38.2023.12
Non più adempiute le condizioni per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione, siccome il rapporto di lavoro è stato disdetto prima della fine del periodo di introduzione. Motivi economici non costituiscono una causa grave ex 337 CO. Richiesta confronto tra le parti respinta
26 giugno 2023Italiano32 min
confermato il provvedimento del 27 dicembre 2022, specificando che “dalle osservazioni
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.12
rs
Lugano
26 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 dicembre 2021 l’Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI
1 - il cui scopo sociale è in particolare “la produzione, la vendita e la
manutenzione di software e hardware proprietari e di terze parti per sistemi
informatici di qualsiasi tipologia, la prestazione di servizi informatici di
ogni genere. (…)” (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch)
- con la quale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
difficoltà di collocamento di __________, ha posto quest’ultimo al beneficio
degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 12 mesi, dal 1°
dicembre 2021 al 30 novembre 2022, rilevando che l’assicurato necessita di un
adeguato periodo d'introduzione nell’utilizzo dei software usati in azienda e
nella gestione delle materie prime e della ferramenta.
È stato altresì indicato che:
" (…)
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 25.11.2021 è
la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In
caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata
con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il
rimborso degli assegni versati.
Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende
che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è
possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al
collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento
(URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una
nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di
indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile
sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di
controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.
Si rende attenti che:
-
Il doppio indennizzo API e ILR non
è autorizzato (art. 56 OADI);
-
La cassa di disoccupazione
rimborsa l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella
decisone summenzionata;
-
Per il rimborso delle indennità di
lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto
con l’API;
-
La SECO e/o le casse di
disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la
restituzione delle eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”
(Doc. 3 pag. 2)
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati
all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla
parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del
sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del
salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa
disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure
attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività – API"!
(…)" (Doc. 3)
1.2. Il
29 novembre 2022 la RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro concluso il 25
novembre 2021 con __________, precisando:
" (…) Desideriamo
però sottolineare che tale decisione non è imputabile a sue inadempienze, bensì
ai risultati commerciali ottenuti dall’azienda, molto al di sotto di quanto
stimato.
Questo atto è dovuto in quanto non saremmo
in grado di pagarle lo stipendio nei mesi a venire.
La conclusione del contratto è perciò
confermata per il 31.12.2022. (…)” (Doc. 4)
1.3. Con
decisione del 27 dicembre 2022 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la
concessione degli assegni per il periodo di introduzione a favore di __________
non sono adempiuti, che gli assegni versati devono essere chiesti in
restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti
Fatti
i presupposti dell'art. 95 LADI.
L’amministrazione, al riguardo,
ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della
concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state
rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto
ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)”
(cfr. doc. 6).
1.4. Il
3 gennaio 2023 la __________, tramite il proprio direttore generale, nonché
socio e gerente con diritto di firma individuale, __________ (cfr. estratto
RC), ha interposto opposizione, facendo valere segnatamente che in dodici mesi
non vi è stata alcuna vendita e che “preoccupato per l’andamento delle
vendite, ho dato anche il mio supporto generando brochures, video e formando i
miei collaboratori, ma le uniche vendite prodotte sono state concluse dal
sottoscritto”. È stato altresì osservato, da un lato, che il licenziamento
di __________ è stato necessario perché l’azienda non sarebbe stata in grado di
garantire il pagamento degli stipendi nei mesi a seguire. Dall’altro, che il
socio e gerente ha personalmente investito tutto ciò che aveva, ossia fr.
250'000 prelevati dal 2° pilastro, in tale attività e che le ragioni che hanno
condotto al licenziamento sono gravi (cfr. doc. 7).
1.5. l’UMA,
il 16 gennaio 2023, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
confermato il provvedimento del 27 dicembre 2022, specificando che “dalle osservazioni
contenute nell’opposizione alla decisione del 3 gennaio 2023 non ci sono
elementi per una diversa valutazione del caso” (cfr. doc. A).
1.6. Contro la decisione
su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
chiesto “(…) il pagamento totale degli assegni e l’annullamento della richiesta
di rimborso di quelli già incassati”.
L’azienda ha
addotto che la buona fede con la quale ha agito deve essere presa in
considerazione. È stato, inoltre, ribadito che “in seguito a 8 mesi senza
nessuna vendita dal 01.04.2022 fino al 30.11.2022 (i primi 3 mesi erano già
pianificati come formazione non produttiva), abbiamo dovuto prendere una
decisione difficile, ossia licenziare le due persone assunte e permettere alla
società di sopravvivere. RI 1 ha pagato regolarmente gli stipendi e gli oneri
sociali per 13 mesi, ma non era in grado di andare oltre” (cfr. doc. I).
1.7. Nella
sua risposta del 16 marzo 2023 l'UMA ha postulato la reiezione dell’impugnativa,
rilevando che “(…) il signor __________ è stato licenziato perché l’azienda
non sarebbe stata in grado di garantire il pagamento degli stipendi nei mesi a
seguire, la condizione iniziale per la quale è stato concesso l’API non è stata
mantenuta e di conseguenza si ritiene che non ci siano i presupposti per la
concessione della misura” (cfr. doc. IV) (cfr. doc. III).
1.8. Il
TCA, il 17 marzo 2023, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
La
ricorrente non ha ritirato la relativa raccomandata, per cui tale lettera le è
stata rispedita tramite posta A (cfr. busta d’intimazione; doc. V).
Le
parti sono, ad ogni modo, rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di
compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di
licenziamenti collettivi.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4.
I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5.
I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato
del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014
consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04
del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10
dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza
ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge
federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.2
In particolare, quale provvedimento
speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il
periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
"
Agli assicurati
difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda
e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo
d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto
corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo
l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1,
in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2013)
L'art.
90.
cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente
collocabile":
" 1Un
assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter”
L’art.
90.
cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di
lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il
periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65
lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.
La
legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi
gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
pag. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di
assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al riguardo B. Rubin
(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag
483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour
remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir
la condition du chômage".
Deve poi trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede
che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo
e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale.
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei
mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art.
66.
cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
L’art.
90.
cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,
“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,
no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.
cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.
2.3
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF), da una parte, ha stabilito
che durante il tempo di prova il datore di
lavoro può di massima disdire il rapporto di lavoro senza esporsi al rischio di
dover restituire prestazioni assicurative o di vedersi rifiutare il rimborso di
assegni anticipati all'assicurato.
Dall’altra, per il lasso di tempo
successivo al tempo di prova, al consid. 3b ha sottolineato:
"
(…)”
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1
ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les
verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si
l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). (…)”
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr.
26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave, nozione corrispondente a quella definita
all’art. 337 CO) durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi,
ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può
chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a
prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una
decisione.
In
quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha deciso:
"
(…) En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé
aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le
fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à
l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la
société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à
même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un
emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que
le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations
déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de
placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de
réclamer à la recourante la restitution des allocations versées. (…)" (consid. 3b)
In
una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA, al consid. 3b, ha tra l’altro
ricordato che:
"
(…) Va inoltre rilevato
che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a
condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,
nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;
Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo
se la collocazione dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista
una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione
permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a
fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui
scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese
determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro,
cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali
richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."
L’Alta
Corte ha così rifiutato il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
"
(…) Tutta la
documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente
fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad
incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a
temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il
26.
marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente
contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di
quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali
soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota
di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il
periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine
quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario
un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro
(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta
evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione,
che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel
nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge
contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra,
per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire
l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere
finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà
d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi
previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti
per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (STFA C 322/99 del 17 aprile 2000 consid. 4b-c)
Con
giudizio 8C_818/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la
decisione con la quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il
periodo d‘introduzione nel settore della ristorazione ed ha rilevato:
"
(…) La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella decisione di assegnazione degli assegni del 13
luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di
disdetta del contratto di lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO)
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata
con l'autorità cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il
rimborso degli assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia
cantonale, la ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima
della fine del periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta
non è stata concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti
successivamente dalla ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze
prolungate in Thailandia, assenza per malattia non comprovata da certificato
medico), oltre a essere contestati, non figurano nella lettera di disdetta del
rapporto di lavoro del 30 dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non
essere la rescissione del contratto avvenuta per incapacità dell'interessato,
ma per sole ragioni economiche.
Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il
lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro
per cause gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in
particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal
proposito, il giudice cantonale ha pertinentemente osservato che motivi
economici non configurano una causa grave ai sensi del citato disposto. Di
conseguenza, ha concluso l'istanza precedente, non avendo la società insorgente
rispettato la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli
assegni per il periodo d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive
ne ha chiesto la restituzione. (…)"
La nostra Massima Istanza è
giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012
nella quale ha rilevato:
"
4.
Questo Tribunale non vede
valido motivo per scostarsi dalla valutazione del primo giudice. Privo di
pertinenza ai fini del giudizio è segnatamente l'argomento ricorsuale secondo
cui determinante sarebbe nel presente contesto non già il momento in cui la disdetta
è stata notificata (1° marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa
ha esplicato i suoi effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese
posteriore alla fine del periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore
letterale della suddetta clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli
assegni è chiara e non lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso
dalla ricorrente. Giova inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo
dell'erogazione degli assegni non è semplicemente quello di garantire l'impiego
al disoccupato per l'intero periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce
infatti che agli assicurati difficilmente collocabili possono essere concessi
gli assegni in questione se, dopo il periodo d'introduzione, possono contare su
un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."
L’allora
TFA aveva, peraltro, già stabilito in una sentenza C 55/04 del 16 febbraio 2005
che decisivo è il momento della disdetta, escludendo che in quel caso concreto (“La
société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à assumer les
tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise”)
esistessero validi motivi per interrompere il rapporto di lavoro durante il
periodo d’introduzione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_106/2018 del 7 gennaio 2019.
Per completezza va rilevato che
con sentenza 8C_354/2017 del 27 ottobre 2017, pubblicata in RtiD I-2018 N. 65
pag. 287, il TF ha confermato il giudizio di questa Corte che aveva respinto il
ricorso di una società a cui l’UMA aveva revocato la decisione di concessione per
tre mesi degli assegni per il periodo di introduzione. L’Alta Corte ha
evidenziato, da una parte, che “C.________, a cui è stato chiesto in suo
favore il versamento di assegni per il periodo d'introduzione, non ha
beneficiato di uno stipendio a carico di A.________. Infatti nei mesi di luglio
e agosto 2016, eccezione fatta per l'importo degli assegni, è stato
semplicemente riversato dalla società quanto era stato versato dallo stesso
C.________. (…) In queste condizioni possono rimanere aperte le questioni se
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sia applicabile anche agli assegni per il periodo
di introduzione e se alla luce delle circostanza che C.________ partecipava al
50% nella società non dovessero essere versati gli assegni” (cfr. consid.
5.2). Dall’altra, che “(…) nel caso concreto, non si è svolto alcun periodo
di introduzione nella nuova funzione in ambito assicurativo. C.________ non ha
svolto alcuna attività lavorativa.” (cfr. consid. 5.3)
2.4
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005, ha avallato il
modo di procedere dell'amministrazione che aveva deciso che gli assegni per il
periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,
argomentando:
"
Anche nella propria “Opposizione”,
il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta
ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza
del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di
lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a
manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazione
dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa
grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310,
consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X
SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X
contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
(…).
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il
contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione. (…)”
Con giudizio 38.2015.48 del 28
settembre 2015 questa Corte ha respinto il ricorso di una ditta alla quale era stata
chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d'introduzione concessi
dal 23 settembre 2014 al 22 marzo 2015 a causa della disdetta del 22 marzo 2015
notificata al proprio dipendente. Il TCA ha ritenuto che, in effetti, l’insorgente,
visto che i motivi menzionati nella lettera di licenziamento erano di ordine
economico (“mancati incassi fatture nonché diminuzione lavoro”) e non
costituivano quindi una causa grave ex art. 337 CO, non ha rispettato la
condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni.
In proposito cfr. anche STCA
38.2013.78
del 17 aprile 2014 e STCA 38.2012.74 del 28 marzo 2013.
2.5
Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che __________ è stato posto al beneficio di assegni
per il periodo di introduzione dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 presso
la ditta RI 1, attiva nel settore della programmazione informatica (cfr. doc.
1; 2).
Scopo
della misura era di introdurre l'assicurato quale formatore e per il supporto
ai clienti (cfr. doc. 1).
L'azienda
ha disdetto il rapporto di lavoro prima della conclusione del periodo di
introduzione, e meglio il 29 novembre 2022 con effetto dal 31 dicembre 2022 (cfr.
doc. 4).
Nella
relativa lettera è stato indicato che i motivi del licenziamento erano da far
risalire “ai risultati commerciali ottenuti dall’azienda, molto al di sotto
dei quanto stimato” (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).
Nell’opposizione e nel ricorso è
stato precisato che la decisione di rescindere il contratto di impiego è stata
la conseguenza dell’assenza di vendite per 8/12 mesi (cfr. doc. 7; I).
Ne discende che in casu le
ragioni della disdetta erano connesse alla situazione finanziaria della società.
Ora,
come visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), secondo la costante giurisprudenza, dei
motivi economici, analoghi a quelli che figurano in concreto nella disdetta
(cfr. consid. 1.2), non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO.
Inoltre
non risulta che la società ricorrente, contrariamente alle esplicite indicazioni
che figuravano sulla decisione del 22 dicembre 2021 con la quale le è stato
concesso il diritto agli assegni (cfr. doc. 3; consid. 1.1.), abbia contattato
l’UMA al fine di concordare un eventuale scioglimento del contratto di impiego prima
di intimare il licenziamento al proprio dipendente (cfr. STCA 38.2012.74 del 28
marzo 2013 consid. 2.7.).
Di
conseguenza, non avendo la RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al
momento della concessione degli assegni di introduzione (cfr. doc. 3; consid.
1.1.), rettamente l'UMA ha deciso che gli assegni versati devono essere chiesti
in restituzione (cfr. doc. 6; consid. 1.3.).
Giova, d’altronde, ricordare che,
secondo il Tribunale federale decisivo è lo scioglimento del contratto di
lavoro durante il periodo d'introduzione e non la scadenza del periodo di disdetta
del contratto (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto il
provvedimento dell’UMA si rivela corretto, anche se il licenziamento è avvenuto
il 29 novembre 2022 (cfr. doc. 4), ovvero il penultimo giorno del periodo
d’introduzione (cfr. STCA 38.2015.48 del 28 settembre 2015 consid. 2.6.).
2.6
La società ricorrente
si è dichiarata disponibile ad un confronto tra le parti per fornire tutte le
informazioni necessarie (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid.
6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20
settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;
STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23.
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122.
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203
consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2022.47
del 19 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.7 del 26 aprile
2021.
consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile
2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12
ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie.
Il
medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_414/2022 del 24 gennaio 2023
consid. 4.2.; STF 8C_146/2022 del 23
gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio
2022.
consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti
all’incarto le consentono di emanare il proprio giudizio, ritiene che
l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi
concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
La domanda di assunzione di prove
formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.7
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione impugnata deve, dunque, essere confermata.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.
2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;
STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti