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Decisione

38.2023.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2023Italiano86 min

Source ti.ch

Fatti

N. 30).

In

diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se,

grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego

dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è

unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di

porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;

STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111;

DTF 111 V 38).

Nella

sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro,

ribadito che:

" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall

unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den

Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die

Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im

Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im

konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988

Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)

B.

Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:

" 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives

au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des

assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché

de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d'améliorer l'aptitude au placement des

assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et

b. de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.

9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures

de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés.

Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi,

c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du

travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi

d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les

critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de

circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de

circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré,

liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil

ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF

128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2)

et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué

à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité

(arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."

Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018

pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286.

Ai punti F1-6, 39,

41 e 45 ed in particolare sugli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi,

precisato:

" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1 Gli AFO intendono

permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione

di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro.

Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne

se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c).

Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non

può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2 Il criterio

determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad

Considerandi

acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato

un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che

adempiono le seguenti condizioni cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il

periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12

mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59

cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo

AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;

• Non dispongono di una formazione professionale completa o

riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego

nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato

non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un

documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze

professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere

accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una

formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5 L’assicurato ha

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione

se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata

alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano

un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6 Gli AFO possono

essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a

tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo

parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione

professionale corrisponde a tale tempo parziale.

(…)

TERMINE QUADRO

F39 Per gli assicurati che beneficiano di AFO, il termine

quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata (art.

66c cpv. 4 LADI). Il prolungamento diventa effettivo dalla data in cui

l’assicurato inizia la formazione.

(…)

F41 L’assicurato può presentare una domanda di AFO durante

l’intero termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente agli

art. 9, 9a e 9b LADI anche se ha esaurito il suo diritto all’indennità di

disoccupazione. Tuttavia, l’inizio della formazione deve aver luogo nel termine

quadro.

(…)

PROCEDURA

F45 E’ importante far conoscere agli assicurati i loro

diritti e obblighi e renderli in particolare attenti al fatto che il servizio

competente deve sempre essere informato senza indugio in merito a ogni modifica

intervenuta durante il provvedimento. Il servizio competente e la cassa devono

inoltre informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi decisione o modifica.

Per il resto, la procedura relativa alle domande e all’assegnazione di AFO si

svolge nel seguente modo:

a. Al più tardi otto settimane prima dell’inizio della formazione,

l’assicurato presenta al servizio competente, in collaborazione con il datore

di lavoro, il modulo «Gesuch und Bestätigung für Ausbildungszuschüsse». Se

l’assicurato presenta la domanda soltanto dopo aver iniziato la formazione,

senza un motivo valido, gli assegni gli saranno accordati a partire dalla data

di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata in ritardo, ma

comunque prima dell’inizio della formazione, gli AFO saranno accordati sin

dall’inizio della formazione. È tuttavia possibile che, in seguito

all’inosservanza del termine di presentazione, subentri un certo ritardo

nell’evasione della domanda e che la decisione sia notificata all’assicurato

dopo l’inizio della formazione.

b. Alla domanda di AFO, l’assicurato deve allegare i seguenti

documenti:

· il contratto di

tirocinio o di formazione;

· la decisione relativa

alla concessione di un’eventuale borsa di studio;

· un certificato relativo

alla copertura assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia, se

questo rischio non è già coperto dal datore di lavoro.

c. Dopo aver esaminato l’incarto e verificato che le condizioni

sono adempiute, il servizio competente emana la decisione di concessione degli

AFO. Questa decisione viene comunicata per iscritto all’assicurato, di norma

entro quattro settimane dalla data di presentazione della domanda di AFO e dei

documenti necessari, con copia al datore di lavoro. Se, in caso di bisogno

attestato, il Cantone intende proporre il coaching e/o il sostegno scolastico

durante la formazione (F18a), questa possibilità deve essere menzionata nel

Dispositivo

dispositivo della decisione di concessione degli AFO. Senza una corrispondente

menzione nella decisione non è possibile concedere una misura di coaching o di

sostegno. La decisione viene notificata alla CAD dell’assicurato.

d. Sulla base della decisione d’assegnazione, la CAD

dell’assicurato prolunga il termine quadro fino alla conclusione della

formazione per cui è stato accordato l’assegno. Essa rimborsa mensilmente il

datore di lavoro secondo quanto previsto alle cifre marginali F33, F34 e F35.

e. Al più tardi otto settimane prima dell’inizio del nuovo anno di

tirocinio, il datore di lavoro presenta al servizio competente, in

collaborazione con l’assicurato, il modulo «Folgegesuch für

Ausbildungszuschüsse». Il modulo contiene in particolare indicazioni per il

conteggio degli AFO mensili per il successivo anno di tirocinio e una breve

rapporto intermedio sullo svolgimento della formazione. f. Il servizio

competente esamina la domanda ed emana la decisione relativa all’importo degli

AFO. Di norma, il servizio competente pronuncia la decisione entro quattro

settimane dalla consegna della domanda e ne invia una copia:

· alla CAD dell’assicurato

affinché provveda al versamento dell’importo stabilito al datore di lavoro;

· al datore di

lavoro/maestro di tirocinio.

f. Il servizio competente esamina la domanda ed emana la decisione

relativa all’importo degli AFO. Di norma, il servizio competente pronuncia la

decisione entro 4 settimane dalla consegna della domanda e ne invia una copia:

• alla CAD dell’assicurato affinché provveda al versamento

dell’importo stabilito al datore di lavoro;

• al datore di lavoro/maestro di tirocinio.

g. Se non supera gli esami intermedi o l’esame finale di tirocinio

e ha la possibilità di prolungare il suo contratto di tirocinio o di

formazione, l’assicurato presenta al servizio competente una domanda scritta

per il prolungamento della formazione, indicandone i motivi. Il servizio

competente decide secondo la F19 e pronuncia una nuova decisione relativa al

prolungamento del provvedimento.

h. Al termine della formazione, il servizio competente verifica

l’esito del provvedimento, in collaborazione con il datore di lavoro e

l’assicurato”.

Le direttive

amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO

- non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid.

3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in

cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali

applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3 DTF

148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del

18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del

22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;

DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF

132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid.

3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3.;

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992

N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi

inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77

ss.; Duc-Greber: "La

portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In una

sentenza 38.2017.1 del 26 aprile 2017, il TCA, ha stabilito che a ragione ad

un’assicurata che già aveva lavorato, dopo aver frequentato la Scuola cantonale

degli operatori sociali, come assistente di cura, era stato negato il diritto

ad assegni di formazione per portare a termine l’apprendistato quale operatrice

sociosanitaria. In particolare, questa Corte aveva stabilito che l’assicurata poteva

già, senza il tirocinio in questione, reperire un impiego come assistente di

cura il suo collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del

lavoro.

Alla medesima conclusione questa

Corte è giunta in una sentenza 38.2018.67 del 10 dicembre 2018. In particolare,

il TCA ha confermato l’operato dell’amministrazione che aveva negato il diritto

ad assegni di formazione per ottenere il certificato quale Designer visivo

dipl. SSS ad un assicurato che aveva già appreso ed esercitato la formazione di

laboratorista chimico nella quale poteva essere collocato.

In una sentenza

38.2011.76 del 9 gennaio 2012, il TCA ha confermato l’operato

dell’amministrazione che aveva negato il diritto ad assegni di formazione ad

un’assicurata che voleva svolgere l’apprendistato di aiuto medico, ritenuto

che, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello

specifico settore, il tirocinio non sarebbe stato atto a migliorare

concretamente la sua idoneità al collocamento.

Questa Corte aveva, inoltre,

rilevato che è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore

specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella

professione, e non, per quanto concerneva quel caso concreto, la constatazione

che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano del

personale mediante annunci su giornali o riviste.

In una sentenza

38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag.

283-286, nel caso, invece, di un’assicurata che aveva lavorato

come aiuto cucina, il TCA – tenendo anche in considerazione il fatto che il

potenziale datore di lavoro aveva formulato solo una dichiarazione nella quale,

a formazione ultimata, non escludeva “di sottoporre un contratto di lavoro a

tempo indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale”

all’interessata - ha confermato l’operato dell’UMA che le aveva negato il

diritto ad assegni di formazione per ottenere il certificato di impiegata di

commercio AFC in ragione del fatto che, vista la difficile situazione del

mercato del lavoro in quello specifico settore, quel tirocinio non sarebbe

stato atto a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento.

In un’altra sentenza 38.2017.93

del 5 marzo 2018, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha negato

ad un’assicurata che aveva conseguito una laurea in pedagogia ed educazione

musicale e che da ultimo aveva lavorato come aiuto impiegata di commercio, il

diritto ad assegni di formazione per ottenere il certificato di impiegata di

commercio AFC ritenuto che, vista la difficile situazione del mercato del

lavoro in quello specifico settore, quella formazione non sarebbe stata atta a

migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento.

2.6. Nella presente

fattispecie, con decisione del 5 dicembre 2022 l’UMA ha respinto la richiesta

dell’assicurata non ritenendo adempiute le condizioni poste per la concessione

degli assegni di formazione, in particolare per i seguenti motivi:

" (…) in merito al preavviso del consulente URC sig. Gregory Iorio e del

capo uffici sig. Sacha Puddu, pervenuto al nostro Ufficio in data 09 novembre

2022, risulta che:

“Non si ritiene necessario

il finanziamento dell’assegno di formazione LADI in quanto dai dati a nostra

disposizione la formazione e l’esperienza professionale acquisita

dall’assicurata risulta spendibile sul mercato del lavoro. La richiesta è da

ricondurre piuttosto ad un desiderio personale e non ad un’esigenza del mercato

del lavoro”.

Visto quanto sopra, non si

entra nel merito dell’adempimento degli altri presupposti enunciati dagli artt.

66a e segg. LADI.” (cfr. doc. 19).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che - secondo la giurisprudenza -

spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in

volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei

singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b

LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA

38.2017.93 del 5 marzo 2018; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in

RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 2017.1.del 26 aprile 2017; STCA

38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA

38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C

121/92 del 13 maggio 1993).

In concreto, dagli atti emerge

che sin dal proprio annuncio all’URC, avvenuto il 4 maggio 2021 (cfr. doc. 1 e

2), RI 1 - classe 1988, cittadina italiana a beneficio di un permesso di dimora

“B”, iscrittasi in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca

di un impiego a tempo parziale e meglio al 70-75% quale “barista-cameriera”

(cfr. doc. 3, punti 1., 2.2.1. e 3.), professione che aveva già esercitato per

quindici anni e, in particolare, dal luglio 2017 in Svizzera, a __________

(cfr. doc. 5) - aveva precisato di avere un figlio, nato il 9 agosto 2012 (cfr.

doc. 4 punto 1.) e di essere disponibile a lavorare “dal lunedì al venerdì –

dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4, punto 5.1.).

Contestualmente, e meglio nel “Modulo

informazioni integrative”, la ricorrente ha comunicato, d’un lato, di

essere “alla ricerca di una riqualifica professionale che esuli dal settore

alberghiero con particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo

sono convocata presso l’Ufficio dell’orientamento professionale” (cfr. doc.

4, punto 7.1.).

D’altro lato, RI 1 alla domanda a

sapere “quali attività professionali cerca?”, la ricorrente ha risposto

come segue:

" (…)

l’impegno maggiore è rivolto ad una riqualifica professionale ma rimango

disponibile per attività inerenti la mia professione di barista/cameriera in

caffetteria” (cfr. doc. 4, punto 8.1.).

Il 3 agosto 2021, RI 1 è stata

assegnata ad un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) “__________”, al 100%

da svolgersi, quale “impiego a turni, festivi compresi, secondo le esigenze

di servizio” dal 10 agosto al 9 novembre successivi presso l’__________ (cfr.

doc. 13).

Il programma in questione “è

nato su richiesta di molti ristoratori in seguito alla difficoltà di reperire

personale idoneo al mondo della ristorazione”, “si propone di dare un

contributo concreto all’arricchimento professionale di persone del settore

della ristorazione e dell’albergheria in cerca di impiego” ed

è volto, d’un lato, a “valutare la capacità lavorativa delle persone che

partecipano” e, d’altro lato, ad “offrire ai datori di lavoro in cerca

di personale i profili più adeguati”.

In particolare, il partecipante

al POT __________ “accresce nella versione consultabile il 9 giugno

2023).

Dal “Rapporto finale di attività”

del 9 novembre 2021 emerge:

-

che l’assicurata ha partecipato al provvedimento per un totale di

59 giorni effettivi, con un grado di occupazione che dal 100% iniziale

risultante dagli atti, su richiesta della medesima espressa al proprio

consulente URC in data 14 settembre 2021 (cfr. doc. 9), a decorrere dal 1°

ottobre 2021 è stato diminuito al 60% (cfr. doc. 9);

-

che la partecipante ha dimostrato competenze “buone” sia

dal profilo personale – eccettuato l’aspetto della “flessibilità

(disponibilità oraria)”, giudicato insufficiente -, che sociale, che

metodologico, che professionali in qualità di “addetta di ristorazione”

(eccettuato l’uso del palmare, giudicato “insufficiente”), dimostrandosi

idonea alla professione praticata. RI 1 ha, pure, dimostrato una “buona”

capacità di ricerca d’impiego e, nel periodo in cui ha partecipato alla misura

risulta che sarebbe stata assunta dal __________, quale addetta di ristorazione

“ad ore o su chiamata” e meglio dal 16 settembre 2021 (cfr. doc. 14).

L’organizzatore ha, inoltre,

osservato che le “competenze / esperienze” di RI 1 “fanno presupporre

un reinserimento a breve nel settore della ristorazione/albergheria” (cfr.

doc. 14).

Dagli atti risulta, inoltre, che

tra agosto e novembre 2021 la ricorrente è stata assegnata a cinque posti di

lavoro, e meglio:

-

il 5 agosto ad un posto come “ausiliaria di servizio

(ristorante)” presso __________;

-

il 6 agosto come “addetta alla ristorazione” presso __________,

e __________;

-

il 2 novembre 2021 come “ausiliaria di servizio (ristorante)”

presso __________ e __________ (cfr. doc. 10).

Dagli esiti di due di queste assegnazioni

risulta quanto segue:

-

__________ la ricorrente ha contattato in data 6 agosto 2021 il

datore di lavoro telefonicamente, ma “il signor __________ mi ha riferito di

aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e notturno per questo

non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11);

-

__________, l’assicurata non ha preso contatto con il datore di

lavoro poiché, ha indicato, “si richiede lavoro a turni spezzati inclusa la

fascia serale e il weekend” (cfr. doc. 12).

Per gli altri posti di lavoro

assegnati a RI 1, emerge, in due casi, che l’impiego non è stato attribuito

alla ricorrente (__________ e __________) e, in un altro, l’esito è stato “collocamento

non idoneo” (__________) (cfr. doc. 10).

Dagli atti formanti l’incarto, in

relazione alle assegnazioni appena indicate ed agli esiti che hanno dato non si

evince che all’assicurata sia stata inflitta una sanzione/penalità, né che dopo

la frequenza del POT le siano stati assegnati dei posti di lavoro.

In merito ai colloqui intercorsi

tra la ricorrente e i propri consulenti URC (prima __________, poi, e meglio a

decorrere dal colloquio del 10 marzo 2022, Iorio), dagli atti emerge quanto

segue:

-

colloquio telefonico del 10 maggio 2021: “questa settimana

[ndr: la ricorrente] dovrebbe fissare un appuntamento con l’ufficio

orientamento professionale, vorrebbe riorientarsi verso l’ambito sociale o

sportivo”. A RI 1 è stato indicato di comprovare “almeno 3 ricerche di

lavoro settimanali (minimo 12 mensili), in modo regolare e costante durante

tutto il mese”, secondo le modalità contestualmente illustratele;

-

colloquio telefonico del 21 giugno 2021: “riceve poche

risposte (ca. 20-30%), aveva fatto un colloquio per mattino e sera ma non

funzionava con i suoi orari. Proverà a candidarsi per le famiglie diurne”;

-

colloquio telefonico del 2 agosto 2021: “riceverà convocazione

__________, spiego funzionamento formulario ricerche online. Nessuna risposta

per luglio; le famiglie diurne richiedono casellario giudiziale italiano”;

-

colloquio telefonico del 14 settembre 2021: “chiede di ridurre

la percentuale al 60%, modifica effettiva dal 01.10.2021”;

-

colloquio telefonico del 21 ottobre 2021: “prosegue OPT, con

il 60% è più semplice gestire la famiglia. Grazie all’esperienza al __________,

si sta candidando anche negli alberghi.”;

-

colloquio telefonico del 2 dicembre 2021: “ha avuto un paio di

risposte, per il resto nessuna novità”;

-

colloquio di consulenza del 10 marzo 2022 (__________): “l’assicurata

mi comunica che non vi sono novità di rilievo da segnalare circa la sua ricerca

di impiego. Mi informa che à côté sta cercando anche una soluzione formativa

quale assistente di farmacia, le comunico che non rientra nella nostra

strategia di reinserimento e pertanto non vi sarà un supporto finanziario

(riqualifica). Non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo

professionale da poter segnalare. L’assicurata ha inoltrato il formulario di

ricerche del mese di marzo dove si nota che si è attivata dal 15.02.2022. Vista

la situazione del cambio di consulente le comunico che per questa volta vengono

accettate. La prossima volta riceverà una richiesta di giustificazione”;

-

colloquio di consulenza del 25 aprile 2022: “la signora RI 1

mi comunica che non ci sono novità di rilievo da segnalare circa la sua ricerca

impiego. Ha svolto un colloquio con un datore di lavoro del luganese prima di

pasqua ma necessitavano di una sostituzione “non pagata” e l’impiego non è

andato in porto. Sta valutando possibili ulteriori soluzioni anche quale

assistente dentale. Farà sapere. Non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo

profilo professionale da poter segnalare” (cfr. doc. 9).

A decorrere dal 1° agosto 2022,

il nominativo dell’assicurata è stato annullato dal sistema COLSTA, e meglio

dopo che RI 1 ha comunicato all’URC di aver reperito un posto di tirocinio come

apprendista assistente dentale presso lo studio del dr. __________ (cfr. doc.

15).

Dal contratto di tirocinio –

sottoscritto il 21 giugno 2022 - emerge che la formazione in questione (per la

quale ad oggi risultano disponibili otto posti di tirocinio (cfr. https://www.orientamento.ch

nella versione consultabile il 9 giugno 2023) occupa la ricorrente al 100% per

tre anni, vale a dire dal 1° agosto 2022 sino al 31 luglio 2025 (cfr. doc. 16).

La formazione di assistente dentale

AFC si svolge presso uno nella versione

consultabile il 9 giugno 2023).

Lo

studio del dr. __________ risulta esse nella versione consultabile il 9 giugno

2023).

In data 12 ottobre 2022, RI 1 ha

presentato una richiesta di Assegni di formazione in relazione al certificato

di apprendista quale assistente dentale per il quale aveva iniziato il

tirocinio l’agosto precedente (cfr. doc. 17). Contestualmente, ella ha

precisato di “non più avere la possibilità di ricollocarsi nella sua ultima

professione, nella professione imparata” (e cioè quella di cameriera,

esercitata nei quindici anni precedenti) “o mediante occupazione adeguata”

poiché:

" Nonostante

le mie continue ricerche e il programma occupazionale, non sono riuscita a

trovare un’occupazione adeguata alle mie necessità di madre, in quanto nel

settore della ristorazione è pressoché impossibile trovare un impiego che abbia

orari e giorni scolastici. La mia precedente occupazione già precaria si è

rivelata ancora più instabile in seguito all’epidemia di Coronavirus, per tale

motivo ho deciso di intraprendere una riqualifica professionale più stabile e

sicura” (cfr. all. 1 a doc. 17)

Quanto, invece, ai motivi per i

quali ha “presentato la domanda dopo la data d’inizio del contratto di

formazione”, la ricorrente ha precisato quanto segue:

" Non sono

stata informata tempestivamente della possibilità di ricevere gli assegni di

formazione quale aiuto economico alla mia riqualifica professionale. Nel

momento in cui ho trovato un posto di tirocinio, prima di iniziare la mia

formazione, mi sono rivolta all’Ufficio Aiuto agli studi, il quale dopo

avermeli rifiutati mi ha informata in viste di disoccupata mi sarei dovuta

rivolgere all’URC per la richiesta di assegni di formazione AFO” (cfr. all. 1 a

doc. 17).

L’8 novembre 2022, l’URC ha

preavvisato negativamente la richiesta di assegni di formazione presentata

l’ottobre precedente da RI 1. In particolare, l’Ufficio, ha concluso (in larga

misura limitandosi ad apporre una crocetta sulle caselle “sì”, oppure “no”):

-

Che la richiedente adempiva “i presupposti del diritto secondo

l’art. 8 LADI”:

-

Che all’inizio della formazione aveva “almeno 30 anni”;

-

Che era in possesso di un permesso di dimora “B”;

-

Che la sua difficoltà di collocamento non era dovuta a problemi

di salute, bensì “a motivi relativi al mercato del lavoro”, precisando

che “l’esperienza professionale acquisita dall’assicurata sia spendibile sul

mercato del lavoro”;

-

Che la formazione di apprendista assistente dentale non avrebbe “migliorato

notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento” della

richiedente sul mercato del lavoro;

-

Che le disponibilità al collocamento non erano almeno pari “al

grado di occupazione durante l’AFO e la disponibilità oraria” non era “compatibile

agli orari della formazione e a quelli in uso nella professione”;

-

Che il ritardo della presentazione della domanda, successiva

all’inizio della formazione, era stato motivato e che il motivo era stato “ritenuto

giustificato”

ed ha argomentato il proprio

preavviso, negativo, rilevando:

" Non si

ritiene necessario il finanziamento dell’assegno di formazione LADI in quanto

dai dati a nostra disposizione la formazione e l’esperienza professionale

acquisita dall’assicurata risulta spendibile sul mercato del lavoro.

La richiesta è da ricondurre piuttosto ad

un desiderio personale e non ad un’esigenza del mercato del lavoro.” (cfr. doc.

18).

Questa posizione è stata, poi,

ribadita dall’URC il 31 gennaio 2023 quando, dopo avere preso atto

dell’opposizione dell’assicurata contro la decisione dell’UMA de 5 dicembre

2022, ha osservato di non avere “nulla da aggiungere a quanto scritto in

prima istanza” (cfr. doc. 21).

Con decisione del 5 dicembre

2022, l’UMA aveva, infatti, respinto la domanda per l’ottenimento di assegni di

formazione sottoscritta dalla qui ricorrente il 12 ottobre precedente “poiché

le condizioni poste per la concessione degli assegni di formazione non sono

adempiute”, e meglio fondandosi su quanto indicato dall’URC nel proprio

preavviso dell’8 novembre 2022 (cfr. supra e doc. 19).

Il 29 dicembre 2022, RI 1 ha

presentato opposizione contro la decisione del 5 dicembre 2022 facendo valere,

in primo luogo, che:

" (…) dopo

aver presentato domanda verbale per richiedere gli assegni di formazione

anticipatamente e ben otto settimane prima dell’inizio dell’apprendistato, il

mio consulente URC ha verbalmente respinto la richiesta senza permettermi di

ufficializzarla in forma cartacea con la semplice motivazione che non avevo

diritto ad aiuti economici. Per tale motivo mi sono rivolta spontaneamente

presso gli Uffici dell’Aiuto agli Studi di Bellinzona, i quali dopo due mesi di

attesa, mi hanno risposto rifiutando la mia domanda perché iscritta in

disoccupazione, informandomi quindi che avrei dovuto rivolgermi agli Uffici

della Misure Attive per ricevere un sostegno economico.

Pertanto sono dovuta tornare dal mio

consulente URC richiedendo con insistenza il formulario per la richiesta, il

quale una volta compilato e consegnato è stato ricevuto dalle Misure Attive

solo dopo oltre trenta giorni, durante i quali ho dovuto sollecitare la

consegna in più occasioni.

La domanda è stata quindi ricevuta dalle

Misure Attive solo in data 14 ottobre 2022.

Questa procedura ha creato notevoli ritardi

e confusione rispetto alla corretta procedura dell’art. 59c”,

e, secondariamente, che:

" (…) In

merito al preavviso negativo del consulente URC __________ e del capo ufficio

sig. __________ prevenuto presso gli Uffici delle Misure Attive in data 09

novembre 2022 (…) desidero sottolineare che la mia formazione intesa come

diploma al Liceo artistico (2007) non è mai stata adoperata in ambito

professionale ed è ormai inutilizzabile per mancata pratica. Al fine di

conseguire il diploma nella professione prescelta, richiedo la verifica dei

requisiti per la concessione dell’assegno di formazione (art. 90a OADI e 66c,

65a LADI) secondo l’ammontare mensile lordo di:

importo di base (stipendio 1° anno) CHF

3'500.00

salario apprendista CHF 550.00

assegno mensile CHF 2'950.00

totale assegni CHF 35'400.00

(…)

Infine tengo a ricordare che la scelta di

respingimento, a mio giudizio non supportata in termini di legge, impone

l’arresto pressoché immediato della mia riqualifica professionale, mettendo me

e tutta la mia famiglia in una situazione economicamente precaria, durante un

periodo storico altamente segnato dalle difficoltà e dall’incertezza che mai

come ora ha colpito le famiglie e singole persone, obbligandole a nuove scelte

di vita, professionali in primis.” (cfr. doc. 20).

L’allora opponente ha, poi,

trasmesso all’UMA uno scritto del proprio datore di lavoro, dr. __________, il

quale, tra gli altri, e meglio oltre a riferire delle qualità dimostrate da RI

1 durante i primi mesi della formazione, comunica che:

" (…) Sono

certo che al termine della sua formazione la signora RI 1 non avrà alcun

problema nel trovare un’occupazione in quest’ambito, e a dipendenza della

congiuntura del momento, io stesso potrei prendere in considerazione la

possibilità della continuazione del rapporto lavorativo” (cfr. all. a doc. 20).

Con decisione su opposizione del

7 febbraio 2023, l’amministrazione ha, come visto, respinto il gravame di RI 1

(cfr. supra consid. 1.1.).

Allo scritto del datore di lavoro

della ricorrente, in sede ricorsuale si è aggiunto quello del direttore del __________

e della responsabile della formazione che riferiscono in termini lusinghieri

della frequenza dell’apprendistato da parte di RI 1, intravedendo per lei “un

futuro come professionista pieno di soddisfazione” (cfr. all. A5 a

doc. I).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, innanzitutto,

sulla censura sollevata dal legale della ricorrente

che rileva come solo in sede di risposta di causa l’amministrazione abbia fatto

valere che la richiesta di assegni di formazione fosse, in buona sostanza,

tardiva poiché quando l’ha inoltrata l’assicurata non era ormai più iscritta in

disoccupazione, e che ribadisce che se l’inoltro della domanda è avvenuto solo

ad ottobre 2022 è “da ricondurre esclusivamente alle omissioni dell’ (…) URC”

(cfr. supra consid. 1.5. e doc. VII), il TCA rileva che l’avv. RA 1 fa sostanzialmente

riferimento al fatto che la sua assistita non sarebbe stata informata e resa

attenta sulle procedure da seguire per far valere i suoi diritti circa il

riconoscimento degli assegni di formazione.

Il

legale fa quindi valere una violazione dell’art. 27 LPGA che renderebbe

scusabile il tardivo inoltro della richiesta di assegni di formazione da parte

di RI 1.

L’art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha, inoltre, il seguente

tenore:

" 1Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi

congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li

informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un

dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni

(cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza

(cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF

8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14

settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid.

4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS

2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315

seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il

loro comportamento può pregiudicare l’adempimento di una delle condizioni del

diritto alle prestazioni.

La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la

persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai

propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore

in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente

ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.;

DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata

in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del

resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

In merito si veda anche

la STF 9C_146/2023 del 10 maggio 2023, consid. 4.3.

In una sentenza

8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che

dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione

di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se

alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni

che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di

specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non

attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10%

era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione.

Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi,

incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di

disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un

giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato

impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che

per prassi costante sulla base dell’art.

27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi

delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo

che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o

professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità

possibili.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

Una violazione del

dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che

all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.), o, come

in concreto, ad altre prestazioni LADI.

La violazione dell’art. 27

LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata

(cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF

8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5) conformemente a

quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di

fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie

particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga

e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

Si tratta di un’informazione senza

riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità deve essere intervenuta

in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.

l'autorità ha agito o creduto di agire

nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato non deve essersi reso

conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.

l'informazione errata ha indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.

la legge non è stata modificata dal

momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse alla corretta applicazione

del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e

DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre

2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019

N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015

del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.

3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio

2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02

del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata).

Nel caso di specie, come visto

(cfr. supra consid. 2.6.), dagli atti emerge che sin dalla sua iscrizione

all’URC, la ricorrente ha sempre manifestato ai propri consulenti del desiderio

di riqualificarsi (cfr. doc. 4 e 9).

In particolare, poi, in occasione

del colloquio di consulenza del 10 marzo 2022, RI 1 ha ribadito al consulente __________

di cercare “anche una soluzione formativa quale assistente di farmacia”

(cfr. doc. 9).

Il suo interlocutore si è, però,

limitato a comunicarle che tale formazione “non rientra nella nostra

strategia di reinserimento e pertanto non vi sarà un supporto finanziario

(riqualifica)”, senza spendere alcuna parola circa la procedura formale che

RI 1 avrebbe dovuto seguire per richiedere l’assegno in questione, nel modo e

nelle tempistiche corrette.

In occasione, poi, del successivo

colloquio del 25 aprile 2022, il consulente URC, preso atto che l’assicurata si

stava orientando sulla formazione di assistente dentale, si è limitato a

prenderne nota (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 9).

È vero che sin dall’iscrizione

all’URC, RI 1 avrebbe dovuto consultare il sito www.lavoro.swiss, e che in “particolare” le era stata

segnalata la voce “provvedimenti inerenti al mercato del lavoro”

(ricordato che il sito in questione illustra la procedura da seguire per

richiedere gli assegni di formazione e rimanda anche alla prassi LADI sul tema

(modulo F Prassi LADI PML)).

Dagli atti emerge, però, e meglio

come sostiene la ricorrente, che il consulente URC non l’ha informata dei

diritti che spettano agli assicurati in relazione agli assegni di formazione e

delle relative procedure (e tempistiche) da seguire.

Il TCA non può inoltre ignorare

che nel proprio preavviso, il signor Iorio e quindi lo stesso consulente cui,

di fatto, è imputata la violazione dei doveri incombentigli ex art. 27 LPGA, ha

ritenuto che la tardività della domanda tesa al riconoscimento degli assegni di

formazione - avvenuta il 12 ottobre 2022 e quindi tanto dopo l’inizio della

formazione, quanto successivamente alla disiscrizione della ricorrente dalla

disoccupazione - che RI 1 imputa alle mancate informazioni e consulenza da

parte del medesimo, fosse da ritenersi giustificato. E questo senza riserve

(cfr. supra consid. 2.6.).

Per quanto concerne i presupposti del diritto alla protezione della buona fede

di cui all’art. 9 Cost., giova osservare in particolare che l’autorità

è intervenuta in una situazione concreta dell’assicurata, in particolare in

occasione del colloquio di consulenza del 10 marzo 2022, e quest’ultima, da un lato, poteva

ritenere che l’URC - quale autorità in

primis preposta a fornire informazioni generiche in ambito LADI agli

assicurati - fosse competente, dall’altro, non

aveva motivo per ritenere incomplete le informazioni ricevute.

Esaminando,

poi, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il

comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione

dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in

assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente

(cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR

2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre

2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza

C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di

prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -

nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la

disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale

aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, aveva rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse

ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere

definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro

per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art.

71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del

25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

perciò avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.)

In concreto, in ragione

dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021

consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF

8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid.

5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010

del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), il TCA non vede alcun altro motivo, se non l’inadeguata e incompleta

informazione fornitale dall’URC, per il quale l’insorgente non avrebbe

inoltrato prima, e meglio quando ancora era iscritta all’URC, la propria

richiesta per il riconoscimento degli assegni di formazione.

Occorre

dunque concludere che l’insorgente, se avesse ricevuto da parte

dell’amministrazione, in particolare in occasione di almeno uno dei due

colloqui di consulenza della primavera del 2022, una corretta indicazione circa

la procedura da seguire per richiedere gli assegni di formazione, l’avrebbe

ossequiata.

Ne

discende che tra la tardività della richiesta degli assegni di formazione e la

violazione da parte dell’URC dell’obbligo di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA,

di cui l’assicurata non poteva d’altronde rendersi immediatamente conto, vi è

un nesso di casualità, e meglio come richiesto dalla giurisprudenza per

ammettere il presupposto dell’adozione od omissione di misure non reversibili

senza pregiudizio.

Alla

luce di quanto esposto, le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9

Cost. sono tutte realizzate e la tardività della domanda della ricorrente,

inoltrata il 12 ottobre 2022 e tesa al riconoscimento degli assegni di

formazione, è, quindi, giustificata.

2.8. Nella presente fattispecie, come

visto (cfr. supra consid. 1.1.), l’UMA ha respinto nel merito la richiesta

dell’assicurata in quanto il suo collocamento non sarebbe intralciato per

motivi inerenti il mercato del lavoro ed ella potrebbe essere, dunque,

collocata nella professione esercitata di cameriera.

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

rammenta, innanzitutto, che - secondo la giurisprudenza - spetta

ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali

sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli

assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro

capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI,

art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD

II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA

38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA

38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

In concreto, nel proprio

preavviso, il consulente del personale __________ ha risposto “no” alla domanda

a sapere se le difficoltà di collocamento della richiedente fossero dovute a

motivi relativi al mercato del lavoro, sottolineando di ritenere che

l’esperienza professionale acquisita da RI 1 sarebbe spendibile sul mercato del

lavoro (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 18).

Ora, circa l’effettiva

spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita

dalla ricorrente – cui, peraltro, dopo che sin dal 2 agosto 2021 era noto le

sarebbe stato assegnato un programma occupazione della durata tre mesi con

inizio previsto il 10 agosto 2021 e fine per il 9 novembre 2021, sono stati

assegnati dei posti di lavoro tanto il 5, che il 6 agosto quanto il 2 novembre

successivo (cfr. supra consid. 2.6.) – l’URC non ha fornito alcuna precisazione.

Neppure lo ha fatto l’UMA, che si

è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC, senza richiedere o

esperire degli accertamenti, in particolare in termini di effettivi posti

disponibili sul mercato del lavoro nei settori della ristorazione/albergheria,

conformi alla situazione personale dell’assicurata e, quindi, adeguati.

In merito cfr. la STF 8C_487/2022

del 17 aprile 2023 e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023, in particolare

consid. 6.2..

Nemmeno risulta chiarito per

quali motivi, se ritenuta spendibile sul mercato del lavoro l’esperienza

professionale acquisita da RI 1, la stessa, dopo aver seguito il POT __________

– volto a “facilitare un’integrazione, rispettivamente una reintegrazione

degli assicurati rapida e duratura nel mercato del lavoro” (cfr. doc. 13)

-, portato a termine con buoni risultati tanto in termini di idoneità alla

professione, quanto di competenze personali, sociali e metodologiche e che

faceva “presupporre un reinserimento a breve nel settore della ristorazione/albergheria”,

non sia stata collocata in breve tempo, né le siano stati più assegnati dei

posti di lavoro.

Questo Tribunale rileva,

peraltro, che nel settore alloggio e ristorazione, cioè quelli in cui la

ricorrente ha imparato una professione e seguito un POT, nel marzo 2023

risultavano disoccupati, a livello nazionale, 7'371 lavoratori (cfr. SECO, La

situazione sul mercato del lavoro nel mese di marzo 2023, 6 aprile 2023,

reperibile sul sito internet https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76562.pdf

nella versione consultabile il 9 giugno 2023, pag. 15).

Disoccupati che, nel medesimo

settore, erano 8'337 nel mese di novembre 2022, e meglio allorquando l’URC ha

allestito il proprio preavviso (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/Die_Lage_auf_dem_Arbeitsmarkt/lage_arbeitsmarkt_2022/lage_arbeitsmarkt_november_2022.html

nella versione consultabile il 9 giugno 2023).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

rileva che l’amministrazione ha ritenuto, innanzitutto, che il collocamento

della ricorrente non sarebbe intralciato da motivi inerenti al mercato del

lavoro, ritenuto come l’esperienza maturata da RI 1 nella professione appresa

sarebbe spendibile (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 22).

Ora, se da una parte, è vero che

la ricorrente vanta quindici anni di esperienza nel settore della ristorazione,

che ha frequentato (con buoni risultati) un programma occupazionale che ne ha

ulteriormente ampliato le competenze, segnatamente nel settore alberghiero, e

che sin dall’iscrizione in disoccupazione ella aveva manifestato la volontà di

dedicarsi prioritariamente ad una riqualifica (cfr. supra consid. 2.6.),

d’altra parte non può essere dimenticato che nel periodo in cui ha percepito le

indennità di disoccupazione RI 1 non ha trovato, nel settore della

ristorazione/alberghiero, un’occupazione adeguata alle sue esigenze, che per la

mancata attribuzione dei posti assegnatile (peraltro solo prima che portasse a

termine il POT) non le sono state inflitte sanzioni (in termini, per esempio,

di sospensioni dalle indennità LADI conseguenti al rifiuto di un’occupazione

adeguata), che nel settore in questione risultano esservi numerosi disoccupati e

che il preavviso dell’URC ha ignorato le motivazioni di carattere familiare

avanzate dalla ricorrente nella ricerca di un’occupazione (tanto quanto alla

sua disponibilità oraria, prettamente diurna, quanto a quella giornaliera, dal

lunedì al venerdì).

In simili condizioni e per maggiore tranquillità, il

TCA ritiene conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente

accertata ed indagata dalla resistente, la quale dovrà interpellare nuovamente

l’URC, e segnatamente il consulente del personale __________, affinché precisi

le proprie conclusioni quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore

della ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze

della medesima, esprimendosi sui punti appena indicati, anche con riferimento

all’occupazione “ad ore o su chiamata” di cui al “Rapporto finale

d’attività” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 14).

2.9. Nel proprio “Preavviso per

Assegni di formazione” dell’8 novembre 2022, l’Ufficio competente ha,

inoltre, risposto “no” alla domanda a sapere se la formazione intrapresa

dalla ricorrente, e meglio l’apprendistato quale assistente dentale, “migliora

notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento del richiedente sul

mercato del lavoro”.

L’UMA ha fatto proprio tale riscontro.

Al riguardo il TCA rileva che

dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti accertamenti

nemmeno da parte della resistente volti a stabilire se l’AFC quale assistente

dentale sarebbe spendibile sul mercato del lavoro, che dagli atti non

risulterebbe essere saturo per questo profilo (e per il quale, come visto al

consid. 2.6. ad oggi sono anzi disponibili otto posti di tirocinio), e

permetterebbe quindi un miglioramento delle possibilità di collocamento di RI 1,

il cui datore di lavoro, peraltro, ha precisato che, “a dipendenza della

congiuntura del momento” ed a tirocinio ultimato, “io stesso potrei

prendere in considerazione la possibilità della continuazione del rapporto

lavorativo” (cfr. supra consid. 2.6.).

Anche su questo aspetto, il TCA

ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata ed approfondita,

tenendo adeguatamente conto del profilo della ricorrente.

2.10. Alla luce di quanto esposto, l’UMA,

che in sede di opposizione non ha esperito alcuna specifica istruttoria, dovrà

interpellare i consulenti dell’URC.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art.

52 LPGA, il TCA rammenta del resto che la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25

settembre 2007 consid. 3.2.)

Al

riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46

del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid.

2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

Nel

caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della

decisione su opposizione e il rinvio degli atti all’UMA ai sensi dei

considerandi precedenti (cfr. supra consid. 2.8.-2.9.), affinché si pronunci

con una nuova decisione pronunciandosi,

previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a

sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti per concedere a RI

1 gli assegni di formazione postulati.

2.11. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali

il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16

del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid.

2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.12. La

ricorrente, vincente in causa e rappresentata dal 30 marzo 2023 dall’avv. RA 1

(cfr. supra consid. 1.4., ha diritto all'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V

139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012;

STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 7 febbraio 2023 è

annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive per

nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.8., 2.9. e 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà alla ricorrente fr.

1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti