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Decisione

38.2023.2

Diritto a ID negato in assenza di motivo di esonero dal periodo di contribuzione connesso a formazione all'estero. Necessità di approfondimento istruttorio per chiarire se a causa della formazione non sia stato possibile né ragionevolmente esigibile esercizio di att. lav. almeno a tempo parz. Rinvio

3 aprile 2023Italiano43 min

può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2023.2

rs

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10

gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

29 novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2022 (cfr. doc. 83-85) con

cui aveva negato ad RI 1 (nato il __________ 1998) il diritto alle indennità di

disoccupazione richieste il 7 luglio 2022, in quanto il medesimo, da una parte,

non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e

dall’altra, la formazione intrapresa dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2021

presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. 40; 50; 61) non può

essere considerata quale motivo di esonero dall'adempimento dello stesso.

L’amministrazione

ha motivato il proprio provvedimento come segue:

"

(…)

6. Nel presente caso è

pacifico che l'opponente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione

svolgendo un'attività salariata di 12 mesi giusta l'art. 13 cpv. 1 LADI.

Occorre dunque valutare se egli può o

no far valere un motivo di esonero.

6.1. Preso atto delle osservazioni

formulate in sede d'opposizione e dell'intera documentazione agli atti, la

Cassa ha proceduto a richiedere ulteriori informazioni sia all'opponente sia

all'Istituto __________ ed è emerso quanto segue.

Il signor RI 1, nella domanda

d'indennità di disoccupazione, ha indicato che la formazione da lui seguita

presso il succitato istituto lo occupava a metà tempo. Egli ha poi precisato

che, oltre alle lezioni in classe che effettivamente non occupavano l'intera

giornata, la scuola assegnava dei lavori pratici di gruppo da svolgere

quotidianamente.

Per quanto riguarda invece il tempo

impiegato nel tragitto casa/scuola, che l'insorgente indica essere di ca. 5 ore

quotidiane, la Cassa rileva come lo stesso non può essere considerato tempo

dedicato allo studio.

L'istituto scolastico ha confermato che

il corso frequentato dal signor RI 1 richiedeva una presenza giornaliera in

classe da 3 a 4 ore, mentre lo studio privato richiedeva da 1 a 2 ore

giornaliere.

Ne segue che il corso frequentato

dall'opponente è una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI, tuttavia non può essere considerato una formazione scolastica a tempo

pieno e quindi l'assicurato poteva trovare un'occupazione a tempo parziale.

Nella fattispecie viene dunque a

mancare il rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione

e l'impedimento di esercitare un'occupazione soggetta a contribuzione e

pertanto il corso presso l'istituto __________ non può essere considerato quale

motivo di esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.” (Doc. A2 pag. 4)

1.2. Contro

la decisione su opposizione del 29 novembre 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. RA

1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto

l’annullamento della stessa e il riconoscimento di indennità di disoccupazione

a far tempo dal 7 luglio 2022.

A

sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto:

"

(…) Si ritiene che la formazione scolastica svolta presso l'Istituto __________

a __________ dal 30.09.2019 al 31.10.2021 debba essere considerata appieno

quale motivo di esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

La scuola di __________ comportava una

presenza obbligatoria scolastica di circa 3.5 - 4 ore giornaliere per 5 giorni

settimanali, oltre a 5-10 ore settimanali di ore di studio privato per lavori

da presentare alla scuola, a cui è da aggiungere lo studio a casa delle

materie.

Innanzitutto si precisa che tenendo

conto anche solo di 3.5 ore giornaliere di frequenza scolastica obbligatoria

(come nella maggior parte delle università, dove i corsi non sono certo di 8

ore al giorno/40 ore settimanali) nell'arco di minimo 35 settimane di scuola

effettiva per anno, si arriva a 612 ore. Inoltre 10 ore settimanali di ore di

studio privato per prudenzialmente 35 settimane di scuola effettiva per anno,

corrispondono a 350 ore, per un totale complessivo di almeno 962 ore di studio

per anno (e non 600 ore/anno come riportato), senza contare le ore di studio

normalmente da aggiungere svolto per esami ecc.

Cosa intenda la Decisione del

29.11.2022 per formazione scolastica o scuola a tempo pieno, non viene spiegato

né giustificato, né effettivamente risulta altrimenti chiaramente determinato

né indicato quale requisito minimo. Nello scritto 07.11.2022 a RI 1 la Cassa

disoccupazione accerta e riconosce comunque un'occupazione per la formazione

del 60/70%. Certamente seguendo tali criteri anche la maggior parte delle

università o scuole di studi superiori svizzere e estere presenta per i loro

corsi un'occupazione similare e pari a questa. Ma ovviamente queste fattispecie

vengono accettate come una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett.

a LADI e considerate a tempo pieno, senza particolari accertamenti sulle ore di

lezione obbligatorie e non, ore di studio per lavori da presentare e per

preparare esami, comunque di difficile determinazione. Pertanto anche la scuola

frequentata dall'istante deve essere considerata quale formazione a tempo

pieno, e/o comunque quale formazione scolastica ai sensi dell'art. 14 cpv. 1

lett. a LADI avente diritto all'esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI.

In via abbondanziale si ritiene che

l'autorità di decisione debba anche tener conto della specificità del caso, e

meglio che la scuola è a __________, che il tragitto di andata e ritorno

giornaliero da __________ a __________ è di circa 5 ore, il che preclude

ulteriormente qualsiasi possibilità di lavorare nell'eventuale denegato tempo

che rimanesse a disposizione dopo aver svolto diligentemente l'attività

scolastica. Lo stesso varrebbe in caso di pernottamento durante la settimana

scolastica a __________, con impedimento a lavorare in Ticino e per ovvie

difficoltà a __________.

In conclusione il signor RI 1, che

dall'inoltro della Domanda d'indennità di disoccupazione del 7 luglio dello scorso

anno ha diligentemente e con perseveranza risposto alle diverse domande non

sempre chiare dell'autorità di decisione, ha frequentato costantemente

l'Istituto __________ a __________ dal 30.09.2019 al 31.10.2021, senza

inevitabilmente poter svolgere una qualsiasi ulteriore attività occupazionale a

tempo parziale. È utopistico e ragionevolmente improponibile pretendere che

l'istante svolga in aggiunta allo studio una qualsiasi attività lavorativa ai

sensi dell'art. 13 LADI.

La contestata Decisione

del 29.11.2022 appare quindi infondata, pretestuosa e discriminatoria. (…)”

(Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta del 25 gennaio 2023 la Cassa ha proposto la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 9

febbraio 2023 la parte ricorrente ha confermato quanto indicato nel ricorso,

mentre ha contestato integralmente la risposta di causa (cfr. doc. V).

1.5. Il doc.

V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia

negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal

7 luglio 2022 non avendo adempiuto il periodo minimo di contribuzione,

rispettivamente non presentando un motivo di esonero dallo stesso.

2.2. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale

articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi

dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.;

STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89).

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in

aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova

che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante

per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019

consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28

febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008

e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en

droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009

pag. 76-79.

2.3. L'art.

14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del

periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3

LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da

un rapporto di lavoro per

formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione

che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.

L’art.

14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo

contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa

precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale

disposto vanno interpretate restrittivamente.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di

questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno

dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle

ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di

causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento

del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto

disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una

delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per

l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF

8C_329/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; STF

8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6

pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg.

consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa;

FF 1980 III 513, 515)

Con

una sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1

pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un

periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite

non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura

attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare,

riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria

per il corso formativo di un assicurato.

Nella

misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02)

si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.

Il

periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un

assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo

in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art.

14 cpv. 1 lett. a LADI.

Di

conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento

del periodo di contribuzione per formazione.

In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra

Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione

contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo

che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento

del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa

della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il

motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve

sussistere un nesso di causalità.

Dall’altro,

che l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la

durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a

contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome

un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per

quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv.

4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno

dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato

a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.

In

quel caso di specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva

appellarsi con successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un

nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento

del periodo di contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità

lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione, di esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di

dodici mesi.

In

un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi,

indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di

essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse

fuori discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto

l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si

determina in modo oggettivo, ex post.

In

quell’evenienza l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività

adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal

periodo di contribuzione.

Con

una sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato

il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013

a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al

settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto

non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere

esonerata dallo stesso.

A

quest’ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50%

non le impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo

parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima,

nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.

La

nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della

ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16

anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura

e che non si dedichi a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non

era fondata. In effetti l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo

di mantenimento dei genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la

giurisprudenza un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI,

né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI.

È poi

utile segnalare che con sentenza 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in

SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha negato le indennità per

disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione

universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno

come project manager ed esperto tecnico (dal 2003 al 2010) - aveva iniziato il

proprio dottorato, lavorando inizialmente come assistente di ricerca per poi

dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura

della propria tesi e poi postulare le indennità di disoccupazione.

In

quel caso l’amministrazione ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto

alle prestazioni LADI ritenendo ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo

di contribuzione e che non potesse invocare a suo favore alcun motivo di

esenzione.

L’Alta

Corte ha rammentato che per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1

lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine

specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad

acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente

esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere

strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il

conseguimento dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente

controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione

acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal

profilo del motivo di esenzione in esame.

In tal

senso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione

di esami contano nella durata della formazione se la preparazione e l’impegno

sono intensi in termini di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle

esigenze di controllo.

Nel

caso di quell’assicurato, però, il curriculum vitae del ricorrente non era

mirato verso una professione per il cui esercizio era necessario conseguire un

dottorato. Egli aveva, infatti, concluso da tempo la propria formazione

universitaria ed aveva lavorato per anni come project manager ed esperto

tecnico nel settore privato, acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua

professione per diversi anni. Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi

della sua tesi di dottorato che avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni.

Questo percorso formativo, a mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi

né strutturato, né orientato verso un obiettivo professionale concreto.

Pertanto, egli non poteva far valere un motivo di esenzione ai sensi dell’art.

14 cpv. 1 lett. a LADI.

In una

sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012, concernente un assicurato al quale

l’istanza inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione in

relazione al lasso di tempo in cui preparava gli esami di avvocatura, e dunque

il diritto alle indennità di disoccupazione. il Tribunale federale ha sì

stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un motivo di

esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa.

Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente un’attività

lucrativa, non si giustifica l’esenzione dal periodo di contribuzione.

Con

giudizio 8C_706/2017 del 24 novembre 2017 il Tribunale federale ha confermato

il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste il 24 marzo 2016

da un assicurato che, dopo un primo tentativo fallito nel settembre 2015, aveva

superato l’esame di avvocatura nel marzo 2016.

In

primo luogo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione 24 marzo 2014 -

23 marzo 2016 l’assicurato non presentava un periodo di contribuzione di almeno

dodici mesi, in quanto entro tale lasso di tempo era stato attivo quale

praticante unicamente per nove mesi da maggio 2014 a gennaio 2015.

In

secondo luogo, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di

contribuzione. In proposito la nostra Massima Istanza ha precisato che il

sistema di crediti ECTS non è adeguato per determinare il tempo di preparazione

dell’esame di avvocatura. Inoltre non sussisteva un nesso di causalità tra il

preteso motivo di esonero e il mancato ossequio del periodo di contribuzione

minimo. In effetti, essendo tale studio personale e flessibile, l’assicurato

avrebbe potuto dedicarsi, oltre alla preparazione dell’esame, a un’occupazione

a tempo parziale.

In

proposito cfr. pure STF 8C_294/2019 del 30 settembre 2019.

Dal

canto suo il TCA, con sentenza 38.2015.20 del 25 giugno 2015, ha respinto il

ricorso di un’assicurata che aveva svolto nuovamente la pratica notarile al

fine di sostenere per la seconda volta il relativo esame e alla quale era stato

negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché, oltre a non avere adempiuto

il periodo di contribuzione minimo, non poteva essere esonerata dallo stesso.

In effetti, siccome la pratica era stata effettuata in piena libertà, senza

essere vincolata da orari precisi, era escluso un nesso di causalità con il

mancato ossequio del periodo di contribuzione.

In un

giudizio 38.2021.54 dell’11 ottobre 2021 questa Corte ha, poi, stabilito che

rettamente la Cassa competente aveva escluso un motivo di esonero ai sensi

dell’art. 14 LADI, in quanto né la frequenza di lezioni di recupero di matematica

di 2/3 ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco

(livello principianti, per totali 57 ore su due mesi) avevano occupato il

ricorrente a tempo pieno. Egli poteva, dunque, esercitare parallelamente

un’attività lavorativa.

2.4. In

merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata

in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà

delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo

l'art. 13 LADI.

Contestualmente

ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con

periodi di esonero.

Cfr.

pure STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid.

2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF

8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.5. A

proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la

Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a

nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue:

"

Motivi di esenzione secondo il capoverso 1

B182 Sono esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine

quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non

sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto

soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10

anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia,

infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state

domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno

in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al

lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.

Questi motivi di esenzione possono

essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma

corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136

segg.)

B183 Gli elementi comuni a tali

motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e

l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12

mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per

un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del

termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione

soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione.

B184 La cassa deve approvare

l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se

l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di

esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva

ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un

rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e

l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che

la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente

impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità

lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può

essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione poiché non

esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto

la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione

sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività

a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante

il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere

riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID SECO-TC

Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento devono

corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)

Giurisprudenza DTFA C 238/05

dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle

stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un

impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di causalità necessario per l’esenzione

dall’adempimento del periodo di contribuzione sussiste unicamente se

l’assicurato, per uno dei motivi di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si

trovava nell’impossibilità di esercitare anche un’attività a tempo parziale o

non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una)

B185 I motivi di esenzione

devono poter essere verificati e dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di

appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti.

B186 In tutti i casi, l’elemento

decisivo è rappresentato dall’impedimento di esercitare un’attività salariata.

Per gli assicurati che svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di

essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i

periodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione

non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un

motivo di esenzione.

Esempi

-

Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di

soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non

può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.

-

Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito

di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità

giornaliere non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla

formazione svolta.

Formazione scolastica,

riqualificazione o perfezionamento

B187 Per formazione ai sensi

dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al

termine del quale viene rilasciato un certificato che l’assicurato può far

valere sul mercato del lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica

che sono parte integrante di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.

Giurisprudenza DTFA C 234/02 del

17.11.2003 (Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende

qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo [usuale]

regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di

un’attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il

perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile)

DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve

esserci un rapporto di causalità tra il mancato adempimento del periodo di

contribuzione e il motivo di impedimento definito nella legge)

L'assicurato deve comprovare la

formazione conclusa presentando alla cassa un attestato dell'istituto di

formazione in cui sia indicata la durata della formazione (inizio e fine) e il

tempo, comprese le ore preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore

settimanali). Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere

riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili.

Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del

5.3.2012 (Un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione e nel

contempo beneficiare di un motivo di esenzione da tale adempimento se per lo

stesso periodo adempie il periodo di contribuzione per un tasso di attività

inferiore al 100% ed è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione

per la percentuale rimanente).

Le formazioni scolastiche, i corsi di

riqualificazione o di perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono

considerati motivi di esenzione.

Fatti

I periodi di contribuzione acquisiti

durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in

virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo

di contribuzione.

La formazione per cui è fatto valere il

motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro

per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa

condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno

scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione,

quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i

risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame

o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella

durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e

sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003).

Sono esonerate dall'adempimento del

periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano

domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano

immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi.

B187a Un periodo di pratica -

effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non

remunerato del tutto - che permette di approfondire le conoscenze teoriche

acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è

assolutamente necessario alla formazione dell’assicurato.

Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del

23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non

è considerato periodo di formazione)

Un assicurato che ha beneficiato di un

provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non

può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio

2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre

2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale

nel 2018 ha conseguito il diploma AFC presso la Scuola di __________ di __________

(cfr. doc. 73), il 7 luglio 2022 si è annunciato per il collocamento presso

l’Ufficio regionale di collocamento di __________, indicando di essere

disponibile al 100% per un impiego (cfr. doc. 72).

Nella

“Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente ha indicato,

da un lato, di non essere stato vincolato da un rapporto di lavoro

complessivamente per oltre dodici mesi a causa di formazione scolastica, avendo

frequentato dal settembre 2019 all’ottobre 2021 la Scuola __________ di __________.

Dall’altro,

di aver soggiornato all’estero, e meglio in Italia, per formazione dal 2019 al

2021, come pure che “la formazione da me seguita negli ultimi due anni era a

metà tempo” e che “per quanto concerne l’attività svolta in Italia

confermo che non sono stati pagati contributi” (cfr. doc. 58).

Dal

suo Curriculum vitae si evince, in effetti, che egli ha lavorato a __________

presso il __________ un mese come barista e un mese come cameriere.

L’insorgente non ha, però, precisato il relativo periodo (cfr. doc. 73).

Inoltre

il medesimo ha risposto affermativamente alla domanda se fosse stato

domiciliato complessivamente almeno dieci anni in Svizzera (cfr. doc. 57).

A

quest’ultimo riguardo va osservato che dalle dichiarazioni di domicilio dell’8

marzo 2019 e del 27 agosto 2020 agli atti (cfr. doc. 51; 52) e dall’estratto

relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della

legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati

movimento della popolazione, RL 144.100) risulta che RI 1 è domiciliato a __________

dal dicembre 2001.

Per

quanto attiene alla formazione, __________, il 22 febbraio 2022, ha attestato

che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso di studi

biennale in __________ che richiede frequenza obbligatoria dal lunedì al

venerdì (…)” e che “il percorso formativo si è concluso a ottobre 2021”

(cfr. doc. 61).

Con

decisione del 29 luglio 2022 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità

di disoccupazione, poiché durante il termine quadro per il periodo di

contribuzione 7 luglio 2020 - 6 luglio 2022 “non ha esercitato un’attività

salariata quale persona dipendente e non può far valere un motivo di esonero in

quanto non era vincolato dalla formazione a tempo pieno” (cfr. doc. 83-85).

Nell’opposizione

dell’8 agosto 2022 il ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 luglio

2022 argomentando che “durante quel periodo frequentavo un corso biennale di

__________, a __________, presso l’istituto __________. Pertanto non ero in

grado di esercitare un’attività salariata” (cfr. doc. 49).

Il 22

agosto 2022 l’amministrazione ha posto all’insorgente alcuni quesiti:

"

a) Nella sua opposizione indica di aver frequentato un corso biennale

di __________, tale corso è stato seguito da parte sua a tempo pieno?

b) ln caso affermativo le chiediamo una

conferma da parte della scuola nella quale viene specificato l'obbligo di

frequenza a tempo pieno.

c) Le chiediamo la produzione di una

dichiarazione redatta dalla scuola dalla quale si possa rilevare quante ore

settimanali doveva seguire le lezioni.

d) Le chiediamo di allegarci copia dei

piani lezioni (griglia oraria) per gli anni 2020 e 2021.

e) Nella dichiarazione allegata alla

sua opposizione viene indicato come sia stato iscritto presso la scuola dal 30

settembre 2019 al 30 giugno 2021, nei documenti da lei compilati al momento dell'iscrizione

ha indicato di aver frequentato la scuola dal settembre 2019 all'ottobre 2019

(vd. allegato), quali sono le date corrette?” (Doc. 48)

RI 1,

il 31 agosto 2022, ha risposto:

"

a) Sì, confermo che il corso richiedeva una frequenza obbligatoria dal

lunedì al venerdì.

b) Il certificato di iscrizione e

frequenza, l'attestazione di frequenza come pure il diploma conseguito.

c) La lettera della scuola che attesta

la mia frequenza al corso accademico di 1200 ore complessive

d) Lista delle lezioni svolte nel corso

negli anni 2019-2020 e 2020-2021.

e) Il corso avrebbe dovuto concludersi

effettivamente al 30 giugno 2021, ma a causa dell'emergenza pandemica che non

ha permesso di seguire le lezioni in presenza, la scuola ha deciso di prolungare

eccezionalmente i corsi fino a ottobre 2021.” (Doc. 39)

Il 30

agosto 2022 la __________ ha del resto certificato che “RI 1 ha frequentato

presso la Scuola __________ il corso accademico di __________ di 1200 ore a

frequenza obbligatoria, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, terminando

il percorso con una valutazione di 21/30” (cfr. doc. 40).

Ciò si

evince pure dal diploma rilasciato all’assicurato il 7 ottobre 2021 (cfr. doc.

41).

Il 23

settembre 2022 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente come segue:

"

a) ln nessuna delle dichiarazioni da lei presentate risulta che la scuola aveva

un obbligo di frequenza a tempo pieno, nella domanda d'indennità consegnata

aveva indicato che la frequenza era al 50% e dalla dichiarazione allegata della

scuola si rileva effettivamente che vi è stata una frequenza per complessive

1200 ore, siamo dunque a chiederle, conferma di aver frequentato la scuola al

50%?

b) ln caso negativo voglia allegare una

dichiarazione redatta dalla scuola dove si posse evincere chiaramente che la

frequenza era obbligatoria a tempo pieno.”

L’assicurato,

il 30 settembre 2022, ha dato seguito allo scritto della parte resistente:

"

(…) non è corretto che in nessuna delle dichiarazioni da me presentate

non risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza obbligatorio.

Il certificato rilasciato dall'istituto

scolastico __________, come pure il diploma certificano e confermano la

frequenza obbligatoria da lunedì a venerdì dei corsi accademici ai quali ho

puntualmente partecipato.

Mi scuso se l'aver segnalato nella mia

domanda d'indennità una frequenza al 50% ha creato confusione.

È anche

vero che le lezioni in classe non riempivano l'intera giornata, ma venivano

comunque assegnati lavori pratici, di gruppo da svolgere quotidianamente.

Mi sembra di aver fornito tutte le

informazioni in maniera trasparente e puntuale cercando di capire e di

districarmi ad ogni richiesta degli uffici competenti, per nulla scontate per

chi, come il sottoscritto, si iscrive per la prima volta all'Ufficio di

collocamento.

Vorrei farvi notare che ho atteso da

novembre 2021 (termine della scuola) a luglio 2022 prima di rivolgermi alle

prestazioni sociali, ho preferito cercare per mio conto un lavoro e non abusare

dell'aiuto del Cantone. (…)” (Doc. 35)

Il 6

ottobre 2022 la Cassa ha inviato un messaggio di posta elettronica alla

segreteria della Scuola __________ al fine di chiarire quanto segue:

"

1. Il signor RI 1 ha seguito tale corso negli anni 2019-2020 e

2020-2021, tale corso richiede una frequenza a tempo pieno?

Considerandi

2.

Inizialmente il signor RI 1 ci ha

dichiarato che la frequenza non è a tempo pieno ma a metà tempo, ciò risulta

corretto?

3.

Sulla base della vostra esperienza

quante ore di studio "privato/a casa" sono richieste per il superamento

del corso?

4.

Le 1200 ore sono suddivise sui due

anni accademici?

5.

Nelle 1200 ore sono comprese anche

le ore di studio privato?” (Doc. 34)

Dopo

il sollecito del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. 32), la scuola __________ ha

risposto:

"

1.

Il corso seguito da RI 1 nel 2019-2020 richiedeva una frequenza

giornaliera di 3 ore e mezza o 4 ore.

2.

Il corso occupa metà della giornata

dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio.

3.

Ogni settimana lo studio previsto a

casa è di 5-10 ore, per un totale annuale di 200-350 ore circa.

4.

Sì, le 1200 ore sono divise su due

anni accademici: 600 ore per anno.

5.

No, le 1200 ore comprendono lo

studio privato.” (Doc. 31)

Il 7

novembre 2022 l’amministrazione ha ancora contattato l’assicurato e gli ha

chiesto:

"

a) Con scritto del 30 settembre 2022 (ricevuto in data 5 ottobre 2022)

ci aveva indicato come, le lezioni in presenza, non coprivano un 100% ma come,

venivano assegnati dei lavori pratici e di gruppo da svolgere, la scuola indica

come le ore di frequenza fossero circa 3.5/4 giornaliere e le ore di studio

fuori dalle lezioni potessero aggirarsi a circa 5-10 ore alla settimana, quanto

indicato corrisponde al vero?

b) Viste tutte le

dichiarazioni fornite in precedenza e quelle acquisite dalla scuola la Cassa può

stabilire come, tra la frequenza scolastica e lo studio privato l’occupazione

sia all’incirca di 600 ore all’anno (vd. Dichiarazione della scuola), per

questo motivo l’occupazione è all’incirca del 60/70%, si ritiene d’accordo con

tale affermazione?” (Doc. 30)

Dallo

scritto del 18 novembre 2022 di RI 1 emerge:

"

a) Sì confermo che, come già scritto in precedenza e sottolineato anche

dall’istituto __________, il corso prevedeva almeno 5-10 ore settimanali

previste per lavori pratici da svolgere a casa.

b) Tale affermazione non

rispecchia la realtà in quanto non tiene conto che l’istituto __________ si

trova a __________, a 2 ore e 15 minuti di treno da __________ e a 2 ore e 30

minuti dal mio domicilio. Questo dettaglio aggiunge 5 ore quotidiane di impegno

scolastico.

(…)” (Doc. 27)

Con

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio

provvedimento del 29 luglio 2022 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

è incontestato il mancato adempimento da parte dell’insorgente del periodo di

contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si

estende dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid.

2.2.).

Per

quanto attiene all’esenzione dal periodo di contribuzione, è utile ribadire che

per costante giurisprudenza l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,

relativo all’esonero in caso di formazione durante oltre dodici mesi

complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere

parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione (cfr. consid.

2.3.).

In

altri termini, deve esistere un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività

lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e i

motivi elencati nella norma, in particolare l'esistenza di una formazione.

Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era

possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività,

anche solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.3.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 4).

In

casu la parte resistente ha riconosciuto che il percorso intrapreso

dall’assicurato presso la Scuola __________ di __________ è una formazione

scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. A2; consid.

1.1.).

Del

resto anche una formazione svolta all’estero, purché sia sufficientemente

verificabile, rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI (cfr. DTF 108 V 103 consid. 2.a; STFA C 402/99 del 28 febbraio 2001; STFA

C 309/00 del 26 settembre 2001; STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006 consid. 2; Prassi LADI ID p.to B187; Boris Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014

pag. 427, N. 18 ad art. 14).

Dagli

accertamenti esperiti dalla Cassa presso la Scuola __________ si evince poi che

il corso biennale di __________ seguito a __________ dal ricorrente dal 2019 al

2021.

comportava, da una parte, la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì

nella misura di 3,5/4 ore di lezione giornaliere (ovvero 17,5/20 ore alla

settimana) che si svolgevano al mattino o al pomeriggio, occupando metà della

giornata dello studente (cfr. doc. 61; 50; 40; 31). Dall’altra, un ulteriore

impegno di 5-10 ore alla settimana da dedicare allo studio personale e per

lavori pratici (cfr. doc. 31; 27).

Tenendo

conto del dispendio minore, ossia 17,5 ore di lezione e 5 ore di studio, l’impegno

per la formazione era di complessive 22,5 ore settimanali.

Se,

invece, si pone mente a un impegno di 20 ore per i corsi e di 10 ore per lo

studio, l’assicurato era occupato con la scuola per 30 ore alla settimana.

Mediamente

la formazione presso la Scuola __________, comprensiva dei corsi obbligatori e

dello studio personale impegnava il ricorrente per 26,25 ore settimanali.

In

linea di principio e teoricamente, il tempo a disposizione per un impiego –

considerando una settimana a tempo pieno di 42 ore (cfr. STF 8C_289/2015 del 12

ottobre 2015 consid. 3; STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.6.-2.7.) –

risulterebbe, dunque, di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum

del 37%.

Tuttavia

nel caso di specie, in primo luogo, non è dato di sapere se la durata dello

studio personale, che peraltro la scuola ha indicato in 5-10 ore settimanali,

senza riferirsi all’orario giornaliero, fosse flessibile e liberamente

gestibile dagli studenti durante il tempo libero, segnatamente i fine settimana

(cfr. STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 4; STF 8C_706/2017 del 24

novembre 2017 consid. 7.2., citata al consid. 2.3.), oppure, visto che era

anche finalizzato alla preparazione di lavori pratici, fosse determinato da

scadenze precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana.

In

secondo luogo, la __________ ha dichiarato che i corsi occupavano metà della

giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio (cfr. doc. 31).

Non

risulta, però, se la griglia oraria fosse sempre la medesima con lezioni di una

determinata materia sempre al mattino o al pomeriggio oppure se gli orari

fossero modificati, ad esempio di settimana in settimana.

Nel

caso in cui lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle lezioni cambiassero

di frequente, con la conseguenza che non erano sempre le stesse mezze giornate

ad essere libere da impegni scolastici, la possibilità effettiva di svolgere

un’occupazione lavorativa di circa 15 ore settimanali sarebbe risultata già difficoltosa,

nel senso che non tutti i datori di lavoro sono disposti ad accettare

cambiamenti continui - anche solo di reperibilità, nella pura ipotesi del

telelavoro - da parte del dipendente.

In

concreto deve essere, altresì, considerato che la Scuola __________ si trova a __________

mentre l’insorgente è domiciliato in Ticino a __________.

L’assicurato,

il 18 novembre 2022, ha puntualizzato che all’impegno scolastico deve essere

aggiunta la durata dei viaggi per raggiungere dal suo domicilio, o comunque da __________,

l’istituto frequentato a __________ (con il treno 2 ore e 30 minuti,

rispettivamente 2 ore e 15 minuti) e ritorno (cfr. doc. 27).

Al

riguardo va osservato che, cambiando il treno a __________ la durata del

viaggio da __________ a __________, si riduce a circa un’ora e mezza (cfr. www.ffs.ch).

In

ogni caso è vero, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), che il tempo

di trasferta non può essere considerato tempo dedicato allo studio, anche se,

in particolare per la preparazione teorica di un corso, non è esclusa la

possibilità di studiare in treno.

È

altrettanto vero, però, che i viaggi per recarsi alla scuola di __________ e

rientrare a casa comportano un dispendio di tempo a scapito della possibilità

di lavorare.

In

effetti, anche nel caso in cui l’assicurato avesse avuto l’opportunità di

svolgere le proprie mansioni, o perlomeno alcune di esse, da remoto, va

osservato che non sempre il datore di lavoro accetta che ciò avvenga in un

luogo differente dal proprio domicilio, ad esempio su un mezzo di comunicazione.

Inoltre

le trasferte internazionali tra la Svizzera e l’Italia - quindi all’estero - possono

a fortiori ostacolare lo smartworking.

A

titolo esemplificativo l’art. 4 del Regolamento sul telelavoro dell’8 luglio

2020.

prevede che il telelavoro da casa è consentito solo in territorio

svizzero.

Il

tempo per raggiungere dal Ticino la Scuola __________ e ritorno può, perciò,

contribuire, qualora lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle

lezioni cambiassero frequentemente, a non rendere ragionevolmente esigibile per

l'assicurato l’esercizio di un'attività, anche solo a tempo parziale.

Il TCA

constata comunque che nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13

luglio 2022 il ricorrente aveva indicato di aver soggiornato in Italia per

formazione dal 2019 al 2021 (cfr. doc. 58).

2.8

Alla

luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che la presente vertenza non possa

essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

Nel

caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 e il rinvio degli atti alla Cassa

affinché effettui gli accertamenti necessari per stabilire,

in particolare, se a causa della formazione svolta dal 2019 al 2021 a __________

presso la Scuola __________ non sia stato possibile né ragionevolmente

esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale.

A tal fine, sulla

base di quanto indicato al precedente considerando, l’amministrazione interpellerà

nuovamente l’istituto __________ e sentirà l’assicurato, il quale

dovrà spiegare se durante la formazione presso la Scuola di __________ soggiornava a __________ o rientrava regolarmente al proprio domicilio

in Ticino, comprovando debitamente le proprie asserzioni.

Al

riguardo giova evidenziare che la prova dell’esistenza di un motivo di esonero

dal periodo di contribuzione deve essere apportata, almeno secondo la

verosimiglianza preponderante, dall’assicurato che lo invoca. Il medesimo sopporta

l’onere della prova (cfr. Boris Rubin,

op. cit., N. 12 ad art. 14).

Va, inoltre, rilevato che il

principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;

STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145;

RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF

116.

V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre

2022.

consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020

del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid.

3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF

U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a).

La Cassa, dopo aver esperito le

indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente in relazione al

termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020 – 6 luglio 2022

possa o meno essere esonerato dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art.

14.

cpv. 1 lett. a LADI.

Visto

l’esito della presente causa, il TCA può non chinarsi specificatamente sulla richiesta

ricorsuale di interrogatorio/deposizione dell’insorgente (cfr. doc. I).

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni

LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio

2023.

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.10

Vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa

resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 novembre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa

perché proceda come indicato ai consid. 2.7. e 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti