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Decisione

38.2023.16

Rettamente negate ID per 6 mesi successivi a disdetta rapporto di lavoro c/o società di cui la moglie del ricorrente era socia e gerente (posizione analoga; art. 31 cpv. 3 LADI). Per periodo successivo, atti rinviati a Cassa per verificare se date, o meno, le altre condizioni per percepire ID

10 maggio 2023Italiano44 min

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2023.16

CL/gm

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20

febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del

27 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 27 gennaio 2023, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato la precedente decisione del 9 dicembre 2022 (cfr. doc. 245-250) e

negato ad RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione richieste a valere

dal 3 ottobre precedente, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

3. Nell’evenienza

concreta il signor RI 1 ha dichiarato di aver prestato la propria attività

lavorativa presso la società __________ dal 5 novembre 2020 al 30 aprile 2022.

Successivamente ha prestato la propria attività lavorativa presso il __________

dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022.

4. Dagli accertamenti

esperiti dalla Cassa è emerso come la moglie del signor RI 1 fosse socia e

gerente (e lo è tutt’ora) della società __________; tale funzione la rende una

persona che ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

5. Visto quanto precede,

(…) la Cassa si riconferma nella propria decisione qui impugnata e di

conseguenza esclude il signor RI 1 dal diritto all’ID avendo la moglie la

possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni della

società.” (cfr. all. a doc. III e doc. 61-66).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al

TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

A

sostegno delle proprie pretese RI 1 ha addotto quanto di seguito:

" (…)

-

Dal 05.11.2020 fino al 30.04.2022 ha lavorato presso la __________,

società di cui mia moglie è socia e gerente (…);

-

In seguito dal 01.05.2022 e fino al 30.09.2022 ho lavorato presso il __________.

Ho potuto lavorare solo in questi 5 mesi in quanto il __________ da ottobre a

fine aprile è chiuso. È aperto solo durante la stagione estiva (…);

-

Dal 1° dicembre e fino al termine della stagione invernale (fine marzo

2023) lavora ad __________ (…);

-

Dal 1° maggio ho già trovato lavoro a __________ oppure potrei ritornare

presso __________ (…);

-

Come si potrà constatare mi do da fare per trovare un lavoro e cercare

di pesare meno possibile alla disoccupazione;

-

Per quanto riguarda la società di mia moglie è vero che ho lavorato fino

al 30.04.2022 presso __________ ma ho terminato di lavorare presso la medesima

il 30.04.2022, in quanto mia moglie ha riconsegnato il __________ (bar che la __________

gestiva) ai loro proprietari;

-

La chiusura da parte della __________ è dovuta alla mancanza di lavoro

di conseguenza di liquidità;

-

Attualmente la società __________ risulta ancora iscritta a Registro di

Commercio in attesa di cancellazione, ma l’assemblea die soci in data

12.01.2023 ha deciso di sciogliere la società (…).

-

In merito alla decisione su opposizione del 27 gennaio 2023, contesto

totalmente le considerazioni dell’____________.” (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta del 20 marzo 2023 - trasmessa al ricorrente il 22 marzo successivo

(cfr. doc. VI) -, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso ed osservato

quanto segue:

" (…)

6. (…) Nel caso concreto

è pacifica la posizione analoga a quella di un datore di lavoro della moglie

dell’insorgente. Ella infatti è stata socia, detenendo la totalità delle quote

sociali, e gerente con firma individuale della __________ dal 27 gennaio 2020

al 13 gennaio 2023 e, da quest’ultima data, anche liquidatrice.

Il ricorrente ha

lavorato sino al 30 aprile 2022 presso la suddetta società gestita dalla moglie

e, dopo aver lasciato tale azienda, ha sì lavorato per un altro datore di

lavoro, il __________, ma unicamente per 5 mesi. (…) non avendo svolto

un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi al di fuori dell’azienda del

coniuge, il diritto alle ID deve essere negato dal 3 ottobre 2022 al 28

dicembre 2022.

7. Il signor RI 1 è alle

dipendenze della società __________ di __________, in qualità di “chef de

service”, con un contratto di durata determinata dal 29 novembre 2022 al 31

marzo 2023.

Pertanto al 29 dicembre

2022, ossia dopo un mese di attività lavorativa presso la predetta società, il

ricorrente ha svolto un’attività soggetta a contribuzione per almeno 6 mesi

dopo aver lasciato l’azienda gestita da sua moglie. Di conseguenza da tale data

sono dati i presupposti per poter aprire un termine quadro per la riscossione

delle prestazioni ex art. 9 cpv. 2 LADI.

Tuttavia, occorre

esaminare se il signor RI 1 può o meno percepire le ID, considerando come

continui ad esercitare un’attività lucrativa dipendente a titolo di guadagno intermedio

secondo l’art. 24 LADI presso la __________.

7.1. In caso di guadagno

intermedio, la perdita di guadagno è un presupposto essenziale sia del diritto

alle indennità compensative che al pagamento della differenza. Vi è una perdita

di guadagno che dà diritto all’indennità quando il reddito conseguito è

inferiore all’importo dell’ID a cui l’assicurato avrebbe diritto.

Da ciò risulta che una

perdita di guadagno che non supera il 20% o il 30% del guadagno assicurato non

dà pertanto diritto all’indennità in quanto rientra nell’ambito di

un’occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI (cfr. Prassi LASI ID, marg.

B94).

In altre parole, se

l’assicurato ha esercitato un’occupazione finanziariamente adeguata conseguendo

un guadagno superiore all’ID, egli non percepisce, per il mese in questione,

alcuna ID. Al contrario, se il reddito conseguito dall’attività lavorativa

parziale o totale è inferiore a quanto avrebbe percepito normalmente con le ID,

egli percepisce indennità compensative.

7.2. Visto quanto precede,

la Cassa ha quindi esaminato se a decorrere dal 29 dicembre 2022 vi sia diritto

ad una compensazione salariale ai sensi dell’art. 24 LADI.

Innanzitutto,

conformemente all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI, la Cassa ha calcolato il guadagno

assicurato in base al salario medio più favorevole al ricorrente e quindi

tenendo conto del salario medio percepito negli ultimi 6 mesi lavorativi

effettuati presso le società __________ e __________ ottenendo un importo di

CHF 7'308.00 lordi mensili.

Successivamente ha stabilito

quanto segue:

·

Dal 29 al 31 dicembre 2022 il qui ricorrente ha percepito, quale

guadagno intermedio presso la società __________, un salario lordo pari a CHF

429.05, ossia inferiore all’indennità di disoccupazione pari a CHF 538.80

lordi.

Vi

sarebbe quindi un diritto ad una compensazione salariale per tale periodo.

Tuttavia il diritto all’ID inizia dopo un periodo di attesa di 5 giorni di

disoccupazione controllata (art. 18 cpv. 1 LADI e art. 6a OADI) e pertanto dal

29 al 31 dicembre 202 il signor RI 1 non percepisce ID.

Dal

1° gennaio al 31 gennaio 2023 ha percepito quale guadagno intermedio un salario

lordo pari a CHF 6'401.90, ossia superiore all’ID pari a CHF 5'926.80 lordi e

pertanto per tale periodo il signor RI 1 no percepisce ID.” (cfr. doc. III).

1.4. Il 22

marzo 2023 il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.

doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto a

percepire le indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 ottobre 2022, oppure

no.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art.

31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge

del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le

persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda.

Fatti

I

disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò

non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale ha infatti esteso

l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una

sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su

questi temi le seguenti considerazioni:

"

(…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire

se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art.

31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere

esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base

della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli

criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il

diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha

escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano

nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo

attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà

di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche

solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati

della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un

salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude

automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto

all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che

nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata

giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3. Come già rilevato dal primo giudice,

nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3

dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di

amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa,

giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste

prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il

provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

Il

TCA sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234

non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du

7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont

présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits

d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité

en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une

Considerandi

position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la

diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en

va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise.

Dans l'arrêt ATF

123.

V 234, le Tribunal fédéral a identifié un

risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique

difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et

revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec

l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible

pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en

reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut

pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à

un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des

liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant

d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si

elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait

- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut

toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les

liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de

celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du

conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que

celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un

employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a

lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à

indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)".

Il

rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra

di avere rotto ogni legame con la ditta.

In una sentenza 8C_242/2022 del 4

agosto 2022, il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di

abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente società,

nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo

aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo

assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In quell’occasione l’Alta Corte ha

negato il diritto all’indennità di disoccupazione al gerente di una società,

licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio

fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un

datore di lavoro.

Quell’assicurato era già presidente

del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una Sagl,

entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato. In

particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad un

rischio di abuso, e meglio come segue:

" (…)

5.3

Hieraus erhellt,

dass der Beschwerdegegner, bedingt durch die Auslandsabwesenheit von

D.________, seine Funktion als Geschäftsführer mit Einzelunterschrift in den

Monaten Juni und Juli 2021 beibehielt, um wichtige Vertragsgeschäfte überhaupt

abschliessen zu können und nicht bloss um wichtige Geschäfte

mitzuunterzeichnen, wie die Vorinstanz insoweit offensichtlich unrichtig

feststellte. Niemand anderes hatte die Zeichnungsbefugnis vor Ort während der

Monate Juni und Juli 2021 inne, wie dem Schreiben der Treuhänderin der

B.________ AG vom 13. September 2021und den Darlegungen der B.________ AG in

ihrem Schreiben gleichen Datums zu entnehmen ist.

5.4

Nicht gefolgt

werden kann überdies der Auffassung der Vorinstanz, es liege ein vergleichbarer

Sachverhalt vor wie in SVR 2004 AlV Nr. 15 S. 46, C 171/03. Gemäss diesem

Urteil kann eine arbeitgeberähnliche Person, die in einem Drittbetrieb während

wenigstens sechs Monaten gearbeitet hat und dort arbeitslos wird, ungeachtet

der weiterhin andauernden arbeitgeberähnlichen Stellung in der ersten Unternehmung

Arbeitslosenentschädigung beanspruchen, sofern die übrigen Voraussetzungen

erfüllt sind. Diese Rechtsprechung geht von der Konstellation aus, dass eine

versicherte Person in einer ersten Unternehmung entlassen wird, wo sie

gleichzeitig eine arbeitgeberähnliche Stellung innehatte und diese beibehält,

danach in einem Drittbetrieb mindestens sechs Monate lang arbeitet und durch

den Verlust dieser zweiten Stelle arbeitslos wird. In diesem Fall kann ein

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung entstehen, auch wenn die

arbeitgeberähnliche Stellung im ersten Unternehmen weiterhin fortgeführt wird.

In diesem Urteil erwog das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute:

Bundesgericht), es liege so ein angemessener Ausgleich zwischen dem wegen

Missbrauchsgefahr statuierten Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen vom

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung einerseits und dem Anspruch solcher

Personen mit gleichzeitiger Arbeitnehmertätigkeit in Drittbetrieben auf die

genannte Leistung anderseits vor; der Bezug von Arbeitslosenentschädigung auf

Grund der Entlassung im Drittbetrieb trotz beibehaltener arbeitgeberähnlicher

Stellung im Erstbetrieb erscheine bei dieser Konstellation nicht mehr als

rechtsmissbräuchlich.

Hier war der

Beschwerdegegner im interessierenden Zeitraum nach seiner Arbeitslosigkeit

weiterhin bei der F.________ AG als Präsident des Verwaltungsrates im

Handelsregister eingetragen, die unbestrittenermassen im vollständigen Eigentum

der E.________ GmbH stand und als deren Geschäftsführer und Gesellschafter der

Beschwerdegegner amtete (Handelsregistereintrag vom 9. Februar

2022). Beide Unternehmen sind an der Adresse der B.________ AG domiziliert. Um

allenfalls einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu haben, müsste der

Beschwerdegegner neben diesen Tätigkeiten mit arbeitgeberähnlicher Stellung

während mindestens sechs Monaten in einen Drittbetrieb angestellt gewesen sein

und gestützt auf diesen Stellenverlust Arbeitslosentaggelder beantragen. Die

B.________ AG kann jedoch nicht als unabhängiger Drittbetrieb angesehen werden,

bei dem der Beschwerdegegner lediglich als unselbstständiger Arbeitnehmer tätig

war, ist doch gerade seine weiterhin bestehende arbeitgeberähnliche Stellung

bei der B.________ AG streitig. Dies stellt mit Blick auf die Missbrauchsgefahr

einen entscheidwesentlichen Unterschied dar. Die soeben zitierte

Dispositivo

bundesgerichtliche Rechtsprechung kann demnach nicht zur Begründung eines

Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung herangezogen werden.

5.5. Wie die

Beschwerdeführerin weiter zutreffend darlegt, sind dieselben Personen bei allen

drei Unternehmungen mit identischem Sitz im Handelsregister des Kantons Zug

eingetragen, wobei die Zwecke der F.________ AG und der B.________ AG

übereinstimmen. Aufgrund dieser personellen Verflechtungen und der gleichen

oder ähnlichen Firmenzwecke besteht durch die enge Verbundenheit der drei

Betriebe durchaus die Möglichkeit, dass der Beschwerdegegner weiterhin

massgebenden, faktischen Einfluss auf die Entscheidungen aller drei

Gesellschaften nehmen konnte. Gerade die Tatsache, dass er nach dem 31. Mai

2021 für die Monate Juni und Juli 2021 weiterhin bei der B.________ AG

Geschäftsführer mit Einzelunterschrift blieb, belegt, dass er keineswegs

definitiv aus dieser ausgeschieden war bzw. seine arbeitgeberähnliche Stellung

zumindest noch während der Abwesenheit von D.________ beibehielt, um die

Handlungsfähigkeit der B.________ AG zu gewährleisten und wichtige Verträge

abzuschliessen. Bei diesen Gegebenheiten liegt sehr wohl ein Missbrauchsrisiko

vor. Rechtsprechungsgemäss genügt dies, um den Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen auszuschliessen (vgl.

ARV 2003 S. 240 E. 4, C 92/02; Urteile C 376/99 vom 14. März 2001, auszugsweise

veröffentlicht in: BJM 2003 S. 131 und 8C_143/2012 vom 19. September 2012 E.

4.3). Denn anders als der Beschwerdegegner anzunehmen scheint, wird ein

konkretes missbräuchliches Verhalten nicht vorausgesetzt, sondern es ist einzig

massgebend, ob eine Missbrauchsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann (ARV

2013 S. 343, 8C_925/2012 E. 5.4; BGE 123 V 234). Dies ist, wie soeben

dargelegt, zu verneinen. Der gegenteilige Schluss im angefochtenen Urteil ist

daher bundesrechtswidrig. (…)”

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011

del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4

luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto

2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177;

STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF

9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una

sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato

un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 N.

5 pag. 132.

In una

sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità

per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale

sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva

sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato

fiduciario (cfr. anche STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).

A

proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere

il diritto alle prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009;

STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012;

STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.

Nella

STF 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N.

5 pag. 177 e in SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17, è stata confermata la

giurisprudenza, secondo cui l'influenza determinante di un socio di una Sagl

secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla

sua posizione di socio in quanto tale.

In

quel caso di specie il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato a un socio

(partecipazione del 12%) di una società a garanzia limitata secondo il

diritto tedesco.

La

giurisprudenza di cui sopra relativa alla posizione analoga a un datore di

lavoro dei soci di una Sagl secondo il CO svizzero vale infatti anche per i

soci di una Sagl secondo la GmbHG tedesca.

Nella

STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, l’Alta Corte ha stabilito che il

resistente, anche dopo essere stato licenziato dalla Sagl di cui, però,

permaneva socio - possedendo l’80% delle quote - e gerente (così come lo era la

di lui coniuge, proprietaria, da parte sua, del restante 20% delle quote),

continuava ad occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e

non aveva, pertanto, diritto alle indennità di disoccupazione.

Nella

fattispecie, dopo il licenziamento del ricorrente, la Sagl era entrata in

liquidazione (procedura a seguito della quale entrambi i coniugi erano stati

radiati dal Registro di commercio in quanto gerenti, rimanendone, comunque,

soci senza diritto di firma). Successivamente, il fallimento della società era

stato revocato e l’assicurato ne era divenuto socio con diritto di firma nonché

presidente della gerenza, mentre la moglie vi ricopriva il ruolo di socia e

gerente senza diritto di firma. La Sagl aveva, poi, cambiato ragione sociale,

di modo i due erano stati radiati dal Registro di commercio e che le quote che

detenevano erano integralmente state acquisite dalla nuova società. In

concreto, il Tribunale federale aveva stabilito che, essendo l’assicurato

rimasto socio dell’ex datrice di lavoro anche dopo il fallimento della

medesima, per poi tornare, dopo la revoca del fallimento, ad esserne gerente,

egli ha conservato, sino alla radiazione definitiva dal Registro di Commercio, ex

lege un potere determinante in seno alla società ai sensi dell’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI e non poteva, pertanto, essergli riconosciuto il diritto a

percepire indennità di disoccupazione.

2.2. Come

visto al considerando precedente, l’Alta Corte ha avuto modo di ampliare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita

del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7

dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004;

STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

In

una sentenza 8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag.

65, il Tribunale federale ha precisato che il coniuge del datore di lavoro non

ha diritto all’indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi

una posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto

matrimonio in regime di separazione dei beni.

Inoltre

con giudizio 8C_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 5 pag.

171 la nostra Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il

coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto

all’indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno

anch’egli una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica

soltanto alle società di capitali, bensì anche alle associazioni.

Nella

sentenza 8C_74/2011 del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag.

42, il Tribunale federale ha stabilito che quanto deciso nei confronti delle

persone che collaborano nell’azienda del coniuge con posizione analoga a quella

di un datore di lavoro da cui vivono separate e che chiedono le

indennità d’insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla sicurezza del

diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per

le indennità di disoccupazione.

Siccome

non accade di rado che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di

divorzio vengano ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal

diritto matrimoniale, non si può concludere per una volontà definitiva di

divorziare oppure di separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di

fatto di una durata inferiore ai due anni.

L’Alta

Corte ha precisato la propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6

aprile 2016, pubblicata in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di

divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione,

poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente

dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di

diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.

Il

diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non

può nascere - come in quel caso concreto - in presenza di un matrimonio

duraturo, anche se la volontà di divorziare dei

coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella

fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva

costituito una nuova famiglia).

Analogamente

si è pronunciato il Tribunale federale con sentenza STF 8C_146/2020 del 17 aprile

2020.

2.3. La Segreteria di Stato dell’economia

(SECO), nella Prassi LADI ID, ai punti B14, B21-B24, ha stabilito quanto segue:

"

B14 Secondo la giurisprudenza, in applicazione per analogia

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che si ritrovano totalmente o

parzialmente disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un’azienda in

cui mantengono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno

diritto all’ID in quanto continuano a determinare o a influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

Fintantoché tali persone

non avranno definitivamente lasciato l’azienda e non avranno cessato di

occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non

avranno diritto all’ID.

Se durante il termine

quadro per la riscossione della prestazione un assicurato assume un impiego in

cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il suo

diritto all’indennità non può essere negato in applicazione per analogia

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua idoneità al collocamento deve per

contro essere esaminata. Lo stesso vale in occasione dell’apertura di un

termine quadro successivo (DTF 8C_635/2009 dell’1.12.2009).

Non rientrano

nell’ambito dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che chiedono l’ID in

seguito alla perdita di un impiego in cui non occupavano una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro ma che occupano una simile posizione in

un'altra azienda. In tal caso, la cassa deve esaminare se l'attività in

quest’altra azienda modifica la loro idoneità al collocamento.

ð Giurisprudenza

DTF 123 V 234 (Decisione di principio: la giurisprudenza relativa alle

persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non

intende solamente limitare gli abusi comprovati ma già il rischio di abuso

inerente al versamento di ID a tali persone. Un lavoratore membro del consiglio

di amministrazione ha, in virtù della legge, un potere decisionale significativo)

DTFA C 180/04 del 22.3.2005 (Un dirigente di una Sagl dimesso da tale

funzione che perde il suo diritto di firma individuale ma che rimane socio in

quanto possiede una quota sociale di CHF 12 000 mantiene una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro. Egli può continuare a influenzare in modo

significativo l’andamento dell’azienda)

DTFA C 32/04 del 23.5.2005 (Non vi è alcuna base legale per escludere

globalmente dal diritto all’ID un assicurato unicamente per il fatto che lo

stesso assicurato o sua moglie esercitino ancora una (qualsiasi) funzione nel

consiglio di amministrazione)

DTFA C 102/04 del 15.6.2005 (Il diritto all’ID di un assicurato che

occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non può essere

negato in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI se al momento della

fondazione della società percepiva già ID e il suo rapporto di lavoro non è

stato disdetto. Occorre invece esaminare la sua idoneità al collocamento)

Coniugi e persone che

vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda

B21 Oltre alle

persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,

sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella

stessa azienda.

B22 Una persona

che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un

impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine

quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro

successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività

lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo

coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in

un’azienda che non sia quella del coniuge.

B23 Il diritto

all’ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di

scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.

ð Giurisprudenza

DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la

volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di

vista finanziario)

B24 Questo motivo

di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in

unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della

famiglia.”.

2.4. Le direttive amministrative - come la Prassi

LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54;

DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid.

5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992

N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag.

527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato

(cittadino svizzero, nato il __________; cfr. doc. 96-99), ha lavorato in seno

alla __________, che gestiva il __________ (cfr. supra consid. 1.2. e

doc. I), dal 5 novembre 2020 al 30 aprile 2022 (cfr. doc. 96-99).

Sin da

gennaio 2020, socia e gerente (dapprima, nonché liquidatrice dal 13 gennaio

2023) della __________ è __________, moglie del qui ricorrente (come si evince,

rispettivamente, dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino

reperibile al sito internet www.zefix.ch e dal

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino e

relativo alla persona dell’insorgente).

Lo

scopo sociale della società coincide principalmente con la gestione operativa e

amministrativa di esercizi pubblici, di aree di servizio e di stazioni di

benzina (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).

Dal 1°

maggio al 30 settembre 2022, RI 1 è stato attivo presso il __________ in

qualità di gerente, nella misura del 100%, sulla base di un contratto di durata

determinata (“stagionale”; cfr. doc. 96-99 e 102-104).

Dal certificato

di lavoro redatto il 16 dicembre 2022 dalla __________ emerge che:

"

(…) RI 1 (…) è stato alle nostre dipendenze durante l’intera stagione

2022 (1 maggio-2 ottobre) in qualità di gerente.

(…) ci lascia di sua

iniziativa per intraprendere un nuovo percorso professionale (…)” (cfr. doc.

51).

Terminato

tale rapporto di lavoro, RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio delle

indennità di disoccupazione a decorrere dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. 96-99).

Dagli

atti emerge, inoltre, che dal 29 novembre 2022 il ricorrente è stato attivo

presso la __________ in qualità di “chef de service”, sulla base di un

contratto di durata determinata, scadente il 31 marzo 2023 (cfr. all. n. 4 a

doc. I).

L’attività

svolta presso tale ultima datrice di lavoro è stata annunciata dal ricorrente

alla Cassa mediate i formulari “indicazioni della persona assicurata”

(in seguito: IPA) quale guadagno intermedio (cfr. doc. 21-22, 80-81, 92-93,

255-256), rispettivamente, dalla società negli “attestati di guadagno intermedio”

(cfr. doc. 68-69, 71-72, 73-74, 75-76).

Con

decisione del 9 dicembre 2022 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle

postulate indennità di disoccupazione sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…) 6. Nel suo caso, durante i due anni precedenti l’iscrizione alla

disoccupazione, ha lavorato presso la __________ dal 05.11.2020 al 30.04.2022

della quale sua moglie era ed è tuttora socia e gerente con firma individuale.

Per questo motivo non

può far valere alcun diritto all’indennità di disoccupazione.” (cfr. doc.

245-250).

Il 12

dicembre 2022, RI 1 ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti sulla

base di censure analoghe a quelle che ha, poi, ripresentato in sede ricorsuale

(cfr. doc. 242 e supra consid. 1.2.).

Il 30

dicembre 2022, la Cassa ha chiesto all’assicurato di trasmettere “copia

della richiesta di cancellazione inoltrata dalla società __________ all’Ufficio

del Registro di commercio” e di “confermare se attualmente, presso la

cassa di compensazione AVS, la società risulta essere senza salari”, nonché

di allegare eventuali giustificazioni in tal senso (cfr. doc. 94).

Il 22

gennaio 2023, il ricorrente ha trasmesso alla resistente l’estratto del

Registro di commercio dal quale si evince che “la __________ è in

liquidazione e che” la moglie “è la liquidatrice della ditta” (cfr.

doc. 88-89).

Con

decisione su opposizione del 27 gennaio 2023, la Cassa ha, come visto (cfr.

supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento e negato ad

RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione postulate dal 3 ottobre 2022

(cfr. doc. 61-66).

Il 17

febbraio 2023, la Cassa ha comunicato all’assicurato che, se il medesimo era “interessato

a valutare il diritto a decorrere dal 13.01.2023”, doveva trasmettere “l’allegata

domanda di indennità”, nonché i “giustificativi firmata per ricevuta dei

salari” (cfr. doc. 67).

Il 24

febbraio 2023, RI 1 ha presentato una nuova domanda di indennità di

disoccupazione, rivendicandone il diritto dal 13 gennaio 2023 (cfr. doc.

17-20). Dal relativo formulario emerge, nuovamente, che il rapporto lavorativo

con la __________, iniziato il 29 novembre 2022, sarebbe poi cessato il 31

marzo 2023 (cfr. doc. 19).

Dallo

scritto di data 4 maggio 2022, trasmesso all’amministrazione unitamente al

ricorso presentato contro la decisione su opposizione, emerge che la __________

aveva preso atto della cessazione dell’attività commerciale della __________ ed

effettuato la chiusura del suo conto al 30 aprile 2022 (cfr. doc. 45 ed all. a

doc. I).

2.6. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che la

posizione del socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro

del consiglio di amministrazione, per il quale il diritto alle prestazioni è

escluso ex lege senza che sia necessario determinare più concretamente

le responsabilità esercitate dal medesimo all'interno della società (cfr. supra

consid. 2.1. e la giurisprudenza ivi citata).

Come

rilevato dalla SECO (cfr. supra consid. 2.3.), il diritto alle indennità di

disoccupazione va inoltre negato anche al/alla coniuge del socio/socia e

gerente di una Sagl e questo fino alla sentenza di divorzio (eventualità,

questo, che peraltro nel caso oggetto della presente vertenza non entra in

considerazione).

Questa

Corte rammenta che con sentenza 8C_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in

DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha, infatti, confermato la

giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all’indennità di

disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del coniuge, laddove

quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche

nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino alla sentenza di

divorzio. A nulla di diverso hanno condotto le circostanze di quel caso di

specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse fuggita con i figli a causa di

violenza domestica e che il marito fosse stato arrestato per tale motivo.

Al

riguardo vedi pure la STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020; STCA 38.2022.45 del

29 agosto 2022; STCA 38.2021.32 del 13 dicembre 2021, consid. 2.10.; STCA

38.2021.61 del 6 dicembre 2021, consid. 2.12; STCA 38.2021.3 del 26 aprile

2021; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020.

Nel

caso concreto dagli atti dell’incarto emerge, come visto (cfr. supra consid.

2.5.), che il ricorrente ha lavorato sino al 30 aprile 2022 per conto della __________.

Gerente e socia con diritto di

firma individuale di quest’ultima è, come parimenti anticipato, la moglie del

ricorrente, __________ (ora liquidatrice; cfr. estratto del Registro di

commercio; www.zefix.ch), che, quindi, in seno alla

società riveste ex lege, una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. supra consid. 2.2.).

Questa Corte rammenta

che con sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, il Tribunale federale ha

affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare

dell’interruzione dei legami con la precedente società, nonché dell’eventuale

attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda

nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore

di lavoro.

In simili condizioni, ritenuto che

quando ad ottobre 2022 l’assicurato ha richiesto l’erogazione delle prestazioni

LADI egli aveva prestato la propria attività presso una datrice diversa da

quella in cui sua moglie rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore

di lavoro per soli cinque mesi (1° maggio – 2 ottobre 2022), a ragione la Cassa

ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

Quanto

alla censura ricorsuale, secondo cui “Per quanto riguarda la società

di mia moglie è vero che ho lavorato fino al 30.04.2022 presso __________ ma ho

terminato di lavorare presso la medesima il 30.04.2022, in quanto mia moglie ha

riconsegnato il __________ (bar che la __________ gestiva) ai loro proprietari”

(cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA rileva brevemente che se è vero che

secondo la giurisprudenza - differentemente dal lavoratore con posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro che, benché

formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del

datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13

pag. 43) - nel caso di un salariato che, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere

la legge, è altrettanto vero, però, che la giurisprudenza esclude di

considerare che un socio abbia lasciato definitivamente l'impresa a causa della

sua chiusura fino al momento in cui la stessa non entri in liquidazione, ciò

che in concreto è avvenuto il 13 gennaio 2023 (cfr. supra consid. 1.3.,

www.zefix.ch; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STF

8C_415/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 3.2.; STFA C 37/02 del 22 novembre

2002; STFA C 355/00 del 28 marzo 2001, pubblicata in DLA 2001 pag. 164).

Nella

fattispecie, inoltre, nulla permette di escludere che la __________, una volta

riconsegnate le chiavi del __________, avrebbe potuto perseguire lo scopo

sociale - ricordato che la questione relativa a un’eventuale mancanza di mezzi

finanziari risulta al riguardo ininfluente (cfr. al proposito, la STF C 157/06

del 22 gennaio 2007 riprodotta al consid. 2.3.) – in altri spazi eventualmente

già adibiti ad uno scopo simile a quello societario (cfr. STCA 38.2022.99 del

13 marzo 2023; STCA 38.2011.74 del 29 marzo 2012).

La decisione su

opposizione del 27 gennaio 2023, deve dunque essere confermata laddove nega al

ricorrente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, ma

limitatamente al periodo dal 3 ottobre al 28 dicembre 2022 e meglio fino a

quando un rischio di abuso (cfr. supra consid. 2.1. e DTF 123 V 234) perdurava.

2.7. Dal 29 novembre 2022 RI

1 è stato assunto alle dipendenze della __________ (cfr. all. n. 4 a

doc. I).

Come già esposto

(cfr. consid. 2.5.), l’attività svolta presso tale datrice di lavoro è stata

annunciata dal ricorrente alla Cassa mediante i formulari IPA quale guadagno

intermedio, in particolare tramite quello relativo al mese di novembre 2022 del

1° dicembre 2022 e quello per il mese di dicembre 2022 del 2 gennaio 2023,

pervenuti all’amministrazione il 2 dicembre 2022, rispettivamente il 3 gennaio

2023 (cfr. doc. 92-93; 255-256).

A decorrere dal 29

dicembre 2022, quindi, a norma della giurisprudenza suindicata (cfr. supra

consid. 2.1.), il ricorrente aveva esercitato un’attività lucrativa per

almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale sua moglie rivestiva

un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro, di modo che il rischio

di abuso andava escluso.

È a torto, dunque, che con la

decisione su opposizione del 27 gennaio 2023 la parte resistente, anche per il

lasso di tempo a decorrere dal 29 dicembre 2022, ha escluso l’assicurato dal

diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che la moglie aveva

la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni della

società Ristoglobal Sagl.

Per il periodo a partire dal 29

dicembre 2022 la Cassa avrebbe dovuto, invece, esaminare se nel caso concreto

erano, o meno, date le altre condizioni affinché RI 1 potesse beneficiare delle

indennità postulate.

Come visto (cfr. supra consid. 1.3.

e 2.6.) è, però, stato solamente con la propria risposta di causa (cfr. doc.

III; consid. 1.3.) - che ai sensi dell’art. 49 LPGA non costituisce una

decisione formale (cfr. DTF 134 V 145 consid. 3.2)

- che la Cassa ha osservato, da una parte, che “al 29 dicembre 2022, ossia

dopo un mese di attività lavorativa presso la predetta società, il ricorrente

ha svolto un’attività soggetta a contribuzione per almeno 6 mesi dopo aver

lasciato l’azienda gestita da sua moglie. Di conseguenza da tale data sono dati

i presupposti per poter aprire un termine quadro per la riscossione delle

prestazioni ex art. 9 cpv. 2 LADI” (cfr. doc. III; consid. 1.3.).

Dall’altra, che tuttavia anche a

decorrere dal 29 dicembre 2022 il diritto alle indennità di disoccupazione va

negato al ricorrente per motivi, però, ulteriori e diversi rispetto alle

argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato innanzi a questa

Corte (cfr. doc. III; all. a doc. III; consid. 1.3.; 1.2.).

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la

nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale

federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo

luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed

ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione

essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

Già in sede di opposizione, pertanto, spettava alla Cassa

pronunciarsi con una decisione formale ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA sul

diritto, o meno, dell’assicurato di beneficiare delle indennità di

disoccupazione a decorrere dal 29 dicembre 2022 dal profilo degli artt. 18 cpv.

1 e 24 LADI, nonché 6a OADI (cfr. supra consid. 1.3. e doc. V).

Nel

caso concreto, di conseguenza, anche in considerazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione, si giustifica

l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa

limitatamente al periodo successivo al 29 dicembre 2022 affinché - ed al di là del fatto che si sia già espressa

al riguardo con la risposta di causa - renda una decisione formale sul diritto

di RI 1 di percepire, o meno, le indennità di disoccupazione.

2.8. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78

del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid.

2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 27 gennaio 2023 è

confermata limitatamente al periodo dal 3 ottobre al 28 dicembre 2022. È,

invece, annullata per il periodo successivo.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO

1 affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.7.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti