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Decisione

38.2023.19

Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vive il compagno, padre del bambino che la ricorr. aspetta. In Svizzera ha solo una residenza secondaria. Vera frontaliera

5 giugno 2023Italiano78 min

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.19

CL/gm

Lugano

5 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 febbraio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9

febbraio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente

decisione del 24 novembre 2022 (cfr. doc. 78-83/167) e negato a RI 1 (cittadina

rumena a beneficio di un permesso di dimora “B”, classe 1996, attiva

sino ad agosto 2022 presso la __________ in qualità di “addetta alla

ristorazione”; cfr. doc. 2-3/134) le indennità di disoccupazione postulate dall’assicurata

a valere dal 9 settembre 2022. L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che RI 1

non può essere considerata residente in Svizzera, bensì in Italia, e meglio

come segue:

"

(…) 2. (…) Dalla documentazione agli atti e dagli ulteriori accertamenti

esperiti dalla Cassa, in particolare con verbale d’audizione del 30 gennaio

2023, è emerso quanto segue:

·

La signora RI 1 si reca settimanalmente, nei fine settimana, a __________

presso l’abitazione che il suo compagno condivide con i di lui genitori;

·

Il compagno della signora RI 1 non può venire in Svizzera in

quanto è stato espulso dallo Stato Svizzero e, per questo motivo, non può farvi

ritorno;

·

La signora RI 1 si trova attualmente in stato di gravidanza.

Visto quanto precede, la qui opponente ha il centro delle proprie

relazioni personali all’estero, e più precisamente, il legame più forte, quello

con il suo compagno, si trova a __________, a 14 chilometri dal suo domicilio e

pertanto non può essere considerata residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8

cvp. 1 lett. c LADI. Di conseguenza sotto questa profilo la decisione della

Cassa merita tutela.

3. Tuttavia, ritenuto che la signora RI 1 lavorava in Svizzera ma

è cittadina rumena e residente in Italia ai sensi della LADI, occorre valutare

se la medesima possa ottenere l’ID sulla base delle disposizioni di diritto

internazionale (…)

Come emerso dagli accertamenti effettuati dalla Cassa, la signora

RI 1 si reca in Italia dal compagno ogni fine settimana.

Ne discende che la signora RI 1 è una “vera” frontaliera ai sensi

dell’art. 1 lett. f RB poiché rientra in Italia almeno una volta al giorno o

una volta alla settimana. Alla luce di tutto quanto precede, l’opponente è

parificata a una vera frontaliera ai sensi dell’art. 65 RB e pertanto non ha

diritto all’ID per il periodo dal 9 settembre 2022” (cfr. all. A a doc. I).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento delle prestazioni LADI postulate

(cfr. doc. I).

A

sostegno delle proprie pretese, RI 1 ha fatto valere quanto segue:

"

(…)

3) A mente della

scrivente (…) la questione non si pone nei termini indicati nel contesto della

decisione impugnata che in buona sostanza verte su pure e semplici

supposizioni, dovute ad un rapporto sentimentale tra la scrivente e una persona

residente a __________, piuttosto che con una famiglia residente in __________

o ancora, con un fratello residente in __________.

La scrivente è di

nazionalità rumena, ho una famiglia che risiede nel mio Paese natale, che

visito molto raramente. Ho un fratello che risiede in __________ a cui rendo

visita una volta all’anno durante il periodo delle mie vacanze.

Coltivo effettivamente

una relazione con un ragazzo residente in __________ dal quale sono anche in

stato di gravidanza e presso il quale ho in passato anche provvisoriamente

risieduto.

In questa sede

sottolineo il carattere di provvisorietà, conto tenuto che il mio ragazzo vive

a __________ in un appartamento presso suo padre e nel quale abita pure suo

fratello. Un appartamento con sole due stanze, tanto che nel periodo in cui

provvisoriamente ho risieduto dormivo in sala su di un divano letto e dunque una

mia presenza fissa non sarebbe mai stata approvata dall’autorità comunale di __________,

in ragione delle scarse dimensioni dell’appartamento e conto tenuto che vi

fossero già domiciliati, il mio ragazzo, suo padre e suo fratello.

4) Conseguentemente ho

locato un appartamento in __________; appartamento vicino al mio luogo di

lavoro e meglio presso il “__________”, ove fungo da cameriera a tempo pieno; __________

situato sempre in __________, ma al numero __________. Innegabile al riguardo

la comodità per la sottoscritta – sprovvista di automobile – di raggiungere a

piedi in pochi metri il luogo di lavoro. In questa sede si produce copia del

contratto di lavoro, rispettivamente del contratto di locazione.

(…)

5) In ragione del fatto

che la scrivente (…) lavora a __________ a tempo pieno, non disponendo peraltro

di un mezzo di locomozione privato e dovendo far capo al servizio bus, mi reco

in __________ uno, max 2 giorni alla settimana e nemmeno tutte le settimane.

Sovente non pernotto neppure a __________ – neppure per una notte – e ciò in

ragione dell’appartamento piuttosto piccolo in cui vive il mio fidanzato.

Appartamento peraltro intestato al padre del mio fidanzato che, per evidenti

ragioni non è neppure troppo entusiasta della mia presenza, difficilmente

gestibile, benché del tutto sporadica.

6) Il contratto di

locazione della scrivente comporta una pigione, comprensiva delle spese

accessorie. Negli scorsi giorni mi sono pertanto recata presso

l’amministrazione dell’immobile allo scopo di chiedere l’estratto del consumo

dell’energia elettrica, rispettivamente dell’acqua. L’amministrazione, che

rimane a disposizione di Codesto Tribunale d’appello, conferma che purtroppo il

computo dell’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua è riferito all’intero

palazzo, senza nessuna divisione in millesimi. Da cui l’impossibilità da parte

della scrivente ricorrente di dimostrare l’utilizzo regolare dell’appartamento

nel quale comunque vivo in pianta stabile perlomeno 6 giorni alla settimana. Che

poi, durante il mio giorno di riposo vada a rendere visita ad una persona

residente in __________, non inficia la mia presenza costante nell’appartamento

locato in __________. Idem, dicasi della mia famiglia residenze in __________ o

di mio fratello residente in __________ che sono solita visitare una volta

all’anno durante le mie vacanze.” (cfr. doc. I).

1.3. Nella propria risposta di causa, la

Cassa ha postulato la reiezione del ricorso e, oltre a richiamare le

motivazioni già esposte nella decisione su opposizione, ha osservato quanto

segue:

"

(…)

2. Le circostanze

addotte dalla ricorrente e che proverebbero che ha il centro degli interessi in

Svizzera, (…) sono unicamente degli indizi in questa direzione. La Cassa

ritiene però che non siano sufficienti a ribaltare la tesi, secondo cui il

centro degli interessi della ricorrente sia in Italia, a __________. Qui

infatti si trova il suo legame familiare più stretto (il compagno, da cui

attende un figlio), [ndr: da cui] ella si reca uno/due giorni alla settimana

(…). La Cassa rileva come la signora RI 1, in data 30 gennaio 2023, abbia

affermato di recarsi un giorno alla settimana a __________ dal proprio

compagno, in sede ricorsuale ha indicato uno/due giorni alla settimana seppure

non tutte le settimane (…) poi in modo sporadico (…). Al pt. 6 dell’atto ricorsuale,

la signora RI 1 indica di utilizzare l’appartamento perlomeno 6 giorni alla

settimana, confermando di recarsi un giorno alla settimana a __________ dal

proprio compagno.

Dal verbale del 30

gennaio 2023 si evince come la qui ricorrente abbia affermato di aver vissuto,

prima dell’ottobre 2021, in __________, cioè presso l’appartamento del proprio

compagno. Dal verbale del 26 ottobre 2022, la signora RI 1 ha anche affermato

come le è capitato (a volte con il permesso del direttore a volta senza alcun

permesso) di scendere al molo di __________. Al pt. 6 del medesimo verbale ha

giustificato la sua mancata presenza sul posto di lavoro “… Non ricordo di

non essermi presentata in data 10.07.2022. Mi è capitato una volta di arrivare

in ritardo. Ho il ragazzo che abita a __________ e in tale occasione ho

avvisato il direttore che avrei iniziato il servizio presso il molo di __________”.

Inoltre, dal verbale

del 30 gennaio 2023, ha affermato di non avere legami personali in Svizzera. Ha

indicato che i suoi spostamenti vengono effettuati con il mezzo pubblico,

acquistando di volta in volta i biglietti, per poi successivamente indicare di

avere temporaneamente un’auto a noleggio (targata __________) per spostarsi

all’interno di __________. (…)

A mente della Cassa, la qui ricorrente ha il centro delle proprie relazioni

personali a __________ (che dista 14 km da __________), ove risiede il suo

compagno e dove ha vissuto con lui fino a settembre 2021. Dopo aver preso in

locazione l’appartamento a __________, ha comunque indicato di recarsi

regolarmente (un giorno a settimana) a __________, affermando come il compagno

abbia il divieto di entrata in Svizzera.” (cfr. doc. III).

1.4. In data 24 marzo 2023, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è

la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di

disoccupazione dal 9 settembre 2022.

2.2. Uno dei presupposti da adempiere

per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,

esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di

conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la

LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13

cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora

dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto

2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una sentenza 8C_592/2015 del

23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale

federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha

sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale

con il figlio.

In una sentenza pubblicata in DLA

2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni

nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in

Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1

lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

In una sentenza 8C_245/2016 del

19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni

personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati

Fatti

i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di

svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).

In una sentenza 8C_420/2017 del

21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile

il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la

quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6

febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza

all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di

tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era

attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento

di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta Corte ha al

riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non

dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte

cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare

una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali

hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,

il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia

fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole

frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare

più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un

momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli

accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della

residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali,

trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza

8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha

mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la

lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto

questo profilo sono infondate. (…)”.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata

sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA

38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021

del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA

38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA

38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e la STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022, la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e la STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023.

In una sentenza 8C_280/2019 del 5

settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale

federale ha stabilito che:

"

(…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di

occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui

era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca

– è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione

svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto

all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora

abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o

dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto

di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se

necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve

segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

In un’altra sentenza 8C_163/2019

del 5 agosto 2019, massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28

gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di

nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,

nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della

moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di

proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha

dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le

indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In

una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.

377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B

la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera,

che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo

il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha

la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo

della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera,

abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente

il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

In

una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il

Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed

americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la

disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i

genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato

deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di

risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte,

non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di

dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e

l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere

il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).

In

un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato

che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove

aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima

si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il

mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove

disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua

residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua

costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato

avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna

dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con sentenza 8C_172/2022 del 28

novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un

assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la

rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali,

stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali

dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si

recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte

circostanze, il ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese

dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e

meglio come segue:

"

4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non

aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo

cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il

modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in

Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la

moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti

amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie

avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica.

Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato

permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure

non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi

impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le

sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera.

Il Tribunale cantonale

non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in

quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi

personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e

regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il

ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi

personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non

poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo

in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

4.2.3. Il

ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto

conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che

non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in

Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari

e amici.

Il Tribunale cantonale

non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente

era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista

il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza

effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio

in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI.

4.2.4. Il

ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi

personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale

avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui

intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare

il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun

obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il

centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava.

Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a

spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il

Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in

Svizzera solo a partire da quel momento.

È vero che, nel caso di

coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi

personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo

è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso

del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per

stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro

delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in

Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza

che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che

avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a

quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente

oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In

effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e

ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione

delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui

non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte

partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non

sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro

delle sue relazioni personali era in Italia.

4.2.5. Il

ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale

abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per

determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati

in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia,

pur essendo domiciliati in Svizzera.

Il ricorrente faceva

certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in

Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a

sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si

trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo occasionalmente.

4.2.6. Il

ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di

disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in

Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni

della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in

Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.

Sia il ricorrente che

la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il

luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime

dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro

scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente

risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni.

Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di

arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che

il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante

il periodo in questione.”.

Infine, con sentenza 8C_440/2022

del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato

da un assicurato contro la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e ribadito la

rilevanza, in relazione alla residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo

che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si

trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie.

Il ricorrente non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese dove

era ospitato dalla figlia della propria consorte, e meglio come segue:

" 4.1. Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto, in modo oltremodo diffuso

ma completo, le basi legali nel concreto applicabili e la relativa

giurisprudenza federale alla quale si rinvia. A tale riguardo, giova ribadire

che, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità

di disoccupazione se, fra l'altro, risiede in Svizzera. Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni

(THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol.

XIV, 3a ed. 2016, pag. 2319 n° 180), impone una residenza effettiva in

Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (DTF 125 V 465 consid.

2a; 115 V 448 consid.

1). Tale condizione implica quindi la presenza fisica dell'assicurato in

Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure l'intenzione di stabilirvi

per creare il proprio centro di vita (DTF 138 V 186 BORIS

RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 cpv.

1 lett. c LADI). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali,

ancorché intense, con la Svizzera non sono sufficienti (sentenza 8C_326/2020

del 4 agosto 2020 consid. 3). Il fatto di avere un indirizzo ufficiale in

Svizzera e di pagare le imposte nel nostro Paese non è determinante se altri

indizi permettono di concludere all'esistenza di una residenza abituale

all'estero (sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2; sentenza C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3). La vicinanza della residenza alla

frontiera, segnatamente nel Sottoceneri, impone inoltre un maggior rigore

nell'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ciò al fine di sincerarsi

che l'assicurato abbia effettivamente il centro delle sue relazioni personali

in Svizzera (sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.3).

4.2. La nozione di

residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal

domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale

(art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli

stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a). Il presupposto della residenza in Svizzera non può inoltre essere ammesso

o negato a priori oppure stabilito in maniera astratta, ma può essere

analizzato unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del

singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid.

5). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli

soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (DTF 148 V 209 consid.

4.3; sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2). Va inoltre rilevato

che, per prassi invalsa, nell'accertamento dei fatti il giudice deve dare più

peso alle prime dichiarazioni dell'assicurato poiché generalmente espresse in

un momento in cui egli non è ancora pienamente cosciente delle relative

conseguenze giuridiche (DTF 142 V 590 consid.

5.2; sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2).

4.3. Invano, il

ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale. Egli mette

in luce soltanto alcuni elementi, sorvolando su altri, come se il Tribunale

federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Il

ricorrente, se non in maniera generica, non dimostra infatti l'insostenibilità

degli accertamenti della Corte cantonale (consid. 1.2), ma si duole unicamente

del peso dato asseritamente ad alcune prove. Nella misura in cui il ricorrente

si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici ticinesi rispetto agli

atti di causa nonché alle sue dichiarazioni circa la frequenza del proprio

rientro in Italia e la residenza della moglie a Campione d'Italia, egli non ne

dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la

sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul potere discrezionale di

cui gode il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2). Non basta infatti opporre il proprio punto di vista alle conclusioni

del giudizio impugnato attraverso critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid.

1.3).

4.4. Ad ogni buon

conto, le motivazioni dei giudici cantonali sono convincenti. Le circostanze

fattuali evocate dal ricorrente - che corrispondono in larga misura a quelle

presentate dinanzi all'autorità inferiore - non sono sufficienti a rimettere in

discussione l'argomentazione della Corte cantonale. I diffusi considerandi

della decisione avversata denotano, invero, che i giudici ticinesi hanno

valutato tutti gli elementi pertinenti per l'accertamento dei fatti e

ampiamente esaminato le censure del ricorrente. Accordando maggiore rilevanza

alle prime dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha rilevato che quest'ultimo si recava in Italia dalla moglie

quasi tutti i giorni, pernottandovi almeno 2-3 notti a settimana e che le spese

da lui sostenute nei due anni antecedenti all'iscrizione alla disoccupazione si

effettuavano in maniera regolare e preponderante nella zona di Campione

d'Italia (consid. 3.1). Nel merito delle censure e delle motivazioni

ricorsuali, la Corte cantonale ha poi segnatamente evidenziato che la

corrispondenza del ricorrente non confluiva alla residenza svizzera a

F.________ (Lugano) presso la figliastra bensì a E.________ (Comune più

prossimo a Campione d'Italia), che il fatto che egli nutra relazioni di

amicizia in Svizzera e sia (obbligatoriamente) affiliato ad una cassa malati

non è di per sé atto a modificare l'esito della vertenza e che la

sottoscrizione di abbonamenti di telefonica mobile ed internet in Svizzera,

così come le occasionali spese in Ticino (se confrontate con quelle svolte nei

pressi di Campione d'Italia), non possono giovare alla sua posizione. I giudici

cantonali, nell'ambito del loro potere discrezionale, hanno inoltre rilevato

alcune incongruenze afferenti alla residenza del ricorrente a F.________ (Lugano),

nonché alle asserite circostanze che lo avrebbero indotto a vendere la propria abitazione

in Ticino e a trasferire la residenza della moglie a Campione d'Italia. Più

precisamente, la Corte cantonale ha osservato che, se da un lato, in sede

ricorsuale il ricorrente ha preteso che il trasferimento della moglie in Italia

fosse avvenuto in data 5 marzo 2019 in quanto la di lei madre era malata da

anni, d'altro lato, dagli atti di causa emerge ch'egli aveva sottoscritto il

contratto di locazione dell'appartamento a Campione d'Italia già nel dicembre

2018 a valere per il mese successivo, quindi tre mesi prima rispetto a quanto

fatto dalla suocera che è giunta a Campione d'Italia il 1° aprile 2019. Tali

circostanze si porrebbero inoltre in contrasto con quanto dichiarato alla Cassa

disoccupazione laddove il legale del ricorrente ha precisato che la vendita

dell'appartamento di E.________ sarebbe avvenuta prima della malattia della

suocera. Non si può quindi ragionevolmente ammettere che i giudici ticinesi

abbiano ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omesso

senza ragioni valide di tenere conto di una prova suscettibile di modificare

l'esito della lite e neppure negato, per mezzo di un'interpretazione

insostenibile, un fatto (i.c. la residenza del ricorrente in Svizzera) in

aperto contrasto con gli atti di causa (consid. 1.2; DTF 145 I 26 consid.

1.3). Le critiche ricorsuali sono pertanto infondate sotto questo profilo.

4.5. A tale

riguardo, il ricorrente sembra dimenticare che, in applicazione dell'abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 353 consid.

5b con rif.), una prova è ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi

vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di

altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in

considerazione in maniera decisiva (DTF 144 III 264 consid.

5.2; sui diversi gradi di prova: sentenza 4A_6/2019 del 19 settembre 2019

consid. 4.2). Il giudice delle assicurazioni sociali deve quindi seguire la

situazione di fatto che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile

di tutte (DTF 126 V 353 consid.

5b con rinvii). Nel caso concreto, è del resto più probabile che, tutto ben

ponderato, il centro delle relazioni personali del ricorrente fosse in Italia,

dove i coniugi disponevano di un'abitazione spaziosa, e non in Ticino,

territorio in cui almeno dal 2020 l'insorgente si vedeva costretto, ospitato

dalla figlia di sua moglie, ad occupare soltanto una stanza e convivere con la

famiglia di quest'ultima - posto anche ch'egli non sembra aver mai specificato

l'entità dei rapporti personali con la figliastra. Vero è che il ricorrente

abbia già vissuto e lavorato in Svizzera per diversi anni e conseguentemente

creato dei rapporti privilegiati con il nostro Paese. Tuttavia, a fronte di una

debita analisi delle prove, segnatamente del trasferimento della moglie in

Italia, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con il diritto federale,

che tali circostanze non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza

abituale in Svizzera.”.

2.3. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 - cittadina __________, al beneficio di un

permesso di dimora “B” rilasciatole 1° febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 54/134) – prima di annunciarsi in disoccupazione a decorrere dal 9 settembre

2022, aveva già presentato una domanda tesa all’erogazione delle prestazioni

LADI, e meglio dal 2 gennaio 2022.

Anche in quel caso, l’assicurata

aveva da ultimo lavorato alle dipendenze delle __________, più precisamente dal

1° luglio al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 9-12/134 e 14-15/134).

Nella disdetta del rapporto di

lavoro, intimata alla ricorrente dalla (ex) datrice brevi manu il 30 novembre

2021, è stato precisato che “il suo rapporto di lavoro terminerà

temporaneamente il 31.12.2021 e riprenderà il 01.04.2022”, in vista,

quindi, del “reimpiego all’inizio della prossima stagione” (cfr. doc.

17/134).

Giova rilevare che, allorquando

il 28 giugno 2021 aveva sottoscritto il contratto di lavoro in questione, la

ricorrente si era detta a beneficio di un permesso per frontalieri tipo “G”

indicando di risiede a __________ (località nella quale ha precisato di aver

precedentemente lavorato come barista; cfr. doc. 57/134), segnatamente in __________,

e meglio presso quello che, come si vedrà, ha poi indicato essere il domicilio

del compagno (cfr. 18/134).

Già in occasione di questa prima

domanda d’indennità di disoccupazione l’assicurata aveva annunciato alla Cassa

di essere domiciliata a __________, in __________ (cfr. doc. 50/134; data che

sul permesso “B” figura a valere quale “data di entrata” cfr. doc.

55/134), e di essere assicurata presso __________ per quanto attiene

all’assicurazione malattia LAMal (cfr. doc. 51/134).

L’8 marzo 2022, la Cassa ha

chiesto alla ricorrente di fornire riscontro ad una serie di quesiti, ciò che RI

1 ha così fatto:

" 1. Per

quale motivo, nell’ottobre 2021, ha deciso di trasferirsi in Ticino?

Mi sono trasferita

per lavoro!

Considerandi

2.

Aveva già vissuto in

Svizzera in precedenza? (…)

NO

3.

In quale periodo

esattamente ha vissuto a __________?

Dal 2020 fino al

2021.

Quel periodo vivevo con mio ex ragazzo e sua famiglia.

4.

In quel periodo

viveva sola o in un appartamento condiviso? (…)

Non è possibile

avere contratto di affitto perché superava il numero massimo di residenti e non

ero registrata.

5.

Dagli estratti conto

consegnati notiamo che dal 6 gennaio al 19 gennaio 2022 circa vi sono numero

transazioni all’estero; sul modulo IPA ha indicato di essere stata assente dal

4.

al 18 gennaio 2022; voglia indicarci in tale periodo dove si trovava e per

quale motivo.

Dal 4 gennaio fino

all’8 mi trovavo a __________. Dall’8 gennaio fino al 17 gennaio, è arrivato

mio fratello con la macchina a prendermi per andare in __________ dove lui

vive, per motivo di possibilità del lavoro. Infine non è andato a termine

perché non era tipo di lavoro per me (il lavoro si trattava di macellare i

maiali).

6.

Ha parenti o legami

affettivi o di amicizia in Italia? In caso affermativo voglia specificare nel

dettaglio (…).

Non ho parenti o

legami in Italia. Vado solo per la spesa.

7.

Ha parenti o legami

affettivi o di amicizia in Svizzera? In caso affermativo voglia specificare nel

dettaglio (…).

Ho 2 amiche __________

(…) e __________. (cfr. doc. 73 e 79/134)

e di rispondere al “questionario

– residenza e centro degli interessi in Svizzera”

contestualmente

trasmessole. La ricorrente ha così comunicato all’amministrazione:

-

di non possedere abitazioni in

Svizzera;

-

che la propria residenza primaria

si trova a __________, in __________;

-

che l’abitazione in questione “è

in affitto” e che locatrice è la “__________”;

-

che mensilmente corrisponde fr.

750.- a valere quale pigione;

-

che non condivide con altri l’ente

locato;

-

che i suoi effetti personali si

trovano in __________, indicando che trattasi di un “appartamento arredato”;

-

di avere stipulato “un’assicurazione

legata all’abitazione” presso __________;

-

che i propri genitori abitano in __________,

dove la madre è proprietaria di una casa, mentre il fratello abita in __________,

in un ente locato;

-

che non dispone di veicoli;

-

che ha un conto corrente bancario

presso __________ ed una carta __________;

-

di non aver proceduto

all’iscrizione quale cittadino all’estero;

-

che prima di iscriversi in

disoccupazione non si recava mai all’estero;

-

che nemmeno dopo aver postulato le

indennità LADI vi si reca;

-

che anche se non dovesse avere

diritto alle indennità di disoccupazione continuerebbe a risiedere in Svizzera,

provvedendo al suo sostentamento tenuto conto che “gennaio, febbraio, marzo”

sono “mesi non lavorativi per fermo del battello” e che la stavano “aiutando

con dei prestiti in privato”, mentre gli altri “9 mesi sono lavorativi

con contratto”;

-

di avere un medico di famiglia ed

un’assicurazione malattia nel nostro Paese;

-

di essersi formata in __________

nel settore dell’industria alimentare;

-

di aver lavorato come barista, nel

settore delle imprese di pulizia e della ristorazione su __________;

-

di non avere una previdenza

privata (III pilastro);

-

di non essere membro di

associazioni e di non avere abbonamenti a giornali o riviste;

-

che il suo centro degli interessi

personali è in Svizzera (“miei interessi sono per lavoro e abitazione”),

cui “oltre al lavoro”, la “collega lo stile di vita” (cfr. doc.

75-78/134).

In allegato alle proprie risposte,

la ricorrente ha trasmesso la seguente documentazione:

-

Il contratto di locazione

sottoscritto il 30 settembre 2021 per l’ente sito in __________, composto da un

locale per totali 28 mq, adibito ad abitazione per uso personale (una persona),

per una pigione di fr. 750.- mensili (cfr. doc. 80-81/134);

-

Le conferme di pagamento della

pigione per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. 84-87/134);

-

La conferma di versamento del

deposito garanzia e della corresponsione della pigione per il mese di ottobre

2021.

(cfr. doc. 88/134);

-

Copia del pagamento del canone

radiotelevisivo per il 2021 (cfr. doc. 89/134);

-

Copia del pagamento del premio “assicurazione

responsabilità civile privata” __________ (cfr. doc. 90-91/134);

-

Copia dei pagamenti dei premi assicurazione

di base (LAMal) e complementare (LCA) __________ (cfr. doc. 92-93/134);

-

Copia della licenza di condurre

rumena (cfr. doc. 114-115/134);

-

Copia dell’estratto conto __________

per il periodo dall’8 ottobre 2021 al 3 marzo 2022 (cfr. doc. 94-110/134).

Da tale ultima documentazione

bancaria emergono, in particolare - oltre a spese riconducibili all’acquisto di

generi alimentari sul suolo italiano, come dichiarato dalla ricorrente; cfr.

supra -, i seguenti addebiti:

-

11.

novembre 2021: __________ fr.

40.-;

-

15.

novembre 2021: __________ fr.

154.97

(__________);

-

24.

novembre 2021: __________

fr. 45.-;

-

2.

dicembre 2021: __________ fr.

750.-;

-

10.

dicembre 2021: __________ fr.

76.68

(__________);

-

12.

dicembre 2021: __________ fr.

21.-;

-

13.

dicembre 2021: __________ fr.

37.15;

-

21.

dicembre 2021: __________ fr.

26.45;

-

22.

dicembre 2021: __________ fr.

14.90;

-

23.

dicembre 2021: __________ fr.

31.07;

-

31.

dicembre 2021: __________ fr.

28.95

e __________ fr. 15.50;

-

1.

gennaio 2022: __________ fr.

11.90

e __________ fr. 20.45;

-

3.

gennaio 2022: __________ fr.

7.95

e 10.65; __________ fr. 30.01 e 32.18; __________ fr. 750.-;

-

4.

gennaio 2022: __________ fr.

39.40;

-

5.

gennaio 2022: __________ fr.

29.99

e __________ fr. 30.30;

-

6.

gennaio 2022: __________ fr.

19.95; __________ fr. 50.03; __________ fr. 3.02 e 13.21; __________ fr. 22.23;

-

8.

gennaio 2022: __________ fr.

3.46; __________ tre addebiti da fr. 3.35 l’uno, uno da fr. 5.38 e uno da fr.

12.06, __________ fr. 26.12; __________ fr. 6.66;

-

17.

gennaio 2022: prelevamento __________

fr. 63.09;

-

20.

gennaio 2022: __________ fr.

9.-;

-

23.

gennaio 2022: __________ fr.

37.74;

-

26.

febbraio 2022: __________ fr.

20.05;

-

1.

marzo 2022: __________ fr.

30.03;

-

2.

marzo 2022: __________ fr. 20.03

(cfr. doc. 94-110/134).

Il 24 febbraio 2022 vi è poi

stato un accredito effettuato dal bancomat __________ di __________ (cfr. doc.

94/134).

Con dichiarazione del 28 marzo

2022.

– dopo che l’amministrazione le aveva chiesto di trasmettere copia delle

fatture “internet, telefono fisso, cellulare e TV” (cfr. doc. 72/134) -

la ricorrente ha comunicato alla Cassa di “non aver telefono fisso e

abbonamenti che riguardano cellulare, internet e tv”, di usare “una

prepagata che ricarico ogni mese di 30.- fr. (__________)” e di non

possedere alcun televisore (cfr. doc 71/134).

Con decisione del 20 aprile 2022,

cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha negato all’assicurata il

diritto a percepire le indennità di disoccupazione, ritenendo che la residenza

della medesima si trova all’estero, e meglio dove vivono le “persone con le

quali conserva il rapporto più stretto”, allora identificate

dall’amministrazione nei familiari di RI 1, residenti in “__________ ed in __________”.

Non, quindi, in Svizzera, dov’ella ha “costituito tutt’al più una dimora temporanea”.

Il diritto alle prestazioni LADI le era stato negato anche dal profilo del

diritto internazionale (cfr. doc. 63-68/134).

Dopo che il nominativo della qui

ricorrente era stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 1° aprile

2022, avendo la medesima ripreso a lavorare per la __________ (cfr. doc.

119-120/134), RI 1 ha nuovamente postulato il diritto alle prestazioni LADI, e

meglio a decorrere dal 9 settembre 2022, dichiarandosi disposta a lavorare a

tempo pieno, indicando che il rapporto lavorativo era durato dal 1° aprile al

27.

agosto 2022, che l’ultimo giorno di lavoro era stato il 18 agosto 2022 e che

il motivo della disdetta, intimatale del datore, “Non è stato chiarito!”

(cfr. doc. 48-49/167).

Dall’attestato del datore di

lavoro sottoscritto dalla __________ il 28 settembre 2022 emerge, invece, che

il rapporto lavorativo con la ricorrente si è interrotto il 18 agosto 2022 a

causa di un licenziamento immediato, motivato dall’ “abbandono reiterato del

posto di lavoro senza preavviso” da parte della dipendente (cfr. doc.

52-53/167).

Dalla disdetta del rapporto di

lavoro di data 19 agosto 2022 risulta quanto segue:

"

in merito a quanto accaduto in data 28.07.2022, quando l’impiegata RI 1

abbandonava il posto di lavoro lasciando l’__________ al __________ in __________

invece che rientrare, come da accordi intercorsi, presso il __________, per

svolgere le mansioni di pulizia e ricarico della merce venduta durante la

giornata di lavoro e, dopo l’ammonimento del giorno 11.07.2022

Comunico che il

comportamento reiterato costituisce una violazione del suo contratto di lavoro

che non possiamo tollerare. Pertanto le comunichiamo la risoluzione con effetto

immediato del suo contratto di lavoro con la __________” (cfr. doc. 58 e

167/167).

Chiamata ad esprimersi sui motivi

della disdetta del rapporto di lavoro, il 13 settembre 2022 la ricorrente ha

comunicato all’amministrazione quanto segue:

"

Il motivo del licenziamento: io ho chiesto delle ferie dal 20 agosto al

30.

agosto. Prima di partire mi hanno chiamato per venire in ufficio da loro, io

non ho potuto andare, dopo che sono arrivata dalle vacanze, avevo la lettera

mandata a casa del licenziamento. Prima mi è stato dato un [illeggibile] di non

scendere a __________ centrale. Io ho chiesto permesso a volte di scendere a

Lugano, mi hanno dato permesso di scendere lì quando chiedevo. È capitato

qualche volta di scendere a __________ invece di [ndr: che] in navigazione. Mi

hanno vista una volta che ero a __________ in stazione del bus e non sul __________.

Non ho chiamato per chiedere permesso perché il mio lavoro lo facevo, le

pulizie e carico le facevo mattina come era messo d’accordo con loro. Scendevo

a volte prima perché finivo tutto, ero stanca perché a volte facevo tante ore e

speciale che avevano, anche la sera fino a mezzanotte, la mattina dopo iniziavo

presto fino a sera. Non ho chiamato quelle volte perché nel weekend non mi

rispondeva nessuno quanto chiamavo. Sono stati giorni che non avevo riposi a

settimana, avevo solo 1. Ora che la stagione è finita, come anno scorso, ci

hanno lasciato a casa, ora hanno trovato un motivo di lasciarmi a casa. Io mio

lavoro lo faceva sempre bene anche in più di quelle che dovevo. E ci sono anche

le persone che possono confermare (…)” (cfr. doc. 54-55/167).

Il 13 ottobre 2022 la Cassa ha

chiesto alla ricorrente di precisare se, rispetto a quanto il diritto alle

prestazioni LADI le era stato negato con decisione del 20 aprile 2022 (cfr.

supra), “la sua situazione/personale/abitativa nel frattempo è cambiata”,

chiedendo, in caso affermativo, di “indicare dettagliatamente cosa si è

modificato” (cfr. doc. 91/167).

Con dichiarazione del 24 ottobre

2022, RI 1 ha fatto valere quanto segue:

"

(…) in data 09.09.2022 mi sono iscritta in disoccupazione, in data

02.01.2022

mi sono iscritta la prima volta, mi è stato negato il diritto perché

non avevo legami forti in Svizzera e che non sono considerata residente. Non

capisco perché non sono considerata residente perché io ho il monolocale dal

07.10.2021

a __________, pago le tasse, pago cassa malati, ho permesso B e non

ho diritto alla disoccupazione” (cfr. doc. 89/167).

Nel frattempo, la ricorrente è

stata invitata a presentarsi presso gli uffici della Cassa il 26 ottobre 2022

(cfr. doc. 90).

In occasione di tale incontro, e

meglio come risulta dal relativo verbale, RI 1 ha risposto come segue ai

quesiti postile dall’amministrazione:

"

Qual è stata la sua funzione/mansione all'interno della __________?

Cameriera sul __________

relativa alla __________.

Le facciamo di seguito

alcune domande in merito alla sua presa di posizione del 13 settembre 2022:

1.

Cosa intende con la

sua frase “il motivo del licenziamento io ho chiesto delle ferie dal 20

agosto al 30 agosto”?

Con un paio di

settimane di anticipo ho chiesto di poter prendere questi giorni di ferie che

mi sono stati accordati dal direttore.

2.

Quando scrive "prima

mi è stato dato un avviso di non scendere a __________" cosa intende?

La sede di lavoro è

a __________ dove partono i __________. Normalmente terminata la giornata

lavorativa scendevo a __________. Mi è capitato di chiedere di poter scendere a

Lugano __________ quando avevo terminato il servizio. Inizialmente mi veniva

concessa tale possibilità, successivamente facevo tale richiesta tramite email

e non ricevevo risposta.

Sono scesa due volte

senza avvisare il direttore o il responsabile.

(…)

4.

Per quale motivo non

entrava in servizio presso i luoghi predisposti?

Entravo sempre in

servizio a __________. Mi è capitato alcune volte di scendere al molo di __________

chiedendo il permesso al direttore, qualche volta è stata accettata la mia

richiesta, poche volte invece sono scesa senza permesso lasciando tutto in

ordine. Quando non c'erano clienti facevo tale richiesta.

(…)

6.

Voglia prendere

posizione in merito alla mancata presentazione sul posto di lavoro in data

10.07.2022

senza giustificazioni valide. Quali sono le sue giustificazioni?

Non ricordo di non

essermi presentata in data 10.07.2022. Mi è capitato una volta di arrivare in

ritardo. Ho il ragazzo che abita a __________ e in tale occasione ho avvisato

il direttore che avrei iniziato il servizio presso il __________ di __________.

(…)

Residenza:

In data 20 aprile 2022

la Cassa le aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto

non aveva il centro degli interessi in Svizzera, per poter valutare il suo

diritto alle indennità disoccupazione a decorrere dal 9 settembre 2022 le chiediamo

di specificarci se Ia sua situazione personale/abitativa nel frattempo è

cambiata, in caso affermativo le chiediamo di indicarci dettagliatamente cosa

si è modificato.

Nel suo scritto

consegnato in data 24.10.2022 indica che non è d'accordo sulla decisione di non

diritto in quanto ha un monolocale, paga regolarmente le tasse, paga la cassa malati

ed ha un permesso di soggiorno. Per quale motivo non ha fatto opposizione alla

decisione del 20.04.2022?

Pensavo, avendo

appena ricevuto il permesso B, di non avere diritto. Per tale motivo non ho

fatto opposizione.” (cfr. doc. 92-94/167).

Nel rispondere al (nuovo) “questionario

– residenza e centro degli interessi in Svizzera”, sottopostole

dall’amministrazione dopo il verbale, RI 1, rispetto alle risposte fornite al

precedente (cfr. supra), ha modificato e/o integrato le proprie precedenti

dichiarazioni indicando quanto segue:

-

Che l’ente locato sin da ottobre

2021.

avrebbe una metratura di “40-50 m2” (contro i 28 risultanti dal

contratto di locazione; cfr. supra);

-

che i propri genitori abitano in __________,

dove la madre è proprietaria di una casa ed il padre risiede in un ente locato;

-

di non essere sposata e di non

avere figli, mentre il proprio compagno “vive a __________”, in un ente

in affitto per il quale egli corrisponde la pigione;

-

di avere nel frattempo

sottoscritto un abbonamento di telefonia mobile presso __________ e di avere

intenzione di stipularne anche per la televisione e la telefonia fissa;

-

di non aver proceduto all’iscrizione

quale cittadina all’estero, non sapendo “se per i cittadini __________ è

obbligatorio”;

-

che prima di iscriversi in

disoccupazione si recava all’estero “1/2 volte all’anno (…) per vedere la

(…) famiglia” pernottando presso la propria madre;

-

che anche se non dovesse avere

diritto alle indennità di disoccupazione continuerebbe a risedere in Svizzera,

provvedendo al suo sostentamento chiedendo “aiuto al (…) compagno e alla (…)

amica”;

-

di aver lavorato come barista, nel

settore delle imprese di pulizia e della ristorazione su battello ed all’estero

a __________;

-

che il suo centro degli interessi

personali è in Svizzera, motivando tale dichiarazione alla luce del fatto che

nel nostro Paese – cui, questa volta, ha detto di essere collegata “dalle

amicizie e la vita quotidiana” - avrebbe “varie amiche” (cfr. doc.

84-88/167).

In aggiunta/modifica rispetto a

quanto allegato in occasione della precedente richiesta di indennità LADI, la

ricorrente ha trasmesso alla Cassa la seguente documentazione:

-

le ricevute di pagamento della

pigione per il periodo novembre 2021 - settembre 2022 (cfr. doc. 100-110/167);

-

l’abbonamento di telefonia mobile

stipulato con __________ a valere dal 4 giugno 2022 (cfr. doc. 129-131/167)

-

copia dell’estratto conto __________

anche per il periodo da marzo al 18 ottobre 2022 (cfr. doc. 146-154/167).

Da tale ultima documentazione

bancaria emergono, in particolare, oltre a diversi pagamenti a beneficio di una

carta ed accrediti in contanti da bancomat, i seguenti addebiti:

-

4.

marzo 2022: __________ fr.

20.26;

-

8.

aprile 2022: __________ fr.

120.-;

-

1° maggio 2022: __________ fr.

41.25;

-

3.

maggio 2022: __________ fr.

1'096.15;

-

3.

giugno 2022: __________ fr.

3.41; __________ fr. 12.01, __________ SA fr. 50.76;

-

4.

luglio 2022: __________ fr.

35.93; __________ fr. 102.56;

-

31.

luglio 2022: __________ fr.

69.60;

-

3.

agosto 2022: __________ fr.

52.40

(cfr. doc. 146-154/167).

Con decisione del 24 novembre

2022, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni LADI a decorrere

dal 9 settembre 2022 motivando il proprio provvedimento alla luce del fatto che

la residenza della medesima si situa all’estero, avendo ella costituito in

Svizzera tutt’al più una dimora temporanea. In particolare, l’amministrazione,

per quanto attiene alle disposizioni di diritto nazionale, ha stabilito quanto

segue:

" 4. Per

quanto riguarda il requisito di avere il centro delle proprie relazioni

personali nel luogo di dimora abituale (…) in concreto l’assicurata non ha

particolari relazioni personali né familiari in Ticino, mentre le persone con

le quali conserva il rapporto più stretto, i familiari, risiedono in __________,

in __________ e in __________.”.

Dal profilo del diritto

internazionale, invece, la Cassa ha concluso che la ricorrente non poteva

essere parificata ad una falsa frontaliera (cfr. doc. 78-83/167).

Con opposizione del 5 novembre

[recte: 6 dicembre] 2022, RI 1 ha fatto valere di risiedere “in pianta

stabile a __________”, e meglio come dimostrerebbero “il contratto di

affitto”, “le spese per l’abbonamento internet, l’assicurazione della

casa, oltre che la polizza di cassa malati” agli atti. La sua effettiva

residenza in Svizzera, a suo dire, sarebbe indipendente “dall’avere una

mamma in __________ o un fratello in __________ o ancora un fidanzato che abito

presso i propri genitori a __________”. RI 1, autorizzando

l’amministrazione “a richiedere ad __________ i relativi conteggi indicanti

l’effettivo consumo di energia” dell’ente locato, ha quindi chiesto

l’annullamento della decisione del 24 novembre 2022 ed il riconoscimento delle

postulate indennità LADI (cfr. doc. 43-44/167).

Dopo aver inizialmente convocato

l’assicurata ad un colloquio che si sarebbe dovuto tenere il 20 gennaio 2023

alle ore 10:00 presso gli uffici dell’amministrazione ed a fronte del fatto che

RI 1 si era palesata unicamente alle 10:40, in data 23 gennaio 2023 la Cassa ha

nuovamente invitato l’interessata a presentarsi per un colloquio, questa volta

il successivo 30 gennaio alle ore 14:00 (cfr. doc. 35/167).

Posticipato l’incontro alle ore 15:00

su richiesta della qui ricorrente, l’amministrazione ha sottoposto

all’interessata una serie di domande cui la medesima – ritenendo di “essere

residente in quanto ho sempre lavorato in Svizzera e ho comprovato le spese che

ho in Svizzera e il contratto di affitto” - ha risposto come segue:

"

Signora RI 1, in quale data si è trasferita in Svizzera?

Mi sono trasferita

in Svizzera da ottobre 2021, lo potete vedere dal contratto d’affitto che vi ho

consegnato.

Prima di arrivare in

Svizzera dove viveva?

Vivevo a __________,

in __________.

Viveva da sola

all’estero?

No, vivevo nella

casa del padre del mio compagno; dunque vivevo con loro.

Era una casa di

proprietà o in affitto?

È un appartamento in

affitto.

Chi pagava l’affitto?

Era il papà del mio

compagno a pagare l’affitto.

Com’era composto

l’appartamento dove abitava?

Due camere da letto,

sala, 1 bagno e cucina.

Per quale motivo ha

deciso di trasferirsi in Svizzera?

Era da tempo che

desideravo trasferirmi in Svizzera, abbiamo avuto un momento dove la relazione

di coppia non andava molto bene e ho così deciso di trasferirmi in Svizzera;

prima non potevo farlo in quanto il lavoro stagionale che avevo non mi dava la

sicurezza nei mesi da novembre a aprile e pertanto non potevo permettermi un

affitto da sola.

Da quando vive in

Svizzera ha sempre vissuto da sola?

Sì.

Da quanto stava

cercando appartamento?

Era da circa 2/3

mesi che cercavo appartamento, prima ho cercato di risolvere la questione del

contratto per avere la possibilità di richiedere un permesso B.

Conferma di avere un

compagno che abita a __________?

Sì lo confermo.

Da quando vive in

Svizzera quante volte si reca fuori Paese (es. per far visita ai genitori,

fratello e compagno)?

Dalla famiglia vado

circa una volta all’anno (genitori/fratello), dal compagno vado nei fine

settimana, durante la settimana resto in Svizzera per poter andare a lavorare.

Specifico che è più comodo restare in Svizzera in quanto sono anche vicino al

lavoro, attualmente sono in stato di gravidanza dunque faccio più fatica a svegliarmi

la mattina.

Per quale motivo va lei

dal suo compagno a __________ nei fine settimana e non viene lui da lei?

Lui non può entrare

in Svizzera, è stato espulso e non può farvi ritorno.

Il suo compagno lavora?

Sì, lavora a __________

come cameriere.

Quali sono i legami

personali che la legano alla Svizzera?

Legami personali in

Svizzera non ne ho, sono sola.

Ha un’autovettura o un

mezzo di trasporto di sua proprietà?

No. ADR mi muovo in

bus, non ho preso un abbonamento ma acquisto i biglietti quando ne ho bisogno.

Signora RI 1, a chi è

intestata l’auto __________ targata __________ con cui è arrivata questa

mattina?

È un’auto a noleggio

che mi ha noleggiato il mio compagno in quanto questo mese ne avevo bisogno per

spostarmi e fare delle visite ospedaliere presso la __________ o presso lo

studio del Dottor __________ in __________” (cfr. doc. 31-34/167).

Con decisione su opposizione del

9.

febbraio 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato

il proprio precedente provvedimento.

Da ultimo, giova rilevare che il

24.

ottobre 2022 RI 1 ha concluso con il __________ (sito in __________), un

contratto di lavoro come “cameriera barista” su chiamata (cfr. doc.

161/167) e non, quindi, come invece preteso dalla ricorrente (cfr. supra

consid. 1.2.) a tempo pieno.

In particolare, poi, dai

formulari “indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA),

rispettivamente dagli attestati del datore di lavoro in atti, risulta che RI 1

ha lavorato presso il __________, nel mese di ottobre 2022, dal 24 al 28 ed il

31.

(cfr. doc. 156-157; 159-160/167), mentre non vi avrebbe prestato servizio né

in novembre (cfr. doc. 41-42/167), né in dicembre 2022, allorquando ella

risultava, anzi, inabile per malattia al 100% (cfr. doc. 39/167). Nemmeno nei

mesi di gennaio e febbraio 2023 la ricorrente avrebbe lavorato nell’esercizio

pubblico (cfr. doc. 29-30; 23-24/167), mentre dal 9 all’11 marzo e dal 13 marzo

al 15 aprile ella è stata nuovamente dichiarata inabile al 100% per malattia

(cfr. doc. 2-3/167).

2.4

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato

ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché

l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle

proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.).

In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.

3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte l’accento va

posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281).

Inoltre va osservato che, secondo

la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un

carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA

e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del

29.

marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un

indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è

determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una

residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid.

2).

Con giudizio 8C_380/2020 del 24

settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza

secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto

soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto

il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale

vengono pretese le prestazioni.

Ne caso concreto, il TCA rileva

che RI 1, cittadina __________ al beneficio di un permesso di dimora B, ha

locato un monolocale a __________ a decorrere da ottobre 2021 (cfr. supra

consid. 2.3.).

La famiglia dell’assicurata

(madre, padre e fratello) risiede all’estero, rispettivamente in __________ e __________.

In Svizzera, la ricorrente non ha

parenti, mentre intrattiene una relazione sentimentale con un uomo residente a __________

il quale non può entrare nel nostro Paese, in quanto, secondo quanto affermato

dall’assicurata, è stato espulso (cfr. supra consid. 2.3.). È presso questo

compagno ed asseritamente il di lui padre che sino a settembre 2021 RI 1

viveva, tanto che, prima di avere il permesso tipo B, ella disponeva di un

permesso G per frontalieri e si diceva, sebbene faccia ora valere che tale

circostanza non fosse nota alle Autorità dell’__________, residente presso i

medesimi, in __________ (cfr. supra consid. 2.3.).

Determinante ai fini della

presente vertenza è la natura della relazione con questo compagno, che perdura

da anni e che è solida tanto che il medesimo sarebbe pronto a sostenerla

finanziariamente qualora ella non dovesse avere diritto alle prestazioni LADI.

Decisivo è il fatto che da questo

compagno la ricorrente - che da ultimo ha dichiarato di non aver in Svizzera

alcun legame personale (sebbene in precedenza avesse riferito di un paio di amiche)

e che al nostro Paese sarebbe legata “dallo stile di vita” - attenda un

figlio.

In simili condizioni, il TCA deve

concludere che il centro degli interessi personali dell’insorgente, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3

marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF

8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020

consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), è in Italia, e meglio a __________ dove, a 12.4

chilometri da __________ (cfr. Googlemaps), vive il padre del bambino che la

ricorrente porta in grembo.

L’insorgente

non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo

considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua

residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la

quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel

nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle

professionali (cfr. STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del

20.

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del

23.

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05

dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt

ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la

recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza

(cfr. supra consid. 2.2.).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

Il

fatto che l’assicurata abbia (o avesse) delle conoscenti in Svizzera è poi

ininfluente. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di

amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova

ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito

che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali

nel nostro Paese.

Neppure l’affiliazione ad una

cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro,

che il beneficiario di un permesso di dimora B è tenuto ad assicurarsi ex artt.

1.

cpv. 2 lett. a OAMal e 33 LStr). In tal senso, risulta inoltre comprensibile

anche il fatto ch’ella abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di

fiducia ed un ginecologo. Dagli atti risulta, peraltro, che per le cure

dentarie ella si reca invece all’estero (cfr. supra consid. 2.3.).

A

nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che la ricorrente abbia

stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che

lochi un appartamento del quale, quando non si reca dal compagno, fa

effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti. Acquisti, quelli

che RI 1 fa in Svizzera che, oltre ad essere minoritari rispetto a quelli fatti

nella vicina Penisola – dove la ricorrente ha indicato di recarsi per fare la

spesa 2.3. -, avvengono per lo più tra __________, __________ e __________,

e meglio sulla via che collega __________ a __________ o nelle immediate

vicinanze dell’__________ in cui risiede il compagno.

La ricorrente, che ha più volte

dichiarato di non disporre di un veicolo ad eccezione di quello, munito di

targa italiana, noleggiatole dal compagno nel mese di gennaio 2023 affinché

potesse recarsi alle visite mediche (cfr. supra consid. 2.3.), effettua inoltre

regolari acquisti presso benzinai della zona di __________, di modo che, con

ogni verosimiglianza ella dispone, invece, oltre che della patente rumena,

anche di un mezzo per spostarsi, evidentemente non immatricolato nel nostro

Paese.

In simili circostanze,

rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 9 febbraio 2023, la

Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in

relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata

in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA

38.2019.12

del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16

del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del

30.

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del

4.

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

2.5

Vista la conclusione alla quale

questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora di

stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions

Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in

particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento

(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in

vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due

Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,

DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del

Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;

SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi Regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati beneficiano

delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si

trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e

STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce

dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in

disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o

degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in

disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in

disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata

o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto

salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a

titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato

membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)

e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il

disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni

in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato

soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o

autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”;

cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono

alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha

pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe argomentazioni il

TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15

giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della

Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in

particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che

con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9

settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non

si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014

dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse

essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25

giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,

in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una

volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto

di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni

della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante

i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato la

sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza 38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità

di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal

marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione il TCA

è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni

precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza

38.2015.5

del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016,

in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del

18.

aprile 2016.

In una sentenza 8C_186/2017 del

1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il

Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un

assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo, il

ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno

quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato

falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65

comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in

disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";

"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di

opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche

stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non

ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata

8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello

statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”.

In una sentenza

38.2020.49

del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del

12.

marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto

stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine

gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li

suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in

Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale,

l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha

diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr.

Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,

pag. 181 – 209 (186-187)).

Sul tema cfr. anche STCA

38.2021.86

del 7 febbraio 2022 del 28 novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3

giugno 2022 e STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25

gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto

2021.

2.6

Nella presente fattispecie, sentita in occasione del

verbale del 30 gennaio 2023, che ha sottoscritto, RI 1 ha affermato di recarsi

dal compagno, a __________ “”nei fine settimana” (dichiarando che, in

settimana, “resto in Svizzera per poter andare a lavorare”

quando, e meglio come emerge dagli atti, nei mesi di novembre e dicembre 2022,

gennaio e febbraio 2023 non aveva prestato alcuna attività lavorativa; cfr.

supra 2.3.) e che il medesimo non può, da parte sua, raggiungerla in Svizzera

essendo stato espulso dal nostro Paese (cfr. supra consid. 2.3.).

In sede ricorsuale,

l’assicurata ha, prima, tentato di ridimensionare le proprie precedenti

dichiarazioni, affermando di recarsi a “__________ uno, max 2 giorni

alla settimana e nemmeno tutte le settimane”, che “Sovente non pernotto

neppure a __________ – neppure per una notte (…)” e che la sua presenza

nell’__________ sarebbe sporadica, e poi ha dichiarato di risiede

nell’appartamento di __________ “in pianta stabile perlomeno 6 giorni alla

settimana” (cfr. supra consid. 1.2.).

Ricordato, in ogni caso,

che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede

che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata

alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava

le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V

590.

consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF

8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017.

consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24

aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47), il TCA non può che concludere

che, recandosi settimanalmente a __________, dal compagno e padre del bambino

che ha in grembo, dal profilo del diritto internazionale la ricorrente deve

essere considerata frontaliera vera per cui non ha diritto alle prestazioni di

disoccupazione nel nostro Paese.

Come già sottolineato da questa

Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale

a livello europeo (cfr. Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit.,

pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i

lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V

169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre

2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015

e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad

alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente

diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del

paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del

15.

marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro

svolto”).

Su questo aspetto, Cueni,

“Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg.,

ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de

l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système

change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera

l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui

souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis

que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les

frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,

notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement

des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023

consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile

2022.

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti