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Decisione

38.2023.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 aprile 2023Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di contribuzione acquisiti

durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in

virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo

di contribuzione.

La formazione per cui è fatto valere il

motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro

per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa

condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno

scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione,

quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i

risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame

o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella

durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e

sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003).

Sono esonerate dall'adempimento del

periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano

domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano

immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi.

B187a Un periodo di pratica -

effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non

remunerato del tutto - che permette di approfondire le conoscenze teoriche

acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è

assolutamente necessario alla formazione dell’assicurato.

Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del

23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non

è considerato periodo di formazione)

Un assicurato che ha beneficiato di un

provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non

può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio

2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre

2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale

nel 2018 ha conseguito il diploma AFC presso la Scuola di __________ di __________

(cfr. doc. 73), il 7 luglio 2022 si è annunciato per il collocamento presso

l’Ufficio regionale di collocamento di __________, indicando di essere

disponibile al 100% per un impiego (cfr. doc. 72).

Nella

“Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente ha indicato,

da un lato, di non essere stato vincolato da un rapporto di lavoro

complessivamente per oltre dodici mesi a causa di formazione scolastica, avendo

frequentato dal settembre 2019 all’ottobre 2021 la Scuola __________ di __________.

Dall’altro,

di aver soggiornato all’estero, e meglio in Italia, per formazione dal 2019 al

2021, come pure che “la formazione da me seguita negli ultimi due anni era a

metà tempo” e che “per quanto concerne l’attività svolta in Italia

confermo che non sono stati pagati contributi” (cfr. doc. 58).

Dal

suo Curriculum vitae si evince, in effetti, che egli ha lavorato a __________

presso il __________ un mese come barista e un mese come cameriere.

L’insorgente non ha, però, precisato il relativo periodo (cfr. doc. 73).

Inoltre

il medesimo ha risposto affermativamente alla domanda se fosse stato

domiciliato complessivamente almeno dieci anni in Svizzera (cfr. doc. 57).

A

quest’ultimo riguardo va osservato che dalle dichiarazioni di domicilio dell’8

marzo 2019 e del 27 agosto 2020 agli atti (cfr. doc. 51; 52) e dall’estratto

relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della

legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati

movimento della popolazione, RL 144.100) risulta che RI 1 è domiciliato a __________

dal dicembre 2001.

Per

quanto attiene alla formazione, __________, il 22 febbraio 2022, ha attestato

che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso di studi

biennale in __________ che richiede frequenza obbligatoria dal lunedì al

venerdì (…)” e che “il percorso formativo si è concluso a ottobre 2021”

(cfr. doc. 61).

Con

decisione del 29 luglio 2022 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità

di disoccupazione, poiché durante il termine quadro per il periodo di

contribuzione 7 luglio 2020 - 6 luglio 2022 “non ha esercitato un’attività

salariata quale persona dipendente e non può far valere un motivo di esonero in

quanto non era vincolato dalla formazione a tempo pieno” (cfr. doc. 83-85).

Nell’opposizione

dell’8 agosto 2022 il ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 luglio

2022 argomentando che “durante quel periodo frequentavo un corso biennale di

__________, a __________, presso l’istituto __________. Pertanto non ero in

grado di esercitare un’attività salariata” (cfr. doc. 49).

Il 22

agosto 2022 l’amministrazione ha posto all’insorgente alcuni quesiti:

"

a) Nella sua opposizione indica di aver frequentato un corso biennale

di __________, tale corso è stato seguito da parte sua a tempo pieno?

b) ln caso affermativo le chiediamo una

conferma da parte della scuola nella quale viene specificato l'obbligo di

frequenza a tempo pieno.

c) Le chiediamo la produzione di una

dichiarazione redatta dalla scuola dalla quale si possa rilevare quante ore

settimanali doveva seguire le lezioni.

d) Le chiediamo di allegarci copia dei

piani lezioni (griglia oraria) per gli anni 2020 e 2021.

e) Nella dichiarazione allegata alla

sua opposizione viene indicato come sia stato iscritto presso la scuola dal 30

settembre 2019 al 30 giugno 2021, nei documenti da lei compilati al momento dell'iscrizione

ha indicato di aver frequentato la scuola dal settembre 2019 all'ottobre 2019

(vd. allegato), quali sono le date corrette?” (Doc. 48)

RI 1,

il 31 agosto 2022, ha risposto:

"

a) Sì, confermo che il corso richiedeva una frequenza obbligatoria dal

lunedì al venerdì.

b) Il certificato di iscrizione e

frequenza, l'attestazione di frequenza come pure il diploma conseguito.

c) La lettera della scuola che attesta

la mia frequenza al corso accademico di 1200 ore complessive

d) Lista delle lezioni svolte nel corso

negli anni 2019-2020 e 2020-2021.

e) Il corso avrebbe dovuto concludersi

effettivamente al 30 giugno 2021, ma a causa dell'emergenza pandemica che non

ha permesso di seguire le lezioni in presenza, la scuola ha deciso di prolungare

eccezionalmente i corsi fino a ottobre 2021.” (Doc. 39)

Il 30

agosto 2022 la __________ ha del resto certificato che “RI 1 ha frequentato

presso la Scuola __________ il corso accademico di __________ di 1200 ore a

frequenza obbligatoria, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, terminando

il percorso con una valutazione di 21/30” (cfr. doc. 40).

Ciò si

evince pure dal diploma rilasciato all’assicurato il 7 ottobre 2021 (cfr. doc.

41).

Il 23

settembre 2022 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente come segue:

"

a) ln nessuna delle dichiarazioni da lei presentate risulta che la scuola aveva

un obbligo di frequenza a tempo pieno, nella domanda d'indennità consegnata

aveva indicato che la frequenza era al 50% e dalla dichiarazione allegata della

scuola si rileva effettivamente che vi è stata una frequenza per complessive

1200 ore, siamo dunque a chiederle, conferma di aver frequentato la scuola al

50%?

b) ln caso negativo voglia allegare una

dichiarazione redatta dalla scuola dove si posse evincere chiaramente che la

frequenza era obbligatoria a tempo pieno.”

L’assicurato,

il 30 settembre 2022, ha dato seguito allo scritto della parte resistente:

"

(…) non è corretto che in nessuna delle dichiarazioni da me presentate

non risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza obbligatorio.

Il certificato rilasciato dall'istituto

scolastico __________, come pure il diploma certificano e confermano la

frequenza obbligatoria da lunedì a venerdì dei corsi accademici ai quali ho

puntualmente partecipato.

Mi scuso se l'aver segnalato nella mia

domanda d'indennità una frequenza al 50% ha creato confusione.

È anche

vero che le lezioni in classe non riempivano l'intera giornata, ma venivano

comunque assegnati lavori pratici, di gruppo da svolgere quotidianamente.

Mi sembra di aver fornito tutte le

informazioni in maniera trasparente e puntuale cercando di capire e di

districarmi ad ogni richiesta degli uffici competenti, per nulla scontate per

chi, come il sottoscritto, si iscrive per la prima volta all'Ufficio di

collocamento.

Vorrei farvi notare che ho atteso da

novembre 2021 (termine della scuola) a luglio 2022 prima di rivolgermi alle

prestazioni sociali, ho preferito cercare per mio conto un lavoro e non abusare

dell'aiuto del Cantone. (…)” (Doc. 35)

Il 6

ottobre 2022 la Cassa ha inviato un messaggio di posta elettronica alla

segreteria della Scuola __________ al fine di chiarire quanto segue:

"

1. Il signor RI 1 ha seguito tale corso negli anni 2019-2020 e

2020-2021, tale corso richiede una frequenza a tempo pieno?

Considerandi

2.

Inizialmente il signor RI 1 ci ha

dichiarato che la frequenza non è a tempo pieno ma a metà tempo, ciò risulta

corretto?

3.

Sulla base della vostra esperienza

quante ore di studio "privato/a casa" sono richieste per il superamento

del corso?

4.

Le 1200 ore sono suddivise sui due

anni accademici?

5.

Nelle 1200 ore sono comprese anche

le ore di studio privato?” (Doc. 34)

Dopo

il sollecito del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. 32), la scuola __________ ha

risposto:

"

1.

Il corso seguito da RI 1 nel 2019-2020 richiedeva una frequenza

giornaliera di 3 ore e mezza o 4 ore.

2.

Il corso occupa metà della giornata

dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio.

3.

Ogni settimana lo studio previsto a

casa è di 5-10 ore, per un totale annuale di 200-350 ore circa.

4.

Sì, le 1200 ore sono divise su due

anni accademici: 600 ore per anno.

5.

No, le 1200 ore comprendono lo

studio privato.” (Doc. 31)

Il 7

novembre 2022 l’amministrazione ha ancora contattato l’assicurato e gli ha

chiesto:

"

a) Con scritto del 30 settembre 2022 (ricevuto in data 5 ottobre 2022)

ci aveva indicato come, le lezioni in presenza, non coprivano un 100% ma come,

venivano assegnati dei lavori pratici e di gruppo da svolgere, la scuola indica

come le ore di frequenza fossero circa 3.5/4 giornaliere e le ore di studio

fuori dalle lezioni potessero aggirarsi a circa 5-10 ore alla settimana, quanto

indicato corrisponde al vero?

b) Viste tutte le

dichiarazioni fornite in precedenza e quelle acquisite dalla scuola la Cassa può

stabilire come, tra la frequenza scolastica e lo studio privato l’occupazione

sia all’incirca di 600 ore all’anno (vd. Dichiarazione della scuola), per

questo motivo l’occupazione è all’incirca del 60/70%, si ritiene d’accordo con

tale affermazione?” (Doc. 30)

Dallo

scritto del 18 novembre 2022 di RI 1 emerge:

"

a) Sì confermo che, come già scritto in precedenza e sottolineato anche

dall’istituto __________, il corso prevedeva almeno 5-10 ore settimanali

previste per lavori pratici da svolgere a casa.

b) Tale affermazione non

rispecchia la realtà in quanto non tiene conto che l’istituto __________ si

trova a __________, a 2 ore e 15 minuti di treno da __________ e a 2 ore e 30

minuti dal mio domicilio. Questo dettaglio aggiunge 5 ore quotidiane di impegno

scolastico.

(…)” (Doc. 27)

Con

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio

provvedimento del 29 luglio 2022 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

è incontestato il mancato adempimento da parte dell’insorgente del periodo di

contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si

estende dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid.

2.2

).

Per

quanto attiene all’esenzione dal periodo di contribuzione, è utile ribadire che

per costante giurisprudenza l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,

relativo all’esonero in caso di formazione durante oltre dodici mesi

complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere

parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione (cfr. consid.

2.3

).

In

altri termini, deve esistere un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività

lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e i

motivi elencati nella norma, in particolare l'esistenza di una formazione.

Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era

possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività,

anche solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.3.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 4).

In

casu la parte resistente ha riconosciuto che il percorso intrapreso

dall’assicurato presso la Scuola __________ di __________ è una formazione

scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. A2; consid.

1.1

).

Del

resto anche una formazione svolta all’estero, purché sia sufficientemente

verificabile, rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI (cfr. DTF 108 V 103 consid. 2.a; STFA C 402/99 del 28 febbraio 2001; STFA

C 309/00 del 26 settembre 2001; STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006 consid. 2; Prassi LADI ID p.to B187; Boris Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014

pag. 427, N. 18 ad art. 14).

Dagli

accertamenti esperiti dalla Cassa presso la Scuola __________ si evince poi che

il corso biennale di __________ seguito a __________ dal ricorrente dal 2019 al

2021.

comportava, da una parte, la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì

nella misura di 3,5/4 ore di lezione giornaliere (ovvero 17,5/20 ore alla

settimana) che si svolgevano al mattino o al pomeriggio, occupando metà della

giornata dello studente (cfr. doc. 61; 50; 40; 31). Dall’altra, un ulteriore

impegno di 5-10 ore alla settimana da dedicare allo studio personale e per

lavori pratici (cfr. doc. 31; 27).

Tenendo

conto del dispendio minore, ossia 17,5 ore di lezione e 5 ore di studio, l’impegno

per la formazione era di complessive 22,5 ore settimanali.

Se,

invece, si pone mente a un impegno di 20 ore per i corsi e di 10 ore per lo

studio, l’assicurato era occupato con la scuola per 30 ore alla settimana.

Mediamente

la formazione presso la Scuola __________, comprensiva dei corsi obbligatori e

dello studio personale impegnava il ricorrente per 26,25 ore settimanali.

In

linea di principio e teoricamente, il tempo a disposizione per un impiego –

considerando una settimana a tempo pieno di 42 ore (cfr. STF 8C_289/2015 del 12

ottobre 2015 consid. 3; STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.6.-2.7.) –

risulterebbe, dunque, di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum

del 37%.

Tuttavia

nel caso di specie, in primo luogo, non è dato di sapere se la durata dello

studio personale, che peraltro la scuola ha indicato in 5-10 ore settimanali,

senza riferirsi all’orario giornaliero, fosse flessibile e liberamente

gestibile dagli studenti durante il tempo libero, segnatamente i fine settimana

(cfr. STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 4; STF 8C_706/2017 del 24

novembre 2017 consid. 7.2., citata al consid. 2.3.), oppure, visto che era

anche finalizzato alla preparazione di lavori pratici, fosse determinato da

scadenze precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana.

In

secondo luogo, la __________ ha dichiarato che i corsi occupavano metà della

giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio (cfr. doc. 31).

Non

risulta, però, se la griglia oraria fosse sempre la medesima con lezioni di una

determinata materia sempre al mattino o al pomeriggio oppure se gli orari

fossero modificati, ad esempio di settimana in settimana.

Nel

caso in cui lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle lezioni cambiassero

di frequente, con la conseguenza che non erano sempre le stesse mezze giornate

ad essere libere da impegni scolastici, la possibilità effettiva di svolgere

un’occupazione lavorativa di circa 15 ore settimanali sarebbe risultata già difficoltosa,

nel senso che non tutti i datori di lavoro sono disposti ad accettare

cambiamenti continui - anche solo di reperibilità, nella pura ipotesi del

telelavoro - da parte del dipendente.

In

concreto deve essere, altresì, considerato che la Scuola __________ si trova a __________

mentre l’insorgente è domiciliato in Ticino a __________.

L’assicurato,

il 18 novembre 2022, ha puntualizzato che all’impegno scolastico deve essere

aggiunta la durata dei viaggi per raggiungere dal suo domicilio, o comunque da __________,

l’istituto frequentato a __________ (con il treno 2 ore e 30 minuti,

rispettivamente 2 ore e 15 minuti) e ritorno (cfr. doc. 27).

Al

riguardo va osservato che, cambiando il treno a __________ la durata del

viaggio da __________ a __________, si riduce a circa un’ora e mezza (cfr. www.ffs.ch).

In

ogni caso è vero, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), che il tempo

di trasferta non può essere considerato tempo dedicato allo studio, anche se,

in particolare per la preparazione teorica di un corso, non è esclusa la

possibilità di studiare in treno.

È

altrettanto vero, però, che i viaggi per recarsi alla scuola di __________ e

rientrare a casa comportano un dispendio di tempo a scapito della possibilità

di lavorare.

In

effetti, anche nel caso in cui l’assicurato avesse avuto l’opportunità di

svolgere le proprie mansioni, o perlomeno alcune di esse, da remoto, va

osservato che non sempre il datore di lavoro accetta che ciò avvenga in un

luogo differente dal proprio domicilio, ad esempio su un mezzo di comunicazione.

Inoltre

le trasferte internazionali tra la Svizzera e l’Italia - quindi all’estero - possono

a fortiori ostacolare lo smartworking.

A

titolo esemplificativo l’art. 4 del Regolamento sul telelavoro dell’8 luglio

2020.

prevede che il telelavoro da casa è consentito solo in territorio

svizzero.

Il

tempo per raggiungere dal Ticino la Scuola __________ e ritorno può, perciò,

contribuire, qualora lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle

lezioni cambiassero frequentemente, a non rendere ragionevolmente esigibile per

l'assicurato l’esercizio di un'attività, anche solo a tempo parziale.

Il TCA

constata comunque che nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13

luglio 2022 il ricorrente aveva indicato di aver soggiornato in Italia per

formazione dal 2019 al 2021 (cfr. doc. 58).

2.8

Alla

luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che la presente vertenza non possa

essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

Nel

caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 e il rinvio degli atti alla Cassa

affinché effettui gli accertamenti necessari per stabilire,

in particolare, se a causa della formazione svolta dal 2019 al 2021 a __________

presso la Scuola __________ non sia stato possibile né ragionevolmente

esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale.

A tal fine, sulla

base di quanto indicato al precedente considerando, l’amministrazione interpellerà

nuovamente l’istituto __________ e sentirà l’assicurato, il quale

dovrà spiegare se durante la formazione presso la Scuola di __________ soggiornava a __________ o rientrava regolarmente al proprio domicilio

in Ticino, comprovando debitamente le proprie asserzioni.

Al

riguardo giova evidenziare che la prova dell’esistenza di un motivo di esonero

dal periodo di contribuzione deve essere apportata, almeno secondo la

verosimiglianza preponderante, dall’assicurato che lo invoca. Il medesimo sopporta

l’onere della prova (cfr. Boris Rubin,

op. cit., N. 12 ad art. 14).

Va, inoltre, rilevato che il

principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;

STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145;

RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF

116.

V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre

2022.

consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020

del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid.

3.1

; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF

U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a).

La Cassa, dopo aver esperito le

indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente in relazione al

termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020 – 6 luglio 2022

possa o meno essere esonerato dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art.

14.

cpv. 1 lett. a LADI.

Visto

l’esito della presente causa, il TCA può non chinarsi specificatamente sulla richiesta

ricorsuale di interrogatorio/deposizione dell’insorgente (cfr. doc. I).

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni

LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio

2023.

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.10

Vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa

resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa

perché proceda come indicato ai consid. 2.7. e 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti