38.2023.19
Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vive il compagno, padre del bambino che la ricorr. aspetta. In Svizzera ha solo una residenza secondaria. Vera frontaliera
5 giugno 2023Italiano78 min
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.19
CL/gm
Lugano
5 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 febbraio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9
febbraio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 24 novembre 2022 (cfr. doc. 78-83/167) e negato a RI 1 (cittadina
rumena a beneficio di un permesso di dimora “B”, classe 1996, attiva
sino ad agosto 2022 presso la __________ in qualità di “addetta alla
ristorazione”; cfr. doc. 2-3/134) le indennità di disoccupazione postulate dall’assicurata
a valere dal 9 settembre 2022. L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che RI 1
non può essere considerata residente in Svizzera, bensì in Italia, e meglio
come segue:
"
(…) 2. (…) Dalla documentazione agli atti e dagli ulteriori accertamenti
esperiti dalla Cassa, in particolare con verbale d’audizione del 30 gennaio
2023, è emerso quanto segue:
·
La signora RI 1 si reca settimanalmente, nei fine settimana, a __________
presso l’abitazione che il suo compagno condivide con i di lui genitori;
·
Il compagno della signora RI 1 non può venire in Svizzera in
quanto è stato espulso dallo Stato Svizzero e, per questo motivo, non può farvi
ritorno;
·
La signora RI 1 si trova attualmente in stato di gravidanza.
Visto quanto precede, la qui opponente ha il centro delle proprie
relazioni personali all’estero, e più precisamente, il legame più forte, quello
con il suo compagno, si trova a __________, a 14 chilometri dal suo domicilio e
pertanto non può essere considerata residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8
cvp. 1 lett. c LADI. Di conseguenza sotto questa profilo la decisione della
Cassa merita tutela.
3. Tuttavia, ritenuto che la signora RI 1 lavorava in Svizzera ma
è cittadina rumena e residente in Italia ai sensi della LADI, occorre valutare
se la medesima possa ottenere l’ID sulla base delle disposizioni di diritto
internazionale (…)
Come emerso dagli accertamenti effettuati dalla Cassa, la signora
RI 1 si reca in Italia dal compagno ogni fine settimana.
Ne discende che la signora RI 1 è una “vera” frontaliera ai sensi
dell’art. 1 lett. f RB poiché rientra in Italia almeno una volta al giorno o
una volta alla settimana. Alla luce di tutto quanto precede, l’opponente è
parificata a una vera frontaliera ai sensi dell’art. 65 RB e pertanto non ha
diritto all’ID per il periodo dal 9 settembre 2022” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento delle prestazioni LADI postulate
(cfr. doc. I).
A
sostegno delle proprie pretese, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
"
(…)
3) A mente della
scrivente (…) la questione non si pone nei termini indicati nel contesto della
decisione impugnata che in buona sostanza verte su pure e semplici
supposizioni, dovute ad un rapporto sentimentale tra la scrivente e una persona
residente a __________, piuttosto che con una famiglia residente in __________
o ancora, con un fratello residente in __________.
La scrivente è di
nazionalità rumena, ho una famiglia che risiede nel mio Paese natale, che
visito molto raramente. Ho un fratello che risiede in __________ a cui rendo
visita una volta all’anno durante il periodo delle mie vacanze.
Coltivo effettivamente
una relazione con un ragazzo residente in __________ dal quale sono anche in
stato di gravidanza e presso il quale ho in passato anche provvisoriamente
risieduto.
In questa sede
sottolineo il carattere di provvisorietà, conto tenuto che il mio ragazzo vive
a __________ in un appartamento presso suo padre e nel quale abita pure suo
fratello. Un appartamento con sole due stanze, tanto che nel periodo in cui
provvisoriamente ho risieduto dormivo in sala su di un divano letto e dunque una
mia presenza fissa non sarebbe mai stata approvata dall’autorità comunale di __________,
in ragione delle scarse dimensioni dell’appartamento e conto tenuto che vi
fossero già domiciliati, il mio ragazzo, suo padre e suo fratello.
4) Conseguentemente ho
locato un appartamento in __________; appartamento vicino al mio luogo di
lavoro e meglio presso il “__________”, ove fungo da cameriera a tempo pieno; __________
situato sempre in __________, ma al numero __________. Innegabile al riguardo
la comodità per la sottoscritta – sprovvista di automobile – di raggiungere a
piedi in pochi metri il luogo di lavoro. In questa sede si produce copia del
contratto di lavoro, rispettivamente del contratto di locazione.
(…)
5) In ragione del fatto
che la scrivente (…) lavora a __________ a tempo pieno, non disponendo peraltro
di un mezzo di locomozione privato e dovendo far capo al servizio bus, mi reco
in __________ uno, max 2 giorni alla settimana e nemmeno tutte le settimane.
Sovente non pernotto neppure a __________ – neppure per una notte – e ciò in
ragione dell’appartamento piuttosto piccolo in cui vive il mio fidanzato.
Appartamento peraltro intestato al padre del mio fidanzato che, per evidenti
ragioni non è neppure troppo entusiasta della mia presenza, difficilmente
gestibile, benché del tutto sporadica.
6) Il contratto di
locazione della scrivente comporta una pigione, comprensiva delle spese
accessorie. Negli scorsi giorni mi sono pertanto recata presso
l’amministrazione dell’immobile allo scopo di chiedere l’estratto del consumo
dell’energia elettrica, rispettivamente dell’acqua. L’amministrazione, che
rimane a disposizione di Codesto Tribunale d’appello, conferma che purtroppo il
computo dell’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua è riferito all’intero
palazzo, senza nessuna divisione in millesimi. Da cui l’impossibilità da parte
della scrivente ricorrente di dimostrare l’utilizzo regolare dell’appartamento
nel quale comunque vivo in pianta stabile perlomeno 6 giorni alla settimana. Che
poi, durante il mio giorno di riposo vada a rendere visita ad una persona
residente in __________, non inficia la mia presenza costante nell’appartamento
locato in __________. Idem, dicasi della mia famiglia residenze in __________ o
di mio fratello residente in __________ che sono solita visitare una volta
all’anno durante le mie vacanze.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella propria risposta di causa, la
Cassa ha postulato la reiezione del ricorso e, oltre a richiamare le
motivazioni già esposte nella decisione su opposizione, ha osservato quanto
segue:
"
(…)
2. Le circostanze
addotte dalla ricorrente e che proverebbero che ha il centro degli interessi in
Svizzera, (…) sono unicamente degli indizi in questa direzione. La Cassa
ritiene però che non siano sufficienti a ribaltare la tesi, secondo cui il
centro degli interessi della ricorrente sia in Italia, a __________. Qui
infatti si trova il suo legame familiare più stretto (il compagno, da cui
attende un figlio), [ndr: da cui] ella si reca uno/due giorni alla settimana
(…). La Cassa rileva come la signora RI 1, in data 30 gennaio 2023, abbia
affermato di recarsi un giorno alla settimana a __________ dal proprio
compagno, in sede ricorsuale ha indicato uno/due giorni alla settimana seppure
non tutte le settimane (…) poi in modo sporadico (…). Al pt. 6 dell’atto ricorsuale,
la signora RI 1 indica di utilizzare l’appartamento perlomeno 6 giorni alla
settimana, confermando di recarsi un giorno alla settimana a __________ dal
proprio compagno.
Dal verbale del 30
gennaio 2023 si evince come la qui ricorrente abbia affermato di aver vissuto,
prima dell’ottobre 2021, in __________, cioè presso l’appartamento del proprio
compagno. Dal verbale del 26 ottobre 2022, la signora RI 1 ha anche affermato
come le è capitato (a volte con il permesso del direttore a volta senza alcun
permesso) di scendere al molo di __________. Al pt. 6 del medesimo verbale ha
giustificato la sua mancata presenza sul posto di lavoro “… Non ricordo di
non essermi presentata in data 10.07.2022. Mi è capitato una volta di arrivare
in ritardo. Ho il ragazzo che abita a __________ e in tale occasione ho
avvisato il direttore che avrei iniziato il servizio presso il molo di __________”.
Inoltre, dal verbale
del 30 gennaio 2023, ha affermato di non avere legami personali in Svizzera. Ha
indicato che i suoi spostamenti vengono effettuati con il mezzo pubblico,
acquistando di volta in volta i biglietti, per poi successivamente indicare di
avere temporaneamente un’auto a noleggio (targata __________) per spostarsi
all’interno di __________. (…)
A mente della Cassa, la qui ricorrente ha il centro delle proprie relazioni
personali a __________ (che dista 14 km da __________), ove risiede il suo
compagno e dove ha vissuto con lui fino a settembre 2021. Dopo aver preso in
locazione l’appartamento a __________, ha comunque indicato di recarsi
regolarmente (un giorno a settimana) a __________, affermando come il compagno
abbia il divieto di entrata in Svizzera.” (cfr. doc. III).
1.4. In data 24 marzo 2023, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è
la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di
disoccupazione dal 9 settembre 2022.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere
per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di
residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20
gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal
senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con
la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la
LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13
cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora
dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del
23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale
federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha
sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale
con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA
2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_245/2016 del
19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni
personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati
Fatti
i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di
svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).
In una sentenza 8C_420/2017 del
21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile
il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la
quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6
febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza
all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di
tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era
attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento
di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non
dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte
cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare
una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali
hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,
il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia
fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole
frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli
accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della
residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali,
trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza
8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha
mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la
lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto
questo profilo sono infondate. (…)”.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata
sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA
38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA
38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021
del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA
38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA
38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e la STF
8C_172/2022 del 28 novembre 2022, la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e la STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5
settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale
federale ha stabilito che:
"
(…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di
occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui
era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca
– è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione
svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto
all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora
abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o
dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto
di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se
necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve
segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019
del 5 agosto 2019, massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28
gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di
nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,
nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della
moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di
proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha
dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le
indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In
una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.
377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B
la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera,
che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo
il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha
la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo
della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera,
abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente
il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
In
una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il
Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed
americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la
disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i
genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato
deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di
risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte,
non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di
dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e
l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere
il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).
In
un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato
che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove
aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima
si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il
mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove
disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua
residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua
costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato
avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna
dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28
novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un
assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la
rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.
c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali,
stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali
dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si
recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte
circostanze, il ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese
dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e
meglio come segue:
"
4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non
aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo
cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il
modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in
Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la
moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti
amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie
avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica.
Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato
permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure
non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi
impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le
sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera.
Il Tribunale cantonale
non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in
quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi
personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e
regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il
ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi
personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non
poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo
in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere
esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione
ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato
arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021
il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si
recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
4.2.3. Il
ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto
conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che
non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in
Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari
e amici.
Il Tribunale cantonale
non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente
era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista
il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza
effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio
in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI.
4.2.4. Il
ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi
personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale
avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui
intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare
il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun
obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il
centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava.
Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a
spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il
Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in
Svizzera solo a partire da quel momento.
È vero che, nel caso di
coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi
personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo
è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso
del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per
stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro
delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in
Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza
che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che
avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a
quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente
oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In
effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e
ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione
delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui
non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte
partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non
sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro
delle sue relazioni personali era in Italia.
4.2.5. Il
ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale
abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per
determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati
in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia,
pur essendo domiciliati in Svizzera.
Il ricorrente faceva
certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in
Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a
sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si
trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo occasionalmente.
4.2.6. Il
ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di
disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in
Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni
della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in
Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che
la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il
luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime
dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro
scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente
risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni.
Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di
arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che
il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante
il periodo in questione.”.
Infine, con sentenza 8C_440/2022
del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato
da un assicurato contro la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e ribadito la
rilevanza, in relazione alla residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo
che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si
trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie.
Il ricorrente non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese dove
era ospitato dalla figlia della propria consorte, e meglio come segue:
" 4.1. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto, in modo oltremodo diffuso
ma completo, le basi legali nel concreto applicabili e la relativa
giurisprudenza federale alla quale si rinvia. A tale riguardo, giova ribadire
che, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità
di disoccupazione se, fra l'altro, risiede in Svizzera. Questo concetto di
residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni
(THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol.
XIV, 3a ed. 2016, pag. 2319 n° 180), impone una residenza effettiva in
Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (DTF 125 V 465 consid.
2a; 115 V 448 consid.
1). Tale condizione implica quindi la presenza fisica dell'assicurato in
Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure l'intenzione di stabilirvi
per creare il proprio centro di vita (DTF 138 V 186 BORIS
RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 cpv.
1 lett. c LADI). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali,
ancorché intense, con la Svizzera non sono sufficienti (sentenza 8C_326/2020
del 4 agosto 2020 consid. 3). Il fatto di avere un indirizzo ufficiale in
Svizzera e di pagare le imposte nel nostro Paese non è determinante se altri
indizi permettono di concludere all'esistenza di una residenza abituale
all'estero (sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2; sentenza C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3). La vicinanza della residenza alla
frontiera, segnatamente nel Sottoceneri, impone inoltre un maggior rigore
nell'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ciò al fine di sincerarsi
che l'assicurato abbia effettivamente il centro delle sue relazioni personali
in Svizzera (sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.3).
4.2. La nozione di
residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal
domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale
(art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli
stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a). Il presupposto della residenza in Svizzera non può inoltre essere ammesso
o negato a priori oppure stabilito in maniera astratta, ma può essere
analizzato unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del
singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid.
5). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli
soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (DTF 148 V 209 consid.
4.3; sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2). Va inoltre rilevato
che, per prassi invalsa, nell'accertamento dei fatti il giudice deve dare più
peso alle prime dichiarazioni dell'assicurato poiché generalmente espresse in
un momento in cui egli non è ancora pienamente cosciente delle relative
conseguenze giuridiche (DTF 142 V 590 consid.
5.2; sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2).
4.3. Invano, il
ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale. Egli mette
in luce soltanto alcuni elementi, sorvolando su altri, come se il Tribunale
federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Il
ricorrente, se non in maniera generica, non dimostra infatti l'insostenibilità
degli accertamenti della Corte cantonale (consid. 1.2), ma si duole unicamente
del peso dato asseritamente ad alcune prove. Nella misura in cui il ricorrente
si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici ticinesi rispetto agli
atti di causa nonché alle sue dichiarazioni circa la frequenza del proprio
rientro in Italia e la residenza della moglie a Campione d'Italia, egli non ne
dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la
sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul potere discrezionale di
cui gode il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2). Non basta infatti opporre il proprio punto di vista alle conclusioni
del giudizio impugnato attraverso critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid.
1.3).
4.4. Ad ogni buon
conto, le motivazioni dei giudici cantonali sono convincenti. Le circostanze
fattuali evocate dal ricorrente - che corrispondono in larga misura a quelle
presentate dinanzi all'autorità inferiore - non sono sufficienti a rimettere in
discussione l'argomentazione della Corte cantonale. I diffusi considerandi
della decisione avversata denotano, invero, che i giudici ticinesi hanno
valutato tutti gli elementi pertinenti per l'accertamento dei fatti e
ampiamente esaminato le censure del ricorrente. Accordando maggiore rilevanza
alle prime dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha rilevato che quest'ultimo si recava in Italia dalla moglie
quasi tutti i giorni, pernottandovi almeno 2-3 notti a settimana e che le spese
da lui sostenute nei due anni antecedenti all'iscrizione alla disoccupazione si
effettuavano in maniera regolare e preponderante nella zona di Campione
d'Italia (consid. 3.1). Nel merito delle censure e delle motivazioni
ricorsuali, la Corte cantonale ha poi segnatamente evidenziato che la
corrispondenza del ricorrente non confluiva alla residenza svizzera a
F.________ (Lugano) presso la figliastra bensì a E.________ (Comune più
prossimo a Campione d'Italia), che il fatto che egli nutra relazioni di
amicizia in Svizzera e sia (obbligatoriamente) affiliato ad una cassa malati
non è di per sé atto a modificare l'esito della vertenza e che la
sottoscrizione di abbonamenti di telefonica mobile ed internet in Svizzera,
così come le occasionali spese in Ticino (se confrontate con quelle svolte nei
pressi di Campione d'Italia), non possono giovare alla sua posizione. I giudici
cantonali, nell'ambito del loro potere discrezionale, hanno inoltre rilevato
alcune incongruenze afferenti alla residenza del ricorrente a F.________ (Lugano),
nonché alle asserite circostanze che lo avrebbero indotto a vendere la propria abitazione
in Ticino e a trasferire la residenza della moglie a Campione d'Italia. Più
precisamente, la Corte cantonale ha osservato che, se da un lato, in sede
ricorsuale il ricorrente ha preteso che il trasferimento della moglie in Italia
fosse avvenuto in data 5 marzo 2019 in quanto la di lei madre era malata da
anni, d'altro lato, dagli atti di causa emerge ch'egli aveva sottoscritto il
contratto di locazione dell'appartamento a Campione d'Italia già nel dicembre
2018 a valere per il mese successivo, quindi tre mesi prima rispetto a quanto
fatto dalla suocera che è giunta a Campione d'Italia il 1° aprile 2019. Tali
circostanze si porrebbero inoltre in contrasto con quanto dichiarato alla Cassa
disoccupazione laddove il legale del ricorrente ha precisato che la vendita
dell'appartamento di E.________ sarebbe avvenuta prima della malattia della
suocera. Non si può quindi ragionevolmente ammettere che i giudici ticinesi
abbiano ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omesso
senza ragioni valide di tenere conto di una prova suscettibile di modificare
l'esito della lite e neppure negato, per mezzo di un'interpretazione
insostenibile, un fatto (i.c. la residenza del ricorrente in Svizzera) in
aperto contrasto con gli atti di causa (consid. 1.2; DTF 145 I 26 consid.
1.3). Le critiche ricorsuali sono pertanto infondate sotto questo profilo.
4.5. A tale
riguardo, il ricorrente sembra dimenticare che, in applicazione dell'abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 353 consid.
5b con rif.), una prova è ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi
vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di
altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in
considerazione in maniera decisiva (DTF 144 III 264 consid.
5.2; sui diversi gradi di prova: sentenza 4A_6/2019 del 19 settembre 2019
consid. 4.2). Il giudice delle assicurazioni sociali deve quindi seguire la
situazione di fatto che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile
di tutte (DTF 126 V 353 consid.
5b con rinvii). Nel caso concreto, è del resto più probabile che, tutto ben
ponderato, il centro delle relazioni personali del ricorrente fosse in Italia,
dove i coniugi disponevano di un'abitazione spaziosa, e non in Ticino,
territorio in cui almeno dal 2020 l'insorgente si vedeva costretto, ospitato
dalla figlia di sua moglie, ad occupare soltanto una stanza e convivere con la
famiglia di quest'ultima - posto anche ch'egli non sembra aver mai specificato
l'entità dei rapporti personali con la figliastra. Vero è che il ricorrente
abbia già vissuto e lavorato in Svizzera per diversi anni e conseguentemente
creato dei rapporti privilegiati con il nostro Paese. Tuttavia, a fronte di una
debita analisi delle prove, segnatamente del trasferimento della moglie in
Italia, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con il diritto federale,
che tali circostanze non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza
abituale in Svizzera.”.
2.3. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 - cittadina __________, al beneficio di un
permesso di dimora “B” rilasciatole 1° febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.1. e
doc. 54/134) – prima di annunciarsi in disoccupazione a decorrere dal 9 settembre
2022, aveva già presentato una domanda tesa all’erogazione delle prestazioni
LADI, e meglio dal 2 gennaio 2022.
Anche in quel caso, l’assicurata
aveva da ultimo lavorato alle dipendenze delle __________, più precisamente dal
1° luglio al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 9-12/134 e 14-15/134).
Nella disdetta del rapporto di
lavoro, intimata alla ricorrente dalla (ex) datrice brevi manu il 30 novembre
2021, è stato precisato che “il suo rapporto di lavoro terminerà
temporaneamente il 31.12.2021 e riprenderà il 01.04.2022”, in vista,
quindi, del “reimpiego all’inizio della prossima stagione” (cfr. doc.
17/134).
Giova rilevare che, allorquando
il 28 giugno 2021 aveva sottoscritto il contratto di lavoro in questione, la
ricorrente si era detta a beneficio di un permesso per frontalieri tipo “G”
indicando di risiede a __________ (località nella quale ha precisato di aver
precedentemente lavorato come barista; cfr. doc. 57/134), segnatamente in __________,
e meglio presso quello che, come si vedrà, ha poi indicato essere il domicilio
del compagno (cfr. 18/134).
Già in occasione di questa prima
domanda d’indennità di disoccupazione l’assicurata aveva annunciato alla Cassa
di essere domiciliata a __________, in __________ (cfr. doc. 50/134; data che
sul permesso “B” figura a valere quale “data di entrata” cfr. doc.
55/134), e di essere assicurata presso __________ per quanto attiene
all’assicurazione malattia LAMal (cfr. doc. 51/134).
L’8 marzo 2022, la Cassa ha
chiesto alla ricorrente di fornire riscontro ad una serie di quesiti, ciò che RI
1 ha così fatto:
" 1. Per
quale motivo, nell’ottobre 2021, ha deciso di trasferirsi in Ticino?
Mi sono trasferita
per lavoro!
Considerandi
2.
Aveva già vissuto in
Svizzera in precedenza? (…)
NO
3.
In quale periodo
esattamente ha vissuto a __________?
Dal 2020 fino al
2021.
Quel periodo vivevo con mio ex ragazzo e sua famiglia.
4.
In quel periodo
viveva sola o in un appartamento condiviso? (…)
Non è possibile
avere contratto di affitto perché superava il numero massimo di residenti e non
ero registrata.
5.
Dagli estratti conto
consegnati notiamo che dal 6 gennaio al 19 gennaio 2022 circa vi sono numero
transazioni all’estero; sul modulo IPA ha indicato di essere stata assente dal
4.
al 18 gennaio 2022; voglia indicarci in tale periodo dove si trovava e per
quale motivo.
Dal 4 gennaio fino
all’8 mi trovavo a __________. Dall’8 gennaio fino al 17 gennaio, è arrivato
mio fratello con la macchina a prendermi per andare in __________ dove lui
vive, per motivo di possibilità del lavoro. Infine non è andato a termine
perché non era tipo di lavoro per me (il lavoro si trattava di macellare i
maiali).
6.
Ha parenti o legami
affettivi o di amicizia in Italia? In caso affermativo voglia specificare nel
dettaglio (…).
Non ho parenti o
legami in Italia. Vado solo per la spesa.
7.
Ha parenti o legami
affettivi o di amicizia in Svizzera? In caso affermativo voglia specificare nel
dettaglio (…).
Ho 2 amiche __________
(…) e __________. (cfr. doc. 73 e 79/134)
e di rispondere al “questionario
– residenza e centro degli interessi in Svizzera”
contestualmente
trasmessole. La ricorrente ha così comunicato all’amministrazione:
-
di non possedere abitazioni in
Svizzera;
-
che la propria residenza primaria
si trova a __________, in __________;
-
che l’abitazione in questione “è
in affitto” e che locatrice è la “__________”;
-
che mensilmente corrisponde fr.
750.- a valere quale pigione;
-
che non condivide con altri l’ente
locato;
-
che i suoi effetti personali si
trovano in __________, indicando che trattasi di un “appartamento arredato”;
-
di avere stipulato “un’assicurazione
legata all’abitazione” presso __________;
-
che i propri genitori abitano in __________,
dove la madre è proprietaria di una casa, mentre il fratello abita in __________,
in un ente locato;
-
che non dispone di veicoli;
-
che ha un conto corrente bancario
presso __________ ed una carta __________;
-
di non aver proceduto
all’iscrizione quale cittadino all’estero;
-
che prima di iscriversi in
disoccupazione non si recava mai all’estero;
-
che nemmeno dopo aver postulato le
indennità LADI vi si reca;
-
che anche se non dovesse avere
diritto alle indennità di disoccupazione continuerebbe a risiedere in Svizzera,
provvedendo al suo sostentamento tenuto conto che “gennaio, febbraio, marzo”
sono “mesi non lavorativi per fermo del battello” e che la stavano “aiutando
con dei prestiti in privato”, mentre gli altri “9 mesi sono lavorativi
con contratto”;
-
di avere un medico di famiglia ed
un’assicurazione malattia nel nostro Paese;
-
di essersi formata in __________
nel settore dell’industria alimentare;
-
di aver lavorato come barista, nel
settore delle imprese di pulizia e della ristorazione su __________;
-
di non avere una previdenza
privata (III pilastro);
-
di non essere membro di
associazioni e di non avere abbonamenti a giornali o riviste;
-
che il suo centro degli interessi
personali è in Svizzera (“miei interessi sono per lavoro e abitazione”),
cui “oltre al lavoro”, la “collega lo stile di vita” (cfr. doc.
75-78/134).
In allegato alle proprie risposte,
la ricorrente ha trasmesso la seguente documentazione:
-
Il contratto di locazione
sottoscritto il 30 settembre 2021 per l’ente sito in __________, composto da un
locale per totali 28 mq, adibito ad abitazione per uso personale (una persona),
per una pigione di fr. 750.- mensili (cfr. doc. 80-81/134);
-
Le conferme di pagamento della
pigione per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. 84-87/134);
-
La conferma di versamento del
deposito garanzia e della corresponsione della pigione per il mese di ottobre
2021.
(cfr. doc. 88/134);
-
Copia del pagamento del canone
radiotelevisivo per il 2021 (cfr. doc. 89/134);
-
Copia del pagamento del premio “assicurazione
responsabilità civile privata” __________ (cfr. doc. 90-91/134);
-
Copia dei pagamenti dei premi assicurazione
di base (LAMal) e complementare (LCA) __________ (cfr. doc. 92-93/134);
-
Copia della licenza di condurre
rumena (cfr. doc. 114-115/134);
-
Copia dell’estratto conto __________
per il periodo dall’8 ottobre 2021 al 3 marzo 2022 (cfr. doc. 94-110/134).
Da tale ultima documentazione
bancaria emergono, in particolare - oltre a spese riconducibili all’acquisto di
generi alimentari sul suolo italiano, come dichiarato dalla ricorrente; cfr.
supra -, i seguenti addebiti:
-
11.
novembre 2021: __________ fr.
40.-;
-
15.
novembre 2021: __________ fr.
154.97
(__________);
-
24.
novembre 2021: __________
fr. 45.-;
-
2.
dicembre 2021: __________ fr.
750.-;
-
10.
dicembre 2021: __________ fr.
76.68
(__________);
-
12.
dicembre 2021: __________ fr.
21.-;
-
13.
dicembre 2021: __________ fr.
37.15;
-
21.
dicembre 2021: __________ fr.
26.45;
-
22.
dicembre 2021: __________ fr.
14.90;
-
23.
dicembre 2021: __________ fr.
31.07;
-
31.
dicembre 2021: __________ fr.
28.95
e __________ fr. 15.50;
-
1.
gennaio 2022: __________ fr.
11.90
e __________ fr. 20.45;
-
3.
gennaio 2022: __________ fr.
7.95
e 10.65; __________ fr. 30.01 e 32.18; __________ fr. 750.-;
-
4.
gennaio 2022: __________ fr.
39.40;
-
5.
gennaio 2022: __________ fr.
29.99
e __________ fr. 30.30;
-
6.
gennaio 2022: __________ fr.
19.95; __________ fr. 50.03; __________ fr. 3.02 e 13.21; __________ fr. 22.23;
-
8.
gennaio 2022: __________ fr.
3.46; __________ tre addebiti da fr. 3.35 l’uno, uno da fr. 5.38 e uno da fr.
12.06, __________ fr. 26.12; __________ fr. 6.66;
-
17.
gennaio 2022: prelevamento __________
fr. 63.09;
-
20.
gennaio 2022: __________ fr.
9.-;
-
23.
gennaio 2022: __________ fr.
37.74;
-
26.
febbraio 2022: __________ fr.
20.05;
-
1.
marzo 2022: __________ fr.
30.03;
-
2.
marzo 2022: __________ fr. 20.03
(cfr. doc. 94-110/134).
Il 24 febbraio 2022 vi è poi
stato un accredito effettuato dal bancomat __________ di __________ (cfr. doc.
94/134).
Con dichiarazione del 28 marzo
2022.
– dopo che l’amministrazione le aveva chiesto di trasmettere copia delle
fatture “internet, telefono fisso, cellulare e TV” (cfr. doc. 72/134) -
la ricorrente ha comunicato alla Cassa di “non aver telefono fisso e
abbonamenti che riguardano cellulare, internet e tv”, di usare “una
prepagata che ricarico ogni mese di 30.- fr. (__________)” e di non
possedere alcun televisore (cfr. doc 71/134).
Con decisione del 20 aprile 2022,
cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha negato all’assicurata il
diritto a percepire le indennità di disoccupazione, ritenendo che la residenza
della medesima si trova all’estero, e meglio dove vivono le “persone con le
quali conserva il rapporto più stretto”, allora identificate
dall’amministrazione nei familiari di RI 1, residenti in “__________ ed in __________”.
Non, quindi, in Svizzera, dov’ella ha “costituito tutt’al più una dimora temporanea”.
Il diritto alle prestazioni LADI le era stato negato anche dal profilo del
diritto internazionale (cfr. doc. 63-68/134).
Dopo che il nominativo della qui
ricorrente era stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 1° aprile
2022, avendo la medesima ripreso a lavorare per la __________ (cfr. doc.
119-120/134), RI 1 ha nuovamente postulato il diritto alle prestazioni LADI, e
meglio a decorrere dal 9 settembre 2022, dichiarandosi disposta a lavorare a
tempo pieno, indicando che il rapporto lavorativo era durato dal 1° aprile al
27.
agosto 2022, che l’ultimo giorno di lavoro era stato il 18 agosto 2022 e che
il motivo della disdetta, intimatale del datore, “Non è stato chiarito!”
(cfr. doc. 48-49/167).
Dall’attestato del datore di
lavoro sottoscritto dalla __________ il 28 settembre 2022 emerge, invece, che
il rapporto lavorativo con la ricorrente si è interrotto il 18 agosto 2022 a
causa di un licenziamento immediato, motivato dall’ “abbandono reiterato del
posto di lavoro senza preavviso” da parte della dipendente (cfr. doc.
52-53/167).
Dalla disdetta del rapporto di
lavoro di data 19 agosto 2022 risulta quanto segue:
"
in merito a quanto accaduto in data 28.07.2022, quando l’impiegata RI 1
abbandonava il posto di lavoro lasciando l’__________ al __________ in __________
invece che rientrare, come da accordi intercorsi, presso il __________, per
svolgere le mansioni di pulizia e ricarico della merce venduta durante la
giornata di lavoro e, dopo l’ammonimento del giorno 11.07.2022
Comunico che il
comportamento reiterato costituisce una violazione del suo contratto di lavoro
che non possiamo tollerare. Pertanto le comunichiamo la risoluzione con effetto
immediato del suo contratto di lavoro con la __________” (cfr. doc. 58 e
167/167).
Chiamata ad esprimersi sui motivi
della disdetta del rapporto di lavoro, il 13 settembre 2022 la ricorrente ha
comunicato all’amministrazione quanto segue:
"
Il motivo del licenziamento: io ho chiesto delle ferie dal 20 agosto al
30.
agosto. Prima di partire mi hanno chiamato per venire in ufficio da loro, io
non ho potuto andare, dopo che sono arrivata dalle vacanze, avevo la lettera
mandata a casa del licenziamento. Prima mi è stato dato un [illeggibile] di non
scendere a __________ centrale. Io ho chiesto permesso a volte di scendere a
Lugano, mi hanno dato permesso di scendere lì quando chiedevo. È capitato
qualche volta di scendere a __________ invece di [ndr: che] in navigazione. Mi
hanno vista una volta che ero a __________ in stazione del bus e non sul __________.
Non ho chiamato per chiedere permesso perché il mio lavoro lo facevo, le
pulizie e carico le facevo mattina come era messo d’accordo con loro. Scendevo
a volte prima perché finivo tutto, ero stanca perché a volte facevo tante ore e
speciale che avevano, anche la sera fino a mezzanotte, la mattina dopo iniziavo
presto fino a sera. Non ho chiamato quelle volte perché nel weekend non mi
rispondeva nessuno quanto chiamavo. Sono stati giorni che non avevo riposi a
settimana, avevo solo 1. Ora che la stagione è finita, come anno scorso, ci
hanno lasciato a casa, ora hanno trovato un motivo di lasciarmi a casa. Io mio
lavoro lo faceva sempre bene anche in più di quelle che dovevo. E ci sono anche
le persone che possono confermare (…)” (cfr. doc. 54-55/167).
Il 13 ottobre 2022 la Cassa ha
chiesto alla ricorrente di precisare se, rispetto a quanto il diritto alle
prestazioni LADI le era stato negato con decisione del 20 aprile 2022 (cfr.
supra), “la sua situazione/personale/abitativa nel frattempo è cambiata”,
chiedendo, in caso affermativo, di “indicare dettagliatamente cosa si è
modificato” (cfr. doc. 91/167).
Con dichiarazione del 24 ottobre
2022, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
"
(…) in data 09.09.2022 mi sono iscritta in disoccupazione, in data
02.01.2022
mi sono iscritta la prima volta, mi è stato negato il diritto perché
non avevo legami forti in Svizzera e che non sono considerata residente. Non
capisco perché non sono considerata residente perché io ho il monolocale dal
07.10.2021
a __________, pago le tasse, pago cassa malati, ho permesso B e non
ho diritto alla disoccupazione” (cfr. doc. 89/167).
Nel frattempo, la ricorrente è
stata invitata a presentarsi presso gli uffici della Cassa il 26 ottobre 2022
(cfr. doc. 90).
In occasione di tale incontro, e
meglio come risulta dal relativo verbale, RI 1 ha risposto come segue ai
quesiti postile dall’amministrazione:
"
Qual è stata la sua funzione/mansione all'interno della __________?
Cameriera sul __________
relativa alla __________.
Le facciamo di seguito
alcune domande in merito alla sua presa di posizione del 13 settembre 2022:
1.
Cosa intende con la
sua frase “il motivo del licenziamento io ho chiesto delle ferie dal 20
agosto al 30 agosto”?
Con un paio di
settimane di anticipo ho chiesto di poter prendere questi giorni di ferie che
mi sono stati accordati dal direttore.
2.
Quando scrive "prima
mi è stato dato un avviso di non scendere a __________" cosa intende?
La sede di lavoro è
a __________ dove partono i __________. Normalmente terminata la giornata
lavorativa scendevo a __________. Mi è capitato di chiedere di poter scendere a
Lugano __________ quando avevo terminato il servizio. Inizialmente mi veniva
concessa tale possibilità, successivamente facevo tale richiesta tramite email
e non ricevevo risposta.
Sono scesa due volte
senza avvisare il direttore o il responsabile.
(…)
4.
Per quale motivo non
entrava in servizio presso i luoghi predisposti?
Entravo sempre in
servizio a __________. Mi è capitato alcune volte di scendere al molo di __________
chiedendo il permesso al direttore, qualche volta è stata accettata la mia
richiesta, poche volte invece sono scesa senza permesso lasciando tutto in
ordine. Quando non c'erano clienti facevo tale richiesta.
(…)
6.
Voglia prendere
posizione in merito alla mancata presentazione sul posto di lavoro in data
10.07.2022
senza giustificazioni valide. Quali sono le sue giustificazioni?
Non ricordo di non
essermi presentata in data 10.07.2022. Mi è capitato una volta di arrivare in
ritardo. Ho il ragazzo che abita a __________ e in tale occasione ho avvisato
il direttore che avrei iniziato il servizio presso il __________ di __________.
(…)
Residenza:
In data 20 aprile 2022
la Cassa le aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto
non aveva il centro degli interessi in Svizzera, per poter valutare il suo
diritto alle indennità disoccupazione a decorrere dal 9 settembre 2022 le chiediamo
di specificarci se Ia sua situazione personale/abitativa nel frattempo è
cambiata, in caso affermativo le chiediamo di indicarci dettagliatamente cosa
si è modificato.
Nel suo scritto
consegnato in data 24.10.2022 indica che non è d'accordo sulla decisione di non
diritto in quanto ha un monolocale, paga regolarmente le tasse, paga la cassa malati
ed ha un permesso di soggiorno. Per quale motivo non ha fatto opposizione alla
decisione del 20.04.2022?
Pensavo, avendo
appena ricevuto il permesso B, di non avere diritto. Per tale motivo non ho
fatto opposizione.” (cfr. doc. 92-94/167).
Nel rispondere al (nuovo) “questionario
– residenza e centro degli interessi in Svizzera”, sottopostole
dall’amministrazione dopo il verbale, RI 1, rispetto alle risposte fornite al
precedente (cfr. supra), ha modificato e/o integrato le proprie precedenti
dichiarazioni indicando quanto segue:
-
Che l’ente locato sin da ottobre
2021.
avrebbe una metratura di “40-50 m2” (contro i 28 risultanti dal
contratto di locazione; cfr. supra);
-
che i propri genitori abitano in __________,
dove la madre è proprietaria di una casa ed il padre risiede in un ente locato;
-
di non essere sposata e di non
avere figli, mentre il proprio compagno “vive a __________”, in un ente
in affitto per il quale egli corrisponde la pigione;
-
di avere nel frattempo
sottoscritto un abbonamento di telefonia mobile presso __________ e di avere
intenzione di stipularne anche per la televisione e la telefonia fissa;
-
di non aver proceduto all’iscrizione
quale cittadina all’estero, non sapendo “se per i cittadini __________ è
obbligatorio”;
-
che prima di iscriversi in
disoccupazione si recava all’estero “1/2 volte all’anno (…) per vedere la
(…) famiglia” pernottando presso la propria madre;
-
che anche se non dovesse avere
diritto alle indennità di disoccupazione continuerebbe a risedere in Svizzera,
provvedendo al suo sostentamento chiedendo “aiuto al (…) compagno e alla (…)
amica”;
-
di aver lavorato come barista, nel
settore delle imprese di pulizia e della ristorazione su battello ed all’estero
a __________;
-
che il suo centro degli interessi
personali è in Svizzera, motivando tale dichiarazione alla luce del fatto che
nel nostro Paese – cui, questa volta, ha detto di essere collegata “dalle
amicizie e la vita quotidiana” - avrebbe “varie amiche” (cfr. doc.
84-88/167).
In aggiunta/modifica rispetto a
quanto allegato in occasione della precedente richiesta di indennità LADI, la
ricorrente ha trasmesso alla Cassa la seguente documentazione:
-
le ricevute di pagamento della
pigione per il periodo novembre 2021 - settembre 2022 (cfr. doc. 100-110/167);
-
l’abbonamento di telefonia mobile
stipulato con __________ a valere dal 4 giugno 2022 (cfr. doc. 129-131/167)
-
copia dell’estratto conto __________
anche per il periodo da marzo al 18 ottobre 2022 (cfr. doc. 146-154/167).
Da tale ultima documentazione
bancaria emergono, in particolare, oltre a diversi pagamenti a beneficio di una
carta ed accrediti in contanti da bancomat, i seguenti addebiti:
-
4.
marzo 2022: __________ fr.
20.26;
-
8.
aprile 2022: __________ fr.
120.-;
-
1° maggio 2022: __________ fr.
41.25;
-
3.
maggio 2022: __________ fr.
1'096.15;
-
3.
giugno 2022: __________ fr.
3.41; __________ fr. 12.01, __________ SA fr. 50.76;
-
4.
luglio 2022: __________ fr.
35.93; __________ fr. 102.56;
-
31.
luglio 2022: __________ fr.
69.60;
-
3.
agosto 2022: __________ fr.
52.40
(cfr. doc. 146-154/167).
Con decisione del 24 novembre
2022, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni LADI a decorrere
dal 9 settembre 2022 motivando il proprio provvedimento alla luce del fatto che
la residenza della medesima si situa all’estero, avendo ella costituito in
Svizzera tutt’al più una dimora temporanea. In particolare, l’amministrazione,
per quanto attiene alle disposizioni di diritto nazionale, ha stabilito quanto
segue:
" 4. Per
quanto riguarda il requisito di avere il centro delle proprie relazioni
personali nel luogo di dimora abituale (…) in concreto l’assicurata non ha
particolari relazioni personali né familiari in Ticino, mentre le persone con
le quali conserva il rapporto più stretto, i familiari, risiedono in __________,
in __________ e in __________.”.
Dal profilo del diritto
internazionale, invece, la Cassa ha concluso che la ricorrente non poteva
essere parificata ad una falsa frontaliera (cfr. doc. 78-83/167).
Con opposizione del 5 novembre
[recte: 6 dicembre] 2022, RI 1 ha fatto valere di risiedere “in pianta
stabile a __________”, e meglio come dimostrerebbero “il contratto di
affitto”, “le spese per l’abbonamento internet, l’assicurazione della
casa, oltre che la polizza di cassa malati” agli atti. La sua effettiva
residenza in Svizzera, a suo dire, sarebbe indipendente “dall’avere una
mamma in __________ o un fratello in __________ o ancora un fidanzato che abito
presso i propri genitori a __________”. RI 1, autorizzando
l’amministrazione “a richiedere ad __________ i relativi conteggi indicanti
l’effettivo consumo di energia” dell’ente locato, ha quindi chiesto
l’annullamento della decisione del 24 novembre 2022 ed il riconoscimento delle
postulate indennità LADI (cfr. doc. 43-44/167).
Dopo aver inizialmente convocato
l’assicurata ad un colloquio che si sarebbe dovuto tenere il 20 gennaio 2023
alle ore 10:00 presso gli uffici dell’amministrazione ed a fronte del fatto che
RI 1 si era palesata unicamente alle 10:40, in data 23 gennaio 2023 la Cassa ha
nuovamente invitato l’interessata a presentarsi per un colloquio, questa volta
il successivo 30 gennaio alle ore 14:00 (cfr. doc. 35/167).
Posticipato l’incontro alle ore 15:00
su richiesta della qui ricorrente, l’amministrazione ha sottoposto
all’interessata una serie di domande cui la medesima – ritenendo di “essere
residente in quanto ho sempre lavorato in Svizzera e ho comprovato le spese che
ho in Svizzera e il contratto di affitto” - ha risposto come segue:
"
Signora RI 1, in quale data si è trasferita in Svizzera?
Mi sono trasferita
in Svizzera da ottobre 2021, lo potete vedere dal contratto d’affitto che vi ho
consegnato.
Prima di arrivare in
Svizzera dove viveva?
Vivevo a __________,
in __________.
Viveva da sola
all’estero?
No, vivevo nella
casa del padre del mio compagno; dunque vivevo con loro.
Era una casa di
proprietà o in affitto?
È un appartamento in
affitto.
Chi pagava l’affitto?
Era il papà del mio
compagno a pagare l’affitto.
Com’era composto
l’appartamento dove abitava?
Due camere da letto,
sala, 1 bagno e cucina.
Per quale motivo ha
deciso di trasferirsi in Svizzera?
Era da tempo che
desideravo trasferirmi in Svizzera, abbiamo avuto un momento dove la relazione
di coppia non andava molto bene e ho così deciso di trasferirmi in Svizzera;
prima non potevo farlo in quanto il lavoro stagionale che avevo non mi dava la
sicurezza nei mesi da novembre a aprile e pertanto non potevo permettermi un
affitto da sola.
Da quando vive in
Svizzera ha sempre vissuto da sola?
Sì.
Da quanto stava
cercando appartamento?
Era da circa 2/3
mesi che cercavo appartamento, prima ho cercato di risolvere la questione del
contratto per avere la possibilità di richiedere un permesso B.
Conferma di avere un
compagno che abita a __________?
Sì lo confermo.
Da quando vive in
Svizzera quante volte si reca fuori Paese (es. per far visita ai genitori,
fratello e compagno)?
Dalla famiglia vado
circa una volta all’anno (genitori/fratello), dal compagno vado nei fine
settimana, durante la settimana resto in Svizzera per poter andare a lavorare.
Specifico che è più comodo restare in Svizzera in quanto sono anche vicino al
lavoro, attualmente sono in stato di gravidanza dunque faccio più fatica a svegliarmi
la mattina.
Per quale motivo va lei
dal suo compagno a __________ nei fine settimana e non viene lui da lei?
Lui non può entrare
in Svizzera, è stato espulso e non può farvi ritorno.
Il suo compagno lavora?
Sì, lavora a __________
come cameriere.
Quali sono i legami
personali che la legano alla Svizzera?
Legami personali in
Svizzera non ne ho, sono sola.
Ha un’autovettura o un
mezzo di trasporto di sua proprietà?
No. ADR mi muovo in
bus, non ho preso un abbonamento ma acquisto i biglietti quando ne ho bisogno.
Signora RI 1, a chi è
intestata l’auto __________ targata __________ con cui è arrivata questa
mattina?
È un’auto a noleggio
che mi ha noleggiato il mio compagno in quanto questo mese ne avevo bisogno per
spostarmi e fare delle visite ospedaliere presso la __________ o presso lo
studio del Dottor __________ in __________” (cfr. doc. 31-34/167).
Con decisione su opposizione del
9.
febbraio 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato
il proprio precedente provvedimento.
Da ultimo, giova rilevare che il
24.
ottobre 2022 RI 1 ha concluso con il __________ (sito in __________), un
contratto di lavoro come “cameriera barista” su chiamata (cfr. doc.
161/167) e non, quindi, come invece preteso dalla ricorrente (cfr. supra
consid. 1.2.) a tempo pieno.
In particolare, poi, dai
formulari “indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA),
rispettivamente dagli attestati del datore di lavoro in atti, risulta che RI 1
ha lavorato presso il __________, nel mese di ottobre 2022, dal 24 al 28 ed il
31.
(cfr. doc. 156-157; 159-160/167), mentre non vi avrebbe prestato servizio né
in novembre (cfr. doc. 41-42/167), né in dicembre 2022, allorquando ella
risultava, anzi, inabile per malattia al 100% (cfr. doc. 39/167). Nemmeno nei
mesi di gennaio e febbraio 2023 la ricorrente avrebbe lavorato nell’esercizio
pubblico (cfr. doc. 29-30; 23-24/167), mentre dal 9 all’11 marzo e dal 13 marzo
al 15 aprile ella è stata nuovamente dichiarata inabile al 100% per malattia
(cfr. doc. 2-3/167).
2.4
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché
l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle
proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.).
In tal
senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con
la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.
3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5
agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va
posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281).
Inoltre va osservato che, secondo
la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un
carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA
e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del
29.
marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un
indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è
determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una
residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid.
2).
Con giudizio 8C_380/2020 del 24
settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza
secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto
soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto
il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale
vengono pretese le prestazioni.
Ne caso concreto, il TCA rileva
che RI 1, cittadina __________ al beneficio di un permesso di dimora B, ha
locato un monolocale a __________ a decorrere da ottobre 2021 (cfr. supra
consid. 2.3.).
La famiglia dell’assicurata
(madre, padre e fratello) risiede all’estero, rispettivamente in __________ e __________.
In Svizzera, la ricorrente non ha
parenti, mentre intrattiene una relazione sentimentale con un uomo residente a __________
il quale non può entrare nel nostro Paese, in quanto, secondo quanto affermato
dall’assicurata, è stato espulso (cfr. supra consid. 2.3.). È presso questo
compagno ed asseritamente il di lui padre che sino a settembre 2021 RI 1
viveva, tanto che, prima di avere il permesso tipo B, ella disponeva di un
permesso G per frontalieri e si diceva, sebbene faccia ora valere che tale
circostanza non fosse nota alle Autorità dell’__________, residente presso i
medesimi, in __________ (cfr. supra consid. 2.3.).
Determinante ai fini della
presente vertenza è la natura della relazione con questo compagno, che perdura
da anni e che è solida tanto che il medesimo sarebbe pronto a sostenerla
finanziariamente qualora ella non dovesse avere diritto alle prestazioni LADI.
Decisivo è il fatto che da questo
compagno la ricorrente - che da ultimo ha dichiarato di non aver in Svizzera
alcun legame personale (sebbene in precedenza avesse riferito di un paio di amiche)
e che al nostro Paese sarebbe legata “dallo stile di vita” - attenda un
figlio.
In simili condizioni, il TCA deve
concludere che il centro degli interessi personali dell’insorgente, in
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3
marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF
8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del
25.
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), è in Italia, e meglio a __________ dove, a 12.4
chilometri da __________ (cfr. Googlemaps), vive il padre del bambino che la
ricorrente porta in grembo.
L’insorgente
non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la
quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel
nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle
professionali (cfr. STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del
20.
gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del
23.
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05
dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt
ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza
condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,
che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la
recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza
(cfr. supra consid. 2.2.).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Il
fatto che l’assicurata abbia (o avesse) delle conoscenti in Svizzera è poi
ininfluente. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di
amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova
ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito
che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali
nel nostro Paese.
Neppure l’affiliazione ad una
cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro,
che il beneficiario di un permesso di dimora B è tenuto ad assicurarsi ex artt.
1.
cpv. 2 lett. a OAMal e 33 LStr). In tal senso, risulta inoltre comprensibile
anche il fatto ch’ella abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di
fiducia ed un ginecologo. Dagli atti risulta, peraltro, che per le cure
dentarie ella si reca invece all’estero (cfr. supra consid. 2.3.).
A
nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che la ricorrente abbia
stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che
lochi un appartamento del quale, quando non si reca dal compagno, fa
effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti. Acquisti, quelli
che RI 1 fa in Svizzera che, oltre ad essere minoritari rispetto a quelli fatti
nella vicina Penisola – dove la ricorrente ha indicato di recarsi per fare la
spesa 2.3. -, avvengono per lo più tra __________, __________ e __________,
e meglio sulla via che collega __________ a __________ o nelle immediate
vicinanze dell’__________ in cui risiede il compagno.
La ricorrente, che ha più volte
dichiarato di non disporre di un veicolo ad eccezione di quello, munito di
targa italiana, noleggiatole dal compagno nel mese di gennaio 2023 affinché
potesse recarsi alle visite mediche (cfr. supra consid. 2.3.), effettua inoltre
regolari acquisti presso benzinai della zona di __________, di modo che, con
ogni verosimiglianza ella dispone, invece, oltre che della patente rumena,
anche di un mezzo per spostarsi, evidentemente non immatricolato nel nostro
Paese.
In simili circostanze,
rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 9 febbraio 2023, la
Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in
relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata
in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA
38.2019.12
del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16
del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del
30.
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del
4.
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
2.5
Vista la conclusione alla quale
questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora di
stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions
Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in
particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due
Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,
DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;
SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004
(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati
modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n.
883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di
un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente
(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,
ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco
ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano
delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si
trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce
dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in
disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o
degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in
disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in
disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata
o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto
salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a
titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)
e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il
disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni
in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato
soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o
autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”;
cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono
alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha
pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe argomentazioni il
TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che
con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9
settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non
si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014
dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse
essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25
giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,
in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una
volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto
di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni
della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante
i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la
sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza 38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità
di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal
marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione il TCA
è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni
precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza
38.2015.5
del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016,
in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del
18.
aprile 2016.
In una sentenza 8C_186/2017 del
1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il
Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un
assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo, il
ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno
quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato
falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65
comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”.
In una sentenza
38.2020.49
del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del
12.
marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto
stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine
gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li
suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in
Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale,
l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha
diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr.
Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,
pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul tema cfr. anche STCA
38.2021.86
del 7 febbraio 2022 del 28 novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3
giugno 2022 e STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25
gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto
2021.
2.6
Nella presente fattispecie, sentita in occasione del
verbale del 30 gennaio 2023, che ha sottoscritto, RI 1 ha affermato di recarsi
dal compagno, a __________ “”nei fine settimana” (dichiarando che, in
settimana, “resto in Svizzera per poter andare a lavorare”
quando, e meglio come emerge dagli atti, nei mesi di novembre e dicembre 2022,
gennaio e febbraio 2023 non aveva prestato alcuna attività lavorativa; cfr.
supra 2.3.) e che il medesimo non può, da parte sua, raggiungerla in Svizzera
essendo stato espulso dal nostro Paese (cfr. supra consid. 2.3.).
In sede ricorsuale,
l’assicurata ha, prima, tentato di ridimensionare le proprie precedenti
dichiarazioni, affermando di recarsi a “__________ uno, max 2 giorni
alla settimana e nemmeno tutte le settimane”, che “Sovente non pernotto
neppure a __________ – neppure per una notte (…)” e che la sua presenza
nell’__________ sarebbe sporadica, e poi ha dichiarato di risiede
nell’appartamento di __________ “in pianta stabile perlomeno 6 giorni alla
settimana” (cfr. supra consid. 1.2.).
Ricordato, in ogni caso,
che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede
che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata
alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava
le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V
590.
consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF
8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017.
consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24
aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47), il TCA non può che concludere
che, recandosi settimanalmente a __________, dal compagno e padre del bambino
che ha in grembo, dal profilo del diritto internazionale la ricorrente deve
essere considerata frontaliera vera per cui non ha diritto alle prestazioni di
disoccupazione nel nostro Paese.
Come già sottolineato da questa
Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale
a livello europeo (cfr. Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit.,
pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i
lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V
169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre
2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015
e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad
alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente
diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del
paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del
15.
marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro
svolto”).
Su questo aspetto, Cueni,
“Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg.,
ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de
l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système
change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera
l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui
souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis
que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les
frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,
notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement
des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel
incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun
accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023
consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile
2022.
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti