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Decisione

38.2023.21

Sospensione (3 gg) per non essersi presentato a colloquio di consulenza annullata. Ass. (alla data del coll. era tot. IL) ha asserito di aver dimenticato appuntamento e credeva che fosse telef. come i

24 luglio 2023Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla

Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la

timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo,

"Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25).

Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema

semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli

assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare

puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio

competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due

mesi (cfr. consid. 2.2.).

2.6. Nella

presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza

fissato il 24 novembre 2022 per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 presso l’URC

di __________ (cfr. doc. All. 8) senza previamente avvertire della sua assenza.

Il

28 dicembre 2022 il consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta

di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 gennaio 2023,

la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo,

sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. All. 1).

L’insorgente

non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

Al riguardo il TCA rileva che

l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di giustificazione"

citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di

esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso,

ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29

cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF

136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale dell’11 gennaio 2023, ha quindi sospeso l’assicurato dal

diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni per non essersi

presentato al colloquio del 28 dicembre 2022 (cfr. doc. All. 2; consid. 1.1.).

Il

ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023, da un lato,

ha comunicato al proprio consulente di avere ricevuto, in particolare, la

decisione di sospensione, dall’altro, si è scusato per quanto concerneva l’appuntamento

del 28 dicembre 2022, precisando che “essendo io e tutto il resto della mia

famiglia stati malati praticamente tutto il mese di dicembre (i miei figli

hanno frequentato 3 giorni di asilo in tutto il mese) l’ho completamente

dimenticato. Inoltre ero convinto che fosse un colloquio telefonico e non

avendola sentita ho pensato che avesse avuto qualche contrattempo (…) non ho

ricevuto alcuna comunicazione in merito alla richiesta di giustificazione”

(Doc. All. 4a)

Egli,

il 13 gennaio 2023, ha pure interposto opposizione contro la decisione dell’11

gennaio 2023, in cui ha ribadito di non avere ricevuto la Richiesta di

giustificazione del 28 dicembre 2022, puntualizzando che, se gli fosse stata

recapitata, avrebbe immediatamente preso contatto per chiarire la situazione,

come accaduto appena venuto a conoscenza della decisione di sanzione.

Inoltre l’insorgente ha fatto

valere:

" (…) Durante

tutto il mese di dicembre 2022 sia io che i miei famigliari siamo stati a più

riprese malati (covid, bronchioliti, infezioni intestinali, ecc.) tant’è vero

che i miei figli nel suddetto mese hanno potuto frequentare solo tre giorni di

asilo. In data 28.12.2022 essendo io malato ho perso di vista il calendario con

l’appuntamento presso gli uffici RFC di __________.

Appuntamento che peraltro erroneamente

ricordavo essere telefonico e non in presenza, non avendo ricevuto alcuna

chiamata né tantomeno una e-mail a riguardo ho creduto che il sig. Iorio avesse

avuto un impedimento. In un’altra occasione in cui non mi era stato possibile

raggiungere gli uffici del RFC a causa della chiusura temporanea delle strade

del __________ che portano alla mia abitazione di __________ avevo

tempestivamente avvisato il mio consulente e avevamo sostenuto il colloquio

telefonicamente.

Come tutti i mesi anche nel corso del mese

di dicembre 2022 nonostante la malattia sono stato molto attivo nella ricerca

Considerandi

di un nuovo impiego e non ho ritenuto quindi necessario indicare il mio stato

di salute nel formulario relativo alla situazione dell’assicurato che compilo

ogni mese.

(…)” (Doc. All. 4)

L’assicurato, in seguito, ha

prodotto all’amministrazione due certificati medici. Con il primo, risalente al

24.

gennaio 2023, la Dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha

attestato che il ricorrente “è stato assente dal lavoro per un’inabilità

lavorativa al 100% dal 26.12.2023 (recte: 2022) al 30.12.2023 (recte: 2022)” (cfr.

doc. All. 6).

Con il secondo del 26 gennaio

2023.

la medesima dottoressa ha compilato il modulo “certificato medico”

all’attenzione dell’assicurazione contro la disoccupazione, indicando che

l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% dal 26 al 30 dicembre 2022 in

seguito a malattia (cfr. doc. All. 7).

Con

decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l’URC ha poi confermato la

sanzione inflitta all’assicurato con il provvedimento dell’11 gennaio 2023

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto

che per prassi invalsa l'assenza non giustificata a un colloquio non configura

un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha

osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e

successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non

corretti anteriori non sono considerati (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_296/2017 del

7.

agosto 2017 consid. 2.1.).

In concreto l’assicurato, il

quale il 28 dicembre 2022, quando avrebbe dovuto avere luogo il colloquio

presso l’URC stabilito il 24 novembre 2022 (cfr. consid. 2.6.), era inabile al

lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. doc. All. 6, All. 7; consid. 2.6.), ha

asserito di aver dimenticato tale appuntamento con l’amministrazione,

specificando che credeva peraltro che lo stesso fosse telefonico, come era già

accaduto in un’altra occasione (quando, da una parte, è stato impedito di

recarsi presso gli uffici dell’URC a causa della chiusura temporanea delle

strade del __________ che portano alla sua abitazione di __________,

dall’altra, ha avvisato senza indugio il consulente) e che quindi, non

ricevendo alcuna chiamata o una e-mail al riguardo da parte del consulente, ha

supposto che quest’ultimo avesse avuto un impedimento (cfr. doc. All. 4, All.

4a; consid. 2.6.).

Del resto l’assicurato, che ha

dichiarato di non avere ricevuto la “Richiesta di giustificazione” del 28

dicembre 2022 inviatagli tramite posta semplice (cfr. doc. All. 1), ha

presentato le proprie scuse in relazione alla sua assenza al colloquio del 28

dicembre 2022 con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023 (cfr. doc.

All. 4a) immediatamente dopo essersi accorto della sua mancanza tramite la

decisione di sanzione dell’11 gennaio 2023 (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto

2017.

consid. 2.3.; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014; STCA 38.2023.21 dell’8

luglio 2023 consid. 2.7., citata al consid. 2.3. e menzionata dalla parte

ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).

Riguardo alla spedizione con la

posta normale (e non raccomandata o A Plus) è utile rilevare che la stessa, in

effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario. La semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101

Ia 7 consid. 1 pag. 8).

Il ricorrente, inoltre, non

risulta essere stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione a

causa di comportamenti precedenti non rispettosi dei suoi obblighi quale

disoccupato.

In

simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non

si giustifica, alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), una

sanzione nei confronti dell’assicurata fondata sull’art. 30 cpv.

1.

lett. d LADI (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014

del 5 maggio 2015; STCA 38.2023.21 dell’8 luglio 2023 consid. 2.7., citata al

consid. 2.3. e menzionata dalla parte ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).

La

decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 deve pertanto essere annullata.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Con effetto dalla

medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9

Vincente in causa, il ricorrente,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 è

annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’URC

di __________ verserà alla parte

ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni