di due giorni alla settimana (il
giovedì e il venerdì) cui si aggiungono le ore da dedicare allo studio e
l’incarico assunto presso il Liceo __________ per impartire 6 ore di lezione
alla settimana abbinate alla formazione, rendono limitate (ridotte) l sue
possibilità di reperire un’altra occupazione.
In relazione alla disponibilità fatta
valere dall’interessata per la giornata di sabato, rammentiamo che gli
assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze
personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo
numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento
soltanto molto condizionatamente. La prescrizione “tempo normale di lavoro” è
intesa per un’attività lavorativa normale con un grado di occupazione al
massimo fino al 100%. Il tempo normale di lavoro eventualmente indennizzabile
equivale a un’occupazione a tempo pieno. Oltre al tempo pieno l’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) non interviene” (Doc. 8)
Il 16 settembre 2022 l’URC ha
valutato negativamente la domanda della ricorrente, in quanto il corso in
oggetto non è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi con la
consulente del personale e, considerati il suo curriculum e la sua situazione
riguardo al mercato del lavoro, non è da ritenere quale riqualifica o di
perfezionamento (cfr. doc. 6).
È stato, però, evidenziato che il
collocamento dell’assicurata è considerevolmente intralciato per ragioni
inerenti al mercato del lavoro e che la formazione per l’ottenimento del
Diploma quale insegnante di informatica delle scuole di maturità migliora
sostanzialmente la sua idoneità al collocamento in prospettiva di un obiettivo
professionale concreto (cfr. doc. 6).
L’URC, il 26 settembre 2022, ha respinto
la richiesta dell’insorgente di poter frequentare, a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione, il corso per l’ottenimento del Diploma di
insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI, poiché non
corrisponderebbe a una riqualifica o perfezionamento, bensì sarebbe una
formazione di base (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 6),
l’amministrazione, il 14 dicembre 2022, ha interpellato il Dipartimento
formazione e apprendimento della SUPSI:
" (…) stiamo
valutando se esistono i presupposti per finanziare, ai sensi della Legge
sull’assicurazione disoccupazione (LADI), l’abilitazione all’insegnamento
presso le scuole superiori in Ticino e nel caso specifico i Licei Cantonali.
A fine di poter procedere abbiamo necessità
di sapere se tale abilitazione è da considerarsi una formazione di base oppure un
perfezionamento professionale. (…)” (Doc. 6)
Il 16 dicembre 2022 il DFA ha
risposto:
" (…)
confermiamo che il ciclo di studio Diploma di insegnamento per le scuole
di maturità è da considerare come una formazione di base (…)” (Doc. 6)
Il provvedimento del 26 settembre
2022.
è, pertanto, stato confermato con la decisione su opposizione del 9
gennaio 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.11
Chiamato ora a pronunciarsi in
merito al finanziamento del corso richiesto dall'assicurata giusta l'art. 60
LADI, il TCA ribadisce che è vero che i costi di una formazione di base non
devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid.
2.3.; 2.4.).
È altrettanto vero, tuttavia, che
la delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante
dunque è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto
di tutte le circostanze (cfr. consid. 2.5.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n°
468; DTF 111 V 274-275).
Nel caso di specie va tenuto
conto che la ricorrente ha svolto i propri studi universitari proprio nel campo
dell’informatica e vanta un’esperienza professionale trentennale in tale ambito
(cfr. consid. 2.10.).
Inoltre il fatto che il DFA della
SUPSI abbia indicato che tale diploma è da considerare come una formazione di
base in casu non risulta decisivo, poiché, come evidenziato dalla parte ricorrente
(cfr. doc. I; consid. 1.2.), da un lato, la SUPSI non è l’autorità competente
per decidere dal profilo dell’assicurazione disoccupazione se un corso in un
caso concreto sia una formazione di base oppure un perfezionamento o una
riqualificazione. Dall’altro, la SUPSI ha risposto in modo generico all’URC che
non le aveva peraltro fornito alcun elemento specifico della presente
fattispecie.
In proposito giova osservare che
la situazione di coloro i quali frequentano la formazione per l’abilitazione
all’insegnamento subito dopo aver concluso il liceo e l’università in un
percorso di studi unico, per i quali il corso della SUPSI potrebbe risultare
una formazione di base, è ben differente da quella di coloro che invece prima
di svolgere l’abilitazione all’insegnamento esercitano per un periodo
medio-lungo una professione nel loro settore di formazione, come è stato il
caso dell’insorgente.
Va, altresì, ricordato che
tramite la riqualificazione e il perfezionamento le conoscenze che un
assicurato possiede sono semplicemente completate o ampliate al fine di
rivalorizzarle sul mercato del lavoro. L’assicurato potrà così ritrovare
un’occupazione dello stesso livello sociale rispetto a quella esercitata in
precedenza in un altro ramo professionale dove potrà mettere a profitto le
proprie competenze professionali esistenti (cfr. STF 8C_48/2006 del 16 maggio
2008.
consid. 3.2.; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2., menzionata
precedentemente; DTF 111 V 398 consid. 2b; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320 n° 465).
Il corso frequentato
dall’insorgente presso la SUPSI per ottenere il diploma per insegnare informatica
in particolare nei licei è, poi, di breve durata (cfr. consid. 2.6.), e meglio
di due semestri (cfr. consid. 2.10.).
Al
riguardo si rileva che secondo giurisprudenza e dottrina i provvedimenti di
cui all'art. 59 LADI perseguono lo scopo di ottenere
un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (cfr. STFA C 11/02
del 22 marzo 2004 consid. 7.1.).
Ne discende, tutto ben
considerato, che il diploma per insegnare informatica nelle scuole di maturità,
contrariamente a quanto deciso dall’URC, non costituisce in concreto una
formazione di base, bensì corrisponde a un perfezionamento, quale adeguamento o
estensione della formazione di base allo sviluppo economico attuale, o in ogni
caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova
formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività - l’insegnamento - diversa da
quella precedente di project manager (cfr. consid. 2.10.), in linea di
principio (se tutte le condizioni sono adempiute; cfr. consid. 2.4.), a
carico dell’assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI
(cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 5.3.; 7.2.).
2.12
Il corso in oggetto, inoltre, risulta
essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.
In effetti l’assicurata, benché
disponga di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di
esperienza professionale, in particolare quale project manager, IT development
manager e computer science consulting (cfr. doc. 3), si è proposta senza
esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro in tali ambiti.
Più precisamente già prima
dell’annuncio per il collocamento (da dicembre 2021 a marzo 2022) ha svolto 34
ricerche di impiego (oltre a 4 candidature presso il Cantone Ticino quale
supplente di matematica per le scuole medie, supplente di informatica per i
licei, concorso per l’insegnamento medio e concorso per l’insegnamento
superiore; cfr. doc. 7), in seguito ha compiuto 47 ricerche di lavoro dalla
fine di marzo 2022 (quando si è annunciata per il collocamento) al 18 luglio
2022.
(allorché ha chiesto l’assunzione dei costi del corso presso la SUPSI;
cfr. consid. 2.6.) e ha effettuato 80 ricerche dal 20 luglio al 30 gennaio 2023
(cfr. doc. 7).
La medesima ha, altresì,
puntualizzato di essere stata chiamata per un colloquio in sole due occasioni
(cfr. doc. 8).
L’URC ha, del resto, ritenuto
quantitativamente e qualitativamente valide le ricerche di lavoro svolte tra
gennaio e marzo 2022 precedentemente all’iscrizione in disoccupazione (cfr.
doc. 7).
Dalle carte processuali nemmeno
risultano sanzioni a causa di insufficienti sforzi volti al reperimento di una
nuova occupazione nei periodi di controllo da fine aprile 2022.
Alla ricorrente sono sì stati
assegnati dei posti di lavoro da parte dell’amministrazione, e meglio il 29
marzo 2022 presso __________ per un impiego al 100% quale Java developer con
sede di lavoro a __________, il 17 maggio 2022 presso __________ come Zero
Trust Architect, Cybersecurity al 100%, il 16 agosto 2022 in qualità di Cyber
Security Specialist al 100% sempre press __________ e il 4 ottobre 2022 presso __________
come ICT Project manager con un grado di occupazione dall’80 al 100% (cfr. doc.
5).
Tuttavia tali assegnazioni non
hanno condotto ad alcuna assunzione.
In particolare l’impiego presso __________
non corrispondeva propriamente al profilo dell’assicurata. L’azienda stava
cercando pure un Project manager, ma non in Ticino, bensì a __________ (cfr.
doc. 5; 7).
In proposito va ricordato che dal
protocollo relativo al primo colloquio di consulenza del 28 marzo 2022 si
evince che le ricerche di lavoro della ricorrente avrebbero dovuto essere indirizzate
a tutto il Ticino. La medesima non è stata invitata a estendere le proprie
ricerche al resto della Svizzera (cfr. doc. 2; consid. 2.10.).
Inoltre __________ ha
esplicitamente indicato di aver “ritenuto di orientarci verso profili che si
avvicinano maggiormente alla nostra necessità” (cfr. doc. 5).
È vero che l’amministrazione,
nella risposta di causa, ha rilevato che le persone in cerca d'impiego con le
qualifiche analoghe a quelle dell’insorgente hanno anche un’età inferiore ai 50
anni, ossia di 2 disoccupati ICT Architect uno ha meno di 50 anni, di 22 ICT PM
tredici hanno meno di 50 anni e di 17 specialisti nella direzione di un Team
sette hanno un’età inferiore ai 50 anni (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).
È altrettanto vero, però, che ad
ogni modo è notorio che i
disoccupati con più di cinquant’anni in generale possono incontrare delle
particolari difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/misure-di-sostegno-per-over-50;
Conseguentemente, visto che dal
profilo oggettivo non può essere negato che sul mercato del lavoro vi è una buona
offerta di posti nel settore professionale in cui ha esercitato l’assicurata
(cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. e
STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016, entrambe citate al consid. 2.7.), la
circostanza che la stessa ha svolto ricerche di lavoro in modo serio, intenso e
continuo senza successo consente di concludere che dal profilo soggettivo l’età
(la ricorrente, nata nel 1966, quando si è iscritta in disoccupazione nel 2022
aveva 56 anni) rende più difficoltosa la sua collocabilità, in quanto
svantaggiata, rispetto a persone più giovani, nel concorrere per un impiego
(cfr. STFA C 242/05 del 6 ottobre 2006 consid. 4.2.2).
Questo
Tribunale ritiene, dunque, che il collocamento dell’insorgente sia considerevolmente
intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
L’amministrazione,
d’altronde, non ha dimostrato in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata
concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente
attività (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 354-355 n. 541).
Al contrario l’URC, nella propria
valutazione del 16 settembre 2022 riguardante la domanda dell’insorgente, ha
risposto affermativamente alla domanda se il suo collocamento sia
considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro (cfr.
doc. 6; consid. 2.10.).
2.13
La formazione presso la SUPSI DFA
per l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità è,
peraltro, atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata.
Al riguardo va sottolineato che senza
tale formazione la ricorrente, alla luce delle numerose ricerche compiute senza
esito positivo, continuerebbe, perlomeno temporaneamente, a essere disoccupata (cfr.
STFA C 117/00 dell’8 agosto 2000 consid. 3c).
L’abilitazione all’insegnamento
dell’informatica al liceo, diventata materia obbligatoria dall’anno scolastico
2022/23 (cfr. consid. 2.10.), rende l’insorgente in grado di lavorare quale
insegnante. Tale attività è del resto già stata svolta tramite un incarico a
tempo determinato presso il liceo __________ a partire da fine agosto 2022 (cfr.
consid. 2.10.) contestualmente alla formazione presso la SUPSI che prevede,
oltre ai moduli scienze dell’educazione e didattica della disciplina specifica,
anche un modulo di pratica professionale (cfr. https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/struttura-formazione.html).
Giova, poi, rilevare che
l’ammissione alla formazione in questione è a numero limitato (https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/requisiti-ammissione.html).
L’assicurata ha specificato che,
per quanto concerne la disciplina dell’informatica, sono state autorizzate a
seguire il corso sette persone (cfr. consid. 2.10.).
Appare,
quindi, altamente probabile che l'interessata, al termine della formazione in
esame, avrà la possibilità di reperire un ulteriore impiego (eventualmente di
durata indeterminata) quale insegnante al liceo. Il corso apporta, pertanto, un
vantaggio concreto ai fini del collocamento.
Anche
l’URC, nella valutazione del 16 settembre 2022, ha d’altronde indicato che la
formazione per l’ottenimento del Diploma quale insegnante di informatica per le
scuole di maturità migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento
dell’assicurata in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr.
doc. 6; consid. 2.10.).
2.14
In
esito a quanto precede occorre concludere che a torto l’URC ha respinto la
richiesta della ricorrente di assunzione dei costi del corso da lei intrapreso
per il conseguimento del diploma di insegnamento dell’informatica nelle scuole
di maturità.
Del
resto il finanziamento della formazione in questione risulta pure rispettoso
del principio della proporzionalità che vige nel diritto delle assicurazioni
sociali, il quale presuppone che la misura preveda degli adeguati mezzi
rispetto al raggiungimento dello scopo e che tra lo scopo e i mezzi esista un
rapporto ragionevole, in particolare per quel che concerne il rapporto
costi-benefici (cfr. consid. 2.4.; STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid.
2.2.).
In
effetti il corso presso la SUPSI DFA della durata di due semestri costa
complessivamente fr. 1'760.-- (cfr. doc. 8). La tassa semestrale ammonta fr. 800.--
(cfr. doc. 8; https://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita.html#:~:text=La%20tassa%20semestrale%20%C3%A8%20di,in%20Svizzera%20o%20nel%20Liechtenstein).
La decisione su opposizione del 9
gennaio 2023 va di conseguenza annullata e la domanda del luglio 2022
dell’insorgente tendente all’ottenimento della presa a carico da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla formazione
per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo deve essere
accolta.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.
2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;
STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.16
Vincente in causa, la ricorrente,
rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo
di ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art.
61.
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 9 gennaio 2023 è annullata.
§§ Di
conseguenza i costi concernenti il corso per l’ottenimento del Diploma di
insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI (DFA) e frequentato
dall’assicurata sono assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti