38.2023.13
Il ricorso al TCA contro la decisione di diniego del rimborso dell'assegno d'inserimento professionale (art. 5 L-rilocc) è irricevibile. Il TCA è infatti incompetente ratione materiae. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza
6 marzo 2023Italiano6 min
concerne il diniego del rimborso dell’assegno d’inserimento professionale, misura
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Incarto
n.
38.2023.13
rs
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 16 gennaio 2023 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assegni d’inserimento professionale
considerato, in fatto e in diritto
che - con
decisione del 6 luglio 2022 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive
(in seguito: UMA) ha accolto la richiesta di sussidio della ditta RI 1 di __________
concernente l’assegno d’inserimento professionale per il proprio dipendente __________;
- con
successiva decisione del 16 gennaio 2023 l’UMA ha negato il rimborso dell’assegno
d’inserimento professionale richiesto il 6 dicembre 2022 dalla RI 1, in quanto,
contrariamente a quanto previsto all’art. 8 cpv. 5 Regolamento della legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc; “Il contributo finanziario
viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi
richiesti dall’autorità cantonale e a condizioni che il rapporto di lavoro non
sia stato sciolto per motivi economici. (…)”), __________ è stato
licenziato con effetto dal 31 dicembre 2022 durante il periodo sussidiato (cfr.
doc. A);
- con
tempestivo ricorso del 15 febbraio 2023 inoltrato al TCA la RI 1 ha contestato –
oltre alla decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 con cui l’UMA ha
confermato nei suoi confronti la richiesta di restituzione degli assegni per il
periodo di introduzione concessi dal dicembre 2021 al novembre 2022 a favore
del dipendente __________, licenziato dalla società il 29 novembre 2022 per il
31 dicembre 2022 (cfr. inc. 38.2023.12) – il provvedimento del 16 gennaio 2023
relativo al diniego del rimborso dell’assegno d’inserimento professionale (cfr.
doc. I), rilevando:
" (…)
crediamo che la buona fede con cui abbiamo agito debba essere presa in
considerazione nell’applicazione di queste leggi.
In seguito a 8 mesi senza nessuna vendita dal 01.04.2022 fino al
30.11.2022 (i primi 3 mesi erano già pianificati come formazione non
produttiva), abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, ossia licenziare
le due persone assunte e permettere alla società di sopravvivere. RI 1 ha
pagato regolarmente gli stipendi e gli oneri sociali per 13 mesi, ma non era in
grado di andare oltre.
Al momento attuale, abbiamo delle fatture scoperte per gli oneri
sociali e le assicurazioni dei dipendenti, nonché un residuo di tredicesima da
versare. Senza il rimborso degli assegni per il sig. __________ e con la
richiesta del rimborso di quelli per il sig. __________, questa azienda è
destinata al fallimento entro pochi mesi.
Chiediamo quindi, in virtù del comportamento della nostra azienda
nei confronti dei collaboratori, dello stato e delle assicurazioni sociali, il
pagamento totale degli assegni e l’annullamento della richiesta di rimborso di
quelle già incassati.
La nostra azienda è disponibile ad un confronto tra le parti per
fornire tutte le informazioni necessarie per risolvere bonariamente la
questione. (…)” (Doc. I);
- la Legge sul rilancio
dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) enuncia all’art. 1
che lo scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione,
favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche,
promuovere il rilancio dell’occupazione e all’art. 2 cpv. 1 che la legge
integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla legge federale sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone;
- tra le misure cantonali –
contemplate agli art. 3 - 13a L-rilocc – figura all’art. 5 l’assegno
d’inserimento professionale, il quale ai sensi del cpv. 1 può essere concesso
ai disoccupati residenti nel Cantone che:
a) hanno esaurito il diritto alle
prestazioni previste dalla LADI o non ne hanno diritto;
b) sono senza lavoro da almeno 12
mesi o al beneficio di prestazioni assistenziali;
c) sono assunti sulla base di un
programma d’inserimento in azienda.
Il sussidio ammonta a un massimo
del 60% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi (cpv. 2). Esso non è riconosciuto per i periodi in
cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto (cpv. 3);
- l’art. 30
L-rilocc, riguardante i rimedi giuridici, prevede:
" 1Contro le
decisioni emesse in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
riservate disposizioni diverse dalla LADI, è possibile interporre opposizione
scritta entro 30 giorni dall’intimazione presso l’autorità che le ha
notificate.
2Le decisioni su opposizione e quelle contro cui
l’opposizione è esclusa in materia di assicurazione contro la disoccupazione
possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dall’intimazione.
3Contro le altre decisioni emesse in applicazione della
presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato
4Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo.
5Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le
prestazioni agli indipendenti disoccupati.”
Ne discende che contro le
decisioni attinenti alle misure cantonali, come l’assegno d’inserimento
professionale, è possibile ricorrere direttamente al Consiglio di Stato. Contro
la decisione di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
Dal Messaggio N. 5667 del 5
luglio 2005 relativo alla revisione parziale della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997,
p.to 2.3, emerge peraltro che “l'intreccio tra disposizioni
esclusivamente cantonali (misure cantonali di rilancio dell'occupazione e
sostegno ai disoccupati) e disposizioni esecutive di norme federali, fa sì che
Fatti
i mezzi d'impugnazione a disposizione degli amministrati siano differenti a
dipendenza dell'oggetto della decisione amministrativa (…)”;
- ritenuto che la presente fattispecie
concerne il diniego del rimborso dell’assegno d’inserimento professionale, misura
cantonale di rilancio dell’occupazione (art. 5 L-rilocc), competente per
il contenzioso è il Consiglio di Stato;
- del resto l’UMA nella propria
decisione del 16 gennaio 2023 ha espressamente indicato che “contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30
Considerandi
giorni dall’intimazione” (cfr. doc. A);
- il
ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae;
- gli
atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art.
6.
cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);
- il
termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione dell’art. 12
cpv. 1 Lptca secondo cui se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o
a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§
Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti