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Decisione

38.2023.13

Il ricorso al TCA contro la decisione di diniego del rimborso dell'assegno d'inserimento professionale (art. 5 L-rilocc) è irricevibile. Il TCA è infatti incompetente ratione materiae. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza

6 marzo 2023Italiano6 min

concerne il diniego del rimborso dell’assegno d’inserimento professionale, misura

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.13

rs

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 16 gennaio 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assegni d’inserimento professionale

considerato, in fatto e in diritto

che - con

decisione del 6 luglio 2022 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive

(in seguito: UMA) ha accolto la richiesta di sussidio della ditta RI 1 di __________

concernente l’assegno d’inserimento professionale per il proprio dipendente __________;

- con

successiva decisione del 16 gennaio 2023 l’UMA ha negato il rimborso dell’assegno

d’inserimento professionale richiesto il 6 dicembre 2022 dalla RI 1, in quanto,

contrariamente a quanto previsto all’art. 8 cpv. 5 Regolamento della legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc; “Il contributo finanziario

viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi

richiesti dall’autorità cantonale e a condizioni che il rapporto di lavoro non

sia stato sciolto per motivi economici. (…)”), __________ è stato

licenziato con effetto dal 31 dicembre 2022 durante il periodo sussidiato (cfr.

doc. A);

- con

tempestivo ricorso del 15 febbraio 2023 inoltrato al TCA la RI 1 ha contestato –

oltre alla decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 con cui l’UMA ha

confermato nei suoi confronti la richiesta di restituzione degli assegni per il

periodo di introduzione concessi dal dicembre 2021 al novembre 2022 a favore

del dipendente __________, licenziato dalla società il 29 novembre 2022 per il

31 dicembre 2022 (cfr. inc. 38.2023.12) – il provvedimento del 16 gennaio 2023

relativo al diniego del rimborso dell’assegno d’inserimento professionale (cfr.

doc. I), rilevando:

" (…)

crediamo che la buona fede con cui abbiamo agito debba essere presa in

considerazione nell’applicazione di queste leggi.

In seguito a 8 mesi senza nessuna vendita dal 01.04.2022 fino al

30.11.2022 (i primi 3 mesi erano già pianificati come formazione non

produttiva), abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, ossia licenziare

le due persone assunte e permettere alla società di sopravvivere. RI 1 ha

pagato regolarmente gli stipendi e gli oneri sociali per 13 mesi, ma non era in

grado di andare oltre.

Al momento attuale, abbiamo delle fatture scoperte per gli oneri

sociali e le assicurazioni dei dipendenti, nonché un residuo di tredicesima da

versare. Senza il rimborso degli assegni per il sig. __________ e con la

richiesta del rimborso di quelli per il sig. __________, questa azienda è

destinata al fallimento entro pochi mesi.

Chiediamo quindi, in virtù del comportamento della nostra azienda

nei confronti dei collaboratori, dello stato e delle assicurazioni sociali, il

pagamento totale degli assegni e l’annullamento della richiesta di rimborso di

quelle già incassati.

La nostra azienda è disponibile ad un confronto tra le parti per

fornire tutte le informazioni necessarie per risolvere bonariamente la

questione. (…)” (Doc. I);

- la Legge sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) enuncia all’art. 1

che lo scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione,

favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche,

promuovere il rilancio dell’occupazione e all’art. 2 cpv. 1 che la legge

integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla legge federale sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone;

- tra le misure cantonali –

contemplate agli art. 3 - 13a L-rilocc – figura all’art. 5 l’assegno

d’inserimento professionale, il quale ai sensi del cpv. 1 può essere concesso

ai disoccupati residenti nel Cantone che:

a) hanno esaurito il diritto alle

prestazioni previste dalla LADI o non ne hanno diritto;

b) sono senza lavoro da almeno 12

mesi o al beneficio di prestazioni assistenziali;

c) sono assunti sulla base di un

programma d’inserimento in azienda.

Il sussidio ammonta a un massimo

del 60% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi (cpv. 2). Esso non è riconosciuto per i periodi in

cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto (cpv. 3);

- l’art. 30

L-rilocc, riguardante i rimedi giuridici, prevede:

" 1Contro le

decisioni emesse in materia di assicurazione contro la disoccupazione,

riservate disposizioni diverse dalla LADI, è possibile interporre opposizione

scritta entro 30 giorni dall’intimazione presso l’autorità che le ha

notificate.

2Le decisioni su opposizione e quelle contro cui

l’opposizione è esclusa in materia di assicurazione contro la disoccupazione

possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dall’intimazione.

3Contro le altre decisioni emesse in applicazione della

presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato

4Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo.

5Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le

prestazioni agli indipendenti disoccupati.”

Ne discende che contro le

decisioni attinenti alle misure cantonali, come l’assegno d’inserimento

professionale, è possibile ricorrere direttamente al Consiglio di Stato. Contro

la decisione di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo.

Dal Messaggio N. 5667 del 5

luglio 2005 relativo alla revisione parziale della legge sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997,

p.to 2.3, emerge peraltro che “l'intreccio tra disposizioni

esclusivamente cantonali (misure cantonali di rilancio dell'occupazione e

sostegno ai disoccupati) e disposizioni esecutive di norme federali, fa sì che

Fatti

i mezzi d'impugnazione a disposizione degli amministrati siano differenti a

dipendenza dell'oggetto della decisione amministrativa (…)”;

- ritenuto che la presente fattispecie

concerne il diniego del rimborso dell’assegno d’inserimento professionale, misura

cantonale di rilancio dell’occupazione (art. 5 L-rilocc), competente per

il contenzioso è il Consiglio di Stato;

- del resto l’UMA nella propria

decisione del 16 gennaio 2023 ha espressamente indicato che “contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30

Considerandi

giorni dall’intimazione” (cfr. doc. A);

- il

ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae;

- gli

atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art.

6.

cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);

- il

termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione dell’art. 12

cpv. 1 Lptca secondo cui se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o

a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§

Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti