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Decisione

38.2023.15

A ragione la Cassa ha negato al ric.il dt alle indennità per insolvenza,poiché non ha rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non pagati durante il rapp.di lavoro. La correspons.di acconti non giustifica la sua inattività.Nemmeno la rassicuraz. verbale del DL lo esimeva dall'esigere salari

30 maggio 2023Italiano29 min

l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.15

rs

Lugano

30 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 febbraio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 9 febbraio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato il provvedimento del 13 gennaio 2023 (cfr. doc. 21-23) con il

quale aveva negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per

insolvenza richieste il 5 dicembre 2022, rilevando:

" 4. Nella

fattispecie in esame l’opponente ha lavorato presso la __________ dal 23 luglio

2020 al 30 ottobre 2022 in qualità di Driver (consegna cibi pronti), ha

presentato alla Cassa una domanda d’indennità per insolvenza per un importo di

CHF 6'242.00.

La Cassa constata come il Sig. RI 1

vantasse dei crediti salariali nei confronti della società già da luglio 2022 e

malgrado ciò, non ha proceduto a rivendicare i propri crediti salariali sia

durante il rapporto di lavoro sia dopo la cessazione. Il qui opponente, a mente

della Cassa, poteva immaginare le difficoltà finanziarie della società, in

quanto quest’ultima aveva comunicato di corrispondere solo un minimo salariale

e solo successivamente la parte restante.

Alla luce di quanto suesposto si deve

ritenere che l’opponente era consapevole della situazione finanziaria della

società e di conseguenza dell’elevato rischio di non vedersi versare i salari completi.

Pertanto l’opponente ha commesso una negligenza grave, che comporta la violazione

del principio relativo all’obbligo di diminuire il danno di cui all’art. 55 LADI.

(…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 9 febbraio 2023 RI 1RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui

ha addotto:

" (…) Dal

mese di luglio 2020 ho iniziato a lavorare per la ditta __________. Durante i

primi mesi le comande erano poche probabilmente a causa della novità della

ditta. In seguito, forse anche al COVID, le comande sono aumentate per poi

stabilizzarsi. Durante i mesi estivi sono decisamente calate per poi aumentare

verso settembre/ottobre. Parlando con altri “driver” mi hanno confermato che la

tendenza è sempre quella: in estate le comande diminuiscono notevolmente.

Dal 1° gennaio 2022 il mio contratto è

cambiato da “contratto su chiamata” a “contratto con retribuzione oraria” con

un onere lavorativo del 50%.

Nel mese di maggio mi annunciano che, dopo

le vacanze scolastiche estive, partirà un nuovo progetto con alcune ditte dove

Fatti

i dipendenti ricevono dei bonus su una credit card che possono spendere facendo

capo al nostro servizio. Per questo progetto mi fanno testare l’app __________

della ditta __________. Il test funziona ma il progetto non è mai partito. (se

necessitate le prove ho email messaggi vocali su whatsapp)

Viste queste premesse non potevo immaginare

che si sarebbe arrivati alla drastica soluzione del fallimento! Ho visto che

gli ordini durante i mesi estivi erano diminuiti drasticamente e ho accettato

che il mio salario fosse temporaneamente ridotto per poi essere ricompensato in

seguito oltre a essere pagato ad ore come era da contratto.

Non ho nemmeno chiesto di essere rimborsato

subito viste le premesse e visto che non si sa mai come i datori di lavoro

prendano queste richieste …

Come vedete le mie non sono considerazioni

tecnico-giuridiche, ma semplicemente fatti reali che mi sono capitati e con i

quali ho dovuto convivere. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella

propria risposta di causa del 6 marzo 2023 la Cassa ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il

7 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia

negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste

nel dicembre 2022 in relazione al credito salariale concernente l’attività

lavorativa svolta per la ditta __________.

2.2. L'art.

55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

"

Il lavoratore, nella procedura di

fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli

comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere

la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In

una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.

il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del

lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene

al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità

per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per

riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo

l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria

garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi

obblighi finanziari.

In una sentenza C 231/06 del 5

dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito

che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato

all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già

prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a

causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno

presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi

verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha

preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è

opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine

di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

In

quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa

all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In

una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale,

confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato

dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio

obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.2.

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che

l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso

di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980

III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d

pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per

recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione

di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno

1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle

prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia

agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o

una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di

proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che

possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per

prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una

coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare

negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre

parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come

se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è

conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio

2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità

di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano

ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si

può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero

dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto

assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria

situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di

lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di

confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In

una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato

che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" 4.4. Secondo

i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale

federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del

mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato

alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal

mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore

passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di

fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua.

Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente.

Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza

(art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente

impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al

proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore

di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto

esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o

eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018

consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene

che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese

salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il

cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio

dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche

erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo

della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate

in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al

diritto federale. (…)”

In

un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N.

48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per

insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i

primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese

il Tribunale federale ha rilevato:

" 4.2. Ancora

nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55

LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una

coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri

diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle

disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti

devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale

contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se

l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il

definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze

8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019

consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con

riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo

la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha

atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al

Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per

quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è

chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82

cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale

evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è

possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di

conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il

giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non

giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove

documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende

che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe

l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe

potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia

gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48

OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

(…)”

In

una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che

sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con

effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le

indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito,

il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave

negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

"

(…) Daran

ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen

Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012

ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza

l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato

Considerandi

dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego

e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non

intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der

Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich

ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage,

einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die

Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse

die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der

Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes)

Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.

6.2

Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht

grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al

riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA

38.2022.35

dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In

una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di

lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso

il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche

del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In

quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato

licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14.

gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione

responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio

2018.

nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente

tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio

credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che

nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare

se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno

avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera

costante col tempo.

2.3

Nell’evenienza concreta dagli atti

dell’incarto risulta che la società __________ ha assunto il ricorrente a far

tempo 23 luglio 2020 quale responsabile consegne tramite un contratto di lavoro

su chiamata di durata indeterminata concluso nel luglio 2020.

È stato previsto che l’assicurato

sarebbe stato retribuito in base agli incarichi svolti. Il compenso per singola

consegna era pari a fr. 8.--, comprensivi dell’indennità per vacanze di 8.33% e

per i giorni festivi del 3.00% (cfr. doc. 65-72).

Nel dicembre 2021 l’insorgente e

la Sagl hanno stipulato un nuovo contratto di impiego a tempo parziale (50%) di

durata indeterminata che ha sostituito il precedente a decorrere dal 1° gennaio

2022.

È stato concordato che la retribuzione sarebbe ammontata a fr. 20'250.--

annui, versata in 12 pagamenti mensili di fr. 1'687.50 l’uno (cfr. doc. 73-79).

Il

28.

novembre 2022 il Pretore del __________ ha pronunciato il fallimento della __________

a far tempo dal 29 novembre 2022 (cfr. estratto RC reperibile al sito

www.zefix.ch).

L’insorgente,

il 5 dicembre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza

concernente i suoi crediti salariali nei confronti della __________ per un

totale di fr. 6'242.00.-- in relazione ai salari dei mesi da luglio a novembre

2022.

Dal formulario emerge che l’ultimo

giorno di lavoro effettuato è stato il 30 ottobre 2022, mentre il salario è

stato pagato integralmente fino al 30 giugno 2022 (cfr. doc. 25-26).

Con

decisione del 13 gennaio 2023 la Cassa, dopo aver evidenziato che RI 1, il 3

gennaio 2023, ha comunicato che non ha mai chiesto alcuna differenza di salario

al datore di lavoro in quanto quest’ultimo gli avrebbe assicurato che in

seguito avrebbe pagato il restante importo e che non vi sarebbe alcuna

sufficiente comprova di credito salariale su cui basarsi, ha respinto la

richiesta del ricorrente (cfr. doc. 21-23; consid. 1.1.).

Con opposizione del 15 gennaio

2023.

l’assicurato ha fatto valere, da un lato, che nel mese di luglio 2022 il

datore di lavoro gli ha indicato che per i mesi estivi gli avrebbe versato solo

un minimo di salario e che la differenza gli sarebbe stata corrisposta più tardi.

Dall’altro, che per lui è evidente che, se si fosse opposto e avesse inviato

raccomandate, nonché precetti esecutivi, la Sagl l’avrebbe licenziato subito

(cfr. doc. 20).

Il

provvedimento del 13 gennaio 2023 è stato confermato con decisione su opposizione

del 9 febbraio 2023, nella quale la Cassa ha rilevato che il ricorrente - che

vantava crediti salariali nei confronti della __________ già dal luglio 2022 e

che poteva immaginare le difficoltà finanziarie della società, siccome

questultima gli aveva comunicato che avrebbe versato solo un minimo salariale

- ha commesso una negligenza grave non rivendicando i propri crediti salariali

sia durante il rapporto di lavoro sia dopo la cessazione dello stesso e ha

perciò violato l’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che

ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere

tutelato.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve percorrere

la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare

quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr.

STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48

pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori

devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

30.

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.

3).

Inoltre

è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Ora, nella presente fattispecie,

l’insorgente, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.3.), dal

mese di luglio 2022 non ha ricevuto il salario intero, corrispondente a fr.

1'687.50 lordi, convenuto contrattualmente a partire dal gennaio 2022 (cfr.

doc. 75; 56), bensì unicamente un minimo corrispondente alle ordinazioni

ricevute dai clienti (cfr. doc. 27; 20), di fr. 560.-- lordi per luglio 2022,

pari a fr. 534.75 netti, di fr. 544.-- lordi per agosto 2022, pari a fr. 504.90

netti, di fr. 624.-- lordi per settembre 2022, pari a fr. 587.95 netti e di fr.

436.40

netti per ottobre 2022 (cfr. doc. 46; 47; 57; 58; 59).

Inoltre i salari non venivano

versati al ricorrente in modo puntuale. In effetti lo stipendio di gennaio 2022

gli è stato bonificato il 14 febbraio 2022 (cfr. doc. 39; 51), il salario di

febbraio 2022 il 23 marzo 2022 (cfr. doc. 40; 52), lo stipendio di marzo 2022

il 28 aprile 2022 (cfr. doc. 41; 53), il salario di aprile 2022 il 25 maggio

2022.

(cfr. doc. 42; 54), lo stipendio di maggio 2022 il 17 giugno 2022 (cfr.

doc. 43; 55), il salario di giugno 2022 l’11 luglio 2022 (cfr. doc. 44; 56), lo

stipendio ridotto di luglio 2022 il 16 agosto 2022 (cfr. doc. 45; 57), il

salario ridotto di agosto 2022 il 13 settembre 2022 (cfr. doc. 45; 58), lo

stipendio ridotto di settembre 2022 il 12 ottobre 2022 (cfr. doc. 46; 59), il

salario ridotto di ottobre 2022 il 16 novembre 2022 (cfr. doc. 47).

L’assicurato non ha, però,

rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non pagati, come affermato

d’altronde dal medesimo (cfr. doc. 27; I).

Ciò non solo nel periodo estivo

2022, quando il datore di lavoro gli aveva indicato che avrebbe corrisposto una

retribuzione minima visti i mesi di scarso lavoro e la differenza

successivamente, ma nemmeno a settembre e ottobre 2022 allorché al ricorrente

dovevano risultare evidenti le difficoltà finanziarie della società.

Quest’ultima, del resto, continuava a pagargli a titolo di salario per i mesi

correnti unicamente degli importi di esigua entità senza provvedere a versargli

la benché minima somma a saldo degli stipendi pattuiti ma non integralmente corrispostigli

da luglio 2022.

RI 1 avrebbe, per contro, dovuto

agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività

nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del

16.

gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023).

Del resto la corresponsione di

acconti, a cui possono essere assimilati gli importi minimi versati al

ricorrente da luglio 2022, non giustifica l’inattività del lavoratore nei

confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in

particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario

scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al

consid. 2.4.).

Per quanto concerne la

rassicurazione, peraltro verbale, che l’assicurato sostiene di aver ricevuto da

parte del datore di lavoro, e meglio che la parte mancante dei salari a partire

da luglio 2022 gli sarebbe stata corrisposta in seguito (cfr. doc. 27), va poi evidenziato che la medesima non esime il

dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento

dei propri crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare

il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011,

pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid.

2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30

marzo 2011, consid. 2.7.).

In

simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito

dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al

Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando

l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva durante il

rapporto di lavoro.

2.5

Per completezza giova osservare che

secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti

salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto

di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui

all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Il cpv. 1bis enuncia che l’indennità

per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la

dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente

sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della

massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo

superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Al riguardo in una sentenza

8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.5., citata al consid. 2.2., il

Tribunale federale ha precisato che per impedire che il lavoratore resti presso

il datore di lavoro insolvente a lungo il legislatore ha introdotto un limite

temporale per la durata delle indennità per insolvenza. Al più tardi dopo

quattro mesi senza stipendio non è più ragionevole dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione continuare il rapporto di impiego

con un datore di lavoro insolvente. L’assicurato che dopo tale lasso di tempo rimane

presso quest’ultimo senza percepire lo stipendio, invece di cercare una nuova

occupazione, agisce a suo proprio rischio.

In proposito cfr. pure STF

8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., menzionata al consid. 2.2.

In concreto, pertanto, il

ricorrente, che nella domanda di indennità per insolvenza ha indicato di

vantare nei confronti della __________ crediti salariali per i mesi da luglio a

novembre 2022 (cfr. doc. 25-26), non avrebbe potuto in ogni caso vedere accolta

integralmente la sua richiesta.

2.6

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 9 febbraio 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.7

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023

consid. 2.8.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti