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Decisione

38.2023.12

Non più adempiute le condizioni per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione, siccome il rapporto di lavoro è stato disdetto prima della fine del periodo di introduzione. Motivi economici non costituiscono una causa grave ex 337 CO. Richiesta confronto tra le parti respinta

26 giugno 2023Italiano32 min

confermato il provvedimento del 27 dicembre 2022, specificando che “dalle osservazioni

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.12

rs

Lugano

26 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 dicembre 2021 l’Ufficio delle

misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI

1 - il cui scopo sociale è in particolare “la produzione, la vendita e la

manutenzione di software e hardware proprietari e di terze parti per sistemi

informatici di qualsiasi tipologia, la prestazione di servizi informatici di

ogni genere. (…)” (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch)

- con la quale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

difficoltà di collocamento di __________, ha posto quest’ultimo al beneficio

degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 12 mesi, dal 1°

dicembre 2021 al 30 novembre 2022, rilevando che l’assicurato necessita di un

adeguato periodo d'introduzione nell’utilizzo dei software usati in azienda e

nella gestione delle materie prime e della ferramenta.

È stato altresì indicato che:

" (…)

Condizioni:

Il rispetto del contratto di lavoro del 25.11.2021 è

la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In

caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data

durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata

con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il

rimborso degli assegni versati.

Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende

che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è

possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al

collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento

(URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una

nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di

indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile

sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di

controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.

Si rende attenti che:

-

Il doppio indennizzo API e ILR non

è autorizzato (art. 56 OADI);

-

La cassa di disoccupazione

rimborsa l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella

decisone summenzionata;

-

Per il rimborso delle indennità di

lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto

con l’API;

-

La SECO e/o le casse di

disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la

restituzione delle eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”

(Doc. 3 pag. 2)

Versamento:

Gli assegni d'introduzione saranno versati

all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla

parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del

sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del

salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa

disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure

attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività – API"!

(…)" (Doc. 3)

1.2. Il

29 novembre 2022 la RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro concluso il 25

novembre 2021 con __________, precisando:

" (…) Desideriamo

però sottolineare che tale decisione non è imputabile a sue inadempienze, bensì

ai risultati commerciali ottenuti dall’azienda, molto al di sotto di quanto

stimato.

Questo atto è dovuto in quanto non saremmo

in grado di pagarle lo stipendio nei mesi a venire.

La conclusione del contratto è perciò

confermata per il 31.12.2022. (…)” (Doc. 4)

1.3. Con

decisione del 27 dicembre 2022 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la

concessione degli assegni per il periodo di introduzione a favore di __________

non sono adempiuti, che gli assegni versati devono essere chiesti in

restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti

Fatti

i presupposti dell'art. 95 LADI.

L’amministrazione, al riguardo,

ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della

concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state

rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto

ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)”

(cfr. doc. 6).

1.4. Il

3 gennaio 2023 la __________, tramite il proprio direttore generale, nonché

socio e gerente con diritto di firma individuale, __________ (cfr. estratto

RC), ha interposto opposizione, facendo valere segnatamente che in dodici mesi

non vi è stata alcuna vendita e che “preoccupato per l’andamento delle

vendite, ho dato anche il mio supporto generando brochures, video e formando i

miei collaboratori, ma le uniche vendite prodotte sono state concluse dal

sottoscritto”. È stato altresì osservato, da un lato, che il licenziamento

di __________ è stato necessario perché l’azienda non sarebbe stata in grado di

garantire il pagamento degli stipendi nei mesi a seguire. Dall’altro, che il

socio e gerente ha personalmente investito tutto ciò che aveva, ossia fr.

250'000 prelevati dal 2° pilastro, in tale attività e che le ragioni che hanno

condotto al licenziamento sono gravi (cfr. doc. 7).

1.5. l’UMA,

il 16 gennaio 2023, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha

confermato il provvedimento del 27 dicembre 2022, specificando che “dalle osservazioni

contenute nell’opposizione alla decisione del 3 gennaio 2023 non ci sono

elementi per una diversa valutazione del caso” (cfr. doc. A).

1.6. Contro la decisione

su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha

chiesto “(…) il pagamento totale degli assegni e l’annullamento della richiesta

di rimborso di quelli già incassati”.

L’azienda ha

addotto che la buona fede con la quale ha agito deve essere presa in

considerazione. È stato, inoltre, ribadito che “in seguito a 8 mesi senza

nessuna vendita dal 01.04.2022 fino al 30.11.2022 (i primi 3 mesi erano già

pianificati come formazione non produttiva), abbiamo dovuto prendere una

decisione difficile, ossia licenziare le due persone assunte e permettere alla

società di sopravvivere. RI 1 ha pagato regolarmente gli stipendi e gli oneri

sociali per 13 mesi, ma non era in grado di andare oltre” (cfr. doc. I).

1.7. Nella

sua risposta del 16 marzo 2023 l'UMA ha postulato la reiezione dell’impugnativa,

rilevando che “(…) il signor __________ è stato licenziato perché l’azienda

non sarebbe stata in grado di garantire il pagamento degli stipendi nei mesi a

seguire, la condizione iniziale per la quale è stato concesso l’API non è stata

mantenuta e di conseguenza si ritiene che non ci siano i presupposti per la

concessione della misura” (cfr. doc. IV) (cfr. doc. III).

1.8. Il

TCA, il 17 marzo 2023, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).

La

ricorrente non ha ritirato la relativa raccomandata, per cui tale lettera le è

stata rispedita tramite posta A (cfr. busta d’intimazione; doc. V).

Le

parti sono, ad ogni modo, rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di

compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di

licenziamenti collettivi.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4.

I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5.

I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato

del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza

ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge

federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.2

In particolare, quale provvedimento

speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il

periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

"

Agli assicurati

difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda

e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo

d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto

corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo

l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1,

in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2013)

L'art.

90.

cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

" 1Un

assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per

trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter”

L’art.

90.

cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di

lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il

periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65

lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

La

legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi

gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

pag. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di

assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al riguardo B. Rubin

(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag

483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour

remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir

la condition du chômage".

Deve poi trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede

che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo

e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale.

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei

mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art.

66.

cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

L’art.

90.

cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,

“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,

no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.

cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.

2.3

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF), da una parte, ha stabilito

che durante il tempo di prova il datore di

lavoro può di massima disdire il rapporto di lavoro senza esporsi al rischio di

dover restituire prestazioni assicurative o di vedersi rifiutare il rimborso di

assegni anticipati all'assicurato.

Dall’altra, per il lasso di tempo

successivo al tempo di prova, al consid. 3b ha sottolineato:

"

(…)”

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes

titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1

ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les

verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si

l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). (…)”

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr.

26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave, nozione corrispondente a quella definita

all’art. 337 CO) durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi,

ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può

chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione.

In

quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha deciso:

"

(…) En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé

aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le

fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à

l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la

société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à

même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un

emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que

le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations

déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de

placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de

réclamer à la recourante la restitution des allocations versées. (…)" (consid. 3b)

In

una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA, al consid. 3b, ha tra l’altro

ricordato che:

"

(…) Va inoltre rilevato

che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a

condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,

nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;

Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo

se la collocazione dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista

una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione

permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a

fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui

scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese

determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro,

cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali

richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."

L’Alta

Corte ha così rifiutato il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

"

(…) Tutta la

documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente

fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad

incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a

temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il

26.

marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente

contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di

quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali

soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota

di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il

periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine

quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario

un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta

evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione,

che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel

nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge

contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra,

per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi

previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti

per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (STFA C 322/99 del 17 aprile 2000 consid. 4b-c)

Con

giudizio 8C_818/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la

decisione con la quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il

periodo d‘introduzione nel settore della ristorazione ed ha rilevato:

"

(…) La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella decisione di assegnazione degli assegni del 13

luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di

disdetta del contratto di lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO)

durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata

con l'autorità cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il

rimborso degli assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia

cantonale, la ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima

della fine del periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta

non è stata concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti

successivamente dalla ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze

prolungate in Thailandia, assenza per malattia non comprovata da certificato

medico), oltre a essere contestati, non figurano nella lettera di disdetta del

rapporto di lavoro del 30 dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non

essere la rescissione del contratto avvenuta per incapacità dell'interessato,

ma per sole ragioni economiche.

Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il

lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro

per cause gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in

particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di

esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal

proposito, il giudice cantonale ha pertinentemente osservato che motivi

economici non configurano una causa grave ai sensi del citato disposto. Di

conseguenza, ha concluso l'istanza precedente, non avendo la società insorgente

rispettato la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli

assegni per il periodo d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive

ne ha chiesto la restituzione. (…)"

La nostra Massima Istanza è

giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012

nella quale ha rilevato:

"

4.

Questo Tribunale non vede

valido motivo per scostarsi dalla valutazione del primo giudice. Privo di

pertinenza ai fini del giudizio è segnatamente l'argomento ricorsuale secondo

cui determinante sarebbe nel presente contesto non già il momento in cui la disdetta

è stata notificata (1° marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa

ha esplicato i suoi effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese

posteriore alla fine del periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore

letterale della suddetta clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli

assegni è chiara e non lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso

dalla ricorrente. Giova inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo

dell'erogazione degli assegni non è semplicemente quello di garantire l'impiego

al disoccupato per l'intero periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce

infatti che agli assicurati difficilmente collocabili possono essere concessi

gli assegni in questione se, dopo il periodo d'introduzione, possono contare su

un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."

L’allora

TFA aveva, peraltro, già stabilito in una sentenza C 55/04 del 16 febbraio 2005

che decisivo è il momento della disdetta, escludendo che in quel caso concreto (“La

société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à assumer les

tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise”)

esistessero validi motivi per interrompere il rapporto di lavoro durante il

periodo d’introduzione.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_106/2018 del 7 gennaio 2019.

Per completezza va rilevato che

con sentenza 8C_354/2017 del 27 ottobre 2017, pubblicata in RtiD I-2018 N. 65

pag. 287, il TF ha confermato il giudizio di questa Corte che aveva respinto il

ricorso di una società a cui l’UMA aveva revocato la decisione di concessione per

tre mesi degli assegni per il periodo di introduzione. L’Alta Corte ha

evidenziato, da una parte, che “C.________, a cui è stato chiesto in suo

favore il versamento di assegni per il periodo d'introduzione, non ha

beneficiato di uno stipendio a carico di A.________. Infatti nei mesi di luglio

e agosto 2016, eccezione fatta per l'importo degli assegni, è stato

semplicemente riversato dalla società quanto era stato versato dallo stesso

C.________. (…) In queste condizioni possono rimanere aperte le questioni se

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sia applicabile anche agli assegni per il periodo

di introduzione e se alla luce delle circostanza che C.________ partecipava al

50% nella società non dovessero essere versati gli assegni” (cfr. consid.

5.2). Dall’altra, che “(…) nel caso concreto, non si è svolto alcun periodo

di introduzione nella nuova funzione in ambito assicurativo. C.________ non ha

svolto alcuna attività lavorativa.” (cfr. consid. 5.3)

2.4

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005, ha avallato il

modo di procedere dell'amministrazione che aveva deciso che gli assegni per il

periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,

argomentando:

"

Anche nella propria “Opposizione”,

il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta

ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza

del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di

lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a

manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazione

dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa

grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310,

consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X

SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X

contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

(…).

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il

contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione. (…)”

Con giudizio 38.2015.48 del 28

settembre 2015 questa Corte ha respinto il ricorso di una ditta alla quale era stata

chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d'introduzione concessi

dal 23 settembre 2014 al 22 marzo 2015 a causa della disdetta del 22 marzo 2015

notificata al proprio dipendente. Il TCA ha ritenuto che, in effetti, l’insorgente,

visto che i motivi menzionati nella lettera di licenziamento erano di ordine

economico (“mancati incassi fatture nonché diminuzione lavoro”) e non

costituivano quindi una causa grave ex art. 337 CO, non ha rispettato la

condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni.

In proposito cfr. anche STCA

38.2013.78

del 17 aprile 2014 e STCA 38.2012.74 del 28 marzo 2013.

2.5

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che __________ è stato posto al beneficio di assegni

per il periodo di introduzione dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 presso

la ditta RI 1, attiva nel settore della programmazione informatica (cfr. doc.

1; 2).

Scopo

della misura era di introdurre l'assicurato quale formatore e per il supporto

ai clienti (cfr. doc. 1).

L'azienda

ha disdetto il rapporto di lavoro prima della conclusione del periodo di

introduzione, e meglio il 29 novembre 2022 con effetto dal 31 dicembre 2022 (cfr.

doc. 4).

Nella

relativa lettera è stato indicato che i motivi del licenziamento erano da far

risalire “ai risultati commerciali ottenuti dall’azienda, molto al di sotto

dei quanto stimato” (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

Nell’opposizione e nel ricorso è

stato precisato che la decisione di rescindere il contratto di impiego è stata

la conseguenza dell’assenza di vendite per 8/12 mesi (cfr. doc. 7; I).

Ne discende che in casu le

ragioni della disdetta erano connesse alla situazione finanziaria della società.

Ora,

come visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), secondo la costante giurisprudenza, dei

motivi economici, analoghi a quelli che figurano in concreto nella disdetta

(cfr. consid. 1.2), non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO.

Inoltre

non risulta che la società ricorrente, contrariamente alle esplicite indicazioni

che figuravano sulla decisione del 22 dicembre 2021 con la quale le è stato

concesso il diritto agli assegni (cfr. doc. 3; consid. 1.1.), abbia contattato

l’UMA al fine di concordare un eventuale scioglimento del contratto di impiego prima

di intimare il licenziamento al proprio dipendente (cfr. STCA 38.2012.74 del 28

marzo 2013 consid. 2.7.).

Di

conseguenza, non avendo la RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al

momento della concessione degli assegni di introduzione (cfr. doc. 3; consid.

1.1.), rettamente l'UMA ha deciso che gli assegni versati devono essere chiesti

in restituzione (cfr. doc. 6; consid. 1.3.).

Giova, d’altronde, ricordare che,

secondo il Tribunale federale decisivo è lo scioglimento del contratto di

lavoro durante il periodo d'introduzione e non la scadenza del periodo di disdetta

del contratto (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto il

provvedimento dell’UMA si rivela corretto, anche se il licenziamento è avvenuto

il 29 novembre 2022 (cfr. doc. 4), ovvero il penultimo giorno del periodo

d’introduzione (cfr. STCA 38.2015.48 del 28 settembre 2015 consid. 2.6.).

2.6

La società ricorrente

si è dichiarata disponibile ad un confronto tra le parti per fornire tutte le

informazioni necessarie (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid.

6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20

settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;

STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122.

V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203

consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2022.47

del 19 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.7 del 26 aprile

2021.

consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile

2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12

ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie.

Il

medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_414/2022 del 24 gennaio 2023

consid. 4.2.; STF 8C_146/2022 del 23

gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio

2022.

consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti

all’incarto le consentono di emanare il proprio giudizio, ritiene che

l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

La domanda di assunzione di prove

formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.

2.7

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione impugnata deve, dunque, essere confermata.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.

2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti