38.2023.20
A ragione URC non è entrato nel merito dell'opposizione inoltrata contro decisione con cui è stato assegnato un POT. Opposizione possibile solo contro ev. sanzione per mancata partecipazione o abbandono del provvedimento. Ass. può comunque contestare prestazioni fornitegli durante il provvedimento
2 maggio 2023Italiano17 min
ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2023.20
rs
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo
2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del
1° marzo 2023 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
dopo avere disdetto con effetto immediato, il 5 ottobre 2022, il rapporto di
lavoro con la __________ presso cui lavorava dal gennaio 2009 quale impiegata
d’ufficio, facendo valere motivi di salute (cfr. doc. 21; 41; 4), si è iscritta
in disoccupazione il 6 ottobre 2022 dichiarando una disponibilità lavorativa
del 70% (cfr. doc. 3).
1.2. Il 23 febbraio
2023 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
assegnato a RI 1 un programma d’occupazione temporanea (POT) al 70% presso __________,
da svolgere nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 71-73).
L’amministrazione ha così indicato i rimedi giuridici:
"
Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta,
ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del
rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro
30 giorni dalla notifica a:
URC __________,
____________________
(…)” (Doc. 73)
1.3. RI 1, il
27 febbraio 2023, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 23
febbraio 2023, asserendo di essere impossibilitata a frequentare il POT, poiché
è impegnata in un progetto che prevede l’apertura di una sua attività in
proprio in cui sta investendo tempo e i suoi risparmi con lo scopo di uscire al
più presto dalla disoccupazione. Secondo l’assicurata il programma assegnatole “rallenterebbe
notevolmente il mio progetto di imprenditorialità, mettendo a repentaglio una
valida opportunità con il rischio di arrivare poi al mio inserimento presso le
liste di assistenza” (cfr. doc. 65).
1.4. Con
decisione su opposizione del 1° marzo 2023 l’URC ha ritenuto l’opposizione
irricevibile, in quanto il provvedimento del 23 febbraio 2023 non è impugnabile
riguardo all’obbligo di frequentare la misura stessa, bensì unicamente in
merito al riconoscimento del rimborso delle spese (cfr. doc. A).
1.5. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata, il 6 marzo 2023, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto “di avere la possibilità di
essere concentrata a pieno regime sul mio obiettivo primario, l’avviamento
della mia impresa individuale, in modo da accorciare la mia presenza presso gli
uffici regionali di collocamento e soprattutto per permettermi di uscire quanto
prima dalla disoccupazione”.
L’insorgente
ha in particolare precisato, da un lato, che “(…) in seguito ad un’attenta
valutazione dopo il periodo di frequenza purché breve (dal 01.03. al
06.03.2023), ho constatato che purtroppo l’attività proposta non aggiunge
nozioni e ulteriori conoscenze utili al mio sviluppo professionale in ambito
estetico e più precisamente onicotecnica e laminazione ed extension ciglia
(campi che saranno parte integrante della mia professione)”. Dall’altro,
che “(…) con la frequentazione obbligatoria al provvedimento d’occupazione
temporanea (POT) mi trovo costretta a ritardare notevolmente il processo di
avviamento del mio progetto, poiché lo stesso mi impegna 4 giorni a settimana,
tempo prezioso investito in un’occupazione che non arricchisce il mio bagaglio
professionale, con il rischio di gravare ulteriormente sulle spalle dei
contribuenti svizzeri e questo non è assolutamente il mio intento!”
(cfr. doc. I).
1.6. Nella
sua risposta del 9 marzo 2023, consegnata a mano a questo Tribunale, l’URC ha
ribadito quanto menzionato nella decisione su opposizione, evidenziando che “soltanto
in caso di sanzione per il mancato inizio o l’interruzione della misura,
l’assicurata potrà presentare opposizione contro la relativa decisione”
(cfr. doc. III).
1.7. Il 9 marzo 2023 il presidente del TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del
21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio
2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF
Fatti
I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015;
STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. partecipare a provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al
collocamento;
b. partecipare a colloqui di
consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al
capoverso 5, e
c. fornire i documenti necessari
per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c
LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano
agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta
l’articolo 17 cpv. 3.
L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce
ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a cui
affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo".
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre
2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno
2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione
della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Si tratta infatti di uno strumento
dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente
migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF
2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la
sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Al riguardo cfr. DTF 131 V 286
consid. 2.1
Anche la quarta
revisione della LADI del 19 marzo 2011,
in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
La giurisprudenza relativa ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza
revisione della LADI, resta, dunque, sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280
seg.).
2.4. Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una
decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37,
ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel
merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni
annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel
merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.
Se un ufficio del lavoro pronuncia
la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le
istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di
perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di
sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono
date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate
a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di
protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento
possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso di specie si trattava di
statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito
di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo
obbligava a frequentare un corso.
Il Tribunale cantonale era entrato
nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in
casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.
In quell’occasione il TFA ha
concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della
vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann
nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der
Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von
Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45
Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen
zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn
ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht
annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und
Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die
Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen
solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg
offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den
Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren
zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die
entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die
zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden:
Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung,
weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen
Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung
der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die
fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so,
dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie
ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom
30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen
Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa giurisprudenza è stata
confermata in un’altra sentenza C 85/03 del 20 ottobre 2003, pubblicata in DLA
2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato
tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di
Considerandi
occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la
relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si
conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso.
Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di
sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se
l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata
pronunciata a giusta ragione.
In proposito cfr. pure STFA C 49/02
del 2 luglio 2022 e STFA C 221/03 del 18 dicembre 2003.
2.5
Nella Prassi LADI PML emessa dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to A80 figura peraltro:
"
A80 L’assicurato che è stato assegnato a un PML può fare
opposizione
soltanto contro la parte dell’assegnazione che riguarda le eventuali spese di
trasporto e di vitto.
Sulla portata delle
direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.
3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del
19.
ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF
148.
V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.
4.2
= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125.
2.6
Nell’evenienza concreta, alla luce in
particolare della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve
concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito
dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione del 23 febbraio
2023.
con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale temporaneo ai
sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a LADI.
Un’opposizione può, infatti, essere
interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata
partecipazione o dell’abbandono del provvedimento inerente al mercato del
lavoro.
Un assicurato può, invece,
contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura
inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare
(cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno
2015).
L'URC, nella sua decisione del 23
febbraio 2023, ha del resto precisamente indicato che contro la stessa era
possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali
disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio,
vitto, alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 73; consid. 1.2.).
A
titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell’8
settembre 2016 il TCA ha confermato l’irricevibilità dell’opposizione
interposta da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato
assegnato un POT da luglio a novembre 2016.
Con
giudizio 38.2011.72 del 30 novembre 2011 questo Tribunale ha poi stabilito che
a ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° settembre
2011.
inoltrata da un’assicurata contro la decisione di assegnazione di un corso
di perfezionamento presso un’azienda di pratica commerciale che si sarebbe
svolto dal 5 settembre 2011 al 3 gennaio 2012 e che l’interessata aveva comunque
iniziato a frequentare regolarmente dal 5 settembre 2011.
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 1° marzo 2023 deve essere confermata.
2.7
A titolo abbondanziale giova ad ogni
modo rilevare che l’art. 64a cpv. 2 prevede che l’art. 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla
partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
Nel caso di programmi d'occupazione in
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett.
a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati
all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c
(cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF
8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF
8C_265/2012 del 16 aprile 2013).
Ne
discende che un programma d’occupazione temporaneo non è considerato adeguato unicamente
qualora non sia conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell’assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF
8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio
2009; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021).
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o
meno dell’opposizione interposta contro la decisione del 23 febbraio 2023 relativa
all’assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all’assicurata da
parte dell’URC.
In
casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di
particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare quale lite
di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne
prevede l’applicazione.
Anche
nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero
comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un
Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.
61.
lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.74
del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre
2021.
consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.;
STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile
2022.
consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti