38.2023.2
Diritto a ID negato in assenza di motivo di esonero dal periodo di contribuzione connesso a formazione all'estero. Necessità di approfondimento istruttorio per chiarire se a causa della formazione non sia stato possibile né ragionevolmente esigibile esercizio di att. lav. almeno a tempo parz. Rinvio
3 aprile 2023Italiano43 min
può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.2
rs
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10
gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
29 novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2022 (cfr. doc. 83-85) con
cui aveva negato ad RI 1 (nato il __________ 1998) il diritto alle indennità di
disoccupazione richieste il 7 luglio 2022, in quanto il medesimo, da una parte,
non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e
dall’altra, la formazione intrapresa dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2021
presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. 40; 50; 61) non può
essere considerata quale motivo di esonero dall'adempimento dello stesso.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento come segue:
"
(…)
6. Nel presente caso è
pacifico che l'opponente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione
svolgendo un'attività salariata di 12 mesi giusta l'art. 13 cpv. 1 LADI.
Occorre dunque valutare se egli può o
no far valere un motivo di esonero.
6.1. Preso atto delle osservazioni
formulate in sede d'opposizione e dell'intera documentazione agli atti, la
Cassa ha proceduto a richiedere ulteriori informazioni sia all'opponente sia
all'Istituto __________ ed è emerso quanto segue.
Il signor RI 1, nella domanda
d'indennità di disoccupazione, ha indicato che la formazione da lui seguita
presso il succitato istituto lo occupava a metà tempo. Egli ha poi precisato
che, oltre alle lezioni in classe che effettivamente non occupavano l'intera
giornata, la scuola assegnava dei lavori pratici di gruppo da svolgere
quotidianamente.
Per quanto riguarda invece il tempo
impiegato nel tragitto casa/scuola, che l'insorgente indica essere di ca. 5 ore
quotidiane, la Cassa rileva come lo stesso non può essere considerato tempo
dedicato allo studio.
L'istituto scolastico ha confermato che
il corso frequentato dal signor RI 1 richiedeva una presenza giornaliera in
classe da 3 a 4 ore, mentre lo studio privato richiedeva da 1 a 2 ore
giornaliere.
Ne segue che il corso frequentato
dall'opponente è una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI, tuttavia non può essere considerato una formazione scolastica a tempo
pieno e quindi l'assicurato poteva trovare un'occupazione a tempo parziale.
Nella fattispecie viene dunque a
mancare il rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione
e l'impedimento di esercitare un'occupazione soggetta a contribuzione e
pertanto il corso presso l'istituto __________ non può essere considerato quale
motivo di esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.” (Doc. A2 pag. 4)
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 29 novembre 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto
l’annullamento della stessa e il riconoscimento di indennità di disoccupazione
a far tempo dal 7 luglio 2022.
A
sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto:
"
(…) Si ritiene che la formazione scolastica svolta presso l'Istituto __________
a __________ dal 30.09.2019 al 31.10.2021 debba essere considerata appieno
quale motivo di esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
La scuola di __________ comportava una
presenza obbligatoria scolastica di circa 3.5 - 4 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali, oltre a 5-10 ore settimanali di ore di studio privato per lavori
da presentare alla scuola, a cui è da aggiungere lo studio a casa delle
materie.
Innanzitutto si precisa che tenendo
conto anche solo di 3.5 ore giornaliere di frequenza scolastica obbligatoria
(come nella maggior parte delle università, dove i corsi non sono certo di 8
ore al giorno/40 ore settimanali) nell'arco di minimo 35 settimane di scuola
effettiva per anno, si arriva a 612 ore. Inoltre 10 ore settimanali di ore di
studio privato per prudenzialmente 35 settimane di scuola effettiva per anno,
corrispondono a 350 ore, per un totale complessivo di almeno 962 ore di studio
per anno (e non 600 ore/anno come riportato), senza contare le ore di studio
normalmente da aggiungere svolto per esami ecc.
Cosa intenda la Decisione del
29.11.2022 per formazione scolastica o scuola a tempo pieno, non viene spiegato
né giustificato, né effettivamente risulta altrimenti chiaramente determinato
né indicato quale requisito minimo. Nello scritto 07.11.2022 a RI 1 la Cassa
disoccupazione accerta e riconosce comunque un'occupazione per la formazione
del 60/70%. Certamente seguendo tali criteri anche la maggior parte delle
università o scuole di studi superiori svizzere e estere presenta per i loro
corsi un'occupazione similare e pari a questa. Ma ovviamente queste fattispecie
vengono accettate come una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett.
a LADI e considerate a tempo pieno, senza particolari accertamenti sulle ore di
lezione obbligatorie e non, ore di studio per lavori da presentare e per
preparare esami, comunque di difficile determinazione. Pertanto anche la scuola
frequentata dall'istante deve essere considerata quale formazione a tempo
pieno, e/o comunque quale formazione scolastica ai sensi dell'art. 14 cpv. 1
lett. a LADI avente diritto all'esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI.
In via abbondanziale si ritiene che
l'autorità di decisione debba anche tener conto della specificità del caso, e
meglio che la scuola è a __________, che il tragitto di andata e ritorno
giornaliero da __________ a __________ è di circa 5 ore, il che preclude
ulteriormente qualsiasi possibilità di lavorare nell'eventuale denegato tempo
che rimanesse a disposizione dopo aver svolto diligentemente l'attività
scolastica. Lo stesso varrebbe in caso di pernottamento durante la settimana
scolastica a __________, con impedimento a lavorare in Ticino e per ovvie
difficoltà a __________.
In conclusione il signor RI 1, che
dall'inoltro della Domanda d'indennità di disoccupazione del 7 luglio dello scorso
anno ha diligentemente e con perseveranza risposto alle diverse domande non
sempre chiare dell'autorità di decisione, ha frequentato costantemente
l'Istituto __________ a __________ dal 30.09.2019 al 31.10.2021, senza
inevitabilmente poter svolgere una qualsiasi ulteriore attività occupazionale a
tempo parziale. È utopistico e ragionevolmente improponibile pretendere che
l'istante svolga in aggiunta allo studio una qualsiasi attività lavorativa ai
sensi dell'art. 13 LADI.
La contestata Decisione
del 29.11.2022 appare quindi infondata, pretestuosa e discriminatoria. (…)”
(Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 25 gennaio 2023 la Cassa ha proposto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 9
febbraio 2023 la parte ricorrente ha confermato quanto indicato nel ricorso,
mentre ha contestato integralmente la risposta di causa (cfr. doc. V).
1.5. Il doc.
V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia
negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal
7 luglio 2022 non avendo adempiuto il periodo minimo di contribuzione,
rispettivamente non presentando un motivo di esonero dallo stesso.
2.2. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale
articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi
dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.;
STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89).
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in
aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova
che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante
per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019
consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28
febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008
e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en
droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009
pag. 76-79.
2.3. L'art.
14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del
periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3
LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da
un rapporto di lavoro per
formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione
che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.
L’art.
14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo
contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa
precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale
disposto vanno interpretate restrittivamente.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di
questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno
dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle
ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di
causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento
del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto
disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una
delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF
8C_329/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; STF
8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6
pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg.
consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa;
FF 1980 III 513, 515)
Con
una sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1
pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un
periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite
non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura
attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare,
riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria
per il corso formativo di un assicurato.
Nella
misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02)
si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.
Il
periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un
assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo
in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art.
14 cpv. 1 lett. a LADI.
Di
conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento
del periodo di contribuzione per formazione.
In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra
Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione
contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo
che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento
del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa
della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il
motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve
sussistere un nesso di causalità.
Dall’altro,
che l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la
durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a
contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome
un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per
quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv.
4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno
dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato
a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.
In
quel caso di specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva
appellarsi con successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un
nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento
del periodo di contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità
lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, di esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di
dodici mesi.
In
un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi,
indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di
essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse
fuori discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto
l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si
determina in modo oggettivo, ex post.
In
quell’evenienza l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività
adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal
periodo di contribuzione.
Con
una sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato
il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013
a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al
settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto
non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere
esonerata dallo stesso.
A
quest’ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50%
non le impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo
parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima,
nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.
La
nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della
ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16
anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura
e che non si dedichi a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non
era fondata. In effetti l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo
di mantenimento dei genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la
giurisprudenza un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI,
né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI.
È poi
utile segnalare che con sentenza 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in
SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha negato le indennità per
disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione
universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno
come project manager ed esperto tecnico (dal 2003 al 2010) - aveva iniziato il
proprio dottorato, lavorando inizialmente come assistente di ricerca per poi
dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura
della propria tesi e poi postulare le indennità di disoccupazione.
In
quel caso l’amministrazione ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto
alle prestazioni LADI ritenendo ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo
di contribuzione e che non potesse invocare a suo favore alcun motivo di
esenzione.
L’Alta
Corte ha rammentato che per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1
lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine
specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad
acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente
esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere
strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il
conseguimento dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente
controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione
acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal
profilo del motivo di esenzione in esame.
In tal
senso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione
di esami contano nella durata della formazione se la preparazione e l’impegno
sono intensi in termini di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle
esigenze di controllo.
Nel
caso di quell’assicurato, però, il curriculum vitae del ricorrente non era
mirato verso una professione per il cui esercizio era necessario conseguire un
dottorato. Egli aveva, infatti, concluso da tempo la propria formazione
universitaria ed aveva lavorato per anni come project manager ed esperto
tecnico nel settore privato, acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua
professione per diversi anni. Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi
della sua tesi di dottorato che avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni.
Questo percorso formativo, a mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi
né strutturato, né orientato verso un obiettivo professionale concreto.
Pertanto, egli non poteva far valere un motivo di esenzione ai sensi dell’art.
14 cpv. 1 lett. a LADI.
In una
sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012, concernente un assicurato al quale
l’istanza inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione in
relazione al lasso di tempo in cui preparava gli esami di avvocatura, e dunque
il diritto alle indennità di disoccupazione. il Tribunale federale ha sì
stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un motivo di
esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa.
Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente un’attività
lucrativa, non si giustifica l’esenzione dal periodo di contribuzione.
Con
giudizio 8C_706/2017 del 24 novembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste il 24 marzo 2016
da un assicurato che, dopo un primo tentativo fallito nel settembre 2015, aveva
superato l’esame di avvocatura nel marzo 2016.
In
primo luogo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione 24 marzo 2014 -
23 marzo 2016 l’assicurato non presentava un periodo di contribuzione di almeno
dodici mesi, in quanto entro tale lasso di tempo era stato attivo quale
praticante unicamente per nove mesi da maggio 2014 a gennaio 2015.
In
secondo luogo, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di
contribuzione. In proposito la nostra Massima Istanza ha precisato che il
sistema di crediti ECTS non è adeguato per determinare il tempo di preparazione
dell’esame di avvocatura. Inoltre non sussisteva un nesso di causalità tra il
preteso motivo di esonero e il mancato ossequio del periodo di contribuzione
minimo. In effetti, essendo tale studio personale e flessibile, l’assicurato
avrebbe potuto dedicarsi, oltre alla preparazione dell’esame, a un’occupazione
a tempo parziale.
In
proposito cfr. pure STF 8C_294/2019 del 30 settembre 2019.
Dal
canto suo il TCA, con sentenza 38.2015.20 del 25 giugno 2015, ha respinto il
ricorso di un’assicurata che aveva svolto nuovamente la pratica notarile al
fine di sostenere per la seconda volta il relativo esame e alla quale era stato
negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché, oltre a non avere adempiuto
il periodo di contribuzione minimo, non poteva essere esonerata dallo stesso.
In effetti, siccome la pratica era stata effettuata in piena libertà, senza
essere vincolata da orari precisi, era escluso un nesso di causalità con il
mancato ossequio del periodo di contribuzione.
In un
giudizio 38.2021.54 dell’11 ottobre 2021 questa Corte ha, poi, stabilito che
rettamente la Cassa competente aveva escluso un motivo di esonero ai sensi
dell’art. 14 LADI, in quanto né la frequenza di lezioni di recupero di matematica
di 2/3 ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco
(livello principianti, per totali 57 ore su due mesi) avevano occupato il
ricorrente a tempo pieno. Egli poteva, dunque, esercitare parallelamente
un’attività lavorativa.
2.4. In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà
delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo
l'art. 13 LADI.
Contestualmente
ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con
periodi di esonero.
Cfr.
pure STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid.
2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF
8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.5. A
proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la
Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a
nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue:
"
Motivi di esenzione secondo il capoverso 1
B182 Sono esonerate
dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine
quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non
sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10
anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia,
infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state
domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno
in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al
lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.
Questi motivi di esenzione possono
essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma
corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136
segg.)
B183 Gli elementi comuni a tali
motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e
l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12
mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per
un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del
termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione
soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione.
B184 La cassa deve approvare
l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se
l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di
esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva
ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un
rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e
l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che
la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente
impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità
lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può
essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione poiché non
esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto
la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione
sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività
a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante
il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere
riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID SECO-TC
Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento devono
corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)
Giurisprudenza DTFA C 238/05
dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle
stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un
impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di causalità necessario per l’esenzione
dall’adempimento del periodo di contribuzione sussiste unicamente se
l’assicurato, per uno dei motivi di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si
trovava nell’impossibilità di esercitare anche un’attività a tempo parziale o
non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una)
B185 I motivi di esenzione
devono poter essere verificati e dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di
appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti.
B186 In tutti i casi, l’elemento
decisivo è rappresentato dall’impedimento di esercitare un’attività salariata.
Per gli assicurati che svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di
essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i
periodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione
non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un
motivo di esenzione.
Esempi
-
Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di
soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non
può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.
-
Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito
di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità
giornaliere non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla
formazione svolta.
Formazione scolastica,
riqualificazione o perfezionamento
B187 Per formazione ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al
termine del quale viene rilasciato un certificato che l’assicurato può far
valere sul mercato del lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica
che sono parte integrante di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.
Giurisprudenza DTFA C 234/02 del
17.11.2003 (Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende
qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo [usuale]
regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di
un’attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il
perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile)
DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve
esserci un rapporto di causalità tra il mancato adempimento del periodo di
contribuzione e il motivo di impedimento definito nella legge)
L'assicurato deve comprovare la
formazione conclusa presentando alla cassa un attestato dell'istituto di
formazione in cui sia indicata la durata della formazione (inizio e fine) e il
tempo, comprese le ore preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore
settimanali). Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere
riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili.
Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del
5.3.2012 (Un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione e nel
contempo beneficiare di un motivo di esenzione da tale adempimento se per lo
stesso periodo adempie il periodo di contribuzione per un tasso di attività
inferiore al 100% ed è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione
per la percentuale rimanente).
Le formazioni scolastiche, i corsi di
riqualificazione o di perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono
considerati motivi di esenzione.
Fatti
I periodi di contribuzione acquisiti
durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in
virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo
di contribuzione.
La formazione per cui è fatto valere il
motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro
per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa
condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno
scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione,
quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i
risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame
o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella
durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e
sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003).
Sono esonerate dall'adempimento del
periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano
domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano
immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi.
B187a Un periodo di pratica -
effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non
remunerato del tutto - che permette di approfondire le conoscenze teoriche
acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è
assolutamente necessario alla formazione dell’assicurato.
Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del
23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non
è considerato periodo di formazione)
Un assicurato che ha beneficiato di un
provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non
può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio
2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.;
STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre
2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;
STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e
in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.
4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale
nel 2018 ha conseguito il diploma AFC presso la Scuola di __________ di __________
(cfr. doc. 73), il 7 luglio 2022 si è annunciato per il collocamento presso
l’Ufficio regionale di collocamento di __________, indicando di essere
disponibile al 100% per un impiego (cfr. doc. 72).
Nella
“Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente ha indicato,
da un lato, di non essere stato vincolato da un rapporto di lavoro
complessivamente per oltre dodici mesi a causa di formazione scolastica, avendo
frequentato dal settembre 2019 all’ottobre 2021 la Scuola __________ di __________.
Dall’altro,
di aver soggiornato all’estero, e meglio in Italia, per formazione dal 2019 al
2021, come pure che “la formazione da me seguita negli ultimi due anni era a
metà tempo” e che “per quanto concerne l’attività svolta in Italia
confermo che non sono stati pagati contributi” (cfr. doc. 58).
Dal
suo Curriculum vitae si evince, in effetti, che egli ha lavorato a __________
presso il __________ un mese come barista e un mese come cameriere.
L’insorgente non ha, però, precisato il relativo periodo (cfr. doc. 73).
Inoltre
il medesimo ha risposto affermativamente alla domanda se fosse stato
domiciliato complessivamente almeno dieci anni in Svizzera (cfr. doc. 57).
A
quest’ultimo riguardo va osservato che dalle dichiarazioni di domicilio dell’8
marzo 2019 e del 27 agosto 2020 agli atti (cfr. doc. 51; 52) e dall’estratto
relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP
che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della
legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati
movimento della popolazione, RL 144.100) risulta che RI 1 è domiciliato a __________
dal dicembre 2001.
Per
quanto attiene alla formazione, __________, il 22 febbraio 2022, ha attestato
che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso di studi
biennale in __________ che richiede frequenza obbligatoria dal lunedì al
venerdì (…)” e che “il percorso formativo si è concluso a ottobre 2021”
(cfr. doc. 61).
Con
decisione del 29 luglio 2022 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità
di disoccupazione, poiché durante il termine quadro per il periodo di
contribuzione 7 luglio 2020 - 6 luglio 2022 “non ha esercitato un’attività
salariata quale persona dipendente e non può far valere un motivo di esonero in
quanto non era vincolato dalla formazione a tempo pieno” (cfr. doc. 83-85).
Nell’opposizione
dell’8 agosto 2022 il ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 luglio
2022 argomentando che “durante quel periodo frequentavo un corso biennale di
__________, a __________, presso l’istituto __________. Pertanto non ero in
grado di esercitare un’attività salariata” (cfr. doc. 49).
Il 22
agosto 2022 l’amministrazione ha posto all’insorgente alcuni quesiti:
"
a) Nella sua opposizione indica di aver frequentato un corso biennale
di __________, tale corso è stato seguito da parte sua a tempo pieno?
b) ln caso affermativo le chiediamo una
conferma da parte della scuola nella quale viene specificato l'obbligo di
frequenza a tempo pieno.
c) Le chiediamo la produzione di una
dichiarazione redatta dalla scuola dalla quale si possa rilevare quante ore
settimanali doveva seguire le lezioni.
d) Le chiediamo di allegarci copia dei
piani lezioni (griglia oraria) per gli anni 2020 e 2021.
e) Nella dichiarazione allegata alla
sua opposizione viene indicato come sia stato iscritto presso la scuola dal 30
settembre 2019 al 30 giugno 2021, nei documenti da lei compilati al momento dell'iscrizione
ha indicato di aver frequentato la scuola dal settembre 2019 all'ottobre 2019
(vd. allegato), quali sono le date corrette?” (Doc. 48)
RI 1,
il 31 agosto 2022, ha risposto:
"
a) Sì, confermo che il corso richiedeva una frequenza obbligatoria dal
lunedì al venerdì.
b) Il certificato di iscrizione e
frequenza, l'attestazione di frequenza come pure il diploma conseguito.
c) La lettera della scuola che attesta
la mia frequenza al corso accademico di 1200 ore complessive
d) Lista delle lezioni svolte nel corso
negli anni 2019-2020 e 2020-2021.
e) Il corso avrebbe dovuto concludersi
effettivamente al 30 giugno 2021, ma a causa dell'emergenza pandemica che non
ha permesso di seguire le lezioni in presenza, la scuola ha deciso di prolungare
eccezionalmente i corsi fino a ottobre 2021.” (Doc. 39)
Il 30
agosto 2022 la __________ ha del resto certificato che “RI 1 ha frequentato
presso la Scuola __________ il corso accademico di __________ di 1200 ore a
frequenza obbligatoria, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, terminando
il percorso con una valutazione di 21/30” (cfr. doc. 40).
Ciò si
evince pure dal diploma rilasciato all’assicurato il 7 ottobre 2021 (cfr. doc.
41).
Il 23
settembre 2022 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente come segue:
"
a) ln nessuna delle dichiarazioni da lei presentate risulta che la scuola aveva
un obbligo di frequenza a tempo pieno, nella domanda d'indennità consegnata
aveva indicato che la frequenza era al 50% e dalla dichiarazione allegata della
scuola si rileva effettivamente che vi è stata una frequenza per complessive
1200 ore, siamo dunque a chiederle, conferma di aver frequentato la scuola al
50%?
b) ln caso negativo voglia allegare una
dichiarazione redatta dalla scuola dove si posse evincere chiaramente che la
frequenza era obbligatoria a tempo pieno.”
L’assicurato,
il 30 settembre 2022, ha dato seguito allo scritto della parte resistente:
"
(…) non è corretto che in nessuna delle dichiarazioni da me presentate
non risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza obbligatorio.
Il certificato rilasciato dall'istituto
scolastico __________, come pure il diploma certificano e confermano la
frequenza obbligatoria da lunedì a venerdì dei corsi accademici ai quali ho
puntualmente partecipato.
Mi scuso se l'aver segnalato nella mia
domanda d'indennità una frequenza al 50% ha creato confusione.
È anche
vero che le lezioni in classe non riempivano l'intera giornata, ma venivano
comunque assegnati lavori pratici, di gruppo da svolgere quotidianamente.
Mi sembra di aver fornito tutte le
informazioni in maniera trasparente e puntuale cercando di capire e di
districarmi ad ogni richiesta degli uffici competenti, per nulla scontate per
chi, come il sottoscritto, si iscrive per la prima volta all'Ufficio di
collocamento.
Vorrei farvi notare che ho atteso da
novembre 2021 (termine della scuola) a luglio 2022 prima di rivolgermi alle
prestazioni sociali, ho preferito cercare per mio conto un lavoro e non abusare
dell'aiuto del Cantone. (…)” (Doc. 35)
Il 6
ottobre 2022 la Cassa ha inviato un messaggio di posta elettronica alla
segreteria della Scuola __________ al fine di chiarire quanto segue:
"
1. Il signor RI 1 ha seguito tale corso negli anni 2019-2020 e
2020-2021, tale corso richiede una frequenza a tempo pieno?
Considerandi
2.
Inizialmente il signor RI 1 ci ha
dichiarato che la frequenza non è a tempo pieno ma a metà tempo, ciò risulta
corretto?
3.
Sulla base della vostra esperienza
quante ore di studio "privato/a casa" sono richieste per il superamento
del corso?
4.
Le 1200 ore sono suddivise sui due
anni accademici?
5.
Nelle 1200 ore sono comprese anche
le ore di studio privato?” (Doc. 34)
Dopo
il sollecito del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. 32), la scuola __________ ha
risposto:
"
1.
Il corso seguito da RI 1 nel 2019-2020 richiedeva una frequenza
giornaliera di 3 ore e mezza o 4 ore.
2.
Il corso occupa metà della giornata
dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio.
3.
Ogni settimana lo studio previsto a
casa è di 5-10 ore, per un totale annuale di 200-350 ore circa.
4.
Sì, le 1200 ore sono divise su due
anni accademici: 600 ore per anno.
5.
No, le 1200 ore comprendono lo
studio privato.” (Doc. 31)
Il 7
novembre 2022 l’amministrazione ha ancora contattato l’assicurato e gli ha
chiesto:
"
a) Con scritto del 30 settembre 2022 (ricevuto in data 5 ottobre 2022)
ci aveva indicato come, le lezioni in presenza, non coprivano un 100% ma come,
venivano assegnati dei lavori pratici e di gruppo da svolgere, la scuola indica
come le ore di frequenza fossero circa 3.5/4 giornaliere e le ore di studio
fuori dalle lezioni potessero aggirarsi a circa 5-10 ore alla settimana, quanto
indicato corrisponde al vero?
b) Viste tutte le
dichiarazioni fornite in precedenza e quelle acquisite dalla scuola la Cassa può
stabilire come, tra la frequenza scolastica e lo studio privato l’occupazione
sia all’incirca di 600 ore all’anno (vd. Dichiarazione della scuola), per
questo motivo l’occupazione è all’incirca del 60/70%, si ritiene d’accordo con
tale affermazione?” (Doc. 30)
Dallo
scritto del 18 novembre 2022 di RI 1 emerge:
"
a) Sì confermo che, come già scritto in precedenza e sottolineato anche
dall’istituto __________, il corso prevedeva almeno 5-10 ore settimanali
previste per lavori pratici da svolgere a casa.
b) Tale affermazione non
rispecchia la realtà in quanto non tiene conto che l’istituto __________ si
trova a __________, a 2 ore e 15 minuti di treno da __________ e a 2 ore e 30
minuti dal mio domicilio. Questo dettaglio aggiunge 5 ore quotidiane di impegno
scolastico.
(…)” (Doc. 27)
Con
decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio
provvedimento del 29 luglio 2022 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
2.7
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
è incontestato il mancato adempimento da parte dell’insorgente del periodo di
contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si
estende dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid.
2.2.).
Per
quanto attiene all’esenzione dal periodo di contribuzione, è utile ribadire che
per costante giurisprudenza l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,
relativo all’esonero in caso di formazione durante oltre dodici mesi
complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere
parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione (cfr. consid.
2.3.).
In
altri termini, deve esistere un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività
lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e i
motivi elencati nella norma, in particolare l'esistenza di una formazione.
Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era
possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività,
anche solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.3.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006
consid. 4).
In
casu la parte resistente ha riconosciuto che il percorso intrapreso
dall’assicurato presso la Scuola __________ di __________ è una formazione
scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. A2; consid.
1.1.).
Del
resto anche una formazione svolta all’estero, purché sia sufficientemente
verificabile, rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI (cfr. DTF 108 V 103 consid. 2.a; STFA C 402/99 del 28 febbraio 2001; STFA
C 309/00 del 26 settembre 2001; STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006 consid. 2; Prassi LADI ID p.to B187; Boris Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014
pag. 427, N. 18 ad art. 14).
Dagli
accertamenti esperiti dalla Cassa presso la Scuola __________ si evince poi che
il corso biennale di __________ seguito a __________ dal ricorrente dal 2019 al
2021.
comportava, da una parte, la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì
nella misura di 3,5/4 ore di lezione giornaliere (ovvero 17,5/20 ore alla
settimana) che si svolgevano al mattino o al pomeriggio, occupando metà della
giornata dello studente (cfr. doc. 61; 50; 40; 31). Dall’altra, un ulteriore
impegno di 5-10 ore alla settimana da dedicare allo studio personale e per
lavori pratici (cfr. doc. 31; 27).
Tenendo
conto del dispendio minore, ossia 17,5 ore di lezione e 5 ore di studio, l’impegno
per la formazione era di complessive 22,5 ore settimanali.
Se,
invece, si pone mente a un impegno di 20 ore per i corsi e di 10 ore per lo
studio, l’assicurato era occupato con la scuola per 30 ore alla settimana.
Mediamente
la formazione presso la Scuola __________, comprensiva dei corsi obbligatori e
dello studio personale impegnava il ricorrente per 26,25 ore settimanali.
In
linea di principio e teoricamente, il tempo a disposizione per un impiego –
considerando una settimana a tempo pieno di 42 ore (cfr. STF 8C_289/2015 del 12
ottobre 2015 consid. 3; STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.6.-2.7.) –
risulterebbe, dunque, di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum
del 37%.
Tuttavia
nel caso di specie, in primo luogo, non è dato di sapere se la durata dello
studio personale, che peraltro la scuola ha indicato in 5-10 ore settimanali,
senza riferirsi all’orario giornaliero, fosse flessibile e liberamente
gestibile dagli studenti durante il tempo libero, segnatamente i fine settimana
(cfr. STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 4; STF 8C_706/2017 del 24
novembre 2017 consid. 7.2., citata al consid. 2.3.), oppure, visto che era
anche finalizzato alla preparazione di lavori pratici, fosse determinato da
scadenze precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana.
In
secondo luogo, la __________ ha dichiarato che i corsi occupavano metà della
giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio (cfr. doc. 31).
Non
risulta, però, se la griglia oraria fosse sempre la medesima con lezioni di una
determinata materia sempre al mattino o al pomeriggio oppure se gli orari
fossero modificati, ad esempio di settimana in settimana.
Nel
caso in cui lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle lezioni cambiassero
di frequente, con la conseguenza che non erano sempre le stesse mezze giornate
ad essere libere da impegni scolastici, la possibilità effettiva di svolgere
un’occupazione lavorativa di circa 15 ore settimanali sarebbe risultata già difficoltosa,
nel senso che non tutti i datori di lavoro sono disposti ad accettare
cambiamenti continui - anche solo di reperibilità, nella pura ipotesi del
telelavoro - da parte del dipendente.
In
concreto deve essere, altresì, considerato che la Scuola __________ si trova a __________
mentre l’insorgente è domiciliato in Ticino a __________.
L’assicurato,
il 18 novembre 2022, ha puntualizzato che all’impegno scolastico deve essere
aggiunta la durata dei viaggi per raggiungere dal suo domicilio, o comunque da __________,
l’istituto frequentato a __________ (con il treno 2 ore e 30 minuti,
rispettivamente 2 ore e 15 minuti) e ritorno (cfr. doc. 27).
Al
riguardo va osservato che, cambiando il treno a __________ la durata del
viaggio da __________ a __________, si riduce a circa un’ora e mezza (cfr. www.ffs.ch).
In
ogni caso è vero, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), che il tempo
di trasferta non può essere considerato tempo dedicato allo studio, anche se,
in particolare per la preparazione teorica di un corso, non è esclusa la
possibilità di studiare in treno.
È
altrettanto vero, però, che i viaggi per recarsi alla scuola di __________ e
rientrare a casa comportano un dispendio di tempo a scapito della possibilità
di lavorare.
In
effetti, anche nel caso in cui l’assicurato avesse avuto l’opportunità di
svolgere le proprie mansioni, o perlomeno alcune di esse, da remoto, va
osservato che non sempre il datore di lavoro accetta che ciò avvenga in un
luogo differente dal proprio domicilio, ad esempio su un mezzo di comunicazione.
Inoltre
le trasferte internazionali tra la Svizzera e l’Italia - quindi all’estero - possono
a fortiori ostacolare lo smartworking.
A
titolo esemplificativo l’art. 4 del Regolamento sul telelavoro dell’8 luglio
2020.
prevede che il telelavoro da casa è consentito solo in territorio
svizzero.
Il
tempo per raggiungere dal Ticino la Scuola __________ e ritorno può, perciò,
contribuire, qualora lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle
lezioni cambiassero frequentemente, a non rendere ragionevolmente esigibile per
l'assicurato l’esercizio di un'attività, anche solo a tempo parziale.
Il TCA
constata comunque che nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13
luglio 2022 il ricorrente aveva indicato di aver soggiornato in Italia per
formazione dal 2019 al 2021 (cfr. doc. 58).
2.8
Alla
luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che la presente vertenza non possa
essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
Nel
caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della
decisione su opposizione del 29 novembre 2022 e il rinvio degli atti alla Cassa
affinché effettui gli accertamenti necessari per stabilire,
in particolare, se a causa della formazione svolta dal 2019 al 2021 a __________
presso la Scuola __________ non sia stato possibile né ragionevolmente
esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale.
A tal fine, sulla
base di quanto indicato al precedente considerando, l’amministrazione interpellerà
nuovamente l’istituto __________ e sentirà l’assicurato, il quale
dovrà spiegare se durante la formazione presso la Scuola di __________ soggiornava a __________ o rientrava regolarmente al proprio domicilio
in Ticino, comprovando debitamente le proprie asserzioni.
Al
riguardo giova evidenziare che la prova dell’esistenza di un motivo di esonero
dal periodo di contribuzione deve essere apportata, almeno secondo la
verosimiglianza preponderante, dall’assicurato che lo invoca. Il medesimo sopporta
l’onere della prova (cfr. Boris Rubin,
op. cit., N. 12 ad art. 14).
Va, inoltre, rilevato che il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;
STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145;
RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF
116.
V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare
le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre
2022.
consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020
del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid.
3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°
aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF
U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.
57.
pag. 164 consid. 5a).
La Cassa, dopo aver esperito le
indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente in relazione al
termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020 – 6 luglio 2022
possa o meno essere esonerato dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art.
14.
cpv. 1 lett. a LADI.
Visto
l’esito della presente causa, il TCA può non chinarsi specificatamente sulla richiesta
ricorsuale di interrogatorio/deposizione dell’insorgente (cfr. doc. I).
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni
LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio
2023.
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.10
Vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa
resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 29 novembre 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa
perché proceda come indicato ai consid. 2.7. e 2.8.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti